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	<title>365 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>365 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-365/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.365</a></p>
<p>Va sospesa la nota dell’Agenzia delle Entrate Direttore Provinciale contenente il “rigetto dell’istanza presentata all’Ufficio Territoriale di Trani e tendente ad ottenere l’autorizzazione alla emissione e vendita di contrassegni sostitutivi di marche da bollo presso il proprio esercizio commerciale denominato Bar Pretura, considerato che la lettura sistematica e comunitariamente orientata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-365/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-365/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la nota dell’Agenzia delle Entrate Direttore Provinciale contenente il “rigetto dell’istanza presentata all’Ufficio Territoriale di Trani e tendente ad ottenere l’autorizzazione alla emissione e vendita di contrassegni sostitutivi di marche da bollo presso il proprio esercizio commerciale denominato Bar Pretura, considerato che la lettura sistematica e comunitariamente orientata degli artt.39, comma 1, D.P.R. n.642/72 (nel testo modificato dal D.L. n.168/2004) e dell’art.4, l. n.25/86 induce a ritenere che il menzionato art.39 non abbia inteso precludere il rilascio di nuove autorizzazioni cd. “in deroga” dopo il 30.6.2004, ma piuttosto disciplinare il passaggio al nuovo sistema telematico dei rivenditori già autorizzati a quella data;-ritenuto pertanto che il rilascio di nuove autorizzazioni in deroga ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio resti disciplinato dal richiamato art.4;-ritenuto altresì sussistere il periculum in mora alla luce della compressione del reddito documentata in giudizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00365/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00625/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 625 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giovanni Lorenzo Giuliani</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Francesco Saverio Abbrescia n. 83/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta-Andria e Trani </b> e <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 2012/15952 del 20.03.2011, a firma del Direttore Provinciale, dott. Gennaro Delli Santi, notificata in data 21.03.2012 e contenente il “rigetto dell’istanza presentata all’Ufficio Territoriale di Trani e per conoscenza alla Direzione<br />
&#8211; ove lesivi degli interessi del ricorrente, dei seguenti atti presupposti e connessi: a) della nota prot. n. 2012/36710 del 07.03.2012 richiamata ob relationem nel summenzionato diniego – ma non allegata e giammai resa nota e/o notificata al sig. Giulian<br />
&#8211; ove lesiva della nota prot. n. 2012/12556 del 05.03.2012 a firma del Direttore Provinciale, dott. Gennaro Delli Santi, notificata in data 07.03.2012, con la quale la P.A., a riscontro della missiva del ricorrente del 20.12.2011, comunicava di non poter<br />
&#8211; di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del resp	</p>
<p>nonché per l’accertamento<br />	<br />
della fondatezza della pretesa azionata, con soddisfazione della posizione sostanziale di interesse legittimo di che trattasi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta Andria Trani e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. G. Tarantini e avv. dello Stato G. Matteo;	</p>
<p>-considerato che la lettura sistematica e comunitariamente orientata degli artt.39, comma 1, D.P.R. n.642/72 (nel testo modificato dal D.L. n.168/2004) e dell’art.4, l. n.25/86 induce a ritenere che il menzionato art.39 non abbia inteso precludere il rila<br />
-ritenuto pertanto che il rilascio di nuove autorizzazioni in deroga ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio resti disciplinato dal richiamato art.4;<br />	<br />
-ritenuto altresì sussistere il periculum in mora alla luce della compressione del reddito documentata in giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende gli atti gravati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 28 febbraio 2013.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />	<br />
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-365/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2012 n.365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-365/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-365/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2012 n.365</a></p>
<p>Pres. Virgilio – Est. De Francisco Esperia S.P.A. e Kuadra S.R.L. (Avv. A. D’angelo)/ &#8211; Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”; Dussman Service s.r.l (Avv.ti F. Martinez, D. Moscuzza, A. Coppola) sulla necessità, nei casi di cessione o fusione, di rendere le dichiarazioni previste dall&#8217;art. 38 del d.lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-365/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2012 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-365/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2012 n.365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio – Est. De Francisco<br /> Esperia S.P.A. e Kuadra S.R.L. (Avv. A. D’angelo)/ &#8211; Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”; Dussman Service s.r.l (Avv.ti F. Martinez, D. Moscuzza, A. Coppola)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità, nei casi di cessione o fusione, di rendere le dichiarazioni previste dall&#8217;art. 38 del d.lgs. n. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara  –  Cessione – Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 – Soggetti – Società cedente nel triennio &#8211; Necessità 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara  – Fusione &#8211; Dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 – Soggetti – Società fusa -Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Le dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, e più in generale tutte quelle richieste dal bando di gara – devono essere rese – oltre che dai corrispondenti organi delle imprese che presentino la domanda di partecipazione alla gara stessa – anche da parte degli amministratori (o, in caso di società di persone o in accomandita, dei soci che siano anche amministratori) o degli institori e direttori tecnici della diversa impresa che, nell’ultimo triennio antecedente la gara, si sia resa cedente di un’azienda, ovvero di un ramo d’azienda.</p>
<p>2.	Allo stesso modo nelle ipotesi di fusione, per unione o per incorporazione tra più società, le dichiarazioni da rendere ai sensi del cit. art. 38 e del bando di gara devono provenire anche dai gestori delle società incorporate, e non solo da quelli della società incorporante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1216/2011, proposto da</p>
<p>Impresa ESPERIA s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo R.T.I. con la Coopservice s.c. p.a. e Impresa KUADRA s.r.l. in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, nella qualità di cessionaria di azienda da parte di Esperia s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo R.T.I. con la Coopservice s.c. p.a., entrambe rappresentate e difese dall’avv. Antonio D’Angelo ed elettivamente domiciliate in Palermo, via Giacomo Serpotta n. 66, presso lo studio dell’avv. Rosaria Zammataro;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;	</p>
<p align=center>e nei confrondi di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DUSSMAN SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martinez, Davide Moscuzza e Antonio Coppola ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Messina n. 7/d, presso lo studio dell’ultimo dei predetti difensori;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. I) &#8211; n. 1366 del 13 luglio 2011.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione della Dussman Service s.r.l.;<br />	<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2011, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />	<br />
Uditi altresì l’avv. R. Zammataro, su delega dell’avv. A. D’Angelo, per le imprese appellanti e l’avv. A. Coppola per la società controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viene in  decisione l’appello  avverso la sentenza indicata in epigrafe che, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, ha dichiarato inammissibile il ricorso delle odierne appellanti per l’annullamento di tutti i verbali relativi alla procedura di gara per l’affidamento del “servizio quinquennale di gestione dei servizi di pulizia e sanifìcazione, trasporto materiale sanitario ed economale e manutenzione aree verdi dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofìa-Cervello”, nella parte in cui non viene esclusa, e invece risulta aggiudicataria, l’impresa contro interessata Dussmann Service s.r.l.; nonché per conseguire l’aggiudicazione del predetto appalto e la stipula del conseguente contratto  o, nell’ipotesi in cui sia stato stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, con conseguente subentro delle ricorrenti; per l’eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D.Lgs. 104/2010 e in subordine per il risarcimento dei danni subiti e subendi.<br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Si premette che – come indicato in epigrafe e per quanto risulta dalla procura a margine dell’atto di appello – la società appellata è costituita in questo grado a mezzo dell’avv. Antonio D’Angelo, ma non anche dell’avv. Ermes Coffrini (che pure è indicato nell’epigrafe del ricorso), stante che in detta procura: 1) il nome dell’avv. Coffrini, che è stato anteposto a penna al testo dattiloscritto della delega, appare altresì cancellato con almeno un altro tratto di penna; 2) il mandante si riferisce al “suddetto difensore” – e, se fossero due, non sarebbe dato comprendere quale – ai fini dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, con ciò definitivamente dimostrando che, al momento in cui la procura fu sottoscritta, ivi era indicato un solo difensore (ancora, o già), necessariamente da identificare nel predetto avv. D’Angelo. Con il corollario che, non essendosi prodotte in atti ulteriori procure, lo <i>ius postulandi </i>risulta effettivamente conferito unicamente a quest’ultimo.<br />	<br />
Passando ad esaminare il gravame, il primo motivo di appello – che deduce “error in judicando<i>: sia con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale sulla illegittimità della ammissione delle ricorrenti alla fase di valutazione delle offerte, sia per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 51 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; violazione della </i>lex specialis” – è volto a censurare l’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale in prime cure, che deduceva l’omissione delle dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le quali avrebbero invece dovuto essere rese anche dagli amministratori di Coopservice Network s.r.l. e dell’Istituto Provinciale di Vigilanza Privata s.r.l., “entrambe società fuse per incorporazione all’interno della stessa Coopservice nel 2008” (ossia nel triennio anteriore alla gara per cui è causa).<br />	<br />
Il motivo è infondato; e ciò – implicando conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse delle ricorrenti, che dovrebbero essere escluse dalla gara – osta all’esame degli altri motivi di appello, sia principale che incidentale.<br />	<br />
È d’uopo premettere che, secondo un orientamento della Corte di Cassazione che appare ormai consolidato, l’art. 2504-<i>bis</i> cod. civ. –che è stato introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e che disciplina la fusione di società con valenza innovativa e non interpretativa – ha introdotto il principio secondo cui “<i>la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pu in un nuovo assetto organizzativo</i>”; e ha altresì chiarito che tale nuovo principio “<i>vale per le fusioni, per unione od incorporazione</i>”, effettuate successivamente all’entrata in vigore di tale nuova disciplina, ossia dal 1 gennaio 2004 (cfr. Cass. 17 settembre 2010, n. 19698; nonché Cass. 14 settembre 2010, n. 19509).<br />	<br />
Cià stante – e sebbene il Collegio non ignori, circa la non dissimile questione relativa alla necessità o meno che le dichiarazioni richieste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal bando di gara siano rese, in ipotesi di intervenuta cessione di ramo d’azienda nel triennio antecedente la partecipazione a pubbliche gare, oltre che dagli amministratori e gestori dell’impresa cessionaria, anche da quelli dell’impresa cedente il ramo, il diverso e contrario orientamento delle sezioni romane (cfr., da ultimo, C.d.S., 15 novembre 2010, n. 8044) – risulta pienamente avvalorato, vieppiù nei casi di fusioni societarie, il proprio orientamento nel senso della necessità di tali dichiarazioni.<br />	<br />
Questo Consiglio, infatti, ha sempre costantemente affermato la necessità che le dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, e più in generale tutte quelle richieste dal bando di gara siano rese – oltre che dai corrispondenti organi delle imprese che presentino la domanda di partecipazione alla gara stessa – anche da parte degli amministratori (o, in caso di società di persone o in accomandita, dei soci che siano anche amministratori) o degli institori e direttori tecnici della diversa impresa che, nell’ultimo triennio antecedente la gara, si sia resa cedente di un’azienda, ovvero di un ramo d’azienda.<br />	<br />
In tal senso, <i>e pluribus</i>, cfr. C.G.A. 11 maggio 2009, n. 403.<br />	<br />
Ciò in quanto questo Consiglio ha sempre ritenuto che i due fenomeni della cessione di azienda o anche solo di un suo ramo siano giuridicamente identici tra loro, e che ambo diano luogo a un’ipotesi di successione <i>inter vivos</i> realizzata sempre a titolo universale – <i>in toto</i>, o<i> in parte qua </i>– giacché in ambo i casi il cessionario prosegue nella stessa attività di impresa (di tutta l’azienda, ovvero del solo ramo trasferito) del cedente, giovandosi o aggravandosi, dunque, dei relativi requisiti sia oggettivi sia soggettivi.<br />	<br />
Tale configurazione giuridica trova ora – ossia dopo la riforma del diritto societario di cui si è già detto – formale conferma normativa nella cit. disposizione codicistica, nel diritto vivente risultante dall’interpretazione fornitane dalla Corte di Cassazione.<br />	<br />
Nessun dubbio, dunque, che anche nelle ipotesi di fusione, per unione o per incorporazione, tra più società – e, anzi, a più forte ragione proprio in questi casi – deve essere affermato e ribadito il principio che le dichiarazioni da rendere ai sensi del cit. art. 38 e del bando di gara devono provenire anche dai gestori delle società incorporate, e non solo da quelli della società incorporante.<br />	<br />
Il motivo disatteso, come detto, è impediente di quelli ulteriori.<br />	<br />
L’appello è perciò infondato, e va dunque disatteso.<br />	<br />
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.<br />	<br />
Le spese del presente grado di giudizio – secondo soccombenza – vanno poste a carico di parte appellante e sono liquidate, in favore della parte appellata costituita, nella misura di cui in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />	<br />
Condanna parte appellante a rifondere alla costituita parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) oltre accessori di legge, s.g. e c.u. se versato. Nulla per le spese nei confronti della parte qui non costituita.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Ermanno de Francisco, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
29 marzo 2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-365/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2012 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2010 n.365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-365/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-365/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2010 n.365</a></p>
<p>Presidente De Siervo, Redattore Cassese sulle modalità delle notificazioni al ricorrente che abbia proposto opposizione a sanzione amministrativa Sanzioni amministrative &#8211; Art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) &#8211; Giudizio di opposizione all&#8217;ordinanza-ingiunzione &#8211; Ricorso proposto da soggetto non residente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-365/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2010 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-365/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2010 n.365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente De Siervo, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità delle notificazioni al ricorrente che abbia proposto opposizione a sanzione amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanzioni amministrative &#8211; Art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) &#8211; Giudizio di opposizione all&#8217;ordinanza-ingiunzione &#8211; Ricorso proposto da soggetto non residente nel comune ove ha sede il giudice adito &#8211; Onere di eleggere domicilio in tale comune &#8211; Notificazione degli atti, in caso di mancata elezione, mediante deposito in cancelleria &#8211; Q. l c. sollevata dal Giudice di pace di Milano – Asserita violazione degli articoli 3, 24 e 113 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b><br />	
</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Ugo DE SIERVO; </p>
<p><b>Giudici</b> : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, <br />	<br />
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, <br />	<br />
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, <br />	<br />
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Giudice di pace di Milano nel procedimento vertente tra F.M. e il Comune di Segrate con ordinanza del 28 ottobre 2008, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2010. <br />	<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Il Giudice di pace di Milano, sezione II, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con ordinanza del 28 ottobre 2008 (reg. ord. n. 170 del 2010), in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui pone a carico del ricorrente l’onere di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito e stabilisce che, in difetto, le comunicazioni al medesimo avvengano mediante semplice deposito presso la cancelleria. <br />	<br />
2. – L’art. 22, quarto comma, della legge n. 689 del 1981, prevede che, nel caso di opposizione a sanzioni amministrative, «il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito». Il successivo quinto comma dispone che «se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria». <br />	<br />
3. – Il giudice rimettente riporta che il ricorrente nel giudizio principale, con atto depositato in data 30 ottobre 2007 presso l’Ufficio del Giudice di pace di Milano, ha proposto opposizione al verbale della Polizia Locale di Segrate n. 27888/2007-R22935 del 3 settembre 2007, notificatogli il 24 settembre 2007, a seguito di violazione dell’art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). L’opponente, residente ad Antegnate (Bergamo), non ha eletto domicilio in Milano e, pertanto, la comunicazione di fissazione dell’udienza è stata effettuata – ai sensi dell’art. 22, quinto comma, della legge n. 689 del 1981 – mediante deposito nella cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Milano, sezione IV. All’udienza del 4 aprile 2008 è comparso il ricorrente, ma non si è presentato il Comune opposto che, con atto depositato in cancelleria, ha chiesto un rinvio della causa. Il giudice ha quindi fissato una nuova udienza al 4 ottobre 2008, con avviso al Comune non presente. L’8 luglio 2008 la causa è stata riassegnata al Giudice di pace della sezione II, odierno rimettente, che ha fissato altra udienza per il 28 ottobre 2008. Il provvedimento è stato regolarmente notificato al Comune, mentre è stato comunicato al ricorrente mediante il solo deposito in cancelleria. All’udienza del 28 ottobre 2008 si è presentato il rappresentante del Comune opposto, ma non è comparso il ricorrente. <br />	<br />
3.1. – Il giudice a quo rileva, innanzitutto, che il cambiamento del magistrato investito del giudizio, per di più appartenente ad altra sezione, ha reso ancor più problematica ed aleatoria la possibilità per il ricorrente di essere tempestivamente a conoscenza dell’avvenuto deposito ed ancor maggiore la conseguente difficoltà a farsi parte attiva presso la cancelleria, diversa da quella a lui nota. Il giudice rimettente sottolinea, inoltre, che la mancata comparazione del ricorrente riproduce un comportamento assenteista pressoché costante a fronte della comunicazione del provvedimento di convocazione con semplice deposito presso la cancelleria e legittima la supposizione che tale assenza si debba ricondurre proprio alla difficoltà spesso insormontabile di pervenire a conoscenza della comunicazione della data di udienza, considerando di fatto anche l’imprevedibilità dei tempi di deposito del provvedimento. <br />	<br />
3.2. – In ordine alla rilevanza, il giudice rimettente osserva che il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, è determinante agli effetti del giudizio. Quest’ultimo, infatti, «dipende dai diversi elementi di prova di cui il giudice potrebbe disporre a seconda che sia o meno affermata l’illegittimità costituzionale delle norme considerate, per la parte a carico del ricorrente stesso, posto nell’impossibilità concreta di proporli laddove si ritenga legittima la sua convocazione mediante la sola comunicazione in cancelleria». Ad avviso del giudice rimettente, nel caso di specie, per la mancata notifica della sostituzione del giudice, con l’avviso di udienza in data modificata, l’opponente non si è presentato e non ha sviluppato le proprie difese, mentre, dall’altra parte, il Comune opposto non ha prodotto alcunché da cui desumere l’illegittimità o meno della sanzione impugnata. Secondo il giudice a quo, mancherebbero, dunque, i presupposti per una corretta pronuncia di merito. <br />	<br />
3.3 – Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente premette che, in base all’interpretazione prevalente dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, la comunicazione in cancelleria è legittima ogni volta che non sia stato indicato alcun indirizzo di residenza o domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito. Secondo il giudice a quo, inoltre, sarebbe già stata esclusa la illegittimità costituzionale delle norme censurate (con l’ordinanza n. 391 del 2007), talché non vi sarebbe alcuna violazione della Costituzione laddove sia prevista una diversa forma di comunicazione fra la pubblica amministrazione, da un lato, e i cittadini, dall’altro, trattandosi di materia riservata alla libera valutazione discrezionale del legislatore. Al giudice rimettente sarebbe quindi precluso adottare altro criterio di applicazione delle norme in questione, come quello che riconosca la possibilità di attuare la notifica mediante deposito presso la cancelleria solo nell’ipotesi in cui l’opponente non abbia indicato in assoluto alcun luogo di residenza o di domicilio e non quando abbia, invece, dichiarato la propria residenza in altro Comune. <br />	<br />
Il giudice a quo, tuttavia, asserisce di proporre la questione di legittimità costituzionale in termini che non sono ancora stati sottoposti all’esame di questa Corte. Secondo il giudice rimettente, l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, lederebbe il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e nell’esercizio del loro diritto di tutela giudiziaria nei confronti di qualsiasi atto della pubblica amministrazione (artt. 3, 24 e 113 Cost.), in quanto comporterebbe «una sperequazione fra coloro che risiedono o possono eleggere domicilio – di regola presso un difensore o procuratore legale» nel comune dove ha sede il giudice adito «e coloro che tale possibilità non hanno». Tale disparità contrasterebbe con il principio di uguaglianza perché introdurrebbe «un elemento discriminatorio e privo di qualunque giustificazione progettuale del legislatore, proprio fra i singoli cittadini». Né vi sarebbe altra spiegazione razionale, ad avviso del giudice a quo, data la possibilità per gli uffici di porre in essere altre forme di comunicazione alternative, quali l’uso di telefono, fax, internet, attualmente previsti e utilizzati nelle cause civili. Peraltro, il giudice rimettente rileva che una simile soluzione non sarebbe consentita nel caso delle opposizioni a sanzioni amministrative, trattandosi di materia regolata con norme a carattere eccezionale e, perciò, non interpretabili in via analogica o con applicazione estensiva delle norme generali. La normativa censurata, dunque, secondo il giudice a quo, sarebbe irragionevole, perché non contiene alcuna spiegazione a giustificazione del diverso trattamento dei cittadini, ma è basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il giudice adito. Né sarebbe invocabile la discrezionalità del legislatore, in quanto si risolverebbe in puro arbitrio, inammissibile per i principi della Costituzione, «che prevede l’impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’uguaglianza dei cittadini». L’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, dunque, imponendo modalità di ricorso al giudice ordinario in condizioni differenziate per le diverse categorie di cittadini, con riferimento a situazioni di fatto che «ostacolano ad alcuni e non ad altri l’esercizio del loro diritto di tutela giurisdizionale», violerebbe gli artt. 3, 24 e 113 Cost. <br />	<br />
4. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata. <br />	<br />
La difesa dello Stato rileva che questa Corte è già stata investita in passato delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, in termini analoghi a quelli contenuti nell’ordinanza di rimessione del presente giudizio, optando per l’inammissibilità di tale questione. In particolare, con riferimento all’art. 3 Cost., la Corte ha affermato che «le differenze riscontrabili fra la disciplina delle notificazioni alla parte che non nomina un procuratore ed a quella costituita a mezzo di procuratore legale rispecchiano le differenze esistenti fra la situazione del soggetto che sceglie di difendersi personalmente, ed è perciò interessato a seguire gli sviluppi di un’unica vicenda processuale e la situazione del soggetto che, avendo optato per l’assistenza di un legale, ha diritto di attendersi che quest’ultimo sia in grado di svolgere efficacemente l’attività professionale in sua difesa» (ordinanza n. 42 del 1988). Con riguardo al diritto di difesa, inoltre, questa Corte ha precisato che «il regime di notificazione previsto dalla norma impugnata non rende né impossibile, né eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, ma si inserisce razionalmente nell’ambito di una normativa diretta a snellire e a semplificare le procedure relative alle infrazioni di lieve entità “depenalizzate”» (ordinanza n. 42 del 1988). <br />	<br />
L’Avvocatura generale dello Stato osserva, infine, che, questa Corte avrebbe rilevato che una analoga disciplina per la notifica dei provvedimenti è prevista in disposizioni di contenuto similare, anche per altri procedimenti, tanto da poter affermarsi che tale assetto rappresenta un dato dell’ordinamento variabile in relazione a diversi modelli procedimentali su cui non è possibile operare muovendo da una singola norma e valutando, all’interno del quadro sistematico complessivo, una singola ratio, dovendo, pertanto, riconoscersi che si tratta di materia riservata alla discrezionalità del legislatore (sentenza n. 431 del 1992). </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Con ordinanza del 28 ottobre 2008, il Giudice di pace di Milano, sezione II, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui pone a carico del ricorrente l’onere di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito e stabilisce che, in difetto, le comunicazioni al medesimo avvengano mediante semplice deposito presso la cancelleria. <br />	<br />
1.1. – La normativa censurata riguarda le modalità delle notificazioni al ricorrente che abbia proposto opposizione a sanzione amministrativa. L’art. 22, quarto comma, della legge n. 689 del 1981, prevede che «il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito». Il successivo quinto comma stabilisce che «se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria». <br />	<br />
1.2. – Secondo il giudice rimettente, l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, lederebbe il principio di uguaglianza dei cittadini in ordine al loro esercizio del diritto di tutela giudiziaria nei confronti di qualsiasi atto della pubblica amministrazione, in quanto comporterebbe «una sperequazione fra coloro che risiedono o possono eleggere domicilio – di regola presso un difensore o procuratore legale» nel comune dove ha sede il giudice adito «e coloro che tale possibilità non hanno». Ad avviso del giudice a quo, pertanto, la normativa censurata sarebbe irragionevole, perché non contiene alcuna spiegazione a giustificazione del diverso trattamento dei cittadini, ma è basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il giudice adito. L’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, sostiene il rimettente, imponendo modalità di ricorso al giudice ordinario in condizioni differenziate per le diverse categorie di cittadini, con riferimento a situazioni di fatto che ostacolano l’esercizio della tutela giurisdizionale, violerebbe gli artt. 3, 24 e 113 Cost. <br />	<br />
2. – La questione è fondata. <br />	<br />
2.1. – Il procedimento giurisdizionale di opposizione alle sanzioni amministrative, regolato in via generale dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizza «per una semplicità di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia» (sentenza n. 98 del 2004). Una volta introdotto il giudizio (art. 22, terzo comma), «l’opponente – cui è data facoltà di stare in giudizio personalmente (art. 23, quarto comma) – non è infatti gravato da alcun ulteriore incombente al fine della instaurazione del contraddittorio, essendo fatto carico alla cancelleria di provvedere alla notificazione alle parti del ricorso stesso e del decreto del giudice contenente la fissazione dell’udienza di comparizione (art. 23, secondo comma). All’udienza i mezzi di prova necessari sono disposti dal giudice anche d’ufficio e la citazione dei testimoni – cui pure si provvede d’ufficio, così come ad ogni comunicazione e notificazione nel corso del processo (art. 23, nono comma) – può essere disposta anche senza formulazione di capitoli (art. 23, sesto comma)» (così ancora la sentenza n. 98 del 2004). <br />	<br />
2.2. – In tale contesto, l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, detta modi di notificazione differenziati. Se, infatti, l’opponente non ha dichiarato la propria residenza, né ha eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, le notificazioni al ricorrente sono eseguite mediante deposito in cancelleria. Se, invece, l’opponente ha dichiarato di risiedere o ha eletto domicilio nel comune sede del giudice adito, le notificazioni sono effettuate, a cura della cancelleria (ai sensi dell’art. 23, nono comma , della legge n. 689 del 1981), secondo le norme del codice di procedura civile. <br />	<br />
Tale differenziazione rappresenta, in contrasto con la semplificata struttura processuale degli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, un fattore di dissuasione anche di natura economica dall’utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l’altro dei costi, del tutto estranei alla funzionalità del giudizio, che l’intervento personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro dell’opposizione non coincida con il luogo di residenza dell’opponente, come questa Corte ha già affermato nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione (sentenza n. 98 del 2004). La normativa censurata, pertanto, produce una sperequazione fra coloro che risiedono nel comune dove ha sede il giudice adito e coloro che risiedono altrove, con conseguente limitazione del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost. <br />	<br />
2.3. – Questa Corte ha ritenuto legittimo l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981 (da ultimo, ordinanza n. 391 del 2007). <br />	<br />
Tuttavia, da un lato, la questione, nel presente giudizio, è stata prospettata in termini nuovi, in quanto non era stata ancora lamentata, dinanzi a questa Corte, la discriminazione tra cittadini, determinata dalle disposizioni censurate, «basata soltanto sul fatto della residenza o della possibilità di eleggere o meno domicilio dove ha sede il giudice adito». <br />	<br />
Dall’altro lato, in considerazione dei mutamenti intervenuti recentemente nei sistemi di comunicazione, il legislatore ha modificato il quadro normativo riguardante le notificazioni. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), convertito in legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito, infatti, un nuovo articolo – il 149-bis – nella sezione IV «Delle comunicazioni e delle notificazioni» del libro I del codice di procedura civile. Tale articolo, intitolato «Notificazione a mezzo posta elettronica», prevede che «Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo» (primo comma). Successivamente, la legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), ha emendato, tra l’altro, l’art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativo al ricorso al giudice di pace avverso sanzioni amministrative e pecuniarie comminate per illeciti previsti dal codice della strada. In base al nuovo comma 3, «il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123» (si tratta del «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»). <br />	<br />
Le recenti modifiche del quadro normativo mostrano un favor del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche. Tale orientamento si rintraccia anche nella disciplina legislativa del procedimento amministrativo, la quale prevede diverse norme per la comunicazione personale agli interessati, da eseguire a cura del responsabile del procedimento, anche con strumenti telematici (artt. 3-bis, 6, 7, 8 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). La modifica dell’art. 204-bis del codice della strada, inoltre, ha avuto il chiaro intento di porre rimedio al problema lamentato dal giudice rimettente, consistente nel «pressoché costante comportamento assenteista» dell’opponente a fronte della comunicazione del provvedimento di convocazione con deposito presso la cancelleria, previsto dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981. <br />	<br />
2.4. – In conclusione, sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l’evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore. L’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, pertanto, vìola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. <br />	<br />
3. – Resta assorbito ogni altro profilo di censura. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Ugo DE SIERVO, Presidente <br />	<br />
Sabino CASSESE, Redattore <br />	<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2010-n-365/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2010 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2009 n.365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-21-5-2009-n-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>S. Corasaniti Pres. O. Settesoldi Est. Marangi Immobiliare Srl ed altra (Avv.ti M. Bellavista e G. Gabrielli) contro l’Unione dei Comuni Aiello &#8211; San Vito ( non costituita) sul rapporto tra l&#8217;autorizzazione generale all&#8217;apertura di un centro commerciale e le singole autonome autorizzazioni rilasciate ai singoli operatori Autorizzazioni commerciali –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Corasaniti Pres. O. Settesoldi Est.<br /> Marangi Immobiliare Srl ed altra (Avv.ti M. Bellavista e G. Gabrielli) contro l’Unione dei Comuni Aiello &#8211; San Vito ( non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sul rapporto tra l&#8217;autorizzazione generale all&#8217;apertura di un centro commerciale e le singole autonome autorizzazioni rilasciate ai singoli operatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni commerciali – Centro commerciale &#8211; Autorizzazione generale all’apertura del centro &#8211; Deve ritenersi soltanto il presupposto giuridico per il rilascio delle singole autonome autorizzazioni ai singoli operatori – Disposizioni di cui agli art. 29 e 30 L.R. Friuli Venezia Giulia n. 29/2005 – Riguardano solo i singoli titolari dei vari punti vendita</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’autorizzazione generale all’apertura di un centro commerciale deve ritenersi soltanto il presupposto giuridico per il rilascio delle singole autonome autorizzazioni ai singoli operatori, i quali devono dimostrare di possedere, ciascuno in proprio ed a titolo personale, i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita al dettaglio e munirsi autonomamente del proprio titolo autorizzativo. I destinatari delle previsioni degli artt. 29 e 30 della l.r. 29/2005 sono quindi sicuramente i singoli dettaglianti, così come ad essi appartiene la scelta di aprire o chiudere il negozio in coincidenza con le festività e le domeniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 183 del 2009, proposto da:<br />	<br />
<b>Marangi Immobiliare Srl, Promanagement Srl</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Massimiliano Bellavista, Giovanni Gabrielli, con domicilio eletto presso Massimiliano Bellavista Avv. in Trieste, via Milano 17; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Unione dei Comuni Aiello San Vito</b>, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del provvedimento emesso dall&#8217;Unione dei Comuni di Aiello-San Vito dd. 31.12.2008, con il quale l&#8217;Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l&#8217;apertura, nonchè del provvedimento dd. 16.1.2009.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Il ricorso è stato proposto dalla società Marangi Immobiliare srl, titolare dell’autorizzazione per la conduzione del centro commerciale “Palmanova Outlet” e dalla società che ha la gestione e direzione del citato centro commerciale sotto il solo profilo dei servizi comuni, le quali espongono che i singoli esercenti commerciali interni al centro hanno segnalato al comune che l’attività di commercio in sede fissa da essi esercitata doveva considerarsi non soggetta all’obbligo di chiusura nelle giornate di domenica e festive ex art. 29 della l.r 29/2005 in quanto possedeva i requisiti richiesti dall’art. 30, c. 2 lett. b) della legge citata per potervi derogare.<br />	<br />
L’amministrazione peraltro, ricevute le comunicazioni dei singoli esercizi di vendita, trasmetteva alla società Marangi Immobiliare srl ed alla direzione dell’Outlet l’impugnata intimazione 31.12.2008 a presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali per l’apertura, ritenendo che i singoli esercizi, ancorchè gestiti da imprese diverse, siano sottoposti al regime di orari previsto per il centro commerciale per il quale il Comune ha rilasciato un’autorizzazione “generale”, nonché la successiva precisazione del 16.1.2009, anch’essa impugnata , relativa alle modalità per la comunicazione delle 25 giornate di apertura prescelte.<br />	<br />
Il ricorso deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione di legge ed eccesso di potere con riguardo all’errata individuazione del soggetto destinatario delle norme contenute nel titolo II, capo IV, della l.r 29/2005 ( con particolare riguardo agli artt. 29 e 30) e di conseguenza del destinatario degli atti impugnati.<br />	<br />
2) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del contraddittorio, del principio del giusto procedimento, per mancanza di comunicazione di avvio del procedimento e per aver condotto il procedimento senza la necessaria partecipazione delle parti private.<br />	<br />
3) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed errata applicazione di legge con riguardo al contenuto di merito e dispositivo degli atti impugnati<br />	<br />
Parte ricorrente con il primo motivo di ricorso afferma di non poter essere destinataria del contenuto precettivo degli artt. 29 e 30 della l.r 29/2005, perché nega che i titoli per l’esercizio delle singole attività commerciali siano assorbiti dalla autorizzazione all’apertura del centro commerciale stesso. Infatti i singoli esercenti hanno dovuto munirsi di idoneo titolo autorizzativo mediante la presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 11 della l.r. 29/2005 e quindi sono autonomi rispetto al centro commerciale ove sono inseriti. <br />	<br />
Trattasi di argomentazione che il Collegio ritiene condivisibile: l’autorizzazione generale all’apertura del centro deve infatti ritenersi soltanto il presupposto giuridico per il rilascio delle singole autonome autorizzazioni ai singoli operatori, i quali devono dimostrare di possedere, ciascuno in proprio ed a titolo personale, i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività commerciale di vendita al dettaglio e munirsi autonomamente del proprio titolo autorizzativo. I destinatari delle previsioni degli artt. 29 e 30 della l.r. 29/2005 sono quindi sicuramente i singoli dettaglianti, come correttamente inteso da questi ultimi che si erano infatti già attivati presso il Comune ai sensi della norma citata, così come ad essi appartiene la scelta di aprire o chiudere il negozio in coincidenza con le festività e le domeniche. <br />	<br />
Ciò premesso è evidente che parte ricorrente ha ragione a dire che l’amministrazione comunale ha errato nella scelta dell’interlocutore e gli ha indirizzato comunicazioni che non lo possono riguardare. Questo peraltro non comporta di per sé l’illegittimità degli atti comunali ma prova invece che parte ricorrente non ha alcun interesse ad impugnarli perché – proprio in quanto gli sono stati erroneamente indirizzati ed in realtà non la riguardano – non possono neanche lederla.<br />	<br />
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
Le spese vanno compensate tra le parti in considerazione della novità della questione, ad eccezione del contributo unificato (pari ad € 500,00 &#8211; cinquecento/00) che l’Unione dei Comuni dovrà rimborsare alla ricorrente, all’atto del passaggio ingiudicato della sentenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
L’Unione dei Comuni dovrà peraltro rifondere alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato corrisposto pari ad € 500,00 &#8211; cinquecento/00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Farina, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/05/2009</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2007-n-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. BILE – Red. DE SIERVO incostituzionale l&#8217;uso del termine sovranità per indicare l&#8217;autonomia regionale Regioni a statuto speciale -Norme della Regione Sardegna &#8211; Statuto regionale -Istituzione della &#8220;Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo&#8221; &#8211; Uso del termine &#8220;sovranità&#8221;. È incostituzionale la rubrica della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2007-n-365/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale l&#8217;uso del termine sovranità per indicare l&#8217;autonomia regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni a statuto speciale -Norme della Regione Sardegna &#8211; Statuto regionale -Istituzione della &#8220;Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo&#8221; &#8211; Uso del termine &#8220;sovranità&#8221;.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale la rubrica della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità». È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e di sovranità». È incostituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e sovranità», nonché del comma 3, limitatamente alle parole «e elementi di sovranità». È contrastante con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l&#8217;art. 1 dello statuto speciale che le censurate disposizioni e la stessa rubrica della legge regionale n. 7 del 2006 assumano come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale. Un contenuto legislativo del genere produrrebbe una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale.</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché della stessa rubrica della legge regionale n. 7 del 2006, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 16, 101, 117, comma primo e secondo, lettere a), d), h) e l), 120, 132, 133, e 138, della Costituzione e degli artt. 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale della Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>#NOME?	BILE		 Presidente<br />	<br />
#NOME?	FLICK	         Giudice<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE		“<br />	<br />
#NOME?	DE SIERVO		“<br />	<br />
#NOME?	MADDALENA		“<br />	<br />
#NOME?	FINOCCHIARO		“<br />	<br />
#NOME?	QUARANTA		“<br />	<br />
#NOME?	MAZZELLA		“<br />	<br />
#NOME?	SILVESTRI		“<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		“<br />	<br />
#NOME?	TESAURO		“<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO		“</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a), e 3, nonché della rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato e depositato in cancelleria il 7 agosto 2006 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2006.<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;<br />	<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	<br />
	uditi l&#8217;avvocato dello Stato Giorgio D&#8217;Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Paolo Carrozza e Graziano Campus per la Regione autonoma della Sardegna.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 31 luglio 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 (recte: artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo) pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 1° giugno 2006, in relazione agli artt. 1, 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale ed agli artt. 1, 3, 5, 16, 101, 114, 116, 117, comma primo e comma secondo, lettere a), d), h) e l), 120, 132, 133 e 138 della Costituzione.<br />
    1.1. – La legge regionale parzialmente impugnata prevede e disciplina questo nuovo organo il quale, attraverso una specifica procedura che contempla anche alcune forme di partecipazione, è chiamato ad elaborare un progetto organico di nuovo statuto regionale speciale da trasmettere al Consiglio regionale, in modo che questi possa poi deliberare un apposito disegno di legge costituzionale da sottoporre infine al Parlamento nazionale. <br />
    Le censurate disposizioni, riferendosi ad un «nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» (rubrica della legge e art. 1, comma 1), stabiliscono che l&#8217;articolato del progetto debba rispettare i «principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti dell&#8217;autonomia e sovranità; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere i diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse alla specificità dell&#8217;isola» (art. 2, comma 2, lettera a), e che lo stesso testo possa indicare «ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia e elementi di sovranità regionale» (art. 2, comma 3).<br />
    Per la parte ricorrente l&#8217;utilizzazione, seppur in modo non univoco, del termine “sovranità”, parrebbe, in primo luogo, alterare la logica dello statuto speciale di autonomia. Le impugnate disposizioni sembrerebbero, inoltre, contrastare con l&#8217;art. 54 dello statuto e con l&#8217;art. 138 Cost. e non risulterebbero compatibili con i fondamentali principi costituzionali, in quanto, considerando e valorizzando elementi etnici, culturali, ambientali, sarebbero dirette a «definire situazioni soggettive privilegiate per una categoria di soggetti dell&#8217;ordinamento nazionale» e a «rivendicare poteri dell&#8217;ente Regione a livello di indipendenza e comunque di svincolo da condizionamenti ordinamentali nell&#8217;ambito dell&#8217;assetto della Repubblica risultante dall&#8217;attuale Carta costituzionale».<br />
    1.2. – A sostegno della censura il ricorrente osserva che ai sensi dell&#8217;art. 116 Cost. e del vigente art. 54 dello statuto speciale, la definizione dello statuto speciale è sul piano giuridico interamente attribuita al Parlamento nazionale, come confermato dallo stesso esito negativo del referendum costituzionale relativo alla revisione, tra l&#8217;altro, del citato art. 116, il cui disegno di modifica prevedeva appunto l&#8217;adozione dello statuto speciale «previa intesa» con la Regione interessata. Sui progetti di iniziativa governativa e parlamentare di modificazione dello statuto speciale il Consiglio regionale è chiamato ad esprimere solo un «parere»; in caso di parere contrario in ordine ad un progetto approvato in prima deliberazione da una delle Camere, il Presidente della regione può indire un referendum meramente «consultivo».<br />
    Più in generale si afferma che la Costituzione (a cominciare dall&#8217;art. 114) fa riferimento alle regioni «sempre e solo in termini di autonomia, mai in termini di sovranità», essendo quest&#8217;ultima riferita esclusivamente al “popolo” inteso come intera comunità nazionale. Al tempo stesso, questa Corte avrebbe confermato tale lettura del dettato costituzionale affermando la «netta distinzione tra livello di sovranità statale e livello di autonomia regionale» (si citano le sentenze n. 245 del 1995, n. 66 del 1964 e n. 49 del 1963). Le più recenti sentenze n. 29 del 2003 e n. 106 del 2002, se escludono che nel Parlamento possa individuarsi l&#8217;unica sede di esercizio della sovranità, avrebbero anche inteso affermare «che proprio dalla sovranità popolare esercitata attraverso la riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo le regole quindi di uno Stato di diritto, discendono l&#8217;estensione ed il potenziamento delle autonomie territoriali, che costituiscono affermazione del principio democratico». A sua volta, la sentenza n. 274 del 2003 rimarca la profonda diversità del livello dei poteri di cui dispongono gli enti indicati nell&#8217;art. 114 Cost. e, in particolare, l&#8217;insussistenza di una equiordinazione tra Stato e Regioni. <br />
    1.3. – Il ricorrente afferma che ad esiti analoghi si giungerebbe tramite altre previsioni costituzionali.<br />
    Il potere di revisione costituzionale, anche in relazione all&#8217;adozione degli statuti speciali, spetta esclusivamente allo Stato (art. 138 Cost.). Poiché ogni esplicazione di sovranità non può che avvenire nelle forme previste della Costituzione (art. 1), è solo il Parlamento nazionale che ne può prevedere delle nuove o modificare quelle esistenti.<br />
    L&#8217;art. 5 Cost., al quale si correlano gli artt. 116 e 114 Cost., proclama il principio dell&#8217;unicità ed indivisibilità della Repubblica e tale principio è ribadito nell&#8217;art. 1 dello statuto sardo. Nell&#8217;assetto costituzionale, inoltre, l&#8217;evocazione di un&#8217;istanza unitaria è manifestata dal necessario rispetto, da parte di ogni potestà legislativa, della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (artt. 3 e 4 dello statuto ed ora art. 117, comma primo, Cost.). Inoltre lo Stato ha mantenuto il monopolio esclusivo della titolarità ed esercizio dell&#8217;essenziale funzione giurisdizionale, che nessuno può escludere ed alla quale nessuno può sottrarsi (al riguardo sono richiamati l&#8217;art. 2 delle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. n. 348 del 1979, nonché l&#8217;art. 117, comma 2, lettere d), h) e l) Cost.). <br />
    Emblematica della sovranità esclusiva dello Stato è, poi, la previsione dell&#8217;art. 120 Cost., che, in riferimento all&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;unità giuridica ed economica e/o di fronteggiare emergenze o inadempienze, attribuisce al Governo poteri sostitutivi rispetto ad organi regionali.<br />
    A sua volta, l&#8217;art. 101 Cost., in base al quale la giustizia è amministrata in nome del popolo cui appartiene in via esclusiva la sovranità, costituisce conferma che questa vada riferita all&#8217;intera, «ed a tali fini non scindibile», comunità nazionale. <br />
    Sul versante dei diritti, il ricorrente sottolinea come i soggetti dell&#8217;ordinamento statale siano tutti i cittadini, il cui insieme costituisce il “popolo” di cui all&#8217;art. 1 Cost., mentre i soggetti dell&#8217;ordinamento regionale sono i residenti, il cui insieme costituisce la “popolazione” di cui agli art. 132 e 133 Cost. Il principio di uguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost. esclude «che possano attribuirsi tutele e posizioni differenziate in ragione delle diverse etnie, suscettibili anche di determinare (indirettamente) discriminazioni in base alla nazionalità», vietate peraltro dall&#8217;art. 12 del Trattato CE, «ancorché dissimulate in quanto formalmente riferite a criteri diversi».<br />
    Lo stesso territorio regionale non può configurarsi come luogo della sovranità regionale, entro il quale sia esercitabile uno ius excludendi alios, giusta la disposizione dell&#8217;art. 16 Cost. <br />
    Ai sensi, infine, dell&#8217;art. 50 dello statuto, il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o allo statuto o, malgrado la segnalazione del Governo, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni o comunque per ragioni di sicurezza nazionale.<br />
    2. – Con atto depositato il 6 settembre 2006 si è costituita in giudizio la Regione Sardegna che, in via preliminare, ha eccepito l&#8217;inammissibilità delle censure svolte nella memoria dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato in relazione ai parametri costituzionali (artt. 3, 16, 101, primo comma, 116, 117, commi primo e secondo, lettere a), d), h), e l), 120, 132, 133 e 138) e statutari (artt. 3, 4, 50 e 54), non indicati nella corrispondente delibera del Consiglio dei ministri. Inoltre quest&#8217;ultima reca parametri (gli artt. 139 Cost. e 2 e 35 dello statuto) che non sono indicati nel ricorso.<br />
    2.1. – Nel merito, partendo dalla distinzione tra “sovranità dello Stato” e “sovranità popolare”, la resistente ritiene che ci si debba riferire solo alla seconda, cui espressamente si riferisce l&#8217;art. 1, comma secondo, della Costituzione.<br />
    Questa sovranità, «strettamente legata al principio democratico», non ha carattere assoluto, in quanto destinata ad esprimersi entro i limiti posti dalla Costituzione. In particolare, la sovranità popolare si inserisce in un sistema rappresentativo che si manifesta attraverso le tipiche forme di democrazia diretta, e anche nell&#8217;esercizio dei diritti di partecipazione basati sul principio pluralistico. Lo sviluppo di quest&#8217;ultimo, a sua volta, moltiplicando i «luoghi della politica», ha eroso la supremazia dello Stato, che, non essendo più l&#8217;unica istituzione politica, deve competere e, nel contempo, collaborare con altre istituzioni altrettanto provviste di legittimazione democratica.<br />
    Per la difesa regionale, la Costituzione, a cominciare dall&#8217;art. 1, non esclude la sovranità «anche […] del “popolo sardo”». Le censurate disposizioni, contemplando la “sovranità regionale”, in realtà si riferirebbero «a quel grado di sovranità di cui partecipa la Regione insieme allo Stato ed agli altri enti territoriali (…), quale derivato della sovranità del popolo sardo». Del resto, è lo stesso Statuto, all&#8217;art. 28, a contemplare il “popolo sardo”, e non una mera popolazione (termine, questo, utilizzato dal successivo art. 45 in relazione agli enti locali). E a tale “popolo sardo” sono riconosciute diverse modalità di estrinsecazione della sovranità democratica.<br />
    Se, dunque, al termine “sovranità” si assegna il senso di “espressione del circuito democratico”, non sussiste, per la difesa regionale, alcuna violazione del dettato costituzionale, in quanto le disposizioni in oggetto si limitano ad assicurare alla frazione di popolo costituita dal “popolo sardo” di esprimere democraticamente la propria posizione sul progetto in parola.<br />
    Quanto alla giurisprudenza costituzionale, la Regione ricorda che, anteriormente alla revisione costituzionale del 2001, la sovranità regionale era stata esclusa per negare l&#8217;equiparabilità tra Parlamento nazionale e assemblee legislative regionali (sentenze n. 245 del 1995; n. 6 del 1970; n. 66 del 1964). Dopo la riforma, la Corte, nella sentenza n. 106 del 2002, ha statuito che le forme e i modi di manifestazione della sovranità popolare «si rifrangono in una molteplicità di situazioni e di istituti ed assumono una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali». Gli elementi di discontinuità, così introdotti, trovano, per la Corte, conferma «nella formulazione del nuovo art. 114 della Costituzione, nel quale gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare». Nella successiva sentenza n. 29 del 2003, la stessa Corte ha, poi, statuito che le assemblee elettive nazionali e regionali sono «espressione entrambe della sovranità nazionale». Una conclusione, questa, che a detta della resistente non parrebbe contraddetta dalla sentenza n. 274 del 2003, dal momento che la negata «totale equiparazione fra gli enti» di cui all&#8217;art. 114 Cost. riguarderebbe, in realtà, specifiche attribuzioni, senza implicazioni perciò di carattere generale.<br />
    La difesa regionale conclude sostenendo che la sovranità del “popolo sardo”, così come la sovranità regionale, «sono espressioni che non collidono affatto con l&#8217;ordinamento costituzionale e di sicuro non evocano una pretesa di potere indipendente». <br />
    2.2. – Così interpretate, le disposizioni impugnate «non intendono né sovvertire o negare i limiti entro i quali si deve necessariamente muovere l&#8217;autonomia statutaria, e tanto meno intendono sovvertire il procedimento di approvazione dello statuto speciale di autonomia»; né ciò sarebbe possibile, e «quindi non v&#8217;è alcuna questione di costituzionalità». Anzi, si accenna anche alla possibile interpretazione delle disposizioni censurate come ad affermazioni meramente politiche.<br />
    2.3. – In ogni caso, non pretendendosi assolutamente di modificare le procedure di revisione dello statuto regionale di competenza del Parlamento, «le disposizioni censurate appaiono sostanzialmente “innocue” e comunque tranquillamente interpretabili come conformi ai principi del diritto costituzionale».<br />
    3. – L&#8217;Avvocatura generale dello Stato in prossimità dell&#8217;udienza pubblica ha presentato una memoria aggiuntiva nella quale ribadisce la proprie posizioni, controbattendo alle opinioni della resistente. <br />
    In particolare, la difesa erariale contesta l&#8217;identificazione da parte della ricorrente della sovranità di cui alle disposizioni impugnate con la nozione di sovranità popolare e reputa erroneo asserire che «ogni spazio politico in cui si concretizza la democrazia è necessariamente uno spazio di sovranità». Inoltre l&#8217;Avvocatura dello Stato aggiunge che «se le parole hanno un loro senso, non sembra possibile attribuire al termine sovranità usato nelle disposizioni censurate la valenza semantica che pretenderebbe ora la Regione; al contrario, l&#8217;uso reiterato dell&#8217;endiadi «autonomia e sovranità» dimostrerebbe «la volontà di definire un progetto statutario che superi il livello dell&#8217;autonomia nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento repubblicano».<br />
    Da ultimo, richiamando la sentenza n. 533 del 2002, l&#8217;Avvocatura afferma l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione concernente l&#8217;evocazione di parametri costituzionali non richiamati nella delibera governativa. <br />
    4. – Anche la Regione Sardegna in prossimità dell&#8217;udienza ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito e sviluppato ulteriormente le eccezioni di inammissibilità ed ha confermato i motivi di infondatezza già prospettati nell&#8217;atto di costituzione.<br />
    4.1. – Vengono avanzati cinque diversi motivi di inammissibilità: innanzitutto si eccepisce l&#8217;inammissibilità delle questioni relative alla asserita violazione degli artt. 3, 16, 101, 116, 117, commi primo e secondo, lettere a), d), h) e l), 132, 133 e 138 Cost., nonché degli artt. 3, 4, 50 e 54 dello statuto, non risultando tali parametri indicati nella relativa delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri; in secondo luogo, si contesta l&#8217;invocazione come parametri nel giudizio dell&#8217;art. 117, commi primo e secondo, lettere a), d), h) e l) Cost., dal momento che si tratta di disposizioni costituzionali riferite alle Regioni ad autonomia ordinaria; inoltre «si eccepisce l&#8217;inammissibilità del ricorso in ragione della sua estrema genericità», dal momento che, malgrado la pluralità dei parametri invocati, le interpretazioni delle disposizioni citate potrebbero essere diverse da quella sostenuta nella memoria, che sarebbe ancorata ad una arcaica concezione di “sovranità”; ancora, si contesta la utilizzabilità come parametro degli artt. 116 e 138 Cost., nonché dell&#8217;art. 54 dello statuto, dal momento che le disposizioni censurate della legge regionale non ipotizzano la negazione del potere statale «di revisione costituzionale e di approvazione di leggi costituzionali»; infine «si eccepisce l&#8217;inammissibilità del ricorso per non immediata lesività delle disposizioni censurate», dal momento che, a prescindere dalla considerazione che il progetto della Consulta potrebbe non contenere alcuna proposta contrastante con la Costituzione, comunque le determinazioni decisive in materia sarebbero riservate al Parlamento nazionale in sede di esame della proposta regionale. In conclusione, si afferma che «le disposizioni summenzionate, per il loro carattere puramente enfatico, evocativo, sembrano inoltre assimilabili ai principi generali o alle finalità principali presenti anche in alcuni Statuti di Regioni ordinarie, sulla cui efficacia questa Corte ha avuto modo di intervenire».<br />
    4.2. – Nel merito, la Regione Sardegna ribadisce in particolare la mancata considerazione da parte del ricorrente dell&#8217;intervenuta erosione dell&#8217;accezione classica di sovranità tanto sul versante internazionale, quanto sul piano interno. In particolare, soprattutto a seguito della riforma costituzionale del 2001, gli enti territoriali, dotati al pari dello Stato di legittimazione democratica, esercitano forme sempre più intense di autonomia e, specie a seguito della modifica dell&#8217;art. 114 Cost., sono «partecipi della sovranità popolare». Ne consegue che le disposizioni impugnate, lungi dal sortire i paventati effetti sovversivi, risultano suscettibili di interpretazione in senso conforme alla Costituzione, «nel senso che può parlarsi di “sovranità” del popolo sardo, e di conseguenza della Regione che di esso è espressione, in quanto la stessa Costituzione distribuisce e conforma le modalità di esercizio della sovranità popolare anche tra gli enti territoriali».<br />
    Le disposizioni in questione, là dove si riferiscono al “popolo sardo”, per la difesa regionale non alludono ad una «divisibilità del popolo italiano», ma sottintendono «quella “frazione” di sovranità-autonomia che la Costituzione riconosce al popolo di ogni Regione e perciò ai suoi organi, in cui si manifesta la sovranità di tale (frazione) di popolo». D&#8217;altro canto, il ricorso pare ignorare il riconoscimento dei valori etnici e culturali del popolo sardo, posto in essere dal legislatore statale, nonché le disposizioni adottate in altre Regioni e volte a salvaguardare ed a promuovere l&#8217;identità storica e culturale delle rispettive comunità.<br />
<b></p>
<p align=center>
Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 (recte: artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettera a), e comma 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), in relazione agli artt. 1, 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale ed agli artt. 1, 3, 5, 16, 101, 114, 116, 117, comma primo e comma secondo, lettere a), d), h) e l), 120 132, 133 e 138 della Costituzione.<br />
    Queste disposizioni sono inserite nella disciplina di un apposito organo istituito per l&#8217;elaborazione di un progetto organico di nuovo statuto per la Regione Sardegna, da trasmettere al Consiglio regionale in modo che questi possa poi deliberare un disegno di legge costituzionale da sottoporre al Parlamento nazionale per la sua adozione. Le disposizioni censurate si riferiscono ad un «nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» (rubrica della legge e art. 1, comma 1), ed impongono al predetto progetto di enunciare i «principi e caratteri della identità regionale; ragioni fondanti dell&#8217;autonomia e sovranità; conseguenti obblighi di Stato e Regione in relazione a tali caratteri, individuando idonee forme per promuovere i diritti dei cittadini sardi in relazione a condizioni connesse con la specificità dell&#8217;isola» (art. 2, comma 2, lettera a). Lo stesso progetto è, infine, legittimato ad indicare «ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia e elementi di sovranità regionale» (art. 2, comma 3).<br />
    Per il ricorrente l&#8217;utilizzazione del termine “sovranità” disattenderebbe, in primo luogo, la logica dello statuto speciale di autonomia e, ancor prima, la stessa Costituzione, che (a cominciare dall&#8217;art. 114 Cost.) fa riferimento alle Regioni «sempre e solo in termini di autonomia, mai in termini di sovranità», essendo quest&#8217;ultima riferita esclusivamente al “popolo” inteso come intera comunità nazionale. Inoltre, le disposizioni impugnate contrasterebbero con l&#8217;art. 54 dello statuto e con l&#8217;art. 138 Cost. e non risulterebbero compatibili con i fondamentali principi costituzionali, in quanto considerando e valorizzando elementi etnici, culturali, ambientali, sembrerebbero dirette a «definire situazioni soggettive privilegiate per una categoria di soggetti dell&#8217;ordinamento nazionale» e a «rivendicare poteri dell&#8217;ente Regione a livello di indipendenza e comunque di svincolo da condizionamenti ordinamentali nell&#8217;ambito dell&#8217;assetto della Repubblica risultante dall&#8217;attuale Carta costituzionale».<br />
    Su questa base si sostiene la lesione dell&#8217;art. 116 Cost. e del vigente art. 54 dello statuto speciale; dell&#8217;art. 5 Cost., al quale si correlano gli artt. 116 e 114 Cost. e l&#8217;art. 1 dello statuto sardo, nonché le disposizioni che assicurano il necessario rispetto da parte di ogni potestà legislativa della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (artt. 3 e 4 dello statuto ed ora art. 117, comma primo, Cost.). Vengono inoltre invocate le molte disposizioni costituzionali che rifletterebbero la sovranità esclusiva dello Stato (gli artt. 101, 117, comma 2, lettere a), d), h), e l), 120 Cost.). La difesa erariale rileva altresì come, ai sensi dell&#8217;art. 50 dello statuto, il Consiglio regionale possa essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o allo statuto. <br />
    Sul versante dei diritti, il ricorrente sottolinea come i soggetti dell&#8217;ordinamento statale siano tutti i cittadini, il cui insieme costituisce il “popolo” di cui all&#8217;art. 1 Cost., mentre i soggetti dell&#8217;ordinamento regionale sono i residenti, il cui insieme costituisce la “popolazione” di cui agli art. 132 e 133 Cost. Il principio di uguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost. esclude «che possano attribuirsi tutele e posizioni differenziate in ragione delle diverse etnie. Lo stesso territorio regionale non può configurarsi come luogo della sovranità regionale, entro il quale sia esercitabile uno ius excludendi alios, giusta la disposizione dell&#8217;art. 16 Cost. <br />
    2. – In via preliminare vanno dichiarate inammissibili le censure prospettate nel ricorso dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato in ordine alla lamentata violazione degli articoli 3, 16, 101, 117, comma primo e comma secondo, lettere a), d), h), e l), 120, 132, 133 e 138 della Costituzione e degli articoli 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale della Regione Sardegna.<br />
    Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la delibera governativa di impugnazione della legge e l&#8217;allegata relazione ministeriale a cui si faccia rinvio devono contenere l&#8217;indicazione delle disposizioni impugnate e la ragione dell&#8217;impugnazione medesima, seppur anche solo in termini generali, mentre eventualmente spetta alla memoria di costituzione dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio. La discrezionalità della difesa tecnica ben può quindi integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura (si vedano le sentenze n. 98 del 2007 e n. 533 del 2002). Nel presente caso, peraltro, la delibera governativa contiene la puntuale indicazione del motivo dell&#8217;impugnativa («parlare di sovranità del popolo sardo o di sovranità regionale») e vengono anche indicati adeguati parametri costituzionali e statutari che si intendono violati, mentre la indicazione della grande pluralità di ulteriori parametri a cui si riferisce la memoria dell&#8217;Avvocatura è nella sostanza inconferente: ciò perché appare finalizzata ad indicare quali contraddizioni si produrrebbero nel tessuto costituzionale e statutario nell&#8217;ipotesi che la legge regionale censurata riuscisse davvero a modificare la procedura di deliberazione dello statuto speciale della Sardegna o ad attribuire all&#8217;ente rappresentativo del “popolo sardo” veri e propri poteri sovrani (e ciò anche volendosi prescindere dalla indicazione fra i parametri del giudizio dell&#8217;art. 117 Cost. in riferimento ad una Regione ad autonomia speciale al di fuori della area di utilizzazione dell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). <br />
    Lo stesso riferimento agli artt. 132 e 133 Cost. non rappresenta altro che la indicazione di un possibile argomento contrario alla utilizzabilità del termine “popolo” piuttosto che “popolazione” per la individuazione di una frazione dei cittadini italiani.<br />
    Analogamente è da dirsi anche per il riferimento all&#8217;art. 120 Cost., utilizzato come ulteriore parametro di giudizio, ma che non è neppure citato nel periodo finale della memoria nel quale  si enumerano i parametri del giudizio. <br />
    3. – Quanto ai parametri di cui all&#8217;art. 139 Cost. e agli artt. 2 e 35 dello statuto speciale, dei quali la Regione eccepisce l&#8217;inammissibilità, questi non possono essere presi in considerazione in quanto, appena affermati nella relazione allegata alla delibera di impugnazione, non sono neppure richiamati.<br />
    4. – I residui parametri di giudizio addotti dal ricorrente (artt. 1, comma secondo, 5 e 114, comma secondo, Cost.; art. 1 dello statuto speciale) appaiono peraltro sufficienti per entrare nel merito del giudizio di costituzionalità, che – diversamente da quanto afferma la Regione resistente – non è inammissibile a causa della «non immediata lesività delle disposizioni censurate» o per il fatto che le disposizioni impugnate avrebbero solo «carattere puramente enfatico, evocativo» e perciò potrebbero avere valenza meramente politica e non giuridica. <br />
    In occasione del giudizio su una legge regionale che intendeva far svolgere un referendum consultivo a livello regionale in riferimento ad un procedimento di revisione costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, questa Corte ha riconosciuto che, non esiste alcun dubbio sulla piena legittimità di iniziative legislative delle Regioni anche in tema di leggi di revisione costituzionale (nel caso di specie la previsione della possibilità di una iniziativa del Consiglio regionale è d&#8217;altronde espressa nel primo comma dell&#8217;art. 54 dello statuto regionale vigente) e non vi è dubbio che sia opportuno un ampio e libero dibattito nell&#8217;opinione pubblica relativamente alla eventuale modificazione delle «norme più importanti per la vita della comunità nazionale». Al tempo stesso, peraltro, esiste nel nostro ordinamento costituzionale una «intensa» «istanza protettiva delle fonti superiori» finalizzata a garantire la piena ed effettiva libertà della rappresentanza politico-parlamentare nell&#8217;esercizio dei supremi poteri normativi, che non può quindi essere condizionata da atti e procedure formali non previsti dall&#8217;ordinamento costituzionale, seppur giuridicamente non vincolanti (sentenza n. 496 del 2000). <br />
    Nella citata sentenza questa Corte statuì che sarebbe stato riduttivo considerare che da un referendum consultivo «non scaturirebbe alcun imperativo cogente o dovere giuridico inderogabile a carico del Consiglio regionale o degli organi di revisione costituzionale». Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle disposizioni impugnate nel presente giudizio, censurate in quanto espressione di una concezione dei rapporti fra Stato e Regione che si afferma essere del tutto estranea al regionalismo previsto nel nostro sistema costituzionale.<br />
    Né le impugnate disposizioni legislative, che delimitano l&#8217;area normativa ed i possibili contenuti della proposta statutaria da presentarsi al Consiglio regionale,   possono essere paragonate alle cosiddette norme programmatiche degli statuti ordinari estranee alle materie che devono o possono essere disciplinate da queste ultime fonti, disposizioni da questa Corte considerate «di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa» (sentenze n. 379, n. 378 e n. 372 del 2004). Mentre a queste ultime disposizioni degli statuti regionali ordinari, infatti, non è stata «riconosciuta alcuna efficacia giuridica» e quindi illegittima sarebbe una legge regionale che pretendesse di dar loro attuazione, le disposizioni legislative impugnate nel presente giudizio concretamente delimitano l&#8217;area della proposta che può essere elaborata dalla apposita Consulta per poi successivamente trasformarsi nel disegno di legge regionale di revisione dello statuto speciale. <br />
    5. – Entrando nel merito della questione, occorre in via preliminare delimitare con precisione l&#8217;oggetto dell&#8217;impugnativa, dal momento che le disposizioni impugnate abbracciano una pluralità di contenuti rispetto a molti dei quali non sono avanzate doglianze. Ciò che, invece, viene censurato è «parlare di sovranità del popolo sardo o di sovranità regionale» nella possibile delimitazione della materia entro cui formulare da parte della Consulta la proposta di nuovo statuto regionale.<br />
    Lo stesso riferimento alla locuzione “popolo sardo” non è di per sé oggetto di una autonoma censura, che comunque avrebbe dovuto quanto meno superare la obiezione che questa terminologia viene utilizzata dall&#8217;art. 28 dello statuto regionale vigente, relativo all&#8217;iniziativa legislativa popolare a livello regionale (ciò mentre la presenza nella nuova versione dell&#8217;art. 12 dello statuto siciliano, successivamente alla modifica introdotta dall&#8217;art. 1 della legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2 recante «Disposizioni concernenti l&#8217;elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano», sia del termine “popolo” che del termine “popolazione” conferma la normale utilizzazione di questa seconda espressione per indicare i soggetti appartenenti ad uno specifico ente territoriale od ivi residenti).<br />
    6. – Appare evidentemente necessario chiarire il significato del termine “sovranità” utilizzato nelle disposizioni impugnate, stante la sua natura polisemantica: esso, infatti, assume significati profondamente diversi a seconda che esprima sinteticamente le caratteristiche proprie di un ordinamento statale indipendente rispetto agli altri soggetti dell&#8217;ordinamento internazionale, o che distingua la originaria natura di alcuni ordinamenti coinvolti nei processi di federalizzazione o nella formazione dei cosiddetti “Stati composti”, o che indichi la posizione di vertice di un organo costituzionale all&#8217;interno di un ordinamento statale.<br />
    La legge regionale n. 7 del 2006 nell&#8217;art. 1 e nella rubrica si riferisce alla elaborazione di un «nuovo statuto di autonomia e di sovranità del popolo sardo». Trattasi cioè di nuovo speciale statuto che, in quanto fonte di rango costituzionale abilitata dal nostro ordinamento a definire lo speciale assetto istituzionale della Regione ed i suoi rapporti con lo Stato, diverrebbe una fonte attributiva di istituti tali da connotare, per natura, estensione e quantità, l&#8217;assetto regionale in termini accentuatamente federalistici piuttosto che di autonomia regionale. <br />
    Al tempo stesso, il comma 2 dell&#8217;art. 2 della legge n. 7 del 2006 prevede che l&#8217;articolato dello statuto debba considerare anche le «ragioni fondanti della autonomia e sovranità» ed il comma 3 dell&#8217;art. 2 prevede che nel progetto possa essere indicato “ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia ed elementi di sovranità regionale [&#8230;]”. Anche in queste disposizioni, attraverso la utilizzazione del termine “sovranità”, ci si riferisce alla pretesa attribuzione alla Regione di un ordinamento profondamente differenziato da quello attuale e, invece, caratterizzato da istituti adeguati ad accentuati modelli di tipo federalistico, normalmente frutto di processi storici nei quali le entità territoriali componenti lo Stato federale mantengono forme ed istituti che risentono della loro preesistente condizione di sovranità.<br />
    Non condivisibile appare quindi il reiterato tentativo della difesa regionale di ricondurre l&#8217;utilizzazione del termine sovranità al concetto di sovranità popolare di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1 Cost., nonché di identificare la sovranità popolare con gli istituti di democrazia diretta e con  il sistema rappresentativo che si esprime anche nella partecipazione popolare nei diversi enti regionali e locali. <br />
    Anzitutto la sovranità popolare – che per il secondo comma dell&#8217;art. 1 della Costituzione deve comunque esprimersi «nelle forme e nei limiti della Costituzione» – non può essere confusa con le volontà espresse nei numerosi «luoghi della politica», e perché non si può ridurre la sovranità popolare alla mera “espressione del circuito democratico”. Peraltro, ancora preliminare è la constatazione che la legge in parola utilizza il termine “sovranità” per connotare la natura stessa dell&#8217;ordinamento regionale nel rapporto con l&#8217;ordinamento dello Stato, nella diversa accezione del necessario riconoscimento alla Regione interessata di un ordinamento adeguato ad una situazione anche di sovranità (implicitamente asserita come esistente o comunque da rivendicare). <br />
    Né rileva minimamente su questo piano – come invece accennato dalla difesa regionale – la progressiva erosione della sovranità nazionale sul piano internazionale, specialmente in conseguenza della graduale affermazione del processo di integrazione europea, peraltro nell&#8217;ambito di quanto espressamente previsto dall&#8217;art. 11 della Costituzione. Processo istituzionale cui non può certo paragonarsi l&#8217;affermarsi del regionalismo nel nostro Paese, neppure a seguito della riforma costituzionale del 2001: infatti, la sovranità interna dello Stato conserva intatta la propria struttura essenziale, non scalfita dal pur significativo potenziamento di molteplici funzioni che la Costituzione attribuisce alle Regioni ed agli enti territoriali. Del resto, quanto alle Regioni a statuto speciale, l&#8217;art. 116 Cost. non è stato modificato nella parte in cui riconosce alle stesse «forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale».<br />
    7. – Gli artt. 5 e 114 della Costituzione e l&#8217;art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna utilizzano tutti (e certo non casualmente) il termine “autonomia” o il relativo aggettivo per definire sinteticamente lo spazio lasciato dall&#8217;ordinamento repubblicano alle scelte proprie delle diverse Regioni. D&#8217;altra parte, è ben noto che il dibattito costituente, che pure introdusse per la prima volta l&#8217;autonomia regionale nel nostro ordinamento dopo lunghi e vivaci confronti, fu assolutamente fermo nell&#8217;escludere concezioni che potessero anche solo apparire latamente riconducibili a modelli di tipo federalistico o addirittura di tipo confederale. Questa scelta riguardò la stessa speciale autonomia delle Regioni a regime differenziato, malgrado i particolari contesti sociali, economici e anche internazionali allora esistenti almeno in alcuni territori regionali. Del tutto coerente con questo quadro generale fu la stessa speciale configurazione dell&#8217;autonomia della Regione Sardegna, oggetto di vivaci dispute in ambito regionale, ma infine frutto di determinazioni tutte interne alla Assemblea costituente.<br />
    Né tra le pur rilevanti modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) può essere individuata una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l&#8217;ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali (sull&#8217;art. 114 Cost. si veda la sentenza n. 274 del 2003).<br />
    Pretendere ora di utilizzare in una medesima espressione legislativa, quale principale direttiva dei lavori di redazione di un nuovo statuto speciale, sia il concetto di autonomia sia quello di sovranità equivale a giustapporre due concezioni tra loro radicalmente differenziate sul piano storico e logico (tanto che potrebbe parlarsi di un vero e proprio ossimoro piuttosto che di una endiadi), di cui la seconda certamente estranea alla configurazione di fondo del regionalismo quale delineato dalla Costituzione e dagli Statuti speciali.<br />
    8. – La censura è pertanto fondata.<br />
    Pur nell&#8217;ovvio riconoscimento che il Parlamento in sede di adozione del nuovo statuto regionale e, prima ancora, lo stesso Consiglio regionale della Sardegna in sede di esame del disegno di legge costituzionale non sarebbero giuridicamente vincolati a far propri i contenuti della proposta della Consulta regionale relativi al «nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo», è contrastante con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l&#8217;art. 1 dello statuto speciale che le censurate disposizioni e la stessa rubrica della legge regionale n. 7 del 2006 assumano come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale. Un contenuto legislativo del genere produrrebbe (si veda il precedente punto 4) una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale.<br />
per questi motivi</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
    dichiara la illegittimità costituzionale della rubrica della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità»;<br />
    dichiara la illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e di sovranità»;<br />
    dichiara la illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e sovranità», nonché del comma 3, limitatamente alle parole «e elementi di sovranità»;<br />
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché della stessa rubrica della legge regionale n. 7 del 2006, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 16, 101, 117, comma primo e secondo, lettere a), d), h) e l), 120, 132, 133, e 138, della Costituzione e degli artt. 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale della Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Ugo DE SIERVO, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2007-n-365/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, T. Aru – Estensore G.G.S. (avv. A. Onorato) c. INPS (avv.ti A. Salvatori, S. Sotgia e V. Mercanti) sulla sufficienza del parametro numerico a motivare l&#8217;attribuzione della quota &#8220;B&#8221; dell&#8217;indennità di funzione dei dirigenti INPS Pubblico Impiego &#8211; Stipendi, Assegni, Indennità &#8211; Indennità di funzione in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, T. Aru – Estensore<br /> G.G.S. (avv. A. Onorato) c. INPS (avv.ti A. Salvatori, S. Sotgia e V. Mercanti)</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza del parametro numerico a motivare l&#8217;attribuzione della quota &ldquo;B&rdquo; dell&#8217;indennità di funzione dei dirigenti INPS</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego &#8211; Stipendi, Assegni, Indennità &#8211; Indennità di funzione in quota “B” – Attribuzione – Motivazione – Criterio di sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità tecnica attribuito all’Istituto previdenziale nella valutazione della capacità gestionale dei suoi dirigenti, ai fini dell’attribuzione della quota B dell’indennità di funzione, prevista dall’art. 13, co. 4, L. 9 marzo 1989, n. 88, l’indicazione composita dei criteri di valutazione, attraverso il raffronto con la percentuale di indennità riconosciuta, è sufficiente a rendere conto del giudizio espresso dall’Amministrazione. Ed invero, l’espressione numerica esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale dell’Amministrazione contenendo in se la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr.CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V &#8211; Sentenza 16 settembre 2004 , n. 6024, secondo cui “In tema di riconoscimento dell’indennità di funzione … non è necessario che il punteggio attribuito al ricorrente sia sorretto da  motivazione &#8220;ad hoc&#8221;, atteso che l&#8217;attribuzione dei punteggi appartiene alla discrezionalità propria della p.a. e non necessita che siano esplicitate le ragioni giustificative se non quando il punteggio è strumentale alla comparazione di più aspiranti alla medesima posizione di lavoro, situazione questa estranea alla presente fattispecie, attinente all&#8217;attribuzione di un emolumento economico, quale l&#8217;indennità accessoria al trattamento e economico di dirigente.”.<br />I dirigenti di enti citati dall’art. 1, L. 9 marzo 1989, n. 88 hanno diritto ad indennità di funzione (art. 13, detta legge), suddivisa in una quota “A” (che consiste in un emolumento fisso, pari al 40% dello stipendio iniziale della qualifica dirigenziale, qualificabile alla stregua di un aumento retributivo minimo previsto per la generalità dei dirigenti in ragione della stessa qualifica rivestita) ed in due ulteriori quote, “B” e “C” (che sono, invece, emolumenti variabili dipendenti dei risultati ottenuti nell’espletamento delle funzioni, del carico di lavoro dei disagi sopportati, ecc.).<br />
La sentenza in epigrafe si è pronunciata sul ricorso di un dirigente che contestava il quantum dell’indennità di funzione in quota “B” ad esso riconosciuta.<br />
Il T.A.R. ammette un sindacato ab extrinseco della motivazione del provvedimento concessione della parte variabile dell’indennità di funzione, appunto la quota “B”, ritenendo a tal fine congrua la contestuale enunciazione dell’aliquota percentuale dell’emolumento riconosciuto e dei criteri (predeterminati in astratto) di valutazione del dirigente. <br />
L’indennità di funzione di cui all’art. 13 L. n. 88/89 ha dato luogo ad un vasto contenzioso sulla sorte previdenziale e pensionistica dell’indennità, all’esito del quale la giurisprudenza (cfr. tra le numerose pronunce, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI &#8211; Sentenza 20 marzo 2001 n. 1663 e n. 1647; 14 febbraio 2000 n. 777; 14 luglio 1999 n. 950; 17 giugno 1998 n. 975) ha definitivamente puntualizzato che, ai fini suddetti, va presa in considerazione, nell&#8217;ambito dell&#8217;indennità di funzione, solo la quota “A”, l&#8217;unica che presenta il necessario carattere di fissità e di continuità, carattere che non è, invece, riscontrabile nella quota B, correlata alle modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali ed ai risultati conseguiti. (A. Fac.)<br />
Attualmente le controversie sull’indennità di funzione dei dirigenti INPS rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario dall&#8217;art. 68 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, &#8211; nel testo sostituito prima dell&#8217;art. 29 d.lg. n. 80 del 1998 e poi dall&#8217;art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165. <br />
Sulla residua giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego si veda POZZI A., Giurisdizione amministrativa e lavoro pubblico, 4, 2006, sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, www.giustizia-amministrativa.it. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso <b>n. 1686/1996</b> proposto dal</p>
<p>sig. <B>G. G. S.</B>  rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Alberto Onorato ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 29, presso lo studio del medesimo legale,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
l’<B>INPS</B> – <B>ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</B>, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Salvatori, Stefania Sotgia e Valerio Mercanti ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza G. Cavalcanti n. 8, presso l’Ufficio Legale INPS,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento del Direttore Generale dell’INPS col quale è stata assegnata al ricorrente per l’anno 1995, nella misura del 50%, la seconda quota dell’indennità di funzione dirigenziale di cui all’art. 13, comma 4°, della legge n. 88/1989;<br />
degli atti presupposti, conseguenti e connessi, ed in particolare di tutti quelli del procedimento che hanno concorso a determinare il contenuto dell’atto gravato, tra cui la relativa proposta formulata dal Direttore regionale per la Sardegna e la sua successiva nota di chiarimenti del 28 febbraio 1996.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto intimato;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il consigliere Tito Aru;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007 l’avv. Alberto Onorato per il ricorrente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in esame, notificato il 26 aprile 1996 e depositato il successivo 10 maggio, il ricorrente, dipendente dell’INPS con la qualifica di Dirigente Superiore, ha impugnato il provvedimento col quale gli è stata assegnata e liquidata per l’anno 1995 la seconda quota dell’indennità di funzione dirigenziale di cui all’art. 13, comma 4°, della legge n. 88/1989, nella misura del 50% rispetto al massimo disponibile.<br />
Lamenta in particolare il ricorrente che l’Istituto di appartenenza non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi di giudizio indicati dalla normativa di settore e che, in particolare, non avrebbe tenuto conto né del suo curriculum professionale né dell’impegno lavorativo profuso malgrado l’insorgere di gravi problemi di salute per i quali era stato anche costretto a subire un delicato intervento chirurgico.<br />
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007, sentito il difensore del ricorrente, la causa è stata posta in decisione<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Il ricorso è infondato.<br />	<br />
	L’indennità di funzione per cui è causa è stata istituita con l’art. 13, comma 4°, della legge 9 marzo 1989 n. 88, che testualmente stabilisce: “<i>Il comitato esecuitvo delibera la concessione di una indennità di funzione, in presenza dell&#8217;effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell&#8217;importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l&#8217;utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita</i>”.<br />	<br />
	Successivamente, il Comitato esecutivo dell’Istituto ha adottato le delibere attuative della predetta indennità, integrando altresì i criteri legislativi previsti per la sua quantificazione monetaria.<br />	<br />
	In particolare (deliberazioni n. 779 del 27 luglio 1989 e n. 740 del 19 luglio 1990) si è espressamente stabilito di valutare la capacità gestionale attraverso i risultati ottenuti in rapporto al  tipo di incarico attribuito, al carico di lavoro, alle risorse disponibili ed agli obiettivi programmati, affidandosi al potere discrezionale del Direttore Generale la valutazione della sussistenza delle condizioni per l’anzidetta maggiorazione.<br />	<br />
	Con riguardo al caso in esame, il Direttore generale, per il 1995, ha riconosciuto al ricorrente, confermando quanto già deciso per il 1994, un compenso per la quota B dell’indennità di funzione nella misura del 50%.<br />	<br />
	La questione che ci occupa si traduce, dunque, nella sostanza, in una valutazione della motivazione del provvedimento impugnato al fine di valutarne l’adeguatezza e la complessiva esaustività in ordine all’indicazione delle ragioni che hanno condotto alla determinazione dirigenziale contestata.<br />	<br />
	Si legge nel provvedimento impugnato:<br />	<br />
“…<i>la quota “B” dell’indennità di funzione viene determinata previa valutazione ponderata di elementi di carattere soggettivo ed oggettivo.<br />
Una valutazione complessa, quindi, che tiene conto del tipo di incarico attribuito, del carico di lavoro, delle risorse disponibili, del grado di professionalità di dette risorse, del livello di realizzazione degli obiettivi programmati, del livello di autonomia decisionale e dell’assunzione delle relative responsabilità, dei disagi di natura personale derivanti dall’espletamento dell’incarico, del contesto ambientale, del “clima” che il dirigente riesce a stabilire nel contesto in cui opera, e soprattutto della capacità di adeguarsi alle strategie di cambiamento”</i>.<br />
Ebbene, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità tecnica attribuito all’Istituto previdenziale nella valutazione, ai fini dell’attribuzione della quota B dell’indennità di funzione, della capacità gestionale dei suoi dirigenti, l’indicazione composita dei criteri di valutazione ben si appalesa sufficiente, attraverso il raffronto con la percentuale di indennità riconosciuta, a rendere conto del giudizio espresso dall’Amministrazione.<br />
Ed invero, l’espressione numerica esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale dell’Amministrazione contenendo in se la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti<b>.<br />
</b>Si è affermato in proposito, con motivazione senz’altro riferibile al caso di specie, che <i>“In tema di riconoscimento dell’indennità di funzione … non è necessario che il punteggio attribuito al ricorrente sia sorretto da  motivazione &#8220;ad hoc&#8221;, atteso che l&#8217;attribuzione dei punteggi appartiene alla discrezionalità propria della p.a. e non necessita che siano esplicitate le ragioni giustificative se non quando il punteggio è strumentale alla comparazione di più aspiranti alla medesima posizione di lavoro, situazione questa estranea alla presente fattispecie, attinente all&#8217;attribuzione di un emolumento economico, quale l&#8217;indennità accessoria al trattamento e economico di dirigente</i> (cfr: Consiglio Stato , sez. V, 16 settembre 2004 , n. 6024)<b><br />
</b>L’attribuzione dell’indennità attraverso la valutazione individuale dell’operato dei singoli dirigenti esclude, inoltre, in radice, la fondatezza delle censure di disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi che avrebbero beneficiato dell’indennità in misura superiore, trattandosi, appunto, di valutazione individuale completamente sganciata da raffronti o comparazioni tra le diverse professionalità dell’Istituto.<br />
In conclusione, quindi, la decisione dell’Istituto previdenziale appare corretta ed immune dalle censure di illegittimità proposte dal ricorrente, con conseguente infondatezza del gravame.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
Respinge</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Numerico, Presidente,<br />
&#8211; Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, Consigliere, estensore.<br />
<b><br />
Depositata in segreteria oggi 07/03/2007</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-7-3-2007-n-365/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2007 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2004 n.365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-365/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-365/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2004 n.365</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. CorrealeG.A. contro Comune di P. sulla natura sanzionatoria dell&#8217;ordine di rimozione di rifiuti abbandonati ai sensi del decreto Ronchi e sulla natura ripristinatoria dello stesso ordine assunto ai sensi del &#8211; ora abrogato &#8211; D.P.R. 915/85: si conferma la responsabilità attuale del proprietario solo in caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-365/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2004 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-365/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2004 n.365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br />G.A. contro Comune di P.</span></p>
<hr />
<p>sulla natura sanzionatoria dell&#8217;ordine di rimozione di rifiuti abbandonati ai sensi del decreto Ronchi e sulla natura ripristinatoria dello stesso ordine assunto ai sensi del &#8211; ora abrogato &#8211; D.P.R. 915/85: si conferma la responsabilità attuale del proprietario solo in caso di dolo o colpa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e paesaggio –  Rifiuti &#8211; D.P.R.  915/82 – Ordine di rimozione di rifiuti abbandonati – Natura ripristinatoria – Ordinanza sindacale rivolta al proprietario dell’area non responsabile dell’abbandono &#8211; Legittimità.</p>
<p>Ambiente e paesaggio –  Rifiuti &#8211; D. L.vo 22/97 – Ordine di rimozione di rifiuti abbandonati – Natura sanzionatoria – Ordinanza rivolta al proprietario dell’area non responsabile dell’abbandono – Responsabilità solo a titolo di dolo o colpa &#8211; Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Attesane la natura ripristinatoria e non sanzionatoria, l’ordinanza assunta dal Sindaco, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 915/82, per imporre la predisposizione di un piano di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi abbandonati può essere legittimamente indirizzata al proprietario attuale dell’area anche se questi non risulti essere responsabile dell’illecito abbandono, dal momento che la disponibilità che egli ha dell’area gli consente di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la situazione di pericolo e prevenire ulteriori danni all’ambiente e alla salute pubblica.</p>
<p>Nell’attuale vigenza dell’articolo 14 del D.L.vo 22/97, cd. Decreto Ronchi, l’ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati, alla quale va riconosciuta natura sanzionatoria e non ripristinatoria, può essere legittimamente rivolta al proprietario attuale dell’area solo ove la violazione gli sia riferibile a titolo di dolo o di colpa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla natura sanzionatoria dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati ai sensi del decreto Ronchi e sulla natura ripristinatoria dello stesso ordine assunto ai sensi del &#8211; ora abrogato &#8211; D.P.R. 915/85: si conferma la responsabilità attuale del proprietario solo in caso di dolo o colpa.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p>Sent. n. 365<br />
Anno	 2004<br />	<br />
R.g. n.	 2039<br />	<br />
Anno	1995																																																																																												</p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br /> Sezione Seconda</center></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</b></center><br />
sul ricorso n. 2039/1995 proposto da<br />
<b>G. A.</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Piergiorgio Chiara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 12,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Comune di P.</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Pipitone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Torino, via Piffetti n. 7,</p>
<p><center>per l’annullamento<br />previa sospensiva,</center></p>
<p>delle ordinanze del Comune di P. n. 55 del 29.7.1995, notificata in data 1.8.1995, n. 65 del 31.8.1995, notificata in data 5.9.1995, e n. 73 del 2.10.1995, notificata in data 3.10.1995, con le quali si ordina al ricorrente di “rimuovere e smaltire a norma delle vigenti leggi entro 30 giorni (ordinanza n. 55/95) dalla notifica i rifiuti tossici depositati sul terreno di sua proprietà e già oggetto di sequestro da parte della ex U.S.L. 30 di C.” e si reiterano i termini di adempimento dell’ordine suddetto (ordinanze nn. 65/95 e 73/95).<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 905/95 pronunciata da questa Sezione in data 15 novembre 1995;<br />
Visti gli atti tutti della causa e la produzione documentale delle parti;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003 il Referendario dr. Ivo Correale;<br />
Uditi l’avv. P. G. Chiara per il ricorrente e l’avv. M. Faggiano, in sostituzione dell’avv. Pipitone, per il Comune resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>F A T T O</b></center></p>
<p>La vicenda trae origine da un esposto di un consigliere comunale del Comune di P. che, in data 28.4.1992, segnalava la presenza nel retro del casolare denominato Cascina A., di proprietà del ricorrente e della sig.ra M. B., di una discarica &#8211; ritenuta abusiva &#8211; di materiali ferrosi.<br />
L’assessore all’Ecologia del Comune di P., in data 13.5.1992 richiedeva così un sopralluogo all’A.S.L. n. 30 di C. che provvedeva in data 4.6.1992 a verificare lo stato dei luoghi e a prelevare dei campioni di terreno.<br />
Successivamente, in data 10.6.1992, le guardie ecologiche volontarie della Provincia di T. contestavano al ricorrente un illecito amministrativo, ai sensi della l.r. n. 32/82, consistente nella riscontrata attività di combustione di rifiuti (plastico e altro).<br />
In seguito a un secondo sopralluogo da parte della U.S.L. n. 30, che nel frattempo aveva verificato come tossici i campioni di terreno prelevati, e sulla base della riscontrata inesistenza di qualsivoglia autorizzazione alla discarica, l’Ufficiale di P.G. incaricato procedeva in data 13.8.1992 al sequestro giudiziario del materiale risultato tossico e nocivo, per un quantitativo di circa 10 mc.<br />
In particolare, il materiale in questione era affidato in custodia al sig. A. quale proprietario dell’area retrostante il fabbricato rurale in questione.<br />
Il giorno successivo il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica comunicava alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di T. la notizia del ritenuto reato di stoccaggio incontrollato e non autorizzato di rifiuti tossici e nocivi, ai sensi dell’art. 16 d.p.r. n. 915/82, chiedendo altresì la convalida del sequestro, che veniva successivamente disposta.<br />
Il conseguente procedimento penale nei confronti dell’odierno ricorrente e di altro soggetto, promosso avanti alla Pretura di T., sez. di M., si concludeva con sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile il 16.6.1994, “per non aver commesso il fatto”. L’imputazione era di aver concorso ad effettuare fasi di smaltimento (stoccaggio definitivo) di rifiuti tossico-nocivi in sito retrostante la loro abitazione. In motivazione, il Pretore precisava che dall’escussione dei testimoni era emerso, per quel che riguardava la posizione di G. A., la verosimilità della ricostruzione per cui ignoti, all’insaputa dell’imputato, avevano depositato il materiale di rifiuto, approfittando delle situazioni dei luoghi, e che solo in seguito l’A. si era accorto della presenza di tale materiale in luogo da lui non abitualmente coltivato.<br />
In conseguenza, il P.M. chiedeva il dissequestro dei rifiuti depositati presso la Cascina A. in data 21.3.1995 e il giorno successivo il Pretore provvedeva, ordinando il dissequestro e lo smaltimento degli stessi, delegando per l’esecuzione il Servizio Igiene Pubblica presso l’U.S.L. di C..<br />
Su invito del legale del ricorrente del 9.6.1995, il Comune sollecitava la U.S.L. in merito ma questa rispondeva con nota del 21.7.1995 in cui si precisava che per quanto riportato nel provvedimento di dissequestro del Pretore di M. “&#8230; è da intendersi che il Servizio Igiene Pubblica è delegato all’esecuzione del dissequestro e verifica delle operazioni di smaltimento e non già allo smaltimento dei rifiuti stessi, in quanto compete al proprietario del terreno su cui si sono rinvenuti i rifiuti (nel caso di abbandono anonimo) smaltire a proprie spese i predetti”. Il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica firmatario della risposta in questione, poi, invitava il Sindaco ad adottare ordinanza urgente a carico del sig. A. per imporgli lo smaltimento entro 30 giorni e la comunicazione preventiva (almeno 5 giorni) per iscritto di tutte le modalità di svolgimento della bonifica in questione.<br />
Con una prima ordinanza n. 55/95 del 29.7.1995, il Sindaco provvedeva in tal senso, in virtù dei poteri di cui all’art. 38 l. n. 142/90 e del d.p.r. n. 915/82, ordinando lo sgombero entro 30 giorni e la preventiva comunicazione per iscritto delle modalità di effettuazione delle operazioni.<br />
A seguito di una richiesta di proroga del termine da parte del sig. A., il Sindaco, con una seconda ordinanza n. 65/95 del 31.8.1995 concedeva ulteriori giorni trenta per provvedere.<br />
Con altra richiesta del 30.9.1995 il sig. A. richiedeva una seconda proroga di ulteriori giorni venti, perché nei precedenti termini non era stato possibile smaltire i rifiuti per la necessità di reperire le analisi a suo tempo effettuate dalla U.S.L. e di predisporre un adeguato piano di intervento per la bonifica dell’area.<br />
Con una terza ordinanza n. 73/95 del 2.10.1995, in considerazione anche del parere favorevole espresso dalla medesima U.S.L., il Sindaco concedeva il termine richiesto.<br />
Il sig. A., secondo quanto dichiarato nel ricorso, pur volendo eseguire il provvedimento per evitare possibili controversie con il Comune, constatava che per l’intervento in questione gli era richiesta una somma ingente, ben superiore al valore dell’area sulla quale insisteva il materiale in oggetto.<br />
Ritenendo comunque illegittimo l’ordine sindacale, con ricorso proposto a questo Tribunale notificato il 18.10.1995, il sig. A. impugnava contestualmente le tre ordinanze sopra ricordate chiedendone l’annullamento, previa sospensiva. Egli deduceva con il primo motivo: eccesso di potere per errata interpretazione di legge. Il proprietario dell’area non poteva essere obbligato allo smaltimento di rifiuti e alla bonifica del sedime se non aveva prodotto o scaricato i rifiuti medesimi. Tale onere spettava invece nel caso di specie alla P.A., che doveva tutelare la salute e l’igiene pubblica, salva la rivalsa nei confronti degli effettivi responsabili che la stessa P.A. doveva individuare e punire. Inoltre, lo stesso Pretore di M. aveva indicato la U.S.L. 30 di C. come destinataria dell’incarico di smaltimento.<br />
Il ricorrente ricordava inoltre che numerosi precedenti giurisprudenziali concordavano nel ritenere illegittima un’ordinanza sindacale di smaltimento rifiuti tossici adottata nei confronti del proprietario, se questi risultava del tutto estraneo alla contribuzione dell’illecito.<br />
La normativa di cui al d.p.r. n. 915/82, poi, individuava solo negli effettivi responsabili i destinatari dell’attività di rimozione dei rifiuti su suolo pubblico o privato di uso pubblico (quale non era comunque l’area del ricorrente). Così analogamente doveva ritenersi per la normativa sanitaria di cui al R.D. n. 1265/34, non richiamata comunque neanche esplicitamente nei provvedimenti impugnati.<br />
A sostegno delle sue tesi, il ricorrente evidenziava anche la sentenza assolutoria del Pretore di M. che escludeva la sua colpevolezza proprio “per non aver commesso il fatto”.<br />
Neanche applicabili potevano ritenersi le norme di cui alla l. n. 349/86, che faceva ricadere il risarcimento per danno ambientale su chi aveva causato l’illecito, e alla l.r. n. 59/95, che imponeva un’istruttoria adeguata sulla riconducibilità al privato dell’attività di produzione dei rifiuti da smaltire.<br />
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava: sviamento di potere e mancata osservanza dell’ordine dell’A.G..<br />
Il Pretore, nel provvedimento di dissequestro, aveva chiaramente indicato nella U.S.L. 30 di C. l’organo deputato allo smaltimento dei rifiuti in questione per cui il Sindaco non poteva disattendere l’ordine del Giudice e raccogliere acriticamente l’interpretazione del responsabile del Servizio Igiene Pubblica che raccomandava invece di adottare l’ordine nei confronti del proprietario.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di P. contestando le tesi del ricorrente.<br />
In primo luogo osservava che la giurisprudenza citata nel ricorso – in particolare quella del TAR Lombardia – si riferiva all’interpretazioni di leggi regionali diverse da quelle piemontesi.<br />
In secondo luogo, nel caso di specie non poteva che trovare applicazione l’art. 8 del d.p.r. n. 915/82, che prevedeva l’obbligo dello sgombero di aree su cui insistono rifiuti in capo ai “soggetti obbligati”. Tra questi, non potevano non essere considerati i proprietari del bene. Secondo il Comune, l’interpretazione delle prerogative del diritto di proprietà, alla luce del disposto della Carta costituzionale, doveva trovare un limite negli interessi pubblici. Leggi ordinarie ponevano infatti limiti agli aspetti che concorrono a formare la sostanza del diritto dominicale; tra tali limiti spiccavano quelli rivolti alla tutela dell’ambiente. Il proprietario, quindi, non poteva concorrere con il godimento del suo bene ad arrecare danno all’ambiente, e quindi nel caso di specie – pur in presenza dell’assoluzione penale – il proprietario non poteva lasciare il suo bene in condizioni tali da nuocere alla salute pubblica. La responsabilità penale risponde a canoni diversi dalla responsabilità civilistica del proprietario nei confronti della collettività, per cui doveva essere il proprietario stesso a rimuovere i rifiuti in questione, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili diretti.<br />
A sostegno di tali tesi il Comune richiamava alcune massime della Corte di Cassazione penale che concludevano in questo senso. Riteneva, poi, corretta l’interpretazione del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell’U.S.L. 30 di C. che individuava l’ente pubblico come destinatario solo dell’ordine del Pretore relativo all’esecuzione del provvedimento di dissequestro e della verifica delle operazioni di smaltimento, da ritenersi queste comunque a carico del proprietario.<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione rigettava la domanda cautelare, non apparendo il ricorso “sorretto da sufficiente fumus boni iuris”.<br />
Nell’odierna udienza il ricorso è passato in decisione.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</b></center></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Con il primo motivo, il sig. A. sostanzialmente riteneva di non essere in alcun modo obbligato allo smaltimento dei rifiuti come imposto dal sindaco, non essendo responsabile dell’accumulo degli stessi nel terreno di sua proprietà, come appurato anche in sede penale.<br />
Doveva semmai essere l’Amministrazione a farsi carico dello sgombero, salva rivalsa nei confronti dei diretti responsabili.<br />
Deve in primo luogo chiarirsi che, in virtù del noto principio secondo cui “tempus regit actum”, la normativa nella cui vigenza sono state adottate le tre ordinanze impugnate è quella di cui al d.p.r. 10.9.1982, n. 915, solo in data successiva abrogato dall’entrata in vigore del d.lgs. 5.2.1997 n. 22 il quale ha specificato, all’art. 14, che l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52, è diretta ai responsabili in solido con i proprietari (o titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area) nel caso in cui la violazione sia imputabile a questi ultimi a titolo di dolo o di colpa.<br />
Specifica disposizione non è dato però rinvenire nel testo dell’art. 9 d.p.r. n. 915/82 cit., ove analogo potere di ordinanza è previsto genericamente nei confronti dei “soggetti obbligati”.<br />
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza ha riconosciuto che a differenza di quanto ora accade nell’applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 22/97 cit. – ove si individua il carattere sanzionatorio della norma – l’ordinanza con la quale il sindaco, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 915/82 cit., impone al proprietario dell’area di predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi su essa giacenti non ha specifico carattere sanzionatorio, nel senso che non è diretta ad individuare e punire i soggetti ai quali è da attribuire la responsabilità civile e/o penale della situazione abusiva, ma solo ripristinatorio, in quanto diretta ad ottenere la rimozione dell’attuale stato di pericolo e a prevenire ulteriori danni all’ambiente circostante e alla salute pubblica.<br />
Non è dunque un provvedimento orientato verso il passato, a colpire i responsabili di un determinato fatto storico, ma verso il futuro, per eliminare una situazione di pericolo in atto.<br />
Ne consegue che la detta ordinanza può essere legittimamente indirizzata al proprietario attuale dell’area, vale a dire a colui che si trova con quest’ultima in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché essa sia da imputarsi a terzi, quali ignoti o finanche il precedente proprietario, salvo, ovviamente, il diritto di rivalsa nei confronti di questi (Cons. Stato, Sez. V, 2.4.2003, n. 1678 e Sez. V, ord. 6.5. 2003, n. 1740).<br />
Applicandosi al caso di specie la normativa summenzionata, non ha alcuna rilievo il richiamo a quanto disposto dall’art. 1 l.r. 28.8.1995 n. 71, contenuto nella memoria del ricorrente presentata per la camera di consiglio del 15 novembre 1995, perché tale disposizione è entrata in vigore in periodo successivo alla data del 29 luglio 1995, di adozione della prima ordinanza n. 55/95 che fissava i contenuti dell’ordine del sindaco, recando le successive mere proroghe temporali al termine concesso per provvedere.<br />
Legittimamente il sindaco del Comune di P., quindi, indipendentemente dall’interpretazione proposta da terzi quale il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell’U.S.L. 30 di C., si è avvalso dei poteri riconosciutigli dalla normativa in vigore all’epoca.<br />
L’esistenza della norma di cui all’art. 9 d.p.r. n. 915/82 cit. che non esplicita il carattere sanzionatorio del rimedio ivi contenuto – a differenza di quanto accade per il sopravvenuto art. 14 d.lgs. n. 22/97 come evidenziato in precedenza – porta a ritenere che il legislatore non intendesse ancorare l’intervento di ripristino a principi legati all’individuazione dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, nell’ipotesi in cui l’ordine conseguente fosse indirizzato al proprietario.<br />
Nel caso di specie, inoltre, il sindaco si è avvalso anche dei poteri di cui all’art. 38 l. n. 142/90, come esplicitamente richiamato nelle premesse dell’ordinanza n. 55/95, per cui il contenuto del provvedimento in questione, che sostanzialmente impone al sig. A. di predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi rinvenuti su terreni di sua proprietà, non è diretto a individuare e punire il soggetto nei confronti dei quali si ritiene di riscontrare specifiche responsabilità in ordine alla creazione della situazione di abuso (e in tal senso sono irrilevanti le favorevoli conclusioni della sentenza penale di assoluzione) ma ad ottenere la rimozione immediata di una situazione di pericolo, nonché – e questo appare decisivo – a prevenire ulteriori danni all’ambiente circostante e alla salute pubblica.<br />
Sotto tale prospettiva, che non può prescindere – si ripete – dall’applicazione della normativa di cui al d.p.r. n. 915/82, le ordinanze impugnate ben potevano essere indirizzate al proprietario dell’area perché questi era colui che si trovava in un rapporto tale con la stessa da consentirgli di eseguire immediatamente gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo.<br />
La prevalenza della tutela del bene della salute pubblica, infatti, consentiva di intervenire nei confronti dell’obbligato “di fatto” – appunto, il proprietario – quando la ricerca dell’obbligato “di diritto” sarebbe stata particolarmente complessa e laboriosa e le operazioni necessarie sarebbero divenute incompatibili con la natura degli interessi in esame.<br />
Non è necessario, quindi, approfondire l’aspetto della vicenda legato all’effettivo coinvolgimento del sig. A. nella produzione dei rifiuti in questione, anche se appare almeno strano che costui non si sia accorto nel tempo delle avvenute discariche in un terreno collocato non in zona lontana dai luoghi di sua abituale frequentazione ma nel retro del cascinale di sua proprietà, ove egli aveva anche il suo domicilio, come risultante dagli atti del procedimento penale.<br />
Ne consegue che il primo motivo è infondato.<br />
Con il secondo motivo di ricorso, il sig. A. sosteneva che lo stesso Pretore di M., al momento di disporre il dissequestro dei rifiuti in questione, aveva indicato nella U.S.L. 30 di C. il soggetto che doveva farsi carico dello smaltimento.<br />
Sul punto, il Collegio osserva che non hanno rilevanza, alla luce della ricostruzione sopra prospettata, le questioni in ordine all’interpretazione del provvedimento pretorile del 22.3.1995, perché questo si riferiva unicamente al dissequestro, secondo la specifica domanda del P.M., e alle relative modalità ma non poteva incidere sul più vasto campo delle modalità di tutela successiva, in via urgente, della salute pubblica.<br />
In sostanza, il sindaco non è intervenuto in esecuzione di un ordine dell’A.G. ma in virtù di suoi propri poteri riconosciutigli dall’ordinamento in materia di tutela della salute pubblica.<br />
Il dissequestro dei rifiuti è soltanto un presupposto di fatto, inerendo alla riacquistata disponibilità dei beni, ma non costituisce il fondamento di diritto dal quale è conseguita l’ordinanza sindacale n. 55 impugnata.<br />
Ad ogni modo non può essere questa la sede per interpretare l’ordine di una diversa autorità giudiziaria, la cui entità – semmai – andava verificata nelle sedi opportune presso quell’Ufficio giudiziario.<br />
Ne consegue che anche il secondo motivo è infondato.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p><center> <b> P.Q.M.</b></center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione 2^ – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2003, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />
Ivo Correale Referendario, estensore<br />
Antonio Plaisant, Referendario<br />
Il Presidente, L’Estensore<br />
f.to Calvo	f.to Correale																																																																																												</p>
<p>Il Direttore Segreteria II Sezione<br />
f.to Ruggiero</p>
<p>Depositata in Segreteria a sensi di Legge il 6 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-6-3-2004-n-365/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2004 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.365</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.365</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Buonvino Le Ginestre s.r.l. c/ Onano ed altri Edilizia ed urbanistica – titolo edificatorio – conformità a piano di zona – cubatura massima realizzabile – immobili realizzati abusivamente – vanno considerati Nel rilascio dei nuovi titoli edificatori, il calcolo delle volumetrie assentibili per assicurare il rispetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.365</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Buonvino<br /> Le Ginestre s.r.l. c/ Onano ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – titolo edificatorio – conformità a piano di zona – cubatura massima realizzabile – immobili realizzati abusivamente – vanno considerati</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel rilascio dei nuovi titoli edificatori, il calcolo delle volumetrie assentibili per assicurare il rispetto alla disciplina pianificatoria di zona (nella specie, le volumetrie consentite dal piano di lottizzazione) non può non tenere conto di tutte le costruzioni abusivamente realizzate &#8211; anche in un ampio lasso temporale &#8211; rispetto alle quali il Comune non abbia inteso assumere, nel tempo, anche per gli affidamenti nelle more concretizzatisi, alcuna iniziativa repressiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la cubatura realizzabile deve tenere conto anche delle costruzioni abusive precedentemente realizzate</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N. 8157 REG.RIC. ANNO 2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8157/2002, proposto dalla</p>
<p align=center><b>Società LE GINESTRE s.r.l.</b></p>
<p>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Fausto SERRA con il quale elettivamente domicilia in Roma, via di San Giacomo 18, presso l’avv. Luigi FLAUTI,</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p><b>ONANO Saverio</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giovan Candido DI GIOIA presso il quale elettivamente domicilia in Roma, piazza Mazzini 27,</p>
<p>e</p>
<p><b>ENA Anna Lisa</b>, <b>COGONI Antonio</b>, <b>MARCHI Carla</b>, <b>PISANU Giangiacomo</b>, <b>SECCI Vincenzo</b>, MAZZON<b>I Iole</b>, <b>TRIGARI Graziella</b>, <b>TRIGARI Ezio</b>, <b>BADESCHI Giacomo</b>, <b>SANNA Pierpaolo</b>, <b>MARTELLI Miriana</b>, <b>SARIGU Ambrogio</b>, non costituitisi in giudizio;</p>
<p><b>Comune di Muravera</b> n.c.;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
della sentenza del TAR della Sardegna 3 giugno 2002, n. 666;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato sig. Onano;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza dell’11 novembre 2003, il Consigliere Paolo BUONVINO; uditi, l’avv. LENTINI, per delega dell’avv. SERRA, per l’appellante e l’avv. DI GIOIA per l’appellato.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>1) &#8211; Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati per l’annullamento della concessione edilizia 21 marzo 2001, n. 239, rilasciata dal Comune di Muravera all’odierna appellante.<br />
Per i primi giudici era da ritenersi ormai consumata e, quindi, non più utilizzabile, parte rilevante della volumetria che l’intervento edilizio in questione sarebbe andato ad impegnare nell’ambito del piano di lottizzazione in cui era collocato.</p>
<p>2) &#8211; Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto:<br />
a) &#8211; la volumetria realizzabile in zona NC non sarebbe stata consumata dagli edifici residenziali realizzati in zona VB, la disciplina urbanistica generale consentendo indifferentemente sulle aree in questione, nel rispetto dell’indice di edificabilità fondiaria dello 0,50%, la realizzazione sia di insediamenti residenziali che di tipologia produttiva stagionale (commerciale, alberghiera etc.);<br />
b) &#8211; gli originari ricorrenti, proprietari di unità abitative di tipologia D site in zona VB, avrebbero svolto attività produttiva (quali affittacamere), con la conseguenza che le volumetrie dagli stessi occupate non potrebbero, comunque, essere considerate residenziali ed essere traslate in zona NC;<br />
c) &#8211; il Comune di Muravera, rilevata la difformità del titolo edilizio degli edifici della tipologia D realizzati in zona VB, avrebbe dovuto, logicamente, avviare il procedimento volto alla loro radicale rimozione e non, come invece ha fatto, limitarsi a rilevare solo abusi parziali; su tale rilevante circostanza il TAR non si sarebbe affatto pronunciato;<br />d) &#8211; il TAR sarebbe pervenuto ad affermare l’attribuibilità degli abusi all’odierna appellante in base ad una mera congettura (siccome gli abusi in questione erano da ritenere strutturali, responsabile della loro esecuzione avrebbe potuto esserne solo il costruttore e, quindi, l’originaria controinteressata e odierna appellante); al contrario, mancherebbe ogni prova sul punto e poiché una mera congettura non potrebbe supportare il peso di una decisione di annullamento di una concessione ad edificare ben ventinove villette, verrebbe anche meno il preteso superamento dei limiti di edificabilità del lotto in questione;<br />e) &#8211; i conteggi fatti dai ricorrenti in primo grado e dal Comune di Muravera per quantificare le difformità delle unità abitative realizzate in forza della concessione edilizia n. 43/1977 sarebbero del tutto erronee, come dalla deducente dimostrato; e ciò sarebbe tanto più grave in quanto con la sentenza qui appellata il TAR avrebbe finito per stabilire – in asserita ultrapetizione – anche quelli che saranno i limiti di edificabilità da prendersi in considerazione nell’esame di future domande edificatorie;<br />
f) &#8211; i primi giudici non avrebbero potuto trascurare la determinante circostanza che per tutte le costruzioni residenziali realizzate il Comune ha, a suo tempo, rilasciato il certificato di abitabilità, circostanza, questa, che contrasterebbe insanabilmente con l’asserita abusiva eccedenza volumetrica;<br />
g) – avrebbero errato, infine, i primi giudici nel ritenere che, ai fini del rilascio della contestata concessione edilizia n. 239/2001 il Comune avrebbe dovuto tenere conto anche delle volumetrie abusivamente realizzate.<br />
Si è costituito uno degli originari ricorrenti insistendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.<br />
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1) &#8211; Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati per l’annullamento della concessione edilizia 21 marzo 2001, n. 239, rilasciata dal Comune di Muravera alla società appellante; con tale titolo è stata assentita la realizzazione di edifici residenziali per una volumetria complessiva pari a mc. 3.798, ridotta, però, a mc. 3553 per scorporo di un edificio di mc. 245 (separatamente assentito a terzi, con concessione edilizia n. 240/2001, inoppugnata).<br />
Per i primi giudici era da ritenersi ormai consumata e, quindi, non più utilizzabile, parte rilevante della volumetria che l’intervento edilizio in questione sarebbe andato ad impegnare nell’ambito del piano di lottizzazione in cui era collocato (lottizzazione Villaggio Monte Nai); donde l’illegittimità dell’impugnata concessione edilizia.</p>
<p>2) &#8211; Con il presente gravame la società appellante si duole, tra l’altro, del fatto che il TAR abbia ritenuto che le volumetrie di cui all’originaria tipologia edilizia D, parte delle quali la stessa società ha, a suo tempo realizzato, per complessivi mc. 1.458, in area VB (verde balneare) anziché in area NC (nuove costruzioni), dovessero essere, di fatto, traslate in zona NC (tale volumetria, hanno osservato, in particolare, i primi giudici, deve “essere, comunque, computata nella volumetria propriamente residenziale ammessa dal piano ed imputata, in termini di asservimento, a tutti gli effetti all’area NC – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società controinteressata e del Comune &#8211; pena l’inaccettabile possibilità di rilascio di nuove concessioni, per unità residenziali, con sostanziale abnorme sconfinamento del tetto volumetrico previsto dalle previsioni originarie di PL …..; in sostanza, l’asservimento sostanziale della zona NC, anche per quella parte della tipologia D &#8211; mc. 1.458 &#8211; realizzata in VB, deve essere affermata, posto che l’avvenuta realizzazione di tali unità abitative non avrebbe, altrimenti, nessun titolo giuridico-urbanistico”).<br />
Secondo l’appellante, al contrario, le volumetrie assentite sarebbero state pienamente conformi alla locale disciplina pianificatoria (primo motivo d’appello, in fatto sub a); e, comunque &#8211; in subordine &#8211; il computo di volumetria eccedente effettuato dal TAR supererebbe in termini significativi la situazione in concreto verificabile, ciò che sarebbe tanto più grave in quanto con la sentenza qui appellata il TAR avrebbe finito per stabilire – in asserita ultrapetizione – anche quelli che saranno i limiti di edificabilità da prendersi in considerazione nell’esame di future domande edificatorie; (quinto motivo d’appello, in fatto sub e); inoltre, avrebbero errato, i primi giudici, nel ritenere che, ai fini del rilascio della contestata concessione edilizia n. 239/2001, il Comune avrebbe dovuto tenere conto anche delle volumetrie abusivamente realizzate (settimo motivo d’appello, in fatto sub g) e, comunque, solo in base ad una mera, indimostrata congettura il TAR sarebbe pervenuto a ritenere che le eccedenze edificatorie rispetto alla concessione edilizia del 1977 fossero ascrivibili alla deducente (quarto motivo d’appello, in fatto sub d).</p>
<p>3) &#8211; Ritiene la Sezione che il convincimento maturato, sul punto, dal TAR sia da condividere, pur con le precisazioni che seguono; e che siano, quindi, da disattendere le censure ora dette.<br />
E, invero, ai sensi della disciplina urbanistica di zona disciplinante la lottizzazione in questione, sia per l’area NC (pari a mq. 26.711), sia per quella VB (pari a mq. 7.720) l’indice di edificabilità era pari a 0,50 mc/mq.; era prevista anche una zona libera di mq. 5.510.<br />
Pertanto, la volumetria massima realizzabile in NC era pari circa a mc. 13.355, mentre quella realizzabile in VB era pari a mc. 3.860.<br />
In particolare, nell’area NC (“nuove costruzioni”) potevano, in base alla convenzione di lottizzazione in concreto operante, approvata nel 1970, essere realizzati solo fabbricati turistico-residenziali, mentre in VB (“verde balneare”) potevano essere realizzate solo attrezzature balneari.Nel 1977 è stato assentito dal Comune e poi realizzato un progetto – in base a concessione edilizia n. 43 &#8211; per la costruzione non solo di residenze nell’ambito della zona NC, ma, in contrasto con lo stesso strumento pianificatorio privato, anche in zona VB (in questa seconda zona, come si è già detto, per complessivi mc. 1.458 sui circa mc. 2.600 complessivi relativi agli edifici della tipologia D; sulla misura di mc. 1.458, indicata dal TAR, non vi è censura, anche se nell’appello, al punto 1, appare indicata la differente misura di mc. 1546,75).<br />
Più specificamente, la concessione n. 43/1977 contemplava interventi per complessivi mc. 11.714 relativi alle tipologie edilizie A, B, C, D, E ed F; è, però, accaduto che gli edifici della tipologia B, per complessivi mc. 3.295, non siano stati realizzati.<br />
In definitiva, la volumetria assentita in base al predetto titolo edificatorio (e a parte le volumetrie realizzate in eccedenza rispetto a quelle assentite, di cui si dirà) è stata pari a complessivi mc. 8.419.<br />
La tipologia edilizia D ricadeva, però, in parte (nove unità immobiliari sulle dodici complessive di tale tipologia), in area VB, impegnando, nella zona stessa, la predetta assentita volumetria pari a mc. 1.458; le altre unità abitative appartenenti a tale tipologia sono state regolarmente realizzate, invece, in zona edificatoria NC.<br />
Sempre in NC sono state, successivamente, assentite nuove volumetrie con altre concessioni edilizie; in particolare, è stata assentita, con concessione edilizia n. 155 del 19 ottobre 2000, rilasciata a Serafini, la realizzazione di mc. 876; altri mc. 245 sono stati assentiti a Cuboni con concessione edilizia, non impugnata, n. 240 del 23 marzo 2001.<br />
Complessivamente, gli edifici residenziali assentiti e realizzati o da realizzarsi nella zona NC sono pari a mc. 8.082 (8.419 – 1.458 = 6.961; 6.961 + 876 + 245 = 8.082); quelli, sempre residenziali, assentiti, in contrasto con il piano di lottizzazione, in zona VB, sono stati pari, come si ripete, a mc. 1458 (per un totale di edilizia residenziale assentita, quindi, pari a mc. 9.540).<br />
Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di attività istruttoria, è stato, poi, verificato che, rispetto a quanto assentito con la concessione edilizia n. 43/1977, sono state realizzate dalla stessa società le Ginestre, volumetrie eccedenti pari a mc. 1.420 (dato, questo, di cui si dirà ancora in seguito).<br />
Il totale di edilizia residenziale in complesso assentito o comunque realizzato, tra zona NC e zona VB, era, quindi, pari, al momento del rilascio della concessione edilizia impugnata in primo grado, a mc. 10.960.<br />
Rispetto ai complessivi mc. 13.355 complessivamente realizzabili, nell’ambito della lottizzazione, per edilizia residenziale, residuavano, quindi, complessivi mc. 2.395 ancora edificabili per tale tipo di edilizia; a fronte di tale volumetria residua, il Comune di Muravera ha assentito, invece, mc. 3.553; con un illegittimo sforamento, quindi, di circa mc. 1.158.<br />
Donde l’illegittimità dell’impugnata concessione edilizia, che ha assentito volumetrie eccedenti quelle massime ammissibili in base al piano di lottizzazione del 1970.<br />
Naturalmente, le volumetrie realizzate in eccedenza rispetto a quelle assentite con concessione edilizia n. 43/1977, potrebbero, sulla base di più dettagliati calcoli, non coincidere esattamente con quelle verificate in sede istruttoria.<br />
L’annullamento della concessione edilizia è, però, data l’inscindibilità del titolo medesimo, radicale e non riguarda solo parte di essa; con la conseguenza che l’appellante, se intenderà ancora realizzare l’intervento edilizio, dovrà presentare una nuova, documentata istanza edificatoria, volta alla esatta quantificazione dell’intervento che intende realizzare; e sarà sulla base dei dati così forniti e delle verifiche che il Comune opererà, in ordine ad essi, nel corso del nuovo procedimento concessorio e della doverosa, connessa istruttoria edilizia, che saranno definite le volumetrie in concreto ancora realizzabili; mentre i valori indicati in sede di verifica giudiziale non hanno carattere vincolante ai fini di detti futuri ed eventuali nuovi apprezzamenti amministrativi, pur costituendo un valido elemento di riscontro e confronto per determinare le volumetrie assentibili.<br />
Volumetrie rispetto alle quali correttamente i primi giudici (contrariamente a quanto dedotto con l’ultimo dei motivi d’appello – in fatto, lettera g) hanno ritenuto che dovessero essere prese in considerazione anche quelle eccedenti, realizzate dall’originaria ricorrente; nel rilascio dei nuovi titoli edificatori, il calcolo delle volumetrie assentibili per assicurare il rispetto alla disciplina pianificatoria di zona (nella specie, le volumetrie consentite dal piano di lottizzazione) non può, infatti, non tenere conto di tutte le costruzioni abusivamente realizzate &#8211; anche in un ampio lasso temporale &#8211; rispetto alle quali il Comune non abbia inteso assumere, nel tempo, anche per gli affidamenti nelle more concretizzatisi, alcuna iniziativa repressiva.E ciò vale, a maggior ragione, in presenza di eccedenze edificatorie realizzate abusivamente dalla stessa società richiedente il nuovo titolo edilizio; in presenza di una situazione siffatta, non può, invero, l’artefice stessa degli abusi perpetrati &#8211; o di loro gran parte – pretendere ragionevolmente, nella nuova istanza, che l’Amministrazione non debba tenere conto delle opere dalla medesima realizzate in eccedenza rispetto a quanto a suo tempo assentitole.<br />
Ad avviso dell’appellante il TAR non avrebbe dimostrato che le eccedenze edificatorie sarebbero state realizzate dalla stessa appellante.<br />
La circostanza, oltre che irrilevante per le considerazioni appena svolte (rilevanza, ai fini del computo delle volumetrie dei nuovi titoli edilizi, anche delle opere realizzate abusivamente dalla stessa deducente e mai fatte oggetto di iniziative repressive), appare anche infondata in linea di fatto.<br />
Ciò in quanto nessun elemento l’appellante ha fornito, utile a smentire la “presunzione” esposta dai primi giudici, secondo cui il conteggio operato si riferisce esclusivamente a difformità strutturali derivanti dalla maggiore superficie e dalla maggiore altezza dei fabbricati, inevitabilmente eseguite fin dall’origine dal costruttore, mentre non teneva conto di eventuali successive volumetrie create, abusivamente, in aggiunta dai singoli proprietari e non sanate.<br />
Sul punto è, del resto, da notare che, con perizia giurata redatta nelle more del giudizio d’appello è la stessa appellante a segnalare che le eccedenze volumetriche realizzate da soggetti diversi rispetto alla stessa appellante avrebbero portata molto modesta. <br />
Le suesposte considerazioni portano, in definitiva, a disattendere i motivi sub e), d) e g) dell’esposizione in fatto.</p>
<p>4) &#8211; Non può convenirsi, poi, con l’appellante nel ritenere che, in effetti, la volumetria assentita in zona NC non avrebbe esaurito quella complessivamente assentibile in tale zona, non potendo ad essa cumularsi, al contrario di quanto ritenuto dal TAR, quella in concreto realizzata in zona VB.<br />
In proposito, deduce l’appellante che il volume disponibile nei grandi lotti NC e VB avrebbe potuto essere utilizzato, indifferentemente, per i previsti insediamenti produttivi oppure per le residenze; in sostanza, i volumi pertinenti al lotto VB o al lotto NC non sarebbero che qualificazioni particolari dell’originario volume residenziale e, perciò, sarebbero già dotati, nel programma di fabbricazione comunale, di una quantità di aree per i servizi pubblici commisurata alla destinazione più gravosa; con la conseguenza che i volumi prodotti nei singoli lotti NC e VB sarebbero disponibili per l’utilizzazione indifferenziata, residenziale o produttiva.<br />
Osserva il Collegio che, al contrario, correttamente i primi giudici hanno ritenuto che la volumetria residenziale realizzabile nella lottizzazione di cui si tratta non potesse eccedere quella complessiva riferibile alla zona NC.<br />
Nella specie, occorre fare espresso ed esclusivo riferimento, infatti, solo alla speciale disciplina introdotta dal piano di lottizzazione, che differenziava puntualmente ed inoppugnatamente tra edilizia residenziale in senso proprio ed edifici destinati al servizio balneare, aventi caratteristiche strutturali e funzionali certamente differenziate (il progetto della ricorrente assentito nel 1977 prevedeva, tra l’altro, la realizzazione, in zona VB, del club nautico, dell’assistenza nautica e di docce).<br />
Ora, il piano di lottizzazione va riguardato nella sua unitarietà e funzionalità; e, in quest’ottica, lo stesso consentiva edilizia residenziale per non più di mc. 13.355; il fatto che questa sia stata realizzata (in difformità rispetto al piano di lottizzazione medesimo, ancorché nel rispetto del titolo concessorio, rimasto inoppugnato e non rimosso dal Comune in via di autotutela) in zona avente destinazione diversa rispetto a quella residenziale, non modifica il dato complessivo della volumetria di tipo residenziale realizzabile nell’ambito dell’intero piano; questa, sia pure riferita alla zona NC, era pari, nel massimo, a mc. 13.355 e, se pure realizzata, in parte, in zona avente differente destinazione, essa, globalmente, non poteva e non può, comunque superare il predetto limite, altrimenti determinandosi un inammissibile superamento delle volumetrie residenziali globalmente assentite e, quindi, una insufficienza dei relativi standards urbanistici a suo tempo definiti in rapporto a tale specifica tipologia urbanistica.<br />
Tanto porta al rigetto anche del motivo sub a) dell’esposizione in fatto.</p>
<p>5) – Né, ancora, può assegnarsi rilevanza alcuna al fatto (dedotto con il motivo sub b) dell’esposizione in fatto) che gli originari ricorrenti avrebbero svolto attività produttiva di affittacamere, sicché i loro immobili, siti nella citata tipologia D, avrebbero potuto stare in zona VB (destinata ad insediamenti produttivi e ricettivi) e che le volumetrie dei relativi immobili, quindi, dovrebbero imputarsi alla zona ora detta e non a quella NC.<br />
L’attività eventualmente svolta dagli odierni appellati è, infatti, del tutto irrilevante ai fini della qualificazione degli immobili di cui si tratta, tutti certamente destinati ad edilizia residenziale.</p>
<p>6) – Deduce, quindi, l’appellante (motivo sub lettera f) dell’esposizione in fatto) che il Comune di Muravera, rilevata la difformità dal titolo edilizio degli edifici della tipologia D realizzati in zona VB, avrebbe dovuto, logicamente, avviare il procedimento volto alla loro radicale rimozione e non, come invece ha fatto, limitarsi a rilevare solo abusi parziali; su tale rilevante circostanza il TAR non si sarebbe affatto pronunciato.<br />
Anche tale doglianza è priva di consistenza, dal momento che le attività avviate dal Comune in un momento successivo rispetto al rilascio del contestato titolo concessorio non possono assumere rilevanza alcuna ai fini del riscontro di legittimità del titolo stesso, che va operato con riferimento alla situazione corrente al momento del suo rilascio.<br />
6) – Deduce, infine, l’appellante che i primi giudici non avrebbero potuto trascurare la determinante circostanza che per tutte le costruzioni residenziali realizzate il Comune ha, a suo tempo, rilasciato il certificato di abitabilità, circostanza, questa, che contrasterebbe insanabilmente con l’asserita abusiva eccedenza volumetrica.<br />
Anche tale censura è da disattendere in quanto il certificato di abitabilità implica, in capo all&#8217;autorità emanante, la preventiva verifica e la conseguente valutazione di elementi non rilevanti in sede di rilascio della concessione edilizia; in particolare, detto certificato attiene esclusivamente a scopi igienico sanitari, presupponendo l&#8217;accertamento dell&#8217;inesistenza di cause d&#8217;insalubrità ed il suo rilascio non è ricollegato, quindi, alla verifica di esatta rispondenza delle volumetrie realizzate con quelle assentite dal titolo concessorio.</p>
<p>7) &#8211; Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.<br />
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma l’11 novembre 2003 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:<br /> EMIDIO FRASCIONE – Presidente,<br />RAFFAELE CARBONI &#8211; Consigliere,<br />PAOLO BUONVINO – Consigliere est.,<br />CLAUDIO MARCHITIELLO &#8211; Consigliere,<br />ANIELLO CERRETO &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Febbraio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-2-2004-n-365/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.365</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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