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	<title>3700 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3700 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2007 n.3700</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3700/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2007 n.3700</a></p>
<p>Non va sospesa la circolare ministeriale 40/07 (Pubblica Istruzione), del 26.4.2007, con indicazioni relative alla sequenza delle nomine dei vincitori delle procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici, se non paiono censurabili i criteri adottati dall’Amministrazione e non risultano profili di irragionevolezza – costituzionalmente rilevanti – della normativa primaria. (G.S.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3700/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2007 n.3700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3700/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2007 n.3700</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la  circolare ministeriale  40/07 (Pubblica Istruzione), del 26.4.2007, con indicazioni relative alla sequenza delle nomine dei vincitori delle procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici, se non paiono censurabili i criteri adottati dall’Amministrazione  e non risultano profili di irragionevolezza – costituzionalmente rilevanti – della normativa primaria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10929/g">Ordinanza sospensiva del 23 ottobre 2007 n. 5593</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3700/2007<br />
Registro Generale: 4795/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
STEFANO BACCARINI Presidente<br /> GIUSEPPE SAPONE Cons.<br />FRANCESCO ARZILLO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 25 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 4795/2007  proposto da:<br />
<b>CASTRILLO BARTOLOMEO  &#8211; ANTONELLI ANGELA &#8211; ASCIONE GIOVANNA &#8211; BARBERO ANNA MARIA &#8211; BIZZARRO PIETRO &#8211; CONFESSORE LUIGI &#8211; DI MARTINO ANGELA &#8211; FORMISANO REDENTA &#8211; IEZZA PASQUALE &#8211; GRIMALDI VINICIO &#8211; ROMEO COSTANTINA &#8211; PELLEGRINI MADDALENA &#8211; PAPARO LUIGI &#8211; NAPPI PASQUALINA &#8211; MATARAZZO MARIA CARMEN &#8211; MATARAZZO LUCILLA &#8211; MARRA ANDREA &#8211; MANDAGLIO MICHELE &#8211; VINCI BIANCA &#8211; TAFURI CAROLINA &#8211; SPAGNA ROSA &#8211; SERGI MARIA LUISA &#8211; RUSSO RAFFAELE &#8211; RUGGIERO GENNARO &#8211; LONGO ANGELA &#8211; FERRARA CARMELA &#8211; COSTANTINO ROSARIO &#8211; CIMMINO LUCIA &#8211; BOCCARDI VINCENZO &#8211; BOIANO UMBERTO &#8211; BUONANNO ROSARIA </b><br />
rappresentato e difeso da:GABRIELE AVV. GUIDOcon domicilio eletto in ROMALUNGOTEVERE MARZIO, 3pressoVERGERIO DI CESANA AVV. ALVISE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>GRILLO MARIO  </b><br />
e nei confronti di<br /><b>BAFFA ROSA  </b></p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br /><b>MANCINI ROSARIA ED ALTRE</b>rappresentato e difeso da:MAROTTA AVV. PASQUALEcon domicilio eletto in ROMAVIA DI VILLA PEPOLI, 4presso CARACUZZO AVV. GIANCARLO<br />
e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br /><b>SESSA SIMONA ED ALTRI </b><br />
rappresentato e difeso da:CAPUTO AVV. ORONZOcon domicilio eletto in ROMAVIA MARIANNA DIONIGI, 57presso DE CURTIS AVV. CLAUDIA<br />
e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br /><b>MARESCA ALBERTA ED ALTRI </b><br />
rappresentato e difeso da:FIORENTINO AVV. GIOVANNI -LIOTTI AVV. MARIA ROSARIAcon domicilio eletto in ROMAVIA ELEONORA D&#8217;ARBOREA, 38pressoLIOTTI AVV. MARIA ROSARIA<br />
e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br /><b>BARILE ADELE ED ALTRI </b><br />
rappresentato e difeso da:FIORENTINO AVV. GIOVANNI -LIOTTI AVV. MARIA ROSARIAcon domicilio eletto in ROMAVIA ELEONORA D&#8217;ARBOREA, 38pressoLIOTTI AVV. MARIA ROSARIA<br />
e con l&#8217;intervento ad opponendum di<br /><b>BAFFA ROSA ED ALTRI </b> rappresentato e difeso da:BARONE AVV. VALERIO -VERGARA AVV. FRANCESCOcon domicilio eletto in ROMAVIA EMILIA, 88pressoVINTI &#038; ASSOCIATI STUDIO LEGALEper l’annullamento<br />
&#8211; della C.M. n. 40/07del Ministero della Pubblica Istruzione, del 26.4.2007, prot. n. A00DGPER.8568, con cui si forniscono indicazioni relative alla sequenza delle nomine dei vincitori delle procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici;<
- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
BAFFA ROSA ED ALTRI<br />BARILE ADELE ED ALTRI<br />MANCINI ROSARIA ED ALTRE<br />MARESCA ALBERTA ED ALTRI<br />MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />SESSA SIMONA ED ALTRI<br />UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
Nominato relatore il Consigliere Francesco ARZILLO e uditi alla Camera di Consiglio del 25 luglio  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Considerato che, alla stregua della sommaria delibazione propria della sede cautelare:<br />
a) – non paiono censurabili i criteri adottati dall’Amministrazione in applicazione della normativa primaria;<br />
b) – non risultano profili di irragionevolezza – costituzionalmente rilevanti – della normativa primaria;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  25 luglio 2007</p>
<p>Il Presidente.: Stefano Baccarini<br />
L’Estensore: Francesco Arzillo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-25-7-2007-n-3700/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/7/2007 n.3700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 3/11/2004 n.3700</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ricorso-3-11-2004-n-3700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ricorso-3-11-2004-n-3700/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 3/11/2004 n.3700</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Testori ric. Lucchi Nicola contro Ministero della Difesa sul riconoscimento della causa di servizi in ordine ad infortunio occorso durante l&#8217;orario di lavoro Infortunio occorso durante lo svolgimento di attività lavorativa – Sussistenza della “occasione di lavoro” ai sensi dell’art.2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ricorso-3-11-2004-n-3700/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 3/11/2004 n.3700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ricorso-3-11-2004-n-3700/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 3/11/2004 n.3700</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Testori<br /> ric. Lucchi Nicola contro Ministero della Difesa</span></p>
<hr />
<p>sul riconoscimento della causa di servizi in ordine ad infortunio occorso durante l&#8217;orario di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Infortunio occorso durante lo svolgimento di attività lavorativa – Sussistenza della “occasione di lavoro” ai sensi dell’art.2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 &#8211;  Aggressione sul posto di lavoro da parte di un dipendente della medesima struttura – Riconducibilità della stessa a rapporti personali intercorrenti fra i soggetti coinvolti &#8211; Riconoscimento della causa di servizio – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>l riconoscimento della causa di servizio in ordine ad un infortunio occorso durante  l’orario di lavoro presuppone una situazione di rischio a cui il lavoratore è sottoposto per il solo fatto di svolgere una attività lavorativa in un determinato posto. L’evento infortunistico indennizzabile, pertanto, non può dipendere da un atto violento volontariamente posto in essere da altro dipendente, che avrebbe potuto concretizzarsi in qualunque momento e luogo date le motivazioni personali che ne erano alla base. Il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro non deve esser inteso in termini di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale, ma deve essere ricollegato al rischio intrinseco connesso all’attività lavorativa, sicché il rischio di lavoro assume il ruolo di “fattore occasionale” del rischio tutelato ed il rischio elettivo quello di limite della copertura assicurativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">(sul riconoscimento della causa di servizi in ordine ad infortunio occorso durante l’orario di lavoro</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I </b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Bartolomeo Perricone, Presidente; Dott. Alberto Pasi, Consigliere<br />
Dott. Carlo Testori, Consigliere rel.est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1289 del 2000 proposto<br />da <b>Lucchi Nicola</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Resca ed elettivamente domiciliato in Bologna, piazza Cavour n. 3, presso l’avv. Silvia Lodi,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G. Reni n. 4,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione del 9/5/2000 prot. n. 11/224/00 con cui la Commissione medica di 2^ istanza del Comando Regione militare Centro &#8211; Comando del servizio di sanità e veterinaria ha confermato la decisione della Commissione medico legale di prima istanza che, con processo verbale n. 657 del 9/4/1999, aveva negato in capo al ricorrente il riconoscimento della causa di servizio in ordine all&#8217;infortunio patito il 18/7/1997.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Udito alla pubblica udienza del 21 ottobre 2004 l’Avv. dello Stato S. Bassani;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) Il sig. Nicola Lucchi ha prestato servizio sostitutivo civile presso i Servizi sociali del Comune di Ferrara dal 19/5/1997 al 18/3/1998.<br />
In data 19 luglio 1997 ha denunciato al Comando Stazione Carabinieri di  Pontelagoscuro che il giorno precedente, all&#8217;ingresso della sede dei Servizi sociali di quest&#8217;ultima località (presso i quali il sig. Lucchi era stato assegnato in ausilio dall’A.C. di Ferrara) era stato colpito con un pugno da un dipendente di quell’Ufficio, con il quale aveva appena avuto un colloquio in merito ad una vicenda svoltasi pochi giorni prima nei locali dei predetti Servizi, che aveva coinvolto la moglie e la suocera del dipendente in questione e relativamente alla quale l&#8217;odierno ricorrente era stato convocato presso i Carabinieri e aveva fornito dichiarazioni. Trasportato presso l&#8217;Azienda ospedaliera S. Anna di Ferrara, al sig. Lucchi è stata diagnosticata &#8220;Frattura ossa nasali con deviazione della piramide nasale&#8221; guaribile in 20 giorni, con conseguente necessità di intervento chirurgico.</p>
<p>2) Nell&#8217;agosto 1997 l&#8217;interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infortunio occorsogli; con verbale n. 657 del 9 aprile 1999 la Commissione medico ospedaliera dell&#8217;Ospedale militare di Bologna ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell&#8217;evento traumatico subito dal richiedente in quanto non riconducibile &#8220;in alcun modo al servizio o ad eventi ad esso correlabili&#8221;.<br />
Tale valutazione è stata contestata dal sig. Lucchi innanzi alla Commissione medica di 2^ istanza del Comando Regione militare Centro che, riunitasi in data 6 marzo 2000, ha confermato il giudizio già espresso dalla C.M.O., comunicando detta conclusione con nota del 9/5/2000 prot. n. 11/224/00.</p>
<p>3) Contro la determinazione negativa di cui sopra l&#8217;interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, sostenendo che esiste correlazione e conseguenzialità tra l&#8217;attività espletata e l&#8217;evento lesivo e richiamando, a sostegno delle proprie tesi, ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione.<br />
L&#8217;Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio depositando la documentazione relativa al caso in esame e insistendo per la reiezione del ricorso con memoria di mera forma.<br />
All&#8217;udienza del 21 ottobre 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p>4) Il ricorrente sostiene l&#8217;erroneità del giudizio impugnato evidenziando:<br />
&#8211; che l&#8217;evento lesivo è avvenuto durante l&#8217;orario di servizio e nei locali di lavoro per effetto di una situazione comunque strettamente correlata alle mansioni da lui svolte, che lo vedevano quotidianamente a contatto con realtà di sofferenze psicopatolo<br />
&#8211; che in ogni caso, secondo la lettura che la giurisprudenza ha dato degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la accezione di &#8220;occasione di lavoro&#8221; va riferita ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio connesso all’attività lavorativa cu<br />
Tali profili sono stati già evidenziati dal ricorrente nella richiesta di riesame indirizzata alla Commissione medica di 2^ istanza, che peraltro si è espressa sfavorevolmente rilevando in particolare: &#8220;…… l&#8217;evento per il quale si richiede la dipendenza da causa di servizio non deriva da una situazione di rischio cui il lavoratore è sottoposto per il solo fatto di svolgere una attività lavorativa in un determinato posto, bensì da un atto violento volontariamente posto in essere da un dipendente della struttura il quale deve risponderne penalmente e civilmente. Stante le motivazioni addotte dal ricorrente, l&#8217;inconsulto gesto dell&#8217;aggressore avrebbe potuto concretizzarsi in qualsiasi momento e luogo date le motivazioni personali più o meno congrue che ne erano alla base per cui, a parere di questa commissione viene a mancare il presupposto dell&#8217;esistenza di infortunio ascrivibile ad occasione di lavoro e di rischio&#8221;.<br />
Il Collegio condivide le considerazioni svolte dal predetto organo sanitario, che &#8211; contrariamente a quanto sostenuto nel gravame &#8211; non appaiono contrastanti con l&#8217;orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente. È utile, in proposito, citare la sentenza della Cassazione, Sezione lavoro, 27 febbraio 2002 n. 2942 che, in adesione all&#8217;indirizzo in questione, ha ribadito: che &#8220;il sinistro indennizzabile ai sensi dell&#8217;art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965 non può essere circoscritto nei limiti dell&#8217;evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall&#8217;assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all&#8217;occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell&#8217;attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata; pertanto l&#8217;evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso, ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all&#8217;attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell&#8217;ambito della previsione della normativa di tutela, con l&#8217;unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali dei tutto esulanti dall&#8217;ambiente e dalla prestazione di lavoro (c.d. rischio elettivo)&#8221;; che in tale ottica &#8220;ai fini della sussistenza della &#8220;occasione di lavoro&#8221;, assume rilevanza ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa, sicché il lavoro assume il ruolo di &#8220;fattore occasionale&#8221; del rischio tutelato ed il &#8220;rischio elettivo&#8221; quello di limite della copertura assicurativa&#8221;; che in sostanza la tutela del lavoratore va estesa a tutti gli &#8220;eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l&#8217;espletamento della prestazione non riconducibili al rischio intrinseco connesso all&#8217;attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della prestazione. Di conseguenza il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro non è stato inteso in termini di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale, ma ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare processo produttivo, ma comunque legate ed influenti sul processo produttivo medesimo, che abbiano comunque concorso alla produzione dell&#8217;evento lesivo&#8221;. La pronuncia citata, nel richiamare alcune fattispecie-limite risolte dalla giurisprudenza in applicazione dei principi appena esposti, fa riferimento anche al caso deciso dalla medesima Sezione lavoro con la sentenza n. 3747 del 1998, in cui l&#8217;occasione di lavoro è stata ravvisata &#8220;nelle lesioni subite dal lavoratore in caso di aggressione sul posto di lavoro da parte di estranei sulla base della sola coincidenza temporale e spaziale tra l&#8217;episodio e l&#8217;attività lavorativa, in mancanza di prove che riconducano l&#8217;episodio a fattori strettamente personali&#8221;.<br />
Tale richiamo appare al Collegio particolarmente significativo ai fini della definizione della presente controversia, in cui, a differenza del caso appena citato, l&#8217;aggressione subita dal ricorrente ad opera di un dipendente della medesima struttura in cui egli lavorava va ricondotta a circostanze riguardanti i rapporti personali intercorrenti tra i soggetti coinvolti, rispetto ai quali non risulta influente l&#8217;ambiente lavorativo. Ciò che rileva nella fattispecie in esame, infatti, non è la circostanza che l&#8217;intera vicenda abbia avuto origine (con il coinvolgimento di parenti dell&#8217;aggressore del ricorrente) nei locali dei Servizi sociali di Pontelagoscuro, né che nei medesimi locali abbia avuto luogo l&#8217;aggressione, né che l&#8217;aggressore fosse un collega di lavoro, bensì il fatto che &#8211; come evidenziato nei giudizi dei collegi medici &#8211; la causa violenta che ha provocato l&#8217;evento lesivo è scaturita da fattori di contrasto personale non connessi con l&#8217;attività lavorativa svolta dal ricorrente; e questo elemento risulta idoneo ad escludere la sussistenza di un rapporto di derivazione eziologica tra sinistro e lavoro nella ampia accezione più sopra illustrata (tenuto anche conto che le affermazioni contenute nel ricorso secondo cui l&#8217;aggressore era un soggetto psichicamente instabile sono rimaste comunque prive di supporto probatorio).</p>
<p>5) In conclusione, il ricorso va respinto perché infondato.<br />
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.   Q.   M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 21 ottobre 2004.</p>
<p>Presidente F.to Bartolomeo Perricone<br />
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 03/11/2004</p>
<p>Bologna, li 03/11/2004</p>
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