<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3886 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3886/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3886/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 11:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3886 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3886/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.3886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.3886</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Noccelli Sul riparto di giurisdizione e sulla natura preventiva dell&#8217;espulsione dal territorio dello Stato dello straniero ritenuto vicino all&#8217;estremismo islamico. 1. &#8211; Diritti della personalità  &#8211; Stranieri &#8211; Provvedimento di espulsione &#8211; Motivi di prevenzione del terrorismo &#8211; Tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza per lo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.3886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Noccelli</span></p>
<hr />
<p>Sul riparto di giurisdizione e sulla natura preventiva dell&#8217;espulsione dal territorio dello Stato dello straniero ritenuto vicino all&#8217;estremismo islamico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. &#8211; Diritti della personalità  &#8211; Stranieri &#8211; Provvedimento di espulsione &#8211; Motivi di prevenzione del terrorismo &#8211; Tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza per lo Stato &#8211; Interesse legittimo &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p> 2. -Diritti della personalità  &#8211; Stranieri &#8211; Provvedimento di espulsione &#8211; Finalità  di prevenzione &#8211; Prova responsabilità  penale &#8211; Prova realizzazione del reato &#8211; Non necessarie.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato per motivi di prevenzione del terrorismo o, più in generale, a causa della pericolosità  dello straniero per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la posizione giuridica dell&#8217;interessato  di interesse legittimo e la giurisdizione nella relativa controversia spetta al giudice amministrativo (cfr. art. 3, comma 4, d.l. n. 144 del 2005), essendo rimessa all&#8217;amministrazione, non una mera discrezionalità  tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già  individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco.</p>
<p> 2. &#8211; Il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato dello straniero ritenuto vicino all&#8217;estremismo islamico ha finalità  di prevenzione, in quanto lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale, con la conseguenza, quindi, che non  necessario che sia comprovata la responsabilità  penale e neppure che il reato sia stato già  compiuto.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9684 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Fabio Corvaja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via A. Vesalio, n. 10;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici  domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; <br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, concernente di decreto di espulsione per ragioni di sicurezza dello Stato e del divieto di reingresso per quindici anni sul territorio nazionale</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">visto l&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi in modalità  da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, per l&#8217;odierno appellante, -OMISSIS-, l&#8217;Avvocato Fabio Corvaja e per l&#8217;odierno appellato, il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;Avvocato dello Stato Ilia Massarelli;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;odierno appellante, cittadino tunisino residente in Italia con permesso di soggiorno per motivi di famiglia, coniugato con una cittadina italiana e padre di minore residente in Italia,  stato attinto dal provvedimento di espulsione, con il quale il Ministero dell&#8217;Interno lo ha ritenuto inserito in un circuito di connazionali noti per aver assunto posizioni religiose radicali in favore della <i>-OMISSIS-</i>, rappresentando che il ricorrente aveva consultato e condiviso in diverse occasioni contenuti web inerenti al teatro di guerra siriano ed iracheno &#8211; dai quali era emersa la sua vicinanza alla causa <i>&#8211;OMISSIS-</i>ed all&#8217;autoproclamato Stato islamico &#8211; e che lo stesso aveva manifestato profondi sentimenti di avversione nei confronti di coloro che praticano il cristianesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Dichiaratosi estraneo a tali fatti, l&#8217;interessato ha impugnato il provvedimento, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità , il Tribunale), chiedendone l&#8217;annullamento previa sospensione, deducendo le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) l&#8217;eccesso di potere per il travisamento dei fatti;</p>
<p style="text-align: justify;">2) l&#8217;eccesso di potere per il difetto di istruttoria e per la contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa;</p>
<p style="text-align: justify;">3) la violazione di legge e, in particolare, dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 144 del 2005, conv. in l. 155 del 2005, nonchè dell&#8217;art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 30 del 2007;</p>
<p style="text-align: justify;">4) la violazione di legge e, in particolare, dell&#8217;art. 20, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 30 del 2007 e dell&#8217;art. 1 della l. n. 241 del 1990, per lesione del principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, la violazione degli articoli 9 e 10 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con l. n 176 del 1991, l&#8217;eccesso di potere per manifesta ingiustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">5) violazione di legge e, in particolare dell&#8217;art. 20, comma 10, del d. lgs. n. 30 del 2007;</p>
<p style="text-align: justify;">6) illegittimità  derivata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare all&#8217;amministrazione il deposito in giudizio della documentazione posta a fondamento del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Si  costituita nel primo grado del giudizio l&#8217;amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Il Ministero dell&#8217;Interno ha rilevato che il ricorrente, nel corso del suo soggiorno in Italia, aveva in più occasioni fornito false generalità  ed aveva riportato diverse condanne penali e che inoltre, a seguito dell&#8217;ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari ed alla nascita del figlio, lo stesso si era separato dal coniuge, ottenendo dal Tribunale civile di Padova, il 4 marzo 2015, l&#8217;omologazione della separazione, le cui condizioni avevano previsto che il figlio fosse collocato presso la nonna materna, senza alcun obbligo di mantenimento del padre, in ragione del suo stato di difficoltà  economica.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Ancora il Ministero ha poi confermato che dagli accertamenti effettuati era emerso che il ricorrente aveva assunto posizioni religiose radicali, manifestando un chiaro orientamento di matrice <i>&#8211;OMISSIS-</i>, intrattenendo rapporti di comunicazione via <i>web</i> con forum e canali utilizzati da connazionali, consultando e condividendo contenuti inerenti la guerra siro-irachena, dai quali era lecito desumere una vicinanza alla causa dell&#8217;autoproclamato Stato Islamico.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Peraltro, il Ministero resistente ha evidenziato che il ricorrente, sebbene titolare di permesso di soggiorno dal 2010, era risultato regolarmente occupato per sole cinque settimane, dichiarando, solamente per quell&#8217;anno, un reddito di ¬ 1.185,00.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Infine, l&#8217;amministrazione ha precisato che il ricorrente era stato già  rimpatriato, avendo il giudice presso il Tribunale di Padova convalidato il provvedimento questorile di accompagnamento immediato alla frontiera.</p>
<p style="text-align: justify;">1.8. In punto di diritto, la difesa dell&#8217;amministrazione intimata ha dedotto che il provvedimento di allontanamento  stato emanato ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 30 del 2007, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 23 del medesimo e con l&#8217;art. 3 del d.l. n. 144 del 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, nella l. 155 del 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">1.9. Conseguentemente, a fondamento del provvedimento erano stati posti atti di natura riservata, non conoscibili da parte del ricorrente, dai quali era emerso un pericolo per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, da ritenere prevalente anche rispetto alle esigenze di stabilità  familiare del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con l&#8217;ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, confermata in grado d&#8217;appello cautelare da questo Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS-,  stata respinta l&#8217;istanza di misure cautelari formulata dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con le successive memorie depositate in vista dell&#8217;udienza di merito il ricorrente ha dedotto di svolgere regolare attività  lavorativa in Tunisia, dove si era stabilito a seguito dell&#8217;espulsione ed ha precisato di aver impugnato avanti al Tribunale civile di Padova il decreto prefettizio di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui godeva in quanto coniuge &#8211; sia pure separato &#8211; di cittadina italiana e padre di cittadino italiano, allegando l&#8217;ordinanza del Tribunale di Padova del 13 gennaio 2017, con la quale il giudizio civile era stato sospeso in attesa della decisione del presente giudizio, evidenziandosi una pericolosità  sociale &#8220;ordinaria&#8221; del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Quest&#8217;ultimo ha poi insistito nei motivi di ricorso, chiedendo la produzione in giudizio dei documenti su cui l&#8217;amministrazione ha fondato il giudizio di pericolosità  sociale a suo carico.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. All&#8217;udienza del 14 gennaio 2020 il Collegio di prime cure ha disposto l&#8217;acquisizione della documentazione posta a fondamento del provvedimento gravato, unitamente ad una aggiornata relazione sui fatti di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Il 19 giugno 2020 l&#8217;amministrazione ha ottemperato all&#8217;ordinanza, depositando la documentazione in proprio possesso, visionata anche dalla difesa del ricorrente e ritenuta da questa inidonea a fondare la valutazione di pericolosità  dello straniero, oltre che smentita dall&#8217;ulteriore materiale documentale depositato in giudizio ed inerente al lecito utilizzo dei social media da parte del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. All&#8217;udienza del 29 settembre 2020, infine, il Tribunale ha infine trattenuto la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Tribunale, con la sentenza n. 11351 del 3 novembre 2020, ha respinto il ricorso e ha condannato l&#8217;interessato a rifondere le spese di lite in favore del Ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l&#8217;interessato, articolando sei motivi di ricorso che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Si  costituito il Ministero dell&#8217;Interno per chiedere la reiezione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Nell&#8217;udienza pubblica del 6 maggio 2021 il Collegio, sentiti i difensori delle parti in modalità  da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, ha trattenuto la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;appello  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con il primo motivo (pp. 22-29 del ricorso), anzitutto, l&#8217;odierno appellante denuncia l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata per avere disatteso i primi tre motivi di ricorso poichè egli nega, in sintesi, che sussistano i fondati motivi, di cui all&#8217;art. 20, comma 4, del d. lgs. n. 30 del 2007, consistenti in «<i>comportamenti individuali dell&#8217;interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all&#8217;ordine pubblico o alla pubblica sicurezza</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Ad avviso dell&#8217;appellante, insomma, la sentenza impugnata avrebbe errato:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a)</i> nell&#8217;escludere l&#8217;eccesso di potere per travisamento del fatto, essendo invece evidente non solo l&#8217;insussistenza dei fatti descritti nella motivazione del provvedimento di espulsione impugnato, ma anche l&#8217;insussistenza di ogni condotta sintomatica addebitabile al ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b)</i> nell&#8217;escludere il vizio di difetto di istruttoria, posto che in assenza di condotte significative e in presenza di una relazione riservatissima che ipotizzava l&#8217;espulsione ma anche, in alternativa, una diversa misura, il Ministero non avrebbe compiuto alcun ulteriore accertamento istruttorio, anche solo mediante l&#8217;ulteriore monitoraggio del sito <i>Facebook </i>dell&#8217;odierno appellante;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c)</i> nel ritenere sussistente, sulla base della tipologia delle condotte tenute e degli ulteriori elementi emersi in relazione ai precedenti sia penali che amministrativi, quei fondati motivi di supporre che la presenza dello straniero sul territorio nazionale possa agevolare le organizzazioni terroristiche, ipotesi richiesta per l&#8217;espulsione ministeriale sia dall&#8217;art. 3 del d.l. n. 155 del 2005 sia dall&#8217;art. 20, comma 2, del d. lgs. n. 30 del 2007.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>d)</i> nel violare l&#8217;art. 31, par. 3, della direttiva n. 2004/38/CE che, nel caso di espulsione di familiare di cittadino dell&#8217;Unione, indica, tra le garanzie procedurali, che il mezzo di impugnazione comprenda l&#8217;esame della legittimità  del provvedimento nonchè dei fatti e delle circostanze, che ne giustificano l&#8217;adozione, mentre il primo giudice si sarebbe limitato ad un sindacato massimamente deferente verso il provvedimento amministrativo, senza esaminare <i>funditus</i>, a fronte delle prove offerte dal ricorrente, i fatti posti a suo fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Il motivo  destituito di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Il Tribunale ha anzitutto, e opportunamente, ricordato che, ai fini dell&#8217;emanazione del provvedimento ministeriale di espulsione, non  necessario che sia stata appurata con assoluta certezza la sussistenza del suindicato pericolo, essendo sufficiente che vi siano fondati motivi di ritenerlo esistente.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. Nel caso di specie, il provvedimento ministeriale fa riferimento agli atti d&#8217;ufficio dai quali  emerso che l&#8217;odierno appellante  risultato inserito in un circuito relazionale con altri connazionali noti per aver assunto posizioni religiose radicali in favore della <i>-OMISSIS-</i>e che lo stesso ha consultato e condiviso assiduamente contenuti <i>web</i> inerenti al teatro di guerra siriano ed iracheno.</p>
<p style="text-align: justify;">6.5. Da tali elementi  stata desunta la sua vicinanza alla causa <i>&#8211;OMISSIS-</i>ed all&#8217;autoproclamato Stato islamico, avendo peraltro il ricorrente manifestato sentimenti anticristiani.</p>
<p style="text-align: justify;">6.6. L&#8217;amministrazione ha depositato nel primo grado del giudizio la documentazione con classifica di &#8220;<i>riservato</i>&#8221; e &#8220;<i>riservatissimo</i>&#8220;, dalla quale  risultato confermato il portato motivazionale del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.7. Emerge infatti dalla documentazione depositata in giudizio che il ricorrente  stato trovato in possesso, durante un controllo, di un coltello a serramanico e di uno <i>smartphone</i> sul quale erano visualizzabili contenuti riconducibili al fondamentalismo islamico, inseriti da un soggetto che proclamava la propria fede <i>&#8211;OMISSIS-</i>e condivisi da un altro soggetto (tale -OMISSIS-), comparso nella sezione &#8220;amici&#8221; del ricorrente e risultato autore di contenuti inneggianti alla pratica di compiere attentati suicidi.</p>
<p style="text-align: justify;">6.8. Peraltro lo stesso -OMISSIS-, durante un controllo effettuato nel 2008 dai Carabinieri di Padova,  stato trovato fisicamente in compagnia dell&#8217;odierno appellante, che ha ammesso di aver intrattenuto rapporti con lui fino al 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">6.9. Ancora, ha osservato la sentenza impugnata, dalla medesima documentazione  emerso che il ricorrente ha anche consultato ed acquisito contenuti di altro utente del <i>web</i> (tale -OMISSIS-) inerenti al teatro di guerra siro-iracheno, dai quali era desumibile una vicinanza alla causa <i>&#8211;OMISSIS-</i>ed all&#8217;autoproclamato Stato Islamico.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Tali circostanze, vertendosi &#8211; ne ha concluso il primo giudice &#8211; in materia di misure preventive per l&#8217;adozione delle quali  sufficiente la sussistenza di &#8220;fondati motivi&#8221; per ritenere che la permanenza dello straniero possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività  terroristiche e non la prova che detta agevolazione si sia in concreto verificata, costituirebbero una adeguata esplicazione dei presupposti che hanno indotto l&#8217;amministrazione all&#8217;espulsione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Il giudizio di pericolosità  formulato dal Ministro  apparso al primo giudice pertanto, considerati la tipologia delle condotte tenute e gli ulteriori elementi emersi in relazione ai precedenti sia penali sia amministrativi, scevro da profili di manifesta irragionevolezza o travisamento o difetto di istruttoria, che rappresentano gli unici vizi sindacabili in questa sede per quanto osservato in ordine alle caratteristiche e finalità  della misura gravata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Sulla base di tali valutazioni il Tribunale ha ritenuto, conclusivamente, corretta e non censurabile in questa sede la determinazione in ordine alla preminenza dell&#8217;interesse alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, interesse essenziale ed insopprimibile della collettività , rispetto all&#8217;interesse del ricorrente a permanere sul territorio dello Stato, e a mantenere ivi i suoi legami familiari, che hanno ad ogni modo costituito oggetto di valutazione da parte dell&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il giudizio espresso dal Tribunale va esente da censura perchè i contrari rilievi dell&#8217;appellante, che asserisce di non avere condiviso sul proprio profilo <i>Facebook </i>contenuti che inneggiano alla guerra santa islamica, non scalfiscono la gravità  del quadro indiziario sul quale si  fondato il giudizio di pericolosità  per l&#8217;ordine pubblico nei confronti dello straniero.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Basti qui ricordare che nemmeno l&#8217;appellante ha saputo smentire l&#8217;episodio del controllo, menzionato dal Tribunale, nel corso del quale l&#8217;appellante  stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di uno <i>smartphone</i> sul quale erano visualizzabili contenuti riconducibili al fondamentalismo islamico, inseriti da un soggetto che proclamava la propria fede <i>&#8211;OMISSIS-</i>e condivisi da un altro soggetto (tale -OMISSIS-), comparso nella sezione &#8220;amici&#8221; del ricorrente e risultato autore di contenuti inneggianti alla pratica di compiere attentati suicidi.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Peraltro lo stesso -OMISSIS-, durante un controllo effettuato nel 2008 dai Carabinieri di Padova,  stato trovato fisicamente in compagnia dell&#8217;odierno appellante, che ha ammesso di aver intrattenuto rapporti con lui fino al 2008, anche se afferma, invero poco credibilmente (p. 24 del ricorso), che tale conoscenza dall&#8217;infanzia sarebbe limitata alle &#8220;<i>forme di cortesia</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. Non ha perciò errato il primo giudice nel valutare la gravità  di simili fatti, ai fini che qui rilevano, nè certo si  limitato ad un sindacato meramente estrinseco ed epidermico di questi stessi fatti, ritenendo non decisivi gli elementi di prova offerti dall&#8217;appellante in ordine al preteso corretto utilizzo della pagina <i>Facebook </i>o in ordine agli ottimi rapporti intrattenuti, ad esempio, con i compagni della squadra di calcetto.</p>
<p style="text-align: justify;">8.4. Bene ha osservato del resto la sentenza impugnata che il provvedimento di espulsione  stato emesso ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, conv. in l. n. 155 del 2005, secondo il quale «<i>il Ministro dell&#8217;interno </i>[&#038;]<i> può disporre l&#8217;espulsione dello straniero </i>[&#038;]<i> nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività  terroristiche, anche internazionali</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">8.5. Trattandosi di atto rimesso all&#8217;organo di vertice del Ministero dell&#8217;Interno e che investe la responsabilità  del Capo del Governo, nonchè l&#8217;organo di vertice dell&#8217;amministrazione maggiormente interessata alla materia dei rapporti con i cittadini stranieri, esso costituisce senza dubbio, come ha osservato il primo giudice, espressione di esercizio di alta discrezionalità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">8.6. Ciò si evince anche dal carattere ampio ed elastico dei requisiti prescritti dal citato art. 3 del d.l. n. 144 del 2005, che richiede, ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento <i>de quo</i>, la ritenuta possibilità  che la permanenza dello straniero in Italia possa agevolare organizzazioni o attività  terroristiche, anche internazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Secondo quanto questa Sezione ha già  chiarito (v., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. III, 23 settembre 2015, n. 4471 ma anche, da ultimo, Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2021, n. 1687) con riferimento all&#8217;espulsione ex art. 3, comma 1, d.l. n. 144 del 2005 &#8211; ma con argomentazioni ben estendibili a tale misura adottata ai sensi dell&#8217;art. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998 &#8211; si tratta di una disposizione che prevede procedure pienamente assimilabili alle misure di sicurezza che si adottano con finalità  di prevenzione e che, avendo come finalità  quella di prevenire il compimento di reati, non richiede che sia comprovata la responsabilità  penale e neppure che il reato sia stato già  compiuto.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Infatti il presupposto per l&#8217;espulsione  costituito solo dai fondati motivi per ritenere che la presenza dello straniero possa agevolare in vario modo organizzazioni o attività  terroristiche e, comunque, mettere in pericolo, con azioni anche proselitistiche, la sicurezza dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Ed  dunque solo questo il parametro da adottare per valutare la legittimità  del provvedimento e, cio, se esso sia in grado di prevenire la concreta possibilità  di comportamenti atti a mettere in pericolo l&#8217;ordinamento e i suoi cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Nella specie, il provvedimento del Prefetto enuncia elementi di fatto più che sufficienti a fornire fondati motivi per ritenere che la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività  terroristiche, anche internazionali e quindi minacciare la sicurezza del Paese</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Come  stato ben messo in rilievo dalle Sezioni Unite, infatti, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato per motivi di prevenzione del terrorismo o, più in generale, a causa della pericolosità  dello straniero per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la posizione giuridica dell&#8217;interessato  di interesse legittimo e la giurisdizione nella relativa controversia spetta al giudice amministrativo (cfr. art. 3, comma 4, del già  citato d.l. n. 144 del 2005), «<i>essendo rimessa all&#8217;amministrazione, non una mera discrezionalità  tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già  individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco</i>» (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, n. 15693).</p>
<p style="text-align: justify;">9.5. E tale ponderazione comparativa ha correttamente svolto, nel caso di specie, il Ministero dell&#8217;Interno, avuto riguardo a tutti i gravi elementi a carico dell&#8217;odierno appellante, che dimostrano una pericolosissima vicinanza al fondamentalismo islamico.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Con il secondo motivo (pp. 30-35 del ricorso), ancora, l&#8217;odierno appellante deduce l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata per avere ritenuto legittima l&#8217;espulsione, con il troncamento della sua vita familiare in Italia e del suo rapporto con il figlio minore, quando i fatti addebitati, anche ammesso che fossero veri, non sarebbero tali da giustificare il suo allontanamento, peraltro per quindici anni, dall&#8217;Italia, con la conseguente violazione non solo degli artt. 29 e 30 Cost., ma anche dell&#8217;art. 8 della CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Il motivo  anche esso infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Il primo giudice ha premesso che, nella materia in esame, la tutela della vita privata e familiare, sancita anche dall&#8217;art. 8 della CEDU, non  incondizionata, posto che l&#8217;ingerenza dell&#8217;autorità  pubblica nella vita privata e familiare  consentita, ai sensi dell&#8217;art. 2 della CEDU, se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell&#8217;ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà  altrui.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3. Venendo al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l&#8217;amministrazione risulta aver tenuto conto della durata del soggiorno in Italia, della situazione familiare ed economica e dell&#8217;integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">10.4. Come si evince dal Rapporto informativo della Questura di Padova del 5 febbraio 2016, infatti, l&#8217;odierno appellante, presente sul territorio nazionale fin dal 2005, ha ripetutamente fornito false generalità  fino al 2010, anno in cui ha chiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniugato con cittadina italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">10.5. Lo stesso  peraltro risultato gravato da precedenti penali, anche in materia di stupefacenti, ed a suo carico risulta infine emanato un provvedimento di espulsione dal Prefetto di Padova emesso il 28 marzo 2008, poi decaduto a seguito del matrimonio contratto con cittadina italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">10.6. L&#8217;odierno appellante risulta inoltre separato dalla ex moglie dal 2015 ed il figlio risulta affidato alla nonna materna, senza obblighi di contribuzione e mantenimento da parte del padre, che peraltro non pare aver dimostrato il possesso di una residenza o di un domicilio certi, in quanto la dichiarazione di ospitalità  presentata a suo favore da altro cittadino italiano  risultata in fase di accertamento dopo una iniziale irreperibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">10.7. Alla luce di tali elementi, secondo la sentenza impugnata, l&#8217;amministrazione risulta aver fatto corretto uso del potere discrezionale attribuitogli dal legislatore, dovendosi evincere dal vissuto del ricorrente una scarsa integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">10.8. Quanto alla situazione familiare, ha ancora osservato la sentenza impugnata, rilevano la separazione dalla ex moglie e l&#8217;affidamento del figlio alla nonna materna, senza obblighi di contribuzione a carico del padre, che sono stati adeguatamente considerati dall&#8217;amministrazione ai fini dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato, non essendo il minore risultato residente con padre (nè a carico di questi) e non potendo rappresentare la presenza di minori sul territorio nazionale uno scudo contro l&#8217;espulsione per motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">10.9. Del resto, ha concluso il primo giudice, il già  richiamato art. 8 CEDU, relativo al &#8220;<i>Diritto al rispetto della vita privata e familiare</i>&#8220;, espressamente fa salvo il potere dell&#8217;Amministrazione nel caso in cui «<i>sia previsto dalla legge e costituisca una misura che, in una società </i> <i>democratica,  necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per</i> <i>il benessere economico del paese, per la difesa dell&#8217;ordine e per la prevenzione dei</i> <i>reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e</i> <i>delle libertà  altrui»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Ne deriverebbe che, nel contemperamento degli interessi in gioco, quello alla stessa sopravvivenza dello Stato e dell&#8217;incolumità  delle persone presenti sul suo territorio deve prevalere su quello dell&#8217;individuo sospettato di attentarvi, in quanto i primi costituiscono interessi e diritti fondamentali che attengono all&#8217;esistenza e sopravvivenza delle istituzioni e soprattutto al diritto insopprimibile dei comuni cittadini alla vita e all&#8217;integrità  fisica.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Pertanto non appare affatto irragionevole l&#8217;inserimento, nel tessuto normativo, di una disposizione che limiti la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri in relazione alla tutela del preminente interesse della sicurezza dello Stato, fermo restando, ovviamente, il pieno rispetto del canone della ragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Sarebbe stata poi la stessa Corte EDU, nell&#8217;interpretare l&#8217;art. 8 CEDU, a ritenere che l&#8217;ingerenza della pubblica amministrazione nella vita familiare dello straniero possa ritenersi proporzionata allorquando sia coerente rispetto allo scopo perseguito, sicchè il provvedimento di espulsione e interdizione del soggiorno non costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto risulterebbe giustificato dall&#8217;esigenza di prevenire la commissione di reati e mantenere la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Le motivazioni del primo giudice vanno anche esse esenti da censura.</p>
<p style="text-align: justify;">13. A fronte dei gravi fatti verificati, che dimostrano una pericolosa vicinanza dell&#8217;odierno appellante ad ambienti dell&#8217;estremismo islamico costituenti una sicura minaccia per la sicurezza nazionale, nel caso di specie  senza dubbio recessivo, nel bilanciamento degli interessi che si  detto caratterizzare il provvedimento ministeriale oggetto di giudizio, l&#8217;interesse dell&#8217;appellante a mantenere il rapporto con il figlio minorenne italiano, nato dal primo matrimonio e residente sul territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. Come ha infatti ben rilevato la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, nella sua giurisprudenza, la commissione di gravi reati, come quelli di natura terroristica, ben può legittimare l&#8217;espulsione dello straniero senza che ciò implichi una illegittima ingerenza nella vita familiare e al conseguente violazione dell&#8217;art. 8 CEDU (v., tra le tante, le sentenze 7 agosto 1996, C. c. Belgio, ric. n. 21794/93; 24 aprile 1996, <i>Boughanemi c. Francia</i>, ric. n. 22070/93; 22 giugno 2004, <i>Ndangoya c. Svezia</i>, ric. n. 17868/03; 13 dicembre 2005, <i>Pello-Sode c. Svezia</i>, ric. n. 34391/05).</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. La Corte ha invero enunciato precisi criteà® ai quali si deve ispirare il giudice nazionale (v. le sentenze, <i>Boultif c. Suisse</i>, ric. n. 54273/00, § 40, <i>Ãœner c. Pays-Bas</i>, ric. n. 46410/99, §§57-58) per appurare «<i>se una misura d&#8217;espulsione  necessaria in una società  democratica e proporzionata rispetto al fine legittimo perseguito</i>» e, alla luce di tali criteà® e avuto riguardo agli elementi analizzati nel caso di specie e sin qui ricordati, ritiene questo Collegio che l&#8217;ingerenza nella vita familiare dell&#8217;odierno appellante non sia illegittima, considerate, da un lato, la sua vicinanza ad ambienti del radicalismo islamico che propugna la <i>-OMISSIS-</i> e, addirittura, il possesso di un coltello a serramanico rinvenuto nel corso di un controllo, oltre ai precedenti penali di cui si  detto, e dall&#8217;altro l&#8217;affidamento del figlio minore alla nonna materna, senza che il padre contribuisca, peraltro, al suo mantenimento.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3. In una società  democratica la tutela dell&#8217;ordine pubblico contro la minaccia del terrorismo può giustificare il sacrificio dei rapporti familiari se l&#8217;allontanamento dello straniero , come nel caso di specie , misura necessaria e proporzionata a tale legittimo scopo, non potendo essere scongiurata altrimenti la minaccia reale di un attentato alla sicurezza pubblica e all&#8217;ordine costituito (v., circa la legittimità  di analoga misura adottata dall&#8217;Italia contro un cittadino tunisino, anche la sentenza della Corte nel caso <i>Cherif. et. a. c. Italie</i>, ric. 1860/07).</p>
<p style="text-align: justify;">14. Ne discende il rigetto del motivo in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Con il terzo motivo (pp. 35-37 del ricorso), ancora, l&#8217;appellante censura la sentenza impugnata per la dedotta violazione dell&#8217;art. 20, comma 10, del d. lgs. n. 30 del 2007, sull&#8217;assunto che dovrebbe trovare applicazione all&#8217;odierno appellante, in quanto familiare di persona italiana, detta disposizione, la quale prevede che il provvedimento che dispone l&#8217;allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato non può avere durata superiore a dieci anni, mentre nel caso di specie l&#8217;espulsione avrebbe durata di quindici anni.</p>
<p style="text-align: justify;">15.1. Secondo il primo giudice, l&#8217;indicazione del termine di quindici anni per il rientro in Italia non appare manifestamente irragionevole, considerata la pericolosità  evidenziata dalle condotte contestate al ricorrente e rilevata, peraltro, l&#8217;assenza del limite massimo di durata della misura, che risulta disciplinata dalla normativa speciale prevista in materia di espulsioni degli stranieri nello specifico settore delle misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (art. 13, comma 14, del d. lgs. n. 286 del 1998 ed art. 3 del d.l. n. 144 del 2005, conv. in l. n. 155 del 2005, richiamato dallo stesso art. 13).</p>
<p style="text-align: justify;">15.2. L&#8217;appellante contesta, tuttavia, questa statuizione perchè osserva che si dovrebbe applicare l&#8217;art. 20, comma 10, del d. lgs. n. 30 del 2007 e che comunque, al di lÃ  della disposizione applicabile, la durata di quindici anni sarebbe contraria ad ogni canone di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">15.3. Anche questa censura  priva di pregio, seppure per le ragion che si vengono ad esporre, perchè, in materia di espulsioni per motivi di terrorismo, la normativa speciale dell&#8217;art. 13, comma 14, del d. lgs. n. 286 del 1998 che, per espressa previsione, si applica anche alle ipotesi dell&#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, può trovare applicazione, quanto alla durata massima, anche in deroga rispetto a quanto prevede l&#8217;art. 20, comma 10, del d. lgs. n. 30 del 2007 se e nella misura in cui, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (art. 13, comma 14), il periodo massimo di dieci anni stabilito dallo stesso art. 20 del d. lgs. n. 30 del 2007, non appaia sufficiente a tutelare la sicurezza dello Statto dalla minaccia terroristica.</p>
<p style="text-align: justify;">15.4. Sul punto, integrando e precisando meglio quanto il primo giudice ha osservato, la normativa italiana &#8211; e, in particolar modo, l&#8217;art. 20 del d. lgs. n. 30 del 2007 &#8211; deve essere interpretata in modo conforme a quanto prevede l&#8217;art. 11, par. 2, della Direttiva n. 2008/115/CE, secondo cui la durata del divieto di ingresso può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per l&#8217;ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, come in questo caso.</p>
<p style="text-align: justify;">15.5. La disposizione della Direttiva espressamente prevede, infatti, che «<i>la durata del divieto d&#8217;ingresso  determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni</i>», ma «<i>può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l&#8217;ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale</i>» e deve essere letta alla luce del <i>Considerando</i> n. 14, secondo cui la durata del divieto d&#8217;ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e, di norma, non dovrebbe superare i cinque anni e, in tale contesto, si dovrebbe tenere conto in modo particolare del fatto che il cittadino di un paese terzo interessato sia già  stato destinatario di più di una decisione di rimpatrio o provvedimento di allontanamento o sia entrato nel territorio di uno Stato membro quando era soggetto a un divieto d&#8217;ingresso.</p>
<p style="text-align: justify;">15.6. L&#8217;art. 11 della Direttiva n. 115/2008/CE non pone vincoli alla durata massima della misura, indicata solo orientativamente e non tassativamente nel tempo di cinque anni, superabile ove il cittadino costituisca una grave minaccia per la sicurezza nazionale, e l&#8217;art. 20, comma 10, del d. lgs. n. 20 del 2017 deve dunque essere interpretato conformemente a tale previsione, con la conseguenza che esso deve essere disapplicato, ove i dieci anni previsti da tale disposizione non assicurino le esigenze di cui all&#8217;art. 11, par. 2, della Direttiva, in analogia con quanto prevede, invece, l&#8217;art. 13, comma 14, del d. lgs. n. 286 del 1998 &#8211; che nel richiamare espressamente l&#8217;art. 3 del d.l. n. 144 del 2005 &#8211; non pone un limite massimo al tempo di espulsione dello straniero per motivi di terrorismo.</p>
<p style="text-align: justify;">15.7. E ciò, si aggiunga, non appare irragionevole nè contrario al principio di proporzionalità , diversamente da quanto assume l&#8217;appellante, perchè il termine di quindici anni costituisce un periodo congruo, atto a scongiurare qualsivoglia rischio di azioni violente o terroristiche da parte del soggetto allontanato, che ha manifestato nel caso di specie una pericolosa vicinanza ad associazioni islamiche pronte all&#8217;uso della violenza ed  stato egli stesso trovato in possesso di un coltello a serramanico durante un controllo e peraltro, come ha osservato il Ministero, era stato già  colpito da un provvedimento di espulsione dal Prefetto di Padova emesso il 28 marzo 2008, poi decaduto a seguito del matrimonio contratto con cittadina italiana, elemento, questo, che deve sicuramente essere valutato alla luce del già  menzionato <i>Considerando </i>n. 14 della Direttiva n. 115/2008/CE.</p>
<p style="text-align: justify;">15.8. Di qui la reiezione anche del motivo in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Da quanto esposto discende anche la reiezione degli ultimi tre motivi di appello, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>1)</i> con riferimento al quarto motivo (pp. 37-38 del ricorso), la reiezione di tutte le censure sin qui esaminate assorbe ogni contestazione consequenziale e derivata mossa all&#8217;ordine questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>2)</i> con riferimento al quinto motivo (pp. 38-39 del ricorso), la liquidazione delle spese a carico del ricorrente in prime cure, per tutte le ragioni esposte, segue correttamente il principio della soccombenza;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>3)</i> con riferimento al sesto motivo (p. 39 del ricorso), la richiesta istruttoria inerente al profilo <i>Facebook </i>dell&#8217;appellante appare superflua ai fini del decidere, per via dei gravi fatti di cui si  detto, nemmeno contestati dall&#8217;appellante e ampiamente sufficienti a giustificarne l&#8217;espulsione.</p>
<p style="text-align: justify;">17. In conclusione, anche per tutte le ragioni esposte, l&#8217;appello  infondato e la sentenza impugnata merita conferma.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell&#8217;appellante e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">18.1. Rimane a suo definitivo carico anche il contributo richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da -OMISSIS-, lo respinge e per l&#8217;effetto conferma, anche ai sensi di cui in parte motiva, la sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore del Ministero dell&#8217;Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell&#8217;importo di ¬ 2.000,00, oltre gli accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-5-2021-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2021 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore I movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione o di raccolta delle acqua sono attività  di edilizia libera ex. art. 6, lett. d) e lett. e)Â del d.P.R. n. 380/2001 Edilizia ed urbanistica &#8211; attività  agricola &#8211; movimenti di terra, di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>I movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione o di raccolta delle acqua sono attività  di edilizia libera ex. art. 6, lett. d) e lett. e)Â del d.P.R. n. 380/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; attività  agricola &#8211; movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione o di raccolta delle acqua &#8211; attività  di edilizia libera ex. art. 6, <em>lett. d)</em> <em>e lett. e)</em> del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; sono tali.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In caso di movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione nonchè di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per irrigare, si è in presenza di interventi di carattere strumentale rispetto all&#8217;attività  agricola, che pertanto devono essere fatti rientrare nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  edilizia libera ai sensi dell&#8217;art. 6, lett. d)Â e lett. e)Â del d.P.R. n. 380/2001.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/09/2020<br /> <strong>N. 03886/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05053/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5053 del 2019, proposto da<br /> Ditta Individuale Migliore Rosa, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Acampora e Margherita Acampora, con domicilio digitale luisa.acampora@ordineavvocatita.it e margherita.acampora@pec.it e domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, viale A. Gramsci, 16;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale michelecioffi@pec.regione.campania.it;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Bianchino Concetta, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del provvedimento prot. n. 2019 0603709 dell&#8217;8/10/2019 del Responsabile Dirigente Servizio Territoriale Provinciale di Caserta Direzione Generale Politiche Agricole e Forestali della Regione Campania di comunicazione di non accoglimento dell&#8217;istanza di riesame, acquisita con nota prot. PG/2019/547774 del 13/09/2019;<br /> b) del decreto dirigenziale n. 175 dell&#8217;11/10/2019 della Direzione Generale Uff. struttura 7 della Giunta Regionale della Campania, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva per la tipologia di intervento 4.1.4. &#8220;Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole&#8221; del PSR Campania 2014-2020- Bando approvato con D.D. n. 146 del 4/6/2018 e successiva modifica con D.D. n. 248 del 30/07/2018 per quanto risulta esclusa la ricorrente;<br /> c) del bando approvato con D.D. n. 146 del 4/6/2018 e succ. mod. con D.D. della Regione Campania n. 248 del 30/07/2018, punto n. 12, par. 11, nella parte in cui stabilisce che nel caso di interventi edilizi occorre allegare, tra gli altri, &#8220;copia del titolo abilitativo richiesto (permesso di costruire, SCIA)&#8221; per come interpretato dall&#8217;Amministrazione resistente, nel senso che la <em>lex specialis</em> non consentirebbe distinzioni tra regimi amministrativi differenti, quali attività  di edilizia libera;<br /> d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento del diritto della ditta ricorrente ad ottenere l&#8217;inserimento nella graduatoria ai fini dell&#8217;erogazione dei benefici di cui al bando;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.04.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.04.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in particolare, l&#8217;art. 5;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I. La ditta ricorrente impugna, unitamente al bando presupposto, il provvedimento di non accoglimento dell&#8217;istanza di riesame, in una con il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva per la tipologia di intervento 4.1.4. &#8220;Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole&#8221; del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020, nella parte in cui la esclude dal riconoscimento del finanziamento del progetto.<br /> I.1. Il provvedimento di diniego di riesame risulta motivato, &#8220;viste le controdeduzioni di cui alla richiesta di riesame&#8221;, nei termini che seguono:<br /> 1) &#8220;in merito al primo punto <em>(Manca l&#8217;autorizzazione e/o il permesso per i lavori (SCIA))</em> la Commissione &#038; conferma la inderogabilità  di un provvedimento autorizzativo o, di una semplice comunicazione di inizio lavori al competente Ufficio Tecnico;<br /> 2) in merito al secondo e terzo punto <em>(Manca perizia asseverata del tecnico abilitato che se ne assume la responsabilità  tecnico-professionale; Manca titolo abilitativo e progetto con elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto e di ogni altro elaborato)</em>, la Commissione conferma la mancata allegazione;<br /> 3) in merito al quarto punto <em>(Mancano le firme con l&#8217;apposizione rituale su tutti i documenti)</em> la Commissione conferma la mancanza delle firme;<br /> 4) in merito al settimo punto <em>(Gli elaborati grafici allegati alla domanda di sostegno sono privi di riferimenti catastali)</em> la Commissione conferma la mancanza dei riferimenti catastali&#8221;.<br /> II. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:<br /> a) violazione e falsa applicazione da parte della Commissione esaminatrice del bando n. 146 del 4/6/2018 e ss.mod. <em>in parte qua</em>, punto n. 12, par. 11, degli artt. 6 co. 1 e 2, lett. b), c), d), ed e) e 6 bis del d.P.R. n. 380/2001 nella parte in cui, per come formulato, ha indotto l&#8217;amministrazione ad esigere, senza distinzione tra le tipologie di lavori, unicamente il permesso di costruire o la scia, dell&#8217;art. 10 bis della l. n. 241/1990, del principio del <em>favor partecipationis </em>e della circolare della Regione Campania n. 257683 del 6.04.2017 in materia di interventi 4.1.1;<br /> b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata applicazione della norma ai fatti, travisamento, contraddittorietà  e per mancato bilanciamento di interessi.<br /> III. Si è costituita l&#8217;Amministrazione regionale concludendo per il rigetto del ricorso.<br /> IV. Con ordinanza n. 43 del 2020, questa sezione ha accolto l&#8217;istanza di tutela cautelare nella duplice considerazione che: &#8220;le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, relativamente alla prospettata esigenza di tener conto della specificità  delle opere, in minima parte di carattere edilizio e di natura tale da non richiedere titolo edilizio e, pertanto, ammissibili al finanziamento senza incorrere nella preclusione dettata dal bando al punto n. 12, par. 11 (anch&#8217;esso censurato per l&#8217;applicazione in tali sensi operata dalla Regione)&#8221;; &#8220;l&#8217;amministrazione regionale non risulta aver tenuto conto alcuno della comunicazione inizio lavori comunque effettuata da parte ricorrente al Comune di Mondragone in data 18 gennaio 2019 e che gli altri profili di diniego addotti potevano dar luogo a soccorso istruttorio&#8221;.<br /> V. All&#8217;udienza del 23.06.2020, tenutasi da remoto, la causa è stata introitata per la decisione, sulla base degli atti.<br /> VI. Il ricorso è fondato.<br /> VI.1. Con la prima censura, parte ricorrente si duole della illegittimità  del provvedimento di dell&#8217;esclusione nella parte in cui la stessa risulta motivata sul presupposto dell&#8217;assenza di un titolo edilizio abilitativo, elemento, invero, richiesto dal bando, pur facendosi riferimento, nel caso di specie, a lavori di progetto che, per entità  e natura, non ne abbisognerebbero; a norma degli artt. 6 co.1 e ss. d.P.R. n. 380/01, sarebbe invece sufficiente, per la loro esecuzione, una mera comunicazione.<br /> L&#8217;errata interpretazione sarebbe scaturita dalla formulazione della <em>lex specialis</em> che, al punto 12, par. 11, individuando quali titoli necessari il permesso di costruire e la SCIA, sembrerebbe non dar modo di distinguere tra tipologie di lavori e differenti regimi.<br /> Conseguenza di questa errata qualificazione sarebbe anche la previsione della necessarietà , per il tipo di lavori da eseguirsi, di una perizia asseverata da un tecnico abilitato, della presentazione di un progetto con elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto e di &#8220;ogni altro elaborato&#8221;, profilo che fonda un altro dei motivi posti a base dell&#8217;esclusione operata.<br /> Si tratterebbe, di contro, di opere di modeste dimensioni che non richiederebbero alcuna progettazione esecutiva nè tantomeno una autorizzazione sismica nonchè una relazione asseverata da un tecnico abilitato.<br /> VI.1.1. La censura è fondata.<br /> VI.1.2. L&#8217;intervento di miglioramento aziendale promosso dalla ricorrente ed oggetto della domanda consiste nel rinnovo dell&#8217;impianto di fertirrigazione, da progetto, domotico, ad ali gocciolanti ed aereo sottoterra, collegato all&#8217;impianto antibrina da predisporre nelle serre giÃ  esistenti, che non richiede interventi edilizi se non per opere di copertura e sostegno della centralina elettrica (box in muratura e piattaforma in calcestruzzo con struttura metallica e tettoia con lastre di lamiera, sostanzialmente, vani tecnici), lavori comunque rientranti tra quelli di edilizia libera ed, in particolare, tra le categorie di lavori per i quali è facoltativo presentare una Comunicazione Inizio Lavori in base all&#8217;art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, tanto che non occorrerebbe nemmeno l&#8217;asseverazione di un tecnico abilitato. In particolare, &#8220;E&#8217; intenzione della richiedente, infatti, affrancarsi dalla risorsa idrica di falda e sfruttare quella piovana. Quest&#8217;ultima, cadendo sulla copertura delle serre, viene convogliata nella rete idrica esistente così¬ che tutta l&#8217;acqua piovana venga raccolta. In seguito l&#8217;acqua è immagazzinata in 2 vasche della capienza di 60 m3 ciascuna (oggetto di acquisto) per un totale di accumulo di 120 m3. L&#8217;acqua così¬ raccolta è convogliata a mezzo di pompe all&#8217;impianto di irrigazione a realizzarsi&#8221; (relazioni asseverate del dott. Agronomo Pagliaro del 17 e 19.08.2018).<br /> Tale profilo tecnico è stato chiarito, nel corso del procedimento, in sede di osservazioni presentate ai sensi dell&#8217;art. 10 bis della l. n. 241/1990 a seguito di preavviso di rigetto, tanto nella relazione esplicativa del Dottore Agronomo Pagliaro e che nelle controdeduzioni del progettista, Ing. Lefemine.<br /> Ed invero, &#8220;L&#8217;assenza di scia è imputabile al fatto che l&#8217;intervento proposto a finanziamento consistente in &quot;intervento di realizzazione di impianto di fertirrigazione automatica ed impianto antibrina serre esistenti P.S.R. 2014 2020Misura 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nell&#8217;azienda agricola &quot;Migliore Rosa&quot; sita in località  &quot;Ponte Reale&quot; Mondragone (CE) foglio n. 51 p.lle 11, 47, 75, 76, 78, 5009, 81 e 83&quot; è un intervento di edilizia libera ed in special modo A.E.L. (attività  di edilizia libera), in base all&#8217;art. 6, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380&#8221;.<br /> Precisandosi altresì¬ che: &#8220;Per tale intervento è stato comunicato l&#8217;inizio lavori allo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia del Comune di Mondragone (CE), in data 18/01/2019 e lo stesso Comune nulla ha avuto ad eccepire riguardo all&#8217;A.E.L. presentata e <em>al</em>la realizzazione dell&#8217;intervento&#8221; (relazione dott. ing. L.G. Lefemine del 12.09.2019, richiamata nelle controdeduzioni del dott. Agronomo Pagliaro), con ciò sanandosi ogni asserita irregolarità .<br /> Ed invero, secondo condivisa giurisprudenza, &#8220;In caso di movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione nonchè di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per irrigare, si tratta di interventi di carattere strumentale rispetto all&#8217;attività  agricola, che pertanto devono essere fatti rientrare nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  edilizia libera ai sensi dell&#8217;art. 6, lett. d)Â <em>e lett. e)</em> del d.P.R. n. 380/2001&#8243; (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 29/10/2019, n. 1165).<br /> VI.1.3. Da tanto consegue altresì¬ che, con riferimento, rispettivamente, ai punti &quot;2) Manca perizia asseverata del tecnico abilitato che se ne assume la responsabilità  tecnico-professionale&#8221; e &#8220;3) Manca titolo abilitativo e progetto con elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto e di ogni altro elaborato&#8221;, da un lato, &#8220;L&#8217;asseverazione del tecnico abilitato non occorre se la richiesta per l&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento avviene a mezzo A.E.L. (Attività  di edilizia libera), in base all&#8217;art. 6, comma I del D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380&#8221; e, dall&#8217;altro, la &#8220;A.E.L. (Attività  di edilizia libera) non richiede alcun titolo autorizzativo nè abilitativo. Tutti gli elaborati di progetto risultano correttamente inviati&#8221; (relazione dott. ing. L.G. Lefemine del 12.09.2019).<br /> VI.1.4. Tanto premesso, fondata è allora anche la censura con la quale la medesima parte ricorrente lamenta la falsa applicazione del bando, nella parte in cui individua a pena di esclusione tra la documentazione da allegarsi alla domanda di aiuto il titolo abilitante, laddove, secondo una lettura conforme alla normativa vigente, occorre munirsi di titolo edilizio (permesso di costruire o di SCIA) e della relativa necessaria documentazione, soltanto laddove questo sia effettivamente necessario per il tipo di lavori da realizzarsi.<br /> VI.1.5. La Commissione si è, pertanto, espressa per l&#8217;inderogabilità  del provvedimento abilitativo in violazione dei principi della semplificazione dell&#8217;azione amministrativa estesi di recente anche ai titoli edilizi.<br /> VI.2. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta l&#8217;eccesso di potere per errata applicazione della norma ai fatti.<br /> VI.2.1. Il provvedimento di rigetto gravato sarebbe, peraltro, palesemente contraddittorio e, come detto, in violazione della normativa in quanto mentre al punto 1) riterrebbe sufficiente anche una &#8220;semplice comunicazione di inizio lavori&#8221; e al punto 4) avrebbe accolto la controdeduzione in merito alla non necessarietà  dell&#8217;autorizzazione sismica, così¬ implicitamente riconoscendo i lavori di che trattasi quali &#8220;lavori minori&#8221;; al contempo avrebbe poi confermato il rigetto della domanda di sostegno proprio in ragione della mancanza di atti e documenti (alcuni peraltro erroneamente ritenuti mancanti, come l&#8217;indicazione dei riferimenti catastali e la stessa C.I.L.A.) che non sarebbero affatto necessari in presenza di attività  di edilizia libera, essendo normalmente richiesti per l&#8217;attività  edilizia &#8220;pesante&#8221; (relazione asseverata, progettazione esecutiva ed elaborati indeterminati).<br /> VI.2.3. Il motivo è fondato.<br /> VI.2.4. Come dedotto l&#8217;Amministrazione regionale ha operato, altresì¬, una commistione tra diversi i regimi amministrativi contemplati dal T.U. sull&#8217;edilizia, e, in particolare, tra quelli individuati dall&#8217;art. 6, rubricato &#8220;attività  di edilizia libera&#8221;, e quelli di cui al successivo art. 6 bis, concernente gli &#8220;interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata&#8221;.<br /> Posto che gli interventi oggetto della domanda di sostegno presentata dalla ditta ricorrente rientrano nella categoria dei lavori di edilizia libera elencati dall&#8217;art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, gli stessi sono eseguibili senza che occorra alcun titolo abilitativo e tanto meno la c.d. C.I.L.A., ovvero la comunicazione necessitante l&#8217;asseverazione di un tecnico abilitato.<br /> Per la realizzazione di tali lavori è allora è sufficiente una mera comunicazione, di carattere informativo, facoltativa, indirizzata al Comune nel cui territorio devono essere eseguiti, non richiedendosi alcun titolo edilizio di natura autorizzatoria, volto a consentire una preventiva verifica da parte dell&#8217;autorità  amministrativa, chiamata a rimuovere un limite all&#8217;esercizio dello <em>jus aedificandi</em>.<br /> In tale contesto, in primo luogo, &#8220;si devono ritenere assoggettate a permesso di costruire tutte &#8211; e soltanto &#8211; le opere che, in generale, trasformano irreversibilmente il suolo e comportano l&#8217;inclusione in esso di elementi che ne stravolgono l&#8217;assetto originario&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 23.11.2017, n. 5471).<br /> In secondo luogo, deve, altresì¬, sottolinearsi che la Scia, benchè rientrante tra gli strumenti di liberalizzazione parziale, è comunque qualificabile quale titolo abilitativo edilizio, essendo applicabile ad interventi edilizi di una certa rilevanza (individuati dagli artt. 22 e 137 del d.P.R. 380/01) e disponendo l&#8217;Amministrazione, a fronte della sua presentazione, di diversi poteri, non solo sanzionatori, ma anche di tipo repressivo, inibitorio e conformativo, nonchè di autotutela, da esercitarsi entro i termini indicati dall&#8217;art. 19, l. 241/90, a decorrere dall&#8217;acquisizione.<br /> Di contro, rispetto agli interventi di c.d. edilizia libera, quali quelli all&#8217;esame, l&#8217;Amministrazione ha soltanto poteri sanzionatori. L&#8217;attività  non è sottoposta ad un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, dovendo la stessa soltanto essere conosciuta dall&#8217;Amministrazione, affinchè questa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.<br /> In definitiva, soltanto per il primo tipo di attività  sussiste un onere di comunicazione al Comune, mentre nel secondo caso la comunicazione resta una semplice facoltà .<br /> Nel caso all&#8217;esame, l&#8217;Amministrazione resistente non avrebbe potuto negare il finanziamento alla ditta ricorrente per l&#8217;assenza di apposita C.I.L.A., avendo essa stessa, contraddittoriamente, riconosciuto l&#8217;appartenenza dei lavori oggetto della domanda di sostegno a quelli minori, riconducibili alla categoria di quelli di edilizia libera.<br /> Ciò posto, se non è necessario un titolo autorizzatorio e nemmeno una CILA (corredata di relazione tecnica asseverata), a nulla rileva l&#8217;avvenuta o meno comunicazione di inizio lavori, nel caso di specie, avvenuta in data 18.01.2019, anteriormente al preavviso di diniego datato 3.09.2019, ovvero la relativa trasmissione, di cui non si ha prova, attesa la relativa facoltatività .<br /> VI.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ditta ricorrente si duole dell&#8217;eccesso di potere nella figura sintomatica del mancato bilanciamento di interessi.<br /> VI.3.1. Contesta, in particolare, la violazione procedimentale operata dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;individuare quale ulteriori motivi di rigetto la mancanza di apposizione di firme su tutti i documenti e la mancanza di riferimenti catastali negli elaborati grafici allegati alla domanda di sostegno.<br /> VI.3.2. Il motivo è fondato.<br /> VI.3.3. Come chiarito anche in sede di controdeduzioni, sia le firme su tutti i documenti che i riferimenti catastali erano presenti sin dal momento della presentazione della domanda (vd.doc.1, in cui compaiono gli allegati alla domanda di aiuto con indicazione del <em>pdf.p7m</em>, sigla che contraddistingue i file convalidati e trasmessi con firma digitale). In particolare, &#8220;tutta la documentazione risulta firmata in calce da chi la prodotta e, digitalmente, dalla ditta richiedente&#8221; (controdeduzioni del dott. Agronomo Pagliaro). D&#8217;altronde, non si paventano dubbi sulla paternità  o assunzione di responsabilità  in ordine alle presunte firme mancanti.<br /> VI.3.5. Quanto ai riferimenti catastali, a prescindere dalla circostanza che gli stessi erano giÃ  riportati nella relazione di accompagnamento a firma del dr. Pagliaro (pag. 5 della perizia asseverata del 19.09.2018 e pag. 4 della relazione asseverata del 17.09.2018), i medesimi, quanto alla presunta non leggibilità  negli elaborati grafici &#8211; da imputare verosimilmente &#8220;ad un particolare colore dei <em>layar</em> utilizzati per la loro identificazione, non rilevabile dalla scansione&#8221;, come osservato dalla stessa ricorrente-, sarebbero stati comunque integrabili. Peraltro, il tecnico della ricorrente, nella esplicitazione delle proprie controdeduzioni specifica, inoltre, che &#8220;si provvede al pronto reinvio degli elaborati grafici&#8221;, in modo da sanare l&#8217;irregolarità  contestata.<br /> Secondo le risultanze degli atti, l&#8217;Amministrazione resistente ha, quindi, parzialmente omesso di riesaminare gli atti, non tenendo pienamente conto delle indicazioni fornite in sede di controdeduzioni, e, tanto, in sostanziale violazione del principio di piena partecipazione, essendo, nel caso, peraltro, esigibile il ricorso al soccorso istruttorio.<br /> Ed invero, secondo giurisprudenza condivisa, &#8220;in linea generale, l&#8217;incompletezza della domanda, lungi dal consentire l&#8217;adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l&#8217;esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all&#8217;art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all&#8217;amministrazione di richiedere all&#8217;interessato non solo &quot;la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete&quot; ma eventualmente anche di &quot;ordinare esibizioni documentali&quot; Tale condivisa impostazione &#8220;discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità  e quello del dovere dell&#8217;Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni (per i rapporti tra enti pubblici si rammenta che esiste un principio di leale collaborazione) (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, del 6.06.2016, n. 483).<br /> VII. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso è meritevole di accoglimento.<br /> VIII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione regionale resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A..<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.04.2020, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere<br /> Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.3886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-6-2020-n-3886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-6-2020-n-3886/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-6-2020-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.3886</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI: (Rosanna I., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Polizzotto contro Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Regione Sicilia, Assessorato Alla Salute della Regione Sicilia, non costituito in giudizio e nei confronti di S.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-6-2020-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-6-2020-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.3886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Rosanna I., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Polizzotto contro Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Regione Sicilia, Assessorato Alla Salute della Regione Sicilia, non costituito in giudizio e nei confronti di S. Vincenzo Antonio, Daniele Domenico R., Chiara M., Caterina S. non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Università  : la ratio dei test di ingresso alla Facoltà  di medicina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Università  &#8211; test di ingresso alla Facoltà  di medicina &#8211; ratio.<br /> <br /> 2.- Università  &#8211; test di accesso alla Facoltà  di medicina &#8211; quesiti &#8211; D.M. 7 marzo 2006 &#8211; quiz n. 86 &#8211; erroneità  &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; complessa e controversa la vigente disciplina che esclude i candidati che non superano specifiche prove selettive (quiz), rispetto alle quali appare estraneo ogni profilo di eccellenza attitudinale e motivazionale, dall&#8217;accesso alla preparazione universitaria ed alla successiva formazione specialistica necessarie all&#8217;ingresso nella professione medica al fine di attivare il diritto-dovere di ogni cittadino di &#8220;svolgere, secondo le proprie possibilità  e la propria scelta, un&#8217;attività  o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società &#8221; (articolo 4 della Costituzione).</em><br /> <br /> <em>2. Nell&#8217;ambito dei test per l&#8217;acceso alla facoltà  di medicina, va precisato che a sensi del D.M. 7 marzo 2006, sono state predisposte le domande della prova di esame (uniche ed identiche su tutto il territorio nazionale) e sono state successivamente comunicate mediante trasmissione in busta chiusa e sigillata alle commissioni esaminatrici regionali al momento della effettuazione della prova di esame. Al fine di semplificare le modalità  di correzione e di attribuzione dei punteggi è stato, inoltre, previsto sia nel richiamato D.M. 7 marzo 2006 che i quesiti a risposta multipla sono 100 e sono identici per tutte le Regioni; che ad ogni domanda corrisponde un&#8217;unica risposta esatta e che al momento della correzione è attribuito un punto per ogni risposta esatta, mentre non viene attribuito alcun punto (cioè 0 punti) in caso di risposta errata, mancante o &#8220;plurima&#8221;.</em><br /> <em>In tale contesto, la domanda n. 86 non recava quale risposta esatta la soluzione e) come erroneamente, e quindi illegittimamente, ritenuto dal Ministero e dalla Commissione (che, nel caso di specie, ha pertanto ritenuta errata la risposta data dalla parte del presente giudizio). Tale quesito, n. 86 fa riferimento, infatti, alle Linee guida europee ESH/ESC 2013 (Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell&#8217;ipertensione arteriosa della Società  europea dell&#8217;ipertensione arteriosa (ESH) e della Società  europea di cardiologia (ESC) Ipertensione e prevenzione cardiovascolare , 2013,vol.20,2-3) e alle Linee guida ACC/AHA 2017 (Linee guida del Collegio americano dei cardiologi e dell&#8217;Associazione americana del cuore): le predette Linee guida sono state, tuttavia, aggiornate il 9 agosto 2018 (e pubblicate ad Ottobre 2018) con le Linee guida europee ESH/ESC 2018 (Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell&#8217;ipertensione arteriosa della Società  europea dell&#8217;ipertensione arteriosa (ESH) e della Società  europea di cardiologia (ESC). Journal of Hypertension, 2018,36: 1953-2041) con la conseguenza che il quesito formulato dal Ministero non prevedeva alcuna risposta errata, alla luce delle Linee guida europee ESH/ESC 2018, applicabili, ratione temporis, al caso di specie.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/06/2020<br /> <strong>N. 03886/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09434/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 9434 del 2019, proposto da Rosanna I., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via T. Tasso, n. 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Regione Sicilia, Assessorato Alla Salute della Regione Sicilia, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> S. Vincenzo Antonio, Daniele Domenico R., Chiara M., Caterina S. non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11876/2019, resa tra le parti, concernente graduatoria regionale del concorso per l&#8217;ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza, svolta in modalità  telematica, del giorno 28 maggio 2020 il Cons. Raffaello Sestini;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; L&#8217;appellante narra di avere presentato, in data 17 dicembre 2018, domanda per partecipare al concorso regionale per l&#8217;ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021, svoltosi in Sicilia, e di essersi collocata alla posizione 367 con punti 73 (su 186 posti messi a bando), ma che tale collocazione in graduatoria è avvenuta per effetto di una errata formulazione o correzione dei quesiti nn. 15, 17, 28, 35, 46, 73 e 86, che ha comportato l&#8217;attribuzione illegittima di un punteggio inferiore, e che ove i quesiti fossero stati interpretati e formulati correttamente l&#8217;appellante avrebbe, dunque, avuto diritto ad un punteggio superiore a punti 73, per cui sarebbe stata inserita tra i vincitori del concorso.<br /> Narra ancora l&#8217;appellante che al momento della proposizione del ricorso per occupare i predetti 186 posti previsti dal bando, la graduatoria era giÃ  stata fatta scorrere fino al 317° posto, ossia fino alla concorrente con punti 73. Nelle more vi è stato un ulteriore scorrimento per cui,l&#8217;ultimo posto occupato è quello del candidato in posizione 324, che ha lo stesso punteggio dell&#8217;appellante, ma diritto di precedenza per l&#8217;età . Afferma pertanto l&#8217;appellante che, ove il questionario sottoposto in sede concorsuale non fosse stato caratterizzato dagli errori macroscopici contestati e fosse stato corretto in conformità  alle Linee guida vigenti, la stessa avrebbe avuto diritto all&#8217;attribuzione di ulteriori punti, uno per ogni domanda, per effetto del quale la stessa si sarebbe certamente classificata prima del 324° posto e dunque avrebbe avuto diritto ad essere ammessa al corso.<br /> 2 &#8211; La candidata ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo di primo grado, che all&#8217;udienza pubblica del 25 giugno 2019 ha posto il ricorso in decisione e ha rigettato il ricorso, avendo ritenuto le censure proposte non idonee a superare l&#8217;ampio spazio di insindacabile apprezzamento tecnico rimesso all&#8217;Amministrazione.<br /> 3 &#8211; La candidata propone pertanto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11876/2019, deducendone l&#8217;erroneità  per la parte in cui non ha rilevato la fondatezza delle censure volte a far valere la evidente irragionevolezza e la manifesta ingiustizia che avrebbero caratterizzato la predisposizione e la correzione dei quiz selettivi e quindi la pubblicazione della graduatoria finale, nonchè delle censure volte a far valere in via subordinata la evidente irragionevolezza e la manifesta ingiustizia dell&#8217;intera procedura selettiva, per la parte in cui non prevedeva nè una graduatoria nazionale per l&#8217;accesso alla specializzazione nè la possibilità  per i candidati non collocati utilmente in graduatoria di accedere comunque alla specializzazione pur senza usufruire della prevista borsa di studio.<br /> Ripropone quindi, in sede di appello, la domanda respinta in primo grado di risarcimento in forma specifica ex art. art. 30, comma 2 c.p.a. mediante la condanna dell&#8217;Amministrazione intimata all&#8217;adozione del provvedimento di ammissione al corso per cui è causa nonchè, in via subordinata, per l&#8217;accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell&#8217;illegittimità  del concorso ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.<br /> 4 &#8211; In particolare il TAR, deduce l&#8217;appellante, ha omesso di pronunciarsi in merito al primo motivo di ricorso di prime cure (denominato A), relativo alla errata formulazione o correzione dei quesiti nn. 15, 17, 28, 35, 46, 73 e 86, volto a contestare sia la formulazione erronea ed equivoca di alcuni quesiti, sia le risposte ritenute corrette dal Ministero e dalla Commissione, in quanto ciò avrebbe determinato una illegittima decurtazione del punteggio attribuito. Ne consegue, conclude l&#8217;appellante, che in forza del principio devolutivo (art. 101, comma 2, D.Lgs. 104/2010), il Consiglio di Stato dovrà  decidere, nei limiti della domanda riproposta, anche sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di prime cure (cfr. per tutte Cons. Stato Sez. III, 20/11/2018, n. 6548) attribuendo il punteggio aggiuntivo utile ai fini della dichiarazione del diritto ad essere ammessa al percorso di specializzazione.<br /> 5 &#8211; Considera il Collegio che la controversia attiene alla complessa e controversa vigente disciplina che esclude i candidati che non superano specifiche prove selettive (quiz), rispetto alle quali appare estraneo ogni profilo di eccellenza attitudinale e motivazionale, dall&#8217;accesso alla preparazione universitaria ed alla successiva formazione specialistica necessarie all&#8217;ingresso nella professione medica al fine di attivare il diritto-dovere di ogni cittadino di &#8220;svolgere, secondo le proprie possibilità  e la propria scelta, un&#8217;attività  o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società &#8221; (articolo 4 della Costituzione), e che in tale quadro si inseriscono le censure dell&#8217;appellante che superano il diaframma, opposto dal TAR, della insindacabilità  della cosiddetta discrezionalità  tecnica, essendo invece volte a sindacare la evidente irragionevolezza e la manifesta ingiustizia della specifica procedura di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021.<br /> Le medesime censure non possono peraltro essere ulteriormente esaminate dal Collegio, non essendo ciò necessario ai fini dell&#8217;accoglimento del ricorso in appello e, quindi, della pretesa sostanziale al bene della vita fatta valere dall&#8217;appellante.<br /> 6 &#8211; Infatti, considera il Collegio che ai sensi del D.M. 7 marzo 2006, la predisposizione delle domande della prova di esame (uniche ed identiche su tutto il territorio nazionale) e delle relative risposte multiple e l&#8217;individuazione dell&#8217;unica risposta esatta a ciascuno dei 100 quesiti di esame, sono state effettuate dalla commissione composta da 7 membri esperti presso il Ministero della Salute e sono state successivamente comunicate mediante trasmissione in busta chiusa e sigillata alle commissioni esaminatrici regionali al momento della effettuazione della prova di esame. Al fine di semplificare le modalità  di correzione e di attribuzione dei punteggi è stato, inoltre, previsto sia nel richiamato D.M. 7 marzo 2006 sia nel bando di concorso della Regione siciliana, che: &#8211; i quesiti a risposta multipla sono 100 e sono identici per tutte le Regioni; &#8211; ad ogni domanda corrisponde un&#8217;unica risposta esatta; &#8211; al momento della correzione è attribuito un punto per ogni risposta esatta, mentre non viene attribuito alcun punto (cioè 0 punti) in caso di risposta errata, mancante o &#8220;plurima&#8221;.<br /> Pertanto ove il Ministero, la Commissione o il Giudice di prime cure avessero riconosciuto la erroneità , anche per solo una delle risposte, del giudizio negativo dato ai fini della graduatoria impugnata, con la conseguente attribuzione anche un solo punto in pìù per le domande contestate, l&#8217;appellante si sarebbe collocata in graduatoria finale prima del 324° posto ed oggi avrebbe avuto diritto ad essere ammessa al corso.<br /> 7 &#8211; Ne consegue che la fondatezza anche di una sola delle contestazioni puntuali del ricorso di primo grado riferite a specifici quiz comporterebbe l&#8217;attribuzione di un punto e che in tal caso l&#8217;appellante si classificherebbe al 296° posto e avrebbe diritto ad essere ammessa al corso di formazione, e questo è ciò che accade per l&#8217;appunto nella fattispecie in esame.<br /> 8 &#8211; in particolare, così¬ come dedotto dall&#8217;appellante la domanda n. 86 non recava quale risposta esatta la soluzione e) come erroneamente, e quindi illegittimamente, ritenuto dal Ministero e dalla Commissione che ha pertanto ritenuta errata la risposta dalla candidata. La Domanda n. 86 così¬ come formulata nel quesito, era: &#8220;<em>Quale dei seguenti NON è un test di routine nello studio dell&#8217;ipertensione arteriosa di nuovo riscontro? a. dosaggio dell&#8217;emoglobina; b. dosaggio della creatinina sierica; c. ECG a 12 derivazioni; d. dosaggio della kaliemia e natriemia e. dosaggio della emoglobina glicata (HbA1c</em>)&#8221;. Tale quesito, come evidenziato nelle stesse controdeduzioni versate in atti dal Ministero in prime cure, fa riferimento alle Linee guida europee ESH/ESC 2013 (Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell&#8217;ipertensione arteriosa della Società  europea dell&#8217;ipertensione arteriosa (ESH) e della Società  europea di cardiologia (ESC) Ipertensione e prevenzione cardiovascolare , 2013,vol.20,2-3) e alle Linee guida ACC/AHA 2017 (Linee guida del Collegio americano dei cardiologi e dell&#8217;Associazione americana del cuore), nelle quali vengono riportati come esami di routine le risposte a), b), c), d) e come test aggiuntivo il dosaggio dell&#8217;emoglobina glicata (HbA1c), qualora si riscontrasse un valore di glicemia a digiuno superiore a 5,6 mmol/lit o precedente diagnosi di diabete. Così¬ come dedotto e dimostrato dall&#8217;appellante, le predette Linee guida sono state, tuttavia, aggiornate il 9 agosto 2018 (e pubblicate ad Ottobre 2018) con le Linee guida europee ESH/ESC 2018 (Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell&#8217;ipertensione arteriosa della Società  europea dell&#8217;ipertensione arteriosa (ESH) e della Società  europea di cardiologia (ESC). Journal of Hypertension, 2018,36: 1953-2041), nelle quali il dosaggio dell&#8217;emoglobina glicata (HbA1c) non viene pìù considerato un esame aggiuntivo, ma un esame di routine.<br /> In particolare, le Linee guida ESC 2018 &#8211; Tabella 14 pag. 1970, sulla &quot;Routine di esami da fare per la valutazione del paziente con ipertensione di nuovo riscontro&quot;, testualmente riportano i seguenti esami di routine: &#8220;emoglobina ed ematocrito; glicemia a digiuno e emoglobina glicata; lipidi nel sangue: colesterolo totale, colesterolo LDL, colesterolo HDL; trigliceridemia; sodiemia e potassiemia; acido urico nel sangue; creatininemia e filtrato glomerulare renale; tests di funzionalità  epatica ematici; analisi delle urine: esame microscopico, proteine urinarie, rapporto albumina/creatinina; ECG a 12 derivazioni&quot;.<br /> 9 &#8211; Di conseguenza, il quesito formulato dal Ministero non prevedeva alcuna risposta errata, essendo da considerare esatte tutte le risposte a), b), c), d), e), come esami di routine; e ciò in considerazione del fatto che il concorso si è svolto in data 17 dicembre 2018, ossia posteriormente all&#8217;uscita delle nuove Linee guida europee ESH/ESC 2018, che certamente andavano applicate all&#8217;esame in questione, discendendone che la risposta alla Domanda 86, così¬ come espressa dalla candidata odierna appellante, era da intendersi corretta alla luce delle Linee guida europee ESH/ESC 2018, applicabili, ratione temporis, al caso di specie; per cui alla stessa deve essere attribuito un punto in pìù per tale risposta.<br /> Del resto, così¬ come evidenziato dall&#8217;appellante, lo stesso Ministero nelle controdeduzioni datate 29.05.19 versate in atti in prime cure si è riferito alle Linee guida europee ESH/ESC2013, ossia alle linee guida europee dell&#8217;ipertensione arteriosa del 2013 e americane del 2017 senza tener conto delle pìù aggiornate linee guida europee della medesima società  ESH/ESC del 2018 (agosto 2018) in cui l&#8217;emoglobina glicata non risulta pìù essere un esame di II livello, ma di routine di I livello da richiedere contestualmente alla glicemia a digiuno nel paziente con ipertensione di nuovo riscontro (cfr. in tal senso, le linee guida ESH/ESC 2018, approvate dalla FederCardio, pg 1970 tabella n. 14.<br /> 10 &#8211; Le pregresse considerazioni consentono ed impongono pertanto di accogliere l&#8217;appello, e per l&#8217;effetto di accogliere il ricorso di primo grado con il conseguente accertamento del diritto dell&#8217;appellante ad accedere immediatamente al percorso di specializzazione in argomento, indipendentemente dall&#8217;accoglimento della censura concernente la domanda n. 28, che pur non appare manifestamente infondata, e delle altre censure sopra sintetizzate concernenti, anche alla luce della sopravvenuta emergenza sanitaria, la possibile irragionevolezza, non idoneità  e non proporzionalità  della vigente disciplina di ammissione alle specializzazioni mediche rispetto ai principi costituzionali di tutela del diritto alla salute e di diritto-dovere di svolgere le attività  lavorative secondo le proprie attitudini e capacità .<br /> 11 &#8211; In conclusione, l&#8217;appello è fondato e deve essere accolto. L&#8217;accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica mediante la immediata ammissione alla specializzazione consente altresì¬ di dichiarare la non procedibilità  della ulteriore domanda di reintegrazione per equivalente mediante il risarcimento del danno. Le spese seguono, infine, la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br /> accoglie l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br /> Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore dell&#8217;appellante delle spese dei due gradi di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila) oltre ad IVA, CPA ed accessori.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020, svolta in modalità  telematica, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-6-2020-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 22/7/2008 n.3886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-22-7-2008-n-3886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-22-7-2008-n-3886/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-22-7-2008-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 22/7/2008 n.3886</a></p>
<p>Pres. Salvatore &#8211; Est. CacaceCNIM s.a., DE Vizia Transfer s.p.a., Co.Ge.Co. s.c.r.l. (Avv.ti F. Tedeschini, S. Santiapichi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Comune di Salerno (Avv. A. Brancaccio) sui presupposti per l&#8217;avvalimento infragruppo in sede di prequalifica e sull&#8217;ammissibilità del cd &#8220;doppio avvalimento&#8221; Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-22-7-2008-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 22/7/2008 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-22-7-2008-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 22/7/2008 n.3886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore &#8211; Est. Cacace<br />CNIM s.a., DE Vizia Transfer s.p.a., Co.Ge.Co. s.c.r.l. (Avv.ti F. Tedeschini, S. Santiapichi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Comune di Salerno (Avv. A. Brancaccio)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;avvalimento infragruppo in sede di prequalifica e sull&#8217;ammissibilità del cd &#8220;doppio avvalimento&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Prequalifica – Avvalimento infragruppo – Dichiarazione – Omessa comprova del legame di gruppo &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché nella fase di prequalifica il criterio interpretativo della disciplina di gara deve essere indirizzato a favorire la più ampia partecipazione, qualora il bando richieda la semplice dichiarazione (e non la dimostrazione) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, la dichiarazione di avvalimento (chiaramente implicita nella dichiarazione di possesso del requisito come ‘gruppo’), è sufficiente ai fini dell’ammissione in gara ancorché non accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 dell’art. 49 D.lgs. 163/2006, salva la dovuta presentazione della stessa in sede di succesiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti.(1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. <a href="/ga/id/2008/5/12445/g">T.A.R. Lazio, I, 12 maggio 2008, n. 3875</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per l&#8217;avvalimento infragruppo in sede di prequalifica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3886/2008<br />
		                   Registro Generale:5397/2008 																																																																																											</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres.ff. Costantino Salvatore;  Cons. Pier Luigi Lodi; Cons. Anna Leoni; Cons. Salvatore Cacace Est.; Cons. Vito Carella<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Luglio 2008 <br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p>  <b>CNIM SA &#8211; C.GRUPPO ATI  ATI DE VIZIA TRANSFER SPA ATI COGECO SCRL</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  FEDERICO TEDESCHINI e SEVERINO SANTIAPICHI<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA ANTONIO BERTOLONI N. 44/46<br />
presso SEVERINO SANTIAPICHI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMM.DEL. OPCM 3641/08</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>COMUNE DI SALERNO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  ANTONIO BRANCACCIOcon domicilio  eletto in Roma  VIA TARANTO N. 18  presso ANTONIO BRANCACCIO</p>
<p><b>A2A SPA</b> non costituitosi;<br />
<b>HERA SPA Q. MAND.RIA RTI</b>non costituitosi;<br />
<b>RTI</b> Rappresentato e difeso da SOCIETA&#8217; COOPERATIVAnon costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, <br />
 della sentenza del TAR  LAZIO &#8211; ROMA :Sezione I  3875/2008 , resa tra le parti, concernente LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE   IMPIANTO TERMODISTRUZIONE RIFIUTIURBANI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  COMUNE DI SALERNO <br />
  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-COMM.DEL. OPCM 3641/08<br />
Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace  e uditi gli avv.ti Tedeschini, Brancaccio e l’avv. dello Stato Tortora;   <br />
Ritenuto:<br />
&#8211; che correttamente il T.A.R. ha ricondotto all’istituto dell’avvalimento la dichiarazione dell’odierna appellante di possedere, in quanto gruppo, il requisito del fatturato medio;<br />
&#8211; che, nella sede della prequalifica, ch’è deputata alla valutazione della sussistenza dei requisiti tecnici e morali di accesso alla procedura e che è altresì volta a far conoscere all&#8217;amministrazione la disponibilità del mercato per cui il criterio inte<br />
&#8211; che il “doppio avvalimento” pare consentito dalla normativa comunitaria;<br />
&#8211; che, rivelandosi, sotto gli indicati profili, l’appello all’esame “prima facie” fondato e sussistendo peraltro gli estremi di cui al comma 3 dell’art. 23-bis della legge n. 1034/1971 (ma non quelli di “estrema gravità ed urgenza”, di cui al comma 5 dell</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (ricorso numero: 5397/2008) nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, fissa l’udienza di merio per il giorno 28 ottobre 2008.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Luglio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-22-7-2008-n-3886/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 22/7/2008 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.3886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-5-2008-n-3886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-5-2008-n-3886/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-5-2008-n-3886/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.3886</a></p>
<p>Pres. Perrelli Est. Chinè Aurora Assicurazioni S.p.a. (Avv. S. Vinti) c/ CO.TRA.L S.p.a. (Avv. M. Sanino) ed altri. sulle caratteristiche dell&#8217;eccezionale urgenza come requisito necessario per l&#8217;accesso alle procedure negoziate nei settori esclusi 1. Contratti della P.A. – Appalto &#8211; Settori esclusi &#8211; Procedura negoziata – Eccezionale urgenza – Interpretazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-5-2008-n-3886/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-5-2008-n-3886/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.3886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli   Est. Chinè<br /> Aurora Assicurazioni S.p.a. (Avv. S. Vinti) c/ CO.TRA.L S.p.a. (Avv. M. Sanino) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulle caratteristiche dell&#8217;eccezionale urgenza come requisito necessario per l&#8217;accesso alle procedure negoziate nei settori esclusi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto &#8211; Settori esclusi  &#8211; Procedura negoziata – Eccezionale urgenza – Interpretazione restrittiva &#8211; Caratteristiche – Fattispecie.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto – Procedura negoziata – Soggetto privato – Giurisdizione del G.A. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 13, lett. d) del d. lgs. n. 158/1995, che permette, nei settori esclusi, l’accesso a procedure negoziate senza bando nei casi di eccezionale urgenza e in deroga ai principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica, deve essere interpretato restrittivamente; di conseguenza tale urgenza deve avere necessariamente le caratteristiche della assoluta imprevedibilità e della non evitabilità dei fatti o delle circostanze che la caratterizzano (1) per poter giustificare l’omissione dei giusti procedimenti di evidenza pubblica e non deve essere imputabile ad una condotta del soggetto aggiudicatore. (Nella specie non assume il carattere dell’urgenza qualificata l’esigenza di annullare d’ufficio una procedura aperta precedentemente bandita, poiché tale annullamento presuppone una illegittimità degli atti imputabile alla condotta del medesimo aggiudicatore).<br />
2. Rientrano  nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all’affidamento di un appalto con procedura negoziata da parte di un soggetto privato, ma tenuto, ai sensi dell’art. 244 del d. lgs. 163/2006, alla indizione di una procedura aperta o ristretta (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1) Cfr. C.d.S., sez. IV, n. 27/2006.<br />
(2) Cfr. Cass. Sez.Unite, 8 febbraio 2006, n. 2637.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle caratteristiche dell&#8217;eccezionale urgenza come requisito necessario per l&#8217;accesso alle procedure negoziate nei settori esclusi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>R.g. n. 310/2006</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
 – Sez. II ter – </b></p>
<p>Alla presenza dei Signori: Michele PERRELLI                                            Presidente; Antonio VINCIGUERRA                                    Componente; Giuseppe CHINE’                                             Componente est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 310/2006, proposto da<br />
<b>Aurora Assicurazioni S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Vinti, elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia n. 88,  presso lo studio del predetto difensore;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>CO.TRA.L. S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Sanino,  elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo studio del predetto difensore;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Comunale Romana</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Zaccheo e Gianpaolo Ruggiero, elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Oriani n. 32, presso lo studio del primo difensore;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della delibera n. 67 dell’11.11.2005, con cui il Consiglio di amministrazione della CO.TRA.L. S.p.a. ha approvato il reingresso di quest’ultima nella compagine sociale della Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Comunale Romana, procedendo, nel contempo, ad autorizzare i competenti uffici interni alla stipula dei contratti assicurativi relativi all’annualità 2006.</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie di costituzione dell’Amministrazione intimata e della controinteressata, con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 23.03.2006, con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Designato relatore all’udienza del 31 marzo 2008 il dott. Giuseppe Chiné; <br />
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di amministrazione di CO.TRA.L. S.p.a. n. 67 dell’11.11.2005, recante approvazione del reingresso di quest’ultima nella compagine societaria della Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Comunale Romana, procedendo, nel contempo, ad autorizzare i competenti uffici interni alla stipula dei contratti assicurativi relativi all’annualità 2006.<br />
A sostegno del proprio interesse al gravame, la ricorrente ha esposto di essere contraente della CO.TRA.L., avendo incorporato, con atto di fusione del 14.04.2004, l’originaria stipulante Winterthur Assicurazioni S.p.a., selezionata nel 2001, all’esito di apposita procedura ad evidenza pubblica indetta ai sensi del d. lgv. n. 158/1995. Poiché il contratto di assicurazione stipulato con CO.TRA.L. aveva la scadenza fissata al 31.12.2005, la delibera del C.d.A. oggetto dell’odierno gravame, recante, tra l’altro, autorizzazione alla stipula dei contratti di assicurazione per il 2006 con la compagnia assicuratrice controinteressata, ha inciso radicalmente sull’interesse di essa ricorrente sia all’eventuale rinnovo del contratto in essere alla data della delibera gravata, sia alla partecipaione ed all’affidamento all’esito di procedura ad evidenza pubblica.<br />
Nei riguardi della deliuebra impugnata, ha denunciato un duplice ordine di censure, e segnatamente: 1) Violazione dei principi generali di libera concorrenza, trasparenza e massima partecipazione; Violazione dei principi di matrice comunitaria disciplinati la legittimità dei c.d. affidamenti in house; 2) Violazione del principio di buon andamento; Violazione dei principi di efficienza ed economicità; Eccesso di potere per sviamento.<br />
Si sono costituiti in giudizio sia la CO.TRA.L., sia la controinteressata, entrambe istando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del proposto gravame.<br />
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati in data 23.03.2006, la ricorrente ha formulato un’ulteriore censura nei riguardi della delibera già impugnata con il ricorso introduttivo, della quale ha avuto conoscenza esclusivamente in virtù della costituzione in giudizio della CO.TRA.L. S.p.a. <br />
Tutte le parti costituite, in prossimità dell’udienza fissata per la discussione del merito del proposto gravame, hanno presentato memorie.  <br />
All’udienza del 31 marzo 2008, uditi i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, sono stati entrambi trattenuti in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.1 Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità proposte con le memorie di costituzione di CO.TRA.L. e della controinteerssata.</p>
<p>1.2 Con le predette eccezioni, è stata denunciata l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse, giacché con esso la ricorrente ha inteso censurare un atto di natura privatistica, non impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, al quale, peraltro, non sarebbero riconducili effetti pregiudizievoli per la sfera giuridica della società ricorrente.</p>
<p>1.3 Osserva il Collegio che, per indirizzo giurisprudenziale affatto consolidato (cfr. ex multis, C.d.S., sez. sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6151; C.d.S., sez. IV, 5 aprile 2006, n. 1789; T.A.R. Liguria, sez. II, 12 aprile 2007, n. 633; T.A.R. Veneto, sez. I, 30 luglio 2004, n. 2589; T.A.R. Umbria 17 dicembre 2003, n. 987), l’impresa operante in un determinato settore economico è titolare di un interesse qualificato e tutelato a contestare la scelta di una pubblica amministrazione di procedere all’affidamento di un appalto di lavori, servizi o forniture mediante procedura negoziata, giacché può essere azionato in sede giurisdizionale l’interesse strumentale a che l’amministrazione, in seguito all’accoglimento del gravame ed in ossequio alle previsioni normative interne e comunitarie, indìca una procedura ad evidenza pubblica aperta o ritretta, alla quale il ricorrente sia ammesso a partecipare, in condizioni di parità con gli altri operatori economici.<br />
Tale principio deve trovare ovvia applicazione anche laddove il soggetto tenuto all’indizione della procedura aperta o ristretta sia un soggetto privato, vincolato, in virtù della normativa vigente, interna o comunitaria, all’affidamento degli appalti di lavori, servizi o forniture secondo procedure di evidenza pubblica.<br />
Ed invero, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, già prevista dall’art. 6 della legge n. 205/2000 ed attualmente radicata dall’art. 244 del d. lgv. n. 163/2006, attiene a qualsiasi controversia relativa a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti “comunque tenuti, nella scelta del contraente e del socio, all’aplicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”.<br />
Ne discende, in ossequio a precisi e condivisibili indirizzi giurisprudenziali (cfr. Cass. S.U. 8 febbraio 2006, n. 2637), che non può che spettare alla cognizione del giudice amministrativo il gravame proposto avverso la determinazione di affidare un appalto mediante procedura negoziata adottata da un soggetto privato, ma tenuto, sulla base della vigente normativa interna o comunitaria, alla indizione di una procedura aperta o ritretta.</p>
<p>1.4 Traslando i superiori principi al presente gravame, le proposte eccezioni si palesano infondate, in quanto: a) la ricorrente è impresa che opera da anni nel settore assicurativo ed aspira all’affidamento dei contratti che, in esecuzione della delibera impugnata, si è deciso di stipulare con la controinteressata; b) essa, peraltro, era legata sino al 31.12.2005, da specifico rapporto contrattuale con la resistente, di talché possedeva i requisiti soggettivi per aspirare al rinnovo del vincolo, pur in seguito allo svolgimento della prevista procedura di evidenza pubblica; c) la delibera impugnata, sebbene adottata dal consiglio di amministrazione di una società per azioni, è pur sempre atto decisionale di un soggetto tenuto per legge all’indizione delle procedure di evidenza pubblica, come è facilmente evincibile dalla totale partecipazione pubblica, dalla natura pubblicistica dei suoi scopi e dai penetranti poteri di controllo esercitabili dagli enti pubblici titolari dell’intero capitale sociale, e come peraltro è  incontestato nel presente giudizio.</p>
<p> 2.1 Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, che possono essere di seguito congiuntamente esaminati,  si palesano fondati, nei termini appresso precisati.</p>
<p>2.2 Risulta per tabulas che, con la delibera gravata, il consiglio di amministrazione di CO.TRA.L. ha deciso: a) <<di autorizzare il reingresso della CO.TRA.L. S.p.a. nella Mutua Assicuratrice Comunale Romana “Le Assicurazioni di Roma” secondo i termini e le modalità che saranno comunicate dalla Mutua stessa>>; b) <<di stabilire che la quota di CO.TRA.L. S.p.a. a seguito del reingresso non dovrà superare la quota del Fondo di Garanzia tuttora presente presso la Mutua pari a euro 392.506,56>>; c) <<di autorizzare i competenti uffici interni, una volta perfezionato il reingresso, alla stipula dei contratti assicurativi necessari per l’annualità 2006>>.<br />
In sintesi, la CO.TRA.L., con la delibera gravata, ha assunto la decisione di assumere la qualità di socio della controinteressata e, conseguentemente, nel rispetto dell’art. 4 dello statuto della Mutua Assicuratrice Comunale Romana, di assicurato. Ed invero, per detta norma statutaria, <<I Soci devono avere la qualità di assicurati. Ogni socio è impegnato a corrispondere premi assicurativi sufficienti a far fronte ai sinistri prodotti e, in proporzione, a contribuire alle relative spese di gestione>>.<br />
Con la medesima delibera, il consiglio di amministrazione ha anche autorizzato i competenti uffici interni alla stipula dei contratti assicurativi per l’anno 2006.<br />
Ad avviso della società ricorrente, tale atto, dietro un’operazione di acquisto quote, di significato apparentemente organizzativo e di politica aziendale, celerebbe uno strumento distorsivo della concorrenza, artatamente utilizzato per aggirare l’obbligo, gravante su ogni organismo di diritto pubblico, di selezionare i contraenti attraverso procedimenti di valutazione comparativa, rigidamente scanditi e disciplinati dalla normativa vigente. In sintesi, con la delibera gravata, CO.TRA.L. avrebbe illegittimamente sottratto al mercato un servizio di rilevanza economica, come tale riservato alla libera concorrenza.</p>
<p>2.3 Con la memoria di costituzione in giudizio, CO.TRA.L. ha replicato alla doglianza, deducendo che la scelta di entrare a parte della compagine sociale della controinteressata e di stipulare con quest’ultima le nuove polizze relative all’anno 2006, è avvenuta nel rispetto dell’art. 13 lett. d) ed l) del d. lgv. n. 158/1995, che permette l’accesso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’affidamento di servizi assicurativi.<br />
Ha, inoltre, documentato che, con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 68 dell’11.11.2005 (adottata nella medesima data di adozione della deliberazione oggetto di gravame), è stata annullata in autotutela la procedura aperta indetta – con deliberazione n. 13 del 7.03.2005 &#8211; ai sensi del d. lgv. n. 158/1995 per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per gli anni 2006 – 2008. E ciò, in quanto, nelle more dello svolgimento della procedura selettiva, la controinteressata, con nota prot. 137/D.G. del 25.10.2005, ha proposto alla stazione appaltante l’ingresso nella propria compagine societaria, con conseguente fruizione dei servizi assicurativi a prezzi di gran lunga inferiori a quelli praticati sul mercato.</p>
<p>2.4 Con l’ulteriore doglianza proposta con i motivi aggiunti, la ricorrente ha ulteriormente censurato l’atto oggetto di originario gravame, deducendo sostanzialmente che nella specie non ricorrevano i presupposti previsti dall’art. 13, lett. d) ed l), del d. lgv. n. 158/1995 per l’affidamento del servizio assicurativo mediante procedura negoziata senza bando.</p>
<p>2.5 Tali essendo i fatti e le doglianze proposte, il Collegio non può che rilevare l’assenza nel caso di specie dei presupposti stabiliti dall’art. 13, lett.d) ed l) del d. lgv. n. 158/1995 per l’accesso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, a più riprese invocata nel presente giudizio a sostegno della legittimità della deliberazione gravata.<br />
E’ documentalmente provato che con la predetta deliberazione l’organo amministrativo di CO.TRA.L. ha accolto una proposta proveniente dalla controinteressata, ritenuta molto conveniente sul piano economico per la stazione appaltante,  ed ha contestualmente deciso di ritirare in autotutela la procedura aperta già bandita per l’affidamento del servizio assicurativo relativo all’anno 2006. <br />
La correlazione tra la scelta di pervenire alla individuazione del contraente mediante procedura negoziata senza bando, per il tramite di una operazione di acquisto di una partecipazione societaria, e di ritirare in autotutela la gara già indetta allo stesso fine emerge con evidenza dagli atti del presente giudizio.<br />
Ai sensi dell’art. 13, lett. d) del d. lgv. n. 158/1995, l’affidamento di un appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando è possibile <<nella misura strettamente necessaria, quando per l’eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati>>. <br />
Focalizzando l’attenzione sulla citata norma, non può che rilevarsi l’assenza dei presupposti da essa previsti per l’accesso alla procedura negoziata senza bando. <br />
Negli scritti difensivi versati in atti, CO.TRA.L. ha tentato di ricondurre il requisito della <<eccezionale urgenza>> alla imminente scadenza delle polizze assicurative stipulate con la ricorrente (31.12.2005) e quello della <<imprevedibilità>> alla esigenza di rimuovere in autotutela la gara già bandita con la deliberazione n.13 del 7.03.2005.<br />
Entrambi gli argomenti non possono essere condivisi.<br />
Per giurisprudenza costante (cfr. C.d.S., sez. IV, 10 gennaio 2006, n. 27), anche della Corte di Giustizia CE (cfr. C. giust. CE 18 novembre 2004, causa C-126/03), le norme legislative che permettono l’accesso a procedure negoziate senza bando, in deroga ai principi comunitari che regolano le procedure di evidenza pubblica aperte o ristrette, devono essere interpretate restrittivamente, gravando comunque sulla stazione appaltante l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali cui le norme riconducono la deroga.<br />
Di qui il corollario che <<l’urgenza, che può giustificare l’omissione dei giusti procedimenti di evidenza pubblica  (senza con ciò violare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall’art. 97 della Costituzione), deve avere le caratteristiche della assoluta imprevedibilità e della non evitabilità altrimenti dei fatti o delle circostanze che la caratterizzano, solo così potendosi ammettere una così grave violazione ai predetti principi costituzionali>> (C.d.S., sez. IV, n. 27/2006).<br />
Ne discende che non può certo assumere il carattere dell’urgenza qualificata menzionata dalla citata previsione legislativa, la situazione nella quale si è venuta nella specie a trovare l’ente aggiudicatore, in conseguenza di una proposta economicamente vantaggiosa proveniente dalla controinteressata e dell’esigenza di ritirare in autotutela la procedura aperta precedentemente bandita. Ed invero, entrambe le situazioni non si incasellano nella previsione legislativa, l’una perché concerne la convenienza e non l’urgenza, l’altra perché l’urgenza qualificata non deve essere imputabile ad una condotta dell’ente aggiudicatore, il quale, altrimenti, al fine di derogare all’obbligo di indire procedure di evidenza pubblica, potrebbe creare artatamente le condizioni che aprono la strada agli affidamenti in deroga dei contratti di appalto. Nel caso di specie, l’ente aggiudicatore si sarebbe trovato nella impossibilità di concludere la procedura aperta entro il 31.12.2005 a causa della necessità di procedere all’annullamento d’ufficio degli atti della medesima procedura. Ma pur a seguire tale approccio argomentativo, non può che rilevarsi come il provvedimento di autotutela presupponga l’illegittimità degli atti della procedura e, pertanto, scaturisca da una qualche condotta censurabile ed imputabile al medesimo ente aggiudicatore. Tale rilievo impedisce, per le considerazioni già spese, segnatamente in punto di imprevedibilità degli avvenimenti da cui scaturisce la situazione di urgenza, di ritenere operante l’art. 13 lett. d) del d. lgv. n. 158/1995.<br />
Del pari privo di fondamento si palesa il richiamo all’art. 13, lett. l) del d. lgv. n. 158/1995.<br />
Detta norma si riferisce <<agli acquisti di opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato>>.<br />
Appare evidente che nel caso di specie, non trattandosi dell’affidamento di un appalto di forniture, è recisamente escluso il richiamo ad un disposizione che, in quanto derogatoria e di stretta interpretazione, non appare suscettibile di interpretazioni analogiche od estensive.</p>
<p>3. Per gli argomenti che precedono, la deliberazione n. 67 dell’11.11.2005 si palesa illegittima, essendo stata adottata in violazione delle regole e principi che regolano l’affidamento degli appalti nei c.d. settori esclusi.<br />
Pertanto, in accoglimento dei proposti gravami, essa deve essere annullata.<br />
Il pronunciato annullamento non lascia residuare alcun interesse in capo alla ricorrente allo scrutinio delle altre censure proposte.<

4. Per la natura delle questioni esaminate, sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorarari di giudizio.



<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  Sez. II Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 67 dell’11.11.2005, nei termini meglio precisati in motivazione.<br />
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-12-5-2008-n-3886/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2008 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
