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	<title>3752 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.3752</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-20-10-2004-n-3752/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-20-10-2004-n-3752/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.3752</a></p>
<p>Luigi Trivellato, Pres. &#8211; Fulvio Rocco, Est. manca la &#8220;disponibilità dell&#8217;area&#8221;, ai fini del rilascio del titolo edilizio, non solo quando il richiedente non è proprietario del terreno, ma anche nei casi in cui la proprietà è limitata da diritti reali di godimento che incidono sulla possibilità di edificazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-20-10-2004-n-3752/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.3752</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-20-10-2004-n-3752/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.3752</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato, Pres. &#8211; Fulvio Rocco, Est.</span></p>
<hr />
<p>manca la &#8220;disponibilità dell&#8217;area&#8221;, ai fini del rilascio del titolo edilizio, non solo quando il richiedente non è proprietario del terreno, ma anche nei casi in cui la proprietà è limitata da diritti reali di godimento che incidono sulla possibilità di edificazione del suolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica &#8211; Autorizzazione edilizia &#8211; Rilascio &#8211;  Concetto di “disponibilità dell’area” &#8211; Presupposto &#8211; Situazione giuridica che abilita il titolare a sfruttare pienamente la potenzialità edificatoria dell’immobile &#8211; Proprietà limitata da diritti reali di godimento che incidono sulla possibilità di edificazione del suolo &#8211; Non sussiste.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica &#8211; Autorizzazione edilizia &#8211; Pendenza di una domanda volta all’accertamento di un diritto di servitù di passaggio &#8211; Non costituisce un idoneo ostacolo al rilascio dell’autorizzazione edilizia.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica &#8211; Autorizzazione edilizia &#8211; Sussiste in ogni tempo la facoltà di chiudere il fondo (art. 841 cod. civ.) &#8211; Natura delle opere in concreto realizzate &#8211; verifica della trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il concetto di “disponibilità dell’area”, ai fini del rilascio del titolo edilizio, non è circoscritto alla dimostrazione della proprietà dell’immobile, ma indica l’esistenza di una situazione giuridica che abilita il titolare a sfruttare pienamente la potenzialità edificatoria dell’immobile, con la conseguenza che la disponibilità manca non solo quando il richiedente non è proprietario del terreno, ma anche nei casi in cui la proprietà è limitata da diritti reali di godimento che incidono sulla possibilità di edificazione del suolo.</p>
<p>2. La pendenza di una domanda volta all’accertamento di un diritto di servitù di passaggio su di un’area destinata dal suo proprietario all’apposizione di una recinzione non può, di per sé, costituire un idoneo ostacolo al rilascio dell’autorizzazione edilizia.<br />
La mera pendenza di una lite giudiziaria, infatti, non configura un definitivo assetto dei diritti e degli obblighi delle parti assoggettate all’azione amministrativa; né va obliterata la circostanza che il rilascio del titolo edilizio avviene sempre con la salvezza dei diritti dei terzi.</p>
<p>3. Il proprietario ha in qualunque tempo la facoltà di chiudere il fondo (art. 841 cod. civ.), posto che la recinzione comunque rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente pure lo jus excludendi alios. Fermo l’esercizio di questa facoltà, soltanto la natura delle opere in concreto realizzate consente di acclarare se ciò comporti, o meno, una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori:<br />
Luigi Trivellato,                    Presidente;<br />
Lorenzo Stevanato,		  Consigliere;<br />
Fulvio Rocco, 		  Consigliere, estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.. 3483/1991, proposto da</p>
<p><b>Meneghelli Alberto &#038; Zooagricola S.r.l.</b> – Aziende agricole riunite, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  dall’Avv. Ivone Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria della Sezione in Venezia, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Dolo (Venezia)</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Vannini, con domicilio presso la Segreteria della Sezione in Venezia, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Valmer S.r.l.</b>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
 dell’autorizzazione edilizia n. 27/91 dd. 4 ottobre 1991 rilasciata dal Sindaco di Dolo alla controinteressata ed avente per oggetto la realizzazione di una recinzione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 3 dicembre 1991 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 31 dicembre 1991;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dolo;<br />
 viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
udito alla pubblica udienza del 24 giugno 2004 (relatore il consigliere Fulvio Rocco)  l’Avv. Antonio Cimino, in sostituzione dell’avv. Cacciavillani, per la ricorrente Società;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>1.1. La ricorrente, Meneghelli Alberto &#038; Zooagricola S.r.l. – Aziende agricole riunite, espone di essere proprietaria di un’estesa tenuta agricola e di parte della Villa Berlese insistente sui terreni in essa ricompresi, costituiti dai mappali nn. 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 115, 73, 216, 217, 62, 63 e 50, foglio 16 del N.C.T. del Comune censuario di Dolo.<br />
Precisa, altresì, che da tempo immemorabile esiste una strada a servizio della villa, degli annessi rustici e delle superfici coltivate della tenuta: strada che, attraverso un varco che si apre nel filare delle piante a confine con il mappale n. 54, di proprietà della Valmer S.r.l. , consente l’accesso alla parte est del fondo di proprietà della ricorrente medesima.<br />
La Valmer S.r.l. – proprietaria, oltrechè del predetto mappale n. 54, anche dei mappali nn. 53, 110, 111 e  52, nonché della residua parte di Villa Berlese &#8211; ha chiesto e ottenuto il rilascio, da parte del Sindaco di Dolo, dell’autorizzazione edilizia n. 5821 dd. 4 ottobre 1991, avente per oggetto la realizzazione di una recinzione del proprio fondo.<br />
La parte ricorrente evidenzia che tale rilascio è avvenuto nonostante essa avesse evidenziato alla medesima Amministrazione Comunale, con nota raccomandata dd. 18 luglio 1991 (cfr. doc. ti 2 e 3), la circostanza di aver promosso avverso Valmer, innanzi al Tribunale di Venezia, un’azione per l’accertamento della sussistenza di un proprio diritto di servitù di passaggio per pedoni e automezzi: diritto incidente, per l’appunto, su parte del sedime – segnatamente ricadente sull’anzidetto mappale n. 54 &#8211; utilizzato per l’erezione della recinzione. </p>
<p>1.2. La ricorrente, riscontrando che l’Amministrazione Comunale ha proceduto al rilascio della surriferita autorizzazione edilizia senza considerare gli argomenti dedotti con l’anzidetta nota raccomandata dd.18 luglio 1991, chiede pertanto l’annullamento di tale titolo edilizio, e deduce al riguardo l’avvenuta violazione dell’art. 76, quarto comma, della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, dell’art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Dolo, eccesso di potere per erroneità e falsità del presupposto, sotto più profili eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art. 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241.<br />
La ricorrente Società afferma, innanzitutto, che l’art. 23 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune, laddove (cfr. ivi, Categoria A2, lett. b) puntualmente impone, per l’area interessata dall’intervento edilizio di Valmer,   “la conservazione e  il ripristino tipologico dell’impianto distributivo – organizzativo originale, dei collegamenti verticali e orizzontali, del sistema degli spazi liberi, esterni e interni, o quanto meno dei rapporti tra unità edilizie e spazi liberi e delle relative caratteristiche dimensionali e formali”, precluderebbe la realizzazione della recinzione di cui trattasi.<br />
Inoltre, l’Amministrazione Comunale avrebbe violato il predetto art. 10 della L. 241 del 1990 non introducendo nella motivazione del provvedimento impugnato alcuna considerazione in ordine al contributo procedimentale acquisito dalla ricorrente medesima.</p>
<p>2. Si è costituito in giudizio il Comune di Dolo, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p>3. Con ulteriore memoria dd. 8 giugno 2004 la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che con sentenza del Tribunale di Venezia n. 1742 dd. 5 luglio 1999 il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda giudiziale della parte qui ricorrente in ordine all’accertamento dell’esistenza dell’anzidetta servitù di passaggio (cfr. doc. 1 di parte ricorrente depositato il 3 giugno 2004).<br />
Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia, Sez. II,  con sentenza n. 1014 dd. 23 luglio 2002 (cfr. ibidem, doc. 2), anche se va pure rilevato che avverso quest’ultima pende a tutt’oggi ricorso innanzi alla Corte di Cassazione (cfr. ibidem, doc.ti 3 e 4).</p>
<p>4. Alla pubblica udienza del 24 giugno 2004 la presente causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>5.1. Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto.</p>
<p>5.2. Il Collegio non può che concordare con il principio, puntualmente enunciato dalla stessa difesa della parte ricorrente (cfr. pagg. 2 e 3 della memoria defensionale dd. 8 giugno 2004), secondo cui “il concetto di disponibilità dell’area”, ai fini del rilascio del titolo edilizio, “non è circoscritto alla dimostrazione della proprietà dell’immobile, ma indica l’esistenza di una situazione giuridica che abilita il titolare a sfruttare pienamente la potenzialità edificatoria dell’immobile”, con la conseguenza che “la disponibilità manca non solo quando il richiedente non è proprietario del terreno, ma anche nei casi in cui la proprietà è limitata da diritti reali di godimento che incidono sulla possibilità di edificazione del suolo” (così Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2000 n. 3525).<br />
Tuttavia, poiché la legittimità del provvedimento amministrativo va essenzialmente valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2002 n. 4994), è evidente che la pur riscontrata pendenza di una domanda di accertamento di un diritto di servitù di passaggio su di un’area destinata dal suo proprietario all’apposizione di una recinzione non può, di per sé, costituire un idoneo presupposto affinché l’Amministrazione Comunale neghi il rilascio del relativo titolo edilizio.<br />
La mera pendenza di una lite giudiziaria, infatti, non configura un definitivo assetto dei diritti e degli obblighi delle parti assoggettate all’azione amministrativa; né va obliterata la circostanza che il rilascio del titolo edilizio avviene sempre con la salvezza dei diritti dei terzi (cfr., per l’epoca dei fatti di causa l’art. 4, sesto comma, della L. 28 gennaio 1977 n. 10 e, ora, l’art. 11, comma 3, del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).<br />
Deve dunque concludersi nel senso che il soddisfacimento dell’interesse  qui fatto valere dalla ricorrente potrà avvenire, se del caso, innanzi alla giurisdizione ordinaria e mediante i mezzi di tutela ivi esperibili.<br />
Tali notazioni di fondo consentono, allo stesso tempo, di escludere che il contributo della parte qui ricorrente apportato nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo edilizio in questione potesse, a quel momento, ragionevolmente comportare una determinazione contraria alla richiesta di Valmer: e ciò, pertanto, consente pure di respingere le censure di violazione dell’art. 10 della L. 241 del 1990 e di eccesso di potere per difetto di motivazione formulate dalla ricorrente.<br />
Neppure sussiste la violazione della surriportata disciplina di piano.<br />
Il Collegio concorda sulla notazione della parte ricorrente circa la sua “non perspicua formulazione letterale”  (cfr. pag. 5 dell’atto introduttivo del giudizio), ma reputa che l’interpretazione del disposto in esame non possa, comunque, avvenire contra legem, ossia – nella specie – ablando la facoltà del proprietario di chiudere in qualunque tempo il fondo (art. 841 cod. civ.), posto che  la recinzione comunque rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente pure lo jus excludendi alios, e che &#8211; fermo restando l’esercizio della facoltà medesima &#8211; soltanto la natura delle opere in concreto realizzate consente di acclarare se ciò comporti, o meno, una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio (cfr. sul punto, ex multis,  Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2000 n. 3320 e la sentenza  14 gennaio 2002 n. 62 di questa stessa Sezione).</p>
<p>6. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
 Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-20-10-2004-n-3752/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2004 n.3752</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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