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	<title>3750 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3750</a></p>
<p>Pres. Amodio, Est. Soricelli; Technicolor s.p.a. (Avv. Pettinari, Ridolfi, Oliva e Torroni) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non rientrano tra gli atti di concorrenza sleale le attività svolte da una società concorrente finanziate con contributi pubblici Industria e commercio – Pubblicità e concorrenza – Attività svolta da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio, Est. Soricelli; Technicolor s.p.a. (Avv. Pettinari, Ridolfi, Oliva e Torroni) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</span></p>
<hr />
<p>non rientrano tra gli atti di concorrenza sleale le attività svolte da una società concorrente finanziate con contributi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Pubblicità e concorrenza – Attività svolta da società concorrente con contributi pubblici &#8211; Concorrenza selale ex art.2595 in violazione art.2 L.287/90 – Uso distorto di finanziamenti erogati dallo Stato &#8211; Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione sollevata da una società di produzione cinematografica che lamenti la mancata adozione, da parte dell’Autority precedentemente adita, di misure atte a salvaguardare la concorrenza sleale posta in essere da altra società concorrente che si avvale di finanziamenti pubblici erogati ex art.2 L.287/90, in quanto una siffatta condotta sarebbe sanzionabile soltanto ove oggetto o effetto di essa fosse quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in sua parte rilevante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non rientrano tra gli atti di concorrenza sleale quelle attività svolte da una società concorrente finanziate con contributi pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sede di Roma &#8211; sezione I</b></p>
<p>composto dai signori: Antonino Savo Amodio &#8211; Presidente; Germana Panzironi &#8211; Consigliere; Davide Soricelli &#8211; Primo Referendario, estensore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5888 del 2003 R.G., proposto da<br />
<b>Technicolor s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Pettinari, Sandro Ridolfi, Stefano Oliva e Laura Torroni, presso il cui studio in Roma, via Barberini n. 47, è elettivamente domiciliata</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Cinecittà Holding s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Biscotto, Lucia Scognamiglio e Marco De Stefanis, presso il cui studio in Roma, via G. Pisanelli n. 40, è elettivamente domiciliata</p>
<p><b>Cinecittà studios s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Militerni, presso il cui studio in Roma, viale Mazzini n. 4, è elettivamente domiciliata</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione <br />
del provvedimento prot. n. 16317 del 31 marzo 2003 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa la comunicazione prot. 19785/03 del 22 maggio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, di Cinecittà Holding s.p.a e di Cinecittà studios s.p.a.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 4 febbraio 2004 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresì l’avvocato Torroni per la ricorrente, l’avvocato Del Gaizo per l’amministrazione resistente, l’avvocato De Stefanis per Cinecittà Holding s.p.a. e l’avvocato Iuliano, per delega dell’avvocato Militerni, per Cinecittà studios s.p.a.;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Espone la società ricorrente di operare nel campo dello sviluppo e della stampa delle pellicole cinematografiche e, in particolare e prevalentemente, nei due settori dello sviluppo e della stampa dei materiali filmati finalizzati alla preparazione di film (sviluppo e stampa dei cd. “giornalieri”) e dello sviluppo e della stampa delle copie destinate alla rappresentazione del film nelle sale cinematografiche.</p>
<p>2. In data 23 luglio 2002 la Technicolor presentava all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una segnalazione con cui chiedeva di “accertare e dichiarare” che le società Cinecittà Holding s.p.a e Cinecittà studios s.p.a avevano compiuto a suo danno “atti di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2595 c.c. in violazione dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e “per l’effetto vietare alle società medesime di proseguire nell’attività illecita” nonché “condannarle alla sanzione amministrativa pecuniaria di legge che verrà ritenuta di giustizia”.</p>
<p>3. In sintesi la ricorrente denunciava comportamenti illeciti di Cinecittà Holding s.p.a, il cui capitale è interamente posseduto dal ministero per i beni e le attività culturali, e Cinecittà studios s.p.a, il cui capitale è controllato dalla prima nella misura del 25%; in particolare la ricorrente &#8211; premesso di operare nel medesimo mercato, quello dello sviluppo e della stampa delle pellicole, di Cinecittà studios, che costituisce pertanto una sua diretta concorrente – evidenziava che gran parte delle attività svolte da quest’ultima sono in ultima analisi finanziate con contributi pubblici erogati a Cinecittà Holding s.p.a.; la conseguenza di ciò è che il pubblico denaro erogato a Cinecittà Holding – che istituzionalmente dovrebbe essere impiegato per la finalità pubblica della promozione della cultura cinematografica (articolo 5-bis del d.l. 14 maggio 1993, n. 139 convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 luglio 1993, n. 222) – viene in realtà destinato a finalità assolutamente diverse e cioè alla promozione e al sostegno dell’attività imprenditoriale di Cinecittà studios che, grazie a questa situazione, è in grado di offrire i propri servizi a condizioni più competitive di quelle offerte dai concorrenti con conseguente alterazione del funzionamento del mercato di riferimento.</p>
<p>4. Con l’atto impugnato l’Autorità ha comunicato alla ricorrente l’archiviazione della sua segnalazione facendo presente che: a) l’oggetto sociale di Cinecittà Holding, conseguibile anche attraverso le società ad essa collegate, è assai ampio, finalizzato com’è alla promozione e al miglioramento, anche avvalendosi di finanziamenti pubblici, della cinematografia italiana; b) il comportamento attribuito dalla ricorrente all’Istituto luce s.p.a., società appartenente al gruppo Cinecittà &#8211; consistente nell’inserire come condizione inderogabile nei contratti stipulati con società di distribuzione cinematografica che l’attività di sviluppo e stampa della pellicola sia effettuata presso gli stabilimenti di Cinecittà studios – non può aver alcun effetto limitativo degli sbocchi dei produttori cinematografici atteso che la quota detenuta da Istituto luce sul mercato della distribuzione cinematografica non raggiunge il 4%; c) la questione della legittimità o meno dell’utilizzazione dei finanziamenti pubblici da parte di Cinecittà Holding esula dai suoi compiti istituzionali.</p>
<p>5. Di qui il ricorso in esame con cui Technicolor s.p.a. denuncia che la determinazione di archiviazione descritta si pone in contrasto con gli articoli 12 e 14 della legge n. 287 del 1990 ed è inficiata da eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed errore sui presupposti.</p>
<p>6. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Cinecittà Holding s.p.a. e Cinecittà studios s.p.a. che resistono al ricorso chiedendone la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione e genericità e, in subordine, la reiezione.</p>
<p>7. La evidente infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità dedotti dai resistenti.</p>
<p>8. Ai fini di una migliore comprensione della decisione è opportuno sintetizzare brevemente le censure della ricorrente.<br />
Essa anzitutto denuncia che l’Autorità ha del tutto omesso di porre in essere le attività istruttorie rientranti, ai sensi degli articoli 12 e 14 della citata legge n. 287, nei suoi poteri. In realtà, sostiene la ricorrente, l’Autorità non ha posto in essere alcun tipo di attività istruttoria, come del resto è dimostrato dalla circostanza che, dando riscontro a una sua istanza di accesso agli atti del procedimento, faceva presente che nel relativo fascicolo non erano presenti atti prodotti da Cinecittà Holding o da Cinecittà studios; ulteriore conferma della totale assenza di attività istruttoria è data dalla circostanza che la denuncia presentata è stata oggetto di valutazione per circa un mese (solo infatti alla fine di febbraio 2003 l’Autorità ha dato comunicazione dell’inizio dell’esame della sua segnalazione alla ricorrente) e un periodo di tempo così breve è incompatibile con indagini di tipo documentale o tecnico-contabile.<br />
In definitiva, ad avviso della ricorrente, l’Autorità si sarebbe sottratta al proprio obbligo di verificare se Cinecittà Holding e Cinecittà studios, attraverso l’uso distorto di finanziamenti erogati dallo Stato alla prima, abbiano violato le norme della legge 10 ottobre 1990, n. 287.</p>
<p>9. Ad avviso del Collegio, l’atto impugnato è legittimo.<br />
E’ anzitutto necessario rilevare che l’Autorità non è incorsa in alcuna violazione degli articoli 12 e 14 della legge n. 287; questa infatti prevede chiaramente che la decisione di aprire l’istruttoria al fine di verificare la violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 287 sia preceduta da una fase di preliminare valutazione dei fatti che può concludersi con la decisione di archiviazione; durante tale fase non vi è obbligo di utilizzare i poteri istruttori di cui l’Autorità dispone, ben potendo l’Autorità ritenere, sulla base degli stessi elementi forniti dal segnalante e di quelli acquisibili autonomamente, infondata la segnalazione.<br />
Questo è quanto avvenuto nel caso in esame; né, in relazione a quanto denunciato dalla ricorrente nella sua segnalazione (poi ampiamente ripresa in ricorso), la decisione dell’Autorità risulta illogica o irragionevole.</p>
<p>10. Sul punto deve anzitutto osservarsi che la tesi di fondo della ricorrente secondo cui Cinecittà Holding non potrebbe operare nel settore dello sviluppo e della stampa delle pellicole cinematografiche, con conseguente illiceità del supporto che essa fornisce alla collegata Cinecittà studios che opera attivamente e proficuamente in tale mercato, è chiaramente infondata.<br />
A parte quanto persuasivamente rilevato dall’Autorità nell’atto impugnato circa l’ampiezza dell’oggetto sociale di Cinecittà Holding – e circa la possibilità di realizzarlo anche attraverso società collegate – deve rilevarsi che il potenziamento della sua presenza come “infrastruttura tecnica di riferimento” anche nel settore dei “laboratori di sviluppo e stampa” e delle nuove tecnologie, ivi comprese quelle digitali, costituisce uno degli obiettivi primari previsti dagli atti di indirizzo periodicamente adottati nei suoi confronti dal ministero per i beni e le attività culturali.Da questo punto di vista l’operato di Cinecittà Holding e Cinecittà studios non appare contra legem, indipendentemente da ogni valutazione circa i profili inerenti alla qualificabilità di tale operato in termini di atti di concorrenza sleale (tale questione esula chiaramente dalla competenza sia dell’Autorità garante che del giudice amministrativo).</p>
<p>11. In realtà la segnalazione all’Autorità garante della ricorrente risulta genericamente incentrata su profili di attività e questioni che in larga misura esulano dalla sua competenza istituzionale; anche a voler qualificare in termini di “intesa” ex articolo 2 della legge n. 287 l’operato di Cinecittà Holding e di Cinecittà studios, infatti, questa sarebbe sanzionabile solo ove oggetto o effetto di essa fosse quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all&#8217;interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”; circa questo oggetto o effetto praticamente nulla si dice nella segnalazione, che invece evidenzia più volte come la fruizione di finanziamenti pubblici da parte di Cinecittà Holding si traduca nella illegittima distrazione di tali finanziamenti al sostegno – peraltro indimostrato &#8211; dell’attività di Cinecittà studios la cui competitività sarebbe accresciuta con “grave alterazione del mercato”.</p>
<p>12. In questo quadro deve altresì essere respinta l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 24 giugno 2003, atteso che la documentazione di cui è chiesta l’esibizione (programma presentato dalla Cinecittà holding ai sensi dell’articolo 5-bis della legge n. 202/1993 relativo agli anni 2000 e 2002) non appare necessaria ai fini della decisione del ricorso.</p>
<p>13. Conclusivamente il ricorso è infondato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 4 febbraio 2004.</p>
<p>Antonino Savo Amodio,        Presidente<br />
Davide Soricelli,                    Primo Referendario estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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