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	<title>3761 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3761 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2012 n.3761</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-9-2012-n-3761/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-9-2012-n-3761/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2012 n.3761</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. D. Caminiti Antica Pizzeria Port&#8217;Alba S.r.l. (Avv. Andrea Abbamonte) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Napoli e Prov. (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-9-2012-n-3761/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2012 n.3761</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-9-2012-n-3761/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2012 n.3761</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. D. Caminiti<br /> Antica Pizzeria Port&#8217;Alba S.r.l. (Avv. Andrea Abbamonte) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Napoli e Prov. (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità di un diniego di un occupazione di suolo pubblico rilasciata negli anni addietro senza che sia provato un mutamento di fatto e/o di diritto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Impugnazione atti della P.A. – Tutti i provvedimenti che possono ledere il diritto del privato – Ragioni &#8211; Conseguenze	</p>
<p>2. Concessioni ed autorizzazioni – Occupazione di suolo pubblico – Rilasciate negli anni dalla P.A. – Nuova richiesta che non comporti mutamenti sostanziali – Obbligo per la P.A. di motivare l’eventuale diniego della domanda – Sussiste &#8211; Ragioni – Conseguenze – Fattispecie	</p>
<p>3. Concessioni ed autorizzazioni – Occupazione di suolo pubblico – Provvedimento di diniego emesso sulla scorta di un parere negativo emesso dalla Soprintendenza – Nel quale sia provato il difetto di istruttoria e di motivazione – Illegittimità – Sussiste – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel giudizio amministrativo costituisce ius receptum, il principio secondo il quale è impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto lesiva di posizioni giuridiche esterne, ogni determinazione amministrativa idonea a produrre un definitivo arresto procedimentale, specie per quanto attiene ai c.d. &#8220;interessi pretensivi&#8221; (quelli, cioè, che aspettano da un provvedimento positivo della p.a. il loro concreto soddisfacimento), i quali non altrimenti potrebbero essere tutelati se non azionando l&#8217;interesse (strumentale) all&#8217;eliminazione dell&#8217;atto o del comportamento preclusivo del successivo sviluppo del procedimento amministrativo. (1)	</p>
<p>2. In presenza di concessioni annuali di suolo pubblico reiterate nel tempo, ed oggetto di plurimi e simili rinnovi, la stessa in sede di diniego deve darsi carico di dimostrare il venir meno dei presupposti che, in precedenza, avevano formato oggetto di positiva valutazione sempre ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, atteso che in caso contrario deve essere dichiarato illegittimo, per insufficiente motivazione, il provvedimento col quale si nega il rinnovo di una autorizzazione, senza assolutamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell&#8217;autorizzazione.	</p>
<p>3. In caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico, deve essere dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego emesso dalla Soprintendenza motivato sulla mera opportunità di mantenere l’integrità di elementi architettonici che costituiscono testimonianza storica dell’antica conformazione monumentale del manufatto tutelato (nella specie le visuali di un arco)  qualora sia data prova dall’istante che alcuna incompatibilità sussiste tra il rispetto del bene tutelato e il mantenimento dell’opera realizzata.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 09 giugno 2005, n. 3043; Consiglio Stato , sez. VI, 23/02/2009, n. 1059;<br />	<br />
2. Nella specie, il TAR ha accolto il ricorso avverso il diniego di occupazione di suolo pubblico rilasciato negli anni addietro alla ricorrente la quale ha provato ed il Comune non ha smentito di non aver apportato alcuna modifica in fatto ed in diritto rispetto alle precedenti richieste sfociate in autorizzazioni rilasciate dalla P.A. <br />	<br />
3. Nella specie il TAR ha osservato che alcuna incompatibilità possa essere ravvisata dalla presenza di ombrelloni a disposizione dei tavolini di un ristorante rispetto alla visuale di un arco posto ad un altezza di 30 mt. dal suolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4100 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Antica Pizzeria Port&#8217;Alba S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Melisurgo, 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Napoli e Prov., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;<br />
Comune di Napoli in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso Giuseppe Tarallo in Napoli, Avv. Municipale &#8211; p.zza Municipio; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2011, proposto da: <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali &#8211; Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Napoli e Prov., in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.,<br />
rappresentate e difese per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Napoli,via Diaz n. 11;<br />
Comune di Napoli in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso Giuseppe Tarallo in Napoli, Avv. Municipale &#8211; p.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 4100 del 2011:<br />	<br />
quanto al ricorso principale:<br />	<br />
1) dell’atto della Soprintendenza n.11468/2011 recante parere negativo sulla richiesta di occupazione di suolo pubblico antistante il locale commerciale della ricorrente Antica Pizzeria Port’alba sito in via Port.’Alba n. 18, Napoli;<br />	<br />
2) della nota del Comune di Napoli, prot. 307235 del 11/05/2011 di presa d’atto del provvedimento sub 1 e di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla società ricorrente per l’occupazione di suolo pubblico antistante il locale commerciale della ricorrente sito in via Port.’Alba n. 18, Napoli;<br />	<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
3) del provvedimento del Comune di Napoli, prot. n. p.g. 2011/553080 del 6/09/20111 recante diniego alla richiesta prot. n. pg/2011/0545777, formulata dalla società ricorrente in relazione al rinnovo, mediante procedura semplificata, dell’occupazione di suolo pubblico;<br />	<br />
4) degli atti già gravati con il ricorso introduttivo;<br />	<br />
5) degli atti già gravati con il distinto ricorso n. 4616/2011 e segnatamente del provvedimento prot. n. 427953 del 30/06/2011 recante diniego al rinnovo di occupazione di suolo pubblico per mancato pagamento nei termini del canone Cosap relativo all’anno 2010 e dei relativi atti presupposti;.<br />	<br />
Nonché per il risarcimento del danno patito dalla società ricorrente per effetto degli atti gravati.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 4616 del 2011:<br />	<br />
a) del provvedimento n.427953/2011 del comune di Napoli recante il diniego di autorizzazione alla richiesta di occupazione suolo pubblico n.877/2010;<br />	<br />
se e per quanto possa occorrere<br />	<br />
b) della nota del Comune n. 196 del 13/01/2011;<br />	<br />
c) della determina dirigenziale del Comune di Napoli, n. 9 del 29/12/2010;<br />	<br />
nonché per il risarcimento del danno patito dalla società ricorrente per effetto degli atti gravati. </p>
<p>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e del Comune di Napoli in Persona del Sindaco pro tempore;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 28 giungo 2011 e depositato il successivo 11 luglio la società Antica Pizzeria Port&#8217;Alba S.r.l, titolare dell’omonima pizzeria, sita in Napoli alla via Port’Alba n. 18, ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza n.11468/2011, del 29 aprile 2011, recante parere negativo in relazione alla richiesta presentata dalla società ricorrente di rinnovo dell’occupazione di suolo pubblico antistante il proprio locale commerciale, comunicatoLe dal Comune di Napoli con la nota prot. 307235 del 11/05/2011, recante anche la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, del pari oggetto di gravame, nonché in via tuzioristica l’eventuale e consequenziale provvedimento di diniego finale adottato dal Comune di Napoli, non ancora comunticatoLe.<br />	<br />
2.Assume la ricorrente di avere sempre legittimamente occupato lo spazio di suolo pubblico antistante il proprio locale commerciale, per l’estensione di mq. 27,50, in forza di regolari concessioni del Comune di Napoli, rilasciate previo parere favorevole della Soprintendenza, in considerazione della circostanza che l’area de qua, ed in particolare, l’arco di Port’Alba è soggetto a vincolo storico – artistico ex dlgs. 42/200, e di avere prodotto in data 12/01/2009, con istanza prot. n. 197, richiesta di rinnovo della suddetta concessione di suolo pubblico, per la medesima estensione di mq. 27,50.<br />	<br />
2.1 Il Comune di Napoli dapprima richiedeva alla società istante integrazioni documentali, richieste riscontrate dalla medesima, e successivamente, stante la completezza della documentazione, provvedeva con nota prot. 26305 del 17/11/2010 a sollecitare alla Soprintendenza il rilascio del parere di competenza, ai sensi del Dlgs. 42/2004.<br />	<br />
2.2 La Soprintendenza, con l’atto prot. n.11468/2011, oggetto di impugnativa, non rilasciava parere favorevole, sulla base dell’assunto che sarebbe prevista l’occupazione, con gli arredi a servizio della locale pizzeria, dell’antico passaggio voltato fra Porta Sant’Alba e via Santa Maria di Costantinopoli, determinando un’alterazione dei caratteri architettonici e spaziali dei luoghi ed un ostacolo alle libere visuali prospettiche.<br />	<br />
2.3 Detto atto veniva comunicato alla ricorrente con la nota del Comune di Napoli prot. 307235 del 11/05/2011 – del pari oggetto di gravame – contenente altresì la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90.<br />	<br />
3. La società ricorrente, deducendo che gli atti oggetto di impugnativa sarebbero immotivati e contrastanti con gli atti pregressi, relativi all’occupazione del medesimo spazio di suolo pubblico, ha articolato in tre motivi di ricorso diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e ss. del Dlgs. 42/2004; violazione dell’art. 3 l. 241/90; violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione; violazione del principio di affidamento e buona fede; eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria, eccesso di potere per contrasto con precedenti provvedimenti, sviamento.<br />	<br />
Nella prospettazione attorea il parere negativo reso dalla Soprintendenza, in quanto riferito alla medesima porzione di suolo pubblico, pari a mq. 27,50, da circa un trentennio in concessione della ricorrente, in ordine alla quale la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole, sarebbe in primo luogo illegittimo in quanto contrastante con i precedenti pareri favorevoli ed in particolare con il parere espresso in data 17/09/1996 dalla Soprintendenza con nota prot. 22681.<br />	<br />
La società ricorrente in particolare deduce che se è vero che la P.A. in occasione del rinnovo di concessioni od autorizzazioni può esprimersi in senso sfavorevole per l’istante, tale diniego deve essere motivato in ragione del mutamento delle circostanze di fatto o di diritto che avevano determinato <i>ab initio</i> il rilascio del titolo autorizzatorio o concessorio; ciò anche in considerazione del legittimo affidamento ingenerato nell’istante dalle autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni.<br />	<br />
2) Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e ss. del Dlgs. 42/2004; violazione dell’art. 3 l. 241/90; violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione; violazione del principio di affidamento e buona fede; eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria, eccesso di potere per contrasto con precedenti provvedimenti, sviamento.<br />	<br />
Nella prospettazione di parte ricorrente la carenza motivazionale del parere soprintendizio e del consequenziale provvedimento di diniego adottato dal Comune sarebbe riscontrabile anche da altro punto di vista, in quanto non sarebbero esplicate compiutamente le ragioni di pregiudizio arrecate al monumento tutelato dall’occupazione richiesta dalla ricorrente, non potendosi considerare esaustiva al riguardo la considerazione della presunta “alterazione dei caratteri architettonici e spaziali dei luoghi ed un ostacolo alle libere visuali prospettiche”, essendo il pregiudizio lamentato del tutto generico.<br />	<br />
3) Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e ss. del Dlgs. 42/2004; violazione dell’art. 3 l. 241/90; violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione; violazione del principio di affidamento e buona fede; eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria; eccesso di potere per difetto di istruttoria; sviamento.<br />	<br />
La ricorrente con tale motivo censura la motivazione del negativo parere soprintendizio e del conseguente atto di diniego comunale sulla base del rilievo che comunque l’occupazione di suolo pubblico di cui all’istanza denegata non sarebbe in grado di arrecare alcun pregiudizio al valore storico architettonico oggetto di tutela.<br />	<br />
Ciò in quanto oggetto di tutela è il passaggio voltato tra Port’Alba e Santa Maria di Costantinopoli, ovvero, nella prospettazione attorea, l’antico arco di Port’Alba, poiché gli elementi di pregio sono presenti sulla facciata dell’arco stesso, collocata sul lato sinistro dell’emiciclo di Piazza Dante ed in particolare sulla parte superiore dell’arco, posta ad un’altezza di venti metri dal piano strada, laddove il locale della società ricorrente e la porzione di suolo pubblico antistante detto locale, di cui all’istanza di concessione, si trovano su via Port’Alba 18, sul lato opposto della facciata dell’arco stesso e a distanza di circa quaranta metri dallo stesso; questo anche in considerazione del rilievo che i tavolini di cui all’istanza di concessione sono posti sul piano strada, per cui non potrebbero impedire la visione prospettica dell’arco, posto ad un’altezza di venti metri dal suolo.<br />	<br />
4. Il ricorso è stato iscritto al n. di ruolo 4100 del 2011. <br />	<br />
5. In relazione a tale ricorso si sono costituiti sia il Comune di Napoli, con deposito di documenti e di memoria difensiva –nella quale si deduce tra l’altro che l’istanza prodotta dalla ricorrente non atteneva, come per il passato all’occupazione di mt. 27,50 di suolo pubblico ma di metri 33,00 – che il Ministero resistente, con memoria di mero stile.<br />	<br />
6. Con distinto ricorso la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Napoli n.427953/2011, recante il diniego di autorizzazione alla richiesta di occupazione suolo pubblico n.877/2010, nonché, quali atti presupposti, ove ritenuti pregiudizievoli dei suoi interessi, la nota n. 196 del 13/01/2011 e la determina dirigenziale n. 9 del 29/12/2010 del Comune di Napoli, richiamati nel provvedimento di diniego.<br />	<br />
6.1 Detti atti, diversamente dagli atti già gravati con il ricorso r.g. n. 4100 del 2011, sono motivati sull’aspetto contributivo, ovvero sul mancato pagamento nei termini del canone COSAP relativamente all’annualità 2010.<br />	<br />
7. Deduce in punto di fatto la ricorrente che con nota prot. 196 del 13/01/2011 il Comune di Napoli gli aveva comunicato che “con determina dirigenziale n. 9 del 29 dicembre 2010 è stato adottato il regime giuridico transitorio per ciascun procedimento non ancora concluso, relativo alle istanze di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico annesse agli esercizi pubblici, rilasciate nell’anno 2008 e sino all’acquisizione del parere di competenza di Enti esterni ovvero di servizi comunali e alla conseguente determinazione conclusiva del Dirigente, sia essa favorevole o sfavorevole all’accoglimento delle pratiche”, precisando che “tale provvedimento adottato ha valore solo ed esclusivamente per i soggetti che dimostrino, come da regolamento vigente, la regolarità dei versamenti effettuati del canone COSAP per gli anni 2009, 2010, 2011, qualificandosi in caso contrario come occupante abusivo, ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento COSAP”.<br />	<br />
Pertanto la S.V. entro e non oltre giorni dieci dalla notifica della presente dovrà presentare in originale le attestazioni di avvenuto pagamento del canone COSAP relative ai suddetti anni, consegnandole direttamente preso l’Ufficio Unità di Progetto….”.<br />	<br />
7.1 Assume peraltro la ricorrente che né con tale nota, né con atti pregressi, Le era mai stato comunicato l’ammontare del canone COSAP relativamente all’annualità 2010 e di avere appreso solo nei primi del mese di marzo 2011 detto ammontare, puntualmente versato in data 3 marzo 2011.<br />	<br />
7.2 Il Comune di Napoli successivamente emetteva il provvedimento n.427953/2011 recante il diniego di autorizzazione alla richiesta di occupazione suolo pubblico, relativo alla richiesta prodotta dalla società ricorrente, prot. n.. 877 del 2/02/2010, basato sul rilievo che, al fine di fruire dei benefici relativi alla proroga delle concessioni, in base alla determina dirigenziale n. 9 del 2010, l’istante avrebbe dovuto versare il canone COSAP entro e non oltre il 31/12/2010, come peraltro comunicato alla ricorrente medesima con la nota prot. 196 del 13/01/2011, laddove la ricorrente aveva provveduto al relativo versamento soltanto in data 3/01/2011, oltre il termine di scadenza previsto, circostanza questa che era motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 16 del regolamento COSAP.<br />	<br />
8. Parte ricorrente ha pertanto impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo in tre motivi di ricorso diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere, e segnatamente in primo luogo la violazione delle norme del Regolamento COSAP relative al rinnovo delle concessioni, dal momento che il Comune non le aveva mai comunicato l’ammontare del canone, in violazione della prescrizione dell’art. 7 di tale regolamento &#8211; relativo al rilascio delle concessioni ma da applicarsi anche in relazione al loro rinnovo, in forza della previsione dell’art. 14 di tale regolamento (primo e secondo motivo di ricorso) e che nell’ipotesi di specie non poteva essere applicata la risoluzione per mancato pagamento del canone prevista dall’art. 16 del citato regolamento in riferimento ai rapporti in essere, laddove la concessione rilasciata alla ricorrente era scaduta il 31/12/2008 (primo motivo di ricorso); deduce altresì la violazione e falsa applicazione della determina dirigenziale n. 9 del 2010, riferita al regime di proroga amministrativa, fino al 30/06/2011 delle concessioni scadute nelle more della definizione delle istanze di rinnovo, laddove nell’ipotesi di specie non veniva in rilievo la proroga amministrativa, ma l’istanza di rinnovo prot. n. 877/2010 prodotta dalla ricorrente, ai sensi del vigente Regolamento Cosap (primo e terzo motivo di ricorso).<br />	<br />
8.1 Ha altresì impugnato &#8211; ove ritenuti applicabili al caso di specie &#8211; e censurato (con il quarto motivo di ricorso) gli atti presupposti e segnatamente la nota del Comune di Napoli n. 196 del 2010 e la determina dirigenziale n.9 del 2010, deducendo in primo luogo il vizio di incompetenza in quanto tali atti, nel prevedere una condizione di procedibilità del rinnovo delle concessioni già scadute, non prevista dal Regolamento COSAP, finiscono per travalicare la sfera di competenza, in materia di determinazione dei criteri per il rilascio delle concessioni, di spettanza della Giunta Comunale, ai sensi del disposto dell’art. 107 Dlgs. 267/00.<br />	<br />
Ha infine dedotto la violazione del principio di buona amministrazione, laddove viene fissato con la determina n. 9 del 2010, adottata in data 29/012/2010, quale termine ultimo per il pagamento del canone la data del 31/12/2010, ovvero un termine inesigibile; ciò tanto più che detta determina era stata comunicata alla ricorrente solamente in data 24/01/2011, a termine già scaduto, allorquando gli era stata comunicata la nota n. 196 del 13/01/2011.<br />	<br />
9. La società ricorrente ha inoltre formulato istanza risarcitoria, deducendo che la rimozione dei tavolini, di cui alla richiesta di concessione di suolo pubblico, le determinerebbe una diminuzione della clientela, con la correlativa perdita sotto il profilo del lucro cessante, stimabile in circa euro 50.000,00. <br />	<br />
10..Tale ricorso è stato iscritto al n. di ruolo n. 4616 del 2011.<br />	<br />
11.Anche in relazione allo stesso si è costituito il Comune di Napoli, instando per il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />	<br />
12. Con ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del giudizio iscritto al n. di ruolo 4100 del 2011, notificato in data 14/10/2011 e depositato il successivo 20 ottobre, la società Antica Pizzeria Port’Alba, ha impugnato il provvedimento del comune di Napoli, prot. n. p.g. 2011/553080 del 6/09/20111, recante diniego alla richiesta prot. n. pg/2011/0545777, formulata dalla società ricorrente in relazione al rinnovo, mediante procedura semplificata, dell’occupazione di suolo pubblico nonché, quali atti presupposti gli atti già in precedenza gravati sia con il ricorso introduttivo – ovvero il parere negativo della Soprintendenza n.11468/2011 e la correlativa nota di comunicazione del Comune di Napoli, recante altresì la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – che con il distinto ricorso n. 4616/2011 (e segnatamente il provvedimento prot. n. 427953 del 30/06/2011 recante diniego al rinnovo di occupazione di suolo pubblico per mancato pagamento nei termini del canone Cosap relativo all’anno 2010 e i relativi atti presupposti).<br />	<br />
13. Assume la ricorrente che con delibera di Giunta Municipale, n. 876 del 4/07/2011 il Comune di Napoli aveva adottato un regime transitorio per consentire la regolarizzazione delle numerose occupazioni di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali e l’estinzione del correlativo contenzioso giurisdizionale, consentendo la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione entro il 2 settembre 2011, al fine di ottenere, nelle ventiquattro ore successive, la relativa concessione, valida fino al 31/12/2011.<br />	<br />
13.1 Parte ricorrente si avvaleva di tale facoltà, presentando istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico con tale procedura semplificata, in data 2 settembre 2011, sempre in relazione alla medesima porzione di suolo pubblico, pari a mq. 27,50.<br />	<br />
13.2 Il Comune di Napoli, in risposta a tale istanza, emetteva il provvedimento prot. n. p.g. 2011/553080 del 6/09/20111 con cui rigettava anche tale istanza, sulla base del rilievo che “con provvedimento dello scrivente servizio prot. 427953 del 30/06/2011 era stata rigettata la medesima richiesta presentata in data 02/02/2010, prot. 877, relativa alla medesima occupazione, a seguito del parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai BB.AA.PP. con nota 11468 del 29/04/2011”.<br />	<br />
14. La ricorrente, dopo avere richiesto la riunione del ricorso iscritto al n. di ruolo 4616 del 2011 a quello n. 4100 del 2011, ha articolato le seguenti censure avverso tale atto:<br />	<br />
14.1. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; Eccesso di potere per motivazione erronea e contraddittoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti.<br />	<br />
Nella prospettazione attorea l’ultimo atto di diniego della concessione di suolo pubblico richiesto dalla ricorrente sarebbe in primo luogo illegittimo per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in relazione al contenuto di atti emessi dal medesimo ufficio comunale.<br />	<br />
Ciò in quanto l’atto oggetto di impugnativa richiama a motivo del diniego il precedente provvedimento di diniego, prot. n. 427953 del 30/06/2011, assumendo che lo stesso sarebbe stato emesso a seguito del parere negativo reso dalla Soprintendenza, con nota prot. 11468 del 29/04/2011, laddove il provvedimento richiamato non faceva alcun accenno al parere negativo reso dalla Soprintendenza, essendo fondato, come evincibile dagli atti e dal distinto ricorso r.g. 4616 del 2011, sul solo profilo contributivo del ritardato pagamento del canone COSAP per l’anno 2010.<br />	<br />
14.2 La ricorrente peraltro, ritenendo che la reale ragione dell’odierno diniego sia il parere reso dalla Soprintendenza, ha dedotto avverso l’atto de quo e il correlativo atto presupposto, ovvero il parere reso dalla Soprintendenza, le medesime censure già articolate nei tre motivi del ricorso introduttivo. <br />	<br />
14.3 Infine la ricorrente, con gli ultimi motivi di ricorso, pur assumendo che l’atto di diniego P.G. 2011/55380, debba intendersi motivato in relazione al solo profilo del parere negativo reso dalla Soprintendenza e non anche al profilo contributivo, relativo al ritardato pagamento del canone COSAP, ha reiterato anche le censure già proposte con il ricorso n. 4616 del 2011, relative all’impugnativa dell’atto di diniego 427953 del 2011, in considerazione del rilievo che il nuovo diniego richiama tale atto.<br />	<br />
15. Anche con tale ricorso per motivi aggiunti, la società istante ha formulato istanza risarcitoria, fondata sui medesimi rilievi di quella avanzata con il ricorso iscritto al n. r.g. 4616 del 2011.<br />	<br />
16.La sezione con ordinanza cautelare n. 1806/2011 ha rigettato l’istanza di sospensiva avanzata dalla ricorrente, sulla base del rilievo che il nuovo atto di diniego doveva intendersi legittimamente motivato sotto l’aspetto del tardivo pagamento del canone COSAP, ma tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare n. 549 del 2012, emessa a seguito dell’udienza camerale del 7 febbraio 2012, sulla base del rilievo che l’appello evidenziava elementi che meritavano approfondimento in sede di merito in particolare circa i profili di tutela architettonica di cui alla nota della Soprintendenza in data 29 aprile 29 aprile 2011, che costituisce la motivazione del diniego del 6 settembre 2011, provvedimenti entrambi oggetto del giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato pertanto ha accolto l’appello cautelare presentato dalla ricorrente, ai fini della trattazione nel merito del ricorso in primo grado, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a..<br />	<br />
17. Sia la ricorrente che il Comune di Napoli hanno depositato articolate memorie di discussione nei termini di rito.<br />	<br />
18. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubbblica del 7 giugno 2011.<br />	<br />
19. In via preliminare occorre riunire il ricorso 4616 del 2011 al previo ricorso 4100 del 2011, ex art. 70 c.p.a., in considerazione dell’evidente connessione oggettiva e soggettiva dei due ricorsi.<br />	<br />
20. Venendo all’esame nel merito del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del giudizio r.g. 4100 del 2011 il Collegio, intende evidenziare, <i>re melius perpensa</i>, anche alla luce del’ordinanza adottata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, come l’ultimo atto di diniego adottato dal Comune di Napoli, prot. n. p.g. 2011/553080 del 6/09/2011, relativo alla richiesta di concessione di suolo pubblico di cui all’istanza del 2 settembre 2011, debba intendersi motivato in relazione al solo profilo del contrasto della richiesta occupazione con il valore storico architettonico oggetto di tutela, ovvero il passaggio voltato di Port’Alba, come palesato dalla circostanza che detto atto richiama il parere negativo reso al riguardo dalla Soprintendenza, già oggetto di gravame con il ricorso introduttivo, nonostante poi confusamente richiami anche il precedente diniego del Comune di Napoli, ovvero il provvedimento n. prot. n. 427953 del 30/06/2011, basato invece, come palesato nell’esposizione in fatto, sul distinto profilo del ritardato pagamento del canone COSAP relativamente all’anno 2010.<br />	<br />
20.1 Ciò posto, occorre rilevare la persistenza dell’interesse a ricorrere sia in relazione agli atti gravati con il ricorso introduttivo (ovvero il parere negativo reso dalla Soprintendenza e la relativa nota di comunicazione adottata dal Comune di Napoli), sia in relazione al provvedimento di diniego gravato con i motivi aggiunti, nonostante l’istanza della ricorrente denegata con l’atto oggetto di impugnativa con tale ricorso sia relativa alla richiesta di rilascio della concessione di suolo pubblico con procedura semplificata, in base all’iter di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 876 del 4/07/2011, con scadenza al 31/12/2011 ed afferisca pertanto ad un’annualità ormai decorsa.<br />	<br />
20.2 Ciò non soltanto in considerazione del rilievo che parte ricorrente ha prodotto istanza risarcitoria con il ricorso per motivi aggiunti, ma anche in quanto il parere soprintendizio, gravato con il ricorso introduttivo, e il diniego adottato dal Comune di Napoli, in relazione all’istanza presentata in data 2 settembre 2011, gravato con i motivi aggiunti, sono destinati a svolgere efficacia durevole nel tempo, come palesato dalla circostanza che il Comune di Napoli ha richiamato, nel pronunciarsi su un’istanza di rinnovo relativa all’annualità 2011, il parere della Soprintendenza acquisito in relazione all’istanza prot. 877 del 2010, relativa alla pregressa annualità 2010.<br />	<br />
21.Il vincolante parere soprintendizio gravato con il ricorso introduttivo, peraltro, oltre a rilevare quale atto presupposto dell’atto di diniego gravato con i motivi aggiunti, rileva anche ex se, in quanto di segno negativo, determinando un arresto procedimentale, con la conseguenze che il ricorso introduttivo proposto già avverso tale atto presupposto, risulta non solo procedibile, secondo quanto innanzi evidenziato, ma ab origine ammissibile; infatti costituisce ius receptum, il principio secondo il quale è impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto lesiva di posizioni giuridiche esterne, ogni determinazione amministrativa idonea a produrre un definitivo arresto procedimentale, specie per quanto attiene ai c.d. &#8220;interessi pretensivi&#8221; (quelli, cioè, che aspettano da un provvedimento positivo della p.a. il loro concreto soddisfacimento), i quali non altrimenti potrebbero essere tutelati se non azionando l&#8217;interesse (strumentale) all&#8217;eliminazione dell&#8217;atto o del comportamento preclusivo del successivo sviluppo del procedimento amministrativo. (Consiglio Stato , sez. VI, 09 giugno 2005, n. 3043; Consiglio Stato , sez. VI, 23/02/2009, n. 1059).<br />	<br />
22. Ciò posto, vanno in via preliminare delibate le censure formulate con il ricorso introduttivo r.g. 4100 del 2011, reiterate con il ricorso per motivi aggiunti, in quanto riferite all’atto presupposto del diniego adottato dal Comune di Napoli, ovvero il parere reso dalla Soprintendenza prot. n.11468/2011.<br />	<br />
22.1 Le stesse, in quanto riferite nel loro insieme al vizio motivazionale e al correlativo difetto di istruttoria che, a detta della ricorrente, inficerebbe l’atto soprintendizio, possono essere esaminate congiuntamente.<br />	<br />
22.2. Nella prospettazione attorea infatti detto parere sarebbe illegittimo in quanto contrasterebbe, senza esplicitare compiutamente le ragioni per la quali la Soprintendenza si sarebbe determinata diversamente, con i precedenti pareri positivi resi dalla Soprintendenza; in quanto non sarebbe compiutamente esplicitato il pregiudizio arrecato al bene tutelato ed in quanto, in considerazione dello stato dei luoghi, alcun pregiudizio poteva essere arrecato alla prospettiva del bene tutelato, dall’occupazione richiesta dalla società istante.<br />	<br />
22.3 I motivi di ricorso nel loro insieme, sono fondati, alla stregua di quanto di seguito esplicitato.<br />	<br />
22.4 Non ignora il Collegio che secondo l’arresto giurisprudenziale da ultimo affermatosi in relazione alle concessioni di beni pubblici “il concessionario di un bene demaniale non vanta nessuna aspettativa al rinnovo della concessione che sottrae il bene all&#8217;uso comune. Pertanto il diniego di rinnovo non deve essere motivato in ordine al pubblico interesse concreto ed attuale, essendo assimilabile ad un rigetto di una domanda di concessione da motivare, quindi, alla stregua degli elementi concreti ostativi al rilascio (Consiglio Stato , sez. V, 11 aprile 1991, n. 531, e , più di recente, Consiglio Stato , sez. V, 07 febbraio 2000, n. 725).<br />	<br />
In particolare tale principio si è affermato in relazione alle concessioni demaniali marittime ove si è affermato, in accoglimento dei principi comunitari di tutela della concorrenza che “Il concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell&#8217;agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un&#8217;ordinaria istanza di concessione ), né implica alcun &#8220;diritto d&#8217;insistenza&#8221; qualora la p.a. intenda procedere ad un nuovo sistema d&#8217;affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa. Pertanto, in sede di rinnovo di una concessione , il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo (Consiglio Stato sez. VI; 21 maggio 2009, n. 3145; in senso analogo Consiglio di Stato sez. V, 21 novembre 2011, n. 61329, di conferma della sentenza di questa Sezione, n. 7036 del 2010).<br />	<br />
Del pari deve ritenersi che alcuna aspettativa possa vantare il privato richiedente in ordine al rinnovo della concessione ove l’Amministrazione intenda destinare il bene ad un uso diverso (ex multis T.A.R. Torino Piemonte sez. I, 09 settembre 2011, n. 963 secondo cui “La concessionaria di un bene pubblico comunale non è titolare di alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza dell&#8217;agire amministrativo, è parificabile al rigetto di un&#8217;ordinaria istanza di concessione e non necessita di ulteriore motivazione , con la conseguenza che l&#8217;ente locale, qualora ritenga di destinare un&#8217;area pubblica ad una destinazione ritenuta più adeguata alle sue caratteristiche, è libero di non procedere al rinnovo della precedente concessione di suolo pubblico e non deve rendere particolari giustificazioni della scelta operata”).<br />	<br />
22.5 La circostanza che alcuna affidamento possa vantare l’istante non implica che l’Amministrazione non debba congruamente motivare le ragioni del diniego, anche in considerazione delle determinazioni assunte in passato, rilevando la contraddittorietà con i precedenti provvedimenti sotto il dedotto profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà fra atti, specie laddove, come nell’ipotesi di specie non vengano in rilievo – come in riferimento alle concessioni demaniali marittime – profili di tutela della concorrenza, vertendosi in tema di concessione di spazio pubblico antistante l’esercizio commerciale della richiedente.<br />	<br />
Né nell’ipotesi di specie viene in rilievo la decisione dell’Amministrazione di destinare lo spazio oggetto della richiesta ad un uso diverso, o al pubblico uso, ma una valutazione, espressione di discrezionalità tecnica – e non amministrativa – (immune da sindacato giurisdizionale nei limiti della logicità e della sufficienza della motivazione), in ordine al contrasto della richiesta occupazione con il bene tutelato, ovvero nell’ipotesi di specie il passaggio voltato di Port’Alba.<br />	<br />
22.6 Ciò posto i motivi formulati con il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati.<br />	<br />
Ciò non solo in considerazione del rilievo che la Soprintendenza ha reso tale parere senza rendere conto delle ragioni e del mutamento della situazione di fatto che l’avevano portata a non confermare i precedenti pareri positivi, ma anche in considerazione del rilievo che il parere appare sorretto da motivazione generica, non sufficientemente descrittiva dello stato dei luoghi e del tipo di pregiudizio arrecato dall’occupazione di suolo pubblico richiesta dall’istante, relativa al posizionamento a terra di tavolini, sedie ed ombrelloni, destinati tra l’altro ad essere allocati, secondo quanto dedotto da parte ricorrente e non contestato dalle resistenti amministrazioni, alla distanza di circa quaranta metri dall’arco di Port’Alba, a sua volta posizionato a circa venti metri dal suolo.<br />	<br />
Al riguardo si rappresenta che il Tribunale ben può porre, in riferimento allo stato dei luoghi, a base della decisione i fatti non specificatamente contestati dalle resistenti amministrazione costituite, ai sensi dell’art. 64 comma 2 c.p.a. (che al riguardo richiama l’art. 115 c.p.c, quale risultante dalla modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009), senza necessità di ricorso a verificazione o c.t.u..<br />	<br />
Detto disposto normativo, al pari dell’omologo disposto del codice di procedura civile, codifica un principio già emerso in via pretoria, circa la non necessità di prova dei fatti non contestati ( cfr da ultimo Cass. civ. Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356, secondo cui &#8220;L&#8217;art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l&#8217;onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell&#8217;oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l&#8217;atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall&#8217;ambito degli accertamenti richiesti.&#8221; Cass. Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; cfr. anche Cass. Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; e Cass. Sentenza n. 5191 del 27/02/2008.; circa l’applicabilità del principio di non contestazione, quale codificato dall’art. 115 c.p.c., a seguito della novella di cui alla l. n. 69/2009, al processo amministrativo, ancora prima dell’introduzione del codice del processo amministrativo, Tar Piemonte, sez. I. 29 gennaio 2010, n. 454 ). <br />	<br />
In forza del disposto di cui all’art. 64 comma 2 c.p.a., come evidenziato da attenta dottrina, i fatti non contestati devono essere posti a fondamento della decisione, senza che residui alcuna discrezionalità per il giudicate, cosa che invece è consentita solo dall’ultimo comma dell’art. 64, secondo cui “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”.<br />	<br />
Peraltro la collocazione topografica del disposto dell’art. 64 comma 2 deve portare a ritenere che nell’ambito del processo amministrativo i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova, menzionato nel comma 1 dell’art. 64, con la conseguenza che una volta che la parte abbia adempiuto al suo onere di allegazione, la non contestazione della resistente amministrazione costituita fa assurgere a prova piena quanto dedotto dalla parte ricorrente, senza che al riguardo al giudice sia consentito di fare ricorso ai suoi poteri acquisitivi per accertare quanto non oggetto di contestazione.<br />	<br />
E’ ben vero che sia il parere della Soprintendenza che l’atto di diniego gravato con i motivi aggiunti sono relativi all’occupazione di cui ai grafici prodotti da parte ricorrente in allegato all’istanza prot. n.. 877 del 2010, ovvero ad una concessione pari a mq. 33 e non 27,50 come in passato, ma la Soprintendenza al riguardo non si è espressa in senso negativo per il solo richiesto ampliamento ma tout court sulla richiesta di rinnovo della concessione di suolo pubblico, senza peraltr’altro evidenziare che le ragioni del diverso avviso erano determinate dalla richiesta di ampliamento della concessione, né dal diverso tipo di arredi.<br />	<br />
In considerazione di ciò il parere soprintendizio prot. 11468/2011 è illegittimo, stante l’incompletezza e la genericità della motivazione, basata sul sommario rilievo dell’alterazione dei caratteri architettonici e spaziali dei luoghi e dell’ostacolo alle libere visuali prospettiche; vizio motivazionale questo che non consente di comprendere appieno l’iter logico posto a base del diniego e la sufficienza dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione in relazione allo stato dei luoghi.<br />	<br />
23. In considerazione di ciò, deve considerarsi illegittimo anche il consequenziale atto di diniego del Comune di Napoli, prot. n. p.g. 2011/553080 del 6/09/20111, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, in quanto fondato su tale atto presupposto, alla stregua di quanto innanzi dedotto.<br />	<br />
23.1 Peraltro tale atto di diniego è illegittimo anche in relazione alla censura articolata nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
In particolare sussiste il dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto il provvedimento de quo, richiama il precedente provvedimento di diniego n. prot. n. 427953 del 30/06/2011, assumendo che lo stesso sarebbe stato emesso a seguito del parere negativo reso dalla Soprintendenza, con nota prot. 11468 del 29/04/2011, laddove il provvedimento richiamato non faceva alcun accenno al parere negativo reso dalla Soprintendenza, essendo fondato, come evincibile dagli atti e dal distinto ricorso r.g. 4616 del 2011, sul solo profilo contributivo del ritardato pagamento del canone COSAP per l’anno 2010.<br />	<br />
23.2 Peraltro, alla stregua di quanto innanzi dedotto, il provvedimento de quo, in quanto richiamante il parere negativo reso dalla Soprintendenza, deve intendersi motivato in relazione al solo profilo del contrasto con il bene tutelato e non anche in relazione al profilo contributivo, oggetto del provvedimento erroneamente richiamato, prot. n. 427953 del 30/06/2011, per cui non è necessaria la disamina degli ulteriori motivi del ricorso con motivi aggiunti, relativi alle censure già dedotte con il distinto ricorso prot. 4616 del 2011.<br />	<br />
Né si può ritenere, come dedotto dal Comune di Napoli, che il rapporto in questione, indipendentemente dai motivi posti a base del diniego di cui all’atto prot. n. p.g. 2011/553080 del 6/09/2011, debba intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Cosap, in relazione al profilo relativo al mancato pagamento nei termini del canone COSAP, in quanto la risoluzione non può che riferirsi ai rapporti concessori non ancora venuti a scadenza, laddove il rapporto in esame era cessato a far data dal 31/12/2008, sebbene la ricorrente avesse prodotto istanza di rinnovo sia per l’anno 2009 – non esitato per la richiesta di integrazione documentale – che per l’anno 2010 &#8211; denegata con il provvedimento prot. 427953 del 30/06/2011 &#8211; e l’anno 2011, denegata con il provvedimento prot. n. 427953 del 30/06/2011.<br />	<br />
23.3 In considerazione della fondatezza del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, va scrutinata la domanda risarcitoria.<br />	<br />
23.4 La stessa si presenta infondata per mancanza del danno lamentato, in quanto parte ricorrente si duole del danno derivante dalla rimozione dei tavolini posti nello spazio richiesto in concessione, ma secondo quanto dedotto dal Comune di Napoli e non contestato da parte ricorrente, la stessa non ha mai rimosso detti tavoli; ciò anche in considerazione del rilievo che l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente è stata accolta, sia pure ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
24. Alla stregua di quanto in precedenza evidenziato e messo in luce anche dalla citata ordinanza resa in sede cautelare dal Consiglio di Stato (come del resto dedotto nelle memorie difensive di parte ricorrente), deve per contro ritenersi venuto meno l’interesse all’impugnativa degli atti gravati con il ricorso r.g. 4100 del 2011.<br />	<br />
24.1. Ciò non tanto perché gli atti de quibus afferiscono all’occupazione per l’annualità 2010, ma in considerazione del rilievo che il Comune di Napoli negli atti successivi, e segnatamente nell’ultimo atto di diniego, di cui al ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del giudizio r.g. 4100/2011, ha superato le ragioni poste a base del primo diniego, fondate sul tardivo pagamento del canone Cosap per l’annualità 2010, alla stregua di quanto in precedenza indicato, per cui è da ritenere che sia venuta meno tale ragione ostativa.<br />	<br />
25.2 Né una sopravvivenza dell’interesse a ricorrere può correlarsi al fatto che la ricorrente abbia articolato domanda risarcitoria, in considerazione del rilievo, che, alla stregua di quanto in precedenza indicato, non è configurabile alcun danno nell’ipotesi di specie.<br />	<br />
26. Pertanto il ricorso n. 4616 del 2011 va dichiarato improcedibile.<br />	<br />
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti, relativamente al ricorso r.g. 4100 del 2011 e per l’effetto annulla l’atto della Soprintendenza n.11468/2011 ed il provvedimento di diniego del Comune di Napoli prot. n. p.g. 2011/553080 del 6/09/20111.<br />	<br />
Dichiara improcedibile il ricorso prot. 4616 del 2011.<br />	<br />
Condanna le resistenti Amministrazioni, in solido nei rapporti con la ricorrente, nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni, alla refusione delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, liquidante in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre alla refusione di quanto anticipato a titolo di contributo unificato ed oltre ad oneri accessori, se dovuti, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Diana Caminiti, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-9-2012-n-3761/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2012 n.3761</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3761</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-12-2008-n-3761/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-12-2008-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3761</a></p>
<p>A. Radesi Pres. S. La Guardia Est. Soc. Sagittario 86 S.r.l. (Avv. T. D&#8217;Amora) contro la Comunità Montana del Mugello (non costituita), l’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Avv. S. Fantappiè) ed il Ministero Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato) in tema di aiuti al settore agricolo per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-4-12-2008-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2008 n.3761</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. S. La Guardia Est.<br /> Soc. Sagittario 86 S.r.l. (Avv. T. D&#8217;Amora) contro la Comunità Montana del Mugello (non costituita), l’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Avv. S. Fantappiè) ed il Ministero Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di aiuti al settore agricolo per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive e di modalità per la dimostrazione del reddito da lavoro agricolo di cui alla delibera n.252/99 della Giunta regionale della Regione Toscana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Agricoltura e foreste &#8211; Aiuti al settore agricolo per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive &#8211; Regolamento CEE 2080/92 &#8211; Commissione Europea nota 11-01-95/VI/002570 &#8211; Ha puntualizzato i presupposti per la concessione del beneficio – Delibera n. 252/99 della Giunta regionale della Regione Toscana – Stabilisce che il reddito di lavoro agricolo sia dimostrabile alternativamente mediante denuncia dei redditi ovvero mediante predisposizione di un sintetico bilancio aziendale – Scelta tra i due metodi – Spetta al richiedente – Pronunzia di decadenza fondata sul pedissequo recepimento delle conclusioni investigative della Guardia di Finanza a loro volta fondate su un’erronea applicazione della richiamata disciplina regionale &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di aiuti al settore agricolo per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive la Commissione Europea ha fornito indicazioni sugli aspetti relativi all’applicazione del regolamento CEE 2080/92 con nota 11-01-95/VI/002570, puntualizzando che: per poter beneficiare degli aiuti al miglioramento dei boschi esistenti, l’imprenditore agricolo deve ricavare almeno il 25% del suo reddito dall’attività agricola; tale requisito di reddito deve essere verificato una sola volta, con riferimento al momento di accettazione della domanda, non essendo necessario assicurarsi che siano mantenuti per l’intero periodo per il quale l’aiuto è concesso; è di competenza delle autorità regionali stabilire le modalità di calcolo della percentuale di reddito agricolo sul reddito totale, come, per esempio, nel caso di redditi discontinui provenienti dalla vendita di legname prodotto dall’azienda agricola; nel caso di persone giuridiche, il requisito del 25% di reddito minimo proveniente dall’attività agricola, deve intendersi riferito alla composizione del reddito della persona giuridica stessa. La quantificazione percentuale minima del 25% di reddito proveniente dalle attività agricole del beneficiario è, coerentemente con dette indicazioni, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale toscana n.252/99.L’autorità regionale ha, altresì, previsto che il requisito del ricavo di almeno detta percentuale del reddito globale da attività agricola debba essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposta secondo le modalità contemplate dalle procedure di attuazione della l.r. n. 6/1994 relativa all’istituzione degli albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali, modalità le quali consentono che il reddito di lavoro agricolo sia dimostrabile, alternativamente, mediante denuncia dei redditi, prendendo a base i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito, ovvero mediante predisposizione di un sintetico bilancio aziendale, in cui la componente attiva è data, oltre che dalle entrate aziendali, anche dalla produzione lorda vendibile. La scelta tra i due suddetti metodi è rimessa al richiedente il beneficio. Ne consegue, nella specie, l’illegittimità della decadenza dagli aiuti fondata sul pedissequo recepimento da parte dell’amministrazione delle conclusioni investigative della Guardia di Finanza, a loro volta fondate su un’erronea applicazione della richiamata disciplina regionale che definisce la nozione di reddito di imprenditore agricolo per l’ottenimento dei finanziamenti di cui trattasi, nonché le modalità per la relativa dimostrazione precisando espressamente che può essere computata anche la produzione lorda vendibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Terza)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2004, proposto da: </p>
<p><b>Soc. Sagittario 86 S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tullio D&#8217;Amora, con domicilio eletto presso Tullio D&#8217;Amora in Firenze, via dei Rondinelli 2; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Comunita&#8217; Montana del Mugello</b>; <b>Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silvia Fantappie&#8217;, con domicilio eletto presso Silvia Fantappie&#8217; in Firenze, Avv.Ra Reg.Le-P. Unita&#8217; Italiana 1; Ministero Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
per l&#8217;annullamento della determinazione del Dirigente del Settore Agricolo Forestale della Comunità Montana Mugello n. 91 del 5 maggio 2004 con la quale è stato chiuso il procedimento di recupero nei confronti del ricorrente di contributo finanziario ex Reg. CEE 2080/92 per affermata insussistenza del dichiarato requisito reddituale d&#8217;accesso ed è stata pronunciata la decadenza totale dei benefici cocnessi, dando atto che il beneficiario è tenuto a restituire la somma ritenuta indebitamente percetta, pari a Euro 118.65.92 oltre interessi, con trasmissione dell&#8217;atto ad A.R.T.E.A. quale organismo pagatore;<br />
degli atti tutti a tale determinazione comunque presupposti, connessi e/o conseguenziali ed in particolare dell&#8217;allegato verbale di chiusura del procedimento di controllo del 4 maggio 2004 e della nota di trasmissione prot. n. 7802/03 del 18 maggio 2004..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Politiche Agricole e Forestali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/05/2008 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato il 19-07-2004 la società ricorrente, come sopra rappresentata, agisce per l’annullamento del provvedimento di decadenza totale dai benefici concessile dalla Comunità montana del Mugello, assunto dal dirigente del relativo Servizio Agricoltura e Foreste in data 5-5-2004, sul presupposto della insussistenza del dichiarato requisito reddituale d’accesso, con trasmissione dell’atto ad A.R.T.E.A.,quale organismo pagatore. <br />
La ricorrente denuncia: 1) violazione e/o falsa applicazione delle previsioni regolamentari di cui alle deliberazioni della Giunta regionale toscana n.2558 del 28-3-1994 e successive modificazioni di cui alle delibere della G.R.T. n.4545 del 18-12-1995, n. 680 del 23-1-1995, n.252 dell’8-3-1999; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento ed errore di fatto; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L. 7-8-1990 n. 241, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura –A.R.T.E.A., chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Questo e’ stato posto in decisione alla udienza dell’8-5-2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Come risulta dalla documentazione dimessa, la società ricorrente ha presentato alla Comunità montana del Mugello, in data 27-5-1999, domanda di aiuto relativa alle misure forestali del settore agricolo –Reg.CEE n. 2080/92 – anno 1999 per la realizzazione di interventi di miglioramento delle superfici boschive per ettari 58,40 ( miglioramento dei cedui invecchiati – avviamento all’alto fusto ) e di una strada forestale per km 1,62; in data 30-12-1999 la Comunità montana, quale ente delegato dalla Regione, ha autorizzato la ricorrente all’esecuzione dei lavori, i quali sono stati, in seguito, collaudati positivamente come da verbali del 13 e 24-9-2002, con conseguente concessione di un contributo di euro 118.656,30 ( v. doc.18 della Regione ), poi erogato da A.R.T.E.A..<br />
Nell’ottobre 2003, la Guardia di Finanza ha condotto delle verifiche nei confronti della società ricorrente in esito alle quali ha redatto verbale di constatazione 20-10-2003 per violazione alla l. 898/86, ritenendo che “ la Sagittario 86 S.r.l. abbia indebitamente ottenuto il finanziamento comunitario in argomento in quanto: 1) mediante l’esposizione di dati e notizie non veritieri il rappresentante della stessa attestava falsamente il possesso della qualità di impresa agricola, condizione necessaria per accedere all’aiuto comunitario successivamente conseguito; 2) mediante la presentazione di documenti di spesa non inerenti, in quanto di competenza di altro soggetto, ha aumentato i costi ammissibili al finanziamento, ottenendo indebitamente un maggior contributo comunitario…”.<br />
In riferimento a detto verbale, nella parte in cui evidenzia la mancata sussistenza del requisito essenziale per accedere agli aiuti previsti dal Reg. CEE 2080/92,indicato nello “essere imprenditori agricoli singoli o associati e ricavare almeno il 25% del reddito globale direttamente dall’attività agricola” (non viene, invece, preso in considerazione, per un’ipotetica decadenza parziale, il distinto ed ulteriore aspetto segnalato dalla G.d. F. della non inerenza di alcuni documenti di spesa ), la Comunità montana ha avviato il procedimento di controllo e pronunciato la decadenza totale dai benefici concessi, dando atto che ,ai sensi dell’art.15 del D.M. 18-02-1998 n.494, il beneficiario era tenuto a restituire la somma indebitamente percepita ad A.R.T.E.A., maggiorata degli interessi.<br />
Con il primo motivo la ricorrente si duole, in sintesi, del pedissequo recepimento da parte dell’amministrazione delle conclusioni investigative della Guardia di Finanza, a loro volta fondate su un’erronea applicazione della disciplina regionale che definisce la nozione di reddito di imprenditore agricolo per l’ottenimento dei finanziamenti di cui trattasi, nonché le modalità per la relativa dimostrazione.<br />
La censura è fondata.<br />
La Commissione Europea ha fornito indicazioni sugli aspetti relativi all’applicazione del regolamento CEE 2080/92 con nota 11-01-95/VI/002570, puntualizzando, per quanto interessa, che: per poter beneficiare degli aiuti al miglioramento dei boschi esistenti, l’imprenditore agricolo deve ricavare almeno il 25% del suo reddito dall’attività agricola; tale requisito di reddito deve essere verificato una sola volta, con riferimento al momento di accettazione della domanda, non essendo necessario assicurarsi che siano mantenuti per l’intero periodo per il quale l’aiuto è concesso; è di competenza delle autorità regionali stabilire le modalità di calcolo della percentuale di reddito agricolo sul reddito totale, come, per esempio, nel caso di redditi discontinui provenienti dalla vendita di legname prodotto dall’azienda agricola; nel caso di persone giuridiche, il requisito del 25% di reddito minimo proveniente dall’attività agricola, deve intendersi riferito alla composizione del reddito della persona giuridica stessa.<br />
La quantificazione percentuale minima del 25% di redito proveniente dalle attività agricole del beneficiario è, coerentemente con dette indicazioni, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale toscana n.252/99.L’autorità regionale ha, altresì, previsto che il requisito del ricavo di almeno detta percentuale del reddito globale da attività agricola debba essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposta secondo le modalità contemplate dalle procedure di attuazione della l.r. n. 6/1994 relativa all’istituzione degli albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali, modalità le quali consentono che il reddito di lavoro agricolo sia dimostrabile, alternativamente, mediante denuncia dei redditi , prendendo a base i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito, ovvero mediante predisposizione di un sintetico bilancio aziendale, in cui la componente attiva è data, oltre che dalle entrate aziendali, anche dalla produzione lorda vendibile.<br />
La scelta tra i due suddetti metodi è rimessa al richiedente il beneficio e l’opzione per la predisposizione di sintetico bilancio aziendale –nella specie effettuata dalla ricorrente (v. doc.7 dimesso da A.R.T.E.A.)- rende irrilevanti, ai fini del procedimento di concessione dell’aiuto in questione, le denunce dei redditi ,la cui valenza rimane circoscritta ai fini fiscali e tributari, e che , pertanto neppure possono costituire elemento idoneo alla revoca del contributo già concesso.<br />
Non convincono le obiezioni mosse da A.R.T.E.A. alla pretesa della ricorrente.L’Agenzia riconosce che le deliberazioni regionali in materia offrono un’ alternativa al soggetto istante i contributi comunitari in questione tra la presentazione della dichiarazione dei redditi e la redazione di un bilancio sintetico secondo il modello predisposto dalla stessa Regione Toscana ai fini dell’attestazione del noto requisito; riconosce altresì che, se pure i contributi in parola sono indirizzati prioritariamente in favore di coloro che esercitano l’attività agricola a titolo principale, la stessa normativa comunitaria ne stabilisce l’estensione anche a soggetti che ricavino almeno il 25% del reddito da attività agricola;tuttavia essa reputa che i contributi erogati alla ricorrente siano stati legittimamente revocati in quanto la stessa “ avvalendosi di una possibile interpretazione delle disposizioni regolamentari dettate dall’Amministrazione regionale, ha fruito di contributi che avevano lo scopo di sostenere un’attività agricola che la Società ricorrente in concreto non ha mai svolto e, presumibilmente, non ha mai inteso svolgere”, ottenendo un finanziamento sulla base di un’attività agricola meramente “virtuale”, in sostanza, di un’attività “puramente finanziaria”, con pretermissione delle autentica ratio della normativa comunitaria ed irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanti fornissero la propria dichiarazione dei redditi a comprova di una concreta attività imprenditoriale agricola.<br />
Osserva, al riguardo, il Collegio che la ricorrente risulta essersi avvalsa di una modalità contemplata dalla normativa regionale e che il concreto svolgimento della attività agricola in relazione alla quale era stato chiesto il contributo comunitario risulta dai verbali di collaudo dimessi dalla stessa A.R.T.E.A.;né pare contraddica la ratio del sistema ammettere che rientri nel concetto di prodotto lordo vendibile il quantitativo di legna ricavabile da un determinato terreno,ove siano state effettuati lavori di miglioramento dei cedui invecchiati ed avviamento all’alto fusto, trattandosi di prodotto di natura agricolo-forestale tipicamente di lunga maturazione e con turnazione di taglio rapportata ad essa .<br />
In accoglimento del primo,assorbente motivo va dunque disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Si ravvisano,in considerazione del carattere interpretativo della controversia, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 08/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Angela Radesi, Presidente<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore<br />
Alessio Liberati, Primo Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3761</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3761/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3761/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3761</a></p>
<p>Pres. G. Vacirca , Est. B. Massari L. Urbano (Avv. S. Zani ) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) equivalenza della sentenza di &#8220;patteggiamento&#8221; ad una sentenza di condanna e conseguente estromissione dalla ferma breve volontaria quale atto vincolato 1. Militare e militarizzato – Ferma breve volontaria &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3761</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-9-2004-n-3761/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/9/2004 n.3761</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Vacirca , Est. B. Massari <br /> L. Urbano (Avv. S. Zani ) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>equivalenza della sentenza di &#8220;patteggiamento&#8221; ad una sentenza di condanna e conseguente estromissione dalla ferma breve volontaria quale atto vincolato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Ferma breve volontaria &#8211; Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti &#8211; Equivalenza alla condanna ordinaria – Estromissione dalla ferma – Legittimità – Ulteriori valutazioni e instaurazione di un procedimento disciplinare – Non occorrono<br />
2. Militare e militarizzato – proscioglimento dalla ferma breve volontaria ex art. 8, comma 2, lett. c) n. 2 del D.P.R. n. 322/97 – Atto vincolato – Obbligo di specifica motivazione – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, seppur priva dell&#8217;autorità propria del giudicato sostanziale nel processo civile ed amministrativo, è, tuttavia, in mancanza di una disposizione che lo escluda espressamente, del tutto equivalente alla condanna ordinaria rispetto a quegli effetti extrapenali che l&#8217;ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata adottata. Nel caso di specie tale equiparazione, comporta, secondo la valutazione fattane a priori dal Legislatore, un giudizio di inaffidabilità morale che legittima l’estromissione dalla ferma dall’interessato, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte dell’Amministrazione militare, non essendo richiesta l&#8217;instaurazione di alcun procedimento disciplinare</p>
<p>2. Il proscioglimento dalla ferma breve volontaria, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. c) n. 2 del D.P.R. n. 322/97, ed il conseguente collocamento in congedo per assolvimento degli obblighi di leva costituiscono atti vincolati che non necessitano di specifica motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">equivalenza della sentenza di “patteggiamento” ad una sentenza di condanna e conseguente estromissione dalla ferma breve volontaria quale atto vincolato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 3761 REG. SENT.<br />
ANNO 2004<br />
n. 1676 Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,nella Camera di Consiglio  dell’8 settembre 2004</p>
<p>Visto il ricorso 1676/2004  proposto da:</p>
<p><b>URBANO LEONARDO</b> rappresentato e difeso da: ZANI SIMONE con domicilio eletto in FIRENZE PIAZZA DELLA VITTORIA 8 presso ZANI SIMONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore Siena del 25.06.2004 prot. n. 12783, notificato il 29.06.2004, con il quale è stato disposto il proscioglimento del Caporale Maggiore V.F.B. Leonardo Urbano dalla ferma breve volontaria, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. c) n. 2 del D.P.R. n. 322/97, ed il suo conseguente collocamento in congedo per assolvimento degli obblighi di leva, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorchè ignoto.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA DIFESA<br />Designato relatore, alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2004, il Primo Ref. BERNARDO MASSARI;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. S.Zani e l’avv. dello Stato M.V.Lumetti;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;<br />
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione semplificata;<br />
Considerato che viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il ricorrente è stato prosciolto dalla ferma breve volontaria e collocato in congedo per assolvimento degli obblighi di leva;<br />
rilevato che l’art. 8 del DPR n. 332/1997, nell’individuare i casi in cui è ordinato il proscioglimento dalla ferma triennale volontaria, stabilisce al comma 2, lett. c) n. 2, che esso è disposto, d’ufficio, in caso di “condanna penale per delitti non colposi”, senza ulteriori precisazioni in ordine al tipo di sentenza da cui essa consegue;</p>
<p>ritenuto che:<br />
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se non può essere posta dal giudice civile a fondamento di pronunce che postulino l&#8217;accertamento del fatto &#8211; reato e la responsabilità penale, né può spiegare effetti penali che siano subordinati a detto accertamento, in quanto priva dell&#8217;autorità propria del giudicato sostanziale nel processo civile ed amministrativo, è, tuttavia, del tutto equivalente alla condanna ordinaria, in mancanza di una disposizione che lo escluda espressamente, rispetto a quegli effetti extrapenali che l&#8217;ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata adottata (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 1999, n. 2065).<br />
che tale equiparazione, nel caso di specie, comporta, secondo la valutazione fattane a priori dal Legislatore, un giudizio di inaffidabilità morale che legittima l’estromissione dalla ferma dall’interessato, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte dell’Amministrazione militare, non essendo richiesta l&#8217;instaurazione di alcun procedimento disciplinare (TAR Liguria, sez. II, 2 maggio 2002, n. 490);<br />
che appare, perciò, improponibile la censura in ordine ad un preteso difetto di motivazione del provvedimento impugnato, trattandosi di atto vincolato che deve necessariamente essere adottato in presenza di determinati presupposti;<br />
che neppure può ammettersi, al fine di valutare la legittimità dell’automatismo della sanzione espulsiva secondo i principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza del 14 ottobre 1988 n. 971/1988, l’equiparazione della ferma volontaria al rapporto d’impiego;<br />ritenuto, in definitiva, che per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio, in presenza di giusti motivi;</p>
<p align=center><b>P Q M</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l’8 settembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA   &#8211; Presidente <br />
dott. Giacinta DEL GUZZO &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI   &#8211; Primo Referendario est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 SETTEMBRE 2004<br />
Firenze, 9 settembre 2004</p>
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