<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>36116 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/36116/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/36116/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>36116 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/36116/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2010 n.36116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-12-2010-n-36116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-12-2010-n-36116/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-12-2010-n-36116/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2010 n.36116</a></p>
<p>Pres. G. Giovannini – Est. S. Martino Associazione Salute Ambiente e altri (Avv G. Lo Mastro) c/ Regione Lazio (Avv. R. Biz) e altri. sulla ammissibilità della legittimazione ad agire riguardo alle associazioni ambientaliste non riconosciute e sulla legittimazione delle persone fisiche 1. Ambiente e territorio – Legittimazione ad agire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-12-2010-n-36116/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2010 n.36116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-12-2010-n-36116/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2010 n.36116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Giovannini – Est. S. Martino Associazione Salute Ambiente e altri (Avv G. Lo Mastro) c/ Regione Lazio (Avv. R. Biz) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla ammissibilità della legittimazione ad agire riguardo alle associazioni ambientaliste non riconosciute e sulla legittimazione delle persone fisiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Legittimazione ad agire – Associazioni ambientaliste non riconosciute – Ammissibilità – Condizioni.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Energia – Termovalorizzatore – Autorizzazione – Residenti – Legittimazione ad agire – Sussiste.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Legittimazione ad agire – Persona fisica &#8211; Vicinitas – Valutazione caso per caso – Necessità – Interessi sensibili – Estensione.	</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Autorizzazione unica &#8211; VIA – Valutazione negativa – Preavviso – Necessità – Autorizzazione positiva – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La legittimazione ad agire in giudizio per l’annullamento di un provvedimento idoneo a ledere in modo diretto ed immediato l’interesse ambientale è attibuita ex art. 18, comma 5, l. 349/1986 alle associazioni di protezione ambientale nazionali formalmente riconosciute, ma è altresì ammessa nei riguardi delle associazioni di protezione ambientale diverse da quelle riconosciute formalmente con decreto ministeriale, purché effettivamente rappresentative dell’interesse pregiudicato dall’atto impugnato, come nel caso di associazioni che perseguano statutariamente e non in maniera occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un elevato grado di stabilità e rappresentatività, nonché un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene che si assume leso. Il mero scopo associativo non è, quindi, sufficiente a personificare un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, quando tale scopo si risolva, senza mediazione alcuna di altre finalità, nell’utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l’azione giurisdizionale.	</p>
<p>2. E’ indubbio che sussista la legittimazione ad agire in capo alle persone fisiche che si dichiarano e documentano di essere residenti in un Comune in cui è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione.	</p>
<p>3. La “vicinitas”, ovvero il collegamento del ricorrente con l’ambiente che si vuole proteggere, deve essere indagato caso per caso e in tale indagine rileva la dimensione dell’intervento che si vuole realizzare; laddove entri in gioco la tutela di interessi di carattere particolarmente sensibile (quali i diritti fondamentali), il giudizio deve essere orientato, nelle ipotesi dubbie, nel senso di estendere e non di limitare la legittimazione a ricorrere.	</p>
<p>4. Sebbene gli atti conclusivi delle procedure di VIA siano stati da sempre considerati come autonomamente impugnabili, in particolare da parte dei soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, essi si inseriscono pur sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, per cui la fase di interlocuzione prevista dall’art. 10-bis appare naturalmente configurabile non già rispetto al giudizio di compatibilità ambientale, quanto rispetto al provvedimento finale, conclusivo della procedura di autorizzazione. Siffatto giudizio (sebbene determini un forte vincolo procedimentale, essendo rivolto a sensibilizzare l’autorità decidente attraverso l’apporto di elementi tecnico-scientifici, idonei ad evidenziare le ricadute sull’ambiente di una determinata opera), non comporta automaticamente il diniego di autorizzazione in caso di valutazione negativa, o comunque un definitivo arresto procedimentale, potendo questi ultimi essere superati con determinate procedure e con adeguata motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9436 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>Associazione Salute Ambiente</b> in persona del legale rappresentante p.t. Amadio Malizia, <b>Assocazione culturale Contro le Nocività</b>, in persona del legale rappresentante p.t., Paolo Cappabianca, nonché dai sig.ri <b>Amadio Malizia</b> (in proprio), <b>Paolo Cappabianca</b> (in proprio), <b>Aldo Fabrizi, Fiorella Costantini, Stella Tundo, Francesco De Ficchy, Sergio Panosetti, Simonetta Silvestri, Luigi Loffredi</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Lo Mastro, con domicilio eletto presso Giuseppe Lo Mastro in Roma, via Lucrezio Caro, n. 38; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Biz, con domicilio eletto presso Riccardo Biz in Roma, via dei Liburni, 2; </p>
<p>&#8211; <b>Comune di Albano Laziale</b>, n.c.;	</p>
<p>&#8211; <b>ASL Roma E</b>, n.c.;</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
&#8211;	</i>Consorzio CO.E.MA<i></b></i>., in persona del legale rappresentente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Damiano Lipani e Avilio Presutti, con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. B3694 del 13.8.2009 con la quale il Dipartimento del Territorio della Regione Lazio ha rilasciato al Consorzio CO.E.MA. l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. n. 59/05, per la realizzazione e l’esercizio di una centrale di produzione di energia elettrica, mediante gassificatore ad elevata temperatura dei rifiuti, in località Cecchina di Albano Laziale, nonché autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio del VII Invaso della discarica sita in Albano, località Cecchina; nonché avverso e per l’annullamento degli atti e dei provvedimenti presupposti della suddetta AIA ed in particolare, del parere reso della Commissione tecnico – scientifica di cui all’art. 4, comma 2, dell’O.P.C.M. dell’8.11.2002, del successivo provvedimento del Commissario Straordinario della Regione Lazio, per l’emergenza rifiuti, n. 147/2007, nonché del provvedimento della Regione Lazio con il quale è stato reso parere favorevole in sede di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento del Commissario straordinario regionale n. 24/2008; degli atti e dei provvedimenti adottati nella Conferenza di Servizi promossa dalla Regione Lazio ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nonché di ogni altro atto presupposto, dipendente e/o connesso con i provvedimenti suddetti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e delle società controinteressate;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del giorno 27 ottobre 2010 la d.ssa Silvia Martino;<br />	<br />
Uditi altresì, per le parti rispettivamente rappresentante, gli avv.ti Lo Mastro, Biz, Damiani e Presutti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso iscritto al n. 132/2009, parte degli attuali ricorrenti (precisamente le Associazioni Salute Ambiente, l’Associazione Culturale contro le Nocività, e i sigg.ri Amadio Malizia, Aldo Fabrizi e Luigi Loffredi), hanno impugnato il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale e danno ambientale reso dalla Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, protocollo n. 177177 dell’8.10.2008, ai sensi dell’art. 23, parte II, d.lgs. n. 152/2006, con il quale è stato espresso un giudizio di compatibilità ambientale favorevole, con prescrizioni, sul progetto per la realizzazione di una “Centrale Elettrica della potenza di 40 Mw, alimentata a gas di sintesi derivato dal CDR” da ubicarsi nel Comune di Albano Laziale, in località Cecchina, presentato dal Consorzio Ecologico Massimetta (CO.E.MA.).<br />	<br />
Hanno altresì impugnato i provvedimenti, conosciuti contestualmente al provvedimento di cui sopra, con i quali il Direttore del Dipartimento del Territorio ha disposto la sospensione degli effetti, e la successiva proroga della sospensione, del provvedimento negativo di valutazione di impatto ambientale sul medesimo progetto di realizzazione della stessa centrale elettrica reso dallo stesso Ente in data 25 marzo 2008, prot. n. D2/25/04/52744.<br />	<br />
Nell’ambito di tale giudizio, hanno quindi impugnato, con motivi aggiunti, gli atti adottati nel contesto dell’emergenza dichiarata con d.P.C.M. 19 febbraio 1999 (successivamente integrata dall’O.P.C.M. n. 3249 dell’11.11.2002), ed in particolare l’approvazione, da parte del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio, del progetto definitivo relativo alla centrale, risalente al dicembre del 1997, nonché il decreto del medesimo Commissario n. 24 del 24.6.2008 avente ad oggetto “Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con d.P.C.M. del 19.2.1999”, nonché, ancora, gli atti, allo stato non conosciuti, con cui è stata inserito nella pianificazione di emergenza per il territorio della Regione Lazio anche l’impianto del CO.E.MA. Tale impugnativa forma altresì oggetto di un ricorso autonomo iscritto al n. di RG 2725/2009.<br />	<br />
Il presente ricorso è stato proposto in via autonoma ma ha oggetto identico ai motivi aggiunti, depositati in data 4 dicembre 2009, nel fascicolo iscritto al n. 132/2009. E’ bene anche precisare che i sigg. Fiorella Costantini, Stella Tundo, Francesco De Ficchy, Sergio Pasonetti e Simona Silvestri dichiarano espressamente di impugnare anche il provvedimento di VIA reso dalla Regione Lazio per la realizzazione della centrale elettrica di Albano (oggetto del ricorso n. 132/2009) in quanto solo ora dagli stessi conosciuto.<br />	<br />
Al riguardo, viene ulteriormente rimarcato che, in disparte le violazioni procedimentali, le contraddizioni tra il primo e il secondo giudizio ambientale e le omissioni istruttorie, gli Uffici Regionali non hanno rilevato che il nuovo progetto di raffreddamento ad aria, alla base della VIA positiva, costituisce un vero e proprio prototipo, rendendo allo stesso non automaticamente trasponibili i dati le e le esperienze maturati sullo stesso brevetto in Giappone.<br />	<br />
Questo progetto, peraltro, non è stato nemmeno esaminato dalla Commissione tecnico – scientifica competente ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3249/2002.<br />	<br />
In sede di autorizzazione integrata ambientale, proseguono i ricorrenti, sono state poi consumate ulteriori illegittimità.<br />	<br />
In primo luogo, in sede di AIA, non è possibile colmare i vuoti di analisi e verifiche prodottisi nelle fasi precedenti, così come, invece, sembra ritenere la Regione Lazio.<br />	<br />
Ad ogni buon conto, in sede di Conferenza di Servizi, la ASL Roma H e il Sindaco del Comune di Albano hanno manifestato il loro dissenso, con la conseguenza che la Conferenza medesima si è conclusa con un giudizio di “prevalenza”.<br />	<br />
Avverso gli atti sopra indicati, deducono:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di conferenza di servizi e in particolare dell’art. 14 – quater l. n. 241790 e ss.mm.; incompetenza dell’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale; violazione delle norme del d.lgs. n. 152/2006, n. 59/2005 e n. 133/2005; violazione del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di autorizzazione alla realizzazione ed ampliamenti di discariche di rifiuti; eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti, dell’omessa istruttoria, sviamento di potere; omessa ed irrazionale motivazione. <br />	<br />
In presenza del dissenso manifestato dai rappresentanti preposti alla salute pubblica, la decisione avrebbe dovuto essere rimessa alla Conferenza Unificata di cui all’art. 8 d.lgs. n. 281 del 1997. <br />	<br />
I problemi sanitari sollevati, e non adeguatamente affrontati, riguardano la produzione di polveri sottili e la rumorosità dell’impianto.<br />	<br />
Dal verbale conclusivo della Conferenza, risulta comunque l’assenza della Soprintendenza preposta alla tutela dei beni paesaggistici.<br />	<br />
2) Stesse violazioni di cui al primo motivo; violazione e falsa applicazione dei principi di precauzione di cui al d.lgs. n. 152/2006 e Trattato Comunità Europea (art. 174, comma 2); eccesso di potere per omessa istruttoria; omessa motivazione, contraddittorietà, falsità dei presupposti e sviamento di potere.<br />	<br />
L’Autorità sanitaria (dai ricorrenti individuata nella ASL Roma H), ha posto in luce, anzitutto, l’insufficiente approfondimento degli aspetti epidemiologici da parte della Conferenza di Servizi.<br />	<br />
Al riguardo, la stessa Regione ha chiesto, alla ASL Roma E, di svolgere un’analisi in merito ai problemi sollevati dalla ASL Roma H.<br />	<br />
La prima, ha svolto considerazioni tranquillizzanti, le quali contrastano, però, con la stessa situazione epidemiologica di partenza certificata in precedenza dalla medesima ASL (eccesso di mortalità superiore al 50% per malattie respiratorie e polmonari e superiore al 50% per le malattie dell’apparato genito – urinario negli uomini).<br />	<br />
Ad ogni buon conto, l’Ufficio che ha promosso e diretto la Conferenza di Servizi si è mosso sul presupposto che l’impianto di gassificazione fosse già stato approvato sotto il profilo tecnico – scientifico.<br />	<br />
Tutte le analisi in tema di emissioni e di inquinamento sono state prospettate dal CO.E.MA. nel suo studio di impatto ambientale sulla base di una tecnologia iniziale poi modificata in modo sostanziale, senza, in particolare, un’attenta valutazione del bilancio idrico dell’impianto nonché in relazione all’utilizzo di <i>carbon coke</i> previsto in progetto.<br />	<br />
Anche in sede di autorizzazione integrata non sono stata inserite prescrizioni che assicurino l’effettivo abbattimento di polveri totali e ossidi di azoto.<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/06, art. 208, commi 6 e 7; violazione del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni, violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.<br />	<br />
L’amministrazione comunale non ha dato il proprio assenso, necessario, a dire dei ricorrenti, per il perfezionamento della variante urbanistica necessaria all’allocazione dell’impianto.<br />	<br />
Con riferimento al provvedimento di VIA favorevole, vengono richiamati i motivi già dedotti con il ricorso principale iscritto al n. 132/2009.<br />	<br />
Il CO.E.MA. e la Regione Lazio si sono costituiti, per resistere.<br />	<br />
Le parti hanno depositato articolate memorie e ampia documentazione di carattere tecnico – scientifico.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 27 ottobre 2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Sono impugnati gli atti relativi all’approvazione del progetto definitivo della Centrale per la produzione di energia elettrica mediante gassificazione ad alta temperatura del CDR, sita nel Comune di Albano Laziale, località Cecchina, unitamente al giudizio positivo reso in sede di VIA e all’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lazio.<br />	<br />
1.1. In via preliminare, occorre verificare la legittimazione dei ricorrenti.<br />	<br />
Il ricorso risulta infatti promosso anche da due associazioni dichiaratamente costituite, in ambito locale, al fine di contrastare la realizzazione dell’impianto di cui si controverte.<br />	<br />
1.2. E’ noto che il legislatore (l. 8 luglio 1986, n. 349), ha attribuito la legittimazione ad agire in giudizio “per l’annullamento di atti illegittimi”, (art. 18, comma 5) – e quindi avverso qualunque provvedimento che leda in modo diretto e immediato l’interesse ambientale &#8211; alle “associazioni individuate in base all’art. 13 della presente legge”. <br />	<br />
Si tratta delle associazioni di protezione ambientale nazionali, formalmente riconosciute (e non delle loro strutture o articolazioni territoriali – cfr., <i>ex multis</i>, Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1403).<br />	<br />
Tale assetto normativo è sostanzialmente rimasto immutato anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, che rinvia alle norme ora citate negli artt. 309, comma 2, e 318, comma 2, lett. a).<br />	<br />
La giurisprudenza è tuttavia concorde nel ritenere che la legittimazione ad agire può spettare anche ad associazioni di protezione ambientale diverse da quelle riconosciute formalmente con decreto ministeriale, purché effettivamente rappresentative dell’interesse pregiudicato dall’atto impugnato.<br />	<br />
Il ricorso è cioè proponibile anche da associazioni prive di riconoscimento che perseguano statutariamente e non in maniera occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un elevato grado di stabilità e rappresentatività nonché un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene che si assume leso. <br />	<br />
Il mero scopo associativo non è quindi sufficiente a personificare un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, quando tale scopo si risolva, senza mediazione alcuna di altre finalità, nell’utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l’azione giurisdizionale.<br />	<br />
E’ stato chiarito, ad esempio, che forme associative temporanee, volte alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non hanno legittimazione a ricorrere avverso atti di localizzazione di impianti ritenuti pregiudizievoli, essendo prive, oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all’art. 13, l. n. 349 del 1986, del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio.<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa è parimenti unanime nel ritenere che la legittimazione al giudizio deve essere rigorosamente dimostrata dalla parte ricorrente per consentire al giudice di accertare, in via assolutamente preliminare, se sussistono tutte le condizioni sostanziali e processuali, necessarie per avviare il giudizio (Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2010, n. 885).<br />	<br />
1.2.1. Nel caso di specie, se può convenirsi circa il collegamento tra le associazioni ricorrenti e il territorio nel quale è localizzato l’impianto di termovalorizzazione, non vi è tuttavia evidenza alcuna circa un loro preesistente radicamento nel medesimo territorio, nonché circa la sussistenza di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità.<br />	<br />
E’ incontestato (ed è anzi orgogliosamente rivendicato dalle associazioni ricorrenti), che esse si sono costituite all’esclusivo e principale fine di contrastare la realizzazione dell’inceneritore (cfr. art. 2 dello Statuto, in atti).<br />	<br />
Esse, pertanto, in quanto prive del carattere di ente “esponenziale”, quale sopra delineato, sono conseguentemente carenti di legittimazione ad agire e debbono essere estromesse dal presente giudizio.<br />	<br />
1.2.2. Non vi è invece motivo di dubitare, a parere del Collegio, della legittimazione a ricorrere delle persone fisiche che si dichiarano e documentano di essere residenti nel Comune di Albano.<br />	<br />
Al riguardo, sia la Regione Lazio che il Consorzio controinteressato hanno invocato il criterio della c.d. “vicinitas”, ed in particolare la giurisprudenza secondo cui la mera vicinanza di un’abitazione ad un impianto di discarica, ovvero di trattamento e smaltimento di rifiuti, non legittima <i>sic etsimpliciter</i> il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera, essendo al riguardo necessario la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica, o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze; da ciò conseguendo che il mero collegamento di un fondo con il territorio sul quale è localizzato l’impianto non è da solo sufficiente a legittimare il proprietario a provocare “uti singulus” il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione (per tali considerazioni, cfr., in particolare, Cons. St., sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192).<br />	<br />
A tali, condivisibili argomentazioni, va tuttavia soggiunto che la “vicinitas”, ovvero il collegamento del ricorrente con l’ambiente che si vuole proteggere, deve essere indagato caso per caso e che, in tale indagine rileva la dimensione dell’intervento che si vuole realizzare (cfr. TAR Lecce, sez. I^, 6 maggio 2008, n. 1290).<br />	<br />
Laddove, inoltre, entri in gioco la tutela di interessi di carattere particolarmente sensibile (quali i diritti fondamentali), il giudizio deve essere orientato, nelle ipotesi dubbie, nel senso di estendere e non di limitare la legittimazione a ricorrere (così ancora, il TAR Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758).<br />	<br />
Nel caso in esame, l’intera impugnativa ruota sulla valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dal CO.E.MA., il cui studio, al riguardo, risulta esteso a tutto il territorio comunale, quantomeno sotto il profilo dell’assetto idrogeologico, della qualità dell’aria e della programmazione territoriale.<br />	<br />
Tale circostanza, a parere del Collegio, conferisce, da un lato, naturale legittimazione ad agire a tutti i cittadini ivi insediati, o che, comunque, possano vantare uno specifico radicamento nel territorio (ad esempio, in virtù dell’attività ivi svolta), dall’altro evidenzia la sussistenza di un concreto interesse a ricorrere avverso atti potenzialmente lesivi della tutela e valorizzazione del territorio nel quale gli stessi vivono e lavorano.<br />	<br />
2. Nell’esame dell’impugnativa della sequenza procedimentale relativa al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, si premette che il ricorso principale iscritto al n. 132/2009, trattenuto in decisione alla medesima camera di consiglio del 27 ottobre 2010 alla quale è stato trattenuto il presente gravame, è stato accolto, con conseguente annullamento della valutazione di impatto ambientale, prot. n. 177177 dell’ 8.10.2008.<br />	<br />
2.1. Come è noto, l’autorizzazione integrata ambientale, introdotta con la direttiva IPPC 96/61/CE, e disciplinata in Italia dal d.lgs. n. 59/2005, è un provvedimento rilasciato a seguito di una istruttoria in cui si valutano unitariamente e contestualmente tutti i possibili impatti di una certa attività sull’ambiente. In dottrina se ne è sottolineato il carattere di strumento di semplificazione dell’azione amministrativa. Essa sostituisce, infatti, tutti i provvedimenti riportati nell&#8217;allegato II (tra cui Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione allo scarico di cui al d. lgs. 11/5/1999, n. 152, Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27).<br />	<br />
Come la VIA, anche l&#8217;AIA è uno strumento a carattere “preventivo e globale”. <br />	<br />
La direttiva IPPC specifica che sono lasciate impregiudicate le disposizioni della Direttiva n. 85/337/CEE sulla VIA. <br />	<br />
Nella direttiva n. 85/337/CEE, all&#8217;art. 2, paragrafo 2-bis (introdotto con la Direttiva 97/11/CE), si prevede che gli Stati membri possano prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della direttiva sulla VIA e della direttiva sull&#8217;AIA. <br />	<br />
L&#8217;art. 7 del D. Lgs. 59/2005 dispone che le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall&#8217;applicazione della normativa sulla VIA devono essere prese in considerazione per il rilascio dell&#8217;AIA. <br />	<br />
L’autorizzazione integrata ambientale è quindi un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto mentre la procedura di VIA investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali.<br />	<br />
Le due autorizzazioni e i due procedimenti (perlomeno nel quadro normativo antecedente al c.d. terzo correttivo – d.lgs. n. 128/2010), rimangono comunque distinti anche se, nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a VIA che ad AIA, la VIA costituisce presupposto dell’AIA.<br />	<br />
Come già accennato, invece, il d.lgs n.128/2010, ha inserito, nella Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, il nuovo Titolo III <i>bis</i>, nel quale è contenuta la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), in precedenza rinvenibile nel più volte citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi abrogato), e che viene dunque ad affiancarsi a quelle della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA). In tal modo, si è osservato in dottrina, è stata eliminata una delle più macroscopiche anomalie del sistema previgente, “realizzando finalmente quella disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali che costituiva uno degli obiettivi dell’originaria legge delega 15 dicembre 2004, n. 308”.<br />	<br />
Attraverso una rilevante modifica dell’art. 10 del t.u., “sono stati poi meglio definiti i rapporti tra VIA e AIA, in modo da evitare le duplicazioni e le disfunzioni che ancora connotavano il funzionamento dei due istituti”.<br />	<br />
2.2. Nel caso in esame, l’autorizzazione integrata ambientale è disciplinata dal d.lgs. n. 59/2009, all’epoca vigente.<br />	<br />
In particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 10, “L&#8217;autorità competente, ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell&#8217;interno, della salute e delle attività produttive”.<br />	<br />
Ai sensi del successivo comma 12 “Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l&#8217;autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un&#8217;autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell&#8217;impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l&#8217;autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto. L&#8217;autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all&#8217;allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L&#8217;autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.”.<br />	<br />
Si è già richiamato l’art. 7 secondo cui “In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d&#8217;impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall&#8217;applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell&#8217;autorizzazione.” (comma 2).<br />	<br />
2.2.1. Nella fattispecie, l’istruttoria svolta in sede di AIA ha provveduto ad una “<i>rivisitazione del progetto originariamente presentato al fine di superare gli aspetti di possibile criticità evidenziati in sede di Conferenza di Servizi</i>” (cfr. il verbale in data 20.4.2009);<br />	<br />
E’ stata richiesta ad Arpa Lazio una “<i>approfondita analisi sull’impatto sull’ambiente e, conseguentemente di verificare la qualità delle acque di falda e dello stato delle emissioni in atmosfera, ivi incluse le emissioni odorigene</i>”. L’indagine ha concluso che “<i>non sono emerse criticità se non la necessità di procedere a breve alla chiusura dei bacini precedentemente utilizzati presso i quali non vengono più conferiti rifiuti</i>”.<br />	<br />
Sono state poi esaminate le criticità segnalate dalla ASL Roma H anche con l’interessamento del Dipartimento Epidemiologico regionale.<br />	<br />
Si è preso atto delle modifiche apportate dai progettisti, che hanno condotto alla autosufficienza idrica dell’impianto, e si è specificamente vietata la realizzazione di pozzi di emungimento.<br />	<br />
Si è specificamente valutato l’impatto del traffico veicolare, oltre a disporsi una serie di misure di controllo e di contenimento dell’inquinamento acustico.<br />	<br />
Infine, è stato commissionato un apposito studio epidemiologico alla Dipartimento di epidemiologia della Regione (ASL Roma E), ed è stato prescritto un dettagliato sistema di monitoraggio.<br />	<br />
2.2.2. Ciò posto, l’annullamento della VIA positiva &#8211; acquisita, come tale, dalla Conferenza di Servizi &#8211; non può che comportare, in via derivata, anche l’illegittimità del provvedimento di AIA, del quale costituisce, come già evidenziato, atto presupposto.<br />	<br />
Né può ritenersi che eventuali deficienze della VIA siano colmate dalle analisi e prescrizioni imposte in sede di AIA, per la semplice ragione che si tratta di procedimenti che, seppure destinati a coordinarsi, sono affatto diversi, essendo il primo caratterizzato da una peculiare forma di partecipazione, aperta non solo alle amministrazioni competenti ma a “chiunque vi abbia interesse” (cfr. l’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, vigente, nonché l’art. 29, comma 1, del medesimo decreto, nella versione applicabile <i>ratione temporis</i>) ed avente riguardo alla stessa realizzabilità dell’intervento così come localizzato e strutturato.<br />	<br />
E se, nel caso in esame, la Conferenza di Servizi si è data carico di affrontare aspetti del tutto pretermessi dalla VIA (anche nell’ambito del primo procedimento, ad esempio, non risulta siano stati ritenuti necessari studi di carattere epidemiologico), tale sforzo denuncia più che sanare, come correttamente dedotto dai ricorrenti, le carenze della fase presupposta.<br />	<br />
2.3. Per quanto occorrer possa, dato il carattere assorbente del vizio testé rilevato, va comunque precisato che risultano prive di consistenza le censure relative alla violazione dell’art. 14 &#8211; <i>quater</i>, comma 3, della l. n. 241/90, nonché quelle relative al carattere pretesamente vincolante della pianificazione territoriale <br />	<br />
2.3.1. La Conferenza di Servizi prevista dall’art. 5 del cit. d.lgs. n. 59/2005, così come in passato quella disciplinata dall’art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997, ha carattere istruttorio e non decisorio (cfr. TAR Lazio, sezione I^, sentenza n. 12470/2007 del 5.12.2007). <br />	<br />
Essa rappresenta cioè non già uno strumento di formazione del consenso, quanto di emersione e comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti. In particolare, le amministrazioni chiamate ad esprimere il loro parere sugli insediamenti che ci si propone di realizzare arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale che è però affidata, nel momento volitivo e decisionale, all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale che, per interventi analoghi a quelli di cui si controverte, è la Regione stessa.<br />	<br />
La conferenza di tipo istruttorio non è, pertanto, un mezzo di manifestazione del consenso, con la conseguenza che ad essa non si applicano le disposizioni volte a disciplinare l’eventuale dissenso delle amministrazioni partecipanti in seno a conferenza di servizi avente competenze di tipo decisorio (Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3505).<br />	<br />
2.3.2. Relativamente alle argomentazioni volte ad evidenziare il mancato perfezionamento della variante al piano regolatore del Comune di Albano, giova ricordare che, come già l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 22/97, anche l’autorizzazione integrata ambientale “sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione [&#8230;].” (art. 5, comma 14, d.lgs. n. 59/2005).<br />	<br />
L’approvazione del progetto da parte della Regione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006),<br />	<br />
E’ ovvio però che tali effetti presuppongono il corretto espletamento della fase di VIA, ove prevista. Il che, come già argomentato, non si è punto verificato nella fattispecie.<br />	<br />
3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso merita accoglimento, dovendo disporsi l’annullamento dell’autorizzazione integrata ambientale, prot. n. B3694 del 13.8.2009.<br />	<br />
In considerazione della peculiarità della fattispecie, sembra equo, peraltro, disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, così provvede:<br />	<br />
1) accoglie il ricorso n. 9436/2009 e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione integrata ambientale, prot. n. B3694 del 13.8.2009.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/12/2010</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-12-2010-n-36116/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2010 n.36116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
