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	<title>3678 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3678 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza &#8211; 20/9/2013 n.3678</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-20-9-2013-n-3678/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-20-9-2013-n-3678/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza &#8211; 20/9/2013 n.3678</a></p>
<p>Pres. E. Orciuolo &#8211; Est. G. Lo Presti M.I. (Avv.ti M. Serio, G. Naccarato) c/ C.S.M. (Avv. M. Luciani) sui presupposti ex art. 23 bis d.lvo 165/2001 per lo svolgimento da parte del magistrato di incarichi extra giudiziari 1 Pubblico impiego – Magistrati – Collocamento fuori ruolo- Incarichi extra giudiziari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-20-9-2013-n-3678/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza &#8211; 20/9/2013 n.3678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-20-9-2013-n-3678/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza &#8211; 20/9/2013 n.3678</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   E. Orciuolo &#8211;  Est. G. Lo Presti<br /> M.I. (Avv.ti M. Serio, G. Naccarato) c/ C.S.M. (Avv. M. Luciani)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti ex art. 23 bis d.lvo 165/2001 per lo svolgimento da parte del magistrato di incarichi extra giudiziari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Pubblico impiego – Magistrati – Collocamento fuori ruolo- Incarichi extra giudiziari – Ammissibilità- Condizione – Verifica dei presupposti – Imprescindibilità.	</p>
<p>2 Pubblico impiego – Art.1 comma 68 l.190/2012 – Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Funzioni giurisdizionali –Equiparate ad amministrative-  Impossibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 A differenza dell’aspettativa ordinaria prevista dall’art. 203 dell’ordinamento giudiziario, l’istituto previsto dall’ art.23 bis d.lgs  165/2001 riguarda lo svolgimento da parte del magistrato di incarichi extra giudiziari ; cosicché appare ragionevole l’estensione operata dal C.S.M. di taluni presupposti previsti per l’autorizzazione degli incarichi con collocamento fuori ruolo , sia di carattere soggettivo (per esempio pendenza o condanne penali o disciplinari), sia di carattere oggettivo ( con riguardo , per esempio, alla natura dell’incarico, alla tipologia dell’ente richiedente, o alla situazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato richiedente). Infatti pur nella diversità generale di effetti e di funzione dell’aspettativa ex art. 23 bis rispetto all’istituto del collocamento in fuori ruolo, con particolare riguardo agli incarichi extra giudiziari dei magistrati non è possibile in nessun caso prescindere dalla verifica della sussistenza di presupposti di ammissibilità dell’impiego del magistrato in incarichi esterni alla giurisdizione, tanto che si tratti di incarico con collocamento fuori ruolo, quanto che si tratti di incarico con collocamento in aspettativa senza assegni. Ne consegue che, in tal prospettiva, la norma citata, lungi dall’ipotizzare un principio di equivalenza tra le funzioni giurisdizionali e l’incarico extra giudiziario ai fini del soddisfacimento dell’interesse pubblico complessivo, attribuisce all’organo di autogoverno un ampio potere di apprezzamento discrezionale di possibili ragioni ostative all’autorizzazione dell’incarico con collocamento in aspettativa del magistrato richiedente proprio a salvaguardia delle preminenti esigenze della giurisdizione.	</p>
<p>2 Ai sensi dell’art. 1, comma 68, della legge n. 190/2012, l’esercizio di funzioni amministrative presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non può essere equiparato alle funzioni giurisdizionali nel computo del periodo di fuori ruolo complessivamente riferibile al magistrato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7911 del 2013, proposto da: </p>
<p>Mario De Ioris, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Serio e Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, 76; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;<br />
Ministero Della Giustizia, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione del plenum del CSM del 10.07.2013, di non autorizzazione alla conferma fuori ruolo o al collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell&#8217;anzianità di servizio ai sensi dell&#8217;art. 23 bis del d.lgs 165/2001, per assumere l&#8217;incarico di capo dell&#8217;Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente compresi i provvedimenti di ratifica della predetta deliberazione, i verbali della III^ Commissione del CSM, nonché , in parte qua la circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009 e s.m.i..</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus di fondatezza;<br />	<br />
Ritenuto, quanto al diniego di collocamento in aspettativa, che, ai sensi dell’art. 23 bis del d. l.vo 165/2001 e s.m.i., gli organi competenti a deliberare il collocamento in aspettativa , oltre a dovere valutare l’eventuale preminenza di esigenze organizzative ostative ( comma 1), con riferimento particolare ai magistrati, ed alle altre categorie ivi previste, sono chiamati alla considerazione di eventuali ulteriori ragioni ostative all’accoglimento della domanda (terzo comma);<br />	<br />
Ritenuto infatti che, a differenza dell’aspettativa ordinaria prevista dall’art. 203 dell’ordinamento giudiziario, l’istituto previsto dal menzionato art.23 bis riguarda lo svolgimento da parte del magistrato di incarichi extra giudiziari ; cosicchè appare ragionevole l’estensione operata dal C.S.M. di taluni presupposti previsti per l’autorizzazione degli incarichi con collocamento fuori ruolo , sia di carattere soggettivo (per esempio pendenza o condanne penali o disciplinari), sia di carattere oggettivo ( con riguardo , per esempio, alla natura dell’incarico , alla tipologia dell’ente richiedente, o alla situazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato richiedente);<br />	<br />
Ritenuto infatti che, pur nella diversità generale di effetti e di funzione dell’aspettativa ex art. 23 bis rispetto all’istituto del collocamento in fuori ruolo, con particolare riguardo agli incarichi extra giudiziari dei magistrati non è possibile in nessun caso prescindere dalla verifica della sussistenza di presupposti di ammissibilità dell’impiego del magistrato in incarichi esterni alla giurisdizione, tanto che si tratti di incarico con collocamento fuori ruolo, quanto che si tratti di incarico con collocamento in aspettativa senza assegni; e che, proprio nella richiamata prospettiva, la norma citata, lungi dall’ipotizzare un principio di equivalenza tra le funzioni giurisdizionali e l’incarico extra giudiziario ai fini del soddisfacimento dell’interesse pubblico complessivo, attribuisce all’organo di autogoverno un ampio potere di apprezzamento discrezionale di possibili ragioni ostative all’autorizzazione dell’incarico con collocamento in aspettativa del magistrato richiedente proprio a salvaguardia delle preminenti esigenze della giurisdizione ( comma 3 art. 23 bis cit.; cfr. anche Tar Lazio I, 9 giugno 2011 n. 5165);<br />	<br />
Ritenuto che il provvedimento impugnato, in parte qua, appare adeguatamente e sufficientemente motivato già con riferimento alla circostanza del lungo periodo di permanenza del richiedente in posizione di fuori ruolo per lo svolgimento di incarichi esterni alla giurisdizione in rapporto alla durata complessiva della sua carriera ;<br />	<br />
Ritenuto, sotto detto profilo, che non appare sussistere il denunciato vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento rispetto alle diverse determinazioni adottate dal C.S.M., e menzionate in gravame, connotate da profili di peculiarità sia rispetto all’incarico in questione , sia rispetto agli incarichi pregressi per lo svolgimento dei quali il ricorrente è stato collocato fuori ruolo (incarichi presso Ministero della Giustizia, propri dei magistrati ordinari; incarichi presso il CSM o la Corte Costituzionale ove il magistrato è chiamato allo svolgimento di funzioni analoghe alla giurisdizione) ; <br />	<br />
Ritenuto, quanto al diniego di collocamento in fuori ruolo, che il provvedimento gravato è conforme al disposto di cui all’art. 1, comma 68, della legge n. 190/2012 e che, in alcun modo, l’esercizio di funzioni amministrative sia pure presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri può essere equiparato alle funzioni giurisdizionali nel computo del periodo di fuori ruolo complessivamente riferibile al magistrato ( rispondendo la norma di cui al comma 5 bis dell’art. 9 del d. lgs. 303/99 alla ben diversa finalità di evitare pregiudizi nella progressione in carriera dei magistrati impiegati in determinate funzioni extra giudiziarie);<br />	<br />
Ritenuto conclusivamente che la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe va rigettata; e che le spese della fase cautelare del giudizio possono essere interamente compensate anche in considerazione del diverso apprezzamento di cui alla fase monocratica del giudizio cautelare;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/09/2013</p>
<p align=justify>
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