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	<title>3744 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3744 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.3744</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-5-2006-n-3744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-5-2006-n-3744/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.3744</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Rel. De Leoni Sig. ra C. Lo Castro (Avv.ti G. Aliquò e V. Navarra) C. Consiglio di Stato + altri (Avvocatura dello Stato) sulla illegittimità della richiesta del requisito della durata del rapporto di servizio unitamente a quello del diploma di laurea, in alternativa al requisito della sola</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-5-2006-n-3744/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.3744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-5-2006-n-3744/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.3744</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Rel. De Leoni<br /> Sig. ra C. Lo Castro (Avv.ti G. Aliquò e V. Navarra)			C. Consiglio di Stato + altri (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittimità della richiesta del requisito della durata del rapporto di servizio unitamente a quello del diploma di laurea, in alternativa al requisito della sola anzianità senza titoli di studio</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Bando &#8211;  Requisiti di partecipazione – Diploma di laurea e durata del rapporto di servizio in alternativa all’anzianità senza diploma di laurea – Irragionevolezza &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima, in quanto irragionevole e discriminatoria, la disposizione contenuta nel bando di partecipazione alle procedure di riqualificazione del personale delle PPAA che richieda al candidato, oltre al requisito della laurea, di trovarsi in un rapporto di servizio da oltre un anno e mezzo prima della pubblicazione del bando, in alternativa al requisito del possesso di anzianità di servizio, richiesto ai candidati sprovvisti di diploma, in quanto, concretamente essa si traduce nella richiesta ai laureati dell’ulteriore requisito di una rilevante anzianità di servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittimità della richiesta del requisito della durata del rapporto di servizio unitamente a quello del diploma di laurea, in alternativa al requisito della sola anzianità senza titoli di studio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>	IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE        PER IL LAZIO<br />	<br />
&#8211; SEZIONE III &#8211;</b></p>
<p>Composto dai signori Stefano BACCARINI		Presidente; Maria Luisa DE LEONI		Consigliere; Giulia FERRARI			Consigliere																																																																																						</p>
<p>Ha pronunciato la seguente sentenza</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2227 del 2005/Reg.gen., proposto da<br />
<b>Cristina LO CASTRO</b>, rappresentatA e difesa dagli avv.ti Giuseppe Aliquò e  Veronica Navarra, con domicilio eletto in Roma, via delle Tre Cannelle, n. 22;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>Il <b>Consiglio di Stato</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;</p>
<p>e, nei confronti</p>
<p>di <b>Concetta ADAMO</b>, <b>Camillo CORPOLONGO</b>, <b>Marina ALESSI</b>;<br />
per l’annullamento<br />
del decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 131 del 24 dicembre 2004, con il quale sono state bandite le procedure di riqualificazione per il personale appartenente alle aree funzionali, in servizio presso il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali, nella parte in cui, recependo integralmente l’atto di concertazione del 17 dicembre 2003, da ritenersi incidenter tantum nullo e/o illegittimo e/o inefficace, esclude i ricorrenti dalla possibilità di prendervi parte;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 5 aprile 2006, il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi i difensori delle parti in causa, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Con ricorso notificato il 23 febbraio 2005, la ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe, con il quale sono state bandite le procedure di riqualificazione per il personale appartenente alle aree funzionali, in servizio presso il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali, nella parte in cui, recependo integralmente l’atto di concertazione del 17 dicembre 2003, lo esclude dalla possibilità di prendervi parte.<br />	<br />
Premette che con atto di concertazione in data 17 dicembre 2003, la delegazione di parte pubblica, in rappresentanza del Consiglio di Stato, e la delegazione di parte sindacale, in attuazione dell’art. 20 del CCN – comparto ministeri  &#8211; del 16.2.1999 – disciplinavano i criteri per lo svolgimento delle procedure di riqualificazione professionale del personale, finalizzate ad attuare l’accesso dei dipendenti in qualifiche superiori.<br />
	Con il decreto impugnato viene pubblicato il bando concernente la disciplina per l’accesso ai corsi di riqualificazione di detto personale nelle posizioni economiche B1 e C1;<br />	<br />
	L’art. 2 del bando prevede i requisiti di ammissione, tra cui quello in contestazione, vale a dire “essere in servizio alla data del 30 aprile 2003[…] in possesso di laurea”. In mancanza del predetto titolo di studio, i candidati dovranno essere in possesso del diploma di istruzione secondaria e aver maturato le diverse anzianità ivi specificate.<br />	<br />
	La ricorrente, assunta a tempo indeterminato, in posizione economica B3, a seguito di pubblico concorso, con decorrenza 13.12.2004, si troverebbe nella impossibilità di essere ammessa per il solo fatto di essere entrata in servizio successivamente alla data del 30 aprile 2003, pur avendo prestato servizio presso gli stessi Uffici sin dal 3 giugno 2003 per essere risultata vincitrice di pubblico concorso per l’accesso alla posizione economica B3 con contratto di formazione lavoro, e, in esito al superamento della prova finale, assunto a tempo indeterminato dal 13 dicembre 2004.<br />	<br />
Deduce:<br />
 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e art. 97 Cost, poiché la disposizione del bando che limita l’accesso a coloro che sono in servizio alla data del 30 aprile 2003 si pone in contrasto con la norma rubricata, secondo cui i requisiti prescritti dal bando di concorso[…] “devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”. Inoltre, è viziata da eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e disparità di trattamento in relazione alla scelta temporale del 30 aprile 2003; in particolare, è irragionevole la fissazione del requisito  del rapporto di servizio oltre un anno e mezzo prima della pubblicazione del bando. Oltre a ciò va aggiunto che da una parte si fissa la data del 30 aprile 2003 come condizione necessaria per partecipare al corso e, dall’altra, si richiede che i requisiti per partecipare al concorso interno devono  essere posseduti alla data dell’11 febbraio 2005 (data di scadenza delle domande);<br />
2) violazione del CCNL- comparto Ministeri – 1998/2001 del 16.2.1999 in relazione al recepimento dell’atto di concerto del 17.12.2003;<br />
3) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca dell’art. 2 del bando;<br />
4) eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, poiché, mentre il CCNL prevede una anzianità di 5 anni di esperienza nella posizione B3, oltre al possesso del diploma di scuola secondario superiore, il bando richiede l’anzianità di cinque anni nella posizione dell’area B;<br />
5) eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento, sviamento. La ricorrente illustra il meccanismo previsto dal bando per l’attribuzione dei punteggi, rilevando una forte sperequazione in danno dei possessori di laurea ed a vantaggio del personale in possesso di diploma (ad es.: il possesso del diploma di scuola media secondaria attribuisce 5 punti di merito; il diploma di laurea soltanto 3 punti, cumulabili ai 5 del diploma…, con la conseguenza che il possessore del diploma con soli tre anni di lavoro matura un punteggio equivalente ad un laureato; con ulteriori due anni matura un punteggio superiore ad un soggetto che, oltre alla laurea, abbia seguito un corso di dottorato di ricerca, etc.).<br />
6)  violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994; eccesso di potere per sviamento, poiché l’art. 3 del bando, che prevede l’attribuzione dei punti per la valutazione dei titoli, e l’art. 6, che dispone  60 punti complessivi per le prove di esame, contrastano con la norma rubricata, che riconosce un punteggio non superiore a 1/3 di quello complessivamente attribuibile per la valutazione complessiva dei titoli.<br />
	Sottolinea, infine, la ricorrente l’interesse attuale a ricorrere, in quanto gravemente penalizzato sia dal bando che dal presupposto accordo sindacale del 17.12.2003; sottolinea, altresì, che, in considerazione del fatto che l’impugnativa concerne corso-concorso per soli interni, ma che comporta il passaggio da un’area ad un’altra (B3 a C1), secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione spetta al G.A.<br />	<br />
	L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	All’Udienza del 5 aprile 2006 la causa è stata ritenuta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso merita accoglimento.<br />
	Fondato ed assorbente si appalesa il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e 97 Cost. poiché la disposizione del bando, che limita l’accesso a coloro che sono in servizio alla data del 30 aprile 2003, si pone in contrasto con la citata norma, la quale esige che i requisiti prescritti dal bando di concorso[…] “devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”. Deduce, inoltre, l’eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e disparità di trattamento in relazione alla scelta temporale del 30 aprile 2003; in particolare è irragionevole la fissazione del requisito  del rapporto di servizio oltre un anno e mezzo prima della pubblicazione del bando.<br />	<br />
	Osserva il Collegio che è regola generale dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni, siano essi concorsi pubblici o prove selettive ovvero corsi di riqualificazione per l’accesso ai diversi profili professionali, quella sancita dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, secondo la quale i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Tale disposizione detta una regola generale la quale, oltre ad apparire logica, risponde ad un principio di ragionevolezza ed è espressione del principio di imparzialità dell’Amministrazione, in quanto garantisce la parità di trattamento tra gli aspiranti ai posti messi a concorso.<br />	<br />
	L’Amministrazione osserva che la data del 30 aprile “trova giustificazione nell’art. 8, lett. d), del CCNI di amministrazione, che fissa l’indizione dei corsi di riqualificazione trascorsi novanta giorni dalla conclusione dei corsi di riqualificazione banditi da questa Amministrazione per effetto dell’art. 11 del decreto legislativo n. 287 del 1999”, che si sono conclusi definitivamente nel gennaio 2003.<br />	<br />
	Osserva il Collegio che il termine del 30 aprile 2003, che la stessa Amministrazione considera ordinatorio ai fini della emanazione del bando, pubblicato in data 28 dicembre 2004, a quasi due anni dalla conclusione dei corsi di riferimento (gennaio 2003), non può considerarsi invece tardivo quanto alla data di riferimento dei requisiti di partecipazione.<br />	<br />
	Non può, quindi, trovare giustificazione l’assunto dell’Amministrazione, apparendo priva di base normativa ed irragionevole la data del 30 aprile 2003 quale termine ultimo per il possesso del requisito dell’avvenuta instaurazione del rapporto di servizio.<br />	<br />
	Tale limite viola, peraltro, anche il principio della più ampia partecipazione dei concorrenti, quale principio garantistico per la provvista di personale più qualificato. <br />	<br />
	Pone in evidenza la ricorrente – quale ulteriore motivo di illegittimità &#8211;  la irragionevolezza del requisito richiesto (vale a dire essere in servizio ad una data che risale ad un anno e mezzo prima della pubblicazione del bando), poiché esso colpisce soltanto i possessori dell’unico requisito del diploma di  laurea, atteso che la maturazione di una anzianità di servizio nelle aree inferiori è necessaria per la progressione dei dipendenti non in possesso del diploma di laurea, con la conseguenza che la limitazione della data del 30 aprile 2003 si traduce nel richiedere ai possessori del diploma di laurea un ulteriore requisito, quello dell’anzianità di servizio di circa  due anni, non previsto da alcuna norma per la qualifica in C1 e che, tanto meno, sarebbe richiesto se si fosse trattato di una selezione esterna.<br />	<br />
	Sostiene, in contrario, l’Amministrazione che sia il bando sia l’atto di concertazione sono meri strumenti di attuazione della norma contrattuale di cui all’art. 20, lett. b), sub b), del CCNL Comparto Ministeri del 16.2.1999, nel senso che l’Amministrazione si sarebbe limitata a dare attuazione ad una disciplina di origine negoziale.	Giova osservare che sebbene la ricorrente non impugni il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri, anche in relazione al fatto che unico titolare del potere di accertare con efficacia di giudicato l’invalidità di tale atto è il giudice ordinario, cionondimeno non è esclusa la possibilità per il giudice amministrativo di sindacare la validità di tale disposizione, poiché l’accertamento della legittimità di atti amministrativi disciplinanti la selezione di personale costituisce antecedente logico della decisione.<br />	<br />
	E’ sufficiente, al riguardo, far riferimento ad una precedente sentenza di questo Tribunale (TAR Lazio, sez. I, 4 novembre 2004, n. 12370) che ha disposto l’annullamento del bando di selezione interna attuativo delle disposizioni del contratto collettivo nazionale del comparto ministeri relativo al quadriennio 1998-2001 (nel caso di specie, quelle che riservavano interamente al personale interno i posti corrispondenti alla posizione economica C3, stabilendo che essi siano coperti mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale ) e del contratto integrativo nazionale.<br />	<br />
	Nel caso all’esame, tuttavia, l’art. 20 del CCN stabilisce soltanto che compete alla contrattazione collettiva integrativa la “determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 15, lett. B)”.<br />	<br />
	Ne consegue che la disposizione che lede il ricorrente è quella stabilita dall’art. 8 dell’Atto di concertazione, che, in esecuzione del predetto art. 20 del CCNL, determina i criteri generali.<br />	<br />
	La ricorrente, infatti, censura la disposizione per irragionevolezza, laddove l’Amministrazione intenda quale termine perentorio quello di 90 giorni dalla definizione delle procedure selettive per stabilire la data entro cui debbano essere posseduti i requisiti per la partecipazione al concorso selettivo.<br />	<br />
	Con ciò vuole dirsi che il più volte citato art. 20 del CCN non può costituire elemento giustificante la censurata disposizione del bando, che, invece, è stata determinata liberamente dalle parti e che appare illogica ed irrazionale se interpretata in senso perentorio, come mostra di intendere l’Amministrazione.<br />	<br />
	Il Collegio, quindi, non può non condividere la irragionevolezza di tale termine e, pertanto, accogliere il ricorso, con conseguente annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui stabilisce la data del 30 aprile 2003 quale termine per il possesso del requisito per l’ammissione,  vale a dire “essere in servizio alla data del 30 aprile 2003[…] in possesso di laurea”, con assorbimento degli altri motivi.<br />	<br />
	Le spese, tuttavia, possono essere compensate.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-5-2006-n-3744/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.3744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.3744</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-11-2004-n-3744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-11-2004-n-3744/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.3744</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Lelli Bernardi Mirella ed altri contro Comune di Bologna e Ministero di Grazia e Giustizia sulla corresponsione della indennità c.d. giudiziaria Corresponsione della indennità giudiziaria – Dipendenti comunali assegnati con varie qualifiche ad uffici giudiziari del Comune – Svolgimento di attività che non comportino “collaborazione diretta col</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-11-2004-n-3744/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.3744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-11-2004-n-3744/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.3744</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Lelli<br /> Bernardi Mirella ed altri contro Comune di Bologna e Ministero di Grazia e Giustizia</span></p>
<hr />
<p>sulla corresponsione della indennità c.d. giudiziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corresponsione della indennità giudiziaria – Dipendenti comunali assegnati con varie qualifiche ad uffici giudiziari del Comune – Svolgimento di attività che non comportino “collaborazione diretta col personale di magistratura” &#8211; Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di indennità giudiziaria la giurisprudenza ha stabilito che la stessa spetta al personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie, che presta attività presso tali uffici, a prescindere dall’appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria, purché la prestazione sia inerente all’attività giudiziaria. Nel caso di specie i ricorrenti svolgono mansioni ritenute non riconducibili a tale attività, prestando servizio in qualità di commessi, con compiti consistenti in mansioni ausiliarie di anticamera, sorveglianza e spostamento di fascicoli, esulanti dalle mansioni proprie della giurisdizione anche in senso lato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano	Presidente<br />
#NOME?	Consigliere rel. est.<br />
#NOME?	Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso proposto da:</p>
<p><b>BERNARDI MIRELLA, GALLIANI ROBERTA, PEDERZINI GIANNA e SIMONI LUCIANA</b> rappresentate e difese dagli avv.ti Pierina Rampazzo e Fernanda Santoro ed elettivamente domiciliate in Bologna Via IV Novembre 9;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Bologna</b> in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Simoni e Anna Maria Cupello Castagna ed elettivamente domiciliato in Bologna Piazza Galileo 4;</p>
<p><b>Ministero di Grazia e Giustizia</b> in persona del Ministro pt., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato come per legge in Via Guido Reni 4;</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p><b>Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali</b> in persona del Dirigente pt., non costituito in giudizio;</p>
<p>per il riconoscimento<br />
del diritto all’indennità giudiziaria ex legge n. 221/88 e successive modificazioni;</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle note del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria Affari Generali prot. n. 2088/S/NIG/6235 del 17.10.1997 e prot. n. 2088/S/NIG/6280 del 21.10.1997, comunicate alle ricorrenti per il tramite del Comune di di Bologna.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;<br />
Udito all’udienza pubblica del 14.10.2004 i procuratori delle parti presenti come da verbale;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Le ricorrenti, dipendenti del comune di Bologna con varie qualifiche, sono state assegnate agli uffici giudiziari di Bologna.<br />
Con diverse istanze hanno chiesto al comune di Bologna ed al Ministero di Grazia e Giustizia la corresponsione dell&#8217;indennità giudiziaria ai sensi della L. n. 221/1988.<br />
Con note prot. n. 2088/S/NIG/6235 del 17.10.1997 e prot. n. 2088/S/NIG/6280 del 21.10.1997, comunicate alle ricorrenti per il tramite del Comune di Bologna, il Ministero di Grazia e Giustizia negava quanto richiesto.<br />
Avverso le suddette note è stato proposto il presente ricorso con cui viene impugnato il suddetto diniego e si chiede altresì l&#8217;accertamento del diritto alla corresponsione dell&#8217;indennità giudiziaria e la condanna del comune e del Ministero al pagamento delle relative somme.<br />
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio deducendo l&#8217;infondatezza del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 58/2004 questo Tribunale ha chiesto una documentata relazione del Ministero di Grazia e Giustizia che precisi il periodo di assegnazione agli uffici giudiziari delle ricorrenti, la qualifica rivestita dalle stesse, l’ufficio di assegnazione e le mansioni svolte in detto periodo.<br />
Il suddetto ministero ha depositato quanto richiesto in data 3/8/2004.<br />
Le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14.10.2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Col ricorso all&#8217;esame vengono proposte simultaneamente sia un&#8217;azione di annullamento di atti amministrativi, sia un&#8217;azione di accertamento del diritto alla corresponsione dell&#8217;indennità giudiziaria.<br />
Ne consegue l’inammmissibilità della prima, che ha un contenuto più limitato della seconda.<br />
2. La speciale indennità originariamente prevista per i magistrati dell&#8217;Ordine Giudiziario dall&#8217;art. 3 della L. 19 febbraio 1981 n. 27 è stata estesa, in determinate percentuali e con assorbimento di altre indennità previste per i dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia, al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, a quello dell&#8217;ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia ed a quello del personale degli archivi notarili dalla L. 22 giugno 1988 n. 221, intitolata « Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie », del seguente tenore: « 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l&#8217;indennità stabilita dall&#8217;art. 3 L. 19 febbraio 1981 n. 27, è attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla L. 1 agosto 1962 n. 1206, e dalla L. 11 novembre 1982 n. 862 ». <br />
Successivamente la L. 15 febbraio 1989 n. 51, intitolata « Attribuzione dell&#8217;indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali », ha poi disposto: « A decorrere dal 1 gennaio 1989 l&#8217;indennità prevista dalla L. 22 giugno 1988 n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell&#8217;Avvocatura dello Stato e dei Tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell&#8217;istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità ». <br />
Infine l&#8217;art. 3 comma 60 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto che la predetta indennità, nonché le disposizioni sul lavoro straordinario del personale di uffici giudiziari e di altri uffici dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia, si applicano al personale in servizio presso i predetti uffici (quindi anche ai dipendenti di altre Amministrazioni comandati presso gli uffici giudiziari e gli altri uffici contemplati dalle leggi in questione).<br />
L&#8217;indennità, quindi, quanto ai destinatari, ha una precisa configurazione normativa: non riguarda né tutti gli addetti ad uffici che svolgono funzioni giurisdizionali, ma soltanto quelli addetti agli uffici indicati nelle leggi n. 221 del 1988 e n. 51 del 1989.<br />
Non è quindi possibile estendere l&#8217;indennità a personale appartenente o addetto ad uffici e diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge.<br />
La giurisprudenza sul punto, pur affermando il principio secondo cui l&#8217;indennità c.d. giudiziaria prevista per il personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie spetta al personale che presta attività presso tali uffici, a prescindere dalla appartenenza ai ruoli dell&#8217;amministrazione giudiziaria e quindi anche al personale ivi distaccato o comandato (C.d.S., IV, 9.1.2001,n.42, 17.10.2000,n.5516), ha precisato, quale condizione per la fruizione dell&#8217;indennità, che la prestazione deve essere inerente all’ attività giudiziaria e che pertanto l&#8217;indennità non spetta al soggetto che, pur prestando servizio nei predetti uffici giudiziari, svolga funzioni che non comportino &#8220;collaborazione diretta col personale di magistratura&#8221;.<br />
Quanto alla casistica, può ricordarsi che la giurisprudenza, in applicazione del principio su enunciato, ha negato l&#8217;indennità in questione a soggetti che, pur prestando servizio nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, svolgevano mansioni ritenute non riconducibili alla attività giudiziaria (Cfr. C.d.S., IV, 17.10.2000,n.5513, relativa a dipendente comunale svolgente funzioni sue proprie di custode dell&#8217;immobile; C.d.S., IV, 19.4.2001, n.2361, concernente dipendente comunale svolgente funzioni di giardiniere; C.d.S., IV, 7.2.2001,n.500, concernente dipendente comunale, assegnato a prestare servizio, quale commesso (con compiti caratteristici della qualifica rivestita e consistenti in mansioni ausiliarie di anticamera, di sorveglianza e di spostamento di fascicoli, ritenute mansioni esulanti da quelle proprie della giurisdizione anche in senso lato).<br />
Ciò posto il ricorso è infondato, in quanto, come risulta dalla nota del presidente del Tribunale di Bologna n. 1554 del 7/7/2004, le ricorrenti sono state adibite esclusivamente a funzioni di centralinista presso il centralino telefonico degli uffici giudiziari.<br />
Le ragioni per le quali la giurisprudenza ( Consiglio di Stato  IV, 7.2.2001, n. 500) ha ritenuto di escludere dal diritto all’indennità  il dipendente comunale assegnato a prestare servizio quale commesso negli uffici giudiziari valgono anche per i centralinisti, in quanto anche tale personale svolge mansioni esulanti da quelle proprie della giurisdizione anche intesa in senso lato.<br />
In definitiva il ricorso in epigrafe deve essere rigettato in quanto infondato.<br />
Valutata la vicenda nel suo complesso, peraltro, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sezione Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14.10.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-15-11-2004-n-3744/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.3744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2004 n.3744</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-7-2004-n-3744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-7-2004-n-3744/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2004 n.3744</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento della Sovraintendenza, di occupazione temporanea di un&#8217;area per effettuazione di saggi archeologici, atteso che tra gli interessi in conflitto risulta prevalente quello pubblico ad effettuare le indagini archeologiche preventive. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva dell’11 marzo 2008 n. 1359</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-7-2004-n-3744/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2004 n.3744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento della Sovraintendenza, di occupazione temporanea di  un&#8217;area  per  effettuazione  di  saggi  archeologici, atteso che tra gli interessi in conflitto risulta prevalente quello pubblico ad effettuare le indagini archeologiche preventive. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11863/g">Ordinanza sospensiva dell’11 marzo 2008 n. 1359</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA  </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3744/2004<br />Registro Generale: 6061/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />ANNA BOTTIGLIERI Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Luglio 2004<br />
Visto il ricorso 6061/2004  proposto da:<br />
<b>SOC TECHNICOLOR SPA</b>rappresentato e difeso da:OLIVA AVV. STEFANO &#8211; PETTINARI AVV. ANGELO &#8211; TORRONI AVV. LAURAcon domicilio eletto in ROMAVIA BARBERINI, 47presso PETTINARI AVV. ANGELO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</p>
<p><b>SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA</b><br />
<b>COMUNE DI ROMA </b><br />
rappresentato e difeso da:BARONI AVV. MASSIMOcon domicilio eletto in ROMAVIA TEMPIO DI GIOVE, 21presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto prot. n. 17001 del 20.09.2003 e della nota prot. n. 13573 del 04.05.2004, emessi dalla Soprintendenza per i Beni archeologici del Ministero per i Beni e le attività culturali, entrambi notificati alla ricorrente in data 10.05.2004; del verba<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale<br />Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />
COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Ref. ANNA BOTTIGLIERI  e uditi gli avv.ti Pettinari, Baroni e l’Avv. di Stato Fiorilli;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;<br />
Ritenuto, in particolare, che tra gli interessi in conflitto risulta prevalente quello pubblico ad effettuare le indagini archeologiche preventive;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 7 luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-7-2004-n-3744/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2004 n.3744</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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