<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3719 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3719/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3719/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3719 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3719/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.3719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-6-2020-n-3719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-6-2020-n-3719/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-6-2020-n-3719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.3719</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI: (Tributi Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giancarlo Viglione, c. il Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paola Di Marco) Soggetti privati abilitati alla riscossione dei tributi: le conseguenze della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-6-2020-n-3719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.3719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-6-2020-n-3719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.3719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Tributi Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giancarlo Viglione, c. il Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paola Di Marco)</span></p>
<hr />
<p>Soggetti privati abilitati alla riscossione dei tributi: le conseguenze della  cancellazione dall&#8217;albo .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">1.- Tributi &#8211; soggetti privati abilitati alla riscossione dei tributi &#8211; cancellazione dall&#8217;albo &#8211; conseguenze.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>La cancellazione dall&#8217;albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività  di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale (del Ministero delle finanze) n. 289 dell&#8217;11 settembre 2000 comporta, ai sensi del successivo articolo 14, commi 1 e 2, la decadenza da tutte le gestioni ri-guardanti il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, nonchè l&#8217;obbligo in capo all&#8217;ente concedente di diffidare il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività  inerente il servizio e di procedere &#8220;</i><i>all&#8217;immediata acquisizione della documentazione riguardante la ge-stione, redigendo apposito verbale in contraddittorio</i> <i>: trattasi di un obbligo legale correlato peraltro al preminente interesse pubblico all&#8217;accertamento e alla riscossione delle imposte che ha rilievo prevalente nell&#8217;ordinamento essendo collegato alla </i><i>salus rei publicae</i><i>, anche laddove riguardi gli enti locali.</i></p>
<p> &#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03719/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03762/2011 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3762 del 2011, proposto dalla società  Tributi Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ovidio, n. 32;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Pescara, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paola Di Marco, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Quirino D&#8217;Angelo in Roma, via Paolo Emilio, n. 34;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 68/2011, resa tra le parti.</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020, il consigliere Francesco Frigida;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con contratto del 1° dicembre 2004, il Comune di Pescara ha affidato in concessione alla Gestor s.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 20013, il servizio di accertamento e riscossione delle imposte comunali sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l&#8217;occupazione del suolo pubblico e delle aree pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Con contratto del 21 novembre 2008, la Tributi Italia s.p.a. è subentrata alla Gestor s.p.a. nel suddetto rapporto negoziale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Successivamente la Tributi Italia s.p.a. è stata cancellata dall&#8217;Albo degli agenti della riscossione con deliberazione del 14 febbraio 2009 dell&#8217;apposita Commissione e, pertanto, è stata dichiarata decaduta dalla gestione del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune di Pescara, tramite atto sindacale del 15 dicembre 2009 e deliberazione della Giunta comunale n. 1156 del 16 dicembre 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. La Tributi Italia s.p.a. ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio avverso la cancellazione dall&#8217;Albo, che è stato respinto con sentenza n. 1009 del 2010, la cui esecutività  è stata inizialmente sospesa in appello dal Consiglio di Stato, ma poi la pronuncia di primo grado è stata confermata con sentenza n. 8687 del 9 dicembre 2010; pertanto è definitiva la cancellazione della Tributi Italia s.p.a. dall&#8217;Albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. In virtà¹ di siffatta decisione cautelare, la Tributi Italia s.p.a. ha continuato nella gestione del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune di Pescara, ma dopo una diffida del 23 dicembre 2009 al rispetto degli obblighi contrattuali (costituzione di apposita cauzione nelle forme previste dall&#8217;art. 6 del disciplinare tecnico, invio dell&#8217;attestazione della regolarità  contributiva INPS ed INAIL per i trimestri dell&#8217;anno 2009), la Giunta comunale di Pescara, con deliberazione n. 146 del 22 febbraio 2010, ha disposto la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento e, con deliberazione n. 147 del 22 febbraio 2010, ha affidato in concessione, con decorrenza immediata e sino al 31 dicembre 2013, il servizio di accertamento e riscossione ad altra società , seconda classificata nella gara pubblica a suo tempo espletata ed alle stesse condizioni di cui al precedente contratto con la società  Gestor s.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Conseguentemente il Comune di Pescara, con atto del 23 febbraio 2010, ricevuto dall&#8217;interessata il 25 febbraio 2010, ha diffidato la società  Tributi Italia s.p.a. dal continuare il servizio e l&#8217;ha invitata a consegnare tutta la documentazione e le banche dati informatiche inerenti al servizio stesso, in quanto indispensabili per il prosieguo della gestione delle operazioni di accertamento e di riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. La Tributi Italia s.p.a., dopo una iniziale comunicazione di disponibilità , si è rifiutata di consegnare la documentazione, contestando l&#8217;intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento; essa ha dunque impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Pescara n. 146 del 2010 mediante un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 16 giugno 2010; il Consiglio di Stato, sezione II, con parere de-finitivo n. 4478/2013 del 5 novembre 2013 ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per carenza di interesse a causa della cancellazione, divenuta definitiva, della società  dall&#8217;Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività  di liquidazione, accerta-mento e riscossione dei tributi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Preso atto del suddetto rifiuto della società , il Comune di Pescara ha proposto il ricorso di primo grado n. 296 del 2010, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Abruzzo, sede di Pescara, con cui ha chiesto la condanna della Tributi Italia s.p.a.:</p>
<p style="text-align: justify;">a) alla consegna, in conseguenza dell&#8217;intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di concessione del servizio, della documentazione e delle banche dati necessarie alla sua prosecuzione da parte della subentrante concessionaria, essendo in tal senso obbligata la Tributi Italia s.p.a. sin dal 25 febbraio 2010, data di ricezione dell&#8217;atto di risoluzione, ai sensi del decreto ministeriale (del Ministero delle finanze) n. 289 dell&#8217;11 settembre 2000;</p>
<p style="text-align: justify;">b) al risarcimento del danno arrecato all&#8217;amministrazione comunale a causa della mancata consegna della suddetta documentazione, complessivamente quantificato in euro 2.100.000, salva diversa determinazione equitativa del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Il T.a.r. per l&#8217;Abruzzo, sede di Pescara, con ordinanza n. 166 del 29 luglio 2010, ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso, intimando, per l&#8217;effetto, alla Tributi Italia s.p.a. di consegnare al Comune di Pescara, entro trenta giorni dalla notifica dell&#8217;ordinanza stessa, tutta la documentazione e le banche dati informatiche richieste dall&#8217;ente locale.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. <i>Medio tempore</i>, in applicazione del decreto-legge n. 40 del 2010 convertito in legge n. 73 del 2010 e su domanda della Tributi Italia s.p.a. del 18 maggio 2010, il Ministero per lo sviluppo economico, con decreto del 18 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.159 del 10 luglio 2010, ha ammesso la predetta società  alla procedura straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 convertito in legge n. 34 del 2004, nominando un commissario straordinario, e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 312 del 27 luglio 2010 n.312, ne ha dichiarato lo stato di insolvenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Il Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza n. 5165 del 10 novembre 2010, ha accolto l&#8217;appello cautelare al solo fine di un&#8217;urgente fissazione dell&#8217;udienza di merito in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. La Tributi Italia s.p.a., in persona del commissario straordinario, si è costituita nel giudizio di primo grado con atto depositato il 10 dicembre 2010, eccependo la &#8220;improcedibilità &#8221; del ricorso per &#8220;incompetenza&#8221; del giudice amministrativo, poichè, a seguito dell&#8217;avvenuta ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria con il decreto 18 giugno 2010, ai sensi degli articoli 2, comma 2-<i>bis</i>, del decreto legislativo n. 347 del 2003, 48 del decreto legislativo n. 270 del 1999, sussistere il divieto di avviare o di proseguire azioni esecutive sul patrimonio della società , dovendo le domande del Comune di Pescara di rivendicazione o restituzione di beni mobili essere effettuate ai sensi degli articoli 87-<i>bis</i> e 92 e seguenti della legge fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con l&#8217;impugnata sentenza n. 68 del 10 gennaio 2011, notificata il 9 marzo 2011, il T.a.r. per l&#8217;Abruzzo, sede di Pescara, ha accolto il ricorso e, per l&#8217;effetto, ha condannato la Tributi Italia s.p.a. a consegnare al Comune di Pescara, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, tutta la documentazione e le banche dati informatiche relative ai servizi oggetto del contratto di concessione stipulato il 1° dicembre 2004; il collegio di primo grado ha inoltre respinto la domanda di risarcimento dei danni, in quanto questi non sono stati adeguatamente provati nella loro effettività  e nel loro rapporto di causalità  con il comportamento omissivo della società , e ha compensato tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato &#8211; rispettivamente in data 9/17 maggio 2011 e in data 15 maggio 2011 -, la Tributi Italia s.p.a. ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando il seguente unico motivo: «<i>Erronea motivazione della sentenza in ordine alla corretta applicazione dell&#8217;art. 48 del decreto legislativo n. 270 dell&#8217;8 luglio 2010 e travisamento dei fatti</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello e senza proporre appello incidentale sul capo di sentenza relativo al risarcimento dei danni, che, pertanto, è passato in giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 9 giugno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">8. L&#8217;appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Tramite l&#8217;unico motivo di impugnazione, la parte privata ha lamentato una violazione dell&#8217;articolo 48 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (erroneamente indicato dall&#8217;appellante come del 2010), che non consente l&#8217;inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, anche speciali, sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo il T.a.r. ha affermato che la rivendicazione effettuata con il ricorso di primo grado dal Comune di Pescara per<i> </i>« <i>l&#8217;immediata consegna di tutta la documentazione e delle banche dati inerenti il servizio di accertamento e riscossione dell&#8217;imposta comunale sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l&#8217;occupazione del suolo pubblico e delle aree pubbliche nel territorio comunale&#8221;&#8221;</i> (&#038; )<i>non è affatto equiparabile ad una procedura esecutiva diretta alla soddisfazione di un credito o alla rivendicazione di un bene mobile in danno del patrimonio della società  resistente, perchè la documentazione di che trattasi non ha alcun intrinseco valore economico di mercato ed è, peraltro, fotocopiabile o duplicabile senza che di essa la società  ne resti definitivamente priva.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Si tratta, pìù correttamente, dell&#8217;adempimento di un obbligo non patrimoniale, ma meramente informativo-documentale essenziale per la prosecuzione del servizio da parte del Comune stesso e, quindi, del subentrato concessionario, ed a cui la società  è effettivamente tenuta ai sensi del D.M. 26 aprile 2004 a causa dell&#8217;avvenuta risoluzione del rapporto e di conseguenza, va anche ritenuta la giurisdizione del Tribunale amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 5, I comma, della legge n.1034/1971, come ripristinato dalla sentenza della Corte costituzionale n.204/2004, ed ora dell&#8217;art. 133, I comma, lett. c), del D.Lgs. n.104/2010.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>La preliminare domanda del Comune di Pescara va, dunque, accolta</i>».</p>
<p style=""text-align: justify;"">Orbene, posto che sono definitive sia la cancellazione dall&#8217;Albo (respinto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e sia la risoluzione del contratto (respinti ricorsi dinanzi al T.a.r. e al Consiglio di Stato), il Collegio ritiene che l&#8217;obbligo di restituzione non sia eludibile tramite il richiamo alle norme sulla procedura di amministrazione straordinaria (e peraltro, forse, vi sarebbe da dubitare del persistente interesse della società  appellante alla prosecuzione dell&#8217;odierno giudizio, se non in ottica meramente risarcitoria <i>de futuro</i>).</p>
<p style=""text-align: justify;"">In ogni caso, si rileva che la cancellazione dall&#8217;albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività  di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale (del Ministero delle finanze) n. 289 dell&#8217;11 settembre 2000 comporta, ai sensi del successivo articolo 14, commi 1 e 2, la decadenza da tutte le gestioni ri-guardanti il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, nonchè l&#8217;obbligo in capo all&#8217;ente concedente di diffidare il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività  inerente il servizio e di procedere &#8220;&#8221;<i>all&#8217;immediata acquisizione della documentazione riguardante la ge-stione, redigendo apposito verbale in contraddittorio</i>&#8220;&#8221;. Trattasi, dunque, di un obbligo legale correlato peraltro al preminente interesse pubblico all&#8217;accertamento e alla riscossione delle imposte che ha rilievo prevalente nell&#8217;ordinamento essendo collegato alla <i>salus rei publicae</i>, anche laddove riguardi gli enti locali.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel caso di specie va altresì¬ evidenziato che il Comune di Pescara, prima di richiedere l&#8217;acquisizione della documentazione, aveva giÃ  disposto la risoluzione del contratto (confermata dal Consiglio di Stato), sicchè la società  non aveva pìù alcuna potestà  di tipo impositivo e coattivo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Va inoltre evidenziato che il citato divieto di cui al suddetto articolo 48 e le previsioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 2-<i>bis</i>, del decreto legislativo n. 347 del 2003 perseguono la finalità  di preservare l&#8217;unità  del patrimonio del debitore in vi-sta dell&#8217;eventuale tentativo di conservazione dell&#8217;attività  di impresa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tuttavia nel caso di specie la richiesta di acquisizione dei dati non incide minimamente su tale finalità , poichè non si tratta di ottenere beni appartenenti al patrimonio dell&#8217;impresa, bensì¬ di riottenere documentazione e banche dati appartenenti all&#8217;ente concedente il servizio pubblico, indispensabili per l&#8217;esercizio della potestà  impositiva indisponibile ed irrinunciabile tornata in ca-po al Comune (ente impositore), a causa dell&#8217;intervenuta risoluzione contrattuale e, comunque, della definitiva cancellazione della Tributi Italia s.p.a. dall&#8217;albo dei concessionari.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Pertanto, con riferimento alla restituzione di banche dati fiscali, documenti e prodotti informatici, che rappresentano strumenti per l&#8217;esercizio della potestà  impositiva degli enti locali e che il gestore decaduto non può pìù utilizzare per cogente disposizione di legge, nessun pregiudizio può, nemmeno astrattamente, configurarsi in relazione all&#8217;integrità  operativa dei complessi aziendali e alla conservazione in vi-ta dell&#8217;impresa in crisi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ãˆ del tutto infondata anche la tesi, sostenuta dall&#8217;appellante, per cui l&#8217;azione proposta dal Comune di Pescara rientrerebbe tra quelle &#8220;&#8221;<i>esecutive individuali speciali</i>&#8220;&#8221;, anch&#8217;esse vietate dal su citato articolo 48, in quanto siffatte azioni esecutive speciali sono quelle finalizzate alla soddisfazione dei crediti derivanti dalle imposte dirette e quelle tese all&#8217;esecuzione sui beni ipotecati a garanzia del credito fondiario e non quelle dirette ad ottenere la consegna di dati correlati all&#8217;accertamento e all&#8217;imposizione fiscale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">10. In conclusione l&#8217;appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.</p>
<p style=""text-align: justify;"">11. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell&#8217;appello segue la condanna dell&#8217;appellante al pagamento, in favore dell&#8217;amministrazione appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall&#8217;articolo 26, comma 1, c.p.a., si liquidano in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 3762 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna la società  appellante al pagamento, in favore dell&#8217;appellato Comune di Pescara, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;"">Fabio Taormina, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Giancarlo Luttazi, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Italo Volpe, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Francesco Frigida, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Antonella Manzione, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-6-2020-n-3719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2020 n.3719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2015 n.3719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3719/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2015 n.3719</a></p>
<p>Pres. Pajno, Est. Franconiero Consorzio Rifiuti bacino Salerno 4 (Avv. Feola) vs. Comune di Ascea (Avv.ti Brancaccio e D’Angiolillo) bandi comunali e consorzi di bacino: spetta ai Comuni la competenza per la gestione dei rifiuti urbani 1. Contratti della P.A. – Servizi di raccolta dei rifiuti urbani &#8211; Affidamento del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2015 n.3719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2015 n.3719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno, Est. Franconiero<br /> Consorzio Rifiuti bacino Salerno 4 (Avv. Feola) vs. Comune di Ascea (Avv.ti Brancaccio e D’Angiolillo)</span></p>
<hr />
<p>bandi comunali e consorzi di bacino: spetta ai Comuni la competenza per la gestione dei rifiuti urbani</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Servizi di raccolta dei rifiuti urbani &#8211; Affidamento del servizio &#8211; Bando di gara comunale – Violazione della riserva di affidamento ai consorzi – Non sussiste &#8211; Ragioni – Competenza esclusiva dei consorzi per il servizio di raccolta differenziata &#8211; Conseguenze – Competenza ordinaria dei Comuni per la gestione dei rifiuti ex art. 198 D. Lgs. 152/2006.						</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Ambiente &#8211; Servizi di raccolta dei rifiuti urbani – Affidamento del servizio – Legge regionale – Riparto di competenza – Competenza statale esclusiva – Conseguenze &#8211; Competenza ordinaria dei comuni ex art. 198 D. lgs. n. 152/2006 – Inderogabilità da parte della legge regionale						</p>
<p>3.	Processo amministrativo – Gare – Bando – Indicazione del termine ordinario per l’impugnazione – Conseguenze &#8211; Impugnazione tardiva – Errore scusabile &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In tema di smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania, la competenza in via esclusiva attribuita ai consorzi di bacino &#8211; circoscritta alla sola raccolta differenziata e non già all’intero ciclo dei rifiuti urbani &#8211; è strettamente legata alla situazione di emergenza che il legislatore (1) ha inteso fronteggiare. La successiva legislazione volta a regolare la fase post-emergenziale ha infatti optato per soluzioni organizzative diverse, demandando alle Province campane la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, confermando tuttavia nelle more la competenza ordinaria del Comuni. Per contro, la competenza in via ordinaria nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more dell’avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal t.u. ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2006. In particolare l’art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito ai sensi dell&#8217;articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall’autorità d’ambito ottimale. Ne consegue che è legittimo il bando di gara dell’ente comunale per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, non sussistendo alcuna riserva di affidamento di detti servizi a favore dei consorzi di bacino. 						</p>
<p>2.	La competenza in via ordinaria nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more dell’avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal t.u. ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2006. In particolare l’art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito ai sensi dell&#8217;articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall’autorità d’ambito ottimale. Tale devoluzione di competenza non è poi derogabile dalle Regioni mediante l’esercizio della loro potestà normativa primaria, perché il servizio di raccolta dei rifiuti attiene alla competenza legislativa statale nella materia della tutela dell&#8217;ambiente ex art. 117, comma 1, lett. s), Cost. (giurisprudenza costituzionale incontrastata: ex multis: cfr. le sentenze n. 67/2014, n. 285/2013, n. 54/2012, n. 244/2011, n. 225/2009, n. 164/2009 e n. 437/2008).						</p>
<p>3.	Va riconosciuto l’errore scusabile in caso di impugnazione del bando oltre i trenta giorni previsti a pena di decadenza dal’art. 120 C.p.a., qualora il bando di gara abbia indicato, quale termine per proporre ricorso, il termine ordinario di 60 giorni. 						</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. d.l. n. 61/2007, “Interventi straordinari per superare l&#8217;emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l&#8217;esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti”, conv. con l. n. 87/2007.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 4555 del 2015, proposto dal Consorzio rifiuti bacino Salerno 4 in liquidazione, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Ascea, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio e Pasquale D&#8217;Angiolillo, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Taranto 18; <br />
<i><b><br />
per la riforma<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE I, n. 883/2015, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento del servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori per gli anni 2015-2017</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascea;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Alvise Vergerio, su delega dell&#8217;avvocato Marcello Giuseppe Feola, e Benedetto Graziosi, su delega dell&#8217;avvocato Antonio Brancaccio;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il Consorzio rifiuti bacino Salerno 4 impugnava davanti al TAR Campania – sez. staccata di Salerno il bando di gara del Comune di Ascea per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana e dei servizi accessori per il triennio 2015 – 2017 (pubblicato il 9 gennaio 2015), nonché gli atti presupposti, contestando la legittimità della gara sull’assunto che in base alla legislazione regionale campana di settore i Comuni dovrebbero obbligatoriamente avvalersi dei Consorzi istituiti con l. reg. n. 10/1993 (“Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”).<br />
2. Con la sentenza in epigrafe il TAR adito dichiarava irricevibile il ricorso, perché notificato il 2 marzo 2015, oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm.<br />
3. Con il presente appello il Consorzio ricorrente invoca l’errore scusabile, negato dal giudice di primo grado, adducendo a sostegno di ciò il carattere fuorviante dell’indicazione ex art. 3, comma 4, l. n. 241/1990 del termine di 60 giorni per ricorrere contenuta nel bando impugnato, e ripropone le censure di merito non esaminate dal TAR.<br />
4. Si è costituito in resistenza il Comune di Ascea, il quale dal canto suo ha riproposto le altre eccezioni preliminari formulate per resistere al ricorso.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’appello è fondato nella parte diretta a contestare la mancata concessione dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm.<br />
Determinante è l’errata indicazione nel bando di gara impugnato del termine di 60 giorni per proporre ricorso, la quale ha indiscutibilmente fuorviato il Consorzio odierno appellante, ingenerando la convinzione che questo, anziché quello di 30 giorni ex art. 120, comma 5, cod. proc. amm., fosse il termine decadenziale per impugnare la gara indetta dal Comune di Ascea.<br />
2. Sul punto risulta in termini il recente precedente di questa Sezione costituito dalla sentenza del 15 luglio 2014, n. 3710, citata dal Consorzio, nella quale è stato riconosciuto l’errore ai sensi del citato art. 37 del codice del processo in un caso analogo.<br />
Contrariamente a quanto sostiene al riguardo l’amministrazione resistente, non rileva il fatto che nel caso di cui al citato precedente il dimezzamento del termine per proporre ricorso fosse stato introdotto recentemente, perché è in ogni caso decisiva l’indicazione contraria fornita dall’amministrazione.<br />
3. L’appello è tuttavia infondato nella parte diretta a riproporre le censure di merito, così potendosi prescindere dall’esame delle altre eccezioni preliminari formulate dal Comune di Ascea.<br />
4. Non condivisibile è in particolare la tesi della riserva ai consorzi costituiti con l. reg. n. 10/1993 (“Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”) del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nella Regione Campania.<br />
In primo luogo, questi enti sono infatti stati istituiti dalla legislazione campana per la «<i>gestione associata degli impianti di smaltimento</i>», da realizzare per ciascuno dei bacini individuati dalla pianificazione prevista dalla più volte citata legge n. 10/1993 (art. 6).<br />
Quindi, la successiva legislazione nazionale emanata per fronteggiare l’emergenza ambientale verificatasi in Campania ha esteso la competenza dei consorzi ex l. reg. n. 10/1993, obbligando i Comuni ad avvalersi di tali soggetti «<i>in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata</i>» (d.l. n. 61/2007, “Interventi straordinari per superare l&#8217;emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l&#8217;esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti”, conv. con l. n. 87/2007).<br />
5. E’ tuttavia evidente che questa competenza &#8211; circoscritta alla sola raccolta differenziata e non già all’intero ciclo dei rifiuti urbani, come osserva il Comune di Ascea &#8211; è strettamente legata alla situazione di emergenza che quest’ultimo intervento normativo ha inteso fronteggiare. La successiva legislazione volta a regolare la fase post-emergenziale ha infatti optato per soluzioni organizzative diverse, demandando alle Province campane la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, confermando tuttavia nelle more la competenza ordinaria del Comuni (d.l. n. 195/2009, “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l&#8217;avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”, conv. con l. n. 26/2010, art. 11, commi 1 e 2-<i>ter</i>).<br />
6. Per contro, la competenza in via ordinaria nella materia della «<i>gestione dei rifiuti urbani ed assimilati</i>» è attribuita, nelle more dell’avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal t.u. ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2006. In particolare l’art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare «<i>la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento</i>» fino a che non sia avviato il servizio «<i>del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito ai sensi dell&#8217;articolo 202</i>», e cioè del soggetto selezionato dall’autorità d’ambito ottimale.<br />
Occorre poi precisare che tale devoluzione di competenza non è poi derogabile dalle Regioni mediante l’esercizio della loro potestà normativa primaria, perché il servizio di raccolta dei rifiuti attiene alla competenza legislativa statale nella materia della tutela dell&#8217;ambiente ex art. 117, comma 1, lett. s), Cost. (giurisprudenza costituzionale incontrastata: <i>ex multis</i>: cfr. le sentenze n. 67/2014, n. 285/2013, n. 54/2012, n. 244/2011, n. 225/2009, n. 164/2009 e n. 437/2008).<br />
7. Peraltro, nella linea inderogabilmente tracciata dal legislatore statale si muove quella regionale campana ed in particolare l’ultimo intervento di riordino della materia, di cui alla legge n. 5/2014.<br />
Infatti, nel regolare la fase transitoria legata all’entrata in funzione delle autorità d’ambito, alle quali deve essere affidata la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani «<i>in forma associata</i>» (art. 6, comma 2), la legge regionale di riordino conferma la competenza comunale (art 11, commi 4 e 6), già in precedenza devoluta a questi enti dalla previgente legislazione regionale in materia (legge 4/2007 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”; art. 9).<br />
Lo stesso ultimo intervento normativo di riordino poc’anzi citato disciplina anche la sorte dei consorzi istituiti ai sensi della legge n. 10/1993, prevedendo che ad essi sia affidata unicamente la gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio e, quindi, il passaggio del personale alle dipendenze degli «<i>affidatari dei servizi comunali di gestione dei rifiuti</i>» (artt. 12 e 13).<br />
8. Infine, il bando di gara qui impugnato non è illegittimo per violazione del divieto di procedere a nuovi affidamenti del servizio su base comunale individuale, previsto dal comma 5 del citato art. 11 della legge regionale campana di riordino n. 5/2014, nelle more dell’entrata in funzione degli ambiti territoriali.<br />
Come infatti controdeduce l’amministrazione appellata, l’ultimo inciso del successivo comma 6 del medesimo art. 11 consente ai Comuni di procedere a nuovi affidamenti laddove non sussistano le condizioni per prorogare quelli in essere nelle more dell’avvio del servizio a livello d’ambito, risolutivamente condizionati alla conclusione delle procedure di selezione indette dalle autorità preposte a quest’ultimo. Ciò precisato, su questo fondamentale profilo il presente appello non contiene alcuna censura, volta a contestare l’insussistenza dei presupposti previsti dalla norma da ultimo richiamata.<br />
9. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado il ricorso del Consorzio di bacino Salerno 4 deve essere dichiarato ricevibile, ma va respinto nel merito.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio possono tuttavia essere integralmente compensate per la peculiarità della controversia.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto,<br />
&#8211; dichiara ricevibile il ricorso di primo grado e lo respinge nel merito.<br />
Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/07/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3719/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2015 n.3719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2007 n.3719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-17-4-2007-n-3719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-17-4-2007-n-3719/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-17-4-2007-n-3719/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2007 n.3719</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, est. Carlo Polidori Maglioccola Ernesto e Maglioccola Anna (Avv.ti Anna Cristina Falciano e Ciro Laviano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). sul riparto di giurisdizione in ordine a controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi di concessione di locali demaniali 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-17-4-2007-n-3719/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2007 n.3719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-17-4-2007-n-3719/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2007 n.3719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, est. Carlo Polidori<br /> Maglioccola Ernesto e Maglioccola Anna (Avv.ti Anna Cristina Falciano e Ciro Laviano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in ordine a controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi di concessione di locali demaniali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio – Concessione in locazione  &#8211; Indennità, canoni e corrispettivi – Controversie &#8211; Riparto di giurisdizione &#8211; Fattispecie.<br />
2. Demanio e patrimonio – Concessione in locazione  &#8211; Indennità, canoni e corrispettivi &#8211; Determinazione – Controversie – Mancata applicazione di criteri predeterminati – Esercizio di un potere discrezionale – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.</p>
<p>3. Demanio e patrimonio – Concessione in locazione  &#8211; Indennità, canoni e corrispettivi – Controversie &#8211; Pretesa creditoria della P.A. basata sulla quantificazione effettuata da un tecnico di parte – Non implica alcuna verifica del rapporto concessorio ed è un mero esercizio del diritto di credito &#8211; Giurisdizione ordinaria – Sussiste.</p>
<p>4. Demanio e patrimonio – Concessione in locazione  &#8211; Indennità, canoni e corrispettivi – Determinazione – Controversie – Eventuali errori compiuti dall’Amministrazione nel calcolo delle somme arretrate e degli interessi dovuti – Giurisdizione ordinaria – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento dell’Amministrazione a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’an che sul quantum debeatur), la medesima è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo. In altri termini, la giurisdizione del giudice ordinario non riguarda tutte le controversie in materia di indennità, canoni e altri corrispettivi, ma solo quelle relative a diritti soggettivi, restando riservate al giudice ordinario quelle che, implicando l’esercizio di poteri discrezionali dell’Amministrazione, attengono a interessi legittimi(1).</p>
<p>2. Se la determinazione della misura del canone non consegue all’applicazione di criteri predeterminati, ma presuppone la corretta qualificazione del rapporto concessorio, viene in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, e si verte in tema di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (2).</p>
<p>3. La pretesa creditoria dell’Amministrazione, basata esclusivamente sulla quantificazione del canone effettuata in regime di mercato da un tecnico di parte, non implica alcuna verifica dell’azione autoritativa sul rapporto concessorio e, di conseguenza, l’eventuale controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>4. L’accertamento degli eventuali errori compiuti dall’Amministrazione nel calcolo matematico delle somme arretrate e degli interessi dovuti su tali somme non implica evidentemente una verifica del corretto esercizio di poteri discrezionali. Ne discende che l’eventuale controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p></b>____________________________________________________<br />
(1) Cfr. Cass., Sez. Un., 23 ottobre 2006, n. 22661.</p>
<p>(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4090.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,<br />
Sede Napoli, Sezione Settima,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Francesco Guerriero	                         	Presidente<br />	<br />
Mariangela Caminiti                            	Primo  Referendario<br />	<br />
Carlo Polidori					Referendario – estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 9866/1999, proposto dai signori  <br />
<b>MAGLIOCCOLA Ernesto</b> e <b>MAGLIOCCOLA Anna</b>, in qualità di erede unica di Maglioccola Gennaro, rappresentati e difesi, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Anna Cristina Falciano e Ciro Laviano, con i  quali sono  elettivamente domiciliati in Napoli, via Duomo n. 296, presso lo studio di Salvo &#8211; Mascia,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>,<i> e </i>l’Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>,  rappresentati e difesi, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono <i>ope legis</i> domiciliati alla via Diaz n. 11,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione dell’esecuzione, della nota n. 2066 in data 15 luglio 1999, notificata in data 22 luglio 1999, con la quale il Direttore  dell’Ufficio del Registro, Bollo e Demanio di Napoli ha intimato ai signori Gennaro ed Ernesto Maglioccola il pagamento della somma di lire 91.944.700, in relazione all’occupazione  dei locali demaniali siti in Napoli, alla via Calata San Marco n. 44/45;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Udite alla pubblica udienza del 14 marzo 2007 le parti presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b>	Con atto  notificato in data 4 novembre 1999 e depositato in data 2 dicembre 1999 i  ricorrenti hanno impugnato la nota n. 2066 in data 15 luglio 1999, notificata in data 22 luglio 1999, con la quale il Direttore  dell’Ufficio del Registro, Bollo e Demanio di Napoli ha intimato ai signori Gennaro ed Ernesto Maglioccola il pagamento della somma di lire 91.944.700 &#8211; dei quali lire 70.279.200 a titolo di canoni mensili e 21.665.500 a titolo di interessi per ritardato pagamento &#8211; in relazione all’occupazione  dei locali demaniali siti in Napoli, alla via Calata San Marco n. 44/45.<br />	<br />
	I ricorrenti &#8211; rispettivamente figlio e moglie del signor Gennaro Maglioccola, già titolare di un’attività artigianale svolta presso i locali di via Calata San Marco n. 44/45 in virtù della concessione demaniale n. 11059 in data 10 marzo 1997 &#8211; premettono che il signor Ernesto Maglioccola, a seguito della cessione in suo favore della predetta attività artigianale da parte del genitore, in data 12 novembre 1992 provvedeva a richiedere il rinnovo della predetta concessione, ormai scaduta; ciononostante l’Amministrazione, con nota in data 26 febbraio 1997 e successiva cartella esattoriale notificata  in data 13 febbraio 1998,  intimava  al signor Gennaro Maglioccola il pagamento dei canoni concessori rivalutati ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ma i predetti provvedimenti venivano impugnati dinanzi a questo Tribunale e parzialmente sospesi con l’ordinanza n. 301/1998, perché viziati da errore di fatto in ragione dell’intervenuta scadenza  (in data 1° giugno 1993) della predetta concessione. Peraltro, nelle more della definizione del giudizio, il signor Ernesto Maglioccola, su richiesta dell’Amministrazione resistente, provvedeva ad inviare alla stessa una perizia di parte, redatta dal geometra Francesco Del Monaco, con la quale l’ammontare del canone mensile dovuto, rivalutato ai sensi dell’art. 32 della legge n. 724/1994, veniva determinato in lire 801.900, somma di gran lunga inferiore a quella richiesta al genitore con i suddetti provvedimenti. <br />	<br />
Quindi i ricorrenti evidenziano che la stessa Amministrazione, con il provvedimento impugnato, che risulta indirizzato sia al signor Ernesto Maglioccola che al signor Gennaro Maglioccola,  pur “accettando l’ammontare del canone così come rivalutato … dal tecnico di parte”, ha chiesto ad entrambi i destinatari il pagamento dei canoni dovuti e dei relativi interessi di mora a far data dal 1° ottobre 1992. Di tale provvedimento viene infine chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: <i>violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della legge n. 24/1990, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento e contraddittorietà; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 cod. civ. e dei principi generali in materia di concessioni demaniali. </i> <br />
	Con tali censure i ricorrenti contestano innanzi tutto che l’Amministrazione continui erroneamente a rivolgersi  al signor Gennaro Maglioccola, senza tener conto della cessione dell’attività in favore del figlio e dell’intervenuta scadenza della concessione demaniale n. 11059/1997. <br />	<br />
Inoltre si dolgono del fatto che al signor Ernesto Maglioccola, effettivo occupante dei locali, sia stato intimato il pagamento della somma quantificata nella suddetta perizia a titolo di canone demaniale, senza considerare che egli con nota in data 28 luglio 1999 si era dichiarato “disponibile ad accettare l’ammontare del canone, qualora l’Amministrazione gli avesse finalmente (dal 1992) rilasciato la concessione”, ed aveva richiesto chiarimenti sul calcolo delle somme arretrate e degli interessi. <br />
Deducono quindi che da semplici calcoli matematici si può desumere che la somma richiesta con il provvedimento impugnato “non trova alcun riscontro, sia che la si voglia calcolare (erroneamente) a far data dall’ultimo pagamento, sia che, più correttamente, si calcoli il canone (che ovviamente non può corrispondere all’ammontare delle indennità) rivalutato a far data dal gennaio 1994”. <br />
Quanto poi alla motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui l’Amministrazione sostiene che, “nelle more delle determinazioni dell’Ufficio Tecnico Erariale, introiterà in forma extracontrattuale le indennità quantificate con perizia di parte in conto e salvo conguaglio pari a 801.900 mensili annue dal 1994”, i ricorrenti sostengono che l’Amministrazione illegittimamente qualifica tali somme come indennità, laddove invece si tratta di canoni, ossia di “somme il cui pagamento non può essere richiesto al signor Ernesto Maglioccola, ancora in attesa (dal 1992) del rilascio della concessione”. Infatti, secondo i ricorrenti, la determinazione del risarcimento dovuto per l’occupazione di un bene demaniale non può essere effettuata mediante l’applicazione dei criteri fissati per la determinazione dei canoni di concessione, considerato che questi ultimi sono da considerare come corrispettivo di un godimento legittimo, fondato su un valido titolo giuridico.<br />
Infine, in relazione alla somma richiesta a titolo di interessi, i ricorrenti &#8211; oltre a contestare l’erronea quantificazione degli stessi, per effetto degli errori compiuti dall’Amministrazione nella determinazione della somma sulla quale sono stati calcolati &#8211; sostengono che non esiste alcuna atto di costituzione in mora nei confronti del signor Ernesto Maglioccola, non potendosi considerare tale la nota n. 2242 del 2 marzo 1995, perché la stessa, stante la sua genericità, può valere soltanto quale atto interruttivo della prescrizione.<br />
<b>2.</b>	Il Ministero delle Finanze si è costituito in giudizio in data 6 dicembre 1999 per resistere al ricorso ed ha depositato atti e documenti in data 28 dicembre 1999. In data 4 ottobre 2005 è intervenuta in giudizio anche l’Agenzia del Demanio.<br />	<br />
<b>3.</b>	Con l’ordinanza istruttoria n. 347 del 4 maggio 2006 questa Sezione ha disposto l’acquisizione di documenti che sono stati depositati dall’Agenzia del Demanio in data 4 luglio 2006.<br />	<br />
	Con memorie depositate in data 8 settembre 2006, 25 settembre 2006, 2 ottobre 2006 e 22 febbraio 2007 le Amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ed hanno chiesto, in subordine, il rigetto dello stesso perché infondato.<br />	<br />
<b>4.	</b>Alla pubblica udienza del 14 marzo 2007 la causa è stata  assunta in decisione dal Collegio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b>	In via preliminare il Collegio rileva che il presente ricorso &#8211; avente ad oggetto la nota n. 2066 in data 15 luglio 1999, con la quale il Direttore  dell’Ufficio del Registro, Bollo e Demanio di Napoli ha intimato ai signori Gennaro ed Ernesto Maglioccola il pagamento della somma di lire 91.944.700, in relazione all’occupazione  dei locali demaniali, siti in Napoli, alla via Calata San Marco n. 44/45 &#8211; deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente nelle sue memorie, per le seguenti ragioni.<br />	<br />
<b>2.</b>	Innanzi tutto si deve rammentare che, per costante giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 8 novembre 2005, n. 21592), la giurisdizione va determinata, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ovvero del tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla stregua del criterio del cd. <i>petitum</i> sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dall’ordinamento giuridico <br />	<br />
<b>3.</b>	Va poi osservato che, secondo l’art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come modificato dall’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dalla legge  21 luglio 2000, n. 205), “sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. …  Resta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.<br />	<br />
Secondo la più recente e prevalente  giurisprudenza formatasi su tale disposizione normativa,  le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento dell’Amministrazione a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’<i>an</i> che sul <i>quantum debeatur</i>), la medesima è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 23 ottobre 2006, n. 22661).<br />
In altri termini, la giurisdizione del giudice ordinario non riguarda tutte le controversie in materia di indennità, canoni e altri corrispettivi, ma solo quelle relative a diritti soggettivi, restando riservate al giudice ordinario quelle che, implicando l’esercizio di poteri discrezionali dell’Amministrazione attengono a interessi legittimi.<br />
Se, dunque, la determinazione della misura del canone non consegue all’applicazione di criteri predeterminati, ma presuppone la corretta qualificazione del rapporto concessorio, viene in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, e si verte in tema di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4090).<br />
<b>4.	</b>Orbene, premesso che la controversia in esame non implica alcuna verifica dell’azione autoritativa sul rapporto concessorio sottostante, il Collegio ritiene che la pretesa avanzata dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato costituisca un mero esercizio del diritto di credito vantato nei confronti dei ricorrenti in ragione dell’occupazione  dei locali demaniali di via Calata San Marco n. 44/45.<br />	<br />
	In particolare &#8211; premesso che i ricorrenti ammettono che,  nonostante il mancato rinnovo della concessione demaniale, persiste l’occupazione extracontrattuale dei predetti locali &#8211; dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince chiaramente che la determinazione del <i>quantum debeatur</i> è stata effettuata in via provvisoria dall’Amministrazione resistente e sulla base di una somma indicata dallo stesso Ernesto Maglioccola, ossia la somma di lire 801.900 mensili indicata nella perizia presentata all’Amministrazione resistente in data 22 dicembre 1997 ed avente ad oggetto la quantificazione del canone rivalutato ai sensi dell’art. 32 della legge n. 724/1994.  Infatti  in motivazione è stato adeguatamente evidenziato &#8211; a supporto della pretesa creditoria &#8211; che l’Amministrazione, nelle more delle definitive determinazioni dell’Ufficio Tecnico Erariale, avrebbe introitato “in forma extracontrattuale le indennità quantificate con perizia di parte in conto e salvo conguaglio pari a 801.900 mensili annue dal 1994”.<br />	<br />
	Risulta quindi evidente che la pretesa creditoria dell’Amministrazione &#8211; azionata con il provvedimento impugnato nelle more della decisione sull’istanza di rinnovo della concessione demaniale presentata dal signor Ernesto Maglioccola e della definitiva quantificazione delle somme dovute per l’occupazione extracontrattuale dei locali in questione &#8211; non implica l’esercizio di alcun potere discrezionale, perché tale pretesa è basata esclusivamente sulla quantificazione del canone effettuata “in regime di mercato ed in conformità dell’utilizzazione e destinazione d’uso” dal tecnico di parte incaricato dallo stesso Ernesto Maglioccola. Ne consegue che la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
<b>5.</b>	Del resto, quanto precede trova conferma anche nel tipo di censure dedotte dai ricorrenti, che non implicano &#8211; a ben vedere &#8211; alcuna verifica del corretto esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione.<br />	<br />
Infatti il primo motivo di ricorso investe soltanto i rapporti interni tra i due debitori: la signora Anna Maglioccola, quale erede del precedente occupante dei locali di via Calata San Marco n. 44/45 (il signor Gennaro Maglioccola), e il signor Ernesto Maglioccola, quale attuale occupante  dei predetti locali.<br />
Quanto al secondo e al terzo motivo è sufficiente, da un lato, ribadire che il calcolo delle somme richieste con il provvedimento impugnato risulta rigidamente ancorato al canone mensile quantificato dal perito di parte &#8211; senza che possa assumere alcuna rilevanza in questa sede la dichiarazione effettuata dal ricorrente in data 28 luglio 1999 (ossia successivamente all’adozione del provvedimento impugnato),  con la quale ha subordinato la sua disponibilità ad accettare tale quantificazione al rilascio della concessione &#8211; e, dall’altro, evidenziare che l’accertamento degli eventuali errori compiuti dall’Amministrazione  nel calcolo matematico delle somme arretrate e degli interessi dovuti su tali somme non implica evidentemente una verifica del corretto esercizio di poteri discrezionali.<br />
Né tantomeno può ritenersi che l’Amministrazione abbia esercitato un potere discrezionale sulla base di quanto dedotto con il quarto motivo, con il quale i ricorrenti nella sostanza lamentano che l’Amministrazione, pur avendo qualificato le somme pretese come indennità dovute per l’occupazione extracontrattuale dell’immobile, abbia  poi illegittimamente provveduto al calcolo delle stesse utilizzando come parametro la somma ritenuta congrua dal perito incaricato di quantificare il canone demaniale rivalutato. Infatti, come già si è avuto modo di evidenziare, l’Amministrazione ha effettuato la quantificazione delle somme dovute per l’occupazione extracontrattuale dei locali in questione soltanto in via provvisoria, utilizzando come parametro di riferimento mensile la somma di lire 801.900 &#8211; ossia una somma ritenuta congrua dal perito incaricato dal signor Ernesto Maglioccola e  che gli stessi ricorrenti definiscono “di gran lunga inferiore” a quella a suo tempo richiesta al signor Gennaro Maglioccola &#8211; e riservandosi ovviamente di effettuare l’eventuale conguaglio al momento della definitiva determinazione dell’indennità spettante per l’occupazione extracontrattuale. <br />
Analoghe considerazioni valgono infine per l’ultimo motivo di ricorso con il quale sono stati contestati meri errori di calcolo nella quantificazione degli interessi e, prim’ancora, la mancanza di un atto di costituzione in mora nei confronti del signor Ernesto Maglioccola.<br />
<b>6.	</b>Stante quanto precede il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
In relazione alla complessità delle questioni oggetto del presente ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. VII, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9866/1999 lo dichiara inammissibile. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa</i>.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 14 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-17-4-2007-n-3719/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 17/4/2007 n.3719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
