<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>373 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/373/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/373/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>373 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/373/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 24/4/2020 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-24-4-2020-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-24-4-2020-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-24-4-2020-n-373/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 24/4/2020 n.373</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Marco Buricelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (Gianluca R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Santi Delia, co. la Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica &#8211; Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-24-4-2020-n-373/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 24/4/2020 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-24-4-2020-n-373/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 24/4/2020 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Marco Buricelli, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Gianluca R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Santi Delia, co. la Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica &#8211; Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo)</span></p>
<hr />
<p>Va ordinato alla commissione concorsuale la tempestiva formulazione di un giudizio in ordine ad una  prova scritta di un concorso pubblico, rispetto al quale sono stati elaborati dei quesiti indiziati di illogicità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblici Concorsi &#8211; provvista di funzionari direttivi &#8211; quiz selettivi erronei &#8211; conseguenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va ordinato alla commissione concorsuale la tempestiva formulazione di un giudizio in ordine ad una (nella specie, seconda) prova scritta di un concorso pubblico, rispetto al quale sono stati elaborati dei quesiti indiziati di illogicità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/04/2020<br /> <strong>N. 00373/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 00281/2020 REG.RIC. </strong><br /> </p>
<p> <strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 281 del 2020, proposto da Gianluca R., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via Ludovico Ariosto, 29;<br /> <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica &#8211; Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, 6;<br /> <br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza cautelare del TAR per la Sicilia &#8211; sezione terza &#8211; n. 102/2020, resa tra le parti,<br /> concernente concorso pubblico per la copertura di sei posti di funzionario direttivo &#8211; categoria professionale D &#8211; Settore Informazione &#8211; Ufficio stampa e documentazione della Regione Siciliana &#8211; mancata ammissione alla prova scritta;<br /> <br /> Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm. ;<br /> Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br /> Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica &#8211; Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del d. l. n. 18 del 2020;<br /> Visto il decreto presidenziale n. 175 del 24.3.2020, di richiesta di adempimenti istruttori;<br /> Visti tutti gli atti della causa, compresa la memoria dell&#8217;appellante del 17.4.2020;<br /> Relatore il cons. Marco Buricelli nella camera di consiglio del 23 aprile 2020, svoltasi in video conferenza e senza discussione orale ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020;<br /> <br /> rammentato preliminarmente che l&#8217;appellante risulta essere stato ammesso alla prova scritta con decreto del presidente della III sezione del TAR n. 3 del 7.1.2020 e che <em>è in attesa dal 17 gennaio 2020 dell&#8217;esito</em>, stando a quanto afferma la difesa dell&#8217;appellante medesimo, senza alcuna contestazione specifica da parte dell&#8217;Amministrazione;<br /> rilevato sempre in via preliminare che la richiesta istruttoria avanzata con il decreto presidenziale n. 175 del 24.3.2020 non è stata eseguita;<br /> considerato a un primo esame che il quesito n. 59, sulla legge anteriore alla l. n. 150/2000, così¬ come formulato, appare manifestamente illogico e da annullare; e che merita di essere approfondito nella sede di merito anche il profilo di censura che riguarda il quesito n. 4, avuto riguardo alla intervenuta abrogazione della l. n. 1034/1971 in seguito alla entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, e alla possibilità  che tale situazione sia capace di creare incertezza e disorientamento nei partecipanti alla selezione;<br /> che l&#8217;annullamento o la neutralizzazione della domanda n. 59 avrebbe potuto comportare il raggiungimento del punteggio di 21/30 (il candidato non risulta ammesso alla seconda prova scritta per soli 0,33 centesimi di punto): dal che consegue il riconoscimento, sempre allo stato e a un primo esame, di un sufficiente <em>fumus boni juris</em> a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio;<br /> che il danno sussiste e appare grave e irreparabile sì¬ che, in accoglimento della istanza cautelare, dato atto della giÃ  disposta ammissione dell&#8217;appellante, in via interinale e con riserva, alla seconda prova scritta, l&#8217;esito della quale l&#8217;appellante medesimo sta attendendo dal 17.1.2020, occorre disporre che la Commissione esaminatrice renda noto entro 30 giorni il risultato della prova in questione e, ove ne ricorrano i presupposti, prosegua oltre nella procedura;<br /> che le spese del doppio grado del procedimento cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l&#8217;appello cautelare (Ricorso numero: 281/2020) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, e in accoglimento della istanza di misure cautelari presentata in primo grado, dispone che la Commissione esaminatrice renda noto il risultato della prova medesima e, ove ne ricorrano i presupposti, prosegua oltre nella procedura come da motivazione.<br /> Dispone inoltre che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .<br /> Provvede sulle spese del doppio grado del procedimento cautelare come segue: le compensa.<br /> La presente ordinanza sarà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23 aprile 2020, svoltasi da remoto in video conferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Marco Buricelli, Consigliere, Estensore<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-24-4-2020-n-373/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 24/4/2020 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2020-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2020-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2020-n-373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.373</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Diego Sabatino, Consigliere, Estensore; (S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani e Ilaria Romagnoli, c. il Comune di Quinzano d&#8217;Oglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi) L&#8217;errore di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2020-n-373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2020-n-373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Diego Sabatino, Consigliere, Estensore;  (S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani e Ilaria Romagnoli, c. il Comune di Quinzano d&#8217;Oglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;errore di fatto revocatorio consiste, in sintesi, nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; Revocazione &#8211; errore di fatto &#8211; art. 395 n. 4 C.P.C. &#8211; individuazione &#8211; c.d. abbaglio dei sensi &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall&#8217;art. 395, n. 4), cod. proc. civ., deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l&#8217;esistenza di un fatto la cui verità  era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività , sì¬ da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.</em><br /> <em>L&#8217;errore di fatto revocatorio consiste, in sintesi, nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa: la falsa percezione da parte del giudice della realtà  processuale, che giustifica l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 395 cod. proc. civ., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l&#8217;esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l&#8217;inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.</em><br /> <em>Ãˆ inammissibile, quindi, il rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall&#8217;ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall&#8217;erronea interpretazione di essi.</em><br /> <em>Non sussiste vizio revocatorio quando si lamenta un&#8217;asserita erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonchè quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. Inoltre, l&#8217;errore di fatto revocatorio deve cadere in modo esclusivo su atti o documenti processuali. Esso non sussiste se la lamentata erronea percezione degli atti di causa abbia costituito un punto controverso e, comunque, abbia formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia sia il frutto dell&#8217;apprezzamento, della valutazione e dell&#8217;interpretazione delle risultanze processuali da parte del Giudice.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/01/2020<br /> <strong>N. 00373/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06173/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6173 del 2018, proposto da S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani e Ilaria Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Gorlani in Brescia, via Romanino n. 16;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Quinzano d&#8217;Oglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Rolfo in Roma, via A. Nuova n. 96;<br /> <strong><em>per la revocazione</em></strong><br /> della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, 29 gennaio 2018 n.618;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Quinzano d&#8217;Oglio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Mario Gorlani e Paolo Rolfo, per delega dell&#8217;avvocato Domenico Bezzi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con ricorso iscritto al n. 6173 del 2018, S. s.r.l. propone istanza per la revocazione della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, 29 gennaio 2018 n.618 con la quale è stato accolto l&#8217;appello proposto dal Comune di Quinzano d&#8217;Oglio contro S. s.r.l. per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, 18 aprile 2013 n.359, concernente diniego accertamento compatibilita&#8217; paesistica &#8211; demolizione opere abusive.<br /> Nella sentenza revocanda, il fatto veniva così¬ ricostruito:<br /> &#8220;1. Con ricorso R.G. n. 3280/2011 la S. s.r.l. impugnava il diniego prot. n. 6522 del 27.12.1995 opposto dal Comune di Quinzano d&#8217;Oglio alla domanda di concessione in sanatoria e della conseguente ordinanza di demolizione prot. n. 7881 del 28.12.1995 di un ponte in ferro e cemento realizzato dalla medesima società .<br /> 1.1. Il T.a.r. per la Lombardia, sezione di Brescia, con sentenza n. 2462/2010 depositata l&#8217;08.07.2010, ritenendo la conformità  del ponte alla disciplina urbanistica di zona, aveva dichiarato l&#8217;illegittimità  dei predetti provvedimenti, per l&#8217;effetto annullandoli.<br /> 1.2. Con ricorso in appello il Comune di Quinzano d&#8217;Oglio impugnava tale pronuncia.<br /> 1.3. Con decreto del Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 1674/2016 del 13 dicembre 2016 l&#8217;appello veniva dichiarato perento.<br /> 2. Nelle more della decisione del giudizio di appello la S. s.r.l. proponeva ricorso ex art. 112 c.p.a. (R.G. n. 414/2011) per l&#8217;ottemperanza della sentenza T.a.r. per la Lombardia, sezione di Brescia n. 2462/2010, la cui efficacia non era stata sospesa nel giudizio d&#8217;appello.<br /> 2.1. Il T.a.r., con sentenza n. 1076/2011, statuiva testualmente che &quot;sotto il profilo paesistico la sentenza n. 2462/2010 ha affermato la possibilità  dell&#8217;autorizzazione in sanatoria, rilevando perà² che i provvedimenti impugnati non si pronunciano al riguardo. Questo punto della sentenza può essere inteso nel senso che il problema di merito della compatibilità  paesistica non è stato oggetto della controversia, con la conseguenza che si tratta di questione ancora aperta&quot; aggiungendo, quindi, che: &quot;b) la ricorrente è&#8230; tenuta a presentare formalmente una domanda di sanatoria paesistica corredata di tutta la documentazione normalmente richiesta a tale scopo, a partire dalla relazione paesistica&quot;; pertanto, riteneva il T.a.r. che: &quot;In conclusione il Comune è tenuto a fissare un termine ragionevolmente breve alla ricorrente per la presentazione della domanda di sanatoria paesistica. Dalla data di ricevimento della domanda decorre il termine di 60 giorni per l&#8217;attività  istruttoria e (in caso di valutazioni positive sotto il profilo paesistico) per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria&quot;.<br /> 2.2. In conseguenza della sentenza n. 1076/2011, il 30.9.2011 la S. presentava, quindi, richiesta di accertamento di compatibilità  paesaggistica del ponte, alla quale faceva seguito in data 19.3.2012 parere negativo della Commissione per il Paesaggio. Infine, il Comune, in data 21.5.2012, disponeva il diniego di sanatoria paesaggistica ed edilizia e, conseguentemente, emetteva, in data 25.6.2012, l&#8217;ordinanza n. 61/2012 di demolizione del ponte ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.<br /> 3. La S. s.r.l. proponeva nuovo ricorso ex art. 112 c.p.a. (R.G. n. 745/2012) per l&#8217;ottemperanza della sentenza T.a.r. per la Lombardia, sezione di Brescia n. 1076/2011, chiedendo al Giudice, rilevata e dichiarata la nullità  ed inefficacia del diniego opposto dal Comune, di nominare un Commissario ad acta per l&#8217;adozione del provvedimento di compatibilità  paesaggistica del ponte in asserita esecuzione della sentenza n. 1076/11. Con ricorso per motivi aggiunti, inoltre, la società  estendeva la domanda di declaratoria di nullità /inefficacia alla ordinanza n. 61 del 25.06.2012 di demolizione.<br /> 3.1. Il T.a.r. Brescia, dapprima, con la sentenza non definitiva n. 1537/2012, accogliendo l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso ex art. 112 c.p.a., rigettava la domanda di esecuzione della sentenza n. 1076/2011, convertendo poi ex art. 32, co. 2 c.p.a. ed art. 279, co. 2 c.p.c. il rito speciale in rito ordinario impugnatorio limitatamente alle domande di annullamento dei provvedimenti nn. 8, 9 e 10 del fascicolo di primo grado.<br /> 3.2. Il T.a.r. Brescia addiveniva infine alla pronuncia n. 359/2013, con cui, accoglieva il ricorso e rimetteva al Comune il potere di quantificare il danno ambientale da porre a carico della S. come alternativa alla rimessione in pristino.<br /> In particolare, il Giudice di primo grado riteneva doversi applicare ratione temporis l&#8217;art 167, c. 4 d.lgs. n. 42/04 nella versione anteriore alla modifica avvenuta con l&#8217;art 27 d.lgs. n. 157/2006, con la conseguenza che il Comune non avrebbe potuto negare la sanatoria paesaggistica, perchè avrebbe dovuto qualificare il parere della Soprintendenza come non vincolante ed utilizzarlo solo per scegliere discrezionalmente tra la rimessione in pristino ed il pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito.<br /> Il TAR aggiungeva, inoltre, che anche applicando il nuovo art. 167 c. 4 d.lgs. n. 42/04, il ponte non potrebbe ricadere nel divieto automatico di sanatoria, in quanto la superficie del ponte non può essere assimilata ad una superficie utile (intesa come spazio autonomamente utilizzabile, essendo al pìù una superficie tecnica accessoria). In particolare, ad avviso del primo Giudice, il ponte può essere qualificato come pertinenza delle strutture produttive della S. s.r.l. e, per dimensioni e collocazione, non è un&#8217;opera in grado di compromettere da sola gli obiettivi di conservazione paesistica sottesi all&#8217;attivazione del PLIS, nè impedisce la rinaturalizzazione delle sponde.<br /> 4. Con ricorso in appello il Comune di Quinzano d&#8217;Oglio impugna la sentenza n. 359/2013, chiedendone l&#8217;annullamento sulla base dei seguenti motivi:<br /> I) erroneità  nella individuazione della disciplina procedimentale di sanatoria paesaggistica applicabile ratione temporis &#8211; erroneità  nella qualificazione del ponte come superficie tecnica accessoria suscettibile di accertamento di compatibilità  paesaggistica;<br /> II) erroneità  nella ricostruzione e nella valutazione dei fatti di causa.<br /> 4.1. Si è costituita in giudizio la S. s.r.l., chiedendo che l&#8217;appello venga dichiarato inammissibile o improcedibile e comunque respinto nel merito.<br /> 4.2. Le parti hanno infine prodotto ulteriori memorie.<br /> 5. All&#8217;udienza del 21 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.&#8221;<br /> La vicenda veniva decisa con la sentenza revocanda. In essa, la Sezione, considerando fondate le censure proposte da Comune appellante, riteneva legittima la scelta da parte di questo per la rimessione in pristino dell&#8217;area, tramite la demolizione del ponte, come pure legittimi i provvedimenti impugnati con ricorso in primo grado.<br /> Contestando le statuizioni della sentenza di appello, la parte ricorrente evidenzia l&#8217;esistenza di errori suscettibili di revocazione, riguardanti l&#8217;erronea percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, meglio descritti in parte motiva.<br /> Nel giudizio di appello, si è costituito il Comune di Quinzano d&#8217;Oglio, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br /> Dopo il diniego della domanda di adozione di misure cautelari inaudita altera parte, avutosi con decreto presidenziale 19 settembre 2018 n.4446, all&#8217;udienza del 27 settembre 2018, l&#8217;istanza cautelare veniva accolta con ordinanza 1 ottobre 2018 n. 4812, previa prestazione di cauzione.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione, con memorie del 28 ottobre e del 7 novembre 2019, entrambe le parti precisavano le loro posizioni.<br /> Alla pubblica udienza del 28 novembre 2019, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; Il ricorso è inammissibile.<br /> 2. &#8211; Va rammentato che, per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 16 luglio 2019, n.4999; id., V, 30 ottobre 2015, n. 4975; id., IV, 21 aprile 2017, n. 1869; Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21), l&#8217;errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall&#8217;art. 395, n. 4), cod. proc. civ., deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l&#8217;esistenza di un fatto la cui verità  era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività , sì¬ da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.<br /> L&#8217;errore di fatto revocatorio consiste, insomma, nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa: la falsa percezione da parte del giudice della realtà  processuale, che giustifica l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 395 cod. proc. civ., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l&#8217;esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l&#8217;inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.<br /> Ãˆ inammissibile, quindi, il rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall&#8217;ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall&#8217;erronea interpretazione di essi.<br /> Non sussiste vizio revocatorio quando si lamenta un&#8217;asserita erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonchè quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7189). Inoltre, &quot;l&#8217;errore di fatto revocatorio deve cadere in modo esclusivo su atti o documenti processuali. Esso non sussiste se la lamentata erronea percezione degli atti di causa abbia costituito un punto controverso e, comunque, abbia formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia sia il frutto dell&#8217;apprezzamento, della valutazione e dell&#8217;interpretazione delle risultanze processuali da parte del Giudice&quot; (Cons. Stato, III, 1 aprile 2016, n. 1316).<br /> Sulla base di queste pacifiche osservazioni, è possibile risolvere la questione sottoposta che, tranne una precisazione in relazione al tema della natura non controversa della vicenda, si inserisce de plano nel quadro appena delineato.<br /> 3. &#8211; Con il primo motivo di diritto, recante &#8220;errore di fatto ex art. 395, comma 4 c.p.c.: erronea percezione della sussistenza di un vincolo paesaggistico ambientale. Erronea percezione della natura del P.L.I.S.&#8221;, la parte ricorrente lamenta l&#8217;esistenza dell&#8217;errore di fatto revocatorio, evidenziando l&#8217;esistenza di tutti e tre i profili di rilevanza dello stesso (erronea percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio; natura non controversa del punto in questione; decisività  del punto di fatto in questione), al fine di evidenziare la necessità  di accogliere la domanda rescindente della sentenza de qua. In concreto, l&#8217;errore di fatto revocatorio sarebbe stato determinato dalla errata percezione della sussistenza di un vincolo ambientale-paesaggistico derivante dal PILS Parco Locale d&#8217;Interesse Sovracomunale.<br /> 3.1. &#8211; La doglianza non ha fondamento.<br /> Preliminarmente e in via di fatto, va osservato che l&#8217;argomento in questione, ossia l&#8217;inesistenza del vincolo, è un tema mai dedotto nei giudizi svoltisi in precedenza tra le parti (ed è un fatto non contestato, tanto che nella memoria conclusionale della ricorrente, si legge che &#8220;La S. ha sempre agito nella convinzione che tale vincolo paesaggistico sussistesse, in ciò indotto dal Comune che agiva per la sua tutela, sicchè, nel momento in cui ha scoperto che così¬ non era, ha promosso il giudizio per revocazione&#8221;). Pertanto, indifferentemente dalla pìù o meno esplicita consapevolezza dello stesso, sicuramente va evidenziato che il tema del giudizio revocatorio non è stato mai portato in giudizio e che, anzi, l&#8217;intero procedimento si è svolto nel presupposto, non contestato, della sua esistenza.<br /> La detta osservazione permette dunque di rispondere alla doglianza della controparte, dovendosi affermare l&#8217;insussistenza degli elementi fondanti l&#8217;errore di fatto revocatorio.<br /> In primo luogo, in merito all&#8217;errata percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, occorre notare che l&#8217;esistenza o l&#8217;estensione di un vincolo urbanistico o ambientale o paesaggistico, come nel caso in esame, riguarda, in generale, l&#8217;attività  interpretativa e valutativa del giudice, visto che mira ad individuare l&#8217;ambito di incidenza del singolo piano per verificare se vi fosse o meno compreso o assoggettato l&#8217;intervento assentito (ex multis, Cons. Stato, V, 6 novembre 2017, n.5098).<br /> Pertanto, se di errore si tratta, non è errore di fatto ma di giudizio e come tale non sindacabile col rimedio revocatorio.<br /> In secondo luogo, in merito alla natura non controversa del punto in questione, va rilevato che effettivamente il tema non è mai stato posto in giudizio ma ciò non perchè ad esso estraneo. Infatti questo, come sopra ricordato, è stato espressamente ed implicitamente tenuto presente nei diversi giudizi e dalle parti che, tuttavia, hanno ritenuto di non contestarlo.<br /> Si tratta quindi di un argomento che, non contestato in relazione alla sua esistenza, non è certamente da ricondursi al travisamento ad opera del giudice. La assenza di contestazione, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, spinge ulteriormente la vicenda nell&#8217;ambito dell&#8217;errore di diritto, e non in quello di fatto.<br /> Va infatti ricordato (Cass. civile, I, 21 gennaio 1993, n.705) che &#8220;la pronuncia del giudice (in thesi errata) sulla esistenza di un fatto pacifico, perchè non contestato, costituisce il frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un&#8217;attività  valutativa, nel senso che egli, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine alla esistenza di un fatto determinato &#038; l&#8217;ha risolta affermativamente all&#8217;esito di un giudizio, per sè, incompatibile con l&#8217;errore di fatto e non in grado, quindi, di aprire l&#8217;accesso alla revocazione&#8221;.<br /> Pertanto, pur integrando tale elemento il presupposto della decisività , l&#8217;assenza del connotato dell&#8217;errore di fatto impedisce di condividere la posizione della parte ricorrente sull&#8217;esistenza degli estremi per la revocazione della sentenza.<br /> 4. &#8211; Con il secondo motivo di diritto, recante &#8220;errore di fatto ex art. 395, n. 4: sulla effettiva consistenza materiale del ponte&#8221;, viene lamentata la mancata considerazione del dato dimensionale, in quanto questo, per le sue fattezze ridotte e la sua consistenza discreta, di certo non in grado di incidere sulla vocazione a tutela ambientale della zona e ciò è facilmente ravvisabile ictu oculi dal giudice.<br /> 4.1. &#8211; La doglianza va decisamente respinta.<br /> Dalla lettura della sentenza emerge come il giudice si sia espressamente soffermato sulla compatibilità  dimensionale del ponte con l&#8217;area in questione, espressamente prendendo posizione, al punto 7.2. della sentenza, sulla la valutazione effettuata dal Comune di Quinzano d&#8217;Oglio e considerandola &#8220;sufficientemente motivata, ragionevole e supportata da idonei e significativi elementi&#8221;.<br /> Si tratta quindi di un punto su cui il giudice si è espressamente soffermato, rendendo quindi non configurabile l&#8217;errore di fatto revocatorio.<br /> 5. &#8211; Con il terzo motivo di diritto, recante &#8220;contrasto con sentenza passata in giudicato ex art. 395, n. 5 c.p.c.&#8221;, si lamenta come la pronuncia del Consiglio di Stato revocanda si ponga in contrasto con la sentenza 26 novembre 2008 n.1700 del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, passata in giudicato, dove si legge che &#8220;nella specie non sussiste un vincolo paesaggistico di assoluta inedificabilità  nemmeno in relazione alle sole opere che finiscono col modificare l&#8217;aspetto ambientale (ponte). Inoltre, preso atto della destinazione ad F3 della zona oltre ponte, appare chiaro che quanto richiesto (il ponte) non è &#8211; all&#8217;evidenza &#8211; incompatibile con la detta destinazione medesima&#8221;.<br /> 5.1. &#8211; La censura non può essere condivisa.<br /> Come emerge da una piana lettura della sentenza del T.A.R. di Brescia (che decideva, riunendoli, sei diversi ricorsi avverso atti di diniego delle autorizzazioni relative alla costruzione del ponte e a vicende edilizie collaterali), il giudice di prime cure non ha ritenuto assentibile la realizzazione (cosa che peraltro sarebbe stata estranea alle sue attribuzioni) ma ha semplicemente escluso che il manufatto fosse ex se incompatibile con la destinazione urbanistica dell&#8217;area e, pertanto, non è entrato nella valutazione paesaggistica che è poi stata considerata nella sentenza oggi revocanda.<br /> Del pari non rileva la successiva sentenza dello stesso T.A.R. 15 luglio 2011 n.1076., in cui il primo giudice dispone che il Comune operi per consentire alla società  ricorrente &#8220;la presentazione della domanda di sanatoria paesistica&#8221;, evidenziando quindi come questa non sia stata ancora conseguita.<br /> Ne deriva che, anche sotto questo diverso punto di vista, la sentenza si sottrae al vizio revocatorio invocato.<br /> 6. &#8211; Il mancato superamento del momento rescindente impedisce alla Sezione di prendere posizione sulle censure rescissorie, proposte dalla ricorrente al punto IV. del suo atto introduttivo.<br /> 7. &#8211; Il ricorso è quindi inammissibile. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1. Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione n. 6173 del 2018;<br /> 2. Condanna S. s.r.l. a rifondere al Comune di Quinzano d&#8217;Oglio le spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.<br /> Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-1-2020-n-373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2015 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-25-9-2015-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-25-9-2015-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-25-9-2015-n-373/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2015 n.373</a></p>
<p>Pres. Onorato, Est. Monteferrante Sulla mancata corresponsione della cosiddetta maggiorazione universitaria alla struttura sanitaria che ha pattuito con la regione un protocollo d&#8217;intesa concernente il coordinamento delle attività assistenziali sanitarie con le funzioni istituzionali in tema di formazione, didattica e ricerca. 1. Tariffe sanitarie &#8211; Maggiorazione universitaria &#8211; Mancata corresponsione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-25-9-2015-n-373/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2015 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-25-9-2015-n-373/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2015 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, Est. Monteferrante</span></p>
<hr />
<p>Sulla mancata corresponsione della cosiddetta maggiorazione universitaria alla struttura sanitaria che ha pattuito con la regione un protocollo d&#8217;intesa concernente il coordinamento delle attività assistenziali sanitarie con le funzioni istituzionali in tema di formazione, didattica e ricerca.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Tariffe sanitarie &#8211; Maggiorazione universitaria &#8211; Mancata corresponsione &#8211; Piano di rientro &#8211; Legittimità.</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il piano di rientro e la previsione di tetti di spesa rappresenta una circostanza sopravvenuta, non imputabile alla Regione Molise, che legittima la mancata corresponsione della cosiddetta maggiorazione universitaria, in quanto incompatibile con la sopravvenuta e cogente disciplina dei tetti di spesa, funzionale al conseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza regionale, trattandosi dunque di sopravvenienza normativa che prevale sull’efficacia vincolante della clausola contrattuale oggetto di scrutinio.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00373/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00473/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2010, proposto dall’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed &#8211; I.R.C.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Di Pardo presso il cui studio in Campobasso, Via Berlinguer, N. 1 elegge domicilio;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Molise in Persona del Presidente P.T., Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali in Persona del Ministro P.T., Presidente della Regione Molise in qualità di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanitario, Consiglio dei Ministri, in Persona del Presidente P.T., Ministero dell&#8217;Economia e Finanze, in Persona del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
della delibera di Giunta della Regione Molise n. 578 del 19.7.10 comunicata all&#8217;IRCCS di Pozzilli con nota della Regione Molise n. prot. 11087/10, pervenuta il 16.8.10, avente ad oggetto &#8220;Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato &#8211; sez. V n. 3727/2010 Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed c/Regione Molise e del relativo documento istruttorio allegato, di ogni atto precedente, connesso e/o collegato.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali, del Presidente della Regione Molise in qualità di commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario, del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell&#8217;Economia e Finanze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
L’Istituto neurologico Mediterraneo Neuromed con ricorso notificato il 15 novembre 2010 e depositato il 23 novembre 2010 ha chiesto l’annullamento della delibera di Giunta della Regione Molise numero 578 del 19 luglio 2010 avente ad oggetto “esecuzione sentenza Consiglio di Stato sezione quinta numero 3727/2010 Istituto neurologico Mediterraneo Neuromed contro Regione Molise &#8211; Determinazioni e del relativo documento istruttorio allegato”.<br />
L’esponente ha premesso di aver stipulato un protocollo d’intesa con la Regione Molise e l’Università “La Sapienza” di Roma, approvato con deliberazione di Giunta Regionale numero 62 del 20 gennaio 2004 e sottoscritto tra le parti in data 26/10/2004.<br />
L’intesa al punto 1.3 individuava l’Istituto ricorrente quale polo didattico dell’Università “La Sapienza”, sede di corso di laurea delle professioni sanitarie (fisioterapia, tecnico sanitario di laboratorio biomedico e tecnico di radiologia medica) e di scuole di specializzazione postlaurea.<br />
Al punto 1.12 l’intesa prevedeva espressamente il riconoscimento in favore di Neuromed della cosiddetta “maggiorazione universitaria” stabilendo che “la regione riconosce all’IRCCS l’applicazione delle tariffe regionali classificate nella fascia a più elevata complessità il cui importo complessivo dovrà essere maggiorato secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 del DM del 31/7/1997”, a copertura dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. Il riconoscimento della maggiorazione sarebbe inoltre confermato al successivo punto 3.11 dell’intesa.<br />
Con nota del 18 febbraio 2005 l’Istituto ricorrente chiedeva alla Regione Molise il pagamento della maggiorazione universitaria prevista dal protocollo d’intesa e che l’art. 6, comma 2 del DM 31/7/1997 quantifica in una percentuale compresa tra il 3% e l’8% della valorizzazione dell’attività assistenziale. La regione Molise ometteva tuttavia di riscontrare la predetta nota e, all’esito di un contenzioso durato cinque anni, veniva dichiarato l’obbligo di provvedere in capo alla Regione con sentenza del Consiglio di Stato n. 3727/2010.<br />
Veniva così adottata la delibera di Giunta regionale n. 578 del 19 luglio 2010 che la ricorrente ha impugnato con il presente ricorso chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1. Violazione e falsa applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Molise, l’IRCCS Neuromed e l’Università “La Sapienza” in data 26/10/2004 ed approvato con DGR n. 62/2004. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 31 luglio 1997.<br />
Il rifiuto della Regione Molise di corrispondere la maggiorazione universitaria si porrebbe in contrasto con le previsioni del protocollo d’intesa sottoscritto il 26 ottobre 2004 comportandone una palese violazione. La maggiorazione sarebbe dovuta all’IRCCS Neuromed proprio in virtù della natura giuridica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che eroga prestazioni a più elevata complessità, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.M. 31 luglio 1997.<br />
Il provvedimento impugnato sarebbe dunque illegittimo per violazione e falsa applicazione del protocollo d’intesa siglato nel 2004, della delibera di Giunta regionale n. 62 del 2004 per mancato adempimento agli impegni sottoscritti e voluti dalle parti.<br />
2. Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso e sviamento di potere per erroneità nei presupposti, carenza di istruttoria, infondatezza delle argomentazioni addotte.<br />
Le motivazioni del rifiuto di corrispondere la maggiorazione universitaria, indicate nel documento istruttorio allegato alla delibera di Giunta impugnata, sarebbero erronee ed infondate in quanto:<br />
a. addurrebbero il preteso mancato adempimento da parte di Neuromed di tutti gli obblighi previsti dal protocollo d’intesa del 2004 che invece l’IRCCS avrebbe puntualmente rispettato, attuando il corso di laurea delle professioni sanitarie e la scuola di specializzazione, garantendo l’elevata complessità assistenziale e sostenendo i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.<br />
b. Non risponderebbe al vero quanto ivi affermato in ordine alla necessità di svolgere l’intero triennio clinico di formazione della facoltà di medicina e chirurgia ai fini del riconoscimento dell’incremento tariffario, secondo quanto previsto dal testo unico sulla mobilità interregionale, erroneamente invocato nel caso di specie. La regione Molise infatti si sarebbe impegnata con l’intesa a corrispondere la maggiorazione universitaria anche a fronte dello svolgimento di corsi di laurea delle professioni sanitarie e scuole di specializzazione espressamente menzionati al punto 1.6 del protocollo d’intesa. Lo stesso decreto interministeriale del 1997, nel riconoscere la maggiorazione universitaria, si riferisce espressamente ai “presìdi a più elevata complessità” che abbiano sostenuto i “maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca”, non richiedendo lo svolgimento del corso di laurea in medicina e chirurgia. Del resto anche il successivo protocollo d’intesa stipulato dalla Regione Molise con l’Università degli Studi del Molise e approvato con decreto commissariale n. 42/10 riconosce, all’articolo 5, comma 5, la maggiorazione universitaria anche in relazione ai posti letto messi a disposizione della formazione clinico assistenziale degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.<br />
c. I tetti di spesa fissati unilateralmente dalla Regione nel tempo non sarebbero opponibili alla ricorrente che ha sistematicamente impugnato i relativi decreti in sede giurisdizionale ritenendoli a sé non applicabili in quanto struttura equiparata a quelle pubbliche. Illegittimo poi sarebbe richiedere la sottoscrizione di accordi aggiuntivi per la corresponsione della maggiorazione universitaria in quanto non previsti dall’intesa del 2004 e neppure necessari stante il tenore puntuale delle previsioni di cui ai punti 1.12 e 3.11 contenute nell’intesa medesima.<br />
d. Illegittimo sarebbe poi opporre l’impossibilità di applicare l’incremento percentuale sull’intera produzione senza distinguere il livello di elevata complessità delle prestazioni che hanno necessitato di un maggior costo, trattandosi di aspetti da rimettere alla decisione della commissione mista prevista dall’articolo 4.4. del protocollo; in ogni caso, trattandosi di IRCCS (dove attività assistenziale, di ricerca e didattica sono intimamente connesse l’una all’altra), l’intera attività assistenziale dovrebbe essere classificata come ad elevata complessità secondo quanto previsto, del resto, dall’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 1997 che prevede la maggiorazione per l’intera attività assistenziale e non solo per parte di essa. La medesima commissione dovrebbe essere attivata per definire la percentuale della maggiorazione applicabile tra il minimo (3%) ed il massimo (8%) previsto dal decreto interministeriale del 1997, percentuale che ragionevolmente potrebbe essere fissata nella media dei predetti parametri.<br />
3. Eccesso di potere, sviamento di potere, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.<br />
Vi sarebbe contraddittorietà tra quanto deliberato dalla Giunta regionale il 20 gennaio 2004 con il provvedimento numero 62 che ha riconosciuto la maggiorazione tariffaria e quanto deliberato dalla stessa Giunta il 18 luglio 2010 che, con provvedimento numero 578, ha invece disconosciuto la predetta maggiorazione.<br />
La condotta della Regione sarebbe altresì affetta da ingiustizia manifesta oltre che da disparità di trattamento, atteso che in data 2 luglio 2010 ha stipulato un’intesa con l’Università degli Studi del Molise, recepita con decreto commissariale numero 42 del 2 luglio 2010 in cui è stata contemplata la predetta maggiorazione universitaria nella percentuale del 7% da applicare anche ai posti letto messi a disposizione della formazione clinico assistenziale degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione, ipotesi questa invece contraddittoriamente negata alla ricorrente con il provvedimento di giunta numero 578 del 2010 impugnato.<br />
4. Violazione, falsa applicazione del protocollo d’intesa del 2004 punti 4.4 e 4.6. Illegittimità dell’atto impugnato per eccesso e sviamento di potere.<br />
Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 2004 le parti si erano obbligate a rimettere ogni questione derivante dall’applicazione dell’intesa ad una commissione mista o, in alternativa, ad un comitato paritetico al fine di evitare che la adozione di decisioni unilaterali da parte di ciascuna parte contraente potesse pregiudicare le altre. Tale ratio verrebbe palesemente violata dall’adozione del provvedimento impugnato che disattende unilateralmente quanto pattuito con l’intesa, senza adire preventivamente la commissione mista o il comitato paritetico.<br />
5. Illegittimità derivata del provvedimento impugnato.<br />
La deliberazione impugnata è illegittima in quanto adottata sul presupposto della vigenza delle deliberazioni di Giunta numero 972 del 2007 e 169 del 2008 recanti fissazione di tetti di spesa anche per la ricorrente che, al contrario, le ha impugnate con autonomo ricorso in quanto affette da diversi profili di illegittimità non essendo a se opponibili in quanto IRCCS e cioè struttura equiparata a quelle pubbliche, sottratte alla disciplina dei tetti di spesa.<br />
Si sono costituite in giudizio la Regione Molise, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario per resistere al ricorso, contestando la fondatezza dei motivi di censura e concludendo per la loro reiezione nel merito.<br />
Alla udienza pubblica del 11 giugno 2015 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. La decisione è stata tuttavia differita ed assunta nella camera di consiglio del 10 settembre 2015.<br />
Il ricorso è solo in parte fondato.<br />
La presente controversia ha per oggetto la mancata corresponsione da parte della Regione Molise della cosiddetta maggiorazione universitaria prevista dal decreto interministeriale 31 luglio 1997, in pretesa violazione di quanto pattuito con il protocollo d’intesa siglato il 26/10/2004 tra la Regione Molise, l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e l’IRCCS Neuromed al fine di garantire un idoneo coordinamento delle funzioni istituzionali in tema di formazione, ricerca ed assistenza sanitarie, considerato che l’IRCCS Neuromed è Polo didattico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nonché sede di corsi di laurea delle professioni sanitarie e di scuole di specializzazione post laurea.<br />
Occorre premettere in diritto che il decreto interministeriale 31 luglio 1997 recante “linee guida per la stipula dei protocolli d’intesa università &#8211; regioni”, prevede all’articolo 6, comma 2, che “la regione si impegna a classificare le aziende nella fascia di presìdi a più elevata complessità assistenziale e a riconoscere, ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. A questo fine la regione corrisponde direttamente all’azienda una integrazione dal 3 all’8 per cento della valorizzazione dell’attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere l’azienda per produrre la stessa attività”.<br />
Il punto 1.12 dell’intesa prevede che “… La regione riconosce all’IRCCS l’applicazione delle tariffe regionali classificate nella fascia a più elevata complessità il cui importo complessivo dovrà essere maggiorato secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del DM del 31 luglio 1997”.<br />
Il successivo punto 3.11 conferma che “… In particolare, all’Istituto compete, in ragione della sua natura d’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, l’applicazione delle tariffe regionali classificate nella fascia a più elevata complessità il cui importo complessivo sarà maggiorato secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto interministeriale del 31 luglio 1997”.<br />
La disciplina pattizia, da ascrivere al genus degli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990, non lascia dubbi invero sul riconoscimento in favore di Neuromed della maggiorazione universitaria.<br />
Inoltre, proprio in forza del rinvio ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti contenuto nell’articolo 11, comma 2, richiamato dall’articolo 15, comma 2, la Regione Molise era giuridicamente vincolata a dare applicazione a quanto convenuto con il protocollo d’intesa.<br />
La regione Molise oppone, con il provvedimento impugnato, una serie di circostanze, a suo dire ostative al riconoscimento della predetta maggiorazione e richiamate nella parte in fatto.<br />
Tuttavia, solo la disciplina sopravvenuta sui tetti di spesa è idonea a produrre effetti estintivi del diritto al pagamento della maggiorazione in contestazione per le motivazioni di seguito esposte.<br />
Occorre premettere, in fatto, che il protocollo d’intesa è stato siglato in data 26 ottobre 2004. Ai sensi del punto 4.5 il protocollo d’intesa “dura quattro anni, salvo espresso rinnovo” nella specie non intervenuto. L’intesa dunque ha cessato di produrre effetti il 25 ottobre 2008.<br />
In data 27 marzo 2007 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise, l’Accordo per l’approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, numero 311.<br />
Con deliberazione di Giunta regionale n. 362 del 30 marzo 2007 è stato approvato il suddetto accordo, unitamente al piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del servizio sanitario regionale denominato Programma Operativo Triennio 2007 – 2009.<br />
In attuazione del piano di rientro la Giunta regionale ha adottato la deliberazione numero 972 del 30 luglio 2007 recante “Tetti di spesa. Deliberazione di G.R. n. 357 in data 30 marzo 2007: accordo tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Molise sottoscritto in data 27 marzo 2007. P.O. di rientro triennio 2007-2008-2009 12.3 e 18.1. Piano delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Provvedimenti. Attività ricognitiva” con la quale sono stati fissati tetti di spesa per l’anno 2007 anche per l’IRCCS Neuromed.<br />
Successivamente ha adottato la deliberazione di Giunta numero 169 del 25 febbraio 2008 recante: “Tetti di spesa. Provvisori anno 2008 e conferma tetti di spesa anno 2007. Università Cattolica S. cuore e IRCCS Neuromed di Pozzilli. Accordo tra il ministero della salute, il ministero dell’economia e delle finanze e la regione Molise sottoscritto in data 27 marzo 2007. P. O. di rientro triennio 2007-2008-2009. Obiettivi specifici 12 e 18. Obiettivi operativi 12.3 e 18.1 provvedimenti” con la quale sono stati fissati tetti di spesa per l’anno 2008 anche per l’IRCCS Neuromed.<br />
La Regione Molise con il provvedimento impugnato ha, tra gli altri argomenti, opposto il carattere inderogabile ed onnicomprensivo dei tetti massimi di spesa fissati con le richiamate deliberazioni di Giunta.<br />
La motivazione, a parere del collegio, è condivisibile.<br />
Con sentenza numero 739 del 2013, resa in un giudizio proposto da Neuromed, questo TAR, in relazione alla opponibilità agli IRCCS, in quanto enti equiparati alle strutture ospedaliere pubbliche, dei tetti di spesa, ha infatti statuito quanto segue: “L’istituto ricorrente ha, infatti, reiteratamente eccepito l’inopponibilità dei tetti di spesa alle luce della propria natura di IRCSS, da ritenersi equiparata alle strutture ospedaliere pubbliche per le quali, notoriamente, non valgono i tetti di spesa.<br />
Sul punto il Consiglio di Stato, III, con sentenza n. 697 del 6 febbraio 2013 ha precisato che fino al decreto legge n. 112/2008, i tetti di spesa non vincolavano rigidamente la remunerazione delle prestazioni esuberanti; quindi, l’equiparazione, sotto il profilo della remunerazione delle prestazioni, degli ospedali ecclesiastici classificati e degli altri enti equiparati alle aziende ospedaliere pubbliche, tra cui gli IRCCS, comportava che le prestazioni erogate extra-tetto dovessero essere comunque remunerate; con l’ulteriore conseguenza che le previsioni sui tetti di prestazioni e di spesa non potessero essere considerate lesive (costituendo solo un’assegnazione preventiva, suscettibile di essere integrata a fine anno, qualora le attività complessivamente svolte risultassero di valore economicamente superiore), e perciò non sussistesse al riguardo un onere di impugnazione del provvedimento con cui detti limiti di remunerazione erano stati stabiliti.<br />
Per il periodo anteriore il 2009 si è, infatti, consolidato l’orientamento secondo il quale «ai fini dell&#8217;operatività del meccanismo dei cd. tetti di spesa, da un lato stanno le strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (Ospedali classificati, I.R.C.C.S., etc.), dall&#8217;altro quelle private accreditate. Solo per le seconde, invero, ha senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili; mentre per le strutture che risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati, I.R.C.C.S., etc.) non è neppure teorizzabile l&#8217;interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato»; infatti, la struttura ospedaliera «non può sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il servizio pubblico a tutti gli utenti», dovendo, dunque, ricondursi il tetto delle prestazioni erogabili al limite strutturale dell&#8217;ospedale (cfr. Cons. Stato,V, 22 aprile 2008, n. 1858; 28 maggio 2009, n. 3263; 16 marzo 2010, n. 1514).<br />
Con l’applicazione, a decorrere dal 2009, del decreto legge 112/2008 (novellazione degli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, del d.lgs. 502/1992), tutti gli operatori sanitari, comprese le aziende ospedaliere pubbliche, sono sottoposti ai tetti di spesa, e la remunerazione delle prestazioni extra-tetto non è dovuta neanche alle aziende ospedaliere, se non quando e nella misura in cui (con applicazione di tagli e regressione tariffaria) lo prevedano i criteri stabiliti dalla Regione, a titolo legale ed al di fuori degli accordi contrattuali.<br />
Nel caso di specie, poiché vengono in rilievo delibere di Giunta regionale che hanno fissato tetti di spesa per gli anni 2007 e 2008, determinando gli importi massimi erogabili all’Istituto ricorrente per le prestazioni ospedaliere, di specialistica ambulatoriale e riabilitative, non rilevano le modifiche apportate dal decreto-legge n. 112/2008 bensì il regime giuridico anteriore, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 229/1999.<br />
A tal proposito, la richiamata sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato ha precisato che:&nbsp;<em>«uno dei cardini sui quali ruota la riforma introdotta dal d.lgs. 229/1999 é costituito dagli “accordi contrattuali”, che tutte le strutture sanitarie di cui le Regioni si avvalgono, ai sensi dell’articolo 8-bis, per assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza prefissati (vale a dire: i presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché gli altri soggetti accreditati ai sensi dell&#8217;articolo 8-quater) devono stipulare, ai sensi dell’articolo 8-quinquies, per poter erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale.L&#8217;articolo 8-quinquies, nel testo originario, stabiliva (comma 2) che detti “accordi contrattuali” indicassero (oltre ad obiettivi, programmi di integrazione e requisiti dei servizi da rendere), il volume massimo delle prestazioni che le strutture si impegnavano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza (lettera b) ed il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell&#8217;accordo, da verificare comunque &#8220;a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1 lett. d)» (lettera d). Il precedente comma 1, stabiliva, infatti, che le regioni dovessero definire lo specifico ambito di applicazione degli accordi contrattuali, individuando i soggetti interessati e disciplinando alcuni aspetti specifici: tra questi (lettera d) i «criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».</em><br />
<em>«In sintesi, può ritenersi che, secondo la disciplina risultante dalla novella del d.lgs. n. 229/1999, gli accordi contrattuali dovessero individuare dei limiti di operatività delle strutture (un determinato volume per ogni tipologia di prestazioni, e il relativo budget); ma che, tuttavia, detto limite non fosse invalicabile, posto che il corrispettivo indicato negli accordi contrattuali costituiva una sorta di “preventivo”, soggetto a verifica concreta in sede di consuntivo, in base ai risultati raggiunti e alla attività effettivamente svolta (che poteva risultare superiore a quella massima individuata dagli accordi). La relativa “elasticità” del corrispettivo preventivato negli accordi contrattuali a fronte delle attività concordate non determina, tuttavia, l&#8217;automatico diritto delle strutture a essere remunerate, sempre e incondizionatamente, per le prestazioni erogate oltre il volume massimo concordato; la remunerabilità di tali prestazioni, infatti, è legata ai criteri che la legislazione regionale avrebbe individuato, e quindi dipende da un presupposto frutto di una scelta legislativa, vale a dire da un titolo (legale) diverso dall’accordo contrattuale».</em><br />
<em>«Vi era dunque, prima del decreto legge 112/2008, la possibilità che le prestazioni rese oltre i volumi predeterminati in sede di programmazione nazionale e regionale, nonché negli accordi contrattuali potessero essere, in qualche misura, remunerate; anche se, sotto tale profilo, la posizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e classificati non risultava formalmente privilegiata, rispetto a quella degli altri enti erogatori privati</em>».<br />
Dall’ampia ricostruzione sistematica offerta dalla menzionata sentenza (confermata da successive pronunce cfr. Cons. Stato, III, n. 735/2013 e n. 2529/2013) emerge che i tetti di spesa sino al 2008 erano ammissibili ma le prestazioni extra-budget rese dagli enti privati equiparati alle strutture ospedaliere pubbliche, tra i quali gli IRCSS di diritto privato, erano remunerabili secondo le condizioni fissate dal legislatore regionale, in forza cioè di un titolo legale e non contrattuale.<br />
Siffatta affermazione di principio, che nella sua assolutezza dovrebbe condurre a ritenere in astratto fondato il ricorso, in parte qua limitatamente alle annualità 2007 e 2008, deve tuttavia essere misurata con la particolare condizione giuridica in cui versa la Regione Molise, per avere sottoscritto il 27.3.2007 il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.<br />
Reputa il Collegio, infatti, che l’art. 8-quinquies, comma 1, (lettera d), nel testo originario, prevedendo che le Regioni provvedono a stabilire i «criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura», legittimi, nelle ipotesi in cui si tratti di Regioni sottoposte a piano di rientro, l’adozione di misure che escludono la possibilità di remunerare prestazioni extra-budget, come accaduto nel caso di specie con la DGR 1170 del 2007 (che peraltro fa salva la disciplina specifica prevista per la mobilità extraregionale che rappresenta circa l’80% del budget assegnato all’Istituto Neuromed).<br />
Con la sottoscrizione del piano di rientro, la Regione Molise ha, infatti, consumato la propria discrezionalità con riferimento alla disciplina della remunerabilità delle prestazioni sanitarie eccedenti il volume complessivo stimato con DGR n. 357 del 30.3.2007, recante il piano delle prestazioni ospedaliere relativo alle strutture private (allegato B), quello delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (allegato C), nonché quello delle prestazioni relativo alle strutture ospedaliere pubbliche (allegato A).<br />
E infatti, nel perseguimento degli obiettivi di risanamento di cui ai punti 12.3 3 18.1 del piano di rientro e secondo le previsioni programmatiche fissate nel modello CE 2007-2009 (cfr. p. 201 e 219 del programma operativo relativo al triennio 2007-2009 allegato al piano di rientro), la Regione Molise ha ritenuto di introdurre tetti di spesa anche per le strutture private a diretta gestione regionale e cioè per l’Università Cattolica del Sacro Cuore e per l’IRCCS Neuromed, nonostante queste ultime abbiano natura equiparata (la prima in quanto ospedale classificato e la seconda in quanto IRCCS) alle strutture ospedaliere pubbliche, secondo quanto chiarito dalla richiamata sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato e già anticipato da questo Tribunale a partire dall’ordinanza cautelare n. 231 del 2010.<br />
Le previsioni di spesa, inizialmente rappresentate come voci aggregate nel modello CE programmatico 2007-2009, sono state successivamente specificate negli importi – riferiti alle diverse tipologie di enti privati accreditati – e nel regime giuridico, con gli atti esecutivi e, in particolare, con la DGR 357/2007, recante il piano delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con la DGR 394/2007 relativa alla fissazione del budget di spesa prodromica alla negoziazione con l’IRCCS Neuromed dell’accordo contrattuale per l’anno 2007; tali delibere sono state successivamente modificate, in vari aspetti relativi al regime giuridico, con DGR nn. 972/2007, 1170/2007, e, da ultimo, con la DGR n.169/2008, fermo restando che, al fine di perseguire gli obiettivi di risanamento finanziario, è stata esclusa la possibilità di remunerare prestazioni sanitarie eccedenti i tetti di spesa fissati con DGR 972/2007, come espressamente ribadito con DGR 1170/2007, salva la disciplina speciale approvata per la mobilità extra-regionale.<br />
Tra le varie opzioni possibili la Regione Molise, con la sottoscrizione del piano di rientro ha, dunque, deciso di non remunerare le prestazioni eccedenti i tetti di spesa imposti anche alle strutture private equiparate a quelle pubbliche, al dichiarato e precipuo scopo di perseguire l’obiettivo di attuare misure di riequilibrio della gestione corrente necessarie all’azzeramento del disavanzo.<br />
Il Collegio, fermo il rilevato profilo di improcedibilità, reputa che tale impostazione &#8211; che anticipa quanto successivamente introdotto a regime dal decreto-legge n. 112/2008 in ordine al principio di inderogabilità dei tetti di spesa per tutte le strutture pubbliche e private convenzionate &#8211; sia immune da censure, in quanto imposta dalla normativa speciale varata per fronteggiare la situazione di squilibrio finanziario in cui versano le Regioni sottoposte a piano di rientro e successivamente commissariate, come la Regione Molise. E ciò, quanto meno, con riferimento all’IRCCS Neuromed essendo la posizione dell’Università Cattolica diversa venendo in tal caso in rilievo la garanzia costituzionale dell’autonomia universitaria ex art. 33 Cost., presidiata dalla strumento dell’intesa (cfr. TAR Molise n. 984/2011) non derogabile dai poteri commissariali straordinari pena l’illegittimità costituzionale delle norme di conferimento dei poteri di intervento sostitutivo (su cui di recente cfr. ordinanza TAR Molise n. 727 del 5 dicembre 2013 con la quale analoga questione è stata rimessa alla Corte Costituzionale venendo in rilievo la possibile lesione dell’autonomia legislativa regionale).<br />
Occorre premettere che, nel vigente quadro normativo, spetta alle Regioni provvedere con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale e di distribuire le risorse disponibili per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché di provvedere alla determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l&#8217;equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario (fra le più recenti: Consiglio di Stato Sez. III, 30 gennaio 2013, n. 598).<br />
Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata ad affrontare la questione della legittimità degli atti di programmazione delle risorse, con la fissazione dei tetti di spesa, intervenuti in corso d’anno, ha affermato che «alle Regioni è … affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l&#8217;esigenza che l&#8217;attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell&#8217;ambito di una pianificazione finanziaria» (decisioni n. 3 e n. 4 del 12 aprile 2012), aggiungendo che tale attività di pianificazione delle risorse, in quanto necessaria, può essere esercitata anche nel corso dell’anno di riferimento.<br />
E’ stato poi precisato che l’osservanza del tetto di spesa rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6432).<br />
Anche la Corte Costituzionale, nel sottolineare l&#8217;importanza del collegamento tra responsabilità e spesa, ha evidenziato che l&#8217;autonomia dei vari soggetti ed organi che operano nel settore, deve essere necessariamente correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (Corte Costituzionale 28 luglio 1995, n. 416).<br />
Con riferimento specifico al tema della remunerazione delle prestazioni extra-budget il Consiglio di Stato (Cons. Stato, III, 9 aprile 2013, n. 1917), anche con specifico riferimento agli IRCCS di diritto privato e alla loro peculiare natura giuridica, ha ritenuto legittimi i meccanismi di regressione tariffaria in quanto espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo pubblicistico della spesa sanitaria, giustificandoli sia con la considerazione che, ove venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati, il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato, sia con l’ulteriore considerazione che i soggetti erogatori delle prestazioni possono effettuare le opportune programmazioni della rispettiva attività sulla base delle risorse loro assegnate (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2013 n. 679).<br />
Infine, con riferimento alla mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese in eccedenza rispetto al budget assegnato, in violazione di quanto disposto dall’art. 8- quinquies, lett. d), del d.lgs. n. 502 del 1992, testé richiamato, il Consiglio di Stato, con specifico riferimento alle Regioni sottoposte a piano di rientro e successivamente commissariate, ha ritenuto che “<em>le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il servizio sanitario nazionale sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni” (fra le tante: Consiglio di Stato, Sez. III n. 924 e n. 935 del 21 febbraio 2012).</em><br />
<em>L’osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato.</em><br />
<em>7.2.- In tale prospettiva, la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa (e quindi il vincolo delle risorse disponibili).</em><br />
<em>Vincolo particolarmente rigoroso per le regioni che si trovano, in materia sanitaria, in stato di dissesto e sono state sottoposte a piani di rientro e, come poi è avvenuto per la Regione Calabria, al commissariamento.</em><br />
<em>7.3.- Né è possibile giungere a diversa conclusione facendo riferimento a quanto disposto dall’art. 8 &#8211; quinquies, lett. d), del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevede la definizione di criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato.</em><br />
<em>Infatti la citata disposizione deve essere interpretata in modo coerente con le successive e sempre più rigorose disposizioni emanate per il contenimento dei costi del settore sanitario e per il conseguente doveroso rispetto delle quantità di prestazioni concordate con gli operatori e dei connessi tetti di spesa che, si ripete, hanno il fine di evitare che le strutture sanitarie interessate possano erogare prestazioni maggiori di quelle che l’amministrazione pubblica può pagare.</em><br />
<em>Ben può quindi escludersi la possibile remunerazione di prestazioni extrabudget che potrebbero vanificare gli obiettivi di controllo della spesa attuati (anche) attraverso la fissazione dei tetti di spesa.</em><br />
<em>Mentre non può ammettersi che i singoli operatori decidano autonomamente quali e quante prestazioni (anche extrabudget) debbano essere erogate (e quindi remunerate), fatte salve le prestazioni indifferibili (come quelle di pronto soccorso).</em><br />
<em>7.4.- Nella fattispecie, in particolare, considerato che, come si è già prima ricordato (al punto 4.5) la Regione Calabria, in materia sanitaria, era in stato di grave squilibrio economico già nel 2008, risulta quindi ampiamente giustificata la previsione, contenuta nella deliberazione della G.R. n. 541 del 4 agosto 2008 (e nelle successive determinazioni della ASP di Crotone), di non remunerare le (non autorizzate) prestazioni extrabudget di assistenza specialistica ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale” (così, Cons. Stato, III, 29 novembre 2012, n. 6091, confermata da Cons. Stato, 9 aprile 2013, n. 1917).</em><br />
<em>Alla luce della normativa richiamata e dell’interpretazione evolutiva della giurisprudenza formatasi in materia di regime giuridico delle strutture private equiparate a quelle pubbliche, di tetti di spesa, di prestazioni extra-budget, con particolare riferimento alle Regioni sottoposte a piano di rientro, emerge, pertanto, anche l’infondatezza nel merito della censura relativa alla supposta non applicabilità dei tetti di spesa alle prestazioni sanitarie erogate dagli IRCCS operanti in Regioni sottoposte a piano di rientro e ciò anche con riferimento ad annualità anteriori all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. 112/2008, fermo restando che per le annualità successive al 2008 opererà il nuovo regime che ha generalizzato il carattere vincolante dei tetti di spesa per tutti gli erogatori privati e pubblici</em>”.<br />
Osserva ancora il collegio che con la predetta sentenza n. 739/2013 è stata respinta, tra le altre, anche l’impugnazione proposta dalla ricorrente proprio avverso le delibere di Giunta numero 972 del 30 luglio 2007 e numero 169 del 25 febbraio 2008 ora addotte tra le premesse giustificative del provvedimento impugnato in relazione al carattere cogente ed onnicomprensivo di tetti di spesa. Ne consegue che le censure di illegittimità derivata dagli atti presupposti articolata con il quinto motivo di doglianza, proprio in relazione alle predette delibere di giunta, e quella di inopponibilità dei tetti di spesa, di cui al motivo 2.c, devono essere disattese.<br />
Deve ancora aggiungersi che la Regione Molise, come correttamente evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato, proprio in considerazione della natura di IRCCS dell’Istituto ricorrente, in deroga alla disciplina sui tetti di spesa e a quanto previsto nel piano di rientro, ha già eccezionalmente riconosciuto la remunerazione di tutte le prestazioni sanitarie erogate in favore di pazienti extraregionali (cosiddetta mobilità attiva) che rappresentano oltre l’80% del volume complessivo delle prestazioni sanitarie erogate dalla ricorrente.<br />
Riconoscere la maggiorazione universitaria sull’intero volume delle prestazioni sanitarie erogate da Neuromed e quindi anche sull’intero flusso di mobilità attiva interregionale, comporterebbe una indebita estensione del regime derogatorio ed un significativo aggravio di spesa per la finanza regionale: mentre infatti la mobilità attiva genera poste di credito per la regione Molise, la maggiorazione universitaria da corrispondere sulle prestazioni rese in favore di utenti extraregionali ben difficilmente verrebbe riconosciuta, in sede di compensazione, dalle regioni di appartenenza dei pazienti residenti fuori dal territorio regionale molisano, tenuto conto che il testo unico della compensazione interregionale della mobilità sanitaria (c.d. TUC) indica quale presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell’incremento tariffario lo svolgimento presso le aziende ospedaliere o gli istituti, compresi gli IRCCS, dell’intero triennio clinico di formazione della sola facoltà di medicina e chirurgia presso la struttura che eroga la prestazione, condizione questa non ricorrente nel caso di specie.<br />
Alla luce delle motivazioni testé richiamate deve ritenersi che il piano di rientro rappresenti una circostanza sopravvenuta non imputabile alla Regione Molise che legittima la mancata corresponsione della predetta maggiorazione in quanto incompatibile con la sopravvenuta e cogente disciplina dei tetti di spesa, funzionale al conseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza regionale: si tratta dunque di sopravvenienza normativa che prevale sull’efficacia vincolante della clausola contrattuale oggetto di scrutinio (cfr. Cons. Stato, III, n. 2470/2013).<br />
Trattandosi di motivo idoneo, di per sé, a fondare la legittimità del provvedimento impugnato e tenuto conto che i restanti motivi di censura si appuntano avverso distinte e concorrenti ragioni addotte a fondamento della decisione negativa, l’accertata infondatezza della doglianza comporta il rigetto parziale del ricorso.<br />
Ciò vale naturalmente a decorrere dalla data di approvazione del piano di rientro, avvenuta con la richiamata delibera di Giunta regionale numero 362.<br />
Per il periodo antecedente, a decorrere dalla data di stipula del protocollo d’intesa, nessuna delle motivazioni addotte dalla Regione Molise con il provvedimento impugnato legittima invece la mancata corresponsione della maggiorazione universitaria.<br />
Non l’esistenza di tetti di spesa, non opponibili alla ricorrente prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, essendo gli IRCCS equiparati alle aziende ospedaliere pubbliche, per le ragioni espresse con la richiamata sentenza di questo TAR n. 739 del 2013 (sulla scia di Consiglio di Stato, III, 6 febbraio 2013, n. 697), e comunque neppure invocati nella motivazione del provvedimento impugnato, per le annualità anteriori al 2007.<br />
Non il carattere generale del protocollo d’intesa atteso che le previsioni rilevanti a fini di causa e testé richiamate, sono, invero, puntuali e dettagliate nell’obbligare la Regione Molise alla corresponsione della maggiorazione universitaria. Né, del resto, nel testo del protocollo si rinviene alcuna clausola che ne condizioni il pagamento alla sottoscrizione di accordi attuativi.<br />
Che poi anche Neuromed fosse obbligata alla sottoscrizione degli accordi contrattuali di budget è circostanza pacifica ma al contempo irrilevante tenuto conto che il protocollo d’intesa non rimette il riconoscimento della maggiorazione tariffaria a valutazioni di opportunità da svolgere in sede di definizione annuale del budget di spesa e del volume complessivo delle prestazioni erogabili.<br />
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale la mancata previsione delle maggiorazioni tariffarie negli accordi contrattuali di budget sottoscritti anziché comprovare l’inesistenza del diritto al compenso dimostra piuttosto la violazione del protocollo d’intesa, rilevante alla stregua di un vero e proprio contratto normativo, che la Regione Molise era tenuta ad applicare, con cadenza annuale, in sede di stipula dei predetti accordi di budget.<br />
Neppure la tipologia dei corsi attivati presso Neuromed osta al riconoscimento della maggiorazione universitaria tenuto conto che nessuna norma di legge ne condiziona la corresponsione alla attivazione del triennio clinico di formazione della sola facoltà di medicina e chirurgia. Le pertinenti norme di legge (D.M. 15 aprile 1994; decreto interministeriale 31 luglio 1997; art. 1, comma 2, e art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517; DPCM 24 maggio 2001) ricollegano infatti il diritto alla maggiorazione allo svolgimento di funzioni di didattica e di ricerca in ragione dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali ma non specificano che debba necessariamente trattarsi di insegnamenti nel triennio clinico di formazione della facoltà di medicina e chirurgia. In ogni caso la Regione Molise, con la sottoscrizione del predetto protocollo d’intesa, si è giuridicamente vincolata a corrispondere la predetta maggiorazione anche in relazione allo svolgimento dei corsi di laurea per le professioni sanitarie e per le scuole di specializzazione, secondo una prassi successivamente confermata in sede di stipula di analoga intesa con l’Università degli Studi del Molise e tanto basta a ritenere dovuta la prestazione del compenso integrativo, non sussistendo norme di legge imperative che possano invalidare la clausola del protocollo che l’ha espressamente contemplata.<br />
Del resto, la ratio della previsione normativa che riconosce la maggiorazione universitaria è la medesima sia che si tratti di insegnamenti nel triennio clinico di formazione della facoltà di medicina e chirurgia sia che si tratti di insegnamenti nei corsi di laurea per le professioni sanitarie e per le scuole di specializzazione, atteso che in entrambi i casi le funzioni di didattica e di ricerca generano maggiori costi che incidono sulle attività assistenziali.<br />
Al contempo è risultata incontestata la circostanza per cui la predetta maggiorazione sia stata riconosciuta in favore dell’Università degli Studi del Molise anche con riferimento ai posti letto messi a disposizione della formazione clinico assistenziale degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione né alcuna replica è stata articolata dalla difesa erariale in relazione alle censure di contraddittorietà, eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia che, in relazione a tale pacifica circostanza, ha dedotto la ricorrente.<br />
Per giustificare il diniego impugnato non vale neppure argomentare in ordine a pretese inadempienze dell’Istituto ricorrente in relazione ad obblighi vari previsti nel protocollo d’intesa.<br />
Quelle riportate nella parte motiva del provvedimento impugnato appaiono infatti come affermazioni generiche ed astratte, prive di riscontri circostanziati e consistenti nel mero elenco di clausole dell’intesa asseritamente violate: nessuna documentazione è stata infatti prodotta dalla Regione Molise a conferma dell’avvenuta contestazione delle predette inadempienze che appaiono pertanto preordinate al solo fine di eludere gli obblighi discendenti dal protocollo d’intesa; del resto se vi fossero realmente state inadempienze imputabili all’Istituto ricorrente, la Regione le avrebbe certamente contestate in riscontro alla richiesta di corresponsione della maggiorazione universitaria del 18 febbraio 2005, senza attendere ben cinque anni allorquando si è vista costretta, in esito a soccombenza giudiziale, a dover riscontrare, con provvedimento espresso, la richiesta di pagamento.<br />
Quanto infine all’impossibilità di applicare l’incremento percentuale sull’intera produzione senza distinguere il livello di elevata complessità delle prestazioni che hanno necessitato di un maggior costo, era onere della Regione Molise indicare in modo puntuale le tipologie di prestazioni prive dei requisiti di legge per poter beneficiare della maggiorazione universitaria e ciò, a fortiori, se si considera che, trattandosi di IRCCS (dove attività assistenziale, di ricerca e didattica sono intimamente connesse l’una all’altra), l’intera attività assistenziale deve presumibilmente essere classificata come ad elevata complessità e deve ritenersi comunque onerata dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca, pacificamente svolti da Neuromed, salva naturalmente la prova contraria che la Regione Molise ha tuttavia omesso di fornire, opponendo argomenti incidenti piuttosto sul quantum della maggiorazione.<br />
A tal proposito, osserva da ultimo il collegio, che ogni problematica incidente sulla esatta quantificazione della percentuale di maggiorazione deve essere verificata nel contraddittorio delle parti attraverso gli organismi paritetici appositamente disciplinati nel protocollo d’intesa ma non può ragionevolmente condurre alla stessa radicale contestazione circa la stessa spettanza della maggiorazione, come invece ritenuto contraddittoriamente dalla Regione Molise con il provvedimento impugnato.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, in parte, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui estende il diniego della maggiorazione universitaria al periodo antecedente alla data di approvazione del piano di rientro e dei relativi provvedimenti attuativi richiamati in motivazione.<br />
In esecuzione della presente statuizione la Regione Molise provvederà a riesaminare l’istanza della ricorrente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, nel rispetto dei criteri direttivi indicati motivazione.<br />
L’accoglimento soltanto parziale del gravame induce il collegio a ritenere sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, con conseguente parziale annullamento del provvedimento impugnato, e compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere<br />
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/09/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-25-9-2015-n-373/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2015 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2010 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-373/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2010 n.373</a></p>
<p>Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro 1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Regione Puglia &#8211; Regolamentazione – Prima dell’emanazione della disciplina nazionale – Art. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo L. R. Puglia n. 36/ 2009 – Illegittimità costituzionale – Ragioni &#8211; Violazione competenza statale. 2. Ambiente e territorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-373/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2010 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-373/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2010 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Siervo,  Est. Finocchiaro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Regione Puglia &#8211; Regolamentazione – Prima dell’emanazione della disciplina nazionale – Art. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo L. R. Puglia n. 36/ 2009 – Illegittimità costituzionale – Ragioni &#8211; Violazione competenza statale.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Rifiuti – Gestione – Affidamenti – Limite temporale &#8211; Art. 6, comma 4, L. R. Puglia n. 36/ 2009 – Illegittimità costituzionale – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ costituzionalmente illegittimo l’ 3, comma 1, lettera f), secondo periodo della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 che attribuisce alla Regione il potere di regolamentare gli ambiti di attività  nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Infatti, tale norma viola la competenza statale esclusiva relativa alla tutela dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti. 	</p>
<p>2. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che consente alle Autorità d’Ambito di prevedere affidamenti limitati nel tempo del servizio di raccolta dei rifiuti. Infatti, la disposizione – nell’ammettere la deroga al principio della unicità della gestione integrata dei rifiuti – si pone in contrasto con l’art. 200, comma primo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l’altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 373<br />	<br />
ANNO 2010<br />	<br />
<b><br />
<br />	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
</b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori: <b>Presidente</b>: Ugo DE SIERVO; <b>Giudici</b> : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera f), e 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-8 marzo 2010, depositato in cancelleria il 9 marzo 2010 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2010. <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 16 novembre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro; <br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marina Altamura e Tiziana T. Colelli per la Regione Puglia. </p>
<p>Ritenuto in fatto <br />	<br />
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato il 9 marzo 2010, ha impugnato gli articoli 3, comma 1, lettera f), e 6, comma 4, della legge Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), per violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. <br />	<br />
Il ricorrente sottolinea che, l’art. 3, comma 1, lettera f), della legge impugnata, nell’attribuire alla Regione la competenza all’emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, dispone che «la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani». <br />	<br />
Nel ricorso si richiama la sentenza di questa Corte n. 249 del 2009, la quale ha stabilito che «la disciplina dei rifiuti si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze»; che tale disciplina, pertanto, rientra «in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali». In tale contesto, la norma regionale, prevedendo che la Regione, seppure fino all’adozione degli indirizzi nazionali, regolamenti ambiti riservati allo Stato, eccederebbe dalle competenze regionali risultando invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. <br />	<br />
Le norme regionali, così come prefigurate dalla disposizione impugnata, altererebbero inevitabilmente, in una rincorsa temporale priva di ragionevolezza, il quadro omogeneo comunque derivante dalla legislazione nazionale. <br />	<br />
La norma di cui all’art. 6, comma 4, della legge impugnata, stabilisce che «in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale – Presidente della Regione Puglia – sulla base della normativa antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, le AdA [Autorità d’Ambito], in deroga all’unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate e, comunque, per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione, la successiva gara è effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato». <br />	<br />
Tale norma si porrebbe in contrasto con la vigente normativa statale in materia di rifiuti. La disciplina relativa all’affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, intesa come insieme di attività dirette alla realizzazione e alla gestione degli impianti, la cui durata è prevista per un periodo non inferiore a quindici anni, è disciplinata dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Secondo tale articolo, l’Autorità d’Ambito, che rappresenta gli Enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale, affida il predetto servizio mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), sulla base del principio della unicità della gestione affermato dall’articolo 200, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006. <br />	<br />
La Corte costituzionale, peraltro, osserva il ricorrente, con la recente sentenza n. 307 del 2009, seppure in materia di servizi idrici integrati, ha affermato il principio del superamento della frammentazione verticale delle gestioni, che apparirebbe applicabile, all’esito di una lettura attenta delle norme statali vigenti, anche alla fattispecie in esame. <br />	<br />
Pertanto, la norma regionale, che dispone una deroga all’unicità del servizio sopra descritta, prevedendo una sorta di scissione con riguardo agli affidamenti relativi ai servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana rispetto alle concessioni di costruzione e gestione degli impianti affidate dal Commissario straordinario, ai sensi della normativa antecedente al d.lgs. n. 152 del 2006, si porrebbe in contrasto con la Costituzione, attenendo la normativa vigente in materia di rifiuti, che mira proprio ad evitare le frammentazioni nella gestione del servizio, alla esclusiva competenza statale. <br />	<br />
Né potrebbe ritenersi che la suddetta previsione regionale possa ricadere sotto la disciplina dell’art. 204 del d.lgs. n. 152 del 2006, che riguarda le gestioni esistenti dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti. Tale articolo, infatti, stabilisce che i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto stesso, continuano a gestirlo fino all’istituzione e organizzazione di tale servizio da parte delle Autorità d’Ambito. Pertanto la norma ha posto un termine finale oltre il quale le gestioni esistenti, ancorché affidate per una durata maggiore, debbano cessare, anche anticipatamente, al momento dell’istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito. <br />	<br />
La norma regionale, quindi violerebbe l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riconosce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. <br />	<br />
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, che ha concluso per la inammissibilità, o, in subordine, per la infondatezza delle questioni sollevate. <br />	<br />
Sotto il primo profilo, si sottolinea nella memoria di costituzione il contenuto del tutto eterogeneo delle norme impugnate, e l’assenza di specificazione dei termini entro i quali ciascuna di esse avrebbe violato i parametri invocati, con conseguente impossibilità di procedere ad una verifica di compatibilità costituzionale funzionale alla pronuncia caducatoria richiesta. <br />	<br />
Con specifico riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 36 del 2009, si rileva che la disciplina dei rifiuti investe una pluralità di settori nei quali la individuazione delle competenze non dipende dalla ricerca di una materia in senso tecnico all’interno degli elenchi di cui all’art. 117 Cost., ma dalla rilevanza nazionale o regionale dell’interesse perseguito. Pur essendo indiscutibile la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente, dunque, sarebbe necessario operare una distinzione, ad esempio, tra tutela e conservazione del bene giuridico, spettanti esclusivamente allo Stato, e utilizzazione e fruizione dell’ambiente, affidate alle competenze regionali. <br />	<br />
Il rapporto tra materie regionali e cura di interessi trasversali, proprio perché orizzontale, sarebbe espressione di una relazione biunivoca, da leggere in chiave di reciprocità. Compito dell’interprete sarebbe, dunque, quello di effettuare, in chiave dinamica, un bilanciamento degli interessi pubblici di volta in volta coinvolti. Nelle competenze così delineate – si osserva ancora nella memoria – avviene sovente che la normativa statale funzioni come limite alla disciplina che le Regioni dettano in altre materie di loro pertinenza, sicché queste ultime non possono, in tema di tutela ambientale, dettare una disciplina deteriore rispetto a quella statale, mentre possono attenersi a livelli più elevati, ovvero effettuare interventi di carattere aggiuntivo. <br />	<br />
In tale quadro, la censura in esame si limiterebbe a ribadire l’indiscusso principio della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente, senza tener conto della complessità della questione per i molteplici interessi che su di essa si innestano. La infondatezza della questione nascerebbe anzitutto dalla natura dell’interesse tutelato, che non sarebbe riconducibile alla tutela dell’ambiente, ma al governo del territorio, alla tutela della salute ed alla valorizzazione dei beni ambientali, interessi tutti protetti mediante la compiuta definizione delle funzioni spettanti o delegate alle Province e la gestione del servizio integrato, rientranti nella competenza regionale. Ed infatti, la prima parte della norma impugnata, di per sé non censurata, attribuisce alla competenza regionale la emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti e per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province. Viene, invece, censurata la seconda parte della disposizione della lettera f) del comma 1 dell’art. 3 della legge, che fa riferimento alla regolamentazione di ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. È solo tale regolamentazione che recherebbe vulnus, secondo il ricorrente, alle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato. Ma – osserva al riguardo la Regione – a parte il rilievo, svolto in dottrina, relativo al pericolo per le prerogative regionali della previsione della competenza dello Stato a dettare linee guida e criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, la previsione della spettanza alla Regione di interventi temporanei in materia di riconosciuta competenza statale, al solo fine di rendere operative le funzioni spettanti o delegate alle province, non costituisce violazione del riparto di attribuzioni previsto dalla Costituzione. <br />	<br />
Sotto altro profilo, il carattere dichiaratamente provvisorio e temporaneo della disposizione impugnata consentirebbe di rilevarne la natura suppletiva e il carattere cedevole. <br />	<br />
Inoltre, sottolinea la Regione che, in ogni caso, i criteri da essa dettati non potrebbero comunque travalicare i parametri previsti dal codice dell’ambiente. <br />	<br />
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, della legge regionale n. 36 del 2009, la Regione sottolinea anzitutto che la legge impugnata recepisce integralmente il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti risultante dal combinato disposto di una serie di decreti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale – Presidente della Regione Puglia, che non è mai stato oggetto di censura. <br />	<br />
La necessità della gestione temporanea prevista dalla norma impugnata deriverebbe dalla esigenza di salvaguardare le situazioni preesistenti al momento della entrata in vigore della legge n. 36 del 2009, non essendo ipotizzabile la cessazione immediata delle concessioni già affidate ed operanti, in presenza di situazioni di potenziale rischio per la salute dei cittadini per il danno ambientale. Si tratterebbe di salvaguardare, per una durata non superiore al restante periodo di validità delle concessioni degli impianti affidati, e comunque per non oltre quindici anni, gestioni preesistenti che abbiano dato prova di operare secondo parametri di efficacia sul piano della qualità e dell’economicità dei servizi, per il migliore raggiungimento delle finalità di tutela di interessi affidati alla competenza regionale. <br />	<br />
3. – Nell’imminenza della data fissata per l’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, con la quale insiste per l’accoglimento delle questioni sollevate, replicando alle eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione Puglia con il rilievo che il ricorso fa espresso riferimento ai criteri di riparto delle competenze fra Stato e Regione, come individuati dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che costituisce il parametro costituzionale alla stregua del quale valutare la legittimità delle norme impugnate. <br />	<br />
Nel merito, ribadito che l’oggetto prevalente della normativa impugnata è la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, si osserva nella memoria che le finalità della normativa medesima, poste in rilievo dalla difesa della Regione, non costituiscono argomenti sufficienti per giustificare eventuali deroghe ai principi dettati dalle preminenti norme statali. Si richiama, altresì, l’art. 196 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale espressamente stabilisce che le competenze delle Regioni devono essere esercitate «nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto ivi compresi quelli di cui all’art. 195». Le attività cui si riferisce la normativa regionale denunciata devono essere, dunque, disciplinate secondo gli indirizzi stabiliti dallo Stato nell’esercizio della sua attività di coordinamento. Il legislatore regionale avrebbe, quindi, esorbitato dalle proprie attribuzioni nel disporre che l’esercizio delle funzioni pianificatorie della Regione possa prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene essenziali. <br />	<br />
Né varrebbe sottolineare, come ha fatto la Regione Puglia, il carattere contingibile e temporaneo delle disposizioni censurate, che non escluderebbe l’esigenza di osservare le disposizioni primarie stabilite dalla legge statale. </p>
<p>Considerato in diritto <br />	<br />
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di regolamentare gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; nonché dell’articolo 6, comma 4, della predetta legge regionale, che dispone una deroga alla unicità della gestione integrata del ciclo di rifiuti, di cui all’articolo 200, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). <br />	<br />
Con riguardo alla prima delle due norme censurate, si lamenta il vulnus all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto essa, prevedendo che la Regione, seppure solo fino all’adozione degli indirizzi nazionali, regolamenti ambiti riservati allo Stato, esorbiterebbe dalla propria sfera di competenze. La seconda, nel prevedere una sorta di scissione, con riguardo agli affidamenti relativi ai servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana, rispetto alle concessioni di costruzione e gestione degli impianti affidate dal Commissario straordinario ai sensi della normativa antecedente alla entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, si porrebbe in contrasto con il quadro normativo nazionale in tema di disciplina dei rifiuti, di cui allo stesso d.lgs. n. 152 del 2006, recando, in tal modo, vulnus al criterio costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost. <br />	<br />
La Regione Puglia, nel resistere al ricorso, ne ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità per omessa specificazione dei parametri costituzionali di riferimento e, nel merito, la infondatezza. <br />	<br />
L’art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale impugnata non è – sostiene la Regione resistente – contrario alla normativa statale di riferimento, in quanto concerne la determinazione dell’attività di pianificazione spettante alla Regione, in via dichiaratamente provvisoria e temporanea, nelle more della emanazione dei criteri generali uniformi, che dovranno essere definiti dalla amministrazione statale per l’intero territorio nazionale. <br />	<br />
L’art. 6, comma 4, della stessa legge, poi, sarebbe legittimo, in quanto la previsione, nella fase di prima applicazione della nuova legge, che si possa procedere all’affidamento di alcuni servizi di raccolta, trasporto ed igiene urbana in deroga al criterio dell’unicità della gestione sarebbe dettata dall’intento di salvaguardare i rapporti concessori instaurati in base alla pregressa disciplina. <br />	<br />
2. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla Regione Puglia non è fondata. <br />	<br />
Contrariamente all’assunto della resistente, il ricorrente individua correttamente il parametro costituzionale invocato nell’art. 117, comma 2, lettera s), quale norma che determina il riparto di competenze fra Stato e Regione e sulla cui base occorre valutare la legittimità delle norme impugnate. <br />	<br />
Ciò è sufficiente per superare la censura di inammissibilità. <br />	<br />
2.1. – Nel merito, il ricorso, con riferimento all’art. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, è fondato. <br />	<br />
2.2. – La normativa relativa alla gestione dei rifiuti, già contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi), è attualmente recata dal d.lgs. n. 152 del 2006, che, agli artt. 195-198, in particolare, disciplina il riparto di competenze in materia di rifiuti. Dal quadro che ne risulta emerge che restano attribuite, tra l’altro, alle Regioni alcune funzioni in materia di pianificazione (predisposizione di piani regionali dei rifiuti, di piani di bonifica di aree inquinate, individuazione, nell’ambito delle linee guida generali fissate dallo Stato, degli ambiti territoriali per la gestione dei rifiuti urbani, dei criteri per la determinazione dei siti idonei alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti). <br />	<br />
L’art. 3, comma 1, lettera f), primo periodo, della legge della Regione Puglia n. 36 del 2010, non censurato, attribuisce alla Regione, nella materia della gestione dei rifiuti, tra le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo, la competenza alla «emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province». Il secondo periodo, oggetto di censura, stabilisce che «in particolare, la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani». <br />	<br />
La competenza in tema di tutela dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia (ex plurimis sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa disciplina statale. <br />	<br />
È bensì vero che questa Corte ha affermato che le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.), livelli di tutela più elevati (sentenze nn. 61, 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelarlo, essendo esso salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti riconducibili alle competenze delle Regioni stesse. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse attribuzioni di queste ultime, al fine della loro esplicazione. <br />	<br />
Questi principi non sono però applicabili nella fattispecie, in cui la Regione non dichiara di intervenire nell’ambito della propria competenza, ma per regolamentare «gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani», con ciò invadendo la competenza statale. Il legislatore regionale non poteva dunque disporre che l’esercizio delle funzioni pianificatorie della Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali. <br />	<br />
L’incostituzionalità è limitata al secondo periodo della norma, relativo all’emanazione da parte della Regione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti. <br />	<br />
2.3. – Anche con riferimento all’art. 6, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 36 del 2009, il ricorso è fondato. <br />	<br />
2.4. – La norma censurata stabilisce, con riguardo al piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale – Presidente della Regione Puglia – sulla base della normativa antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, le Autorità d’Ambito, in deroga alla unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione è poi effettuata la successiva gara assicurandosi la gestione unitaria del servizio integrato. <br />	<br />
La disposizione – nell’ammettere la deroga al principio della unicità della gestione integrata dei rifiuti – si pone in contrasto con l’art. 200, comma primo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l’altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti. <br />	<br />
Poiché anche la disposizione in esame, concernendo la disciplina dei rifiuti interviene nella materia della tutela dell’ambiente, essa invade un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. <br />	<br />
3. – Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, e dell’art, 6, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 36 del 2009, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, e 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Ugo DE SIERVO, Presidente <br />	<br />
Alfio FINOCCHIARO, Redattore <br />	<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010. <br />	<br />
Il Cancelliere <br />	<br />
F.to: FRUSCELLA </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-373/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2010 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-11-12-2007-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-11-12-2007-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-11-12-2007-n-373/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.373</a></p>
<p>Pres. M. Rossi Dordi; Est. L. Mosna CONDOMINIO “VILLA ZEILER” (avv. I. Janes) c/ il COMUNE di BOLZANO (avv.ti M. Cappello, G. Agostini ed A. Merini) e nei confronti di FRASNELLI Helmuth per sé e quale rappresentante legale della SOCIETÁ ZEILER S.r.l. (avv. M. Schullian) ed HAUSER Luis (n.c.) sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-11-12-2007-n-373/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-11-12-2007-n-373/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Rossi Dordi; Est. L. Mosna<br /> CONDOMINIO “VILLA ZEILER” (avv. I. Janes) c/ il COMUNE di BOLZANO (avv.ti M. Cappello, G. Agostini ed A. Merini) e nei confronti di FRASNELLI Helmuth per sé e quale rappresentante legale della SOCIETÁ ZEILER S.r.l. (avv. M. Schullian) ed HAUSER Luis (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare una variante del piano di lottizzazione che comporta modifica dei volumi e della destinazione d&#8217;uso di alcune aree</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia &#8211; Competenza &#8211; Adozione varianti sostanziali al piano di lottizzazione &#8211; Art. 20 della L.P. 3 maggio 1999 n. 1, che ha sostituito l’art. 34, comma 2, L.P. 11 agosto 1997 n. 13 &#8211; Appartiene al Consiglio comunale<br />
2. Giustizia amministrativa – Termine d’impugnazione – Decorrenza &#8211; Pubblicazione deliberazioni comunali mediante affissione all’albo comunale – Pubblicità legale ai fini della presunzione assoluta di conoscenza – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi della disciplina urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano (in particolare, art. 20 della L.P. 3 maggio 1999 n. 1, che ha sostituito l’art. 34, comma 2, L.P. 11 agosto 1997 n. 13), rientra nella competenza del Consiglio comunale anziché della Giunta, l’approvazione di una variante sostanziale al piano di lottizzazione che, mediante una modifica della destinazione d’uso di alcune aree &#8211; con trasformazione della volumetria agricola (nella specie, di un maso) in una volumetria residenziale &#8211; determina un diverso dimensionamento globale della cubatura residenziale nella zona compresa nel piano. (1)</p>
<p>2. La pubblicazione delle deliberazioni comunali, effettuata nei modi e termini di legge, costituisce una forma di pubblicità legale, di per sé esaustiva, quando prescritta da disposizione di legge, ai fini della presunzione assoluta di piena conoscenza erga omnes, allorquando tali atti non siano direttamente riferibili a soggetti determinati. (2)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti in termini in questa Rivista.<br />
(2) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 9 agosto 2005, n. 4228; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 2 dicembre 2002, n. 6601, SEZIONE QUARTA – Sentenza 15 dicembre 2000, n. 6686; T.R.G.A. Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza 29 maggio 2006, n. 247; Id, 6 maggio 2003, n. 169.Nella specie il collegio ha ritenuto la tempestività dell’impugnazione, quantunque proposta in data posteriore ai sessanta giorni dalla scadenza del termine per la pubblicazione della variante sull’Albo comunale, rilevando che la variante “sostanziale” impugnata “avrebbe dovuto essere comunicata dal Comune al Condominio ricorrente, ai sensi dell’art 9 della precitata originaria convenzione di lottizzazione che, come sopra riportato, rendeva “fisso e vincolante per tutti gli aventi causa il contenuto del piano stesso”, prevedendo che lo stesso non avrebbe potuto “essere variato sostanzialmente se non previa procedura analoga a quella di approvazione di un nuovo piano di attuazione”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare una variante del piano di lottizzazione che comporta modifica dei volumi e della destinazione d&#8217;uso di alcune aree</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A<br />			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</b></p>
<p>costituito dai magistrati:Marina ROSSI DORDI		&#8211; Presidente;<br />
Anton  WIDMAIR			&#8211; Consigliere;<br />
Luigi MOSNA			&#8211; Consigliere relatore;<br />
Margit  FALK  EBNER	           	#NOME?																																																																																											</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2005 presentato da</p>
<p><b>CONDOMINIO “VILLA ZEILER”</b>, in persona dell’amministratore in carica  Tiziano Pedrazzoli,  rappresentato e difeso dall’avv. Igor Janes, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Corso Libertá, 35,  giusta delega a margine del ricorso,                                     &#8211; ricorrente –</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>COMUNE di BOLZANO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 142 dd. 01.03.2005, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Cappello, Gudrun Agostini ed Alessandra Merini, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer, n.  7, giusta delega in calce al ricorso notificato,                                                                         &#8211; resistente –</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>FRASNELLI Helmuth</b> per sé e quale rappresentante legale della SOCIETÁ ZEILER S.r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Manfred Schullian, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, Viale Stazione, n. 5,  giusta delega a margine dell’atto di costituzione ,<br />
&#8211;	controinteressati –																																																																																												</p>
<p>nonchè nei confronti di</p>
<p><b>HAUSER Luis </b>                                                                    &#8211; non costituito –</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) della concessione edilizia relativa alla pratica edilizia n. 168/2004, adottata con provvedimento prot. n. 9267/2003 e rilasciata dall’Assessore all’urbanistica e paesaggio del Comune di Bolzano; <br />
2) del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia in data 24.03.2004; <br />
3) del D.G. n. 536/32354 del 18.05.04, e della presupposta 4) variante non sostanziale al Piano di lottizzazione  “Via P.E. Savoia &#8211; Via Guncina”;<br />
5) del parere favorevole dell’Ufficio pianificazione territoriale; <br />
6) dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione edilizia nelle sedute dd. 11.02.04, dd. 25.02.04 e dd. 10.03.2004.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 24.02.2005 e depositato in segreteria il 23.05.2005 con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 07.03.2005 e di Frasnelli Helmuth per sé e quale rappresentante  legale della Società Zeiler S.r.l. dd. 28.02.2005;<br />
Vista l&#8217;ordinanza n. 41/2005 dd. 08.03.2005 di questo Tribunale con la quale è stata cautelarmente sospesa l&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato; Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 21.11.2007 il consigliere Luigi Mosna  ed ivi sentito l’avv. I. Janes per il ricorrente,  l’avv. B. M. Giudiceandrea in sostituzione di M. Cappello per il Comune di Bolzano e l’avv. M. Schullian per Frasnelli Helmuth per sé e quale rappresentante legale della Società Zeiler S.r.l.; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>In data 14.02.1973, il Consiglio comunale di Bolzano, con delibera n. 5/6123, procedeva all’approvazione del piano di lottizzazione della zona compresa tra Via Principe Eugenio di Savoia e Via Guncina.<br />
Seguiva la relativa convenzione di lottizzazione, che veniva approvata dal Comune di Bolzano in data 29.04.1975, con deliberazione giuntale n. 708/15451, quindi stipulata con il medesimo in data 09.10.1975, registrata in Bolzano il 27.10.1975 al n. 2127 vol. 87 atti pubblici, ed, infine, iscritta all’Ufficio tavolare di Bolzano, ai sensi della L.P. n. 15/72.<br />
L’art. 9 della convenzione prevedeva testualmente: “I comparenti prendono atto che l’approvazione del presente piano di attuazione rende fisso e vincolante per tutti gli aventi causa il contenuto del piano stesso, il quale non potrà essere variato sostanzialmente se non previa procedura analoga a quella di approvazione di un nuovo piano di attuazione”.<br />
Successivamente, attraverso una procedura di variante al PUC, gran parte delle aree comprese in detto piano venivano trasformate in “zona per opere ed impianti pubblici”, quindi edificabile per attrezzature e servizi assistenziali, permettendo la costruzione di case albergo per anziani in Via Principe Eugenio di Savoia. A tale proposito, osservano i ricorrenti che “ciò comportava unicamente che solo la metà degli originari 3.300 mq a verde privato venivano trasformati in superficie edificabile”.<br />
In data 14.03.2003 da parte del signor Frasnelli Helmuth veniva inoltrata ai competenti uffici comunali una domanda concessoria con progetto che prevedeva, tra l’altro, su di un lotto di terreno compreso nel precitato piano, la demolizione della cubatura insistente sulle pp.eedd.107 e 1839 C.C. Gries, nonché l’edificazione, in Vicolo Lageder, con cubatura uguale a quella demolita, di tre edifici fuori terra,  per un totale di sei appartamenti.<br />
Il tecnico comunale incaricato dell’esame del progetto, in data 03.04.2003, redigeva un referto favorevole alla teorica concessionabilità dell’istanza progettuale de qua, purchè venisse approvata una apposita variante all’originario piano di lottizzazione.<br />
A tale scopo, i signori Frasnelli Helmuth e Hauser Luis, quali proprietari delle particelle interessate, in data 23.09.2003, presentavano al Comune istanza di variante, asseritamene “non sostanziale”, al piano, con riferimento agli immobili siti in Vicolo Lageder e consistenti nelle precitate pp.eedd.107 e 1839 C.C. Gries.<br />
In accoglimento di questa domanda, con delibera del 18.05.2004, la Giunta comunale approvava la variante, che prevede la preventiva demolizione di una casa di abitazione, di una cappella e di un garage con successiva edificazione di pari cubatura di tre distinti edifici articolati su tre piani fuori terra ed un interrato, con individuazione di una parte residuale di verde privato; riteneva, inoltre, che la modifica proposta fosse da considerarsi “non sostanziale” ai sensi dell’art. 34 della L.P. n. 13 del 1997, “in quanto non incide sul dimensionamento globale e non comporta modifiche agli indici di densità e alle dotazioni di spazi pubblici”.<br />
Veniva, quindi, in data 15.06.2004, rilasciata la relativa concessione edilizia n. 168/2004.<br />
Questa, unitamente alla variante, qualificata come non sostanziale al Piano di lottizzazione ed ad altri provvedimenti meglio precisati in epigrafe, viene impugnata con il ricorso all’esame, ove vengono fatti valere i seguenti motivi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 3 e 4, della L.P. 11.08.1997 n. 13 per i quali la concessione edilizia è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l’impegno dei concessionari a realizzarle.<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 66, commi 5 e 6 della L.P. 11.08.1997 n. 13 e dell’art. 1067 Cod. Civ. per insussistenza o insufficienza delle opere di urbanizzazione primaria e per palese elusione del divieto di aggravare l’esercizio della servitù insistente sul fondo servente di proprietà dei ricorrenti.<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della L.P. 11.08.1997 n. 13 e dell’art. 16 del Regolamento di esecuzione della L.U.P., approvato con D.P.G.P. 23.02.1998 n.5 e s.m. che impone l’obbligo del convenzionamento per la nuova cubatura.<br />
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 4, della L.P. 11.08.1997 n. 13 per il quale ogni concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato alle spese di urbanizzazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio.<br />
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 76 della L.P. 11.08.1997 n. 13 che disciplina i casi di esonero dal contributo su costo di costruzione.<br />
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 66, primo comma, della L.P. 11.08.1997 n. 13 che individua nel Sindaco l’organo esclusivamente deputato al rilascio della concessione edilizia; eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.R n. 13/93 e degli artt.1 e ss. della L.P. n. 17/1993 nonché dell’art. 34, secondo comma, della L.P. 11.08.1997 n. 13, trattandosi di una fattispecie di variante sostanziale; incompetenza.<br />
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della Legge-ponte, L. n. 765/1967, e della corrispondente norma provinciale contenuta nel Testo Unico del 1970, per mancata richiesta del consenso da parte dei sottoscrittori della convenzione di lottizzazione o dei loro aventi causa.<br />
9) Violazione degli artt.1 e ss. della L.R n. 13/93 e degli artt.1 e ss della L.P. n. 17/1993 ed eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per insufficiente motivazione sulla mancata conservazione del “Maso Zeiler”.<br />
10) Violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 53 e 54 della L.P. 11.08.1997 n. 13 per mancato ricorso al piano di recupero, essendo imprescindibile l’esigenza della conservazione del “Maso Zeiler” per il suo indubbio valore storico – artistico ed ambientale.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bolzano e il signor Frasnelli Helmuth per sé e quale rappresentante legale della Società Zeiler S.r.l. , con comparse, rispettivamente, di data 07.03.2005 e 28.02.2005, resistendo alle pretese del condominio ricorrente.<br />
Su richiesta di quest’ultimo, il Presidente f.f. di questo Tribunale, con decreto n. 41/2005, ritenuto che sussistevano i requisiti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 3 n. 1 della legge 21.07.2000 n. 205/2000 per l’adozione di una misura cautelare provvisoria fino alla pronuncia del Collegio in Camera di Consiglio, disponeva la sospensione, in via provvisoria, dei provvedimenti impugnati fino alla pronuncia definitiva del Collegio sull’istanza cautelare.<br />
Quest’ultimo, con ordinanza n. 41/2005, resa nella Camera di Consiglio del giorno 08.03.2005, sul presupposto che ad un sommario esame, il ricorso non potesse ritenersi sprovvisto di fumus boni iuris, che la complessità della questione  esigesse una valutazione più approfondita in sede di merito e che, in sede di comparazione dei contrapposti interessi, apparisse prevalente l’esigenza di lasciare immutato lo stato dei luoghi fino alla decisione nel merito, accoglieva l’istanza per il rilascio di provvedimenti cautelari, formulata dal Condominio “Villa Zeiler”, disponendo contestuale fissazione per la trattazione dell’udienza di merito per la data del 04.05.2005.<br />
Con sentenza n. 107/2007 del 19.03.2007, questo Giudice respingeva un successivo ricorso dello stesso Condominio, notificato il 29.01.2007 e depositato in segreteria il 27.01.2007, per conseguire l’ottemperanza alla precitata ordinanza cautelare n. 41/2005, non ritenendo che vi fosse stata violazione della stessa, come invece sostenuto dal ricorrente, convinto che le attività effettuate sul fondo oggetto della concessione edilizia impugnata con il presente ricorso -e consistenti, a suo dire, nella distruzione di un vigneto di “Lagrein”, con l’asporto di molti pali di sostegno delle viti, nonché con lo scarico di materiale ed allocazione di attrezzature edili, tra cui una betoniera, fossero da considerare come una “macroscopica violazione” del provvedimento cautelare de quo, in quanto diretti ad alterare gravemente lo stato originario dei luoghi.<br />
Nel corso del presente giudizio parte ricorrente ha precisato le proprie difese in varie memorie.<br />
In seguito a successivi differimenti, la trattazione del ricorso è avvenuta all’udienza pubblica del 07.11.2007, nella quale, dopo la discussione delle parti, lo stesso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il settimo motivo si contesta che la variante possa essere considerata sostanziale ai sensi dell’art 34, comma 2, della L.P. n. 13/1997 e si eccepisce, tra l’altro, un difetto di competenza della Giunta comunale, che, non avrebbe potuto, da sola, approvare un intervento che “si profili come sostanziale” che “non può che richiedere un rinnovato iter di approvazione del piano”.<br />
La norma testè richiamata, come sostituita dall&#8217;articolo 20 della L.P. n. 1 del 03.05.1999, prevede testualmente che: “Le varianti al piano di attuazione che non incidono sul dimensionamento globale e non comportano modifiche agli indici di densità e alle dotazioni di spazi pubblici sono approvate con deliberazione della Giunta comunale, sentito il parere della commissione edilizia comunale”.<br />
Sostiene il ricorrente che la trasformazione della volumetria agricola del maso Mumelter in  volumetria residenziale, con la conseguente modifica di destinazione d’uso, venendo ad incidere sul carico urbanistico, dovrebbe essere obbligatoriamente regolamentata.<br />
Ciò in quanto si dovrebbe tener conto della qualità delle volumetrie, essendo non rilevante, ai fini di qualificare se la variante sia sostanziale o non, che la stessa abbia previsto una diversa dislocazione di una volumetria urbanistica anche se questa fosse rimasta immutata, sotto il profilo quantitativo; infatti la precitata trasformazione del volume da agricolo a residenziale, avrebbe, comunque, ampliato il dimensionamento (cubatura) residenziale, venendo ad assorbire ed azzerando quello agricolo precedente.<br />
La qualità delle volumetrie sarebbe un concetto che troverebbe riscontro ed applicazione nella normativa relativa alla necessità di richiesta di concessione edilizia ed all’obbligo di convenzionamento in presenza di mutamenti della destinazione d’uso, che sarebbero da considerarsi come equivalenti a nuove costruzioni o nuova cubatura.<br />
Evidenzia, infine, che la volumetria residenziale verrebbe ad incidere sul dimensionamento della zona, inteso come “capacità di far fronte ad un determinato fabbisogno residenziale”.<br />
Conclude che la sostanziale modifica al dimensionamento residenziale rispetto al piano originario, avrebbe reso necessaria, ai sensi dell’art. 34 precitato, una delibera del Consiglio comunale e non una decisione della Giunta, con conseguente incompetenza della stessa all’approvazione della variante.<br />
La censura ha pregio.<br />
Per contrastare le argomentazioni del ricorrente, sostiene il Comune, tra l’altro, che la variante in questione si limiterebbe a prevedere una diversa dislocazione di un volume urbanistico che, peraltro, rimarrebbe “quantitativamente immutato, integralmente destinandolo a scopo residenziale in una zona a tale vocazione destinata”.<br />
Invero, risulta non controverso che la variante prevede un cambiamento della volumetria agricola esistente in residenziale, determinando un cambiamento di destinazione d’uso della prima ed un aumento di cubatura della seconda; tant’è vero che sulla nuova cubatura residenziale derivante dalla trasformazione del maso Mumelter, il Comune sostiene sussista l’obbligo di convenzionamento, nei limiti normativi.<br />
Vi è stata, quindi, una modifica del tipo di cubatura, seppur parziale rispetto alla volumetria complessiva, con la trasformazione di quella agricola in quella residenziale.<br />
In tal modo si è venuto a creare un dimensionamento globale residenziale che non corrisponde a quello precedente, ma che è maggiore di questo.<br />
Questa nuova situazione urbanistica, ad avviso del Collegio, non può essere fatta rientrare nel concetto di una variante con carattere non sostanziale, presentando, invece, un requisito di una variante sostanziale, in quanto viene ad incidere sul dimensionamento globale, previsto dal precitato secondo comma dell’art. 34.<br />
Conseguentemente, è errata la qualificazione di variante non sostanziale effettuata e ritenuta dall’Amministrazione Comunale, condivisa in ciò anche dalle altre parti resistenti.<br />
Il carattere sostanziale della variante esige che la stessa avrebbe dovuto essere approvata dal Consiglio comunale e non dalla Giunta municipale, come è avvenuto.<br />
È fondato, quindi, il difetto di competenza di quest’ultima, evidenziato nel motivo all’esame; incompetenza che viene ad inficiare la legittimità della delibera giuntale dell’approvazione della variante, che deve essere, conseguentemente, annullata.<br />
L’assorbenza del motivo esonera il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze avverso la variante, come pure quelle relative alla contestata concessione edilizia che diventa illegittima a causa dell’illeggittimità del suo atto presupposto, ossia della variante.<br />
Né si può sostenere l’irricevibilità di quella parte del ricorso &#8211; che comprende anche il motivo testè trattato &#8211; volta a censurare la variante in questione, sul presupposto che il gravame non sarebbe stato tempestivamente proposto, per decorso del termine decadenziale di cui all’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai sensi del quale, l’ultimo giorno della pubblicazione, se questa è prevista da disposizioni di legge o di regolamento, costituisce il dies a quo del termine di sessanta giorni per impugnare gli atti amministrativi per i quali non sia richiesta la notifica individuale.<br />
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, la pubblicazione delle deliberazioni comunali, effettuata nei modi e termini di legge, costituisce una forma di pubblicità legale, di per sé esaustiva, quando prescritta da disposizione di legge, ai fini della presunzione assoluta di piena conoscenza erga omnes, allorquando tali atti non siano direttamente riferibili a soggetti determinati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4228; Sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6601, Sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6686 e TRGA Bolzano, 29 maggio 2006, n. 247; id, 6 maggio 2003, n. 169).<br />
Occorre, quindi, verificare &#8211; ai fini della decorrenza del dies a quo del termine per l’impugnazione di detta delibera &#8211; se il Comune fosse tenuto a comunicare al ricorrente l’avvenuta approvazione della variante o se, invece, la pubblicazione della stessa sia sufficiente a determinare nel ricorrente quella presunzione assoluta di piena conoscenza, di cui si è detto sopra.<br />
Nel caso in esame, essendo la variante di carattere sostanziale, la stessa, indipendentemente da ogni altra considerazione, avrebbe dovuto essere comunicata dal Comune al Condominio ricorrente, quanto meno ai sensi dell’art 9 della precitata originaria convenzione di lottizzazione che, come sopra riportato, rendeva “fisso e vincolante per tutti gli aventi causa il contenuto del piano stesso”, prevedendo che lo stesso non avrebbe potuto “essere variato sostanzialmente se non previa procedura analoga a quella di approvazione di un nuovo piano di attuazione”. <br />
Nella fattispecie, sostiene il ricorrente di essere venuto a conoscenza della deliberazione giuntale contestata solamente in data 21.01.2005, a seguito dell’inoltro di una formale istanza di accesso agli atti -dimessa in giudizio -, non avendo ricevuto dal Comune alcun’altra comunicazione o notificazione di detto provvedimento.<br />
In mancanza di specifica prova contraria sulla circostanza ad iniziativa delle parti resistenti, quanto sostenuto dal ricorrente appare convincente; conseguentemente deve considerarsi tempestivamente proposto il ricorso, anche nella parte volta a censurare la variante in questione.<br />
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite nel processo; non si procede alla liquidazione delle spese nei confronti del signor Hauser Luis, in quanto non costituito in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese di lite compensate tra il ricorrente e le parti resistenti costituite nel processo.<br />
Nulla per le spese nei confronti del signor Hauser Luis, non costituito in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 21.11.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-11-12-2007-n-373/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2007 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-373/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2007 n.373</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. SILVESTRI infondate le censure sulle norme sarde in tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali Elezioni &#8211; Norme della Regione Sardegna &#8211; Elezioni amministrative comunali e provinciali &#8211; Attribuzione alla Regione delle funzioni già di competenza delle prefetture,ad eccezione dei provvedimenti per lo scioglimento dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-373/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-373/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2007 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. SILVESTRI</span></p>
<hr />
<p>infondate le censure sulle norme sarde in tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Norme della Regione Sardegna &#8211; Elezioni amministrative comunali e provinciali &#8211; Attribuzione alla Regione delle funzioni già di competenza delle prefetture,ad eccezione dei provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni mafiosi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), promossa, in riferimento all&#8217;art. 48 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 8 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere f), h), l), m) e p), e 118 Cost. ed all&#8217;art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Franco BILE;<br />
<b>Giudici:</b> Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, <br />
Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA Franco GALLO , Luigi MAZZELLA,Gaetano SILVESTRI,<br />
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «(Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato e depositato in cancelleria il 7 agosto 2006 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2006.<br />
	<i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Sardegna;<br />	<br />
	<i>udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;<br />	<br />
	<i>uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Salvatore Alberto Romano e Graziano Campus per la Regione Sardegna.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>
Ritenuto in fatto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. &#8722; Con ricorso notificato il 31 luglio 2006 e depositato il successivo 7 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere <i>f</i>), <i>h</i>), <i>l</i>), <i>m</i>) e <i>p</i>), e 118 della Costituzione, e all&#8217;art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).<br />
    1.1. &#8722; Il ricorrente, dopo aver premesso che la legge regionale n. 8 del 2006 interviene, modificandole ed integrandole, su altre leggi regionali in materia di elezioni amministrative comunali e provinciali, si sofferma sull&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>b</i>), che introduce l&#8217;art. 5-<i>bis</i> nella legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante «Norme per le unioni di comuni e le comunità montane»), disponendo che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), sono esercitate dalla Regione, ad eccezione dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.<br />
    A parere del ricorrente, la norma censurata risulterebbe formulata in modo del tutto generico, tale da ingenerare dubbi in ordine alla esatta delimitazione degli ambiti di competenza dello Stato e della Regione autonoma, e pertanto si porrebbe in contrasto con gli artt. 48, 117 e 118 Cost.<br />
    Nella sola motivazione del ricorso, inoltre, il ricorrente segnala che la norma censurata, in quanto attuativa del trasferimento di funzioni amministrative di un organo statale alla Regione, avrebbe dovuto essere emanata con le modalità previste dall&#8217;art. 56 dello statuto speciale della Regione Sardegna, e quindi con decreto legislativo, su proposta della commissione paritetica formata da rappresentanti del Governo e della Regione. La mancata osservanza del procedimento suddetto sarebbe di per sé produttiva della illegittimità costituzionale della disposizione, in quanto lesiva delle competenze statali nella materia.<br />
    1.2. &#8722; Nel merito, il ricorrente evidenzia come la locuzione «funzioni attribuite alle prefetture», contenuta nella norma censurata, risulti generica e di significato dubbio, non essendo chiaro se debba essere riferita alle sole funzioni svolte dalla prefettura quale ufficio periferico del Ministero dell&#8217;interno, previste dal d.lgs. n. 267 del 2000, o se riguardi le funzioni del prefetto, quindi dell&#8217;organo governativo preposto all&#8217;ufficio territoriale, sempre previste nel citato decreto legislativo. Peraltro, secondo il ricorrente, quale che sia il significato da attribuirsi alla locuzione suddetta, il trasferimento di funzioni eccede i limiti della competenza regionale in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», prevista dall&#8217;art. 3, lettera <i>b</i>), dello statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto alcune delle funzioni attribuite al prefetto ed alle prefetture dal d.lgs. n. 267 del 2000 riguardano materie che esulano dalla competenza regionale.<br />
    Il ricorrente richiama la sentenza n. 48 del 2003 della Corte costituzionale, in riferimento all&#8217;ampiezza della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali, spettante alla Regione Sardegna ai sensi dell&#8217;art. 3, lettera <i>b</i>), dello statuto speciale, ed elenca, altresì, le funzioni di controllo e vigilanza, con i relativi poteri surrogatori, attribuite al prefetto dagli artt. 14, 54, 145 e 256 del d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di elezioni politiche, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Tali ambiti materiali sono rimasti di competenza statale anche dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (art. 2, comma 4, lettere <i>m</i> ed <i>n</i>, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), né risultano previsioni statutarie o norme di attuazione che possano avvalorare il conferimento delle relative funzioni alla Regione.<br />
    La norma censurata si porrebbe pertanto in contrasto con gli artt. 48 e 117, secondo comma, lettere <i>f</i>) e <i>p</i>), Cost., nella parte in cui è riferibile alle competenze prefettizie in materia elettorale, previste dall&#8217;art. 54, commi 1, 6 ed 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dagli artt. 53, comma 1, e 4-<i>bis</i> del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell&#8217;elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), nonché alle funzioni prefettizie previste dall&#8217;art. 70 d.lgs. n. 267 del 2000, riconducibili anch&#8217;esse a materie di competenza statale esclusiva (giurisdizione e norme processuali). <br />
    Il risultato non sarebbe diverso, a parere del ricorrente, se si guardasse alle funzioni attribuite agli uffici periferici del Ministero dell&#8217;interno dall&#8217;art. 145, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, in tema di erogazione di competenze ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti disciolti per infiltrazioni mafiose, e dal successivo art. 256, comma 8, in tema di notifica del piano di estinzione della massa passiva dei comuni in situazione di dissesto finanziario. Entrambe le previsioni riguardano funzioni riconducibili a materie di sicura competenza esclusiva statale, quali l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi, la tutela dei terzi debitori degli enti in stato di dissesto (art. 117, secondo comma, lettere <i>h</i>, <i>l</i> ed <i>m</i>, Cost.).<br />
    In definitiva, la norma regionale risulterebbe illegittima proprio in quanto non ha fatto salve le competenze statali garantite dagli artt. 48, 117, secondo comma, lettere <i>f</i>), <i>h</i>), <i>l</i>), <i>m</i>) e <i>p</i>), e 118 Cost.<br />
    2. &#8722; Con atto depositato il 6 settembre 2006 si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.<br />
    2.1. &#8722; Con riferimento alla eccepita inammissibilità, la resistente rileva la genericità dei parametri evocati, in assenza di indicazioni riferibili allo statuto speciale della Regione Sardegna.<br />
    Nel merito, la Regione ritiene che la prospettazione contenuta nel ricorso, secondo cui la norma regionale comporterebbe la sostituzione della Regione ai prefetti con riferimento a tutte le funzioni loro attribuite dal d.lgs. n. 267 del 2000, con conseguente sconfinamento in ambiti di sicura spettanza esclusiva dello Stato, deriverebbe da una lettura erronea della disposizione censurata, in quanto del tutto avulsa dal contesto normativo di riferimento. <br />
    La resistente precisa che la legge regionale n. 8 del 2006, nella parte oggetto di censura, integra la legge regionale n. 13 del 2005, la quale disciplina la materia dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nonché della rimozione e sospensione degli amministratori locali, sulla base della competenza legislativa primaria prevista dall&#8217;art. 3, lettera <i>b</i>), dello statuto speciale. La citata legge regionale n. 13 del 2005 stabilisce, per i casi già previsti dalla normativa statale, che la competenza a disporre lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali spetta al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell&#8217;Assessore agli enti locali, anziché al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell&#8217;interno (art. 2), facendo peraltro espressamente salva la competenza degli organi statali nei casi in cui lo scioglimento sia motivato da ragioni di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (art. 2, comma 6). Analoga previsione è dettata con riferimento alla competenza a disporre la rimozione o sospensione degli amministratori locali (art. 3).<br />
    Nel delineato contesto normativo, ad avviso della Regione, sarebbe di tutta evidenza che là dove la norma censurata indica le «funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», il riferimento non riguarda tutti i casi in cui il provvedimento attribuisce funzioni ai prefetti ed alle prefetture, ma soltanto i casi di funzioni connesse all&#8217;ambito del controllo sugli enti locali. Sono richiamate, in via esemplificativa, le previsioni contenute nell&#8217;art. 141, commi 2-<i>bis</i> e 7, e nell&#8217;art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.<br />
    La resistente segnala, in proposito, l&#8217;inconferenza dei parametri evocati nel ricorso statale, in quanto afferenti a materie del tutto estranee al contesto normativo di riferimento, e precisa altresì che la norma censurata trova la propria legittimazione nella previsione contenuta all&#8217;art. 3, lettera <i>b</i>) dello statuto speciale, come incidentalmente riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 48 del 2003, e come indirettamente confermato dallo stesso ricorso statale, nel quale non sono contestate le prerogative regionali in materia di controllo sugli organi degli enti locali.<br />
    Quanto, infine, alla censura riferita all&#8217;art. 56 dello statuto speciale e alla mancata adozione del procedimento ivi previsto per il trasferimento di competenze e funzioni statali agli organi regionali, la resistente reputa inconferente nella specie il richiamo alla norma statutaria. Quest&#8217;ultima, infatti, riguarda le «norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione» e le «norme di attuazione dello Statuto», vale a dire ambiti diversi dalla normativa in esame, la quale attiene alla disciplina di funzioni spettanti alla Regione, attribuite ad organi ed uffici regionali già esistenti.<br />
    3. &#8722; Con memoria depositata il 26 luglio 2007 l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha replicato, nell&#8217;interesse del ricorrente, alle argomentazioni prospettate dalla Regione Sardegna.<br />
    La difesa erariale, pur dando atto che l&#8217;interpretazione della norma censurata suggerita dalla Regione risulta coerente con l&#8217;impianto complessivo della legge regionale n. 13 del 2005, insiste nella propria richiesta, sul rilievo che la suddetta interpretazione non risulta recepita in un atto normativo regionale, sicché la norma censurata potrebbe essere intesa ed applicata oltre i limiti riconosciuti dalla stessa Regione nel proprio atto difensivo. <br />
    In ogni caso, poi, l&#8217;Avvocatura generale rileva l&#8217;imprecisione del riferimento alle «funzioni attribuite alle prefetture», là dove gli artt. 141 e 142 del d.lgs. n. 267 del 2000 riguardano funzioni attribuite al prefetto e ad altri organi dello Stato, ed osserva come il trasferimento agli organi regionali delle funzioni attribuite al prefetto dall&#8217;art. 141, commi 2-<i>bis</i> e 7, e dall&#8217;art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 – quelle stesse indicate nella memoria della Regione per configurare l&#8217;ambito di applicazione della norma – sia già attuato dagli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 13 del 2005, sicché, con riferimento a dette funzioni, la norma censurata risulterebbe perfino superflua.<br />
    4. &#8722; In prossimità dell&#8217;udienza la difesa della Regione Sardegna ha depositato memoria nella quale insiste per l&#8217;accoglimento delle conclusioni già formulate, di inammissibilità e infondatezza del ricorso statale.<br />
    4.1. &#8722; Quanto al profilo preliminare, la resistente ribadisce la già evidenziata genericità delle motivazioni addotte a sostegno delle censure, nonché la mancata verifica, da parte del ricorrente, di eventuali prerogative statutarie della Regione Sardegna con riferimento alle funzioni attribuite dal decreto legislativo n. 267 del 2000 ai prefetti, anche al di fuori della materia dell&#8217;ordinamento degli enti locali. Il ricorso statale sarebbe dunque inammissibile, perché assume a parametro le sole norme della Costituzione e non anche quelle dello statuto speciale di autonomia. <br />
    Nel merito, la difesa regionale ribadisce che la norma censurata riguarda soltanto le funzioni assegnate ai prefetti dall&#8217;art. 141, commi 2-<i>bis</i> e 7, e dall&#8217;art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, come desumibile, tra l&#8217;altro, dalla previsione contenuta nell&#8217;art. 1 della legge regionale n. 13 del 2005, ove è stabilito che «la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Per quanto non previsto e fino a quando non diversamente disciplinato con legge regionale si applicano le disposizioni statali». <br />
    La difesa regionale ritiene, pertanto, che il ricorso statale debba essere rigettato, e ciò anche nell&#8217;ipotesi in cui la Corte costituzionale ritenesse necessario il proprio intervento per chiarire definitivamente la portata della norma oggetto di censura.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. &#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere <i>f</i>), <i>h</i>), <i>l</i>), <i>m</i>) e <i>p</i>), e 118 della Costituzione, e all&#8217;art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).<br />
    2. – Preliminarmente deve essere rigettata l&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione resistente, poiché il ricorso introduttivo pone esplicitamente al centro delle doglianze manifestate il presunto superamento dei limiti di cui all&#8217;art. 3, lettera <i>b</i>), dello statuto speciale della Sardegna, ponendo in rilievo che la norma impugnata, se interpretata come ritiene il ricorrente, avrebbe l&#8217;effetto di intaccare la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materie elencate nell&#8217;art. 117, secondo comma, Cost. (organi dello Stato e relative leggi elettorali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali), la cui estraneità alla sfera di attribuzioni della Regione Sardegna è sancita anche dallo statuto speciale, pur non esplicitamente citato a proposito di ciascuna di esse.<br />
    Deve essere dichiarata inammissibile la censura riferita all&#8217;art. 48 Cost., in quanto priva di motivazione specifica. <br />
    3. – La questione non è fondata.<br />
    3.1. – Le censure di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente nei confronti della norma impugnata partono dal presupposto che la genericità della relativa formulazione possa indurre a ritenere che il legislatore regionale volesse trasferire in blocco alla Regione Sardegna tutte le funzioni attribuite ai prefetti ed alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali). Se così fosse, la suddetta norma sarebbe in contrasto con i parametri indicati nel ricorso introduttivo. Occorre pertanto verificare se la disposizione oggetto di impugnazione possa avere effettivamente la portata normativa paventata dal ricorrente.<br />
    Nell&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge reg. Sardegna n. 8 del 2006 – oggetto del presente giudizio – si legge: «Le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell&#8217;art. 2, esercitate dalla Regione». Tale disposizione è inserita nella legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alle legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante «Norme per le unione di comuni e le comunità montane»), e ne diventa l&#8217;art. 5 <i>bis</i>.<br />
    Come si vede chiaramente, la norma impugnata interviene a modificare una legge regionale interamente dedicata allo scioglimento degli organi degli enti locali ed alla nomina dei commissari. I comuni criteri interpretativi prescrivono di dare alle disposizioni normative un significato coerente con il contesto in cui le stesse si inseriscono. Nel caso oggetto del presente giudizio, il contesto è quello di una legge che concerne soltanto lo scioglimento degli organi degli enti locali, la rimozione degli amministratori e la nomina dei commissari. Il ricorrente ritiene però che la stessa disposizione possa essere interpretata in modo così estensivo da determinare il trasferimento, dai prefetti e dalle prefetture alla Regione, anche delle funzioni esercitate dal sindaco nella veste di ufficiale del Governo, quali, ad esempio, quelle di intervento, vigilanza e controllo in materia di elezioni politiche, stato civile, anagrafe, leva militare e statistica. Lo stesso effetto lesivo viene segnalato a proposito delle funzioni attribuite alle prefetture dagli artt. 145, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 – che disciplina l&#8217;erogazione delle competenze ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso – e 256, comma 8, del medesimo decreto legislativo, che prevede la notifica all&#8217;ente locale da parte del Ministero dell&#8217;interno, per il tramite della prefettura, del piano di estinzione della massa passiva dei comuni in situazione di dissesto finanziario.<br />
    La natura delle funzioni prima indicate esclude che esse possano essere ricondotte, in modo diretto o indiretto, allo scioglimento degli organi degli enti locali aventi sede in Sardegna. Lo confermano sia il titolo stesso della legge, di cui la norma impugnata – sotto forma di art. 5-<i>bis</i> – entra a far parte (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alle legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante «Norme per le unione di comuni e le comunità montane»), sia l&#8217;art. 1 della legge medesima, in cui è scritto testualmente: «la presente legge detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali».<br />
    La stessa eccezione, contenuta nella disposizione censurata – riferentesi ai casi previsti dal comma 6 dell&#8217;art. 2 (scioglimento dei consigli comunali o provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso) – è pur sempre pertinente al tema dello scioglimento degli organi degli enti locali, con ciò offrendo ulteriore conferma che l&#8217;intenzione del legislatore regionale è solo quella di apportare una integrazione alla disciplina di tale specifico settore.<br />
    4. – L&#8217;interpretazione della disposizione impugnata, esposta al paragrafo precedente, esclude che la Regione Sardegna abbia superato i limiti della propria competenza legislativa, in quanto l&#8217;art. 3, lettera <i>b</i>), dello statuto speciale le conferisce potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». La norma impugnata deve pertanto ritenersi interamente coperta dalla disposizione statutaria prima citata. <br />
    Una diversa conclusione dovrebbe necessariamente far leva su una interpretazione estensiva della disposizione censurata, in contrasto sia con il criterio sistematico che con quello logico. Occorrerebbe infatti ipotizzare che il legislatore regionale abbia voluto inserire in una legge interamente dedicata allo scioglimento degli organi degli enti locali una norma a carattere generale, idonea a produrre l&#8217;effetto radicale della sottrazione ai prefetti ed alle prefetture di ogni competenza in materia di enti locali, realizzando così un inopinato svuotamento di funzioni a carico di tali organi statali. Tale ipotesi si presenta come una forzatura del dato normativo. È appena il caso di puntualizzare che, ove tale forzatura interpretativa fosse posta a base, nella prassi amministrativa, di atti della Regione eccedenti la sfera di competenza di quest&#8217;ultima, non mancherebbero allo Stato i rimedi costituzionali e ordinari previsti dall&#8217;ordinamento.<br />
    A conferma di quanto detto sinora, si può osservare che la sentenza n. 396 del 2006 di questa Corte, nel dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3 della citata legge regionale della Sardegna n. 13 del 2005, ha precisato come il vizio di costituzionalità rilevato fosse dovuto alla genericità del rinvio operato, per quanto riguarda la rimozione degli amministratori, all&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2000, senza prevedere esplicitamente la riserva di competenza allo Stato del potere di rimozione o sospensione degli amministratori per motivi di ordine pubblico. La genericità della formulazione normativa rilevata in tale pronuncia si collocava pertanto all&#8217;interno dell&#8217;oggetto dichiarato della legge regionale citata, determinando un&#8217;illegittima attrazione nella sfera regionale della competenza a procedere alla rimozione o sospensione degli amministratori in dati casi, da ritenersi di stretta competenza statale. <br />
    Nel presente giudizio la genericità denunciata dal ricorrente presuppone, invece, un&#8217;interpretazione della norma censurata che supera largamente l&#8217;ambito della disciplina complessiva dello scioglimento degli organi degli enti locali, della rimozione o sospensione degli amministratori e della nomina dei commissari. Tali funzioni sono legate tra loro da una evidente omogeneità degli interessi pubblici tutelati sottostanti alla perseguita finalità di ripristino del normale e corretto funzionamento degli enti locali. Le competenze statali, il cui illegittimo trasferimento viene lamentato dal ricorrente, sono di ben diversa natura, come dimostrato dall&#8217;elencazione fatta dallo stesso ricorrente. Non emergono peraltro elementi oggettivi, dai quali si possa dedurre una potenzialità espansiva della norma impugnata talmente forte da travalicare i limiti sistematici e da produrre effetti generali nell&#8217;ordinamento.<br />
    La disposizione impugnata si pone, come art. 5-<i>bis</i>, a chiusura della legge reg. Sardegna n. 13 del 2005, e deve essere interpretata congiuntamente all&#8217;art. 1, già ricordato, che precisa i limiti materiali della stessa legge, mentre le norme intermedie disciplinano le singole competenze degli organi regionali e le procedure prescritte per adottare i provvedimenti relativi allo scioglimento degli organi, alla rimozione o sospensione degli amministratori ed alla nomina dei commissari. Una eventuale “norma intrusa”, avente una portata molto più vasta, dovrebbe essere caratterizzata da espressioni specifiche, non rinvenibili nella fattispecie, dalle quali si potesse desumere la sua attitudine a varcare la soglia della materia trattata dall&#8217;intera legge. La semplice eventualità di una forzatura interpretativa di una disposizione di legge non può fondare un giudizio di illegittimità costituzionale.<br />
    5. – L&#8217;interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata esclude che in essa possano ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 117, secondo comma, e 118 Cost., giacché la lamentata violazione di tali parametri presuppone che la disposizione oggetto del presente giudizio sia suscettibile di un&#8217;interpretazione estensiva non giustificata, nella specie, per i motivi illustrati nei paragrafi precedenti.<br />
    6. – La censura relativa alla presunta violazione dell&#8217;art. 56 dello statuto speciale della Regione Sardegna non è parimenti fondata.<br />
    Tale disposizione statutaria prevede infatti che le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione dello statuto stesso, debbano essere proposte da una Commissione paritetica ed emanate con decreto legislativo. Si tratta di norme che disciplinano gli aspetti organizzativi del trasferimento delle funzioni, mentre nel caso oggetto del presente giudizio si tratta di una integrazione di una precedente legge regionale del 2005, volta a regolare l&#8217;esercizio di una potestà legislativa primaria attribuita alla Regione Sardegna dallo statuto speciale di autonomia. Non sono previsti né la creazione di nuovi uffici regionali, in sostituzione di uffici statali da sopprimere, né il transito di personale, né altre regolamentazioni o misure organizzative che richiedano l&#8217;accordo tra lo Stato e la Regione. Si tratta di discipline riguardanti competenze e procedure che si collocano all&#8217;interno di una materia – ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni – da oltre un decennio (art. 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, recante «Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d&#8217;Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige») attribuita alla potestà legislativa primaria della Regione Sardegna. Le relative funzioni vengono attualmente esercitate, nell&#8217;ambito della Regione, da un apposito organo (Assessore agli enti locali, citato dall&#8217;art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005) e dagli uffici da questo dipendenti, già a suo tempo istituiti ed allo stato operanti.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b></i><B>LA CORTE COSTITUZIONALE</B><b><br />
</b></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b>    dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge della Regione Sardegna 1° giugno 2006, n. 8 (Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione elezioni comunali e provinciali» e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento organi enti locali». Interventi per la partecipazione elettorale), promossa, in riferimento all&#8217;art. 48 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso citato in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge della Regione Sardegna n. 8 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere <i>f</i>), <i>h</i>), <i>l</i>), <i>m</i>) e <i>p</i>), e 118 Cost. ed all&#8217;art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso sin epigrafe.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Gaetano SILVESTRI, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-373/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-24-5-2007-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-24-5-2007-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-24-5-2007-n-373/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.373</a></p>
<p>V. Borea – Presidente, L. Stevanato – Estensore C. di C. I. &#038; C. s.a.s. (avv.ti B. Barel e G. Sbisà) c. il COMUNE DI PORDENONE (avv. F. Bressan) sulla condonabilità di opere funzionali all&#8217;apertura di un passo carrabile Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Condono – Opere funzionali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-24-5-2007-n-373/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-24-5-2007-n-373/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente, L. Stevanato – Estensore<br /> C. di C. I. &#038; C. s.a.s. (avv.ti B. Barel e G. Sbisà) c. il COMUNE DI PORDENONE (avv. F. Bressan)</span></p>
<hr />
<p>sulla condonabilità di opere funzionali all&#8217;apertura di un passo carrabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Condono – Opere funzionali ad un passo carrabile – Diniego &#8211; Per ragioni inerenti l’autorizzazione all’apertura del passo – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche l&#8217;apertura di un passo carrabile per l&#8217;accesso dalla strada pubblica alla proprietà privata, realizzata mediante opere come cancelli, rimozione di muri o recinzioni, risistemazione del marciapiede e realizzazione del varco, necessita di un titolo edilizio (dopo la L. 10/77, concessione edilizia e, nell’evoluzione normativa più recente, DIA), mentre il rilascio dell&#8217;autorizzazione da parte dell&#8217;ente proprietario della strada riguarda l’esercizio di un potere diverso ed autonomo, la cui valutazione attiene alla tutela del diverso interesse pubblico alla compatibilità dell&#8217;opera con la sicurezza della circolazione e della viabilità. Ne discende che il Comune non può negare il condono di opere relative all’apertura del passo carrabile adducendo a motivazione del diniego considerazioni attinenti il potere di autorizzazione all’apertura del passo carrabile. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 14 marzo 1980 n. 275; TAR MARCHE &#8211; Sentenza 3 febbraio 2004 n. 58.<br />
Nella specie, il Comune aveva addotto a motivazione del diniego che “l’opera risulta al di fuori del campo di applicazione della Legge suddetta” e che “esistono inoltre ragioni di sicurezza per la circolazione stradale… in ordine alle quali non si ritiene di poter concedere il mantenimento dell’accesso”.<br />
Il Collegio, in base al principio di cui in massima, osserva che l’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente era stata corredata dalle fotografie dell’abuso e da queste si deduceva che qualche (seppur minima) opera funzionale all’accesso era stata compiuta: in particolare, la rimozione dei cordoli delle aiuole o marciapiedi e la conseguente sistemazione e pavimentazione del varco con la installazione di sbarre.<br />
Interessante anche l’affermazione in motivazione, con la quale il Collegio respinge l’eccezione dell’Amministrazione circa l’infondatezza della domanda di condono per esistenza di un vincolo di inedificabilità.<br />
Il Collegio triestino osserva che tale eccezione costituisce un’inammissibile integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento, che non può neppure essere inquadrata nell’orbita di applicazione dell’art. 21 octies della L. 241/90, per due ragioni:<br />
&#8211; dubbia applicabilità della novella del 2005, entrata in vigore dopo l’instaurazione del giudizio (cfr.: CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza, n. 1307/07);<br />
&#8211; non è “palese che il contenuto dispositivo (del provvedimento impugnato) non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, in particolare in relazione alla configurabilità del vincolo ed alla sua riconducibilità a quelli previsti dall’a</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Vincenzo Borea – Presidente<br />
Lorenzo Stevanato – Consigliere, relatore<br />
Vincenzo Farina &#8211; Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi n. 20/96 e 76/96 proposti dalla</p>
<p><B>C. DI C. I. &#038; C. S.A.S</B>., cui è succeduta in corso di giudizio, giusta atto di fusione per incorporazione, Nuova Friuli costruzioni meccaniche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel e Giuseppe Sbisà, con domicilo eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via S. Francesco 11;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI PORDENONE</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fulvia Bressan, con domicilio presso la segreteria del T.a.r. ex art. 35 r.d. 1054/24;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>a) quanto al ricorso n. 20/96, del provvedimento dell’assessore comunale 27.10.1995 n. 52951/94 con cui è stata negata la sanatoria edilizia per un accesso carraio;<br />
b) quanto al ricorso n. 76/96, del provvedimento dell’assessore comunale 30.11.1995 di ingiunzione di chiusura dell’opera anzidetta.</p>
<p>Visti i ricorsi, notificati e depositati presso la segreteria con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;<br />
viste le proprie ordinanze n. 16/96 e n. 50/96 con cui sono state respinte le istanze cautelari proposte dalla ricorrente;<br />
Uditi (relatore il consigliere Lorenzo Stevanato) i procuratori delle parti presenti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ricorrente presentò il 12.12.1994 istanza di condono edilizio ex art. 39 L. 724/94 per l’apertura di un accesso carraio, dalla pubblica via all’area di pertinenza di un fabbricato commerciale, di cui è proprietaria.<br />
La sanatoria è stata negata col provvedimento, impugnato col ricorso n. 20/96, nel rilievo che “l’opera risulta al di fuori del campo di applicazione della Legge suddetta” e che “esistono inoltre ragioni di sicurezza per la circolazione stradale… in ordine alle quali non si ritiene di poter concedere il mantenimento dell’accesso”.<br />
A sostegno del gravame vengono dedotte più censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.  <br />
Col successivo ricorso n. 76/00 è stato impugnato il provvedimento di ingiunzione di chiusura dell’opera anzidetta, con preavviso di esecuzione ex art. 101, co. 2, L.R. 52/91.<br />
A sostegno di questo secondo gravame vengono dedotte l’illegittimità derivata, dai vizi del presupposto diniego di sanatoria,  nonché autonome censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.<br />
L’intimata Amministrazione comunale, costituita in giudizio, ha controdedotto nel merito concludendo per la reiezione di entrambi i ricorsi.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I due ricorsi in epigrave vanno previamente riuniti, attesa la loro evidente connessione. <br />
Procedendo dal ricorso n. 20/96, esso è diretto contro il provvedimento di reiezione dell’istanza di condono edilizio, presentata ex art. 39 L. 724/94 per l’apertura di un accesso carraio dalla pubblica via all’area di pertinenza di un fabbricato commerciale, di cui la ricorrente è proprietaria.<br />
La sanatoria è stata negata con la motivazione che “l’opera risulta al di fuori del campo di applicazione della Legge suddetta” e che “esistono inoltre ragioni di sicurezza per la circolazione stradale… in ordine alle quali non si ritiene di poter concedere il mantenimento dell’accesso”.<br />
Il difensore dell’amministrazione ha precisato che nell’istanza di sanatoria non era indicata alcuna opera funzionale all’apertura dell’accesso carraio e questa è la ragione per cui non si è ritenuta applicabile la normativa sul “condono edilizio”, che presuppone la realizzazione di opere (abusive), mentre le esigenze di sicurezza della circolazione stradale non costituirebbero la vera motivazione del provvedimento. Inoltre, il condono edilizio non sarebbe comunque assentibile perché sarebbe precluso da un vincolo di PRG, che vieta la realizzazione di nuovi accessi nella zona in controversia.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Invero, anche l&#8217;apertura di un passo carrabile per l&#8217;accesso dalla strada pubblica alla proprietà privata, realizzata mediante opere come cancelli, rimozione di muri o recinzioni, risistemazione del marciapiede e realizzazione del varco, necessita di un titolo edilizio (dopo la L. 10/77, concessione edilizia e, nell’evoluzione normativa più recente, DIA), mentre il rilascio dell&#8217;autorizzazione da parte dell&#8217;ente proprietario della strada riguarda l’esercizio di un potere diverso ed autonomo, la cui valutazione attiene alla tutela del diverso interesse pubblico alla compatibilità dell&#8217;opera con la sicurezza della circolazione e della viabilità (cfr.: <i>Consiglio di Stato, sez. V, 14 marzo 1980 n. 275; Tar Marche, 3.2.2004 n. 58).<br />
</i>Ciò premesso, osserva il Collegio che l’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente era corredata dalle fotografie dell’abuso e da queste si deduceva che qualche (seppur minima) opera funzionale all’accesso era stata compiuta: in particolare, la rimozione dei cordoli delle aiuole o marciapiedi e la conseguente sistemazione e pavimentazione del varco con la installazione di sbarre.<br />
Il motivo fondante del provvedimento negativo impugnato e gli stessi argomenti svolte al riguardo dalla difesa dell’amministrazione sono quindi erronei.<br />
Circa l’ulteriore rilievo del difensore dell’amministrazione, secondo cui il condono edilizio sarebbe precluso dall’esistenza di un vincolo urbanistico di inedificabilità, consistente nel divieto di aprire nuovi accessi stradali nella zona de qua, esso costituisce – come esattamente eccepito dalla ricorrente &#8211; un’inammissibile integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento. Né può essere valorizzato l’art. 21octies della L. 241/90 perché – a prescindere dalla dubbia applicabilità della citata norma entrata in vigore dopo l’instaurazione del presente giudizio (cfr.: Cons. St., V, n. 1307/07) – resta il fatto che non è – allo stato &#8211; “palese che il contenuto dispositivo (<i>del provvedimento impugnato</i>) non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, in particolare in relazione alla configurabilità del vincolo ed alla sua riconducibilità a quelli previsti dall’art. 33 L. 47/85, nonché alla sua vigenza all’epoca di realizzazione dell’opera.<br />
Il provvedimento impugnato incorre, quindi, nelle censure, dedotte col primo mezzo di gravame, di violazione dell’art. 39 L. 724/94 e di eccesso di potere per erroneità dei presupposti.<br />
Per le assorbenti ragioni che precedono, il ricorso n. 20/96 va dunque accolto.<br />
Passando all’esame del ricorso n. 76/96, che è diretto contro il provvedimento di ingiunzione di chiusura dell’opera anzidetta, con preavviso di esecuzione ex art. 101, co. 2, L.R. 52/91, è fondata ed assorbente la censura di illegittimità derivata per i vizi del presupposto provveidmento di diniego della sanatoria, come esposto sopra (con l’ulteriore osservazione che l’ordine di ripristino è stato contraddittoriamente emanato nell’esercizio del potere di repressione di abusi edilizi).<br />
Anche il ricorso n. 76/96 va quindi accolto.<br />
Concorrono peraltro giusti motivi per compensare inte¬gralmente tra le parti le spese e le competenze del giu¬dizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia definitivamente pronunciando sui ricorsi in premessa, li riunisce e li <b>accoglie</b>; per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe. <br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 9 maggio 2007. </p>
<p><b>Depositata nella segreteria del Tribunale il 24 maggio 2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-24-5-2007-n-373/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore Società C. L. &#038; Ass.ti S. di I. p.a. (avv.ti D. Vagnozzi e G. Cerceo) c. l’Ente Ambito n. 6 – Chetino (avv. P. Tenaglia) e nei confronti dell’A.T.I. costituita tra le società I. s.r.l. (mandataria), I. Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> Società C. L. &#038; Ass.ti S. di I. p.a. (avv.ti D. Vagnozzi e G. Cerceo) c. l’Ente Ambito n. 6 – Chetino (avv. P. Tenaglia) e nei confronti dell’A.T.I. costituita tra le società I. s.r.l. (mandataria), I. Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. (avv.ti A. Boschetti e C. Di Martino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di motivazione in sede di valutazione delle offerte e sul riferimento a criteri equitativi ai fini della quantificazione del danno derivante da annullamento dell&#8217;intera gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Ammissione alla gara di altro concorrente – Impugnazione – Avverso il provvedimento di aggiudicazione – Necessità &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifica – Decorrenza – Dalla consegna all’ufficiale giudiziario – Ragioni.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. &#8211; Termine – Decorrenza – Presenza di un rappresentante alle sedute della commissione – Rilevanza &#8211; Limiti.</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Sindacato – Limiti.</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Gara – Valutazione delle offerte – Motivazione –Portata – Finalità.</p>
<p>6. Contratti della p.a. – Gara &#8211; Valutazione delle offerte – Motivazione – In forma numerica – Ambito e limiti.</p>
<p>7. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Valutazione delle offerte &#8211; Sindacato – Limiti – Carenza assoluta di motivazione – Annullamento – Necessità &#8211; Ragioni.</p>
<p>8. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Aggiudicazione – Annullamento – Conseguenze sul contratto &#8211; Inefficacia.</p>
<p>9. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno &#8211; In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Annullamento dell’intera gara – Conseguenze risarcitorie &#8211; Responsabilità precontrattuale.</p>
<p>10. Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno &#8211; In tema di contratti della p.a. – Gara &#8211; Annullamento dell’intera gara – Conseguenze risarcitorie &#8211; Perdita di chance – Quantificazione – Criterio equitativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’impugnazione volta a far valere il mancato possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ammissione previsti dal bando di gara deve essere proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione. Infatti, gli atti di ammissione ai procedimenti di gara sono privi di contenuto lesivo in quanto interni ai procedimenti medesimi e, pertanto, sono inidonei a concretare una situazione di vantaggio nel confronti dei soggetti ammessi; ne consegue che soltanto nell’eventualità che l’atto terminale del procedimento si concluda a favore di un soggetto privo dei requisiti, il concorrente direttamente danneggiato può vedere lesa la propria situazione giuridica e quindi trarre legittimazione per l’impugnazione, insieme con l’atto conclusivo, del provvedimento di ammissione del soggetto privo dei requisiti richiesti. (1)<br />
2. Secondo un principio generale in materia di notificazioni degli atti, la notifica si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario, e non nel momento dell’effettivo recapito, tutte le volte in cui debba essere rispettato un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante. (2)</p>
<p>3. Ai fini del decorso del termine per l’impugnazione la presenza di rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara integra gli estremi della piena conoscenza in capo alle medesime dei soli atti che vengono adottati durante la seduta nella quale sono presenti e non certamente per le pregresse attività poste in essere dalla Commissione di gara in seduta segreta. (3)</p>
<p>4. In sede di valutazione comparativa delle offerte presentata in gara il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito delle valutazioni, sfugge normalmente al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ove non vengano in rilievo indici sintomatici del corretto esercizio del potere, quale ad esempio proprio il difetto di motivazione, l’illogicità manifesta, l’erroneità dei presupposti di fatto e l’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. (4)</p>
<p>5. L’Amministrazione, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha l’obbligo di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta, deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. L’obbligo di rendere comprensibili le valutazioni di gara è imposto dalla necessità di garantire la possibilità, affermata a livello costituzionale (art. 24 Cost.), di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere che, sebbene si verta nel campo della discrezionalità tecnica, non è escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni effettuate; tale sindacato sarebbe evidentemente precluso in assenza di una sia pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione dei giudizi sulle offerte. (5)<br />
6. Nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita soltanto quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico. (6)<br />
7. Il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo in ordine alla valutazione delle offerte può svolgersi solo attraverso un attento esame della motivazione assunte in sede di attribuzione dei punteggi previsti; ne discende che tutte le volte in cui tale motivazione sia carente e/o totalmente assente non possono non annullarsi gli atti di gara, proprio perché, in tal modo, è stata preclusa al giudice ogni indagine in ordine all’iter logico seguito dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte, e quindi ogni indagine sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle valutazioni effettuate. (7)</p>
<p>8. Dall’annullamento dell’aggiudicazione, discende l’inefficacia del contratto stipulato “medio tempore”, stante il rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente intervenuto tra le parti. (8)</p>
<p>9. Qualora il vizio accolto importi l’annullamento dell’intera gara, non potendosi ritenere che la ricorrente sarebbe risultata di certo aggiudicataria della gara, l’Amministrazione dovrà rispondere esclusivamente a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., avendo commesso in sede di svolgimento della gara un errore ingiustificabile, che ha comportato l’annullamento dell’intero procedimento di gara, compresa l’avvenuta aggiudicazione. Pertanto, l’Amministrazione risponde nei confronti della ditta ricorrente nei limiti della perdita di chance effettivamente subita e delle spese sostenute. (9)</p>
<p>10. Ai fini del riasarcimento della perdita di chanche, il giudice, laddove non sia stata fornita un’adeguata prova, non può rimettersi in toto ai conteggi effettuati dalla ricorrente. Purtuttavia, non potendo i danni lamentati essere provati nel loro preciso ammontare, il giudice amministrativo può far ricorso all’art. 1226 c.c. e procedere ad una valutazione equitativa di tali danni, poiché tale criterio equitativo è certamente applicabile anche nel giudizio amministrativo di tipo risarcitorio per responsabilità della pubblica amministrazione tutte le volte in cui sia estremamente difficoltoso dimostrare la misura esatta del danno sotto il duplice profilo della perdita di chance e delle spese sostenute per partecipare alla gara, specie ove sia stato in parte utilizzato personale dipendente.(10)</p>
<p></b>________________________________<br />
(1) <i>Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 3 febbraio 2006, n. 383.<br />
(2) CORTE COSTITUZIONALE &#8211; Sentenza 12 aprile 2005, n. 154.<br />
(3) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 27 aprile 2004 , n. 2538.Ha rilevato il Collegio, che se è pur vero che il rappresentante della ricorrente era presente al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (per cui, in definitiva, in tale data già conosceva i punteggi attribuiti in sede di valutazione delle offerte tecniche), appare per altro verso evidente che tale rappresentante non conosceva anche i precedenti verbali della Commissione di gara, nonché le modalità e le motivazioni relative all’assegnazione dei predetti punteggi, circostanze queste che sono state apprese solo in sede di accesso agli atti ed ai verbali di gara. <br />
(4) cfr. da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 5 ottobre 2005, n. 5314. <br />
(5) Così, sul punto e da ultimo, TAR PUGLIA – BARI – SEZIONE I &#8211; Sentenza 11 gennaio 2006, n. 38.<br />
(6) Così da ultimo, CONSILGIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 25 luglio 2006 n. 4657; Id., SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 22 giugno 2006, n. 3851; Id. – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 29 novembre 2005, n. 6759.<br />
(7)<br />
(8) Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 6 luglio 2006, n. 4295; ID – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 28 settembre 2005, n. 5194.<br />
(9) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 16 gennaio 2006, n. 86.<br />
(10) Cfr. da ultimo CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 23 giugno 2006, n. 3898; ID – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 21 aprile 2006, n. 2256. (A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:</p>
<p>Dott. Antonio Catoni	Presidente<br />	<br />
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola	Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul <b>ricorso n. 277/06</b>, proposto dalla <br />
<b>Società C. L. &#038; Ass.ti S. di I. p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Giuseppe Enrico Montrone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Vagnozzi e Giulio Cerceo, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore in Pescara, viale G. D’Annunzio, 142;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
l’<B>ENTE AMBITO N. 6 – CHIETINO</B>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Tenaglia, elettiva-mente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, c.so V. Emanuele, 147;</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>dell’<b>A.T.I. Costituita tra le SOCIETÀ I. S.R.L. (MANDATARIA), I. INGEGNERIA S.R.L. E S.I.F. S.R.L</b>., in persona del legale rappresentante pro-tempore ing. Sante Di Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Boschetti e Consuelo Di Martino, elettivamente domiciliato con i propri difensori in Pescara, presso la Segreteria di questo Tribunale;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della determina 19 aprile 2006, n. 21, con la quale il Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. costituita tra le società Idrosfera s.r.l. (mandataria), Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. l’appalto dei servizi inerenti la mappatura delle reti idriche, la ricerca ed il recupero delle perdite nei Comuni di Lanciano, Ortona, Vasto, Casoli e Casalbordino; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui la determina dello stesso Responsabile dei servizi 9 febbraio 2006, n. 1, recante l’aggiudica-zione provvisoria della gara; </p>
<p><b>e per la condanna<br />
</b>dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino e dell’a.t.i. controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Giulio Cerceo per la parte ricorrente, l’avv. Pierluigi Tenaglia per l’Amministrazione resistente e l’avv. Consuelo Di Martino per l’a.t.i. controinteressata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. del 6 aprile 2005, l’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dei servizi inerenti la mappatura delle reti idriche, la ricerca ed il recupero delle perdite nei Comuni di Lanciano, Ortona, Vasto, Casoli e Casalbordino, da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, I comma, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, con i criteri specificati al punto 5  del Disciplinare di Gara.<br />
Alla gara ha partecipato la Società C. Lotti &#038; Ass.ti Società di Ingegneria p.a., che si è però classificata con punti 80,50 al secondo posto della graduatoria redatta dalla Commissione di gara, preceduta dall’a.t.i. costituita tra le società Idrosfera s.r.l. (mandataria), Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. (mandanti), cui erano stati attribuiti punti 84,09.<br />
Con il ricorso in esame la società in parola è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la determina 19 aprile 2006, n. 21, con la quale il Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha aggiudicato in via definitiva la gara alla predetta a.t.i.; ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui la determina dello stesso Responsabile 9 febbraio 2006, n. 1, recante l’aggiudicazione provvisoria della gara; ha chiesto, infine, la condanna dell’Ammi-nistrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.<br />
Ha dedotto con il gravame le seguenti censure:<br />
1) Eccesso di potere per violazione della <i>par condicio </i>e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento delle procedure concorsuali. Violazione dell’art. 23, IV comma, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.<br />
Attraverso la consultazione del sito internet dell’Ente d’Ambito ed, in particolare, attraverso la schermata relativa alle “proprietà” dei file corrispondenti (nell’indicazione del soggetto “autore” del testo) si rileva che gli elaborati di gara erano stati predisposti dalla società Idroservizi, che, però, versa in una situazione di “intreccio tecnico ed amministrativo” con la società Idrosfera, con alterazione, quindi, della <i>par condicio </i>e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.<br />
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. <br />
Pur avendo tutti i partecipanti alla gara rilevato tale aspetto, la Commissione di gara ha superato tali rilievi senza svolgere un’adeguata istruttoria, ma limitandosi ad affermare che non era stato conferito un incarico esterno per la redazione del bando.<br />
3) Eccesso di potere per travisamento e per violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. Violazione della <i>par condicio.</i><br />
La Commissione di gara, dopo la formulazione dei predetti rilievi e prima ancora di svolgere accertamenti in merito, ha aperto le buste contenenti l’offerta economica ed ha redatto la graduatoria finale; mentre, poichè era stata contestata l’ammissione alla gara di una partecipante, tale verifica avrebbe dovuto precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. <br />
A seguito dell’accesso consentito solo ad alcuni degli atti di gara, ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:<br />
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità e per contraddittorietà manifesta e per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Violazione dell’art. 23, I comma, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.<br />
La Commissione di gara non ha predeterminato i criteri di seguire per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica; nè ha motivato l’assegnazione dei relativi punteggi.<br />
5) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà.<br />
Nel verbale n. 9 si fa riferimento ad una comunicazione del Responsabile unico del procedimento del 1° dicembre 2005, che non è stata, però, allegata al verbale, impedendo, così, al Responsabile del servizio di pronunciarsi su essenziali elementi valutativi in ordine alla legittimità della procedura di aggiudicazione.<br />
 6) Violazione degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Violazione della <i>par condicio.</i> <br />
L’aggiudicataria della gara non ha fatto pervenire alla stazione appaltante i documenti richiesti entro il termine perentorio di quindici giorni.<br />
La ricorrente ha, conclusivamente, richiesto l’accesso a tutti gli atti del procedimento.<br />
Avendo conosciuto gli ulteriori atti di gara, ha dedotto, infine, i seguenti ulteriori motivi aggiunti:<br />
7) Violazione dell’art. 6, VIII comma, della L. 18 novembre 1998, n. 415, e dell’art. 3, lettere <i>h</i>) ed <i>i</i>) del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione della <i>par condicio.</i>  <br />
Quale requisito di ammissione alla gara era richiesto uno specifico fatturato che l’a.t.i. aggiudicaria non possedeva, in quanto aveva illegittimamente utilizzando i requisiti di professionisti soci e direttori tecnici delle società in parola.<br />
8) Violazione dell’art. 6, VIII comma, della L. 18 novembre 1998, n. 415.<br />
Tale norma non era, in ogni caso, applicabile alla gara in questione.<br />
9) Violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione della <i>par condicio.</i> Violazione degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157. <br />
 Per dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione relativi alla capacità economica ed alla capacità tecnica la vincitrice della gara ha trasmesso delle fatture e non, come avrebbe dovuto, copia autentica dei bilanci ed i certificati di regolare esecuzione rilasciati dai committenti.<br />
10) Violazione dell’art. 6 del disciplinare di gara e delle norme in materia di autocertificazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità manifesta.<br />
Non sono stati presentati i documenti richiesti in originale, ma in copia, munita di autodichiarazione di conformità all’originale. <br />
Tali censure la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 14 marzo 2007.<br />
L’Ente Ambito n. 6 – Chietino si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 4 luglio, il 16 settembre ed 26 settembre 2006 ed il 6 marzo 2007 ha pregiudizialmente eccepito la tardività dei motivi aggiunti. Nel merito ha, infine, diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Si è, inoltre, costituita in giudizio l’A.t.i. cui la gara è stata aggiudicata, che con memorie depositate il 26 luglio 2006, il 27 ed il 28 settembre 2006 ed il 16 marzo 2007, dopo aver anch’essa eccepito la tardività del gravame, ha diffusamente difeso la legittimità degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame – come sopra esposto – la società ricorrente ha impugnato la determina 19 aprile 2006, n. 21, con la quale il Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino ha aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. costituita tra le società Idrosfera s.r.l. (mandataria), Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l. (mandanti) l’appalto dei servizi inerenti la mappatura delle reti idriche, la ricerca ed il recupero delle perdite nei Comuni di Lanciano, Ortona, Vasto, Casoli e Casalbordino. <br />
Sono stati, altresì impugnati, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali della Commissione di gara e la determina dello stesso Responsabile dei servizi 9 febbraio 2006, n. 1, recante l’aggiudi-cazione provvisoria della gara. <br />
La società ricorrente, classificata con punti 80,50 al secondo posto della graduatoria redatta dalla Commissione di gara e preceduta dall’a.t.i. avente come mandataria la società Idrosfera s.r.l., cui erano stati attribuiti punti 84,09, con il gravame ha contestato per un verso l’ammissione alla gara di tale a.t.i., per altro verso ha contestato la correttezza dell’operato della Commissione di gara nella fase della valutazione delle offerte tecniche, per altro verso ancora ha contestato la legittimità dell’atto conclusivo del procedimento.<br />
2. &#8211; In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare le eccezioni di tardività dedotte dalle parti resistenti, con le quali è stata contestata la tardiva impugnazione sia dell’ammissione alla gara della controinteressata, che della determina 19 aprile 2006, n. 21, di aggiudicazione in via definitiva della gara.<br />
Tali eccezioni sono entrambe prive di pregio.<br />
Quanto all’impugnativa della ammissione alla gara dell’a.t.i. poi risultata vincitrice, va osservato che, secondo il consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa, l’impugnazione volta a far valere il mancato possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ammissione previsti dal bando di gara deve essere proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione. Infatti, gli atti di ammissione ai procedimenti di gara sono privi di contenuto lesivo in quanto interni ai procedimenti medesimi e, pertanto, sono inidonei a concretare una situazione di vantaggio nel confronti dei soggetti ammessi; per cui soltanto nell’eventualità che l’atto terminale del procedimento si concluda a favore di un soggetto privo dei requisiti, il concorrente direttamente danneggiato può vedere lesa la propria situazione giuridica e quindi trarre legittimazione per l’impugnazione, insieme con l’atto conclusivo, del provvedimento di ammissione del soggetto privo dei requisiti richiesti (cfr. per tutti, <u>Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 383</u>).<br />
Quanto, invece all’impugnazione della predetta determina 19 aprile 2006, n. 21, di aggiudicazione in via definitiva della gara, va osservato che tale atto non è mai stato comunicato direttamente alla ricorrente, che pur aveva partecipato alla gara ed aveva chiesto di essere tempestivamente informata in merito. <br />
Peraltro, quand’anche volesse prendersi a riferimento &#8211; come ipotizza la controinteressata &#8211; la data in cui tale determina è stata pubblicata all’albo dell’ente, l’impugnativa risulta proposta nei termini di legge.<br />
Premesso, infatti, tale delibera è stata pubblicata all’albo dell’ente dal 19 aprile al 4 maggio 2006 e che il termine decadenziale per impugnare un atto pubblicato su un albo decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione, cioè dal 4 maggio 2006 (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287), va osservato che la ricorrente ha consegnato il 19 giugno 2006, cioè nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni, all’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Pescara il ricorso per la notifica a mezzo posta. <br />
Nè, ovviamente, può assumere alcun rilievo, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa, la circostanza che la notifica non si sia perfezionata relativamente ad alcuni destinatari (cioè relativamente alle società Idrosfera s.r.l., Idrostrade Ingegneria s.r.l. e S.I.F. s.r.l.) per non essere stati tali destinatari rinvenuti nel domicilio eletto di via Molise, 10 di Campobasso, imponendo la reiterazione della notifica stessa, specie ove si consideri la correttezza di tale indirizzo, che era stato indicato negli atti di gara e che è stato confermato, quanto alla mandataria, anche nell’epigrafe dell’atto di costituzione in giudizio, depositato il 26 luglio 2006. <br />
In definitiva, non sembra che il gravame, correttamente presentato avverso l’atto di aggiudicazione definitiva della gara, sia stato proposto tardivamente, dal momento che &#8211; come è noto &#8211; la notifica del ricorso si intende eseguita alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quella dell’effettivo recapito tutte le volte in cui debba essere rispettato un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante. Secondo, invero, un principio generale in materia di notificazioni degli atti, la notifica si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario (Corte Cost., 12 aprile 2005 , n. 154) e nella specie il ricorso è stato consegnato per la notifica il 19 giugno 2006, cioè nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dalla legge.<br />
3. &#8211; Così risolte tali questioni pregiudiziali, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame. <br />
Il ricorso, deve subito precisarsi, appare fondato.<br />
Premesso che per esaminare le questioni dedotte avverso l’ammissione alla gara dell’a.t.i. poi risultata vincitrice occorrerebbe svolgere un’ulteriore attività istruttoria, va rilevato che carattere pregiudiziale ed assorbente riveste la censura dedotta con il quarto motivo e con la quale la ricorrente si è lamentata nella sostanza del fatto che la Commissione di gara non aveva predeterminato dettagliati ed analitici criteri da seguire per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, nè aveva motivato l’assegnazione dei relativi punteggi.<br />
Va subito detto che tale doglianza, dedotta con i motivi aggiunti, non sembra sia stata proposta tardivamente, in quanto, se è pur vero che il rappresentante della ricorrente era presente al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (per cui, in definitiva, in tale data già conosceva i punteggi attribuiti in sede di valutazione delle offerte tecniche), appare per altro verso evidente che tale rappresentante non conosceva anche i precedenti verbali della Commissione di gara, nonché le modalità e le motivazioni relative all’assegnazione dei predetti punteggi, circostanze queste che sono state apprese solo in sede di accesso agli atti ed ai verbali di gara.<br />
 E’ noto, infatti, che ai fini del decorso del termine per l’impugnazione la presenza di rappresentanti delle imprese concorrenti alle sedute di gara integra gli estremi della piena conoscenza in capo alle medesime dei soli atti che vengono adottati durante la seduta nella quale sono presenti e non certamente per le pregresse attività poste in essere dalla Commissione di gara in seduta segreta (Cons. St. , sez. IV, 27 aprile 2004 , n. 2538).<br />
Ciò posto e per passare all’esame nel merito della doglianza in questione, va ricordato che l’istante si è, tra l’altro, lamentata del fatto che, relativamente alla valutazione della offerta tecnica, i criteri fissati negli atti di indizione della gara, peraltro generici, si limitavano a predeterminare un punteggio massimo da attribuire e che la Commissione di gara, con riferimento a tali criteri, non aveva in alcun modo motivato l’attribuzione dei predetti punteggi. <br />
Va, invero, in punto di fatto precisato che il disciplinare di gara aveva indicato al n. 5 gli “<i>elementi e criteri di valutazione delle offerte</i>” ed aveva individuando i seguenti “<i>elementi di valutazione”</i> e relativi “<i>fattori ponderali</i>”:<br />
a) merito tecnico del personale tecnico specialistico, con fattore ponderale 20;<br />
b) qualificazione del concorrente, con fattore ponderale 15;<br />
c) caratteristiche qualitative, metodologiche e organizzative, con fattore ponderale 50;<br />
d) prezzo offerto, con fattore ponderale 15.<br />
Mentre per l’elemento prezzo era previsto che il modesto punteggio relativo a tale voce (solo 15 punti su 100) sarebbe stato attribuito utilizzando una formula matematica, per la valutazione degli altri coefficienti, era testualmente prevista l’utilizzazione dei seguenti criteri:<br />
&#8211; quanto al predetto elemento a), “<i>si farà riferimento ai </i>curricula vitae<i>, prendendo in considerazione la specifica esperienza dei tecnici maturata in attività analoghe a quelle dell’appalto</i>”;<br />
&#8211; quanto al predetto elemento b), “<i>saranno prese in considerazione le schede di qualificazione</i>”;<br />
&#8211; quanto al predetto elemento c), “<i>saranno presi in considerazione: le metodologie di sviluppo del lavoro con particolare riguardo al grado approfondimento delle attività, l’adeguatezza e la congruità della pianificazione e programmazione delle attivit<br />
Come testualmente si legge nei verbali nn. 4-7, la Commissione di gara, dopo aver verbalizzato di aver proceduto alla valutazione delle offerte “<i>secondo le modalità ed i criteri stabiliti</i>”, si è limitata ad attribuire dei punteggi differenziati relativamente ai predetti tre elementi a), b) e c), punteggi che sono stati riassunti in una tabella allegata. In particolare, alla ricorrente per i tre predetti elementi sono stati attribuiti rispettivamente punti 16, 12 e 37,50, per un totale di punti 65,50; mentre all’a.t.i. poi risultata vincitrice della gara per i tre predetti elementi sono stati attribuiti rispettivamente punti 16, 12 e 45, per un totale di punti 73; va, per completezza, ricordato che relativamente all’elemento prezzo sono stati poi attribuiti rispet-tivamente punti 15 alla ricorrente e punti 11,09 all’a.t.i. poi risultata vincitrice della gara.  <br />
Ciò chiarito, va subito precisato che, ad avviso del Collegio, la doglianza dedotta appare fondata.<br />
Ai fini del decidere deve, invero, partirsi dal rilievo che, come è noto, secondo un pacifico e consolidato orientamento del giudice amministrativo, in sede di valutazione comparativa delle offerte presentata in gara il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito delle valutazioni, sfugge normalmente al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ove non vengano in rilievo indici sintomatici del corretto esercizio del potere, quale ad esempio proprio il difetto di motivazione, l’illogicità manifesta, l’erroneità dei presupposti di fatto e l’incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5314).<br />
Conseguentemente, partendo da tale rilievo, la giurisprudenza è stata particolarmente rigorosa nel richiedere che ogni valutazione comparativa sia supportata da un’idonea motivazione.<br />
Ed è stato in merito chiarito che l’Amministrazione, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha l’obbligo di rendere percepibile l’<i>iter</i> logico seguito nell’attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell’offerta, deve avvenire quantomeno mediante l’analitica indicazione dei criteri, nel bando di gara o nella lettera d’invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.<br />
E tale obbligo di rendere comprensibili le valutazioni di gara è imposto, come già detto, proprio dalla necessità di garantire la possibilità, affermata a livello costituzionale (art. 24 Cost.), di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere che, sebbene si verta nel campo della discrezionalità tecnica, non è escluso circa i profili della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni effettuate: sindacato che sarebbe evidentemente precluso in assenza di una sia pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto alla formulazione dei giudizi sulle offerte (così, sul punto e da ultimo, TAR Puglia, sede Bari, I, 11 gennaio 2006, n. 38).<br />
Relativamente, poi, alla sufficienza o meno di una motivazione contenuta con l’attribuzione di un punteggio numerico, la stessa giurisprudenza, pronunciandosi in ordine alla procedure di scelta del contraente &#8211; e diversamente da quanto deciso in ordine ai concorsi pubblici  &#8211; ha costantemente chiarito che nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita soltanto quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’<i>iter</i> logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico (così da ultimo, Cons. St., sez. V, 25 luglio 2006 n. 4657, e sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3851, e sez. VI, 29 novembre 2005, n. 6759). <br />
Cioè, in definitiva, in sede di aggiudicazione di gara, il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo quando i criteri prefissati di valutazione siano estre-mamente dettagliati.<br />
Ciò posto, il Collegio non rinviene, innanzi tutto, motivi per discostarsi da quanto costantemente precisato nella materia <i>de qua </i>dal Giudice di appello. Inoltre, ritiene la Sezione che la mera indicazione di un punteggio numerico non era sufficiente nel caso di specie all’adempimento dell’obbligo motivazionale, perché i criteri di giudizio non erano stati sufficientemente predeterminati sia nel bando di gara, che del disciplinare di gara; né, la Commissione di gara, prima dell’apertura delle buste, aveva meglio specificato i criteri di assegnazione dei punteggi in questione.<br />
Con riferimento a tali considerazioni sembra evidente che specie l’attribuzione dei punti relativi all’elemento sopra indicato alla lettera c), particolarmente complesso ed articolato (in quanto relativo alle “<i>caratteristiche qualitative, metodologiche e organizzative”</i>), non sia supportato da alcuna motivazione, particolarmente necessaria ove si consideri che tale elemento era, a sua volta, articolato in ulteriori sub elementi (<i>“metodologie di sviluppo del lavoro con particolare riguardo al grado approfondimento delle attività, l’adeguatezza e la congruità della pianificazione e programmazione delle attività rispetto agli obiettivi previsti, la qualità e quantità delle risultanze delle attività, l’organizzazione delle strutture operative e le risorse materiali che saranno adottate per lo sviluppo delle attività</i>”). Va, peraltro, osservato che proprio l’attribuzione dei punteggi relativi a tale elemento sono poi risultato decisivo ai fini della formazione della graduatoria finale, in quanto tale elemento ha determinato una notevole differenziazione di punteggi tra le varie partecipanti (alla ricorrente sono stati, infatti, attribuiti punti 37,50, mentre all’a.t.i. vincitrice della gara sono stati attribuiti punti 45; mentre nella graduatoria finale tali partecipanti sono risultate distanziate di solo 3,59 punti).<br />
Né può sul punto attribuirsi utile rilievo a quanto sostenuto dalle parti resistenti, secondo cui l’attribuzione dei punteggi non aveva bisogno di alcuna motivazione, in quanto i criteri per l’attribuzione dei punteggi erano stati sufficientemente precisati nel predetto capitolato di gara.<br />
Va, invero, al riguardo osservato che, come già detto, tale capitolato non conteneva in merito una specificazione talmente analitica e dettagliata dei punteggi da attribuire relativamente alle “<i>caratteristiche qualitative, metodologiche e organizzative</i>” da delimitare il giudizio delle commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l’<i>iter</i> logico seguito nel valutare le offerte sotto il profilo tecnico. <br />
Va, infine, precisato che il sindacato di legittimità di questo Giudice in ordine alla valutazione delle offerte può svolgersi solo attraverso un attento esame della motivazione posta a base in sede di attribuzione dei punteggi previsti; per cui tutte le volte in cui tale motivazione sia carente e/o totalmente assente (come nel caso di specie) non possono non annullarsi gli atti di gara, proprio perché, in tal modo, è stata preclusa a questo giudice ogni indagine in ordine all’<i>iter</i> logico seguito dalla Commissione di gara nella valutazione delle offerte, e quindi ogni indagine sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle valutazioni effettuate.<br />
Né, infine, può ritenersi che sia precluso dall’art. 21-<i>octies </i>della L. 7 agosto 1990, n. 241, a questo Tribunale l’annullamento degli atti per tale difetto di motivazione, attesa la natura certamente non vincolata (ed, al contrario, ampiamente discrezionale) dell’attribuzione dei punteggi in questione.   <br />
Con riferimento a tali considerazioni vanno, conseguentemente, ritenute illegittime le predette valutazioni della Commissione di gara e conseguentemente tale vizio inficia anche l’impugnato atto di aggiudicazione della gara all’a.t.i. controinteressata; mentre possono ritenersi assorbite tutte le altre censure dedotte. <br />
E dall’annullamento di tale aggiudicazione, discende – come è noto – l’inefficacia del contratto stipulato “<i>medio tempore</i>”, stante il rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente intervenuto tra le parti (Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4295, e sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194).<br />
4. &#8211; Rimane a questo punto da esaminare la richiesta di risarcimento dei danni, avanzata dalla ricorrente.<br />
Il Collegio ritiene che, avendo il vizio in parola travolto l’intera gara, non possa ritenersi che la ricorrente sarebbe risultata di certo aggiudicataria della gara. <br />
Conseguentemente, deve ritenersi che l’Amministrazione debba rispondere esclusivamente a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c., avendo commesso in sede di svolgimento della gara un errore ingiustificabile, che ha comportato l’annullamento dell’intero procedimento di gara, compresa l’avvenuta aggiudicazione. Pertanto, la stessa risponde nei confronti della ricorrente nei limiti della perdita di <i>chance </i>effettivamente subita e delle spese sostenute (Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 2006, n. 86).<br />
 Ciò posto, deve rilevarsi che l’istante con la memoria difensiva versata in giudizio il 14 marzo 2007 ha quantificato la perdita di chance nel 20% dell’importo a base d’asta (cioè in € 436.000), mentre le spese sostenute sono state quantificate in € 59.230; in ordine a tali spese ha, inoltre, versato in giudizio una relazione con la quale ha determinato in € 49.713 le spese relative all’utilizzo del proprio personale dipendente ed in circa € 10.000 le ulteriori spese.<br />
Il Collegio ritiene che, trattandosi di responsabilità precontrattuale, l’Amministrazione &#8211; come già detto &#8211; risponde nei confronti della ricorrente nei limiti delle perdite di <i>chance </i>effettivamente subite e delle spese sostenute delle quali, però, deve essere fornita la relativa prova. Ritiene, pertanto, non essendo stata fornita un’adeguata prova, di non poter aderire <i>in toto </i>ai conteggi effettuati dalla ricorrente.<br />
Purtuttavia, non potendo i danni lamentati essere provati nel loro preciso ammontare, la Sezione ritiene di poter utilizzare a tal fine il disposto dell’art. 1226 e di procedere ad una valutazione equitativa di tali danni. Va, invero, ricordato che &#8211; come è già stato costantemente chiarito (cfr. da ultimo Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3898, e sez. V, 21 aprile 2006, n. 2256) &#8211; tale criterio equitativo è certamente applicabile anche nel giudizio amministrativo di tipo risarcitorio per responsabilità della pubblica amministrazione tutte le volte in cui, come nel caso di specie, sia estremamente difficoltoso dimostrare la misura esatta del danno sotto il duplice profilo della perdita di chance e delle spese sostenute per partecipare alla gara, specie ove sia stato in parte utilizzato personale dipendente. <br />
Quanto, pertanto, alla perdita di chance il Collegio ritiene che tali danni possano equitativamente essere liquidati nella misura dello 0,7% della base d’asta, in relazione al possibile utile d’impresa del 10%, ridotto in relazione al numero dei partecipanti alla gara (alla gara erano state ammesse 13 partecipanti) e cioè nella complessiva somma di € 15.000; mentre le spese relative al personale dipendente per la partecipazione alla gara possono equitativamente essere liquidate nella complessiva somma di € 10.000, cui vanno sommate le ulteriori spese sostenute (€ 10.000).<br />
Va, pertanto, condannato l’Ente Ambito al pagamento della complessiva somma di € 35.000. <br />
5. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nel senso sopra specificato e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato; inoltre, l’Ammi-nistrazione, rispondendo a titolo di responsabilità precontrattuale, deve essere condannata al pagamento delle somme sopra indicate. <br />
La spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il <b>Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara</b>, <b>accoglie</b> il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata determina 19 aprile 2006, n. 21, del Responsabile dei servizi dell’Ente Ambito n. 6 – Chietino.<br />
Condanna l’Ente Ambito n. 6 – Chietino al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, che vengono liquidati nella complessiva somma di € 35.000 (trentacinquemila).<br />
Condanna, infine, l’Ente Ambito n. 6 – Chietino al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 3.000 (tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il 03.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-3-4-2007-n-373/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-31-1-2007-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-31-1-2007-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-31-1-2007-n-373/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.373</a></p>
<p>Presidente Monteleone, Estensore Tulumello Sindacato Branche a Visita &#8211; Regione Sicilia/ Assessorato regionale alla sanità ed altri sulla proponibilità del ricorso cumulativo nel rito speciale in materia di silenzio-rifiuto Processo amministrativo &#8211; Ricorsi avverso il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione &#8211; Ricorso cumulativo &#8211; Ammissibilità &#8211; Limiti #NOME? Nel rito speciale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-31-1-2007-n-373/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-31-1-2007-n-373/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Monteleone, Estensore Tulumello<br /> Sindacato Branche a Visita &#8211; Regione Sicilia/ Assessorato regionale alla sanità ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla proponibilità del ricorso cumulativo nel rito speciale in materia di silenzio-rifiuto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Ricorsi avverso il silenzio-rifiuto della<br />
pubblica amministrazione &#8211; Ricorso cumulativo &#8211; Ammissibilità &#8211; Limiti<br />
#NOME?</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel rito speciale in materia di silenzio della pubblica<br />
amministrazione, caratterizzato da esigenze di semplificazione e di<br />
speditezza, e dalla possibilità per il giudice di decidere il merito<br />
della controversia, l&#8217;ambito della connessione tra cause è più<br />
ristretto rispetto al processo amministrativo d&#8217;impugnazione:<br />
conseguentemente, risulta ridotto lo spazio per la proponibilità del<br />
ricorso cumulativo (fattispecie nella quale è stato ritenuto<br />
inammissibile il ricorso proposto dallo stesso ricorrente nei<br />
confronti di enti diversi, in relazione alla mancata risposta<br />
all&#8217;istanza di partecipazione ad altrettanti procedimenti<br />
amministrativi, ciascuno dei quali privo di nessi funzionali rispetto<br />
agli altri, ma accomunati unicamente dall&#8217;analogia delle questioni<br />
giuridiche dedotte).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Nicolò Monteleone Presidente<br />
Dott. Giovanni Tulumello Primo Referendario,<br />
estensore<br />
Dott. Gianmario Palliggiano Referendario<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 2574/2006, R.G., proposto dal</p>
<p><b>Sindacato Branche a Visita &#8211; Regione Sicilia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Gabriella Valenti presso lo studio della quale in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 58, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 2 di Caltanissetta</b>, in persona del DirettoreGenerale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 3 di Catania</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 5 di Messina</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giorgio Li Vigni, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Ippolito Pindemonte n. 88, presso l&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;azienda;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Rocchè, presso lo studio del quale, in Palermo, via Terrasanta n. 46, è elettivamente domiciliato;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Buscemi, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via D. Trentacoste n. 89, presso lo studio legale Allotta;</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell&#8217;<b>Assessorato regionale alla Sanità</b>, in persona dell&#8217;Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81 è domiciliato per legge</p>
<p>per la declaratoria di illegittimità<br />
del silenzio serbato sulle istanze con le quali, al Direttore Generale di ciascuna Azienda intimata, è stata richiesta la convocazione e l&#8217;audizione, nonché la partecipazione al procedimento di formazione del &#8220;programma attuativo aziendale&#8221;, ai sensi del D.A. 30 giugno 2006</p>
<p>e per l&#8217;affermazione<br />
dell&#8217;obbligo del Direttore Generale di ciascuna Azienda di provvedere alla convocazione ed audizione in relazione alla formulazione del programma attuativo</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Aziende U.S.L. n. 6 DI Palermo, n. 7 di Ragusa e n. 8 di Siracusa;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle<br />
parti;  <br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore il Primo Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi, all&#8217; udienza camerale del 23 gennaio 2007 l&#8217;avv. Valenti per la parte ricorrente, l&#8217;avv. Li Vigni per l&#8217;Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, l&#8217;avv. Rocchè per l&#8217;Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa e l&#8217;avv. dello Stato La Spina per l&#8217;Assessorato alla Sanità;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Con ricorso notificato il 12 dicembre 2006, e depositato il successivo 20 dicembre, il Sindacato Branche a Visita – Regione Sicilia deduceva di aver inviato alle Aziende intimata altrettante istanze con le quali richiedeva la convocazione e l&#8217;audizione, nonché la partecipazione al procedimento di formazione del &#8220;programma attuativo aziendale&#8221;, ai sensi del D.A. 30 giugno 2006.<br />
Sul silenzio serbato dalle Aziende U.S.L. intimate in relazioni a tali istanze, il Sindacato ricorrente ha proposto il ricorso in esame, tendente alla declaratoria della illegittimità del silenzio e dell&#8217;obbligo delle Aziende di provvedere alla convocazione ed audizione di esso ricorrente in relazione alla formulazione del programma attuativo.<br />
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le Aziende U.S.L. n. 6 di Palermo, n. 7 di Ragusa e n. 8 di Siracusa.<br />
Si è altresì costituito in giudizio l&#8217;Assessorato regionale alla sanità, senza spiegare difese.<br />
L&#8217;Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento ha fatto pervenire, in data 16 gennaio 2007, una nota nella quale si rappresentano le ragioni che ostano all&#8217;accoglimento della pretesa di merito della parte ricorrente, vale a dire alla convocazione ed alla partecipazione per cui è causa.<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione nell&#8217;udienza camerale del 23 gennaio 2007.</p>
<p>2. Ritiene il collegio che debba essere preliminarmente scrutinata l&#8217;ammissibilità del ricorso.<br />
Il ricorso in esame, formulato ai sensi dell&#8217;art. 21-bis della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (aggiunto dall&#8217;art. 2 della 21 luglio 2000, n. 205), è stato proposto secondo lo speciale rito camerale previsto dalla richiamata disposizione, al fine di far dichiarare l&#8217;illegittimità dell&#8217;inerzia serbata dalle amministrazioni intimate.<br />
Il ricorso predetto è stato proposto in via cumulativa nei confronti di tutte le Aziende U.S.L. della Regione Sicilia cui il sindacato ricorrente aveva inviato istanza di partecipazione all&#8217;attività procedimentale relativa alla formazione del &#8220;programma attuativo aziendale&#8221;, ai sensi del D.A. 30 giugno 2006.<br />
Per ciascuna Azienda il sindacato ricorrente ha formulato una diversa istanza e, non ricevendo risposta da alcuna delle destinatarie, ha impugnato nell&#8217;unico giudizio in esame tutti i comportamenti inerti in questione. <br />
Si pone pertanto il problema dell&#8217;ammissibilità di un ricorso cumulativo nello speciale rito tendente alla declaratoria dell&#8217;illegittimità del silenzio dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>3. Nulla disponendo la legge regolatrice del rito, occorre in prima battuta operare una ricognizione dei princìpi in materia di ammissibilità del ricorso cumulativo sanciti dalla giurisprudenza in materia di processo amministrativo d&#8217;impugnazione (di atti).<br />
In argomento, si è sedimentato un orientamento giurisprudenziale secondo cui &#8220;nel processo amministrativo, in assenza di una espressa disciplina dell&#8217;istituto della connessione, il principio secondo il quale il ricorso giurisdizionale deve essere diretto contro un solo atto oppure contro atti diversi ma tra loro collegati, si fonda sulla necessità di evitare la confusione tra controversie del tutto diverse, il che si verifica quando in un solo giudizio confluiscono atti che promanano da Autorità differenti, che difettino di ogni collegamento e che attengano a rapporti sostanziali diversi&#8221; (così Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2005 , n. 7058).<br />
La decisione da ultimo citata prosegue poi con una più analitica indicazione degli elementi sintomatici dell&#8217;ammissibilità del ricorso cumulativo: &#8220;Orbene, la giurisprudenza dominante, alla quale il Collegio aderisce, ha affermato che l&#8217;esistenza di fattispecie connesse, idonee a essere proposte con ricorso cumulativo va assunta in termini di ragionevolezza, di giustizia sostanziale e di razionalità, scevra da spirito formalistico e in modo da non cagionare una superflua gravosità di adempimenti procedurali a carico di chi intenda tutelarsi avverso atti, ritenuti non legittimi, della pubblica autorità (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 03/10/2002, n. 5210, Cons. Stato, sez. IV, 22/01/1999, n. 52; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 13/10/1998, n. 620 che evidenzia le ragioni di economia processuale dell&#8217;indirizzo interpretativo condiviso; Cons. Stato, sez. IV, 10/07/1996, n. 830; Cons. Stato sez. IV, 20/12/1996, 1311; Cons. Stato, sez. VI, 07/06/1994, n. 923). Alla luce di tale impostazione è stato ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo contro distinti provvedimenti amministrativi, quando tra gli stessi provvedimenti sussista un vincolo di connessione che legittimerebbe la riunione dei ricorsi, ove separatamente proposti, a tutela di un medesimo bene giuridico o con riferimento ad atti di un medesimo procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 05/06/2001, n. 3015), ovvero quando tra gli atti impugnati sussista un nesso procedimentale o di preordinazione funzionale o logica, tale da rendere gli stessi i componenti di un quadro provvedimentale unitariamente lesivo dell&#8217;interesse del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15/03/1993, n. 357)&#8221; (Consiglio di Stato, n. 7058/2005, cit.). <br />
Facendo applicazione di tali princìpi in una fattispecie nella quale sono stati impugnati, cumulativamente (nei confronti della stessa amministrazione), un provvedimento ampliativi rilasciato in favore di terzi ed un comportamento silenzioso, la giurisprudenza ha osservato che &#8220;Tanto appare sufficiente per riscontrare esistente nella fattispecie quel vincolo di connessione, tra i provvedimenti impugnati, che giustifica la proposizione di un ricorso cumulativo . E&#8217;noto, infatti, che l&#8217;impugnazione cumulativa in sede giurisdizionale è ritenuta ammissibile quando si sia di fronte a provvedimenti collegati, analoghi o coevi, impugnati per motivi, almeno in parte, comuni: nel caso in esame il Codacons ha impugnato il silenzio serbato dal Comune con riferimento al un&#8217;unica diffida, sia pure riferentesi a due vicende di identico contenuto – quelle riguardanti l&#8217;installazione degli impianti di telefonia a seguito di denuncia di inizio di attività &#8211; ancorché riguardanti concessionari diversi, ed ha dedotto, nei confronti di essi, motivi di impugnazione del tutto identici. Alla connessione discendente, sul piano del procedimento, dall&#8217;unicità della diffida a suo tempo notificata dal Codacons, si accompagna l&#8217;identità oggettiva (e non la semplice connessione) delle due vicende cui fa riferimento il silenzio serbato dal Comune, e l&#8217;identità delle censure dedotte in sede giurisdizionale: con la conseguenza che non può essere messa in discussione l&#8217;ammissibilità del ricorso cumulativo&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2002 , n. 4453).</p>
<p>4. Nel caso in esame, tuttavia, difettano i superiori requisiti di elaborazione giurisprudenziale.<br />
Identico è il ricorrente, ma diverse sono le amministrazioni intimate e diversi sono i procedimenti amministrativi &#8211; ed i relativi rapporti giuridici &#8211; cui si riferisce la domanda di sindacato giurisdizionale.<br />
La connessione non è tale in senso proprio, essendosi in presenza di una occasionale analogia &#8211; ma non, come si dirà, identità – di questioni giuridiche dedotte, afferenti rapporti giuridici diversi, instaurati dalla parte ricorrente con soggetti pubblici diversi.<br />
Che si tratti di questioni giuridiche analoghe, ma non identiche (nel senso che la soluzione di tali questioni non si impone in modo necessariamente uniforme per tutte le Aziende intimate), si ricava dalla stessa prospettazione della parte ricorrente, secondo la quale l&#8217;obbligo di convocazione discenderebbe dalla previsione normativa secondo la quale la predisposizione dei programmi aziendali è preceduta dalla consultazione delle organizzazioni rappresentative degli specialisti preaccreditati: una simile valutazione, in sede di selezione dei soggetti che secondo questa tesi devono fornire un necessario apporto partecipativo nel singolo procedimento, non comporta una soluzione unitaria in ogni diverso ambito amministrativo e territoriale.<br />
Ma ciò che più rileva, è che l&#8217;esclusione della connessione processuale discende dal rilievo che, sotto il profilo sostanziale, i diversi procedimenti amministrativi dedotti in giudizio non presentano nessi di interdipendenza (o anche solo di condizionamento) sul piano funzionale.<br />
La diversità soggettiva degli enti intimati non è solo formale, come accade ad esempio nell&#8217;ipotesi di procedimenti amministrativi avvinti da un nesso di consecuzione (si pensi all&#8217;ipotesi della contemporanea richiesta, al Comune e alla Soprintendenza, dei diversi titoli abilitativi per la realizzazione del medesimo immobile, ed alla conseguente unitarietà delle ragioni di tutela che impongono di reagire sul piano giurisdizionale all&#8217;inerzia serbata da entrambi, unico essendo in tal caso il bene della vita avuto di mira dal ricorrente).<br />
Non è dato dunque ipotizzare l&#8217;esistenza di un legame sostanziale, al di là della generica affinità delle questioni di diritto sollevate, che possa legittimare una connessione oggettiva fra le plurime condotte inerti censurate. </p>
<p>5. La rilevata diversità &#8211; nei termini precisati &#8211; dei rapporti giuridici controversi, e dei corrispondenti beni della vita rivendicati dalla parte ricorrente, è evidente se si ha riguardo alle diverse sorti che, già nella fase embrionale del presente processo, i rapporti stessi hanno conosciuto.<br />
Sul piano strettamente processuale, va rilevato che alcune delle Aziende intimate hanno sede nella circoscrizione di questo Ufficio, mentre altre no: tanto che, ad esempio, l&#8217;Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa si è costituita in giudizio eccependo lincompetenza territoriale di questa sede del T.A.R. Sicilia, per essere competente la sede di Catania.<br />
In relazione alle conseguenze processuali della diversità sostanziale dei rapporti giuridici dedotti, va poi rilevato che il Collegio dovrebbe pervenire a tante distinte decisioni, quante sono le diverse sorti di ogni singolo &#8211; e diverso &#8211; rapporto facente capo a ciascuna Azienda intimata.<br />
Così, per quanto riguarda l&#8217;Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, l&#8217;intervenuta conclusione del procedimento de quo, con l&#8217;adozione del programma aziendale, comporterebbe &#8211; ove il ricorso superasse la delibazione di ammissibilità &#8211; un rilievo di improcedibilità per carenza d&#8217;interesse, spostandosi l&#8217;interesse della parte ricorrente alla eventuale contestazione del programma aziendale per lamentato difetto della necessaria partecipazione procedimentale.<br />
Analogamente è a dirsi quanto all&#8217;Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento, che pur non essendosi costituita in giudizio ha fatto pervenire un provvedimento sopravvenuto di diniego: per costante giurisprudenza, in caso di emanazione, successiva all&#8217;instaurarsi del giudizio sul silenzio, del provvedimenti con cui l&#8217;amministrazione provvede sull&#8217;istanza della parte ricorrente, viene meno l&#8217;interesse di quest&#8217;ultima alla declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere (Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2003, n. 1836: &#8220;una volta adottato dall&#8217;Amministrazione un provvedimento di sostanziale rigetto dell&#8217;istanza non può che essere dichiarato dal giudice l&#8217;improcedibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto per carenza sopravvenuta di interesse&#8221;).<br />
Questi rilievi confermano come alla pluralità e diversità soggettiva delle Aziende intimate corrisponde una sostanziale diversità dei rispettivi rapporti giuridici instaurati con la parte odierna ricorrente, tale da escludere che si sia in presenza di una ipotesi di connessione in senso proprio, legittimante la proposizione di un ricorso cumulativo.</p>
<p>6. A queste considerazioni, condotte in applicazione dei princìpi giurisprudenziali formatisi in tema di processo amministrativo d&#8217;impugnazione di provvedimenti, deve aggiungersi che le peculiarità del rito speciale in materia di silenzio-rifiuto suggeriscono di individuare uno spazio ancor minore per il ricorso cumulativo.<br />
Le caratteristiche di semplificazione e di speditezza del rito, si pongono infatti in contrasto con l&#8217;esigenza di valutazione congiunta di pretese sostanziali afferenti rapporti giuridici sostanziali autonomi, facenti capo ad enti diversi, non reciprocamente condizionanti.<br />
Questa conclusione è poi rafforzata dalla modifica apportata all&#8217;art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall&#8217;art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione: la trasformazione del giudizio sul silenzio-rifiuto, da giudizio relativo allo scrutinio dell&#8217;esistenza o meno dell&#8217;obbligo di provvedere in capo all&#8217;amministrazione (e, conseguentemente, alla illegittimità o meno del silenzio), in giudizio anche sul merito della pretesa sostanziale dell&#8217;interessato, comporta una contrazione della nozione di connessione riferita a questo speciale rito, nell&#8217;ambito della quale non può includersi la mera analogia (o identità) delle questioni di diritto dedotte in relazione all&#8217;individuazione dell&#8217;obbligo di provvedere, non essendosi più questo l&#8217;unico profilo di giudizio.</p>
<p>7. Il ricorso è pertanto inammissibile.<br />
Considerata la parziale novità della questione, sussistono giusti motivi per l&#8217;integrale compensazione fra le parti delle spese processuali. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione II, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria addì 31 gennaio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-31-1-2007-n-373/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2007 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-373/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.373</a></p>
<p>Pres. Frascione &#8211; Est. Buonvino Giordano Antonio e Giulio c/ Comune di Lecce 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; realizzazione di rete pubblica di illuminazione – illegittima occupazione di aree di privati &#8211; difetto di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – non sussiste. 2. Edilizia ed urbanistica &#8211; realizzazione di rete</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione &#8211; Est. Buonvino<br /> Giordano Antonio e Giulio c/ Comune di Lecce</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; realizzazione di rete pubblica di illuminazione – illegittima occupazione di aree di privati &#8211; difetto di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – non sussiste.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; realizzazione di rete pubblica di illuminazione – elementi della servitù pubblica di passaggio su strade vicinali.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il comportamento materiale posto in essere dal Comune che abbia comportato la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (impianto di pubblica illuminazione), attiene all’uso del territorio da parte della P.A. in materia di urbanistica, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 80/98 e s.m.i..</p>
<p>2. L’esistenza di una servitù pubblica di passaggio ultraventennale su strade qualificabili come strade vicinali (ancorché non incluse negli elenchi delle strade pubbliche) rende legittimo l’uso delle aree stesse da parte del Comune per soddisfare specifici interessi pubblicistici e non è lesivo della proprietà privata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>con nota di A. Migliore <a href="/ga/id/2004/2/1632/d">&#8220;Il sindacato del giudice amministrativo sull’uso del territorio da parte della P.A. ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 80/98. La servitù pubblica di passaggio&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la servitù pubblica di passaggio legittima il Comune ad utilizzare i suoli per fini di interesse della collettività</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N.373/04REG.DEC.<br />
REG.RIC. N. 3532-3533 <br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sui ricorsi in appello nn. 3532/2003 e 3533/2003, proposti da<br />
<b>GIORDANO Antonio e Giulio</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni PELLEGRINO ed Alessandro ORLANDINI e presso il primo elettivamente domiciliati in Roma, via Giustiniani 18,</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>il <b>Comune di LECCE</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Luisa DE SALVO ed elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere Flaminio 41, presso il dr. Gianmarco Grez,<br />
PER L’ANNULLAMENTO <br />
delle sentenze del TAR della Puglia, Sezione I di Lecce, 13 febbraio 2003, nn. 460 (appello n. 3533/2003) e 461 (appello n. 3532/2003);</p>
<p>visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune appellato;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza dell’11 novembre 2003, il Consigliere Paolo BUONVINO; uditi, l’avv. Giovanni PELLEGRINO per gli appellanti e l’avv. MAZZOCCO, per delega dell’avv. DE SALVO, per il Comune appellato.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>1) &#8211; Con gli appelli in epigrafe sono impugnate le sentenze con cui il TAR ha:<br />
&#8211; respinto il ricorso n. 4420/2000, proposto dagli odierni appellanti per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e/o illiceità dell’occupazione, da parte dell’amministrazione comunale di Lecce, di aree di proprietà dei medesimi, ubicate in lo<br />
&#8211; respinto, per gli stessi motivi di cui al rigetto del ricorso che precede, il ricorso n. 1643/2001, proposto dai medesimi odierni appellanti per la loro reintegrazione, ex artt. 669 bis e 703 c.p.c., nel possesso dei beni immobili sopra indicati, con l’<br />
Il primo di detti ricorsi è stato definito con la sentenza n 460 del 13 febbraio 2003, qui gravata con l’appello n. 3533/2003; il secondo è stato definito con sentenza in pari data n. 461/2003, qui gravata con l’appello n. 3532/2003.<br />
Gli appellanti deducono, anzitutto, l’erroneità delle sentenze appellate nella parte in cui, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, ha ritenuto sussistente nella fattispecie la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
In subordine, ne deducono l’erroneità nel merito.<br />
Resiste nei due appelli il Comune di Lecce, che insiste per il rigetto degli stessi e la conferma delle sentenze appellate.<br />
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1) &#8211; Con la prima delle sentenze in esame (n. 460/2003; ricorso in primo grado n. 4420/2000; appello n. 3533/2003) il TAR ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e/o illiceità dell’occupazione, da parte dell’amministrazione comunale di Lecce, di aree di proprietà dei medesimi, ubicate in località “Canuta” di Casalabate, in NCT, fg. 1, p.lle 2, 5, 106, 107, 120, 559, 560, 641 e 654, nonché per la condanna al risarcimento dei danni.<br />
Con la seconda delle sentenze in esame (n. 461/2003; ricorso in primo grado n. 1643/2001; appello n. 3532/2003), il TAR ha respinto, per gli stessi motivi di cui al ricorso che precede, il ricorso proposto dai medesimi odierni appellanti per la loro reintegrazione, ex artt. 669 bis e 703 c.p.c., nel possesso dei beni immobili sopra indicati, con l’immediato ordine al Comune di ripristinare lo stato dei luoghi.<br />
Con i due appelli in esame vengono proposte le medesime censure.<br />
Con la prima di esse, si deduce che erroneamente i primi giudici avrebbero disatteso l’eccezione, sollevata dal Comune resistente, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia (giurisdizione del G.A. che i medesimi originari ricorrenti avevano, invece, affermato innanzi al TAR).<br />
Con il secondo, subordinato motivo, deducono l’erroneità della sentenza nel merito, in quanto le sedi stradali di cui si tratta, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non sarebbero state affatto gravate da servitù ventennale di uso pubblico, essendo sempre state, le stesse, al più, utilizzate uti cives dagli abitanti del comprensorio in cui si collocavano (una lottizzazione abusiva, peraltro non repressa dal Comune) e non dalla collettività.</p>
<p>2) &#8211; Gli appelli in epigrafe, attesa la loro connessione soggettiva e oggettiva, possono essere riuniti.<br />
Gli stessi sono infondati.<br />
Quanto alla giurisdizione, la stessa appartiene, invero, al giudice amministrativo.<br />
Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 (e successive modifiche), infatti: <br />
“1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.<br />
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell&#8217;uso del territorio.<br />
3. Nulla è innovato in ordine:<br />
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;<br />
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.<br />Nella specie, i comportamenti materialmente posti in essere dal Comune, non preceduti da nessun atto formale di natura ablatoria, hanno comportato la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (impianto di pubblica illuminazione); si tratta, quindi, di comportamenti che attengono all’uso del territorio da parte della P.A. e adottati in materia urbanistica, come tali rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p>3) &#8211; Nel merito, i ricorsi sono infondati.<br />
Le strade sulle quali è intervenuto il Comune, infatti, come rilevato dal TAR, erano da oltre un ventennio, al momento della realizzazione delle opere, gravate da servitù di uso pubblico.<br />
Come si desume dalle aerofotogrammetrie prodotte dal Comune, la prima delle quali risalente al 1978, le aree in cui si collocano le strade in questione erano già state lottizzate e in parte i lotti erano stati ceduti a terzi (v. note di trascrizione versate in atti dalla difesa comunale, le prime risalenti al 1977).<br />
Le strade stesse non risulta (né è dedotto) che recassero cancelli, sbarre o altre limitazioni di accesso; anzi, esse, oltre che assoggettate all’uso della collettività locale (e, cioè, degli acquirenti dei lotti) apparivano anche collegate alle locali strade vicinali, con le quali costituivano, in effetti, un unico reticolo, privo, come si ripete, di precise delimitazioni della proprietà o di manufatti comunque realizzati ad excludendum l’uso da parte di una collettività indeterminata di possibili utenti (e la vicinanza con la zona costiera lascia anche intendere un uso stagionale per l’accesso alla spiaggia, come sembra comprovare il fatto che sono in corso trattative tra le parti per dotare l’area di un lungomare).<br />
E poiché, come è noto, ai fini dell&#8217;esistenza di una servitù pubblica di passaggio non è determinante l&#8217;inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato &#8220;iure servitutis pubblicae&#8221; da una collettività di persone qualificate dall&#8217;appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via) e il titolo valido a sorreggere l&#8217;affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile) (cfr. la decisione della Sezione 24 ottobre 2002, n. 5692; cfr. anche Cass., Sez. II Civ., 10 ottobre 2000, n. 13485; 7 aprile 2000, n. 4345; Sez. I Civ., 3 ottobre 2000, n. 13087), ne consegue che nella specie ricorrevano i requisiti per riconoscere l’uso pubblico ultraventennale delle aree in questione e, quindi, il legittimo utilizzo delle aree stesse da parte del Comune per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore e, anzi, primario responsabile.<br />
Con l’aggiunta, ad ogni buon conto – come rilevato dai primi giudici – che la realizzazione della rete pubblica di illuminazione costituisce una utilitas ed una sorta di valore aggiunto non solo per gli abitanti della zona, ma anche per la stessa proprietà qui appellante; e che, inoltre, l’innalzamento dei pali di illuminazione pregiudica la proprietà in termini irrisori, dato il suo carattere assolutamente puntiforme.<br />
Le foto prodotte dimostrano, infine, che l’impianto di cui si tratta è stato eseguito sul margine esterno delle sedi viarie e, quindi, sulla pubblica via e non all’interno dei lotti; gli stessi ricorrenti, del resto, lamentano l’invasione delle sole particelle catastali destinate alla viabilità e non di altre destinate – ancorché abusivamente – ad uso edilizio.</p>
<p>4) – Per tali motivi gli appelli in epigrafe appaiono infondati e, per l’effetto, debbono essere respinti.<br />
Le spese del grado seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce e respinge gli appelli in epigrafe.<br />
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.000(quattromila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma l’11 novembre 2003 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:<br />EMIDIO FRASCIONE – Presidente<br />
RAFFAELE CARBONI &#8211; Consigliere<br />
PAOLO BUONVINO – Consigliere est.<br />
CLAUDIO MARCHITIELLO &#8211; Consigliere<br />
ANIELLO CERRETO &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Febbraio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-373/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.373</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
