<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3743 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3743/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3743/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3743 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3743/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2007 n.3743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3743/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3743/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2007 n.3743</a></p>
<p>Non va sospesa la demolizione di opere abusive nemmeno in presenza di un’istanza di riesame formulata sulla base di nuovi elementi salvo che l’amministrazione non la accolga successivamente. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE PRIMA Registro Ordinanze: 3743/2007 Registro Generale: 6137/2007 nelle persone dei Signori: PASQUALE DE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3743/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2007 n.3743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3743/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2007 n.3743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la demolizione di opere abusive  nemmeno in presenza di un’istanza di riesame formulata sulla base di nuovi elementi salvo che l’amministrazione non la accolga successivamente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3743/2007<br />
Registro Generale: 6137/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PASQUALE DE LISE Presidente<br />  GIANCARLO LUTTAZI Cons., relatore<br />
ROBERTO CAPONIGRO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 25 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 6137/2007  proposto da:<br />
<b>SANTILLI GIANLUCA </b><br />
rappresentato e difeso da:LAVITOLA AVV. LEONARDOcon domicilio eletto in ROMAVIA COSTABELLA, 23pressoLAVITOLA AVV. LEONARDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della d.d. n. 931 del 18/05/2007 con cui il  Dirigente della U.O.T. del II Municipio del Comune di Roma ha ordinato la demolizione di opere in Roma, Via Carlo Dolci n. 20. Di ogni atto connesso al precedente.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ROMA</p>
<p>Udito il relatore Cons. GIANCARLO LUTTAZI  e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerata la consistenza e la natura delle opere  sanzionate;<br />
Delibate – sia pure nella presente sede cautelare – le censure del ricorso, nonché  la documentazione probatoria offerta;<br />
Vista l’istanza di riesame in data 19.7.2007, presentata al Comune dal ricorrente e da quest’ultimo depositata in giudizio il 24.7.2007;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti richiesti dalla legge per l’accoglimento della sospensiva (fumus boni iuris), salvo peraltro l’esito, con provvedimento espresso, della citata istanza di riesame;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione salvo l’esito, con provvedimento espresso, della istanza di riesame citata in premessa.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 25 Luglio 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3743/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2007 n.3743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.3743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-10-2006-n-3743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-10-2006-n-3743/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-10-2006-n-3743/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.3743</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore. Condominio “Borgo dei Lambertiana” di Valenzano e altro (avv. A. Aprea) c. Comune di Valenzano (avv. V. Spano), D’Aloia e altro (avv. C. Ventura). sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla declaratoria dell&#8217;obbligo di cessione gratuita delle aree relative alle opere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-10-2006-n-3743/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.3743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-10-2006-n-3743/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.3743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore.<br /> Condominio “Borgo dei Lambertiana” di Valenzano e altro (avv. A. Aprea) c. Comune di Valenzano (avv. V. Spano), D’Aloia e altro (avv. C. Ventura).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla declaratoria dell&#8217;obbligo di cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione nell&#8217;ambito di convenzioni di lottizzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Procura – Su foglio separato – Ammissibilità – Fattispecie.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Giurisdizione e competenza – Convenzioni di lottizzazione – Aree relative alle opere di urbanizzazione – Obbligo di cessione gratuita – Declaratoria – Controversia – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In forza dell’art. 83 comma 3 ultima parte, c.p.c., come introdotto dall’art.1, l. 27 maggio 1997 n. 141, la facoltà che la procura possa essere rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all&#8217;atto cui si riferisce è esercitabile senz’altro quando non vi sia spazio sufficiente nelle pagine relative all&#8217;atto giudiziale medesimo e che occorra quindi materialmente aggiungere un ulteriore foglio.</p>
<p>2. Sussiste la giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie relative all’adempimento di obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione, ed in specie inerenti alla decla-ratoria dell’obbligo di cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione in favore delle amministrazioni comunali, ricondotta alla sfera di competenza disegnata dall’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241, e comunque all’ambito delle concessioni amministrative, anche ammettendo l’esperibilità da parte dell’ente pubblico territoriale dell’azione ex art. 2932 cod.civ..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla declaratoria dell&#8217;obbligo di cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione nell&#8217;ambito di convenzioni di lottizzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p>N. 3743/2006 Reg.Sent.<br />
N. 1522/06 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <BR><br />
SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE III</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205 <br />
sul ricorso n. 1522 del 2006 proposto da</p>
<p><b>CONDOMINIO “BORGO dei LAMBERTIANA” di Valenzano</b>, in persona dell’amministratore condominiale pro-tempore, a ciò autorizzato con deliberazione dell’assemblea condominiale dell’8 settembre 2006, nonché dai condomini <b>Roberto BOTTIGLIERI, Nicola FERRARA, Giuseppe DEL VECCHIO, Luigi CECI, Vittorio BONSERIO, Teresa SCARINGI, Giuseppe SALERNO, Liliana MESSINA, Michele LASALA, Rita CALDAROLA, Nicola DE MARINIS, Leonarda CARONE, Gaetano DENTAMARO, Luigi De MARINIS, Maria Grazia BISESTO, Grazia ROMITA, Tommaso PUTIGNANO, Annamaria MASTROVITI, Giovanni GUARNIERI, Maddalena ANTELMI, Patrizia COLAIANNI, Giuseppe DE GIOSA</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Aprea e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Bari alla via Trevisani n. 106, per mandato in calce al ricorso in fogli ad esso materialmente congiunti;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE di VALENZANO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Spano e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Bari alla via Garruba n. 110, presso l’avv. Sonia Santangelo, per mandato a margine dell’atto di costituzione e controricorso;<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>Domenico D’ALOIA, Cateria Bianca Maria D’ALOIA, Donatella D’ALOIA, Gianfranco D’ALOIA</b>, intimati quali controinteressati, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Costantino Ventura e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Bari alla piazza Aldo Moro n. 28, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’ordinanza del responsabile dell’ufficio tecnico comunale del Comune di Valenzano n. 72 del 28 luglio 2006, successivamente notificata agli interessati, e degli atti e provvedimenti comunque connessi, quale, ad esempio, quelli ivi richiamati, con particolare riferimento alla deliberazione n. 35 del 25 febbraio 2005 della Giunta municipale di Valenzano</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano e delle parti private intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 5 ottobre 2006, fissata per l’esame dell’istanza cautelare incidentale, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Marco Palieri, in sostituzione dell’avv. Antonio Aprea, per i ricorrenti, l’avv. Maria Lucia Berardi, in sostituzione dell’avv. Vito Spano, per il Comune di Valenzano, l’avv. Costantino Ventura per le parti private intimate;<br />
Dato avviso ai difensori delle parti della definizione del giudizio con sentenza  in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, sussistendone i presupposti in funzione della manifesta infondatezza del ricorso;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con atto notificato il 12 settembre 2006 e depositato in Segreteria il 18 settembre 2006, i ricorrenti, come in epigrafe meglio individuati hanno impugnato l’ordinanza e la presupposta deliberazione pure in epigrafe meglio specificata.<br />
La predetta ordinanza, richiamato l’inadempimento parziale degli obblighi assunti con convenzione di lottizzazione del 23 gennaio 1978 in ordine alla cessione delle aree, urbanizzate e già di uso pubblico, destinate alla viabilità, invita e diffida i condomini a “rendere libere e sgombere le strade della lottizzazione…da qualsiasi opera ed impianto non autorizzato, compresa la guardiola d’ingresso”, entro il termine di sessanta giorni e salva esecuzione in danno, nonché a procedere “anche con atti pubblici unilaterali alla cessione gratuita…delle suddette aree di urbanizzazione primaria…” entro il medesimo termine di sessanta giorni, sempre decorrenti dalla notificazione dell’ordinanza.<br />
A sostegno dell’impugnativa, con unico motivo complesso, sono state dedotte le seguenti censure:<br />
Violazione degli artt. 2932, 2935, 2939, 2946 cod. civ. Violazione dell’art. 28 della legge n. 1150 del 1942. Violazione degli artt. 2, 4, 5, 6 e 9 della convenzione di lottizzazone del 23 gennaio 1978. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, sviamento e ingiustizia manifesta<br />
Premessa la giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, si eccepisce la prescrizione del diritto dell’amministrazione comunale, e della correlativa obbligazione dei lottizzanti e loro aventi causa, alla cessione gratuita delle aree in relazione all’intervenuto decorso del termine decennale ordinario, a far tempo dalla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione e comunque dall’ultimazione delle opere urbanizzative, risalenti a un quindicennio addietro.<br />
Si rileva che in ogni caso la natura convenzionale del rapporto preclude l’esercizio di poteri autoritativi, potendo far valere l’amministrazione comunale le proprie ragioni in ordine alla cessione delle aree soltanto in via giurisdizionale ex art. 2932 cod. civ.<br />
Si deduce l’illegittimità dell’ordinanza per la parte relativa all’ingiunzione di rimozione e sgombero di opere presenti sulla sede stradale “…consistenti sostanzialmente negli allacciamenti individuali dei singoli condomini alle reti distributive dei servizi pubblici (acqua, luce, gas, telefono, ecc.)…” realizzati da appaltatrici dei concessionari degli stessi servizi pubblici in attuazione degli obblighi di urbanizzazione dedotti convenzionalmente.<br />
Nel giudizio si è costituito il Comune di Valenzano che ha dedotto l’infondatezza del ricorso sul rilievo che:<br />
&#8211; assunta la decorrenza del termine prescrizionale dalla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, sono intervenuti vari atti interruttivi (nota del 30 agosto 1996 di alcuni proprietari avente natura di riconoscimento del diritto del comune all’a<br />
&#8211; le opere abusive di cui s’ingiunge la rimozione sono tutt’affatto diverse dalle reti di distribuzione di acqua ed energia, trattandosi di abusivo impianto di emungimento di acque di falda (pozzo artesiano) a servizio dell’innaffiamento dei giardini dell<br />
Nel giudizio si sono costituite anche le parti private intimate (trattasi di altri condomini, aventi causa dall’originario proprietario lottizzante, che hanno provveduto, per loro parte, a formalizzare la cessione pro-quota delle aree) che a loro volta hanno dedotto:<br />
&#8211; il difetto di giurisdizione amministrativa, vertendosi in tema di accertamento di diritti e obbligazioni scaturenti da atto convenzionale con natura ed effetti negoziali;<br />
&#8211; la nullità del ricorso per irritualità del mandato apposto su foglio separato e congiunto al ricorso per spillatura, privo di riferimenti e indicazioni relative all’oggetto del ricorso (ed anzi riferito a giudizi tutt’affatto diversi), con data anterior<br />
&#8211; l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa della deliberazione di Giunta municipale n. 35 del 25 settembre 2005, notificata a tutti i condomini sin dal 1° settembre 2005, e l’inammissibilità consequenziale dell’impugnativa dell’ordinanza dirigenzia<br />
&#8211; il difetto di legittimazione attiva del condominio, poiché le aree a cedersi rientrano in comunione incidentale degli acquirenti degli immobili realizzati in esecuzione del piano di lottizzazione;<br />
&#8211; l’infondatezza del ricorso nel merito, sia in relazione alla efficacia sine die delle previsioni del piani urbanistici esecutivi, salva la decadenza della declaratoria di pubblica utilità, come stabilita dall’art. 37 comma 5° della legge regionale pugli<br />
Con memoria difensiva di controdeduzioni, depositata il 4 ottobre 2005, i ricorrenti hanno replicato alle avverse eccezioni pregiudiziali e di merito.<br />
Nella camera di consiglio del 5 ottobre 2006, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentale, dato rituale avviso ai difensori delle parti della definizione del giudizio con sentenza  in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1.) Il Tribunale deve esaminare, in limine, le eccezioni pregiudiziali spiegate dal difensore delle parti private intimate.</p>
<p>1.1) La prima, più radicale eccezione, attiene alla dedotta nullità del ricorso in relazione all’invalidità della procura speciale in ragione di un triplice ordine di motivi:<br />
&#8211; la apposizione del mandato ad litem su foglio separato, ancorché materialmente congiunto al ricorso;<br />
&#8211; l’anteriorità della data del mandato ad litem rispetto alla data del ricorso, sottoscritto dal solo difensore;<br />
&#8211; l’assenza nel mandato ad litem di riferimenti chiari e sicuri al giudizio di annullamento con esso introdotto, e per converso l’indicazione di atti sicuramente estranei ad un ricorso giurisdizionale amministrativo.<br />
L’eccezione è destituita di fondamento giuridico sotto ognuno dei richiamati profili.<br />
Com’è noto l’art. 83 comma 3 ultima parte c.p.c., come introdotto dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141, statuisce che:<br />
“La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all&#8217;atto cui si riferisce”.<br />
Tale facoltà è, peraltro, esercitabile senz’altro quando “…non vi sia spazio sufficiente nelle pagine relative all&#8217;atto giudiziale medesimo e che occorra quindi materialmente aggiungere un ulteriore foglio” (Cons. Stato , Sez. VI, 20 luglio 2004 , n. 5266; id., Sez. IV, 18 ottobre 2002 , n. 5730).<br />
Nel caso si specie non è contestato, ed è agevolmente enucleabile dalla semplice visione dell’atto, che la procura speciale, per il numero delle parti rappresentate, non poteva essere apposta in calce al ricorso, non essendovi sufficiente spazio.<br />
Ne consegue che il suo rilascio su foglio separato, incontestatamente e incontestabilmente congiunto mediante spillatura al ricorso, è del tutto ammissibile e rituale.<br />
Non può, poi, costituire ragione d’irregolarità della procura ad litem la circostanza che essa rechi data anteriore al ricorso, laddove sarebbe al limite rilevante che essa sia invece posteriore al ricorso, e rammentando che secondo pacifica giurisprudenza anche un mandato privo di data deve ritenersi ammissibile se, essendo rilasciato su foglio separato, comunque preceda la relata di notificazione, e quindi sia logicamente anteriore alla notificazione (Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2002, n. 2013).<br />
Infine, il chiaro riferimento della procura alla rappresentanza e difesa “…nel giudizio di cui al presente atto in ogni sua fase, stato e grado ed anche per quelle eventuali di merito, cautelari, opposizione appello e di esecuzione…”, proprio per il richiamo ivi contenuto al “presente atto”, ossia al ricorso giurisdizionale cui il mandato apposto su foglio separato ma materialmente congiunto pertiene, non consente di ipotizzare alcuna incertezza in ordine alla volontà delle parti di investire il difensore della loro rappresentanza e assistenza ai fini dell’impugnativa in sede giurisdizionale dell’ordinanza gravata, ancorché, per evidente refuso tralaticio, vi sia un richiamo anche alla facoltà di presentare istanza di fallimento, insinuazione al passivo e reclamo ex art. 22 l.f.</p>
<p>1.2) Nell’ordine logico-giuridico, deve esaminarsi poi l’altra eccezione pregiudiziale, imperniata sulla deduzione dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.<br />
Anche tale eccezione risulta destituita di fondamento giuridico, per un duplice ordine di ragioni.<br />
I ricorrenti non hanno proposto domanda di accertamento dell’inesistenza di obblighi rivenienti dalla convenzione di lottizzazione, salva la formulazione di un’eccezione di prescrizione, inammissibile in quanto tale in difetto di domanda di accertamento, anche in via riconvenzionale, da parte dell’Amministrazione comunale che sia diretta alla declaratoria del diritto alla cessione delle aree urbanizzate e destinate a sede stradale.<br />
In altri termini il ricorso, in funzione del suo petitum e causa petendi, è orientato (soltanto) all’annullamento dell’ordinanza gravata in quanto costituente esercizio di poteri autoritativi, e nei limiti in cui tali poteri possono esplicarsi, ossia in funzione della diffida alla rimozione di opere abusive insistenti sulle aree a cedersi.<br />
Sotto tale aspetto l’ordinanza ha contenuto ed effetti tipici di misura repressiva di abusi di natura edilizia, onde non può seriamente revocarsi in dubbio la giurisdizione di questo G.A.<br />
In termini più generali, poi, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2005 n. 592) ha affermato la giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie relative all’adempimento di obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione, ed in specie inerenti alla declaratoria dell’obbligo di cessione gratuita delle aree relative alle opere di urbanizzazione in favore delle amministrazioni comunali (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 25 giugno 2004 n. 1458), ricondotta alla sfera di competenza disegnata dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e comunque all’ambito delle concessioni amministrative (cfr. Cass., SS.UU., 9 ottobre 1991, n. 10614), anche ammettendo l’esperibilità da parte dell’ente pubblico territoriale dell’azione ex art. 2932 cod.civ. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 febbraio 2004 n. 895; T.A.R. Lombardia, Brescia, 28 novembre 2001, n. 1126).</p>
<p>1.3) Appare altresì destituita di fondamento giuridico l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del condominio.<br />
Sotto un primo profilo, non può sfuggire che l’ordinanza impugnata reca tra i suoi destinatari, secondo l’elenco di nominativi ad essa allegato, anche Leonardo Lobuono, ossia l’amministratore del condominio, cui d’altra parte l’amministrazione comunale aveva già indirizzato le note (richiamate nella narrativa in fatto) da cui discenderebbe l’effetto interruttivo della prescrizione.<br />
Per altro aspetto, il regolamento condominiale esibito dalle parti private intimate e costituitesi all’art. 2 enumera tra le parti comuni anche “l’impianto pompa autoclave acqua sorgiva” e “l’impianto di distribuzione acqua sorgiva”, ossia proprio le opere abusive realizzate sulle aree stradali a cedersi in attuazione degli obblighi di lottizzazione che costituiscono oggetto (assieme alla “guardiola d’ingresso”, che non può che costituire parte comune del complesso immobiliare in quanto destinata potenzialmente alla sua guardiania) della misura repressiva.<br />
Ne consegue che il condominio è portatore di interesse proprio e diretto alla conservazione delle opere di cui all’ingiunzione di rimozione, e come tale è sicuramente legittimato all’impugnativa.</p>
<p>1.4) Priva di supporto probatorio è rimasta, da ultimo, l’eccezione di irricevibilità parziale del ricorso quanto all’impugnativa della deliberazione di Giunta municipale n. 35 del 25 febbraio 2005, poiché dalla documentazione versata in atti non risulta che essa sia stata notificata, o anche solo comunicata nei suoi estremi essenziali, ai ricorrenti.</p>
<p>2.) Nel merito il ricorso in epigrafe è manifestamente destituito di fondamento giuridico, e come tale deve essere rigettato.</p>
<p>2.1) Come già anticipato sub 1.2) è anzitutto inammissibile l’eccezione di prescrizione spiegata nel motivo unico di ricorso: i ricorrenti non hanno proposto domanda di accertamento (negativo) dell’inesistenza di obblighi rivenienti dalla convenzione di lottizzazione, ed anzi in ricorso si rileva che “&#8230;la natura convenzionale del rapporto oggetto del giudizio preclude all’Amministrazione comunale l’uso di strumenti autoritativi, potendo eventualmente essa soltanto agire giurisdizionalmente per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ. &#8230;”.<br />
Sennonché l’Amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, non ha proposto (in via riconvenzionale e con ricorso incidentale: cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 febbraio 2004 n. 895) alcuna domanda intesa alla declaratoria del proprio diritto alla cessione delle aree su cui insiste la viabilità di lottizzazione, e per conseguenza è evidentemente inammissibile il motivo unico di ricorso nella parte in cui, invocando la violazione dei relativi articoli del codice civile, fa valere un’eccezione di prescrizione di un diritto allo stato non azionato.<br />
Ciò preclude l’esame della fondatezza delle deduzioni dell’amministrazione comunale in ordine all’esistenza ed efficacia di atti interruttivi del termine prescrizionale (come risultanti dalla documentazione esibita), anche provenienti da una parte dei comproprietari (e segnatamente dalle parti private intimate che hanno provveduto alla cessione, per la loro quota di spettanza, delle aree).<br />
D’altro canto l’ordinanza impugnata contiene, al riguardo, mero invito alla cessione delle aree che, ove disatteso, non può comportare alcuna conseguenza pregiudizievole ex se, salvo quanto enunciato nel punto 3) del dispositivo della deliberazione di Giunta municipale n. 35 del 25 febbraio 2005, che riserva, appunto, “&#8230;di procedere all’attivazione di opportune azioni giudiziarie nei confronti di coloro che, nei termini assegnati, non procederanno alla cessione delle aree di che trattasi nei termini sopra detti”, ossia la mera riserva di azionare gli opportuni e pertinenti rimedi giurisdizionali per far valere il diritto dell’amministrazione comunale alla cessione delle aree.</p>
<p>2.2) Le residue censure del motivo unico di ricorso sono palesemente destituite di fondamento giuridico e imperniate su erroneo presupposto (forse maliziosamente assunto e prospettato) che oggetto dell’ingiunzione di rimozione delle opere abusive insistenti sulle sedi stradali delle aree a cedersi siano gli impianti a rete, laddove l’ordinanza gravata indica in modo del tutto chiaro e inequivoco che tali opere, sulla cui abusività nessuna pertinente e utile deduzione è stata prospettata dai ricorrenti, sono costituite dagli “impianti di captazione e derivazione idrica non autorizzate” e dalla “guardiola d’ingresso”; il riferimento alla captazione idrica rende del tutto trasparente che non può trattarsi delle reti di distribuzione dell’acqua potabile gestite da AQP S.p.A., sebbene, e secondo quanto risulta dal regolamento di condominio, proprio dell’impianto di captazione e distribuzione di “acqua sorgiva”, ossia dell’opera abusiva di emungimento di acque dalla falda freatica (pozzo artesiano) intesa, come chiarito dal difensore dell’amministrazione comunale con deduzione rimasta incontrastata, all’innaffiamento dei “giardini privati dei singoli condomini”.</p>
<p>3.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato, siccome infondato.</p>
<p>4.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari &#8211; Sezione III, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 1522 del 2006:<br />
1) rigetta il ricorso;<br />
2) condanna i ricorrenti Condomunio “Borgo dei Lambertiana” di Valenzano, in persona dell’amministratore condominiale pro-tempore, Roberto Bottiglieri, Nicola Ferrara, Giuseppe Del Vecchio, Luigi Ceci, Vittorio Bonserio, Teresa Scaringi, Giuseppe Salerno, Liliana Messina, Michele Lasala, Rita Caldarola, Nicola De Marinis, Leonarda Carone, Gaetano Dentamaro, Luigi De Marinis, Maria Grazia Bisesto, Grazia Romita, Tommaso Putignano, Annamaria Mastroviti, Giovanni Guarnieri, Maddalena Antelmi, Patrizia Colaianni, Giuseppe De Giosa, in solido tra loro, alla rifusione in favore del Comune di Valenzano, in persona del Sindaco pro-tempore, e delle parti private intimate Domenico D’Aloia, Cateria Bianca Maria D’Aloia, Donatella D’Aloia, Gianfranco D’Aloia, delle spese ed onorari di giudizio liquidati in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), in ragione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna di esse.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2006, con l’intervento dei magistrati:<br />
Amedeo	URBANO		Presidente 		<br />	<br />
Antonio	PASCA		Componente<br />	<br />
Leonardo	SPAGNOLETTI	Componente est.																																																																																											</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 19 ottobre 2006<br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-10-2006-n-3743/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.3743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.3743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.3743</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. Russo F. (Avv.ti F. Frati e R. Carloni) contro il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato) e la Questura di Firenze (Avvocatura dello Stato) competenza del Questore del luogo in cui le competizioni agonistiche si sono tenute ed illegittimità del divieto fondato esclusivamente su una denuncia per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.3743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.3743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> Russo F. (Avv.ti F. Frati e R. Carloni) contro il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato) e la Questura di Firenze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>competenza del Questore del luogo in cui le competizioni agonistiche si sono tenute ed illegittimità del divieto fondato esclusivamente su una denuncia per favoreggiamento personale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giochi e scommesse – Sport &#8211; Divieto di accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey – Art. 6 della legge n. 401/89 &#8211; Competenza &#8211; Del Questore del luogo in cui le competizioni si sono tenute<br />
2. Giochi e scommesse – Sport – Divieto di accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey – Ipotesi di cui all’art. 6, 1° comma, della legge n. 401/89 &#8211; Reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) – Non vi rientra – Conseguenze – Ilegittimità del divieto</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il questore territorialmente competente ad assumere i provvedimenti previsti dall&#8217;art. 6 della legge n. 401/89 (e successive modificazioni) conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni agonistiche è quello del luogo in cui queste ultime si sono tenute e non quello del luogo in cui l&#8217;interessato risiede</p>
<p>2. Il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) non rientra fra quelli previsti dall&#8217;art. 6, 1° comma, della legge n. 401/89, né è riconducibile alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o di incitamento alla violenza, essendo la fattispecie del favoreggiamento alternativa al concorso nel reato. Ne consegue che è illegittimo il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey motivato con riferimento a una denuncia per favoreggiamento personale perché il ricorrente cercava di impedire l&#8217;identificazione di altri giovani responsabili di minacce gravi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">competenza del Questore del luogo in cui le competizioni agonistiche si sono tenute ed illegittimità del divieto fondato esclusivamente su una denuncia per favoreggiamento personale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio dell’8 settembre 2004.</p>
<p>Visto il  ricorso n. 1567/04 proposto da:<br /><b>RUSSO FERDINANDO </b>rappresentato e difeso da:<br />
FRATI FRANCESCOCARLONI RICCARDOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI 40presso<br />
SEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>QUESTURA DI FIRENZE </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento n. 41842/04-04-D del 28.4.2004, notificato in data 3.5.2004, con cui il Questore della Provincia di Firenze ha disposto l’applicazione nei confronti del ricorrente delle misure di prevenzione di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificata dal decreto legge 20 agosto 2001, n. 386, convertito con la legge 19 ottobre 2001, n. 377; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNOQUESTURA DI FIRENZE<br />
Designato relatore, alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti F.Frati e l’avv. dello Stato M.V.Lumetti;<br />Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge 1034/1971, come introdotto dalla legge 205/2000;</p>
<p>Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;<br />
	Considerato che il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono incontri di calcio e di hockey motivato con riferimento a una denuncia per favoreggiamento personale, perché cercava di impedire l&#8217;identificazione di altri giovani responsabili di minacce gravi;<br />	<br />
	Considerato che la doglianza di incompetenza è infondata, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il questore territorialmente competente ad assumere i provvedimenti previsti dall&#8217;art. 6 della legge n. 401 del 1989 e successive modificazioni conseguenti a  turbative nello svolgimento di manifestazioni agonistiche è quello del luogo in cui queste ultime si sono tenute e non quello del luogo in cui l&#8217;interessato risiede (Cass. pen., I, 19 novembre 2003, n. 46342; id., 15 ottobre 2003, n. 42744);<br />	<br />
	Considerato che è fondato il secondo motivo, in quanto il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) non rientra fra quelli previsti dall&#8217;art. 6, 1° comma, della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, né è riconducibile alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o di incitamento alla  violenza, essendo la fattispecie del favoreggiamento alternativa al concorso nel reato (nella specie: minaccia aggravata da parte di Marianetti Marco, la cui identificazione sarebbe stata impedita dal ricorrente);<br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso debba accogliersi per tale assorbente ragione e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Firenze l&#8217;8 settembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
Giovanni Vacirca, Presidente, est.<br />
Giacinta Del Guzzo, Consigliere<br />
Bernardo Massari, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 SETTEMBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-9-8-2004-n-3743/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/8/2004 n.3743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
