<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3648 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3648/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3648/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3648 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3648/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2008 n.3648</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-7-2008-n-3648/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-7-2008-n-3648/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-7-2008-n-3648/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2008 n.3648</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Taormina P.S. (Avv. B. Graziosi) c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia del Territorio (Avv. Stato) e altri sulla nozione di centro storico e di immobile &#8220;degradato&#8221; in tema di cartolarizzazione 1. Beni pubblici &#8211; Cartolarizzazione – Immobili di pregio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-7-2008-n-3648/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2008 n.3648</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-7-2008-n-3648/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2008 n.3648</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Taormina<br /> P.S. (Avv. B. Graziosi) c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze,<br /> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia del Territorio (Avv.<br /> Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di centro storico e di immobile &ldquo;degradato&rdquo; in tema di cartolarizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Beni pubblici &#8211; Cartolarizzazione – Immobili di pregio – Presupposti – Centro storico – Nozione – Individuazione – Riferimento – Pianificazione urbanistica<br />
2. Beni pubblici – Cartolarizzazione – Immobili in stato di degrado –Qualificazione  &#8211; Condizioni<br />
3. Processo amministrativo – Sentenza – Impugnazione – Vizi &#8211; Omessa pronuncia &#8211; Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La nozione di centro storico urbano di cui all’art. 3 co. XIII, DL 351/2003 fa riferimento al criterio dell’inserimento dell’immobile nella zona (A) – con esclusione di sottodistinzioni &#8211; corrispondente del piano regolatore; di conseguenza gli immobili insistenti su tali aree vanno qualificati come di pregio, non potendosi al contrario desumere una diversa qualificazione dalla L. 392/1978, c.d. legge sull’equo-canone (fattispecie in tema di cartolarizzazione, nella quale è stata contestata l’inclusione di alcuni immobili tra quelli di pregio, ai fini dell’esercizio dell’opzione ex art. 3 del D.L. 351/2001, conv. in legge 401/2001)</p>
<p>2. Ai sensi dell&#8217;art. 26 d.l. n. 269 del 2003 (in tema di c.d. cartolarizzazione dei beni pubblici) la possibilità di considerare «non di pregio», con conseguente titolo alla riduzione del corrispettivo nella misura del 30% rispetto al valore di mercato, dell&#8217;immobile posto nel centro storico è condizionata alla necessaria compresenza di due elementi, cioè, lo stato di degrado e la necessità di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, tenendo presente che la sola situazione di vetustà o anche di fatiscenza in cui può versare l&#8217;immobile (che secondo l&#8217;id quod plerumque accidit può richiedere più o meno interventi urgenti di adeguamento degli impianti, di rifacimento degli intonaci interni e delle facciate ecc., ma che non preclude una dignitosa e sicura abitazione), non può assimilarsi ai suddetti interventi. Di conseguenza, laddove l’immobile posto nel centro storico sia idoneo all’uso abitativo in condizioni di sicurezza (pur necessitando di interventi manutentivi) non può riscontrarsi alcuno “stato di degrado”.</p>
<p>3. Il vizio di omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell&#8217;ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d&#8217;impugnazione risulti implicitamente da un&#8217;affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 3648/08<br />
Reg.Dec.<br />
N. 6030 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007<br />
Disp. n. 444/08<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso in appello n. 6030/2007,<b> </b>proposto da </p>
<p><b>Prampolini Sergio, Balletti Maria Grazia, Bombardi Pier Federico, Boncristiano Amelia, Brandi Alfredo, Buccelli Paolo, Cavaliere Franco, Cavarra Corrado, Celderovà Jana, Cimpean Olivia, Cristauro Alessandro, D&#8217;Addone Teresa, Dardano Andrea, Di Luca Massimo, Di Stefano Silvana, Frate Vincenzo, Ghelfi Franco, Marchioni Maurizio, Martelli Mirella, Minafò Antonina Rita, Murgolo Lorenzo, Nacca Antonio, Nardini Albertina, Orpelli Andrea, Pandolfo Arsenio, Puttini Rosanna, Roppa Maura, Ruggeri Mirka, Schneider Helga, Tabarroni Andrea, Vai Cristina, Venturi Carla</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Benedetto Graziosi, con domicilio eletto in Roma Via Cosseria n.2 presso Alfredo Placidi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,</b> <b>Agenzia del Territorio</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <i>ex lege </i>in Roma, Via dei Portoghesi n<br />
&#8211; <B>INAIL </B>&#8211; <B>Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro</B>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Grazia Tota e Vincenzo Pone, con domicilio eletto in Roma, Via IV Novembre n.144 presso Vincenzo Pone;</p>
<p>&#8211; <b>Osservatorio sul Patrimonio degli Enti Previdenziali</b>, non costituitosi;</p>
<p>&#8211; <B>SCIP</B> &#8211;<b> Soc. Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.R.L.</b>, non costituitasi;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II n.2332/2007, resa tra le parti, concernente vendita immobili di pregio;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agenzia del Territorio, dell’INAIL &#8211; Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Alla pubblica udienza del 6 Giugno 2008, relatore il Consigliere Fabio Taormina ed uditi, altresì, l’Avv. Manzi per delega dell’Avv. Graziosi, l’Avv. Tota e l’Avv. dello Stato Rago;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: <br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dagli odierni appellanti, l’annullamento:<br />	<br />
&#8211; delle lettere di offerta in opzione 22.12.2003 ricevute in data 23-24.12.2003 relativamente alla qualifica di pregio ed alla determinazione del prezzo di vendita degli immobili siti in Bologna Galleria 2 agosto 1980 e di via Boldrini, condotti in locazi<br />
&#8211; del Decreto Ministeriale 31.7.2002 art. 1 per cui tra gli immobili trasferiti alla SCIP è da considerarsi di pregio ogni immobile che corrisponde ai criteri di cui alla delibera dell’Osservatorio sul Patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali 17.4.<br />
&#8211; delle delibere dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali 17.4.2002 e 24.7.2002 nelle parti in cui stabiliscono i criteri per la definizione degli immobili di pregio anche ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e opz<br />
&#8211; delle relazioni di stima dell’Agenzia del Demanio del 9 dic. 2003 con cui è stato determinato il valore di mercato degli immobili dei ricorrenti;<br />
&#8211; nonché per l’emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. ovvero di sentenza di condanna a contrarre.<br />
	Con motivi aggiunti, è stata impugnata la nota 23.9.2004 con cui l’Agenzia del Territorio ha negato ai ricorrenti il diritto di partecipare al procedimento di stima disposto con l’ordinanza n. 2595/2004;<br />	<br />
	Essi hanno contestato la qualificazione come di pregio, ex art. 3, comma 13 del DL n. 351/2001, dell’immobile in cui risiedono ed il valore attribuito alle rispettive unità abitative, avendo interesse ad acquistare le medesime ad un prezzo ridotto del 30%, ai sensi dell’art. 3, comma 8 dello stesso DL.<br />	<br />
	L’impugnazione del DM si fondava anche sulla considerazione che gli immobili in oggetto, si trovavano in condizioni di conservazione tali da rendere necessari interventi di restauro e risanamento, se non di ristrutturazione con la conseguenza che, in ossequio a quanto prevede il citato comma 13, essi non potevano essere qualificati qual “di pregio”.<br />	<br />
	Le effettive condizioni dell’edificio non sarebbero state considerate dall’Agenzia del Territorio la cui relazione di stima si limitava a descrivere la consistenza degli edifici a fini essenzialmente catastali e di determinazione del prezzo senza alcun approfondimento sullo stato di conservazione.<br />	<br />
Il difetto di motivazione, ed il difetto di istruttoria erano le principali figure sintomatiche dell’eccesso di potere in cui era incorsa l’amministrazione che venivano denunciate con il ricorso introduttivo del giudizio.<br />
	In particolare, gli odierni appellanti, tutti conduttori di due fabbricati siti in Bologna, Galleria 2 agosto 1980 nn.1, 2, 3 e via Boldrini n. 3 già di proprietà dell’INAIL, si ebbero a dolere della qualificazione di pregio degli immobili di cui essi sono inquilini, assumendo che i fabbricati si trovano in una situazione di degrado e di fatiscenza quanto agli elementi strutturali ed ambientali: la perizia di stima dell’Agenzia del Demanio era incompleta, contraddittoria ed erronea, orientata ad attribuire agli immobili un valore di mercato eccessivo rispetto a quello reale ed elevare così il prezzo di vendita.<br />	<br />
	Dopo una lunga elencazione della normativa di riferimento relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, dedussero in primo grado:<br />	<br />
1. Violazione dell’art. 3, comma 13 d.l. 351 del 2001 &#8211; eccesso di potere per falso presupposto di diritto, illogicità, travisamento, manifesta ingiustizia, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione;<br />
2. Illegittimità costituzionale dell’art. 3, 13° c. l. 410 del 2001 in relazione all’art. 3 e 47, 2 c..<br />
3. Violazione dell’art. 3, 13 c. dl 351 del 2001; eccesso di potere sotto svariati profili;<br />
4. Violazione dell’art. 26 dl 269 del 2003 convertito nella legge 24.11.2003 n. 326; illegittimità, irrazionalità e contraddittorietà dei criteri di pregio ex dm 31.7.2003 alla luce dei nuovi criteri posti dal DL 269 del 2003;<br />
5. Eccesso di potere sotto altri profili.<br />
6. Violazione dell’art. 3, co. 20°, dl 351 del 2001 nel testo introdotto dall’art. 3 co. 134 legge 24.12.2003 n. 350;<br />
7. Violazione e falsa applicazione della direttiva 93/13/CEE e degli artt. 1469 bis e ss del c.c..<br />
Con la sentenza in epigrafe i primi Giudici hanno respinto tutte le censure contenute nel ricorso predetto.<br />
Essi hanno, in primo luogo rilevato, che gli odierni appellanti non avevano tempestivamente impugnato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze reso in data 1.4.2003 regolarmente pubblicato sulla G.U. 14.4.2003, sulla base dell’art. 3, comma 13 legge n. 351 del 2001.<br />
Posto che doveva ascriversi al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 1.4.2003, l’individuazione degli immobili locati ai ricorrenti di primo grado, all’art. 1, come immobili di pregio per la loro collocazione nel perimetro del centro storico in base al p.r.g., il ricorso di primo grado era, inammissibile per mancata impugnazione dell’atto presupposto. <br />
Il Tar è comunque entrato nel merito delle doglianze proposte, respingendole.<br />
Hanno escluso, i primi Giudici, l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 26 del D.L. n. 269 del 2003 pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, L. 24 novembre 2003 n. 326 atteso che tale disposizione non era applicabile al caso in oggetto, trattandosi di un intervento legislativo successivo al D.M. del 1.4.2003.<br />
Non era previsto alcun effetto retroattivo e dunque, in applicazione del principio <i>tempus regit actum</i>, esso non era estensibile agli immobili già inseriti – quali quelli in esame- nei decreti ministeriali che li qualificavano come di pregio.<br />
In ogni caso, anche a volere applicare la citata disposizione al caso in oggetto, la reiezione del ricorso discendeva – secondo l’iter argomentativo dei primi Giudici &#8211; dalla considerazione che il concetto di degrado deve ritenersi legato a nozioni già disciplinate dalle leggi edilizie, trasfuse nell’articolo 3, comma 1, del vigente testo dell’edilizia.<br />
	Tale norma doveva essere interpretata ai sensi di quanto previsto dalla legge 5.8.1978 n. 457 che detta disposizioni per l’edilizia residenziale e che, all’art. 31, ha previsto precise regole per i possibili interventi sul patrimonio edilizio esistente (cfr. anche D.M. 9 ottobre 1978 sulla determinazione degli elementi di valutazione relativi allo stato di conservazione e di manutenzione degli immobili, ai sensi dell’art. 21 della legge 27 luglio 1978 n. 392).<br />	<br />
	Potevano quindi avvalersi dell’invocata riduzione del 30% i conduttori di edifici per i quali, secondo criteri oggettivi e predeterminati, esclusa ogni valutazione discrezionale dell&#8217;Amministrazione, siano stati rilasciati i titoli abilitativi per realizzare il <i>restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia</i> in ragione del <i>degrado</i>, ovvero gli interventi per i quali tali titoli siano assentibili ove richiesti.<br />	<br />
Dalla perizia di stima effettuata dall’Agenzia del Territorio, risultava che gli immobili in oggetto, erano collocati nel centro storico urbano (zona A p.r.g.) della città, ben serviti, e che essi non erano degradati, in quanto non risultava interessato da provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 18, ultimo comma della legge n. 392 del 1978, ovvero da successivi provvedimenti comunali e per il quale, non sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia ma al più di manutenzione ordinaria o straordinaria.<br />
Il Tar ha poi escluso ricorressero profili di sospetto in ordine alla compatibilità costituzionale delle disposizioni in oggetto, siccome lamentato dagli odierni appellanti con riferimento al parametro rappresentato dall’art. 47 comma II della Carta Fondamentale.<br />
La disposizione di cui all’art. 26 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, L. 24 novembre 2003 n. 326, infine, non mirava ad assicurare l’acquisto dell’abitazione agli inquilini meno abbienti, tanto che non era ivi stato contemplato alcun parametro che facesse riferimento al reddito degli inquilini prelazionari.<br />
Gli appellanti hanno censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errore ed illegittima, sostanzialmente riproponendo ed ampliando le censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.<br />
La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era certamente erronea, atteso che gli odierni appellanti non erano stati nominativamente indicati nel decreto ministeriale. Essi avevano impugnato gli atti nei termini decorrenti dalla ricezione della lettera di opzione e, pertanto, tempestivamente.<br />
La sentenza era altresì errata nel merito. L’equiparazione contenuta nei decreti ministeriali in oggetto tra ubicazione nel centro storico (zona A) e “pregio” era errata e, si ribadiva, incostituzionale: e tale essendo l’unica ragione legittimante la qualificazione impressa agli immobili nei decreti suddetti, non poteva che derivarne, comunque, l’illegittimità dell’azione amministrativa spiegata (comunque del tutto priva di motivazione) <br />
La sentenza, inoltre, si era acriticamente ricollegata alla nozione normativa di degrado, ed aveva omesso di motivare in ordine alle deduzioni degli appellanti nel corso del giudizio di primo grado. Era stata del tutto omessa qualsivoglia valutazione attualizzante con riguardo al bene in oggetto, e non erano state rilevate le numerose carenze dell’istruttoria. Inoltre, lo stato di degrado non poteva essere escluso sulla sola mera deduzione dell’omessa adozione di provvedimenti amministrativi, ma doveva, al contrario, essere valutato in concreto; il concetto di degrado non poteva coincidere con quello di “inutilizzabilità del bene come abitazione”. In tale errore era incorso il Tar e, pertanto, la sentenza doveva essere annullata. Sotto altro profilo, la sentenza si era acriticamente rifatta a sintetiche schede di valutazione redatte da tecnici, che non davano contezza del reale stato (di degrado) in cui versava il sito; neppure era stata data risposta in ordine alla carenza motiva dei criteri utilizzati dall’Agenzia per il Territorio allorché procedette alla stima del valore dell’immobile, sopravvalutandolo palesemente. <br />
Conclusivamente, l’assoluta carenza di istruttoria aveva viziato l’azione amministrativa e la sentenza appellata, avendone acriticamente recepito le conclusioni, era meritevole di annullamento non avendo a propria volta approfondito probatoriamente le tematiche sollevate dagli odierni appellanti nel corso del giudizio di primo grado. <br />
In prima battuta, tuttavia, gli appellanti avevano evidenziato che le unità immobiliari in oggetto non facevano parte del centro storico di Bologna, che aveva una propria specificità, tale dovendo considerarsi unicamente quello ricadente all’interno della cinta muraria.<br />
Gli immobili per cui è causa erano ubicati all’esterno della cinta muraria predetta, di guisa che era del tutto carente il presupposto della valutazione dei medesimi quali “ di pregio”.<br />
Essi hanno altresì ribadito le argomentazioni già svolte nel ricorso di primo grado volte a dimostrare e chiarire che nessun dato normativo autorizzava a ritenere che l’inquilino, latore del diritto di opzione, potesse subire un trattamento in sfavore rispetto al terzo acquirente, siccome di fatto avveniva a seguito della viziata azione intrapresa dall’amministrazione.<br />
Le appellate amministrazione statali e l’Inail si sono costituite in giudizio depositando memorie con le quali hanno chiesto la declaratoria di infondatezza dell’appello.<br />
In primo luogo doveva evidenziarsi che la nozione di centro storico di cui alla legge 410/2001, art. 3 co. XIII, doveva ricavarsi in base alla perimetrazione del PRG, come peraltro desumibile dallo stesso testo di legge, laddove esso faceva riferimento al potere individuativo dell’Osservatorio, di concerto con l’Agenzia del Demanio.<br />
Nel decreto interministeriale del 31.7.2002, l’unico criterio desumibile era quello suindicato, con esclusione di qualsivoglia riferimento alle previsioni di cui alla c.d. “legge equo-canone”. <br />
Gli immobili in esame ricadevano nella zona A del PRG felsineo.<br />
In secondo luogo, esattamente l’appellata sentenza aveva escluso lo stato di degrado (secondo presupposto ai fini della qualificazione dell’immobile come “pregiato”) rifacendosi al concetto normativo qualificatorio per esso dettato dalla vigente legislazione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La sentenza deve essere confermata, nei termini di cui alla motivazione che segue, previa declaratoria di infondatezza dell’appello.<br />
Ritiene la Sezione che, considerato che i primi Giudici hanno comunque delibato il merito della controversia (seppur dopo avere dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa tempestiva impugnazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze reso in data 1.4.2003 pubblicato sulla G.U. 14.4.2003,)<b> </b>si possa prescindere dal diffondersi diffusamente nell’esame della doglianza relativa all’erroneità della declaratoria di inammissibilità del gravame.<br />
Ci si può limitare a precisare sul punto, comunque, che ad avviso della Sezione, non avendo in concreto le amministrazioni resistenti in primo grado fornito la piena prova della sicura conoscenza in capo agli appellanti di detto atto (non direttamente individualizzante) e della specifica lesività del medesimo, in pregiudizio di ciascun singolo appellante, sia esatta la prospettazione contenuta nel ricorso in appello circa l’erroneità di tale statuizione (peraltro collidente con la costante giurisprudenza amministrativa che, in subiecta materia, ha fatto decorrere il termine per l’impugnazione dalla ricezione della lettera/proposta di esercizio dell’opzione in capo agli inquilini, esattamente considerando la portata “individualizzante” di tale atto e la concreta lesività del medesimo).<br />
La superiore affermazione, tuttavia, è priva di pratiche conseguenze atteso che, lo si ripete, il Tar del Lazio ha partitamente e dettagliatamente esaminato (altresì) il merito delle doglianze articolate dagli odierni appellanti, in ordine alle quali i predetti hanno sollecitato il riesame da parte della Sezione.<br />
Ciò premesso, la questione devoluta alla cognizione della Sezione riguarda alcuni distinti ma collegati aspetti.<br />
Appare necessaria una partita disamina dei medesimi.<br />
Le doglianze contenute nel ricorso in appello (successive alla preliminare censura attingente la statuizione di improcedibilità resa dal Tar) possono così suddividersi (come già si è fatto cenno nella premessa in fatto).<br />
Si censura la stessa riconducibilità dei fabbricati (sotto il profilo dell’ubicazione) all’interno del centro storico, anche in considerazione della specificità delle previsioni del PRG felsineo, negandosi che il concetto di centro storico possa desumersi dallo strumento urbanistico: esso, secondo l’argomentare degli appellanti, doveva comunque essere desunto dalla Legge n. 392/1978.<br />
In ogni caso, la zona A1 era dissimile dalla zona A (anche a volersi rifare alle previsioni del PRG).<br />
Si lamenta, poi, che, avuto riguardo allo stato degli stessi (IV motivo di censura del ricorso di primo grado), non si sia preso atto che i medesimi erano degradati, necessitando (almeno) di una pluralità di interventi che, sebbene isolatamente considerati potevano essere riconducibili al concetto “manutentivo”, presi in esame collettivamente congiuntamente inducevano a ritenerli meritevoli di robuste azioni di risanamento conservativo.<br />
Ci si duole dell’omessa valutazione “singola” ed individuale dei medesimi.<br />
Si stigmatizza che non sia stato tenuto presente lo stato di degrado “sociale” risultante dalla circostanza che gli stessi immobili, ubicati nei pressi della Stazione ferroviaria di Bologna, erano tristemente famosi nel capoluogo felsineo per essere diventati meta abituale di barboni e tossicodipendenti.<br />
Si censura che la disposizione di cui all’art. 3 del DL 351/2001, ove applicata nei termini fatti propri dal Tar, si risolveva in un trattamento deteriore nei confronti dell’inquilino opzionario rispetto al terzo estraneo: anche al primo, infatti, doveva applicarsi un prezzo che tenesse conto dello stato di occupazione dell’immobile.<br />
Le doglianze in esame, presentano profili di connessione reciproca che ne autorizzano la congiunta trattazione.<br />
Esse non sono persuasive e meritano di essere disattese, alla stregua degli approfondimenti che seguono.   <br />
Il primo e preliminare aspetto che è necessario approfondire concerne il parametro normativo definitorio cui è necessario rifarsi al fine di esattamente intendere la nozione di centro storico urbano di cui all’art. 3 co. XIII del DL 351/2003.<br />
La difesa degli appellanti ritiene, <i>in primis</i>, che esso debba essere desunto dalle disposizioni di cui alla Legge n. 392/1978 ed in secondo luogo che, se anche ci si dovesse (il che si nega) rifare alle prescrizioni “zonizzatorie” urbanistiche, in concreto, gli edifici in esame, ricadendo in zona A1 non possano esservi ricompresi.<br />
Invero, si è osservato da parte degli appellanti, che il legislatore del 2001 non aveva precisato alcunché circa il significato dell’espressione “centro storico”, limitandosi ad enunciarla, ma senza precisarne in alcun modo la delimitazione, e senza prevedere a tal fine alcuna integrazione in sede di normazione secondaria.<br />
Ciò non poteva significare altro che l’accezione “centro storico” viene recepita, nell’art. 3 co. 13 della L. 401/2001, dalla disciplina (di produzione primaria e secondaria) in quel momento vigente, ed enucleato nel significato fatto proprio da tale disciplina, che era quello di perimetro del centro storico definito ai sensi della Legge n. 392/78.<br />
Ne conseguiva che l’espressione “centro storico” non poteva essere interpretata che come significativa di un concetto già in sé completo e definito, senza necessità di alcuna successiva integrazione; concetto il quale, al momento della pubblicazione e della conversione del D.Lgs. 351/2001, non poteva che coincidere con quello in essere nella disciplina di settore di quel momento: il perimetro definito ai sensi della legge 392/78.<br />
Poiché non era contestato che gli immobili occupati dai ricorrenti di primo grado, odierni appellanti, sono esterni a tale perimetro, ne doveva discendere l’illegittimità, sotto questo aspetto, della loro inclusione tra gli immobili di pregio, ai fini dell’esercizio dell’opzione ex art. 3 del D.L. 351/2001, conv. in legge 401/2001<br />
L’assunto non può condividersi.<br />
Deve al contrario osservarsi che appare persuasiva, sul punto, la deduzione contenuta nella memoria depositata dall’Inail, secondo cui la nozione di centro storico di cui alla legge 410/2001, art. 3 co. XIII, doveva ricavarsi in base alla perimetrazione del PRG, come peraltro desumibile dallo stesso testo di legge, laddove esso faceva riferimento al potere individuativo dell’Osservatorio, di concerto con l’Agenzia del Demanio.<br />
Nel decreto interministeriale del 31.7.2002, l’unico criterio desumibile era quello suindicato, con esclusione di qualsivoglia riferimento alle previsioni di cui alla c.d. “legge equo-canone” (e gli immobili in esame, è pacifico, ricadevano nella zona A del PRG felsineo).<br />
E’ ben vero, che, l’art. 15 co. II del D.L.vo n. 104/1996 e la successiva circolare determinativa del 30.4.1997 facevano riferimento alla l. n. 392/1978, c.d. legge sull’equo-canone qual criterio determinativo della nozione di centro storico, purtuttavia tale ultima fonte secondaria, attribuiva pur sempre all’Osservatorio il compito di fornire indicazioni per l’individuazione degli immobili di pregio.<br />
Tale richiamo alla legislazione del 1996 era stato superato <i>ex lege</i> 410/2001, che del pari attribuiva all’Osservatorio &#8211; di concerto con l’Agenzia del Territorio &#8211; il compito di fornire indicazioni per l’individuazione degli immobili di pregio. Detta ultima normativa faceva unicamente riferimento alla prescrizione del PRG: la previsione di cui al DM 31/7/2002 ed allegata delibera dell’Osservatorio e dell’Agenzia del Territorio era stata elevata al rango di norma primaria, <i>ex lege</i> 326/2003.<br />
Tale ricostruzione è stata già in passato ritenuta fondata dal Consiglio di Stato, e da tale argomentare non ravvisa la Sezione motivo per discostarsi. La condivisibile esegesi delle disposizioni in esame, invero ha già in passato affermato che (CDS, Sezione terza, 25 novembre 2003, n. 1783/03)<b> </b><i>“il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 31 luglio 2002, all’allegato n. 1 indicava tra i criteri di individuazione degli immobili di pregio l’ubicazione nei centri storici, in base alle perimetrazioni dei piani regolatori, con esclusione delle zone degradate soggette a piani di recupero e degli immobili degradati il cui valore di riproduzione a nuovo, equivalente al valore di mercato attuale incrementato dai costi di ristrutturazione, fosse nel complesso inferiore alla soglia di valore per la classificazione del pregio.<br />
Il comma 8 dell’art. 3 del decreto legge 351/2001, citato, nel riconoscere la riduzione del 30% sul prezzo di vendita degli immobili offerti in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale, esclude da detto beneficio le unità immobiliari di pregio ed il comma 13 dello stesso articolo affida ai decreti ministeriali di cui al comma 1, su proposta dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l’Agenzia del territorio, l’individuazione degli immobili aventi tali caratteristiche; dispone, inoltre, che si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, “ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1”.<br />
Deve altresì considerarsi il decreto ministeriale del 2002 che costituisce la disposizione amministrativa “di riferimento”, poi, al punto 4 dell’allegato 1 indica come uno dei criteri per la classificazione degli immobili di pregio “l’ubicazione nel centro storico, individuato in base alle perimetrazioni dei piani regolatori (zone omogenee di tipo A), con esclusione delle zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, individuate negli stessi piani regolatori” e al punto 5 dello stesso allegato esclude dalla categoria degli immobili di pregio “gli immobili degradati il cui valore di riproduzione a nuovo, equivalente al valore di mercato attuale incrementato dei costi di ristrutturazione, sia nel complesso inferiore alla soglia di valore per la classificazione del pregio”.<br />
</i>Tale attenta interpretazione sistematica delle disposizioni in esame, ha quindi fatto riferimento al criterio dell’inserimento dell’immobile nella zona (A) corrispondente del piano regolatore, quale elemento integrativo di uno dei due requisiti per l’operatività della disposizione in oggetto (CDS, Sezione terza, 25 novembre 2003, n. 1783/03), facendone discendere la perfetta aderenza del decreto ministeriale del 2002 sopra richiamato al disposto dell’art. 3, commi 8 e 13, del decreto legge 351/2001.<br />
In più può aggiungersi che, il riferimento ad un concetto prettamente urbanistico, (quello degli interventi, a fini di escludere la caratteristica di pregio, <i>ex lege</i> n. 457/1978 contenuto al punto n. 4 della delibera assunta dall&#8217;Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di concerto con l&#8217;Agenzia del territorio in data 17 aprile 2002, così come modificata il 24 luglio 2002, sui criteri per la definizione degli immobili di pregio, di cui all’alleg. 1 decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze 31 luglio 2002) consente di dedurre un ulteriore argomento di conferma alla prospettazione secondo cui, a fini individuativi della nozione di centro storico, ci si debba rifare, in subiecta materia, (unicamente) al riferimento urbanistico, con esclusione del dato normativo rappresentato dalla legge n. 392/1978.  <br />
Da ciò consegue la piena sussistenza del primo presupposto legittimante la qualificazione dell’immobile quale di pregio, avuto riguardo all’ubicazione dello stesso.<br />
Ne discende altresì l’infondatezza della censura secondo cui il complesso immobiliare agli appellanti locato sarebbe stato inserito tra gli immobili di pregio esclusivamente sulla base del criterio dell’ubicazione nel centro storico urbano (zona A del piano regolatore). In realtà, invece, la classificazione dell’immobile in questione è la risultante non soltanto della sua ubicazione nel centro storico ma anche della circostanza che lo stesso non è stato ritenuto degradato in base a valutazioni tecniche, in ordine alle quali, così come in ordine ai criteri adottati, per consolidata giurisprudenza, il sindacato di legittimità non può limitarsi che a verificare che l’attività posta in essere dall’Amministrazione non appalesi, secondo la documentazione in atti, manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, tutti profili che (come meglio si vedrà di seguito), non si riscontrano nella fattispecie in esame.<br />
La distinzione tra zona A (centro storico complessivamente inteso) ed A1, (peculiarità del p.r.g. felsineo, zona “assimilata”, nella quale ricadono gli immobili per cui è causa) sulla quale diffusamente si soffermano gli appellanti, non rileva a fini di concreta esclusione dell’esattezza del superiore divisamento: in particolare, l’arguta ricostruzione del ricorso in appello, omette di soffermarci sulla circostanza che, comunque, l’area ove insistono gli immobili in oggetto è ricompresa nella zona A (unica, secondo il DM del 2.4.1968).<br />
Sotto altro e conclusivo profilo, parte appellante omette di rammentare che (anche ponendosi sotto l’angolo prospettico dell’inquadramento <i>ex lege</i> n. 392/1978), la caratteristica del pregio, può discendere da numerosi e concomitanti fattori, distinti financo rispetto all’ubicazione dell’immobile, ed alle sue condizioni “statiche”.<br />
La giurisprudenza pretoria ne ha elaborati numerosi; particolarmente significativo l’orientamento che considera taluni elementi, (di regola caratterizzanti gli immobili ubicati nel centro storico) quali concorrenti a determinare il pregio di un sito, affermando che “in conformità all&#8217;art. 18 lett. d) l. 27 luglio 1978 n. 392 la qualifica di &#8220;zona di particolare pregio&#8221; è propria di quegli insediamenti che, a prescindere dalla loro ubicazione, offrono, per la dotazione delle opere di urbanizzazione, per il livello degli &#8220;standards&#8221; edilizi e per i servizi pubblici di cui dispongono, le stesse condizioni di vita abituali che sono tipiche delle fasce prossime al centro storico”. (<i>T.A.R. Lombardia Milano, 18 febbraio 1983, n. 110).<br />
</i>Orbene: per quanto si è sinora chiarito, la posizione della Sezione esclude che ai fini in oggetto, il criterio determinativo della nozione di centro storico si individui sub legge “equo canone”; ritiene invece che il dato si ricavi unicamente dalla zonizzazione urbanistica, e che questo coincida con la zona A, con esclusione di eventuali sottodistinzioni.<br />
Per quanto di seguito si chiarirà nel prosieguo dell’esposizione (con riferimento alla doglianza relativa al degrado “socioambientale” lamentato dagli appellanti e non preso in considerazione dall’amministrazione), la Sezione ritiene che il concetto di “non degradato” attenga esclusivamente al dato strutturale e statico del singolo sito.<br />
Ma anche &#8211; il che non è &#8211; a volere accedere alla ricostruzione degli appellanti in punto di non assimilabilità della zona A1 alla A (che invece la ricomprende), ugualmente quest’ultima non risulterebbe persuasiva, posto che si limita ad esaltare gli elementi di diversità tra la zona A1 e la A, omettendo di considerare gli elementi (servizi, mobilità, etc.) dei quali gli immobili si giovano, ricadendo in prossimità del centro storico (c.d. “puro”, secondo la ricostruzione da essi fornita), di cui alla zona A.<br />
La censura deve pertanto essere disattesa.<br />
Il secondo aspetto che è necessario approfondire, attiene alla nozione di immobile degradato, ai sensi dell’art. 3 comma XIII del Dl 351/2001 (“si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell&#8217;Agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia”).<br />
Il terzo versante critico oggetto di vaglio, concerne le modalità di accertamento (anche negativo, ovviamente,) di tale condizione.<br />
Quanto al secondo, ed omettendo di ripetere considerazioni già anticipate dianzi, deve evidenziarsi che la disposizione in oggetto, sebbene dettata per finalità del tutto particolari (si verte, com’è noto, in tema di determinazione del valore degli immobili oggetto di provvedimenti di dismissione), non può sfuggire, ad avviso della Sezione, ad un’interpretazione sistematica della stessa che la renda non assolutamente eccentrica rispetto al sistema.<br />
E, lo si anticipa (ma il tema verrà più diffusamente accertato nel prosieguo della motivazione), più volte, in passato, la giurisprudenza amministrativa ha proceduto in siffatto modo.<br />
A questo proposito, invero, deve rilevarsi che il binomio antitetico pregio/degrado cui fa riferimento la disposizione in oggetto, si inquadra in una cornice ben definita e pregna di conseguenze sotto il profilo normativo ed ordinamentale: il riferimento geografico-localizzatorio, infatti, concerne immobili che sono allocati nei centri storici urbani.<br />
A questo proposito, deve rilevarsi che la complessiva situazione dei centri storici urbani della penisola (a fini di più ampio respiro rispetto alla disposizione settoriale soprarichiamata) è stata tenuta ben presente dal Legislatore (e differenziata, sotto il profilo oggettivo) in numerose disposizioni di legge, quantomeno a far data dal 1997 in ossequio al principio di derivazione tecnico-urbanistica della c.d. “perimetrazione dei centri storici”.<br />
Ci si riferisce, in particolare, all’art. 13 commi I e II della Legge 8 ottobre 1997, n.<u> 352</u> mediante la quale il Legislatore, interpolando gli artt. 635 e 639 cp, ha previsto la procedibilità d’ufficio per condotte di danneggiamento/deturpamento incidenti su beni immobili “compresi nel perimetro dei centri storici”.<br />
Con ciò sostanzialmente assimilando detti beni, tout court, a quelli di natura soggettivamente pubblicistica, che già godevano di tale privilegiata forma di tutela (quanto alla non necessità di condizione di procedibilità a fini di repressione di condotte aggressive dei medesimi) ed a quelli di rilievo storico artistico.<br />
Così operando, il Legislatore ha tracciato una differenziazione tra gli immobili ubicati nel perimetro dei centri storici e quelli geograficamente estranei a detta area, che tiene sì conto della necessità di proteggere i centri urbani complessivamente intesi, ma che così dispone sul logico presupposto che i beni che ivi si trovano, non foss’altro per ragioni anagrafiche, versano di regola in una situazione differenziata rispetto ad altri immobili.<br />
In sintesi: la stessa nozione aggettivante (“degradato”), non può che essere interpretata relativisticamente, con riguardo, cioè, al complesso di beni cui essa si riferisce, e con riferimento allo stato di conservazione che è lecito attendersi avuto riguardo alle endemiche caratteristiche del bene da valutare: la vetustà di un immobile, ad esempio, implica giocoforza che il normale stato di conservazione dello stesso possa determinare la necessità di procedere ad opere manutentive, di rifacimento, etc.; non per questo solo, però, esso può essere classificato quale “degradato” (chè altrimenti, così argomentandosi, tutti o l’assoluta maggioranza dei beni insistenti nei centri storici italiani dovrebbe così essere classificata e, di converso, la disposizione di cui al predetto art. 3 del DL 351/2001 verrebbe ad essere svuotata di ogni pratico significato).  <br />
Orbene: di tale esigenza di compatibilità sistematica si è in passato fatta carico la Sezione che, con specifico riferimento al tema oggetto della critica qualificabile “principale” sul piano logico contenuta nel ricorso in appello, ha affermato che la nozione di “degrado” recepita nella norma contenuta nell&#8217;art. 3 comma 13 d.l. 25 settembre 2001 n. 351 (conv. con modificazioni in l. 23 novembre 2001 n. 410) non si identifica con la sola assenza di ordinari interventi manutentivi dell&#8217;assetto del fabbricato secondo le regole di buona amministrazione del patrimonio immobiliare, ma implica una situazione oggettiva del bene che lo renda inidoneo all&#8217;originaria destinazione ad uso abitativo per condizioni di igienicità, sicurezza ed assetto strutturale.”.<i>(<u>Consiglio Stato, sez. VI, 05 giugno 2006, n. 3340</u>).<br />
</i>La Sezione non ritiene di doversi discostare da tale orientamento e neppure di dovere mutare il proprio convincimento (espresso nella decisione che di seguito si riporta) relativo alla non incidenza, sulla nozione di degrado, della necessità di interventi manutentivi da porre in essere sull’immobile di riferimento. Come in passato rilevato, invero, si deve ribadire che “ai sensi dell&#8217;art. 26 d.l. n. 269 del 2003 (in tema della c.d. cartolarizzazione dei beni pubblici) la possibilità di considerare «non di pregio», con conseguente titolo alla riduzione del corrispettivo nella misura del 30% rispetto al valore di mercato, dell&#8217;immobile posto nel centro storico è condizionata alla necessaria compresenza di due elementi, cioè, lo stato di degrado e la necessità di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, tenendo presente che la sola situazione di vetustà o anche di fatiscenza in cui può versare l&#8217;immobile (che secondo l&#8217;<i>id quod plerumque accidit</i> può richiedere più o meno interventi urgenti di adeguamento degli impianti, di rifacimento degli intonaci interni e delle facciate ecc., ma che non preclude una dignitosa e sicura abitazione), non può assimilarsi ai suddetti interventi.”. (<i><u>Consiglio Stato, sez. VI, 09 maggio 2006, n. 2560</u>).<br />
</i>Detta censura del ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto, laddove si consideri che neppure gli appellanti hanno mai affermato che la possibilità di abitare in condizione di sicurezza il predetto immobile sia preclusa dallo stato di conservazione del medesimo.<br />
Né il contesto “sociale” (elemento comunque mutevole, condizionato dall’efficacia o meno della politica di repressione di fenomeni criminali e/o paracriminali insistenti sul territorio) rileva in alcun modo ai limitati fini di cui alla legislazione dismissiva immobiliare: così argomentando, ci si dovrebbe interrogare in ordine alla stessa legittimità per l’amministrazione della percezione dei canoni da parte dei locatari (il che, all’evidenza, non è).<br />
Invero il binomio antitetico pregio/degrado è stato dal Legislatore unicamente ancorato all’elemento zonizzatorio-ubicazionale, ed a quello statico-strutturale del singolo sito.<br />
Non altro (contrariamente a ciò che è dato leggere alle pagg. 34 e segg. del ricorso in appello). <br />
La scelta appare peraltro legittima e non impingente in alcun precetto costituzionale.<br />
Può essere o meno condivisa sotto il profilo “politico”: ma non è questa la sede ove è ammissibile una simile disquisizione.<br />
Non appare peraltro una scelta arbitraria, rispondendo all’esigenza di non creare rendite di posizione, nell’evidente possibilità che, dando ingresso a criteri valutativi di natura “sociale”, in ipotesi di futura “bonifica” dell’area, sotto tale profilo (evenienza comunque probabile, stante l’insistenza degli immobili nell’area del centro urbano e la rinnovata attenzione legislativa ed amministrativa verso la salvaguardia di tali perimetri) si determini un apprezzamento del valore delle unità immobiliari economicamente incompatibile con il prezzo pagato per riscattarli (che la circostanza si sia già in passato verificata è dato storico noto a chiunque abbia anche soltanto sfogliato un testo di architettura dedicato al centro urbano romano, ad esempio).   <br />
Proprio con riferimento alle superiori affermazioni, può procedersi alla disamina dell’ulteriore versante di critica prospettato, concernente il difetto di motivazione e di istruttoria della sentenza appellata, che, secondo parte appellante, avrebbe acriticamente recepito le conclusioni dell’amministrazione disattendendo la consulenza di parte depositata già agli atti del giudizio di primo grado.  <br />
Invero, come si evince dall’iter motivazionale esternato dai primi Giudici, gli stessi hanno condiviso l’orientamento prevalente in materia, secondo il quale laddove l’immobile sia idoneo all’uso abitativo in condizioni di sicurezza (pur necessitando di interventi manutentivi) non può riscontrarsi alcuno “stato di degrado”.<br />
La consulenza di parte depositata in atti (alleg. 27 al ricorso in appello), lealmente, non si spinge con convinzione ad affermare che l’immobile sia inagibile/inabitabile, pur affermando la necessità che vengano eseguite opere ed elencando la tipologia di interventi necessari.<br />
Accertatosi pertanto da parte dei primi Giudici &#8211; a seguito della decisione interlocutoria istruttoria da essi disposta &#8211; che l’amministrazione ebbe ad effettuare un sopralluogo sul sito, ed a predisporre schede valutative che escludevano lo stato di degrado, non poteva che prendersi atto che la doglianza degli odierni appellanti, già ricorrenti in primo grado, si fondava su un elaborato tecnico che non smentiva le valutazioni dell’amministrazione, (seppure fornendo un quadro più “grave” della situazione conservativa dell’immobile).   <br />
A fronte di una coincidenza di dati, provenienti dalle contrapposte parti, entrambi non postulanti che l’immobile fosse inagibile/infruibile ad uso abitativo, non è dato comprendere quale utilità avrebbe avuto disporre – siccome postulato nel ricorso in appello &#8211; la richiesta verificazione.<br />
Anche la doglianza relativa all’asserito difetto di istruttoria nell’individuazione del degrado “statico” del sito, pertanto, deve essere respinta.<br />
Ricorre, in materia, una valutazione tecnica, sindacabile soltanto con riferimento ai parametri di abnormità/illogicità. In fattispecie assimilabile, tale orientamento è stato affermato anche dal Giudice di legittimità, che ha ritenuto sottratta al proprio sindacato la valutazione “inquadratoria” dell’amministrazione, aggredibile unicamente in sede di merito (arg. ex <i><u>Cassazione civile, sez. III, 8 settembre 1998, n. 8874</u>, </i>laddove si è affermato che<i> “p</i>er stabilire lo stato di conservazione e manutenzione di un immobile adibito ad abitazione, onde determinare il canone, l&#8217;art. 21 l. 27 luglio 1978 n. 392, integrato dalle indicazioni analitiche del d.m. 9 ottobre 1978, ha fissato tassativi elementi di valutazione, da accertare dal giudice del merito, per le categorie di mediocre e scadente, mentre quella normale è residuale dalle prime due”). <br />
Il vero è, conclusivamente, che gli appellanti, (come traspare con nettezza dalla lettura di tale versante di censura, pagg. 29 e segg. del ricorso in appello) muovono da un’interpretazione non relativistica, ma assoluta, del precetto normativo di cui al richiamato art. 3 del DL 351/2001.<br />
Per tale ragione censurano l’operato dell’amministrazione, allorché la medesima, facendo riferimento alla vetustà ormai cinquantennale dell’immobile, ne fa discendere uno stato di conservazione del medesimo “normale” avuto proprio riguardo alle caratteristiche costruttive ed all’epoca di realizzazione di quest’ultimo.<br />
E’ agevole riscontrare, però, che seguendo l’argomentare contenuto nel ricorso in appello, la portata classificatoria e precettiva della più volte richiamata disposizione del dl 301/2001 verrebbe ad essere del tutto svuotata di contenuto: tutti (o comunque la grandissima maggioranza) degli immobili ubicati nei centri storici urbani italiani, in quanto edificati nell’immediato dopoguerra, ove normalmente conservati, non sfuggirebbero, a cagione della vetustà, ad un giudizio di “degrado”.<br />
La disposizione delimitatoria richiamata troverebbe applicazione praticamente nella quasi totalità delle fattispecie: nessun immobile allocato nei centri storici (ad eccezione di quelli destinatari di interventi manutentivi/ristrutturativi recenti) potrebbe qualificarsi “di pregio”: per tutti, di converso, si dovrebbe utilizzare l’aggettivo “degradato”.<br />
Ma tale impostazione, per le anzidette ragioni, non è condivisibile e deve essere disattesa: e ciò a prescindere dal pur esatto riscontro, contenuto nell’appellata sentenza, relativo all’assenza nel caso di specie della pregressa emissione di provvedimenti amministrativi resi ai sensi della Legge n. 475/1978, o dell’art. 18 della legge n. 392/1978.<br />
Al medesimo giudizio di infondatezza del ricorso in appello deve pervenirsi, da ultimo, con riferimento alla censura concernente il difetto di istruttoria e partecipazione procedimentale con riferimento alla determinazione dei prezzi di vendita delle unità immobiliari e pertinenze in oggetto: a tale doglianza si salda altresì quella volta a censurare un’omissione di pronuncia del Tar sul punto, ex art. 112 cpc (pag 40-42 del ricorso in appello).<br />
In disparte la genericità della formulazione della censura, deve evidenziarsi che, in punto di omissione di pronuncia, appare evidente da quanto si è fin qui esposto che i primi Giudici, sia pure non fornendo analitica e partita risposta sulla questione dedotta nel sopracitato motivo del ricorso di primo grado, si sono implicitamente pronunciati sulla medesima, respingendola, avendo riscontrato la legittimità degli atti impugnati in primo grado sotto profili assorbenti rispetto alla portata delle censure medesime (analiticità della verifica dei singoli plessi quanto all’individuazione della carenza dello stato di degrado), ed avendo più volte fatto riferimento alla procedura di stima dell’Agenzia del Territorio di cui in premessa.<br />
Ritiene la Sezione di potere condividere detto <i>modus</i> <i>procedendi</i>, e che nel caso di specie non sia ravvisabile alcuna lesione del principio di cui all’art. 112 cpc, potendosi sul punto richiamare l’orientamento della Sezione, dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi, a tenore del quale <i>“Il vizio di </i>omessa pronuncia<i> su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell&#8217;ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d&#8217;impugnazione risulti </i>implicitamente<i> da un&#8217;affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile. (<u>Consiglio Stato, sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 189</u>).<br />
</i>Ricorre nel caso di specie un’ipotesi di scuola di valutazione tecnica, sindacabile soltanto sotto il profilo dell’attendibilità, dell’abnormità, dell’assoluta carenza motivazionale, in adesione all’orientamento giurisprudenziale che costituisce ormai <i>jus receptum</i> secondo cui “non spetta la giudice amministrativo sostituire una propria valutazione a quella dell&#8217;amministrazione, dovendo questi soltanto giudicare la legittimità dell&#8217;esercizio del potere di discrezionalità tecnica di valutazione dell&#8217;amministrazione qualora essa esorbiti dall&#8217;ambito dell&#8217;attendibilità, verificabile allo stato delle conoscenze in base alle regola delle esperienze e delle scienze rilevanti nel caso concreto.”(ex multis, <i><u>Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2004, n. 2114</u>).<br />
</i>Nel caso di specie, si evince dagli atti di causa (ed il punto è stato correttamente evidenziato nell’appellata sentenza) che si è proceduto alla determinazione del valore tenuto conto della specifica ubicazione nella zona pregiata dell&#8217;immobile e delle sue pertinenze.<br />
Il ricorso in appello non contiene alcuna decisiva od innovativa critica a tale argomentare, e pertanto la relativa censura deve essere disattesa.<br />
In ultimo, il sesto motivo del ricorso in appello, muove da un’equazione semplicemente errata per omissione.<br />
Nel procedimento equiparativo inquilino-opzionario/terzo estraneo acquirente che gli appellanti ipotizzano, si omette di considerare un elemento differenziatore che è di per sé rappresenta valore: l’opzionario acquirente diviene proprietario di ciò che già detiene, mentre il terzo acquirente estraneo, acquista un bene occupato da un terzo.<br />
La situazione è del tutto inassimilabile, e pertanto l’equazione volta a sostenere il trattamento “deteriore” che l’interpretazione normativa resa dai primi Giudici avrebbe riservato all’inquilino-opzionario deve essere disattesa.<br />
Del pari deve essere disattesa l’operazione ermeneutica in relazione alla quale parte appellante individua la ratio dismissiva nella “esigenza di favorire l’accesso alla proprietà immobiliare agli inquilini”: l’esigenza, invece, espressa dal Legislatore si rinviene per tabulas nel testo di legge.<br />
Il DL 351/2001, invero, illustra la causale della complessiva operazione dismissiva (art. 1: laddove si afferma di volere “procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio”).   <br />
Esso fa riferimento, all’art. 4, ad “enti pubblici non territoriali” (indicazione amplissima, nell’ambito della quale pacificamente rientrano quelli previdenziali).<br />
Anche tale versante di critica deve pertanto essere disatteso.<br />
Manifestamente infondata si appalesa, infine, la censura di illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 8, del decreto legge 351/2001 per violazione dell’art. 3 della Costituzione, atteso che, proprio con riferimento al discrimen rappresentato dallo stato di degrado, il Legislatore ha dimostrato di avere ben tenuto presente, a fini differenziatori, gli elementi di possibile discrepanza attingenti gli immobili (e la posizione dei locatari opzionari, quindi) ubicati nei centri storici urbani.<br />
Da ciò discende la reiezione dell’appello e la conferma integrale dell’appellata sentenza.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali sostenute dalle parti in relazione alla particolarità della situazione di fatto sottesa alla controversia.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 Giugno 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Claudio Varrone					Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino					Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina					Consigliere Est.</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/07/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-7-2008-n-3648/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2008 n.3648</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
