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	<title>3727 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3727 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.3727</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.3727</a></p>
<p>F. Franconiero Pres., A. Rotondano Est. PARTI: (Lucente s.p.a. rappr. dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti c. Atac s.p.a.- Azienda per la mobilità  del Comune di Roma rapp. dall&#8217;avvocato Luciano Bagolan nonchè I.C. Servizi s.r.l. rappr. dagli avvocati Enrico Di Ienno, Alessandra Calabro&#8217;; Il Risveglio Società  Cooperativa Sociale per Azioni n .c.) Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.3727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.3727</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Franconiero Pres., A. Rotondano Est. PARTI: (Lucente s.p.a. rappr. dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti c. Atac s.p.a.- Azienda per la mobilità  del Comune di Roma rapp. dall&#8217;avvocato Luciano Bagolan nonchè I.C. Servizi s.r.l. rappr. dagli avvocati Enrico Di Ienno, Alessandra Calabro&#8217;; Il Risveglio Società  Cooperativa Sociale per Azioni n .c.)</span></p>
<hr />
<p>Il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità  professionale degli operatori a norma dell&#8217;art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Appalti pubblici &#8211; iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali &#8211; requisiti di partecipazione e non di esecuzione &#8211; tale.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">2.- Appalti pubblici &#8211; appalto pubblico ove le attività  di raccolta e trasporto di rifiuti rivestano solo carattere secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi &#8211; iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali &#8211; rilievo.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità  professionale degli operatori a norma dell&#8217;art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l&#8217;abilitazione soggettiva all&#8217;esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell&#8217;attività  di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell&#8217;ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. Se i principi di proporzionalità  e ragionevolezza inducono a ritenere che non possa prescindersi dal requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali per poter concorrere a gare aventi ad oggetto le attività  di raccolta e trasporto dei rifiuti -che per sua natura non può prescindere da una corrispondente e adeguata caratterizzazione dei concorrenti trattandosi di requisito richiesto ex lege per lo svolgimento di dette attività &#8211; i medesimi principi impongono una differente interpretazione ai fini della qualificazione del requisito stesso nell&#8217;ipotesi in cui oggetto precipuo e specifico dell&#8217;appalto non sia l&#8217;attività  di raccolta e trasporto di rifiuti e queste ultime, per converso, rivestano solo carattere secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi: e ciù² in quanto le clausole di un Bando, ivi comprese quelle che individuano i requisiti di partecipazione alla gara, vanno interpretate anche alla luce della normativa di settore rilevante nella specifica materia in cui si inserisce il servizio affidato in concreto tramite procedura ad evidenza pubblica: ed invero, non perchè il servizio da affidarsi investa in senso lato e indiretto la gestione dei rifiuti, può ritenersi corretta l&#8217;opzione esegetica secondo cui l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale debba essere qualificato come requisito di partecipazione alla gara e non di esecuzione.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1252 del 2019, proposto da: a Lucente s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Atac s.p.a.- Azienda per la mobilità  del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luciano Bagolan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">I.C. Servizi s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell&#8217;A.t.i. con la mandante Il Risveglio Società  Cooperativa Sociale per Azioni, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno, Alessandra Calabro&#8217;, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alessandra Calabro&#8217; in Roma, via Piemonte, n. 26;</p>
<p style="text-align: justify;">Il Risveglio Società  Cooperativa Sociale per Azioni, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, 18 gennaio 2019, n. 704, resa tra le parti;</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Atac s.p.a. e della I.C. Servizi s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Luciano Bagolan, Enrico Di Ienno;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con bando del 22 maggio 2018 ATAC s.p.a.- Azienda per la mobilità  del Comune di Roma (di seguito <i>&#8220;ATAC&#8221;</i>) ha indetto una gara per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia, sostituzione delle lampade ed attività  di assistenza e rimozione dei graffiti delle sedi, aree pertinenziali, stazioni metro ferroviarie ed ulteriori della Metropolitana- Linea C, per la durata di tre anni e del valore di euro 9.503.103,24.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, hanno partecipato dieci operatori, tra cui l&#8217;A.T.I. costituita da I.C. Servizi (mandataria) e da Il Risveglio Società  Cooperativa Sociale per Azioni (di seguito <i>&#8220;ATI I.C.&#8221;</i>) e La Lucente s.p.a. (nel prosieguo <i>&#8220;La Lucente&#8221;</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">Verificata la documentazione amministrativa dei concorrenti, ATAC, all&#8217;esito della valutazione delle offerte, ha stilato la graduatoria provvisoria in cui l&#8217;ATI I.C. si collocava al primo posto (con 78,42 punti) e la Lucente al secondo (con punti 74,42).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con ricorso proposto ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 2Â <i>bis</i>, Cod. proc. amm. La Lucente ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio- Roma:Â <i>a)</i> la determinazione del 19 luglio 2018 con cui è stata disposta l&#8217;ammissione dell&#8217;ATI IC;  <i>b)</i>i<i>n parte qua</i>, i verbali di gara relativi alle sedute, pubbliche e riservate, nei quali la Commissione ha registrato le valutazioni positive dell&#8217;offerta del raggruppamento controinteressato (non conosciuti);  <i>c)</i> la graduatoria provvisoria del 21 settembre 2018;  <i>d)</i> ogni altro atto connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. La ricorrente ha formulato tre motivi di censura con cui ha lamentato l&#8217;assenza in capo all&#8217;ATI I.C. del requisito di capacità  tecnico-professionale dell&#8217;iscrizione al registro delle imprese, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore a &#8220;L&#8221; di cui all&#8217;art. 3 del d.m. n. 247 del 1997, la mancanza sia in capo alla mandataria I.C. Servizi sia alla mandante Il Risveglio del requisito dell&#8217;iscrizione nell&#8217;Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (di seguito anche solo <i>&#8220;l&#8217;Albo Nazionale&#8221;</i>) ed infine la violazione dell&#8217;art. 29 del D.Lgs. n. 50 per non avere la stazione appaltante provveduto a pubblicare le informazioni dovute in base alla norma ed aver omesso di consegnare la documentazione amministrativa delle concorrenti richiesta da La Lucente con le istanze di accesso formulate.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Con la sentenza in epigrafe, resa nella resistenza di ATAC e dell&#8217;ATI I.C. (le quali, costituitesi in giudizio, hanno eccepito <i>in limine</i> l&#8217;irricevibilità  e inammissibilità  del gravame e nel merito ne hanno chiesto il rigetto a ragione della sua infondatezza), il T.a.r. adito ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti e tre i motivi di censura articolati.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. In particolare, il tribunale, respinta l&#8217;istanza istruttoria formulata dalla ricorrente (la quale aveva domandato l&#8217;esibizione in forma integrale della documentazione giù  richiesta con le istanze di accesso) sull&#8217;assunto che avesse ad oggetto atti non necessari alla decisione in considerazione delle censure formulate, ha ritenuto che:Â <i>a)</i> quanto al requisito di capacità  professionale dell&#8217;iscrizione al registro dell&#8217;imprese (con una determinata classificazione e fascia), la somma della fascia di classificazione in possesso della mandataria con quella in possesso della mandante consenta al raggruppamento nel suo complesso di soddisfare il requisito richiesto, in quanto il bando ha riconosciuto espressamente nel caso di raggruppamenti il cumulo dei requisiti in esame di modo che la somma degli importi di classificazione di cui al d.m. n. 274 del 1997 posseduti dai singoli componenti sia pari o superiore alla fascia prevista;  <i>b)</i> l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali sia contemplato dalla <i>lex specialis</i> come requisito di esecuzione, e non come requisito di partecipazione alla gara, come dimostrerebbe la circostanza che l&#8217;iscrizione è prevista dal solo Capitolato (che fa, infatti, specifico riferimento all&#8217;<i>&#8220;impresa appaltatrice&#8221;</i>, presupponendo perciù² l&#8217;avvenuta aggiudicazione) e che non è menzionata in nessun atto di gara tra i requisiti di partecipazione, in assenza peraltro di un&#8217;impugnazione delle relative clausole della <i>lex specialis</i>, vincolanti per le concorrenti; c) fosse altresì infondato il terzo motivo di ricorso, evidenziando che la mancata pubblicazione delle ammissioni in violazione dell&#8217;art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e il mancato riscontro alle istanze di accesso non costituisce vizio inficiante gli atti di gara, ma incide solo sul relativo termine di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Per la riforma della sentenza La Lucente ha proposto appello, impugnando perà² i soli capi della sentenza che hanno respinto il secondo motivo di ricorso perÂ <i>&#8220;Errores in iudicando. Violazione dell&#8217;art. 83, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016. Violazione dell&#8217;art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. L&#8217;appellante ha evidenziato altresì che nelle more del giudizio di prime cure la gara è stata aggiudicata all&#8217;ATI I.C. e che detta aggiudicazione è stata impugnata con autonomo ricorso pendente dinanzi al T.a.r. Lazio (ricorso n. 1103-2019).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Si sono costituite anche nel presente grado di giudizio ATAC e l&#8217;ATI I.C. le quali hanno entrambe reiterato nelle rispettive memorie le eccezioni di irricevibilità  per tardività  e di inammissibilità  del ricorso di primo grado (nella misura in cui si è impugnato non solo il provvedimento di ammissione, ma anche la proposta di aggiudicazione e altri atti endoprocedimentali e privi di immediata lesività ) e dell&#8217;appello per violazione dell&#8217;art. 104 Cod. proc. amm. (laddove La Lucente non si è limitata a contestare, come nel giudizio di primo grado, la sola mancanza del requisito <i>de quo</i>, ma ha assunto anche che le previsioni del Capitolato abbiano integrato nel Bando il possesso dell&#8217;iscrizione tra i requisiti di ammissione) e nel merito hanno argomentato l&#8217;infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Con ordinanza collegiale n. 1183 dell&#8217;8 marzo 2019 la Sezione ha preso atto dell&#8217;intervenuta rinunzia alla domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Successivamente l&#8217;appellante ha proposto nuova istanza di misure monocratiche cautelari suffragata da documentazione comprovante l&#8217;intervenuto avvio delle procedure per il cambio di appalto e l&#8217;immissione nel servizio dell&#8217;aggiudicataria alla scadenza del termine di affidamento all&#8217;appellante, gestore del servizio fino al 31 marzo 2019 in regime di proroga, istanza che è stata accolta con decreto cautelare (n. 1607 del 26 marzo 2019) al fine di pervenire alla decisione <i>re adhuc integra</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3.5. All&#8217;udienza del 30 aprile 2019, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">4. Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni di irricevibilità  e inammissibilità  del ricorso di primo grado e di inammissibilità  dell&#8217;appello <i>in limine</i> formulate dalle parti appellate.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Esse sono tutte infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. In primo luogo non può essere condivisa l&#8217;eccezione di irricevibilità  del ricorso di primo grado in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dell&#8217;elenco dei concorrenti ammessi (tra cui figurava anche l&#8217;ATI I.C.) nella sezione &#8220;Amministrazione trasparente&#8221;, dal momento che tale elenco nulla chiariva in ordine alle ragioni dell&#8217;ammissione alla gara di tale raggruppamento e non rendeva altresì disponibile la documentazione idonea ad attestare &#8211; o a smentire &#8211; la legittimità  dell&#8217;ammissione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016Â <i>&#8220;il termine per l&#8217;impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione&#8221;</i> e nella specie non è contestato che La Lucente, alla data di notifica del ricorso, non conoscesse, per non averla ancora ottenuta, la documentazione utile presentata dal RTI appellato per valutare ai fini dell&#8217;impugnazione l&#8217;esistenza di profili di illegittimità  nella sua ammissione (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2079; Consiglio di Stato, Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1753; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 699).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Non merita altresì accoglimento l&#8217;eccezione di inammissibilità  nel ricorso di prime cure, posto che con esso certamente si è impugnato il provvedimento di ammissione dell&#8217;ATI appellata, ciù² costituendo lo specifico <i>thema decidendum</i> del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. E&#8217; infine infondata anche l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello in quanto nessuna violazione del divieto di <i>ius novorum</i> e del disposto dell&#8217;art. 104 c.p.a. è in concreto configurabile: con i motivi di censura articolati nel presente giudizio l&#8217;appellante non contesta affatto le prescrizioni della <i>lex specialis</i> ove interpretate nel senso di ritenere che l&#8217;iscrizione in parola costituisca requisito di esecuzione, ma torna a sostenere, come nel primo giudizio, che il RTI aggiudicatario debba essere escluso dalla procedura perchè, in tesi, senza dubbio carente di un requisito di partecipazione (l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali) richiesto ai fini dell&#8217;ammissione alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Può dunque procedersi all&#8217;esame, nel merito, dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Come esposto in narrativa l&#8217;appellante ripropone con l&#8217;odierno gravame solo le censure attinenti all&#8217;asserita carenza del requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali in capo al RTI aggiudicatario, impugnando le relative statuizioni della sentenza di prime cure che hanno respinto il motivo sul presupposto che venisse in rilievo un mero requisito di esecuzione ( richiesto <i>&#8220;nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto e delle attività  relative alla gestione dei rifiuti in esso comprese&#8221;</i>), non necessario ai fini della ammissione alla gara: ciù² si ricaverebbe, ad avviso del primo giudice, dalla previsione del requisito in esame nel solo Capitolato, e dalla circostanza che la <i>lex specialis</i>, non impugnata sul punto dalla ricorrente, non lo indicasse espressamente tra quelli richiesti, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara; sotto altro concorrente profilo, sarebbe poi dirimente il riferimento contenuto nel Capitolato all&#8217;impresa appaltatrice (il che presupporrebbe appunto l&#8217;intervenuta aggiudicazione) e la possibilità  di delega del servizio di trasporto dei rifiuti (per la quale era richiesta l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nella categorie 4F e 5F) ad un&#8217;impresa terza (di cui la ditta appaltatrice può appunto avvalersi).</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. L&#8217;appellante contesta una siffatta ricostruzione, rilevando anzitutto come la circostanza che oggetto dell&#8217;appalto in questione fosse, tra l&#8217;altro, anche l&#8217;attività  di raccolta dei rifiuti e trasporto di essi presso gli impianti di smaltimento imponesse l&#8217;applicazione alla fattispecie dell&#8217;art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) che al comma 5 così testualmente dispone:Â <i>&#8220;L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo è requisito per lo svolgimento delle attività  di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Conformemente a tale previsione di legge, pertanto, il Capitolato, integrando sul punto il bando, ha richiesto che le concorrenti fossero in possesso del requisito minimo dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali categoria 2Â <i>bis</i>, nonchè 4F e 5F (pag. 65): in particolare l&#8217;operatore economico avrebbe dovuto essere in possesso della categoria 2<i>bis</i> richiesta dal D.M. n. 120 del 3 giugno 2014 per il produttore di rifiuti (che è per l&#8217;appunto l&#8217;operatore economico affidatario della commessa), nonchè delle ulteriori categorie 4F e 5F richieste per l&#8217;operatore economico che effettua l&#8217;attività  di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (categoria 4) e pericolosi (categoria 5); solo per tali ultime due categorie (4F e 5F) il Capitolato avrebbe consentito, sempre ad avviso dell&#8217;appellante, che, qualora l&#8217;attività  di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi fosse stata svolta in regime di subappalto, fosse il subappaltatore a possedere l&#8217;iscrizione, fermo restando l&#8217;obbligo in capo all&#8217;operatore economico concorrente di possedere (ai fini della partecipazione alla gara) comunque il requisito dell&#8217;iscrizione nell&#8217;Albo Gestori Ambientali per la categoria 2<i>bis</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Senonchè nella specie nè la mandatari I.C. Servizi nè la mandante Il Risveglio erano iscritte nell&#8217;Albo: da qui non poteva che conseguire, secondo La Lucente, l&#8217;esclusione dalla gara per carenza di un requisito abilitativo per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di raccolta e trasporto rifiuti, rientrante nel novero dei requisiti speciali di idoneità  professionale in relazione alle attività  oggetto di appalto, che, come affermato dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032; id., V, 19 aprile 2017, n. 1825) e dall&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione (delibera ANAC del 28 marzo 2018, n 324), costituisce requisito di partecipazione alla gara (e, come tale, va posseduto giù  alla scadenza del termine di presentazione delle offerte), e non soltanto di esecuzione del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. Pertanto, nel caso di appalto avente ad oggetto le attività  di cui all&#8217;art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche a voler ritenere che la stazione appaltante non avesse previsto nella legge di gara tra i requisiti di partecipazione quello dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo in parola, la disciplina di gara, avuto riguardo allo specifico oggetto dell&#8217;appalto, dovrebbe ritenersi automaticamente etero-integrata dal diritto nazionale vigente, colmandosi le lacune del provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione secondo un meccanismo analogo a quello di cui agli artt. 1374 e 1339 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">5.6. Sarebbe quindi irrilevante la collocazione nel Capitolato della richiesta del requisito che doveva essere posseduto anche a prescindere da una specifica previsione nella <i>lex specialis</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">5.7. Prive di significativo rilievo sarebbero poi la locuzione (contenuta nel capitolato) <i>&#8220;impresa appaltatrice&#8221;</i> (a ben vedere impiegata solo con riferimento al possesso dell&#8217;iscrizione al SISTRI: &#8220;<i>l&#8217;impresa appaltatrice deve essere in possesso nel momento dell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto di regolare iscrizione al SISTRI quale produttore dei rifiuti pericolosi&#8221;</i>), li dove invece per l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale si è utilizzata l&#8217;impersonale espressione <i>&#8220;occorre essere in possesso della iscrizione alla categoria ..dell&#8217;Albo Gestori Ambientali&#8221;Â </i>(con evidenza riferita alla sola impresa concorrente), come pure la prevista possibilità  di utilizzare per il trasporto dei rifiuti un&#8217;impresa terza, in possesso dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo, per il decisivo e assorbente rilievo per cui ad essa è affidabile la sola attività  di trasporto, impregiudicato il possesso da parte del concorrente quanto meno dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo per la categoria 2Â <i>bis</i> in quanto produttore di rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">5.8. Inoltre, sempre in relazione all&#8217;attività  di raccolta e rifiuti (delegabile a terzi), l&#8217;appellante evidenzia che si verterebbe in ogni caso in un&#8217;ipotesi di subappalto necessario in cui è possibile far fronte alla richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso l&#8217;affidamento in subappalto della specifica attività  per cui il bando richiede il possesso di uno specifico requisito di partecipazione (in base ai principi affermati da Ad. Plen. 2 novembre 2015, n. 9).</p>
<p style="text-align: justify;">6. L&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.Devono anzitutto richiamarsi le previsioni di cui all&#8217;art. 212, comma 5 e 6 ,del d.lgs. 152 del 2006 recante Norme in materia ambientale (di seguito <i>&#8220;T.U.A.&#8221;</i> o <i>&#8220;Codice dell&#8217;ambiente&#8221;</i>) in base alle quali:Â <i>&#8220;L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo è requisito per lo svolgimento delle attività  di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonchè di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità  di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all&#8217;articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall&#8217;obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. 6. L&#8217;iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l&#8217;esercizio delle attività  di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività  l&#8217;iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività  soggette ad iscrizione.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Richiamate tali previsioni, giova in primo luogo evidenziare come vero è che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che la Sezione condivide e a cui intende dare continuità , il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità  professionale degli operatori a norma dell&#8217;art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che <i>&#8220;il relativo possesso determina quindi l&#8217;abilitazione soggettiva all&#8217;esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell&#8217;attività  di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell&#8217;ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione&#8221;</i> (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032), risultando poi la presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere a gare aventi ad oggetto dette attività  <i>&#8220;conforme all&#8217;immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità  &#8211; in specie, quanto a necessarietà  e adeguatezza&#8221;</i> (Cons. di Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825).</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Tuttavia, deve osservarsi, tale pacifico indirizzo non è affatto applicabile alla fattispecie in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. Se, infatti, i principi di proporzionalità  e ragionevolezza inducono a ritenere che non possa prescindersi dal requisito dell&#8217;iscrizione in parola per poter concorrere a gare aventi ad oggetto le attività  di raccolta e trasporto dei rifiuti <i>&#8220;che per sua natura non può prescindere da una corrispondente e adeguata caratterizzazione dei concorrenti&#8221;</i> e trattandosi di requisito richiesto <i>ex lege</i> per lo svolgimento di dette attività , i medesimi principi impongono una differente interpretazione ai fini della qualificazione del requisito stesso nell&#8217;ipotesi in cui, come nel caso di specie, oggetto precipuo e specifico dell&#8217;appalto non sia l&#8217;attività  di raccolta e trasporto di rifiuti e queste ultime, per converso, rivestano solo carattere secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi: e ciù² proprio perchè, come implicitamente riconosciuto dalla stessa appellante nel richiamare la citata giurisprudenza,Â <i>&#8220;è principio pacifico in giurisprudenza, che le clausole di un Bando, ivi comprese quelle che individuano i requisiti di partecipazione alla gara, vanno interpretate anche alla luce della normativa di settore rilevante nella specifica materia in cui si inserisce il servizio affidato in concreto tramite procedura ad evidenza pubblica&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">6.5. Ed invero, non perchè il servizio da affidarsi investa in senso lato e indiretto la gestione dei rifiuti, può ritenersi corretta l&#8217;opzione esegetica proposta dall&#8217;appellante secondo cui l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale deva essere qualificato come requisito per partecipare alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">6.6. Del resto, la differente esegesi, nel senso che il requisito richiesto sia mero requisito di esecuzione dell&#8217;appalto laddove la produzione, nel senso di raccolta e smaltimento di rifiuti- da parte dell&#8217;affidatario di un differente servizio (quale in quel caso la verifica, ispezione, sanificazione delle opere fognarie, nel presente invece il servizio di pulizia delle sedi, sostituzione delle lampade, assistenza e rimozione dei graffiti delle stazioni metro ferroviarie)- rappresenti una parte soltanto residuale e servente rispetto al complesso delle prestazioni affidate, è stata giù  affermata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4445).</p>
<p style="text-align: justify;">In quel caso la Sezione ha chiarito che il non aver richiesto quale requisito di partecipazione, ma solo di esecuzione l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali per una prestazione marginale nella globalità  del servizio appare conforme al principio delÂ <i>favor partecipationis</i>, non potendo essere considerata perciù² una difformità  rispetto alle prescrizioni del c.d.Â <i>Codice dell&#8217;ambiente</i> l&#8217;avere inserito nella <i>lex specialis</i> l&#8217;obbligo di iscrizione come requisito di esecuzione: l&#8217;aggiudicatario, infatti, dovrà  comunque prima dell&#8217;avvio del servizio procurarsi il requisito e iscriversi all&#8217;Albo nelle categorie necessarie.</p>
<p style="text-align: justify;">6.7. In applicazione di tali coordinate ermeneutiche e tenendo conto che il servizio affidato in concreto tramite la gara per cui è causa è quello di pulizia e sostituzione delle lampade delle stazioni metro ferroviarie, risultando la raccolta e il trasporto dei rifiuti in effetti parte solo residuale e servente rispetto alle prestazioni principali costituenti oggetto specifico dell&#8217; appalto, risultano allora ragionevoli e conformi alle prescrizioni dell&#8217;art. 212 del T.u.a. le previsioni della<i>Â lex specialisÂ </i>che in alcun punto hanno stabilito l&#8217;esclusione per la carenza del requisito e non lo hanno contemplato tra i requisiti soggettivi di partecipazione da possedersi giù  alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">Corrette risultano, dunque, le statuizioni della sentenza impugnata che hanno rilevato come l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo sia prevista nel solo Capitolato, che ai sensi dell&#8217;articolo 15.4. del disciplinare, fa parte del contratto d&#8217;appalto e non è menzionata, tra i requisiti di partecipazione nè dal Bando (nella Sezione III, specificamente dedicata ai requisiti di ammissione, che indicava le condizioni di partecipazione, la capacità  professionale e tecnica, i requisiti di ordine speciale) nè dal Disciplinare che, all&#8217;art. 1 (rubricato <i>&#8220;Fonti&#8221;</i>) prescrive:Â <i>&#8220;La gara è disciplinata, in ordine prioritario: a) dal bando di gara; b) dalla documentazione complementare al bando, costituita: &#8211; dal presente Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali- dalla documentazione richiamata dal presente Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (&#038;)&#8221;,Â </i>all&#8217;art. 3<i>Â (&#8220;Requisiti&#8221;) </i>stabilisce che i concorrenti per poter essere ammessi a partecipare alla gara devano attestare, tra l&#8217;altro <i>&#8220;&#038;e) il possesso di ulteriori eventuali requisiti richiesti dal bando&#8221;</i>, mentre all&#8217;art. 15 dispone che <i>&#8220;Fanno parte integrante del Contratto e sono materialmente allegati ad essi il Capitolato Speciale&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">6.7.1. Quest&#8217;ultimo, unica tra le fonti di disciplina della procedura ad occuparsi del requisito in esame, statuisce poi espressamente, all&#8217;art. 16 rubricato <i>&#8220;Requisiti ed adempimenti ambientali&#8221;</i>:Â <i>&#8220;L&#8217;impresa appaltatrice, nell&#8217;esecuzione delle attività  oggetto del presente Capitolato, dovrà  impegnarsi al rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materi di tutela ambientale in riferimento alle matrici aria, acqua, suolo (D.lgs. 152/06 e s.m.i.) e a prevenire eventuali impatti ambientali&#038;[omissis]&#038;&#8221;</i>(pag. 64); aggiunge poi (pagina 65) che <i>&#8220;In linea generale, l&#8217;Impresa Appaltatrice deve essere in possesso nel momento dell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto di regolare iscrizione al SISTRI quale produttore di rifiuti speciali. &#038;&#8221;;  </i>chiarisce altresì (pag. 66) che<i>Â &#8220;Sarà  cura dell&#8217;Impresa Appaltatrice consegnare in modo preventivo all&#8217;avvio delle attività  ad ATAC S.p.A. fotocopia completa delle iscrizioni all&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto e autorizzazioni per lo smaltimento/recupero dei rifiuti &#038;[omissis]&#038;&#8221;</i> (pag. 66); infine evidenzia (pag. 68-69) che <i>&#8220;L&#8217;Impresa Appaltatrice prima dell&#8217;inizio del servizio dovrà  fornire ad Atac tutte le informazioni necessarie alla redazione del Documento di Coordinamento Ambientale al quale dovrà  attenersi&#038;[omissis]&#038;Si riportano qui di seguito le informazioni principali che, se applicabili l&#8217;Impresa è tenuta a fornire&#8230; &#038;[omissis]&#038; 9. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali; 10. Autorizzazioni dei vettori che effettuano il trasporto dei rifiuti per vostro conto e degli impianti che li ricevono; 11. Iscrizione al sistema SISTRI [&#038;]&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">6.8. Ne consegue che non solo gli atti di gara non hanno menzionato l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo in questione quale requisito di ammissione, ma che la stessa stazione appaltante si fosse determinata a contemplarla soltanto come requisito di esecuzione <i>&#8220;nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto e delle attività  relative alla gestione dei rifiuti in esso comprese&#8221;</i>,Â <i>&#8220;nell&#8217;esecuzione delle attività  oggetto del capitolato&#8221;</i> e con precipuo riferimento all&#8217;Â <i>&#8220;impresa appaltatrice&#8221;</i> (quindi non concorrente o partecipante): risultano pertanto logiche e ragionevoli le previsioni del Capitolato (pag. 65) che hanno richiesto il possesso della categoria 2Â <i>bis</i> (richiesta dal d.m.3 giugno 2014, n. 120) per il produttore dei rifiuti (che necessariamente coincide con l&#8217;affidatario della commessa), e le ulteriori categorie 4F e 5F per l&#8217;attività  di raccolta e trasposto dei rifiuti, non pericolosi e pericolosi, che può essere svolta in proprio dall&#8217;appaltatrice ovvero da una ditta della quale la stessa appaltatrice può avvalersi anche ai fini dell&#8217;integrazione del requisito in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">6.8.1. Nè, per quanto detto in relazione alla specifica attività  oggetto del servizio da affidarsi e alla natura marginale e servente dell&#8217;attività  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la <i>lex specialis</i> deve ritenersi eterointegrata sul punto (quanto all&#8217;obbligatoria iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori ambientali quale requisito di partecipazione) da previsioni inderogabili e cogenti.</p>
<p style="text-align: justify;">6.9. Del resto le menzionate previsioni della <i>lex specialis</i> non sono state impugnate dall&#8217;odierna appellante rimanendo pertanto vincolanti per la stazione appaltante e per le imprese partecipanti alla gara: ma anche ove in ipotesi fossero state gravate non avrebbero potuto ritenersi illegittime per violazione delle disposizioni del c.d.Â <i>Codice dell&#8217;ambiente</i> in relazione all&#8217;oggetto concreto e specifico del servizio da affidarsi con l&#8217;appalto che rendeva non indispensabile ai fini dell&#8217;ammissione alla gara (e da possedere quindi giù  alla scadenza del termine di presentazione delle offerte) il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei Gestori Ambientali necessario invece per gli appalti inerenti le attività  di trasporto e raccolta rifiuti, contemplandolo soltanto come mero requisito di esecuzione <i>&#8220;nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto e delle attività  relative alla gestione dei rifiuti in esso comprese&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">7. In conclusione, l&#8217;appello va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Nondimeno, le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della parziale novità  delle questioni trattate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone compensarsi tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-6-2019-n-3727/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2019 n.3727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2013 n.3727</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-7-2013-n-3727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-7-2013-n-3727/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-7-2013-n-3727/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2013 n.3727</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Donadono S.A.C.C.L.A. Srl Società Autotrasporti Commercio Carburanti Lubrificanti Affini (Avv.ti Barbara Del Duca e Denis Scarmozzino) c. U.T.G. Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) nei confronti di S.A.P.Na. Spa (Avv. Clara Improta). sull&#8217;annullamento del provvedimento di risoluzione del contratto in seguito a informativa antimafia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-7-2013-n-3727/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2013 n.3727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-7-2013-n-3727/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2013 n.3727</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Donadono<br /> S.A.C.C.L.A. Srl Società Autotrasporti Commercio Carburanti Lubrificanti Affini (Avv.ti Barbara Del Duca e Denis Scarmozzino) c. U.T.G. Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) nei confronti di S.A.P.Na. Spa (Avv. Clara Improta).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del provvedimento di risoluzione del contratto in seguito a informativa antimafia &ldquo;atipica&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Risoluzione del contratto &#8211; Informativa antimafia “atipica” – Membri del collegio sindacale indagati per reati di stampo mafioso – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’informativa antimafia acquista rilevanza laddove si riferisce a soggetti che possono determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa, pertanto è illegittima l’informativa antimafia emanata a carico di un’impresa in cui risultino indagati per reati di stampo mafioso i membri del collegio sindacale, atteso che l’espletamento di tale incarico di controllo ha natura essenzialmente professionale non comportando un coinvolgimento nella conduzione aziendale. (Nella specie il TAR ha ancor di più ravvisato l’illegittimità dell’informativa visto che l’azienda aveva provveduto a rimuovere e sostituire il collegio sindacale.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03727/2013 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00478/2013 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 478 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>S.A.C.C.L.A. Srl Società Autotrasporti Commercio Carburanti Lubrificanti Affini, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Del Duca e Denis Scarmozzino, con domicilio eletto presso Denis Scarmozzino in Napoli, via Cesario Console n. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. Prefettura di Napoli, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>S.A.P.Na. Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Clara Improta, con domicilio eletto presso la stessa in Napoli, via V. Cuoco, n. 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; quanto al ricorso introduttivo: della nota prot. n. 81374/2012 dell’UTG di Napoli del 5.12.2012, relativa all&#8217;informativa atipica a carico della società ricorrente; dei verbali del GIA e dei rapporti delle forze dell’ordine; del provvedimento della SAPNA prot. n. 2012/2227 del 13.12.2012, recante la risoluzione del contratto stipulato in data 29/5/2012 (recte: 21/8/2012) prot. n. 443/2012; e di ogni altro atto connesso e conseguente, ivi compreso il silenzio maturato sull’istanza del 15/12/2012;<br />	<br />
&#8211; quanto ai motivi aggiunti: dell’informativa atipica in data 4/12/2012 prot. n. 81374 del 5/12/2012, del verbale del GIA in data 8/10/2012, della nota della Questura di Napoli in data 16/2/2012, della nota del Carabinieri Comando provinciale di Napoli in<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. Prefettura di Napoli e di S.A.P.Na. Spa;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 24/1/2013, la società SACCLA proponeva l’impugnativa in epigrafe contro gli atti concernenti la risoluzione del contratto stipulato con la SAPNA per la fornitura di gasolio per autotrazione presso gli impianti e discariche gestite dalla medesima, a seguito dell’informativa atipica resa dalla Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 1-septies del decreto-legge n. 629/1982.<br />	<br />
L’autorità prefettizia si costituiva in giudizio, producendo documenti e resistendo alle pretese avverse. Del pari resisteva al ricorso la SAPNA.<br />	<br />
Con atto notificato il 20/2/2013, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti contro agli atti istruttori del provvedimento prefettizio e l’indizione di una nuova gara per la fornitura in questione.<br />	<br />
Con ordinanza n. 387 del 7/3/2013, la domanda incidentale di sospensione è stata accolta con fissazione dell’udienza per la definizione della controversia nel merito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La società ricorrente deduce che:<br />	<br />
&#8211; nessuno all’interno della società o tra i relativi familiari conviventi avrebbe mai avuto contatti con soggetti colpiti da provvedimenti antimafia;<br />	<br />
&#8211; la risoluzione del contratto sarebbe unicamente motivata dalla informativa prefettizia resa inattuale e superata dalla sostituzione del collegio sindacale; successivamente la società ricorrente avrebbe altresì sostituito il sindaco unico appena nominato<br />
&#8211; la SAPNA non avrebbe dato riscontro alla comunicazione sull’inattualità della informativa prefettizia;<br />	<br />
&#8211; l’informativa atipica ex art. 1-septies del decreto legge n. 629 del 1982 non sarebbe più contemplata dal nuovo codice antimafia per i contratti pubblici;<br />	<br />
&#8211; in base all’art. 2 del d.P.R. n. 252 del 1998, la documentazione antimafia dovrebbe riferirsi al legale rappresentante ed agli eventuali componenti dell’organo amministrativo e non anche ai componenti del collegio sindacale;<br />	<br />
&#8211; il contenuto dell’informativa atipica sarebbe ignoto e non indicato nella determinazione di risoluzione del contratto; sarebbe violato il contraddittorio procedimentale;<br />	<br />
&#8211; mancherebbe una adeguata motivazione della determinazione di risoluzione, basata unicamente sull’informativa prefettizia;<br />	<br />
&#8211; l’informativa prefettizia sarebbe basata unicamente su notizie non aggiornate dell’archivio informatico, senza alcun approfondimento;<br />	<br />
&#8211; le notizie riguarderebbero unicamente un ex sindaco supplente ed un ex sindaco effettivo;<br />	<br />
&#8211; le notizie sarebbero imprecise, incomplete ed irrilevanti.<br />	<br />
1.1. Al riguardo è da rilevare che l’informativa prefettizia atipica riferisce le seguenti circostanze:<br />	<br />
&#8211; un sindaco supplente (Mario C.) avrebbe “precedenti” per associazione per delinquere e violazione alle norme CEE e risulterebbe una “frequentazione” nel 2003 con un soggetto (Salvatore DL) gravato da “precedenti di polizia” per estorsione, associazione<br />
&#8211; un sindaco effettivo (Rosario S.) risulterebbe “controllato” nel 2011 con soggetti (Vincenzo F. e Ciro M.) gravati da “pregiudizi penali” di rilevante entità compresa l’associazione a delinquere di stampo mafioso.<br />	<br />
1.2. Giova premettere che, nel quadro normativo vigente all’epoca dell’emanazione degli atti impugnati, in base all’art. 1-septies del decreto legge n. 629 del 1982, richiamato dall’art. 10, co. 9, del d.P.R. n. 252 del 1998, “l&#8217;Alto commissario (poi Ministro dell’interno, con delega ai prefetti) può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell&#8217;ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati”.<br />	<br />
Tale strumento costituisce espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata. Pertanto esso va utilizzato per la comunicazione di elementi di fatto e di altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi degli interessati, che manifestino un pericolo di legami con la criminalità organizzata, per cui è da escludere che l’informativa atipica possa riguardare fatti e circostanze che non assumono rilevanza ai fini della prevenzione di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico imprenditoriale.<br />	<br />
Sennonché, relativamente alle indicazioni relative al sindaco supplente, a parte ogni altra considerazione, gli addebiti mossi non prospettano alcuna ipotesi criminosa rilevante ai fini della prevenzione antimafia. <br />	<br />
1.3. Quanto al secondo elemento dell’informativa, rilevato a carico di un sindaco effettivo oggi pacificamente cessato dalla carica, è da osservare che le informative antimafia acquisiscono rilevanza nella misura in cui si riferiscono a soggetti che possano determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa.<br />	<br />
Tuttavia, normalmente l’espletamento di un incarico di controllo contabile ha natura essenzialmente professionale e non dimostra di per sé, in difetto di adeguati indizi che nel caso in esame non risultano, un coinvolgimento nella conduzione aziendale. Tant’è che, nella specie, l’intero collegio sindacale è stato rimosso e sostituito dalla società ricorrente.<br />	<br />
Inoltre è da rilevare che la segnalazione di un occasionale contatto con soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata non risulta da solo sufficiente, anche ai fini di una informativa atipica, a desumere argomenti di un possibile pericolo di contaminazione mafiosa, in difetto di più significative circostanze sintomatiche di tentativi di ingerenze della criminalità organizzata sulla conduzione dell’impresa o sugli esponenti aziendali.<br />	<br />
1.4. In conclusione l’impugnativa in esame va pertanto accolta per difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
1.5. Gli atti adottati dalla SAPNA a seguito dell’informativa antimafia sono viziati per illegittimità derivata, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.<br />	<br />
2. Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni sollevate, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della Prefettura soccombente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla l’informativa emessa dalla Prefettura di Napoli prot. n. 81374 del 5/12/2012 e gli atti conseguenti.<br />	<br />
Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell’UTG Prefettura di Napoli.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-17-7-2013-n-3727/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2013 n.3727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2009 n.3727</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-7-2009-n-3727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-7-2009-n-3727/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2009 n.3727</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata Eurocompost S.r.l (Avv.ti Michele Costagliola, Anita Taglialatela e Anna Maria Covelli) c. Comune di Orta di Atella (Avv. Fulvio Savastano) c. ASL Caserta 2 (Avv. Luigi Diego Perifano) c. Provincia di Caserta (Avv. Arturo Testa) c. Regione Campania (Avv. Rosaria Palma) c. Ministero della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-7-2009-n-3727/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2009 n.3727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-7-2009-n-3727/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2009 n.3727</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata<br /> Eurocompost S.r.l (Avv.ti Michele Costagliola, Anita Taglialatela e Anna Maria Covelli) c. Comune di Orta di Atella (Avv. Fulvio Savastano) c. ASL Caserta 2 (Avv. Luigi Diego Perifano) c. Provincia di Caserta (Avv. Arturo Testa) c. Regione Campania (Avv. Rosaria Palma) c. Ministero della Difesa e Comando Generale dei Carabinieri (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c.Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Campania (Avv. Giovanni Scotto Di Carlo) intervento ad adiuvandum Cinciripini Cesira ed altri (Avv. Leandro Beccuti)  intervento ad opponendum Russo Santina ed altri (Avv.ti Vittorio Scaringia e Andrea Orefice)</span></p>
<hr />
<p>sul principio della sostenibilità dei costi in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e Territorio &#8211; Inquinamento &#8211; Principio comunitario “chi inquina paga” &#8211; Imputazione del costo del danno &#8211; Cost-benefit analysis 	</p>
<p>2. Ambiente e Territorio &#8211; Inquinamento &#8211; Principio “chi inquina paga” &#8211; Interpretazione anteriore al D.lgs. n. 152/2006 &#8211; Valore programmatico &#8211; Parere Consiglio di Stato n. 3838/2007 &#8211; Piena vigenza del principio	</p>
<p>3. Ambiente e Territorio &#8211; Inquinamento – D.Lgs. n. 152/2006 &#8211; Principio della sostenibilità dei costi &#8211; Principio di proporzionalità &#8211; Principio di precauzione &#8211; Decisioni adottate dalle autorità competenti in materia ambientale &#8211; Attività istruttoria e apparato motivazionale	</p>
<p>4. Ambiente e Territorio &#8211; Danno Ambientale &#8211; Responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa &#8211; Presupposto causale &#8211; Inquinamento imputabile all’impresa e alla sua attività &#8211; Bonifica &#8211; Responsabilità “da posizione”	</p>
<p>5. Ambiente e Territorio  Inquinamento &#8211; Diritto alla salute &#8211; Diritto di libertà economica e di iniziativa d’impresa &#8211; Equo contemperamento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.	</p>
<p>2. Prima della riforma della materia operata per mezzo del D.Lgs. n.152/2006, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che il principio “chi inquina paga” avesse valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno. Tuttavia, dopo l’auspicio espresso in sede di parere dal Consiglio di Stato (3838/07) circa l’inserimento nel Codice dell’ambiente dei principi di prevenzione e correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente, del principio “chi inquina paga” nonché del principio precauzionale, nessuno più dubita della piena vigenza del principio “chi inquina paga” in tutti i procedimenti amministrativi in corso laddove non si sono prodotti diritti quesiti o comunque effetti definitivi (1).	</p>
<p>3. Il D.Lgs.n.152/2006 rimarca, sotto il versante delle tecniche di intervento, l’importanza del principio comunitario della sostenibilità dei costi, che è correlato al principio di proporzionalità. Similmente, alla stregua del principio di precauzione che trova origine nei procedimenti comunitari posti a tutela dell’ambiente, è consentito all’Amministrazione procedente adottare i provvedimenti necessari laddove essa paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in mancanza di un rischio concreto: è evidente che questo secondo principio deve armonizzarsi, sul versante della concreta applicazione, con il principio di proporzionalità, non potendo prefigurarsi la prevalenza di uno sull’altro, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in giuoco. Conseguentemente tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale devono essere assistite &#8211; in relazione, per l’appunto, alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in giuoco &#8211; da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile.	</p>
<p>4. In tema di danno ambientale, si è sostenuto che la responsabilità oggettiva sarebbe più efficace nel tutelare il valore dell’ambiente, rispetto al modello tradizionale della responsabilità per colpa; in altri termini, considerato l’attuale livello di sviluppo tecnologico e commerciale, sarebbe necessario addossare i rischi per danni in capo a coloro che possiedono i mezzi per farvi fronte e, soprattutto, hanno un potere di controllo sulle fonti produttive di rischi, effettivi o anche solo potenziali, per rendere effettiva la prevenzione e, in caso di accadimenti lesivi, la ristorazione delle posizioni soggettive, private o pubbliche, eventualmente incise. Tuttavia la natura “oggettiva” della responsabilità non esclude certamente che si debba verificare ed accertare il presupposto causale della stessa, ossia l’avvenuto inquinamento “imputabile” come nesso eziologico all’impresa ed alla sua attività, tanto più che il nuovo quadro normativo impone sotto differenti profili di escludere che il responsabile della bonifica &#8211; ovvero del danno ambientale &#8211; possa essere individuato solo in virtù del rapporto esistente tra un determinato soggetto e l’apparato produttivo esistente nel terreno inquinato. Va quindi esclusa qualsiasi responsabilità “da posizione” che non può configurarsi surrettiziamente neppure con riferimento ai “vantaggi” connessi all’esercizio di un’impresa (2)	</p>
<p>5. Il diritto alla salute, sebbene rivesta un predominante valore costituzionale, nel campo della tutela dell’ambiente dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato contemperamento con il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa, che, nella gerarchia dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art. 32 Cost. Tale tutela va assicurata non con una ingiustificata compromissione del diritto di impresa, bensì con l’equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti:	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 5.2001, n.300; 3.3.1999, n.86; Cass. Pen., III, 13.10.1995, n. 11336; 24.4.1995, n.7690; TAR Campania – Napoli, n. 6526/07	</p>
<p>2. cfr. TAR Sicilia – Catania, sez. I, sentenza del 20 luglio 2007, n. 1254</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center> <b><br />	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)<br />	
</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sui ricorsi riuniti nn.159-172 e 173/2009 R.G. proposti da </p>
<p><b>Eurocompost S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Michele Costagliola, Anita Taglialatela e Anna Maria Covelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Viale Gramsci n.19; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i></p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Orta di Atella</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Savastano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via A. Depretis n.19;	</p>
<p><b>Asl Caserta 2</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore ,rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Diego Perifano e con domicilio eletto presso Luigi Diego Perifano in Napoli, via Toledo 156 c/o Avv. R.Soprano;	</p>
<p><b>Provincia di Caserta</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Arturo Testa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Nevio n.84;	</p>
<p><b>Regione Campania</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosaria Palma e con domicilio eletto presso Rosaria Palma in Napoli, via S.Lucia 81 ;	</p>
<p><b>Ministero della Difesa e Comando Generale dei Carabinieri</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso l’Ufficio in Napoli, Via A. Diaz n.11;	</p>
<p><b>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Campania</b>, , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Scotto Di Carlo e con domicilio eletto presso Giovanni Scotto Di Carlo in Napoli, via Vicin.S.Maria del P.C.Pol. T.1; </p>
<p><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
</b><br />
<b>Cinciripini Cesira, Mormile Paolo, Di Caprio Romualdo, Cristofaro Valerio, Cristofaro Eduardo, Capuano Nicola, Giuliano Giovanni, Iannicelli Raffaele, Saponaro Caterina e Scelzo Carmina,</b> rappresentati e difesi dall’Avv. Leandro Boccuti eed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via Giacinto Gigante n.174;	</p>
<p><b>ad opponendum:<br />	<br />
</b><br />
<b>Russo Santina, Del Prete Nicola, Russo Carolina, Russo Maria Carmela, Russo Roberto, Del Prete Rosa Maria, Di Donato Tommaso, Vitale Raffaelina, Mozzillo Teresa, Balasco Franco, Russo Giuseppina, Mozzillo Assunta, Grimaldi Maria, Lampitelli Luigi, Liguori Consiglia, D’Angelo Maria, D’Aniello Filomena, Di Pasquale Carmine, Russo Teresa, Saiello Rita, Acampora Rosaria e Chiatto Anna</b>, rappresentati e difesi dagli Avv. Vittorio Scaringia e Andrea Orefice ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli, Parco Comola Ricci n.165;<br />
Comune di Caivano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Agliata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Centro Direz. Is. G8; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</b><i></p>
<p>	<br />
</i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Quanto al ricorso n.159/2009: <br />	<br />
dell’ordinanza n.72 del 17/11/2008 della Commissione Straordinaria del Comune di Orta di Atella di sospensione ad horas di ogni ciclo di produzione connesso all’attività aziendale esercitata, nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo del 7/11/2008 e la nota dell’8/11/2008 del Comando dei Carabinieri in cui si rilevava una grave inadempienza al corretto funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera e l’assenza di idonei corridoi di transito nel capannone di stabilizzazione; la nota dell’ASL CE 2 n.1802 dell’11/11/2008 di sospensione dell’attività in attesa di nulla osta; la nota dell’A.R.P.A.C. n.516 del 13/11/2008 con allegata relazione tecnica. <br />	<br />
Quanto al ricorso n.172/2009: <br />	<br />
dell’atto n.0181080 del 12/11/2008 della Provincia di Caserta di diffida ex art.216, comma 4, del Decr. Legisl. n.152/2006; dell’atto n.0183498 del 18/11/2008 della Provincia di Caserta di integrazione del precedente atto, nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo del 7/11/2008 e la nota dell’8/11/2008 del Comando dei Carabinieri in cui si rilevava una grave inadempienza al corretto funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera e l’assenza di idonei corridoi di transito nel capannone di stabilizzazione; la nota dell’ASL CE 2 n.1802 dell’11/11/2008 di sospensione dell’attività in attesa di nulla osta; la nota dell’A.R.P.A.C. n.516 del 13/11/2008 con allegata relazione tecnica, nonché, attraverso motivi aggiunti, della determinazione 11/w del 25 febbraio 2009 che ha disposto la cancellazione della ricorrente dal registro delle imprese, con divieto di prosecuzione dell&#8217;attività di recupero dei rifiuti.<br />	<br />
Quanto al ricorso n.173/2009: <br />	<br />
del provvedimento n.0988574 del 25/11/2008 della Giunta Regionale della Campania di diffida a ripristinare il corretto uso e funzionamento dei sistemi di abbattimento autorizzati e di sospensione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo del 7/11/2008 e la nota dell’8/11/2008 del Comando dei Carabinieri in cui si rilevava una grave inadempienza al corretto funzionamento del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera e l’assenza di idonei corridoi di transito nel capannone di stabilizzazione; la nota dell’ASL CE 2 n.1802 dell’11/11/2008 di sospensione dell’attività in attesa di nulla osta; la nota dell’A.R.P.A.C. n.516 del 13/11/2008 con allegata relazione tecnica, nonché, attraverso motivi aggiunti, del Decreto Dirigenziale n. 38 del 18.03.2009 adottato dalla Giunta della Regione Campania – Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento e Protezione civile – Caserta che denega alla ricorrente l’autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera e vieta alla stessa la prosecuzione delle emissioni suddette e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli interventi ad adiunvandum di Cinciripini Cesira, Mormile Paolo, Di Caprio Romualdo, Cristofaro Valerio, Cristofaro Eduardo, Capuano Nicola, Giuliano Giovanni, Iannicelli Raffaele, Saponaro Caterina e Scelzo Carmina; <br />	<br />
Visti gli interventi ad opponendum di Russo Santina, Del Prete Nicola, Russo Carolina, Russo Maria Carmela, Russo Roberto, Del Prete Rosa Maria, Di Donato Tommaso, Vitale Raffaelina, Mozzillo Teresa, Balasco Franco, Russo Giuseppina, Mozzillo Assunta, Grimaldi Maria, Lampitelli Luigi, Liguori Consiglia, D’Angelo Maria, D’Aniello Filomena, Di Pasquale Carmine, Russo Teresa, Saiello Rita, Acampora Rosaria e Chiatto Anna, nonché del Comune di Caivano;<br />	<br />
Viste le memorie depositate dal Comune di Orta di Atella;<br />	<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione della Provincia di Caserta;<br />	<br />
Viste le memorie depositate dalla Provincia di Caserta;<br />	<br />
Viste le memorie depositate dall’ASL Caserta 2;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione dell’ARPAC;<br />	<br />
Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.108 del 2009 con la quale veniva anche disposta la riunione dei ricorsi in oggetto;<br />	<br />
Visti i ricorsi per motivi aggiunti avverso la determinazione della Provincia di Caserta n.11/w del 25.2.2009 che ha disposto la cancellazione della ricorrente dal registro delle imprese, con divieto di prosecuzione dell&#8217;attività di recupero dei rifiuti, nonché avverso il Decreto Dirigenziale n. 38 del 18.03.2009 adottato dalla Giunta della Regione Campania – Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento e Protezione civile – Caserta che denega alla ricorrente l’autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera e vieta alla stessa la prosecuzione delle emissioni suddette;<br />	<br />
Visti i Decreti presidenziali nn.819, 820 e 821 del 2009 con cui è stata tra l’altro disposta la sospensione degli atti impugnati con motivi aggiunti, ciò al fine del completamento del recupero dei materiali già presenti nello stabilimento;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.907 del 2009 di accoglimento delle domande cautelari come proposte con motivi aggiunti, fino al completamento del recupero dei materiali già presenti nello stabilimento, prorogando di giorni 30 il termine già assegnato al Consulente Tecnico per l’espletamento delle operazioni peritali e reiterando l’ordine istruttorio già impartito all’ASL competente;<br />	<br />
Viste le note tecniche di parte ricorrente;<br />	<br />
Vista la relazione di consulenza tecnico-scientifica d’ufficio; <br />	<br />
Vista la consulenza tecnica di parte depositata da parte ricorrente;<br />	<br />
Vista la consulenza tecnica di parte depositata dall’ARPAC;<br />	<br />
Visto il controricorso sui motivi aggiunti depositato dall’ASL Caserta 2;<br />	<br />
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;<br />	<br />
Viste le controdeduzioni alla consulenza tecnica d’ufficio come depositate dall’ASL Caserta 2;<br />	<br />
Vista la memoria depositata dall’ARPAC;<br />	<br />
Viste le note tecnico-scientifiche depositate dalla Provincia di Caserta;<br />	<br />
Vista l’ulteriore memoria della Provincia di Caserta;<br />	<br />
Vista la memoria degli interventori ad adiuvandum;<br />	<br />
Viste le ulteriori memorie di parte ricorrente;<br />	<br />
Vista la memoria della Regione Campania;<br />	<br />
Vista l’ulteriore memoria dell’ASL Caserta 2;<br />	<br />
Viste le note del Comune di Caivano;<br />	<br />
Vista l’ulteriore memoria del comune di Orta di Atella;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 2 luglio 2009, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Quanto al ricorso n.159/2009:<br />	<br />
Espone in fatto parte ricorrente di svolgere nell’impianto in Orta di Atella attività di recupero delle biomasse organiche mediante il naturale metodo di trasformazione delle sostanze organiche per via microbiologica, all’esito del quale si ottiene un prodotto fertilizzante naturale utilizzato nel settore agricolo (cd. Ammendante compostato misto); detta attività viene svolta fuori dal centro abitato in virtù di autorizzazione sanitaria del Comune di Orta di Atella n.1/1999 per l’esercizio di attività di disidratazione di biomasse organiche. Tuttavia, a partire dall’ordinanza sindacale n.50 del 5/10/2007, la ricorrente ha subito provvedimenti di sospensione della propria attività di compostaggio sul presupposto che tale attività fosse causa delle maleodoranze avvertite nel centro abitato, provvedimenti gravati di impugnazione innanzi al T.A.R. di Napoli ed annullati o comunque sospesi.<br />	<br />
Con l’ordinanza impugnata il Comune di Orta di Atella ha imposto la sospensione di ogni ciclo di produzione connesso all’attività aziendale esercitata nell’opificio industriale dell’Eurocompost dopo che l’ASL CE 2 ha sospeso la stessa attività in quanto mancherebbe adeguata autorizzazione all’esercizio di industria insalubre e l’A.R.P.A.C. ha reso noti i risultati dell’attività di monitoraggio svolta dal 17/10/2008 al 27/10/2008 circa i livelli di ammoniaca presenti nell’aria nei pressi dello stabilimento e la conclusione che la lavorazione attualmente svolta nell’insediamento dà origine a composti acidi e solforati costituenti la frazione odorigene a maggior impatto olfattivo alla base delle molestie riscontrate nei dintorni dell’insediamento e non abbattibili anche nelle migliori condizioni di utilizzo. <br />	<br />
Quanto al ricorso n.172/2009:<br />	<br />
Richiamate le circostanze di cui al precedente ricorso, si rappresenta che, con atto n.0181080 del 12/11/2008 e atto n.0183498 del 18/11/2008 di integrazione del precedente, la Provincia di Caserta ha diffidato la ricorrente ex art.216, comma 4, del Decr. Legisl. n.152/2006 per mancato rispetto delle norme tecniche intimando la predisposizione di corridoi di transito fra i cumuli di rifiuti presenti nel capannone definito di stabilizzazione. <br />	<br />
Quanto al ricorso n.173/2009:<br />	<br />
Richiamate le circostanze di cui ai precedenti ricorsi, si rappresenta che, con atto n.0988574 del 25/11/2008, la Giunta Regionale della Campania ha diffidato la ricorrente a ripristinare il corretto uso e funzionamento dei sistemi di abbattimento autorizzati e di sospensione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.<br />	<br />
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere ai ricorsi, mentre la Regione Campania e l’ARPAC hanno sostenuto in maniera articolata l’infondatezza dei gravami; la Provincia di Caserta si è costituita in giudizio per resistere al ricorso R.G. n.172/2009, sostenendo l’infondatezza delle censure di parte ricorrente attesa la persistente inidoneità del capannone di inizio processo di stabilizzazione al rivoltamento dei rifiuti ivi stoccati; il Comune di Orta di Atella per il ricorso R.G. n.159/2009 ha replicato alle singole censure insistendo per la legittimità dell’operato dell’Amministrazione; l’ASL Caserta 2, con particolare riguardo ai motivi aggiunti per il ricorso R.G. n.172/2009, ha sottolineato la legittimità dei provvedimenti assunti dalla Provincia di Caserta e dalla Regione Campania; gli intervenienti ad adiuvandum hanno rappresentato di essere dipendenti o liberi professionisti che collaborano con parte ricorrente e di avere interesse all’accoglimento dei ricorsi, mentre gli intervenienti ad opponendum hanno rappresentato di essere cittadini residenti nel Comune di Orta di Atella e lesi dalla condotta illegittima di parte ricorrente perché costretti a subire emissioni maleodoranti.<br />	<br />
Con ordinanza n.108 del 5/2/2009 questo Tribunale, previa riunione dei ricorsi, rigettava le domande di sospensione e fissava l’udienza pubblica del 2 luglio 2009, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio che, con riguardo alle vicende in contestazione ed alla relazione tecnica di parte che, tra l’altro, negasse alcuna influenza o presenza delle emissioni Eurocompost sul territorio circostante, esprimesse un parere tecnico-scientifico in termini di congruità, di esattezza e di coerenza di quanto a vario titolo esposto dalle parti, nonchè delle indicazioni fornite dall’ASL CE 2 e dall’ARPAC e recepite nei provvedimenti impugnati, in particolare con riguardo alla presenza di ammoniaca, all’abbattimento delle emissioni “scrubber”, alla riconduzione del pH nel normale “range” in caso di aggiunta di acido ed al nesso tra i composti acidi e solforati presenti nell’insediamento e le maleodoranze avvertite nei dintorni. Successivamente è stata depositata la relazione di consulenza tecnica.<br />	<br />
Con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati la determinazione della Provincia di Caserta del 25.2.2009 che ha disposto la cancellazione della ricorrente dal registro delle imprese, con divieto di prosecuzione dell&#8217;attività di recupero dei rifiuti, ed il Decreto Dirigenziale del 18.03.2009 adottato dalla Regione Campania che ha negato alla ricorrente l’autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera e la stessa la prosecuzione delle emissioni suddette; tali provvedimenti sono stati sospesi, con ordinanza di questo Tribunale n.907 del 9/4/2009, fino al completamento del recupero dei materiali già presenti nello stabilimento, prorogandosi di giorni 30 il termine già assegnato al Consulente Tecnico per l’espletamento delle operazioni peritali. Successivamente è stata depositata la relazione di consulenza tecnico-scientifica d’ufficio. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2009 le cause sono state chiamate e trattenute per la decisione come da verbale.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Con i ricorsi in esame parte ricorrente lamenta tra l’altro la violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n.241/1990, dell’art.41 Cost., degli artt.216 e 217 del R.D. n.1265/1934, del DM 5/9/1994, del R.D. n.45/1901, l’istruttoria inadeguata e il travisamento dei fatti. <br />	<br />
2. In via preliminare il Collegio ritiene che, ancor prima di delibare in ordine alle copiose documentazioni versate in atti dalle parti intervenute nei presenti giudizi e alla relazione di consulenza tecnica per come acquisita, sia indispensabile riassumere le vicende che hanno coinvolto l’odierna parte ricorrente.<br />	<br />
3. Eurocompost S.r.l., impresa che svolge nell’impianto in Orta di Atella attività di recupero delle biomasse organiche mediante il naturale metodo di trasformazione delle sostanze organiche per via microbiologica, all’esito del quale si ottiene un prodotto fertilizzante naturale utilizzato nel settore agricolo, riceveva la notifica di un’ordinanza datata 21/9/2006, n. 44, con la quale il Sindaco del Comune di Orta di Atella ingiungeva, ai sensi del Decr. Legisdl. n.267/2000, di provvedere alla chiusura ad horas dell’omonimo opificio, sito nel territorio comunale, in località Viaggiano. Tale provvedimento veniva gravato di impugnazione con ricorso R.G. n.7467/2006 ma, poichè l’Amministrazione comunale, a mezzo della Commissione Straordinaria, aveva adottato successiva ordinanza datata 14/11/2008, n. 72, depositata in separato ricorso, di sospensione ad horas di ogni ciclo di produzione connesso all’attività aziendale esercitata nel predetto opificio industriale, questo Tribunale con sentenza 27/1/2009, n.434 dichiarava l’improcedibilità del ricorso.<br />	<br />
3.1 Successivamente, con ordinanza sindacale datata 12/10/2007, n.56, veniva ordinato “ &#8230;.. di interrompere immediatamente ogni ciclo di produzione connesso all’attività dell’azienda, avviando contestualmente tutte le operazioni tecniche, sanitarie e scientifiche previste per garantire la bonifica totale dell’intero sito aziendale …”; con ordinanza sindacale datata 5/10/2007, n.50 veniva invece ordinato al sig. Mormile di effettuare entro trenta giorni tutte quanto necessario ad eliminare il fetore irritante e nauseabondo proveniente dall’impianto preavvisando che in mancanza si provvederà ad emettere Ordinanza di chiusura dello stabilimento”; ancora con ordinanza sindacale datata 29/1/2008, n.6 veniva ordinato “ &#8230;.. di interrompere immediatamente ogni ciclo di produzione connesso all’attività dell’azienda, avviando contestualmente tutte le operazioni tecniche, sanitarie e scientifiche previste per garantire la bonifica totale dell’intero sito aziendale …”. Questi provvedimenti venivano impugnati con ricorso R.G. n.6983/2007 che, con sentenza 31/1/2008, n.376, questa Sezione in parte dichiarava improcedibile perché gli atti impugnati erano stati sostituiti dall’ordinanza sindacale datata 29/1/2008, n.6, in parte accoglieva per illegittimità di tale ultima ordinanza, dal momento che il verbale dell’ARPAC (Servizio Territoriale Provinciale di Caserta) del 10/1/2008 riferiva che “all’ispezione, il capannone di rivoltamento risulta saturo di rifiuti. Le vasche di digestione aerobica dei rifiuti, alloggiate nel capannone/serra contengono il materiale in fase di trattamento per uno spessore medio di circa 1,5 metri per l’intero sviluppo delle vasche. Le macchine rivoltatici sono ferme. Lo scrubber che tratta l’aria aspirata dai due capannoni dove avviene il processo non risulta in funzione. Al momento del sopralluogo non si avvertono maleodoranze”.<br />	<br />
3.2 Alcuni mesi dopo, con ordinanza sindacale datata 4/3/2008, n.14, il Comune di Orta di Atella (CE) ingiungeva all’odierna ricorrente di interrompere immediatamente ogni ciclo di lavorazione ed avviare contestualmente tutte le operazioni tecniche, sanitarie e scientifiche previste per garantire la bonifica totale dell’intero sito aziendale, precisandosi che l’amministrazione comunale, per quanto di propria competenza e per garantire la salvaguardia dell’ordine pubblico, avrebbe adottato tutte le misure necessarie di controllo e/o repressione previste dalla normativa vigente. Tale provvedimento veniva gravato di impugnazione con ricorso R.G. n.1497/2008 ma, poichè l’Amministrazione comunale, a mezzo della Commissione Straordinaria, aveva adottato successiva ordinanza datata 14/11/2008, n. 72, depositata in separato ricorso, di sospensione ad horas di ogni ciclo di produzione connesso all’attività aziendale esercitata nel predetto opificio industriale, questo Tribunale con sentenza 27/1/2009, n.435 dichiarava l’improcedibilità del ricorso.<br />	<br />
3.3 Successivamente, con determinazione del 29/8/2008, n. 87 , il Responsabile del Settore Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella disponeva l’interruzione immediata per il periodo di giorni trenta di ogni ciclo di lavorazione all’interno della struttura. Anche tale provvedimento veniva gravato di impugnazione con ricorso R.G. n.4536/2008 ma, poichè l’Amministrazione comunale, a mezzo della Commissione Straordinaria, aveva adottato successiva ordinanza datata 14/11/2008, n. 72, depositata in separato ricorso, di sospensione ad horas di ogni ciclo di produzione connesso all’attività aziendale esercitata nel predetto opificio industriale, questo Tribunale con sentenza 27/1/2009, n.436 dichiarava l’improcedibilità del ricorso.<br />	<br />
3.4 Interveniva poi l’ordinanza del 25/9/2008, n. 61 con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Orta di Atella disponeva l’interruzione ad horas di ogni ciclo di produzione connesso all’attività aziendale esercitata nel predetto opificio industriale con divieto di acquisire ulteriore materiale da compostare. Anche tale provvedimento veniva gravato di impugnazione con ricorso R.G. n.5239/2008 ma, poichè la stessa Commissione Straordinaria aveva adottato la successiva ordinanza datata 14/11/2008, n. 72 che provvedeva successivamente a depositare e che disciplinava ex novo il rapporto, questo Tribunale con sentenza 27/1/2009, n.437 dichiarava l’improcedibilità del ricorso.<br />	<br />
4. A questo punto si collocano i provvedimenti gravati di impugnazione con i presenti ricorsi, anche attraverso motivi aggiunti, in ordine ai quali questo Tribunale ha prima rigettato le domande di sospensione e disposto una consulenza tecnica d’ufficio che esprimesse un parere tecnico-scientifico in termini di congruità, di esattezza e di coerenza di quanto a vario titolo esposto dalle parti, nonchè delle indicazioni fornite dall’ASL CE 2 e dall’ARPAC e recepite nei provvedimenti impugnati, in particolare con riguardo al nesso tra i composti acidi e solforati presenti nell’insediamento e le maleodoranze avvertite nei dintorni, poi accolto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, ciò fino al completamento del recupero dei materiali già presenti nello stabilimento.<br />	<br />
5. La Sezione ritiene preliminarmente di ribadire (27.1.2009, n.408) in via generale come il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente. <br />	<br />
5.1 Prima della riforma della materia operata per mezzo del Decr. Legisl. n.152/2006, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che tale principio avesse meramente valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno, e pronunciamenti di segno opposto, questi ultimi prevalenti soprattutto nella giurisprudenza penale (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 5.2001, n.300; 3.3.1999, n.86; Cass. Pen., III, 13.10.1995, n. 11336; 24.4.1995, n.7690). Proprio questa Sezione (5.7.2007, n.6526) ebbe ad affermare il carattere meramente programmatico, potendo dunque essere utilizzato in funzione interpretativa ma non quale regola specifica per la soluzione del caso non regolato, del principio stabilito dall’art.130 del Trattato di Maastricht; tuttavia, dopo l’auspicio espresso in sede di parere (Cons. Stato, sez. consult., 5.11.2007, n.3838) circa l’inserimento nel Codice dell’ambiente dei principi di prevenzione e correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente, del principio “chi inquina paga” nonché del principio precauzionale, nessuno più dubita della piena vigenza del principio “chi inquina paga” in tutti i procedimenti amministrativi in corso laddove non si sono prodotti diritti quesiti o comunque effetti definitivi. <br />	<br />
5.2 Quando, pertanto, la decisione amministrativa inerisce ad una ripartizione di oneri finanziari, allora nessun effetto definitivo può dirsi ancora consolidato nel procedimento in itinere relativamente all’aspetto “in danno” alle aziende, ovvero a loro carico; perciò i relativi costi devono essere addossati ai responsabili dell’inquinamento e questo è un dato di indagine del tutto non compromesso dallo stato del procedimento al momento dell’entrata in vigore della nuova norma. Non può dunque considerarsi legittimo l’accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento riscontrato.<br />	<br />
5.3 Nei casi di cui alle presenti controversie trova poi margine di applicazione il principio generale di proporzionalità, principio che, come è noto, si attaglia particolarmente alla materia delle limitazioni del diritto di proprietà, della attività di autotutela, delle ordinanze di necessità ed urgenza, delle irrogazione di sanzioni e, appunto, della tutela ambientale (Cons. Stato, IV, 22.3.2005, n. 1195): in base ad esso la Pubblica Amministrazione deve adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolve, in buona sostanza, nell&#8217;affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l&#8217;autorità è tenuta a realizzare, sì che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all&#8217;obiettivo da perseguire e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (.<br />	<br />
5.4 E’ poi significativo che il recente Decr. Legisl. n.152/2006 rimarchi, sotto il versante delle tecniche di intervento, l’importanza del principio comunitario della sostenibilità dei costi: principio che, in buona sostanza, è correlato a quello di proporzionalità. Similmente, alla stregua del principio di precauzione che trova origine nei procedimenti comunitari posti a tutela dell’ambiente, è consentito all’Amministrazione procedente adottare i provvedimenti necessari laddove essa paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in mancanza di un rischio concreto: è evidente che questo secondo principio deve armonizzarsi, sul versante della concreta applicazione, con il primo, cioè con il principio di proporzionalità, non potendo chiaramente prefigurarsi la prevalenza del primo sul secondo, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in giuoco. Conseguentemente tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale devono essere assistite – in relazione, per l’appunto, alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in giuoco &#8211; da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile. <br />	<br />
6. Nella fattispecie, detto che l’impresa ricorrente produce un ammendante compostato misto servendosi come materie prime della frazione organica dei RSU, avuto riguardo alle maleodoranze avvertite nel centro abitato ed all’incidenza delle emissioni dell’impianto di compostaggio Eurocompost sul territorio circostante, in sede di consulenza tecnica, dalle cui risultanze il Collegio ritiene di non avere motivi per discostarsi nonostante le osservazioni formulate da più parti, è stato accertato che il valore maggiormente elevato di ammoniaca si riscontra a 500 metri dal sito di produzione, mentre, avvicinandosi all’impianto, le concentrazioni ambientali di ammoniaca si riducono; un andamento quasi opposto si è registrato quanto alle concentrazioni ambientali di idrogeno solforato, anche se il pH della soluzione di Acido Solforico ha presentato alla determinazione un valore di 3.15 compatibile con le prescrizioni del manuale d’uso dell’impianto, per cui non appare necessario aggiungere o sostituire la soluzione attualmente in essere nell’impianto.<br />	<br />
6.1 Il Capannone “A” non è risultato un capannone dove avviene la biostabilizzazione, ma piuttosto un capannone di “messa in riserva del materiale” e, come tale, non soddisfa del tutto i requisiti previsti dalle Linee guida della Regione Campania per simili capannoni in quanto asservono una funzione “R13”. Sia il Capannone “A” che il Capannone di “Compostaggio” hanno poi evidenziato una depressione insufficiente e, come tale, suscettibile di provocare una dispersione che potrebbe, in determinate condizioni, generare una fuoriuscita del flusso aeriforme. <br />	<br />
6.2 Premesso che la legislazione italiana non prevede un valore limite negli ambienti di vita per le maleodoranze, mentre la Regione Campania contempla un sistema di abbattimento attraverso Linee guida pubblicate sul BURC del 16/2/2004, il monitoraggio ambientale nella zona perimetrale della sede operativa di EUROCOMPOST di ammoniaca ed idrogeno solforato, in quanto ottimi markers, ha evidenziato la presenza di valori di ammoniaca largamente superiori a quelli riscontrati dall’ARPAC nei medesimi punti nell’ottobre 2008, ma comunque non ha reso possibile stabilire se l’effettiva provenienza delle maleodoranze debba ricondursi all’impianto di EUROCOMPOST ovvero al contesto limitrofo ove si rinvengono concime utilizzato nelle zone agricole, cumuli di rifiuti giacenti, impianti di smaltimento di liquami e CDR. L’Impresa ricorrente dovrebbe comunque provvedere alla realizzazione di idonee flange per le attività di campionamento dello “Scrubber Venturi” indispensabili per la valutazione dell’effettivo rendimento di abbattimento dell’impianto, fornendo per altro verso evidenza certa che sistematicamente siano soddisfatti tutti i parametri manutentivi dell’impianto di abbattimento. <br />	<br />
7. Ciò premesso, il Collegio ritiene che i ricorsi in argomento meritino accoglimento nella misura in cui non è risultato possibile confermare che effettivamente le maleodoranze debbano ricondursi all’impianto di EUROCOMPOST; in particolare va censurata la mancata adeguata istruttoria circa l’eventualità che la causa delle maleodoranze dovesse ricercarsi nel contesto limitrofo che, anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio, è risultato contrassegnato da concime utilizzato nelle zone agricole, cumuli di rifiuti giacenti, impianti di smaltimento di liquami e CDR.<br />	<br />
Restano in particolare i dati inconfutabili che il valore maggiormente elevato di ammoniaca si riscontra a 500 metri dal sito di produzione, mentre, avvicinandosi all’impianto, le concentrazioni ambientali di ammoniaca si riducono, mentre il pH della soluzione di Acido Solforico ha presentato alla determinazione un valore di 3.15 compatibile con le prescrizioni del manuale d’uso dell’impianto, per cui non appare necessario aggiungere o sostituire la soluzione attualmente in essere nell’impianto.<br />	<br />
7.1 Si è dunque accertato che nella condotta dell’EUROCOMPOST non sono ravvisabili neanche gli estremi della “colpa”, dal momento che manca la prova della lesione del bene ambientale/sanitario.<br />	<br />
Certo, la Sezione non nega che, in tema di danno ambientale, si è sostenuto che la responsabilità oggettiva sarebbe più efficace nel tutelare il valore dell’ambiente, rispetto al modello tradizionale della responsabilità per colpa; in altri termini, considerato l’attuale livello di sviluppo tecnologico e commerciale, sarebbe necessario addossare i rischi per danni in capo a coloro che possiedono i mezzi per farvi fronte e, soprattutto, hanno un potere di controllo sulle fonti produttive di rischi, effettivi o anche solo potenziali, per rendere effettiva la prevenzione e, in caso di accadimenti lesivi, la ristorazione delle posizioni soggettive, private o pubbliche, eventualmente incise. Tuttavia la natura “oggettiva” della responsabilità non esclude certamente che si debba verificare ed accertare il presupposto causale della stessa, ossia l’avvenuto inquinamento “imputabile” come nesso eziologico all’impresa ed alla sua attività, tanto più che il nuovo quadro normativo impone sotto differenti profili di escludere che il responsabile della bonifica – ovvero del danno ambientale – possa essere individuato solo in virtù del rapporto esistente tra un determinato soggetto e l’apparato produttivo esistente nel terreno inquinato. Va quindi esclusa qualsiasi responsabilità “da posizione” che non può configurarsi surrettiziamente neppure con riferimento ai “vantaggi” connessi all’esercizio di un’impresa (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 20.7.2007, n.1254).<br />	<br />
7.2 Anche volendo superare la natura di risarcimento in forma specifica degli obblighi di bonifica ed accentuandone l’aspetto sanzionatorio, la disciplina dell’illecito ambientale non può essere invocata per giustificare l’eventuale qualificazione della responsabilità ambientale in termini di responsabilità oggettiva, perché, in materia di sanzioni amministrative, la legge non la prevede, a differenza del codice civile, in nessuna tipologia o forma. Ecco perché tutte le decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale devono essere assistite – in relazione, per l’appunto, alla pluralità degli interessi in giuoco, che non sono di poco momento &#8211; da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile. <br />	<br />
7.3 Il Collegio ritiene che la puntuale osservanza delle precise disposizioni normative &#8211; in tema di provvedimenti di sospensione dell’attività di compostaggio sul presupposto che tale attività sia causa delle maleodoranze avvertite nel centro abitato &#8211; assicura la piena tutela del diritto alla salute, senza sacrificare il diritto alla iniziativa economica e la libertà di impresa, se non nei limiti imposti proprio dall’abuso di queste ultime.<br />	<br />
Va, quindi, riaffermato che il diritto alla salute, sebbene rivesta un predominante valore costituzionale, nel campo della tutela dell’ambiente dall’inquinamento va realizzato e tutelato previo adeguato contemperamento con il diritto di libertà economica e di iniziativa di impresa, che, nella gerarchia dei valori costituzionali viene immediatamente dopo l’art. 32 Cost. Tale tutela va assicurata non con una ingiustificata compromissione del diritto di impresa, bensì con l’equo contemperamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, in attenta adesione alle scelte operate dal Legislatore in materia. <br />	<br />
7.4 Nel caso specifico il Collegio ritiene che la Pubblica Amministrazione avrebbero dovuto offrire una dimostrazione stringente in ordine alla necessaria ed esclusiva riconduzione delle maleodoranze all’impianto di EUROCOMPOST, ciò previa indagine scientifica “libera” tesa a ricercare ed indagare i presupposti, le caratteristiche ed i rimedi da adottare per contrastare efficacemente le situazioni di inquinamento; correlativamente, spettava invece all’attività amministrativa adoperarsi per apprestare i mezzi, le risorse e le tecnologie necessarie al pubblico scopo ed interesse, avvalendosi dei risultati della ricerca, ma senza ovviamente poterne condizionare l’andamento, a pena di inaccettabili commistioni tra discrezionalità politico-amministrativa e rigore scientifico. In simili circostanze è infatti necessario che dapprima vengano posti in essere tutti gli studi necessari a fornire all’organo amministrativo o politico procedente la completa cognizione di causa, individuando cause ed effetti dei fenomeni scientifici sui quali devono essere assunte le determinazioni dell’Autorità, e poi che queste ultime vengano assunte dietro ponderata valutazione amministrativa delle risultanze degli studi scientifici, volta ad apprestare ed organizzare i mezzi tecnici e finanziari ed a valutare altresì quegli apporti tecnici, scientifici e consultivi che le parti interessate o controinteressate possono fornire.<br />	<br />
8. Ritenuto che nella fattispecie sia mancato il principale presupposto dell’accertamento della responsabilità dell’inquinamento, ossia l’esistenza della concatenazione causale tra produzione ed inquinamento, che è garanzia di tutela del preminente interesse alla salute ed alla salubrità ambientale ed è stata gravemente compromessa dall’azione superficiale della P.A. procedente, i ricorsi come proposti anche attraverso motivi aggiunti e riuniti dal Tribunale vanno accolti, fermo restando l’obbligo per la ricorrente di porre in essere gli accorgimenti tecnici volti ad ottimizzare lo svolgimento dell’attività di compostaggio, come ad esempio l’unione del Capannone “A” e del Capannone di “Compostaggio” mediante un efficiente sistema di compartimentalizzazione, captazione e convogliamento con una struttura amovibile telonata e porta d’ingresso avvolgibile a comando obbligato, la realizzazione di idonee flange per le attività di campionamento dello “Scrubber Venturi” indispensabili per la valutazione dell’effettivo rendimento di abbattimento dell’impianto e la dimostrazione certa che sistematicamente siano soddisfatti tutti i parametri manutentivi dell’impianto di abbattimento. A tali adempimenti dovranno, come è ovvio, sovrintendere le Autorità preposte.<br />	<br />
In considerazione della evidenziata incapacità delle Amministrazioni preposte di accertare l’origine delle indiscusse maleodoranze quali si avvertono nel Comune di Orta di Atella, anche con riguardo alla presenza di concime utilizzato nelle zone agricole, di cumuli di rifiuti giacenti, di impianti di smaltimento di liquami e di CDR, si dà mandato alla Segreteria di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio. <br />	<br />
Attesa la complessità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio vengono poste definitivamente a carico dell’ARPAC, anche in considerazione degli accertamenti del relativo Servizio Territoriale Provinciale di Caserta del 10/1/2008 che riferivano che “…al momento del sopralluogo non si avvertono maleodoranze” e della divergenza tra i valori di ammoniaca riscontrati in sede di consulenza tecnica e quelli accertati dall’ARPAC nei medesimi punti nell’ottobre 2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – previa riunione dei ricorsi come proposti anche attraverso motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti oggetto di impugnazione come da motivazione, fatto salvo l’obbligo della ricorrente di adeguare l’impianto. <br />	<br />
Spese di giudizio compensate; condanna l’ARPAC al pagamento delle spese di consulenza tecnica, determinate in € 5.000,00 ed anticipate da parte ricorrente.<br />	<br />
Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-3-7-2009-n-3727/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2009 n.3727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/4/2007 n.3727</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-4-2007-n-3727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. A. Pannone, est. M. Francavilla Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (Avv. Marcantonio Abbate) c. Comune di Frignano (Avv. Domenico Cesaro). sul riparto di giurisdizione in ipotesi di opposizione ad ordinanze- ingiuntive ex art. 55 D.lgs. n. 22/97 e provvedimenti di irrogazione di sanzioni ripristinatorie ex</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pannone, est. M. Francavilla Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (Avv. Marcantonio Abbate) c. Comune di Frignano (Avv. Domenico Cesaro).</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in ipotesi di opposizione ad ordinanze- ingiuntive ex art. 55 D.lgs. n. 22/97 e provvedimenti di irrogazione di sanzioni ripristinatorie ex artt. 14 D.lgs. n. 22/97 e 192 D.lgs. n. 152/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Ordinanza ripristinatoria emessa ai sensi degli artt. 14 D.lgs. n. 22/97 e 192 D.lgs. n. 152/06 – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.<br />
2. Giurisdizione e competenza – Ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 55 D.lgs. n. 22/97 (trasfuso nell’art.262 D.lgs. n. 152/06) – Giurisdizione ordinaria – Sussiste.</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Ordinanza ripristinatoria emessa ai sensi degli artt. 14 D.lgs. n. 22/97 e 192 D.lgs. n. 152/06 – Presupposti di addebitabilità ex art. 192 D.lgs. n. 152/06 – Dolo o colpa del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento – Generica “culpa in vigilando” – Non è necessaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi degli artt. 14 d. lgs. n. 22/97 e 192 d. lgs. n. 152/06 di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica, previa rimozione dei rifiuti esistenti, di un suolo, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo(1).</p>
<p>2. Nelle ipotesi di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la giurisdizione del giudice ordinario si giustifica ai sensi dell’inequivoco tenore letterale dell’art. 55 comma 2° d. lgs. n. 22/97 (poi trasfuso nell’art. 262 d. lgs. n. 152/06).<br />
3. L’art. 192 D.lgs. n. 152/06 prevede che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sia addebitabile solo a titolo di dolo o colpa, non essendo necessaria una generica “culpa in vigilando”(3). </p>
<p></b>__________________________________<br />
(1) Cfr. da ultimo, tra le altre, C.d.S. sez. V n. 439/06; C.d.S. sez. VI n. 4525/06; C.d.S. sez. V n. 935/05.</p>
<p>(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4090.</p>
<p>(3) Cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 935/05.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania <br />
– Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna, </p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
&#8211; Dr. Andrea Pannone &#8211; Presidente;<br />
&#8211; Dr. Paolo Carpentieri &#8211; Giudice;<br />
&#8211; Dr. Michelangelo Francavilla &#8211; Giudice relatore estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 676/07 R.G. proposto da <br />
<B>CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO</B>, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via Manzoni n. 132 presso lo studio dell’avv. Agostino Iaccarino e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Marcantonio Abbate</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>
<B>COMUNE DI FRIGNANO</B>, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del TAR e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Domenico Cesaro con studio in Frignano (Ce), corso Vittorio Emanuele n. 108</p>
<p><b>per l’annullamento</b> dell’ordinanza n. 36 dell’08/11/06 con cui il Sindaco del Comune di Frignano ha ordinato al Consorzio ricorrente e all’ANAS, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica, previa rimozione dei rifiuti ivi esistenti, del suolo situato in località Mancino sotto il ponte della S.S. 7 Quater bis Villa Literno Nola km. 3+600;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 22 febbraio 2007 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dal ricorrente;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;<br />
Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2007 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;<br />
Rilevato, in fatto, che il ricorrente impugna l’ordinanza n. 36 dell’08/11/06 con cui il Sindaco del Comune di Frignano gli ha ordinato di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica, previa rimozione dei rifiuti ivi esistenti, del suolo situato in località Mancino sotto il ponte della S.S. 7 Quater bis Villa Literno Nola km. 3+600;<br />
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;<br />
Ritenuta, innanzi tutto, infondata l’eccezione pregiudiziale con cui il Comune di Frignano ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;<br />
Considerato, infatti, che il precedente giurisprudenziale invocato dal resistente (Cass. SS.UU. n. 8746/01) ha ad oggetto una fattispecie diversa da quella oggetto di causa in quanto concernente un’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione dell’autorità amministrativa applicativa delle sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 51 e 52 d. lgs. n. 22/97;<br />
Rilevato che se la giurisdizione del giudice ordinario si giustifica, ai sensi dell’inequivoco tenore letterale dell’art. 55 comma 2° d. lgs. n. 22/97 (poi trasfuso nell’art. 262 d. lgs. n. 152/06), nelle ipotesi di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, ad analoga conclusione non può pervenirsi allorchè il provvedimento amministrativo prevede l’irrogazione di sanzioni di tipo ripristinatorio;<br />
Considerato, in particolare, che l’orientamento del giudice di legittimità (costituente, per altro, un obiter dictum della sentenza n. 8746/01), allorchè distingue l’ipotesi in cui l’applicazione di sanzioni ripristinatorie è prevista congiuntamente a quelle pecuniarie da quella in cui vi è un rapporto di alternatività tra le stesse per ricondurre la prima ma non la seconda nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, appare frutto di una differenziazione non condivisibile in quanto individua la giurisdizione non sulla base della natura intrinseca del potere esercitato e della correlata situazione giuridica del privato ma in relazione al dato estrinseco costituito dal collegamento della sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria nè spiega in modo convincente perchè, in difetto di tale collegamento, permanga la giurisdizione del giudice amministrativo;<br />
Ritenuto, pertanto, di dovere aderire all’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza amministrativa secondo cui le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi degli artt. 14 d. lgs. n. 22/97 e 192 d. lgs. n. 152/06 appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo (da ultimo, tra le altre, C.d.S. sez. V n. 439/06; C.d.S. sez. VI n. 4525/06; C.d.S. sez. V n. 935/05);<br />
Ritenuta, nel merito, fondata la censura rubricata sub 2) con cui il ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 14 d. lgs. n. 22/97 in quanto non sarebbero dimostrati i profili di dolo o colpa necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino in capo al proprietario o al titolare di altro diritto di godimento sull’area interessata;<br />
Considerato, infatti, che l’art. 192 d. lgs. n. 152/06, (attualmente vigente e che ha riprodotto le disposizioni previste nell’art. 14 d. lgs. n. 22/97) dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato “è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”;<br />
Rilevato, in particolare, che dalla norma in esame risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in essere dal responsabile;<br />
Considerato che nel provvedimento impugnato non sono nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa, in capo al ricorrente, necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti fermo restando che, a tal fine, non è necessaria una generica “culpa in vigilando” (C.d.S. sez. V n. 935/05);<br />
Considerato che, per questi motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento (con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori doglianze proposte) con conseguente annullamento dell’atto impugnato;<br />
Ritenuto di dovere condannare il Comune di Frignano, in quanto soccombente, al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo ponendo, altresì, a carico dell’ente locale il contributo necessario per l’iscrizione a ruolo della causa secondo quanto prescritto dall’art. 21 d.l. n. 223/06;<br />
<b><br />
P.Q.M.</p>
<p></b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:<br />
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;<br />
2) condanna il Comune di Frignano a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge ponendo, altresì, a carico dell’ente locale le somme necessarie per l’iscrizione a ruolo della causa;<br />
3) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2007.</p>
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