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	<title>3615 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3615 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;ammissibilità della modifica soggettiva in corso di gara dei consorzi stabili anche a fattispecie regolate dal d.lgs. n. 163/2006.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullammissibilita-della-modifica-soggettiva-in-corso-di-gara-dei-consorzi-stabili-anche-a-fattispecie-regolate-dal-d-lgs-n-163-2006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 11:20:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullammissibilita-della-modifica-soggettiva-in-corso-di-gara-dei-consorzi-stabili-anche-a-fattispecie-regolate-dal-d-lgs-n-163-2006/">Sull&#8217;ammissibilità della modifica soggettiva in corso di gara dei consorzi stabili anche a fattispecie regolate dal d.lgs. n. 163/2006.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Modifica soggettiva del Consorzio Stabile &#8211; In corso di gara &#8211; Estensione dei principi delineati dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2022 &#8211; Anche a casi regolati dal d.lgs. n. 163/2006 &#8211; Ammissibilità. La modificabilità soggettiva del consorzio stabile, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullammissibilita-della-modifica-soggettiva-in-corso-di-gara-dei-consorzi-stabili-anche-a-fattispecie-regolate-dal-d-lgs-n-163-2006/">Sull&#8217;ammissibilità della modifica soggettiva in corso di gara dei consorzi stabili anche a fattispecie regolate dal d.lgs. n. 163/2006.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullammissibilita-della-modifica-soggettiva-in-corso-di-gara-dei-consorzi-stabili-anche-a-fattispecie-regolate-dal-d-lgs-n-163-2006/">Sull&#8217;ammissibilità della modifica soggettiva in corso di gara dei consorzi stabili anche a fattispecie regolate dal d.lgs. n. 163/2006.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Modifica soggettiva del Consorzio Stabile &#8211; In corso di gara &#8211; Estensione dei principi delineati dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2022 &#8211; Anche a casi regolati dal d.lgs. n. 163/2006 &#8211; Ammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La modificabilità soggettiva del consorzio stabile, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (ammessa per estensione giurisprudenziale dei principi delineati dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2022), deve ritenersi ammissibile anche con riferimento a casi regolanentati sotto il vigore del contesto normativo delineato dal d.lgs. n. 163 del 2006, dovendosi propendere per una maggiore flessibilità dell’interpretazione delle norme che regolamentano la partecipazione plurisoggettiva degli operatori economici, per assicurare il <i>favor partecipationis.</i></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sabatino &#8211; Est. Fasano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5684 del 2022, proposto da<br />
Consorzio Innova Soc. Coop. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria R.T.I. Consorzio Innova – Omnia Servitia s.r.l. &#8211; Clean Service s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Curzi, Marco Dugato, Antonio Lirosi ed Elena Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Corrado Curzi in Ancona, via Menicucci n. 1;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Accelerant Insurance Europa SA NV, in persona del legale rappresentante<i> pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Opilio, Marco Iannacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.03968/2022, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip s.p.a. e della Accelerant Insurance Europa SA;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le memorie delle parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con bando pubblicato in data 5.8.2015 sulla G.U.U.E. n. S149 e sulla G.U.R.I. n. 91, Consip s.p.a. (in seguito solo Consip), ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006, indiceva la gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli Istituti e luoghi di cultura individuati dall’art. 101 del d.lgs. 42 del 2004, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/199 e s.m.i. e dell’art. 58 l. 388 del/2000. L’appalto aveva ad oggetto a) “Servizi di Governo” tesi a consentire un’adeguata programmazione del servizio, una puntuale identificazione degli impianti/strutture oggetto del servizio attraverso l’anagrafica tecnica, e una corretta integrazione dei servizi; b) “Servizi integrativi”, questi ultimi articolantisi in B.1 “Servizi di Manutenzione”, B.2 “Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale”, B.3 “Servizi di Manutenzione del Verde”, B.4 “Altri Servizi Operativi”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La gara era suddivisa in 9 lotti geografici, con il lotto 7, oggetto del presente contenzioso, riguardante l’esecuzione dei servizi sopra specificati negli Istituti e nei luoghi di cultura pubblici individuati dall’art. 101 del d.lgs. n. 42 del 2004 e ubicati nella Regione Lazio, fino al raggiungimento dell’importo massimo di euro 80.000.000,00 IVA esclusa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Per conseguire l’aggiudicazione del suddetto lotto, nel termine indicato nella legge di gara, il R.T.I. costituendo “Unifica Soc. Coop – Omnia Servitia s.r.l. – Cleama Service s.r.l.“, con mandataria Unifica Soc. Coop. e quali mandanti Omnia Servitia s.r.l. e Clean Service s.r.l., presentava l’offerta. Successivamente, con atto pubblico del 15.4.2016, il Consorzio Unifica Sooc. Coop. concedeva al Consorzio Innova soc. coop. (in seguito anche Innova) l’affitto della propria azienda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Innova, comunicando la circostanza alla Consip, e specificando che a far data dal 1.06.2016 l’affittuaria subentrava nell’offerta assumendo il ruolo di mandataria del R.T.I. concorrente, diveniva quindi “Innova Soc. Coop – Omnia Servitia s.r.l. – Clean Service s.r.l.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con nota del 12.7.2016, Innova dichiarava il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara, ed assunto il ruolo di capogruppo del predetto R.T.I., sottoscriveva plurime dichiarazioni di conferma dell’offerta, onde prorogarne via via la validità, per oltre cinque anni, sino al 31.12.2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella suddetta nota, Innova specifica che le imprese designate all’esecuzione del servizio oggetto di appalto, sarebbero state la Coop For Service soc.coop. a r.l. (in seguito Coopforservice), e la Ergap s.r.l. con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’assegnazione dei lavori a dette consorziate sarebbe stata formalizzata con delibera del competente organo del consorzio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con nota protocollo n. 1477 del 20.4.2021, Consip avvisava Innova che, nel corso del controllo sul possesso da parte del R.T.I. concorrente dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, era sopravvenuta una irregolarità nella posizione contributiva della consorziata Coopforservice, perché il DURC, rilasciato a seguito di richiesta del 25.5.2021, con riferimento alla posizione ‘Gestione Datori di lavoro con dipendenti – Gestione Committenti di co.co.co. e co.co.pro’, evidenziava un debito di euro 37.268,10, assegnando il termine di giorni 10 solari dalla contestazione per la presentazione di memorie scritte e documenti giustificativi, con riserva di assumere determinazioni in ordine alla esclusione del concorrente dalla gara, in relazione alla escussione della garanzia provvisoria ed alla segnalazione all’ANAC.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota del 30.4.2021, Innova chiedeva la concessione di una proroga per la presentazione di scritti e documenti, al fine di consentire alla consorziata di svolgere le proprie difese e, nel contempo, eccepiva che la questione sollevata dalla Consip era priva di rilievo atteso che, da un lato Innova aveva il possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, requisiti sempre presenti a decorrere dal 1.6.2016 (ossia dal subentro di Innova nella posizione di capogruppo del RTI a seguito dell’affitto del ramo di azienda di Unifica soc. coop.) e dall’altro, nel caso di aggiudicazione del lotto 7, avrebbe comunque eseguito in proprio le prestazioni oggetto di appalto, come aveva già fatto in precedenza per altri lotti con lo stesso Ente, esclusivamente per ragioni organizzative proprie del Consorzio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con provvedimento protocollo n. 37083 del 18.11.2021, Consip escludeva il RTI Innova dalla procedura di gara. Innova chiedeva l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione, ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro. Consip, con nota del 26.11.2021, comunicava all’ANAC l’esclusione del RTI dalla procedura di gara, ai fini dell’inserimento del nominativo della Coopforservice nel casellario informatico, e chiedeva al garante Accelerant Insurance Europe SA/NV Rappresentanza generale per l’Italia l’escussione della cauzione provvisoria rilasciata in favore del ridetto RTI, nell’ammontare di euro 600.000,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Innova proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per l’annullamento degli atti adottati dalla Consip, denunciando che il provvedimento di esclusione era illegittimo, in quanto, ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2012, era consentita la riduzione della compagine plurisoggettiva, se giustificata da ragioni organizzative interne al Consorzio (in possesso dei requisiti fissati dalla <i>lex specialis</i>) e non da finalità elusiva delle regole di gara<i>.</i> Secondo la ricorrente, la Consip aveva violato i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nella misura in cui l’esclusione era stata disposta a fronte di una irregolarità contributiva, maturata dalla consorziata designata quale esecutrice, per un periodo di tempo assai limitato e irrisorio, se confrontato con la durata della procedura di gara, e peraltro dovuto all’impossibilità, temporanea, di saldare il debito contributivo con l’utilizzo del modello F24 a zero, utilizzando in compensazione un credito fiscale. La Consip avrebbe dovuto tenere conto della assoluta particolarità della fattispecie, con particolare riguardo all’eccessiva durata della gara, all’esiguità del periodo di irregolarità ed all’insorgenza dell’irregolarità durante il periodo pandemico, applicando le coordinate ermeneutiche delineate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4844 del 26.6.2021. Innova precisava che l’irregolarità contributiva ascrivibile alla consorziata esecutrice era irrilevante e imputabile essenzialmente a forza maggiore, posto che al momento dell’insorgenza del debito contributivo, pari ad euro 37.258,10, l’impresa già vantava un credito erariale (IVA) di euro 219.736,90, e il commercialista delegato dalla società non aveva potuto regolarizzare, entro il termine indicato dall’INPS, la posizione contributiva in quanto affetto da Covid 19 e ricoverato presso il presidio ospedaliero dal 16.2.2021 fino al 27.2.2021, senza poter riprendere immediatamente l’attività. La regolarizzazione avveniva tempestivamente una volta ripresa l’attività, mediante F24 a zero, ossia con la compensazione del credito erariale in data 31.3.2021. Infine, il RTI chiedeva al Tribunale amministrativo un accertamento, seppure incidentale, circa l’illegittimità del DURC ostativo, atteso che, al momento dell’emissione dello stesso (25.2.2021), la posizione sostanziale della società consorziata era in attivo, in ragione della sussistenza del controcredito di natura fiscale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 3968 del 2022, respingeva il ricorso. Il Collegio di primo grado riteneva che la possibilità dell’organismo che partecipava alla gara in forma plurisoggettiva potesse, successivamente alla presentazione dell’offerta, praticare una opzione riduttiva della compagine, trovava un limite invalicabile quando la riduzione era teleologicamente volta ad eludere la legge di gara, ossia ad evitare la sanzione dell’esclusione per difetto sopravvenuto dei requisiti di ordine generale o speciale in capo ad uno dei componenti. L’indicazione rinvenibile nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 2/2022 non era applicabile alla fattispecie per il differente assetto del quadro normativo di riferimento, senza che avesse in proposito rilievo la circostanza che la carenza del requisito riguardasse la consorziata designata per l’esecuzione della prestazione oggetto di appalto e non il Consorzio partecipante. Il T.A.R. evidenziava, inoltre, che l’irregolarità contributiva era relativa al mancato versamento di contributi nel mese di agosto 2020 e, rispetto ad essa, la regolarizzazione della posizione nei termini assegnati dall’istituto previdenziale creditore della prestazione, non produceva effetto sanante dell’illegittimità declinata dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 che, nei confronti della Stazione appaltante, permaneva, in tal modo giustificandosi l’adozione della misura dell’esclusione dalla procedura di gara. Inoltre, secondo l’indirizzo sostenuto dal Consiglio di Stato, l’esistenza di un credito da portare in compensazione non giovava al concorrente in termini di opponibilità della predetta situazione giuridica soggettiva alla stazione appaltante, con effetto paralizzante della sanzione espulsiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, Innova ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma e denunciando: “<i>1. Errore in giudicando. Vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto dei requisiti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sproporzione tra il provvedimento adottato ed i presupposti accertati; 2) Errore in giudicando. Vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 in relazione all’abnorme protrarsi delle operazioni di gara. Eccesso di potere. Violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di affidamento, di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sproporzione tra il provvedimento adottato ed i presupposti accertati; 3) Errore in giudicando. Vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’azione amministrativa. Violazione del principio di affidamento, di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sproporzione tra il provvedimento adottato ed i presupposti accertati anche sotto il differente profilo del mancato apprezzamento della forza maggiore; 4) Errore in giudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria; 5) Errore in giudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 6, lettera i) del d.lgs. 163/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria”. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Consip s.p.a. a Socio Unico si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello. L’appellata ha precisato che l’art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile <i>ratione temporis</i>, prevede una clausola di esclusione automatica con esito vincolato, e la sostituzione postuma rispetto all’accertamento della irregolarità contributiva sarebbe una palese elusione dell’obbligo del possesso continuativo dei requisiti di ordine generale, che devono essere mantenuti senza interruzione alcuna in capo al Consorzio e a tutte la consorziate esecutrici per tutta la procedura di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Accellerant Insurance Europe SA si è difesa con memoria, rimettendosi alle valutazioni del Consiglio di Stato circa l’esclusione di parte appellante dalla procedura di gara e con riferimento ai provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. All’udienza del 20 dicembre 2022, la causa è stata assunta in decisione.<i></i></p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Con il primo mezzo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto ammissibile l’opzione riduttiva posta in essere da Innova, sulla base del rilievo che non sarebbe stata dalla stessa fornita la prova concreta del fatto che l’estromissione della consorziata sia dipesa da ragioni organizzative, piuttosto che dalla necessità di evitare l’esclusione paventata dalla Consip. Secondo l’appellante, il T.A.R. non avrebbe colto la portata delle censure sollevate da Innova con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si mirava a dedurre l’incoerenza del provvedimento espulsivo adottata dalla Consip, nonostante Innova avesse espressamente assunto l’impegno di sostituirsi alla consorziata Coopforservice, ed Innova, quale Consorzio, avesse posto in essere una riorganizzazione non additiva della compagine societaria, e comunicato che avrebbe eseguito in proprio la prestazione oggetto di aggiudicazione, avendo le capacità tecniche della Coopforservice, in quanto in possesso dei requisiti di ordine generale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La regolarità contributiva di Coopforservice era venuta meno nel corso della procedura di gara, pertanto, la riorganizzazione non additiva non avrebbe comportato alcun <i>vulnus</i> al sistema, perché le prestazioni sarebbero state alla fine eseguite da soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e delle capacità tecniche, che avevano partecipato al confronto concorrenziale. L’esponente evidenzia di essere un consorzio di imprese artigiane assimilabile ad un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422 del 1909, ossia un soggetto giuridico a sè stante, distinto, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte, che partecipa alla procedura di gara utilizzando requisiti suoi propri, e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè suoi <i>interna corporis</i>. Il Consorzio, sotto differente profilo, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non ammissibile, in quanto nuova argomentazione, l’applicabilità alla fattispecie dell’Adunanza Plenaria n. 2/2022, anche a vicende di modifica della composizione del concorrente plurisoggettivo che si verifichino nel corso di procedure di gara regolate dal precedente Codice appalti (d.lgs. n. 163 del 2006), mentre il richiamo alla Adunanza Plenaria non è volto ad attribuire una nuova argomentazione, ma a valorizzare come le ragioni che avevano in passato indotto la giurisprudenza ad ammettere la modifica riduttiva del concorrente plurisoggettivo per esigenze di riorganizzazione interna, e non per finalità elusive della legge di gara, avevano trovato la loro naturale e logica collocazione, e conferma, anche con riferimento all’interpretazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Con il secondo motivo, si denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prima istanza nella parte in cui ha ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso, affermando che la sanzione espulsiva dalla procedura di gara del concorrente (anche plurisoggettivo) doveva considerarsi una conseguenza obbligata del mancato possesso di un DURC regolare da parte di uno dei soggetti facenti parte della compagine, circostanza che avrebbe determinato, secondo il giudicante, la perdita del possesso continuo ed interrotto dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura, dalla presentazione dell’offerta al termine della prestazione aggiudicata, non ritenendo pertinente la sentenza n. 4844/2021 del Consiglio di Stato. Secondo l’appellante, tale decisione sarebbe errata, non essendo state indicate le ragioni della mancata applicazione alla fattispecie del principio affermato nella richiamata decisione, onde, il motivo di diritto viene riproposto come secondo motivo di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Con la terza censura, l’appellante denuncia che il giudice di primo grado non avrebbe dato rilievo al fatto che il debito contributivo era presidiato da un controcredito erariale, già presente al sorgere del primo, tanto che, appena reso possibile dalla guarigione del professionista incaricato di curare la posizione previdenziale di Coopforservice, l’irregolarità contributiva era stata sanata con la semplice presentazione di un F24 a zero; né alcun rilievo avrebbe avuto la circostanza dedotta dalla ricorrente come ‘causa di forza maggiore’, secondo cui il ritardo del pagamento sarebbe conseguenza dell’avere il predetto professionista contratto il Covid, con conseguente ricovero ospedaliero. Nella nota del 14.5.2021, Innova aveva evidenziato alla Consip che l’irregolarità contributiva della Coopforservice per un periodo brevissimo, ossia dal 25.2.2021 – 31.3.2021, era la diretta ed esclusiva conseguenza dell’avvenuto ricovero ospedaliero e conseguente convalescenza per infezione da Covid 19 del professionista incaricato del pagamento delle contribuzioni dei dipendenti in favore degli enti previdenziali, pagamento che questi, qualora presente, ben avrebbe potuto eseguire, come poi aveva fatto appena ripreso il pieno possesso della funzione, regolarizzando la posizione contributiva della consorziata mediante compensazione del credito INPS (euro 37.258,10) con il credito che la Coopfoservice all’epoca vantava nei confronti dell’erario, pari a circa euro 900.000,00. L’appellante lamenta, inoltre, la abnorme durata della procedura di gara, evidenziando la peculiarità delle circostanze derivanti dalla impossibilità di regolarizzare la situazione contributiva a causa della situazione sanitaria emergenziale, con il sistema della compensazione. Ciò ai fini dell’imputazione della temporanea perdita del requisito della consorziata per ragioni di forza maggiore. Circostanza che non sarebbe stata correttamente valutata dal giudice di prime cure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Con il quarto mezzo, si denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che nella fattispecie non ricorrerebbero apprezzabili ragioni per superare l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l’esistenza di un credito da portare in compensazione può automaticamente giovare con effetti opponibili alla Stazione appaltante, posto che la normativa di settore, pur prevedendo la possibilità di estinguere il debito contributivo ricorrendo alla compensazione, richiederebbe sempre l’esecuzione di verifiche sui relativi presupposti, richiamando, altresì, la sentenza n. 7877 del 2020 del Consiglio di Stato nella fattispecie inconferente, in quanto trattasi di vicenda differente da quella in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Con la quinta doglianza, l’appellante evidenzia la non correttezza della affermazione del collegio di prima istanza sull’automatismo della escussione della garanzia provvisoria, atteso che l’indirizzo giurisprudenziale, a tale riguardo espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8367 del 2021, ritiene, al contrario, che l’escussione della cauzione provvisoria avviene solo a valle dell’aggiudicazione definitiva e, dunque, solo nei confronti di un aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Il primo e il secondo motivo di appello vanno trattati congiuntamente, in quanto inerenti a profili connessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Le critiche sono fondate per i principi di seguito enunciati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.1. Il Collegio rileva che le questioni prospettate dalle parti sono sostanzialmente le seguenti: a) se sia legittima, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett.i) del d.lgs. n. 163 del 2006, l’estromissione di una consorziata esecutrice di un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro &#8211; costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, previsto dall’art. 34, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 163 del 2006 cui è equiparabile il Consorzio Innova (Consorzio tra Imprese Artigiane costituito ai sensi della legge quadro n. 443/1985) &#8211; per sopravvenuta perdita, in corso di gara, dei requisiti (nella specie, sopravvenuta perdita di regolarità contributiva), da quest’ultima posseduti alla data di presentazione dell’offerta; b) se al suddetto Consorzio sia consentito estromettere la consorziata designata dell’esecuzione del servizio oggetto di appalto, divenuta priva dei requisiti, e provvedere, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, alla esecuzione in proprio delle prestazioni, esclusivamente per ragioni organizzative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ importante precisare che, con nota del 30.4.2021, Consorzio Innova ha comunicato alla Stazione appaltante la disponibilità ad estromettere la consorziata già indicata in gara, ed a provvedere, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del servizio, come aveva già fatto in precedenza per altri lotti con lo stesso Ente, esclusivamente per ragioni organizzative proprie del Consorzio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Stazione appaltante ha escluso il R.T.I. dalla procedura di gara, con provvedimento protocollo n. 37083 del 18.11.2021, avendo riscontrato la violazione dell’art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163 del 2006 a fronte dell’accertata perdita del requisito della regolarità contributiva da parte della CoopForsevice, e valutato elusiva la modifica in riduzione, non avendo il Consorzio manifestato, prima dell’avvio del contraddittorio, alcuna ragione organizzativa giustificativa della estromissione della medesima consorziata, ovvero della sua sostituzione con altra esecutrice. La sostituzione postuma rispetto all’accertamento dell’irregolarità, secondo la Consip, sarebbe una palese elusione dell’obbligo del possesso continuativo dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, che dovrebbero essere mantenuti, secondo unanime orientamento giurisprudenziale, senza interruzione alcuna in capo al Consorzio e a tutte le consorziate esecutrici per tutta la procedura di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.2. Ciò premesso va rammentato, ma tale circostanza è stata illustrata dall’appellante e dalla Consip nei propri scritti difensivi, che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2/2022, ha affermato il seguente principio di diritto: “<i>la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La questione all’esame di questa Sezione è se la portata applicativa del suddetto indirizzo interpretativo possa estendersi alla fattispecie in esame, disciplinata dal d.lgs. n. 163 del 2006, quale espressione del processo evolutivo della giurisprudenza sulle questioni trattate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio rammenta che questa Sezione, con sentenza n. 9762 del 2022, ha esteso i principi delineati dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2022 anche ai consorzi stabili, ammettendo la sostituzione della consorziata designata dall’appalto, regolamentato dal d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, con altra consorziata, già indicata in sede di partecipazione tra le consorziate esecutrici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che, laddove si verifichi tale ipotesi, secondo i principi enunciati da questo Consiglio di Stato, la Stazione appaltante, in applicazione dell’art. 1 della l. 241/1990 e all’art. 4 d.lgs. n. 50/2016, è tenuta ad interpellare il consorzio stabile, se questo non abbia già manifestato la propria volontà in ordine alla possibilità di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere possibile la partecipazione dello stesso alla gara, nonostante la perdita dei requisiti di una delle consorziate designate dall’appalto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da siffatti rilievi consegue che la giurisprudenza amministrativa, sebbene con riferimento a fattispecie regolamentate dal d.lgs. n. 50 del 2016, è ormai giunta alla conclusione di consentire in siffatti ipotesi la partecipazione alla gara, nonostante la perdita di requisiti di imprese facenti parti di un RTI o di un Consorzio stabile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.3. Per le ragioni di seguito enunciate, questa Sezione ritiene che a medesima conclusione debba pervenirsi anche nel caso in esame, sebbene regolamentato sotto il vigore del contesto normativo delineato dal d.lgs. n. 163 del 2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consorzio Innova è un consorzio tra imprese artigiane costituito ai sensi della legge quadro n. 443 del 1985, equiparabile ai consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, le cui caratteristiche sostanzialmente possono essere assimilabili a quelle dei consorzi stabili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il consorzio stabile, infatti, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 10, comma 1, lett. c), L. 10 febbraio 1994, n. 109, all’esito di un ‘percorso di tipizzazione normativa del fenomeno della cooperazione tra imprese’ nell’esecuzione di commesse pubbliche, che ha visto nel tempo il riconoscimento delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro regolati dalla l. 25 giugno 1909, n. 422, con l’art. 20, l. 8 agosto 1977, n. 584, e la disciplina dei consorzi ordinari, con l. 17 febbraio 1987, n. 80.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consorzio tra imprese si colloca nel più ampio fenomeno della partecipazione aggregata alle procedure di evidenza pubblica, secondo i principi del <i>favor partecipationis</i> e della ‘neutralità delle forme giuridiche’ dei soggetti partecipanti alla procedura di gara, disciplinati e regolamentati dalla legislazione prima comunitaria e poi eurounitaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Una caratteristica del Consorzio Innova, quale consorzio tra imprese artigiane, è il c.d. elemento teleologico, ossia l’astratta idoneità del consorzio, esplicitamente consacrata nello statuto consortile, di operare con un’autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le presentazioni previste nel contratto, ferma restando la facoltà per il consorzio, che abbia tale struttura, di eseguire le prestazioni, nei limiti consentiti, attraverso le consorziate. Si ritiene, pertanto, che il riferimento aggiuntivo del codice dei contratti pubblici alla ‘comune struttura di impresa’ induce a concludere nel senso che costituisce un predicato indefettibile di tali soggetti l’esistenza di un’azienda consortile, intesa nel senso civilistico di ‘complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa’.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dall’elaborazione giurisprudenziale emerge che si tratta di un autonomo oggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicchè unico interlocutore con l’amministrazione appaltante è il medesimo consorzio, con la conseguenza che i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria devono essere da esso comprovati con il cumulo dei requisiti delle singole consorziate e non solo di quelli delle imprese per le quali il consorzio dichiari di concorrere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A quest’ultimo rilievo va data la dovuta importanza, atteso che la questione delle modifiche soggettive della struttura del consorzio, in sede di gara, sembra sfumare se si riflette sul fatto che l’amministrazione appaltante ha un unico interlocutore nella procedura, sebbene espressione di una realtà plurisoggettiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, i criteri che devono ispirare l’approdo ermeneutico che giunge all’applicabilità dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2022 alla fattispecie in esame, sono quelli che regolamentano la partecipazione aggregata alle procedure di evidenza pubblica, che a loro volta legittimano la creazione dei consorzi, ossia il<i>favor partecipationis </i>e la ‘neutralità delle forme giuridiche dei soggetti partecipanti’, come chiariti dalla legislazione eurounitaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali principi coesistono e suggeriscono una interpretazione del dettato normativo finalizzata ad agevolare la partecipazione delle imprese, nel rispetto della <i>par condicio</i> degli operatori giuridici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio del <i>favor partecipationis</i> consiste nel realizzare l’ampliamento della platea dei concorrenti che partecipano ad una gara pubblica, costituendo dunque espressione della massima concorrenzialità nel settore dei pubblici contratti. Ogni deroga a tale finalità di carattere generale deve, di conseguenza, essere suscettibile di stretta interpretazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio della ‘neutralità delle forme giuridiche’, invece, è stato confermato dagli artt. 19, par.2, della direttiva 2014/24/UE, relative ai settori ordinari, 37, par. 2, della direttiva 2014/25/UE relativa ai settori speciali e 26, par. 2, della direttiva 2014/23/UE, relativa alle concessioni, a mente dei quali i raggruppamenti di operatori economici non possono essere obbligati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 19, par.2, direttiva 2014/23/UE, infatti, è la base interpretativa della modalità partecipativa di una pluralità di operatori economici, la cui tipizzazione viene rimessa al legislatore nazionale, secondo principi di proporzionalità e di non discriminazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla scorta di tale percorso interpretativo, vengono in rilievo gli approdi a cui è giunta l’Adunanza Plenaria nella sentenza invocata sul tema oggetto della pronuncia (ossia perdita dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 in sede di gara), la quale è pervenuta alla conclusione di ritenere necessaria, tra le norme antinomiche, “<i>la applicazione di una sola di esse (quella, appunto, compatibile con le fonti sovraordinate della Costituzione e del diritto dell’Unione Europea), e la non applicazione dell’altra recessiva perché contraria ai più volte richiamati principi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è quindi ritenuto (punto 12 della sentenza) che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-“<i>una interpretazione che escluda la sopravvenienza della perdita dei requisiti ex art. 80 in fase di gara, per un verso introdurrebbe una disparità di trattamento tra varie ipotesi di sopravvenienze non ragionevolmente supportata”; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>-“si verificherebbe un caso di concreta incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione da parte di imprese ‘incolpevoli’, riguardando il fatto impeditivo sopravvenuto una sola di esse, così finendo per costituire una fattispecie di ‘responsabilità oggettiva’, ovvero una inedita, discutibile (e sicuramente non voluta) speciale fattispecie di culpa in eligendo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si aggiunge che: “<i>Se uno dei principi fondamentali in tema di disciplina dei contratti con la pubblica amministrazione – tale da giustificare la previsione stessa del raggruppamento temporaneo di imprese – è quello di consentire la più ampia partecipazione delle imprese, in condizione di parità, ai procedimenti di scelta del contraente (e dunque di favorirne la potenzialità di accedere al contratto, al contempo tutelando l’interesse pubblico ad una maggiore ampiezza di scelta conseguente alla pluralità di offerte), una interpretazione restrittiva della sopravvenuta perdita dei requisiti ex art. 80, a maggior ragione perché non sorretta da alcuna giustificazione non solo ragionevole, ma neppure percepibile, finisce per porsi in contrasto sia con il principio di eguaglianza, sia con il principio di libertà economica e di par condicio delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni (come concretamente declinati anche dall’art. 1 della l. n. 241/1990 e dall’art. 4 del codice dei contratti pubblici). Ed infatti, come condivisibilmente affermato dall’ordinanza di rimessione “nessuna delle ragioni che sorreggono il principio di immodificabilità della composizione del raggruppamento varrebbe a spiegare in maniera convincente il divieto di modifica per la perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 80 in sede di gara: non la necessità che la stazione appaltante si trovi ad aggiudicare la gara e a stipulare il contratto con un soggetto del quale non abbia potuto verificare i requisiti, in quanto, una volta esclusa dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 10 del 2021 la c.d. sostituzione per addizione, tale evenienza non potrà giammai verificarsi quale che sia la vicenda sopravvenuta per la quale sia venuto meno uno dei componenti del raggruppamento; né la tutela della par condicio dei partecipanti alla procedura di gara, che è violato solo se all’uno è consentito quel che all’altro è negato</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato così formulato il seguente principio di diritto: “<i>la modifica del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19 ter del medesimo Codice</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.4. Il Collegio ritiene che i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2022 siano applicabili alla fattispecie in esame, dovendosi propendere per una maggiore flessibilità dell’interpretazione delle norme che regolamentano la partecipazione plurisoggettiva degli operatori economici, per assicurare il <i>favor partecipationis</i>, anche in ragione del fatto che, come nella situazione regolamentata con la pronuncia n. 2 del 2022, Consorzio Innova è un soggetto giuridico distinto, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte, che partecipa alla procedura di gara utilizzando requisiti suoi propri e, nell’ambito di questi, fa valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che ne rappresentano articolazioni organiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio è consapevole che la <i>ratio</i> del principio dell’immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti e dei consorzi riposa nell’esigenza di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice una conoscenza piena dei requisiti di idoneità morale, tecnico – organizzativa ed economico – finanziaria dei concorrenti, al fine di scongiurare il rischio che questa verifica venga vanificata o elusa con modificazioni soggettive in corso di gara o di esecuzione del contratto, delle imprese candidate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, nel caso in esame, non può predicarsi che una modifica riduttiva del RTI Innova avrebbe in alcun modo creato un <i>vulnus</i> al suddetto principio, posto che all’esecuzione del servizio oggetto di appalto avrebbe provveduto direttamente il medesimo Consorzio, in possesso dei requisiti richiesti dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza in passato ha ritenuto che: a) è precluso al consorzio la sostituzione del soggetto indicato come esecutore dell’appalto; ammettere la sostituzione successiva della consorziata, in caso di esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti generali, significherebbe eludere le finalità sottese alle prescrizioni di gara che richiedono l’indicazione delle consorziate che eseguiranno il servizio e la loro dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di partecipazione; b) è consentita la modifica ‘in riduzione‘, vale a dire l’eliminazione, senza sostituzione, di una delle consorziate, con conseguente esecuzione dell’appalto integralmente dalle altre, a condizione che la modifica della compagine in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie del consorzio e non, invece, per eludere la legge di gara, e, in particolare, per evitare la sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo alla consorziata, che viene meno attraverso l’operazione riduttiva (Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n. 8).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente la giurisprudenza ha chiarito che la sostituzione della consorziata esecutrice è sempre possibile, in ragione del rapporto organico tra consorziata e consorzio, ma la modifica in riduzione sarebbe consentita alle condizioni ‘<i>che quelle che restano a farne parte siano comunque titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione</i>’ (Cons. Stato, n. 2537 del 2018; Sez. V, n. 3507 del 2017).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La modifica in riduzione della compagine soggettiva di un operatore partecipante alla procedura in forma plurisoggettiva presuppone, pur sempre, il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara alla data di presentazione della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente, l’esclusione dell’operatore è, comunque, dovuta per il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per il quale essi devono essere mantenuti senza soluzione di continuità alla data di presentazione della domanda e quella di aggiudicazione, e per tutta la fase di esecuzione in caso di aggiudicazione del contratto (Cons. Stato, n. 2397 del 2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per tale ragione, si è detto che il problema dell’accertamento della finalità elusiva dell’esclusione, se essa risponda ad effettive ragioni organizzative ovvero sia stata effettuata per evitare l’esclusione dalla procedura, può porsi nel caso in cui il soggetto estromesso, consorziata o impresa raggruppata, abbia perduto,<i> medio tempore</i> i requisiti di partecipazione, non certo qualora non li abbia mai avuti, perché, in tal caso, era preclusa sin dall’inizio la sua partecipazione alla procedura di gara, e la riduzione è vicenda successiva della compagine partecipante che risulta del tutto irrilevante per la stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’evoluzione giurisprudenziale sul tema, anche sotto la vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, si è fatta carico di questi principi, evidenziando, come si è detto, che concorrente è solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (Cons. Stato n. 12 del 2012; Cons. Stato n. 6634 del 2018). Ne consegue che la perdita dei requisiti in questione da parte della consorziata esecutrice comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente (Cons. Stato n. 6634 del 2018).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.5. Il Collegio rileva che non può non tenersi conto dei recenti arresti giurisprudenziali, e soprattutto del percorso logico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, anche sotto la vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, che è giunto a consentire comunque la partecipazione, purchè il raggruppamento plurisoggettivo, nella specie il Consorzio, sia in possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006; tali requisiti, nel caso in esame, sono stati sempre presenti a decorrere dal 1.6.2006 (ossia dal subentro di Innova nella posizione di capogruppo del RTI a seguito dell’affitto del ramo di azienda di Unifica Soc. Coop.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Appare dirimente, anche, quanto si è precisato sulla soggettività individuale del Consorzio Innova, consorzio di imprese artigiane assimilabile ad un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro, dotato di autonoma soggettività giuridica, espressione di una realtà imprenditoriale distinta rispetto a quella delle singole consorziate, con dimensione organizzativa propria e con autonoma struttura a rilevanza esterna, in possesso dei requisiti generali di partecipazione, sicchè è consentita la modifica in riduzione, non potendosi ritenere che tale modifica sia stata determinata dal tentativo di sottrarsi all’esclusione dalla procedura per carenza dei requisiti generali di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale fine, giova ancora sottolineare la dichiarata autonomia che impedisce ogni assimilazione tra consorziate e consorzio, atteso che i partecipanti al consorzio danno vita ad una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, il Consorzio Innova ha comunicato alla Stazione appaltante che, nell’ipotesi di aggiudicazione del lotto 7, avrebbe comunque eseguito in proprio le prestazioni oggetto di appalto, come aveva fatto in precedenza per altri lotti con lo stesso Ente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.5. In conclusione, va ribadito che tale soluzione interpretativa delineata non confligge con la perdurante validità del principio di necessaria continuità nel possesso dei requisiti, affermato dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 8/2015, né con il più generale principio di immodificabilità soggettiva del concorrente (Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2527). Anzi tale prospettiva è idonea a soddisfare sia il principio del<i> favor partecipationis</i>, sia quello della certezza dei requisiti, che debbono ricorrere affinchè un determinato soggetto giuridico possa legittimamente concorrere per l’aggiudicazione di un contratto di lavori, servizi e forniture.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, tenuto conto che la regolarità contributiva di Coopforservice era venuta meno nel corso della procedura, nulla ostava alla modifica in riduzione del Consorzio, mediante l’estromissione della consorziata divenuta nel corso della gara priva dei requisiti di partecipazione, non determinandosi alcun <i>vulnus</i> al sistema perché le prestazioni sarebbero state eseguite direttamente dal Consorzio Innova, il quale aveva espressamente assunto l’impegno di sostituirsi alla consorziata estromessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Il Tribunale amministrativo adito non ha fatto buon governo dei suddetti principi, con la conseguenza che, a seguito dell’accoglimento dei suddetti motivi, la sentenza impugnata va riformata. Dall’accoglimento del primo e secondo motivo di appello consegue l’assorbimento delle restanti censure, dovendosi rilevare che l’esame delle stesse non determinerebbe una conclusione di segno contrario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. In definitiva, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo proposto dall’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Le ragioni della decisione e il recente consolidarsi delle questioni trattate rispetto all’epoca dell’introduzione della lite, giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo proposto dall’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/9/2012 n.3615</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-9-2012-n-3615/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa, ai soli fini e nelle more di una verificazione, l’esecuzione della sentenza che respinge il ricorso avverso l’annullamento di una carriera scolastica universitaria e della laurea conseguita (la ricorrente non aveva dimostrato il possesso del diploma di maturita’, meramente autocertificato sette anni prima). Ritenuto necessario, ai fini della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai soli fini e nelle more di una verificazione, l’esecuzione della sentenza che respinge il ricorso avverso l’annullamento di una carriera scolastica universitaria e della laurea conseguita (la ricorrente non aveva dimostrato il possesso del diploma di maturita’, meramente autocertificato sette anni prima). Ritenuto necessario, ai fini della decisione sulla domanda cautelare, che sia definitivamente accertato il possesso da parte dell’appellante del diploma di maturità richiesto per l’immatricolazione universitaria dalla stessa dichiarato sussistente con autocertificazione, -dispone perciò che il Direttore dell’ufficio scolastico regionale della Toscana: a) esegua una verificazione presso tutti gli Istituti scolastici interessati, estesa agli Istituti scolastici indicati nell’atto di appello (Istituto privato Parini di Pordenone ed Istituto tecnico per geometri “L. Nottolini” di Lucca) e presso altri soggetti che ritenga utile consultare, acquisendo anche ogni ulteriore, utile e documentata, osservazione che l’appellante ritenga di presentare e che, nel caso, la stessa dovrà far pervenire al detto Direttore entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente ordinanza; b) dia conto della verificazione con documentata relazione da depositare in giudizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03615/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06313/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6313 del 2012, proposto dalla signora <b>Maria Antonella Perazzetta</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Adriano Verdesca Zain, con domicilio eletto presso Norberto Manenti in Roma, viale Giulio Cesare, 61;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’istruzione, università e ricerca</b>; <b>Università degli Studi di Siena</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 247/2012, resa tra le parti, concernente atti carriera universitaria;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, università e ricerca e dell’Università degli Studi di Siena;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Vincenzo Acquino per delega dell&#8217;avvocato Verdesca Zain;	</p>
<p>Il Collegio:<br />	<br />
-ritiene necessario, ai fini della decisione sulla domanda cautelare, che sia definitivamente accertato il possesso da parte dell’appellante del diploma di maturità richiesto per l’immatricolazione universitaria dalla stessa dichiarato sussistente con aut<br />
-dispone perciò che il Direttore dell’ufficio scolastico regionale della Toscana, anche tramite funzionario da lui delegato: a) esegua una verificazione presso tutti gli Istituti scolastici interessati, estesa agli Istituti scolastici indicati nell’atto d<br />
-accoglie la domanda cautelare ai soli fini e nelle more dell’esecuzione della suddetta verificazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (Ricorso numero: 6313/2012) e sospende l’esecutività della sentenza impugnata secondo quanto specificato in motivazione.<br />	<br />
Fissa per il seguito la camera di consiglio del 5 febbraio 2013, restando riservata alla detta camera di consiglio ogni ulteriore statuizione in ordine alla fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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