<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3691 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3691/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3691/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3691 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3691/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/8/2016 n.3691</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-8-2016-n-3691/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-8-2016-n-3691/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-8-2016-n-3691/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/8/2016 n.3691</a></p>
<p>Pres. Griffi /Est. Forlenza Sulla competenza giurisdizionale in tema di energia elettrica Giurisdizione e competenza – Energia elettrica – AEGG – Titoli efficienza energetica – Linee guida – Regime transitorio – Competenza inderogabile – Tar Lombardia – Esclusione. &#160; &#160; In tema di energia elettrica le “linee guida per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-8-2016-n-3691/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/8/2016 n.3691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-8-2016-n-3691/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/8/2016 n.3691</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Griffi /Est. Forlenza</span></p>
<hr />
<p>Sulla competenza  giurisdizionale in tema di energia elettrica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Energia elettrica – AEGG – Titoli efficienza energetica – Linee guida – Regime transitorio – Competenza inderogabile – Tar Lombardia – Esclusione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di energia elettrica le “linee guida per la preparazione ed esecuzione dei progetti e per la definizione dei criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica” hanno ricevuto ultrattività, quanto alla loro efficacia in virtù del D.M. 28 dicembre 2012. Pertanto, fino all’approvazione delle nuove linee guida, costituiscono atto di (transitoria) attuazione del d.m. medesimo, di modo che gli effetti giuridici eventualmente da esse derivanti, non possono che imputarsi alla sfera giuridica del soggetto che ne ha determinato l’ultrattiva efficacia (Ministero), non potendosi, per converso, imputare effetti dell’atto ad un soggetto (l’Autorità) che, seppure in precedenza emanante del medesimo, non ha più, al momento del prodursi dell’effetto giuridico, competenza in materia. Ne consegue che tali considerazioni sono&nbsp;<em>ex se</em>&nbsp;sufficienti a determinare l’inapplicabilità dell’art. 14, co. 2, Cpa, dovendosi invece la competenza determinare in applicazione dell’art. 13 Cpa.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 25/08/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 03691/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03868/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3868 del 2016, proposto da:<br />
&nbsp;</div>
<p>
Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aristide Police, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti 11;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Energea Srl unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini, Gabriele Pafundi, Francesca Busetto, Emanuela Romanelli , con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas e il sistema idrico – Aeegsi; Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l&#8217;energia e lo Sviluppo economico sostenibile &#8211; Enea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
Ricerca sul sistema energetico &#8211; Rse Spa, non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
Meral Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Paola Tanferna , con domicilio eletto presso Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide,8;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per regolamento di competenza</em></strong></div>
<p>dell&#8217;ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 03070/2016, resa tra le parti, concernente regolamento di competenza avverso ordinanza collegiale ex art. 15, comma 5 cpa &#8211; rigetto richieste di verifica e certificazione dei risparmi (rvc)</p>
<p>Visto il regolamento di competenza chiesto da GSE s.p.a.;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Energea Srl Unipersonale, di Autorita&#8217; per l&#8217;energia elettrica e il gas e il sistema idrico – Aeegsi, di Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,,l&#8217;energia e lo sviluppo economico sostenibile &#8211; Enea e di Meral Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Degni (per delega di Police), Busetto e Pafundi;</p>
<p>Rilevato che con ordinanza 1° marzo 2016 n. 3070, il TAR per il Lazio, sez. III-ter, acclarato che la spa GSE “ha chiesto, tra l’altro, l’annullamento dell’art. 12, all. A, delibera AEEG 27 ottobre 2011, EEN 9/11, recante le “Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’art. 5, co. 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica”, ha declinato la propria competenza, per essere competente a decidere il TAR per la Lombardia, sede di Milano, ai sensi dell’art. 14, co. 2, Cpa;<br />
Rilevato che a tanto il TAR è pervenuto ritenendo che, essendo stato impugnato anche un atto dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, “in ipotesi di contestuale impugnazione di atti del GSE e dell’Autorità il criterio di competenza funzionale . . . è poziore e ha&nbsp;<em>vis attractiva</em>&nbsp;rispetto agli altri criteri operanti nel giudizio amministrativo . . . con la precisazione che il criterio ex art. 13, co. 4-bis, Cpa non configura un’ipotesi di competenza funzionale, che in alcun modo può subire alterazioni o deroghe per effetto della connessione tra ricorsi, il cui ambito di operatività resta confinato a quello delineato dall’art. 13 Cpa . . . e non può estendersi alle ipotesi di competenza funzionale, disciplinate dal successivo art. 14 Cpa”;<br />
Considerato che avverso tale ordinanza GSE s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, richiedendo che questo Consiglio di Stato, in riforma della ordinanza impugnata, voglia dichiarare la competenza del TAR per il Lazio, sede di Roma, e deducendo in particolare (pagg. 12 – 27 ric.):<br />
&#8211; che “nel ricorso introduttivo è stato incluso tra gli atti impugnati, sia pure con formula estremamente cautelativa (e senza peraltro articolazione di effettive contestazioni) anche un provvedimento dell’AEEG (la delibera n. EEN 9/11)”, che “è lecito du<br />
&#8211; che in ogni caso, alla data di presentazione dell’istanza al GSE da parte di Energea, l’Autorità aveva già esaurito ogni competenza in materia, come si evince dall’art. 29 d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, e dal decreto del Ministro delle Sviluppo economico 28<br />
&#8211; che le “linee guida” a suo tempo adottate dall’Agenzia “sono state fatte proprie dal D.M. 28 dicembre 2012 sino all’adozione del nuovo provvedimento regolatorio e continuano ad applicarsi nella misura in cui non siano incompatibili con il decreto stesso<br />
&#8211; che, pertanto, “l’istanza presentata dalla Energea non è regolata dalle linee guida dell’AEEG del 2011 in quanto tali (essendo venuta meno sia la competenza dell’Autorità, sia l’efficacia del provvedimento in sé considerato), bensì dal D.M. 28 dicembre<br />
Considerato:<br />
&#8211; che l’art. 29 d. lgs. n. 28/2011 (co. 1, lett. b) dispone “il passaggio al GSE dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi . . .”;<br />
&#8211; che il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 9 d. lgs. 16 marzo 1999 n. 79, ha emanato il d.m. 28 dicembre 2012, recante “determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali del risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle<br />
Considerato, sul piano generale, che gli effetti derivanti da un atto e/o da un provvedimento amministrativo si imputano “intra vires” alla sfera giuridica dell’organo che, essendone competente, lo ha emanato, e cioè nei limiti (spaziali e temporali) in cui persiste la competenza dell’organo emanante e, di conseguenza, l’efficacia dell’atto, intesa quale suscettività del medesimo di produrre effetti giuridici;<br />
Considerato che le predette “linee guida”, per effetto di quanto previsto dall’art. 6 d.m. cit., se pur emanate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas in espressione della competenza all’epoca alla stessa riconosciuta, costituiscono di poi atto che, se pur formalmente riconducibile, quanto al soggetto (a suo tempo) emanante, alla predetta Autorità, forma oggetto di una autonoma manifestazione di competenza e di volontà del Ministero dello sviluppo economico;<br />
Rilevato che, solo in virtù della predetta determinazione ministeriale, le citate “linee guida” hanno ricevuto ultrattività, quanto alla loro efficacia (art. 6 D.M. 28 dicembre 2011) e che, pertanto, fino all’approvazione delle nuove linee guida, costituiscono atto di (transitoria) attuazione del d.m. medesimo, di modo che gli effetti giuridici eventualmente da esse derivanti, alla luce di quanto innanzi esposto, non possono che imputarsi alla sfera giuridica del soggetto che ne ha determinato l’ultrattiva efficacia, non potendosi, per converso, imputare effetti dell’atto ad un soggetto (l’Autorità) che, seppure in precedenza emanante del medesimo, non ha più, al momento del prodursi dell’effetto giuridico, competenza in materia;<br />
Ritenuto che tali considerazioni sono&nbsp;<em>ex se</em>&nbsp;sufficienti a determinare l’inapplicabilità dell’art. 14, co. 2, Cpa, dovendosi invece la competenza determinare in applicazione dell’art. 13 Cpa;<br />
Ritenuto comunque opportuno ribadire:<br />
&#8211; che la mera indicazione di un atto amministrativo nella elencazione degli atti impugnati, non è di per sé sufficiente a coinvolgere detto atto nel<em>thema decidendum</em>&nbsp;sottoposto al giudice, se, dagli specifici motivi di ricorso e dal tenore co<br />
&#8211; che, pertanto, nella ipotesi ora astrattamente indicata, tale atto (in quanto estraneo al&nbsp;<em>thema decidendum</em>) non è idoneo ad incidere sulla determinazione del giudice competente, posto che, diversamente opinando, si avrebbe una illegittima<br />
Considerato che, per la natura e novità delle questioni trattate, le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),<br />
pronunciando sul ricorso per regolamento di competenza proposto da G.S.E. s.p.a. (n. 3868/2016 r.g.), ed in accoglimento del medesimo, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sede in Roma.<br />
Compensa tra le parti spese ed onorari della presente fase di giudizio su regolamento di competenza.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppe Castiglia, Consigliere<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-25-8-2016-n-3691/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 25/8/2016 n.3691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2011 n.3691</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-6-2011-n-3691/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-6-2011-n-3691/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-6-2011-n-3691/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2011 n.3691</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Chieppa Tea Sei S.r.l. (Avv.ti E. Coffrini, M. Colarizi) c/ Enel Rete Gas Spa (Avv.ti C. Caturani, G. De Vergottini, R. Manservisi) sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 84 co. 8 del D.lgs. 163/2006 concernente le procedure di nomina delle commissioni di gara nelle procedure aventi ad oggetto la concessioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-6-2011-n-3691/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2011 n.3691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-6-2011-n-3691/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2011 n.3691</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Chieppa<br /> Tea Sei S.r.l. (Avv.ti E. Coffrini, M. Colarizi) c/ Enel Rete Gas Spa  (Avv.ti C. Caturani, G. De Vergottini, R. Manservisi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;art. 84 co. 8 del D.lgs. 163/2006 concernente le procedure di nomina delle commissioni di gara nelle procedure aventi ad oggetto la concessioni di pubblici servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Servizi pubblici &#8211; Concessioni – Commissione di gara – Nomina – Art. 84 co. 8 Dlgs. 163/2006 – Inapplicabilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il procedimento  di cui all’art. 84, co. 8, d.lgs. 163/06 in ordine alla nomina della Commissione di gara, non si applica alla procedura avente ad oggetto una concessione di pubblico servizio, cui si applica l’art. 30 del codice dei contratti pubblici, che non richiama il citato art. 84.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8848 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Tea Sei S.r.l. &#8211; Servizi Energetici Integrati, in proprio e n.q. di mandataria R.T.I. con Asep Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Enel Rete Gas Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini e Roberto Manservisi, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Porto Mantovano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso Letizia Mazzarelli in Roma, via Panama 58;<br />
Comune di San Giorgio di Mantova; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>E.On Rete Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Masi, Rolando Pini, Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria N. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 04058/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enel Rete Gas Spa e di Comune di Porto Mantovano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Colarizi, Caturani, Manservisi e Mazzarelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con sentenza n. 4058/2010 il Tar per la Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto il ricorso proposto da Enel Rete Gas s.p.a. avverso l’aggiudicazione definitiva a favore del costituendo R.T.I. composto da TEA SEI Servizi Energetici Integrati s.r.l. e A.SE.P. s.p.a. della procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sui territori dei Comuni di Porto Mantovano e San Giorgio di Mantova (respingendo il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria).<br />	<br />
Tea Sei S.r.l. &#8211; Servizi Energetici Integrati, in proprio e n.q. di mandataria R.T.I. con Asep Spa, ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.<br />	<br />
Enel Rete Gas s.p.a. si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso; mentre il comune di Porto Mantovano ha chiesto l’accoglimento dell’appello e la reiezione del ricorso principale di primo grado.<br />	<br />
E’ intervenuta in giudizio ai sensi dell’art. 109 c.p.a. E.ON Rete s.r.l., che ha dapprima chiesto l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione e ha successivamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell’atto di intervento.<br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione dell’esito della gara indetta dal comune di Porto Mantovano per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sui territori dei Comuni di Porto Mantovano e San Giorgio di Mantova.<br />	<br />
L’appellante contesta le statuizioni con cui il Tar ha respinto il suo ricorso incidentale e ha accolto il ricorso principale, annullando l’aggiudicazione in suo favore.<br />	<br />
I motivi di appello, da esaminare in maniera sintetica ai sensi dell’art. 120, comma 10, c.p.a., sono privi di fondamento con riferimento alla questione posta con ricorso incidentale in primo grado e sono, invece, fondati in relazione al provvedimento di aggiudicazione.<br />	<br />
2.1. Con riguardo alla reiezione del ricorso incidentale, qui confermata, si rileva che:<br />	<br />
a) il certificato DURC presentato dalla ricorrente di primo grado ha una validità trimestrale ed è quindi idoneo ai fini dell’ammissione alla gara, tenuto conto che la validità di tre mesi del DURC è prevista dall’art. 39-septies del D.L. n. 273/05, conv. in L. n. 51/2006 (come peraltro riconosciuto dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 1 del 2010 e con la circolare interpretativa n. 35 del 2010 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali);<br />	<br />
b) a prescindere dal mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’appellante circa la gara cui il DURC andava riferito, l’acquisizione di un D.U.R.C. per ciascuna procedura è prevista solamente dalla citata circolare e non poteva comunque costituire motivo di esclusione dalla gara.<br />	<br />
2.2. In riforma dell’impugnata sentenza, va invece respinto il motivo del ricorso di primo grado accolto dal Tar in relazione alla cauzione prestata dalla sola mandataria dell’Ati aggiudicataria, in quanto:<br />	<br />
a) nel caso di specie, non è applicabile il principio invocato dal Tar, secondo cui nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti, in quanto il punto 11 del Disciplinare di gara della gara prevedeva che i documenti di cui al punto 11.4 (la garanzia provvisoria, per l’appunto) avrebbero dovuto essere presentati esclusivamente dalla mandataria, ponendo chiaramente una regola della procedura a cui si è attenuta l’aggiudicataria;<br />	<br />
b) non trova alcun riscontro nella <i>lex specialis</i> della gara la tesi secondo cui tale previsione andrebbe riferita solo ai raggruppamenti di imprese già costituiti;<br />	<br />
c) la cauzione presentata era quindi conforme alle regole della gara, perdendo così di rilievo la questione della omessa sottoscrizione della cauzione da parte della mandante.<br />	<br />
2.3. Sono, infine, privi di fondamento i motivi assorbiti in primo grado e riproposti in appello dalla Enel Rete Gas s.r.l., considerato che:<br />	<br />
a) l’attribuzione di un punteggio numerico per gli elementi dell’offerta tecnica è giustificata dall’elevato grado di dettaglio dei criteri e sub-criteri, in relazione ai quali l’assegnazione dei punteggi deriva spesso dall’applicazione di formule matematiche;<br />	<br />
b) il punteggio assegnato per il punto 1.b è frazionato nelle singole sottovoci indicate nel Disciplinare di gara anche con riferimento ai punteggi massimi e per la sottovoce “sistemi finalizzati alla funzionalità degli impianti” il punteggio pari a 0 su un massimo di 2 attribuito alla Enel Rete gas non è scalfito dalle contestazioni mosse da quest’ultima, che sono per lo più inerenti ad una presunta omessa valutazione di elementi relativi al telecontrollo, che assumono rilievo per la diversa sottovoce dei “sistemi finalizzati alla sicurezza degli impianti”; anche l’installazione di nuovi contatori e di correttori di misura non può essere riferita alla funzionalità degli impianti, trattandosi di singole apparecchiature, non valutabili per la contestata sottovoce (il profilo relativo alle soluzioni gestionali non è stato, infine, supportato da adeguata dimostrazione circa la sua rilevanza per il punteggio in questione);<br />	<br />
c) confermato il punteggio attribuito per la sottovoce “sistemi finalizzati alla funzionalità degli impianti”, è priva di rilevanza la contestazione del punteggio sottovoce dei “sistemi finalizzati alla sicurezza degli impianti”, in quanto l’accoglimento delle censure potrebbe al massimo condurre ad attribuire alla Enel rete gas il massimo punteggio di 2, con un incremento di 0,80 punti a fronte di una superiore differenza complessiva di punti 1,37;<br />	<br />
d) è infondata la censura inerente il vizio della nomina della Commissione, in quanto il procedimento di cui all’art. 84, comma 8, del d. lgs. n. 163/06 non si applica alla procedura in questione che attiene ad una concessione di pubblico servizio (cui si applica l’art. 30 del codice dei contratti pubblici, che non richiama il citato art. 84); la stessa sentenza invocata dall’appellata riguarda l’applicazione anche alle concessioni del principio generale della competenza tecnica dei componenti della commissione, e non della procedura di nomina (Cons. Stato, V, n. 1386/2011).</p>
<p>3. In conclusione, il ricorso in appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado, anche con riferimento alle domande aventi ad oggetto il contratto.<br />	<br />
Va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’atto di intervento di E.ON Rete s.r.l., avuto riguardo alla successiva e già richiamata dichiarazione di E.ON.<br />	<br />
In considerazione della peculiarità in fatto della controversia, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e dichiara improcedibile l’atto di intervento in appello di E.ON Rete s.r.l. e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-6-2011-n-3691/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2011 n.3691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.3691</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2009-n-3691/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2009-n-3691/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2009-n-3691/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.3691</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Oddo – P.M. Iannelli Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato) c. Ferraro (avv. Illiano) Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Termine breve – Sospensione feriale – Giudizi di opposizione all’esecuzione – Inapplicabilità. Non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per le cause</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2009-n-3691/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.3691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2009-n-3691/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.3691</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Oddo – P.M. Iannelli<br /> Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato) c.<br /> Ferraro (avv. Illiano)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Termine breve – Sospensione feriale – Giudizi di opposizione all’esecuzione – Inapplicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per le cause relative ai procedimenti di opposizione all’esecuzione e pertanto il ricorso in Cassazione deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13918_CASS_13918.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2009-n-3691/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.3691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
