<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3692 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3692/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3692/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 16:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3692 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3692/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sulla applicabilità della disciplina in materia di accesso ai  documenti alla Co.Vi.So.C..</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-applicabilita-della-disciplina-in-materia-di-accesso-ai-documenti-alla-co-vi-so-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 12:18:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87374</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-applicabilita-della-disciplina-in-materia-di-accesso-ai-documenti-alla-co-vi-so-c/">Sulla applicabilità della disciplina in materia di accesso ai  documenti alla Co.Vi.So.C..</a></p>
<p>&#8211; Accesso agli atti &#8211; Co.Vi.So.C. &#8211; Disciplina in materia di accesso agli atti di cui alla l. n. 241/1990 &#8211; Applicabilità &#8211; Esercizio di finalità di natura pubblicistica. &#8211; Accesso agli atti &#8211; Processo amministrativo &#8211; Pregiudiziale sportiva &#8211; Art. 3, comma 1, l. n. 280/2003 &#8211; Inesistenza in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-applicabilita-della-disciplina-in-materia-di-accesso-ai-documenti-alla-co-vi-so-c/">Sulla applicabilità della disciplina in materia di accesso ai  documenti alla Co.Vi.So.C..</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-applicabilita-della-disciplina-in-materia-di-accesso-ai-documenti-alla-co-vi-so-c/">Sulla applicabilità della disciplina in materia di accesso ai  documenti alla Co.Vi.So.C..</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Accesso agli atti &#8211; Co.Vi.So.C. &#8211; Disciplina in materia di accesso agli atti di cui alla l. n. 241/1990 &#8211; Applicabilità &#8211; Esercizio di finalità di natura pubblicistica.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Accesso agli atti &#8211; Processo amministrativo &#8211; Pregiudiziale sportiva &#8211; Art. 3, comma 1, l. n. 280/2003 &#8211; Inesistenza in materia di accesso &#8211; Per mancanza di una puntuale disciplina dell’accesso difensivo in materia di ordinamento sportivo.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; Alla Co.Vi.So.C. è attribuita, tra le altre, la funzione di controllo in relazione alla regolarità dei bilanci delle società calcistiche. Trattandosi, tra l’altro, di controlli strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati, è evidente che in tal caso entrino in gioco finalità di natura pubblica, con conseguente applicabilità a essa della disciplina in materia di accesso ai  documenti, disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.</li>
<li>&#8211; In assenza di una puntuale disciplina dell’accesso difensivo in materia di ordinamento sportivo, il ricorso proposto contro il diniego di accesso ad atti della Co.Vi.So.C. è ammissibile anche sotto il profilo dell’assenza di pregiudizialità sportiva (per tale intendendosi la condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo sancita dall’art. 3, comma 1, della legge n. 280/2003, secondo cui solo dopo aver “esaurito i gradi della giustizia sportiva” è possibile adire il giudice amministrativo).</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Arzillo &#8211; Est. Arzillo</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-applicabilita-della-disciplina-in-materia-di-accesso-ai-documenti-alla-co-vi-so-c/?download=87375">N. 02949_2023 REG.RIC_</a> <small>(104 kB)</small></li><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-applicabilita-della-disciplina-in-materia-di-accesso-ai-documenti-alla-co-vi-so-c/?download=87376">N. 02948_2023 REG.RIC_</a> <small>(105 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-applicabilita-della-disciplina-in-materia-di-accesso-ai-documenti-alla-co-vi-so-c/">Sulla applicabilità della disciplina in materia di accesso ai  documenti alla Co.Vi.So.C..</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3692</a></p>
<p>Pres. Vittoria, Rel. Segreto Poste Italiane s.p.a. (Avv.ti M. Proto e M. Mole’) / A. Marra sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riguardanti il danno cagionato dagli amministratori di società a partecipazione pubblica anche se totalitaria Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica – Mala gestio degli amministratori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria, Rel. Segreto <br /> Poste Italiane s.p.a. (Avv.ti M. Proto e M. Mole’) / A. Marra</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riguardanti il danno cagionato dagli amministratori di società a partecipazione pubblica anche se totalitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica – Mala gestio degli amministratori – Danni al patrimonio della società &#8211; Giurisdizione della Corte dei Conti – Non Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’azione di responsabilità a carico degli amministratori o dipendenti di una società per azioni a partecipazione pubblica anche se totalitaria, come nella specie,  per Poste Italiane s.p.a. per il danno patrimoniale subito dalla compagine sociale a causa delle condotte illecite di tali soggetti è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario e non  del giudice contabile, atteso che, da un lato, l’autonoma personalità giuridica della società porta ad escludere l’esistenza di un rapporto di servizio tra amministratori, sindaci e dipendenti e P.A. e, dall’altro, il danno cagionato dalla mala gestio  incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/19323_19323.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-3-2012-n-3692/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2012 n.3692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2008 n.3692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2008-n-3692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2008-n-3692/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2008-n-3692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2008 n.3692</a></p>
<p>Pres. ed est. Vacirca Ministero della Difesa (Avv. Stato) c. B.C.I.V. e altro (Avv.ti A. Sinagra e F. Sabatini) sul dies a quo per il calcolo degli interessi e della rivalutazione sull&#8217;equo indennizzo in caso di morte del pubblico dipendente per cause di servizio Pubblico impiego – Equo indennizzo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2008-n-3692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2008 n.3692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2008-n-3692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2008 n.3692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Vacirca<br /> Ministero della Difesa (Avv. Stato) c. B.C.I.V. e altro (Avv.ti A. Sinagra e F. Sabatini)</span></p>
<hr />
<p>sul dies a quo per il calcolo degli interessi e della rivalutazione sull&#8217;equo indennizzo in caso di morte del pubblico dipendente per cause di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Equo indennizzo – Quantificazione – In caso di morte per cause di servizio – Interessi e rivalutazione – Dies a quo – Data del decesso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di morte del pubblico dipendente per cause di servizio l&#8217;obbligo di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo decorre dalla data del decesso e non da quella di conclusione del relativo procedimento, onde dalla stessa vanno computati interessi e rivalutazione della somma spettante agli eredi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 1771 del 2002, proposto dal</p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro<i> pro tempore</i>,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia  in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 , Roma;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Bianca Ciliberti Ionico Valleverdina e Dario Magnante</b>, in qualità di eredi del Maresciallo Marcello Magnante,  rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Sinagra e Franco Sabatini, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso il loro studio, viale Gorizia n. 14;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I^ Bis di Roma,  n. 10576/2001;</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza dell’8 luglio 2008, il Presidente Giovanni Vacirca;<br />	<br />
	Uditi l’avv.to dello Stato Greco e l’avv. Sgroi per delega dell’avv. Sabatini;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L’Amministrazione ha impugnato la sentenza con cui il TAR ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla rivalutazione e agli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo per il decesso del loro dante causa, ma ha negato la riferibilità della liquidazione alle tabelle stipendiali aggiornate.<br />
L’appello, con cui si invoca la giurisprudenza  sulla natura non retributiva dell’equo indennizzo e sulla esigibilità del credito dal momento della liquidazione, è infondato.<br />
Vero è che – secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale &#8211; in sede di concessione di equo indennizzo, non si fa luogo a rivalutazione monetaria perché tale istituto non ha natura retributiva ed è assistito, oltretutto, da un autonomo meccanismo di rivalutazione, in quanto nella determinazione del quantum l&#8217;amministrazione tiene conto del trattamento retributivo del dipendente al momento della definizione del procedimento, laddove spettano, invece, gli interessi compensativi dalla data dell&#8217;atto concessorio dell&#8217;equo indennizzo a quello dell&#8217;effettivo pagamento e cioè da quando il credito è divenuto liquido ed esigibile (Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007,  n. 3391).<br />
Tuttavia a conclusioni diverse si perviene in caso di morte del pubblico dipendente per cause di servizio, in quanto l&#8217;obbligo di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo decorre dalla data del decesso e non da quella di conclusione del relativo procedimento, onde dalla stessa vanno computati interessi e rivalutazione della somma spettante agli eredi (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2523). <br />
	Nel caso in esame, in cui  non è stato possibile applicare il meccanismo rivalutativo autonomo e la liquidazione è intervenuta il 23 maggio 1994, con notevole ritardo rispetto al decesso in attività di servizio il 19 giugno 1986, spettano, quindi, gli accessori come determinati dal Giudice di primo grado.<br />	<br />
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Consiglio di  Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge l’appello e condanna l’Amministrazione a rimborsare le spese di questo grado che liquida in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA.<br />
	Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca	&#8211;	Presidente, est.<br />	<br />
Pier Luigi Lodi	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Bruno Mollica	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Sandro Aureli	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Raffaele Greco	&#8211;	Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-26-7-2008-n-3692/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2008 n.3692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3692/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3692/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3692</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Trizzino ric. Celli Giuliano &#038; C. S.A.S. contro Comune di Savignano sul Rubicone ed altri, sulla installazione degli impianti GPL e violazione delle norme sulle distanze minime Apertura di un impianto di distribuzione di GPL mediante trasferimento di altro impianto già esistente – Collocazione a km 5,5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3692/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3692/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3692</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Trizzino<br />  ric. Celli Giuliano &#038; C. S.A.S. contro Comune di Savignano sul Rubicone ed altri,</span></p>
<hr />
<p>sulla installazione degli impianti GPL e violazione delle norme sulle distanze minime</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Apertura di un impianto di distribuzione di GPL mediante trasferimento di altro impianto già esistente – Collocazione a km 5,5 da altro distributore – Violazione della distanza minima di km 8 prevista dalla legislazione regionale – Interpretazione della suddetta normativa nel rispetto delle esigenze di liberalizzazione del settore ad essa sottese &#8211; Installazione di un distributore GPL in un comune che ne è sprovvisto – Illegittimità della delibera comunale di autorizzazione al trasferimento e della relativa concessione edilizia – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La normativa regionale introdotta in seguito al D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, di cui alla Delibera della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 184 prevede una distanza fra impianti di GPL non inferiore a km. 8, ridotta a km. 5 per gli impianti localizzati in comuni capoluogo di provincia o in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e in comuni confinanti con la città di Bologna. Tale disciplina deve, però, essere intesa, coerentemente, in particolare, alle disposizioni previste dalla L. 5 marzo 2001, n 57, e dal Piano nazionale di cui al D.M. 31 ottobre 2001, dettate al fine di assicurare la realizzazione di un’articolata presenza del servizio di distribuzione di GPL su scala regionale, giustificata dalla sempre maggior diffusione di veicoli alimentati con tale carburante. In quest’ottica è, quindi, ragionevole ritenere che il legislatore regionale abbia inteso garantire la presenza di un distributore di GPL almeno in ogni Comune, anche se a distanza inferiore da quella normalmente stabilita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla installazione degli impianti GPL e violazione delle norme sulle distanze minime</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNA &#8211; SEZIONE I </b></p>
<p>Registro Sentenze:/ 3692/04<br />
Registro Generale: 1822/2001</p>
<p>nelle persone dei Signori:BARTOLOMEO PERRICONE, Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; ALBERTO PASI Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 25 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 1822/2001  proposto da:<br />
<b>CELLI GIULIANO &#038; C. S.A.S., IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
LISTA AVV. MARIA CHIARAMASTRAGOSTINO AVV. FRANCOcon domicilio eletto in BOLOGNAP.ZZA ALDROVANDI 3presso<br />
MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE </b>RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA URBANISTICA DEL COMUNE<br />
e nei confronti di <br />
<b>DITTA CALISESI &#038; BIONDI S.R.</b>L.  rappresentato e difeso da:<br />
DE BELLIS AVV. GABRIELEcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA CASTIGLIONE 37presso ZELASCHI AVV. PIER FURIO<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
1) della deliberazione della Giunta comunale di Savignano sul Rubicone 18.12.1991 n. 780, con la quale si è autorizzato il trasferimento del decreto relativo all’impianto di distribuzione di carburanti, sito in via della Repubblica e intestato alla Tamoil Italia SpA, alla ditta Calisesi e Biondi, unitamente al trasferimento dell’impianto sulla S.S. 9 (Km. 15+687) e al potenziamento mediante l’aggiunta del prodotto gasolio e del prodotto GPL;</p>
<p>2) della concessione edilizia 8.6.2001 n. 5738 relativa all’installazione del suddetto impianto con le modifiche e i potenziamenti autorizzati;</p>
<p>3) nonché degli atti presupposti connessi ai provvedimenti impugnati e in particolare della determinazione del Sindaco di Savignano sul Rubicone 19.7.1993 n. 2670 di proroga a tempo indeterminato della sospensiva d’esercizio; del parere della Commissione consultiva carburanti 18.5.1990 n. 17174 e del parere dell’Ufficio Tecnico del Comune 28.11.1991 n. 11452;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DITTA CALISESI &#038; BIONDI S.R.L. <br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo17.1.2002 n. 53, con la quale si è respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, V sezione, 9.4.2002 n. 1303;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 25 marzo 2003, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato M. C. Lista per il ricorrente e l’avvocato G. De Bellis per la Società controinteressata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>La ditta ricorrente è proprietaria in Comune di S. Mauro Pascoli di un impianto di distribuzione carburanti, autorizzato fra l’altro all’erogazione di GPL, collocato a Km. 5,5  dal luogo ove è stato autorizzato il trasferimento dell’impianto di distribuzione di carburanti della ditta controinteressata, anch’esso autorizzato ad erogare gas petrolio liquido (GPL).<br />
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente impugna tutti i provvedimenti (meglio specificati in epigrafe) emanati dal Comune di Savignano sul Rubicone a favore della ditta Calisesi &#038; Biondi, nella parte in cui consentono l’installazione e l’erogazione di GPL a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme regionali.<br />
In particolare la ditta ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:</p>
<p>1) Violazione e falsa ed erronea interpretazione della normativa sulle distanze prevista per gli impianti di GPL, di cui all’articolo 24 punto 6 della legge regionale 21.5.1986 n. 16 e di cui all’articolo 7, primo comma del DPCM 11.9.1989; nonché ai sensi dell’articolo 5.4, in connessione con il punto 3 lettera C, della deliberazione del Consiglio regionale 29.2.2000 n. 1399; eccesso di potere per falso supposto di fatto e diritto;</p>
<p>2) Eccesso di potere per omessa istruttoria su un profilo fondamentale, travisamento e difetto di motivazione in relazione alla verifica delle distanze del nuovo impianto erogante GPL con gli altri impianti della zona;</p>
<p>3) Violazione ed erronea applicazione della normativa sulla sospensione temporanea dell’esercizio degli impianti di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 16 del 1986; eccesso di potere e violazione dell’articolo 28 della legge regionale n. 16 del 1986;</p>
<p>4) Illegittimità della concessione edilizia 8.6.2001 n. 5738 per illegittimità derivata, in virtù del disposto di all’articolo 5 del D.Lvo n. 346 del 1999 sul rilascio contestuale;</p>
<p>La ditta controinteressata si è costituita in giudizio e ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso; ha quindi contestato nel merito le censure svolte dalla parte ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensiva.<br />
Con ordinanza 17.1.2002 n. 53, questo Tribunale Amministrativo ha respinto la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati.<br />
Il Consiglio di Stato, V sezione, con le ordinanze 9.4.2002 n. 1303 e 1314, l’una relativa all’appello proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza cautelare di questo Tar, l’altra relativa all’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare di questo Tribunale Amministrativo Regionale 17.1.2002 n. 57 pronunciata nel ricorso 1811/2001 proposto dalla Srl GPL nei confronti della ditta Calisesi &#038; Biondi Srl, per l’annullamento dei medesimi atti impugnati dal ricorrente, accoglieva l’istanza cautelare proposta in primo grado.<br />
All’udienza del 25 marzo 2004, fissata per la discussione, i ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. La controversia in oggetto, volta a contestare tutti gli atti del procedimento amministrativo che ha portato il Comune di Savignano sul Rubiconde ad autorizzare il trasferimento e il potenziamento con gasolio e GPL dell’impianto della Società controinteressata, di fatto è finalizzata a impedire il solo potenziamento dell’impianto con erogatori di GPL. <br />
Ed invero le censure sviluppate in tutti i motivi di gravame, che attesa la loro correlazione saranno trattati congiuntamente, pongono esclusivamente problematiche inerenti l’apertura o l’ampliamento di impianti di distribuzione di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) lasciando quindi trasparire l’assoluta indifferenza nei confronti del trasferimento e potenziamento con gasolio dell’impianto già esistente in via della Repubblica.</p>
<p>2. Chiarito quanto sopra, ritiene il Collegio che prima di esaminare il merito del ricorso sia opportuno delineare, seppur in maniera sintetica il quadro normativo di raffronto così come emerge dalla legislazione statale e da quella regionale.<br />
2.1. Al riguardo va innanzitutto ricordato il D.P.R. 24.7.1977 n. 616 (articolo 52), che nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, aveva delegato alle regioni l&#8217;esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburante con attribuzione ai comuni (articolo 54 lettera f) delle funzioni amministrative relative alla installazione dei distributori di carburanti nel territorio comunale ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;<br />
Con il D.Lvo 11.2.1998 n. 32 avente ad oggetto la “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti” si è provveduto a liberalizzare la distribuzione dei carburanti negli impianti senza peraltro modificare la precedente normativa in materia di competenze sugli impianti stradali e su quelli lungo le autostrade e i raccordi autostradali;<br />
A quest’ultimo proposito va rilevato che ai sensi dell’articolo 52, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 alle Regioni a statuto ordinario era stata &#8211; tra l’altro &#8211; affidata una delega di funzioni amministrative in materia di “distributori di carburante”, ma che l’articolo 54 del medesimo D.P.R., alle lettere d) e f) attribuiva ai Comuni le funzioni in materia di “ fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura … degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative”, nonché in tema di “autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell&#8217;ambito di criteri generali determinati dalla Regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade”. <br />
Il D.Lvo. 11 febbraio 1998 n. 32 (modificato ed integrato dal D.Lvo 8 settembre 1999 n. 346 e dal d.l. 29 ottobre 1999 n. 383 conv. in l. 28 dicembre 1999 n. 496), in tema di installazione ed esercizio di impianti di rifornimento carburanti, ha innovato completamente le linee guida della precedente normativa, in particolare operando una liberalizzazione del settore con l&#8217;eliminazione del regime concessorio, sostituito con il rilascio di una autorizzazione comunale subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni di P.R.G., alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni; alle quali è assegnato altresì un potere sostitutivo per il caso di perdurante inerzia dei Comuni.<br />
Successivamente, la legge 5.3.2001, n. 57 contenente “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.” all’articolo 19 ha previsto che, al fine di assicurare la qualità e l&#8217;efficienza del servizio di distribuzione carburanti, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo n. 32 del 1998, il Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato adotti, il Piano nazionale contenente le linee guida per l&#8217;ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. e che, in coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell&#8217;ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedano a redigere i piani regionali sulla base degli indirizzi espressamente elencati nella norma.<br />
2.2. A seguito delle novità introdotte nella normativa dal  D.Lvo n. 32 del 1998 la Regione Emilia Romagna, al fine di dettare le disposizioni di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, con deliberazione della Giunta Regionale 16.2.2000 n. 203 ha provveduto a formulare le proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale.<br />
Il Consiglio regionale con deliberazione 29.2.2000 n. 1399 ha approvato le anzidette proposte rendendo così operative le “Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”.<br />
Tale deliberazione è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore della delibera della Giunta Regionale 11.2.2002 n. 184 contenente nuove norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8.5.2002 n. 355.<br />
Per quanto qui interessa occorre rilevare che le norme regionali approvate nel 2002 prevedono una distanza fra impianti con GPL non inferiore a km. otto, ridotta a km. cinque per gli impianti localizzati in comuni capoluogo di provincia o in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e in comuni confinanti con la città di Bologna.<br />
Le norme del 2000 prevedevano invece una distanza di km. dodici nei comuni appartenenti alla zona appenninica e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e di km. quindici nell’ambito dei restanti comuni del territorio regionale.<br />
Le medesime distanze &#8211; peraltro senza alcuna norma di favore per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti – erano previste nella legge regionale 18.8.1994 n. 33, abrogata dall’articolo 15, comma 2 lettera c della legge regionale 24.3.2000 n. 22.<br />
Infine la legge regionale 17.5.1986 n. 16 (abrogata dall’articolo 11 , comma 1, della legge regionale 18.8.1994 n. 33) stabiliva una distanza non inferiore a km venti sul medesimo asse viario, stessa direttrice di marcia e a km. tre in termini di raggio da altro impianto dotato di dette apparecchiature.</p>
<p>3. Le diverse previsioni in materia di distanze minime fra impianti eroganti GPL riscontrabili nella disciplina regionale a partire dal 1986, a prescindere dall’evoluzione della normativa statale di riferimento, sono certamente sintomatiche di un preciso favor nei confronti degli impianti di distribuzione di GPL certamente giustificato da puntuali valutazioni delle esigenze del mercato e dalla sempre maggiore diffusione di veicoli alimentati a GPL.<br />
La Regione, tuttavia, in sede di adeguamento delle proprie norme alla disciplina della legge 57 del 2001 sulla base delle indicazioni del Piano Nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con D.M. 31.10.2001 in attuazione della legge 57 del 2001 (che, comunque  obbligano la Regione a prevedere distanze, sia pur minime, fra impianti di distribuzione di carburante) non ha ritenuto meritevoli di considerazione quanto rilevato nel medesimo piano in ordine alla inopportunità di imporre distanze differenziate per tipo di prodotto e ha continuato a prevedere distanze differenziate nel caso di erogatori di GPL..<br />
A tale ultimo proposito va, peraltro, rilevato che il Consiglio di Stato (cfr. V, 1.3.2003 n. 1136) proprio in relazione alle disposizioni statali in materia di distanze dopo aver precisato che la legislazione statale opera nell’ambito della normazione concorrente con quella regionale fissando i principi generali cui deve conformarsi la legislazione statale, ha ritenuto che in materia di distanze non si sarebbe attuata nessuna liberalizzazione e che perciò fino all’emanazione dei piani statali e regionali resta ferma la legislazione regionale vigente in materia di distanze anche in relazione a possibili disparità di trattamento fra gli impianti GPL e quelli per l’erogazione di carburanti di altro tipo.<br />
Ritiene il Collegio che tale decisione non possa essere totalmente condivisa.<br />
Ed invero, pur concordando sull’affermato riconoscimento della piena compatibilità del regime autorizzatorio introdotto con il D.Lvo n. 32 del 1998 con le norme regionali specificamente riguardanti le distanze, non si ritiene convincente la tesi espressa dal giudice d’appello in ordine alla possibilità da parte delle regioni di introdurre uno specifico regime per gli impianti eroganti GP.<br />
A parere del Collegio i principi generali contenuti nella legislazione statale quadro inequivocabilmente improntati ad attuare la liberalizzazione degli impianti, sembra escludere che la norma regionale possa introdurre, quanto alle distanze, regimi differenziati per i carburanti erogati, atteso che la previsione di una diversa distanza per il tipo di carburante erogato sarebbe il frutto di scelte discrezionali  illogiche in quanto difficilmente conciliabili con i principi di liberalizzazione posti a base della normativa statale quadro.<br />
Né la peculiarità del carburante erogato vale a giustificare una legislazione regionale che impone uno specifico regime delle distanze per gli impianti di distribuzione di GPL,  in quanto i distributori e i depositi di GPL sono già soggetti al rispetto di specifiche norme di sicurezza.</p>
<p>4. Alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte il Collegio, con riferimento alla fattispecie controversa, deve pertanto rilevare quanto segue:<br />
a)	 innanzitutto, in relazione al succedersi delle disposizioni regionali,  va precisato che la normativa applicabile alla fattispecie che, come già chiarito, deve ritenersi circoscritta alla sola autorizzazione al potenziamento dell’impianto della controinteressata con erogatori di GPL, non può essere altra che quella attualmente vigente (delibera Consiglio Regionale n. 355 del 2002) che prevede per gli impianti eroganti GPL una distanza non inferiore a Km. Otto, calcolata con  riferimento al percorso stradale minimo, nel rispetto del Codice della Strada, tra gli accessi di due impianti come prescritto al punto 5.2. della delibera regionale;<br />	<br />
b)	tuttavia, la norma regionale in questione (di adeguamento alle disposizioni della legge 57 del 2001) deve essere interpretata in coerenza con tali disposizioni e con quelle contenute nel Piano nazionale di cui al D.M. 31.10.2001: conseguentemente deve considerarsi legittima la previsione di specifiche distanze fissate per i distributori di GPL solo se tale differenziazione non impedisca il raggiungimento degli scopi prefissati e in particolare l’incremento dei servizi resi all’utente e  la realizzazione di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale. In quest’ottica, sulla base della lettera della norma regionale (punto 6.1)  è quindi ragionevole ritenere che il legislatore regionale abbia inteso garantire la presenza di un distributore GPL almeno in ogni Comune e che la distanza minima fissata in misura superiore a quella prevista per gli altri carburanti, senza distinzione del territorio comunale in zone omogenee, sia giustificata &#8211; in considerazione della peculiarità del carburante e del numero più limitato di utenti &#8211; solo per l’apertura nel medesimo territorio comunale di altro impianto GPL. Se così non fosse non avrebbe alcun senso la riduzione di distanza (cinque km.), espressamente prevista nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e nei comuni confinanti con la città di Bologna;<br />	<br />
c)	sulla base della normativa regionale, come sopra interpretata, deve perciò ritenersi che la regolarità, rispetto alle distanze, del nuovo impianto di distribuzione di GPL in Comune di Savignano sul Rubicone non può che essere valutata nei confronti di altri impianti esistenti nello stesso Comune;<br />	<br />
d)	conseguentemente l’impianto di distribuzione di GPL della controinteressata, pur se collocato a km. 5,5 da quello di parte ricorrente (rispetto agli altri impianti citati in corso risulta comunque a distanza regolamentare) deve ritenersi legittimamente autorizzato;<br />	<br />
e)	diversamente opinando si perverrebbe alla paradossale conclusione (peraltro evidenziata dallo stesso ricorrente) di dover ritenere l’impianto di GPL controverso ammissibile in base alla legislazione regionale vigente prima dell’emanazione del D.Lvo 32/1998  e non più realizzabile in base alle norme successive ispirate al principio di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti e certamente più favorevoli alla diffusione degli impianti di GPL.																																																																																												</p>
<p>5. In conclusione, il ricorso va respinto.<br />
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna &#8211; Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 25 marzo 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.</p>
<p>Bologna, lì 03/11/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-3-11-2004-n-3692/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2004 n.3692</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
