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	<title>3666 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3666 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>In tema di bando di concorso ritagliato sul profilo accademico di un concorrente c.d. bando fotografia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 15:32:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-bando-di-concorso-ritagliato-sul-profilo-accademico-di-un-concorrente-c-d-bando-fotografia/">In tema di bando di concorso ritagliato sul profilo accademico di un concorrente c.d. bando fotografia</a></p>
<p>1. Concorso &#8211; Annullamento con integrale riedizione  &#8211; Effetto caducante sugli atti successivi &#8211; Sussiste 2. Concorso &#8211; Annullamento con integrale riedizione &#8211; Interesse a ricorrere &#8211; Posizione in graduatoria &#8211; Irrilevanza 3. Processo amministrativo &#8211; Principi dell’atipicità delle prove e del libero convincimento del giudice &#8211; Rendono valutabili in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-bando-di-concorso-ritagliato-sul-profilo-accademico-di-un-concorrente-c-d-bando-fotografia/">In tema di bando di concorso ritagliato sul profilo accademico di un concorrente c.d. bando fotografia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/in-tema-di-bando-di-concorso-ritagliato-sul-profilo-accademico-di-un-concorrente-c-d-bando-fotografia/">In tema di bando di concorso ritagliato sul profilo accademico di un concorrente c.d. bando fotografia</a></p>
<p style="text-align: justify;">1. Concorso &#8211; Annullamento con integrale riedizione  &#8211; Effetto caducante sugli atti successivi &#8211; Sussiste</p>
<p style="text-align: justify;">2. Concorso &#8211; Annullamento con integrale riedizione &#8211; Interesse a ricorrere &#8211; Posizione in graduatoria &#8211; Irrilevanza</p>
<p style="text-align: justify;">3. Processo amministrativo &#8211; Principi dell’atipicità delle prove e del libero convincimento del giudice &#8211; Rendono valutabili in esso anche prove tratte da altri procedimenti</p>
<p>4. Concorso &#8211; Bando fotocopia &#8211; Violazione <em>par condicio </em>tra candidati &#8211; Sussiste &#8211; Fattispecie</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Nella materia concorsuale l’annullamento del provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva priva la chiamata del proprio oggetto, ovvero del docente selezionato da incardinare nella struttura dipartimentale dell’ateneo interessato, ed è quindi in grado di invalidare in via derivata con effetto caducante gli atti successivi, con pieno raggiungimento dell’utilità sostanziale sottesa al ricorso giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Sussiste interesse al ricorso in caso di richiesta di annullamento con rinnovazione integrale della procedura selettiva anche a prescindere dalla posizione in graduatoria</p>
<p style="text-align: justify;">3. I principi dell’atipicità delle prove e del libero convincimento del giudice che informano il sistema probatorio del processo amministrativo (art. 64, comma 4, cod. proc. amm.) rendono valutabili in esso anche prove tratte da altri procedimenti, giurisdizionali o ad esso prodromici come gli atti delle indagini preliminari penali, senza alcun vincolo rispetto agli esiti di questi ultimi (cfr. nel senso ora esposto: Cons. Stato, II, 1 settembre 2021, n. 6157; IV, 23 febbraio 2021, n. 1595; VI, 22 novembre 2021, n. 7774; VII, 28 ottobre 2022, n. 9341).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Sulla base del livello probatorio valevole nel processo amministrativo, differente da quello penale nella misura in cui per quest’ultimo il ragionevole dubbio è causa di assoluzione, laddove nel primo va invece valutata la consistenza probabilistica di ipotesi ricostruttive alternative (il c.d. più probabile che non), può quindi essere confermata l’ipotesi della violazione della <em>par condicio </em>tra candidati su cui si fonda la statuizione di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti del professor -OMISSIS-. L’appello non ha smentito la commistione di ruoli accertata in primo grado, atta ad inquinare l’azione dell’ateneo fiorentino finalizzata al reclutamento di personale docente, la quale avrebbe dovuto essere svolta sulla base dei principi di selezione imparziale e su basi di parità di trattamento che informano l’attività concorsuale della pubblica amministrazione, e nello specifico le procedure di chiamata di professori ai sensi del più volte richiamato art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 22/04/2024</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 03666/2024REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 06199/2023 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6199 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Righi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;</p>
<p class="contro">nei confronti</p>
<p class="popolo">Università degli studi di Firenze, in persona del rettore <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Camilla Pastore, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;</p>
<p class="contro">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima) n. -OMISSIS-</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS- e dell’Università degli studi di Firenze;</p>
<p class="popolo">Viste le memorie e tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Domenico Iaria, -OMISSIS- Paoletti in sostituzione dell’avvocato Roberto Righi, e Camilla Pastore;</p>
<p class="popolo">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto">FATTO</p>
<p class="popolo">1. Il professor -OMISSIS- -OMISSIS-, associato presso l’Università degli studi di Siena, ha partecipato alla procedura selettiva ex art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario</i>), indetta dall’Università degli studi di Firenze con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 17 aprile 2019, per la chiamata di un professore associato in malattie odontostomatologiche (settore concorsuale 06/F1 e scientifico-disciplinare MED/28) presso il dipartimento di medicina sperimentale e clinica. All’esito selezione sulla base delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività didattica e del <i>curriculum</i> accademico era dichiarato vincitore il dottor -OMISSIS- -OMISSIS- (con decreto rettorale n.-OMISSIS- del -OMISSIS-), all’epoca ricercatore presso il medesimo ateneo di Firenze, unico altro concorrente, in virtù del punteggio di 72/100, contro 60,75/100 ottenuto dal professor -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo">2. Quest’ultimo ha quindi impugnato il menzionato esito della procedura selettiva, con ricorso proposto inizialmente in sede straordinaria e quindi, in seguito ad opposizione, trasposto al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, e integrato da motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo">3. Con la sentenza indicata in epigrafe l’impugnazione è stata accolta.</p>
<p class="popolo">4. Respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, nel merito sono state giudicate fondate le censure di «<i>violazione del principio della par condicio dei candidati</i>», accertata sulla base degli atti delle indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica di Firenze relativamente alla procedura selettiva impugnata nel presente giudizio. Da questi la sentenza ha più precisamente ricavato elementi di prova univoci e convergenti nel dimostrare che il controinteressato «<i>abbia auto-redatto (o quanto meno concorso a predisporre) il profilo poi contenuto nel bando e, ciò, in un momento antecedente alla sua pubblicazione</i>», in violazione dei principi di <i>par condicio </i>e imparzialità.</p>
<p class="popolo">5. Contro la pronuncia di primo grado il cui fondamento è così sintetizzabile il professor -OMISSIS- ha proposto il presente appello, in relazione al quale si sono costituiti il ricorrente e l’Università degli studi di Firenze, rispettivamente in resistenza e in adesione.</p>
<p class="fatto">DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. Con il primo motivo d’appello viene riproposta l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione dei «<i>provvedimenti conclusivi</i>» della procedura selettiva, che in tesi sarebbero quelli successivi all’approvazione degli atti della selezione da parte del rettore, con il sopra menzionato decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS-. A questo riguardo viene dedotto che quest’ultimo provvedimento avrebbe «<i>semplicemente chiuso la fase istruttoria</i>», al quale, tuttavia, ai sensi del regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati fa seguito il sub-procedimento di chiamata, articolato nella delibera di proposta del competente dipartimento, nell’approvazione di questa da parte del consiglio di amministrazione e nel decreto rettorale di nomina (nel caso di specie avente n. -OMISSIS- del 24 agosto 2020), non <i>ex adverso </i>impugnati. La sentenza avrebbe errato sul punto nel supporre che tra il decreto rettorale di approvazione atti e quello di nomina vi sia un rapporto di mera conseguenzialità. In contrario si sottolinea che il competente consiglio di dipartimento potrebbe deliberare di non dare corso alla proposta di chiamata, per cui la lesione del partecipante alla selezione concorsuale potrebbe determinarsi solo in caso positivo e all’esito dell’intero procedimento di chiamata.</p>
<p class="popolo">2. Nel merito, si censura l’accoglimento del motivo di ricorso con cui si era dedotto, sulla base di atti di indagine penale relativi alla procedura selettiva impugnata, che il bando di concorso è stato ritagliato sul profilo accademico del controinteressato odierno appellante (c.d. bando fotografia), versato nel settore della parodontologia, in relazione al quale la normativa concorsuale ha previsto che si sarebbe dovuto concentrare l’impegno scientifico-didattico e l’attività assistenziale presso la locale azienda ospedaliera del vincitore. Viene al riguardo censurato, innanzitutto, l’utilizzo degli atti delle indagini penali: e precisamente l’acquisizione di un file di testo dal computer dell’allora direttore del dipartimento recante «<i>il profilo della procedura concorsuale e da inserire nel bando poi pubblicato</i>», modificato in data 14 marzo 2019 dall’odierno appellante; e una conversazione telefonica tra docenti del medesimo dipartimento, risalente al 15 giugno 2018, in cui si manifesta la volontà di «<i>far progredire -OMISSIS-</i>». Del pari la sentenza avrebbe erroneamente supposto che sugli elementi in questione non vi sarebbero state contestazioni dalle parti resistenti. In contrario si ribadisce che gli atti delle indagini penali utilizzati come fonte del convincimento della sentenza di primo grado sono stati formati in assenza di contraddittorio con l’appellante, all’epoca non ancora indagato, in una situazione in cui non potrebbe dunque considerarsi certa l’utilizzabilità a fini di prova in sede penale. Pertanto, in assenza di un preventivo vaglio del giudice penale gli stessi elementi di prova non potrebbero «<i>trovare ingresso nel presente giudizio amministrativo</i>», e tanto meno potrebbero dunque fondare un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ai sensi dell’art. 2727 cod. civ.</p>
<p class="popolo">3. Con riguardo al merito delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado, viene dedotto che il computer utilizzato per la redazione del bando di concorso non è mai stato di proprietà o nella disponibilità esclusiva del controinteressato; esso era invece collocato «<i>in una stanza in cui lavoravano il dott. -OMISSIS- ed altri sanitari adiacente a quella della professoressa -OMISSIS-, ordinaria della materia</i>», ed utilizzato in modo promiscuo dal personale docente del dipartimento. Nello specifico, a causa della scarsa dimestichezza con i dispositivi informatici, la menzionata docente «<i>era solita spostarsi in detta stanza dei suoi collaboratori per essere da loro supportata all’occorrenza nella stesura informatica dei documenti</i>», tra cui l’appellante, che all’epoca era il più anziano dei collaboratori.</p>
<p class="popolo">4. Nella medesima direzione non potrebbero trarsi elementi a supporto della tesi accolta dalla sentenza la sopra richiamata conversazione tra docenti dell’ateneo fiorentino, posto che innanzitutto la volontà di far progredire all’appellante rimarrebbe comunque inquadrabile nel rispetto delle procedure selettive previste dalla legge; e inoltre che nella stessa conversazione sono stati per altro verso considerati gli ostacoli che la realizzazione di questa volontà avrebbe incontrato, a comprova del fatto che quest’ultimo non godesse di alcuna protezione.</p>
<p class="popolo">5. Sarebbe irrilevante poi la circostanza del ritrovamento sul computer assegnato all’allora direttore del dipartimento del file <i>word</i> relativo al bando di concorso, con modifica ad opera dell’appellante. Viene sul punto sottolineato che la modifica, risalente al 14 marzo 2019 come accertato dagli inquirenti, sarebbe riproduttiva quanto al profilo scientifico-disciplinare e assistenziale per la chiamata in malattie odontostomatologiche della delibera adottata in precedenza dal consiglio di dipartimento (adunanza del 27 febbraio 2019), con cui nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale di ateneo era stata richiesta l’attivazione della procedura selettiva oggetto di impugnazione. Sarebbe pertanto da escludere l’ipotesi del bando fotografia, in relazione al quale si aggiunge che sarebbe inoltre del tutto legittima l’indicazione di un ambito scientifico-didattico e assistenziale in cui il vincitore sarà chiamato ad occuparsi, ai sensi del citato regolamento di ateneo sulla chiamata dei professori (art. 8). Del pari l’ipotesi prospettata dal ricorrente andrebbe esclusa in ragione del fatto che i criteri e i parametri di valutazione utilizzati nella procedura concorsuali sarebbero oggettivi e sono poi stati tradotti in coefficienti addirittura matematici «<i>del tutto prescindenti dalla Parodontologia</i>».</p>
<p class="popolo">6. Infine si ripropone l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, a causa del fatto che il professor -OMISSIS- non ha superato la soglia minima di punteggio prevista dalla normativa concorsuale (65/100).</p>
<p class="popolo">7. Le censure così sintetizzate sono infondate.</p>
<p class="popolo">8. Non è in primo luogo ipotizzabile alcuna inammissibilità o improcedibilità del ricorso a causa della mancata impugnazione degli atti del complessivo procedimento di chiamata del docente, ai sensi del citato art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare di quelli che, esaurita la selezione concorsuale, a partire dalla proposta di chiamata del dipartimento interessato si concludono con il decreto rettorale di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione dell’ateneo. L’interesse a ricorrere del docente che ha partecipato senza esito alla procedura di chiamata è infatti circoscritto agli atti della selezione concorsuale, la quale termina con l’approvazione degli atti e la dichiarazione del vincitore da parte del vertice dell’ateneo, come nel caso di specie. Quelli successivi, di proposta, approvazione e nomina sono espressivi di valutazioni ulteriori, di carattere organizzativo e finanziario, che in ogni caso sono avvinti dall’unitario presupposto dato dall’esito della selezione concorsuale ed hanno l’esclusivo scopo di incardinare il nuovo docente nella struttura universitaria, agli effetti giuridici ed economici. Il descritto schema riproduce quello tipico dei concorsi a pubblici impieghi, in cui è pacifico che l’interesse di chi vi ha partecipato senza esito si indirizza esclusivamente alla graduatoria finale. Come pertanto statuito dalla sentenza, l’annullamento del provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva priva la chiamata del proprio oggetto, ovvero del docente selezionato da incardinare nella struttura dipartimentale dell’ateneo interessato, ed è quindi in grado di invalidare in via derivata con effetto caducante gli atti successivi, con pieno raggiungimento dell’utilità sostanziale sottesa al ricorso giurisdizionale.</p>
<p class="popolo">9. Va del pari respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio. Come infatti correttamente statuito dalla sentenza di primo grado, la censura accolta comporta la rinnovazione della procedura selettiva, come poi in effetti avvenuto, in esecuzione della pronuncia di primo grado (con il medesimo esito finale di quello per cui si controverte in questo giudizio, ed in relazione al quale il professor -OMISSIS- ha preannunciato di volere proporre un nuovo ricorso), ed è dunque idonea a soddisfare l’interesse strumentale alla riedizione del potere amministrativo in senso favorevole alla ricorrente (sulla base di una valutazione evidentemente <i>ex ante</i>, che prescinde dal concreto esito della rinnovazione procedimentale).</p>
<p class="popolo">10. Sono inoltre infondate le censure con cui si sostiene che gli atti delle indagini preliminari concernenti la procedura concorsuale oggetto di giudizio non sarebbero utilizzabili in sede giurisdizionale amministrativa e che pertanto la sentenza abbia errato nel fondare su di essi il proprio convincimento, in assenza pertanto di un preventivo vaglio in contraddittorio con gli imputati. I rilievi critici svolti sul punto non considerano che, come controdedotto dall’originario ricorrente, le regole di formazione della prova proprie del giudizio penale si basano sull’esigenza di tutela del diritto di difesa nei confronti del destinatario di imputazioni il cui accertamento potrebbe condurlo a privarlo della libertà personale. Per questa ragione nella sua enunciazione costituzionale il “giusto processo”, ha portata limitata per lo più al processo penale, come si ricava dalle specifiche disposizioni di legge fondamentale ad esso riservate (art. 111, commi 3 &#8211; 6, Cost.), e non può invece essere esteso automaticamente ad altri giudizi, tra cui quello amministrativo, nel quale a differenza del primo la libertà personale non è in discussione.</p>
<p class="popolo">11. La diversa modulazione del principio costituzionale ora menzionato tra i due processi si ricava sul piano testuale dal fatto che per quello amministrativo il richiamo alla citata disposizione di legge fondamentale è circoscritto al solo comma 1 (art. 2, comma 1, cod. proc. amm.). Per il resto costituisce principio cardine per quest’ultimo quello della tutela piena ed effettiva delle posizioni giuridiche soggettive in esso dedotte (art. 1 cod. proc. amm.), al quale può essere ricondotta l’esigenza di accertamento dei fatti senza le limitazioni relative alla formazione della prova proprie del processo penale. Nel descritto quadro si collocano i principi dell’atipicità delle prove e del libero convincimento del giudice che informano il sistema probatorio del processo amministrativo (art. 64, comma 4, cod. proc. amm.). Sono pertanto valutabili in esso anche prove tratte da altri procedimenti, giurisdizionali o ad esso prodromici come gli atti delle indagini preliminari penali, senza alcun vincolo rispetto agli esiti di questi ultimi (cfr. nel senso ora esposto: Cons. Stato, II, 1 settembre 2021, n. 6157; IV, 23 febbraio 2021, n. 1595; VI, 22 novembre 2021, n. 7774; VII, 28 ottobre 2022, n. 9341).</p>
<p class="popolo">12. Nella misura in cui la statuizione di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado si fonda dunque sulle risultanze delle indagini preliminari relative al concorso universitario oggetto della presente controversia, sulla base di una valutazione autonoma degli elementi di convincimento da essi ritraibili, la sentenza di primo grado non è dunque censurabile.</p>
<p class="popolo">13. Tanto meno è ravvisabile l’esigenza, prospettata da parte appellante nei propri scritti conclusionali, di sospendere il presente giudizio per la pendenza di quello penale relativo ai fatti contestati in relazione al concorso oggetto del presente giudizio, pendente attualmente all’udienza preliminare davanti al g.u.p. presso il Tribunale di Firenze. Oltre alle diverse modalità di acquisizione della prova finora esposte, il processo amministrativo diverge da quello penale perché finalizzato ad accertare non già responsabilità di carattere individuale rispetto a fatti penalmente sanzionati oggetto di imputazione, ma se la funzione amministrativa sia stata esercitata in conformità alla legge e ai principi generali sull’azione dei pubblici poteri.</p>
<p class="popolo">14. Quindi, in relazione all’oggetto del presente giudizio non sono censurabili gli esiti del ragionamento probatorio su cui si fonda la statuizione di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti resa in primo grado, sulla base della valutazione degli atti di indagine del medesimo procedimento penale, ancorché sulla base di un percorso motivazionale eccessivamente succinto e in cui è erroneamente supposta una mancata contestazione alle tesi del ricorrente da parte dell’ateneo resistente e del controinteressato, invece svolta in primo grado da queste parti, oltre che ribadita da quest’ultimo con il presente appello. Infatti, l’ipotesi del “bando fotocopia” su cui si fonda la pronuncia di primo grado è comunque avvalorata dagli elementi ritraibili dalle indagini svolte dall’autorità inquirente e dal complesso degli elementi forniti dal ricorrente.</p>
<p class="popolo">15. A questo riguardo, risulta in primo luogo provato che, come statuito dalla sentenza, l’odierno appellante «<i>abbia auto-redatto (o quantomeno concorso a predisporre) il profilo poi contenuto nel bando e, ciò, in un momento antecedente alla sua pubblicazione</i>». Sul punto è sufficiente richiamare l’accertamento informatico svolto presso il computer in dotazione dell’allora direttore del dipartimento cui afferisce la procedura selettiva oggetto di controversia. L’atto di indagine ha consentito di acquisire un documento <i>word</i> contenente «<i>il profilo per una procedura concorsuale nel Settore concorsuale 06/F1 Malattie odontostomatologiche…</i>», il cui «<i>autore</i>» ed «<i>autore dell’ultima modifica</i>», in data 14 marzo 2019, è proprio l’odierno appellante. La traccia informatica così lasciata dall’interessato costituisce elemento sintomatico dal forte carattere indiziante circa il fatto che la procedura selettiva sia stata nel suo complesso predisposta per l’esito poi verificatosi.</p>
<p class="popolo">16. L’accertamento non è poi infirmato dalle difese svolte con il presente appello. Come sopra esposto, con esse si sostiene in primo luogo che la modifica informatica sarebbe meramente riproduttiva della sopra menzionata delibera del consiglio di dipartimento adottata all’adunanza del 27 febbraio 2019, con cui in sede di programmazione del fabbisogno triennale del personale di ateneo è stata decisa l’attivazione della procedura di chiamata. In secondo luogo, si sostiene che nella redazione del documento informatico contenente il bando vi sarebbe stata al più un’opera di ausilio informatico dell’appellante alla docente incaricata.</p>
<p class="popolo">17. Sennonché le contestazioni ora sintetizzate rimangono confinate in una dimensione di matrice penalistica, incentrata sulla ricostruzione delle condotte individuali e sulla loro partecipazione ad ipotesi di reato, e dunque ad una funzione di critica nei confronti del quadro probatorio formatosi nelle indagini preliminari (nella medesima direzione, in memoria conclusionale l’appellante ripercorre le risultanze delle indagini difensive svolte dal suo difensore). Sul distinto piano della legittimità amministrativa, rilevante nel presente giudizio, le medesime contestazioni non riescono invece ad elidere il fatto che la procedura di chiamata è stata predisposta per un profilo accademico incentrato sulla parodontologia, corrispondente a quello dell’odierno appellante, che a questo scopo aveva il sostegno dell’intero dipartimento, ricavabile innanzitutto da atti giuridici formali, come la sopra menzionata delibera del 27 febbraio 2019, con la quale è stata richiesta l’attivazione della procedura selettiva oggetto di controversia; ed inoltre dalla sopra menzionata conversazione telefonica tra docenti dell’ateneo fiorentino captata dagli investigatori.</p>
<p class="popolo">18. A quest’ultimo riguardo, a sostegno dell’irrilevanza di quest’ultima, non risulta insuperabile il fatto che a fronte dell’espressione da parte del docente del dipartimento di medicina sperimentale e clinica del desiderio di fare progredire l’appellante l’interlocutore avesse invece riconosciuto che ci sarebbe voluta «<i>una dispensa papale</i>». Come infatti si ricava dal complessivo contenuto della telefonata e dalla relativa annotazione di polizia giudiziaria, gli ostacoli a questo scopo prospettati erano riferibili alla necessità apportare modifiche alla programmazione di fabbisogno di personale di un’altra struttura dipartimentale, che gli inquirenti riferiscono nell’annotazione stessa essere poi intervenute «<i>nel dicembre 2018</i>». Dal tenore della conversazione emerge per contro che le procedure di reclutamento del personale docente dell’ateneo fiorentino erano concepite come modalità di cooptazione degli interni, in evidente contrasto con l’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p>
<p class="popolo">19. A ciò si aggiunge nello specifico il fatto che lo stesso interessato ha fornito di persona il proprio profilo accademico per la materiale redazione del bando, come comprovato dalla sopra menzionata traccia informatica acquisita dall’autorità giudiziaria penale. In relazione ad essa, nella loro annotazione gli inquirenti hanno oltretutto riferito che la paternità del documento informatico va fatta risalire all’appellante in origine e non solo alla modifica del 14 marzo 2019. La circostanza priva quindi di consistenza, in primo luogo, la tesi secondo cui l’individuazione del profilo accademico sarebbe riconducibile ad una decisione del dipartimento, espressa con la più volte richiamata delibera del 27 febbraio 2019; e inoltre le ulteriori deduzioni difensive formulate dall’appellante negli scritti conclusionali, intese a sminuire la sua partecipazione all’opera di redazione del bando di concorso.</p>
<p class="popolo">20. A quest’ultimo riguardo, peraltro, l’alternativa della totale estraneità di quest’ultimo alla vicenda da cui trae origine il presente giudizio non esibisce una consistenza probabilistica maggiore di quella di una diretta partecipazione dell’interessato alla redazione del bando, quale risultante dal dato obiettivo acquisito dall’autorità giudiziaria penale. La medesima alternativa postula in ogni caso che sia vagliata l’attendibilità di dichiarazioni testimoniali di altri appartenenti al dipartimento, mostratosi nel suo complesso coeso nel favorire il controinteressato; e che in ultima analisi tutto sia stato fatto senza la sua partecipazione, malgrado la traccia informatica dallo stesso lasciata, che dunque non si comprenderebbe a quale scopo. Del pari non può essere escluso che l’indicazione del profilo accademico del docente da reclutare abbia inciso sull’applicazione dei criteri di selezione dei candidati.</p>
<p class="popolo">21. In conclusione, sulla base del livello probatorio valevole nel processo amministrativo, differente da quello penale nella misura in cui per quest’ultimo il ragionevole dubbio è causa di assoluzione, laddove nel primo va invece valutata la consistenza probabilistica di ipotesi ricostruttive alternative (il c.d. più probabile che non), può quindi essere confermata l’ipotesi della violazione della <i>par condicio </i>tra candidati su cui si fonda la statuizione di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti del professor -OMISSIS-. L’appello non ha smentito la commistione di ruoli accertata in primo grado, atta ad inquinare l’azione dell’ateneo fiorentino finalizzata al reclutamento di personale docente, la quale avrebbe dovuto essere svolta sulla base dei principi di selezione imparziale e su basi di parità di trattamento che informano l’attività concorsuale della pubblica amministrazione, e nello specifico le procedure di chiamata di professori ai sensi del più volte richiamato art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p>
<p class="popolo">22. L’appello deve pertanto essere respinto. Le spese sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo nei rapporti tra l’appellante e il ricorrente di primo grado, mentre possono essere compensate nei rapporti tra il primo e l’ateneo, che aderisce all’appello.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.</p>
<p class="popolo">Condanna l’appellante -OMISSIS- -OMISSIS- a rifondere a -OMISSIS- -OMISSIS- le spese di causa, liquidate in € 5.000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese nei rapporti tra il medesimo appellante e l’Università degli studi di Firenze.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità delle parti private.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Fabio Taormina, Presidente</p>
<p class="tabula">Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p class="tabula">Marco Morgantini, Consigliere</p>
<p class="tabula">Marco Valentini, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Fabio Franconiero</td>
<td></td>
<td>Fabio Taormina</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p class="calce">In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2007 n.3666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2007-n-3666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2007-n-3666/</guid>

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<p>Non va sospeso il decreto del Questore di sospensione licenza esercizio pubblico per 21 giorni qualora il periodo di sospensione della licenza alla data della discussione sia gia’ trascorso. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3666/07 Registro Generale: 4831/2007</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2007-n-3666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2007 n.3666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del Questore di sospensione licenza esercizio pubblico per 21 giorni qualora il periodo di sospensione della licenza alla data della discussione sia gia’ trascorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3666/07<br />
Registro Generale: 4831/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Carmine Volpe Est.<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Roberto Giovagnoli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GITE DI TESSARI CARLO &#038; C. S.A.S.</b><br />
rappresentata e difesa da:Avv.  ALBERTA FIORETTI, Avv.  ANTONINO D&#8217;ALESSANDRIA, Avv.  FRANCESCO NOSCHESE con domicilio  eletto in RomaVIA BAGLIVI N. 8    presso    ALESSANDRO BROZZI;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI BRESCIA, MINISTERO DELL&#8217;INTERNO,</b><br />
non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LOMBARDIA  &#8211;  BRESCIA  n. 387/2007, resa tra le parti, concernente  SOSPENSIONE  LICENZA  ESERCIZIO  PUBBLICO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Carmine Volpe e uditi, altresì, per le parti l’avv. Pirocchi per delega dell’avv. D’Alessandria;<br />
Ritenuto che il ricorso in appello non è sorretto, allo stato, da sufficienti elementi di fondatezza e che il decreto impugnato in primo grado ha già prodotto i suoi effetti, in quanto la sospensione della licenza di esercizio pubblico è stata disposta per ventuno giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica, avvenuta il 6 marzo 2007;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4831/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-7-2007-n-3666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2007 n.3666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-5-2004-n-3666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-5-2004-n-3666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-5-2004-n-3666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3666</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Realfonzo; Soc. Guerrucci s.a.s. (Avv.Schmid) c. Autorità portuale di Civitavecchia (Avv. Vaiano) e nei confronti S.E.PORT. s.r.l. (Avv. Tommasetti) e Soc. Labromare S.p.A. se l&#8217;Autorità Portuale cede le azioni di una società titolare di concessione in ambito portuale, questa non può sottrarsi alle regole dell&#8217;evidenza pubblica Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-5-2004-n-3666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-5-2004-n-3666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Realfonzo;<br /> Soc. Guerrucci s.a.s. (Avv.Schmid) c. Autorità portuale di Civitavecchia (Avv. Vaiano) e nei confronti S.E.PORT. s.r.l. (Avv. Tommasetti) e Soc. Labromare S.p.A.</span></p>
<hr />
<p>se l&#8217;Autorità Portuale cede le azioni di una società titolare di concessione in ambito portuale, questa non può sottrarsi alle regole dell&#8217;evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Conferimento di quote sociali di una società portuale che opera in posizione di monopolio all’interno del porto – Giurisdizione del G.A. – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per il conferimento delle quote sociali è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo sull’azione con cui un imprenditore del settore e potenziale concorrente contesti, in caso di costituzione di società per azioni a capitale pubblico, la scelta dell’amministrazione sulle modalità di un “partner” di gara. Conseguentemente il conferimento di azioni di una società portuale che opera in una posizione di monopolio del porto è soggetto al rispetto del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, trattandosi di soggetto titolare di un diritto speciale di gestione riservata di un servizio conferito da una pubblica amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se l’Autorità Portuale cede le azioni di una società titolare di concessione in ambito portuale, questa non può sottrarsi alle regole dell’evidenza pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
Sez. III-ter</b></p>
<p>composto da dr. Francesco Corsaro &#8211; Presidente;	dr. Umberto Realfonz &#8211; Consigliere-rel.; dr. Stefania Santoleri &#8211; Consigliere ha pronunciato la seguente																																																																																												</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 12635/1999 R.G. proposto da<br />
<b>Soc. Mario Guerrucci s.a.s</b>, in persona del socio accomandatario, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Patrizia Schmid, ed ex lege domiciliata presso in Roma presso la Segreteria del TAR;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8212; <b>l&#8217;Autorità Portuale di Civitavecchia</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Vaiano;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>-della <b>S.E. PORT s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avv. D. Tommasetti;</p>
<p>&#8212; della <b>Soc. Labromare S.p.A</b>., non costituitasi formalmente in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8212; della delibera del C. di A. di S.E.PORT s.r.l con cui è stato stabilito di offrire a soci privati “per chiamata diretta” le quote del capitale sociale non sottoscritte dall’Autorità Portuale; <br />
&#8212; della delibera del C. di A. di S.E.PORT s.r.l con la quale si è stabilito di affidare a trattativa privata di diritto comune alla LABROMARE spa i lavori di demolizione di alcuni serbatoi insistenti sull’area demaniale marittima “ex trans”, per il corri</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli atti di  costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 2004 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati Milana per Schimd, A. Vergerio di Cesana per l’Avv. P. Vaiano e l’Avv. Tommassetti per le rispettive parti.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con  un unico ricorso la parte ricorrente impugna il provvedimento della S.E. Port srl. di cessione a trattativa diretta ad alcuni privati dell’aumento del capitale sociale e la delibera della medesima società con cui sono stati affidati a trattativa privata alcuni lavori di demolizione di serbatoi alla controinteressata.<br />
Il ricorso è affidato alla denuncia di tre motivi di gravame relativi alla violazione dell’art.12 della L. 23.12.1992 n. 498 in relazione al d.p.r.  n. 533/1996 e della legge 28 gennaio 1994 n. 84; degli artt.3-6 della l. n. 2440/1993; ed eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
L’Amministrazione e le controinteressate si sono ritualmente costituite in giudizio con memoria con cui hanno rilevato in linea pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questo TAR; in linea preliminare la inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del gravame.<br />
A sua volta la difesa della ricorrente, con la memoria per la discussione, ha replicato alle eccezioni di controparte contestandone la fondatezza.<br />
All&#8217;udienza di merito, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>    1. Deve pregiudizialmente essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo TAR su entrambe le vicende impugnate. <br />
Per ciò che concerne il conferimento delle quote sociali, è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo sull’azione con cui un imprenditore del settore e potenziale concorrente contesti, in caso di costituzione di società per azioni a capitale pubblico, la scelta dell&#8217;amministrazione sulle modalità di individuazione di un &#8220;partner&#8221; in assenza di gara (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 1 settembre 2000, n. 4656). Contrariamente a quanto vorrebbero le resistenti, il conferimento di azioni di una società portuale che opera in una posizione di monopolio all’interno del porto è soggetto al rispetto del principio di imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione trattandosi di soggetto titolare di un diritto speciale di gestione riservata di un servizio conferito da una pubblica amministrazione. <br />
In sostanza, nel momento in cui l’Autorità Portuale cede le azioni di una società titolare di una concessione in ambito portuale non può sottrarsi alle regole dell’evidenza pubblica, e conseguentemente gli atti relativi soggiacciono alla cognizione del Giudice amministrativo.<br />
Per ciò che concerne la contestazione dell’affidamento dei lavori, si deve ricordare come l&#8217;art. 2 lett. b) L. n. 109/1994 contempla tra i destinatari obbligati all’applicazione della legge anche le società private con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati (come nel caso in esame) ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 21 febbraio 2001, n. 1323). Per cui la S.E.PORT doveva comunque procedere all’affidamento ai sensi della L. n.109/94 e s.m..<br />
Metto conto peraltro rilevare che la Se.Port: <br />
a) ha personalità giuridica; <br />
b) è un organismo di diritto pubblico istituito per assolvere ad un bisogno (quale quello della gestione di servizi portuali) di interesse generale, di carattere “non commerciale o industriale” derivante dall’assenza di una reale ed articolata concorrenza.  Solo l&#8217;esistenza di un’articolata concorrenza consente infatti di negare la sussistenza “un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale”(cfr. Corte giustizia CE, sez. VI, 27 febbraio 2003, n. 373). Del tutto irrilevante è poi la forma giuridica con la quale tale bisogno è espresso (cfr. Corte giustizia CE, sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 470). Il ricorso alla s.p.a., normalmente destinata a perseguire l&#8217;utile d’impresa, non esclude lo svolgimento di un&#8217;attività diretta a soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 7 giugno 2001, n. 3090);<br />
c) è un soggetto creato da ente pubblico, che nomina i propri rappresentanti negli organi, ed esercita un’influenza dominante sulla società sia attraverso il possesso di una consistente partecipazione azionaria e sia attraverso l’esercizio dei poteri di controllo delle attività date in concessione.<br />
In conclusione il Collegio non ha dubbi sulla giurisdizione di questo TAR.</p>
<p>    2.  Sempre in linea preliminare deve essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla difesa delle resistenti, di inammissibilità del gravame perché, con un unico ricorso, sono state azionate due impugnazioni del tutto distinte in quanto rivolte contro due provvedimenti tra loro non connessi.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
In linea di principio, sia pure in assenza di una disciplina positiva della materia, è stato giudicato inammissibile il ricorso al giudice amministrativo con il quale si impugnano cumulativamente una pluralità di provvedimenti senza dar conto dell&#8217;intrinseco collegamento funzionale e teleologico tra gli stessi, tale da comporre un quadro unitario della contestata azione amministrativa (T.A.R. Marche, 6 giugno 2001, n. 969).<br />
Nel caso di specie non è indicato, e comunque non pare sussistere, alcun reale collegamento giuridico e funzionale tra l’impugnazione delle modalità di conferimento, a trattativa diretta, del capitale sociale a quattro soci privati tra cui la Labromare spa di Livorno (oggetto del primo capo sostanziale di domanda) e la contestazione della legittimità del successivo affidamento dei lavori di demolizione alla predetta Labromare spa. <br />
L’acquisto di una quota di capitale e l’affidamento di un lavoro pubblico costituiscono ictu oculi due vicende del tutto separate, oggetto di due diversi procedimenti amministrativi, e concluse con due distinti provvedimenti amministrativi, tra i quali non vi è un vincolo di connessione che possa eventualmente giustificare la riunione dei ricorsi, ove separatamente proposti (arg. ex Consiglio Stato, sez. VI, 5 giugno 2001, n. 3015).<br />
Il principio di non cumulabilità dei ricorsi giurisdizionali, è fondato sull&#8217;esigenza di evitare confusione tra controversie del tutto diverse, salvo il caso in cui queste siano introdotte a tutela del medesimo bene giuridico sostanziale. <br />
Per questo, non pare possa valere, nel caso di specie, quell’indirizzo, cui pure la Sezione ha sempre aderito, secondo cui l’inammissibilità dei ricorso va valutata in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, senza spirito formalistico ed in modo da non cagionare una superflua gravosità di adempimenti procedurali (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5210, Consiglio Stato, sez. V, 20 giugno 2001, n. 3253).<br />
Qui, al contrario, si è in presenza di un ricorso cumulativo perché i due procedimenti non possono essere ricomposti con un quadro unitariamente lesivo degli interessi della ricorrente, e tra i due provvedimenti impugnati non si ravvisa alcun intrinseco collegamento, sul piano funzionale e teleologico, per cui avrebbero dovuto essere introdotti due separati ricorsi.<br />
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile perché cumulativo.<br />
Sussistono tuttavia sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :<br />
1) dichiara inammissibile il ricorso n. 12635/1999.<br />
2) Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 29.1/25.3.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-3-5-2004-n-3666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.3666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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