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	<title>3714 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2015 n.3714</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3714/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2015 n.3714</a></p>
<p>Pres. Pajno – Est. Durante Autieri Roberto, Capuano Adele ed altri (Avv. Lauro) c/ Comune di Napoli (Avv.ti Ferrari, Carpentieri) sui presupposti che giustificano il ricorso all&#8217;istituto della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. Giustizia amministrativa – Art. 37 c.p.a. – Rimessione in termini – Errore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2015 n.3714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2015 n.3714</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno – Est. Durante <br /> Autieri Roberto, Capuano Adele ed altri (Avv. Lauro) c/ Comune di Napoli (Avv.ti Ferrari, Carpentieri)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti che giustificano il ricorso all&#8217;istituto della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Art. 37 c.p.a. – Rimessione in termini – Errore scusabile &#8211; Principio della perentorietà dei termini – Deroga – Ipotesi tassative – Necessità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 37 del c.p.a., la rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale, in quanto deroga al principio della perentorietà dei termini di impugnazione, e la disposizione relativa deve essere considerata di stretta interpretazione: in particolare, il beneficio può essere riconosciuto in presenza, di un quadro normativo da poco assestatosi o di un orientamento giurisprudenziale ancora in via di consolidazione. La norma sull’errore scusabile non può essere lo strumento per eludere i termini di decadenza previsti dalla legge e violare il principio della parità delle parti processuali.(Nel caso di specie, il Consiglio di Stato non ha concesso la rimessione in termini richiesta da parte ricorrente, ritenendo che la fattispecie in esame non sono ravvisabili oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto  impedimenti di fatto tali da giustificare la rimessione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4328 del 2006, proposto da:<br />
Autieri Roberto, Capuano Adele, Andreoli Giulio, Caruso Luigi, Cacciapuoti Antonio, Gagliardi Domenico, Iaquinto Mariano, Moleti Arturo, Rucco Antonio, Tavassi Giovanni, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Lauro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Porcelli in Roma, via Nicola Fabrizi, n. 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il Comune di Napoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari ed Eleonora Carpentieri, con domicilio eletto presso lo studio associato avvocati Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Aramu Marcello, Ottaiano Ciro, Antonini Antonino, Sumeno Esposito Luciano, Mondo&#8217; Michele, Della Pia Gaetano, Dell&#8217;Aquila Carlo, Bruner Sabato, Gaeta Leandro, Napolitano Eduardo, Ciccarelli Pasquale, Di Martino Vincenzo, Mele Bernardo, Leuci Alberico, Forbuso Gennaro, Sambiase Patrizio, Vollero Giovanni, Florio Luigi, Della Volpe Nicola, Tricarico Gennaro, Salemme Gabriele, Cavallaro Gabriele, Gianni Renato, Brunelli Raffaele, Annunziata Franco, Fiorito Luciano, Furente Achille, De Felice Leandro, Sasso Ciro, Cerbone Antonio, Marano Giovanni, Minopoli Vitale, Bellocchio Antonio, Bruno Vincenzo, Martorano Giuseppe, Quatraro Vincenzo; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. Campania &#8211; Napoli Sezione V n. 16484 del 4 ottobre 2005, resa tra le parti, concernente selezione per posti di istruttore direttivo tecnico &#8211; risarcimento danno</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2015 il Consigliere Doris Durante;<br />
Uditi per le parti l’avvocato Francesco Barone su delega dell&#8217;avvocato Francesco Lauro e l’avvocato Gabriele Pafundi su delega dell&#8217;avvocato Fabio Maria Ferrari;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.- Con delibera di giunta comunale n. 476 del 15 febbraio 2001, rettificata dalla delibera n. 477 del 19 febbraio 2001, il Comune di Napoli indiceva 49 procedure selettive per titoli ed esami riservate al personale interno, tra le quali il concorso interno in progressione verticale per la copertura di 136 posti di istruttore direttivo tecnico (categoria D1) riservato ai dipendenti del Comune di Napoli in possesso della qualifica C.<br />
2.- Autieri Roberto, Capuano Adele, Andreoli Giulio, Caruso Luigi, Cacciapuoti Antonio, Gagliardi Domenico, Iaquinto Mariano, Moleti Arturo, Rucco Antonio, Tavassi Giovanni, collocati in posizione non utile nella graduatoria del concorso per la copertura di 136 posti di istruttore direttivo approvata con determina dirigenziale n. 112 del 23 ottobre 2002, con ricorso al TAR Campania notificato al Comune di Napoli il 20 maggio 2004, impugnavano la suddetta determina lamentando che illegittimamente era stato attribuito ad alcuni concorrenti, precisamente quelli che occupano la posizione numero 122 e le posizioni da n. 127 a 167 della graduatoria, il punteggio dell’anzianità di servizio per il periodo di lavoro prestato nelle <i>ex</i> cooperative costituite ai sensi della legge n. 285 del 1977 prima dell’assunzione effettiva nel Comune di Napoli avvenuta nel 1981.<br />
Assumevano che senza l’attribuzione di tale illegittimo punteggio ai controinteressati, essi sarebbero stati collocati in posizione migliore in graduatoria e avrebbero potuto passare alla categoria superiore per effetto dello scorrimento della graduatoria già operato dal Comune di Napoli.<br />
3.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza n. 1648 del 14 ottobre 2005 dichiarava il ricorso irricevibile per tardiva presentazione, ritenendo di non poter concedere il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile avendo i ricorrenti “<i>atteso, senza alcuna apprezzabile ragione, oltre sette mesi prima di adire questo Tribunale; ciò che costituisce una condotta negligente, incompatibile con la concessione di questo beneficio</i>”.<br />
4.- Autieri Roberto, Capuano Adele, Andreoli Giulio, Caruso Luigi, Cacciapuoti Antonio, Gagliardi Domenico, Iaquinto Mariano, Moleti Arturo, Rucco Antonio, Tavassi Giovanni, con l’atto di appello in esame, hanno impugnato la suddetta sentenza, deducendo che erroneamente il giudice di primo grado non avrebbe riconosciuto l’errore scusabile, malgrado l’incertezza esistente al tempo sulla giurisdizione nella materia di pubblico, perlomeno fino alla sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 15403 del 15 ottobre 2003, senza considerare che i ricorrenti avevano esperito in data 24 gennaio 2003 il tentativo obbligatorio di conciliazione <i>ex</i> articolo 410 c.p.c. e articolo 65 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che costituisce condizione di procedibilità del ricorso al giudice ordinario, avendo intenzione di adire il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro.<br />
Nel merito hanno riproposto le censure dedotte in primo grado e non esaminate in sentenza.<br />
Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e rappresentando quanto al merito l’infondatezza della domanda, atteso che il servizio prestato prima dell’assunzione alle dipendenze del Comune di Napoli è stato riconosciuto a tutti i dipendenti, compresi gli attuali ricorrenti.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 21 aprile 2015, il giudizio è stato assunto in decisione.<br />
5.- L’appello è infondato e va respinto.<br />
6.- Come correttamente evidenziato in sentenza i ricorrenti hanno proposto il ricorso al TAR a distanza di circa due anni dalla data del provvedimento impugnato e di sette mesi dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 15403 del 15 ottobre 2003, così incorrendo nella decadenza dall’azione correlata alla perentorietà del termine fissato dall’articolo 21 della l. n. 1034 del 1971, applicabile<i>ratione temporis</i> alla controversia in esame.<br />
Trattasi di termine perentorio, sicché il ricorso proposto oltre il suddetto termine non può che essere dichiarato irricevibile per tardività.<br />
6.1- Parte ricorrente chiede, invero, la rimessione nei termini, richiamando i dubbi interpretativi in ordine al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo superati solamente dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 15403 del 15 ottobre 2003.<br />
La richiesta non può essere accolta, atteso che i dubbi interpretativi sull’appartenenza della giurisdizione in materia di pubblico impiego non sono tali da giustificare la rimessione in termini, in disparte la circostanza che i ricorrenti non hanno nemmeno proposto la domanda davanti al giudice ordinario, avendo solamente azionato la fase della conciliazione, senza dare seguito al giudizio, sicché non può che condividersi quanto rilevato dal TAR circa la condotta negligente tenuta dai ricorrenti ed incompatibile con la concessione del beneficio della rimessione in termini, che costituisce uno strumento eccezionale e, quindi, di stretta applicazione.<br />
6.2- Invero, la rimessione in termini per errore scusabile è un istituto di carattere eccezionale (Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008 n. 6599), posto che esso delinea una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, né l&#8217;attuale art. 37 del cod. proc. amm. offre elementi per giungere a una differente conclusione.<br />
La norma sull&#8217;errore scusabile non può essere lo strumento per eludere i termini di decadenza previsti dalla legge e violare il principio della parità delle parti processuali (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 2 dicembre 2010, n. 3; sez. V, 13 maggio 2014, n. 2425; sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2642; sez. IV, 27 giugno 2014, n. 3231).<br />
D’altra parte un uso eccessivamente ampio della discrezionalità del giudice che essa presuppone, lungi dal rafforzare l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave <i>vulnus</i> del pariordinato principio di parità delle parti (art. 2, c. 1, cod. proc. amm.), sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (Cons. St., ad. plen., 2 dicembre 2010 n. 3).<br />
Nel caso in esame, peraltro, non v&#8217;era incertezza sull&#8217;interpretazione delle norme, non v&#8217;era novità della questione, né oscillazione della giurisprudenza e tanto meno un grave impedimento su situazioni di fatto.<br />
Quanto all’incertezza sulla giurisdizione era stata risolta dalla Cassazione a sezioni unite n. 15403 del 15 ottobre 2003, sicché anche con riguardo a tale decisione che a detta degli stessi ricorrenti avrebbe chiarito i dubbi, il ricorso di primo grado, notificato il 20 maggio 2004 è tardivamente proposto.<br />
Non sono ravvisabili, quindi, nella fattispecie le &#8220;oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto&#8221; o gli &#8220;impedimenti di fatto&#8221;, in presenza dei quali la rimessione in termini potrebbe essere accordata, sicché legittimamente non è stata concessa e il ricorso è stato ritenuto tardivo e dichiarato irricevibile.<br />
7.- Comunque, il ricorso è infondato anche nel merito.<br />
Il concorso di cui si discute è un concorso interno indetto in uno con altre 49 procedure selettive dal Comune di Napoli con delibera di giunta comunale n. 476 del 15 febbraio 2001, rettificata con delibera n. 477 del 19 febbraio 2001.<br />
Il ricorso era riservato ai dipendenti in possesso della qualifica C.<br />
Nella valutazione dell’anzianità di servizio era prevista l’attribuzione di 0,5 punti all’anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 12 punti “<i>per ciascun periodo di servizio prestato nel Comune di Napoli e/o presso altri enti del medesimo comparto”.</i><br />
Era, inoltre, prevista l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 0,5 punti all’anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 11 punti <i>per ciascun periodo di servizio prestato nel Comune di Napoli e/o presso altri enti del medesimo comparto nella categoria C e nell’area tecnica”.</i><br />
La norma del bando attribuiva, quindi, il punteggio per l’anzianità di servizio, senza distinguere tra servizio di ruolo o pre ruolo, richiedendo solamente che fosse stato prestato presso il Comune di Napoli o altri enti del comparto.<br />
Di conseguenza il punteggio per l’anzianità di servizio era attribuito anche per il servizio prestato dal personale assunto ai sensi della l. n. 285 del 1977, non rilevando che fosse stato svolto alla diretta dipendenza dell’ente locale o fosse stato prestato tramite le cooperative costituite ai sensi della suddetta legge n. 285/77.<br />
Non v’è ragione di distinguere la valutazione dell’anzianità in relazione al <i>modus </i>di svolgimento dell’attività lavorativa pre ruolo dei giovani della legge n. 285 del 1977, se singolarmente preavviati su progetto o collettivamente in forma cooperativa, essendo ugualmente confluiti, previo superamento di apposita prova di idoneità, nel ruolo dei dipendenti degli enti locali.<br />
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre in via eccezionale la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />
Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/07/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b><br /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-7-2015-n-3714/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2015 n.3714</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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