<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>375 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/375/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/375/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>375 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/375/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.375</a></p>
<p>Associazione Culturale e Ricreativa Sofia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Chierroni e Lia Belli contro Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Grazia Zicari; Ministero per i Beni e le Attività  culturali, Soprintendenza Archeologia,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Associazione Culturale e Ricreativa Sofia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Chierroni e Lia Belli contro Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Grazia Zicari; Ministero per i Beni e le Attività  culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio Toscana e Umbria, Capitaneria di Porto di Viareggio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio delle Dogane di Pisa &#8211; Sezione Operativa Territoriale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze ; Regione Toscana non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Il parere reso dalla Soprintendenza sulla compatibilità  paesaggistica di un intervento è espressione di un ampio potere di discrezionalità  tecnica .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica- compatibilità  paesaggistica- parere della Sovrintendenza- ampia discrezionalità  tecnica- sussiste &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il parere reso dalla Soprintendenza sulla compatibilità  paesaggistica di un intervento è espressione di un ampio potere di discrezionalità  tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità  manifesta ovvero errore di fatto conclamato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00375/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01101/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2019, proposto da <br /> Associazione Culturale e Ricreativa Sofia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Chierroni e Lia Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Vittorio Chierroni in Firenze, via de&#8217; Rondinelli n. 2; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Grazia Zicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Ministero per i Beni e le Attività  culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio Toscana e Umbria, Capitaneria di Porto di Viareggio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio delle Dogane di Pisa &#8211; Sezione Operativa Territoriale, in persona dei legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi<i>ex lege </i>dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso la stessa domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri, 4; <br /> Regione Toscana non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) della &#8220;<i>determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell&#8217;art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del regolamento Urbanistico (RU) vigente per approvazione di soluzioni progettuali diverse da quelle prescritte nel Piano Utilizzazione Arenili (PUA)</i>&#8221; n. 625 del 18 giugno 2019 adottata dal Dirigente del Settore IV Gestione del Territorio (Unità  Operativa Pianificazione Territoriale e Demanio) del Comune di Camaiore nella parte in cui la Conferenza ha deliberato di &#8220;<i>non approvare &#038; il progetto per la formazione di vasca da idromassaggio sulla terrazza della Colonia marina Danio. Richiedente: Associazione ricreativa Sofia</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) degli atti tutti a tale provvedimento comunque presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici e Etnoantropologici delle Province di Lucca e Massa Carrara (oggi: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Lucca E Massa Carrara) competente per territorio prot. n. 33169 del 4 giugno 2019 quale confermato nella Conferenza dell&#8217;11 giugno 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del parere negativo della Capitaneria di Porto espresso nella seduta della Conferenza dell&#8217;11 giugno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore, del Ministero per i Beni e le Attività  culturali, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell&#8217;Agenzia del Demanio Toscana e Umbria, della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio delle Dogane di Pisa &#8211; Sezione Operativa Territoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;odierna ricorrente è concessionaria di un&#8217;area demaniale marittima sita nel Comune di Camaiore, frazione Lido di Camaiore, della superficie complessiva di mq 3.312, di cui mq 2.739 di arenile e mq 1.056,80 di area coperta, sulla quale insistono opere dichiarate di difficile rimozione ad uso colonia marina, una palestra ad uso esclusivo dei soggetti frequentatori della colonia, una civile abitazione ad uso guardianaggio, un locale seminterrato ed un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, nonchè manufatti di facile asportabilità  autorizzati ai sensi dell&#8217;art. 52 del Reg. edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La precedente concessione, assentita dal Comune all&#8217;odierna ricorrente nell&#8217;anno 2009, è stata sostituita da una nuova concessione di durata ventennale con atto del 10 aprile 2017, stipulato con il Comune di Camaiore all&#8217;esito di una procedura concorrenziale <i>ex</i> art. 18 del Regolamento per l&#8217;esecuzione del Codice della Navigazione approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). </p>
<p style="text-align: justify;">A partire dall&#8217;anno 2009 sul bene in concessione, denominato &#8220;Bagno Danio&#8221;, sono stati eseguiti vari interventi, legittimati dal rilascio dei necessari permessi e titoli edilizi.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In data 7 febbraio 2019, la ricorrente ha presentato al Comune un&#8217;istanza di intervento ai sensi dell&#8217;art. 28 del regolamento urbanistico vigente, come modificato con delibera del consiglio comunale n. 33 del 22 maggio 2018, a tenore del quale &#8220;<i>Al fine di incentivare l&#8217;offerta turistico-ricettiva e le capacità  di servizio sono ammessi interventi, relativi alle piscine, &#038; anche con soluzioni progettuali diverse da quelle prescritte dal PUA alle seguenti condizioni e termini:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; dovrà  essere garantito il rispetto delle prescrizioni del PIT con valenza di PPR; </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; il progetto dovrà  essere approvato previo parere favorevole di apposita conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90 alla quale dovranno essere invitati tutti i soggetti competenti per materia</i>&#8220;. </p>
<p style="text-align: justify;">Con tale istanza, in particolare, l&#8217;Associazione ricorrente ha chiesto di poter di realizzare una vasca idromassaggio sulla terrazza di copertura dello stabilimento balneare in sostituzione dell&#8217;esistente aiuola-fioriera oggi colma di terra vegetale, mediante rimozione della terra, formazione di idoneo rivestimento interno, posa in opera delle necessarie dotazioni tecnologiche ed impiantistiche e senza la realizzazione di nuove opere murarie, nè modifiche del prospetto dell&#8217;attuale struttura.</p>
<p style="text-align: justify;">3. E&#8217; stata quindi avviata la conferenza di servizi prevista dall&#8217;art. 28 del regolamento urbanistico comunale, da svolgersi in forma simultanea ed in modalità  sincrona, invitando la Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici e artistici ed etnoantropologici della provincia di Lucca e Massa Carrara (oggi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Lucca e Massa Carrara, di seguito solo Soprintendenza), l&#8217;Agenzia del Demanio, la Capitaneria di Porto, l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Viareggio, per l&#8217;acquisizione dei relativi nulla osta, pareri o autorizzazioni. </p>
<p style="text-align: justify;">La Soprintendenza, con nota prot. n. 33169 del 4 giugno 2019, ha espresso parere negativo, ritenendo l&#8217;intervento in contrasto con il vigente Piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di Piano paesaggistico regionale (PPR) (cfr. doc. 2 del Comune di Camaiore).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la Capitaneria di Porto ha espresso parere negativo alla modifica della destinazione d&#8217;uso della fioriera in vasca idromassaggio, evidenziando come  <i> &#038; l&#8217;attuale concessionario conduca l&#8217;intera struttura pìù come uno stabilimento balneare che come colonia marina con evidenti danni a carico del pubblico demanio marittimo sotto il profilo della coerenza del canone demaniale attualmente corrisposto dalla parte rispetto a quello che invece sarebbe dovuto se fosse ufficialmente legittimato come stabilimento balneare</i>&#8220;&#8221; (cfr. doc. 3 del Comune di Camaiore).</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Preso atto di tali pareri negativi, il Comune di Camaiore con determina n. 625 del 18 giugno 2019 ha dichiarato conclusa la conferenza di servizi e ha stabilito di non approvare il progetto presentato dall&#8217;odierna ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe la ricorrente ha proposto ricorso, formulando le seguenti censure.</p>
<p style=""text-align: justify;"">I) &#8220;&#8221;<i>Violazione e/o falsa applicazione art. 146 comma 9 D.Lgs.vo 22 gennaio 2004 n. 42; art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, erronea motivazione, carenza di istruttoria, carenza di presupposto; illogicità  manifesta. Violazione e/o falsa applicazione del PIT Piano di Indirizzo Territoriale &#8211; di cui alla delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 37 del 27 marzo 2015 e dell&#8217;allegato D.M. 13 settembre 1993 pubblicato in G.U. n. 240 del 19 ottobre 1953; Violazione e/o falsa applicazione del PIT Piano di Indirizzo Territoriale &#8211; di cui alla delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 32 del 16 giugno 2009</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ad avviso della ricorrente, il parere reso dalla Soprintendenza sarebbe supportato da motivazione illogica e fondata su una errata lettura della previsione del PIT. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale disposizione, infatti, ove letta nella sua interezza, escluderebbe soltanto quegli interventi che, oltre a determinare una modifica dei caratteri dei manufatti, comportino altresì¬ una modifica del relativo orientamento. Cosa che non accadrebbe nel caso in esame, giacchè il progetto presentato lascerebbe del tutto inalterato l&#8217;orientamento della colonia e dell&#8217;intero manufatto, conforme a quello del Lido di Camaiore, in quanto perpendicolare rispetto alla linea di battigia e alla viabilità  retrostante.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Non vi sarebbe quindi alcuno stravolgimento o alterazione dell&#8217;organizzazione del tessuto storico degli stabilimenti balneari.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il provvedimento, peraltro, sarebbe viziato per difetto di istruttoria, giacchè la Soprintendenza non si sarebbe avveduta che l&#8217;attuale struttura del Bagno Danio non fa parte del &#8220;&#8221;tessuto storico&#8221;&#8221; del luogo: l&#8217;edificato, infatti, presenterebbe giÃ  forti elementi di disomogeneità  rispetto agli altri stabilimenti balneari, essendo state nel tempo autorizzate significative opere di ristrutturazione che hanno fortemente inciso sulla struttura e sulle caratteristiche dell&#8217;edificio originario.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In particolare, con il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2010 è stata consentita la realizzazione della vasca-fioriera sulla copertura che si vorrebbe trasformare in vasca idromassaggio, che giÃ  costituiva elemento disomogeneo rispetto agli altri stabilimenti; era stata inoltre giÃ  autorizzata la realizzazione, a quota strada, di due piscine, mai realizzate per poter costruire sulla relativa area il parcheggio del Bagno Danio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque, la compatibilità  della struttura del bagno con il tessuto storico sarebbe giÃ  stata valutata positivamente in occasione dei precedenti interventi e la realizzazione della vasca idromassaggio sulla copertura dello stabilimento non aggraverebbe affatto la disomogeneità  che giÃ  caratterizza il lungomare di Lido di Camaiore </p>
<p style=""text-align: justify;"">Peraltro, nel contesto di riferimento risulterebbe molto pìù coerente ed omogenea la realizzazione della vasca idromassaggio, dato che sul lungomare vi sono altre piscine &#8211; variamente collocate e realizzate con forme disparate &#8211; mentre non vi sarebbero altre terrazze solari con una aiuola-fioriera di dimensioni ed orientamento equivalenti a quella oggi presente nel bagno Danio. </p>
<p style=""text-align: justify;"">II) &#8220;&#8221;<i>Violazione e/o falsa applicazione artt. 30, 36 e 39 del Codice della navigazione Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.; art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241. Sviamento di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà  e illogicità  manifesta di motivazione</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ad avviso della ricorrente il parere negativo della Capitaneria di Porto sarebbe viziato per sviamento di potere, atteso che la destinazione a colonia marina del Bagno Danio e la connessa misura del canone corrisposto non avrebbero alcuna attinenza con la possibilità  di realizzare la vasca idromassaggio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Inoltre, il parere reso dalla Capitaneria di Porto si porrebbe in contrasto con le norme tecniche di attuazione al Piano di utilizzo degli arenili, il quale consentirebbe la realizzazione nello stabilimento di interventi progettuali di pubblico interesse, tra i quali la realizzazione di una piscina capace di accogliere persone con disabilità . </p>
<p style=""text-align: justify;"">Nella pianificazione comunale, comunque, l&#8217;ex colonia marina sarebbe giÃ  classificata quale stabilimento balneare e nessun ostacolo potrebbe derivare dalla misura del canone di concessione, suscettibile di adeguamento dopo la realizzazione dell&#8217;intervento. </p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti indicate in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. In vista dell&#8217;udienza pubblica le parti si sono scambiate memorie conclusionali e di replica, insistendo nelle proprie tesi difensive e per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8. All&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 19 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">DIRITTO</p>
<p style=""text-align: justify;"">1. In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la relazione depositata in giudizio dalla Soprintendenza in data 17 settembre 2019 non è volta ad integrare la motivazione del parere originario, come eccepito dalla ricorrente con la propria memoria conclusionale. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Come sarà  meglio evidenziato nel prosieguo della motivazione, infatti, tale relazione &#8211; lungi dal sostituire o integrare la motivazione dell&#8217;originario parere &#8211; semplicemente richiama le argomentazioni e le ragioni giÃ  contenute nel parere impugnato, limitandosi a precisarne il contenuto, in considerazione delle censure formulate con il ricorso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 giugno 2019, n. 7071).</p>
<p style=""text-align: justify;"">2. Il primo motivo di ricorso è infondato. </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.1 Il Comune di Camaiore, in ottemperanza a quanto previsto dall&#8217;art. 28 del regolamento urbanistico comunale vigente, come modificato con delibera del consiglio comunale n. 33 del 22 maggio 2018, ha avviato la conferenza di servizi per l&#8217;approvazione del progetto presentato dall&#8217;odierna ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nell&#8217;ambito di tale conferenza di servizi la Soprintendenza ha espresso il proprio parere ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, ritenendo che &#8220;&#8221; &#038;<i>il DM 13.09.1953 G.U. 240 del 1953 (Fascia costiera del Lido di Camaiore) segnala tra le criticità  della Struttura antropica la disomogeneità  per caratteristiche architettoniche [&#038;] dell&#8217;edificato degli stabilimenti balneari: ne consegue la necessità  di salvaguardare quelle caratteristiche architettoniche che, viceversa, ne garantiscono una lettura quanto pìù omogenea possibile. Una di queste caratteristiche è certamente il tipo di copertura: falde laterizie (a padiglione oppure a capanna) o, in minor misura a terrazza adibita, nei casi (non molti) in cui è praticabile, a solarium. In tale contesto l&#8217;inserimento in copertura di una vasca idromassaggio (per di pìù di consistenti dimensioni) introducendo una caratteristica architettonica aliena all&#8217;edificato degli stabilimenti balneari, costituirebbe aggravio delle criticità  riscontrata dal D.M. 13.09.1953 G.U. 240 del 1953 menzionata in precedenza e, pìù in dettaglio, si porrebbe in contrasto con la prescrizione 3.c.3 secondo cui &#8220;&#8221;non sono ammessi interventi che possano modificare e l&#8217;organizzazione del tessuto storico degli stabilimenti balneari alterando [&#038;] i caratteri dei manufatti di cui esse si compongono</i>&#8220;&#8221; (cfr. doc. 2 Comune di Camaiore).</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.2 Va innanzi tutto ricordato che il parere reso dalla Soprintendenza sulla compatibilità  paesaggistica di un intervento è espressione di un ampio potere di discrezionalità  tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità  manifesta ovvero errore di fatto conclamato (cfr. <i>ex multis </i>Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 1102; T.A.R. Sardegna, sez. II, 20 settembre 2019, n. 757).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel caso concreto, la Soprintendenza ha indicato le ragioni che l&#8217;hanno indotta ad esprimersi negativamente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel parere si è evidenziato infatti che l&#8217;intervento determinerebbe un aggravamento della complessiva disomogeneità  presente sul lungomare del Lido di Camaiore, andando così¬ ad acuire una delle criticità  evidenziate nel d.m. del 13 settembre 1953, pubblicato sulla G.U. n. 240 del 19 ottobre 1953, con il quale l&#8217;area è stata sottoposta a vincolo paesaggistico.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel parere si è anche precisato che la realizzazione della vasca idromassaggio sulla copertura dello stabilimento si porrebbe in contrasto con la con la prescrizione 3.c.3 del PIT, secondo la quale non sono ammessi interventi che possano modificare l&#8217;organizzazione del tessuto storico degli stabilimenti balneari alterando &#8220;&#8221;<i>l&#8217;orientamento ed i caratteri</i>&#8220;&#8221; dei manufatti di cui essi si compongono (cfr. doc. 7, pag. 14 di parte ricorrente). </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.3 Visto quanto precede, occorre innanzi tutto osservare che il richiamo operato dalla Soprintendenza alla prescrizione di cui al punto 3.c.3 del PIT è corretto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Questa prescrizione, infatti, deve essere letta nel senso di vietare gli interventi che possano modificare, anche in via alternativa, l&#8217;orientamento o i caratteri dei manufatti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale lettura, invero, trova fondamento nella <i>ratio</i> di tutela sottostante al vincolo apposto sull&#8217;area dichiarata di notevole interesse pubblico, alla quale deve essere assicurata un&#8217;efficacia concreta ed effettiva.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Laddove la prescrizione dovesse essere letta nel senso auspicato dalla ricorrente, la tutela sarebbe fortemente ridotta, se non addirittura travolta, giacchè risulterebbero vietati solo gli interventi che, oltre a modificare le caratteristiche dei manufatti, ne alterino anche l&#8217;orientamento. Secondo questa interpretazione, dunque, potrebbero essere ammesse modifiche di ogni genere, alla sola condizione che le stesse non incidano sull&#8217;orientamento dei manufatti, con la conseguente sostanziale vanificazione della tutela paesaggistica stessa. </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.4 Inoltre, le affermazioni contenute nel parere della Soprintendenza sono fondate su dati oggettivamente riscontrabili.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Da un lato, infatti, risulta dimostrato per mezzo della documentazione versata in atti che la realizzazione della vasca idromassaggio sulla copertura del fabbricato costituirebbe un<i>unicum</i> nell&#8217;area di riferimento.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Pertanto, la realizzazione di tale manufatto consentirebbe l&#8217;introduzione di una caratteristica architettonica difforme rispetto a quelle degli altri stabilimenti balneari della zona, dove le coperture sono a &#8220;&#8221;<i>falde laterizie (a padiglione oppure a capanna) o, in minor misura a terrazza adibita, nei casi (non molti) in cui è praticabile, a solarium&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dall&#8217;altro lato, l&#8217;intervento andrebbe a modificare, non solo lo stabilimento balneare da esso direttamente interessato, ma anche il complessivo contesto paesaggistico ed architettonico del lungomare, ossia il &#8220;&#8221;<i>tessuto storico</i>&#8220;&#8221;, di cui il bene fa parte, indipendentemente dalle specifiche caratteristiche di quest&#8217;ultimo e dalla realizzazione di precedenti interventi modificativi. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Questo perchè lo stabilimento balneare della ricorrente non può essere considerato in modo del tutto avulso dal contesto paesaggistico di riferimento, per il solo fatto di non essere uno stabilimento storico.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2.5 Appare altresì¬ ragionevole l&#8217;esigenza &#8211; posta dalla Soprintendenza a fondamento del parere negativo &#8211; di non aggravare la disomogeneità  delle caratteristiche architettoniche degli stabilimenti balneari, giÃ  presente nell&#8217;area di riferimento ed evidenziata con il citato d.m. del 13 settembre 1953.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A ben vedere, anzi, l&#8217;elevato grado di disomogeneità  giÃ  esistente rende ancor pìù stringente l&#8217;esigenza di armonizzazione degli interventi da eseguire nell&#8217;area.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Deve al contrario escludersi che &#8211; come auspicato dalla ricorrente &#8211; l&#8217;intervento proposto debba essere autorizzato proprio perchè nella zona esiste giÃ  una significativa disomogeneità . </p>
<p style=""text-align: justify;"">A voler seguire tale tesi, invero, dovrebbe essere autorizzato qualsiasi intervento, indipendentemente dalla coerenza dello stesso con il contesto paesaggistico ed architettonico di riferimento, con sostanziale frustrazione delle esigenze di tutela sottostanti al vincolo posto sull&#8217;area. </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.6 Infine, il rilascio della precedente autorizzazione per la realizzazione nello stesso stabilimento di due piscine (peraltro mai costruite) non appare in contrasto con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, di cui oggi si controverte. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Infatti, nel primo progetto le piscine dovevano essere realizzate a quota strada, anzichè sulla copertura del fabbricato; si trattava quindi di manufatti sostanzialmente differenti, in quanto tali caratterizzati anche da una diversa incidenza sulla complessiva disomogeneità  dell&#8217;area. </p>
<p style=""text-align: justify;"">2.7 Ogni ulteriore valutazione svolta dalla Soprintendenza rientra nell&#8217;ampio potere discrezionale che le spetta in fase di valutazione della compatibilità  paesaggistica dell&#8217;intervento proposto dalla ricorrente e sfugge pertanto al sindacato del giudice amministrativo. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Sotto tale profilo, in particolare, devono ritenersi irrilevanti le considerazioni svolte dalla ricorrente circa la sostanziale identità  della vasca idromassaggio che si vorrebbe realizzare e l&#8217;aiuola-fioriera giÃ  presente sulla copertura dello stabilimento, che a suo avviso differirebbero solo per la colorazione (che passerebbe da verde a celeste).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Si tratta infatti di manufatti sostanzialmente diversi &#8211; sia per destinazione ed utilizzo, sia per caratteristiche costruttive ed estetiche &#8211; la cui compatibilità  paesaggistica può essere valutata solo dalla competente Autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">3. In conclusione, il parere della Soprintendenza è esente dai vizi denunciati dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Per identiche ragioni, anche il provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza formulata dalla ricorrente, adottato dal Comune come diretta e vincolata conseguenza del suddetto parere negativo, non può ritenersi inficiato, in via derivata, dai sopra esaminati profili di censura.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Poichè il provvedimento di diniego adottato dal Comune è plurimotivato, in quanto basato su un duplice ordine di ragioni (il parere negativo della Soprintendenza e il parere negativo della Capitaneria di Porto), la legittimità  di una delle ragioni su cui si fonda la motivazione è da sola idonea a sorreggerlo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Pertanto, stante la legittimità  del parere reso dalla Soprintendenza, di cui si è dato ampiamente conto nella parte che precede, perdono di rilevanza le ulteriori censure di cui al secondo motivo di ricorso, che si riferiscono al parere della Capitaneria di Porto (cfr. <i>ex multis</i> Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3890; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 16 dicembre 2019, n. 5961). </p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Visto tutto quanto precede il ricorso deve essere respinto, nei termini sopra precisati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Le spese del presente giudizio devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Camaiore &#8211; liquidandole in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori come per legge &#8211; e a favore della altre Amministrazioni indicate in epigrafe e costituite in giudizio con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato, in solido fra loro &#8211; liquidandole in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori come per legge. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Saverio Romano, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Pierpaolo Grauso, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Silvia De Felice, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-3-2020-n-375/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2020 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2020 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-26-2-2020-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-26-2-2020-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-26-2-2020-n-375/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2020 n.375</a></p>
<p>I. Caso Pres., L. CordÃ¬ Est.; PARTI: Pedranzini Supermercati S.r.l. rapp.ta avv.to P. Bertacco c. Comune di Grosio rapp.to avv.to B. Bianchi. Sulla sanatoria dell&#8217;atto amministrativo invalido 1. Procedimento amministrativo &#8211; Art. 21 octiesl. 241/90 &#8211;  Non annullabilità  &#8211; Presupposti.  In tema di procedimento amministrativo, le due previsioni racchiuse all&#8217;interno dell&#8217;articolo 21-octies,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-26-2-2020-n-375/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2020 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-26-2-2020-n-375/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2020 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso Pres., L. CordÃ¬ Est.; PARTI: Pedranzini Supermercati S.r.l. rapp.ta avv.to P. Bertacco c. Comune di Grosio rapp.to avv.to B. Bianchi.</span></p>
<hr />
<p>Sulla sanatoria dell&#8217;atto amministrativo invalido</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Procedimento amministrativo &#8211; Art. 21 <em>octies</em>l. 241/90 &#8211;  Non annullabilità  &#8211; Presupposti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di procedimento amministrativo, le due previsioni racchiuse all&#8217;interno dell&#8217;articolo 21-octies, comma 2, della l. 241/1990 presentano elementi strutturali distinti che ne consentano la contestuale operatività  ove si consideri che: a) la disposizione del secondo periodo contiene un elemento aggiuntivo rispetto a quella del primo periodo (consistente nella ricomprensione nella propria area operativa dei provvedimenti a natura non vincolata) e un elemento specializzante (consistente nel riferimento alla sola violazione delle regola sulla comunicazione di avvio del procedimento); b) sussiste, pertanto, una specialità  unilaterale per aggiunta e per specificazione della disposizione del secondo periodo rispetto a quella contenuta nel primo periodo; c) le due fattispecie affidano, perà², la declaratoria di non annullabilità  a meccanismi distinti che le connotano in termini di specialità  reciproca per aggiunta consistenti, nel primo caso, nell&#8217;evidenza della inidoneità  dell&#8217;intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul contenuto del provvedimento, e, nel secondo caso, alla prova da parte dell&#8217;Amministrazione che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati (cfr., Cassazione, sezioni unite, 5 aprile 2012, n. 5445); d) la reciproca eterogeneità  del meccanismo di non invalidazione del provvedimento comporta l&#8217;interferenza delle due previsioni rispetto ad un&#8217;unica fattispecie potendosi, quindi, non invalidare un provvedimento di natura discrezionale nel caso in cui l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato anche in caso di violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-26-2-2020-n-375/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2020 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Veneto &#8211; Parere &#8211; 29/11/2016 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-veneto-parere-29-11-2016-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-veneto-parere-29-11-2016-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-veneto-parere-29-11-2016-n-375/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Veneto &#8211; Parere &#8211; 29/11/2016 n.375</a></p>
<p>Avvocato – Liquidazione parcella – Mancata richiesta preventivo di spesa &#8211; Conseguenze Il Comune istante chiede alla Sezione regionale di controllo per il Veneto se l’assunzione dell’impegno di spesa costituisca un limite rispetto all’obbligazione civilistica sorta per effetto del conferimento dell’incarico al professionista e, in caso di risposta negativa, quale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-veneto-parere-29-11-2016-n-375/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Veneto &#8211; Parere &#8211; 29/11/2016 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-veneto-parere-29-11-2016-n-375/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Veneto &#8211; Parere &#8211; 29/11/2016 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Avvocato – Liquidazione parcella – Mancata richiesta preventivo di spesa &#8211; Conseguenze</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il Comune istante chiede alla Sezione regionale di controllo per il Veneto se l’assunzione dell’impegno di spesa costituisca un limite rispetto all’obbligazione civilistica sorta per effetto del conferimento dell’incarico al professionista e, in caso di risposta negativa, quale sia la procedura corretta da seguire sotto il profilo contabile ai fini della liquidazione dell’importo eccedente la previsione. Per quanto attiene al primo profilo, la Sezione – dopo aver ricordato che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre ad essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (art. 9, D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi, tra l’altro, degli avvocati, viene espressamente contemplata dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011,&nbsp; paragrafo 5.2, lett. g) – rileva che la carenza iniziale nella stima del costo della prestazione non può influire sulla esistenza ed entità dell’obbligazione sorta per effetto dell’espletamento dell’incarico. Con la conseguenza, per quanto attiene al secondo profilo, che l’alternativa è il riconoscimento del debito, secondo la procedura disciplinata dall’art. 194 TUEL, ovvero, nell’ipotesi di non riconoscibilità del rapporto obbligatorio per la accertata assenza dei presupposti ivi previsti, l’imputazione diretta del rapporto medesimo all’amministratore, funzionario o dipendente che abbiano consentito l’acquisizione della prestazione in assenza dell’impegno e della necessaria copertura (art. 191, 4° comma, TUEL).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><i>Deliberazione n. 375/2016/PAR</i></div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO</div>
<div style="text-align: justify;">Nell’adunanza del 29 novembre 2016, composta da:<br />
Dott. Giampiero PIZZICONI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente f.f.<br />
Dott. Tiziano TESSARO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
Dott.ssa Francesca DIMITA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario relatore<br />
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;<br />
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;<br />
VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare, l’art. 7, comma 8°;<br />
VISTI gli indirizzi e criteri generali per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell&#8217;adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;<br />
VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Bussolengo (VR) prot. n. 30528 del 9 agosto 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 0007508-09/08/2016-SC_VEN-T97-A;<br />
VISTA l’ordinanza del Presidente n. 56/2016 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;<br />
UDITO il relatore, dott.ssa Francesca Dimita,</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Nella richiesta di parere, il Sindaco del Comune di Bussolengo chiede se sia legittimo “<em>liquidare parcelle di un avvocato relative a cause per le quali lo stesso era stato incaricato con delibera di Giunta, senza aver preventivamente acquisito preventivo di spesa</em>” ed, in caso di risposta affermativa, in che misura, tenuto conto di quanto affermato, da un canto, dalla Suprema Corte in merito alla sussistenza, in capo all’ente, dell’obbligazione, esclusivamente per la somma impegnata in bilancio e, dall’altro, dalla Corte dei conti (tra l’altro, nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 110/2015/PAR) in merito al ricorso alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l’ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.<br />
Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi senz’altro ammissibile, atteso che proviene da un Comune – ente che, in caso di mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie (come si è verificato per la Regione Veneto), è legittimato a porre quesiti alle Sezioni Regionali di controllo – attraverso l’organo che ne ha la rappresentanza legale.<br />
Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l’attinenza della questione alla materia della “contabilità pubblica”, così come delineata nella giurisprudenza della Corte dei conti.<br />
A tal fine, appare opportuno richiamare, oltre alla Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed alla già menzionata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006, anche la più recente deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, che riprende le conclusioni già formulate dai due precedenti pronunciamenti, definendo ulteriormente i limiti della funzione consultiva demandata alle Sezioni regionali di controllo.<br />
Ivi si afferma, in primo luogo, che una richiesta di parere può ritenersi ammissibile in quanto si “<em>tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali</em>”; in secondo luogo, si sottolinea l’insufficienza del mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio”, e, richiamando quanto già rilevato nella citata deliberazione n. 5/AUT/2006, si evidenzia che: “<em>se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico</em>” (deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG cit.).<br />
Ancora, richiamando la deliberazione delle SS.RR. n. 54/2010, la Sezione delle Autonomie ha precisato che “<em>materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica</em>”, ma che trattasi di una evenienza particolare non venendo, di norma, in rilievo, sotto il profilo della contabilità, materie comunemente afferenti alla gestione amministrativa.<br />
Nell’ottica appena delineata, il quesito posto dal Comune di Bussolengo deve ritenersi ammissibile, in quanto certamente attinente alla materia della contabilità pubblica e sufficientemente generale ed astratto.<br />
Nel merito, esso ha ad oggetto la possibilità di liquidare, in favore di professionista formalmente incaricato dall’ente (nella specie, avvocato) e per la prestazione resa, un importo maggiore di quello impegnato, ove questo, determinato in assenza di apposito preventivo di spesa, risulti “<em>significativamente inferiore rispetto all’attività svolta e documentata da parcella professionale per la quale sono stati applicati i tariffari previsti dai decreti ministeriali in materia di onorari e diritti professionali</em>”.<br />
In sostanza, l’ente chiede a questa Sezione se l’assunzione dell’impegno di spesa costituisca un limite rispetto all’obbligazione civilistica sorta per effetto del conferimento dell’incarico al professionista ed, in caso di risposta negativa, quale sia la procedura corretta da seguire sotto il profilo contabile ai fini della liquidazione dell’importo eccedente la previsione.<br />
Il problema ovviamente si pone nei casi in cui la “stima” del valore della prestazione richiesta al professionista sia inadeguata e determini, quindi, l’insufficienza dell’impegno assunto al momento del conferimento.<br />
Deve precisarsi, in merito, che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre ad essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (art. 9, D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi, tra l’altro, degli avvocati, viene espressamente contemplata dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), il quale, al paragrafo 5.2, lett. g), proprio “<em>al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio</em>”, non solo prevede, in deroga al principio della competenza potenziata, l’imputabilità dell’impegno assunto con il conferimento dell’incarico all’esercizio in cui il contratto è firmato, garantendo, in tal modo, la copertura della spesa, ma impone, altresì, all’ente di chiedere ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato assunto l’impegno originario (ciò in considerazione della probabile reimputazione ad altro esercizio, ossia quello nel quale l’obbligazione viene effettivamente a scadenza, del residuo passivo formatosi proprio per effetto del meccanismo di imputazione previsto dal principio suddetto).<br />
Analogamente, prima della entrata in vigore della normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili appena richiamata, era previsto che i compensi per prestazioni professionali dovessero trovare copertura in bilancio già dal momento del conferimento, in base ad una stima del relativo costo, in modo da evitare il più possibile la formazione di debiti fuori bilancio (Principio contabile n. 2 per gli enti locali formulato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali).<br />
Posto ciò, la carenza iniziale nella stima del costo della prestazione, che espone l’ente al rischio (o anche certezza) della formazione di oneri a carico del bilancio privi della necessaria copertura, in contrasto con i canoni della sana gestione finanziaria, non può influire sulla esistenza ed entità dell’obbligazione sorta per effetto dell’espletamento dell’incarico, che deve trovare, ovviamente nei limiti della effettiva spettanza e nel rispetto delle norme e dei principi che regolano il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la dovuta rappresentazione contabile nelle scritture dell’ente, allo scopo di consentirne il regolare adempimento.<br />
Come correttamente rilevato dalla Sezione regionale di controllo per la Campania nella deliberazione n. 110/2015/PAR, richiamata nella richiesta di parere, infatti, ove la stima non sia stata adeguata ed effettivamente i compensi maturati dal legale eccedano l’impegno assunto, l’alternativa è il riconoscimento del debito, secondo la procedura disciplinata dall’art. 194 TUEL ovvero, nell’ipotesi di non riconoscibilità del rapporto obbligatorio per la accertata assenza dei presupposti ivi previsti, l’imputazione diretta del rapporto medesimo all’amministratore, funzionario o dipendente che abbiano consentito l’acquisizione della prestazione in assenza dell’impegno e della necessaria copertura (art. 191, 4° comma, TUEL).<br />
In quest’ottica, deve essere risolto il dubbio manifestato dall’ente circa la possibilità di limitare il vincolo derivante dal detto rapporto obbligatorio all’importo dell’impegno di spesa originario.<br />
In primo luogo, deve rilevarsi che la pronuncia della Suprema Corte da ultimo richiamata nella richiesta di parere (SS.UU., sentenza n. 10798/2015) non consente affatto di ipotizzare, <em>sic et simpliciter</em>, “<em>che sia sorta un’obbligazione per l’ente solo ed esclusivamente per la somma impegnata in bilancio</em>”.<br />
Oltre a ribadire il carattere di sussidiarietà dell’azione di indebito arricchimento (art. 2042 c.c.), la sentenza si limita ad affermare il principio secondo cui il riconoscimento, da parte della p.a., dell’utilità della prestazione o dell’opera non costituisce un requisito dell’azione di indebito arricchimento e rileva soltanto “<em>in funzione probatoria e, precisamente, ai soli fini del riscontro dell’imputabilità dell’arricchimento all’ente pubblico</em>”, ma non esime la pubblica amministrazione dall’attivazione della procedura di riconoscimento del debito, “<em>nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento</em>”, atteso che la responsabilità diretta del o dei dipendenti che hanno consentito la fornitura sorge soltanto per la (e se vi sia una) ”<em>parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, 1° comma, lett. e)</em>” del TUEL (art. 191, 4° comma, cit.).<br />
La sussidiarietà dell’azione di indebito arricchimento, che comporta la non esperibilità dell’azione medesima nell’ipotesi in cui il danneggiato disponga di un altro rimedio per farsi indennizzare il pregiudizio subito (art. 2042 c.c.), infatti, oltre ad attenere ad un ambito processuale e di tutela giurisdizionale – del tutto diverso da quello, di natura contabile, al quale è riconducibile la problematica della gestione della spesa pubblica, oggetto di esame – comunque non esclude l’imputabilità dell’obbligazione direttamente all’ente, qualora si sia verificato un arricchimento, percepibile come tale e suscettibile di riconoscimento.<br />
Diversamente, si consentirebbe di riversare indebitamente sui dipendenti che agiscono in nome e per conto dell’ente anche il costo di prestazioni dalle quali quest’ultimo abbia tratto un obiettivo (e consapevole) beneficio e di arricchirsi, quindi, ingiustamente, a scapito di terzi (professionista ovvero dipendenti), in violazione del generale principio secondo cui <em>nemo lucupletari potest cum aliena iactura</em>.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini dianzi precisati.<br />
Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Bussolengo (VR).<br />
Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 novembre 2016.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Magistrato relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />
F.to Dott.ssa Francesca Dimita&nbsp;&nbsp; F.to Dott.ssa Diana Calaciura Traina<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Segreteria il 29 novembre 2016.<br />
&nbsp; IL DIRETTORE DI SEGRETERIA<br />
F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-il-veneto-parere-29-11-2016-n-375/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per il Veneto &#8211; Parere &#8211; 29/11/2016 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-28-1-2016-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-28-1-2016-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-28-1-2016-n-375/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.375</a></p>
<p>Causa C&#8209;375/14. Pres. M. Ileši&#269;, Rel. C. Toader Incompatibile con il diritto UE la normativa nazionale sull&#8217;obbligo, all&#8217;atto della scadenza della concessione di raccolta delle scommesse, di cedere a titolo non oneroso i beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco Rinvio pregiudiziale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-28-1-2016-n-375/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-28-1-2016-n-375/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Causa C&#8209;375/14. Pres. M. Ileši&#269;, Rel. C. Toader</span></p>
<hr />
<p>Incompatibile con il diritto UE la normativa nazionale sull&#8217;obbligo, all&#8217;atto della scadenza della concessione di raccolta delle scommesse, di cedere a titolo non oneroso i beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)</p>
<p>28 gennaio 2016 (<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=173913&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=761821#Footnote*" name="Footref*">*</a>)</p>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE&nbsp;– Libertà di stabilimento&nbsp;– Libera prestazione di servizi&nbsp;– Giochi d’azzardo&nbsp;– Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse&nbsp;– Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto&nbsp;– Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco&nbsp;– Restrizione&nbsp;– Motivi imperativi di interesse generale&nbsp;– Proporzionalità»</p>
<p>Nella causa C&#8209;375/14,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal Tribunale di Frosinone (Italia), con decisione del 9 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2014, nel procedimento penale a carico di</p>
<p><b>Rosanna Laezza</b>,</p>
<p>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p>composta da M.&nbsp;Ileši&#269;, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, A.&nbsp;Arabadjiev, C.&nbsp;Toader (relatore), E.&nbsp;Jaraši&#363;nas e C.G.&nbsp;Fernlund, giudici,</p>
<p>avvocato generale: N.&nbsp;Wahl</p>
<p>cancelliere: V.&nbsp;Giacobbo-Peyronnel, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 settembre 2015,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la sig.ra&nbsp;R. Laezza, da D.&nbsp;Agnello, R.&nbsp;Jacchia, A.&nbsp;Terranova, F.&nbsp;Ferraro e M.&nbsp;Mura, avvocati;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo italiano, da G.&nbsp;Palmieri, in qualità di agente, assistita da P.&nbsp;Marrone e S.&nbsp;Fiorentino, avvocati dello Stato;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo belga, da J.&nbsp;Van Holm, L.&nbsp;Van den Broeck e M.&nbsp;Jacobs, in qualità di agenti, assistite da P.&nbsp;Vlaemminck, B.&nbsp;Van Vooren e R.&nbsp;Verbeke, advocaten;</p>
<p>–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da E.&nbsp;Montaguti e H.&nbsp;Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2015,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>Sentenza</b></p>
<p><a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE.</p>
<p><a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato a carico della sig.ra&nbsp;Laezza per violazione della normativa italiana disciplinante la raccolta di scommesse.</p>
<p>&nbsp;<b>Contesto normativo</b></p>
<p><a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 10, commi 9&nbsp;octies e 9&nbsp;novies, del decreto legge del 2 marzo 2012, n.&nbsp;16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (GURI n.&nbsp;52 del 2 marzo 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 aprile 2012, n.&nbsp;44 (supplemento ordinario alla GURI n.&nbsp;99 del 28 aprile 2012; in prosieguo: il «decreto legge del 2012»), prevede quanto segue:</p>
<p>«9 octies&nbsp;Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell’esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause [Costa e Cifone (C&#8209;72/10 e C&#8209;77/10, EU:C:2012:80)]. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [(divenuta in seguito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; in prosieguo: l’“ADM”)] bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:</p>
<p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall’[ADM] tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n.&nbsp;220, [recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (supplemento ordinario alla GURI n.&nbsp;297 del 21 dicembre 2010), quale modificata dalla legge del 15 luglio 2011, n.&nbsp;111 (in prosieguo: la “legge di stabilità 2011”)], nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n.&nbsp;98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.&nbsp;111;</p>
<p>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2&nbsp;000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;</p>
<p>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;previsione, quale componente del prezzo, di una base d’asta di 11&nbsp;000 euro per ciascuna agenzia;</p>
<p>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;</p>
<p>e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;</p>
<p>f) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.&nbsp;98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.&nbsp;111.</p>
<p>9&nbsp;novies&nbsp;I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9&nbsp;octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma».</p>
<p><a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In base alle citate disposizioni del decreto legge del 2012, sono state attribuite concessioni aventi una durata di 40 mesi, mentre le concessioni rilasciate in precedenza lo erano state per una durata compresa tra nove e dodici anni.</p>
<p><a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 1, comma 77, della legge di stabilità 2011:</p>
<p>«Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell’ambito dell’organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi (&#8230;) nonché dei principi, anche dell’Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell’azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi (&#8230;), [l’ADM] avvia senza indugio l’aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l’esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici».</p>
<p><a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 1, comma 78, lettera b), punto 26, della legge di stabilità 2011, il contratto di concessione deve obbligatoriamente contenere una clausola recante la previsione «della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’[ADM] all’atto della scadenza del termine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione».</p>
<p><a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lo schema di convenzione di concessione, allegato al bando della gara organizzata durante il 2012 (in prosieguo: lo «schema di convenzione»), enuncia le cause di revoca e di decadenza della concessione.</p>
<p><a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettere a), e) e k), dello schema di convenzione, si può avere revoca o decadenza, segnatamente, in caso di rinvio dinanzi al giudice per violazioni che l’ADM ritenga tali da dimostrare la mancanza di affidabilità, di professionalità e delle qualità morali necessarie in capo al concessionario, in caso di organizzazione, esercizio e raccolta di giochi pubblici secondo modalità e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, o ancora in caso di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle scommesse e del gioco.</p>
<p><a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 25 dello schema di convenzione prevede quanto segue:</p>
<p>«1. Dietro espressa richiesta [dell’ADM], e per il periodo nella stessa stabilito, il concessionario si impegna a cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca, [all’ADM] o ad altro concessionario da essa individuato con criteri di concorsualità, l’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, liberi da diritti e pretese di terzi, secondo le modalità previste nei commi seguenti.</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I beni oggett[o] di cessione sono individuati nell’inventario e nei suoi successivi aggiornamenti secondo quanto previsto nell’articolo 5, comma 1, lettera e).</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le operazioni di cessione&nbsp;– che avverranno in contradditorio tra [l’ADM] ed il concessionario, con la redazione di appositi verbali&nbsp;– avranno inizio nel semestre precedente la scadenza del termine della convenzione, salvaguardando l’esigenza di non compromettere, anche in tale periodo, la funzionalità del sistema, in quanto i beni dovranno essere devoluti [all’ADM] in condizioni tali da assicurare la continuità del funzionamento della rete telematica. I costi dell’eventuale trasferimento fisico delle apparecchiature, degli impianti e di quanto altro compone la rete telematica sono a carico del concessionario.</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>&nbsp;<b>Procedimento principale e questione pregiudiziale</b></p>
<p><a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Stanley International Betting Ltd, società registrata nel Regno Unito, nonché la sua controllata maltese, Stanleybet Malta Ltd, sono attive in Italia nel settore della raccolta di scommesse tramite operatori denominati «centri di trasmissione dati» (in prosieguo: i «CTD»). I titolari dei CTD, da circa quindici anni, esercitano la loro attività in Italia sulla base di un rapporto riconducibile allo schema contrattuale del mandato, senza possedere né titoli concessorii né autorizzazioni di polizia.</p>
<p><a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Poiché un controllo effettuato il 5 giugno 2014 dalla Guardia di Finanza di Frosinone (Italia) nei locali di un CTD gestito dalla sig.ra&nbsp;Laezza e aderente alla Stanleybet Malta Ltd ha consentito di accertare l’esistenza, in tale centro, di un’attività non autorizzata di raccolta di scommesse, si è proceduto al sequestro di talune apparecchiature informatiche utilizzate per la ricezione e la trasmissione di dette scommesse.</p>
<p><a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con decisione del 10 giugno 2014, il giudice istruttore del Tribunale di Cassino ha convalidato detto sequestro e disposto il sequestro preventivo di dette apparecchiature.</p>
<p><a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La sig.ra&nbsp;Laezza ha adito il giudice del rinvio, proponendo una domanda volta all’annullamento di tale decisione. In tale domanda, l’interessata faceva inoltre menzione del ricorso proposto dalle società del gruppo Stanley alle quali aderisce il CTD di cui essa garantisce la gestione, avverso la gara di appalto organizzata, in base all’articolo 10, commi 9&nbsp;octies e 9&nbsp;novies, del decreto legge del 2012, per le concessioni di giochi di azzardo in Italia, lamentandone il suo carattere discriminatorio.</p>
<p><a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio rileva che il Consiglio di Stato italiano ha già posto due questioni pregiudiziali alla Corte, vertenti segnatamente sulla durata ridotta delle nuove concessioni rispetto alle precedenti, nella causa che ha portato alla sentenza Stanley International Betting e Stanleybet Malta (C&#8209;463/13, EU:C:2015:25), ma ritiene che il diritto dell’Unione non osti alla disposizione nazionale che stabilisce detta durata.</p>
<p><a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Questo giudice ricorda tuttavia che l’articolo 25 dello schema di convenzione prevede l’obbligo per il concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di revoca, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco.</p>
<p><a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ebbene, secondo detto giudice, se l’esistenza di una siffatta disposizione, senza precedenti legislativi in Italia, può eventualmente giustificarsi in una logica sanzionatoria, nel caso in cui la cessazione dell’attività risulti da una decisione di decadenza o di revoca della concessione, essa appare particolarmente svantaggiosa quando la cessazione dell’attività avvenga per il semplice fatto della scadenza del periodo di concessione. A ciò si aggiungerebbe l’obbligo per il concessionario di sostenere l’insieme dei costi di detta cessione a titolo gratuito.</p>
<p><a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio dubita che una siffatta differenza di trattamento tra vecchi e nuovi concessionari possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico.</p>
<p><a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciò premesso, il Tribunale di Frosinone ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</p>
<p>«Se gli articoli 49&nbsp;TFUE e seguenti e 56&nbsp;TFUE e seguenti, per come anche integrati alla luce dei principi contenuti nella sentenza [Costa e Cifone, C&#8209;72/10 e C&#8209;77/10, EU:C:2012:80], debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disposizione nazionale che preveda la cessione obbligatoria a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca».</p>
<p>&nbsp;<b>Sulla questione pregiudiziale</b></p>
<p><a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sostanzialmente sapere se gli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di revoca, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco.</p>
<p><a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In via preliminare, occorre sottolineare, come rilevato sostanzialmente dall’avvocato generale nei paragrafi 27 e 28 delle sue conclusioni, che la presente causa verte unicamente sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 25 dello schema di convenzione e non può essere analizzato come diretto a mettere in questione, nel suo insieme, il nuovo sistema di concessioni istituito in Italia durante il 2012 nel settore dei giochi di azzardo.</p>
<p>&nbsp;<i>Sull’esistenza di una restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE</i></p>
<p><a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In primo luogo, occorre ricordare che devono considerarsi restrizioni della libertà di stabilimento e/o della libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno allettante l’esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE (sentenza Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C&#8209;463/13, EU:C:2015:25, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p><a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Corte ha già dichiarato che la normativa di uno Stato membro, la quale subordini l’esercizio di un’attività economica al rilascio di una concessione e preveda diverse ipotesi di decadenza della concessione, costituisce un ostacolo alle libertà così garantite dagli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE (sentenza Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C&#8209;463/13, EU:C:2015:25, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p><a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 62 e 63 delle sue conclusioni, una disposizione nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività, ivi compresa l’ipotesi in cui tale cessazione avvenga per il semplice fatto della scadenza del termine di concessione, l’uso delle attrezzature utilizzate per la raccolta di scommesse, può rendere meno allettante l’esercizio di tale attività. Infatti, il rischio per un’impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l’uso dei beni in suo possesso può impedire a detta impresa di trarre profitto dal proprio investimento.</p>
<p><a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre pertanto constatare che la disposizione nazionale in questione nel procedimento principale costituisce una restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE.</p>
<p>&nbsp;<i>Sul carattere asseritamente discriminatorio della restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE</i></p>
<p><a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In secondo luogo, occorre precisare che, benché la Corte abbia già individuato un certo numero di motivi imperativi d’interesse generale che possono essere invocati per giustificare un ostacolo alle libertà garantite dagli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE, detti obiettivi non possono essere invocati per giustificare restrizioni applicate in modo discriminatorio (v., in tal senso, sentenza Blanco e Fabretti, C&#8209;344/13 e C&#8209;367/13, EU:C:2014:2311, punto 37).</p>
<p><a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infatti, se la disposizione restrittiva in questione nel procedimento principale fosse discriminatoria, essa potrebbe essere giustificata solo da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, previste dagli articoli 51&nbsp;TFUE e 52&nbsp;TFUE, nel novero delle quali non compaiono né la lotta contro la criminalità collegata ai giochi di azzardo né la continuità dell’attività legale di raccolta di scommesse, invocata nel caso di specie (v., per analogia, sentenza Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C&#8209;451/03, EU:C:2006:208, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p><a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A questo proposito, la sig.ra&nbsp;Laezza sostiene che la disposizione in questione nel procedimento principale è discriminatoria poiché stabilisce una differenza di trattamento tra, da un lato, gli operatori che hanno ottenuto una concessione in occasione della gara d’appalto organizzata in base all’articolo 10, commi 9&nbsp;octies e 9&nbsp;novies, del decreto legge del 2012 e, dall’altro, gli operatori che hanno ottenuto una concessione in occasione di gare d’appalto precedenti, dato che questi ultimi operatori hanno potuto godere, prima di essere soggetti all’obbligo eventuale di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni utilizzati per l’attività di raccolta di scommesse alla scadenza della concessione, di un periodo di ammortamento di questi beni più lungo.</p>
<p><a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, dagli elementi prodotti dinanzi alla Corte sembra discendere che la disposizione in questione nel procedimento principale si applica indistintamente all’insieme degli operatori che hanno partecipato alla gara d’appalto promossa durante il 2012 sul fondamento dell’articolo 10, commi 9&nbsp;octies e 9&nbsp;novies, del decreto legge del 2012, e ciò a prescindere dal luogo di stabilimento.</p>
<p><a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pertanto, la circostanza che le autorità italiane hanno deciso di modificare, in un dato momento, le condizioni alle quali l’insieme degli operatori autorizzati effettuano la loro attività di raccolta di scommesse sul territorio italiano non sembra rilevante ai fini della valutazione del carattere eventualmente discriminatorio della disposizione in questione nel procedimento principale.</p>
<p><a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spetta nondimeno al giudice del rinvio valutare, in seguito a un’analisi globale dell’insieme delle circostanze proprie della nuova procedura di gara d’appalto, se detta disposizione presenti un carattere discriminatorio.</p>
<p>&nbsp;<i>Sulla giustificazione della restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE</i></p>
<p><a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In terzo luogo, occorre valutare se la restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE, che costituisce la disposizione in questione nel procedimento principale, possa essere ammessa a titolo di deroga, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, espressamente previste dagli articoli 51&nbsp;TFUE e 52&nbsp;TFUE, applicabili parimenti in materia di libera prestazione dei servizi in forza dell’articolo 62&nbsp;TFUE, o, qualora il giudice del rinvio dovesse constatare che tale disposizione è applicata in modo non discriminatorio, giustificata da ragioni imperative d’interesse generale (v., in tal senso, sentenza Digibet e Albers, C&#8209;156/13, EU:C:2014:1756, punto 22 e giurisprudenza ivi citata) quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive collegate al gioco (sentenza HIT e HIT LARIX, C&#8209;176/11, EU:C:2012:454, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p><a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A questo riguardo, per quanto concerne la normativa italiana in materia di giochi d’azzardo, la Corte ha già dichiarato che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni delle libertà fondamentali derivanti da tale normativa (v., in tal senso, sentenza Biasci e&nbsp;a., C&#8209;660/11 e C&#8209;8/12, EU:C:2013:550, punto 23).</p>
<p><a name="point33">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie, il governo italiano sostiene che la disposizione in questione nel procedimento principale è giustificata, nel quadro dell’obiettivo della lotta contro la criminalità collegata ai giochi, dall’interesse a garantire la continuità dell’attività legale di raccolta di scommesse al fine di arginare lo sviluppo di un’attività illegale parallela.</p>
<p><a name="point34">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Un motivo siffatto è tale da costituire una ragione imperativa d’interesse generale in grado di giustificare una restrizione delle libertà fondamentali quale quella in questione nel procedimento principale.</p>
<p><a name="point35">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’individuazione degli obiettivi effettivamente perseguiti da detta disposizione rientra comunque nella competenza del giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza Pfleger e&nbsp;a., C&#8209;390/12, EU:C:2014:281, punto 47).</p>
<p>&nbsp;<i>Sulla proporzionalità della restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE</i></p>
<p><a name="point36">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In quarto luogo, occorre esaminare se la restrizione in questione nel procedimento principale sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungere detto obiettivo, dato che una siffatta normativa nazionale restrittiva soddisfa tale condizione solo qualora essa risponda effettivamente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenza HIT e HIT LARIX, C&#8209;176/11, EU:C:2012:454, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p><a name="point37">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A questo proposito, occorre ricordare che spetta al giudice del rinvio, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte, verificare, all’atto di una valutazione globale delle circostanze proprie del rilascio delle nuove concessioni, se la restrizione in questione nel procedimento principale soddisfi i requisiti ricavabili dalla giurisprudenza della Corte per quanto concerne la loro proporzionalità (v., in tal senso, sentenza Digibet e Albers, C&#8209;156/13, EU:C:2014:1756, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p><a name="point38">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto alla questione di accertare se la restrizione in questione nel procedimento principale sia idonea a garantire la realizzazione dello scopo perseguito, il giudice del rinvio dovrà esaminare segnatamente, come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi da 91 a 93 delle sue conclusioni, se la circostanza secondo la quale la cessione a titolo non oneroso, all’ADM o ad un altro concessionario, dell’uso dei beni materiali e immateriali che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco non è imposta in modo sistematico ma avviene solo «dietro espressa richiesta [dell’ADM]» sia tale da incidere sulla capacità della disposizione in questione nel procedimento principale di raggiungere l’obiettivo perseguito.</p>
<p><a name="point39">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanto al problema di accertare se tale disposizione non ecceda quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito, non si può escludere che, nell’ipotesi di decadenza o revoca, a titolo sanzionatorio, del contratto di concessione in questione, la cessione a titolo non oneroso, all’ADM o a un altro concessionario, dell’uso dei beni materiali e immateriali che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, abbia un carattere proporzionato.</p>
<p><a name="point40">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Viceversa, ciò non è necessariamente il caso, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 88 delle sue conclusioni, quando la cessazione dell’attività avviene per il semplice fatto della scadenza della concessione.</p>
<p><a name="point41">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Infatti, nell’ipotesi in cui il contratto di concessione, concluso per una durata sensibilmente più breve di quella dei contratti conclusi prima dell’adozione del decreto legge del 2012, giunga alla sua scadenza naturale, il carattere non oneroso di una siffatta cessione forzata pare contrastare con il requisito di proporzionalità, in particolare quando l’obiettivo di continuità dell’attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, quali la cessione forzata, ma a titolo oneroso a prezzi di mercato, dei beni in questione.</p>
<p><a name="point42">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 96 e 97 delle sue conclusioni, spetterà al giudice del rinvio, nel quadro dell’esame della proporzionalità della disposizione in questione nel procedimento principale, tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata.</p>
<p><a name="point43">43</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre inoltre sottolineare la lesione del principio di certezza del diritto che può comportare la scarsa trasparenza della disposizione in questione nel procedimento principale. Infatti detta disposizione, la quale prevede che la cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco avvenga soltanto «dietro espressa richiesta [dell’ADM]», e non sistematicamente, non precisa le condizioni e le modalità in presenza delle quali una siffatta domanda espressa dev’essere formulata. Ebbene, le condizioni e le modalità di una gara d’appalto, quale quella in questione nel procedimento principale, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco (v., in tal senso, sentenza Costa e Cifone, C&#8209;72/10 e C&#8209;77/10, EU:C:2012:80, punto 92 e dispositivo).</p>
<p><a name="point44">44</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce dell’insieme di queste considerazioni, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che gli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p>
<p>&nbsp;<b>Sulle spese</b></p>
<p><a name="point45">45</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:</p>
<p><b>Gli articoli 49&nbsp;TFUE e 56&nbsp;TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</b></p>
<p>Firme</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-28-1-2016-n-375/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2016 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2013 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-20-11-2013-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-20-11-2013-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-20-11-2013-n-375/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2013 n.375</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. Chiettini G.B. S.n.c. di G.A. e D. (Avv.ti M. Zoppellari e A. Pizzini) c/ Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (Avv.ti N. Pedrazzoli e altri), n.c. Zabo S.a.s. di Borzaga Luca &#038; C. sull&#8217;inapplicabilità del c.d. falso innocuo in relazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-20-11-2013-n-375/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2013 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-20-11-2013-n-375/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2013 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi – Est. Chiettini<br /> G.B. S.n.c. di G.A. e D. (Avv.ti M. Zoppellari e A. Pizzini) c/ Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (Avv.ti N. Pedrazzoli e altri), n.c. Zabo S.a.s. di Borzaga Luca &#038; C.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità del c.d. falso innocuo in relazione alle dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti di ammissione – Estinzione del reato – Pronuncia dichiarativa – Necessità 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti di ammissione – Errore scusabile – Presupposti – Situazione obiettivamente inconoscibile 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti di ammissione – Falsa dichiarazione sui precedenti penali – Rilevanza – Lex specialis univoca – Falso innocuo – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’estinzione del reato, pur operando ope legis in presenza del necessario presupposto della decorrenza del termine di cinque anni dalla commissione del delitto senza che sia commesso un delitto della stessa indole, richiede pur sempre una pronuncia – sia pure dichiarativa – del giudice dell’esecuzione emessa su istanza dell’interessato. 	</p>
<p>2. L’istituto dell’errore scusabile ha una spiccata connotazione processuale correlata all’istituto della rimessione in termini, istituto a sua volta comportante, secondo univoca giurisprudenza, una situazione normativa obiettivamente inconoscibile o confusa, ovvero non comprensibile dall’uomo di ordinaria diligenza e cultura, e non già quando l’errore sia determinato da una situazione attinente alla sola condizione singolare, personale e soggettiva dell’interessato.	</p>
<p>3. L’istituto del falso innocuo non può trovare applicazione in materia di pubblici appalti qualora la disciplina di gara sia chiara e univoca nella parte in cui prevede la conseguenze dell’esclusione in caso di falsa dichiarazione sui precedenti penali del concorrente e qualora la falsa dichiarazione resa dal concorrente non può qualificarsi non rilevante, perché la sussistenza in concreto di precedenti penali ha impedito all’Amministrazione dapprima di conoscere (nonostante un’espressa previsione del bando) uno dei requisiti del soggetto concorrente, quindi di valutare la gravità di quei precedenti al fine di verificare la moralità professionale dell’aggiudicatario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 75 del 2013, proposto da:<br />
G.B. S.n.c. di G.A. e D., in proprio e quale mandate di r.t.i. con ditta individuale Pellegrini Claudio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Zoppellari e Andrea Pizzini, e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, Piazza Cesare Battisti, n. 26<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia autonoma di Trento &#8211; Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Zabo S.a.s. di Borzaga Luca &#038; C., non costituita in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione del Dirigente del Servizio appalti della Provincia autonoma di Trento n. 3, del 25.2.2013, comunicata con nota del 26.2.2013, concernente l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione, a suo tempo disposta con verbale di gara n. 1172/2012 di data 8.11.2012, della gara d&#8217;appalto per lavori di manutenzione delle strade statali e provinciali, nonché delle loro pertinenze, relativamente al lotto n. 2 Alta Val di Non, disposta a favore del costituendo raggruppamento temporaneo composto dalle imprese Pellegrini Claudio (capogruppo) e G. B. di G. A. e D. S.n.c. (mandante);<br />	<br />
&#8211; della nuova aggiudicazione disposta a favore dell&#8217;impresa Zabo S.a.s., secondo concorrente in graduatoria; <br />	<br />
&#8211; dell&#8217;incameramento della cauzione provvisoria presentata dal raggruppamento ricorrente a corredo della propria offerta.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, commi 1 e 2;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con determinazione del Dirigente il Servizio appalti della Provincia n. 3, del 25.2.2013, è stata annullata l’aggiudicazione dei lavori, per il lotto n. 2, della gara indetta per l’affidamento della manutenzione delle strade statali e provinciali in Alta Val di Non, che il 31.10.2012 era stata conseguita dal costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Pellegrini Claudio (mandataria) e G. B. di G. A. e D. S.n.c. (mandante).<br />	<br />
Il provvedimento è stato adottato perché, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, è emersa la sussistenza di decreti penali di condanna che non erano stati dichiarati dal concorrente G. al momento della presentazione dell’offerta. Segnatamente, dai certificati del casellario giudiziale acquisiti in data 14.11.2012 è risultato un decreto penale di condanna del 17.8.2005, esecutivo dal 19.12.2005, emesso nei confronti del sig. D.G., legale rappresentante dell’impresa G.B., e di due decreti penali di condanna, rispettivamente del 13.12.2002 e del 17.8.2005, esecutivi dal 14.2.2003 e dal 22.9.2005, emessi nei confronti del sig. A. G., anch’egli legale rappresentante della stessa impresa.<br />	<br />
2. Con il ricorso in epigrafe l’impresa G. ha impugnato il provvedimento di annullamento deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
I &#8211; violazione dell’art. 4.1 del bando di gara, dell’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, dell’art. 35 della l.p. 10.9.1993, n. 26; violazione dei principi sottesi al regolare svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica; violazione dell’art. 460, comma 5, c.p.p.; erronea valutazione dei fatti, violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.<br />	<br />
La ricorrente asserisce che la Stazione appaltante avrebbe dovuto riconoscere l’“<i>errore scusabile</i>” nel quale è incorso il legale rappresentante della G., il quale avrebbe ritenuto, leggendo le pertinenti disposizioni, che il decorso del termine quinquennale avesse estinto i reati di cui ai citati decreti penali;<br />	<br />
in ogni caso, a detta della società ricorrente le condanne riscontrate riguarderebbero modesti fatti connessi all’esercizio dell’attività estrattiva di cava, per cui assume che si tratterebbe di fattispecie non in grado di incidere sulla moralità professionale dell’impresa in relazione all’appalto di causa;<br />	<br />
II &#8211; ancora violazione della lex specialis di gara, dell’art. 45 della direttiva 2004/18/CE, degli artt. 38 e 46 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità della motivazione e per ingiustizia manifesta,<br />	<br />
poiché la pretesa dichiarazione non veritiera sarebbe ascrivibile alla categoria del c.d. “<i>falso innocuo</i>”; inoltre, i decreti di condanna riscontrati hanno per oggetto reati di lieve entità posti in essere negli anni 2002 e 2005 per i quali era stato riconosciuto il beneficio della non menzione nel certificato del casellario.<br />	<br />
3. Con l’atto introduttivo la ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche con l’emissione di una misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.<br />	<br />
4. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 39, di data 8.4.2013, l’istanza di misura cautelare provvisoria è stata denegata.<br />	<br />
5. L’Amministrazione provinciale intimata si è costituita in giudizio per chiedere che il ricorso sia respinto nel merito perché infondato.<br />	<br />
6. Con ordinanza n. 41, adottata nella camera di consiglio del 19.4.2013, la domanda cautelare è stata respinta.<br />	<br />
7. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie conclusionali.<br />	<br />
8. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2013, la causa è stata chiamata e quindi trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
2a. Con il primo motivo la società ricorrente &#8211; che ha partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato nel corso del quale ha presentato due memorie contenenti sostanzialmente le censure poi riproposte in sede giurisdizionale &#8211; lamenta che la Stazione appaltante non abbia riconosciuto la sussistenza, nella vicenda che l’ha coinvolta, del c.d. “<i>errore scusabile</i>”. <br />	<br />
A tali fini asserisce che, all’atto della compilazione della documentazione necessaria per partecipare alla gara d’appalto, il legale rappresentante della G. ha effettuato ricerche personali nel corso delle quali ha letto l’art. 38 del codice dei contratti pubblici, l’art. 460, comma 5, del c.p.p., il paragrafo 4.1, punto 2, del bando di gara (ove è precisato che il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando i reati sono stati dichiarati estinti), ed ha consultato i decreti di condanna che riguardavano i due legali rappresentanti, in calce ai quali sono riportate le seguenti avvertenze: <i>“… ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo</i>” e “<i>il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto, ovvero di 2 anni, quando trattasi di contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole …</i>”.<br />	<br />
Da ciò egli avrebbe tratto la convinzione che i reati di cui ai citati decreti penali di condanna, oltre che essere attinenti a fatti compiuti nell’esercizio di un’attività diversa da quella posta in gara, fossero estinti per il decorso del termine quinquennale e, di conseguenza, al momento della redazione della domanda di partecipazione, ha indicato la voce “<i>nessuna condanna</i>”.<br />	<br />
2b. Per altro verso, la società ricorrente asserisce che i modesti e datati fatti, commessi nell’esercizio dell’attività estrattiva di cava, oggetto dei decreti penali di condanna riscontrati (trattasi di recupero di rifiuti in difformità dall’autorizzazione, di invasione di terreno comunale, di trasporto e smaltimento di inerti in mancanza di autorizzazione), non sarebbero in grado di incidere sulla serietà e sulla moralità professionale dell’impresa G. che auspica ora di conseguire un contratto di lavori di manutenzione stradale. <br />	<br />
3a. Tali argomenti difensivi non possono essere condivisi. <br />	<br />
3b. Innanzitutto si deve osservare che: <br />	<br />
&#8211; l’art. 38, comma 1, lett. c), del codice dei contratti pubblici stabilisce che l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici non opera quando è intervenuta la riabilitazione ovvero “<i>quando il reato è<br />
&#8211; la normativa di gara (par. 4.1, pag. 12 e 13) prevedeva che il concorrente dovesse dichiarare “<i>tutte le condanne</i>” (sentenze, decreti divenuti irrevocabili, ex art. 44 c.p.p.) salvo che il reato fosse stato “<i>dichiarato estinto</i>”;<br />	<br />
&#8211; era stato altresì previsto, sempre a pag. 13 del bando, che in presenza di condanne l’Amministrazione avrebbe: escluso automaticamente gli offerenti per alcuni indicati reati; per i reati diversi da quelli specificati avrebbe invece verificato l’inciden<br />
&#8211; all’opposto, se in sede di verifica fosse stata riscontrata la mancata indicazione di condanne che dovevano essere segnalate, si sarebbe proceduto all’esclusione del concorrente per falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 ter dell’art. 38 del codice de<br />
&#8211; il comma 1 ter del citato art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sancisce che “<i>in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa g<br />
&#8211; in senso conforme, il par. 8, a pagg. 28 e 29 del bando, prescriveva che l’Amministrazione avrebbe verificato nei confronti dell’aggiudicatario il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati; che se avesse riscontrato la loro carenza avrebbe an<br />
Anche la modulistica predisposta dalla Stazione appaltante, e utilizzata dall’impresa G., riportava chiaramente le indicate prescrizioni, ulteriormente ricordando che erano esenti dal dovere di dichiarazione non i reati estinti bensì i reati “<i>dichiarati estinti</i>”.<br />	<br />
3c. Ebbene, è univoco che la lex specialis chiedesse &#8211; a pena di esclusione &#8211; la dichiarazione di tutte indistintamente le condanne penali subite da ciascun concorrente, rimettendo unicamente all’Amministrazione appaltante la valutazione della gravità dei fatti di reato e della loro rilevanza ai fini della partecipazione alla gara.<br />	<br />
Appaiono pertanto prive di pregio le considerazioni della ricorrente circa la scarsa rilevanza dei precedenti riscontrati. Infatti, l’esclusione impugnata è stata disposta non perché la ricorrente abbia precedenti penali ritenuti incidenti sulla sua credibilità professionale ma, più semplicemente, perché ha violato la regola del bando che imponeva &#8211; a pena di esclusione &#8211; la dichiarazione di tutte le condanne subite a meno che il reato non fosse stato “<i>dichiarato</i>” estinto.<br />	<br />
Consegue a ciò che se i decreti penali fossero stati indicati nella dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara, come imponeva la lex specialis, sarebbe spettato all’Amministrazione, che doveva provvedere con decisione argomentata e sindacabile, verificare in concreto la loro incidenza sulla moralità professionale dell’aggiudicataria. All’opposto, la loro mancata indicazione ha fatto scattare la diversa e autonoma regola della lex specialis che disponeva l’esclusione dalla gara per omissione dichiarativa (cfr., in termini, C.d.S., sez. IV, 22.11.2011, n. 6153).<br />	<br />
4a. Né vale opporre che i predetti reati fossero, nella sostanza, estinti, poiché al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ossia il 4.11.2011, i provvedimenti giudiziali di estinzione dei reati di cui ai menzionati decreti di condanna non erano ancora stati adottati (invero, la pronuncia di estinzione è stata emessa più di un anno dopo, il 13.12.2012). Quindi, gli stessi reati non erano stati “<i>dichiarati</i>” estinti, come invece prescriveva la lex specialis.<br />	<br />
La circostanza che le condanne in esame risalissero ad oltre un quinquennio prima della gara, con la conseguenza che erano maturati i requisiti per l&#8217;estinzione del reato, ai sensi dell&#8217;art. 460, comma 5, c.p.p., non può, quindi, tornare utile alla ricorrente.<br />	<br />
L’estinzione del reato, infatti, pur operando ope legis in presenza del necessario presupposto, richiede pur sempre una pronuncia &#8211; sia pure dichiarativa &#8211; del giudice dell&#8217;esecuzione emessa su istanza dell&#8217;interessato (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 31.3.2011, n. 1968; sez. VI, 5.7.2010, n. 4243; Cass. pen., sez. I, 7.7.2005, n. 32801). <br />	<br />
4b. Su questo punto, non giova neppure il richiamo fatto da parte ricorrente alla sentenza del T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, 14.5.2010, n. 1731, poiché proprio la stessa sentenza afferma che “<i>l’estinzione ex art. 460 c.p.p. è pronunciata dal giudice dell’esecuzione, che è lo stesso giudice che ha emesso la pronuncia di condanna</i>”.<br />	<br />
5a. Non meritano apprezzamento nemmeno le argomentazioni sul supposto stato di “<i>buona fede</i>” del legale rappresentante della ricorrente per cui, in questa sede, si invoca l’applicazione dell’istituto dell’“<i>errore scusabile</i>”.<br />	<br />
5b. In primo luogo, è da rilevare che il testo del bando specificava in modo non equivoco le modalità di dichiarazione dei reati ad eccezione di quelli “<i>dichiarati estinti</i>”, comminando la sanzione dell’esclusione in caso di omissioni con le conseguenti comunicazioni alle Autorità di vigilanza e penale.<br />	<br />
Nell’applicazione del bando di gara non vi era dunque spazio per incertezze interpretative capaci di ingenerare un errore incolpevole e giustificabile da parte di un operatore del settore, che peraltro, a suo stesso dire, si era premurato di consultare codici e provvedimenti, con ciò stesso dimostrando una capacità di attenzione ed informazione non superficiale.<br />	<br />
5c. In secondo luogo, l’istituto dell’“<i>errore scusabile</i>” ha una spiccata connotazione processuale (da ultimo codificata negli artt. 37; 44, comma 4; 11, comma 5, c.p.a.) correlata all’istituto della rimessione in termini (cfr., C.d.S., sez. IV, 21.1.2013, n. 347; Ad. Pl., 9.8.2012, n. 32; C.d.S., sez. V, 22.5.2006, n. 2971, e la giurisprudenza ivi richiamata); istituto a sua volta comportante &#8211; secondo univoca giurisprudenza &#8211; una situazione normativa obiettivamente inconoscibile o confusa, ovvero non comprensibile dall’uomo di ordinaria diligenza e cultura, e non già quando l&#8217;errore sia determinato da una situazione attinente alla sola condizione singolare, personale e soggettiva dell&#8217;interessato (cfr., Corte di Giustizia sez. VI, 8.11.2007, n. 242; Cass. Civ., sez. I, 25.6.2002, n. 9263; sez. III, 9.2.2004, n. 2424; Sez. Un., 6.8.1998, n. 7712; sez. II, 29.9.2009, n. 20866. <br />	<br />
5d. Nella materia de qua è pertanto del tutto inconferente la copiosa giurisprudenza penale richiamata dalla ricorrente sulla questione dell’ignoranza della legge penale. <br />	<br />
In ogni caso, neppure la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione Penale 10.6.1994, n. 8154, citata da parte ricorrente, la aiuta a rendere condivisibile la sua difesa.<br />	<br />
Quella sentenza &#8211; che peraltro trova fondamento nella nota pronuncia della Corte costituzionale 24.3.1988, n. 364 &#8211; ha, infatti, dichiarato “<i>inevitabile</i>” e quindi “<i>incolpevole</i>” l&#8217;ignoranza della legge penale per il comune cittadino “<i>ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio della ordinaria diligenza, al dovere di informarsi sulla legislazione vigente in materia, attraverso qualsiasi utile accertamento</i>”, altresì specificando che “<i>tale dovere di informazione è particolarmente rigoroso per chi svolge professionalmente una determinata attività</i>”.<br />	<br />
Ebbene, poiché la Società G. è ed era soggetto professionalmente qualificato come imprenditore avvezzo a partecipare a gare pubbliche e quale soggetto che aveva, come già detto, dimostrato non comuni capacità di attenzione, informazione e consultazione di testi ed atti a contenuto normativo, dalla stessa era pretendibile una diligente capacità di lettura ed interpretazione delle regole di partecipazione alle pubbliche gare non oscure od ambigue, come quella concernente la “<i>dichiarazione di estinzione</i>” del reato.<br />	<br />
6a. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente asserisce che la vicenda in esame configurerebbe un’ipotesi di “<i>falso innocuo</i>”.<br />	<br />
Anche tale prospettazione è infondata.<br />	<br />
6b. Anzitutto, sull’istituto invocato dal ricorrente deve essere richiamato quanto statuito dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
Un orientamento afferma che nella materia dei pubblici appalti trova applicazione la tesi del c.d. falso innocuo e, conseguentemente, che non debba essere impedita la partecipazione alla gara, quando il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti necessari e la lex specialis non preveda espressamente la pena dell&#8217;esclusione in relazione alla mancata osservanza delle prescrizioni su modalità e oggetto delle dichiarazioni da fornire, contenendo invece un generico richiamo all&#8217;assenza delle cause impeditive di cui all&#8217;art. 38 del D.Lgs. 163/2006: in carenza di una espressa previsione di esclusione contenuta nella legge di gara e in presenza dei requisiti sostanziali, si ritiene pertanto &#8211; anche richiamando l&#8217;art. 45 della Direttiva 2004/18/CE &#8211; che l&#8217;omissione totale o parziale della dichiarazione non produca alcun effetto espulsivo dalla gara (cfr., sez. VI, 22.2.2010, n. 1017; sez. V, 9.11.2010, n. 7967; sez. VI, 15.6.2011, n. 3655; sez. VI, 13.2.2013, n. 896; sez. III, 13.3.2013, n. 1494).<br />	<br />
Altro e più severo orientamento, consolidatosi dopo la novella apportata nel 2011 all’art. 38 del codice dei contratti pubblici, afferma che l’istituto del falso innocuo non può trovare applicazione nella specifica materia degli appalti pubblici per due ragioni:<br />	<br />
&#8211; perché le relative categorie (dall’errore grossolano, immediatamente riconoscibile e tale da non poter trarre in inganno nessuno, all’errore inutile, perché irrilevante) sono state elaborate nel diverso contesto del diritto penale;<br />	<br />
&#8211; perché il falso è innocuo solo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati, il che non è nelle procedure di evidenza pubblica ove la completezza delle dichiarazioni richieste è già di per sé un valore da perseguire “<i>perché consente<br />
6c. Ebbene, indipendentemente dall’orientamento del Collegio, emerge per tabulas come il tuttora controverso istituto del “<i>falso innocuo</i>” non possa comunque trovare applicazione nella vicenda di causa, ove:<br />	<br />
&#8211; per un verso, come è già stato rilevato, la disciplina di gara era chiarissima e univoca nella parte in cui ha previsto la conseguenza dell’esclusione in caso di falsa dichiarazione sui precedenti penali del concorrente, fra i quali erano menzionati anc<br />
&#8211; per altro verso, la falsa dichiarazione resa dall’impresa G. non può qualificarsi non rilevante, perché la sussistenza in concreto di precedenti penali ha impedito all’Amministrazione dapprima di conoscere (nonostante un’espressa previsione del bando) u<br />
7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, congiuntamente alla domanda di risarcimento dei danni.<br />	<br />
8. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 75 del 2013<br />	<br />
lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione provinciale, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità della stessa, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della disposizione sopra citata, nei termini indicati.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-20-11-2013-n-375/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2013 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a></p>
<p>Va sospeso a termine, su ricorso di un’Azienda agricola, l&#8217;ordinanza emessa da un Sindaco in cui veniva prescritto, entro un mese, lo sfoltimento di animali (galline) presenti nelle gabbie, in quanto la richiesta cautelare può trovare accoglimento limitatamente all’esaurimento del ciclo biologico delle galline allevate, e più precisamente, così come</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso a termine, su ricorso di un’Azienda agricola, l&#8217;ordinanza emessa da un Sindaco in cui veniva prescritto, entro un mese, lo sfoltimento di animali (galline) presenti nelle gabbie, in quanto la richiesta cautelare può trovare accoglimento limitatamente all’esaurimento del ciclo biologico delle galline allevate, e più precisamente, così come indicato dalla stessa difesa istante, per 12 mesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00375/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00809/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 809 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Azienda Agricola Bettili Alessio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio De Grazia, Roberta Pierobon, Angelica Ghezzi, con domicilio eletto presso Roberta Pierobon in Venezia, Dorsoduro, 3907/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cerea</b>, <b>Azienda Ulss N. 21 Legnago</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza 7/3/2012, emessa dal Sindaco del Comune di Cerea, ove veniva prescritto alla società istante &#8211; entro il 30/4/2012 &#8211; lo sfoltimento degli animali presenti nelle gabbie (7/3/2012 prot. n. 2511).	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Valutato il danno e comparati gli opposti interessi;<br />	<br />
la richiesta cautelare può trovare accoglimento limitatamente all’esaurimento del ciclo biologico delle galline allevate, e più precisamente, così come indicato dalla stessa difesa istante, sino alla data del 1 aprile 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare per le ragioni indicate in parte motiva e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato sino alla data del 1 aprile 2013.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Alessandra Farina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ricchiuto, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-6-2012-n-375/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2012 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.375</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Tomassetti Williams (Avv. Crisci) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al&#160; rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari Giurisdizione e competenza – Diritti umani fondamentali &#8211; Permesso di soggiorno – Rifiuto &#8211; Controversia – G.O. &#8211; Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti &#8211; Est. Tomassetti<br /> Williams (Avv. Crisci) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al&nbsp; rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Diritti umani fondamentali  &#8211; Permesso di soggiorno – Rifiuto &#8211;  Controversia – G.O. &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7334 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Hanson Williams</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Simonetta Crisci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Palumbo, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato;	</p>
<p>&#8211; la <b>Questura di Roma</b>, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura dello Stato;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento n. A12/871880/Imm del 15 maggio 2008 con il quale il Questore di Roma ha decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2010 il dott. Alessandro Tomassetti. Nella fase preliminare è presente l’avv. Simonetta Crisci per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri. In udienza nessuno presente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in trattazione, regolarmente notificato e depositato, il ricorrente espone i seguenti fatti:<br />	<br />
Il ricorrente, cittadino liberiano, è fuggito dal proprio paese ed è giunto in Italia dove ha presentato richiesta di asilo politico.<br />	<br />
A seguito di audizione avanti la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello status di rifugiato, sostenuta in data 17 maggio 2005, all’attuale ricorrente venne negato il riconoscimento dello status di rifugiato.<br />	<br />
Avverso tale decisione, il ricorrente, in data 13 settembre 2005, propose ricorso giurisdizionale avanti il competente Tribunale di Roma.<br />	<br />
In data 14 aprile 2007, con comunicazione a mezzo fax n. prot. 1213/CN, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo rendeva nota la cd. Soluzione in via conciliatoria del contenzioso arretrato presso la Sezione Stralcio, consistente nella decisione adottata dalla Commissione Nazionale Sezione Stralcio, in accordo con il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, di procedere al riesame, in via di autotutela, di tutti i casi di contenzioso pendente e di chiedere al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari subordinato alla rinuncia, da parte del richiedente asilo, agli atti del giudizio in corso, con conseguente cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
In particolare, secondo quanto indicato nella predetta comunicazione, al fine di consentire tale riesame si doveva procedere come segue:<br />	<br />
&#8211; presentazione dell’istanza di riconoscimento agli atti del ricorso a seguito di procedura conciliatoria attraverso la compilazione di apposita istanza;<br />	<br />
&#8211; trasmissione di copia del provvedimento di accoglimento dell’istanza al richiedente ed alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per lo svolgimento dell’attività lavorativa;<br />	<br />
&#8211; presentazione di rinuncia agli atti del ricorso da parte del richiedente a seguito di riconoscimento della protezione umanitaria;<br />	<br />
&#8211; dichiarazione con sentenza della cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
A seguito di tale comunicazione, in data 30 luglio 2007, il ricorrente presentava a mezzo del suo difensore, istanza di rilascio del permesso per motivi umanitari, con disponibilità, in subordine a tale riconoscimento, a rinunciare al ricorso giurisdizionale pendente avanti al Tribunale di Roma.<br />	<br />
Successivamente, nella seduta del 3 ottobre 2007, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo – Sez. Speciale Stralcio – vista l’istanza presentata e nell’esercizio del proprio potere di autotutela, decideva di confermare la decisione precedente, ritenendo peraltro – fatte salve le valutazioni di competenza provinciale di pubblica sicurezza – che nei confronti dell’interessato potesse riconoscersi l’esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98.<br />	<br />
In data 27 novembre 2007, il ricorrente, a seguito di avvenuta comunicazione del provvedimento della Commissione di cui sopra, presentava presso la Questura di Roma istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.<br />	<br />
Con il provvedimento impugnato la Questura di Roma notificava all’interessato il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari.<br />	<br />
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; illegittimità per eccesso di potere; illegittimità per violazione dell’art. 5, comma 6 e comma 9, D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 11 D.P.R. n. 394/1999;<br />	<br />
&#8211; illegittimità per violazione di legge; violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;<br />	<br />
&#8211; illegittimità per violazione di legge; violazione dell’art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni resistenti.<br />	<br />
Alla udienza del 7 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in trattazione si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha disposto “il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari” in base alla decisione della Commissione Nazionale per il Diritto D’Asilo che ha ritenuto di confermare il diniego alla protezione per motivi umanitari.<br />	<br />
Il medesimo ricorso, come già ripetutamente affermato dalla Sezione in precedenti analoghi (v. tra le numerose pronunce le sentenze nn. 11778 del 26 novembre 2009, 7166 e 7178 del 20 luglio 2009 e 7702 del 30 luglio 2009), è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo. <br />	<br />
Come, infatti, è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione &#8211; ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009 &#8211; “la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall&#8217;art. 2 cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l&#8217;accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell&#8217;esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario”.<br />	<br />
A tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale o Nazionale &#8211; essendo, sotto tale profilo, irrilevante il procedimento seguito per il riconoscimento di tale status &#8211; il che porta ad “escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione” da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.<br />	<br />
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con compensazione delle spese di giudizio, stante il recente orientamento del Giudice della giurisdizione.<br />	<br />
Per completezza giova precisare che l’accertato difetto di giurisdizione, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St,., 29 aprile 2009, n. 2713), comporta l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Lucia Tosti, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-1-2010-n-375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2010 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2009 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-375/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2009 n.375</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Brandileone Errichiello (avv.ti Floridi, Gattamelata, Viale) c. INPS è inammissibile l&#8217;impugnazione del silenzio rifiuto della P.A. per ottenere l&#8217;accertamento del diritto al risarcimento danni 1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Impugnazione silenzio rifiuto – Risarcimento del danno – Inammissibilità. 2. &#8211; Giustizia amministrativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-375/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2009 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-375/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2009 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Brandileone<br /> Errichiello (avv.ti Floridi, Gattamelata, Viale) c. INPS</span></p>
<hr />
<p>è inammissibile l&#8217;impugnazione del silenzio rifiuto della P.A. per ottenere l&#8217;accertamento del diritto al risarcimento danni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Impugnazione silenzio rifiuto – Risarcimento del danno – Inammissibilità.	</p>
<p>2. &#8211; Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Impugnazione silenzio rifiuto – Difetto giurisdizione G.A. su rapporto sottostante – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – E’ inammissibile l’impugnazione del silenzio rifiuto della P.A. per ottenere l’accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente all’illegittima esclusione da un concorso pubblico.	</p>
<p>2. – E’ inammissibile il ricorso ex art. 21 bis, l. 1034/1971, come modificato dall’art. 2, l. 205/00, diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi su un’istanza allorché il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13806_13806.pdf">clicca qui</a></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-375/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2009 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2008-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2008-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2008-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.375</a></p>
<p>Presidente Flick, Redattore Saulle o provincia autonoma Trasporto – Navigazione marittima ed aerea &#8211; Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 &#8211; Soppressione, previa liquidazione, dell&#8217;Autorità portuale di Trapani – Assenza di una previa intesa con l&#8217;amministrazione regionale &#8211; Conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2008-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2008-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Flick, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<p>o provincia autonoma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporto – Navigazione marittima ed aerea &#8211; Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 &#8211; Soppressione, previa liquidazione, dell&#8217;Autorità portuale di Trapani – Assenza di una previa intesa con l&#8217;amministrazione regionale &#8211; Conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri sollevato dalla Regione Sicilia &#8211; Asserita violazione dell&#8217;art. 22 dello statuto della Regione siciliana e  dell&#8217;art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazione e trasporti) – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana avverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell&#8217;autorità portuale di Trapani).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dai signori:<br />
#NOME?	FLICK		Presidente<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE	    Giudice<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO	<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?	 SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		 TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	 NAPOLITANO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell&#8217;autorità portuale di Trapani), con il quale è stata disposta la messa in liquidazione, prodromica alla soppressione, dell&#8217;Autorità portuale di Trapani, promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato il 19 dicembre 2007, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2007 ed iscritto al n. 12 del registro conflitto tra enti 2007.</p>
<p>	<i>Udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />	<br />
	<i>udito</i> l&#8217;avvocato Paolo Chiapparone per la Regione siciliana. <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>    1. &#8211; Con ricorso notificato il 19 dicembre 2007 e depositato il successivo 29 dicembre, la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell&#8217;autorità portuale di Trapani), per contrasto con l&#8217;art. 22 del proprio statuto e l&#8217;art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazione e trasporti), nonché con il principio di lea le collaborazione.<br />
	Premette la ricorrente che l&#8217;Autorità portuale di Trapani è stata istituita con d.P.R. 2 aprile 2003 e che con l&#8217;atto impugnato se ne è prevista, previa liquidazione, la soppressione senza alcun coinvolgimento della Regione siciliana e, quindi, in contrasto con i cennati parametri costituzionali.<br />	<br />
    In particolare, la ricorrente rileva che l&#8217;art. 22 del proprio statuto prevede che «la Regione ha diritto a partecipare all&#8217;istituzione ed alla regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi e aerei, che [.] possano interessare la Regione stessa», e che, ai sensi dell&#8217;art. 8 delle norme di attuazione, «per l&#8217;istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell&#8217;ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell&#8217;Amministrazione regionale, da emettersi non oltre sessanta giorni dalla richiest a».<br />
	La Regione siciliana osserva, poi, che l&#8217;art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), attribuisce alle Autorità portuali diversi compiti in materia di gestione dei porti, attività questa che, in quanto strettamente funzionale al trasporto marittimo, richiede per l&#8217;istituzione e soppressione della suddette Autorità il previo coinvolgimento della Regione.<br />	<br />
    In proposito, la ricorrente richiama il Piano Direttore sugli «indirizzi strategici ed interventi prioritari del sistema dei trasporti e della mobilità generale in Sicilia», approvato con decisione assembleare del 16 dicembre 2002, nel quale è previsto «lo spostamento dell&#8217;asse dei traffici marittimi intercontinentali sul Mediterraneo» e dunque «un coinvolgimento nell&#8217;immediato futuro delle Autorità portuali dell&#8217;Isola, compresa quella di Trapani». A parere della ricorrente, vi sarebbe un «interesse diretto» della Regione ad essere preventivamente consultata in ordine alla «regolamentazione di servizi nazionali di comunicazione e trasporti che si svolgono ed incidono nel suo territorio»; interesse che discenderebbe «dalle stesse previsioni del Piano per lo sviluppo del trasporto maritti mo con riferimento al coinvolgimento della Sicilia, quale regione strategica all&#8217;interno del bacino del Mediterraneo e, in ragione di ciò, innegabilmente interessata allo sviluppo dei traffici marittimi».<br />
    1.1. &#8211; Quanto alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione, la ricorrente osserva che esso avrebbe imposto, quantomeno, il raggiungimento di una preventiva intesa prima dell&#8217;adozione dell&#8217;atto impugnato.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>    1. &#8211; La Regione siciliana ha sollevato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell&#8217;autorità portuale di Trapani), conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    A parere della Regione ricorrente l&#8217;atto impugnato contrasterebbe con l&#8217;art. 22 dello statuto della Regione siciliana e con l&#8217;art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazione e trasporti), nonché con il principio di leale collaborazione, in quanto prevede la soppressione, previa liquidazione, dell&#8217;Autorità portuale di Trapani in assenza di una previa intesa con l&#8217;amministrazione regionale.<br />
    2. &#8211; Il conflitto è inammissibile.<br />
    Il decreto impugnato trova il suo fondamento nell&#8217;art. 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), il quale prevede che «le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma». <br />
    Per effetto del richiamo al comma 8 contenuto nella disposizione cennata, la procedura di soppressione delle Autorità portuali (come quella di Trapani), «ulteriori» rispetto a quelle istituite per legge dal comma 1 dello stesso art. 6, deve avvenire anch&#8217;essa &#8211; come richiesto per la loro istituzione &#8211; con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.<br />
    Alla luce di tale quadro normativo risulta dunque che il decreto impugnato è atto meramente esecutivo della legge n. 64 del 1994, la quale indica in modo vincolante i presupposti e le forme del procedimento di istituzione e di soppressione delle Autorità portuali.<br />
    Da ciò consegue che il decreto impugnato non può essere ritenuto atto idoneo a produrre in via autonoma la lamentata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante alla Regione ricorrente. Non sussiste, pertanto, materia per un conflitto.<br />
    In proposito, è sufficiente richiamare il principio, fissato da questa Corte,       secondo cui si deve escludere la sussistenza della materia di un conflitto di attribuzione fra regione (o provincia autonoma) e Stato, in tutti quei casi, nei quali, come in quello di specie, esso è rivolto contro un atto di mera esecuzione di una legge statale, in quanto in tal modo diretto, nella sostanza, a censurare quest&#8217;ultima (sentenza n. 277 del 1998). </p>
<p align=center>
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara </i>inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana avverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell&#8217;autorità portuale di Trapani).</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2008.<br />
F.to:</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2008.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-20-11-2008-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/11/2008 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.375</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. TESAURO sui contributi regionali per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell&#8217;innovazione tecnologica Industria e commercio &#8211; Regione Lombardia &#8211; Contributi regionali per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell&#8217;innovazione tecnologica &#8211; Previsione, in caso di disponibilità finanziaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. TESAURO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui contributi regionali per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell&#8217;innovazione tecnologica</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8211; Regione Lombardia &#8211; Contributi regionali per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell&#8217;innovazione tecnologica &#8211; Previsione, in caso di disponibilità finanziaria insufficiente rispetto alle domande presentate, della concessione dei contributi secondo l&#8217;ordine cronologico della presentazione delle domande</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inconvenienti fattuali ed abusi applicativi delle norme impugnate sono insuscettibili di dar luogo a questione di costituzionalità ed attengono, piuttosto, a materia propria dell&#8217;osservazione dei giudici di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
#NOME?		BILE		Presidente<br />	<br />
#NOME?	FLICK		   <br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>ORDINANZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera <i>c</i>, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», promosso con ordinanza del 17 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da Meccano System s.r.l. contro la Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p>		<i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Lombardia, nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
		<i>udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;<br />	<br />
		<i>uditi</i> l&#8217;avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<i><br />
    Ritenuto</i> che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 17 marzo 2004, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera <i>c</i>, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;<br />
    che l&#8217;ordinanza è stata pronunciata nel giudizio promosso da una società di progettazione e costruzione di macchinari nei confronti della Regione Lombardia ed altri, ai fini dell&#8217;annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dal contributo regionale per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell&#8217;innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese, previsto dall&#8217;art. 6, comma 1, lettera <i>d-quater</i>, della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi per lo sviluppo regionale delle imprese minori);<br />
    che, in base a quanto esposto dal rimettente, il contributo in esame, in virtù dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, è erogato in conformità con la procedura valutativa a sportello di cui all&#8217;art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123 del 1998;<br />
    che il TAR dubita della ragionevolezza del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123 del 1998 e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l&#8217;istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell&#8217;intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico»;<br />
    che, ad avviso del rimettente, posto che, in presenza di risorse limitate e di un&#8217;ampia platea di aspiranti, le istanze necessariamente si concentrano in uno spazio temporale circoscritto, l&#8217;ammissione ai contributi regionali dipenderebbe da circostanze imponderabili, quali la velocità dell&#8217;operatore addetto al protocollo, la scelta, da parte dei singoli interessati, della sede di registrazione delle domande più o meno affollata, la fila di aspiranti presenti allo sportello;<br />
    che, secondo il TAR, il<i> proprium</i> del procedimento a sportello si sostanzia nell&#8217;esclusione di una valutazione comparativa ed implica che, in carenza di risorse, accedano all&#8217;ausilio progetti, dotati di requisiti minimi predeterminati, individuati con meccanismi obiettivi;<br />
    che, tuttavia, il criterio di prevalenza individuato dal legislatore per il caso di esaurimento delle risorse disponibili non garantirebbe una scelta basata su una casualità pura, poiché la rilevazione dell&#8217;ordine cronologico di presentazione delle domande sarebbe «fortemente condizionata dall&#8217;intervento umano»;<br />
    che nel giudizio di costituzionalità si è costituita la Regione Lombardia, chiedendo di dichiarare l&#8217;inammissibilità, l&#8217;improcedibilità ovvero l&#8217;infondatezza della questione;<br />
    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l&#8217;inammissibilità o l&#8217;infondatezza della questione.<br />
<i>    Considerato</i> che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera <i>c</i>, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l&#8217;istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell&#8217;intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico»;<br />
    che, a giudizio del rimettente, il criterio di prevalenza individuato dal legislatore per il caso di esaurimento delle risorse disponibili non garantirebbe una scelta basata su una «casualità pura», in quanto, consentendo l&#8217;accesso di un&#8217;impresa al contributo regionale per il solo fatto che ha presentato l&#8217;istanza alcuni minuti prima delle concorrenti, farebbe irragionevolmente dipendere la selezione da circostanze imponderabili, quali la velocità dell&#8217;operatore addetto al protocollo, la scelta, da parte dei singoli interessati, della sede di registrazione delle domande più o meno affollata, la fila di aspiranti presenti allo sportello;<br />
    che le circostanze evidenziate dal TAR come rivelatrici dell&#8217;irrazionalità della disciplina del procedimento valutativo a sportello non derivano direttamente dalla formulazione delle norme denunciate, ma costituiscono evenienze strettamente connesse alle modalità di fatto della loro attuazione;<br />
    che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inconvenienti fattuali ed abusi applicativi delle norme impugnate sono insuscettibili di dar luogo a questione di costituzionalità ed attengono, piuttosto, a materia propria dell&#8217;osservazione dei giudici di merito (v. sentenze n. 406 e n. 276 del 2005).</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell&#8217;art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera <i>c</i>, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell&#8217;art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.<i><b><br />
</b></i><br />
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.<i><b></b></i></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-14-11-2006-n-375/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 14/11/2006 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
