<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3675 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3675/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3675/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3675 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3675/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2008 n.3675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-5-2008-n-3675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-5-2008-n-3675/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-5-2008-n-3675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2008 n.3675</a></p>
<p>Pres. de Lise, Est. di NezzaConfintesa e Federazione Intesa (Avv. F. M. Polito) c/ Commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni &#8211; ARAN &#8211; (Avv. dello Stato) e altri. sui rapporti tra ricorso alla Commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi ed azione giurisdizionale,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-5-2008-n-3675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2008 n.3675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-5-2008-n-3675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2008 n.3675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  de Lise,  Est. di Nezza<br />Confintesa e Federazione Intesa (Avv. F. M. Polito) c/ Commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni &#8211; ARAN &#8211; (Avv. dello Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti tra ricorso alla Commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi ed azione giurisdizionale, e sull&#8217;illegittimità del diniego opposto dall&#8217;Aran ad una organizzazione sindacale sull&#8217;istanza di accesso alla documentazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti amministrativi – Commissione per l’accesso – Ricorso &#8211; Ricorso gerarchico improprio – È tale &#8211; Ragione.</p>
<p>2. Accesso agli atti amministrativi – Ricorso alla Commissione per l’accesso – Successivo ricorso in s.g. – Presupposto – Corretta instaurazione del rimedio amministrativo.</p>
<p>3. Accesso agli atti amministrativi – Ricorso alla Commissione per l’accesso – Successivo ricorso in s.g. – Conoscibilità del provvedimento impeditivo originario – Sussiste.</p>
<p>4. Accesso agli atti amministrativi – Pubblico impiego &#8211; Contrattazione collettiva – Documentazione utile per misurare la rappresentatività sindacale  – Diritto di accesso &#8211; Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, previsto dall’art. 25 L. 241/90 e s.m.i., nonché dai primi quattro commi dell’art. 12, d.p.r. 184/06,  ha natura di ricorso gerarchico improprio, considerato che le norme di legge e regolamentari relative al procedimento in parola, configurano in modo chiaro un iter di tipo giustiziale -si pensi alle disposizioni sui termini, sui presupposti di ammissibilità, sul contraddittorio, sull’istruttoria e sulla decisione- (1).<br />
2. Il trasferimento in sede giurisdizionale della controversia instaurata, a norma dell’art. 25 L. 241/90 e s.m.i., dinnanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, può avvenire solo ove il procedimento giustiziale sia stato correttamente instaurato, stante la necessità di evitare facili elusioni del termine decadenziale previsto per l’esercizio dell’azione innanzi al g.a..</p>
<p>3. Verificata la rituale introduzione del rimedio amministrativo di cui all’art. 25 l. 241/90 e s.m.i., non sussistono ostacoli alla cognizione diretta da parte del g.a. anche dell’originario provvedimento impeditivo dell’accesso, sempre che la relativa domanda faccia parte del petitum. In tal senso depongono, oltre che il tenore testuale dei co. 4 e 5 del citato art. 25, anche, in via sistematica, le finalità di semplificazione e di favor perseguite dalla normativa in esame.<br />
4. In tema di accesso agli atti della procedura di cui all’art. 43, D.Lgs. 165/2001, volta ad individuare la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva -nella specie con riguardo ai comparti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali-, è illegittimo il diniego opposto dall’Aran ad una oo.ss., sull’istanza di accesso alle schede di rilevazione delle deleghe per il versamento dei contributi, relative ad altre oo.ss., ad essa non affiliata. Difatti, la comunicazione di dette informazioni risponde ad un interesse concreto ed attuale dell’oo.ss., poiché consente di verificare la correttezza delle statuizioni dell’Aran sull’ammissione ai tavoli contrattuali, derivanti, in base al co. 2 del citato art. 43, dal mero riscontro della media tra il “dato associativo” e il “dato elettorale”, ed è altresì strumentale alla difesa di una situazione giuridicamente tutelata, oltre che inidonea a ledere un eventuale interesse alla riservatezza di terzi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., pre L. 15/2005, Consiglio di Stato-Sez. VI, Sentenza 27 maggio 2003 n. 2938.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui rapporti tra ricorso alla Commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi ed azione giurisdizionale, e sull&#8217;illegittimità del diniego opposto dall&#8217;Aran ad una organizzazione sindacale sull&#8217;istanza di accesso alla documentazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sezione prima</b></p>
<p> composto dai signori: Pasquale de Lise		Presidente; Roberto Politi			Consigliere; Mario Alberto di Nezza	Primo referendario, rel.																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2009/2008 R.g. proposto da</p>
<p><b>Confintesa</b> e <b>Federazione Intesa</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Flavio Maria Polito, presso il cui studio in Roma, Via Pasubio n. 2, hanno eletto domicilio</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi</b> e l’<b>Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – Aran</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Confederazioni C.g.i.l., C.i.s.l., U.i.l., S.a.l., R.d.b. Cub</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., n.c.</p>
<p>per l’annullamento <br />
della decisione in data 17 dicembre 2007, con cui la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha respinto il ricorso presentato dalle ricorrenti per opporsi al diniego frapposto dall’Aran sull’istanza di accesso alla documentazione utile per la misurazione della rappresentatività sindacale nel biennio 2006/07, nonché della nota Aran in data 3 luglio 2007, recante l’anzidetto diniego.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate;<br />
sentiti alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l’avv. Polito e l’avv. dello Stato Colelli;<br />
ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato l’11 febbraio 2008, depositato il successivo 1° marzo, le ricorrenti Confintesa e Federazione Intesa, premettendo di raggruppare numerose sigle sindacali attive nel settore del pubblico impiego e di essere state escluse dall’elenco delle organizzazioni sindacali rappresentative dei vari comparti di contrattazione (salvo che per quello relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri) per il quadriennio normativo 2006/09 e per il biennio economico 2006/07, hanno impugnato i provvedimenti dell’Aran (in data 3 luglio 2007) e della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in data 17 dicembre 2007) con cui è stata respinta la loro richiesta di accedere agli atti della procedura ex art. 43 d.lgs. n. 165 del 2001, avanzata al fine di accertare autonomamente la loro “rappresentatività” e quella delle altre oo.ss..<br />
A sostegno del gravame esse hanno dedotto cinque motivi prospettanti molteplici profili di illegittimità.<br />
Costituitesi in resistenza le intimate amministrazioni, alla suindicata camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La domanda di accesso è fondata per quanto di ragione.</p>
<p>1.1. Prima di esaminare il merito della pretesa è opportuno dare brevemente conto del rapporto tra il rimedio giustiziale (infruttuosamente azionato dalle ricorrenti) e quello giurisdizionale, secondo la disciplina dettata dall’art. 25 l. n. 241/90 (nel testo introdotto dall’art. 17 l. 11 febbraio 2005, n. 15) in materia di “modalità di esercizio del diritto di accesso”.<br />
Per il caso di diniego (o differimento) dell’accesso, il comma 4 di tale disposizione offre al richiedente la duplice possibilità:<br />
a) di “presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5”;<br />
b) di chiedere il “riesame” della determinazione negativa al difensore civico, per gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, ovvero alla Commissione per l’accesso “nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato” (in prosieguo sarà considerata soltanto la Commissione).<br />
All’esito di detto “riesame” &#8211; che deve avvenire nel termine di “trenta giorni dalla presentazione dell’istanza”, decorso infruttuosamente il quale “il ricorso si intende respinto”- la Commissione, se rileva l’illegittimità del diniego (o del differimento), ne dà comunicazione all’“autorità disponente”, la quale può emanare entro i successivi trenta giorni un “provvedimento confermativo motivato” del diniego stesso. In assenza di conferma, “l’accesso è consentito”. Si stabilisce inoltre che “se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso”.<br />
Questa disciplina trova sviluppo nel regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che all’art. 12, individuate nei primi 4 commi le modalità di presentazione del gravame amministrativo, prevede che la Commissione, qualora non dichiari il ricorso irricevibile (se proposto tardivamente) o inammissibile (se proposto da soggetto non legittimato o carente di interesse ovvero se “privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4”), “in ogni altro caso” lo esamina e lo decide (comma 7; la decisione di irricevibilità o di inammissibilità non preclude peraltro “la facoltà di riproporre la richiesta d’accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”; comma 8).<br />
L’art. 25 l. n. 241/90, nel sancire poi che “contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale” (comma 5), specifica che questo termine, laddove sia stato chiesto il riesame alla Commissione, “decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza” (comma 4).</p>
<p>1.2. Non è pacifica la natura del rimedio amministrativo introdotto dall’art. 25.<br />
Secondo la tesi maggiormente accreditata, esso sarebbe un ricorso gerarchico improprio – opinione enunciata in un’articolata pronuncia (Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938, peraltro risalente ad epoca anteriore alla riforma della legge n. 241/90), nella quale si affermava l’ammissibilità, nella materia dell’accesso, di “un ricorso di tipo amministrativo, comunque configurato o denominato (riesame, ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ecc.)”, tale essendo “sicuramente l’intenzione del legislatore, che [….] ha previsto un ricorso amministrativo al difensore civico (che si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio) e che nell’Atto Senato n. 1281 ha previsto anche un analogo ricorso amministrativo alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi […] (anch’esso configurabile come ricorso gerarchico improprio)” (l’A.S. n. 1281 è poi divenuto la l. n. 15 del 2005).<br />
A tale qualificazione sembrerebbe ostare il rilievo che nei procedimenti giustiziali si ha di norma una completa devoluzione della res controversa all’autorità decidente (nel senso che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento o la riforma, laddove siano dedotti vizi di merito, dell’atto impugnato, che per tale via viene eliminato dall’ordinamento giuridico ovvero modificato), caratteristica non ravvisabile nel “ricorso” ex art. 25, il cui accoglimento comporterebbe un mero invito, rivolto all’“autorità disponente”, a riesaminare la propria determinazione negativa (ovvero, nel caso di inerzia, a provvedere sull’istanza del privato), con conseguente apertura di un nuovo segmento procedimentale suscettibile di concludersi con la motivata conferma del diniego (si tratterebbe in altre parole di una richiesta di riesame del diniego “mediata” dall’intervento della Commissione, ossia dell’organismo che il legislatore del 2005 ha individuato quale referente nazionale per la materia dell’accesso).<br />
Rilevanti dati letterali e sistematici inducono tuttavia a preferire la prima opinione, dal momento che le norme di legge e regolamentari che delineano il procedimento innanzi alla Commissione configurano in modo chiaro un iter di tipo giustiziale (si pensi alle disposizioni sui termini, sui presupposti di ammissibilità, sul contraddittorio, sull’istruttoria, sulla decisione).</p>
<p>1.3. Il rapporto tra la decisione sul ricorso ex art. 25 e la successiva azione giurisdizionale risulta perciò definito dai principi generali della materia.<br />
Pare anzitutto che il trasferimento in sede giurisdizionale di una controversia instaurata in sede gerarchica possa avvenire solo quando il procedimento giustiziale sia stato correttamente instaurato, ciò discendendo dalla necessità di evitare facili elusioni del termine decadenziale previsto per l’esercizio dell’azione innanzi al giudice. Tale principio è applicabile anche all’actio ad exhibendum in quanto, come chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6, la natura impugnatoria del relativo ricorso prescinde dalla natura della situazione giuridica soggettiva sottostante (non vale invocare in contrario l’art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/06, ai sensi del quale “la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d’accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”, occorrendo apprezzare la portata della norma alla luce del sistema di preclusioni individuato dalla citata Ad. plen., n. 6/2006 e in particolare della regola secondo cui è inammissibile un’istanza di accesso che reiteri puramente e semplicemente quella respinta).<br />
In secondo luogo, verificata la rituale introduzione del rimedio amministrativo, non sembrano sussistere ostacoli alla cognizione diretta da parte del giudice anche dell’originario provvedimento impeditivo dell’accesso &#8211; se, beninteso, la relativa domanda faccia parte del petitum &#8211; ciò potendosi desumere: a) dal tenore dei ridetti commi 4 e 5 dell’art. 25, dai quali risulta che l’azione giurisdizionale ha ad oggetto le “determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso” ancorché sia stata previamente adita la Commissione; b) in via sistematica, dalle finalità di semplificazione e di favor perseguite dalla normativa in esame, dovendosi altresì tener conto della circostanza che l’accesso ai documenti amministrativi attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, secondo comma, lettera m, Cost. (cfr. Corte cost. 1° dicembre 2006, n. 399).</p>
<p>2. Venendo al caso concreto, rileva il Collegio che con le istanze del 14 maggio e del 1° giugno 2007 (all.ti 8 e 9 ric.) le ricorrenti hanno chiesto all’Aran di poter visionare: I) una serie di “atti relativi alle sigle rappresentate da Confintesa”; II) gli “atti relativi all’accertamento della rappresentatività delle altre organizzazioni sindacali, rappresentative o meno, del comparto ministeri e delle agenzie fiscali che vanno a formare, complessivamente, il numero del personale sindacalizzato, sulla cui base si definisce la percentuale di rappresentatività”, anche limitatamente alle “schede di rilevazione delle deleghe risultanti al 31.12.2004” e ai “verbali elettorali delle elezioni per le RSU del novembre 2004”.<br />
Con provvedimento del 3 luglio 2007 n. 6226 (all. 2 amm.) l’Agenzia ha assunto una posizione differenziata:<br />
&#8211; quanto al punto I, essa a) ha accolto le richieste aventi ad oggetto la “delibera di accertamento delle organizzazioni sindacali rappresentative per il biennio 2006-2007” (adottata dal Comitato direttivo dell’Agenzia il 9 maggio 2007) e “l’elenco e la r<br />
&#8211; quanto al punto II, ha segnalato di aver notificato ai controinteressati ai sensi del d.P.R. 184/2006 l’istanza di ostensione e di essere poi rimasta in attesa di eventuali opposizioni.<br />
La Commissione per l’accesso ha a sua volta disatteso il gravame amministrativo sul duplice rilievo del difetto di attualità dell’interesse delle ricorrenti (condividendo l’assunto dell’amministrazione circa la materiale disponibilità della documentazione richiesta) e della preordinazione dell’istanza ostensiva al controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.<br />
Col ricorso all’odierno esame le ricorrenti impugnano sia la decisione della Commissione sia l’originario diniego di accesso, instando:<br />
a) per la declaratoria di illegittimità di entrambi tali provvedimenti e per il conseguente riconoscimento del diritto di visionare tutti i documenti indicati nella domanda del 1° giugno 2007;<br />
b) in subordine, per la declaratoria di illegittimità degli anzidetti atti “limitatamente […] alla documentazione relativa all’accertamento della rappresentatività delle altre organizzazioni sindacali rappresentative o meno del comparto Ministeri e delle Agenzie fiscali che vanno a formare complessivamente il numero del personale sindacalizzato, sulla cui base si definisce la percentuale di rappresentatività […], anche circoscritto l’accesso: 1) alle schede di rilevazione delle deleghe risultanti al 31.12.2004, 2) ai verbali elettorali delle elezioni per le RSU 2004”;<br />
c) in ulteriore subordine, per l’annullamento della sola decisione della Commissione per l’accesso, “ove si ravvisi […] l’esigenza di tutela di dati sensibili […], per aver omesso di acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali”.</p>
<p>2.1. Ciò posto, ritiene anzitutto il Collegio di disattendere la domanda di cui al precedente punto a), in quanto effettivamente diretta ad ottenere dati ininfluenti (come la corrispondenza relativa all’espletamento delle operazioni) ovvero già in possesso delle richiedenti (come le schede di rilevazione delle deleghe relative alle oo.ss. affiliate a Confintesa e a Federazione Intesa).<br />
Appare di contro fondata, nei limiti che si diranno, l’istanza proposta in via di immediato subordine (punto b).<br />
Nel definire le procedure per individuare la “rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva”, l’art. 43 d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce all’Aran il potere di ammettere “alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’àmbito considerato” (comma 1; il comma 2 estende la rappresentatività alle “confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate”).<br />
“La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe” – prosegue il comma 7 – “è assicurata dall’Aran”, mentre “i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi all’Aran non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni”.<br />
La disposizione prevede poi l’istituzione di un “comitato paritetico” (al quale partecipano l’Aran e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale; cfr. art. 1 protocollo d’intesa del 12 gennaio 2005, in atti), avente il compito di “garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive”, di certificare i dati e di risolvere eventuali controversie (commi 8-11).</p>
<p>2.2. La legge attribuisce dunque all’Aran un potere di ammissione, il cui esercizio presuppone il mero riscontro della media tra il “dato associativo” e il “dato elettorale” relativi alle organizzazioni sindacali nei singoli comparti.<br />
Non vi è dubbio allora che ciascuna organizzazione (e relativa confederazione, in virtù del citato art. 43, comma 2) vanti un interesse concreto e attuale a conoscere tanto il “totale delle deleghe rilasciate” quanto il “totale dei voti espressi” nelle elezioni delle r.s.u., perché è soltanto attraverso questi elementi che essa sarà in grado di verificare la correttezza della statuizione dell’Aran di riconoscere o meno la “rappresentatività” per un dato ambito contrattuale.<br />
Allo stesso modo, ritiene il Collegio che la pretesa conoscitiva degli interessati possa riguardare così le “schede di rilevazione delle deleghe risultanti al 31.12.2004” come i “verbali elettorali delle elezioni per le RSU 2004”, vale a dire i documenti che recano gli elementi fattuali posti a base delle determinazioni sull’ammissione, non potendo l’esibizione degli stessi venire esclusa per le ragioni di carattere generale invocate dall’amministrazione.<br />
Ed invero:<br />
A) Cominciando dal “dato associativo”, nella relazione del 26 novembre 2007 inviata alla Commissione per l’accesso (all. 4 amm.) l’Aran ha segnalato l’esigenza di tutelare la riservatezza dei dipendenti tanto delle amministrazioni di piccola e media dimensione (quali, ad esempio, i comuni che hanno un solo dirigente in servizio), rispetto alle quali la rilevazione, ancorché numerica, delle deleghe consentirebbe di individuare il “dato sensibile” del nome degli affiliati alle singole sigle sindacali, quanto delle amministrazioni più grandi (come ad esempio i ministeri e le agenzie fiscali), per le quali si porrebbe un’analoga esigenza alla luce della circostanza che le operazioni di raccolta si espleterebbero su scala provinciale.<br />
Al riguardo il Collegio, ricordato che le istanti intendono visionare soltanto le schede relative ai comparti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali (ciò che fa dubitare dell’astratta correttezza dell’argomentazione dell’intimata, forse spendibile solo per gli enti di minori dimensioni), non può che rilevare la genericità (oltre che la mancata dimostrazione) dell’assunto circa la scarna consistenza organica, a livello provinciale, di amministrazioni (ministeri e agenzie fiscali) notoriamente dotate di amplissime dotazioni di personale.<br />
Più in generale, può riconoscersi come l’inconveniente sottolineato dall’intimata sia insito nella stessa attività di rilevazione delle deleghe (si pensi ad esempio al caso &#8211; improbabile, ma non di impossibile verificazione &#8211; di dipendenti tutti affiliati a una medesima sigla); ciò che risulta dalla stessa circolare Aran in materia (17 novembre 2004, n. 8453, pubbl. in G.U. 16 dicembre 2004, n. 294), nella parte in cui stabilisce che “a tutela del diritto alla segretezza e riservatezza devono essere inviati esclusivamente dati numerici in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi dei dipendenti che hanno sottoscritto la delega”.<br />
Questa cautela appare peraltro sufficiente a garantire la sfera di riservatezza dei terzi (non vertendosi certamente nell’ipotesi di cui all’art. 60 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che tra i “dati sensibili” menziona unicamente a quelli “idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”), di talché non sembra necessario procedere al consueto bilanciamento tra contrapposti interessi che il giudice è tenuto ad effettuare allorché l’accesso sia, come nella specie, preordinato all’esercizio del diritto alla difesa giurisdizionale (cfr. art. 24, ult. co., l. n. 241/90).<br />
Questa soluzione sembra del resto pienamente in linea con la chiara prescrizione dell’art. 43, comma 12, d.lgs. n. 165/01 cit., a mente del quale “a tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni” (ex l. n. 675 del 1996).<br />
B) Quanto al “dato elettorale”, l’Aran ha (incontestatamente) affermato (sempre nella citata relazione per la Commissione) che i verbali elettorali sono stati affissi per cinque giorni all’albo di ogni singola amministrazione e sono stati consegnati alle oo.ss. “nella loro interezza” da parte delle commissioni elettorali (“i cui componenti sono esclusivamente di nomina sindacale”, mentre l’Agenzia si limita a trasmettere gli esiti elettorali in un “file in formato excel”).<br />
A fronte di tali allegazioni le ricorrenti, muovendo dal rilievo che i destinatari di detta consegna sarebbero soltanto le oo.ss. “che hanno presentato le liste all’amministrazione” (v. pag. 20 ric., ove si menziona la circ. Aran 2 luglio 2004, n. 5194, par. 10), hanno replicato di essere in possesso soltanto dei verbali delle amministrazioni nelle quali esse stesse hanno presentato liste di propri candidati, ma “non del complesso dei verbali di tutti i seggi in cui si sono svolte le elezioni R.S.U.”.<br />
Questo assunto consente allora di disattendere la relativa pretesa di esibizione, dal momento che le ricorrenti sono (o comunque dovrebbero essere) a conoscenza delle singole articolazioni dell’amministrazione in cui hanno presentato propri candidati e dunque sono (o dovrebbero essere) in grado di indicare specificamente i verbali di cui non hanno la disponibilità (ossia quelli recanti gli esiti delle consultazioni cui esse o le oo.ss. loro affiliate non hanno preso parte).<br />
Il mancato rispetto dell’indicato onere di specificazione comporta pertanto che l’istanza di accesso incorra nella preclusione di cui all’art. 24, comma 3, l. n. 241/90, risultando effettivamente preordinata, come giustamente affermato dalla resistente Commissione nell’impugnato  provvedimento decisorio, “ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.</p>
<p>2.3. Per quanto sin qui osservato, ritiene il Collegio che non sussista alcuna ragione per negare, con riguardo ai comparti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali, l’accesso alle “schede di rilevazione delle deleghe risultanti al 31.12.2004” relative alle altre sigle sindacali, giacché la comunicazione di dette informazioni:<br />
a) risponde a un interesse attuale delle ricorrenti, attenendo alla verifica del superamento del discrimen stabilito dalla legge per accedere ai tavoli contrattuali;<br />
b) è strumentale alla difesa di una situazione giuridicamente tutelata; a mente dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, e non vi è dubbio che le ricorrenti abbiano evidenziato in modo chiaro il collegamento della domanda di accesso con una loro situazione giuridicamente rilevante (si ricorda che la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi è consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti e indiretti anche nei suoi confronti);<br />
c) è inidonea a ledere un eventuale interesse alla riservatezza di terzi, per il che si appalesa ingiustificata la risposta soprassessoria dell’Aran, concretante un ingiustificato arresto del procedimento (potendo essere al contempo disattesa l’eccezione di omessa integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa erariale).</p>
<p>3. In conclusione, il ricorso è fondato nei sensi appena esposti. Va pertanto ordinato all’Aran di esibire le indicate “schede di rilevazione delle deleghe al 31.12.2004” non riguardanti le ricorrenti o le oo.ss. ad esse affiliate.<br />
La novità delle questioni affrontate permette di ravvisare giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, ordina l’esibizione della documentazione richiesta nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2008.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-5-2008-n-3675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2008 n.3675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-5-2004-n-3675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-5-2004-n-3675/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-5-2004-n-3675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3675</a></p>
<p>Pres. Est. Politi Bernabò + altri c. Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare e la Presidenza del Consiglio dei Ministri agli ufficiali dell&#8217;Esercito non spetta l&#8217;indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001 Pubblico impiego – Stipendio assegni ed indennità – Indennità perequativa di cui all’art.19</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-5-2004-n-3675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-5-2004-n-3675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Politi<br /> Bernabò + altri c. Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare e la Presidenza del Consiglio dei Ministri</span></p>
<hr />
<p>agli ufficiali dell&#8217;Esercito non spetta l&#8217;indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendio assegni ed indennità – Indennità perequativa di cui all’art.19 L.266/99, art.19 L.488/99 e DPCM 3 gennaio 2001 – Equiparazione tra dirigenza civile e militare – Diritto alla perequazione per i restanti gradi di ufficiale – Esclusione – Insussistenza del diritto per effetto della legge finanziaria per il 2004 – E’ tale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con il varo della legge finanziaria per l’anno 2004, il legislatore è intervenuto dirimendo il contrasto giurisprudenziale esistente tra chi sosteneva che l’indennità di perequazione di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001 spettasse anche agli ufficiali che, direttamente o per aggancio, godevano dello stipendio o del trattamento economico dirigenziale, e tra chi era di contrario avviso. Ne deriva pertanto che tale indennità non spetta più agli ufficiali dell’Esercito, stante il contenuto dalla citata novella che espressamente la svincola dal trattamento dirigenziale spettante agli ufficiali con anzianità di 13/15 anni ovvero di 23/25 anni di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Agli ufficiali dell’Esercito non spetta l’indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione I-bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 2116 del 2002, proposto da<br />
<b>Bernabò Alessio, Lupo Salvatore, Barbarotto Bernardo, Manzella Paolo, Alfieri Arnaldo, Savarino Virgilio, Roccaldo Amico Giando</b>, per il presente giudizio domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale, in Roma, via Flaminia n. 189</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
&#8211;	la <b>Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa</b>, nella persona del Direttore Generale p.t.;<br />	<br />
&#8211;	la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, nella persona del Presidente p.t. del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
&#8211;	il<b> Ministero dell’Economia</b>, nella persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;																																																																																												</p>
<p>per la disapplicazione e/o l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della circolare applicativa del D.P.C.M. 3 gennaio 2001, resa dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa n. DPGM/IV/11^/1^/26328 in data 27 febbraio 2001;<br />	<br />
&#8211;	del D.P.C.M. 3 gennaio 2001, per quanto di ragione																																																																																												</p>
<p>e per l’accertamento e la declaratoria<br />
&#8211;	del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità perequativa di cui all’art. 19 della l. 28 luglio 1999 n. 266, di cui all’art. 19 della l. 488/99 e di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001, con decorrenza dal 2001, secondo il grado rivestito e l’anzianità maturata nella dirigenza e conseguente equiparazione economica a Colonnello e Generale di Brigata, ai sensi della legge 231/90, art. 5;<br />	<br />
&#8211;	del diritto dei ricorrenti comunque alla corresponsione di un’indennità perequativa, così come prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 29/93 e dell’art. 24 della l. 448/98, nonché dall’art. 2 della l. 334/97, con decorrenza dal 2001, secondo il grado rivestito e l’anzianità maturata nella dirigenza e conseguente equiparazione economica a Colonnello e Generale di Brigata, ai sensi della legge 231/90, art. 5.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della controversia;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2004 il Cons. Roberto POLITI;<br />uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>I ricorrenti, ufficiali dell’Esercito Italiano, espongono in fatto le varie tappe del percorso legislativo che ha preceduto l’adozione del D.P.C.M. 3 gennaio 2001, con il quale – in attuazione dell’art. 19 della legge n. 266 del 1999 e dell’art. 19 della legge n. 488 del 1999 che aveva assicurato la provvista finanziaria – è stata accordata, dal 1° gennaio 2000, “ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile”, un’indennità (determinata negli importi ivi specificati) c.d. perequativa, in quanto volta ad adeguare ed armonizzare il trattamento economico di tali dirigenti militari con quello della dirigenza civile, a sua volta risultante dall’applicazione dei vari istituti contemplati nella contrattazione collettiva di categoria.<br />
Peraltro del D.P.C.M. 3.1.2001 è stata fornita, da parte dell’Amministrazione di appartenenza dei ricorrenti, un’interpretazione restrittiva intesa a circoscriverne gli effetti ai soli ufficiali dotati del gradi di Colonnello e di Brigadier generale, ovvero delle qualifiche esattamente corrispondenti a detti gradi: esegesi questa ripudiata dai ricorrenti che – avendo ciascuno maturata un’anzianità da ufficiale pari a 15 o 25 anni di servizio – già godono, in applicazione dell’art. 5, comma III, della legge n. 231 del 1990 (così come modificata, prima dalla legge n. 250 del 2001 e poi dalla legge n. 295 del 2002), del trattamento economico di I° e 2° dirigente (recte: di primo dirigente e di dirigente superiore) ed hanno la rispettiva qualifica di primo dirigente e dirigente superiore.<br />
Conseguentemente costoro, sia in quanto dirigenti militari, che in quanto già percettori del trattamento economico dirigenziale (rispetto al quale l’indennità perequativa è parte integrante), non potrebbero essere legittimamente esclusi dall’ambito dei destinatari del D.P.C.M. 3 gennaio 2001; a tale fine accedendo la richiesta di annullamento e/o disapplicazione tanto della circolare esplicativa indicata in epigrafe, quanto dello stesso D.P.C.M. ove da applicarsi secondo l’interpretazione restrittiva formulata dall’Amministrazione di appartenenza dei ricorrenti.</p>
<p>Formalmente le censure dedotte (che sono motivate reiterando sostanzialmente le stesse considerazioni esposte nella narrativa del ricorso) sono le seguenti:<br />
Violazione del combinato disposto dall’art. 24, commi IV e V, e dall’art. 2, comma IV, del D.Lgs. n. 29 del 1993; violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 334 del 1997; violazione dell’art. 2, comma V, della legge n. 216 del 1992, come modificato dall’art. 24, commi I e II, della legge n. 448 del 1998; <br />
violazione dell’art. 5, comma III, della legge n. 231 del 1990 come novellato dall’art. 5 della legge n. 86 del 2001 e dall’art. 2 del d.l. n. 157 del 2001;<br />
violazione dell’art. 4 del d.l. n. 681 del 1982, convertito nella legge n. 689 del 1982; erronea e falsa interpretazione ed applicazione del D.P.C.M. 3 gennaio 2001; incompetenza per carenza ed eccesso di potere; difetto di istruttoria; erronea e falsa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di motivazione; violazione degli artt. 2, 3, 6 e 7 della legge n. 241 del 1990; irragionevolezza ed ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;<br />
<br /> violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.</p>
<p>Per l’evenienza che la tesi ermeneutica prospettata dai ricorrenti sia non condivisa dall’adito Tribunale, costoro sollevano la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge n. 266 del 1999, 19 della legge n. 488 del 1999, 1 e 2 della legge n. 334 del 1997 e dello stesso D.P.C.M. 3 gennaio 2001 in via derivata, per contrasto con i parametri costituzionali dati dagli artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione.<br />
Nell’ottica di tale angolazione difensiva si assume il rapporto di confliggenza tra le norme citate con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché dette norme ingiustamente restringono l’operatività del meccanismo perequativo a determinate figure di personale dirigenziale senza tener conto delle effettive mansioni dirigenziali espletate dagli ufficiali che rivestono il grado dei ricorrenti.<br />
Questi ultimi, così, vedrebbero ridotto il loro trattamento a livelli del tutto incongrui e penalizzanti rispetto a quelli riconosciuti al personale civile contrattualizzato, con ulteriore violazione dei principi discendenti dagli artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione.<br />
Nessun chiarimento è fornito dai ricorrenti in ordine alla decorrenza della rivendicata indennità che nell’epigrafe del ricorso è fissata “dal 2001”, mentre nella parte finale della relativa narrativa è richiesta “ a far data dal 1996 o, in via subordinata, dal 1998 o, in via ancor più gradata, dal 2000”.<br />
Parimenti nessuna considerazione difensiva è spesa a supporto del rivendicato diritto alla corresponsione “comunque di un’indennità perequativa come prevista dall’art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993, dall’art. 24 della legge n. 448 del 1998 nonché dall’art. 2 della legge n. 334 del 1997”.<br />
Da ultimo i ricorrenti, con memoria depositata l’11 marzo 2004, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma LXXII, della legge n. 350 del 2003 che, nell’interpretare autenticamente l’art. 19, comma IV, della legge n. 266 del 1999, ha specificato che destinatari dell’emolumento ivi previsto sono esclusivamente i “colonnelli e brigadieri generali delle FF.AA.”, nonché il personale che appartiene “ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia&#8230;”.</p>
<p>I motivi di incostituzionalità sono individuati nei seguenti:<br />
a) contrasto tra leggi ed in particolare con:<br />
1) l’art. 43, commi 16-22, e l’art. 43-ter della legge n. 121 del 1981 e con l’art. 5, commi 3 e 3-bis della legge n. 231 del 1990;<br />
2) l’art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 1998, l’art. 24 della legge n. 448 del 1998 e l’art. 2 della legge n. 334 del 1997;<br />
3) la legge n. 295 del 2002;<br />
conseguente violazione degli artt. 3, 35 36 e 97 della Costituzione, art. 11 delle preleggi, artt. 2077, 2103, 2126 c.c., artt. 17, 21, e 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001;<br />
b) violazione degli artt. 3, 35 36 e 97 della Costituzione; violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 17, 21 e 24, dell’art. 11 delle preleggi, degli artt. 2077, 2103, 2126 del c.c.</p>
<p>Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa e con memoria ha contestato le richieste di parte ricorrente proponendo la reiezione del relativo gravame.<br />
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 22 marzo 2004.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. I ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001 (con decorrenza dal 2001) ovvero l’accertamento del loro diritto a vedersi riconosciuta “comunque” l’indennità di analoga natura prevista dall’art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (oggi dall’art. 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001) nonché dall’art. 2 della legge n. 334 del 1997 con decorrenza “dal 2001” (così nella epigrafe del ricorso) oppure “a far data dal 1996, o in via subordinata, dal 1998, o in via ancor più gradata dal 2000” (così nella parte in fatto dello stesso ricorso).<br />
E’ opportuna ai fini della corretta individuazione del thema decidendum e del petitum che connotano l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, la ricostruzione del quadro normativo che disciplina il trattamento economico della dirigenza militare.<br />
Punto di partenza di tale indagine è la legge n. 804 del 1973, testo primario che segna il raccordo tra i trattamenti economici della dirigenza civile e quella militare, che introduce un dato significativo che diventerà una costante nella legislazione successiva: tale legge, infatti, è attuativa dell’art. 16-quater della legge n. 249 del 1968 che aveva disposto l’emanazione di una novella che estendesse “ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell’art. 16 bis” della stessa legge e cioè “dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparate e superiore”.<br />
Dunque, all’interno della dirigenza militare, la legge n. 804 del 1973 ha operato un livellamento tra le funzioni e le retribuzioni dei Generali di divisione e corpo d’armata a quelle dei dirigenti dello Stato aventi qualifica di direttore generale o equiparata e superiore, rapportando il trattamento economico dei colonnelli e generali di brigata a quello dei dirigenti civili non aventi qualifica generale (e cioè, al tempo, primi dirigenti e dirigenti superiori).<br />
Successivamente il D.Lgs. n. 29 del 1993 nel “privatizzare” il rapporto di pubblico impiego, dispose l’applicazione della disciplina contrattuale del lavoro privato anche ai dirigenti pubblici, ed in particolare ai primi dirigenti e dirigenti superiori (art. 2, commi II e III), escludendo dal nuovo regime privatistico (art. 2, comma IV) i dirigenti generali e le categorie equiparate (deroga questa successivamente venuta meno con l&#8217;entrata in vigore della legge n. 59 del 1997 e definitivamente superata con il D.Lgs n. 80 del 1998).<br />
Peraltro, in conseguenza dell&#8217;iniziale diverso regime giuridico del rapporto di impiego delle due categorie di dirigenti, la dirigenza &#8220;contrattualizzata&#8221; (primi dirigenti e dirigenti superiori) riceveva compiuta regolamentazione, anche economica, con il CCNL (approvato con Provv. P. C. M. 17 dicembre 1996) concernente il periodo 1994-1997, (il quale ha previsto consistenti aumenti retributivi), mentre, per lo stesso periodo, alla dirigenza &#8220;non contrattualizzata&#8221;  venivano corrisposti, per via legislativa, soltanto acconti compensativi.<br />
In tale contesto la legge n. 334 del 1997 (al fine di riequilibrare i trattamenti stipendiali tra dirigenti contrattualizzati e non) riconosceva (art. 1) a favore della dirigenza generale (militare e civile), a &#8220;titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo&#8221;, un&#8217;indennità di posizione con effetto retroattivo al 1° gennaio 1996, in considerazione delle diverse funzioni svolte; mentre, all’art. 2, demandava alle leggi finanziarie del biennio 1998-2000 l’indicazione delle risorse da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del personale dirigenziale non generale e non contrattualizzato (fra cui quello militare) con il trattamento previsto per i dirigenti civili (non generali) in sede di contrattazione collettiva (previsione poi ripetuta nell’art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998). <br />
Anche la legge n. 266 del 1999 si inserisce lungo il solco legislativo già tracciato dai precedenti interventi, mantenendo inalterato il parallelismo tra dirigenti civili e militari (entrambi non di livello generale) e delineando, con l’art. 19, un complesso procedimento inteso a definire le esigenze perequative del personale dirigenziale non contrattualizzato, assicurare la provvista finanziaria e la relativa erogazione a colonnelli e generali di brigata.<br />
Il D.P.C.M. 3 gennaio 2001 attua dunque tale disegno concedendo, a partire dal 1° gennaio 2000, ai Colonnelli e Brigadieri generali, un’indennità perequativa che è stata poi, essendo stati stanziati altri 36 miliardi di lire con la legge n. 388 del 2000 (art. 50 comma IV), rideterminata per l’anno 2001 con D.P.C.M. 29 maggio 2001.</p>
<p>2. Orbene gli odierni ricorrenti rivendicano, pur non avendo il grado di Colonnello o di Generale di brigata, l’indennità perequativa prevista dal D.P.C.M. 3 gennaio 2001; ciò sulla base di due ordini di argomentazioni:<br />
•	la prima, prima di pregio, fa leva su un concetto giuridicamente sconosciuto secondo il quale all’attribuzione del trattamento dirigenziale (con la maturazione dell’anzianità di servizio prevista dall’art. 5, comma III, della legge n. 231 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni) accede, quale apodittico corollario, il riconoscimento della qualifica dirigenziale;<br />	<br />
•	la seconda è invece imperniata sulla natura stipendiale (ovvero di componente integrativa del trattamento economico dell’ufficiale) dell’indennità de qua; altrimenti detto essendo tale emolumento volto a ripianare il differenziale economico tra dirigenti civili non generali (contrattualizzati) e l’analoga dirigenza militare (in regime di diritto pubblico), esso compete a tutti gli ufficiali che, direttamente o per aggancio, godono dello stipendio o del trattamento economico dirigenziale.<br />	<br />
Orbene la trama difensiva indicata al secondo dei punti ora indicata, è stata, invero, apprezzata da questa Sezione che in proprie recenti pronunce, concernenti fattispecie assolutamente similari, l’ha posta a base di un articolato iter argomentativo concluso col riconoscimento di tale trattamento indennitario; con ciò aderendo ad una corrente di pensiero originariamente patrocinata dal T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce e successivamente confortata anche da varie pronunce della II Sezione di questo T.A.R.<br />
Si trattava, in ogni caso, di un indirizzo giurisprudenziale non omogeneo in quanto disatteso sia da altra Sezione di questo T.A.R. (cfr. sez. I, n. 5542 del 2002), sia da altri Tribunali (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez, I, n. 3967 del 2002) nonché dal Consiglio di Stato (cfr., in sede consultiva, Sezione III, n. 26/2002 del 23 aprile 2002; in sede giurisdizionale, cfr., ex multis, Sezione IV, n. 6452 del 2003).<br />
La presenza di tali difformi orientamenti ha indotto dunque il Legislatore ad intervenire con un’interpretazione autentica dell’art. 19, comma IV, della legge n. 266 del 1999 (contenuta nell’art. 3, comma LXXII, della l. 350 del 24 dicembre 2003) specificando che:<br />
•	destinatari dell’emolumento ivi previsto sono esclusivamente “colonnelli e brigadieri generali delle FF.AA.” nonché il personale che appartiene “ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia&#8230;”;<br />	<br />
•	l’emolumento stesso non è compatibile ai fini dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’art. 5 della legge n. 231 del 1990 e agli artt. 43 e 43-ter della legge n. 121 del 1981 (id est: l’indennità in parola è svincolata dal trattamento dirigenziale spettante agli ufficiali con anzianità di servizio di 13/15 anni ovvero 23/25 anni ai sensi delle norme dianzi citate).<br />	<br />
Consegue a tanto che l’indirizzo assunto dalla Sezione in materia deve ritenersi, col varo della citata legge finanziaria per il 2004, non ulteriormente praticabile, compromettendo altresì tale novella la possibilità di accoglimento del gravame in epigrafe: esito questo che riguarda la domanda dei ricorrenti in tutte le sue articolazioni e cioè sia con riferimento all’indennità prevista dal D.P.C.M. 3 gennaio 2001 che con riferimento all’ulteriore (e non specificata) indennità prevista dagli artt. 2 della legge n. 334 del 1997 e 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (oggi art. 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001) nonché dall’art. 24 della legge n. 448 del 1998 e ciò in quanto:<br />
•	le prime due norme fanno riferimento alla medesima indennità perequativa poi concretamente attuatasi tramite il D.P.C.M. 3 gennaio 2001 (e non ad altro ed indeterminato emolumento);<br />	<br />
•	l’art. 24 della legge n. 448/1998 non disciplina, in alcuna sua parte, l’indennità perequativa di cui di discute, limitandosi a stanziare, al comma VI, i fondi necessari per il finanziamento, per l’anno 1999, della (diversa) indennità di posizione spettante alla dirigenza generale civile e militare.<br />
Conseguentemente anche la questione di legittimità costituzionale sollevata col gravame perde rilievo, mentre diventa attuale l’analoga questione prospettata con riferimento al citato art. 3, comma LXXII, della legge finanziaria per il 2004.</p>
<p>3. La trattazione di quest’ultima questione trova, tuttavia, ostacolo nella circostanza che la stessa è stata irritualmente introdotta con memoria e non, come dovuto, con atto notificato alle Amministrazioni evocate in giudizio: soggiacendo, conseguentemente, a declaratoria di inammissibilità.<br />
Peraltro, e lo si aggiunge solo per ragioni di completezza espositiva, detta ultima questione è manifestamente infondata.<br />
Infatti, quella del personale direttivo – sia pure fornito di una certa anzianità di servizio – e quella del personale dirigente, costituiscono senza dubbio due categorie distinte, titolari di funzioni tra loro differenziate e l’attribuzione alla prima del trattamento economico fruito dalla seconda non si traduce certamente anche nell’attribuzione di una qualifica superiore.<br />
Nei riguardi di tali categorie, perciò, si può agevolmente giustificare un trattamento disomogeneo, tanto più con riferimento ad un’indennità che è stata concepita in ragione delle peculiari esigenze perequative proprie della dirigenza non contrattualizzata rispetto all’omologo personale ammesso alla contrattazione.<br />
Manifestamente infondata si presenta, di conseguenza, ogni possibile denuncia di ingiustificata disparità di trattamento, come pure di violazione del principio di proporzione della  retribuzione rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato (artt. 3 e 36 della Costituzione); d’altra parte i contenuti meramente retributivi della controversia escludono che possa essere chiamato in causa il principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Costituzione.</p>
<p>4. Possono compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – respinge il ricorso in epigrafe e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma LXXII, della legge n. 350 del 2003 sollevata con la memoria indicata in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2004, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Roberto POLITI – Presidente, relatore, estensore<br />
	Pietro MORABITO – Consigliere<br />	<br />
	Donatella SCALA – Primo Referendario</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-5-2004-n-3675/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
