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	<title>3611 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3611 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-3611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-3611/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3611</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Corciulo Società Angelino S.r.l. (Avv.ti Raffaele Forte e Lorenzo Lentini) c. Comune di Massa Lubrense (Avv. Gianvincenzo Esposito) e Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) 1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Fatti indiziari – Caratteristiche – Devono essere indiziari di una sospetta contiguità mafiosa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-3611/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-3611/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Corciulo<br /> Società Angelino S.r.l. (Avv.ti Raffaele Forte e Lorenzo Lentini) c. Comune di Massa Lubrense (Avv. Gianvincenzo Esposito) e Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Fatti indiziari – Caratteristiche – Devono essere indiziari di una sospetta contiguità mafiosa.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Informativa antimafia – Presupposto – Rinvio a giudizio per reati commessi in relazione a un appalto analogo presso un altro Comune – Conseguenza – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai fini dell’adozione di un’informativa antimafia, ai sensi dell’art. 84, co. 2, D.lgs. 159/2011, occorre che sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese soggette a verifica. In tal senso, per situazioni indizianti non devono intendersi lo specifico provvedimento giurisdizionale, la misura di prevenzione, l’omessa denuncia, o l’avvenuta modifica societaria in quanto tali, dovendosi tali circostanze anche colorarsi di specifica significatività indiziaria in termini di sospetta contiguità con la criminalità organizzata.</p>
<p>2. Nel caso di un appalto per l’affidamento del servizio di scuolabus, la circostanza che l’amministratore unico della società sia stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di concussione, abuso in atti di ufficio, corruzione, falsità ideologica e turbata libertà degli incanti per una questione relativa all’affidamento di un appalto analogo presso un&#8217;altra Amministrazione, non è idonea a motivare l’emissione di un’informativa antimafia giacché è priva di una specifica incidenza mafiosa, trattandosi della contestazione di reati comuni, circoscritti a un’ipotesi di mala gestio amministrativa. (Nella specie il TAR ha ritenuto illegittima l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1594/ 14 R.G., proposto da:<br />
Società Angelino S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Forte e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il secondo in Napoli, viale Gramsci,16,presso lo studio Abbamonte; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Massa Lubrense in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianvincenzo Esposito, con domicilio in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania; Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della determina del servizio pubblica istruzione del Comune di Massalubrense n.18/2014 con cui è stata disposta la revoca dell&#8217;affidamento del servizio di trasporto scolastico in danno alla ricorrente; &#8211; dell’informativa interdittiva disposta nei confronti della società ricorrente dalla Prefettura di Napoli n.1796/2014 .</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense, del Ministero dell&#8217;Interno e dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del 25 giugno 2014 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con determinazione dirigenziale n. 18 del 6 febbraio 2014 il Responsabile del Servizio Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Massa Lubrense ha proceduto alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto per il servizio triennale di trasporto scolastico in favore della Angelino s.r.l., ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e in applicazione del vigente protocollo di legalità in materia di appalti; il provvedimento ha trovato giustificazione nell’adozione da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli dell’informativa interdittiva n. I/2445/Area 1^/Ter7Osp del 16 dicembre 2013, successivamente trasmessa all’ente locale che, dopo la revoca dell’aggiudicazione, ha prima affidato il servizio fino al 7 marzo 2014 alla ditta Autoservizi Persico di Persico Lucio &#038; C. s.n.c. con determinazione dirigenziale n. 19 del 10 febbraio 2014 e poi indetto una procedura di cottimo fiduciario per lo svolgimento fino al 6 giugno 2014, con determinazione n.34 del 25 febbraio 2014..<br />
Avverso i provvedimenti comunali e contro l’informativa antimafia ha proposto ricorso a questo Tribunale la Angelino s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Con il primo motivo è stata dedotta l’illegittimità della determinazione comunale di revoca per violazione dell’art. 94, terzo comma del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, norma che, a differenza della precedente disciplina, non consentirebbe la cessazione dei contratti in corso in caso di interdittiva sopravvenuta, ove l’appaltatore di servizi ritenuti essenziali non risulti sostituibile in tempi brevi, come ritenuto nel caso di specie. <br />
Con la seconda censura è stata invece contestata l’affidamento del servizio a terzi fino al 7 marzo 2014 e l’indizione della procedura di cottimo fiduciario per carenza di presupposti.<br />
Con le restanti censure è stata contestata l’informativa antimafia, sotto il profilo della idoneità, sufficienza degli elementi indiziari posti a fondamento della misura inibitoria adottata <br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno ed il Comune di Massa Lubrense, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />
Alla camera di consiglio del 9 aprile 2014, con ordinanza n. 564/14 è stata accolta la domanda cautelare.<br />
All’udienza di discussione del 25 giugno 2014, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria ed ulteriore documentazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Occorre preliminarmente rilevare dal contenuto dell’informativa prefettizia impugnata gli elementi indiziari che ne costituiscono il fondamento.<br />
Il procedimento trae origine da una richiesta rivolta all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli da parte della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Roma, a tanto indotta da un esposto anomino.<br />
Dal punto di vista organizzativo l’Angelino s.r.l., che esercita l’attività di autotrasporto di persone e noleggio autoveicoli, risulta composta da Angelino Lorenzo, che ne è anche l‘amministratore unico, Angelino Mariachiara, Angelino Pasquale e Nuovi Trasporti Campani s.p.a., anche questa con amministratore unico il predetto Angelino Lorenzo. Nell’informativa si rappresenta che la società risulta coinvolta in una vicenda penale, rilevata dalla Commissione di Accesso presso il Comune di Gragnano &#8211; ente alla fine sciolto per infiltrazioni mafiose &#8211; che ha condotto all’adozione di una misura cautelare personale nei confronti del Sindaco dell’epoca, P.A.; in particolare, sono emerse cointeressenze tra la Angelino s.r.l. e l’amministrazione comunale nell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di scuola bus, alla fine illegittimamente aggiudicato a quest’ultima società; all’esito delle indagini penali, il 4 febbraio 2013 Lorenzo Angelino è stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per rispondere di concussione, abuso in atti di ufficio, corruzione, falsità ideologica e turbata libertà degli incanti, in concorso con il sindaco P.A. Quest’ultima è figlia di P.F. condannato per associazione mafiosa e moglie di M.E., raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di stampo mafioso.<br />
I medesimi elementi indiziari sono contenuti anche nel verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del 13 dicembre 2013 e ritenuti idonei e sufficienti a giustificare la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della società.<br />
Rispetto a tale quadro indiziario la società ricorrente ha evidenziato che rispetto l’elemento costituito dal decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’amministratore della Angelino s.r.l. per il delitto di turbata libertà degli incanti ed altro in concorso con l’allora sindaco di Gragnano, sarebbe privo di specifica incidenza mafiosa, trattandosi della contestazione di reati comuni, rispetto ai quali mancherebbe sia un’ipotesi di delitto di tipo associativo mafioso, sia l’aggravante speciale di cui all’art. 7 della legge n. 203/91; la legislazione di settore, sebbene attribuisca rilevanza indiziaria anche a vicende inerenti al delitto di cui all’art. 353 c.p., non assolve l’amministrazione di pubblica sicurezza dall’onere di assumerne una specifica significatività indiziaria connessa a cointeressenze di tipo associativo o di collegamenti con la criminalità organizzata, del tutto mancanti nel caso di specie.<br />
Secondo aspetto di criticità del quadro indiziario sarebbe costituito dalla mancanza di attualità degli elementi indiziari, tutti risalenti al 2010, epoca successivamente alla quale plurime sono state le informazioni liberatorie dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.<br />
Ancora, difetterebbe ogni elemento indiziario idoneo a dimostrare una possibile collegamento, ingerenza o condizionamento da parte dell’ex Sindaco, persona ritenuta contigua a consorterie criminali, e la società ricorrente, essendo tra l’altro gli unici rapporti intercorsi tra questa e l’amministratore unico risalenti al periodo 2009/2010; né sarebbero state allegate specifiche argomentazioni volte ad attestare che il padre di questa o anche il marito, entrambi coinvolti in vicende criminali di tipo associativo, abbiano mai avuto relazioni di qualche natura con la Angelino s.r.l..<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Rileva il Collegio che ai fini dell’adozione di un’informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 84, secondo comma del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, occorre che sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese soggette a verifica; al terzo comma, la medesima disposizione impone, poi, di desumere le situazioni indizianti da alcune categorie di presupposti, tra cui figurano provvedimenti giurisdizionali in cui sono contestate determinate tipologie di reati, misure di prevenzione e proposte, condotte di omessa denuncia, accertamenti prefettizi ed operazioni di modifica degli assetti societari.<br />
Al riguardo, va osservato che, al fine di evitare di accedere ad una lettura eccessivamente restrittiva e formalistica del dato positivo, per situazioni indizianti non debbano intendersi lo specifico provvedimento giurisdizionale, la misura di prevenzione, l’omessa denuncia, o l’avvenuta modifica societaria in quanto tali, dovendosi tali circostanze anche colorarsi di specifica significatività indiziaria in termini di sospetta contiguità mafiosa; ciò, in ragione della natura tecnico-discrezionale del potere di interdizione, da cui discendono importanti conseguenze dal punto di vista dell’adeguatezza dell’attività istruttoria e della completezza e logicità intrinseca della motivazione. S’intende, in altri termini, ribadire che, come già ritenuto nel vigore della precedente disciplina, quello di permeabilità mafiosa resta un giudizio costruito sul fatto ed in termini di condizionamento possibile, ferma restando la persistente funzione di massima anticipazione di tutela che il legislatore assegna ancora oggi all’intero sistema di prevenzione amministrativa nei confronti delle ingerenze delle associazioni criminali nel settore dei contratti e dei finanziamenti pubblici. E’ quindi all’emersione di idonei e sufficienti elementi indiziari di fatto che l’amministrazione prefettizia deve guardare, nonché alla loro valorizzazione ed impiego al fine di pervenire ad una valutazione di non estraneità dell’imprese a possibili collegamenti con associazioni mafiose. <br />
Da tale punto di vista, detti collegamenti possono innanzitutto riguardare aspetti di tipo organizzativo, cioè di ordine statico, nel senso che la relatio con ambienti mafiosi sussiste avuto riguardo alla persona di un socio, di un amministratore, anche di fatto, che sia intraneus allo stesso mondo criminale &#8211; cd. mafioso imprenditore – oppure formalmente esterno, ma collegato ad esso mercè rapporti o vincoli sintomatici – cd. imprenditore mafioso &#8211; di una vicinitas tale da giustificare l’allontanamento dai rapporti patrimoniali con l’amministrazione pubblica. Ma collegamenti possono configurarsi anche dal punto di vista funzionale, o dinamico, ove l’impresa assuma strategie e scelte aziendali che inducono a ritenere che la sua attività subisca condizionamenti o limitazioni da parte di consorterie criminali; basti pensare all’assunzione di personale su sollecitazione di persone appartenenti o vicine ad associazioni criminali, all’acquisto di merci e prodotti da fornitori imposti, a vicende di tipo associativo o di collaborazione, spontanea o provocata, con imprese e soggetti sospetti di contiguità mafiosa e, ipotesi ormai risalente nel tempo, alla stipulazione di subcontratti o subaffidamenti a scopo elusivo dei controlli antimafia.<br />
Ciò che conta è che il fatto storico, da evincersi dalle categorie di cui all’art. 84, terzo comma citato, che si assume come indiziario sia effettivamente dimostrativo dell’esistenza di un contatto significativo con il mondo criminale; non va infatti dimenticato che mai sopito è il dibattito sulla compatibilità costituzionale di una normativa che, sebbene appaia sempre più giustificata dall’esigenza di fronteggiare efficacemente la criminalità organizzata, attraverso il riconoscimento di rilevanza inibitoria ad un semplice sospetto, non può spingersi, soprattutto in fase interpretativa, fino al punto da negare rilevanza all’altra polarità costituzionale costituita dal diritto di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 Cost. E’ noto che la stessa giurisprudenza costituzionale sembra aver risolto il problema rimettendo all’interprete la ricerca di tale difficile punto di equilibrio, con la conseguenza di trasformare il sindacato astratto di costituzionalità sulla funzione, in un sindacato di adeguatezza e logicità della funzione medesima nel caso concreto.<br />
Operate tali premesse e passando al caso in esame, l’unico elemento di fatto che, alla fine, ha condotto ad una prognosi sfavorevole per la società ricorrente è rappresentato dalla vicenda giudiziaria relativa all’affidamento dell’appalto di trasporto pubblico scolastico da parte del Comune di Gragnano. Infatti, nessun elemento indiziario risulta essere emerso dall’assetto organizzativo della Angelino s.r.l.<br />
Osserva il Collego che i fatti oggetto di qualificazione giuridica nel decreto che dispone il giudizio penale nei confronti dell’amministratore della Angelino s.r.l. dell’ex sindaco di Gragnano e di altri amministratori e funzionari comunali, hanno riguardato condotte illecite finalizzate a procurare alla società ricorrente l’appalto di trasporto pubblico scolastico per il triennio 2009/2012, previa sottrazione dello stesso al precedente aggiudicatario, School Bus Service s.r.l., con azioni intimidatorie e successivo affidamento mediante illegittimo ricorso alla procedura negoziata; ebbene, nella descrizione di tali fatti-reato il comportamento serbato dagli imputati mai si mostra riconducibile all’esistenza di un convolgimento diretto o indiretto di qualche associazione mafiosa o personaggio ad essa collegato, o comunque interessato all’affidamento del servizio. La vicenda storica sembra piuttosto essere circoscritta ad una condotta di mala gestio amministrativa da parte dell’ex sindaco, di amministratori e funzionari, senza ulteriori cointeressenze da parte della malavita organizzata; d’altronde, tale conclusione è la medesima a cui è pervenuta l’Autorità Giudiziaria penale che non ha mosso contestazioni formali in tal senso, né come reati associativi, né come aggravante speciale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/91; ed è altresì noto che se, come anticipato nelle premesse, il potere di informazione è di natura tecnico discrezionale, è pur vero che il suo esercizio poggia comunque su fonti qualificate, da cui non è possibile per l’amministrazione statale legittimamente affrancarsi senza un adeguato corredo motivazionale che giustifichi, sia in termini di verità storica, che di logicità, una diversa possibile valutazione dei medesimi fatti.<br />
Inoltre, non può ritenersi adeguatamente dimostrata una relazione tra la società Angelino s.r.l. e gli unici elementi formali di richiamo alla criminalità organizzata contenuti nell’informativa impugnata, ossia la circostanza rispettivamente della condanna e dell’arresto per delitti di associazione mafiosa del padre e del marito dell’ex Sindaco di Gragnano, concorrente dell’amministratore della società ricorrente in alcuni delitti contestati e oggetto del decreto che dispone il giudizio; invero, trattasi di vincoli personali che, al massimo possono assumere rilevanza al fine di tratteggiare la figura di quest’ultima, senza estendersi alla società ricorrente e tantomeno alla vicenda relativa all’appalto per il trasporto scolastico del Comune di Gragnano.<br />
Va, infine, rilevato, dovendosi condividere quanto rappresentato nel ricorso, che funzione specifica ed esclusiva del potere di interdizione è neutralizzare imprese che si rivelino contigue alla criminalità organizzata e non anche sanzionare con l’inibizione dai rapporti patrimoniali con l’amministrazione pubblica specifiche vicende e comportamenti qualificati già come reati dalla disciplina penale e da questa espressamente puniti; ne discende che i fatti ricadenti nelle categorie provvedimentali di cui all’art. 84, terzo comma del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, a prescindere dalla loro giuridica rilevanza come reati, devono anche assumere specifica rilevanza indiziaria in termini di contiguità; pertanto, ferma restando l’autonoma valutazione del fatto- reato rimessa all’autorità prefettizia, comunque da armonizzarsi alla luce del giudizio espresso dall’Autorità Giudiziaria penale, mentre l’idoneità indiziaria a fini interdittivi è intrinseca per quelle fattispecie di reato speciali volte a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, per le ipotesi di delitti comuni, come appunto quello di cui all’at. 353 c.p., occorre che la condotta di turbativa sia in qualche modo connessa nel caso concreto ad ingerenze o utilità connesse al coinvolgimento di consorterie criminali.<br />
Nel caso in esame, non si rivela che il contestato delitto di turbata libertà degli incanti sia stato in qualche modo qualificato come realizzato in relazione alla criminalità organizzata. <br />
In conclusione, va rilevato che gli elementi addotti a fondamento dell’impugnata interdittiva non ne avrebbero potuto giustificare l’adozione, non assumendo il quadro indiziario complessivamente rappresentato adeguata significatività in termini di permeabilità mafiosa della Angelino s.r.l., società allo stato giudicabile solo per la contestazione al suo amministratore di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica.<br />
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento dell’impugnata interdittiva e di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali adottati dall’amministrazione comunale.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’informativa impugnata ed i consequenziali provvedimenti del Comune di Massa Lubrense. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/07/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-2-7-2014-n-3611/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.3611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-3611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-3611/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-3611/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.3611</a></p>
<p>G. Calderoni Pres.ff S. Fina Est.E Preda ed altra (Avv. V. Miniero) contro SAB-Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.a. (Avv. A. Carullo) e nei confronti di G.A.I.A. S.r.l. (non costituita) sulla non accoglibilità dell&#8217;istanza di accesso firmata dal difensore e non accompagnata da apposita procura speciale Accesso agli atti ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-3611/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-3611/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.3611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Calderoni Pres.ff S. Fina Est.<br />E Preda ed altra (Avv. V. Miniero) contro SAB-Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.a. (Avv. A. Carullo) e nei confronti di G.A.I.A. S.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla non accoglibilità dell&#8217;istanza di accesso firmata dal difensore e non accompagnata da apposita procura speciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi – Art. 22 L. 241/90 – L’istanza di accesso deve essere proposta dal diretto interessato o da altro soggetto che ne abbia la rappresentanza in forza di apposita procura speciale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A mente dell’art. 22 della L. n. 241/1990 il diritto di accesso è attribuito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d’interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una posizione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’esibizione. Discende dal contenuto della disposizione che l’istanza di accesso deve essere proposta dal diretto interessato o da altro soggetto che ne abbia la rappresentanza in forza di apposita procura speciale (fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il diniego in quanto la domanda di accesso era stata inoltrata dal difensore senza essere corredata da alcun mandato o lettera d’incarico professionale e senza essere neppure munita di sottoscrizione congiunta da parte delle interessate)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla non accoglibilità dell&#8217;istanza di accesso firmata dal difensore e non accompagnata da apposita procura speciale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I </b></p>
<p>Registro Sentenze: 3611/2007<br />
Registro Generale: 1052/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori: GIORGIO CALDERONI	Presidente f.f.; GRAZIA BRINI	Consigliere; SERGIO FINA	Consigliere relatore est.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso 1052/2007  proposto da:</p>
<p><b>PREDA ELENA E PERDICARO KATIA</b> rappresentato e difeso da:MINIERO AVV. VITTORIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CIAMICIAN N. 2 pressoMINIERO AVV. VITTORIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SAB-AEROPORTO G.MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.</b> rappresentato e difeso da:CARULLO AVV. ANTONIO con domicilio eletto in BOLOGNASTRADA MAGGIORE 47 presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>G.A.I.A. S.R.L. n.c.</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento implicito di rigetto (silenzio-rifiuto ex art. 25 L. n. 241/90), con cui SAB ha illegittimamente negato alle ricorrenti l’accesso ai Contratti d’Appalto stipulati con G.A.I.A. Srl negli anni 2003/2006.<br />
Nonché per la declaratoria del diritto delle ricorrenti a detto accesso e per il conseguente ordine a SAB di esibizione della documentazione predetta.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Cons. dott. Sergio Fina;<br />
Udito, nella Camera di Consiglio del 8.11.2007, gli avvocati delle parti presenti altresì come da verbale;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epografe le ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art.25 della L. n. 241/1990, il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti costituiti dai contratti stipulati tra le parti: SAB spa &#8211; Società Areoposto di Bologna &#8211; e G.A.I.A.spa – subconcessionaria di servizi e dalla corrispondenza riguardante le predette convenzioni. <br />
Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse, stante l’inidoneità dell’istanza di accesso, prodotta in via amministrativa, a conseguire gli effetti previsti dalla legge.<br />
A mente dell’art.22 della L. n. 241/1990 il diritto di accesso è attribuito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d’interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una posizione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’esibizione.   <br />
Discende dal contenuto della disposizione che l’istanza di accesso deve essere proposta dal diretto interessato o da altro soggetto che ne abbia la rappresentanza in forza di apposita procura speciale.  <br />
Ora, nel caso in esame, la domanda di accesso è stata inoltrata dal difensore delle ricorrenti, senza essere corredata da alcun mandato o lettera d’incarico professionale e senza essere neppure munita di sottoscrizione congiunta da parte delle interessate, sicchè appare evidente la mancata dimostrazione, nei confronti dell’intimata SAB spa, della legittimazione ad ottenere l’esibizione della documentazione richiesta e in definitiva la legittimità del comportamento inattivo tenuto dalla predetta società.<br />
Le spese possono compensarsi tra le parti.</p>
<p align=center><b>P .Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 8 novembre 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 29.11.2007<br />
Bologna, lì 29.11.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-11-2007-n-3611/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2007 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3611</a></p>
<p>Non va sospesa la graduatoria finale del Campionato di Rugby, Serie B, della stagione 2006-2007, relativamente alla promozione in Serie A della squadra cadetta della Benetton Rugby Treviso srl e del Cus Padova Rugby qualora sia mancato l’esperimento della “pregiudiziale sportiva” (art. 3 D.L. 220/2003). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la graduatoria finale del Campionato di Rugby, Serie B, della stagione 2006-2007, relativamente alla promozione in Serie A della squadra cadetta della Benetton Rugby Treviso srl e del Cus Padova Rugby qualora sia mancato l’esperimento della “pregiudiziale sportiva” (art. 3 D.L. 220/2003). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3611/2007<br />
Registro Generale: 5943/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br />GIULIA FERRARI Cons.<br />STEFANO FANTINI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 19 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 5943/2007  proposto da:<br />
<b>ASD ACCADEMIA RUGBY ROMA </b><br />
rappresentata e difesa da:TIRIBOCCHI AVV. SIMONE con domicilio eletto in ROMAVIALE L. GAURICO, 257pressoTIRIBOCCHI AVV. SIMONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY (FIR) </b><br />
rappresentato e difeso da:TONUCCI AVV. MARIO &#8211; TOMASELLI AVV SANTI DARIOcon domicilio eletto in ROMAVIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7pressoTONUCCI AVV. MARIO<br />
e nei confronti di<br /><b>SOC BENETTON RUGBY TREVISO SRL </b><br />
e nei confronti di<br /><b>AS RUGBY TRIESTE 2004 </b><br />
e nei confronti di<br /><b>ASD VILLORBA RUGBY </b><br />
e nei confronti di<br /><b>COLLEFERRO RUGBY UFC </b></p>
<p>e nei confronti di<br /><b>CUS PADOVA RUGBY ASD</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della graduatoria finale del Campionato di Rugby, Serie B, della stagione 2006-2007, relativamente alla promozione in Serie A della squadra cadetta della Benetton Rugby Treviso srl e del Cus Padova Rugby ASD nonchè delle deliberazioni n. 3 del 15.12.200</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY (FIR)<br />
Udito il relatore Cons. Stefano FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, il ricorso prospetta seri profili di inammissibilità connessi al mancato esperimento della “pregiudiziale sportiva”, nonchè ulteriori profili di inammissibilità in ragione della tardiva impugnativa della delibera di cui al C.U. della F.I.R. n. 3 del 15/12/2006 autorizzante la delega per l’attività obbligatoria;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  19 luglio 2007</p>
<p>Il Presidente: Italo RIGGIO<br />
L’Estensore: Stefano FANTINI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2005 n.3611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-8-2005-n-3611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-8-2005-n-3611/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-8-2005-n-3611/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2005 n.3611</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore Vendemiale (avv. F. Lofoco e M. Rutigliano) c. Comune di Bari (avv. R. Basile e V. Valentini), Peperello (avv. V. Caputi Jambrenghi e E. Di Bernardino), Pirazzoli (n.c.) sull&#8217;impossibilità di applicare la norma abolitiva dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-8-2005-n-3611/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2005 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-8-2005-n-3611/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2005 n.3611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore<br /> Vendemiale (avv. F. Lofoco e M. Rutigliano) c. Comune di Bari (avv. R. Basile e V. Valentini), Peperello (avv. V. Caputi Jambrenghi e E. Di Bernardino), Pirazzoli (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di applicare la norma abolitiva dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici ad un concorso nel quale si è conclusa la fase attinente alla determinazione dei requisiti di partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Limiti di età – Abolizione – Art.3 comma 6, l. n.127 del 1997 – Concorso in cui si è conclusa la fase attinente alla determinazione dei requisiti di partecipazione – Inapplicabilità.</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Requisiti del concorso – Limite di età – Elevazione – Situazione che ne dà diritto – Mancata dichiarazione da parte della candidata – Ricorso alla attività istruttoria della p.a. – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di concorsi a pubblici impieghi, l’art.3 comma 6, l. 15 maggio 1997 n.127, che ha abolito ogni limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi, non si applica ad un concorso che, alla data della sua entrata in vigore, aveva concluso la fase attinente alla determinazione dei requisiti di partecipazione e del loro possesso.</p>
<p>2. Nel caso in cui una candidata ad un concorso pubblico abbia omesso di dichiarare la situazione che le dava diritto all’elevazione del limite di età, la pretesa che la p.a. sia tenuta a svolgere attività istruttoria per accertare il requisito non dichiarato dalla candidata all’atto della domanda va oltre ad una corretta applicazione del principio di cooperazione fra p.a. ed amministrati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 2310/1997, proposto da</p>
<p><b>Ginella VENDEMIALE</b>, rappresentata e difesa da Lofoco Avv. Fabrizio e Rutigliano Avv. Michelangelo, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14, presso Lofoco Avv. Fabrizio;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Bari</b>, rappresentato e difeso da Basile Avv. Rosaria e Valentini Avv. Valentino, con domicilio eletto in Bari, via P.Amedeo, 152, presso Basile Avv. Rosaria;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; di <b>Peparello Rosa</b>, rappresentata e difesa da Caputi Jambrenghi Avv. Vincenzo e Di Berardino Avv. Edoardo, con domicilio eletto in Bari-Mar.S.Giorgio, via Abate Eustasio, 5, presso Caputi Jambrenghi Avv. Vincenzo;</p>
<p>&#8211; di <b>Pirazzoli Loredana</b>, n.c.;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della delibera della Giunta Comunale di Bari n. 1836 del 12/6/97, di approvazione della proposta della Ripartizione di ammissione di n. 10 candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di Dirigente Scolastico, nonc<br />
&#8211;  della delibera della Giunta Comunale di Bari n. 1837 del 12/6/97, di approvazione della proposta della Ripartizione Personale di ammissione di n. 10 candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di Dirigente di As<br />
&#8211; delle proposte di ammissione datate 5/6/97 della Ripartizione Personale del Comune di Bari, relative ai due succitati concorsi;<br />
&#8211; ove occorra, e nei limiti degli interessi della ricorrente, delle delibere di G.M. n. 3829 e 3824, datate 23/10/96, con cui si é disposta l&#8217;indizione del due concorsi succitati;<br />
&#8211; ove, occorra, e nei limiti degli interessi della ricorrente, degli avvisi pubblici datati 24/12/96, contenenti i bandi di concorso relativi ai due concorsi;<br />
&#8211; ove occorra, e nei limiti degli interessi della ricorrente, della Disciplina di Accesso agli Impieghi approvata con delibera di G.M. n. 3079 del 8/8/96;<br />
&#8211; delle delibere di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori, ancorchè non conosciute, e sulle quali si riservano motivi aggiunti, unitamente ad ogni e qualsiasi provvedimento che consenta lora la presa di servizio o l&#8217;esercizio delle funz</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Peparello Rosa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 1° luglio 2005, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;<br />
Comparsi gli avv.ti Lofoco, R. Lanza, per l’avv. Basile, e F. Muscatello, per l’avv. Caputi Jambrenghi;<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.- Premesso di aver fatto domanda per essere ammessa a partecipare (da esterna) ai concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento di 2 due posti di dirigente scolastico e per numero due posti di dirigente d’asilo nido, indetti dal Comune di Bari, e di esserne stata esclusa (per aver superato il limite d’età di 41 anni), con ricorso notificato il 31 luglio-4 agosto1997 la sig. ra Ginella Vendemiale ha impugnato: <br />
&#8211; la delibera 12 giugno 1997 n.1836 con la quale la giunta comunale ha disposto l’ammissione di n.10 candidati al concorso di dirigente scolastico e la non ammissione della ricorrente;<br />
&#8211; la delibera 12 giugno 1997 n.1837 con la quale la giunta comunale ha disposto l’ammissione di n.10 candidati al concorso di dirigente d’asilo nido e la non ammissione della ricorrente;<br />
&#8211; le proposte d’ammissione 5 giugno 1997 della ripartizione del personale, relative ai due succitati concorsi;<br />
&#8211; ove occorra, le delibere 23 ottobre 1996 n.3820 e n.3824 d’indizione dei due concorsi;<br />
&#8211; degli avvisi pubblici 24 dicembre 1996;<br />
&#8211; ove occorra, la disciplina di accesso agli impieghi, approvata con delibera 8 agosto 1996 n.3079;<br />
&#8211; le delibere d’approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori.<br />
Questi i motivi:<br />
a-. violazione dell’art.3.6 della l. 15 maggio 1997 n.127; eccesso di potere per violazione del principio tempus regit actum;<br />
b.- violazione dei punti 3.B), 5 6 a) dei bandi di concorso, nonché della vigente disciplina degli accessi agli impieghi approvata con deliberazione di giunta 8 agosto 1996 n.3079, eccesso di potere per irragionevolezza;<br />
c.-violazione dei punti 2,3 h), 5,6, dei bandi di concorso, nonché della vigente disciplina degli accessi agli impieghi approvata con deliberazione di giunta 8 agosto 1996 n.3079, eccesso di potere sotto più profili;<br />
d.-e d/bis .- violazione dell’art.9 della vigente disciplina sugli accessi agli impieghi, approvata con deliberazione di giunta 8 agosto 1996 n.3079, eccesso di potere sotto più profili;<br />
Si sono costituiti il comune di Bari e la controinteressata sig.ra Rosa Peparello, producendo documenti e scritti difensivi.<br />
 Anche la ricorrente ha prodotto memoria (depositata il 21 giugno 2005), ulteriormente illustrativa delle proprie tesi e delle proprie ragioni.<br />
Con ordinanza 25 novembre 1998 n.2232 la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza 28 agosto 1997 n 776. con la quale questo Tribunale aveva respinto la domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>2.- Il ricorso è infondato.<br />
2.-1.- Gli avvisi pubblici 24 dicembre 1996 di indizione dei due concorsi per titoli ed esami di cui è causa, al punto 3 co.1°. lett.b), esigevano quale requisito d’ammissione “età …non superiore ai 41” anni, prevedendo nel contempo, al co.2, cause di elevazione di tale limite specificatamente indicate.<br />
Al 3° ed ultimo comma il predetto punto 3 richiedeva che i previsti requisiti dovessero essere posseduti dai candidati “ alla data di scadenza del termine stabilito …per la presentazione della domanda di ammissione al concorso” fissata al 23 gennaio 1997 dal successivo punto 4 dei predetti avvisi.<br />
Alla data del 18 maggio 1997, d’entrata in vigore dell’art.3,co.6, della l. 15 maggio 1997 n. 117, (che per la partecipazioni a pubblici concorsi ha abolito ogni limite d’età), la fase del concorso attinente alla determinazione dei requisiti e del loro possesso si era conclusa e la fattispecie dedotta in giudizio si era perfezionata.<br />
L’amministrazione avrebbe contraddetto il principio di irretroattività, dettato dall’art. 11, primo comma, delle preleggi se, assecondando la tesi (di cui al primo motivo), a fronte di situazioni giuridiche ormai definite al 23 gennaio 1997, per verificare il possesso del requisito dell’età avesse preso a riferimento la data di adozione delle delibere giuntali 12 giugno1997 n.1836 e n.1837, d’approvazione della proposte della ripartizione al personale di non ammissione al concorso. <br />
La ripartizione prima e la giunta comunale poi correttamente hanno data applicazione alla disciplina regolamentare, in vigore al 23 gennaio 1997, non potendo incidere sulla stessa l’invocato jus superveniens.<br />
Non può avere, in conseguenza, ingresso la dedotta censura d’illegittimità sopravvenuta delle disposizioni del bando.<br />
2.-2.- Il possesso del requisito dell’età non “superiore ai 41” anni, fissato al punto 3 co.1. lett.b), secondo la letterale formulazione della disposizione, doveva essere escluso ove il candidato avesse compito il 41° anno d’età. In tale situazione si trovava la ricorrente, nata il 21 aprile 1955, mentre era del tutto irrilevante la circostanza che la stessa al 23 gennaio 1997 non aveva compiuto il 42° anno.<br />
Di conseguenza, è infondata anche la dedotta censura (di cui al secondo motivo) con la quale la ricorrente asserisce di essere in possesso del requisito previsto dagli avvisi pubblici e di essere erroneo il calcolo dell’età effettivamente richiesta e posseduta. <br />
La ricorrente non contesta, poi, in fatto:<br />
&#8211; che gli avvisi esigessero che la documentazione relativa alla diritto dell’elevazione di tre anni del limite massimo d’età allo scopo di comprovarne il possesso, dovesse essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso;<br />
&#8211; di aver omesso del tutto di far presente in quell’occasione d’essere ella coniugata e madre di due figli e di documentare la suddetta sua posizione. <br />
Con una seconda censura del secondo motivo, alla quale non può essere dato positivo seguito, afferma, invece, illegittime per “irragionevolezza” le prescrizioni degli avvisi che introducono l’obbligo di documentare, a pena d’esclusione, il diritto all’elevazione del limite d’età; con il quarto motivo deduce poi l’omessa istruttoria sul punto.<br />
L’obbligo di documentazione sopradetto è strettamente inerente a quello di dimostrare o di dichiarare di avere il requisito dell’età, i cui limiti erano stati indicati da una norma di legge (art.2,co.1°, n.2 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3) e da norme regolamentari, dettate dai singoli enti che ad essa si erano adeguati (per quanto riguarda il Comune di Bari:con delibera 8 agosto 1996 n. 3079).<br />
In mancanza di ogni indizio di prova su una condizione che solo oggi con l’introdotta azione giurisdizionale si vuole far valer ( come sopra ricordato la ricorrente ha omesso non solo di documentare ma anche di dichiarare nella domanda di aver diritto all’elevazione del limite d’età), la pretesa che l’Amministrazione fosse tenuta a svolgere attività istruttoria per accertare il requisito non dichiarato dalla candidata all’atto della domanda andrebbe oltre ad una corretta applicazione del principio di cooperazione fra Amministrazione ed amministrati (principio che avrebbe reso legittima una richiesta della documentazione, decorso il termine fissato dal bando del 23 gennaio 1997, ove la ricorrente avesse perlomeno indicato nella domanda di aver diritto all’elevazione del limite d’età). Ragioni di corretto svolgimento delle programmate fasi concorsuali sono sottese alle censurate prescrizioni del bando ed ai conseguenti provvedimenti d’esclusione della ricorrente dal concorso. <br />
2.-3.- Accertata la legittimità delle disposte esclusioni, inammissibili per difetto d’interesse sono le censure di cui al terzo motivo volte a dimostrare la illegittimità delle ammissione delle candidate Peparello e Pirazzoli perché “prive dei requisiti previsti dai bandi di concorso” (l’esclusione delle controinteressate non inciderebbe sulla posizione della ricorrente), mentre non è configurabile l’eccepito vizio di sviamento (di cui al motivo 4 bis) poiché è da escludere la presenza di un qualsivoglia elemento che riveli la finalità dissimulata  di perseguire la ricorrente a vantaggio di altri soggetti.<br />
La carenza di interesse a sindacare l’ammissione della candidata Paparello rende, infine, priva di ogni valenza la dichiarazione resa a verbale del procuratore della ricorrente.</p>
<p>3.- Per quanto sopra considerato e dedotto il ricorso deve essere respinto.<br />
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda, RESPINGE il ric.n. 2310 del 1997.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2005 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Dott. GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI &#8211; 	 PRESIDENTE, Rel.<br />	<br />
Dott. PIETRO MOREA 	&#8211; COMPONENTE <br />	<br />
Dott. GIUSEPPINA ADAMO &#8211;	 COMPONENTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-8-2005-n-3611/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2005 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3611/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3611</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Pasi ric. Delli Colli ed altri contro Ministero delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza, sulla corresponsione della indennità di missione continuativa ex L. n. 100 del 1987 Corresponsione della indennità di missione continuativa ex L. 10 marzo 1987, n. 100 – Trasferimento avvenuto mediante diversa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3611/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3611/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Pasi<br /> ric. Delli Colli ed altri contro Ministero delle Finanze e Comando Generale Guardia di Finanza,</span></p>
<hr />
<p>sulla corresponsione della indennità di missione continuativa ex L. n. 100 del 1987</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corresponsione della indennità di missione continuativa ex L. 10 marzo 1987, n. 100 – Trasferimento avvenuto mediante diversa dislocazione di tutto un reparto &#8211; Applicabilità &#8211; Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Pur essendo corretto, in linea di principio, l’assunto secondo cui non è sufficiente il carattere collettivo del trasferimento per escludere la spettanza dell’indennità continuativa ex art.1 L. n. 100 del 1987, non può ritenersi integrata nel caso specie un’ipotesi di trasferimento rilevante ai fine della corresponsione dell’emolumento di cui alla citata normativa, qualora lo stesso si iscriva in una normale assegnazione a servizi diversi e in diversi luoghi, nell’ambito, però, della medesima area di competenza territoriale e funzionale del medesimo ufficio di destituzione di ciascun dipendente trasferito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla corresponsione della indennità di missione continuativa ex L. n. 100 del 1987</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 3611/04<br />
Registro Generale: 905/1999</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNASEZIONE I </b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente GIANCARLO MOZZARELLI Cons.ALBERTO PASI Cons. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica del 22 Aprile 2004<br />
Visto il ricorso 905/1999  proposto da:<br />
DELLI COLLI ANDREA ED ALTRIrappresentato e difeso da:<br />
MARZOCCHI AVV. PAOLAFANZINI AVV. GIANCARLOBACCI AVV. MARIOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA DEL CANE 5presso<br />
LINGUANTI AVV. ADELE</p>
<p align=center>contro</p>
<p>MINISTERO DELLE FINANZErappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p>COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZArappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4Presso la sua sede</p>
<p>Per l’accertamento<br />del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di missione continuativa ex L. n. 100/1987 nella misura prevista dalla norma e condannare il Ministero della Finanza al relativo pagamento, con interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del diritto (26.06.1998) fino al saldo effettivo;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota del Comandante del Reparto amministrativo della 14^ Legione della Guardia di Finanza prot. n. 21143/A5 del 31.03.1999 portante rigetto dell’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere l’indennità di missione ex art. 1 L. n. 100/87 e di tutti gli atti ad essa preparatori, presupposti, conseguenziali e connessi, fra i quali in particolare il parere 28.12.98 n. 385747 reso dal Comando generale della Guardia di Finanza, Divisione I, Servizio amministrativo.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZAMINISTERO DELLE FINANZE<br />
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e udito altresì per le parti l’avv.to M. Bacci anche in sostituzione dell’avv.to P. Marzocchi per la parte ricorrente<br />
Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti prestano servizio permanente effettivo nel Corpo della Guardia di Finanza presso il Reparto 2^ Sezione Operativa afferente al Comando 2^ Compagnia di Ravenna.<br />
A decorrere dal 26.06.98 la sede del Reparto, da anni situata a Cervia, è stata definitivamente trasferita dal Comune di Cervia a quello di Ravenna.<br />
Ritenendo per tale circostanza di aver diritto all’indennità di missione continuativa prevista dall’art. 1 della L. 10.03.1987 n. 100 e successive integrazioni, che ha esteso al personale delle Forze Armate, ivi compreso quello della Guardia di Finanza, la speciale indennità di trasferimento già prevista dall’art. 13 della L. 97/79, sostituito dall’art. 6 della L. n. 27/1981, per il personale della Magistratura, i ricorrenti ne hanno richiesto con formale istanza la corresponsione.<br />
Il provvedimento di diniego a firma del Comandante del Reparto Amministrativo della 14^ Legione è motivato per relationem ad un parere reso dal Comando generale con foglio n. 385747 il quale, a sua volta, fonda il proprio orientamento negativo sulla sentenza n. 1154/98 della IV Sezione del Consiglio di Stato.<br />
In particolare, il diritto all’emolumento previsto dalla L. n. 100/87 viene negato sulla base dell’argomentazione che nel caso di specie il trasferimento sarebbe “dovuto alla diversa dislocazione di tutto il reparto, il cui personale ha continuato a svolgere le funzioni precedentemente svolte”.<br />
I ricorrenti ritengono che tale criterio non sia applicabile al caso di specie, in considerazione della sua peculiarità, in quanto l’area di operatività della Sezione di Cervia, benchè formalmente estesa all’intera Regione Emilia-Romagna, di fatto era prevalentemente circoscritta al Comune e zone limitrofe, ed alle attività di controllo del territorio ed anticontrabbando.<br />
A seguito del trasferimento a Ravenna, non solo è mutata la sede di servizio sotto il profilo geografico (circa Km 20 di distanza) e amministrativo (Comune diverso), ma sono anche cambiati sotto il profilo quantitativo e qualitativo i compiti affidati e concretamente svolti dal Reparto, che ora si occupa con priorità del mantenimento dell’ordine e della sucurezza pubblici, in concorso con le altre Forze di Polizia, oltre che dei servizi di istituto suoi propri fin dall’origine, cioè l’anticontrabbando e il controllo del territorio. Il tutto prevalentemente nell’ambito del Comune di Ravenna.<br />
Ciò significa, in sostanza, che l’effettiva area di operatività del Reparto non è più la stessa, così come sono diverse la sede ove si esercitano le funzioni caratteristiche del rapporto di impiego e la tipologia dei servizi concretamente esercitati.<br />
In altri termini, si tratta di una situazione diversa da quella esaminata dalla IV^ Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza richiamata a giustificazione del diniego, che andava adeguatamente valutata dall’amministrazione nei suoi aspetti peculiari e concreti.<br />
Tanto più che la previsione normativa si esprime in termini generici, non richiedendo altro presupposto che il trasferimento d’autorità in altra sede.<br />
I ricorrenti deducono quindi violazione dall’art. 1 della legge n. 100/87 ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Resistente l’Amministrazione, la causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.<br />
E’ pacifico in causa che lo spostamento è avvenuto d’autorità nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, come esattamente rilevato dai ricorrenti nella loro memoria 8 aprile 2004.<br />
Va pure condiviso l’assunto che non è sufficiente il carattere collettivo del trasferimento ad escludere la spettanza dell’indennità continuativa ex art. 1 legge 100/87.<br />
Tuttavia, richiamandosi alla sentenza 1154/98 del Consiglio di Stato, la Amministrazione ha opposto ai ricorrenti una diversa ragione di diniego: si è trattato di diversa dislocazione di un intero reparto, nell’ambito della medesima area di operatività e sede di esercizio delle funzioni, che sono rimaste immutate.<br />
I ricorrenti contestano tale affermazione soltanto sul piano fattuale, sostenendo di essere stati adibiti, dopo lo spostamento a Ravenna, a servizi d’istituto diversi e più ampi, in un ambito territoriale più esteso.<br />
Tuttavia essi stessi riconoscono che l’area di operatività del reparto di Cervia era, già prima, formalmente estesa all’intera Regione; laddove è evidente che la concreta adibizione a diversi servizi e in diversi luoghi, nell’ambito della immutata competenza territoriale e funzionale dell’ufficio, non integra la nozione di trasferimento d’autorità secondo la richiamata giurispudenza interpretativa dell’art. 1 della legge n. 100/87 (v. anche Cons. di Stato, Sez. IV, n. 3099/2000).<br />
Essa peraltro, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, si riferisce a identica fattispecie (spostamento della sede dell’ufficio nell’ambito teritoriale di altro Comune &#8211; da Bologna a San Lazzaro &#8211;  ferma restando le funzioni e l’area di operatività). Affatto diversa è l’ipotesi (di cui alla sentenza 4442/03 della Sezione IV, invocata dai ricorrenti) della soppressione dell’Ufficio di appartenenza, che necessariamente comporta l’assegnazione alla competenza territoriale e funzionale dell’Ufficio di destituzione di ciascun dipendente trasferito.<br />
In definitiva, gli stessi ricorrenti riconoscono che, anche nel caso di specie, non è mutata la competenza territoriale e funzionale del Reparto, che è stato semplicemente dislocato in altra sede del medesimo ambito territorale di operatività. Ciò stante, così come la concreta assegnazione del dipendente a un diverso servizio d’istituto, che sia compreso nella competenza territoriale e funzionale dell’ufficio di appartenenza, non costituisce trasferimento e tanto meno da luogo alla relativa indennità secondo l’art.1 della legge n. 100/87, così è indifferente che tale assegnazione sia eventualmente e di fatto influenzata dalla nuova ubicazione dell’ufficio stesso all’interno del suo ambito territoriale, vicenda che pure non si inquadra nella definizione normativa di trasferimento del dipendente.<br />
In sintesi, anche a seguire la prospettazione in fatto dei ricorrenti, la descritta vicenda si iscrive in una normale assegnazione a diversi compiti d’istituto ugualmente compresi nell’ambito proprio dello stesso ufficio di appartenenza, ancorchè diversamente dislocato sul proprio territorio. Né appaiono pertinenti al tema controverso le argomentazioni svolte in ricorso relativamente al grado di autonomia del Reparto di Cervia, rispetto al Comando di appartenenza (2° Compagnia di Ravenna), ed alle ordinarie indennità di missione percepite ogni qual volta si recavano per servizio oltre i dieci chilometri dalla sede dell’ufficio in Cervia, e segnatamente presso gli uffici del Comando in Ravenna (ricorrendo in tal caso i presupposti per la corresponsione della indennità di missione ordinaria di cui all’art. 1 della legge 417/78, mentre nella fattispecie si controverte sul trattamento economico continuativo di cui all’art. 1 della legge n. 100/87).<br />
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.<br />
Spese compensate per motivi di equità, in relazione alla natura della controversia.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione 1^, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio il 22 Aprile 2004.</p>
<p>Presidente  F .to Bartolomeo Perricone<br />
Cons.rel. est. F.to  Alberto Pasi</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 13/10/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3611/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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