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	<title>3749 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3749 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 3/12/2008 n.3749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2008-n-3749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2008-n-3749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 3/12/2008 n.3749</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Pozzi sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di specifica motivazione delle varianti al p.r.g. 1. Edilizia e urbanistica &#8211; Varianti &#8211; Motivazione puntuale &#8211; Necessità &#8211; Non sussiste &#8211; Eccezione &#8211; Convenzione di lottizzazione. 2. Edilizia e urbanistica &#8211; Strumenti urbanistici generali &#8211; Motivazione enucleabile dalla relazione illustrativa &#8211; Sufficienza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2008-n-3749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 3/12/2008 n.3749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2008-n-3749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 3/12/2008 n.3749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Elefante, Est. Pozzi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di specifica motivazione delle varianti al p.r.g.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica &#8211; Varianti &#8211; Motivazione puntuale &#8211; Necessità &#8211; Non sussiste &#8211; Eccezione &#8211; Convenzione di lottizzazione.																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica &#8211; Strumenti urbanistici generali &#8211; Motivazione enucleabile dalla relazione illustrativa &#8211; Sufficienza &#8211; Condizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le scelte urbanistiche in variante al p.r.g. non necessitano di puntuale motivazione, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti qualificati in favore dei privati. Ciò si verifica, ad es., a seguito di una convenzione di lottizzazione intervenuta tra il comune e i proprietari delle aree, in assenza della quale, al contrario, la posizione del privato si qualifica come aspettativa generica alla non reformatio in pejus delle destinazioni di zona, cedevoli dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica.<br />
2. La motivazione in ordine alle scelte generali compiute dalla p.a. in occasione dell’adozione di strumenti urbanistici generali, non deve essere necessariamente contenuta nel solo atto che conclude il procedimento, ma può essere ricavata anche dagli elaborati tecnici che lo accompagnano, che il provvedimento conclusivo richiami, a condizione che in essi siano chiaramente illustrate le esigenze che hanno indotto la p.a. ad adottare la nuova disciplina.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>Consiglio  di  Stato</p>
<p>Adunanza della Sezione                 Seconda</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
Vista la relazione 21 luglio 2005 prot. MINFRTRA/DTER/274/U, pervenuta il21 agosto 2005, con la quale il Ministero delle <br />
Infrastrutture e dei Trasporti, &#8211; direzione generale delle politiche del territorio, ha chiesto il parere sul ricorso straordinario proposto dalla signora Cecilia Clerici Fantini, residente in Milano;<br />
letto il ricorso, proposto con atto notificato alla Regione Liguria e al Comune di Lavagna rispettivamente il 4 e il 5 febbraio 1999;<br />
lette le controdeduzioni della regione Liguria e del Comune di Lavagna;<br />
lette le memorie difensive prodotte dalla ricorrente in replica alle controdeduzioni della regione e del comune;<br />
nominato estensore il cons. Armando Pozzi;<br />
<u><b><br />
Premesso:<br />
</b></u>La signora Clerici Fantini è proprietaria di un terreno di 1500 mq sito in comune di Lavagna, località Barassi, identificato in catasto al foglio 15, partita 6437, col mappale 244 e costituente il lotto n. 66 della lottizzazione denominata Villaggio C.L.E.D.A.I. (Cooperativa Lombarda Edificatrice tra Dirigenti di Aziende Industriali), realizzata in base a nulla-osta del sindaco di Lavagna 15 febbraio 1961 n. 741. La lottizzazione prevedeva settanta villette unifamiliari o bifamiliari; ne sono state costruite cinquantanove, negli anni tra il 1970 e il 1980 (o negli anni Settanta e Ottanta), e il terreno della ricorrente è uno degli undici rimasti inedificati. La relativa area, che in precedenza era in zona agricola, fu classificata come zona 8, residenza turistica, nel piano regolatore generale comunale (d’ora in poi: PRG) del 1977. Il Consiglio comunale di Lavagna con deliberazione 15 febbraio 1994 n. 14 ha adottato una variante generale al PRG, classificando la zona del villaggio C.L.E.D.A.I. come RE-B, residenziale totalmente o parzialmente edificata, vietandovi la costruzione di nuovi edifici residenziali e impedendo così la costruzione negli undici lotti anzidetti. Nel contempo veniva prevista, la ricorrente dice a poche centinaia di metri, una zona RE-C, residenziale di nuovo impianto. L’osservazione presentata dalla ricorrente venne respinta con deliberazione 10 febbraio 1995 n. 9, con la motivazione che il comune aveva facoltà di modificare le previsioni del PRG e che «in relazione al “Villaggio C.L.E.D.A.I.” si riconosce alla zona un’equilibrata e felice conformazione insediativa, caratterizzata da un impianto e da un tessuto sufficientemente organizzati. Fra gli obiettivi di piano, inoltre, vi è quello di limitare l’attività edificatoria in collina, favorendo il recupero dell’edificato esistente e di ridurre gli interventi di nuova edificazione». La regione ha approvato la variante introducendovi alcune modifiche, ma mantenendo la prescrizione relativa alla proprietà della ricorrente.<br />
La signora Clerici Fantini impugna gli atti di adozione e di approvazione della variante, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento (per la parte che la riguarda) per motivi che si possono riassumere come segue.<br />
1a) Violazione dell’articolo 7 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, mancanza di motivazione, illogicità e contraddittorietà: la scelta urbanistica di vietare il completamento del villaggio non è sorretta da nessuna motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio imposto ai proprietari (dei lotti inedificati), i quali hanno contribuito alle opere di urbanizzazione, e parimenti immotivata è la decisione di rigetto dell’osservazione presentata dalla ricorrente. In particolare la decisione sul rigetto dell’osservazione, mentre riconosce al Villaggio C.L.E.D.A.I. un’equilibrata e felice conformazione insediativa, non spiega per quale ragione la costruzione degli undici edifici mancanti turbi tale un’equilibrata e felice conformazione.<br />
1b) La variante, mentre penalizza i pochi lotti liberi del villaggio, irragionevolmente consente un aumento del 5 % del volume dei fabbricati già costruiti.<br />
1c) La variante, mentre impedisce il completamento del villaggio già urbanizzato e per gran parte realizzato, prevede, a poche centinaia di metri, una vasta zona RE-C, residenziale di nuovo impianto, in area che era già classificata come agricola.<br />
2) Violazione degli articoli 9 e 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e difetto di presupposto, perché:<br />
a) la regione ha introdotto modifiche esorbitanti da quelle che le sono consentite in sede d’approvazione del piano;<br />
b) il piano, dopo l’inserimento delle modifiche, non è stato ripubblicato.<br />
La regione Liguria ha controdedotto, facendo presente che la zona RE-C4 (quella che la ricorrente indica come RE-C) è stata stralciata in sede di approvazione, e sostenendo che le modifiche da essa introdotte sono tra quelle che le sono consentite. Il comune ha controdedotto sostenendo che il progetto di 70 ville autorizzato nel 1961 era un progetto di massima, propedeutico a un piano particolareggiato, e che, avendo i privati realizzato le opere di urbanizzazione primaria, esso comune ha poi rilasciato le singole licenze edilizie senza che la lottizzazione fosse formalizzata con una convenzione. Per quanto riguarda la motivazione della prescrizione impugnata, il comune richiama e trascrive la relazione generale alla variante di PRG («ogni vano che viene costruito in più rischia di essere non occupato stabilmente, o comunque, di generale (per trasferimento di abitazione) nuovi vani non occupati … » e altre considerazioni circa l’alta percentuale di “doppie case” e il calo demografico). Il comune conferma poi che la zona RE-C è stata stralciata.<br />
<U><B><BR><br />
CONSIDERATO :<BR><br />
</B></U> Come già esposto in premessa, con un primo articolato motivo, si deduce difetto di motivazione circa la destinazione impressa nella impugnata variante al P.R.G. del comune di Lavagna alle aree di parti  ricorrenti.<br />
La questione giuridica sottostante al gravame afferisce alla esatta individuazione della latitudine dei poteri pianificatori del Comune di Lavagna in sede di adozione di variante generale al P.R.G.<br />
Tale questione è già stata risolta in senso favorevole all’amministrazione comunale con il parere di questa stessa sezione 17 ottobre 2007, n. 2536/2006, avente ad oggetto lo stesso petitum e la stessa causa petendi.<br />
Alle motivazioni contenute nel predetto parere ritiene la Sezione di aggiungere le seguenti ulteriori osservazioni.<br />
Quanto alla pretesa violazione degli affidamenti ingenerati nei privati con la lottizzazione del 1961, è sufficiente, al riguardo, ricordare che le convenzioni di lottizzazione costituiscono strumenti di attuazione del piano regolatore generale, rivestono carattere negoziale e, in particolare, di accordi sostituivi del provvedimento (Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5152) e che, pertanto, le stesse restano soggette alla disciplina dettata dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. St., sez, IV,  19/02/2008, n. 534 ; id., 13 gennaio 2005, n.222).<br />
	Con riferimento a tale qualificazione dei piani di lottizzazione, deve osservarsi che nella specie non vi era stata alcuna convenzione, neppure ai sensi dell’articolo 28 della legge urbanistica nazionale n. 1150 del 1942, del tutto a sproposito invocata da parte ricorrente con le memorie aggiuntive depositate in risposta alle controdeduzioni dell’amministrazione.<br />	<br />
	La norma dispone, infatti,  che l&#8217;autorizzazione comunale alla lottizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;  2) l&#8217;assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria,ecc.;  3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;  4) congrue garanzie finanziarie per l&#8217;adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. Inoltre, la convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.<br />	<br />
	Tutto ciò manca nel n.o. rilasciato dal sindaco alla cooperativa CLEDAI nel 1961 per procedere alla edificazionne: nulla osta, che si pone come  autorizzazione di un semplice progetto di massima necessitante, per la sua esecutività, di un ulteriore strumento attuativo, mai posto in essere. <br />	<br />
	Va ancora precisato che la natura dello strumento urbanistico qui impugnato non imponeva neppure, sotto ulteriore profilo, quell’obbligo di puntuale motivazione invocato da parte ricorrente. <br />	<br />
Com&#8217;è noto, infatti,  le varianti generali consistono, in sostanza, in una nuova disciplina generale dell&#8217;assetto del territorio, resasi necessaria perché il precedente  piano regolatore generale ha una durata indeterminata e deve essere, quindi, soggetto a revisioni periodiche (nel caso di specie, come risulta dalla relazione illustrativa, il Comune, oltreché conformarsi alle mutate esigenze di un diverso uso del territorio connesse al decremento demografico, ha operato la revisione di piano in vista di un suo adeguamento in termini qualitativi, più che quantitativi, degli standards previsti in precedenza.<br />
L&#8217;indirizzo di politica urbanistica espresso negli strumenti generali di pianificazione implica importanti conseguenze in ordine al sindacato di legittimità esigibile dal giudice amministrativo ed al contenuto della motivazione in concreto indispensabile, specie in considerazione di quanto previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, là dove esclude dall&#8217;obbligo di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale, nel cui novero rientra lo strumento urbanistico generale.<br />
È stato affermato in giurisprudenza che le scelte effettuate dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;adozione del piano regolatore  costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (cfr. IV Sez. n. 5207/01; n. 4077/01 e n. 121/99). Pertanto, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale le scelte discrezionali dell&#8217;amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali- di ordine tecnico &#8211; discrezionale seguiti nell&#8217;impostazione del piano stesso (cfr. Ap. n. 24/99; IV sez., n. 245/00;n., 1943/99; n. 887/95), essendo sufficiente l&#8217;espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (cfr. IV sez., n. 5207/01 cit.).<br />
Le uniche evenienze che giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono state individuate dalla giurisprudenza (cfr.. Ap. n. 24/99): a) nel superamento degli standards minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione dell&#8217;affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio- rifiuto su una domanda di concessione (cfr.Ap. n. 24/99 cit.); c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un&#8217;area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. IV sez. n. 594/99).<br />
Inoltre, quando oggetto dell&#8217;impugnazione è uno strumento urbanistico, la motivazione in ordine alle scelte generali compiute dall&#8217;Amministrazione non deve essere necessariamente contenuta nel solo atto che conclude il procedimento, ma può essere ricavata anche dagli elaborati tecnici che lo accompagnano, che il provvedimento conclusivo richiami, a condizione che in essi siano chiaramente illustrate le esigenze che hanno indotto l&#8217;Amministrazione ad adottare la nuova disciplina (cfr. Sez. IV, 14 ottobre 2005 , n. 5716; id.,    n. 5207/01 cit.).<br />
Ora, applicando i predetti principi al caso di specie, risulta da un lato che non v’era alcun affidamento da tutelare, non essendovi stata, come già detto, alcuna convenzione di lottizzazione in senso proprio, tale da radicare situazioni soggettive di aspettativa qualificata o affidamento. D’altro canto, le ragioni di pubblico interesse sottese alle nuove scelte urbanistiche sono state ampiamente esplicitate nella relazione illustrativa, che indica le nuove esigenze raffrontate con le precedenti, che nel loro insieme hanno determinato la necessità di intervenire in funzione modificativa della vigente disciplina di P.R.G. in tema di standards.<br />
La relazione, invero, nell&#8217;indicare le ragioni e i presupposti della revisione del P.R.G., premesse le modificazioni intervenute medio tempore nei diversi settori e l&#8217;andamento demografico, richiama, infatti, a riprova dell&#8217;opportunità di un intervento riformatore, la nuova attenzione e preoccupazione dedicata alle effettive necessità ed esigenze urbanistiche e non solo edilizie del Comune,  al fine di contenere il fenomeno dell’uso del territorio a fini meramente individuali ed egoistici, costituito dalla creazione di nuovi vani non occupati, di cui circa l’80% non occupati in quanto destinati alla casa di vacanza.<br />
A ciò è da aggiungere che altre motivazioni logiche e razionali traspaiono dallo stesso tenore del ricorso, dove si dà atto che le osservazioni dei proprietari del villaggio CLEDAI erano state rigettate dal comune di Lavagna al fine, riportato nello stesso ricorso, di “ limitare l’attività edificatoria in collina favorendo il recupero dell’edificato esistente, e ridurre gli interventi di nuova edificazione”, nonché di assicurare “un’equilibrata e felice conformazione insediativa caratterizzata da un impianto e da un tessuto sufficientemente organizzati”.<br />
 In altre parole, il comune, in relazione al decremento demografico ed all’utilizzazione egoistica e non anche  in “ funzione sociale” dei terreni privati, connessa al   fenomeno delle doppie case, ha ritenuto di lasciare intatto lo stato dei luoghi della zona collinare dove era situata la presunta “lottizzazione” in parola, ritenendo altrimenti alterato l’equilibrato e armonioso rapporto tra edificato e inedificato.<br />
	In conclusione, il motivo va rigettato perché:<br />	<br />
a)	non sussisteva un obbligo di motivazione specifica tenuto conto della natura dello strumento urbanistico approvato e dell’insussistenza di aspettative ed affidamenti  qualificati, trattandosi, al contrario, di una aspettativa generica del privato alla non reformatio in pejus delle destinazioni di zona, cedevoli dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica(cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 08 ottobre 2007 , n. 5204; Ad. plen. n. 24/99, Corte cost. n. 219/98).<br />	<br />
b)	In ogni caso l’amministrazione ha adeguatamente e convincentemente indicato le ragioni di pubblico interesse che giustificavano il nuovo assetto urbanistico del territorio comunale, che non riguardavano solo “ pochi lotti liberi” in un contesto  ampiamento edificato ma quasi il venti per cento della “lottizzazione originaria ( ben 11 lotti su 70). <br />	<br />
Anche il secondo motivo è infondato.<br />
Come già esattamente osservato nel precedente parere della Sezione n. 2536/2005 del 17 ottobre 2007,  le modifiche d’ufficio apportate dalla Regione in sede di approvazione non erano tali da travolgere le scelte di fondo compiute dal comune e l’assetto complessivo del piano, essendo tutte dirette alla salvaguardia dell’ambiente ed al coordinamento dell’assetto della viabilità esterna con quella sovracomunale: modifiche che, in quanto tali, non comportano sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione e rientrano pertanto nelle competenze della regione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Sezione esprime il parere che il ricorso vada respinto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-3-12-2008-n-3749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 3/12/2008 n.3749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3749/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3749</a></p>
<p>Pres. Ferrari, Rel. Maruotti S.R.L. C.R.M. Cooperativa Romana Manutenzioni 80 (Avv. G. Pesce) c. Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carbinieri (Avv. dello Stato); S.R.L. Enterprise (n.c.) Processo amministrativo – Decisione in forma semplificata ex art. 9 della Legge n. 205/2000 – Omessa chiamata in giudizio di tutte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrari, Rel. Maruotti<br /> S.R.L. C.R.M. Cooperativa Romana Manutenzioni 80 (Avv. G. Pesce)	c. Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carbinieri (Avv. dello Stato); S.R.L. Enterprise (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Decisione in forma semplificata ex art. 9 della Legge n. 205/2000 – Omessa chiamata in giudizio di tutte le parti interessate &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la definizione in forma abbreviata della causa ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205/2000, intervenuta nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, quando non siano state chiamate in giudizio tutte le parti interessate ovvero se queste non si siano costituite in pendenza del relativo termine, anche quando il termine dilatorio per la trattazione della domanda cautelare sia stato ridotto ai sensi dell’art. 23 della legge 1034/1971.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3749/2007 Reg. Dec. <br />
N. 2108 Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2108 del 2007, proposto dalla<br />
<b>s.r.l. CRM Cooperativa Romana Manutenzioni 80</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Pesce, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via XX Settembre 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>s.r.l. Scala Enterprise</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della   sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale  per il<br />
Lazio, Sez. I bis, 26 febbraio 2007, n. 1687, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 1190 del 2007;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi formulati avverso la sentenza gravata;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, integrati con una memoria depositata in data 4 giugno 2007;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio del 5 giugno 2007;<br />	<br />
	Uditi l’avvocato Giovanni Pesce per l’appellante e l’avvocato dello Stato Gesualdo D’Elia per il Ministero della Difesa;<br />	<br />
	Considerato che nel corso della camera di consiglio del 5 giugno 2007 è stato rappresentato ai difensori delle parti che la causa sarebbe stata definita con sentenza;<br />	<br />
	Rilevato che, al termine della medesima camera di consiglio è stato depositato il dispositivo della decisione, cui segue il deposito della relativa motivazione;																																																																																												</p>
<p align=center><b>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</b></p>
<p>	1. Il Ministero della Difesa ha indetto la gara per l’affidamento del servizio triennale di pulizia dei locali della sede del Comando Generale dei Carabinieri.<br />	<br />
	Al termine del procedimento, l’aggiudicazione è stata disposta nei confronti della s.r.l. Scala Enterprise.																																																																																												</p>
<p>	2. Col ricorso di primo grado n. 1190 del 2007 (proposto al TAR per il Lazio e depositato il 9 febbraio 2007), la s.r.l. Cooperativa Romana Manutenzioni 80 – partecipante alla gara – ha impugnato gli atti del procedimento e ne ha chiesto l’annullamento.<br />	<br />
	In data 14 febbraio 2007, nel corso della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, il TAR ha rappresentato all’avvocato dello Stato che la causa poteva essere definita ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000 ed ha depositato il dispositivo della sentenza, con cui il ricorso è stato respinto, con condanna della società al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.<br />	<br />
	Con la sentenza n. 1689 del 2007, il TAR ha depositato la relativa motivazione.																																																																																												</p>
<p>	3. Col primo motivo del gravame (come integrato con i motivi formulati ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971), la società ha lamentato che il TAR ha emanato la sentenza di definizione del ricorso di primo grado, incorrendo in un vizio in procedendo, poiché:<br />	<br />
	&#8211; il difensore della stessa società non è stato sentito in ordine alla possibilità di trasformazione del rito dalla fase cautelare a quella di definizione del giudizio;<br />	<br />
	&#8211; la mancata presenza del medesimo difensore alla camera di consiglio del 14 febbraio 2007 è stata dovuta alla estrema rapidità della sua fissazione, tenuto conto della data di deposito del ricorso (9 febbraio 2007);<br />	<br />
	&#8211; nel ricorso di primo grado, il difensore aveva chiesto di essere sentito in camera di consiglio;<br />	<br />
	&#8211; la segreteria del TAR ha trasmesso in data 12 febbraio 2007 la comunicazione della fissazione della camera di consiglio del 14 febbraio, con una lettera raccomandata pervenuta il 15 febbraio;<br />	<br />
	&#8211; il termine previsto dall’art. 36 del regio decreto n. 642 del 1907 “era spirato, in quanto il ricorso è stato notificato il 26 gennaio e depositato il 9 febbraio 2007”;<br />	<br />
	&#8211; l’art. 36 del regio decreto n. 642 del 1907 va comunque interpretato alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 427 del 1999, e dell’art. 111 della Costituzione.																																																																																												</p>
<p>	4. Così sintetizzate le censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse vadano accolte.																																																																																												</p>
<p>	4.1. Va richiamata la normativa rilevante per la definizione della questione posta dall’appellante.<br />	<br />
L’art. 21, decimo comma, della legge n. 1034 del 1971 dispone che, “in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ove ne sussistano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel rito a norma dell’art. 26”.<br />
	L’art. 21, per la individuazione della data in cui vi è la decisione della domanda cautelare, richiama le disposizioni dell’art. 36 del regio decreto n. 642 del 1907, per il quale:<br />	<br />
	&#8211; “le domande di sospensione della esecuzione dell’atto impugnato, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso…” (primo comma);<br />	<br />
	&#8211; “l’amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria” (secondo comma);<br />	<br />
	&#8211; “su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine” (quarto comma).<br />	<br />
	Poiché il ricorso di primo grado rientra tra i casi previsti dall’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, il medesimo termine si deve intendere ridotto a cinque giorni.																																																																																												</p>
<p>	4.2. Per quanto rileva nel giudizio, va premesso che il Ministero della Difesa ha correttamente rilevato come, per la determinazione della data di notifica del ricorso di primo grado, si deve tenere conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, per la quale la notifica si intende perfezionata nel momento della ricezione: mentre per il rispetto del termine di impugnazione rileva la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per la determinazione del perfezionamento della notifica e per la decorrenza del termine di deposito del ricorso rileva la data della consegna al destinatario (in termini, Sez. VI, n. 6835 del 2006).<br />	<br />
	Dunque, la notificazione del ricorso di primo grado si deve intendere eseguita (per la decorrenza del termine di deposito) alla data della sua consegna alla società controinteressata (2 febbraio 2007, mentre il 1° febbraio è stato notificato al Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato).<br />	<br />
	Poiché il ricorso è stato notificato il 1°-2 febbraio 2007, alla data del 14 febbraio risultava decorso il termine di cinque giorni, per la fissazione  della camera di consiglio (tenuto conto dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con l’ordinanza n. 2 del 1985).<br />	<br />
	Tuttavia, per quanto riguarda la trasformazione del rito ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge n. 1034 del 1971, osserva la Sezione che essa poteva avere luogo in primo grado solo ove fosse stata previamente comunicata tale possibilità al difensore della ricorrente (sicché non rileva l’ulteriore questione se l’applicazione dei principi affermati dalla richiamata sentenza n. 477 del 2002 abbia inciso sull’ambito di applicabilità dell’art. 36 del regio decreto n. 642 del 1907).<br />	<br />
	Infatti, pur a seguito della riduzione del termine da dieci a cinque giorni del termine dilatorio dopo il quale va fissata la camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare, la trasformazione del rito può avere luogo nella camera di consiglio, purché le parti costituite risultino avvertite di tale possibilità, affinché valutino se manifestare in contrario la loro volontà, ad esempio perché intendano rispettivamente formulare motivi aggiunti ovvero istanze istruttorie.<br />	<br />
	Ove non risultino presenti tutte le parti costituite, e la camera di consiglio di trattazione della domanda cautelare sia stata fissata con la riduzione a cinque giorni del termine legale, o vi è la definizione della medesima domanda ovvero, se emergono elementi tali da indurre alla più sollecita definizione del giudizio, occorre rinviare la causa alla camera di consiglio successiva.<br />	<br />
	Infatti, le disposizioni della legge n. 205 del 2000 (modificative dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971) vanno interpretate in base ai principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1999 (sia pure in relazione all’art. 19 del decreto legge n. 67 del 1997, come convertito nella legge n. 135 del 1997), per la quale la sentenza “in forma abbreviata immediatamente nella camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, non può aver luogo se non sono state chiamate in giudizio tutte le parti interessate ovvero se queste non si siano costituite in pendenza del relativo termine, ovvero se la parte ricorrente, a seguito di nuova documentazione acquisita al giudizio, proponga o manifesti la volontà di presentare motivi aggiunti rilevanti ai fini della decisione del ricorso”.<br />	<br />
	Affinché le disposizioni sulla definizione accelerata del giudizio non risultino in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, occorre dunque interpretare le innovative disposizioni della legge n. 205 del 2000 nel senso che essa &#8211; pur avendo  ridotto alla metà  il termine dilatorio per la trattazione della domanda cautelare ed ammesso la trasformazione del rito nel corso della camera di consiglio per l’emanazione della sentenza – subordina la medesima trasformazione alla formalità della previa audizione “sul punto” delle “parti costituite”, tra cui rientra anche il ricorrente (per il principio della parità delle parti).<br />	<br />
	In altri termini, quando la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare sia fissata nella prima camera di consiglio utile dopo la scadenza del termine ridotto di cinque giorni e non sia stata comunicata la relativa data a tutti i difensori delle parti costituite (compreso il ricorrente), la mancata audizione di tutti i difensori non consente l’immediata definizione della lite con la sentenza.<br />	<br />
Per di più, nel caso di specie, il TAR ha disposto la trasformazione del rito in assenza del difensore che aveva espressamente chiesto nel ricorso di essere sentito in camera di consiglio, mentre risultava per tabulas che l’avviso di fissazione della camera di consiglio – pur trasmesso &#8211; non gli era stato ancora recapitato (il che neppure poteva indurre a ritenere che l’assenza dipendesse da una volontà difforme da quella indicata nel ricorso).<br />
Le circostanze sopra esposte (la fissazione della camera di consiglio nella prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine ridotto di cinque giorni; l’espressa richiesta del difensore – formulata nel ricorso &#8211; di essere sentito; la mancata percezione del mancato ricevimento dell’avviso della fissazione della camera di consiglio, alla data del 14 febbraio 2007) inducono la Sezione a ritenere che la trasformazione del rito sia stata disposta in assenza dell’indefettibile presupposto legislativo.<br />
	Pertanto, in accoglimento del primo motivo d’appello, la sentenza gravata va annullata con rinvio al TAR per il Lazio, che si pronuncerà anche sulle spese e sugli onorari delle precedenti fasi del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello n. 2108 del 2007, nei sensi indicati in motivazione, e annulla la sentenza impugnata con rinvio al TAR per il Lazio, per la decisione del ricorso di primo grado n. 1190 del 2007.<br />
Spese al definitivo.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 5 giugno 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Gennaro	Ferrari			Presidente<br />	<br />
Luigi		Maruotti			Consigliere estensore<br />	<br />
Anna		Leoni				Consigliere<br />	<br />
Bruno		Mollica			Consigliere<br />	<br />
Vito		Carella			Consigliere																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
27 giugno 2007<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-6-2007-n-3749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2007 n.3749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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