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	<title>3791 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3791 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2013 n.3791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2013-n-3791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2013-n-3791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2013 n.3791</a></p>
<p>Pres. Volpe Est. Saltelli IMPRESA POZIELLO SALVATORE (Avv. E. D&#8217; Alterio e C. Sarro) / REGIONE CAMPANIA (Avv. M. D&#8217;Elia) sulla perentorietà del termine per la comprova dei requisiti di capacità e sulla irrilevanza della ritardata consegna della documentazione richiesta in caso di forza maggiore tempestivamente segnalata 1. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2013-n-3791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2013 n.3791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2013-n-3791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2013 n.3791</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe    Est. Saltelli<br /> IMPRESA POZIELLO SALVATORE (Avv. E. D&#8217; Alterio e C. Sarro) / REGIONE CAMPANIA (Avv. M. D&#8217;Elia)</span></p>
<hr />
<p>sulla perentorietà del termine per la comprova dei requisiti di capacità e sulla irrilevanza della ritardata consegna della documentazione richiesta in caso di forza maggiore tempestivamente segnalata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti ammissione – Comprova – Documentazione – Presentazione – Termine ex art. 10 c.1 quater l. 11 febbraio 1994, n. 109 – Natura perentoria – Sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti di ammissione – Comprova – Documentazione – Presentazione – Termine perentorio ex art. 10  c.1 quater l. 11 febbraio 1994, n. 109 – Forza maggiore tempestivamente segnalata – Eccezione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di 10 gg fissato dall’art. 10 c.1 quater l. 109/1994, per ottemperare alla richiesta della stazione appaltante è perentorio, con la conseguenza che le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza (incameramento cauzione e segnalazione all’Autorità) non possono trovare applicazione soltanto allorquando sia comprovata da parte dell’impresa l’impossibilità di produrre la documentazione richiesta.	</p>
<p>2. Il ritardo nella consegna dei certificati di esecuzione richiesti ai sensi del predetto art. 10, comma 1 quater, l. n. 109 del 1994, al di fuori delle ipotesi di forza maggiore, tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, non può non rivelarsi indice di segno negativo in ordine all’affidabilità dell’impresa, non potendo addossarsi all’amministrazione appaltante, in caso di superamento del termine perentorio, la successiva distinzione fra omessa e ritardata consegna dei documenti richiesti, nonché la disamina dell’eventuale scusabilità dell’errore, tutte situazioni comportanti un inammissibile ed ingiustificato aggravio procedurale a discapito dell’interesse pubblico al sollecito espletamento delle procedure di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5484 del 2002, proposto da:<br /> <br />
<B>IMPRESA POZIELLO SALVATORE</B>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele D&#8217; Alterio e Carlo Sarro, con domicilio eletto presso Carlo Sarro in Roma, Piazza di Spagna, n. 35; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><B>REGIONE CAMPANIA</B>, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria D&#8217;Elia, con la quale è domiciliata in Roma, Via del Tritone, n. 61; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, Sez. I, n. 1044 del 22 febbraio 2002, resa tra le parti, concernente ripristino facciate fabbricati complesso ex Bernini di Napoli;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 maggio 2013 il Cons. Carlo Saltelli e udito per l’amministrazione appellata l’avvocato Saturno in sostituzione dell’avvocato D&#8217;Elia;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’Impresa Salvatore Poziello, che aveva partecipato a due gare indette dalla Regione Campania, rispettivamente n. 2118 (con bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 3 luglio 2000) per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso immobili di proprietà regionale e/o in uso alla Regione sedi di uffici regionali e centri di formazione professionale – manutenzione straordinaria per immobili concessi in locazione – manutenzione ordinaria per immobili condotti in fitto Napoli Centro Direzionale Is. A6 – C3 – C5, e n. 2112 (con bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 10 luglio 2000) per l’affidamento di lavori urgenti ed indifferibili per il ripristino delle facciate dei fabbricati contraddistinti con il numero 1,2,3,4,5,6 del complesso ex Bernini, Via Metastasio 25/29, per entrambe le procedure di gara veniva invitata a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 31 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, giusta telegrammi in data 22 settembre 2000 quanto alla gara n. 2118 e in data 5 ottobre 2000 quanto alla gara n. 2112 (essendo risultata sorteggiata ex art. 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come si evince dai verbali di pubblico incanto del 20 settembre 2000 – gara 2118 – e del 4 ottobre 2000 – gara 2112).<br />	<br />
Esaminata la documentazione prodotta, giusta verbale di aggiudicazione di pubblico incanto del 31 ottobre 2000, quanto alla gara 2118, e del 6 novembre 2000, quanto alla gara 2118, la predetta Impresa Salvatore Poziello era esclusa dalla procedura in quanto i certificati di esecuzione dei lavori non erano “…conformi all’art. 22 comma 7 del DPR 34/2000 e all’allegato D del medesimo”.<br />	<br />
Con nota 22 novembre 2000 l’amministrazione regionale, riscontrando le deduzioni dell’impresa interessata (che con nota in data 8 novembre 2000 aveva trasmesso il certificato in data 7 novembre 2000 di esecuzione dei lavori eseguiti presso l’A.S.L. di Teramo, conforme all’allegato D, sottolineando l’idoneità della documentazione precedentemente presentata a dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, così come del resto già avvenuto in occasione di altre procedure concorsuale pure indette da pubbliche amministrazioni), confermava le proprie precedenti determinazioni di esclusione, adducendo altresì la tardività del nuovo documento trasmesso.<br />	<br />
Con due note del 22 dicembre 2000, rispettivamente n. 10253/V, quanto alla gara n. 2118, e n. 10252/V, quanto alla gara n. 2112, l’amministrazione regionale ribadiva l’esclusione dell’Impresa Salvatore Poziello, comunicando altresì che si sarebbe provveduto alla escussione delle relative cauzioni provvisorie e alla segnalazione all’Autorità.<br />	<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, con la sentenza n. 1044 del 22 febbraio 2002, respingeva il ricorso proposto dalla predetta Impresa Salvatore Poziello per l’annullamento delle due ricordate note dell’amministrazione regionale, ritenendo infondati i due motivi di censura sollevati (“Violazione e falsa applicazione art. 10 co. 1 quater L. 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni e art. 22 D.P.R. 34/00 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Genericità – Violazione L. 241/90”; “Violazione e falsa applicazione art. 10 co. 1 quater L. 109/94 e s.m.i. – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento – Illegittimità costituzionale”).<br />	<br />
2. Con rituale e tempestivo atto di appello notificato il 18 giugno 2002 l’Impresa Salvatore Poziello ha chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente il primo “Errores in judicando ed in procedendo”, il secondo ed il terzo “Errores in judicando”, con cui ha sostanzialmente riproposto le censure sollevate in primo grado, a suo avviso malamente apprezzate ed ingiustamente respinte, con motivazione superficiale, lacunosa ed insufficiente.<br />	<br />
Ha resistito al gravame la Regione Campania, instando per il suo rigetto.<br />	<br />
3. Nell’imminenza dell’udienza di discussione, l’impresa appellante con apposita memoria, ritualmente depositata, ha insistito per l’accoglimento dell’appello.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 17 maggio 2013, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>4. L’appello è infondato.<br />	<br />
4.1. L’art. 22 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (“Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazione”), disciplinando la “Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati”, al comma 7 stabiliva, tra l’altro, che “i certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l’esito…”.<br />	<br />
Il richiamato modello allegato D si articolava in tre quadri: il quadro A, concernente i dati del bando di gara, con l’indicazione tra l’altro della categoria prevalente e delle lavorazioni, con relativa categoria, di cui si componeva l’intervento; il quadro B, relativo al soggetto aggiudicatario, ed il quadro C, riguardante l’esecuzione dei lavori (data di inizio dei lavori, importo contabilizzato ad una certa data, importo revisione prezzi, eventuale contenzioso, responsabile della condotta dei lavori, responsabile subappaltatrici o assegnatari, indicazione delle singole lavorazioni, importo, categorie, etc., importo netto dei subappalti e delle assegnazioni, dichiarazione sulla esecuzione dei lavori).<br />	<br />
4.2. Ciò posto, sebbene, come del resto si ricava dallo stesso tenore letterale del citato comma 7, debba convenirsi sul fatto che la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara non debba essere fornita necessariamente ed esclusivamente con la produzione del modello allegato D, essendo necessario soltanto che l’eventuale documentazione alternativa contenga piuttosto tutti i dati compresi nel predetto modello, la Sezione osserva che nel caso di specie, come rilevato dall’amministrazione regionale nelle note impugnate e come correttamente riscontrato dai primi giudici, la documentazione prodotta dall’impresa interessata non conteneva tutti i dati compresi nel più volte citato modello allegato D.<br />	<br />
E’ pacifico infatti che l’Impresa Salvatore Poziello ha prodotto la certificazione di ultimazione dei lavori di “Adeguamento alle norme antincendio Ospedale S. Liberatore di Atri Nuovo Edificio 1° Stralcio – Intervento su percorsi verticali” dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo”, unitamente agli stati di avanzamento dei lavori n. 5 e n. 5 bis: tale certificazione, come correttamente rilevato dai primi giudici, è priva dei dati relativi alla categoria prevalente dei lavori, così che correttamente l’amministrazione regionale nelle note impugnate ha rilevato la mancanza delle notizie richieste dall’allegato modello D al D.P.R. n. 34 del 2000.<br />	<br />
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo alla dichiarazione del 15 marzo 2000, rilasciata dal Comune di Casina in relazione ai lavori di costruzione della “Nuova Scuola Materna a 3 Sezioni”, affidati all’Impresa Poziello, dichiarazione che, accompagnata dallo stato di avanzamento dei lavori n. 2 del 4 maggio 1999, pure difetta di ogni indicazione circa la regolare esecuzione ed il buon esito dei lavori.<br />	<br />
La pacifica circostanza che dal mero raffronto tra la documentazione prodotta ed il modello allegato D al D.P.R. n. 34 del 2000 emerga, al di là di ogni ragionevole dubbio, la mancanza nella prima dei dati o quanto meno di alcuno dei dati previsti nel secondo esclude in radice la sussistenza dei vizi di genericità e di difetto di motivazione da cui sarebbero stati inficiati gli atti impugnati in primo grado, come rilevato dai primi giudici, ed esclude altresì, sotto altro concorrente profilo, che i primi giudici abbiano inammissibilmente integrato la motivazione dei provvedimenti impugnati, come sostenuto dall’appellante.<br />	<br />
Né può ammettersi che l’amministrazione regionale, e tanto meno il giudice, come pure sostenuto dall’appellante, avesse l’obbligo di interpretare ed integrare il contenuto degli stati di avanzamento dei lavori ascrivendo di propria iniziativa lavori (ivi peraltro approssimativamente indicati) alla relativa categoria di appartenenza, così sanando i difetti e le lacune della documentazione prodotta.<br />	<br />
4.3. Deve aggiungersi altresì che, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, il termine di dieci giorni fissato dall’art. 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, è perentorio, con la conseguenza che le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza (incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità) non possono trovare applicazione soltanto allorquando sia comprovata da parte dell’impresa l’impossibilità di produrre la documentazione richiesta (C.d.S., sez. V, 21 giugno 2012, n. 3657; sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1288); è stato in particolare osservato che, al di fuori delle ipotesi di forza maggiore, tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, il ritardo nella consegna delle certificazioni richieste ai sensi del predetto art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, non può non rivelarsi indice di segno negativo in ordine all’affidabilità dell’impresa; affidabilità che costituisce requisito ulteriore e di autonoma rilevanza rispetto a quelli richiesti dal bando di gara, non potendo addossarsi all’amministrazione appaltante, in caso di superamento del termine perentorio, la successiva distinzione fra omessa e ritardata consegna dei documenti richiesti, nonché la disamina dell’eventuale scusabilità dell’errore, tutte situazioni comportanti un inammissibile ed ingiustificato aggravio procedurale a discapito dell’interesse pubblico al sollecito espletamento delle procedure di gara (C.d.S., sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5689).<br />	<br />
Sulla scorta di tali ragionevoli e condivisibili conclusioni deve ritenersi corretto l’operato dell’amministrazione regionale che ha ritenuto tardiva la successiva produzione (in data 8 novembre 2000) del certificato del 7 novembre 2000 di esecuzione dei lavori, conforme al modello D, eseguiti dall’impresa appellante presso l’A.S.L. di Teramo [relativi ai Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendio dell’Ospedale S. Liberatore di Atri (Te)]; non essendo stata neppure richiesta dall’impresa interessata una proroga per il tempestivo deposito dello stesso, né essendo stata dalla medesima segnalata alla stazione appaltante l’esistenza di ipotesi di forza maggiore.<br />	<br />
Ciò anche al fine dell’incameramento della cauzione e della segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.<br />	<br />
5. In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
La risalenza della controversia giustifica tra le parti la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’Impresa Salvatore Poziello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, n. 1044 del 22 febbraio 2002, lo respinge.<br />	<br />
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2013</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2013-n-3791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2013 n.3791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2005 n.3791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2005-n-3791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2005-n-3791/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2005-n-3791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2005 n.3791</a></p>
<p>Pres. Iannotta, est. Carlotti AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 “CENTRO MOLISE” DI CAMPOBASSO (Avv. V. Colalillo) c. FAGNANI (Avv. G. De Notariis) giurisdizione ordinaria nelle controversie concernenti il pagamento di corrispettivi di forniture di medicinali Giurisdizione e competenza – Servizio farmaceutico – Controversie concernenti l’ingiunzione al pagamento di corrispettivi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2005-n-3791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2005 n.3791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2005-n-3791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2005 n.3791</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, est. Carlotti<br /> AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 “CENTRO MOLISE” DI CAMPOBASSO (Avv. V. Colalillo) c. FAGNANI (Avv. G. De Notariis)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione ordinaria nelle controversie concernenti il pagamento di corrispettivi di forniture di medicinali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Servizio farmaceutico – Controversie concernenti l’ingiunzione al pagamento di corrispettivi di forniture di medicinali – Giurisdizione del G.O. – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie concernenti l’ingiunzione al pagamento di corrispettivi relativi a forniture di medicinali effettuate dalla farmacia rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, sebbene la sentenza 204 del 2004 della Corte Costituzionale abbia apparentemente mantenuto indenne la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul servizio farmaceutico, la contestazione inerente il pagamento di corrispettivi di forniture di medicinali investe una pretesa di contenuto meramente patrimoniale, avente la tipica consistenza di un diritto soggettivo, afferente allo svolgimento del servizio farmaceutico e rispetto alla quale non vi è alcun coinvolgimento dell’amministrazione in veste autoritativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10262 del 2004 proposto</p>
<p>dall’<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 “CENTRO MOLISE” DI CAMPOBASSO</b>, in persona del Direttore generale e l.r. p.t.,  rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto in Roma, via Albalonga n. 7, presso lo studio legale dell’avv. Clementino Palmiero;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>dott. GIUSEPPE FAGNANI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni De Notariis, con domicilio eletto in Roma, via Albalonga n. 7, presso lo studio dell’avv. Clementino Palmiero;<br />
per la riforma<br />
della sentenza n. 372 dell’11.3.2004/8.7.2004, pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, Campobasso;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
uditi alla pubblica udienza del 3.5.2005 l’avv. Colalillo per l’Azienda appellante e l’avv. De Notariis per l’appellato;</p>
<p>Ritenuto in fatto che l’Azienda sanitaria locale n. 3 “Centro Molise” di Campobasso (d’ora innanzi, “A.s.l.”) ha impugnato la sentenza, specificata in epigrafe, con cui il primo giudice ebbe a respingere il ricorso – proposto dalla medesima Azienda – in opposizione a decreto emesso dal Presidente del T.a.r. del Molise, recante l’ingiunzione al pagamento di corrispettivi relativi a forniture di medicinali effettuate dalla farmacia gestita dalla parte appellata, oltre interessi, rivalutazioni e spese del procedimento monitorio;<br />
che, con l’unico motivo di censura, l’Azienda deduce, stante il mutato quadro normativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale 5-6.7.2004, n. 204, il sopravvenuto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia, in quanto vertente su un diritto non scaturito da alcun atto d’esercizio di potestà autoritative ed avente ad oggetto la pretesa all’adempimento, da parte della A.s.l., di obbligazioni pecuniarie contratte per l’acquisto di medicinali dispensati nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;<br />
ritenuto altresì che il giudizio si presta ad esser definito con decisione succintamente motivata;<br />
Considerato in diritto che l’appello merita accoglimento;<br />
che, invero, quantunque la lettera del dispositivo della sunnominata pronuncia del Giudice delle leggi abbia apparentemente mantenuto indenne la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul servizio farmaceutico, nondimeno occorre interpretare il dato normativo, risultante dal suddetto intervento manipolativo, optando per un’esegesi, in uno sistematica e teleologica, che si mostri coerente con le coordinate giuridiche tracciate dalla Corte costituzionale;<br />
che, alla stregua di siffatte premesse, è incontestabile che la lite devoluta alla cognizione della Sezione investa una pretesa di contenuto meramente patrimoniale, avente la tipica consistenza di un diritto soggettivo, afferente allo svolgimento del servizio farmaceutico e rispetto alla quale non s’intravede alcun coinvolgimento dell’amministrazione in veste autoritativa;<br />
che dunque difetta nella fattispecie il profilo essenziale su cui radicare la giurisdizione del giudice amministrativo;<br />
che, d’altronde, la natura concessoria del rapporto intercorrente tra le Aziende sanitarie locali e le farmacie (ancorché traente origine da atti di natura convenzionale), per l’erogazione dei medicinali dispensati dal S.s.n., era stata già affermata dal Supremo Collegio con riguardo alle liti instaurate in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 205/2000 (Cass., S.U., 14.3.2002, n. 3791);<br />
che, pertanto, anche riguardando la controversia da tale diversa prospettiva, appare non revocabile in dubbio che essa, pur innestandosi nella fase esecutiva di un rapporto avente una genesi di tipo autoritativo (quale è, appunto, il fenomeno concessorio), è tuttavia ascrivibile al novero di quelle «concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi» e, dunque, in ogni caso esorbita dall’alveo della cognizione esclusiva del giudice amministrativo;<br />
che, per le considerazioni fin qui svolte, deve stimarsi che, in materia, l’arresto costituzionale abbia, in sostanza, sortito l’effetto di  ripristinare la giurisdizione del giudice ordinario;<br />
che, in definitiva, deve ritenersi che ormai la juris dictio in ordine al diritto soggettivo del farmacista al pagamento dei compensi dovuti per il servizio svolto, costituenti il corrispettivo dei medicinali forniti agli utenti del servizio sanitario, appartenga nuovamente (ossia una volta dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 33, comma 2, lett. E), del D.Lgs. n. 80/1998) al giudice ordinario;<br />
che in tal senso si è già espressa la Sezione in analoghi precedenti decisioni (si cita, tra le altre, la n. 1982 del 16.11.2004/28.4.2004); <br />
che la riferita sopravvenienza rileva anche nell’ambito del presente giudizio stante l’efficacia retroattiva, prevalente sul contrario principio della perpetuatio jurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c.,  che assiste le pronunce della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti; <br />
che nessun rilievo in senso contrario a quanto osservato può, del resto, attribuirsi alla circostanza che l’Azienda sanitaria appellante abbia pagato una parte del debito complessivo per sorte capitale ed interessi, giacché siffatto adempimento parziale non comporta l’esaurimento del rapporto paritetico, in relazione al quale pende tuttora il presente contenzioso;<br />
che, inoltre, non si attagliano al caso in esame gli approdi ermeneutici del pur condivisibile ragionamento decisorio sviluppato dalla Quarta Sezione di questo Consiglio nella pronuncia del 5.10.2004, n. 6489, relativa a tutt’altra vicenda, poggiante su diversi presupposti fattuali e normativi; <br />
che, in conseguenza dell’accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 34 della L. n. 1034/1971, per sopravvenuto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;<br />
che l’annullamento impone in via consequenziale anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto;<br />
che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo con essa confermato.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 3.5.2005, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Raffaele Iannotta 				&#8211; Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni 				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi			 	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti 				#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-7-2005-n-3791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2005 n.3791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3791/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3791</a></p>
<p>Luigi Trivellato, Presidente &#8211; Elvio Antonelli, relatore necessita di puntuali ed esaustivi accertamenti, nonché di congrua motivazione, il provvedimento di sospensione dei lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Sospensione dei lavori &#8211; Requisiti &#8211; Puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3791/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3791</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato,		Presidente &#8211; Elvio Antonelli, relatore</span></p>
<hr />
<p>necessita di puntuali ed esaustivi accertamenti, nonché di congrua motivazione, il provvedimento di sospensione dei lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Sospensione dei lavori &#8211; Requisiti &#8211; Puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine alla non conformità tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto assentito.																																																																																											</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione edilizia &#8211; Sospensione dei lavori &#8211; Generiche difformità dalla concessione edilizia &#8211; Difetto di motivazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il potere di sospendere i lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia può essere esercitato solo sulla base di puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine alla non conformità tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto assentito, salvo naturalmente il caso di preventivo e motivato annullamento della già rilasciata concessione edilizia.</p>
<p>2. Non è sufficientemente motivato un provvedimento di sospensione dei lavori che si giustifichi sulla considerazione che, in parziale difformità dalla concessione edilizia, sarebbero stati realizzati “variazioni planimetriche dell’ubicazione dell’edificio, aumento della superficie utile di calpestio”. La motivazione può ritenersi congrua solo se sono indicate in modo puntuale le modalità di realizzazione delle affermate variazioni planimetriche nonché la precisa misura dell’affermato aumento di superficie di calpestio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Luigi Trivellato,		Presidente,<br />
Elvio Antonelli,		           Consigliere, relatore,<br />
Alessandra Farina,		Consigliere,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi n. 1940/91 e n. 3270/91, proposti da</p>
<p><b>LESSIO EMANUELE</b> e <b>LESSIO ROMOLO</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Pieressa e Silvia Benacchio, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di S. Giorgio in Bosco</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
quanto al ricorso n. 1940/91: dell’ordinanza sindacale 25.6.1991 n. 18 avente ad oggetto l’annullamento della concessione edilizia n. 167/89 del 13.11.1990;<br />
quanto al ricorso n. 3270/91: del provvedimento sindacale 21.11.1991 n. 47 avente ad oggetto la sospensione dei lavori relativi alla concessione edilizia n. 167/89 del 13.11.1990.</p>
<p>Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 18.7.1991 ed il 7.12.1991 e depositati presso la Segreteria il 26.7.1991 e l’11.12.1991, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 &#8211; relatore il Consigliere Elvio Antonelli &#8211; l’avv. Pieressa per i ricorrenti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 1940/91 i ricorrenti premettono in fatto di essere proprietari di due lotti di terreno ricadenti all’interno di una lottizzazione approvata dal Comune di S.Giorgio in Bosco con delibera del Consiglio comunale del 29.12.1980 n. 209.<br />
In data 13 novembre 1990, ottennero la concessione edilizia rubricata al n. 167/89 con la quale si concedeva la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo e negozi.<br />
Dopo la comunicazione dell’inizio dei lavori inviata in data 28 maggio 1991 i ricorrenti richiesero il rilascio di una concessione in variante della precedente.<br />
Veniva però adottata una ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e annullamento della precedente concessione edilizia n. 167/89.<br />
Avverso il provvedimento impugnato vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione di legge (L. 47/85 art. 11 – L. 241/1990 art. 3); Eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.<br />
Prima di procedere al ritiro dell’atto concessorio, il Comune doveva porre in essere quelle attività volte ad evitare il grave provvedimento di annullamento, precisando i vizi accertati e dando un termine per provvedere alle modifiche.<br />
Il Comune procedente era tenuto a motivare non solo in ordine alle esigenze di ripristino della legalità, ma anche con riferimento all’interesse pubblico concreto e attuale che consigliava l’eliminazione di una situazione pregiudizievole.<br />
Con il ricorso n. 3270/91 gli istanti rilevano che il Sindaco di S.Giorgio in Bosco in data 24.9.1991 emanava l’ordinanza n. 34 con la quale disponeva l’annullamento della sua precedente ordinanza n. 18 del 25.6.1991 (impugnata con il ricorso n. 1940/91).<br />
Emanava poi in data 21 novembre 1991 una nuova ordinanza di sospensione, iscritta al n. 47 ROS in forza di una supposta parziale difformità dalla concessione edilizia n. 167/89 del 13.11.1990, determinata da non meglio precisate “variazioni planimetriche dell’ubicazione dell’edificio, aumento della superficie utile di calpestio”.<br />
Avverso quest’ultimo provvedimento sindacale vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione di legge (L. 241/1990 art. 3 – errata applicazione dell’art. 4 L. 47/85 e dell’art. 91 della L.R. 27.6.1985 n. 61); Eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza dei presupposti, illogicità manifesta.<br />
Anche qui è stato violato il principio di cui all’art. 3 della L. 241/91 difettando la precisa individuazione delle contestazioni mosse dall’autorità comunale.<br />
Mancano la indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottostanti la decisione dell’amministrazione e manca altresì l’indicazione del termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.<br />
In ogni caso non sussiste nessuna variazione planimetrica, ma solo una modestissima variazione di un solo lato dell’edificio determinato dagli inevitabili aggiustamenti di cantiere.<br />
L’edificio è posto esattamente nel luogo di progetto, è solo la linea di confine ad essere lievemente spostata.<br />
Quanto all’aumento della superficie utile di calpestio, si può solo immaginare che il presunto aumento sia da individuare nello scivolo di accesso al piano seminterrato che si sarebbe ampliato di una modestissima fascia triangolare avente la base di 20 cm. e il lato di 12 metri per un totale di 1,20 metri quadrati.<br />
L’opera non è però ultimata e quindi i ricorrenti possono eliminare il modesto aumento di volume ingrossando il muro di sostegno della rampa medesima, come pure possono chiedere, come in effetti hanno già chiesto, una variante in corso d’opera a norma dell’art. 97 L.R. 61/85.<br />
L’ordinanza di sospensione dei lavori è stata inoltre emessa senza accertare se l’attività in essere fosse sostanzialmente abusiva, fosse cioè non autorizzabile perché in contrasto con la disciplina urbanistica.<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il primo ricorso (n. 1940/91) è divenuto improcedibile, poiché con atto del 24.9.1991 (depositato agli atti del giudizio) l’impugnata ordinanza n. 18 del 25.6.91 è stata annullata.<br />
Il secondo ricorso (n. 3270/91) è invece fondato per difetto di motivazione.<br />
La giurisprudenza ha chiarito che il potere di sospendere i lavori iniziati in base a regolare concessione edilizia può essere esercitato solo sulla base di puntuali ed esaustivi accertamenti in ordine alla non conformità tra le opere realizzate e quelle previste nel progetto assentito salvo naturalmente il caso di preventivo e motivato annullamento della già rilasciata concessione edilizia (cfr. CS V Sez. 28.1.92 n. 78; TAR Lazio, Sezione Latina 4.2.1991 n. 14)<br />
Ebbene, l’impugnato ordine di sospensione dei lavori è stato giustificato sul rilievo che in parziale difformità dalla concessione edilizia del 13.11.90 sarebbero state realizzate “variazioni planimetriche dell’ubicazione dell’edificio, aumento della superficie utile di calpestio”.<br />
Tale giustificazione, alla luce del richiamato principio giurisprudenziale, deve ritenersi all’evidenza insufficiente a motivare l’adozione dell’impugnato atto cautelare.<br />
Ed infatti nelle specie la motivazione poteva ritenersi congrua solo se fossero state indicate in modo puntuale le modalità di realizzazione delle affermate variazioni planimetriche nonché la precisa misura dell’affermato aumento di superficie di calpestio. <br />
Il ricorso deve essere pertanto accolto e per l’effetto deve essere annullato l’atto impugnato.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa, dichiara improcedibile il ricorso n. 1940/91 e accoglie il ricorso n. 3270/91 e conseguentemente annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 27 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-10-2004-n-3791/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2004 n.3791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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