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	<title>3633 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulle differenti fasi del sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-differenti-fasi-del-sub-procedimento-di-verifica-dellanomalia-dellofferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 10:18:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-differenti-fasi-del-sub-procedimento-di-verifica-dellanomalia-dellofferta/">Sulle differenti fasi del sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Offerta anomala &#8211; Subprocedimento di verifica &#8211; Fasi &#8211; Scansione. Il subprocedimento di verifica dell’anomalia, dal punto di vista della strutturazione del potere, non si discosta dall’archetipo della funzione tecnico-discrezionale, nel senso che ben può essere articolato in tre fasi logicamente sequenziali. Innanzitutto,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-differenti-fasi-del-sub-procedimento-di-verifica-dellanomalia-dellofferta/">Sulle differenti fasi del sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-differenti-fasi-del-sub-procedimento-di-verifica-dellanomalia-dellofferta/">Sulle differenti fasi del sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Offerta anomala &#8211; Subprocedimento di verifica &#8211; Fasi &#8211; Scansione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il subprocedimento di verifica dell’anomalia, dal punto di vista della strutturazione del potere, non si discosta dall’archetipo della funzione tecnico-discrezionale, nel senso che ben può essere articolato in tre fasi logicamente sequenziali. Innanzitutto, vi è una fase, tipicamente istruttoria, costituita dall’acquisizione da parte della stazione appaltante di elementi documentali e fattuali, necessari per comprendere come l’offerta dell’operatore economico sia stata costruita; tale fase implica un dialogo endoprocedimentale tra stazione appaltante ed impresa e si articola, nella maggior misura, nell’acquisizione di elementi economici, contabili ed aziendali idonei a dare conto delle ragioni costitutive della proposta formulata in termini di sostenibilità economica, avuto riguardo ai costi da sostenere, in ispecie quelli per la manodopera, ed alla specificità dell’oggetto di affidamento. La fase successiva è quella valutativa e rientra nella sfera di autonomia della stazione appaltante, che deve apprezzare se gli elementi acquisiti sono idonei e sufficienti ed in caso negativo, retrocedere riaprendo il dialogo con l’operatore economico. Infine, vi è il giudizio che chiude il subprocedimento di anomalia, in cui la stazione appaltante decide se l’offerta dell’operatore economico soggetta a verifica sia o meno congrua. Ne discende che eventuali criticità della fase istruttoria di acquisizione degli elementi o un’errata valutazione ben potranno incidere negativamente sulla legittimità del giudizio, dal punto di vista del cattivo uso del potere tecnico discrezionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corciulo &#8211; Est. Amorizzo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2024, proposto da<br />
Società Coop. Sociale New Food a r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in relazione alla procedura CIG N.D. Aooaed6849, rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Casandrino, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Società La Mediterranea Società Cooperativa, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">della determina reg. gen. n. 486 del 23.11.2023 del Comune di Casandrino</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Casandrino;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La Società Coop. Sociale NEW FOOD a r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 486 del 23 novembre 2023 del Comune di Casandrino con cui è stato aggiudicato a La Mediterranea Società Cooperativa il servizio annuale di refezione scolastica della Scuola Materna per l’anno scolastico 2023/24. Alla gara hanno partecipato quattro ditte.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente si era classificata prima nella graduatoria stilata all’esito dell’esame delle offerte. La sua offerta è stata sottoposta a verifica di anomalia, del cui esito negativo la ricorrente ha avuto notizia soltanto mediante la consultazione dell’Albo Pretorio del Comune, sul quale era stata pubblicata la determinazione n. 486/2023 con cui il Comune ne ha disposto l’esclusione, con contestuale affidamento del servizio in favore della Soc. Coop. La Mediterranea. Solo il successivo 5 febbraio 2024, a seguito di accesso agli atti, la ricorrente afferma di essere venuta in possesso della nota del responsabile unico del procedimento n. 15746 del 16 novembre 2023, contenente le motivazioni della sua esclusione dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, con il mezzo in esame, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione della gara alla Soc. Coop. La Mediterranea, con un unico articolato motivo, mediante il quale sono state addotte le seguenti censure.</p>
<p style="text-align: justify;">I. violazione e/o falsa applicazione art. 110 del D.Lgs. 36/2023, eccesso di potere sotto il profilo del grave difetto di istruttoria, erroneità manifesta, illogicità. La stazione appaltante avrebbe omesso di effettuare una verifica di congruità complessiva dell’offerta, essendosi il responsabile unico ad analizzare singole voci di costo, senza trarne le necessarie conseguenze in termini di sostenibilità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">II. quanto alle singole considerazioni operate dal responsabile unico del procedimento sulle voci costitutive dell’offerta la ricorrente ha dedotto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">a) Con riferimento al <em>“Punto 1) – 53 diete speciali proposte</em>” – rispetto al quale il responsabile unico del procedimento aveva rilevato che la grammatura proposta nei “<em>quadri settimanali</em>” fosse riferibile solo agli alunni della scuola materna e non della primaria, che le fatture prodotte erano parziali in riferimento ai prodotti indicati, oltre che aggiornate al 2022 e che non era stato possibile verificare il costo delle diete per celiaci o soggetti intolleranti – parte ricorrente evidenzia che il costo del pasto proposto in offerta sarebbe congruo, anche ove aggiornato alle fatture del 2024, essendovi una differenza di appena € 0,0904 (€ 0,973 – € 0,8826). Quanto alla omessa indicazione del costo per la scuola primaria parte ricorrente evidenzia che, tenuto conto dell’aumento del costo unitario nella misura del 18% rispetto al costo del pasto per la scuola dell’infanzia e della maggiorazione del 35% per i 29 docenti (per un totale di pasti giornalieri di 99 per la scuola primaria) si avrebbe un importo annuale di € 35.268,372, quindi per una differenza di € 6.530,912, che sarebbero ampiamente coperte da utile e riserve varie che ammontano ad € 47.236,07. Per quanto concerne il costo dei pasti dei celiaci ed intolleranti, parte ricorrente contesta che la stazione appaltante non avrebbe dimostrato la presenza nella popolazione scolastica di un numero rilevante di patologie tale da influire sul costo del pasto, che comunque non potrebbe superare il 2,5%, pari a 5 utenti; muovendo da tale dato e calcolando un maggior costo del pasto del 23 % e assumendo che tutti questi pasti sarebbero riferibili alla scuola primaria, il maggior costo sarebbe pari a €0,264 a pasto, importo che moltiplicato per 5 appartenenti alla categoria, darebbero un maggior importo annuo di appena €213,84.</p>
<p style="text-align: justify;">b) Rispetto alla voce «<em>piano dei trasporti organizzato mediante l’utilizzo di due furgoni elettrici più un furgone di riserva</em>», rispetto alla quale il responsabile unico del procedimento ha rilevato la mancata indicazione del costo del terzo furgone indicato in offerta come mezzo emergenziale, parte ricorrente ha evidenziato di essere in possesso di un furgone di scorta aziendale il cui costo sarebbe già presente, indipendentemente o meno della commessa; in ogni caso, i furgoni de quibus sono previsti in noleggio e, quindi, garantiti con sostituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">c) Quanto alle voci «<em>Menu aggiuntivi per ricorrenze speciali</em>» e <em>«omaggi agli alunni a Natale e Pasqua // Buffet Omaggio per 80 persone // Pranzo a sacco per la prima gita</em>» – rispetto alle quali, la stazione appaltante ha affermato, quanto ai primi, che non vi era prova che gli stessi costassero quanto il menu standard e, quanto ai secondi, che non era stato esplicitato il relativo costo, con conseguente impossibilità di valutarne l’incidenza sull’entità dell’offerta – parte ricorrente ha evidenziato che i menu aggiuntivi possono incidere per circa €1.300, calcolando € 100,00 in più per ogni giornata speciale e 800,00 euro in più per le giornate tradizionali (una al mese per 8 mesi). Detti costi sarebbero ampiamente coperti dalle somme previste come accontamenti nelle voci <em>“migliorie varie</em>” (€ 14.000,00) ed <em>“altri oneri da progetto tecnico</em>” (€ 4.500,00). Pure irrilevanti sarebbero le contestazioni afferenti agli omaggi, trattandosi di costi di minima entità: invero, ogni strenna avrebbe un costo massimale di 75 centesimi, per cui: 0,75 x 201 x 2 = € 301,50; avuto riguardo al pranzo a sacco, per la maggior parte di essi si prevedono due panini imbottiti, acqua e succo di frutta per un costo massimo di € 2,00 per utente (2,00 X 201), così per un totale di € 402,00; ancora, il buffet per 80 persone determina un costo massimo di € 12,00 per utente (calcolando rosticceria, pizzetteria e bevande varie), per un totale di € 960,00. In conclusione il costo totale sarebbe di appena € 1.663.</p>
<p style="text-align: justify;">d) Con riferimento alla voce <em>«impianto di microfiltrazione dell’acqua ed osmosi ogni 60 utenti</em>» parte ricorrente deduce che l’impianto rappresenterebbe un costo ammortizzabile in 5 anni, con incidenza di soli €2.000 annui; evidenzia, inoltre, che i costi di mercato per altri oggetti di fornitura stimati da responsabile unico del procedimento in misura maggiore di quanto indicato in offerta, non potrebbero comunque superare l’importo di € 12.218,96, che si colloca al di sotto dei €14.000 euro previsti in offerta per la voce <em>“migliorie</em>” e non intacca l’utile pari a € 35.736,07 e la riserva di € 4.500 prevista per l’offerta tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">e) Avuto riguardo alla voce «<em>costi del personale e costi della sicurezza</em>» – per la quale il responsabile unico del procedimento ha rilevato sia la mancanza indicazione di 15,2 ore settimanali relativi al responsabile del servizio ed al biologo nutrizionista, per un costo di €5.965,20, sia la mancata corrispondenza alle quotazioni di mercato dei costi per formazione, visite mediche e relazione del DVR – parte ricorrente, ha evidenziato, quanto alla prima contestazione che si tratta di figure strettamente aziendali, il cui costo incide sulle economie di scala, avendo una incidenza non superiore al 5%, quindi limitatamente a 200 pasti per Casandrino (ossia il 5% del totale di 4.000 pasti/die prodotti ); avuto riguardo al maggior costo di altre voci inerenti al lavoro, parte ricorrente lamenta che la stazione appaltante non avrebbe fornito alcun minimo principio di prova.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Casandrino che ha eccepito l’inammissibilità e dedotto circa l’infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 21 marzo 2024, la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare su istanza di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 23 maggio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Premette il Collegio che il subprocedimento di verifica dell’anomalia, dal punto di vista della strutturazione del potere, non si discosta dall’archetipo della funzione tecnico-discrezionale, nel senso che ben può essere articolato in tre fasi logicamente sequenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, vi è una fase, tipicamente istruttoria, costituita dall’acquisizione da parte della stazione appaltante di elementi documentali e fattuali, necessari per comprendere come l’offerta dell’operatore economico sia stata costruita; tale fase implica un dialogo endoprocedimentale tra stazione appaltante ed impresa e si articola, nella maggior misura, nell’acquisizione di elementi economici, contabili ed aziendali idonei a dare conto delle ragioni costitutive della proposta formulata in termini di sostenibilità economica, avuto riguardo ai costi da sostenere, in ispecie quelli per la manodopera, ed alla specificità dell’oggetto di affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La fase successiva è quella valutativa e rientra nella sfera di autonomia della stazione appaltante, che deve apprezzare se gli elementi acquisiti sono idonei e sufficienti ed in caso negativo, retrocedere riaprendo il dialogo con l’operatore economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, vi è il giudizio che chiude il subprocedimento di anomalia, in cui la stazione appaltante decide se l’offerta dell’operatore economico soggetta a verifica sia o meno congrua.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che eventuali criticità della fase istruttoria di acquisizione degli elementi o un’errata valutazione ben potranno incidere negativamente sulla legittimità del giudizio, dal punto di vista del cattivo uso del potere tecnico discrezionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, dalla lettura del verbale di verifica dell’anomalia del 15 novembre 2023 emerge che il responsabile unico del procedimento ha riscontrato carenze nelle giustificazioni di alcune voci di costo che, a quel tempo, non potevano consentirgli di pervenire ad un convincente giudizio di incongruità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, quanto al punto 1) Diete speciali, si evidenziano dubbi (non a caso si impiega il modo verbale condizionale) circa il numero dei pasti rispetto alle grammature e sull’attualità dei costi rispetto alle fatture esibite dalla ricorrente e datate 2022, senza tuttavia giungere a verificare, o ipotizzare in concreto, che l’eventuale maggior costo avrebbe portato l’offerta in perdita. Allo stesso modo l’entità dei costi dei pasti per soggetti celiaci ed intolleranti è priva di ogni elemento in ordine all’effettività dell’aumento dei costi, ov’anche in misura percentuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per la questione del costo del furgone di riserva nel verbale non si evince alcuna valutazione circa l’incidenza economica di una eventuale omissione in sede di giustifiche, restando un dato incerto ed insufficiente, allo stato, per giungere ad un adeguato giudizio di incongruità.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo per la voce <em>«menu aggiuntivi per ricorrenze speciali</em>», nel verbale si ipotizza che i relativi costi non potrebbero essere uguali a quelli del menu standard, senza alcuna concreta motivazione a supporto di tale convincimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo, per la voce <em>«omaggi agli alunni a Natale e Pasqua // Buffet Omaggio per 80 persone // Pranzo a sacco per la prima gita</em>», nel verbale di verifica non si rappresenta perché una tale omissione sarebbe stata certa ragione di anomalia dell’offerta. Inoltre, in relazione all’impianto di microfiltrazione, la stazione appaltante non ha tenuto conto dell’operatività del meccanismo di ammortamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, non erra parte ricorrente ove lamenta l’assenza di qualsiasi riferimento nel verbale impugnato alla provenienza dei dati di costo stimati dal responsabile unico del procedimento relativamente a beni di consumo ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, il cui costo ammonterebbe a circa ventinovemila euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, ugualmente privo di elementi di riscontro sono i maggiori costi rilevati per le voci inerenti al costo del lavoro, dovendo altresì ritenersi che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la concreta incidenza del costo delle due figure (responsabile del servizio ed biologo nutrizionista) ritenute non computate nel costo del lavoro, per un importo di €5.965,20, sia dal punto di vista di una possibile spiegazione in termini di organizzazione aziendale, sia in punto di effettiva incidenza sulla sostenibilità dell’offerta dal punto di vista economico.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il procedimento di verifica di anomalia nel caso in esame ha risentito sia di una carenza di istruttoria nell’acquisizione d’ufficio di elementi utili a conoscere l’attuale entità di alcuni costi di esercizio (che avrebbe reso necessaria un’idonea ulteriore interlocuzione con l’operatore economico volta ad accertare in modo esaustivo la ragione delle criticità rilevate nel verbale) sia di una valutazione complessiva della sostenibilità dell’offerta che, invece, sono state poste direttamente a sostegno di una valutazione, condizione che sola può giustificare l’esclusione del concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento dei provvedimenti impugnati, dovendo la stazione appaltante procedere al riesercizio del potere di verifica di anomalia, alla luce delle considerazioni contenute nella presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza con condanna del Comune di Casandrino al relativo pagamento in favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate nei confronti della controinteressata.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Casandrino al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di €2.000,00(duemila/00), oltre accessori di legge. Spese compensate nei confronti della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Corciulo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Laura Maddalena, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-differenti-fasi-del-sub-procedimento-di-verifica-dellanomalia-dellofferta/">Sulle differenti fasi del sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2011 n.3633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-4-2011-n-3633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-4-2011-n-3633/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-4-2011-n-3633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2011 n.3633</a></p>
<p>Pres. Pugliese Est. Arzillo G. Pascucci ed altri (Avv. ti F. Tedeschini e F. Seghini) c/ Prima sottocommissione elettorale circondariale di Tivoli (Avv. Stato) ed altri. sulla necessità che la sottocommissione elettorale valuti non solo il numero ma anche la regolarità delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-4-2011-n-3633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2011 n.3633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-4-2011-n-3633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2011 n.3633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese Est. Arzillo<br /> G. Pascucci ed altri (Avv. ti F. Tedeschini e F. Seghini) c/ Prima<br /> sottocommissione elettorale circondariale di Tivoli (Avv. Stato) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che la sottocommissione elettorale valuti non solo il numero ma anche la regolarità delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali e sulla esclusione in caso di eccedenza del numero legale massimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Liste – Presentazione – Numero di sottoscrizioni – Limite massimo – Eccedenza &#8211; Esclusione – Necessità.	</p>
<p>2. Elezioni – Liste – Presentazione – Sottoscrizioni &#8211; Numero legale – Rispetto – Commissione – Irregolarità – Valutazione &#8211; Necessità.	</p>
<p>3. Elezioni &#8211; Liste – Presentazione – Sottoscrizioni &#8211; Numero legale – Individuazione – Popolazione risultante dall’ultimo censimento – Considerazione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel procedimento per la presentazione delle liste elettorali, la commissione elettorale deve verificare che le candidature siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto dall’art. 3 della L. n. 81/1993 e procedere alla eliminazione della lista non solo quando la relativa dichiarazione di presentazione sia sottoscritta da un numero di elettori inferiore al numero richiesto, ma anche qualora essa venga sottoscritta da un numero di elettori superiore al massimo testualmente prescritto.	</p>
<p>2. In tema di elezioni, la sottocommissione elettorale  in corso di istruttoria è tenuta a verificare non solo se le sottoscrizioni per la presentazione delle liste rispettino il numero previsto dall’art.  3 della L. n. 81/1993 in riferimento alla popolazione, ma anche la loro regolarità. Infatti, l’eventuale eccedenza delle sottoscrizioni può essere sanata dalla irregolarità di una parte di esse che consenta di ricondurre il numero nei limiti legali.	</p>
<p>3. Nel procedimento per la presentazione delle liste elettorali, ai fini della individuazione del numero di sottoscrizioni necessario per la candidatura ex art. 3 della L. n. 81/1993 è necessario prendere in considerazione la popolazione determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale, essendo irrilevante la successiva modifica del numero degli abitanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 129 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3411 del 2011, proposto da:<br />
<b>Gilberto Pascucci, Gioacchino Renato Giannetti, Sacha Giannetti, Carlo Ponzani, Mariangela Venettoni, Anna Maria Di Pietri, Costantino Imperi</b>, tutti in proprio e nella qualità di candidati o presentatori della Lista “Montorio Rinasce”, rappresentati e difesi dagli Avv. Federico Tedeschini e Fabiana Seghini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>I^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tivoli e U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma</b>, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Di Bartolomeo Domenico &#8211; Lista Libertà e Continuità Per Montorio</b>, non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Giovanni De Angelis</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Consuelo Del Balzo, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, via del Corso, 300; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del provvedimento prot. n. 138 del 17.4.2011 verb. n. 89, recante la ricusazione della lista “Montorio Rinasce” con riferimento alle elezioni del 15 e 16 maggio 2011 per l&#8217;elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Montorio Romano.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Roma &#8211; I^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tivoli, e di Giovanni De Angelis;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>1. La sottocommissione elettorale circondariale di Tivoli, competente per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Montorio Romano del 15 – 16 maggio 2011, ha ricusato la lista ricorrente “Montorio Rinasce”, in quanto il numero delle relative sottoscrizioni (54) eccedeva quello massimo (pari a 50) previsto per i Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 2000 abitanti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i) della L. n. 81/1993, come sostituito dall&#8217;art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 120. <br />	<br />
2. I due motivi di ricorso, da considerarsi congiuntamente, prospettano vari profili di illegittimità, i quali muovono dalla contestazione del meccanismo di computo della popolazione riferito all’ultimo censimento ufficiale del 2001 (art. 2 del D.P.R. n. 570/1960; art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) e dalla prospettazione, in via alternativa, del riferimento al dato risultante dal certificato anagrafico prodotto in atti, secondo cui la popolazione residente nel Comune di Montorio Romano alla data del 16.4.2011 è pari a 2048 cittadini: il che comporterebbe l’applicazione, nella specie, dello scaglione di cui all’art. 3, comma 1, lettera h) della L. n. 81/1993, come sostituito dall&#8217;art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 120 (non meno di 30 e non più di 60 sottoscrittori).<br />	<br />
3. In punto di diritto, va anzitutto rilevato che la determinazione della popolazione in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale discende testualmente dalla legge (art. 2 del D.P.R. n. 570/1960; art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000). E’ vero che le menzionate previsioni attengono espressamente alla composizione dei consigli comunali, ma logicamente e coerentemente esse estendono il proprio raggio applicativo anche alla disciplina elettorale relativa a tale organo, nel cui ambito rivestono portata generale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 1981, n. 240).<br />	<br />
Dette previsioni sono volte a sancire l’irrilevanza delle fluttuazioni del numero della popolazione residente che avvengono nell’intervallo di tempo tra un censimento e l’altro, e rispondono a “ovvie e non superabili esigenze di ordine pratico ed amministrativo” (Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 1981, n. 528).<br />	<br />
Sotto questo profilo, è poi evidente che il certificato anagrafico prodotto in atti non può avere lo stesso valore di un censimento (quale che sia la configurazione dei relativi poteri nell’articolazione Stato – Regioni – enti locali).<br />	<br />
4. La giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio, sez. Latina, 5 novembre 2009, n. 1049; TAR Campania Napoli, sez. II, 29 maggio 2009, n. 3018) ha inoltre evidenziato che:<br />	<br />
&#8211; la previsione di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui la commissione elettorale deve verificare che « le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono », va i<br />
&#8211; come affermato da C. cost., 4 marzo 1992 n. 83, la fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento, ma si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera<br />
&#8211; chi volesse (sempre secondo la Corte costituzionale) influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento d<br />
&#8211; l’esiguità del numero di firme ulteriore rispetto al massimo previsto dalla legge non costituisce circostanza tale da condurre a una diversa conclusione, dato che se fosse lasciato al giudice il compito di stabilire nel caso concreto lo scarto in aument<br />
&#8211; un “range” di oltre due decine di firme tra i due limiti inferiore e superiore, si presenta pienamente idoneo a consentire prudenzialmente una raccolta di firme che sia superiore al margine minimo, e contemporaneamente non superi il limite massimo, sì c<br />
5. Ad avviso del Collegio le argomentazioni contenute nella richiamata sentenza della Corte costituzionale (e nella successiva ordinanza 29 ottobre 1999, n. 407) consentono di rilevare anche &#8211; per connessione &#8211; la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 2 del D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 3 della L. n. 81/1993, formulata in relazione agli artt. 3, 49, 51 e 97 della Costituzione, con particolare riferimento alla mancanza di aggiornamento del dato numerico risultante dal censimento ufficiale. Del resto, la normativa in questione è proprio volta a garantire un ragionevole e ordinato svolgimento delle elezioni sulla base di criteri di certezza e di salvaguardia della corretta determinazione della volontà popolare; mentre la prefigurazione di un sistema diverso, parimenti idoneo a garantire la necessaria certezza, postulerebbe un inammissibile intervento additivo in pregiudizio della legittima discrezionalità del legislatore. <br />	<br />
6. Per le stesse ragioni va disattesa la censura relativa alla violazione e alla falsa applicazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto a un ricorso effettivo) e dell’art. 3 dell’Addendum inserito con il protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione medesima (diritto a elezioni da svolgersi “in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”).<br />	<br />
Ciò in quanto sono ammissibili, nell’ambito del margine di apprezzamento spettante agli Stati, le limitazioni che perseguano uno scopo legittimo e siano proporzionate al sacrificio inferto agli individui, in particolare quando esse siano volte a rafforzare e proteggere la libertà del popolo di esprimere la propria volontà (Corte europea dir. uomo, sez. I, 10 aprile 2008).<br />	<br />
E d’altra parte non si ravvisa alcuna violazione del “diritto al ricorso effettivo”, posto che i ricorrenti usufruiscono dell’apposita tutela predisposta dall’art. 129 c.p.a. proprio per la fase anteriore allo svolgimento della tornata elettorale.<br />	<br />
7. Rimangono da esaminare i profili istruttori e motivazionali. Parte ricorrente lamenta il fatto che la competente sottocommissione elettorale non abbia seguito l’ordine delle operazioni previsto dalle istruzioni ministeriali (pp. 24 e 25), e in particolare non abbia dapprima provveduto a escludere le sottoscrizioni formalmente irregolari dal novero di quelle rilevanti ai fini dell’applicazione della norma predetta, né abbia tenuto conto, comunque, della possibilità di considerare le quattro sottoscrizioni in più rispetto al massimo di legge come firme “di riserva”.<br />	<br />
Il Collegio ribadisce, in linea di principio, che l’ampio “range” fissato dalla norma primaria (nella specie: 25-50 sottoscrizioni) esclude la possibilità di giustificare “a priori” la presenza di un certo numero di “firme di riserva”, nel senso che la presentazione di un numero di sottoscrizioni pari al massimo di legge è presumibilmente sufficiente a garantire i candidati dalle sorprese che potrebbero derivare dall’eventuale esclusione di alcune sottoscrizioni.<br />	<br />
7.1 E’ vero, peraltro, che la procedura stabilita nelle istruzioni ministeriali prevede che si faccia luogo alla ricusazione della lista solo in esito all’effettuazione delle verifiche relative alla regolarità delle firme (con particolare riferimento alle relative autentiche e al possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del Comune). Ciò significa che &#8211; secondo l’impostazione del ricorso &#8211; l’eccedenza delle sottoscrizioni potrebbe quantomeno essere sanata “a posteriori” dal rilievo dell’irregolarità di una parte di esse.<br />	<br />
Con riferimento al caso di specie, questo profilo di censura risulta fondato.<br />	<br />
Dal verbale della seduta della competente sottocommissione elettorale non risulta infatti che la ricusazione impugnata in questa sede sia stata preceduta dalle operazioni prescritte al par. 15, punto II delle istruzioni ministeriali, allo scopo di verificare, tra l’altro, se le 54 sottoscrizioni fossero tutte regolari. <br />	<br />
8. La considerazione di cui al precedente punto 7.1. comporta l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’atto impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione ai fini del successivo corso del procedimento elettorale, previo compimento delle verifiche di cui al medesimo punto 7.1.<br />	<br />
9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e con gli effetti di cui al punto 8 della motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-4-2011-n-3633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2011 n.3633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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