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	<title>3612 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3612/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3612</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Pasi ric. Malaspina Francesco contro Ministero dell’Interno, sulla procedura di trasferimento per inidoneità per il personale della Polizia di Stato Personale della Polizia di Stato &#8211; Domanda di trasferimento per inidoneità ex art.1 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 &#8211; Tempestiva presentazione della domanda – Necessità &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3612/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3612/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Pasi<br /> ric. Malaspina Francesco contro Ministero dell’Interno,</span></p>
<hr />
<p>sulla procedura di trasferimento per inidoneità per il personale della Polizia di Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Personale della Polizia di Stato &#8211; Domanda di trasferimento per inidoneità ex art.1 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 &#8211; Tempestiva presentazione della domanda – Necessità  &#8211; Onere della indicazione delle sedi di destinazione – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art.1 del D.R.R. n. 339 del 1983 prevede come condizione necessaria per evitare la dispensa dal servizio, che la domanda di trasferimento per inidoneità venga presentata nei termini prescritti. Ne segue che l’eventuale indicazione da parte dell’interessato delle sedi di destinazione si pone quale elemento accidentale della stessa e deve essere intesa come espressione di preferenza, rimanendo a carico del Ministero dell’Interno lo svolgimento delle doverose ricerche per reperire una collocazione utile alle prosecuzione del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla procedura di trasferimento per inidoneità per il personale della Polizia di Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />BOLOGNA<br />
SEZIONE I </b></p>
<p>Registro Sentenze:/ 3612/04<br />
Registro Generale:	1936/1997 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente GIANCARLO MOZZARELLI Cons.ALBERTO PASI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica del 20 Maggio 2004<br />
Visto il ricorso 1936/1997  proposto da:</p>
<p>MALASPINA FRANCESCOrappresentato e difeso da:<br />
VIRGILIO AVV. MARIAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RUBBIANI 3presso<br />
VIRGILIO AVV. MARIA </p>
<p align=center>Contro</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –nr. 333-D/51541/DIS del 28.06.1997, notificato il 30.09.1997,<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</p>
<p>Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi gli avv.ti. M. Virgilio e A. Cecchieri<br />
Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il Sig. Malaspina Francesco, agente scelto della Polizia di Stato, con mansioni di artificiere ordinario, durante l’espletamento delle sue mansioni è stato vittima di un incidente con esiti invalidanti.<br />
Giudicato dalla C.M.O. (verbale 22 gennaio 1997, n. 183) inidoneo in modo permanente al Servizio d’istituto, ma idoneo all’impiego presso Amministrazioni civili dello Stato che non comportino l’uso delle armi, chiedeva, ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 339/82, di transitare nel quinto livello dell’Amministrazione dei Beni Culturali e Ambientali o dell’Agricoltura e Foreste, sede di Ferrara (cfr. domanda 12 febbraio 1997, in atti).br><br />
A seguito dei riscontri negativi di tali Ministeri, l’Amministrazione dell’Interno comunicava, senza esperire alcuna ulteriore ricerca, il definitivo esito negativo della procedura di trasferimento (nota 22 maggio 1997, n. 33- D/51541 – 339) e la conseguente dispensa dal servizio (telex 1 luglio 1997, n. 333/D/51541 DIS e decreto 28 giugno 1997, n. 333 – D/51541/DIS), impugnati dal Sig. Malaspina con l’odierno ricorso, deducendo, tra l’altro, violazione dell’art. 1 del DPR 24 aprile 1982, n. 339, e della circolare 18 ottobre 1996 del Ministero dell’Interno, per avere quest’ultimo concluso il procedimento, senza esperire le doverose ricerche per reperire una collocazione utile alla prosecuzione del servizio.<br />
Resistente l’Amministrazione, la causa passa in decisione alla odierna pubblica udienza. <br />
Il Collegio condivide la premessa della memoria dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale la procedura di trasferimento per inidoneità è partitamente disciplinata, per il personale della Polizia di Stato, da una disposizione specifica al relativo ordinamento, l’art. 1 del DPR 24 aprile 1982, n. 339, che configura come condizione necessaria per evitare la dispensa, altrimenti vincolata, la tempestiva presentazione e l’accoglimento della domanda di trasferimento.<br />
Tuttavia, né la disposizione in commento, né la circolare applicata 18 ottobre 1996, pongono a carico dell’interessato l’onere di indicazione delle sedi di destinazione, limitandosi a prevedere la presentazione della domanda di trasferimento nei termini prescritti.<br />
Ne segue che la eventuale indicazione dell’interessato, ponendosi quale elemento accidentale della domanda, non può essere interpretata come limitativa del suo contenuto tipizzato “ex lege” (che è semplicemente le manifestazione della volontà di proseguire il rapporto), ma deve essere intesa soltanto come espressione di preferenza.<br />
Tale interpretazione è peraltro conforme alla giurisprudenza formatasi nella soggetta materia, che si riferisce costantemente ad un vero e proprio obbligo della P.A. di esperire ogni utile tentativo per mantenere in servizio il dipendente divenuto inidoneo, alla sola condizione che egli lo abbia domandato secondo le modalità prescritte “ex lege” (cfr. ad es Cons. Stato, Vi, 15.12.92, n. 1101; 5.11.90, n. 936; 13/1/95, n. 9; T.A.R. Toscana, III, 26/10.92, n. 441; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano 7/2/96 n. 14), tra le quali – ripetesi – non figura affatto l’indicazione della sede di destinazione.<br />
Anche se tali pronunce sono state rese in relazione all’art. 71 del DPR 3/57, disposizione generale per gli impiegati civili dello Stato, è agevole rilevare che la norma non ha un contenuto prescrittivo minore, o comunque diverso, rispetto all’art. 1 del DPR n. 339/82 limitandosi anch’essa a subordinare l’attivazione del procedimento di trasferimento alla domanda dell’interessato.<br />
Non si ravvisano, pertanto, nell’odierna fattispecie, ragioni di specialità che consentano d’interpretare gli obblighi della P.A. ed gli oneri del dipendente.<br />
Una ennesima espressione dello stesso principio si rinviene, relativamente agli enti pubblici non economici, nell’art.29 del DPR 8 maggio 1987, n. 266, secondo il quale “l’amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzativie dei vari settori e con le disponibilità organizzative delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo”.<br />
Sotto un diverso ma non secondario aspetto, va considerato che, comunque si voglia interpretare la domanda del Sig. Malaspina, egli ha tempestivamente attivato la procedura di trasferimento: una volta che sia tempestivamente assolto l’unico onere imposto dalla legge all’interessato, nessuna “rativo” potrebbe precludere una successiva integrazione della domanda, che intervenga entro termini ragionevoli, secondo un principio di collaborazione sostanziale e non formalistica tra dipendente e amministrazione. <br />
Nella fattispecie, invece, il Ministero dell’Interno ha scaricato esclusivamente sul dipenente l’onere di ricerca della destinazione di trasferimento, in tal modo violando l’art. 1 del DPR n. 339/82 e la relativa Circolare esplicativa (18 ottobre 1996 del Ministero dell’Interno).<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto, annullandosi per l’effetto gli atti impugnati, ai fini della riattivazione della procedura di trasferimento, che dovrà essere proseguita e conclusa secondo i criteri di cui in motivazione.<br />
Restano assorbite le censure non esaminate. <br />
Spese compensate per motivi di equità, in relazione alla natura della controversia.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione I^ , pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio il 06 maggio 2004.</p>
<p>Presidente  F .to Bartolomeo Perricone<br />
Cons.rel. est. F.to  Alberto Pasi</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 13/10/2004</p>
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