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	<title>3677 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3677 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-9-6-2020-n-3677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-9-6-2020-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3677</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Montorso Vicentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Meneguzzo e Orlando Sivieri, contro la Ditta B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Bergamin, con domicilio eletto presso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-9-6-2020-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-9-6-2020-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2020 n.3677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Francesco Frigida, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Montorso Vicentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Meneguzzo e Orlando Sivieri, contro la Ditta B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Bergamin, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Salvatore Di Mattia)</span></p>
<hr />
<p>La perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi del codice della strada non ha valenza a fini urbanistici .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed urbanistica &#8211; centro abitato &#8211; perimetrazione &#8211; referenti normativi &#8211; identificazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi del codice della strada non ha valenza a fini urbanistici, cosicchè la circostanza che la zona dell&#8217;immobile de quo rientrasse in tale perimetro non è rilevante.</em><br /> <em>Rileva, per contro, a fini urbanistici la perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi l&#8217;articolo 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall&#8217;articolo 17 della legge n. 765 del 1967, (nel caso di specie, vigente nella formulazione anteriore alle innovazioni del d.P.R. n. 381 del 2001, applicabile ratione temporis).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/06/2020<br /> <strong>N. 03677/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00847/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 847 del 2012, proposto dal Comune di Montorso Vicentino, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Meneguzzo e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Cosseria, n. 5;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Ditta B. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emma Bergamin, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Salvatore Di Mattia in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 3;<br /> <br /> <strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 1041/2011, resa tra le parti.</em></strong><br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Ditta B. s.r.l.;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Orlando Sivieri ed Emma Bergamin;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO</p>
<p> 1. L&#8217;oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Comune di Montorso Vicentino prot. n. 4772 del 6 luglio 1999 di diniego del rilascio della concessione edilizia richiesta dalla società  odierna appellata ai sensi degli articoli 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977 e 76, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 61 del 1985, per l&#8217;ampliamento di un edificio produttivo esistente su un&#8217;area contigua di proprietà  i cui vincoli urbanistici erano decaduti.<br /> 2. Avverso tale diniego, l&#8217;interessata ha proposto il ricorso di primo grado n. 2438 del 1999, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.<br /> Il Comune di Montorso Vicentino non si è costituito nel giudizio di primo grado.<br /> 3. Con l&#8217;impugnata sentenza n. 1041 del 16 giugno 2011, il T.a.r. per il Veneto, sezione seconda, ha: a) preso atto che le circostanze nel frattempo intervenute avevano fatto venir meno l&#8217;interesse primario della parte privata alla caducazione del provvedimento impugnato, ma non quello di ottenere una pronuncia sulla sua legittimità  dello stesso ai fini risarcitori;<br /> b) accolto il ricorso;<br /> c) condannato l&#8217;amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.500.<br /> 4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato &#8211; in data 23/25-26 gennaio 2012 e in data 7 febbraio 2012 -, il Comune di Montorso Vicentino ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi:<br /> 1) violazione degli articoli 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977 e 76, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 61 del 1985, con riferimento alla delimitazione del centro abitato;<br /> 2) sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in capo alla parte privata giÃ  durante il giudizio di primo grado.<br /> 5. La società  appellata si è costituita in giudizio, resistendo all&#8217;appello.<br /> 6. La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 4 febbraio 2020.<br /> 7. L&#8217;appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.<br /> 8. In via pregiudiziale, va respinto il secondo motivo d&#8217;impugnazione.<br /> Al riguardo il Collegio osserva che il ricorso di primo grado era ed è procedibile, poichè l&#8217;interesse a fini risarcitori sussisteva e sussiste tuttora. La parte privata, infatti, ha rinunciato al risarcimento contestuale, ma non all&#8217;azione, sicchè il risarcimento potrà  essere chiesto in separata sede; neppure potrebbe fondatamente sostenersi che la sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 64/2018 &#8211; intercorsa tra le stesse parti &#8211; abbia &#8220;consumato&#8221; l&#8217;azione risarcitoria intentabile dalla parte odierna appellata, posto che, anzi, ivi si è dato atto che la parte odierna appellata &#8211; stante le intervenute modifiche legislative in materia &#8211; si era riservata di proporla successivamente.<br /> 9. Nel merito, poi, il primo motivo di gravame è infondato.<br /> La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente precisato che la perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi del codice della strada non ha valenza a fini urbanistici, cosicchè la circostanza che la zona dell&#8217;immobile in questione rientrasse in tale perimetro non è rilevante, come correttamente ritenuto dal collegio di primo grado (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, sentenza n. 7247/2019; T.a.r. Puglia, Bari, sezione III, sentenza 10 maggio 2013, n. 709; T.a.r. Campania, Salerno, sezione II, sentenza 20 maggio 2013, n. 1118; T.a.r. Campania, Napoli, sezione II, sentenza 6 novembre 2006, n. 9394; T.a.r. Campania, Napoli, sezione III, sentenza 27 gennaio 2006, n. 1123).<br /> Viceversa, rileva a fini urbanistici la perimetrazione del centro abitato effettuata ai sensi l&#8217;articolo 41-<em>quinquies</em> della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall&#8217;articolo 17 della legge n. 765 del 1967, vigente nella formulazione anteriore alle innovazioni del d.P.R. n. 381 del 2001, applicabile <em>ratione temporis</em> al caso di specie.<br /> Laddove siffatto ultimo tipo di ripartizione del territorio comunale non sia stato effettuato, non vigono i limiti previsti per le aree perimetrate, in quanto la suddetta norma non descrive alcuna conseguenza per la mancata perimetrazione. Pertanto, posto che nel caso di specie non è stata adottata la delimitazione di cui al su citato articolo 41-<em>quinquies</em>, del tutto correttamente il T.a.r. ha accolto il ricorso di primo grado.<br /> In ogni caso, è opportuno evidenziare che l&#8217;appello non potrebbe trovare accoglimento neanche se, in ipotesi, si aderisse alla tesi dell&#8217;abitato reale sostenuta dal Comune.<br /> In proposito l&#8217;appellante ha affermato che, pur in assenza di perimetrazione, la concessione edilizia potrebbe essere negata se risultasse <em>aliunde</em> che la zona interessata sia all&#8217;interno del cosiddetto abitato reale.<br /> Occorrerebbe, dunque, valutare a livello fattuale il concreto stato dei luoghi e verificare se vi sia o non vi sia un aggregato di case continue e vicine, con interposte strade, piazze o simili, o comunque brevi soluzioni di continuità .<br /> Orbene, nella fattispecie <em>de qua</em> va escluso che l&#8217;edificio oggetto di causa fosse situato, al momento della domanda concessoria e del diniego, nel cosiddetto abitato reale. Dalla documentazione versata in atti, invero, si evince che l&#8217;area interessata era esterna al centro abitato e situata tra una zona artigianale e una zona residenziale in via di completamento.<br /> 10. In conclusione l&#8217;appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br /> 11. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell&#8217;appello segue la condanna dell&#8217;appellante al pagamento, in favore della società  appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall&#8217;articolo 26, comma 1, c.p.a., si liquidano in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 847 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l&#8217;appellante Comune di Montorso Vicentino al pagamento, in favore della società  appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Italo Volpe, Consigliere<br /> Francesco Frigida, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3677</a></p>
<p>Va sospeso il parere di congruità espresso da un Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati per la liquidazione degli onorari in favore di un avvocato, poiche&#8217; spetta al Giudice amministrativo conoscere della controversia concernente il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; inoltre, che il ricorso presenta</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-3677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.3677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il parere di congruità espresso da un Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati per la liquidazione degli onorari in favore di un avvocato, poiche&#8217; spetta al Giudice amministrativo conoscere della controversia concernente il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; inoltre, che il ricorso presenta consistenti elementi di fondatezza in relazione al motivo relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03677/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06157/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6157 del 2011, proposto dall’<b>Ordine degli Avvocati di Velletri</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio eletto presso Federico Pernazza in Roma, via Nizza, 53;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la signora <b>Patrizia Vicario</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Naticchioni e Gloria Naticchioni, con domicilio eletto presso Gloria Naticchioni in Roma, via Capo Miseno, 21; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUA n. 01434/2011, resa tra le parti, concernente LIQUIDAZIONE ONORARI;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della signora Patrizia Vicario;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Malinconico e l&#8217;avvocato Bonaccio per delega degli avvocati Franco e Gloria Naticchioni;	</p>
<p>Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da profili evidenti di fumus boni iuris e rilevata comunque la insussistenza per l’appellante della irreparabilità del danno considerata la fissazione del giudizio di merito in primo grado a breve (5 dicembre 2011);<br />	<br />
Ritenuti sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6157/2011).	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.3677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2009-n-3677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2009-n-3677/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.3677</a></p>
<p>Pres. Prestipino – Rel. La Terza – P.M. Martone Comune di Limbiate (avv.ti Valentini, Pepe) c. D’Amato e Ficarra (avv.ti Fontana, Moshi) sul diritto alla riassegnazione dell&#8217;incarico di dirigente a seguito della disapplicazione da parte del G.O. del provvedimento di riforma della pianta organica di un Comune 1. – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2009-n-3677/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.3677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-16-2-2009-n-3677/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.3677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Prestipino – Rel. La Terza – P.M. Martone<br /> Comune di Limbiate (avv.ti Valentini, Pepe) c. D’Amato e Ficarra (avv.ti Fontana, Moshi)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto alla riassegnazione dell&#8217;incarico di dirigente a seguito della disapplicazione da parte del G.O. del provvedimento di riforma della pianta organica di un Comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Atti di organizzazione P.A. – Presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro – Giurisdizione G.O.	</p>
<p>2. – Pubblico impiego – Dirigenti – Disapplicazione provvedimento riforma pianta organica – Perdita efficacia provvedimento revoca incarico.	</p>
<p>3. &#8211;  – Pubblico impiego – Dirigenti – Disapplicazione provvedimento riforma pianta organica &#8211; Conseguenze – Diritto alla reintegrazione nell’incarico.	</p>
<p>4. – Risarcimento e danni – Danno esistenziale – Categoria autonoma  &#8211; Esclusione.	</p>
<p>5. – Risarcimento e danni – Danno morale – Risarcimento – Prova danni – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le controversie concernenti gli atti di organizzazione dell’amministrazione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e sono passibili di disapplicazione, in tutti i casi in cui costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente.	</p>
<p>2. – In caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un Comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell’incarico dirigenziale a tempo determinato.	</p>
<p>3. – A seguito della perdita degli effetti della revoca dell’incarico dirigenziale, il dirigente ha diritto alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.	</p>
<p>4. – Il danno esistenziale non costituisce una categoria autonoma di pregiudizio ma rientra nel danno morale.	</p>
<p>5. – Il diritto al risarcimento del danno morale non può prescindere dall’allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.</p>
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