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	<title>367 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>367 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-2-2016-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-2-2016-n-367/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.367</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi, Est. P. Grauso Sulla necessità di applicare il favor partecipationis nelle gare di appalto, accogliendo offerte non rispettose delle specifiche tecniche richieste dal bando laddove sostanzialmente equivalenti; e sulla natura di facoltà non già di obbligo dell’impugnativa del diniego di autotutela ex art. 243 bis 1. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-2-2016-n-367/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-2-2016-n-367/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi, Est. P. Grauso</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità di applicare il favor partecipationis nelle gare di appalto, accogliendo offerte non rispettose delle specifiche tecniche richieste dal bando laddove sostanzialmente equivalenti; e sulla natura di facoltà non già di obbligo dell’impugnativa del diniego di autotutela ex art. 243 bis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della Pubblica Amministrazione- Offerte di gara- Prodotti non rispettosi delle specifiche tecniche richieste dal bando &#8211; Sostanziale equivalenza- Applicazione del Favor partecipationis – Necessità &#8211; Esclusione &#8211; Illegittimità.</p>
<p>2. Contratti della Pubblica Amministrazione- Aggiudicazione della gara- Preavviso di ricorso ex 243 bis d. lgs. 163/2006- Impugnativa del diniego di autotutela- Facoltà non onere.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa- Proposizione di motivi aggiunti che non estendono il thema decidendum- Onere di versamento del contributo unificato- Competenza degli Uffici amministrativi</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Quando si avvalgono della possibilità di prescrivere determinate specifiche tecniche, le stazioni appaltanti non possono respingere un&#8217;offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l&#8217;offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Nella specie, l’unica esigenza tecnica richiesta dalla legge di gara era che l’altezza dei letti, oggetto dell’appalto di fornitura in favore delle USL, fosse regolabile attraverso un sistema motorizzato, a nulla rilevando che ciò si ottenesse con un sistema di sollevamento a pantografo piuttosto che a colonne. Un ingiustificato rifiuto dell’amministrazione di questa tecnica alternativa ma equivalente proposta dall’aggiudicataria sarebbe risultato contrario al principio del favor partecipationis.<br />
&nbsp;<br />
2. Avverso il diniego totale o parziale, espresso o tacito di autotutela ex art. 243 bis d. lgs. 163/2006 sussiste una mera facoltà e non già un onere di impugnativa, come peraltro ha affermato di recente il Consiglio di Stato conformandosi ad una giurisprudenza già consolidata sul punto. Pertanto i motivi aggiunti che estendono l’impugnativa alla nota con cui l’amministrazione procedente, riscontrando il preavviso di ricorso, ha confermato l’esito della procedura sono sostanzialmente riproduttivi delle censure già svolte con il ricorso introduttivo e hanno il dichiarato fine di superare l’eccezione di improcedibilità sollevata dalle difese resistenti.<br />
&nbsp;<br />
3. Ai sensi della sentenza Corte di Giustizia UE 6 ottobre 2015, l’istanza di esenzione dal versamento del contributo unificato relativo a motivi aggiunti non ampliativi del thema decidendum, laddove non ritualmente notificata né alle parti in causa né all’amministrazione finanziaria non rappresenta una domanda giurisdizionale rituale, per cui la decisione sulla stessa è rimessa agli uffici amministrativi dell’organo giurisdizionale</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00367/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01617/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2015/201501617/Provvedimenti/stemma.jpg" height="108" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Gardhen Bilance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maddalena Carotenuto, Felice Leone e Pasquale Fornaro, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, Via Ricasoli 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
E.S.T.A.R. – Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ivan Marrone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via dei Rondinelli 2;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Malvestio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tiziano Ferrante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Leonardo Bonechi in Firenze, viale Mazzini 35;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br />
<em>previa sospensione dell’efficacia,</em><br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva, Determinazione del direttore di area della ESTAR, N. 1089 del 03.08.2015 relativa alla gara CIG 62501001AF, per la fornitura di letti bilancia (LOTTO 1) e poltrone bilancia ( LOTTO 2) da destinare alle azi<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’E.S.T.A.R. e della controinteressata Malvestio S.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. La ricorrente Gardhen Bilance S.r.l. impugna, con l’atto introduttivo del giudizio, l’aggiudicazione della procedura telematica indetta dall’E.S.T.A.R. – ente istituito dall’art. 100 della l.r. toscana n. 40/2005, come sostituito dalla l.r. n. 26/2014, per l’esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale – per la fornitura di letti bilancia e poltrone bilancia da destinare alle Aziende U.S.L. di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. L’aggiudicazione è stata disposta secondo il criterio del prezzo più basso, con provvedimento del 3 agosto 2015, in favore dell’impresa Malvestio S.p.a..<br />
1.2. Costituendosi in giudizio, sia la stazione appaltante, sia la controinteressata, hanno eccepito l’improcedibilità del gravame, per non avere la società ricorrente impugnato la nota del 22 settembre 2015, mediante la quale E.S.T.A.R. aveva confermato l’esito della procedura, respingendo l’istanza presentata da Gardhen Bilance ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006.<br />
1.3. Nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015, il difensore della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Quindi, proposti dalla medesima ricorrente motivi aggiunti nei confronti della sopra citata nota E.S.T.A.R. del 22 settembre 2015, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 13 gennaio 2016.<br />
2. Con un unico, articolato motivo di impugnazione, la società Gardhen Bilance lamenta che la stazione appaltante, nell’aggiudicare la gara, avrebbe trascurato di approfondire le caratteristiche dei prodotti offerti dall’impresa aggiudicataria, che risulterebbero il frutto di assemblaggio (si tratterebbe cioè non di letti e poltrone bilancia, ma di letti e poltrone con annesso sistema di pesatura) e non sarebbero muniti di certificazione del prodotto finale assemblato, oltre che della necessaria approvazione CE del tipo di dispositivo medico con funzione di pesatura.<br />
Più in particolare, con riferimento ai letti bilancia (lotto n. 1 di gara), la ricorrente sostiene che il dispositivo offerto dalla Malvestio – letto regolabile in altezza tramite meccanismo a pantografo – non risponderebbe alle specifiche tecniche allegate alla <em>lex specialis</em>, le quali richiedevano un letto bilancia con altezza variabile tramite colonne motorizzate. Né potrebbe invocarsi nella specie l’equivalenza dei prodotti, giacché nessuna attestazione al riguardo sarebbe stata prodotta dalla controinteressata e, in ogni caso, perché il sistema di regolazione dell’altezza mediante colonne motorizzate costituirebbe un’evoluzione tecnologica del meccanismo a pantografo, di modo che l’uno e l’altro non potrebbero mai considerarsi equipollenti.<br />
Ancora, il certificato di approvazione CE prodotto in gara dalla controinteressata non sarebbe afferente a letti o poltrone bilancia, ma a strumenti per pesare a funzionamento non automatico, tanto che la dichiarazione di compatibilità del prodotto esibita dalla Malvestio non sarebbe nota al Ministero dello Sviluppo Economico. Il visualizzatore digitale modello T8, oggetto dell’offerta, non sarebbe a sua volta incluso in alcun certificato di approvazione CE e l’irregolarità metrologica dei prodotti offerti dall’aggiudicataria sarebbe confermata dalle dichiarazioni equivoche rese dalla Malvestio, la quale avrebbe indotto in errore la stazione appaltante anche attraverso l’indicazione di codici identici per prodotti differenti, ovvero di codici non aventi nessuna corrispondenza nell’elenco dei dispositivi medici tenuto presso il Ministero della Salute, e la produzione di immagini incomplete dei prodotti. La dichiarazione di conformità prodotto dalla Malvestio si riferirebbe, del resto, ai soli letti elettrici dalla stessa offerti, e non al prodotto assemblato, di modo che non sarebbe possibile attestare la conformità CE dei letti bilancia.<br />
Analogamente, la poltrona bilancia (lotto n. 2) offerta dalla controinteressata non risulterebbe dall’elenco dei dispositivi medici del Ministero della Salute e pertanto non potrebbe venire commercializzata. Si tratterebbe, peraltro, di una poltrona per prelievi e non di una poltrona bilancia, indicata nell’offerta con un codice non corrispondente ad alcun dispositivo medico e sprovvista di certificazione di conformità CE (la dichiarazione di un terzo soggetto, esibita in gara dalla Malvestio, sarebbe del tutto inattendibile); ed anche in questo caso sarebbe stato adoperato il modello di visore T8, mancante dell’approvazione CE.<br />
I motivi aggiunti estendono l’impugnativa alla nota con cui l’amministrazione procedente, riscontrando il preavviso di ricorso presentato dalla Gardhen Bilance, ha confermato l’esito della procedura. Essi riproducono le censure già svolte con il ricorso introduttivo e hanno il dichiarato fine di superare l’eccezione di improcedibilità sollevata dalle difese resistenti, sul punto essendo peraltro appena il caso di osservare come vi sia una facoltà, ma non un onere, di impugnare il diniego totale o parziale, espresso o tacito, di autotutela <em>ex</em> art. 243-<em>bis</em> D.Lgs. n. 163/2006 (la giurisprudenza è da tempo consolidata in tal senso: fra le più recenti, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2015, n. 1543; id., 9 marzo 2015, n. 1176).<br />
2.1. Le censure saranno esaminate congiuntamente.<br />
2.1.1. Ai sensi dell’art. 68 co. 4 del D.Lgs. n. 163/2006, quando si avvalgono della possibilità di prescrivere determinate specifiche tecniche, le stazioni appaltanti non possono respingere un&#8217;offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l&#8217;offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.<br />
Alla disposizione risulta essersi correttamente conformata la stazione appaltante, la quale, a fronte della specifica tecnica che, per i letti bilancia, richiedeva la possibilità di variarne l’altezza tramite colonne motorizzate, non ha potuto far altro che giudicare tecnicamente equivalente il sistema di verticalizzazione offerto dall’aggiudicataria e caratterizzato dall’impiego di attuatori elettrici in luogo delle colonne motorizzate: avuto riguardo all’unica esigenza tecnica evincibile dalla legge di gara, che l’altezza dei letti potesse venire modificata per mezzo di un meccanismo motorizzato, un’eventuale esclusione dell’offerta Malvestio sarebbe risultata ingiustificatamente discriminatoria alla luce dell’ampia prescrizione della stessa legge di gara, la quale, non evidenziando ragioni univoche di oggettiva superiorità del sistema di sollevamento a colonne piuttosto che per quello a pantografo in relazione alle esigenze da soddisfare con l’appalto, deve essere interpretata secondo il consueto criterio del <em>favor partecipationis</em> (in altri termini, la legge di gara non consente di affermare che la necessità della stazione appaltante di disporre di letti regolabili in altezza potesse essere soddisfatta unicamente dall’acquisto di letti che la ricorrente definisce “di ultima generazione”, e non anche di letti “di vecchia generazione”, ma pur sempre muniti di un sistema motorizzato di regolazione dell’altezza).<br />
D’altro canto, in ordine alla specifica tecnica in questione la prova dell’equivalenza è apprezzabile <em>ictu oculi</em> dalla stazione appaltante pur in mancanza di espresse allegazioni o giustificazioni ad opera del concorrente, trattandosi unicamente di stabilire se i letti offerti siano dotati di meccanismi automatici (motorizzati) di sollevamento/abbassamento. E quelli offerti dalla controinteressata Malvestio lo sono certamente.<br />
2.1.2. Tanto premesso, dalla scheda dettaglio dell’offerta, in atti, la controinteressata risulta aver offerto il letto elettrico identificato dal codice 346760H e munito di bilancia elettronica (visualizzatore mod. T8) codice 346065. Come chiarito dalla stessa controinteressata, il prodotto è la risultante dell’assemblaggio di componenti provenienti da aziende diverse, le quali operano in collaborazione fra loro per dare vita a un <em>unicum</em> finale a partire dal letto elettrico prodotto, appunto, da Malvestio e corredato della dichiarazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e della relativa certificazione rilasciata dall’ente accreditato IMQ, nonché dell’iscrizione nell’elenco dei dispositivi medici tenuto presso il Ministero della Salute.<br />
Al letto elettrico viene applicato il sistema di pesatura prodotto invece da 5.9 Care Weighting System S.r.l., o meglio per conto di questa prodotto dalla società I Bilanciai, e commercializzato con un proprio codice identificativo da Malvestio. Si veda, a riscontro, la scheda tecnica dei prodotti presentata in gara, nella quale sono separatamente descritti il letto elettrico (codice 346760H), le quattro ruote sbloccabili (cod. 300224), le sponde laterali a compasso (cod. 346080) e la bilancia elettronica (cod. 346065), vale a dire i quattro prodotti cui si riferisce l’offerta economica della controinteressata, ciascuno con l’indicazione del relativo prezzo, a conferma della natura composita del letto bilancia offerto e della coincidenza tra offerta economica e oggetto della fornitura.<br />
Si aggiunga che, richiesta di chiarimenti dalla stazione appaltante, con nota del 13 luglio 2015 la Malvestio ha precisato che il nome commerciale del letto bilancia da essa offerto, come risultante dall’assemblaggio, è “Master” e che tale identificativo viene apposto al prodotto, già recante l’etichetta di riconoscimento della Malvestio con codice 346760H, dalla 5.9 Care Weighting System dopo l’inserimento della bilancia elettronica. La spiegazione è coerente con la titolarità, da parte della predetta 5.9 S.r.l., della certificazione CE del sistema di garanzia della qualità riferita, appunto, a letti e poltrone bilancia a uso medicale, modelli “Kelly”, “Master” e “Start” commercializzati con marchio “5.9” (doc. B 1 delle produzioni Malvestio), ed attestante nella sua forma più ampia la conformità dei prodotti alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 46/1997, attuativo della Direttiva 93/42/CE, in tutte le fasi, dalla progettazione al controllo finale (art. 11 co. 5 e allegato VII del D.Lgs. n. 46/1997).<br />
La conformità dei dispositivi ai requisiti metrologici è assicurata, ai sensi delle norme sopra richiamate, dal certificato di approvazione del tipo rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla società I Bilanciai, che, come detto, fornisce a 5.9 Care Weighting System gli strumenti di pesatura da applicare ai letti elettrici per dare vita ai letti bilancia assemblati: si tratta, come chiarito dall’aggiudicataria alla stazione appaltante, dei visori DFWCB di cui alla certificazione ministeriale del 26 ottobre 2011, ai quali la Malvestio attribuisce il proprio codice commerciale 346065 modello T8.<br />
Infine, la società 5.9 è anche titolare dell’iscrizione dei prodotti offerti in gara da Malvestio – letti bilancia e poltrone bilancia assemblati – nell’elenco dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute (doc. prodotto dal Malvestio il 17 dicembre 2015), il che dimostra l’assolvimento degli obblighi comunicativi gravanti sui produttori di dispositivi medici. Dall’iscrizione risultano, accanto al codice attribuito al prodotto dal fabbricante/assemblatore, il numero identificativo della registrazione, il nome commerciale, la classificazione CND e la classe CE (i letti “Master” e “Start” sono classificati come letti a bilancia e inseriti nella classe CE “IM – Classe I con funzioni di misura”), risultandone con ciò confermata l’idoneità all’acquisto da parte del servizio sanitario nazionale (si vedano, di nuovo, il D.Lgs. n. 46/1997, l’art. 1 co. 409 della legge n. 266/2005 e il D.M. 21 dicembre 2009, che ha sostituito il D.M. 20 febbraio 2007).<br />
2.1.3. In definitiva, la documentazione agli atti conferma l’adeguatezza dei controlli eseguiti dalla stazione appaltante e smentisce, di contro, la tesi della ricorrente, la quale si risolve, a ben vedere, nell’enfatizzare alcune apparenti incongruenze dell’offerta vincitrice. Incongruenze che debbono però ritenersi superate alla luce delle plausibili giustificazioni rese in gara dalla controinteressata e recepite dall’E.S.T.A.R. con il diniego di autotutela.<br />
In questa sede non può, del resto, disporsi alcun controllo sui presupposti per l’iscrizione dei dispositivi nell’elenco CND, trattandosi di attività rimessa all’autorità di sorveglianza e vigilanza in sede amministrativa e, in ogni caso, non sussistendo significativi elementi di dubbio al riguardo; fermo restando che la corrispondenza tra prodotti offerti e prodotti effettivamente forniti, nonché la presenza su questi ultimi della marcatura CE, potranno e dovranno essere verificate da E.S.T.A.R. e dalle aziende sanitarie interessate nel corso dell’esecuzione del contratto.<br />
2.1.4. Considerazioni simili valgono per le poltrone bilancia oggetto del lotto 2.<br />
La poltrona offerta dalla controinteressata con il codice PG84012 e con il nome commerciale “Kelly” è descritta già nel modulo contenente l’offerta economica come “poltrona prelievi… e sistema di pesatura integrato alla struttura”. Nella scheda tecnica trasmessa alla stazione appaltante si parla inequivocabilmente di “poltrona bilancia” identificata dal codice CND Z12099003, che corrisponde, nell’elenco ministeriale dei dispositivi medici, all’identificativo della poltrona bilancia “Kelly” prodotta dalla 5.9 S.r.l. e munita della medesima certificazione CE del sistema di garanzia della qualità già vista per i letti bilancia “Master” e “Start”, oltre che del medesimo certificato di conformità al tipo relativo allo strumento di pesatura DFWCB.<br />
3. In forza delle considerazioni esposte il gravame va respinto, con condanna della ricorrente Gardhen Bilance S.r.l. alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.<br />
3.1. La ricorrente, per inciso, ha depositato il 15 dicembre 2015 un’istanza di esenzione dal pagamento del contributo unificato relativo ai motivi aggiunti proposti in corso di causa, invocando a sostegno la nota decisione della Corte di Giustizia UE, sez. V, 6 ottobre 2015, in causa C-61/14.<br />
Non vi è, tuttavia, luogo a provvedere da parte del collegio, trattandosi di atto non notificato ad alcuna delle parti in causa, né all’amministrazione finanziaria, ovvero all’ufficio giudiziario incaricato della riscossione del contributo, dovendosi perciò escludere che ci si trovi in presenza di una domanda giurisdizionale ritualmente introdotta. Per come formulata e proposta, l’istanza di esenzione dal contributo unificato presentata dalla ricorrente Gardhen Bilance dovrà dunque essere trattata in via amministrativa e rimessa alla Segreteria generale del T.A.R..<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge le impugnative proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti dalla Garhen Bilance S.r.l..<br />
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.<br />
Rimette al Segretario generale del T.A.R. ogni determinazione in ordine all’istanza di esenzione dal pagamento del contributo unificato per i motivi aggiunti, depositata dalla ricorrente il 15 dicembre 2015.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-25-2-2016-n-367/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2016 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2016-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2016-n-367/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.367</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi, est. De Michele Sulla necessità di escludere il concorrente il caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale negli appalti di lavori 1. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Appalto di lavori &#8211; Offerta &#8211; Oneri di sicurezza aziendale &#8211; Omessa indicazione &#8211; Esclusione &#8211; Necessità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, est. De Michele</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità di escludere il concorrente il caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale negli appalti di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Appalto di lavori &#8211; Offerta &#8211; Oneri di sicurezza aziendale &#8211; Omessa indicazione &#8211; Esclusione &#8211; Necessità</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gare &#8211; Appalto di lavori &#8211; Qualificazione &#8211; Subappaltatore qualificato &#8211; Omessa indicazione &#8211; Causa d&#8217;esclusione &#8211; Inconfigurabilità&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nelle procedure di affidamento dei lavori, i partecipanti alla gara debbono indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza, pena l’esclusione dell’offerta anche se non prevista dal bando di gara, in base all&#8217;art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006.&nbsp;Il carattere invalidante – nonché l’inammissibilità al riguardo del cosiddetto soccorso istruttorio, di cui all’art. 46, comma 1, del citato d.lgs n. 163 del 2006 – appaiono d’altra parte riconducibili alla peculiare natura dei costi per la sicurezza: quelli da interferenza (fissi e non soggetti a ribasso), relativi alla tutela della salute e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e soprattutto quelli interni, o aziendali, propri di ciascuna impresa e riferiti allo specifico appalto in discussione, questi ultimi influenzati dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta predisposta da ciascuna impresa. Il carattere, almeno in parte, soggettivo e discrezionale della determinazione dei costi di cui trattasi rende la relativa indicazione, ragionevolmente, elemento essenziale dell’offerta, non integrabile ex post senza sostanziale lesione della par condicio dei concorrenti (in quanto, in caso contrario, l’impresa interessata sarebbe chiamata ad operare, in via successiva, non una mera integrazione documentale su requisiti, già posseduti al momento dell’offerta, ma veri e propri aggiustamenti negli equilibri interni dell’offerta stessa, al fine di bilanciare il giudizio di anomalia, peraltro solo ove in concreto avviato).&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;In base al combinato disposto degli articoli 92, comma 7 e 109, comma 2 del medesimo d.P.R. n. 207, nonchè 37, comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, non occorre indicare in gara il nominativo di subappaltatore qualificato, richiedendosi soltanto&nbsp;che l’impresa non in possesso della qualificazione per le opere scorporabili ne affidi l’esecuzione in subappalto a ditte in possesso di detta qualificazione, mentre l’art. 118 del medesimo d.lgs. n. 163 prevede soltanto, in tema di esecuzione del contratto, che l’aggiudicatario – dopo avere dichiarato nell’offerta che i lavori sarebbero stati oggetto di subappalto – depositi, poi, il relativo contratto almeno venti giorni prima dell’inizio delle lavorazioni. Non è stato quindi ravvisato alcun obbligo di specificare le ditte subappaltatrici già in fase di offerta.</p>
<p>Cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria,&nbsp;<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22097">Sentenza 20 marzo 2015, n. 3</a><br />
Cons. Stato, Adunanza Plenaria,&nbsp;<a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/22444">Sentenza 2 novembre 2015, n. 9</a><br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00367/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 08717/2015 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8717 del 2015, proposto dalla società Amoroso Costruzioni Srl Unipersonale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Rosario Spasiano, con domicilio eletto presso l’avv. Aristide Police in Roma, piazza Adriana,20;&nbsp;<br />
contro<br />
Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e del Turismo &#8211; Dir.Reg.Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Impresa Costruzioni e Restauri Vincenzo Modugno S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Russo e Barbara Del Duca, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia. 50;&nbsp;<br />
per la riforma della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA, SEZIONE I, n. 00543/2015, resa tra le parti, concernente aggiudicazione dell’appalto per opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Castello di Melfi;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali e del Turismo &#8211; Dir.Reg.Beni Cult.E Paesagg.della Basilicata, nonché dell’Impresa Costruzioni e Restauri Vincenzo Modugno S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Spasiano e Del Duca, nonché l’avvocato dello Stato Fedeli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO<br />
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sez. I, n. 543/15 del 20 agosto 2015 – con riferimento all’aggiudicazione definitiva di un appalto, per opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del castello di Melfi – è stato accolto il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria (Impresa Costruzioni e Restauro Vincenzo Modugno s.r.l.) e dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale, proposto dalla società ricorrente (Amoroso Costruzioni s.r.l.), seconda classificata nella procedura di gara.<br />
Nella citata sentenza si rilevava in via prioritaria la fondatezza del ricorso incidentale, con riferimento alla omessa indicazione – nell’offerta della società ricorrente – dei costi di sicurezza specifici, a norma dell’art. 87 n. 4 e 86 n. 3 bis del d.lgs. n. 163 del 2006. Anche in difetto di una comminatoria espressa nella disciplina di gara, infatti, la mancata indicazione di cui trattasi renderebbe l’offerta incompleta sotto un profilo sostanziale, implicante esclusione dalla gara, in quanto si impedirebbe alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa e sulla congruità dell’importo. Inapplicabile al caso di specie, inoltre, sarebbe stato l’istituto del soccorso istruttorio, non potendosi integrare successivamente un’offerta, originariamente carente sotto un profilo essenziale. La ricorrente Amoroso s.r.l., pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse – dopo tale declaratoria – alla coltivazione dell’impugnativa.<br />
Avverso la predetta sentenza la società Amoroso s.r.l. ha proposto l’atto di appello in esame (n.8717/15, notificato in data 8 ottobre 2015), in base alle argomentazioni difensive di seguito sintetizzate:<br />
1)&nbsp;&nbsp; &nbsp;violazione o falsa applicazione degli articoli 86, n. 3 bis e 87 n. 4 del d.lgs. n. 163 del 2006; errata interpretazione di pronuncia giurisdizionale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2015); violazione dei principi di affidamento, buon andamento e concorrenza; violazione del principio di buona fede ex art. 1366 cod. civ., in quanto l’offerta, ritenuta incompleta, era viceversa comprensiva dei costi della sicurezza, pur in assenza di separata indicazione (peraltro, non richiesta dal bando). In tale situazione, il mancato scorporo dei costi della sicurezza non potrebbe comportare esclusione dalla gara, pur essendo ipotizzabile la relativa incidenza sull’anomalia del prezzo, come desumibile dal combinato disposto degli articoli 86, comma 3 bis del d.lgs n. 163 del 2006 e 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008. La diversa interpretazione, fornita dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2015, porrebbe regole non applicabili alle situazioni pregresse, per le quali dovrebbe ritenersi sempre percorribile la via del soccorso istruttorio. Venivano quindi riproposte le censure, prospettate col ricorso principale in primo grado.<br />
2)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Violazione o falsa applicazione degli articoli 37 e 118 del Codice dei contratti pubblici. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, in quanto le imprese partecipanti dovevano essere in possesso di attestazioni, rilasciate da Organismi di attestazione (SOA), che documentassero la qualificazione nelle categorie richieste e classifica adeguata per il lavori da svolgere (OG2 – classifica III, per un importo pari a €. 572.651,75; OS30 – classifica II, per un importo pari a €. 451.340,46; OS6 – classifica II, per un importo pari a €. 323.068,42); nel caso di specie, l’aggiudicataria avrebbe posseduto la qualificazione prevista solo per la categoria prevalente OG2, con affermata intenzione di subappalto per le categorie, per le quali la stessa non possedeva la necessaria qualificazione, ma senza alcuna indicazione del soggetto sub-appaltatore: circostanza sufficiente per determinare l’esclusione; il subappalto, inoltre, sarebbe stato illegittimo, perché concernenti lavori in percentuale superiore al 30% dell’importo complessivo (cfr. parere dell’A.V.L.P. n. 174 del 23 ottobre 2013);<br />
3)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Violazione o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 163 del 2006; violazione o falsa applicazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento, avendo l’aggiudicataria dichiarato di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ditta con meno di quindici lavoratori dipendenti, mentre dalla visura camerale emergerebbero 44 addetti;<br />
4)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Violazione dell’art. 10 del disciplinare di gara; violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006; difetto di istruttoria; violazione del giusto procedimento, non essendo stata resa la dichiarazione – riferita all’assenza di misure di prevenzione, o altre cause ostative ex artt. 6 e 67 del d.lgs. n. 159/2011, nonché all’assenza di pronunce di condanna – per uno dei due soci di maggioranza;<br />
5)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara; eccesso di potere; difetto di istruttoria; violazione del giusto procedimento, in quanto l’obbligatoria polizza assicurativa, relativa alla responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art. 111 del Codice e dell’art. 269 del regolamento, sarebbe stata sostituita dal mero impegno di un agente assicurativo (non, come prescritto, da Istituto bancario o società assicuratrice) di emettere detta polizza, in caso di aggiudicazione dei lavori;<br />
6)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Violazione dell’art. 13, sub 7, del disciplinare di gara; eccesso di potere, difetto di istruttoria; violazione del giusto procedimento, non essendo state esplicitate nei termini prescritti le “condizioni di vantaggio competitivo”, tali da consentire economie sugli elementi costitutivi dell’offerta, in quanto risultava esplicitato dall’aggiudicataria, nel caso di specie, solo il valore percentuale e non il valore assoluto dei fattori, relativi al costo del lavoro, all’importo delle spese generali e dell’utile di impresa.<br />
La società Modugno s.r.l., costituitasi in giudizio, ribadiva – in base alle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015 – la non sanabilità, tramite soccorso istruttorio, dell’omessa indicazione nell’offerta dei costi della sicurezza.. Ugualmente infondate, inoltre, sarebbero state le censure prospettate avverso la regolarità dell’offerta della medesima società Modugno, sia per il possesso delle necessarie qualifiche (per l’assorbimento, nella qualificazione OG11, della qualificazione in alcune categorie specialistiche, fra cui OS28 e OS30), con conseguente carattere non necessario del preannunciato subappalto e della relativa specificazione nominativa (peraltro, ritenuta comunque non obbligatoria in sede di presentazione dell’offerta). Quanto alle norme sul lavoro dei soggetti disabili, non vi sarebbe stato alcun vincolo al riguardo per l’aggiudicataria, in quanto solo 12 dipendenti della stessa sarebbero stati computabili ai fini di cui trattasi, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.<br />
Quanto all’impegno di stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile, sarebbe stato del tutto valido quello proveniente da un soggetto, iscritto nell’elenco speciale degli intermediari finanziari al n. E000010514; tale impegno non era comunque richiesto a pena di esclusione dalla gara, in conformità all’art. 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, che prevede tale dichiarazione alla data di sottoscrizione del contratto, a pena di ingiustificato aggravio del procedimento, con eventuale soccorso istruttorio in considerazione della tassatività delle cause di esclusione, ex art. 46, comma 1 bis del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Quanto alla dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del medesimo d.lgs., non vi sarebbe stato alcun obbligo per i soggetti non titolari, come nel caso di specie, di quote di maggioranza. L’entità delle singole voci dell’offerta (costo del lavoro, spese generali ed utile di impresa), inoltre, sarebbe stata correttamente espressa, tramite specificazione del valore assoluto della prima di tali voci (per l’importo di €. 294.190,77) e indicazione percentuale degli altri parametri (rispettivamente, 15% e 10%), senza residuali margini di incertezza. Venivano infine riprodotti gli ulteriori motivi di ricorso incidentale, assorbiti in primo grado (violazione o falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché del punto 12.2 del disciplinare di gara sul programma dettagliato dei lavori e per omessa specificazione delle offerte migliorative ed additive).<br />
Le argomentazioni sopra sintetizzate erano oggetto di ulteriori contestazioni dell’appellante e su tale base, nell’udienza in data odierna, la causa è passata in decisione.<br />
DIRITTO</p>
<div style="text-align: justify;">La vicenda sottoposta all’esame del Collegio – in materia di appalto di lavori da parte di una pubblica amministrazione – presuppone, in primo luogo, la valutazione di un ricorso incidentale escludente, proposto in primo grado di giudizio, nei termini fatti propri dalla nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 7 aprile 2011, secondo cui il giudice non potrebbe valutare le ragioni difensive della parte ricorrente, senza avere prima esaminato e respinto le censure prospettate in via incidentale, per contestare la legittimità dell’ammissione della ricorrente stessa ad una procedura di gara. In base alla pronuncia sopra indicata, infatti, l’interesse a ricorrere – quale fondamento dell’azione ex art 100 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo – non potrebbe sussistere in capo ad un soggetto privo dei requisiti per essere ammesso alla procedura selettiva contestata, nemmeno sotto il profilo residuale dell’interesse strumentale alla rimessa in discussione del rapporto controverso, data la natura ipotetica ed eventuale della rinnovazione della procedura contestata, secondo parametri ricadenti nella disponibilità dell’Amministrazione. Il carattere assolutamente prioritario del ricorso incidentale escludente, in effetti, è stato in parte censurato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella pronuncia in data 4 luglio 2013, relativa alla causa C-100/12 (Fastweb), con riferimento alla contestazione della legittimità dell’offerta da parte dell’unico concorrente dell’aggiudicatario, per ragioni identiche a quelle, prospettate per invalidare l’offerta di quest’ultimo. In tale situazione l’omessa disamina delle censure del ricorrente principale, la cui offerta risultasse da escludere in accoglimento di ricorso incidentale, è stata dichiarata incompatibile con l’art. 1, par. 3, della direttiva n. 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 (come modificata dalla direttiva n. 2007/66/CE in data 11 dicembre 2007), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori. Quanto sopra, dovendosi ritenere che, nella situazione descritta, ciascuno dei due concorrenti potrebbe far valere un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta dell’altro, con conseguente impossibilità, per l’Amministrazione, di procedere alla scelta della migliore offerta, risultando ugualmente illegittime tutte quelle presentate.<br />
Deve quindi temperarsi il principio del carattere assolutamente prioritario (e decisivo, ove accolto) del ricorso incidentale “escludente” nei confronti del ricorrente principale, ma solo in presenza di concorrenti, per ciascuno dei quali sussista, in base alla citata norma comunitaria, un interesse protetto – di natura residuale – all’azzeramento della procedura per assenza di offerte valide, con conseguente presumibile rinnovazione della procedura stessa. Detto carattere escludente può invece ravvisarsi quando – come nella situazione in esame – i concorrenti siano più numerosi e per alcuni di essi non sussistano contestazioni, in modo tale da non consentire il soddisfacimento dell’interesse residuale anzidetto, anche in caso di riconosciuta sussistenza di un vizio preclusivo per l’aggiudicazione, intervenuta a favore del ricorrente principale. E’ stato quindi affermato che l’esame “incrociato” delle censure, prospettate sia nel ricorso principale che in quello incidentale, deve essere ammesso, solo quando siano rimasti in gara due soli concorrenti e le rispettive offerte siano affette da vizio, inerente alla medesima fase procedimentale (cfr. in tal senso Cons. St., sez. V, 21 luglio 2015, n. 3615, 30 aprile 2015, n. 2190, 1 settembre 2015, n. 4089).<br />
Quanto all’ordine di trattazione dei motivi di gravame, è stata anche sottolineata l’esigenza di seguire un “criterio di carattere cronologico-seguenziale”, ovvero riferito “al momento in cui il vizio in essi dedotto si è verificato, all’interno della procedura di gara in contestazione” (Cons. Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5155); come ulteriormente chiarito nella successiva sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25 febbraio 2014, n. 9, si ritiene quindi che il giudice debba decidere disponendo le questioni prospettate in ordine logico, anteponendo le questioni di rito a quelle di merito, con priorità dei ricorsi incidentali solo ove a carattere escludente, in rapporto alla medesima fase procedimentale, ma anche con possibilità di esame prioritario del ricorso principale, per ragioni di economia processuale, ove quest’ultimo sia manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile (cfr. in tal senso anche Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2011 cit.); l’esame dei ricorsi incidentali resta pertanto pregiudiziale, qualora la relativa definizione sia ostativa o preclusiva in rapporto alle ragioni dedotte col ricorso principale (cfr. anche, in tal senso, Cons. Stato, IV, 18 marzo 2013, n. 1574 e 4 settembre 2013, n. 4449; Cons. giust. amm. Reg. Sic., sez. giurisd., 26 ottobre 2012, n. 1025; Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4449 e 18 marzo 2013, n. 1574).<br />
Nella situazione in esame, dal verbale di aggiudicazione provvisoria del 23 gennaio 2015 risulta collocata in graduatoria anche una terza società (Edil Co s.r.l.), di modo che può riconoscersi il carattere escludente del ricorso incidentale, proposto dalla società prima classificata (Vincenzo Modugno s.r.l.), nel giudizio avviato dall’impresa collocata al secondo posto in graduatoria (Amoroso Costruzioni s.r.l.); quanto sopra, benchè detto ricorso incidentale prospettasse nei confronti dell’aggiudicataria una ragione escludente, riferita ad una fase procedimentale (possesso dei requisiti di partecipazione) antecedente a quella di esame delle offerte, nell’ambito della quale l’attuale appellante avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.<br />
Anche a livello comunitario infatti, come in precedenza ricordato, è stata esclusa la possibilità di sacrificare la posizione di uno soltanto dei due concorrenti in gara, in presenza di censure “incrociate” attinenti alla medesima fase procedurale, senza però rinnegare l’impianto della citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, circa la prioritaria necessità che il processo amministrativo sia sorretto, fino alla data della pronuncia, da un interesse diretto ed attuale, consistente nella possibilità di perseguire il bene della vita, anche per equivalente (ovvero tramite aggiudicazione o risarcimento del danno), ovvero di soddisfare quanto meno l’interesse residuale a nuove chances di aggiudicazione, in caso di rinnovazione della procedura di gara. E’ corretto, pertanto, che la sussistenza di interesse attuale del ricorrente continui a trovare prioritaria disamina e che – una volta accolto il ricorso incidentale, da cui discende la non perseguibilità di un interesse anche residuale, in presenza di più concorrenti – il ricorso principale non sia più esaminato, a meno che non se ne ravvisino l’irricevibilità, l’inammissibilità o anche, ad avviso del Collegio, la manifesta infondatezza, per una pronuncia che sia frutto di più completa trattazione (da ritenersi comunque opportuna e rilevante, tenuto conto, in particolare, della persistente potestà di autotutela dell’Amministrazione).<br />
Non sembra quindi inutile considerare che, nel caso di specie, l’impugnativa appare infondata, non solo per quanto riguarda la contestazione della ravvisata ragione escludente del medesimo appellante, a seguito del ricorso incidentale proposto in primo grado, ma anche con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione della società aggiudicataria, appunto per manifesta infondatezza delle censure al riguardo proposte.<br />
Il Collegio ritiene di dover seguire, in ogni caso, l’ordine di trattazione dei motivi, come prospettato nell’atto di appello, essendo già stato oggetto di pronuncia l’invalidità dell’offerta della seconda classificata nella procedura di gara di cui trattasi, con le già enunciate conseguenze in tema di legittimazione attiva all’impugnazione dell’esito della gara.<br />
Tale invalidità è stata ricondotta all’omessa specificazione, nell’offerta economica, dei costi relativi alla sicurezza: questione, quella appena indicata, a lungo dibattuta, ma che può ritenersi definita dopo due successive pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 3 del 20 marzo 2015 e 9 del 2 novembre 2015). Nella prima delle citate pronunce si esamina, in particolare, il non univoco indirizzo giurisprudenziale, in materia di obbligatorietà della specificazione di cui trattasi sia per gli appalti di forniture e di servizi, sia per gli appalti di lavori, pur mancando per questi ultimi una disposizione espressa; tale disposizione, tuttavia, è stata ritenuta deducibile da un’interpretazione sistematica, nonché costituzionalmente orientata, delle norme regolatrici della materia (art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, articoli 86, comma 3 bis e 87, comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006). Se, infatti, l’esigenza di specificare nell’offerta i costi della sicurezza è generalizzata, quando si tratti di valutare l’eventuale anomalia dell’offerta, non sarebbe logico che la prescrizione non fosse ritenuta invalidante dell’offerta stessa – ove disattesa – solo per i lavori, in cui i rischi per la sicurezza sono normalmente più elevati. Detto carattere invalidante – nonché l’inammissibilità al riguardo del cosiddetto soccorso istruttorio, di cui all’art. 46, comma 1, del citato d.lgs n. 163 del 2006 – appaiono d’altra parte riconducibili alla peculiare natura dei costi per la sicurezza: quelli da interferenza (fissi e non soggetti a ribasso), relativi alla tutela della salute e alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e soprattutto quelli interni, o aziendali, propri di ciascuna impresa e riferiti allo specifico appalto in discussione, questi ultimi influenzati dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta predisposta da ciascuna impresa. Il carattere, almeno in parte, soggettivo e discrezionale della determinazione dei costi di cui trattasi rende la relativa indicazione, ragionevolmente, elemento essenziale dell’offerta, non integrabile ex post senza sostanziale lesione della par condicio dei concorrenti (in quanto, in caso contrario, l’impresa interessata sarebbe chiamata ad operare, in via successiva, non una mera integrazione documentale su requisiti, già posseduti al momento dell’offerta, ma veri e propri aggiustamenti negli equilibri interni dell’offerta stessa, al fine di bilanciare il giudizio di anomalia, peraltro solo ove in concreto avviato). E’ stato quindi affermato che, nelle procedure di affidamento dei lavori, i partecipanti alla gara debbono indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza, pena l’esclusione dell’offerta anche se non prevista dal bando di gara, in base al medesimo art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Per le ragioni esposte, il Collegio condivide tale principio di diritto, anche per quanto riguarda la natura meramente ricognitiva e dichiarativa del relativo riconoscimento: natura ribadita nella successiva pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/15 del 2 novembre 2015; è dunque irrilevante che la procedura di gara di cui si discute si sia svolta in gran parte prima della citata pronuncia della medesima Adunanza Plenaria n. 3 del 2015.<br />
Il primo motivo di gravame, contenuto nell’atto di appello, è dunque da respingere, con conseguente conferma della sentenza appellata sotto tale profilo, il cui carattere assorbente è già stato sottolineato nell’ambito della presente decisione.<br />
Quanto sopra non esclude che il medesimo Collegio possa rilevare, in ogni caso, anche la manifesta infondatezza degli altri motivi di gravame, riproposti in appello e già oggetto di ricorso principale in primo grado.<br />
Per quanto riguarda, in primo luogo, la prospettata assenza, in capo all’aggiudicataria Costruzioni Modugno s.r.l.., di tutte le qualificazioni previste (OG2, classifica III, OS30, classifica II e OS6 , classifica II), con preannunciata intenzione di subappaltare le opere, per le quali la qualificazione non sarebbe stata posseduta, senza specificazione del soggetto subappaltatore, l’appellata controdeduce validamente di essere qualificata a partecipare alla gara – ex art. 92 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – già in base alla qualificazione posseduta per la categoria prevalente (OG2, restauro), per l’intero importo dei lavori, senza alcuna necessità di indicare in sede di offerta i soggetti subappaltatori per le categorie specialistiche (OS30, impianti interni e OS6, finiture in materiali lignei, plastici e vetrosi); non è smentito, peraltro che la stessa impresa Modugno sia in possesso delle seguenti qualifiche: OG1, classifica V, OG2, classifica VII e OG11, classifica IV, quest’ultima attestante anche il possesso dei requisiti per eseguire opere specialistiche, fra cui quelle ascritte alla categoria OS30, a norma dell’art. 79, comma 16, del citato d.P.R. n. 207 del 2010. La categoria scorporabile OS6, inoltre, non risulta a qualificazione obbligatoria. Pertanto, non infondatamente l’appellata rappresenta come l’eccepito superamento della percentuale del 30% del valore totale dell’appalto, per le opere da subappaltare comporterebbe – nella ricorrente situazione di subappalto a caratere non necessario, in quanto non destinato a supplire a carenze dei requisiti di partecipazione – concentrazione nella fase esecutiva delle prestazioni eccedenti (per le quali l’aggiudicatario fosse comunque qualificato) e non esclusione dalla gara dell’aggiudicatario stesso (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1224). Quanto alla omessa specificazione, in sede di offerta, delle ditte subappaltatrici, il Collegio non ha ragione di discostarsi da quanto statuito nella già ricordata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015, secondo cui non emerge dal quadro normativo di riferimento una specifica prescrizione in tal senso, richiedendosi soltanto – in base al combinato disposto degli articoli 92, comma 7 e 109, comma 2 del medesimo d.P.R. n. 207, nonchè 37, comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 – che l’impresa non in possesso della qualificazione per le opere scorporabili ne affidi l’esecuzione in subappalto a ditte in possesso di detta qualificazione, mentre l’art. 118 del medesimo d.lgs. n. 163 prevede soltanto, in tema di esecuzione del contratto, che l’aggiudicatario – dopo avere dichiarato nell’offerta che i lavori sarebbero stati oggetto di subappalto – depositi, poi, il relativo contratto almeno venti giorni prima dell’inizio delle lavorazioni. Non è stato quindi ravvisato alcun obbligo di specificare le ditte subappaltatrici già in fase di offerta.<br />
Non appaiono ravvisabili, inoltre, le cause di esclusione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, che nel terzo e nel quarto motivo di gravame vengono riferite, rispettivamente, ad inosservanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili e all’assenza di misure di prevenzione o pronunce di condanna per uno dei due soci di maggioranza. Sotto il primo profilo, infatti, appare ragionevole che l’impresa aggiudicataria abbia fatto riferimento nell’offerta ai lavoratori impegnati nel settore oggetto dell’appalto, ovvero nel settore edile, per i quali esiste esonero dall’obbligo di cui trattasi, a norma dell’art. 5, comma 2della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di richiedere chiarimenti, a norma dell’art. 46, comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006. Quanto alle dichiarazioni, relative all’assenza di misure di prevenzione e di condanna, appaiono in effetti sufficienti quelle del direttore tecnico e dell’amministratore unico, non avendo il terzo socio una quota di maggioranza, tale da poter influenzare la conduzione aziendale (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 6 novembre 2013, n. 24).<br />
La quinta e la sesta censura (riferite ad insufficienza del mero impegno di un agente assicurativo di emettere l’obbligatoria polizza di assicurazione e la violazione del disciplinare di gara, per mancata esplicitazione delle condizioni di vantaggio competitivo) non configurano ragioni escludenti, riguardando questioni per le quali sarebbe comunque stato ammesso il soccorso istruttorio, fermo restando che la polizza assicurativa è stata poi regolarmente prodotta, mentre le richiamate condizioni erano comunque contenute nell’offerta, in termini percentuali.<br />
Per le ragioni esposte il Collegio ritiene che l’appello sia complessivamente infondato, mentre le ulteriori questioni incidentali, riproposte dalla parte appellata, possono essere assorbite.<br />
Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene di poterne disporre la compensazione, tenuto conto della complessità delle questioni sottoposte a giudizio e della novità di alcuni indirizzi giurisprudenziali, alla data di svolgimento della procedura concorsuale contestata.</div>
<p>P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Compensa le spese giudiziali.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Claudio Contessa,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Gabriella De Michele,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
Bernhard Lageder,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Maddalena Filippi,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-1-2016-n-367/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-367/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.367</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune con cui è stato disposto di risolvere la convenzione di concessione e gestione del complesso immobiliare sito nel parco belvedere e delle attività di bar e pizzeria, nonchè di sgombrare i locali adibiti all&#8217;attività di bar e pizzeria e gli spazi circostanti entro il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-367/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-367/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.367</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune con cui è stato disposto di risolvere la convenzione di concessione e gestione del complesso immobiliare sito nel parco belvedere e delle attività di bar e pizzeria, nonchè di sgombrare i locali adibiti all&#8217;attività di bar e pizzeria e gli spazi circostanti entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente, con l&#8217;avvertimento che in difetto si procederà all&#8217;esecuzione forzata senza ulteriori avvisi. Ritenuto che non risultano adeguatamente valutate le oggettive difficoltà nell’adempimento delle obbligazioni a carico di parte ricorrente scaturite dal complessivo comportamento del Comune, tenuto alla leale osservanza degli obblighi a proprio carico, così come, del resto, entrambe le parti sono tenute allo scrupoloso adempimento della convenzione, in vista del soddisfacimento del prioritario interesse pubblico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00367/2012 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00385/2012 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 385 del 2012, proposto da:<br />
<b>Ditta Individuale Longo Santa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Edoardo Nigra, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Comune di Pedara</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Di Vita, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Fimia, 27;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; del provvedimento del responsabile del IV settore del Comune di Pedara del 8 febbraio 2012 n 97/12 con cui è stato disposto di risolvere la convenzione di concessione e gestione del complesso immobiliare sito nel parco belvedere e delle attività di bar e pizzeria, nonchè di sgombrare i locali adibiti all&#8217;attività di bar e pizzeria e gli spazi circostanti entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente, con l&#8217;avvertimento che in difetto si procederà all&#8217;esecuzione forzata senza ulteriori avvisi<br />
&#8211; di ogni atto presupposto connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pedara;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Vista l’ampia documentazione (anche fotografica) prodotta ed esibita da entrambe le parti;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso, ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, appare fondato nella parte in cui non risultano adeguatamente valutate le oggettive difficoltà nell’adempimento delle obbligazioni a carico di parte ricorrente scaturite dal complessivo comportamento del Comune di Pedara, tenuto alla leale osservanza degli obblighi a proprio carico, così come, del resto, entrambe le parti sono tenute allo scrupoloso adempimento della convenzione, in vista del soddisfacimento del prioritario interesse pubblico;<br />
Ritenuto di fissare, per la trattazione nel merito del ricorso, la prima udienza pubblica del giugno 2013, come da emanando calendario;<br />
Ritenuto, infine, di disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione e per l&#8217;effetto:<br />
a) sospende l’esecuzione degli atti impugnati;<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del giugno 2013, come da emanando calendario.</p>
<p>Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere<br />
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/04/2012</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-367/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2011 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-11-2011-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-11-2011-n-367/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-11-2011-n-367/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2011 n.367</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. C. L. Cardoni T. S.r.l. (avv.ti S. Castellini e B. Ronconi) c/ Comune di Spello (avv. F. A. De Matteis) e nei confronti di La B. S.r.l. (avv.ti I. Mastrolia e E. Francisci) impianti di telecomunicazione e divieti urbanistici 1. Inquinamento elettromagnetico – Installazione di impianti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-11-2011-n-367/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2011 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-11-2011-n-367/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2011 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. C. L. Cardoni<br /> T. S.r.l. (avv.ti S. Castellini e B. Ronconi) c/ Comune di Spello (avv. F. A. De Matteis) e nei confronti di La B. S.r.l. (avv.ti I. Mastrolia e E. Francisci)</span></p>
<hr />
<p>impianti di telecomunicazione e divieti urbanistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Inquinamento elettromagnetico – Installazione di impianti di tlc – Strumentazione urbanistica &#8211; Divieti specifici di localizzazione in parti del territorio aventi particolare pregio ambientale e paesaggistico – Legittimità	</p>
<p>2. Inquinamento elettromagnetico – Installazione di impianti di tlc – Presunzione di conformità urbanistica – Art. 86, comma 3, D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 – Valore relativo &#8211; Norme urbanistiche di tutela beni ambientali e paesaggistici – Prevalenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima la previsione dello strumento urbanistico comunale che vieta l’edificazione di impianti di telecomunicazione in alcune macrozone del territorio comunale (nella specie, le macrozone E), che si caratterizzano per il loro spiccato valore ambientale e paesaggistico	</p>
<p>2. La presunzione di conformità sancita dall’art. 86, comma 3, D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 non ha prevalenza assoluta sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio, in quanto beni di primario valore costituzionale, con la conseguenza che l’edificazione degli impianti non solo non può prescindere dal titolo edilizio, ma può essere vietata oltre che dalle norme paesaggistiche e ambientali, anche da quelle urbanistiche purché queste effettivamente tutelino quei valori attraverso limitazioni edificatorie puntuali e non generalizzate. Diversamente, le esigenze della comunicazione elettronica, senz’altro rilevanti, ma non di rango costituzionale, prevarrebbero in maniera sostanzialmente incondizionata sui valori costituzionali a presidio del territorio, elemento costitutivo della stessa Nazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 131 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>T. S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sabrina Castellini, con domicilio eletto presso l’avv. Bruna Ronconi in Perugia, via del Sole, 8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Spello, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bonazzi, 9; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
La B. S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Italo Mastrolia, con domicilio eletto presso l’avv. Emanuela Francisci in Perugia, via XX Settembre 57; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
-dei provvedimenti di diniego del permesso di costruire prot. n. 283 , del 10.01.2011 e prot. n. 11781 del 03.08.2010;<br />	<br />
-del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica prot. n. 11952 del 06.08.2010; <br />	<br />
-del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990, prot. n. 12481 del 18.08.2010; <br />	<br />
-del parere negativo della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, pronunciato nella seduta del 30.12.2010;<br />	<br />
&#8211; di qualsiasi altro atto presupposto e/o conseguente e/o direttamente e/o indirettamente connesso con il provvedimento sopra impugnato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Spello e di La Baita S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1- Con i provvedimenti impugnati sono stati negati sia l’autorizzazione paesaggistica, sia il permesso di costruire richiesti dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto ripetitore per telecomunicazioni costituito da alcuni box parzialmente interrati e da un traliccio in acciaio alto 40 metri.<br />	<br />
Nel ricorso si formulano censure di violazione di legge ed eccesso di potere con le quali, in estrema sintesi, si sostiene:<br />	<br />
&#8211; l’illegittimità del piano regolatore nella parte in cui vieta l’installazione degli impianti del tipo in discorso giacché si connoterebbe come un divieto generalizzato contrastante quindi con l’art. 8 L. n. 36/2001 giacché eccedente i poteri comunali ne<br />
&#8211; la violazione dell’art. 86, 3° comma, D.Lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), poiché la strumentazione urbanistica sarebbe in conflitto con la generale presunzione di conformità degli impianti della specie <br />	<br />
&#8211; il difetto di motivazione e di istruttoria poiché non sarebbero state adeguatamente illustrate le ragioni del diniego;<br />	<br />
&#8211; l’eccesso di potere perché il diniego di permesso di costruire sarebbe motivato anche con il superamento dei limiti di legge in tema di esposizione ai campi elettromagnetici con il che il Comune si sarebbe arrogato funzioni non proprie;<br />	<br />
&#8211; la violazione della Dir. 92/43/CEE, nonché degli artt. 5 e 20 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, poiché l’incidenza dell’impianto non sarebbe significativa al punto da richiedere una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e comunque questa avrebbe potuto<br />
2- L’Amministrazione si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente.<br />	<br />
Si è anche costituita La Baita s.r.l. alla quale pure è stato notificato il ricorso.<br />	<br />
3- Il Collegio, in via preliminare, giudica fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società La Baita s.r.l., articolata nella memoria in data 18 aprile 2011.<br />	<br />
Infatti, detta società non è contemplata negli atti impugnati né è intervenuta nei relativi procedimenti per cui correttamente afferma la sua estraneità al giudizio.<br />	<br />
4- Sempre in sede preliminare, si prescinde dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune, poiché si giudica il gravame infondato nel merito..<br />	<br />
5- Invero, il piano regolatore (art. 43, comma 11 N.T.A.) qui impugnato (rectius del quale impropriamente si chiede la “disapplicazione”) è legittimo.<br />	<br />
In primo luogo, sul piano formale, perché il potere di imporre il divieto di edificazione contestato trova la sua radice nell’art. 4, comma 4°, L.R. Umbria n. 9/2002.<br />	<br />
In secondo luogo, sul piano sostanziale, poiché non vieta in maniera generalizzata l’edificazione di impianti di telecomunicazione nel territorio comunale (in armonia con l’art. 8, comma 6°, L. n. 36/2001), ma solo nelle macrozone E, che si caratterizzano per il loro spiccato valore ambientale e paesaggistico ( arg. da: Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2007 n. 1017; TAR Campania, Napoli. Sez. VII 18 settembre 2007 n. 7596 e, a contrario, Cons. Stato Sez. VI , 4 settembre 2006 n. 5096; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 14 luglio 2009 n. 1833 ; id. 5 giugno2006 n. 3172).<br />	<br />
Dette zone si connotano dunque come beni ambientali, tutelati dalla pianificazione urbanistica, nelle quali i Comuni possono vietare l’installazione degli impianti in discorso esercitando i poteri specifici loro attribuiti dall’art. 7 e soprattutto dall’art. 4, comma 4°, L.R. Umbria n. 9/2002 cit. <br />	<br />
6- Ciò posto, non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell’art. 86, 3° comma del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)<br />	<br />
Infatti, la presunzione di conformità urbanistica (in virtù dell’assimilazione degli impianti alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 86, 3° comma cit.) trova un limite nell’esistenza di vincoli paesaggistici, in forza del riferimento (art. 86 cit., 4° comma ) al D.Lgs. n.490/1999 (arg. da Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2009 n. 7944).<br />	<br />
Ebbene, non è controverso che un vincolo paesaggistico gravi sull’area in questione e che ad esso non si sia derogato.<br />	<br />
Infatti, l’inerente autorizzazione paesaggistica è stata negata con il provvedimento pure qui impugnato, ma da ritenersi legittimo, come si vedrà.<br />	<br />
Pertanto, anche sotto questo profilo, il diniego di permesso di costruire è immune da vizi.<br />	<br />
7- Inoltre, questo Collegio, pur consapevole della non univocità della giurisprudenza, ritiene che la presunzione di conformità in discorso non abbia prevalenza assoluta sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio (arg. da Cons. Stato Sez. VI 3 ottobre 2009 n. 7566), in quanto beni di primario valore costituzionale (Corte Cost. n. 94/85, n. 359/85, n.151/86).<br />	<br />
Ne deriva che l’edificazione degli impianti non solo non può prescindere dal titolo edilizio ( arg. da Cons. Stato 13 aprile 2010 n. 2055), ma può essere vietata oltre che dalle norme paesaggistiche e ambientali, anche da quelle urbanistiche purché queste effettivamente tutelino, come qui accade, quei valori attraverso limitazioni edificatorie puntuali e non generalizzate.<br />	<br />
Diversamente, le esigenze della comunicazione elettronica, senz’altro rilevanti, ma non di rango costituzionale, prevarrebbero in maniera sostanzialmente incondizionata sui valori costituzionali a presidio del territorio, elemento costitutivo della stessa Nazione.<br />	<br />
Il tutto a fortiori nella Regione Umbria, come già visto, in virtù dei poteri attribuiti ai Comuni dalla L.R. n. 9/2002.<br />	<br />
D’altro canto è bene mettere in evidenza come non si dimostri che dal piano regolatore consegua l’impossibilita di realizzare altrove l’impianto di cui trattasi con conseguente frustrazione delle inerenti esigenze tecniche di comunicazione.<br />	<br />
Pertanto, anche sotto questo profilo, deve ritenersi che il piano regolatore stabilisca regole ragionevoli a presidio di primari interessi pubblici ( fra le tante: Cons. Stato Sez. VI, 15 luglio 2010 n. 4557; 20 ottobre 2010 n. 7588; 27 dicembre 2010 n. 9414). <br />	<br />
8- Non sono nemmeno fondate le censure di difetto di motivazione e d’istruttoria sollevate sia contro il diniego del permesso di costruire, sia contro quello dell’autorizzazione paesaggistica .<br />	<br />
Invero, basta leggere i provvedimenti avversati per rendersi conto ictu oculi come gli stessi, anche in relazione al parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, diano ampio conto, forse addirittura in maniera ridondante:<br />	<br />
&#8211; della normativa urbanistica con la quale le opere contrastano;<br />	<br />
&#8211; dell’elevatissimo pregio paesaggistico, ambientale e naturalistico dell’area interessata;<br />	<br />
&#8211; della macroscopica incidenza negativa delle opere stesse; caratterizzate da un traliccio alto 40 m. che si ergerebbe sulle pendici del Monte Subasio di notorio elevatissimo valore paesaggistico e ambientale;<br />	<br />
&#8211; dell’esistenza del vincolo paesaggistico e della sua inderogabilità proprio per la particolare qualità del sito.<br />	<br />
Sono tutte considerazioni di palmare evidenza per cui altro non v’è d’aggiungere giacché in claris non fit interpretatio.<br />	<br />
E’ comunque proficuo notare come sulle pendici sostanzialmente incontaminate del Monte Subasio siano collocate opere e città di inestimabile pregio architettonico e storico.<br />	<br />
Sia sufficiente menzionare, a tacer d’altro, Assisi, Spello, Trevi, il che rende tutto quell’ambito territoriale unico e noto al mondo per la sua bellezza per cui s’impone la sua più rigorosa tutela.<br />	<br />
9- Quanto ai restanti motivi di ricorso con i quali si lamenta che nel diniego del permesso di costruire si sarebbe indebitamente tenuto conto dell’impatto elettromagnetico dell’impianto e della necessità della V.I.A., essi si ritengono ininfluenti ai fini del giudizio di legittimità dei provvedimenti avversati, in base al principio di resistenza degli atti amministrativi.<br />	<br />
Infatti, il diniego si fonda su motivazioni più che idonee a sostenerlo, concernenti l’incompatibilità dell’opera dal punto di vista tanto urbanistico (contrasto con il PRG), quanto paesaggistico (contrasto con i vincoli), come si è sopra visto.<br />	<br />
In più, le considerazioni sull’impatto elettromagnetico (pag. 3) e su quello naturalistico &#8211; ambientale, donde la ritenuta necessità della V.I.A. (pag. 4), si connotano non come vere e proprie motivazioni , come sottolinea l’attenta difesa del Comune, ma come considerazioni ad abundantiam nell’ambito di un provvedimento già propriamente istruito e motivato.<br />	<br />
10- Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato previa estromissione della Società La Baita.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio in considerazione della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria <br />	<br />
definitivamente pronunciando<br />	<br />
&#8211; estromette la Baita s.r.l. dal giudizio<br />	<br />
&#8211; rigetta il ricorso;<br />	<br />
&#8211; compensa le spese processuali.</p>
<p>Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/11/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-11-2011-n-367/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2011 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2009 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-367/</guid>

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<p>Pres. Calvo – Est. Fornataro Roche Diagnostics spa (avv.ti Travi, Verrienti) c. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo (avv. Gallo) la P.A. a seguito di annullamento giurisdizionale dell&#8217;aggiudicazione, conserva la facoltà di revocare la gara in presenza di motivi di pubblico interesse anche in presenza di un secondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-367/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2009 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-367/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2009 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Fornataro<br /> Roche Diagnostics spa (avv.ti Travi, Verrienti) c. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo (avv. Gallo)</span></p>
<hr />
<p>la P.A. a seguito di annullamento giurisdizionale dell&#8217;aggiudicazione, conserva la facoltà di revocare la gara in presenza di motivi di pubblico interesse anche in presenza di un secondo classificato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso – Presentazione domanda partecipazione alla gara – Acquiescenza alla revoca precedente gara – Esclusione.	</p>
<p>2. – Giustizia amministrativa – Giudicato – Annullamento aggiudicazione – Revoca gara da parte P.A. &#8211; Elusione – Esclusione.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Appalto – Gara – Revoca &#8211; A seguito annullamento aggiudicazione – Secondo classificato – Posizione consolidata – Esclusione.	</p>
<p>4. &#8211; Contratti p.a. – Appalto – Gara – Revoca &#8211; A seguito annullamento aggiudicazione – Secondo classificato – Indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990 – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La domanda di partecipazione ad una gara di appalto presentata dall’Impresa che sarebbe risultata aggiudicataria nella gara indetta in precedenza se la stessa non fosse stata revocata, non importa acquiescenza all’indizione della nuova procedura.	</p>
<p>2. – A seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, la P.A. conserva il potere di non avvalersi della procedura espletata e di revocare gli atti che vi hanno dato luogo, bandendo una nuova gara, a condizione che motivi le ragioni di pubblico interesse sottese a tale scelta.	</p>
<p>3. – L’Amministrazione, che a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, dispone la revoca della gara di appalto per sopravvenuto motivi di pubblico interesse, non è tenuta a prendere in specifica considerazione gli interessi del secondo classificato che non è portatore di una posizione consolidata.	</p>
<p>4. – A seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione di una gara di appalto, il secondo classificato non vanta una posizione di diritto soggettivo né di consolidata aspettativa e pertanto a seguito della revoca della gara disposta dalla P.A., non ha titolo ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies l. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13805_13805.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-2-2009-n-367/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2009 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2008 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-28-4-2008-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-28-4-2008-n-367/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-28-4-2008-n-367/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2008 n.367</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Rel. Zucchelli Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv.St.) c. EDIPOWER s.p.a. (Avv.ti R. Villata, A. degli Esposti); Provincia Regionale di Messina (Avv.F. Marullo di Condojanni); Gestore della Rete di Trasmissione s.p.a. (Avv.ti F. Tedeschini e P.S. Pugliano) sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto dalla parte che in primo grado</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-28-4-2008-n-367/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2008 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-28-4-2008-n-367/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2008 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Rel. Zucchelli<br /> Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv.St.)	c. EDIPOWER s.p.a. (Avv.ti R. Villata, A. degli Esposti); Provincia Regionale di Messina (Avv.F. Marullo di Condojanni); Gestore della Rete di Trasmissione s.p.a. (Avv.ti F. Tedeschini e P.S. Pugliano)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto dalla parte che in primo grado era controinteressata non costituita e sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;intervento ad adiuvandum del Gestore della Rete elettrica in merito ai provvedimenti di riduzione del trasporto di energia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appello – Controinteressata non costituita &#8211; Inammissibilità – Ragioni 																																																																																												</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Intervento ad adiuvandum – Gestore della Rete Elettrica – Riduzione del trasporto di energia &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ inammissibile il controricorso in appello proposto dalla parte che in primo grado era stata destinataria della notificazione del ricorso e non si era costituita sebbene rivestisse la posizione di controinteressata all’annullamento del provvedimento impugnato e sia successivamente divenuta soccombente. Infatti, essa avrebbe dovuto dispiegare appello nei termini decadenziali mediante ricorso notificato all’appellata ed all’interveniente, mentre in secondo grado, essa va estromessa, non potendo neppure  dispiegare attività meramente difensiva, non avendo avuto rituale ingresso nel giudizio.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ ammissibile l’intervento ad adiuvandum da parte della società di gestione della Rete di Trasmissione Nazionale costituita in seguito alla privatizzazione del servizio di produzione, dispacciamento e distribuzione dell’energia elettrica, nelle questioni vertenti sui provvedimenti amministrativi che stabiliscano la riduzione della produzione di energia elettrica ed la conseguente riduzione del trasporto di energia sulla rete. Infatti, il gestore gode di una posizione giuridica soggettiva differenziata poiché le variazioni nella produzione di energia elettrica e di localizzazione dalla stessa influiscono sensibilmente sulle prestazioni della rete.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte che in primo grado era controinteressata non costituita e sull’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum del Gestore della Rete elettrica in merito ai provvedimenti di riduzione del trasporto di energia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p> N.  367/08  Reg.Dec.<br />
N.     423     Reg.Ric.<br />
ANNO  2003</p>
<p align=center><b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana <br />	<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 423/03 proposto da</p>
<p><b>ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA</b>, in persona dell’Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, via A. de Gasperi n. 81, è domiciliato ope legis;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>la <b>EDIPOWER s.p.a.</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina degli Esposti e Andrea Scuderi, elettivamente domiciliata in Palermo, via D. Trentacoste n. 89, presso lo studio Allotta;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Marullo di Condojanni, è elettivamente domiciliata in Palermo, via Giusti n. 1, presso lo studio dell’avvocato Alberto Stagno d’Alcontres;</p>
<p><b>GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, elettivamente domiciliata in Palermo, via F. Scaduto n. 2/d, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Greco;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. I) &#8211; n. 28/03 del 3 dicembre 2002 – 7 gennaio 2003.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio degli avvocati R. Villata, A. degli Esposti e A. Scuderi per la Edipower s.p.a., dell’avvocato F. Marullo di Condojanni per la Provincia regionale di Messina e degli avvocati F. Tedeschini e P. S. Pugliano per la s.p.a. Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere Claudio Zucchelli;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 26 settembre 2007 l’avvocato dello Stato Tutino per l’Assessorato appellante, l’avvocato R. Villata e l’avvocato R. Calanni, su delega dell’avvocato A. Scuderi, per la Edipower s.p.a., l’avvocato R. Tommasini, su delega dell’avvocato F. Marullo di Condojanni, per la Provincia regionale di Messina e l’avvocato U. Marrone, su delega dell’avvocato F. Tedeschini, per la s.p.a. G.R.T.N.;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	La EUROGEN s.p.a., dante causa della attuale EDIPOWER s.p.a., gestisce da anni la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, anche a seguito del provvedimento dirigenziale n. 430/17 dell’11 giugno 2001 recante l’autorizzazione provvisoria al proseguimento delle emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione a servizio delle sezioni da 160 MW.<br />	<br />
	Con atto dirigenziale n. 732 del 23 settembre 2003 il dirigente del servizio competente dell’Assessorato regionale ha riformato il detto decreto dirigenziale. L’autorizzazione al rilascio dei fumi è stata condizionata, dal detto decreto, al fatto che a decorrere dal 1 gennaio 2003 gravino su ciascuno dei due camini emissioni da uno solo degli impianti di combustione. Conseguentemente dei quattro gruppi termici presenti nella centrale, a coppie confluenti in uno dei due camini, dal 1 gennaio 2003 avrebbero potuto funzionare solo due. Ed, infatti, il convogliamento su un camino di due forni da 160 MW elettrici potrebbe far superare a ciascun camino i 500 MW previsti dalla legge per il contenimento delle emissioni.<br />	<br />
	Avverso tale atto la EUROGEN s.p.a. ha proposto ricorso al TAR di Catania lamentando:<br />	<br />
1.	Incompetenza del dirigente alla emanazione dell&#8217;atto.<br />	<br />
2.	Violazione dell’articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e violazione del giusto provvedimento. Pur trattandosi di un atto di secondo grado (revoca e riforma di altro precedente) non è stata seguita la medesima procedura dell’atto revocato: conferenza di servizi, parere della Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Messina.<br />	<br />
3.	Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento, di fatto di motivazione, illogicità e contraddittorietà.<br />	<br />
4.	Violazione del D.M. 12 luglio 1990 allegato 3 capo A lettera a) comma 2.<br />	<br />
	Si costituiva l&#8217;Assessorato regionale resistendo ed eccependo:<br />	<br />
1.	Inammissibilità del ricorso di primo grado. Il provvedimento impugnato non sarebbe stato altro che la determinazione delle modalità di esecuzione del decreto 430/17 del 2002.<br />	<br />
2.	Resisteva nel merito.<br />	<br />
	La provincia di Messina non si costituiva.<br />	<br />
	Si costituiva ad adjuvandum il Gestore della Rete di trasmissione Nazionale s.p.a., (GRTN) aderendo alle tesi della ricorrente.<br />	<br />
	Con la sentenza di cui in epigrafe il TAR accoglieva il ricorso osservando:<br />	<br />
1.	Violazione del principio del giusto procedimento. Ed, infatti, non è stata seguita la medesima procedura del decreto che è stato modificato, secondo i principi consolidati che prevedono l’utilizzazione del medesimo iter procedimentale.<br />	<br />
2.	Carenza di istruttoria e motivazione in particolare sulla comparazione degli interessi alla presenza di un provvedimento di revoca. Soprattutto in funzione degli interessi alla produzione di energia e degli equilibri sulla rete elettrica.<br />	<br />
3.	Insufficienza della motivazione fondata sul mero ripristino della legalità consistente nel rispetto dei limiti di cui al DM 12 luglio 1990.<br />	<br />
	Avverso la detta sentenza propone appello l’Assessorato regionale lamentando:<br />	<br />
1.	Le competenze per l’emanazione degli atti come quello impugnato sono trasferite ai dirigenti.<br />	<br />
2.	Inammissibilità del ricorso di primo grado. Il provvedimento impugnato sarebbe semplice esecuzione della precedente autorizzazione provvisoria nella quale già si determinavano le limitazioni applicando i limiti degli impianti superiori a 160 MW.<br />	<br />
3.	Quanto alla procedura del provvedimento di revoca, lamenta che il parere della Commissione Provinciale Tutela Ambientale non era necessario perché la stessa commissione aveva già espresso un parere condizionato al momento della emissione del decreto revocato, indicando le medesime condizioni.<br />	<br />
4.	Il provvedimento revocato non è stato emanato sulla scorta di una conferenza di servizi e quindi non era necessario ripercorrere lo stesso iter.<br />	<br />
5.	Inammissibilità dell’intervento ad adjuvandum del GRTN che non è portatore di una posizione giuridica differenziata tutelabile di fronte al provvedimento impugnato.<br />	<br />
	Si costituisce in giudizio la Provincia di Messina aderendo alle tesi dell’Assessorato.<br />	<br />
	Si costituisce in giudizio l’appellata eccependo:<br />	<br />
1.	L’autorizzazione annullata si inserisce nel più ampio piano di recupero ed è stata espressamente rilasciata nelle more del rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata. Il provvedimento revocato non era a termine e quindi il provvedimento impugnato è una vera revoca che deve seguire il medesimo iter procedurale dell’atto revocato.<br />	<br />
2.	La condizione posta nel decreto revocato non era quella stessa contenuta nel decreto impugnato, ma quella diversa di non superare il flusso teorico di due impianti da 160. Nel provvedimento impugnato essa è stata modificata nel senso di far confluire in un camino i fumi di una sola centrale.<br />	<br />
3.	Contrariamente a quanto sostenuto dall’assessorato si è a suo tempo tenuta la conferenza di servizi ed i pareri della CPTA di Messina erano stati già recepiti nel decreto poi revocato.<br />	<br />
4.	Gli interessi coinvolti non sono solo privati, ma anche pubblici alla fornitura della energia ed all’equilibrio del sistema essendo la centrale strategica e dunque la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto dare conto della comparazione degli interessi.<br />	<br />
5.	La norma dell&#8217;allegato 3 invocata dall’appellante si riferisce alle vecchie centrali dove le caldaie alimentavano un’unica turbina e non alle moderne dove ogni impianto è autonomo.<br />	<br />
6.	Nella approvazione del nuovo piano l&#8217;Amministrazione ha richiesto esattamente che i due impianti confluiscano contemporaneamente nell’unico camino per non diminuire il flusso calorico.<br />	<br />
7.	Infine eccepisce che la Provincia di Messina deve essere esclusa perché non ha presentato appello nei termini essendo soccombente in primo grado.<br />	<br />
	Si costituisce in giudizio il GRTN resistendo all’appello.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>	L’appellata propone un’eccezione preliminare di rito che deve essere accolta.<br />	<br />
	La Provincia di Messina è stata destinataria della notificazione del ricorso di primo grado. Non si è costituita in tale giudizio, ma ha dispiegato controricorso in appello con atto depositato nella segreteria di questo Consiglio.<br />	<br />
	Orbene, la provincia di Messina rivestiva in primo grado la posizione di controinteressato all’annullamento del provvedimento impugnato. Pertanto, con la sentenza di accoglimento del ricorso, la sua posizione processuale è divenuta di soccombente. Come tale avrebbe dovuto dispiegare appello nei termini decadenziali mediante ricorso notificato all’appellata ed all’interveniente. Il suo appello odierno, pertanto, è inammissibile ed essa deve essere estromessa dal giudizio, non potendo neppure dispiegare attività meramente difensiva non avendo avuto rituale ingresso nel giudizio, secondo la consolidata e tralaticia giurisprudenza.<br />	<br />
	Ulteriore eccezione preliminare è dispiegata dall’Assessorato nei confronti del GRTN. Questi non sarebbe titolare di una posizione giuridica soggettiva differenziata, dinanzi al provvedimento impugnato e dunque inammissibile il suo intervento per carenza di interesse.<br />	<br />
	Trattasi di questione preliminare di merito che giova affrontare immediatamente perché lumeggia anche le motivazioni successive.<br />	<br />
	Il GRTN era la società costituita dopo la così detta privatizzazione del servizio di produzione, dispacciamento e distribuzione della energia elettrica. Essendo la rete di grande distribuzione, come è noto, un monopolio naturale, ai sensi dell&#8217;articolo 43 della Costituzione la proprietà e la gestione di essa è stata trasferita ad una società pubblica, mentre produzione e distribuzione sono state, gradualmente, riconsegnate al libero mercato regolato dalla Autorità. Giova ricordare che il GRTN è stato trasformato in GSE s.p.a. e che con il d.p.c.m. 11 maggio 2004 la proprietà e la gestione della Rete di Trasmissione Nazionale &#8211; RTN sono state unificate ed affidate in concessione a TERNA s.p.a. dal 1 novembre 2005 a seguito del trasferimento del ramo d’azienda relativo a dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete.<br />	<br />
	Orbene, i livelli di produzione di energia elettrica non sono indifferenti per il Gestore della RTN. Questi, infatti, tra i suoi compiti annovera, oltre quello di gestire e mantenere la rete, anche di tenerla in equilibrio in relazione al dispacciamento di energia e di garantire che questa sia trasportata nelle diverse zone del Paese in funzione della richiesta costante e di picco, opportunamente equilibrando i diversi rami della rete stessa.<br />	<br />
	Il provvedimento impugnato in primo grado, come è apparso evidente da quanto in narrativa, determinava una riduzione della produzione di energia elettrica della centrale di S. Filippo del Mela, con la conseguenza che il fabbisogno energetico soddisfatto da tale centrale avrebbe dovuto essere supplito da altra centrale localizzata in altra parte del territorio nazionale, con la conseguenza di una variazione della distribuzione del trasporto di energia sulla rete.<br />	<br />
	In questa sede non rileva se, in effetti, il provvedimento impugnato abbia effettivamente determinato un danno, un aggravio di costi o comunque abbia negativamente inciso sul servizio di trasporto della energia elettrica, ciò che rileva, invece, è la definizione astratta della posizione giuridica soggettiva del Gestore, che pure è portatore di un interesse pubblico rilevante e strategico per l’intera nazione. Sulla natura del Gestore e sulla forte attrazione in ambito pubblicistico di tale soggetto e la natura amministrativa degli atti dallo stesso adottati nell&#8217;ambito dell&#8217;attività, fortemente procedimentalizzata e funzionalizzata, di cessione dell&#8217;energia, confronta C.d.S., VI, 16 settembre 2003, n. 5241.<br />	<br />
	Pertanto, a fronte di provvedimenti che incidono sulla produzione di energia elettrica, il Gestore gode di una posizione giuridica soggettiva differenziata poiché le variazioni nella produzione di energia elettrica e soprattutto di localizzazione della stessa, influiscono sensibilmente sulle prestazioni della rete e dunque sugli equilibri di questa che sono affidati alla cura dello stesso Gestore.<br />	<br />
	L’intervento ad adjuvandum di esso, pertanto, è ammissibile essendo egli portatore proprio dell’interesse pubblico la cui comparazione avrebbe dovuto essere effettuata nella emanazione del decreto impugnato, e la cui omissione, come si vedrà, costituisce il vizio più grave di esso. L’esclusione del Gestore, a contrario, significherebbe l’irrilevanza dell’interesse del dispacciamento e trasporto, e della previa produzione, di energia elettrica per l&#8217;interesse nazionale.<br />	<br />
	Entrando nel merito l’appello è infondato.<br />	<br />
	In primo luogo viene in questione l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado perché diretto contro un atto meramente esecutivo del precedente.<br />	<br />
	La tesi è priva di fondamento alcuno. La condizione posta nel “ritenuto” al terzultimo capoverso della pagina 2 e all’ultimo capoverso della pagina 3 del decreto del 2001 è quella che “i flussi di massa complessivi dai quattro gruppi in questione non siano superiori a quelli risultanti dall’esercizio teorico equivalente di due gruppi da 160 MWe”. Viceversa la nuova condizione posta dal decreto impugnato del 2003 è la seguente: “gravino su ciascun camino emissioni da uno solo degli impianti di combustione”. Appare evidente che i due concetti, così come espressi in lingua comune, siano diversi, o, almeno, non è stata data alcuna prova da parte della Amministrazione della assoluta identicità delle due condizioni, aventi, in ipotesi, l’identico contenuto tecnico espresso con parole differenti. In disparte la considerazione che, se così fosse stato, non si sarebbe compreso perché l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere ad una modifica del tutto inutile.<br />	<br />
	E’ quindi provato per tabulas che il provvedimento impugnato non è affatto l’esecuzione o l’esplicazione del provvedimento precedente, ma una sua modifica.<br />	<br />
	Sotto questo profilo si devono allora condividere le censure che il TAR ha evidenziato nella sentenza impugnata.<br />	<br />
	E’ superfluo ribadire i principi che regolano l&#8217;iter procedimentale di un contrarius actus, ormai oggetto di giurisprudenza e dottrina costanti da oltre un secolo. Piuttosto giova esaminare brevemente il maggior contrasto esistente, in fatto, tra le posizioni dell’appellante e dell’appellata sulla avvenuta conferenza di servizi.<br />	<br />
	Nel provvedimento revocato non è fatta menzione della conferenza di servizi. Pertanto il fatto storico che essa si sia tenuta o no è del tutto inconferente. Non essendo stata posta a base, formale, delle premesse del provvedimento essa non faceva conseguentemente parte del procedimento e dunque la sua omissione non pregiudica il principio del medesimo iter per il contrarius actus.<br />	<br />
	Viceversa, sicuramente sarebbe stato necessario acquisire nuovamente il parere della Commissione Provinciale. Sostiene l’appellante che proprio il decreto modificato aveva disatteso il parere della Commissione a suo tempo rilasciato e che il decreto impugnato tentava di ricondurre le disposizioni nell’alveo dei limiti di emissione previsti dal decreto ministeriale e richiamati dalla Commissione. In disparte che questa tesi difensiva dimostra che il provvedimento impugnato ha un contenuto diverso rispetto a quello precedente, e dunque contraddice la prima eccezione di inammissibilità, occorre considerare che non è concesso ad un’Amministrazione elidere la richiesta di un parere obbligatorio solo perché ne ritiene scontato l’esito, come ad esempio perché sulla medesima questione si sia esso già pronunciato in tempi recenti. L’espressione del parere è comunque sempre necessaria sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, atteso, anche nella specifica materia, che le condizioni della tecnica mutano con estrema rapidità.<br />	<br />
	Condivide il Consiglio anche la parte della sentenza nella quale è stato accolto il secondo motivo di ricorso circa una carenza di motivazione.<br />	<br />
	Brevemente si richiamano i principi ormai consolidati circa la necessità di una valutazione comparativa degli interessi coinvolti da un atto di revoca. Esso deve essere sostenuto da un interesse pubblico attuale e concreto e tale interesse deve essere comparato con gli interessi pubblici e privati che la revoca danneggia o smette di soddisfare.<br />	<br />
	Orbene, nel caso di specie questa comparazione è del tutto assente.<br />	<br />
	Il provvedimento è ampiamente motivato sulla base dell&#8217;interesse pubblico al controllo delle emissioni inquinanti, ma nulla dice sul diverso interesse pubblico alla produzione e dispacciamento di energia, che è strategico per l’economia e quindi per la vita civile del Paese e della Sicilia in particolare.<br />	<br />
	Sotto questo profilo emerge ancora con più chiarezza la legittimazione del Gestore della RTN nel presente giudizio e la ragione profonda per cui l’eccezione di carenza di legittimazione attiva fosse risolutiva del merito. Le complesse problematiche legate al dispacciamento della energia elettrica in funzione del fabbisogno e della produzione di energia, con attenzione allo squilibrio tra queste due grandezze ed ai sistemi per supplire ai fabbisogni in caso di diminuzione della produzione, sono conosciute solo dal Gestore della RTN e devono essere approfonditamente valutate nei provvedimenti che hanno come conseguenza una variazione della produzione di energia elettrica. Tali variazioni, infatti, influiscono sull’intera rete e determinano non solo situazioni di pericolo per il dispacciamento, ma anche aggravio di costi. Di tutto ciò il provvedimento non dà il minimo conto, costituendo anzi un precedente pericoloso per la sicurezza del dispacciamento in Italia.<br />	<br />
	Infine giova ricordare che la società appellata ha presentato il piano di ristrutturazione richiesto nel provvedimento modificato ed in quello impugnato. Anche di ciò il decreto avrebbe dovuto dare conto valutando i tempi di realizzazione e gli interessi pubblici ambientali ed economici complessivamente coinvolti.<br />	<br />
	L’appello quindi è da respingere.<br />	<br />
	Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe proposto dalla provincia regionale di Messina lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
	Definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe proposto dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, lo rigetta e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado.<br />	<br />
	Compensa integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 26 settembre 2007, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, estensore, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 28 aprile 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-28-4-2008-n-367/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2008 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2007-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2007-n-367/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2007-n-367/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.367</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. MADDALENA inammissibili e infondate le questioni sulle disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 42 del 2004 in relazione al paesaggio Tutela del paesaggio &#8211; Codice dei beni culturali e del paesaggio &#8211; Novella dei commi 1 e 3 dell&#8217;art. 142 del d.lgs. 42/2004 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2007-n-367/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2007-n-367/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>inammissibili e infondate le questioni sulle disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 42 del 2004 in relazione al paesaggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela del paesaggio &#8211; Codice dei beni culturali e del paesaggio &#8211; Novella dei commi 1 e 3 dell&#8217;art. 142 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Individuazione ex lege, con vigenza illimitata, delle categorie di beni da tutelare con vincolo paesaggistico nonché preclusione alle Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d&#8217;acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio; Novella del comma 4 dell&#8217;art. 143 e dei commi 3 e 8dell&#8217;art. 146 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Piano paesaggistico &#8211; Procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica &#8211; Parere della Soprintendenza &#8211; Prevista obbligatorietà ed efficacia vincolante; Novella del comma 3 dell&#8217;art. 146 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica &#8211; Previsione di delega da parte delle Regioni delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle Province e/o a forme associative sovracomunali; Novella dell&#8217;art. 157, con inserimento al comma 1 della lett. f-bis), del d.lgs. 42/2004 &#8211; Ripristino dei vincoli paesaggistici imposti in via transitoria con i decreti ministeriali emanati in attuazione della l. 431/1985; Novella del comma 3 dell&#8217;art. 159 del d.lgs. 42/2004 -Potere di annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza anche per motivi di merito. <br />
Novella dei commi 1 e 3 dell&#8217;art. 135 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Introduzione di nuove competenze statali; Novella dei commi 6 e 7 dell&#8217;art. 5 del d.lgs. 42/2004 -Sostituzione delle parole &#8220;conferite alle Regioni&#8221; con le parole &#8220;esercitate dallo Stato e dalle Regioni&#8221; e delle parole &#8220;di cui ai&#8221; con le parole &#8220;esercitate dalle regioni ai sensi dei&#8221;; Novella del comma 2 dell&#8217;art. 137 del d.lgs. 42/2004 -Composizione delle Commissioni regionali; Novella del comma 3 dell&#8217;art. 138 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Termine per la deliberazione della Commissione regionale, nonché misure per decorso infruttuoso dello stesso; Novella del comma 5 dell&#8217;art. 139 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico -Riduzione da 60 a 30 giorni del termine per comuni, città metropolitane e province per presentare osservazioni e documenti; Novella del comma 1 dell&#8217;art. 140 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Dichiarazione di notevole interesse pubblico &#8211; Assegnazione alla Regione di termine perentorio per l&#8217;emanazione del provvedimento; Novella del comma1 dell&#8217;art. 141 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Dichiarazione di notevole interesse pubblico &#8211; Provvedimenti ministeriali &#8211; Rinvio ai termini fissati dagli artt. 138 e 139; Novella del comma 1 dell&#8217;art. 142 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Aree tutelate per legge -Introduzione della dicitura &#8220;Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo&#8221;; Novella dei commi 3 e 4 dell&#8217;art. 143 del d.lgs.42/2004 &#8211; Piano paesaggistico &#8211; Termine per l&#8217;approvazione regionale del piano con relative misure per decorso infruttuoso dello stesso, nonché introduzione del parere obbligatorio del soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli artt. 146 e147; Novella del comma 1 dell&#8217;art. 144 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Piano paesaggistico -Esclusione, a far data dall&#8217;adozione o approvazione preliminare del piano, di interventi per gli immobili e nelle aree di cui all&#8217;art. 134 in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso; Novella dei commi 3, 8 e 10dell&#8217;art. 146 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Autorizzazioni &#8211; Introduzione, in deroga a divieto, di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i &#8220;casi di cui all&#8217;art. 167, commi 4 e 5&#8221;, introduzione di un parere vincolante del Soprintendente, nonché disciplina della facoltà di delega delle Regioni; Novella del comma 2 dell&#8217;art. 148 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Commissioni locali per il paesaggio &#8211; Attribuzione di competenza per ambiti sovracomunali con funzione di coordinamento paesaggistico; Novella dei commi 4, 5e 6 dell&#8217;art. 167 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Disciplina, con termini e sanzioni, della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica, nonché sottrazione di somme già assegnate; Novella dell&#8217;art. 181-ter del d.lgs. 42/2004 &#8211; Soppressione delle sanzioni amministrative ripristinatorie; Novella, con introduzione dei commi 3-bis e 3-ter, dell&#8217;art. 182 del d.lgs. 42/2004 -Introduzione, in deroga al precedente divieto, di autorizzazione paesaggistica in sanatoria. <br />
Novella del comma 6 dell&#8217;art. 5 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici &#8211; Attribuzione allo Stato e alle Regioni; Novella dell&#8217;art. 135 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Pianificazione paesaggistica &#8211; Funzioni amministrative di tutela e valorizzazione del paesaggio e di pianificazione paesaggistica &#8211; Attribuzione allo Stato e alle Regioni; Novella dell&#8217;art. 142 del d.lgs. 42/2004 -Aree tutelate per legge &#8211; Individuazione di categorie di beni sottoposte al vincolo paesaggistico; Novella dell&#8217;art. 143 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Piano paesaggistico -Individuazione e descrizione delle fasi del procedimento &#8211; Obbligo per le Regioni di elaborazione congiunta con il Ministero; Novella dei commi 3 e 10dell&#8217;art. 146 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Autorizzazione alla realizzazione di opere su beni tutelati -Conferimento di funzioni agli enti locali con vincolo alle determinazioni degli organi ministeriali, parere con carattere vincolante delle soprintendenze; Novella del comma 3 dell&#8217;art. 138 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico &#8211; Termine di sessanta giorni per la deliberazione della commissione regionale; Novella del comma 1 dell&#8217;art. 140 del d.lgs. 42/2004 -Provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico -Termine di sessanta giorni per l&#8217;emanazione; Novella del comma 1 dell&#8217;art. 141 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico &#8211; Procedura di sostituzione nei confronti della commissione regionale e della Regione inadempienti; Novella del comma 3 dell&#8217;art. 143 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Piano paesaggistico &#8211; Obbligo di approvazione entro novanta giorni dalla stipulazione dell&#8217;accordo relativo al piano paesaggistico formato con elaborazione congiunta -Sostituzione della Regione inadempiente; Novella del comma 10 dell&#8217;art. 146 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Autorizzazione a intervento edilizio &#8211; Assegnazione alla soprintendenza competente dell&#8217;attività in via sostitutiva per il mancato rilascio entro sessanta giorni; Novella dei commi 1 e 3 dell&#8217;art. 156 del d.lgs. 42/2004 –Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici già redatti alle disposizioni introdotte con la novella &#8211; Attività in via sostitutiva del Ministro al decorso dei termini stabiliti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono<i> </i>inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promosse, in riferimento agli artt. 76, 77, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria.</p>
<p>È<i> </i>cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promesse, in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana.</p>
<p>Sono<i> </i>inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana.</p>
<p>Sono<i> </i>in parte inammissibili e in parte non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24 del citato decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte.</p>
<p>Sono<i> </i>inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del medesimo decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 16 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: </p>
<p>#NOME?	BILE		Presidente<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE		   Giudice<br />	<br />
#NOME?	DE SIERVO		 &#8220;<br />	<br />
#NOME?	MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?	FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?	QUARANTA			<br />	<br />
#NOME?	GALLO			<br />	<br />
#NOME?	MAZZELLA			<br />	<br />
#NOME?	SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?	CASSESE			<br />	<br />
#NOME?			<br />	<br />
#NOME?	TESAURO			<br />	<br />
#NOME?		</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, da 24 a 29 del decreto <br />
legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), modificativi e sostitutivi di vari articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Calabria e Piemonte, notificati il 23 e 26 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27, il 28 ed il 30 giugno 2006 ed iscritti al n. 81, n. 82 e n. 83 del registro ricorsi 2006.<br />
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
    uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giuseppe Naimo per la Regione Calabria, Emiliano Amato e Anita Ciavarra per la Regione Piemonte e l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
    1. &#8211; Con ricorso notificato il 23 giugno 2006 e depositato il successivo 27 giugno, la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), e segnatamente: <br />
    &#8211; dell&#8217;art. 12, che sostituisce l&#8217;art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con particolare riferimento ai commi 1 e 3 del novellato art. 142;<br />
    &#8211; dell&#8217;art. 13, che sostituisce l&#8217;art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, con particolare riferimento al comma 4 del novellato art. 143;<br />
    &#8211; dell&#8217;art. 16, che sostituisce l&#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, con particolare riferimento ai commi 3 e 8 del novellato art. 146;<br />
    &#8211; dell&#8217;art. 25, che modifica l&#8217;art. 157 del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui inserisce la lettera f-bis) al comma 1 del suddetto art. 157;<br />
    &#8211; dell&#8217;art. 26, che sostituisce l&#8217;art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, con particolare riferimento al comma 3 del novellato art. 159.<br />
    1.1. &#8211; La Regione Toscana premette che, a seguito delle modificazione apportate dal d.lgs. n. 157 del 2006 al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, è scaturito un sistema volto a rafforzare, in contrasto con la valorizzazione delle autonomie locali, «la partecipazione dello Stato nell&#8217;esercizio delle funzioni amministrative già attribuite alle Regioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio»; sistema, peraltro, già valutato negativamente dalla stessa Conferenza unificata in sede di parere espresso sullo schema del decreto legislativo nella seduta del 26 gennaio 2006.<br />
    La ricorrente osserva che nella materia in esame insistono una pluralità di interessi ed oggetti che non attengono esclusivamente alla competenza statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dei beni culturali, ma riguardano anche ambiti di competenza concorrente delle Regioni e, in particolare, il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, come peraltro riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (tra le altre: sentenze n. 232 del 2005 e n. 182 del 2006). Ciò posto, argomenta ancora la ricorrente, le impugnate disposizioni del d.lgs. n. 157 del 2006 in materia di paesaggio non sarebbero rispettose delle prerogative regionali costituzionalmente garantite, giacché non assicurano alle stesse «un ruolo primario anche in considerazione del delicato intreccio tra diverse materie, di competenza statale e regionale». <br />
    1.2. &#8211; E&#8217; denunciato, anzitutto, l&#8217;art. 12 che sostituisce l&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, con particolare riferimento al comma 1 del novellato art. 142 in esame, «nella parte in cui reintroduce l&#8217;illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelati ai sensi della legge n. 431/1985, nonché con particolare riferimento al comma 3 dello stesso art. 142, nella parte in cui preclude alle regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d&#8217;acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio». <br />
    La Regione Toscana sostiene che, diversamente da quanto stabilito nella formulazione originaria dell&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, la novella in esame impone «la vigenza illimitata del vincolo paesaggistico con riferimento alle categorie di beni individuate dalla legge n. 431/1985 (cosiddetta legge Galasso)», in tal modo eliminando la possibilità, già affidata alle Regioni, di specificare e disciplinare, tramite il piano paesaggistico, detti beni «sulla base di analisi puntuali dei contesti regionali e dei relativi elementi caratterizzanti». Inoltre, alle Regioni è stata preclusa, in forza del comma 3 del medesimo art. 142 novellato, la facoltà di individuare, nell&#8217;ambito del piano paesaggistico, i corsi d&#8217;acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio, sulla base di una verifica dei casi concreti, così da impedire l&#8217;esercizio «del potere di accertare l&#8217;adeguatezza della tutela paesaggistica in relazione alle aree presenti sul proprio territorio, e quindi di verificare la perdurante effettività del vincolo paesaggistico».<br />
    Ad avviso della ricorrente, tale normativa determinerebbe «un inammissibile passo indietro rispetto alle prerogative riconosciute alle regioni dal previgente d.lgs. n. 42/2004», secondo cui la tutela paesaggistica dei beni in esame era prescritta in via transitoria e cioè fino all&#8217;approvazione e/o all&#8217;adeguamento del piano paesaggistico, con il quale le Regioni dettano la disciplina d&#8217;uso e di tutela dei beni, «sulla base delle specifiche esigenze di salvaguardia, attualizzando i vincoli posti in modo astratto ed a prescindere dalla reale consistenza dei beni». Con la conseguenza, peraltro, che sarebbe vanificata tutta «l&#8217;attività nel frattempo già posta in essere dalle Regioni – proprio in attuazione del previgente d.lgs. n. 42/2004 – in vista della riconsiderazione delle categorie dei beni tutelati ex lege e della loro individuazione sul proprio territorio». <br />
    Il denunciato art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006 violerebbe, pertanto, l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., incidendo «sullo svolgimento delle funzioni, attinenti al governo del territorio, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riservate alla potestà concorrente delle Regioni».<br />
    Inoltre, sussisterebbe il contrasto con l&#8217;art. 118 Cost. e con il principio di leale collaborazione, giacché l&#8217;individuazione dei beni da tutelare ed il regime di tutela, in quanto incidenti su competenze regionali, «dovrebbero essere statuiti d&#8217;intesa con le Regioni». Del resto, la concreta individuazione delle aree da tutelare era rimessa, secondo il d.lgs. n. 42 del 2004, al piano paesaggistico, che veniva elaborato dalle Regioni d&#8217;intesa con lo Stato.<br />
    La norma censurata sarebbe affetta, infine, dal vizio di eccesso di delega in violazione dell&#8217;art. 76 Cost., in quanto – diversamente dalle limitate integrazioni e/o correzioni facoltizzate dall&#8217;art. 10, comma 4, della legge n. 137 del 2002 – introdurrebbe «rilevanti innovazioni rispetto al sistema delineato con l&#8217;approvazione del d.lgs. n. 42/2004», così da compromettere, come già evidenziato, le prerogative regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali.<br />
    1.3. &#8211; Vengono, poi, denunciati: l&#8217;art. 13, che sostituisce l&#8217;art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, «con particolare riferimento al comma 4 del novellato art. 143 in esame, nella parte in cui prevede che il parere della Soprintendenza nel procedimento autorizzatorio sia oltre che obbligatorio anche vincolante, fino all&#8217;approvazione del piano paesaggistico elaborato di intesa»; nonché l&#8217;art. 16, che sostituisce l&#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, «con particolare riferimento ai commi 3 e 8 del novellato art. 146 in esame: il comma 3, nella parte in cui prevede che il parere della Soprintendenza, ai fini autorizzatori, è sempre vincolante, allorché la regione abbia delegato le funzioni amministrative ai comuni; il comma 8, laddove prevede che, fino all&#8217;approvazione del piano paesaggistico elaborato di intesa, il parere della Soprintendenza, ai fini dell&#8217;autorizzazione, è vincolante».<br />
    Le censurate disposizioni impongono la vincolatività del parere espresso dalla soprintendenza, in sede di procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, nelle seguenti ipotesi: a) allorché il piano paesaggistico non sia stato elaborato congiuntamente tra Stato e Regione (art. 143, comma 4, e art. 146, comma 8, come sostituiti, rispettivamente, dall&#8217;art. 13 e dall&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 157 del 2006) secondo quanto previsto dal novellato art. 143, comma 3 (ossia: stipula dell&#8217;intesa Stato-Regione per l&#8217;elaborazione congiunta del Piano paesaggistico; accordo preliminare sul contenuto del Piano; approvazione del Piano elaborato congiuntamente da parte della Regione; eventuale esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato in caso di inerzia della Regione); b) ove la Regione decida – in deroga a quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio attualmente vigente – di affidare le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica ai comuni e non alle province e/o comunque ad enti aventi ambito sovracomunale (art. 146, comma 3, come sostituito dall&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 157 del 2006). <br />
    Secondo la Regione Toscana, siffatta disciplina comporterebbe «un&#8217;illegittima ingerenza dello Stato nelle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche affidate, per espressa disposizione dello stesso Codice, alle Regioni». Infatti, l&#8217;art. 146, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituto dall&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 157 del 2006, obbliga i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, a «sottoporre alla regione o all&#8217;ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l&#8217;autorizzazione a realizzarli». Sicché, osserva la ricorrente, «vincolare la decisione sull&#8217;autorizzazione paesaggistica alle determinazioni della soprintendenza significa privare la regione, e/o l&#8217;ente da questa individuato, dell&#8217;effettivo esercizio della funzione autorizzatoria in parola», affidandola, di fatto, allo Stato. Peraltro, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 2006, ha ritenuto «legittimo il parere vincolante della Soprintendenza nei procedimenti di accertamento di conformità paesaggistica degli abusi, solo perché limitato ai profili penali», mentre le censurate disposizioni non investono ambiti di rilevanza penale, ma riguardano «ambiti attribuiti alla competenza concorrente delle regioni, quali il governo del territorio (in particolare sotto i profili urbanistico ed edilizio) e la valorizzazione dei beni ambientali, oltre ad incidere pesantemente sulla potestà autorizzatoria regionale», con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost.<br />
    Ad avviso della ricorrente, l&#8217;intervento dello Stato non potrebbe giustificarsi in base all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., giacché «il paesaggio, così come l&#8217;ambiente, va configurato come un “valore” costituzionalmente protetto, ossia come ambito materiale la cui tutela è idonea a investire trasversalmente una pluralità di materie, al cui perseguimento sono chiamati a contribuire, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, tutti livelli territoriali di governo»; la competenza statale relativa alla tutela ambientale e paesaggistica non potrebbe, quindi, «intervenire in maniera così incisiva – come è nel caso di specie – nelle attribuzioni proprie delle regioni». Inoltre, imporre per il rilascio dell&#8217;autorizzazione il parere vincolante della soprintendenza significherebbe impedire alla Regione – o agli enti locali cui la Regione abbia trasferito le funzioni – «di far valere eventualmente diverse valutazioni in ordine alla compatibilità dell&#8217;opera proposta», così da allocare la funzione di valutare detta compatibilità in capo allo Stato, senza però che sussistano esigenze di carattere unitario e, dunque, in violazione dell&#8217;art. 118 Cost. Peraltro, il contrasto con l&#8217;art. 118 Cost. sussisterebbe in ogni caso, per la mancata previsione di adeguate procedure d&#8217;intesa con le Regioni, «invece imprescindibili, in caso di allocazione in capo allo Stato di funzioni che interferiscono con materie di competenza regionale», come avverrebbe nel caso di specie in quanto «la valutazione in ordine al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica incide anche, e in modo consistente, sull&#8217;assetto urbanistico ed edilizio e sulla pianificazione territoriale».<br />
    La Regione Toscana sostiene, infine, che anche i denunciati artt. 13 e 16 del d.lgs. n. 157 del 2006 violerebbero l&#8217;art. 76 Cost. per eccesso di delega, giacché apporterebbero «rilevanti innovazioni al previgente d.lgs. n. 42/2004», in contrasto con i principi ed i criteri direttivi di cui all&#8217;art. 10, comma 4, della legge n. 137 del 2002.<br />
    1.4. &#8211; La ricorrente impugna, altresì, l&#8217;art. 16 che sostituisce l&#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, «con particolare riferimento al comma 3 del novellato art. 146 in esame, in quanto prevede che la regione deleghi le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle province e/o a forme associative sovracomunali».<br />
    La disposizione denunciata porrebbe un vincolo alle Regioni che decidano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria, giacché individua «ex lege i possibili destinatari di tali competenze nelle province e/o nelle forme associative e di cooperazioni degli enti locali di livello sovracomunale». <br />
    La ricorrente rammenta che già l&#8217;art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), attribuiva alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti la gestione del vincolo paesaggistico e, quindi, la competenza in ordine al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica; competenza che è stata confermata dall&#8217;art. 146, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, anche nella formulazione modificata dallo stesso art. 16 del d.lgs. n. 157 del 2006. Peraltro, si argomenta ancora nel ricorso, la Regione Toscana, con la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali), «ha dapprima sub-delegato ai comuni le funzioni autorizzatorie in parola […] ed ha quindi confermato la competenza dei comuni al rilascio delle autorizzazioni con la recente l.r. 1/2005 (artt. 87 e ss.)». <br />
    Sicché, ad avviso della ricorrente, la norma denunciata, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost., lederebbe l&#8217;autonomia regionale nell&#8217;organizzazione delle funzioni autorizzatorie attribuite dallo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio. <br />
    Inoltre, il censurato art. 16 reintrodurrebbe «il concetto di “delega” delle funzioni amministrative non più ammessa dall&#8217;art. 118 Cost. il quale prevede il pieno conferimento delle funzioni agli enti locali nel rispetto dell&#8217;art. 114 Cost. che sancisce la equi-ordinazione degli enti medesimi».<br />
    Infine, sussisterebbe anche il contrasto con l&#8217;art. 76 Cost. per eccesso di delega per le medesime ragioni in precedenza evidenziate.<br />
    1.5. &#8211; La Regione censura, poi, l&#8217;art. 25 che modifica l&#8217;art. 157 del d.lgs. n. 42 del 2004,  inserendo, al comma 1, la lettera f-bis), «nella parte in cui stabilisce che conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, emanati in attuazione della legge n. 431/1985». <br />
    La norma denunciata «reintroduce la validità dei vincoli paesaggistici imposti in via transitoria, con i decreti ministeriali emanati ai sensi della legge Galasso» e, tuttavia, «detti vincoli risultano, quanto meno con riferimento alla Regione Toscana, superati e/o ridefiniti attraverso la pianificazione paesaggistica». <br />
    La ricorrente sostiene che ripristinare i vincoli predetti, «anche in contrasto con i piani paesaggistici già predisposti dalle regioni, a prescindere da una concreta valutazione dell&#8217;effettiva esigenza di tutela dei beni in questione, determina evidentemente un&#8217;inammissibile ingerenza nelle funzioni regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali e culturali»; ciò, peraltro, senza la previsione di forme di concertazione idonee con le stesse Regioni. Di qui, la dedotta violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. <br />
    Infine, per le stesse ragioni innanzi illustrate, sarebbe violato l&#8217;art. 76 Cost. per eccesso di delega.<br />
    1.6. &#8211; Da ultimo, la Regione Toscana impugna l&#8217;art. 26 che sostituisce l&#8217;art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, «con particolare riferimento al comma 3 del novellato art. 159 in esame, in quanto estende il potere di annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito». <br />
    La norma predetta rafforzerebbe il potere della soprintendenza nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sino all&#8217;adeguamento del piano paesaggistico elaborato d&#8217;intesa dalla Regione con lo Stato, giacché – diversamente da quanto previsto dall&#8217;originario d.lgs. n. 42 del 2004 – introdurrebbe «la possibilità della Soprintendenza di intervenire per l&#8217;annullamento delle autorizzazioni rilasciate dall&#8217;ente competente, alla luce di valutazioni non più solo attinenti alla legittimità dell&#8217;autorizzazione ma anche al merito del provvedimento autorizzatorio». <br />
    Vi sarebbe, pertanto, «un inammissibile accentramento delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, la cui effettiva gestione è in definitiva individuata in capo allo Stato (per il tramite delle Soprintendenze)», in assenza «di adeguati modelli concertativi aderenti al principio di leale collaborazione». <br />
    Donde la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. <br />
    La ricorrente sostiene, infine, che anche il denunciato art. 26 contrasterebbe, per le ragioni già evidenziate, con l&#8217;art. 76 Cost., per eccesso di delega.<br />
	2. &#8211; Con ricorso notificato il 23 giugno 2006 e depositato il successivo 28 giugno, la Regione Calabria, previa richiesta di sospensione ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha promosso, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all&#8217;art. 10 della legge n. 137 del 2002, e agli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.<br />	<br />
    In particolare, sono denunciati gli artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 27, 28 e 29, nella parte in cui sostituiscono, modificano e/o integrano gli artt. 5, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 167, 181 e 182 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, «nei limiti meglio appresso indicati».<br />
    La portata delle denunce è, difatti, così delimitata dalla ricorrente:<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 1, si censura la sostituzione all&#8217;art. 5, comma 6, delle parole «conferite alle regioni» con le parole «esercitate dallo Stato e dalle regioni», ed al comma 7 delle parole «di cui ai» con le parole: «esercitate dalle regioni ai sensi dei»;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 5, si censura l&#8217;introduzione del comma 3 dell&#8217;art. 135, nonché il comma 1, nella parte in cui inserisce nuove competenze statali;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 7, si censura il comma 2 del nuovo art. 137 ove dispone che le Commissioni regionali sono composte anche da «due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell&#8217;ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine»;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 8, si censura il comma 3 del nuovo art. 138, ove dispone che «La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell&#8217;atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta è formulata dall&#8217;organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni»;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 9, si censura il comma 5 del nuovo art. 139, ove riduce da 60 a 30 giorni il termine per comuni, città metropolitane e province per presentare osservazioni e documenti;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 10, si censura il comma 1 del nuovo art. 140, nella parte in cui fissa alla Regione un termine perentorio di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all&#8217;articolo 139, comma 5, per l&#8217;emanazione del provvedimento;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 11, si censura il comma 1 del nuovo art. 141, nella parte in cui rinvia ai termini fissati dagli artt. 138 e 139 (nella nuova formulazione);<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 12, si censura l&#8217;alinea del comma 1 del nuovo art. 142, nella parte in cui dispone che «Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo»;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 13, si censura il comma 3 del nuovo art. 143, nella parte in cui dispone che «Entro i novanta giorni successivi all&#8217;accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio», ed il comma 4, ove prevede che, nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell&#8217;accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147, sia obbligatorio (pur se non vincolante) il parere del soprintendente, prima non previsto;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 14, si censura l&#8217;aggiunta al comma 1 dell&#8217;art. 144, che prevede: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall&#8217;adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all&#8217;articolo 134 tali interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso»;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 16, si censura la modifica al comma 10 del previgente art. 146 (ora diventato comma 12), nella parte in cui dall&#8217;espresso divieto di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria vengono ora espressamente esclusi i «casi di cui all&#8217;articolo 167, commi 4 e 5», nonché il comma 8, nella parte in cui introduce un parere vincolante del soprintendente ed il comma 3, nella parte in cui disciplina eccessivamente in dettaglio la facoltà di delega delle Regioni;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 18, si censura la previsione del comma 2 del nuovo art. 148, nella parte in cui individua le Commissioni come «competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico»,<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 27, si censura la previsione del comma 4 dell&#8217;art. 167, nella parte in cui consente ora l&#8217;accertamento di compatibilità paesaggistica per gli stessi lavori compiuti dopo il 30 settembre 2004, che sono elencati secondo lo stesso  testo del comma 1-ter dell&#8217;art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché il successivo comma 5, che consente di presentare in qualunque momento «apposita domanda all&#8217;autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell&#8217;accertamento delle compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi», ma dispone che «qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione», mentre «in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria», e precisa altresì che «la domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell&#8217;articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma», nonché il comma 6, nella parte in cui sottrae somme precedentemente assegnate alle amministrazioni competenti, sostituendo il riferimento all&#8217;art. 1, comma 37, lettera b), n. 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l&#8217;integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione);<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 28, si censura la modifica dell&#8217;art. 181, comma 1-ter, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui ha soppresso l&#8217;applicazione delle «sanzioni amministrative ripristinatorie»;<br />
    &#8211; quanto all&#8217;art. 29, viene censurato, nella parte in cui aggiunge all&#8217;art. 182 il comma 3-bis, secondo cui «In deroga al divieto di cui all&#8217;articolo 146, comma 12, sono conclusi dall&#8217;autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell&#8217;intervento. In tale ultimo caso l&#8217;autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall&#8217;articolo 167, comma 5», e il comma 3-ter, ai sensi del quale «Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all&#8217;articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante». <br />
    2.1. &#8211; La Regione Calabria argomenta, in via preliminare, sull&#8217;interesse che sorreggerebbe il proposto ricorso, assumendo, anzitutto, che – alla stregua dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. (ove prevede la competenza concorrente regionale in tema di valorizzazione dei beni ambientali), dell&#8217;art. 117, terzo e quarto comma, Cost. (ove prevede, in materia di edilizia ed urbanistica, la competenza residuale delle Regioni) e dell&#8217;art. 118 (in ordine alle funzioni proprie degli enti locali in ordine al governo delle destinazioni urbanistiche del territorio) – alle «regioni ed agli enti locali è oggi riconosciuta al riguardo una competenza legislativa (e/o amministrativa) più ampia, per oggetto, di quella contemplata nell&#8217;originario testo dell&#8217;art. 117 Cost.». Malgrado ciò, sostiene la ricorrente, «le norme impugnate incidono pesantemente sulle competenze pianificatorie regionali […] e sulla possibilità per la regione di disciplinare autonomamente i correlati procedimenti per la parte che le compete, ponendo vincoli eccessivamente stringenti (anche sotto il profilo temporale) ai margini operativi dell&#8217;ente regionale, vanificando la legislazione regionale adottata in materia (nel caso di specie, leggi regionali nn. 19/2002 e 10/2003) e compatibile con la precedente formulazione, nonché sulle funzioni proprie di comuni e province, ex artt. 114 e 118 Cost.». Si pensi, infatti, alla nuova formulazione dell&#8217;art. 142, comma 1, che comporta «il ritorno ad una illimitata vigenza del vincolo gravante sulle categorie di beni individuati dalla legge Galasso, non più condizionata dalla approvazione del piano paesistico»; ovvero, ancora, alla modifica dell&#8217;art. 5 da parte dell&#8217;art. 1 del d. lgs. n. 157 del 2006, che ha determinato «un complessivo arretramento del livello delle funzioni pianificatorie proprie delle regioni, che la precedente formulazione – in linea di continuità con quanto disposto dal d.PR n. 8/1972 – riteneva competessero esclusivamente alle regioni».<br />
    Peraltro, si deduce ancora nel ricorso, la normativa oggetto di denuncia escluderebbe «totalmente i comuni dalla possibilità di gestire i vincoli urbanistici ed ambientali all&#8217;interno del loro territorio» ed imporrebbe «sia all&#8217;ente regione sia agli enti locali presenti nella regione ambiti territoriali predeterminati senza alcuna logica». Ed inoltre, afferma sempre la ricorrente, «il sostanziale allentamento del vincolo e la riduzione delle sanzioni, con conseguente maggiore possibilità di ottenere la sanatoria per “lavori di qualsiasi natura” realizzati in zona vincolata, non solo dal punto di vista strettamente ambientale, ma anche, in concreto, sotto il profilo urbanistico (si veda, ad esempio, la nuova formulazione dell&#8217;art. 146, comma 12), incide non solo sulla materia del governo del territorio, ma anche sulla valorizzazione dei beni ambientali, la cui fruibilità sarà obiettivamente ridotta dalla più semplice e quasi automatica concessione della sanatoria a fini ambientali, con conseguente – in ipotesi di opere edilizie – maggior carico urbanistico in zone protette, e conseguente maggior onere anche finanziario per tutti gli enti regionali e sub regionali». E ciò in quanto si sarebbe «in concreto introdotta una “condonabilità edilizia permanente”, che prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 157/2006 non era possibile ottenere anche per abusi commessi in zona vincolata, dal momento che il rilascio di “autorizzazioni paesaggistiche postume” o “autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria” è sempre stato escluso dalla disciplina previgente». <br />
    La Regione Calabria sostiene, quindi, che sarebbe evidente l&#8217;«arretramento rispetto a posizioni ormai ritenute acquisite», richiamando a tal fine la disciplina recata dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e, segnatamente, gli artt. 5, 52, 54, 56, 57 e 73, «che illustrano perfettamente l&#8217;inammissibile regresso in punto di competenze regionali operato dalla norme censurate». <br />
    Infine, la ricorrente evidenzia che «la sanatoria sopra indicata e la modifica all&#8217;art. 167, comma 6, operata dall&#8217;art. 27, sottraggono risorse alla regione agli enti locali, comportando per contro spese particolarmente ingenti e di vario genere a carico della regione e degli enti locali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di sanatoria realmente esigua, con conseguente violazione dell&#8217;art. 119 Cost.».<br />
    2.2. &#8211; Tanto premesso in punto di interesse a ricorrere, la Regione ricorrente deduce che «le norme sopra indicate» violano, anzitutto, gli artt. 76 e 77 Cost. – in riferimento all&#8217;art. 10 della legge n. 137 del 2002 – nonché il «principio di effettiva e leale collaborazione». <br />
    La ricorrente, richiamando i pareri resi dalla Conferenza unificata in sede di approvazione del d.lgs. n. 157 del 2006, in forza di quanto previsto dall&#8217;art. 10, comma 3, della legge n. 137 del 2002, afferma che, diversamente da quanto avvenuto in sede di approvazione del d.lgs. n. 42 del 2004, «il Ministero ha sottoposto alle Regioni un articolato autonomamente definito da una Commissione di esperti, senza alcun preliminare confronto, che aveva invece caratterizzato l&#8217;approvazione del c.d “Codice Urbani”». Donde l&#8217;evidente contrasto delle norme impugnate con il principio di leale collaborazione, che dovrebbe avere un carattere di effettività, «pena la riduzione dello stesso ad uno sterile e vuoto rituale». <br />
    Peraltro, soggiunge la Regione Calabria, il comma 4 del citato art. 10 della legge n. 137 del 2002 prevede che «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo»; sicché, non potrebbe revocarsi in dubbio «che l&#8217;iter procedurale che ha portato all&#8217;approvazione del d.lgs. n. 42 del 2004 sia totalmente diverso dall&#8217;iter che ha condotto all&#8217;approvazione delle norme qui censurate».<br />
    Ed ancora, secondo la ricorrente, la violazione della legge delega non si esaurirebbe «sotto l&#8217;invocato profilo procedimentale», giacché sussisterebbero anche «gravi violazioni sostanziali». Non potrebbe infatti sostenersi «che le norme dettagliatamente sopra indicate si siano limitate a “correggere ed integrare” le norme preesistenti», in quanto «esse si sostanziano in quanto segue: l&#8217;introduzione “ex novo” di una dettagliata definizione del contenuto dei piani paesistici (art. 5); il regresso dalla attribuzione esclusiva alle regioni delle funzioni di valorizzazione del territorio al mero esercizio congiunto (art. 5); il porre un vincolo prima inesistente alla potestà legislativa regionale (art. 14) e disciplinare eccessivamente in dettaglio la facoltà di delega delle regioni (art. 16) o l&#8217;ambito territoriale di riferimento (art. 18); la modifica della composizione delle Commissioni regionali, per le quali lo stesso Capo dell&#8217;Ufficio Legislativo del Ministero B.A.C. riconosce (p. 5 memoria del 25 gennaio 2006) che la competenza a disciplinare le Commissioni “spetta alle regioni”, salvo poi dettare una norma di eccessivo dettaglio, che impedisce alla regione qualunque margine di autonomia sul punto (art. 7); fissazione di termini perentori prima non previsti e/o riduzione di termini già fissati ad una misura assolutamente incongrua, con istituzione di poteri sostitutivi in capo al Ministro (artt. 8 &#8211; 11, 13); eliminazione della potestà pianificatoria regionale, riconosciuta dalla precedente formulazione “Fino all&#8217;approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell&#8217;articolo 156, […]” (art. 12); la previsione di un parere obbligatorio prima non richiesto (art. 13); l&#8217;aver introdotto, per i lavori relativi ad abusi di tipo formale, la possibilità del rilascio della “autorizzazione paesaggistica postuma”. Infatti, ora l&#8217;autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata “in sanatoria” successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi: il disposto legislativo suddetto, infatti, non è riferito all&#8217;art. 181 del “Codice” non attiene quindi alla “sanatoria” dei reati penali, ma riguarda espressamente la disciplina urbanistica della “concessione in sanatoria” per abusi formali in zona vincolata di cui sia stato verificato tanto l&#8217;accertamento di conformità urbanistica quanto l&#8217;accertamento di compatibilità paesaggistica mediante il rilascio della autorizzazione paesaggistica postuma (art. 16); l&#8217;introduzione di un parere vincolante, peraltro con riferimento ad altra norma (art. 143, comma 4), che invece prevede un parere obbligatorio ma non vincolante (sempre l&#8217;art. 16); la soppressione delle sanzioni amministrative ripristinatorie (art. 28); l&#8217;introduzione della sopra indicata (con formula sintetica) condonabilità permanente (artt. 27 e 29); la sottrazione di risorse precedentemente assegnate (art. 27)». <br />
    Ad avviso della Regione Calabria, un ulteriore argomento conforterebbe la dedotta violazione della delega, e cioè il fatto che «a fine 2004, per apportare alcune modifiche sostanziali al d.lgs. 42/2004, il Legislatore – ritenuta evidentemente esaurita la delega concessa al Governo – ha sostituito e/o modificato i commi 3 e 4 dell&#8217;art. 167, nonchè aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell&#8217;art. 181 con la legge 15 dicembre 2004, n. 308». Sicché, il legislatore delegato non solo avrebbe «attivato impropriamente – per apportare modifiche rivoluzionarie all&#8217;intero corpo normativo – la potestà “integrativa” ormai esaurita, ma ha addirittura modificato alcune delle modifiche apportate direttamente dal Parlamento». In particolare, l&#8217;art. 27 avrebbe riformulato i commi 3 e 6 dell&#8217;art. 167, già inseriti – con diversa numerazione – dall&#8217;art. 1, comma 36, lettera a) e b) della legge n. 308 del 2004; mentre l&#8217;art. 28 avrebbe soppresso alcune previsioni inserite dall&#8217;art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed implicitamente abrogato il comma 39 della medesima legge. <br />
    In definitiva, le norme denunciate avrebbero «comportato una complessiva rinconsiderazione ab imis della materia, con un considerevole ampliamento dei compiti dello Stato rispetto alle funzioni attribuite alle regioni dal testo previgente, regioni che dovranno subire (unitamente agli enti locali) gli effetti – anche sotto il profilo di un maggiore e non previsto aggravio di carico delle proprie strutture amministrative – della indiscriminata sanatoria sopra esposta».<br />
    2.3. &#8211; Secondo la ricorrente, sarebbero vulnerati anche gli artt. 114, 117 e 118 Cost., giacché, in costanza della competenza regionale e comunale «in materia di interventi di pianificazione e controllo locale», le norme denunciate ridurrebbero «drasticamente i margini di autonomia delle regioni e degli enti locali, i quali saranno costretti a subire, anziché governare, le destinazioni urbanistiche del territorio e la ridotta valorizzabilità dei beni ambientali, con un radicale svuotamento del principio di sussidiarietà».<br />
    In particolare, verrebbe ancora in rilievo «la previsione (artt. 8, 11 e 13) di termini concretamente troppo brevi (rispettivamente, 30, 60 e 90 gg.) alla luce della complessità delle valutazioni richieste agli enti interessati». <br />
    Inoltre, i poteri sostitutivi in capo al Ministero (previsti, ad esempio dall&#8217;art. 11, in relazione alla proposta di istituzione di nuovi vincoli paesaggistici) contrasterebbero con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia, «soprattutto in relazione alla mancata previsione di adeguate garanzie procedurali in favore dell&#8217;ente “sostituito” in ordine alla possibilità di interloquire col Ministero (ord. Corte cost. n. 53/2003), fondandosi l&#8217;esercizio del potere sostitutivo esclusivamente sul decorso dei brevissimi termini sopra indicati, e in ordine alla tipologia di attività per le quali il potere è azionabile, non risultando rivolto – nel caso di specie – al compimento “di atti o attività prive di discrezionalità”». <br />
    Ed ancora, la previsione di un parere vincolante, in riferimento ad una disposizione (art. 143, comma 4) che invece prevede un parere obbligatorio ma non vincolante (art. 16), comporterebbe «l&#8217;istituzione di un sindacato di merito che priva di qualunque autonomia» le Regioni e gli enti locali. <br />
    Per di più, sostiene sempre la Regione ricorrente, le già evidenziate innovazioni introdotte dalle norme censurate sembrerebbero «tutte finalizzate […] a ridurre i margini di azione riconosciuti dalla precedente formulazione principalmente alle regioni (sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo amministrativo, soprattutto in materia di delega) ed anche agli enti locali, nonché ad imporre – a seguito delle innovazioni introdotte dagli artt. 16, 27, 28 e 29 […] – ai medesimi enti carichi (anche finanziari, sia in termine di riduzione di trasferimenti sia in termini di mancate entrate per ridotta fruibilità dei beni ambientali) in relazioni ai quali non viene riconosciuto loro alcuna concreta incidenza». <br />
    La Regione Calabria deduce, infine, la sussistenza del contrasto delle norme impugnate con l&#8217;art. 119 Cost., il cui quarto comma afferma che «le normali entrate dei comuni devono consentire “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”»; mentre, «la modifica (da “per effetto dell&#8217;articolo 1, comma 38, secondo periodo” a “per effetto dell&#8217;articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308”) dell&#8217;art. 167 comporta una illegittima sottrazione di risorse».<br />
    2.4. &#8211; Da ultimo, quanto alla proposta istanza di sospensione ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge n. 87 del 1953, la ricorrente sostiene che sussisterebbe «la ragionevole possibilità nelle more di veder conformare rapporti in base ad una normativa la cui legittimità è contestata, e ciò determinerebbe una situazione di fatto tale da rendere assai difficile e costoso riportare lo status quo ante nel caso di esito positivo della decisione nel merito, mentre non deriverebbe nessun pregiudizio ad interessi costituzionalmente garantiti ove invece quest&#8217;ultima fosse sospesa».<br />
    3. &#8211; Con ricorso notificato il 26 giugno 2006 e depositato il successivo 30 giugno, la Regione Piemonte ha promosso, in riferimento agli artt. 76, 97, 117, 118 e 120 Cost, nonché ai «principi di leale collaborazione, sussidiarietà, adeguatezza, proporzionalità, buon andamento della Pubblica Amministrazione», questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e, segnatamente, «degli artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 24 in quanto modificano e sostituiscono rispettivamente gli artt. 5, 135, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 156 del d.lgs. n. 42/2004».<br />
	3.1. &#8211; La ricorrente osserva, anzitutto, che la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha espresso, in data 26 gennaio 2006, parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, evidenziando «gravi rilievi di negativo giudizio per il metodo e per il merito». Nel richiamare il contenuto di detto parere, la Regione Piemonte sostiene che i «rilievi espressi dalle regioni non hanno avuto seguito alcuno», ciò determinando una «puntuale violazione del procedimento di formazione delle norme considerate con riguardo ai limiti ed alle specifiche prescrizioni della legge di delega, integrandosi violazione dell&#8217;art. 76 della Costituzione», oltre al contrasto con il principio di leale collaborazione per le «modalità concrete con le quali si è svolto il procedimento ed in relazione altresì all&#8217;affidamento riposto dalle regioni nelle modalità di concertazione precedentemente attuate con il Ministro competente». <br />	<br />
    L&#8217;assenza del dovuto confronto con le Regioni e le autonomie locali avrebbe comportato, secondo la difesa della Regione Piemonte, «un&#8217;impostazione fortemente accentratrice sulle attività degli organi statali e la sottovalutazione delle effettive esigenze di integrazione di atti pianificatori attinenti a diversi oggetti e di tempestività e puntualità di atti ed interventi gestionali sul territorio». E ciò proprio in materia in cui la compresenza e l&#8217;intreccio di competenze statali e regionali avrebbe richiesto «necessariamente un modus operandi improntato al canone della leale collaborazione», il cui mancato rispetto «si riverbera su tutta l&#8217;impostazione della novella considerata».<br />
    Inoltre, argomenta sempre la Regione Piemonte, il d.lgs. n. 157 del 2006 avrebbe «introdotto una serie di importanti innovazioni modificando significativamente parti di disciplina con mutamento di impostazione e di contenuti essenziali, concretizzando esorbitanza dai limiti della legge di delega come sopra ricordati e quindi violazione dell&#8217;art. 76 Cost. che rileva in ordine alle competenze regionali, che vengono sotto più aspetti significativamente compresse o pretermesse».<br />
    Ed ancora, si evidenzia nel ricorso, il decreto legislativo n. 157 del 2006 avrebbe proceduto «ad un rifacimento ex novo della disciplina della parte terza del Codice Urbani, senza apprezzabile razionale giustificazione in ordine al perseguimento di esigenze unitarie e superando senza tenerne conto la legislazione regionale vigente in materia, particolarmente intesa al coordinamento ed integrazione delle diverse competenze settoriali, insieme alla organizzazione di funzioni già attuata nel territorio, in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, per l&#8217;ingiustificato rivolgimento apportato a funzioni e procedure attualmente vigenti ed efficacemente operative in ambito regionale». <br />
    La ricorrente assume, altresì, che il principio di sussidarietà non avrebbe trovato corretta applicazione, non essendo «oggettivamente giustificata da esigenze di considerazione unitaria a livello nazionale degli interessi coinvolti» l&#8217;attrazione di funzioni a livello statale compiuta dal decreto legislativo n. 157 del 2006, senza che, peraltro, siano state perseguite procedure di leale collaborazione e di intesa per la codeterminazione dei contenuti interessanti anche l&#8217;ambito di competenza regionale. <br />
    3.2. &#8211; Ad avviso della Regione Piemonte, tali rilievi troverebbero concretezza nei seguenti specifici profili di censura concernenti le singole disposizioni denunciate.<br />
    3.2.1. &#8211; L&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), reca la modifica dell&#8217;art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale, «in tema di cooperazione delle regioni e degli enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale, aveva sancito il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici in relazione alle disposizioni della parte terza del codice». La norma denunciata prevede, invece, che dette funzioni amministrative sono «esercitate dallo Stato e dalle regioni», così da contemplare «una parallela competenza dello Stato che si estende a tutti gli ambiti amministrativi considerati, ben al di là dei compiti essenziali di tutela e di salvaguardia di valori, principi, criteri unitari», finendo «per soverchiare e comunque in sostanza controllare l&#8217;attività amministrativa regionale anche in ambiti di competenza di quest&#8217;ultima».<br />
    3.2.2. &#8211; L&#8217;art. 5, che sostituisce l&#8217;art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004, determina «una significativa modificazione della individuazione dell&#8217;oggetto della pianificazione paesaggistica», specificando, ai commi 1 e 2, che il piano, pur riguardando l&#8217;intero territorio regionale, deve procedere alla puntuale individuazione e regolamentazione d&#8217;uso con riferimento alle sole aree sottoposte a vincolo paesaggistico, così da abbandonare «la visione di una pianificazione volta alla tutela del valore paesaggistico diffuso del territorio per tornare ad un pianificazione meramente strumentale alla conservazione delle aree vincolate». Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che l&#8217;ambito di applicazione della pianificazione di competenza regionale «diviene residuale, con l&#8217;evidente compromissione del significato e dell&#8217;utilità dell&#8217;elaborazione di piani urbanistico-territoriali con valenza paesaggistica», ciò comportando anche una «sostanziale riduzione dell&#8217;attività pianificatoria del territorio nella sua complessità e capacità di soddisfare più esigenze pubbliche e di salvaguardia dei valori della tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali che sul territorio si radicano e si presentano in una molteplicità di aspetti anche al di là delle aree sottoposte a vincolo». Inoltre, il terzo comma dello stesso art. 135 oggetto di modificazione «non riporta più l&#8217;obbligo per il piano paesaggistico di individuare gli “obbiettivi di qualità paesaggistica” quale fondamento della disciplina di tutela e valorizzazione di ciascun ambito territoriale, nonostante che ciò sia stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, peraltro appena ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006, n. 14». <br />
    3.2.3. &#8211; La Regione Piemonte sostiene, altresì, che concorrano ulteriormente «alla diminuzione e limitazione della portata delle funzioni regionali di pianificazione paesaggistica le disposizioni di cui agli artt. 142 e 143 del d.lgs. n. 42/2004 come sostituti dagli artt. 12 e 13 del decreto impugnato». Sempre richiamando il citato parere della Conferenza unificata, nel ricorso si evidenzia che il novellato art. 142 reintroduce relativamente alle categorie oggetto di tutela per legge «la illimitata vigenza del vincolo paesaggistico, eliminando la competenza del piano paesaggistico a specificare e disciplinare detti ambiti, sulla base di analisi puntuali dei contesti regionali e dei relativi elementi caratterizzanti». <br />
    3.2.4. &#8211; In riferimento, poi, al novellato art. 143, questo, al comma 1, presenta «le limitazioni già sopra rilevate con riferimento all&#8217;art. 135», mentre, ai commi 3, 4 e 5, impone «in maniera perentoria l&#8217;obbligo delle regioni di elaborare i piani paesaggistici congiuntamente al Ministero, previa conclusione di un apposito accordo, al fine di accedere a forme di semplificazione della gestione dei vincoli, peraltro individuate in modo più limitato rispetto a quanto anteriormente previsto». <br />
    3.2.5. &#8211; Quanto al regime autorizzativo, si evidenzia una «accentuata limitazione degli ambiti di autonomia legislativa ed organizzativa regionale, anche rispetto al conferimento di funzioni agli enti locali, con pervasivo vincolo alle determinazioni degli organi ministeriali, senza che le innovazioni introdotte appaiano effettivamente necessarie per il rispetto di esigenze di unitarietà e giustificate secondo i canoni di proporzionalità ed adeguatezza». La censura si appunta specificatamente sull&#8217;art. 16 che sostituisce l&#8217;art. 146, commi 3 e 10, del d.lgs. n. 42 del 2004, rispetto al quale si richiamano anche i rilievi negativi espressi dalla Conferenza unificata nel parere del gennaio 2006, dai quali risulterebbe evidente anche la violazione del principio del buon andamento della P.A.<br />
    3.2.6. &#8211; Sotto altro profilo – che investe segnatamente l&#8217;art. 138, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, novellato dal denunciato art. 8, nonché l&#8217;art. 140, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 42, novellato dal denunciato art. 10 – si registrerebbe una fissazione di termini procedurali per l&#8217;emanazione di atti di competenza regionale, «che non sono giustificati da esigenze di generale tutela od uniformità di comportamenti e che oltretutto vengono stabiliti in tempi assai ristretti ed incongruenti con la natura ed il contenuto delle attività a cui si riferiscono» (l&#8217;art. 138, comma 3, citato, prevede sessanta giorni per la deliberazione della commissione regionale di proposta della dichiarazione di notevole interesse pubblico; l&#8217;art. 140, comma 1, citato, stabilisce il termine di sessanta giorni per l&#8217;emanazione del provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico).<br />
    3.3. &#8211; Ad avviso della ricorrente, l&#8217;impostazione «pregiudizialmente centralistica che impronta la novella si manifesta infine con particolare evidenza nella accentuazione del potere sostitutivo statale, il cui esercizio è attribuito al Ministero ed alle Sovrintendenze con automatico effetto allo scadere di termini prefissati all&#8217;attività regionale e, come si è prima rilevato, in taluni casi anche troppo restrittivamente ed incongruamente stabiliti». <br />
    3.3.1. &#8211; A tal riguardo rileva, anzitutto, l&#8217;art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituito dal denunciato art. 11, «che fa scattare l&#8217;attività sostitutiva del competente organo ministeriale periferico allo scadere dei termini di sessanta giorni di cui agli artt. 138 e 140, […] che riguardano attività di valutazione ampiamente discrezionale». La censura investe anche l&#8217;art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituito dal denunciato art. 13, «che stabilisce che, qualora la regione non provveda entro novanta giorni dalla stipulazione dell&#8217;accordo relativo al piano paesaggistico formato con elaborazione congiunta alla sua approvazione, ad essa provveda in via sostitutiva il Ministro». Ed ancora, viene in evidenza l&#8217;art. 146, comma 10, del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituito dal denunciato art. 16, «che assegna alla soprintendenza competente l&#8217;attività in via sostitutiva per il mancato rilascio entro sessanta giorni dell&#8217;autorizzazione sui progetti di opere». Infine, rileva l&#8217;art. 156, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituto dal denunciato art. 24, «che prevedono l&#8217;attività in via sostitutiva del Ministro al decorso dei termini stabiliti per la verifica e l&#8217;adeguamento alle nuove disposizioni dei piani paesaggistici già redatti». <br />
    Le richiamate disposizioni oggetto di impugnazione contrasterebbero, secondo la Regione ricorrente, con l&#8217;art. 120 Cost., giacché, in violazione delle condizioni e dei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per l&#8217;esercizio del potere sostitutivo (vengono richiamate, tra le altre, le sentenze n. 227 del 2004 e n. 43 del 2004), nella specie «il potere sostitutivo è configurato come un ovvio automatismo che interviene sulla cadenzata attività delle regioni e degli enti locali anzichè quale intervento di natura comunque eccezionale rispetto allo svolgimento delle funzioni amministrative da parte delle regioni e degli enti locali». <br />
    4. &#8211; In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale, rinviando a separate memorie l&#8217;esposizione della proprie ragioni, ha concluso in ogni caso per l&#8217;inammissibilità o per l&#8217;infondatezza dei ricorsi.<br />
    5. &#8211; Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza hanno depositato memorie illustrative la Regione Calabria e la Regione Toscana.<br />
    5.1. &#8211; La Regione Calabria, nell&#8217;insistere per l&#8217;incostituzionalità delle disposizioni denunciate, contesta le generiche conclusioni formulate dalla difesa erariale in punto di inammissibilità del ricorso e ribadisce, quanto al merito delle questioni sollevate, il contrasto delle norme impugnate sia con l&#8217;art. 76 Cost., che con gli artt. 114, 117 e 118 Cost.<br />
    In particolare, quanto alla dedotta violazione dell&#8217;art. 76 Cost., nella memoria si sostiene che le modifiche apportate al decreto originario sarebbero intervenute a delega «ormai completamente esaurita», come sarebbe comprovato dal fatto che il Governo, con proprio emendamento presentato in sede di discussione parlamentare, ha introdotto il comma 36 dell&#8217;art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, con il quale ha apportato «sostanziali» modifiche al d.lgs. n. 42 del 2004. <br />
    In definitiva, secondo la Regione Calabria, pur essendo il Governo ancora nei termini per utilizzare la delega, ha ritenuto, invece, che essa «fosse completamente esaurita» e quindi ha utilizzato, per modificare il codice Urbani, lo strumento dell&#8217;emendamento ad una legge ordinaria. <br />
    La ricorrente ribadisce, inoltre, che il d.lgs. n. 157 del 2006 non si sarebbe limitato a correggere ed integrare il testo originario, ma avrebbe apportato modifiche “strutturali” che apparirebbero «addirittura estranee al contenuto minimale della delega conferita».<br />
    5.2. &#8211; La Regione Toscana evidenzia, anzitutto, di aver raggiunto, successivamente al deposito del ricorso, l&#8217;intesa con lo Stato (e per esso con il Ministero per i beni e le attività culturali) per l&#8217;elaborazione congiunta del piano paesaggistico (protocollo d&#8217;intesa definitivamente stipulato il 24 luglio 2007 ed approvato dalla Regione con delibera della Giunta n. 512 del 9 luglio 2007) e con essa sarebbe venuto meno l&#8217;interesse alla decisione di merito sulle questione relative ai denunciati artt. 13 e 16 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che rispettivamente sostituiscono gli artt. 143 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004), chiedendo, pertanto, che in riferimento a dette specifiche questioni venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. <br />
    La ricorrente insiste, invece, per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 12, 25, 26 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che, rispettivamente, sostituiscono gli artt. 142, 157 e 159 del d.lgs. n. 42 del 2004) per le ragioni già illustrate nel ricorso.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
    1. &#8211; Con tre distinti ricorsi (iscritti rispettivamente ai numeri 81, 82 e 83 del registro ricorsi dell&#8217;anno 2006) le Regioni Toscana, Calabria e Piemonte hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio).<br />
    In particolare, sono stati impugnati: dalla Regione Toscana gli artt. 12, 13, 16, 25 e 26; dalla Regione Calabria gli artt. 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, 27, 28 e 29; e dalla Regione Piemonte, gli artt. 1, 5, 8, da 10 a 13, 16 e 24 <br />
    1.1. &#8211; Tutte le Regioni ricorrenti lamentano, in riferimento a ciascuna disposizione denunciata, la violazione dell&#8217;art. 76 (e la Regione Calabria anche dell&#8217;art. 77) della Costituzione, per eccesso di delega, evocando a norma interposta l&#8217;art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell&#8217;organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), il cui comma 4 prevede la possibilità per il Governo di adottare, in materia di beni culturali ed ambientali (comma 1, lettera a), «disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi […] nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo». <br />
    Ci si duole del fatto che, mentre la delega autorizzava esclusivamente l&#8217;introduzione di «limitate disposizioni correttive e/o integrative», che risultassero eventualmente necessarie a seguito «di un primo monitoraggio della sua applicazione», il decreto legislativo n. 157 del 2006 avrebbe invece apportato «rilevanti innovazioni» al sistema disegnato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), incidendo in modo pregiudizievole sulle potestà regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali.<br />
    La Regione Calabria lamenta, peraltro, che l&#8217;iter procedurale adottato per l&#8217;emanazione del d.lgs. n. 42 del 2004 sarebbe stato totalmente diverso rispetto a quello che ha portato all&#8217;approvazione delle norme “correttive” contenute nel d.lgs. n. 157 del 2006 e ciò appunto in contrasto con il citato art. 10, comma 4, della legge n. 137 del 2002.<br />
    1.2. &#8211; Le ulteriori censure evocano a parametri gli artt. 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. (e la Regione Piemonte anche l&#8217;art. 97 Cost.), secondo profili differenziati, ma tutti riconducibili alla prospettata lesione delle competenze regionali in materia di valorizzazione dei beni ambientali, di governo del territorio, nonché alla violazione del principio di leale collaborazione anche in riferimento all&#8217;esercizio del potere sostitutivo. In particolare:<br />
    &#8211; l&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 157 del 2006  (che sostituisce l&#8217;art. 5 del Codice) è impugnato dalla Regione Calabria e dalla Regione Piemonte, in quanto prevede «una parallela competenza dello Stato che si estende a tutti gli ambiti amministrativi considerati, ben al di là dei compiti essenziali di tutela e di salvaguardia di valori, principi, criteri unitari»;<br />
    &#8211; l&#8217;art. 5 (che sostituisce l&#8217;art. 135 del Codice), è impugnato dalla Regione Calabria, nella parte in cui, ai commi 1 e 3 dell&#8217;art. 135, prevede nuove competenze statali;  e dalla Regione Piemonte in quanto determina «una significativa modificazione della individuazione dell&#8217;oggetto della pianificazione paesaggistica», con conseguente «sostanziale riduzione dell&#8217;attività pianificatoria del territorio nella sua complessità»; <br />
    &#8211; l&#8217;art. 7 (che sostituisce l&#8217;art. 137 del Codice) è censurato dalla Regione Calabria ove, al comma 2 dell&#8217;art. 137, regola la composizione delle commissioni regionali con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici;<br />
    &#8211; l&#8217;art. 8 (che sostituisce l&#8217;art. 138 del Codice) e l&#8217;art. 10 (che sostituisce l&#8217;art. 140) sono impugnati dalle Regioni Calabria e Piemonte nella parte in cui, rispettivamente al comma 2 dell&#8217;art. 138 ed al comma 1 dell&#8217;art. 140, fissano termini procedurali per il compimento di atti di competenza regionale, asseritamente ingiustificati secondo esigenze di generale tutela od uniformità di comportamenti e che oltretutto prevedono tempi assai ristretti ed incongruenti con la natura ed il contenuto delle attività a cui si riferiscono;<br />
    &#8211; per motivi analoghi è impugnato dalla Regione Calabria anche l&#8217;art. 11 (che sostituisce l&#8217;art. 141 del d.lgs. n. 42 del 2004), nella parte in cui, al comma 1 dell&#8217;art. 141, rinvia ai termini fissati dagli artt. 138 e 139;<br />
    &#8211; l&#8217;art. 12 (che sostituisce l&#8217;art. 142 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana «nella parte in cui reintroduce l&#8217;illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate ai sensi della legge n. 431/1985, nonché con particolare riferimento al comma 3 dello stesso art. 142, nella parte in cui preclude alle Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d&#8217;acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio»; è impugnato, altresì, dalla Regione Calabria nella parte in cui dispone che le aree indicate «Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo» (alinea del comma 1); infine, è censurato dalla Regione Piemonte perché comporterebbe una ulteriore «diminuzione e limitazione della portata delle funzioni regionali di pianificazione paesaggistica»;<br />
    &#8211; l&#8217;art. 13 (che sostituisce l&#8217;art. 143 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana, nella parte in cui prevede che il parere del soprintendente nel procedimento autorizzatorio sia oltre che obbligatorio anche vincolante, fino all&#8217;approvazione del piano paesaggistico elaborato di intesa; è denunciato dalla Regione Calabria, nella parte in cui prevede che il parere del soprintendente nel procedimento autorizzatorio sia oltre che obbligatorio anche vincolante, fino all&#8217;approvazione del piano paesaggistico elaborato di intesa; è, inoltre, censurato dalla stessa Regione Calabria e dalla Regione Piemonte, nella parte in cui si prevede il potere sostitutivo del Ministro per l&#8217;approvazione del piano paesaggistico, nel caso in cui la Regione non provveda nel termine di 90 giorni; è, infine, impugnato dalla Regione Piemonte, sempre in riferimento alla portata delle funzioni regionali di pianificazione paesaggistica, perché impone «in maniera perentoria l&#8217;obbligo delle regione di elaborare i piani paesaggistici congiuntamente al Ministero».<br />
    &#8211; l&#8217;art. 16 (che sostituisce l&#8217;art. 146 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana nella parte in cui qualifica come vincolanti i previsti pareri del soprintendente (commi 3 e 8); prevede «che la Regione deleghi le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle Province e/o a forme associative sovracomunali»; è denunciato dalla Regione Calabria, oltre per il già ricordato carattere vincolante dei pareri della soprintendenza, anche nella parte in cui dall&#8217;espresso divieto di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria vengono ora espressamente esclusi «i casi di cui all&#8217;art. 167, commi 4 e 5»; è impugnato dalla Regione Piemonte nella parte in cui sostituisce i commi 3 e 10 dell&#8217;art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004;<br />
    &#8211; l&#8217;art. 25 (che modifica l&#8217;art. 157 del Codice) è censurato dalla Regione Toscana, nella parte in cui inserisce al comma 1 del suddetto art. 157 la lettera f-bis),  stabilendo «che conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, emanati in attuazione della legge n. 431/1985»; <br />
    &#8211; l&#8217;art. 26 (che sostituisce l&#8217;art. 159 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana «con particolare riferimento al comma 3, in quanto estende il potere di annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito»;<br />
    &#8211; gli artt. 11, 13, 16 e 24 (che sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 141, comma 1, 143, comma 3, 146, comma 10, e 156, commi 1 e 3, del Codice) sono impugnati dalla Regione Piemonte in quanto evidenzierebbero l&#8217;impostazione «pregiudizialmente centralistica» della novella, una «accentuazione del potere sostitutivo statale, il cui esercizio è attribuito al Ministero ed alle Sovrintendenze con automatico effetto allo scadere di termini prefissati all&#8217;attività regionale, in taluni casi anche troppo restrittivamente ed incongruamente stabiliti»;<br />
    &#8211; gli artt. 27 (che sostituisce l&#8217;art. 167 del Codice), 28 e 29 che, rispettivamente, modificano gli artt. 181 e 182 del Codice, sono impugnati dalla Regione Calabria in riferimento alla prevista articolata regolamentazione dei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.<br />
    2. &#8211; I giudizi vanno riuniti per essere decisi con un&#8217;unica pronuncia in quanto le questioni investono lo stesso decreto legislativo n. 157 del 2006 e, in parte, le stesse disposizioni recate da detto decreto.<br />
    3. &#8211; Preliminarmente, deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Calabria, giacché la delibera della Giunta con la quale l&#8217;impugnazione è stata autorizzata non reca l&#8217;indicazione delle norme da sottoporre a scrutinio di costituzionalità.<br />
    La delibera si limita, infatti, a dedurre la lesività del d.lgs. n. 157 del 2006 quanto alle modifiche introdotte relativamente «al sistema di pianificazione paesaggistica, alla gestione dei vincoli attraverso il sistema delle autorizzazioni e la ripartizioni di funzioni tra Ministero, Regioni ed Enti locali», indicando solo genericamente settori od oggetti di disciplina che, invero, trovano articolata e complessa regolamentazione in plurime disposizioni del d.lgs. n. 157 del 2006 (il quale consta di 30 articoli). A fronte di ciò, l&#8217;impugnazione da parte della difesa tecnica della Regione Calabria ha riguardato, proprio nell&#8217;ambito di ciascun oggetto di disciplina innanzi menzionato, talune norme e non altre, sostituendosi dunque all&#8217;organo politico nell&#8217;individuazione stessa delle disposizioni suscettibili di censura.<br />
    Di qui appunto l&#8217;inammissibilità del ricorso (sentenze. n. 98 del 2007, n. 216 del 2006, n. 50 del 2005 e n. 425 del 2004), che assorbe anche ogni pronuncia sull&#8217;istanza di sospensione ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87. <br />
    4. &#8211; Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità degli artt. 13 e 16 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che rispettivamente sostituiscono gli artt. 143 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004), promosse, in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana, in quanto, come fatto palese dalla stessa Regione, è venuto meno il suo interesse ad una decisione nel merito a seguito dell&#8217;intesa raggiunta, successivamente al deposito del ricorso, con lo Stato per l&#8217;elaborazione congiunta del piano paesaggistico (protocollo d&#8217;intesa sottoscritto il 23 gennaio 2007 ed approvato dalla Regione con la delibera di Giunta n. 512 del 9 luglio 2007). <br />
	5. &#8211; Sia la Regione Toscana, in riferimento alle denunce degli artt. 12, 25 e 26 del d.lgs. n. 157 del 2006, che la Regione Piemonte, in relazione a tutte le norme impugnate (artt. 1, 5, 8,  da 10 a 13, 16 e 24 dello stesso d.lgs. n. 157), prospettano la violazione dell&#8217;art. 76 Cost.<br />	<br />
	5.1. &#8211; La Regione Toscana ritiene violato l&#8217;art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell&#8217;eccesso di delega, in quanto, mentre la legge n. 137 del 2002 autorizzava esclusivamente l&#8217;introduzione di «limitate disposizioni correttive e/o integrative», che risultassero eventualmente necessarie a seguito «di un primo monitoraggio della sua applicazione», il decreto legislativo n. 157 del 2006 avrebbe apportato «rilevanti innovazioni» al sistema disegnato dal d.lgs. n. 42 del 2004. <br />	<br />
    Con particolare riferimento all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, che sostituisce l&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, sempre secondo la ricorrente, l&#8217;eccesso di delega inciderebbe direttamente sulle potestà regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali attribuite dagli artt. 117, comma 3, e 118 della Costituzione. <br />
    5.1.1. &#8211; La Regione Piemonte lamenta la violazione dell&#8217;art. 76 Cost. sotto un duplice profilo. Da un punto di vista procedurale, sostiene che l&#8217;iter adottato per l&#8217;emanazione del d.lgs. n. 42 del 2004 sarebbe totalmente diverso rispetto a quello che ha portato all&#8217;approvazione delle norme “correttive” contenute nel d.lgs. n. 157 del 2006. Nel primo caso, infatti, le norme emanate sarebbero state il risultato di un preliminare confronto tra Stato e Regioni, mentre nel secondo caso tale previo confronto sarebbe del tutto mancato.<br />
    Sotto il profilo sostanziale, invece, la medesima Regione si duole che il Governo non si è limitato a “correggere ed integrare” il d.lgs. n. 42 del 2004. Le nuove norme invece, ad avviso della Regione, avrebbero stravolto completamente l&#8217;impianto originale del Codice, con un ingiustificato ampliamento dei poteri statali rispetto alle funzioni già attribuite alle Regioni.<br />
    5.2. &#8211;  Le questioni sono in parte infondate e in parte inammissibili.<br />
    5.2.1. &#8211; L&#8217;art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede la possibilità per il Governo di adottare, in materia di beni culturali e ambientali (comma 1, lettera a), «disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi […] nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore». Le procedure sono quelle previste dal secondo periodo del precedente comma 3 dello stesso art. 10 e cioè: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta». <br />
    Tali procedure sono state seguite nell&#8217;emanazione del decreto legislativo n. 157 del 2006, sicché la prima censura sollevata dalla Regione Piemonte non è fondata.<br />
    5.2.2. &#8211; Sotto altro profilo le censure mosse dalle Regioni ricorrenti al decreto legislativo n. 157 del 2006, in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, si sostanziano nel fatto che le disposizioni impugnate avrebbero carattere innovativo e non sarebbero delle semplici integrazioni e correzioni del testo originario.<br />
    A tal riguardo, questa Corte, con la sentenza n. 206 del 2001, ha affermato che i decreti correttivi ed integrativi devono avere lo stesso oggetto del decreto originario e seguire gli stessi criteri e principi direttivi ai quali quest&#8217;ultimo si è ispirato.<br />
    Ne consegue che le censure rivolte al decreto correttivo e integrativo, sollevate in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, devono necessariamente indicare quali criteri e principi direttivi posti dalla legge delega sono stati violati dal decreto correttivo e integrativo medesimo. <br />
    Le ricorrenti, invece, nel dolersi di un eccesso di delega per la presunta carica “innovativa” del d.lgs. n. 157 del 2006 rispetto al precedente d.lgs. n. 42 del 2004, nel senso di una riduzione delle attribuzioni regionali, non indicano, in modo puntuale ed argomentato, rispetto a quali specifici principi e criteri direttivi della delega del 2002 le norme denunciate si porrebbero in contrasto. Le questioni, in quanto genericamente prospettate, sono, dunque, inammissibili.<br />
	6. &#8211; Vanno, altresì, dichiarate inammissibili, per genericità della prospettazione, le questioni di costituzionalità degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del d.lgs. n. 157 del 2006 promosse dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 120 della Costituzione.<br />	<br />
    Il ricorso non correla strettamente  ciascuna disposizione impugnata alle argomentazioni che sorreggono la dedotta violazione del parametro. In definitiva, rispetto alle predette disposizioni, le censure muovono da doglianze più generali sull&#8217;impianto del d.lgs. n. 157 del 2006, che, come tali, potrebbero utilmente corroborare qualsivoglia denuncia, senza però che si riesca a distinguere chiaramente l&#8217;aggancio con la singola disposizione che recherebbe il vulnus  a quel determinato parametro. <br />
    7. &#8211; La Regione Toscana impugna l&#8217;art. 12 del decreto legislativo n. 157 del 2006, che sostituisce l&#8217;art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, «nella parte in cui reintroduce l&#8217;illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate ai sensi della legge n. 431 del 1985, nonché, con particolare riferimento al comma 3 dello stesso art. 142, nella parte in cui preclude alle Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d&#8217;acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio». Si prospetta il contrasto della predetta disposizione con: 1) l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, giacché essa incide «sullo svolgimento delle funzioni, attinenti al governo del territorio ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riservate alla potestà concorrente delle Regioni»; 2) l&#8217;art. 118 della Costituzione ed il principio di leale collaborazione, poiché l&#8217;individuazione dei beni da tutelare ed il regime di tutela, in quanto incidenti su competenze regionali, «dovrebbero essere statuiti d&#8217;intesa con le Regioni».<br />
    7.1. &#8211; La questione non è fondata.<br />
    Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l&#8217;ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l&#8217;art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun&#8217;altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale.<br />
    Si tratta peraltro di un valore “primario”, come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l&#8217;ambiente (sentenza n. 641 del 1987).<br />
    L&#8217;oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l&#8217;insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. <br />
    Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.<br />
    La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni. <br />
    Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti. E in proposito la legislazione statale ha fatto ricorso, ai sensi dell&#8217;art. 118 della Costituzione, proprio a forme di coordinamento e di intesa in questa materia, ed ha affidato alle Regioni il compito di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi valenza di tutela ambientale, con l&#8217;osservanza delle norme di tutela paesaggistica poste dallo Stato. In particolare, l&#8217;art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, novellato dall&#8217;art. 13 del d.lgs. n. 157 del 2006, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di stipulare intese con il Ministero per i beni culturali ed ambientali e con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio per «l&#8217;elaborazione congiunta dei piani paesaggistici», precisando che il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare e che lo stesso è poi «approvato con provvedimento regionale». <br />
    In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle Regioni.<br />
    In questo stato di cose, la Regione Toscana non può certo lamentarsi di non poter statuire d&#8217;intesa l&#8217;individuazione dei beni da tutelare ed il regime di tutela, in quanto incidenti su competenze regionali. Come sopra si è chiarito, le competenze regionali non concernono le specifiche modalità della  tutela dei beni paesaggistici (rimessa alla competenza esclusiva dello Stato), ma la concreta individuazione e la collocazione di questi ultimi nei piani territoriali o paesaggistici. <br />
    Quanto alla reintroduzione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio della tipologia dei beni paesaggistici previsti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si deve inoltre sottolineare che detta legge ha dato attuazione al disposto del citato articolo 9 della Costituzione, poiché la prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali. <br />
    Alla luce di quanto detto cade anche l&#8217;altra  censura della Regione Toscana, secondo la quale non le dovrebbe essere preclusa la possibilità di «individuare con il piano paesaggistico i corsi d&#8217;acqua irrilevanti dal punto di vista paesaggistico». <br />
    8. &#8211; La Regione Toscana denuncia anche l&#8217;art. 25 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che modifica l&#8217;art. 157 del d.lgs. n. 42 del 2004), «nella parte in cui inserisce al comma 1 del suddetto art. 157 la lettera f-bis)», stabilendo «che conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, emanati in attuazione della legge n. 431/1985», per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto il ripristino dei vincoli predetti, «anche in contrasto con i piani paesaggistici già predisposti dalle regioni, a prescindere da una concreta valutazione dell&#8217;effettiva esigenza di tutela dei beni in questione, determina evidentemente un&#8217;inammissibile ingerenza nelle funzioni regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali e culturali»; ciò, peraltro, senza la previsione di forme di concertazione idonee con le stesse Regioni.<br />
    8.1. &#8211; La questione non è fondata.<br />
    La disposizione censurata fa rivivere le cosiddette misure di salvaguardia, di cui all&#8217;art. 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nei casi in cui, alla luce delle nuove disposizioni di tutela paesaggistica, si impone la redazione di un nuovo piano paesaggistico o la modifica di quello esistente. In detti casi, il ripristino dei vincoli di cui al citato art. 1-ter costituisce una diretta conseguenza delle modifiche alla disciplina della tutela del paesaggio legittimamente previste dallo Stato in base alla sua competenza esclusiva in materia.<br />
    9. &#8211; Ancora la Regione Toscana impugna l&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che sostituisce l&#8217;art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004), «con particolare riferimento al comma 3 del novellato art. 159 in esame, in quanto estende il potere di annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, anche per motivi di merito», per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, in quanto determinerebbe «un inammissibile accentramento delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, la cui effettiva gestione è in definitiva individuata in capo allo Stato (per il tramite delle Soprintendenze)», in assenza «di adeguati modelli concertativi».<br />
    9.1. &#8211; La questione non è fondata.<br />
    La norma denunciata, infatti, non attribuisce all&#8217;amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l&#8217;eccesso di potere.<br />
    10. &#8211; La Regione Piemonte, infine, denuncia congiuntamente gli artt. 11, 13, 16 e 24 del d.lgs. n. 157 del 2006 – nella parte in cui sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 141, comma 1, 143, comma 3, 146, comma 10, e 156, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 – in quanto evidenzierebbero l&#8217;impostazione «pregiudizialmente centralistica» della novella, una «accentuazione del potere sostitutivo statale, il cui esercizio è attribuito al Ministero ed alle Sovrintendenze con automatico effetto allo scadere di termini prefissati all&#8217;attività regionale e, come si è prima rilevato, in taluni casi anche troppo restrittivamente ed incongruamente stabiliti».<br />
    10.1. &#8211; La questione non è fondata, in quanto, anche a prescindere da regolamentazioni espresse, l&#8217;esercizio del potere sostitutivo implica, in ogni caso, il rispetto delle garanzie procedimentali improntate al principio di leale collaborazione (sentenze nn. 227 e 43 del 2004 e n. 313 del 2003).</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></i>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>	riuniti i giudizi,<br />	<br />
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, da 7 a 14, 16, 18, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promosse, in riferimento agli artt. 76, 77, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso in epigrafe;<br />
	dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promesse, in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
	dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
	dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24 del citato decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
	dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del medesimo decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
	dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
	dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 16 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.</p>
<p>F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Paolo MADDALENA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: DI PAOLA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2007-n-367/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/6/2007 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-6-2007-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-6-2007-n-367/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-6-2007-n-367/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/6/2007 n.367</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione di un decreto del Questore sfavorevole al rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 6 novembre 2007 n. 5788 Ric. n. 913/07 Ord200700367 REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-6-2007-n-367/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/6/2007 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-6-2007-n-367/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/6/2007 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione di un decreto del Questore  sfavorevole al rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11027/g">Ordinanza sospensiva del 6 novembre 2007 n. 5788</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ric. n. 913/07<br />
Ord200700367</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />terza sezione, </b></p>
<p>costituito da:<br />
Rita De Piero  Presidente  f.f.<br /> Marco Buricelli   Consigliere, relatore<br />
Angelo Gabbricci   Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 6 giugno 2007.</p>
<p>Visto il ricorso n. 913/07 proposto da <b>SOLLUFI SALI</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to Alessandro Zanutto con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>Amministrazione dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa  emissione di provvedimenti cautelari,<br />del decreto del Questore di Venezia, n. 06/07 div. Amm.va A12.07/Uff. Imm. 1^ sez. del 30.01.2007, notificato il 24.2.2007 con il quale è stata respinta l’istanza avanzata dal ricorrente in data 15.7.2005 rivolta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato C770591 rilasciato dalla questura di Venezia il 16.6.2004 ed è stato dato avviso allo stesso di lasciare volontariamente il territorio nazionale entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;<br />
uditi (relatore il Consigliere Buricelli), l’avv.to Zanutto per la parte ricorrente e l’avv.to dello Stato Bonora per la P.A.;<br />
considerato<br />
che le prospettive, allo stato, di un esito favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di sospensione<br />
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, commi 7 e seguenti, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21.7.2000 n. 205;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Venezia, li 6 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente f.f.<br />
l&#8217;Estensore<br />
Il Segretario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-6-6-2007-n-367/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/6/2007 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2006 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-6-2006-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-6-2006-n-367/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-6-2006-n-367/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2006 n.367</a></p>
<p>Pres. Catoni, Est. EliantonioALFA SYSTEMS s.r.l. ( Avv.ti R. Colagrande, F. Rulli) c/ Comune di Vasto ( Avv. A. Pennetta),Società DSA- Distribuzione Sistemi Avanzati s.r.l. ( Avv.ti G. e S. Di Pardo), Telecom Italia s.p.a. ( Avv. A. Clarizia) sulla necessaria rinnovazione della gara d&#8217;appalto in caso di annullamento dell&#8217;aggiudicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-6-2006-n-367/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2006 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-6-2006-n-367/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2006 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Catoni,    Est. Eliantonio<BR>ALFA SYSTEMS s.r.l. ( Avv.ti R. Colagrande, F. Rulli) c/ Comune di Vasto ( Avv. A. Pennetta),Società DSA- Distribuzione Sistemi Avanzati s.r.l. ( Avv.ti G. e S. Di Pardo), Telecom Italia s.p.a. ( Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessaria rinnovazione della gara d&#8217;appalto in caso di annullamento dell&#8217;aggiudicazione per illegittima specificazione dei criteri di assegnazione dei punteggi dopo l&#8217;apertura delle buste</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della p.a. &#8211; Gara d’appalto &#8211; Commissione di gara &#8211; Apertura delle buste contenenti le offerte &#8211; Possibilità di specificare successivamente i criteri di assegnazione dei punteggi- Esclusione &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Gara d’appalto &#8211; Annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione per illegittima specificazione dei criteri di valutazione delle offerte &#8211; Rinnovazione dell’intera procedura – Necessità –Ragioni.<br />
3. Risarcimento del danno &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Rinnovazione della gara &#8211; Appalto già eseguito &#8211; Risarcibilità del danno da perdita di chance &#8211; Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In tema di appalti pubblici, va esclusa la possibilità per la commissione di gara di specificare i criteri di assegnazione dei punteggi dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte, poichè tale modus procedendi è contrario alle norme generali vigenti poste a tutela della segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti. 																																																																																												</p>
<p>2.	In caso di annullamento dell’atto di aggiudicazione di una gara per illegittima integrazione dei criteri di valutazione delle offerte dopo l’apertura delle buste che le contengono, va rinnovata l’intera gara poichè in tal caso manca nel bando o nella lettera d’invito una sufficiente articolazione o precisazione dei criteri di attribuzione dei punteggi.																																																																																												</p>
<p>3.	Qualora l’interesse dell’impresa ricorrente alla rinnovazione della gara, pur imposta dal vizio inficiante la procedura, non possa più trovare soddisfazione a seguito dell’avvenuta esecuzione dell’appalto nelle more del giudizio, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance,  intesa quale mera probabilità di conseguire l’aggiudicazione in conseguenza del rinnovato espletamento della gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessaria rinnovazione della gara d’appalto in caso di annullamento dell’aggiudicazione per illegittima specificazione dei criteri di assegnazione dei punteggi dopo l’apertura delle buste</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.	367/06 Reg. Dec.<br />	<br />
N.	119/04 Reg. Gen.																																																																																												</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO<br />
Sezione Staccata di Pescara </b></p>
<p>composto dai signori: Dott. Antonio Catoni	Presidente; Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore; Dott. Dino Nazzaro	Consigliere																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 119/04, proposto dalla<br />
società <b>ALFA SYSTEMS s.r.l.</b>, con sede in Campobasso, in persona dell’Amministratore unico sig. Antonio Di Nonno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Colagrande e Fabrizio Rulli, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore in Pescara, viale G. D’Annunzio, 24;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Vasto</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Pennetta, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via Gramsci, 3, presso lo studio dell’avv. Roberto Tartaglia;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>società DSA – Distribuzione Sistemi Avanzati s.r.l.</b>, in proprio e quale mandataria del costituito r.t.i. con ICEEL s.r.l. e Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante sig. Massimo Palange, rappresentato e difeso dagli avv.t</p>
<p>&#8211;	della <b>Telecom Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante dr. Brunella Spinelli, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, elettivamente domiciliata con il proprio difensore in Pescara, viale G. D’Annunzio, 142, presso lo studio dell’avv. Giulio Cerceo;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione dirigenziale del Comune di Vasto di aggiudicazione della licitazione privata indetta per “appalto dei lavori nuovi impianto cablaggio strutturato e fornitura apparati di rete – Palazzo di Città”; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali della Commissione di gara;<br />
e per la condanna<br />
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vasto e delle società DSA s.r.l. e TELECOM ITALIA s.p.a.;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata DSA;<br />
Vista l’ordinanza collegiale 8 aprile 2004, n. 99, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Viste la sentenza interlocutoria 4 marzo 2006, n. 146, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Udito alla pubblica udienza del 16 giugno 2006 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Lorenzo Passeri &#8211; su delega dell’avv. Fabrizio Rulli &#8211; per la parte ricorrente, l’avv. Roberto Tartaglia &#8211; su delega dell’avv. Angela Pennetta &#8211; per l’Amministrazione resistente e l’avv. Marco Spagnuolo &#8211; su delega degli avv. ti Giuliano e Salvatore Di Pardo &#8211; e l’avv. Giulio Cerceo¬ &#8211; su delega dell’avv. Angelo Clarizia &#8211; per le controinteressate;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b> F A T T O</b></p>
<p>Il Comune di Vasto ha indetto licitazione privata indetta per la realizzazione di un “nuovo impianto cablaggio strutturato e fornitura apparati di rete – Palazzo di Città”, da aggiudicare, in base all’art. 19, lett. b), del D.L.vo 24 luglio 1992, n. 358, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. <br />
A tale gara hanno partecipato 8 ditte, sulle 16 invitate, e la Commissione di gara, dopo aver escluso sei partecipanti per la mancanza della certificazione attestante la qualificazione alla istallazione ed alla configurazione dei componenti attivi, ha aggiudicato in via provvisoria la gara all’a.t.i. avente come mandataria la società DSA – Distribuzione Sistemi Avanzati, cui erano stati attribuiti punti 92, mentre all’altra partecipante alla gara (la società Alfa Systems s.r.l.) erano stati attribuiti punti 90. Con determinazione dirigenziale 12 febbraio 2004, n. 12, sono stati approvati i verbali della Commissione aggiudicatrice ed i lavori sono stati affidati alla a.t.i. da costituirsi tra le società DSA – Distribuzione Sistemi Avanzati, Iceel s.r.l. e Telecom Italia.<br />
Avverso tale atto di aggiudicazione, nonchè avverso tutti gli atti presupposti e connessi, è insorta dinanzi questo Tribunale la società Alfa Systems, deducendo le seguenti censure:</p>
<p>1) Violazione della lex specialis della gara e dei principi generali in materia di procedure concorsuali ed, in particolare, della par condicio. Eccesso di potere per illogicità, per contraddittorietà e per sviamento.<br />
L’a.t.i. vincitrice della gara avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non aveva presentato il certificato con validità al 1° gennaio 2003 attestante la qualificazione all’istallazione ed alla configurazione dei componenti; nè la Commissione di gara avrebbe potuto chiedere l’integrazione della certificazione presentata.<br />
2) Violazione della lex specialis della gara e dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità, per contrad-dittorietà e per sviamento.<br />
E’ illogica e priva di adeguata motivazione l’attribuzione dei punteggi effettuata dalla Commissione di gara.</p>
<p>3) Violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali, con riferimento, in particolare, alla predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, alla garanzia della segretezza delle offerte ed alla par condicio. <br />
La Commissione di gara ha integrato i criteri per l’assegnazione dei punteggi dopo aver aperto le buste contenenti le offerte.  <br />
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 5 aprile 2004 ed il 17 febbraio 2006. <br />
Il Comune di Vasto si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 25 marzo 2004 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Si sono, inoltre, costituite in giudizio sia la società Telecom Italia, che la società DSA – Distribuzione Sistemi Avanzati s.r.l., depositando memorie a sostegno delle proprie ragioni la prima il 7 aprile 2004, il 10 febbraio ed il 1° giugno 2006, e la seconda il 23 marzo 2004; quest’ultima ha, inoltre, proposto ricorso incidentale con il quale, nel prospettare le censure di violazione della lex specialis della gara e del D.L.vo 24 luglio 1992, n. 358, e di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ha dedotto che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto:<br />
&#8211; il predetto certificato attestante la qualificazione alla istallazione presentato dalla ricorrente era scaduto nel settembre 2003;<br />
&#8211; non erano stati offerti prodotti di “primaria marca”;<br />
&#8211; non avrebbe potuto essere fornita una garanzia per 15 anni della parte passiva, in quanto si erano utilizzati due marche diverse per i cavi e per i connettori.<br />
Con sentenza interlocutoria 4 marzo 2006, n. 146, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Vasto, che sono stati puntualmente eseguiti.<br />
Alla pubblica udienza del 16 giugno 2006 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. &#8211; Con il ricorso in esame, come sopra esposto, la società Alfa Systems s.r.l. ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, la determinazione dirigenziale del Comune di Vasto 12 febbraio 2004, n. 12, di aggiudicazione della licitazione privata indetta per “appalto dei lavori nuovi impianto cablaggio strutturato e fornitura apparati di rete – Palazzo di Città”.<br />
Era, invero, accaduto che alla gara in questione, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, erano state ammesse due sole partecipanti e la Commissione di gara aveva collocato al primo posto della graduatoria l’a.t.i. avente come mandataria società DSA – Distribuzione Sistemi Avanzati, cui erano stati attribuiti punti 92, mentre all’altra partecipante alla gara (la società Alfa Systems s.r.l. oggi ricorrente) erano stati attribuiti punti 90. Con l’atto impugnato l’aggiudicazione della gara è stata effettuata a favore dell’a.t.i. avente come mandataria società DSA.</p>
<p>2. &#8211; Il ricorso, deve subito precisarsi, è fondato.<br />
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la censura dedotta con il terzo motivo di ricorso e con la quale l’istante si è lamentata nella sostanza del fatto che, in violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali, la Commissione di gara aveva integrato i criteri per l’assegnazione dei punteggi dopo aver aperto le buste contenenti le offerte tecniche.<br />
Come è noto, secondo un pacifico e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, nel procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto la Commissione di gara può eventualmente introdurre degli elementi di specificazione e di integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito ovvero sottocriteri di adattamento dei criteri generali o regole specifiche sulle modalità di valutazione; tale attività, però, può essere svolta solo prima dell’apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti (cfr da ultimo Cons. St., sez. V, 8 marzo 2005 n. 937).<br />
Ora nel caso di specie dall’esame degli atti sembra evidente che la specificazione dei predetti criteri di valutazione sia stata effettuata dalla Commissione di gara dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. Sembra, pertanto, evidente la violazione delle norme generali vigenti in materia poste a garanzia della segretezza delle offerte e della par condicio.<br />
E tale vizio procedimentale travolge necessariamente tutti i successivi atti posti in essere dalla Commissione di valutazione delle offerte presentate e, conseguentemente, anche l’impugnato atto di aggiudicazione della gara, che non può, pertanto, non essere annullato.<br />
E tale annullamento &#8211; come questa stessa Sezione ha, anche recentemente, avuto modo di rilevare con sentenza 15 giugno 2006, n. 347 &#8211; comporta necessariamente la rinnovazione dell’intera gara dal momento che, come sembra evidente, i criteri di attribuzione dei punteggi, ampiamente discrezionali, non erano stati sufficientemente articolati e precisati nel bando di gara e nella lettera d’invito.</p>
<p>3. &#8211; Giunti a tale conclusione, va di conseguenza esaminato il ricorso incidentale, con il quale la parte controinteressata nella sostanza sostiene che la ricorrente sarebbe priva di legittimazione all’impugnativa, in quanto in realtà avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.<br />
Premesso, invero, che la funzione propria del ricorso incidentale è quella di paralizzare o di limitare l’accoglimento della pretesa avversaria, impugnando il provvedimento attaccato dal ricorso principale per aspetti e motivi diversi, va osservato che nella specie il ricorso incidentale, anche ove fosse fondato, non avrebbe di certo l’effetto di neutralizzare il ricorso proposto.<br />
Anche, infatti, ove si ritenesse che l’istante avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non può disconoscersi che la stessa, quale impresa operante nel settore (Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1770), avrebbe in ogni caso interesse a contestare l’esito della gara e ciò al fine di ottenere una rinnovazione della stessa, come in effetti avrebbe imposto il vizio, sopra indicato, che inficia gli atti di gara.<br />
Con riferimento a tale considerazione, può, pertanto, prescindersi dall’esaminare le singole censure dedotte con il ricorso incidentale, in quanto l’eventuale fondatezza di tale ricorso non potrebbe mai determinare l’inammissibilità del ricorso principale.<br />
4. &#8211; Rimane, per concludere, da esaminare la richiesta di risarcimento dei danni, proposta dalla parte ricorrente in relazione al fatto che nelle more del giudizio è stata effettuata la fornitura in questione.<br />
Sul punto va osservato che, con riferimento al predetto vizio dedotto, l’interesse della società ricorrente alla rinnovazione della gara non può ovviamente più trovare piena soddisfazione, per cui va risarcita la conseguente perdita di chance, cioè la mera probabilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione in conseguenza del rinnovato espletamento della gara in questione.<br />
In definitiva, essere essendo stata effettuata la fornitura e non potendo più provvedersi alla rinnovazione della gara, il Comune di Vasto deve essere condannato al risarcimento dei danni perdita di chance subiti dalla ricorrente, che, tenendo conto dell’importo complessivo dell’appalto (€ 100.000), possono in via equitativa essere liquidati in € 5.000.</p>
<p>5. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nel senso sopra specificato. <br />
Le spese, che come di regola seguono la soccombenza, si liquidano in dispositivo e vanno poste a carico del Comune di Vasto, che con il suo illegittimo comportamento ha dato origine alla presente controversia.</p>
<p align=center><b>P.Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ri¬corso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata determinazione dirigenziale del Comune di Vasto12 febbraio 2004, n. 12.<br />
Condanna il Comune di Vasto al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 5.000 (cinquemila).<br />
Condanna, inoltre, il Comune di Vasto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 3.000 (tremila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministra¬tiva.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 16 giugno 2006.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito il   30.06.2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-30-6-2006-n-367/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2006 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-4-2006-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-4-2006-n-367/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.367</a></p>
<p>B. Perricone Pres. C. Testori Est. Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (Avv. F. Paolucci) contro il Mi-nistero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) ed il Diri-gente Generale del Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (non costituito) (in tema di vigilanza sulle Fondazioni e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-4-2006-n-367/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-4-2006-n-367/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B. Perricone Pres. C. Testori Est.<br /> Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (Avv. F. Paolucci) contro il Mi-nistero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) ed il Diri-gente Generale del Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">(in tema di vigilanza sulle Fondazioni e formazione del silenzio-assenso di cui all&#8217;art. 10, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Credito e risparmio – Fondazioni bancarie &#8211; Vigilanza del Ministero del-l&#8217;Economia e delle Finanze sulle modifiche statutarie &#8211; Art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 – Formazione del silenzio-assenso – Nota ministeriale che non contenga osservazioni alle quali la Fondazione destinataria debba fornire risposta ma si limiti a comunicare notizie interlo-cutorie in ordine alla circostanza che si è ancora in attesa delle valutazioni del Ministro &#8211; Non è idonea ad interrompere i termini di decorrenza del si-lenzio-assenso</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di vigilanza sulle fondazioni l&#8217;art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 prevede che il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze: &#8220;approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osserva-zioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata&#8221;. Ne conse-gue che la nota del Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro che non contenga osservazioni alle quali la Fondazione destinataria debba fornire ri-sposta ma si limiti a comunicare notizie interlocutorie in ordine alla circo-stanza che si è ancora in attesa delle valutazioni del Ministro non è idonea ad interrompere i termini di decorrenza del silenzio-assenso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE I</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai signori:</p>
<p>Dott. Bartolomeo Perricone			Presidente<br />	<br />
Dott. Giancarlo Mozzarelli				Consigliere<br />
Dott. Carlo Testori					Consigliere rel.est.	<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 62 del 2005 proposto dalla <br />
<b>Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna</b>, in persona del Presidente p.t., Prof. Avv. Fabio Roversi Monaco, nonché dal socio Dr. Gianfranco Galletti, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Paolucci, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Bologna, via Farini n. 10, </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, costituitosi in giudizio in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G. Reni n. 4;<b
- il <b>Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro, Direzione IV,</b> del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, non costituitosi in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del Dirigente Generale 18 novembre 2004, comunicato successivamente, con il quale si sarebbe inteso negare l&#8217;autorizzazione alla modifica afferente al diritto di voto di cui all&#8217;art. 9 dello statuto, richiesta dalla Fondazione il 20/4/2004 e degli atti presupposti del provvedimento.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 23 marzo 2006 l’Avv. F. Paolucci e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO  e  DIRITTO<br />
</b><u></p>
<p>
</u><b></p>
<p align=justify>
</b>1) La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha approvato, nella riunione dell&#8217;8 aprile 2004, una modifica dell&#8217;art. 9 dello Statuto, recante la disciplina della sospensione dalla carica dei componenti gli organi della Fondazione medesima. In base a quanto previsto dal testo previgente il socio resta sospeso in caso di nomina in un altro organo della Fondazione e il periodo trascorso in un altro organo non è computato nel calcolo della durata della carica di socio; attraverso la modifica approvata è stato previsto che lo stesso &#8220;<i>può tuttavia sottoscrivere la proposta per la nomina di nuovi soci ed esercitare il diritto di voto nelle riunioni dell&#8217;Assemblea di cui all&#8217;art. 15, lettera c)</i>&#8220;. <br />
Con lettera datata 20 aprile 2004 (pervenuta il successivo 26 aprile) il Presidente della Fondazione ha formulato al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, ai sensi dell&#8217;art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, richiesta di autorizzazione ad introdurre la modifica in questione.<br />
Con nota del 24 giugno 2004 il predetto Ministero (Dipartimento del Tesoro – Direzione IV) ha riscontrato la richiesta comunicando che si era &#8220;<i>in attesa di acquisire le valutazioni del Signor Ministro sulla questione</i>&#8220;; con la seguente precisazione: &#8220;<i>Pertanto, i termini di cui all&#8217;art. 10, comma 3, lett. c), si intendono interrotti</i>&#8220;.<br />
Di tale comunicazione la Fondazione ha preso atto con nota presidenziale del 16 luglio 2004.<br />
In data 18 novembre 2004 il competente Dirigente Generale del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha comunicato alla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, con nota prot. 120246, che la modificazione statutaria in questione non poteva essere approvata.<br />
2) Contro tale determinazione la Fondazione interessata (unitamente al socio Dr. Gianfranco Galletti) ha proposto il ricorso in epigrafe, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, che ha chiesto la reiezione del gravame perché infondato.<br />
All&#8217;udienza del 23 marzo 2006 la causa è passata in decisione.<br />
3) In tema di vigilanza sulle fondazioni l&#8217;art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 prevede che il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze:<br />
<i>approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata</i>.<br />
Con il primo motivo di ricorso la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna deduce l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato perché assunto tardivamente rispetto alla scadenza del termine di sessanta giorni indicato dalla norma citata e dunque quando la modificazione statutaria di cui si discute risultava già approvata in via di silenzio-assenso.<br />
La censura è fondata e assorbente ai fini della decisione della causa. Si osserva in proposito:<br />
•	la nota ministeriale datata 24 giugno 2004 è precedente il decorso di sessanta giorni a far tempo dalla data di ricevimento (26 aprile 2004), da parte del Ministero, della richiesta di approvazione della modifica statutaria formulata dalla Fondazione ricorrente; alla data del 24/6/2004, dunque, il silenzio-assenso non si era ancora formato;<br />	<br />
•	la nota predetta, peraltro, non conteneva osservazioni alle quali la fondazione destinataria dovesse fornire risposta, ma si limitava a comunicare notizie interlocutorie in ordine alla circostanza che si era ancora in attesa delle valutazioni del Ministro; con il dichiarato scopo, peraltro, di interrompere i termini di cui all&#8217;art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 153/1999;<br />	<br />
•	poiché tuttavia la norma correla l&#8217;effetto interruttivo espressamente ed esclusivamente ad una fase di contraddittorio (osservazioni-risposta) tra Ministero e fondazione, la nota del 24/6/2004 risulta inidonea a produrre l&#8217;effetto in questione; e non può neppure parlarsi in proposito di acquiescenza da parte della Fondazione ricorrente: da un lato, infatti, la nota citata ha valenza evidentemente endoprocedimentale, perciò non immediatamente lesiva e dunque non poteva essere impugnata autonomamente, ma semmai contestata con il provvedimento finale (com&#8217;è avvenuto nel caso di specie); dall&#8217;altro (e a prescindere da ulteriori profili) l&#8217;acquiescenza presuppone comportamenti inequivocabili di accettazione, mentre la risposta della Fondazione CRB datata 16 luglio 2004 si limita a una &#8220;neutra&#8221; presa d&#8217;atto, in attesa di ulteriori comunicazioni;<br />	<br />
•	in ogni caso, anche a seguire le tesi sostenute dalla difesa dell&#8217;Amministrazione secondo cui l&#8217;effetto interruttivo si sarebbe comunque prodotto, risulta insuperabile (a favore delle argomentazioni di parte ricorrente) la circostanza che la predetta risposta della Fondazione è pervenuta al Ministero il 27 luglio 2004 e che il provvedimento conclusivo del 18 novembre 2004 è stato adottato ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all&#8217;art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 153/1999; per cui si deve concludere che tale provvedimento (che non è possibile qualificare né come atto di autotutela, né come revoca, posto che il testo dell&#8217;atto non contiene alcuna indicazione in tal senso) è intervenuto quando ormai la modificazione statutaria proposta era stata approvata in via di silenzio-assenso;<br />	<br />
•	priva di pregio è al riguardo l’argomentazione sostenuta dall&#8217;Amministrazione resistente secondo cui la nota della Fondazione del 16/7/2004 non costituiva risposta ad osservazioni e dunque non poteva far riprendere il decorso del termine; e che anzi le osservazioni sono state integrate con l&#8217;acquisizione delle valutazioni del Ministro, per cui il termine in questione avrebbe ripreso a decorrere dal momento del ricevimento della nota qui impugnata; la prima considerazione avvalora quanto precedentemente affermato, secondo cui la nota ministeriale datata 24/6/2004 non era idonea a produrre l&#8217;effetto introduttivo (e dunque ad impedire il formarsi del silenzio-assenso), la seconda travisa palesemente la portata provvedimentale, perché conclusiva del procedimento, della determinazione ministeriale qui impugnata.<br />	<br />
4) Per le ragioni illustrate il ricorso merita accoglimento; il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.<br />
<u></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</u><br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio nella complessiva misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre a CPA e IVA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 23 marzo 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 5 aprile 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-4-2006-n-367/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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