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	<title>3910 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3910 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3910</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3910/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3910/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3910</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Correale S.G. (avv. Curti) c. Comunedi Cerano (n.c.) e S.S. Srl (avv.ti Melone e Garro) appalto di servizi: interpretazione della nozione di triennio ai fini dei requisiti di ammissione ex D.Lgs. n&#176; 157/95 s.m.i., contenuto della dichiarazione di subappalto 1. Contratti della P.A. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3910/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3910</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-29-12-2004-n-3910/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2004 n.3910</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br /> S.G. (avv. Curti) c. Comunedi Cerano (n.c.) e S.S. Srl (avv.ti Melone e Garro)</span></p>
<hr />
<p>appalto di servizi: interpretazione della nozione di triennio ai fini dei requisiti di ammissione ex D.Lgs. n&deg; 157/95 s.m.i., contenuto della dichiarazione di subappalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara –  Partecipazione alle operazioni di gara di un soggetto riferibile al ricorrente – Potere rappresentativo in capo al partecipante – Assenza &#8211; Prova della conoscenza dei provvedimenti assunti da parte del ricorrente – Non ricorre</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara –  Seduta pubblica &#8211; Partecipazione alle operazioni di gara di un soggetto riferibile al ricorrente –  Prova del potere rappresentativo in capo al partecipante – Dichiarazione a verbale del partecipante di presenziare nell’interesse del ricorrente – Assenza di dichiarazioni del partecipante in asserita rappresentanza del concorrente &#8211; Insufficienza.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Pubblico incanto &#8211; Atto di ammissione alla gara – Graduatoria conseguente – Anomalia dell’offerta – Richiesta di giustificazione – Impugnazione dell’atto di ammissione in pendenza – Necessità – Non sussiste.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Requisiti di ammissione – Espletamento dei servizi nel trienno precedente &#8211; Artt. 13 e 14 D. Lgs. n° 157/95 s.m.i. – Ratio – Verifica affidabilità e serietà delle imprese partecipanti – Riferimento dei servizi a ciascun anno del triennio considerato – Necessità.</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Subappalto – Dichiarazione di subappaltare parte di un servizio – Insufficienza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La partecipazione di un “rappresentante” del concorrente alla riunione nella quale sono adottate determinazioni per lo stesso negative comporta ex se piena conoscenza degli atti lesivi ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, soltanto qualora risulti che il “rappresentante” sia munito di mandato ad hoc o che ricopra una carica sociale che consenta di ritenere che la conoscenza da parte dello stesso”rappresentante” possa essere riferito al concorrente.</p>
<p>2. Non è sufficiente ad integrare la prova di potere rappresentativo in capo al “rappresentante” del concorrente alle operazioni di gara, ai fini della conoscenza dei provvedimenti assunti in capo al ricorrente, l’indicazione a verbale della generica presenza di persone asseritamente dichiaratesi presenti nell’interesse di particolari concorrenti, quando la seduta sia pubblica e nessuno dei partecipanti abbia svolto delle dichiarazioni a verbale in asserita rappresentanza dei concorrenti.</p>
<p>3. L’atto di ammissione di un concorrente alla gara non è direttamente lesivo ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione quando l’Amministrazione aggiudichi provvisoriamente in pendenza della valutazione dell’anomalia dell’offerta.</p>
<p>4. La richiesta di espletamento di servizi analoghi nel triennio precedente ai fini dell’ammissione all’appalto di servizi è stata inserita dal legislatore per verificare l’affidabilità e la serietà dei concorrenti ed appare più consono allo scopo che tale affidabilità debba essere valutata nel tempo, per almeno ciascun anno del periodo di riferimento, così da dimostrare la costanza con cui i concorrenti hanno acquisito commesse (nella fattispecie è stata ritenuta illegittima l’ammissione di un concorrente che aveva reso dichiarazioni inerenti  a servizi espletati solo per due dei tre anni del periodo di riferimento).</p>
<p>5. Ai fini della legittimità della dichiarazione di subappalto nell’appalto di servizi non è sufficiente la sola dichiarazione di appaltare “parte” un servizio senza indicare in che consista la parte del servizio stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. </p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con determinazione n° 21 del 9.2.04 ii Comune di Cerano indiceva una asta pubblica per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto del servizio di rimozione rifiuti presenti nell&#8217;area industriale sin nel territorio comunale e denominata &#8220;ex Dupol&#8221; nonché per il loro smaltimento, in attuazione del programma provinciale di interventi ambientali di cui alla D.G.R. n. 54-4768, metodo di aggiudicazione prescelto era quello del prezzo più basso, ai sensi dell&#8217;art 23 d.lgs. n. 157/95, con importo a base d&#8217;asta stimato di curo 85.665.18.<br />
In data 1.4.04 si riuniva la Commissione Giudicatrice per procedere all&#8217;esame delle offerte pervenute nel termine fissato del 29.3.04.<br />
Su n. 14 offerte pervenute, in tale data, la Commissione provvedeva all&#8217;esclusione di n. 6 offerte per motivi vari, secondo le previsioni del Bando di gara.<br />
Sempre nella medesima seduta, la Commissione provvedevaanche all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte delle ditte ritenute ammissibili in conformità con i criteri ed i requisiti stabiliti.<br />
Individuata la soglia di anomalia, la Commissione provvedeva poi a formare la graduatoria che vedeva al primo posto la Spurgo Service s.r.l., con un ribasso offerto del 33,34%, al secondo posto la Aboneco s.r.l., con un ribasso del 30,07%, e al terzo posta la Impresa Salerno, con un ribasso del 2 1,02%.<br />
La Commissione, altresì, preso atto che le offerte delle prime due ditte superavano la soglia di anomalia fissata al 26,52%, decideva di sottoporle a verifica, &#8221; Richiamando quindi l&#8217;arr. 25 dIgs. n, 157/95 e s,m,i., e l&#8217;ari 15 del Bando, i quali dispongono che qualora talune offerte presentino un carattere anormalmente basso, l&#8217;Amministrazione aggiudicatrice. prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell&#8217;offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute: stabilisce di sottoporre a verifica le suddette offerte SPURGO SERVICE provvisoriamente aggiudicataria e ABONECO.<br />
Con lettere dell&#8217;8.4.04 erano richieste le giustificazioni in merito a quattro punti specifici riguardanti a) Economicità del procedimento di prestazione del servizio&#8221;; b) Economicità delle soluzioni tecniche adottate e) Condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l&#8217;offerente: d) Originalità del servizio proposto&#8221;<br />
In date 22.4.04 e 27.4.04 pervenivano le relative giustificazioni da parte delle ditte interessate. In data 7.5.04 era chiesta alla Spurgo Service s.r.l. la compilazione della tabella relativa alla composizione del prezzo e in data 14.5.04 era acquisito il parere del Consulente incaricato, dr. Audizio Francesco.<br />
In data 18.5.04 si teneva la seduta segreta di verifica delle anomalie ed entrambe le offerte, alla luce delle giustificazioni proposte, erano ritenute accettabili.<br />
In data 1.6.04, la Commissione, quindi, in seduta pubblica, prendeva atto che l&#8217;offerta più conveniente era quella della Spurgo Service s.r.l., che proponeva un ribasso pari al 33,34?/, e provvedeva all&#8217;aggiudicazione provvisoria a tale ditta, rimettendo gli atti all&#8217;Amministrazione per l&#8217;assunzione dei conseguenti provvedimenti.<br />
In seguito a formale domanda di accesso. l&#8217;Impresa Salerno. terza classificata, otteneva copia degli atti della procedura e proponeva	ricorso 	a questo Tribunale, chiedendo l&#8217;annullamento, previa  sospensione, dell’aggiudicazione provvisoria e degli atti correlati e deducendo:<br />	<br />
1.	In ordine all’illegittima ammissione alla gara dell’aggiudicataria Spurgo Service Srl.<br />	<br />
1.1. Violazione di legge: artt. 13 e 14 d.lgs. 17.3.1995, n. 157 &#8211; Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11, lett. B, comma 19 lett. a) e 21 della lex speeialis di gara &#8211; Violazione dei principi di par condicio e di imparzialità dei concorrenti Eccesso di potere per carenza di istruttoria travisamento dei presupposti di fatto e di diritto<br />
La ricorrente lamentava irregolarità ed illegittimità in capo all&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria tali che dovevano portare alla sua originaria esclusione, prima ancora della verifica di anomalia.<br />
In particolare, l&#8217;art. 11, lett. B, comma 19, lett a), del Bando prevedeva   ai sensi di quanto consentito dagli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 157/95   che, tra i documenti di gara per l&#8217;ammissione, le ditte dovessero presentare autocertificazione plurima rilasciata nelle forme previste dall&#8217;art. 38 comma 3 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 245. sottoscritta ai sensi dell&#8217;art. 9, contenente &#8230; Elenco dei principali servizi analoghi a quelli cui si riferisce il presente appalto. effettuati negli ultimi tre anni (2001.2002 2003) con indicazione del rispettivo importo e data&#8230; La ricorrente osservava in proposito che dall&#8217;esame della documentazione presentata dall&#8217;aggiudicataria risultava che questa aveva dichiarato soltanto lo svolgimento di servizi analoghi per gli anni 2002 e 2003. senza nulla dichiarare in relazione all&#8217;anno 2001, pure contemplato esplicitamente nel Bando di gara. Ne conseguiva che l&#8217;offerta della Spurgo Service s.r.l. doveva essere immediatamente esclusa, come d&#8217;altronde già avvenuto per altre concorrenti, in quanto carente di uno specifico documento richiesto ai fini dell&#8217;ammissione.<br />
Ciò a tutela della attività di verifica, da parte dell&#8217;Amministrazione, delle necessarie capacità tecniche e finanziarie delle ditte concorrenti.<br />
2 In ordine all&#8217;operato della Commissione giudicatrice in sede di valutazione dell&#8217;offerta &#8220;anomala dell&#8217;aggiudicataria Spurgo Service s.r.l.<br />
2.1 Violazione di legge art 25 d.lgs 17.3.1995 n 157; violazione e falsa applicazione lex specialis art 15 Bando di gara Violazione art. 3 l 7,8.1990 n 241 Eccesso di potere per difetto di motivazione carenza di istruttoria travisamento irragionevolezza ed illogicità manifeste sviamento della causa Richiamando la motivazione contenuta nel verbale del 18.5.04. in cui erano state valutate positivamente le giustificazione offerte dalla Spurgo Service s.r.l., la ricorrente lamentava l&#8217;estrema sinteticità. oltre che illogicità e contraddittorietà. delle argomentazioni di cui al detto verbale, perché non era dato comprendere sulla scorta di quale percorso logico giuridico la Commissione aveva ritenuto la congruità del prezzo offerto: né, all&#8217;uopo, poteva essere richiamata la relazione del Consulente incaricato, che comunque non aveva partecipato alla seduta del 18.5.04, perché ugualmente generica e apodittica.<br />
L&#8217;obbligo di idonea motivazione si imponeva anche nel presente caso di specie, di giudizio finale positivo, secondo le conclusioni della giurisprudenza richiamata.<br />
3 Incompetenza Violazione dei principi relativi la terzietà dell&#8217;Ente aggiudicatore rispetto l&#8217;organo che provvede alla valutazione delle offerte Eccesso di potere per carenza di potere travisamento dei presupposti di fatto e di diritto<br />
La Commissione Giudicatrice non poteva aggiudicare l&#8217;appalto in questione perché l&#8217;organo che procede alla valutazione delle offerte deve sempre essere distinto da quello che provvede all&#8217;aggiudicazione.<br />
4 In ordine all&#8217;illegittima ammissione alla gara di Aboneco s.r.1<br />
4.1 Violazione di legge art 18 1 19.3.1990 n 55 ed art 14 comma 1 lett. g d.lgs 17.3.1995 n 157 Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt 11 lett b comma 22 e 21 della lex specialis di gara Violazione dei principi di par condicio e di imparzialità dei concorrenti Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto difetto di istruttoria illogicità ed irrazionalità manifeste.<br />
Sosteneva la ricorrente che la Aboneco s.r.l. doveva essere esclusa perché la relativa offerta conteneva una dichiarazione di subappalto senza, tuttavia, specificare, con esattezza, quale parte e quota del servizio la ditta intendesse subappaltare a terzi. come invece prescritto dall&#8217;art. 18 del Bando e dall&#8217;art. 13 del Capitolato speciale.<br />
5 In ordine all&#8217;operato della Commissione giudicatrice in sede di valutazione dell&#8217;offerta &#8220;anomala di Aboneco s.r.l.<br />
5.1 Violazione di legge art 25 d.lgs 17.3.1995 n 157; Violazione e falsa applicazione lex specialis art 15 Bando di gara Violazione art 3 1 7.8.1990 n 241 Eccesso di potere per difetto di motivazione carenza di istruttoria travisamento irragionevolezza contraddittorietà ed illogicità manifeste sviamento dalla causa<br />
Anche per quel che riguardava la motivazione della Commissione che aveva considerato congrue le giustificazioni addotte, la ricorrente ne rilevava la contraddittorietà e la apoditticità. La dovuta motivazione era richiesta sempre, anche nel campo delle discrezionalità tecnica, sia in obbligo ai principi generali sia in rispetto del principio della &#8216;par condicio&#8221; proprio delle procedure concorsuali.<br />
Si costituiva in giudizio la Spurgo Service s.r.l., chiedendo la reiezione del ricorso ed illustrando le sue ragioni in una memoria depositata per la camera di consiglio del 6.10.04.<br />
In essa l&#8217;aggiudicataria eccepiva. preliminarmente. lirricevibilità e tardività del ricorso perché notificato in data 30.7.04. oltre i sessanta giorni dal 1.4.04. data della seduta della Commissione giudicatrice che aveva disposto l&#8217;ammissione della Spurgo Service s.r.l. e della Aboneco s.r.l., secondo quanto dedotto nei motivi primo e terzo proposti dalla ricorrente.<br />
A tale seduta, infatti, risultava presente un delegatodell&#8217;Impresa Salerno per cui si doveva considerare perfettamente noto all&#8217;interessata il contenuto del verbale di ammissione delle offerte, tanto che lo stesso rappresentante non aveva avuto nulla da osservare in tale occasione.<br />
Di conseguenza l&#8217;atto relativo doveva essere impugnato nel termine di decadenza, anche perché immediatamente lesivo.<br />
Nel merito, la Spurgo Service s.r.l. osservava che, in relazione al primo motivo, il riferimento contenuto nel Bando ai servizi espletati nel triennio precedente intendeva significare che i servizi analoghi dovevano essere stati svolti nell&#8217;arco del triennio precedente e non per ogni anno del triennio stesso, anche ai fini di ammettere alla procedura concorsuale il più ampio numero di partecipanti. Comunque, la medesima aggiudicataria non avrebbe avuto difficoltà a documentare lo svolgimento di servizi analoghi anche per il 2001.<br />
Sul secondo motivo, la contro interessata osservava la completezza della motivazione addotta dalla Commissione Giudicatrice. tanto più fondata anche su una consulenza esterna da parte del Direttore dei Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di Novara.<br />
Sul terzo motivo, la Spurgo Service s.r.l. rilevava che la competenza tecnica&#8217; della Commissione Giudicatrice era indiscutibile e ben poteva [Amministrazione avvalersene in base alle norme generali applicabili al caso di specie.<br />
Con ordinanza n, 1095 del 6.10.2004 era accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.<br />
La ricorrente depositava successivamente una memoria integrativa ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.<br />
All&#8217; udienza pubblica del 3.11.2004 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio, preliminarmente, deve esaminare l&#8217;eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso per essere stato notificato oltre il termine di decadenza.<br />
Sostiene, infatti, la controinteressata che la sua ammissione. unitamente a quella di Aboneco s.r.l.. era stata disposta nella seduta della Commissione Giudicatrice del 1.4.04, cui aveva partecipato un delegato dell&#8217;impresa Salerno&#8221;.<br />
Avendo avuto modo di conoscere l&#8217;ammissione della Spurgo Service srI. sin da tale data. quindi, l&#8217;impresa Salerno aveva l&#8217;onere di impugnarla, in quanto immediatamente lesiva, nei termini di decadenza che andavano a scadere, quindi, il 31.5.04. La notifica del 30.7.04 si palesava tardiva e il ricorso doveva conseguentemente essere dichiarato irricevibile.<br />
In merito, il Collegio non ritiene di concordare con la tesi della contro interessata.<br />
Sul punto si richiama infatti la conclusione della giurisprudenza, da cui non si rinvengono ragioni per discostarsi nel caso di specie, secondo cui la presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara, alla riunione nella quale vengono adottate determinazioni per la stessa negative, comporta &#8220;ex se&#8221; piena conoscenza degli atti lesivi ai finì della decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione, qualora risulti che il rappresentante stesso sia munito di mandato &#8220;ad hoc&#8221; o che ricopra una carica sociale che consenta di ritenere che la conoscenza da parte dello stesso possa esser riferito alla concorrente (Cons. Stato, Sez. V. 27.9.04. n. 6319,; v. anche 21.6.02. n. 3404 e 8.5.02. n. 2473).<br />
Nel caso di specie nel verbale del 1.4.04 risulta soltanto indicato genericamente che “Alle operazioni di gara sono presenti, in rappresentanza delle Imprese indicate &#8230; sig. Silvia Impresa Salerno&#8221;. Null&#8217;altro viene specificato in ordine ai poteri di rappresentanza che tale sig. Silvio aveva in relazione all&#8217;Impresa Salerno.<br />
Se ne deve desumere, quindi, che tale indicazione del verbale non precisi altro che la generica presenza di persone asseritamente dichiaratesi presenti nell&#8217;interesse di particolari concorrenti, essendo la seduta pubblica, senza che questo però faccia ritenere formalizzato alcun potere rappresentativo da parte degli stessi presenti.<br />
Ciò è tanto vero, secondo la ricostruzione operata pure dalla contro interessata. che nessuno dei presenti ha svolto osservazioni o precisazioni a verbale, in  asserita rappresentanza delle ditte, in seguito alle determinazioni adottate,<br />
Né la controinteressata fornisce in giudizio alcuna documentazione in ordine ai poteri rappresentativi che tale sig. Silvio aveva in favore della Impresa Salerno alla seduta del 1.4.04 siano essi desumibili da un mandato &#8220;ad hoc&#8221; o dalla circostanza di ricoprire particolari cariche sociali rappresentative.<br />
In secondo luogo, il Collegio non concorda con la tesi della controinteressata neanche laddove sostiene che atto direttamente lesivo era già considerabile quello derivante dall&#8217;ammissione delle concorrenti, tra cui Spurgo Service s.r.1. e Aboneco s.r.l., del 1.4.04.<br />
La graduatoria conseguente, infatti, non era definitiva ad attendeva, per ammissione della medesima Commissione aggiudicatrice. l&#8217;eventuale buon esito delle giustificazioni addotte dalle prime due classificate che avevano oltrepassato. con la loro offerta, la soglia di anomalia.<br />
Alla data del 1.4.04. infatti, non poteva sapere l&#8217;impresa Salerno se effettivamente l&#8217;aggiudicazione sarebbe proceduta nel senso della graduatoria provvisoria, perché ben potevano le giustificazioni che le prime due ditte erano chiamate a presentare non essere considerate congrue e pertanto ben poteva essere aggiudicato il servizio alla stessa Impresa Salerno, prima classificata tra le offerenti entro la soglia di anomalia.<br />
Solo con la successiva valutazione delle giustificazioni e con la conseguente aggiudicazione provvisoria a Spurgo Service sri,, quindi, si era formato l&#8217;atto concretamente lesivo per l&#8217;Impresa Salerno, come tale impugnabile nel termine di decadenza.<br />
Ne consegue, quindi, che tale termine iniziava a decorrere  quantomeno dalla data dell&#8217;aggiudicazione provvisoria del 1.6.04.<br />
Alla luce di quanto precisato. quindi, il ricorso risulta tempestivo.<br />
Nel merito esso risulta anche fondato in relazione ai motivi di ricorso proposti avverso [ammissione alla procedura concorsuale delle ditte Spurgo Service srI. e Aboneco s.r.l.<br />
Appare quindi fondato il primo motivo di ricorso laddove contesta che l&#8217;ammissione della Spurgo Service s,r.l. sia avvenuta in violazione delle disposizioni del Bando.<br />
Tale lex specialis&#8217;, infatti, prevedeva, all&#8217;art. 11. tra I &#8220;Documenti per l&#8217;ammissione alla gara &#8220;, alla lettera B), una “autocertificazione plurima rilasciata nelle forme previste dall art. 38 comma 3 del D.PR. 2 sottoscritta ai sensi dell &#8216;art. 9 dicembre 2000. n.445, contenente le seguenti dichiarazioni &#8230; 1 ) di aver gestito per almeno tre anni negli ultimi cinque. un contratto di servizio di rimozione dei rifiuti e smaltimento. previa separazione delle frazioni recuperabili, senza l&#8217;instaurazione di alcun contenzioso&#8230;&#8221;.<br />
Ebbene, la documentazione depositata in allegato alla richiesta autodichiarazione dalla Spurgo Service s.r.l., sul punto, era relativa, in effetti, a servizi espletati solo nel 2002 e nel 2003 ma non nel 2001, come d&#8217;altronde confermato dalla stessa e entro interessata.<br />
Quest&#8217;ultima, però, ritiene che la clausola del Bando andasse interpretata nel senso che essa richiedeva l&#8217;espletamento dei servizi analoghi &#8220;nell&#8217;arco del triennio precedente&#8221; e non in ogni anno dello stesso triennio.<br />
Il Collegio, invece, ritiene che l&#8217;interpretazione letterale operata dalla ricorrente sia la più consona allo spirito del Bando, per cui appariva necessario che i servizi analoghi dovevano riferirsi a ciascun anno del triennio considerato.<br />
Ciò ha anche una logica prevalente perché tale disposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs n. 157/95, è stata inserita dal legislatore per verificare l&#8217;affidabilità e la serietà delle imprese partecipanti ed appare più consono allo scopo che tale affidabilità debba essere valutata nel tempo, per almeno ciascun anno del periodo di riferimento. così da evidenziare la costanza con cui le ditte del settore acquisivano commesse.<br />
Non appare al Collegio altrettanto logico a seguire la tesi della controinteressata che fosse sufficiente l&#8217;indicazione dello svolgimento di servizi analoghi nell&#8217;arco del triennio, in qualunque dei tre anni e anche in uno solo, evidentemente, proprio perché la costanza di svolgimento dei servizi in questione ben poteva apparire criterio più indicativo in ordine alla affidabilità delle ditte interessate, nell&#8217;ottica privilegiata dal d.lgs. n. 157/95 e dal Bando.<br />
Al Collegio appare senz&#8217;altro più affidabile una ditta che abbia dimostrato nel tempo, per ciascun anno dal 2001 al 2003, di aver svolto servizi analoghi rispetto ad altra che, magari, dimostri di aver svolto servizi analoghi solo in uno dei tre anni.<br />
Premesso ciò appare irrilevante la affermazione della contro interessata di non avere difficoltà a documentare servizi analoghi anche per il 2001 perché, indipendentemente dalla tempestività del deposito della relativa documentazione per l&#8217;udienza del 3 novembre 2004. era in sede di gara che l&#8217;interessata doveva provvedere, non potendo in alcun modo integrare nella presente sede la documentazione richiesta dal Bando.<br />
In definitiva, il deposito della documentazione da parte della Spurgo Service s.r.1. nella procedura concorsuale era carente in ordine alla dimostrazione del requisito di cui all&#8217;art. li. lett.b, punto 17, richiesto dal Bando integrale di gara ai fini dell&#8217;ammissione, per cui la ditta doveva essere esclusa ai sensi dell&#8217;art. 21, comma 40, del medesimo Bando, secondo cui: “Non è ammessa l&#8217;offerta che risulti mancante anche solo di uno dei requisiti o dei documenti richiesti per l&#8217;ammissione&#8221;.<br />
La fondatezza del primo motivo di ricorso comporterebbequindi l&#8217;assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso, perché inerenti ad una fase successiva all&#8217;ammissione.<br />
Per mera completezza, comunque, il Collegio ne rileva comunque l&#8217;infondatezza.<br />
Con il secondo motivo, infatti, la ricorrente lamentava la carenza di motivazione della Commissione Giudicatrice che aveva considerato congrue le giustificazioni presentata dalla Spurgo Service s.r.l.<br />
Sul punto, però, il Collegio ritiene che la Commissione si sia avvalsa della discrezionalità che le è ampiamente riconosciuta in argomento e che è censurabile, nella presente sede, solo per contraddittorietà, illogicità e erroneità di fatto. Nel caso di specie la motivazione addotta dalla Commissione nella seduta del 18.5.04 appare sufficiente, anche con il richiamo alle conclusioni dei Consulente esterno, in relazione agli specifici quattro punti di chiarimento richiesti con la nota dell&#8217;8.5.04, richiamata nel medesimo verbale, in ordine alla economicità del procedimento di prestazione del servizio e delle soluzioni tecniche adottate, alle condizioni particolarmente favorevoli di cui godeva l&#8217;offerente e all&#8217;originalità del servizio proposto.<br />
L'&#8221;iter&#8221; logico seguito dalla Commissione risulta di agevole comprensione e non appare viziato da contraddittorietà come ritenuto, senza ulteriori specificazioni. dalla ricorrente.<br />
Anche il terzo motivo appare infondato. Con esso l&#8217;Impresa Salerno lamentava che la Commissione Giudicatrice non potesse addivenire alla aggiudicazione, perché composta da soggetti che non erano chiaramente identificabili come terzi rispetto all &#8216;Amministrazione. Sul punto il Collegio osserva che la Commissione aveva proceduto soltanto all&#8217;aggiudicazione provvisoria, demandando il seguito del procedimento all&#8217;Amministrazione, come chiaramente indicato nel verbale del 1.6.04.<br />
La scelta di avvalersi di una Commissione tecnica rientrava nei poteri discrezionali dell&#8217;Amministrazione in materia di aggiudicazione di contratti di servizi ai sensi del d.lgs. n. 157/95 ma il potere di aggiudicazione rimaneva alla medesima Amministrazione, che infatti, avrebbe provveduto in seguito, secondo Giudicatrice.<br />
Poiché la ditta Salerno risultava terza classificata nella procedura concorsuale in esame, ne consegue che devono essere esaminati anche i motivi di ricorsi presentati avverso l&#8217;ammissione della seconda classificata. Aboneco s.r.l.<br />
Ebbene, anche in questo caso il Collegio ritiene fondato il quarto motivo di ricorso.<br />
In esso la ricorrente rilevava che la Aboneco s.r.l., pur dichiarando di avvalersi di subappalto, non aveva specificato quale parte e quota del servizio intendesse subappaltare con esattezza, ai sensi degli ant, 18, comma 3°, l.n. 55/90 e 21, quando indicato dalla stessa	Commissionelett. B), comma 22°, del Bando e dell&#8217;art. 13 del Capitolato speciale.<br />	<br />
In effetti, dall&#8217;esame della documentazione depositata in atti, risulta che la Aboneco s.rJ., al punto 20 della sua domanda, dichiarava soltanto di &#8220;subappaltare parte del servizio di trasporto rientrante nelle previsioni del comma 3 dell&#8217;Art. 18 della L.19/03/1985, n55 e s.m.i., nonchè dell’art. 13 del Capitolato speciale d&#8217;Appalto&#8230;&#8221;,<br />
In primo luogo osserva il Collegio che, in effetti, l&#8217;art. 14, comma 1°, lett.g), d.lgs. n. 157/95 prevede che deve essere indicata la quota di appalto che il concorrente intende subappaltare nelle procedure concorsuali come quella in esame. In secondo luogo. Fart. li, lett. B), comma 22. del Bando prevede che l&#8217;impresa debba dichiarare eventualmente quale parte dell&#8217;appalto intende subappaltare o concedere in cottimo, nei modi previsti dal comma 3 dell art. 18 della L. 19 marzo 1995, n.55 e s.m.i., nonché dell &#8216;art. 13 del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto&#8221;.<br />
Il suddetto art. 13 del Capitolato speciale prevede altresì che “Le imprese concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione alla gara quali parti del servizio intendono subappaltare a terzi”.<br />
Ebbene, nel caso di specie, risulta in atti soltanto la dichiarazione di volersi avvalere del subappalto e l&#8217;indicazione dei soggetti terzi cui conferire detto subappalto ma manca qualsivoglia dichiarazione in merito alle parti del servizio oggetto del subappalto,<br />
Sotto questo profilo, quindi, la censura della ricorrente risulta fondata e la Aboneco s.r.l. doveva pure essere esclusa ai sensi dell&#8217;art 21 del Bando per aver dato luogo ad una offerta mancante di un requisito richiesto per l&#8217;ammissione, ai sensi dell&#8217;art. 11 del Bando medesimo.<br />
Analogamente a quanto detto in precedenza, per mera completezza, il Collegio rileva comunque [infondatezza del quinto motivo di ricorso.<br />
La motivazione che sorregge la decisione della Commissione Giudicatrice appare priva dei vizi di illogicità. contraddittorietà e contrarietà a dati di fatti, unici censurabili nella presente sede, perché appare coerente, e valutabile solo nell&#8217;ambito della discrezionalità riconosciuta all&#8217;organo decisionale, la conclusione per la quale si sia dato luogo a compensazione tra la voce di prezzo relativa ai rifiuti inerti e quelle relative ai rifiuti ingombranti ed ai rifiuti urbani e pneumatici, dando luogo, in tal guisa, ad un prezzo ritenuto complessivamente congruo.</p>
<p>Per quanto esposto. quindi, il ricorso deve essere accolto in relazione ai motivi primo e quarto e deve essere annullata l&#8217;aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti della Spurgo Service s.r.l.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
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