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	<title>361 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>361 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/7/2020 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-7-2020-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-7-2020-n-361/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/7/2020 n.361</a></p>
<p>La latitudine applicativa dell&#8217;art. 20 della l. n. 241/1990: può formarsi silenzio assenso sulle istanze di successione/subentro nel diritto di godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica? (nota a Cass., Sezione III, ordinanza n. 13865 del 6 luglio 2020) di Bianca Petrillo Edilizia residenziale pubblica &#8211; Istanza di subentro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-7-2020-n-361/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/7/2020 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-7-2020-n-361/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/7/2020 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>La latitudine applicativa dell&#8217;art. 20 della l. n. 241/1990: può formarsi silenzio assenso sulle istanze di successione/subentro nel diritto di godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica? (nota a Cass., Sezione III, ordinanza n. 13865 del 6 luglio 2020)  di Bianca Petrillo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia residenziale pubblica &#8211; Istanza di subentro nell&#8217;alloggio &#8211; Silenzio assenso &#8211; Ammissibilità  &#8211; Rimessione alle Sezioni Unite.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La Terza sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 20 della l. n. 241 del 1990, per verificare se possa formarsi silenzio assenso sulle istanze di successione/subentro nel diritto di godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: center;"><strong>La latitudine applicativa dell&#8217;art. 20 della l. n. 241/1990: può formarsi silenzio assenso sulle istanze di successione/subentro nel diritto di godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica?</strong><br /> </div>
<div style="text-align: right;"><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/32129">nota a Cass., Sezione III, ordinanza n. 13865 del 6 luglio 2020</a> a cura di Bianca Petrillo</div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. Premessa. 2. Il caso. 3. Il silenzio assenso quale istituto a valenza generalizzata. 3.1. La ratio dell&#8217;intervento legislativo: il silenzio assenso come strumento di semplificazione del procedimento amministrativo. 4. L&#8217;ambito di operatività  del silenzio assenso: la compatibilità  dell&#8217;art. 20 della l. n. 241/1990 e le istanze di successione/subentro nei contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica. La tesi positiva. 4.1. La tesi negativa. 4.2. L&#8217;ordinanza n. 13865 del 6 luglio 2020 della Terza sezione civile della Corte di Cassazione. 5. Conclusioni.<br /> <br /> <br /> <strong>1. Premessa</strong>.</p>
<p> La Terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13865 del 6 luglio 2020, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima, di particolare importanza, in ordine all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 20 della l. n. 241/1990, al fine di verificare se possa formarsi silenzio assenso sulle istanze di successione/subentro nel diritto di godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e, in generale, se e in base a quali presupposti sia possibile escludere la formazione del silenzio assenso al di fuori delle ipotesi indicate dal comma 4 del citato art. 20.<br /> <br /> <strong>2. Il caso.</strong></p>
<p> La questione sottoposta all&#8217;attenzione delle Sezioni Unite trae origine dall&#8217;opposizione proposta dal ricorrente al decreto di rilascio di un appartamento notificatogli da parte di Ater.<br /> In particolare, questi affermava il proprio diritto al subentro nel contratto di locazione che Ater aveva concluso con l&#8217;originaria assegnataria dell&#8217;immobile, in quanto &#8211; al momento del decesso di quest&#8217;ultima &#8211; sarebbe subentrata nel contratto la di lei sorella nonchè madre del ricorrente, alla quale, poi, egli sarebbe succeduto nel diritto di godimento dell&#8217;alloggio.<br /> L&#8217;originaria assegnataria dell&#8217;immobile, infatti, avrebbe inoltrato all&#8217;Ater istanza di ampliamento del nucleo familiare al fine di comunicare il rientro nell&#8217;alloggio della sorella (giÃ  componente dell&#8217;originario nucleo familiare assegnatario), a seguito della separazione di quest&#8217;ultima dal coniuge, e del di lei figlio (affidato alla madre in sede di separazione personale dei coniugi).<br /> Tuttavia, a ciò non avrebbe fatto seguito nessuna risposta da parte dell&#8217;ente.<br /> Deceduta, poi, l&#8217;originaria assegnataria dell&#8217;alloggio, la sorella della de cuius avrebbe nuovamente richiesto all&#8217;ente competente di aggiornare la composizione del nucleo familiare ed il subentro nel contratto di locazione a suo favore.<br /> Infine, a seguito del decesso della madre, il ricorrente stesso avrebbe chiesto all&#8217;Ater di essere riconosciuto come successore nel diritto di godimento dell&#8217;immobile ovvero il subentro nella locazione.<br /> In assenza di risposta da parte dell&#8217;ente, pertanto, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, rispetto a ciascuna delle tre istanze (quella di ampliamento del nucleo familiare inoltrata da parte della zia e quelle successive di subentro nel contratto di locazione presentate prima dalla madre e poi dal ricorrente stesso) si sarebbe dovuto formare il silenzio assenso e, conseguentemente, il proprio diritto al godimento dell&#8217;immobile.<br /> A fondamento della pretesa, inoltre, il ricorrente adduceva tanto la convivenza con la madre (subentrata a sua volta nel diritto della sorella) quanto l&#8217;assenza di morosità  (la madre, prima, ed egli stesso, dopo, avendo sempre corrisposto regolarmente i canoni di locazione).<br /> Rigettata l&#8217;opposizione al decreto di rilascio dell&#8217;immobile da parte del Tribunale e respinto il gravame dalla Corte di Appello, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione dell&#8217;art. 20 della l. n. 241/1990 rispetto alla tre istanze di ampliamento del nucleo familiare e di subentro nel contratto di locazione.<br /> In disparte le questioni relative alla verifica della sussistenza di una convivenza rilevante con l&#8217;assegnataria dell&#8217;immobile e dei presupposti necessari al fine dell&#8217;ampliamento del nucleo familiare, risulta &#8211; ad avviso della Corte &#8211; preliminare la questione circa la possibilità  o meno che si sia formato un silenzio assenso sulle istanze di cui sopra.<br /> Pertanto, la Terza sezione civile di Cassazione ha ritenuto di sottoporre all&#8217;attenzione delle Sezioni Unite la &#8220;questione in ordine all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 20 della legge n. 241 del 1990, volta a verificare se si posa formare silenzio assenso sulle istanze di successione/subentro nel diritto di godimento dell&#8217;alloggio e.r.p [&#038;] e, in generale chiarificazione ermeneutica, se e in base a quali presupposti un&#8217;interpretazione sistematica sia idonea ad inibire la formazione del silenzio assenso al di lÃ  dell&#8217;ambito del comma 4 del medesimo articolo&#8221;.<br /> <br /> <strong>3. Il silenzio assenso quale istituto a valenza generalizzata.</strong></p>
<p> Ai sensi dell&#8217;originaria formulazione del citato articolo, il silenzio assenso trovava applicazione nei soli casi in cui un&#8217;altra norma, anche di fonte secondaria, ne prevedesse espressamente l&#8217;operatività [1].<br /> L&#8217;attuale formulazione della norma, modificata incisivamente nel contenuto dall&#8217;articolo 3, comma 6 ter, del d.l. n. 35/2005, come convertito dalla legge n. 80/2005, prevede che &#8220;fatta salva l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell&#8217;amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità  di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all&#8217;interessato, nel termine di cui all&#8217;art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente articolo&#8221;.<br /> La modifica legislativa ha, dunque, operato una vera e propria rivoluzione copernicana, il silenzio assenso diventando &#8211; nei procedimenti ad istanza di parte volti ad ottenere un titolo abilitativo ampliativo della sfera giuridica &#8211; istituto generale e automatico.<br /> Al contrario del testo previgente, infatti, ad essere tipizzate sono &#8211; non pìù i casi di formazione del silenzio assenso, ma &#8211; le ipotesi (elencate al comma 4) in cui al comportamento omissivo della P.A. il legislatore non abbia inteso attribuire significato di accoglimento della domanda.<br /> Sul punto, inoltre, pare opportuno sottolineare quanto affermato dall&#8217;Adunanza Plenaria nel risolvere un contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla compatibilità  tra l&#8217;art. 20, comma 4, l. 241/1990 (che esclude l&#8217;operatività  del silenzio assenso in materia ambientale) e l&#8217;art. 13 della l. 394/1991 (secondo cui &#8220;il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all&#8217;interno dell&#8217;area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall&#8217;ente di gestione&#8221; e, decorso inutilmente il termine di 60 giorni, il nulla osta si intende rilasciato&#8221;).<br /> L&#8217;Adunanza Planaria, asserendo che il silenzio assenso previsto dall&#8217;art. 13, commi 1 e 4, della l. 394/1991 non è stato implicitamente abrogato a seguito dell&#8217;entrata in vigore della l. 80/2005, che, nell&#8217;innovare l&#8217;art. 20 della l. 241/1990, ha espressamente indicato la materia ambientale tra quelle in cui non possa trovare applicazione l&#8217;istituto del silenzio assenso, ha sancito il principio di diritto secondo cui &#8220;non è logico ritenere che una disposizione volta a generalizzare il regime procedimentale del silenzio-assenso faccia venir meno proprio quelle ipotesi di silenzio-assenso giÃ  previste dall&#8217;ordinamento nel pìù restrittivo sistema dell&#8217;art. 20 vigente prima della riforma del 2005&#8243;[2].<br /> Pertanto, è da ritenersi che il comma 4 dell&#8217;art. 20 della l. 241/1990 indichi le materie, caratterizzate da interessi sensibili, rispetto alle quali il regime semplificatorio del silenzio assenso non possa operare &#8211; non in assoluto, ma &#8211; in maniera automatica. Â <br /> Se ne ricava, dunque, che &#8211; rispetto a &#8220;specifici procedimenti per i quali la compatibilità  del regime del silenzio assenso con quegli interessi era giÃ  stato in precedenza valutato positivamente dal legislatore&#8221;[3] &#8211; anche per le materie elencate al comma 4 dell&#8217;art. 20 possa attivarsi il sistema del silenzio significativo di accoglimento (sempre che, appunto, ciò sia previsto da leggi speciali di settore).<br /> <br /> <strong>3.1. La ratio dell&#8217;intervento legislativo: il silenzio assenso come strumento di semplificazione del procedimento amministrativo e i requisiti minimali perchè si formi.</strong></p>
<p> Ciò posto rispetto al contenuto dell&#8217;art. 20, come modificato dalla l. 80/2005, va detto che la ratio della riforma va individuata nell&#8217;intento del legislatore di porre rimedio all&#8217;eventuale inerzia amministrativa, equiparando il silenzio &#8211; quoad effectum &#8211; ad un tipico provvedimento di accoglimento.<br /> Va chiarito, perà², che tale rimedio tipizzato dall&#8217;art. 20 non deve essere inteso come un meccanismo sanzionatorio avverso il comportamento inerte della Pubblica Amministrazione (sebbene ciò sia sostenuto da una parte minoritaria della dottrina), quanto piuttosto come uno strumento di semplificazione della attività  amministrativa.<br /> A sostegno di tale orientamento milita quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2019/2011: l&#8217;istituto del silenzio assenso &#8211; si asserisce in sentenza &#8211; non implica &#8220;alcuna deroga al potere-dovere dell&#8217;amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall&#8217;art. 97 della Costituzione&#8221;.<br /> L&#8217;art. 20, pertanto, non autorizza in alcun modo l&#8217;esonero della P.A. dal compimento della fase dell&#8217;istruttoria procedimentale, introducendo &#8211; al contrario &#8211; solo la facoltà , per la stessa, di sostituire la fase finale del procedimento (quella dell&#8217;emanazione di un provvedimento espresso) con un comportamento omissivo.<br /> Sotto altro profilo, ciò comporta che &#8220;l&#8217;amministrazione sia posta nella condizione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali per il rilascio dell&#8217;autorizzazione&#8221;[4].<br /> Pertanto, come da ultimo riaffermato dal Consiglio di Stato, il silenzio assenso &#8211; posto che &#8220;costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione&#8221; &#8211; non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma presuppone anche &#8220;la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l&#8217;avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista&#8221; [5].<br /> Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza, la dottrina pìù recente ha individuato i requisiti minimali che la domanda del privato deve possedere perchè si possa formare il silenzio assenso.<br /> In primis, come pare evidente, l&#8217;oggetto del provvedere non deve rientrare tra le materie di interesse sensibile espressamente escluse dall&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 20 della l. 241/1990; osterebbe, pertanto, alla formazione di un tacito accoglimento, ad esempio, un&#8217;istanza presentata in materia ambientale (salvo quanto detto per una eventuale diversa previsione legislativa speciale).<br /> Allo stesso modo, non potrà  attribuirsi valore di accoglimento al silenzio che faccia seguito ad una domanda presentata dal privato ad un&#8217;amministrazione incompetente.<br /> Le ultime due condizioni afferiscono alla posizione del richiedente, in capo al quale &#8211; affinchè l&#8217;omissione della P.A. possa essere equiparata ad un provvedimento favorevole &#8211; deve sussistere la legittimazione attiva a presentare la domanda ed incombe l&#8217;onere di rappresentare adeguatamente gli elementi di fatto che devono essere conosciuti dall&#8217;ente per valutare la domanda.<br /> <br /> <strong>4. L&#8217;ambito di operatività  del silenzio assenso: la compatibilità  dell&#8217;art. 20 della l.241/1990 e le istanze di successione/subentro nei contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica. La tesi positiva.</strong></p>
<p> Proprio ponendo l&#8217;accento sul carattere generalizzato ed automatico attribuito all&#8217;istituto del silenzio assenso a seguito della novella del 2005, un primo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto &#8211; nel delineare il raggio di operatività  del suddetto meccanismo &#8211; di poterlo estendere anche alla materia degli alloggi di edilizia economica e popolare.<br /> Infatti, come osservato da Tar Lazio, nella sentenza n. 3542/2011 vertente su un caso di istanza di sanatoria per assegnazione di un alloggio e.r.p., nel 2005, &#8220;mutando diametralmente l&#8217;approccio con detto istituto, il legislatore non ne ha pìù ancorato l&#8217;operatività  alla previa individuazione normativamente tipizzata delle ipotesi in cui l&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione avrebbe realizzato la stessa conseguenza dell&#8217;adozione di un provvedimento espresso favorevole a colui che aveva presentato l&#8217;istanza, ma ha ritenuto che detto effetto sia riferibile a qualsivoglia domanda proposta all&#8217;Amministrazione alla quale è attribuito l&#8217;esercizio di un potere discrezionale&#8221;.<br /> Pertanto, il Tar &#8211; nel caso di specie &#8211; ha ritenuto essersi formato il silenzio assenso nei confronti dell&#8217;istanza di sanatoria per l&#8217;assegnazione di un alloggio e.r.p. e che, conseguentemente,<br /> qualora l&#8217;Amministrazione intendesse rilevare una illegittimità  nella formazione silente del titolo abilitativo che autorizzava il ricorrente ad utilizzare l&#8217;immobile come legittimo assegnatario, non avrebbe potuto che procedere in via di autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 octies della legge n. 241 del 1990&#8243;.<br /> In conclusione, il Tribunale Amministrativo &#8211; nella citata sentenza &#8211; ha affermato che &#8220;non può condividersi l&#8217;assunto che talune pronunce fanno proprio e secondo il quale, pur nella vigenza del novellato art. 20 della legge n. 241 del 1990, in materia estranea rispetto a quelle ricadenti nel novero delle eccezioni descritte nel comma 4 del predetto articolo, non potrebbe trovare applicazione l&#8217;istituto del silenzio assenso (generalizzato)&#8221;[6].<br /> <br /> <strong>4.1 La tesi negativa.</strong></p>
<p> Al contrario, il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa tende a negare che la fattispecie del silenzio assenso possa operare &#8220;nella materia dell&#8217;assegnazione degli alloggi e.r.p., governata da specifica normativa e caratterizzata da complesse graduatorie&#8221;[7].<br /> Come statuito dal Consiglio di Stato in una sentenza concernente il mancato accoglimento della richiesta di assegnazione e regolarizzazione di alloggio popolare, la &#8220;materia della concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non contempla il silenzio assenso come fattispecie  provvedimentale&#8221;[8].<br /> L&#8217;esclusione di tale materia dall&#8217;ambito di operatività  dell&#8217;art. 20 della l. 241/1990 troverebbe giustificazione, invero, in valutazioni di carattere pìù generale concernenti la stessa interpretazione del citato articolo.<br /> Secondo una parte della giurisprudenza, infatti, ai fini dell&#8217;applicabilità  del meccanismo del silenzio assenso, occorrerebbe distinguere tra provvedimenti concessori e provvedimenti di autorizzazione.<br /> A tale orientamento aderisce, ad esempio, il Consiglio di Stato nella recente sentenza del 12 marzo 2020, n. 1788, che asserisce che &#8220;il procedimento di cui all&#8217;art. 20 della Legge n. 241-1990, circa la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio assenso, non è configurabile allorchè l&#8217;Amministrazione deve rilasciare una vera e propria concessione amministrativa&#8221;.<br /> Ecco, dunque, che parte della giurisprudenza amministrativa, in linea con tale interpretazione restrittiva dell&#8217;art. 20 che fa leva, appunto, sulla differenza tra concessioni ed autorizzazioni e &#8211; ritenendo che i provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare avrebbero natura di concessioni (e non di autorizzazioni) &#8211; esclude l&#8217;operatività  del silenzio assenso in tale materia.<br /> La natura concessoria, secondo detto orientamento, si ricaverebbe dal carattere discrezionale dell&#8217;attività  della Pubblica Amministrazione nella valutazione della compatibilità  dell&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio con gli interessi pubblici, nonchè dalla necessaria formazione di graduatorie in forza di presupposti che devono essere verificati dalla stessa.<br /> A tale indirizzo sembrerebbe aderire anche la Corte di appello di Roma con la sentenza n. 8321/2017 impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, cui ha fatto seguito la remissione alle Sezioni Unite della questione in ordine all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 20 della l. n. 241/1990, al fine di verificare se possa formarsi silenzio assenso sulle istanze di successione/subentro nel diritto di godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.<br /> La Corte di appello di Roma, infatti, ha ritenuto che &#8220;nella specifica materia in oggetto, in cui l&#8217;eccezionale ampliamento del nucleo originario dell&#8217;assegnatario può determinarsi solo a seguito dell&#8217;accertamento di specifici presupposti richiesti dalla legge, si rende indispensabile un&#8217;effettiva verifica al riguardo, e ciò in ragione sia della necessaria corretta gestione del patrimonio dell&#8217;ente, sia della coesistenza dei concorrenti interessi di coloro che, giÃ  regolarmente iscritti nelle liste di assegnazione secondo le norme di legge, sono attualmente in attesa di un&#8217;assegnazione di un immobile per la risoluzione dei problemi esistenziali propri e della propria famiglia&#8221;.<br /> Ne consegue, secondo la Corte, la necessaria adozione di un provvedimento formale e, dunque, che &#8211; in siffatte ipotesi &#8211; non possa formarsi il silenzio assenso.<br /> <br /> <strong>4.2. L&#8217;ordinanza n. 13865 del 6 luglio 2020 della Terza sezione civile della Corte di Cassazione.</strong></p>
<p> Alla luce del citato contrasto giurisprudenziale, la Terza sezione civile della corte di Cassazione ha ritenuto di rimettere alle Sezioni Unite la questione in ordine all&#8217;operatività  dell&#8217;istituto del silenzio assenso in materia di edilizia economica e popolare.<br /> Nel caso di specie, come si è detto, la questione trae origine dalla presunta formazione &#8211; secondo quanto affermato dal ricorrente &#8211; del silenzio assenso su tre diverse istanze presentate all&#8217;Ater: quella di ampliamento del nucleo familiare inoltrata da parte della zia e quelle successive di subentro nel contratto di locazione presentate prima dalla madre e poi dal ricorrente stesso.<br /> In via preliminare, la Corte evidenzia che l&#8217;articolo 20 della l. 241/1990, come modificato a seguito della riforma del 2005, potrebbe incidere ratione temporis solo sulle due domande di subentro nel contratto di locazione e non su quella di ampliamento del nucleo familiare, in quanto proposta nel 2003.<br /> Rispetto al thema decidendum, poi, secondo la Cassazione, si deve dare atto che, se si intende che la sentenza impugnata &#8220;abbia fatto perno su una qualificazione concessoria dei provvedimenti de quibus, la sua opzione non appare risolutiva&#8221;.<br /> Ad avviso della Corte, infatti, &#8220;la distinzione tra atti di concessione e atti di autorizzazione costituisce una vicenda di costruzione giuridica, che mira a ricavare da una norma espressa &#8211; il silenzio assenso come generalizzato potenziale esito del procedimento amministrativo &#8211; una norma inespressa, attraverso una tesi dogmatica, che non appare dotata di supporto quantomeno nella figura del silenzio assenso come novellata&#8221;.<br /> La Terza sezione di Cassazione &#8211; che, dunque, sembrerebbe protendere per una soluzione positiva circa la possibilità  che si formi il silenzio assenso rispetto alle istanze cui si fa riferimento &#8211; ritiene, inoltre, che si debba operare una distinzione tra l&#8217;ipotesi di prima assegnazione dell&#8217;alloggio e dell&#8217;individuazione dell&#8217;avente diritto e quella diversa (come è nel caso di specie) &#8220;di subentro nel diritto giÃ  «concesso» dalla Pubblica Amministrazione all&#8217;assegnatario dell&#8217;alloggio e.r.p.&#8221;.<br /> Pertanto, pur volendo accedere alla tradizionale differenza tra concessioni (atti con cui si consente ai privati il godimento di utilità  su beni pubblici) e autorizzazioni (che comportano la rimozione di limiti all&#8217;esercizio di un diritto), nel caso concreto, dovendo il privato subentrare in un diritto giÃ  costituito a favore di altro soggetto, per via della convivenza e del rapporto relazionale con l&#8217;assegnatario, la valutazione da compiere non implicherebbe &#8220;una ricognizione degli interessi pubblici della fase di assegnazione&#8221;.<br /> Sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 ottobre 2013, n. 22957, a proposito della legislazione regionale piemontese sull&#8217;edilizia residenziale pubblica, vista la predeterminazione delle condizioni che consentono il subentro nell&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio di edilizia sociale, ravvisa l&#8217;assenza di alcun margine di discrezionalità  valutativa in capo alla P.A., &#8220;attribuendole bensì¬ un ruolo meramente ricognitivo del diritto soggettivo al rientro&#8221;.<br /> In conclusione, la Terza sezione civile, nel rimettere la questione all&#8217;attenzione delle Sezioni Unite, ritiene che &#8220;il nucleo del problema nomofilattico [&#038;] nel caso in esame appare risiedere nella latitudine ontologica del silenzio assenso quale species provvedimentale&#8221; e, conseguentemente, che il quesito che da ciò discende attiene, non solo alla verifica della operatività  dell&#8217;istituto rispetto alle istanze di subentro/successione nel diritto di godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma anche e, in generale, alla individuazione dei presupposti in forza dei quali sia possibile &#8211; eventualmente &#8211; escludere la formazione del silenzio assenso al di fuori delle ipotesi indicate dal comma 4 del citato articolo 20.<br /> <br /> <strong>5. Conclusioni</strong>.</p>
<p> Alla luce di quanto fin qui esposto, sembrerebbe potersi accogliere, in conformità  con la ratio della riforma del 2005 volta ad attribuire portata generale ed automatica all&#8217;istituto del silenzio assenso, una soluzione positiva e, dunque, ritenere estendibile l&#8217;ambito di operatività  dell&#8217;art. 20 della l. 241/1990 anche alla materia dell&#8217;edilizia residenziale pubblica.<br /> Questa, infatti, non rientrerebbe tra quelle espressamente escluse dal comma 4 del medesimo articolo.<br /> A ciò si aggiunga che, secondo quanto affermato dalla citata Adunanza Plenaria, finanche in dette categorie caratterizzate da interessi sensibili l&#8217;istituto del provvedimento per silentium potrebbe operare, allorquando ciò sia previsto da leggi speciali di settore: non sembrerebbe logico, pertanto, non ritenerlo operante in una materia che non vi è proprio indicata.<br /> Per quanto attiene, poi, all&#8217;argomento della tradizionale dicotomia tra concessioni ed autorizzazioni &#8211; qualunque sia la natura che si intenda attribuire al provvedimento di accoglimento dell&#8217;istanza di subentro nel diritto di godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica &#8211; la questione sembrerebbe potersi superare in forza del tenore letterale dell&#8217;art. 20.<br /> La norma, infatti, fa riferimento &#8211; in generale &#8211; ai &#8220;procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi&#8221;, non operando alcuna distinzione tra i tipi di provvedimenti adottabili dalla P.A.<br /> Sotto altro profilo, pur volendo porre l&#8217;accento sui necessari accertamenti, da parte della P.A., degli specifici presupposti richiesti dalla legge in materia di edilizia popolare, al fine di un corretto bilanciamento con gli interessi pubblici, non sembrerebbe potersi far discendere da ciò la necessità  di un provvedimento formale.<br /> Se è indubbio, infatti, che sia &#8220;indispensabile un&#8217;effettiva verifica al riguardo&#8221;[9], è anche vero che &#8211; come ha chiarito la giurisprudenza &#8211; il meccanismo ex art. 20 della l. 241/1990 non comporta in alcun modo per la P.A. l&#8217;esonero della fase istruttoria, ma solo la possibilità  di sostituire il provvedimento finale espresso con il silenzio.<br /> A ciò si aggiunga che, in ogni caso, come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo, all&#8217;amministrazione è comunque riconosciuta la possibilità  di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies.<br /> Volendo accedere a tali conclusioni, dunque, si potrebbe ritenere che, nel caso di specie affrontato dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 13865 del 6 luglio 2020, rispetto alle due istanze di subentro nel diritto di godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a fronte dell&#8217;inerzia dell&#8217;Ater, si sarebbe formato il silenzio assenso.<br /> Pertanto, posto che il silenzio assenso ha natura di vero e proprio provvedimento di accoglimento della domanda, il successivo decreto di rilascio dell&#8217;immobile notificato al ricorrente dall&#8217;ente, sarebbe viziato in quanto adottato in violazione di legge &#8211; e, precisamente, del principio del ne bis in idem, la P.A. avendo giÃ  deciso (sebbene in modo silente) sul medesimo oggetto.<br /> Se ciò è vero, d&#8217;altro lato, va osservato che l&#8217;istituto del silenzio fa sorgere diversi problemi in ordine ai provvedimenti discrezionali.<br /> Rispetto a questi, infatti, come è noto, ciò che può essere sottoposto al controllo giurisdizionale è solo la motivazione ivi indicata, il giudice non potendo sindacare il merito delle scelte della P.A.<br /> Pertanto, appare evidente che, se operasse il silenzio assenso in siffatte ipotesi, in assenza di un provvedimento espresso, si escluderebbe in toto il controllo ed il sindacato giurisdizionale sugli stessi &#8211; negando, di fatto, ai controinteressati la possibilità  di impugnare il provvedimento.<br /> Tuttavia, il provvedimento di accoglimento dell&#8217;istanza di subentro nel diritto di godimento di un alloggio di e.r.p. non sembrerebbe essere un provvedimento discrezionale, posto che l&#8217;attività  valutativa dell&#8217;amministrazione, in tali ipotesi, si sostanzia in una verifica della sussistenza delle predeterminate condizioni richieste.<br /> Pertanto, come osservato dalla Terza sezione civile (e come pare condivisibile), sembrerebbe doversi operare una distinzione tra le ipotesi &#8211; come è nel caso di specie sottoposto all&#8217;attenzione della Corte &#8211; di subentro in un diritto giÃ  costituito in capo all&#8217;originario assegnatario e quelle di prima assegnazione dell&#8217;immobile.<br /> Mentre, dunque, nel primo caso pare doversi concludere per la operabilità  del meccanismo del silenzio assenso, a diversa conclusione si dovrebbe giungere quando deve individuarsi il soggetto avente diritto all&#8217;assegnazione.<br /> Tuttavia, l&#8217;inapplicabilità  dell&#8217;art. 20 della l. 241/1990 a tali provvedimenti, non deriverebbe dalla materia (quella dell&#8217;edilizia pubblica) cui appartengono, quanto piuttosto dalla natura discrezionale che li caratterizza &#8211; che osterebbe alla formazione del silenzio assenso, in quanto comporterebbe delle difficoltà  sotto il profilo della sindacabilità  giurisdizionale.<br /> In conclusione, e in generale, sembrerebbe potersi affermare che &#8211; nel rispetto della ratio della riforma del 2005, volta a generalizzare l&#8217;istituto del silenzio assenso &#8211; non si possa escludere l&#8217;operatività  dello stesso in materie ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dal comma 4 dell&#8217;art. 20 della l. 241/1990, ma piuttosto che il discrimine vada individuato nel carattere discrezionale o meno dell&#8217;attività  di volta in volta svolta dalla Pubblica Amministrazione.<br /> <br /> </p>
<p> [1] La norma originaria così¬ recitava: &#8220;Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un&#8217;attività  privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all&#8217;interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità  del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l&#8217;amministrazione competente può annullare l&#8217;atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l&#8217;interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall&#8217;amministrazione stessa.<br /> Ai fini dell&#8217;adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all&#8217;adozione dell&#8217;atto.<br /> Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo&#8221;.</p>
<p> [2] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 27 luglio 2016, n. 17.</p>
<p> [3] Ibidem</p>
<p> [4] Consiglio si Stati, Sezione V, sentenza del 1aprile 2011, n. 2019.</p>
<p> [5] Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 21 gennaio 2020, n. 56.</p>
<p> [6] Va sottolineato, perà², che la sentenza è stato riformata dal Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 26 marzo 2012 n. 1723, sebbene in forza del combinato disposto degli articoli 20 e 2, comma 2 della l. 241/1990.</p>
<p> [7] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 4688.</p>
<p> [8] Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 19 febbraio 2018, n. 1013.</p>
<p> [9] Corte di appello di Roma, sentenza n. 8321/2017, citata.</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-7-2020-n-361/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/7/2020 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.361</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2016-n-361/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.361</a></p>
<p>Pres. Potenza, Est Santini. Sulla legittimità del provvedimento di autorizzazione provvisoria e sperimentale con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto la compatibilizzazione di diverse emittenti radiofoniche. 1. Autorizzazione provvisoria e sperimentale al trasferimento di un impianto radiofonico – Estraneità lesione del bene alla vita – Legittimità del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2016-n-361/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Potenza, Est Santini.</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del provvedimento di autorizzazione provvisoria e sperimentale con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto la compatibilizzazione di diverse emittenti radiofoniche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione provvisoria e sperimentale al trasferimento di un impianto radiofonico – Estraneità lesione del bene alla vita – Legittimità del provvedimento.<br />
2. Provvedimento di autorizzazione provvisoria e sperimentale al trasferimento di un impianto radiofonico – Obiettivo primario tutela dell’ambiente – Obiettivo secondario &nbsp;razionalizzazione e ottimizzazione delle aree interessate.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non emerge alcun vizio proprio del provvedimento impugnato (dunque il suo processo di formazione) ma, piuttosto, la corretta esecuzione del medesimo (la trasmissione secondo modalità differenti da quanto previsto nel titolo provvisorio, ossia da altre postazioni). Seguendo la prospettazione di parte ricorrente, la lesione del bene della vita cui la stessa pur legittimamente aspira (assenza di interferenze nelle trasmissioni radiofoniche) non proviene dall’autorizzazione provvisoria qui impugnata ma da un comportamento che risulta estraneo al presente giudizio e che, se del caso, potrà costituire aspetto da affrontare, si ripete, presso le competenti sedi della PA: e tanto anche in ossequio al fondamentale principio della c.d. riserva di amministrazione.<br />
2. Provvedimento dettato sia da ragioni legate alla tutela dell’ambiente e della salute e dunque per raggiungere anche quegli obiettivi di ottimizzazione e razionalizzazione delle aree interessate dalle suddette trasmissioni che pure rientrano tra le finalità che la legge di settore intende perseguire (cfr. art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005); nonché dettato dal raggiungimento di un soddisfacente livello di compatibilizzazione delle diverse emittenti che operano su frequenze ravvicinate&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00361/2016 REG.PROV.COLL.<br />
&nbsp;<br />
N. 00113/2014 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
&nbsp;<br />
(Sezione Prima)<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2014, proposto da:<br />
Radio Subasio Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabio Bartoccini, presso il cui studio in Perugia, piazza Danti n. 7, è elettivamente domiciliata;<br />
contro<br />
Ministero Sviluppo Economico &#8211; Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Umbria e Marche, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, Via degli Offici n. 14;<br />
nei confronti di<br />
Fondazione San Domenico da Foligno, in qualità di proprietaria di Radio Gente Umbra, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Salari, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Carlo Cornicchia in Perugia, Via XX Settembre;<br />
per l’annullamento<br />
della autorizzazione sperimentale al trasferimento di impianto radiofonico della emittente Radio Gente Umbra.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Fondazione San Domenico Da Foligno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. L’emittente Radio Subasio, che opera sulla frequenza 88.700, impugna il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data 18 febbraio 2013 recante autorizzazione provvisoria e sperimentale al trasferimento dell’impianto radiofonico di un’altra emittente, Radio Gente Umbria (d’ora in avanti RGU, la quale opera a sua volta sulla frequenza 88.600), da Foligno centro alla località Foligno San Sebastiano.<br />
2. Nel lamentare in generale che RGU rechi continue interferenze sulle proprie trasmissioni, Radio Subasio impugna detto provvedimento per i motivi di seguito indicati: a) omessa comunicazione di avvio del procedimento preordinato al rilascio del provvedimento stesso; b) difetto dei presupposti per l’adozione dell’autorizzazione sperimentale e provvisoria.<br />
3. Si costituivano in giudizio il Ministero dello sviluppo economico e RGU, entrambe per chiedere il rigetto del gravame. Quest’ultima sollevava in particolare eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del provvedimento di cui si discute in questa sede.<br />
4. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.<br />
5. Tutto ciò premesso va preliminarmente rigettata la sollevata eccezione di tardività del ricorso.<br />
RGU, odierna controinteressata, ritiene che la conoscenza del provvedimento qui impugnato risalisse già dal mese di aprile 2013 o, al più tardi, dal mese di ottobre 2013: in questi due momenti la società ricorrente sarebbe stata infatti coinvolta nella procedura diretta a vagliare la compatibilità tra le due emittenti (ed una terza, Radio Gubbio), con ogni conseguenza in ordine alla conoscenza del provvedimento che dava proprio il via alla suddetta fase di sperimentazione.<br />
Osserva il collegio che soltanto in esito all’istanza di accesso ex art. 24 della legge n. 241 del 1990 – materialmente avvenuta in data 23 dicembre 2013 – la società ha avuto piena e consapevole conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento impugnato: dunque non solo frequenza ed entità dello spostamento dell’impianto ma anche parametri tecnici, prima di tale momento obiettivamente non conoscibili, relativi al tipo di impianto autorizzato e, in particolare, al connesso sistema radiante.<br />
Di qui il rigetto della eccezione di irricevibilità.<br />
6. Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento va preliminarmente descritta, seppure in via succinta, la procedura in argomento (cfr. art. 28 decreto legislativo n. 177 del 2005 nonché provvedimento impugnato, ove si declina quanto in detta disposizione stabilito): essa prevede, in prima battuta, il rilascio di un titolo a carattere non solo sperimentale ma anche provvisorio. Scatta da questo momento la procedura di verifica della compatibilità con altre emittenti, fase questa essenzialmente diretta ad eliminare ogni problema di interferenza tra le stazioni radiofoniche a vario titolo interessate. Una volta superata con successo tale fase è possibile rilasciare il titolo definitivo di assegnazione.<br />
Va da sé che gli interessi delle altre emittenti – nel caso di specie Radio Subasio – trovano tutela piena ed effettiva non solo e non tanto nella fase che precede il rilascio del titolo provvisorio ma, piuttosto, nella fase ad essa successiva, ossia nella sperimentazione vera e propria che si svolge con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (emittente titolare della autorizzazione sperimentale e stazioni radiofoniche di frequenza viciniore).<br />
Con ciò si vuole dire che, se obiettivo del secondo periodo del comma 1 dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 è quello di evitare il pregiudizio derivante da talune decisioni nei confronti, altresì, di soggetti non direttamente destinatari delle medesime ma comunque – come anche nel caso di specie – facilmente individuabili, si può allora affermare che, nella peculiare fattispecie a formazione progressiva cui si assiste nel procedimento in esame la considerazione di tutti gli interessi meritevoli di tutela avviene, in concreto, non prima del rilascio del provvedimento provvisorio ma nella fase ad esso successiva, quella diretta ossia a sperimentare ed a vagliare, sulla base di prove tecniche di trasmissione e dunque con modalità empiriche e non meramente teoriche (come avverrebbe se la partecipazione fosse garantita ancor prima del rilascio dell’autorizzazione provvisoria), il grado di compatibilità delle stazioni a vario titolo coinvolte.<br />
Ebbene, considerato che nel caso di specie la partecipazione di Radio Subasio alla fase sperimentale, quella ossia immediatamente successiva al rilascio dell’autorizzazione provvisoria e precedente all’eventuale adozione del provvedimento definitivo (de facto non ancora avvenuta), è stata pacificamente garantita ad opera dell’intimata amministrazione (cfr. accertamenti nelle date 13 maggio 2013 e 25 ottobre 2013), va da sé che, alla luce di quanto sopra ritenuto, la relativa censura non possa dunque trovare ingresso in questa sede.<br />
7. Quanto alla censura con cui si lamenta la carenza dei presupposti per addivenire al rilascio dell’impugnata autorizzazione provvisoria parte ricorrente fa presente in sintesi che:<br />
a) “la trasmissione del segnale dalla postazione di San Sebastiano … arrecherebbe grave nocumento all’istante” (pag. 4 ricorso introduttivo), tenuto anche conto che “il trasferimento dell’impianto di RGU … determina pure una modifica, con ampliamento indebito, dell’area di servizio” (pag. 7 ricorso introduttivo). E ciò in asserita conseguenza di un diverso orientamento delle antenne (cfr. pag. 4 memoria di parte ricorrente in data 5 gennaio 2016);<br />
b) “Nei fatti la RGU ha, certamente, rinunciato alla autorizzazione provvisoria e sperimentale ottenuta poiché attualmente l’emittente trasmette con detta frequenza dal Campanile di Foligno” (pag. 8 ricorso introduttivo), come si ricaverebbe dall’accertamento dell’amministrazione in data 7 novembre 2013 (cfr. nota ministeriale del 22 novembre 2013). Ed ancora: “L’impianto della RGU appare allo stato … abusivo oltre che itinerante” (pagg. 9 – 10 ricorso introduttivo), “che mai ha rispetto l’impugnata autorizzazione sperimentale … e che produce interferenze ad un impianto operante come da autorizzazione” (id est, Subasio, cfr. memoria 5 gennaio 2016, pag. 6). Infine: “Radio Gente Umbria non ha mai trasmesso secondo quanto ricevuto in autorizzazione provvisoria impugnata” (pag. 10 memoria 5 gennaio 2016).<br />
7.1. Da quanto appena riportato nelle due lettere a) e b) è agevole osservare che:<br />
A. Se è vero che RGU non ha mai trasmesso da San Sebastiano ciò significa, di conseguenza, che le interferenze – se vi sono – provengono, allo stato, esclusivamente da postazioni abusive;<br />
B. Non vi è dunque prova che San Sebastiano sia in assoluto pregiudizievole: ed infatti le deduzioni di cui alla lettera a) si limitano a mere e generiche enunciazioni circa la asserita lesività dell’impianto. Manca in altre parole una sia pur minimo principio di prova circa la maggiore dannosità della nuova postazione, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ossia una allegazione seria e circostanziata circa la sicura incompatibilità della medesima in termine di maggiori interferenze rispetto a Subasio (art. 64, comma 1, c.p.a.);<br />
C. Sotto ulteriore profilo, anche ammesso che si assista ad un comportamento abusivo (con conseguenti interferenze) ad opera di RGU, ciò non ha nessuna attinenza con la legittimità o meno del provvedimento impugnato e dunque costituisce aspetto che esula da questo giudizio: esso riguarda, più correttamente, la competente sede amministrativa deputata a governare, se del caso, una tale situazione di anomalia (cfr. art. 98 decreto legislativo n. 259 del 2003);<br />
D. Da quanto sinora rilevato emerge come venga nella sostanza in contestazione, con il ricorso in esame, non un vizio proprio del provvedimento impugnato (dunque il suo processo di formazione) ma, piuttosto, la corretta esecuzione del medesimo (la trasmissione secondo modalità differenti da quanto previsto nel titolo provvisorio, ossia da altre postazioni). Seguendo la prospettazione di parte ricorrente (cfr. pagg. 5 e 6 della memoria in data 5 gennaio 2016) la lesione del bene della vita cui la stessa pur legittimamente aspira (assenza di interferenze nelle trasmissioni radiofoniche) non proviene in altre parole dall’autorizzazione provvisoria qui impugnata – visto che da San Sebastiano RGU non avrebbe mai effettuato trasmissione alcuna – ma da un comportamento che risulta estraneo al presente giudizio e che, se del caso, potrà costituire aspetto da affrontare, si ripete, presso le competenti sedi della PA: e tanto anche in ossequio al fondamentale principio della c.d. riserva di amministrazione.<br />
7.2. A ciò si aggiunga in ogni caso che:<br />
a) lo spostamento dalla sede di Foligno centro è dettato sia da ragioni di indisponibilità dell’immobile (cfr. nota Diocesi del 27 gennaio 2010 con cui si chiede il rilascio della postazione) sia da ragioni legate alla tutela dell’ambiente e della salute (cfr. nota in data 1° settembre 2009 della società Talit &#8211; Bts con cui si ravvisa un certo superamento dei limiti in tema di elettrosmog) e dunque per raggiungere anche quegli obiettivi di ottimizzazione e razionalizzazione delle aree interessate dalle suddette trasmissioni che pure rientrano tra le finalità che la legge di settore intende perseguire (cfr. art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005);<br />
b) il raggiungimento di un soddisfacente livello di compatibilizzazione delle diverse emittenti che operano su frequenze ravvicinate – giova ripetere – costituisce obiettivo precipuo del processo di sperimentazione. Tale processo, tuttora in atto (visto anche il gravame interposto da Radio Subasio), viene dunque svolto nell’interesse, altresì, della stessa società ricorrente la quale, come risulta in atti, è stata peraltro puntualmente invitata a partecipare alle diverse verifiche sul campo che in questi mesi sono state effettuate dalla competente amministrazione statale (cfr., da ultimo, nota in data 30 aprile 2015): di qui la sostanziale carenza di interesse ad annullare un provvedimento (rectius, procedimento) che è invece diretto ad eliminare ogni possibile interferenza tra emittenti e dunque a tutelare anche la posizione di parte ricorrente in ordine ad eventuali situazioni di pregiudizio nei suoi riguardi.<br />
7.3. Per tutte le ragioni sopra evidenziate (genericità motivi, inconferenza deduzioni, ragionevolezza spostamento, assenza sostanziale di interesse a ricorrere) anche il secondo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.<br />
8. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna la parte ricorrente alla rifusione della spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (due mila), oltre IVA e CPA, e da ripartire in parti eguali tra amministrazione intimata e soggetto contro interessato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Raffaele Potenza,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Stefano Fantini,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Massimo Santini,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-26-4-2016-n-361/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2016 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-361/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.361</a></p>
<p>Va sospeso il verbale della seduta della Giunta del Comune di Novi Ligure &#8211; Commercio avente ad oggetto Direttiva della Regione Piemonte del 12 dicembre 2011 prot. 7341/DG 1603 sulle attività di massaggi. Ritenuto che il ricorrente deduce che l’attività svolta non è riconducibile a quella di massaggio estetico; Ritenuto,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-361/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-361/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il verbale della seduta della Giunta del Comune di Novi Ligure &#8211; Commercio avente ad oggetto Direttiva della Regione Piemonte del 12 dicembre 2011 prot. 7341/DG 1603 sulle attività di massaggi. Ritenuto che il ricorrente deduce che l’attività svolta non è riconducibile a quella di massaggio estetico; Ritenuto, in particolare, che le prestazioni afferenti l&#8217;attività degli operatori in discipline bio-naturali &#8211; qual è il ricorrente &#8211; consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona, che non hanno né carattere di prestazioni sanitarie, né quello di prestazioni estetiche; Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio dedotto dal ricorrente, dato che il termine al medesimo assegnato per conformarsi alla disposizioni della direttiva regionale, acquisendo la qualifica di estetista, è, all’evidenza, incongruo per le ragioni chiaramente esplicitate nel gravame; Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, fermo restando, in ogni caso, il potere-dovere dell’Amministrazione di controllare che l’attività in concreto svolta dal ricorrente non travalichi in ambiti per cui egli non ha né la formazione, né la competenza professionale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00361/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00515/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 515 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Angelo Bloisi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Capodieci e Teresa Mantero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valeria Ceddia in Torino, via A. Barbaro, 21;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Novi Ligure</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b>Regione Piemonte</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del verbale della seduta della Giunta del Comune di Novi Ligure dell&#8217;11/01/2012 nonché la pedissequa comunicazione prot. n. 1873 del 19 gennaio 2012, pervenuta in data 20 febbraio 2012 inviata dalla Città di Novi Ligure, Settore III, Urbanistica &#8211; Ufficio P.S. &#8211; Commercio avente ad oggetto &#8220;Direttiva della Regione Piemonte del 12 dicembre 2011 prot. 7341/DG 1603 sulle attività di massaggi&#8221;.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che s’appalesano sorrette da significativi elementi di fumus boni juris le doglianze con cui il ricorrente deduce che l’attività svolta non è riconducibile a quella di massaggio estetico;<br />	<br />
Ritenuto, in particolare, che le prestazioni afferenti l&#8217;attività degli operatori in discipline bio-naturali &#8211; qual è il ricorrente &#8211; consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona, che non hanno né carattere di prestazioni sanitarie, né quello di prestazioni estetiche;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio dedotto dal ricorrente, dato che il termine al medesimo assegnato per conformarsi alla disposizioni della direttiva regionale, acquisendo la qualifica di estetista, è, all’evidenza, incongruo per le ragioni chiaramente esplicitate nel gravame;<br />	<br />
Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, fermo restando, in ogni caso, il potere-dovere dell’Amministrazione di controllare che l’attività in concreto svolta dal ricorrente non travalichi in ambiti per cui egli non ha né la formazione, né la competenza professionale;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, l’istanza cautelare in epigrafe indicata e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.	</p>
<p>Fissa la discussione del merito del ricorso in epigrafe alla pubblica udienza del 13 novembre 2013.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di lite relative alla presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />	<br />
Ofelia Fratamico, Referendario<br />	<br />
Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-6-2012-n-361/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2012 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.361</a></p>
<p>Va sospesa, con nuovo e piu’ ampio termine, la determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Prevenzione della Regione Puglia, recante approvazione definitiva della Graduatoria regionale di medicina generale per l’anno 2011: i ricorrenti hanno partecipato alla formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di medici di medicina generale e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con nuovo e piu’ ampio termine, la determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Prevenzione della Regione Puglia, recante approvazione definitiva della Graduatoria regionale di medicina generale per l’anno 2011: i ricorrenti hanno partecipato alla formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di medici di medicina generale e le loro domande sono state smarrite. La Regione, resasi conto che alcune domande non erano state più reperite, nonostante l’invio da parte dei medici concorrenti ha, con successiva determina (Avviso pubblico – Informativa, impugnata in questa sede), disposto “la riapertura dei termini”, prevedendo che, a pena di esclusione definitiva, entro 15 giorni dalla pubblicazione del nuovo avviso, si provvedesse, a cura degli interessati a inoltrare copia della domanda e copia della ricevuta AR. I ricorrenti impugnano tale previsione dell’avviso e ne deducono la irragionevolezza perché il termine di 15 giorni, rispetto a quello di 30 giorni (previsto per la presentazione delle domande sarebbe eccessivamente esiguo, tenuto conto che lo smarrimento delle domande è imputabile alla Regione). Il Collegio ritiene sussistente il fumus. In primo luogo sussiste la giurisdizione in base al principio che vede la fase di individuazione delle zone carenti di medicina generale, con posizione giuridica di interesse legittimo vantata dai candidati. Quanto alla clausola di riapertura dei termini, essa va correttamente qualificata: non si tratta di “riapertura di termini” , bensì di un nuovo provvedimento (la cui inosservanza determina l’esclusione) che impone ai soggetti le cui domande sono state smarrite un onere probatorio aggiuntivo. Tale clausola, limitatamente alla previsione di un termine quindicinale non appare ragionevole e per ciò l’esercizio della discrezionalità trasmoda nell’eccesso di potere, in quanto il favor partecipationis impone, a fronte di uno smarrimento non imputabile ai ricorrenti che risultano essere stati diligenti, di porre rimedio alla situazione con la previsione di un termine congruo, quantomeno pari a quello previsto per la presentazione delle domande. Ciò in quanto, posto che la congruità del termine di 30 giorni risulta dalla scelta operata dall’art. 15 dell’Accordo collettivo 2005, la individuazione di un termine inferiore si pone per tabulas come incongrua, salvo una puntuale spiegazione delle ragioni che la impongono (spiegazione che manca anche negli scritti difensivi).La clausola contenuta nell’avviso pubblicato sul Burp n. 179 del 17.11.2011 va, pertanto, sospesa nella parte in cui prevede un termine quindicinale e non di trenta giorni. Il fumus riconosciuto in ordine all’illegittimità della clausola in esame travolge anche gli atti consequenziali impugnati con il ricorso e cioè la graduatoria in primo luogo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00361/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00531/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 531 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Anna Alba</b> e <b>Salvatore Antonio Del Pozzo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Michele Langiulli, con domicilio eletto presso Maurizio Sportelli in Bari, via G. Re David, n.1/E;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.31-33; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Mariano Monopoli</b>, <b>Valentino Baldari</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione della Regione Puglia 22 dicembre 2011 n. 553, pubblicata sul BUR Puglia n. 11 del 24.01.2012, recante l’approvazione definitiva della Graduatoria regionale di<br />
&#8211; ove occorra, della determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione della Regione Puglia 29 settembre 2011 n. 343, pubblicata sul BUR Puglia n. 158 del 11.10.2011, recante l’approvazione provvisoria della Graduato<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti M. Langiulli e S. O. Di Lecce;	</p>
<p>Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;<br />	<br />
I ricorrenti hanno partecipato alla formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di medici di medicina generale.<br />	<br />
Le loro domande sono state smarrite.<br />	<br />
La Regione, resasi conto che alcune domande non erano state più reperite, nonostante l’invio da parte dei medici concorrenti ha, con successiva determina (Avviso pubblico pubblicato sul BUR Puglia n. 179 del 17.11.2011, recante “Approvazione provvisoria – Informativa”, impugnata in questa sede), disposto “la riapertura dei termini”, prevedendo che, a pena di esclusione definitiva, entro 15 giorni dalla pubblicazione del nuovo avviso, si provvedesse, a cura degli interessati a inoltrare copia della domanda e copia della ricevuta AR.<br />	<br />
I ricorrenti impugnano tale previsione dell’avviso e ne deducono la irragionevolezza perché il termine di 15 giorni, rispetto a quello di 30 giorni (previsto per la presentazione delle domande sarebbe eccessivamente esiguo, tenuto conto che lo smarrimento delle domande è imputabile alla Regione).<br />	<br />
Il Collegio ritiene sussistente il fumus.<br />	<br />
In primo luogo sussiste la giurisdizione in base al seguente principio già affermato in giurisprudenza: “rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la fase di individuazione delle zone carenti di medicina generale che l&#8217;Amministrazione intende ricoprire e culminante nella pubblicazione delle stesse con atto avente natura di bando pubblico, nonché la fase relativa alla formazione delle graduatorie per il successivo conferimento degli incarichi di medicina generale su dette zone, atteso che in tali fattispecie la posizione giuridica vantata dai candidati è quella di interesse legittimo.” (Consiglio Stato sez. V, 12 giugno 2009, n. 3754).<br />	<br />
Quanto alla clausola di riapertura dei termini, essa va correttamente qualificata. <br />	<br />
Non si tratta di “riapertura di termini” , bensì di un nuovo provvedimento (la cui inosservanza determina l’esclusione) che impone ai soggetti le cui domande sono state smarrite un onere probatorio aggiuntivo.<br />	<br />
Tale clausola, limitatamente alla previsione di un termine quindicinale non appare ragionevole e per ciò l’esercizio della discrezionalità trasmoda nell’eccesso di potere, in quanto il favor partecipationis impone, a fronte di uno smarrimento non imputabile ai ricorrenti che risultano essere stati diligenti, di porre rimedio alla situazione con la previsione di un termine congruo, quantomeno pari a quello previsto per la presentazione delle domande.<br />	<br />
Ciò in quanto, posto che la congruità del termine di 30 giorni risulta dalla scelta operata dall’art. 15 dell’Accordo collettivo 2005, la individuazione di un termine inferiore si pone per tabulas come incongrua, salvo una puntuale spiegazione delle ragioni che la impongono (spiegazione che manca anche negli scritti difensivi).<br />	<br />
La clausola contenuta nell’avviso pubblicato sul Burp n. 179 del 17.11.2011 va, pertanto, sospesa nella parte in cui prevede un termine quindicinale e non di trenta giorni.<br />	<br />
Il fumus riconosciuto in ordine all’illegittimità della clausola in esame travolge anche gli atti consequenziali impugnati con il ricorso e cioè la graduatoria in primo luogo.<br />	<br />
Le spese della presente fase possono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della situazione di fatto e l’assenza di precedenti giurisprudenziali in termini.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati, per come precisato in parte motiva.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6.12.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-6-2012-n-361/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2012 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2012 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-361/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2012 n.361</a></p>
<p>Pres. Virgilio – Est. Ciani Consulta degli ordini degli ingegneri della Sicilia (avv. a. scuderi) c/ &#8211; Dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici , Assessorato regionale lavori pubblici della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello stato), La Mendola Salvatore (avv. S. Raimondi), Consiglio nazionale degli ingegneri, Ordini degli ingegneri delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-361/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2012 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-361/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2012 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio – Est. Ciani<br /> Consulta degli ordini degli ingegneri della Sicilia (avv. a. scuderi) c/ &#8211; Dirigente generale del dipartimento regionale lavori pubblici , Assessorato regionale lavori pubblici della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello stato), La Mendola Salvatore (avv. S. Raimondi), Consiglio nazionale degli ingegneri, Ordini degli ingegneri delle provincie di Agrigento, Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna e Trapani e Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori (Avv. V. Ioffredi), Ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori delle provincie di Agrigento, Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna e Trapani e Consulta regionale degli ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Sicilia (Avv. S. Raimondi)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicabilità del procedimento in camera di consiglio ai giudizi d&#8217;appello sulla giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Giudizio d’appello sulla giurisdizione – Procedimento in camera di consiglio – Dimezzamento dei termini – Inconfigurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio d’appello sulla giurisdizione si svolge seguendo il procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 87, 3° comma, c.p.a., non già perché espressamente compreso nell’elenco di cui al secondo comma del medesimo art. 87, ma in virtù del rinvio alla disciplina dei riti camerali di cui al successivo terzo comma operato dall’art. 105, 2° comma. L’ eccezione rispetto alla regola del dimezzamento riguarda il solo giudizio di primo grado, non potendosi considerare “ricorso introduttivo” quello che introduce un’impugnazione interna a un processo già iniziato, ossia il ricorso in appello.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b> 	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 812/2011 proposto da </p>
<p>CONSULTA DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA SICILIA, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Scuderi ed elettivamente domiciliata a Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Carlo; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; il DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI presso l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione siciliana, non costituito in giudizio;<br />	<br />
&#8211; l’ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore <i>pro tempore</i> e il PRESIDENTE <i>pro tempore</i> DELLA REGIONE SICILIANA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffic<br />
&#8211; l’architetto LA MENDOLA SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Raimondi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Palermo, via Gaetano Abela n. 10;<br />	<br />
&#8211; il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI C.N.I., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
&#8211; gli ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, PALERMO, CATANIA, MESSINA, SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISSETTA, ENNA e TRAPANI in persona dei rispettivi Presidenti <i>pro tempore,</i> non costituiti in giudizio;<br />	<br />
&#8211; il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Ioffredi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesca Reina, i<br />
&#8211; gli ORDINI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, PALERMO, CATANIA, MESSINA, SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISSETTA, ENNA e TRAPANI in persona dei rispettivi Presidenti <i>pro tempore</i> e la CONSULTA REGIONALE	</p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (sez. I) &#8211; n. 322/2011 del 24 febbraio 2011;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione prodotta dall’avv. Vincenzo Ioffredi nell’interesse del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. Salvatore Raimondi per La Mendola Salvatore e per gli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle singole provincie siciliane nonché della Consulta regionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Sicilia;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore il Consigliere Pietro Ciani;<br />	<br />
Uditi alla pubblica udienza del 14 dicembre 2011 l’avv.dello Stato Pollara per le Amministrazioni regionali e l’avv. Salvatore Raimondi per l’arch. La Mendola Salvatore e per gli Ordini degli Architetti delle singole provincie siciliane nonché per la Consulta degli Ordini degli Architetti della Sicilia; <br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso al T.A.R. Palermo, la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia impugnava il decreto emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale lavori pubblici presso l’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Siciliana in data 3 aprile 2007, con cui era stato conferito all’arch. Salvatore La Mendola l’incarico di Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, nonché degli atti in esso richiamati, per la parte di interesse, che peraltro parte ricorrente dichiarava di non conoscere.<br />	<br />
In tale gravame venivano articolate le censure di: Violazione degli artt. 51, 52 e 54 del Regio Decreto numero 2537/1925 – Violazione degli artt. 6 e 9 della legge reg. 10/2000, 23 del D.Lgs. 165/2001 e 97 della Costituzione e dei criteri di competenza professionale, efficienza, imparzialità e buon andamento – Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge reg. 3 dicembre 2003 n. 20 – Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, erroneità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta ed evidente sviamento.<br />	<br />
Parte ricorrente sosteneva che l’arch. La Mendola, proprio in quanto architetto e non ingegnere, sarebbe stato privo dei titoli necessari per ricoprire il ruolo di “Ingegnere Capo presso il Genio Civile”; da qui l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Oltre ai soggetti intimati intervenivano in giudizio diverse parti, sia <i>ad adiuvandum</i> che <i>ad opponendum</i>, le quali illustravano con memorie scritte le relative posizioni. <br />	<br />
	Con sentenza n. 322/2011, il Tribunale adito dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
	Avverso detta sentenza la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia ha dedotto, con l’appello in epigrafe e con successiva memoria, le seguenti censure: <br />
I) il “<i>petitum</i> sostanziale”, ovvero l’effettiva utilità rivendicata in giudizio dalla ricorrente non riguarderebbe il singolo rapporto di lavoro, bensì una situazione di interesse legittimo, che non verrebbe soddisfatta dalla mera disapplicazione delle censurate disposizioni regolamentari ed organizzative ad opera del Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001.<br />	<br />
Il giudizio, invero, verte sull’illegittimità di alcuni provvedimenti amministrativi e di macro organizzazione che, in quanto lesivi degli interessi collettivi rappresentati dalla ricorrente, potrebbero essere tutelati soltanto dal Giudice amministrativo, mediante l’annulla-mento delle disposizioni regolamentari ed organizzative impugnate. <br />	<br />
La giurisdizione del G.A. si imporrebbe, altresì, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 63 D.Lgs. 165/2001, nel rispetto del principio di effettività della tutela giudiziaria richiesto dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché dall’art. 6 della Convenzione dei diritti fondamentali del 4 novembre 1950;<br />	<br />
II) il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente sovrapposto alla verifica sulla giurisdizione alcune considerazioni afferenti al merito della controversia, estranee all’accertamento del presupposto processuale;<br />	<br />
III) il T.A.R. non avrebbe potuto trarre alcuna conseguenza, in punto di giurisdizione, dal fatto che i ricorrenti hanno affermato di non conoscere il contenuto dei provvedimenti impugnati, perché la verifica del “<i>petitum</i> sostanziale” impone di indagare l’utilità concreta effettivamente rivendicata in giudizio dal ricorrente, al di là di ogni sua dichiarazione o prospettazione meramente formale.<br />	<br />
	Il Giudice di prime cure, anziché statuire l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, avrebbe dovuto ordinare alle Amministrazioni resistenti di depositare gli atti e provvedimenti impugnati, in tal modo consentendo ai ricorrenti di censurarli anche mediante la proposizione di motivi aggiunti.<br />
	La ricorrente ha conclusivamente chiesto l’accoglimento dell’appello con l’annullamento della sentenza impugnata nonché, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., la rimessione del giudizio innanzi al T.A.R. Palermo, con vittoria di spese e compensi.<br />
	Con apposita memoria si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori deducendo, innanzitutto, la “sopravvenuta carenza di interesse” al giudizio, posto che il contratto di Capo del Genio Civile di Agrigento stipulato dall’arch. La Mendola è scaduto in data 31/12/2009; quindi, ha eccepito l’inammissibilità e/o l’irricevibilità nonché l’infondatezza sia in fatto che in diritto delle censure mosse con l’atto di appello e con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed, infine, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della Consulta.<br />
Ha conclusivamente chiesto la reiezione dell’atto di appello, con vittoria di spese e competenze.<br />	<br />
	Alle censure sollevate dalla ricorrente hanno replicato, altresì, gli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle singole provincie siciliane e la Consulta regionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Sicilia, deducendo, preliminarmente, l’irricevibilità dell’appello per tardività dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, comma 2°, e 87, comma 3°, del c.p.a. e, quindi, l’infondatezza delle eccezioni <i>ex adverso</i> proposte. <br />
	Essi hanno poi eccepito l’inammissibilità dell’appello sia per difetto di legittimazione attiva della Consulta ad impugnare provvedimenti della P.A. concernenti i titoli professionali per lo svolgimento di funzioni pubbliche, che per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’incarico dirigenziale di che trattasi è cessato da tempo.<br />
Hanno concluso per la reiezione dell’appello, perché infondato, e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 26 c.p.a.. <br />	<br />
	Si è costituito, altresì, l’arch. La Mendola Salvatore per resistere al ricorso in appello deducendone l’irricevibilità, in quanto tardivamente proposto.<br />
	Ha poi eccepito, a sua volta, l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva ad impugnare della Consulta e per sopravvenuta carenza di interesse. <br />
Ha concluso chiedendo la reiezione dell’appello, altresì per infondatezza, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 26 c.p.a.. <br />	<br />
	Ha infine replicato la ricorrente per ribadire le censure precedentemente esposte in ordine alla giurisdizione del Giudice amministrativo e per controdedurre alle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità <i>ex adverso</i> proposte, concludendo nuovamente per l’acco-glimento dell’appello e per la rimessione del giudizio al T.A.R. Palermo, con vittoria di spese e compensi.<br />
	Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	L’appello in epigrafe è stato avversato, tra gli altri, dall’arch. La Mendola Salvatore e dagli Ordini degli Architetti delle singole provincie siciliane nonché dalla Consulta degli Ordini degli Architetti della Sicilia, i quali, tra le diverse censure proposte, hanno preliminarmente eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività che, essendo censura di natura pregiudiziale, va esaminata prioritariamente.<br />
	L’eccezione è fondata.<br />
	L’art. 105, 2° comma, del c.p.a. dispone che: “Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione (…) si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all’art. 87, comma 3”.<br />
	Detta disposizione, a sua volta, stabilisce che nei procedimenti in camera di consiglio, “tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”.<br />
	Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, non pare possano sussistere dubbi sul fatto che, nel caso di specie, l’appello in epigrafe andava impugnato entro il termine dimidiato, di cui al predetto 3° comma dell’art. 87 c.p.a., atteso che in forza dell’eccezione ivi prevista restano soggetti al termine ordinario di sessanta giorni, di cui all’art. 92 c.p.a., soltanto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché il ricorso incidentale e quello per motivi aggiunti.<br />
	Invero, la sentenza di primo grado, n. 322/2011, è stata notificata in data 1° aprile 2011, mentre l’appello è stato inoltrato alla posta il successivo 31 maggio; quindi entro il termine di impugnazione dei sessanta giorni di cui al primo comma dell’art. 92 c.p.a., ma tardivamente rispetto a quello dimezzato dei trenta giorni prescritto, nel caso di specie, dal terzo comma dell’art. 87 c.p.a..<br />
La ricorrente sostiene che detta eccezione sia infondata perché, al presente giudizio, si applicherebbe il termine ordinario di impugnazione, di cui all’art. 92 c.p.a. soprarichiamato, “non potendosi ricavare dall’art. 87 del medesimo Codice, alcun dimezzamento dei termini di impugnazione, applicabile alla fattispecie”.<br />	<br />
Invero, seguendo siffatta tesi interpretativa, espressa solo in negativo, la disposizione in argomento, prevista al 3° comma dell’art. 87, non avrebbe alcun significato, laddove, invece, dal combinato disposto degli artt. 105, comma 2°, e 87, 3° comma, del c.p.a. si evince chiaramente che il giudizio sulla giurisdizione si svolge con il rito in camera di consiglio ed i termini di impugnazione sono dimezzati tranne che per la notificazione del ricorso introduttivo (…).<br />	<br />
La superiore eccezione rispetto alla regola del dimezzamento riguarda, evidentemente, il solo giudizio di primo grado, non potendosi considerare “ricorso introduttivo” quello che introduce un’impu-gnazione interna a un processo già iniziato, ossia il ricorso in appello.<br />	<br />
Eccepisce, inoltre, parte ricorrente che l’appello sulla giurisdizione, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., non rientra tra i riti speciali espressamente elencati nell’art. 87, comma secondo, del medesimo codice. <br />	<br />
Ebbene, non si può non convenire su tale deduzione, atteso che essa appare lapalissiana; devesi, invece, dissentire sulle conclusioni che la ricorrente trae prendendo spunto da tale premessa, e cioè che, pertanto, l’appello sulla giurisdizione è soggetto agli ordinari termini che regolano il giudizio ordinario.<br />	<br />
Si ribadisce, invece, che il giudizio d’appello sulla giurisdizione si svolge seguendo il procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 87, 3° comma, c.p.aperché espressamente compreso nell’elenco di cui al secondo comma del medesimo art. 87, ma in virtù del rinvio alla disciplina dei riti camerali di cui al successivo terzo comma operato dall’art. 105, 2° comma.<br />	<br />
	D’altra parte, l’esegesi suddetta è stata poi confermata dal D.Lgs. n. 195/2011, laddove, con riferimento alla suddetta disciplina sul dimezzamento dei termini di impugnazione nel giudizio d’appello sulla giurisdizione, è stato confermato che l’eccezione riguarda solamente i termini di cui al giudizio di primo grado, per il quale si applicano quelli di cui all’art. 92 c.p.a.. <br />
Il D.lgs. 195/2011, infatti, ha modificato l’espressione “tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”, di cui al comma 3 dell’art. 87 suddetto, utilizzando quella “tranne nei giudizi di primo grado”.<br />	<br />
	Orbene, questa modifica, lungi dal consentire che la norma potesse precedentemente essere interpretata in altro modo, ha avuto solo il pregio di ridurre ad unità (giudizi di primo grado) un’espressione che, invece, indicava le singole fasi in cui eventualmente può svilupparsi il giudizio di primo grado.<br />
Neppure può essere accolta l’istanza di parte ricorrente volta ad ottenere il beneficio dell’errore scusabile, sia perché non ricorrono le oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto di cui all’art. 37 c.p.a., attese le motivazioni suddette sulla non equivoca disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 105, 2° comma, e 87, 3° comma, del c.p.a., sia in considerazione del lungo tempo trascorso tra il 2 luglio 2010, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 104/2010, ed il 31 maggio 2011, giorno in cui è stata avviata la procedura per la notifica del ricorso in appello. <br />	<br />
Conclusivamente, l’appello va dichiarato irricevibile per tardività dell’appello.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.<br />	<br />
Il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile per tardività l’appello in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />	<br />
29 marzo 2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-29-3-2012-n-361/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2012 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-361/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.361</a></p>
<p>Va sospesa la demolizione di baracche contestuale al diniego di rinnovo concessioni demaniali se, pur mancando consistenti elementi di fondatezza in relazione alla avvenuta scadenza dei provvedimenti di concessione; in considerazione dell’assenza di provvedimenti formali di riconoscimento della legittimazione dell’associazione ricorrente al subentro della situazione amministrativa dei precedenti concessionari; nonché</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-361/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la demolizione di baracche contestuale al diniego di rinnovo concessioni demaniali se, pur mancando consistenti elementi di fondatezza in relazione alla avvenuta scadenza dei provvedimenti di concessione; in considerazione dell’assenza di provvedimenti formali di riconoscimento della legittimazione dell’associazione ricorrente al subentro della situazione amministrativa dei precedenti concessionari; nonché al bilanciamento degli opposti interessi dedotti che presuppongono la riqualificazione dell’area con eliminazione di baracche e valorizzazione dell’uso pubblico dell’area in questione, sussiste il pericolo di danno irreparabile in relazione all’ordine di demolizione delle baracche insistenti sull’area da decine di anni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00361/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00342/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 342 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Adriano Tarparelli, Nicola Marino, Pasquale Gentile, Maria Ottonello, Angela Ciarlo, Giuseppe Sacchi, Olga Pasquarelli, Renato Fossarello, Federico Benvenuto, Lorenzo Oddera, Angela Ciarlo, Mauro Rubino, Giuseppe Robaldo, Carola Franconi, Giovanna Pollero, Agostino Scotto, Maria Antonietta Mandarano, Angela Frumento, Claudio Paolino, Franca Battaglia, Franco Scavo, Associazione &#8220;A Maina De Zinoa&#8221;</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14; Adriano Bonardo;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; Portuale di Savona</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Erika Podesta&#8217;, con domicilio eletto presso Raffaella Turco in Genova, corso A. Podesta&#8217; 11/2; <b>Comune di Savona</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, dei provvedimenti di diniego rinnovo concessioni demaniali per l&#8217;anno 2011 e successiva delibera di demolizione delle baracche oggetto delle scadute concessioni demaniali.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Portuale di Savona;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, ad un primo esame allo stato degli atti e in relazione alla copiosa documentazione depositata in giudizio da entrambe le parti in lite, che il ricorso introduttivo, nei motivi dedotti, non appare assistito da consistenti elementi di fondatezza in relazione alla avvenuta scadenza dei provvedimenti di concessione; in considerazione dell’assenza di provvedimenti formali di riconoscimento della legittimazione dell’associazione ricorrente al subentro della situazione amministrativa dei precedenti concessionari; nonché al bilanciamento degli opposti interessi dedotti che presuppongono la riqualificazione dell’area con eliminazione di baracche e valorizzazione dell’uso pubblico dell’area in questione;<br />	<br />
Considerato tuttavia che in relazione al primo atto di motivi aggiunti rivolto contro l’ordine di demolizione delle baracche insistenti sull’area da decine di anni sussiste il pericolo di danno irreparabile dimostrato in ricorso;<br />	<br />
Considerato che la decisione della controversia va definita in tempi brevi per consentire all’amministrazione di procedere alla realizzazione dei progetti esecutivi di riqualificazione del tessuto urbano fronte mare di Vado Ligure assegnando un contributo di €. 8.696.939,00.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),<br />	<br />
Accoglie la domanda di sospensione relativamente al solo provvedimento di demolizione impugnato e, per l&#8217;effetto,<br />	<br />
a) sospende la demolizione ingiunta.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 17 novembre 2011.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2011 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-1-2011-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-1-2011-n-361/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-1-2011-n-361/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2011 n.361</a></p>
<p>Pres. R. Conti, est. A. Monaciliuni Maria Di Fraia (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Pozzuoli (N.C.) sul dies a quo per la presentazione del ricorso avverso il silenzio &#8211; inadempimento da parte dell&#8217;Amministrazione avverso la presentazione di una istanza di concessione edilizia 1. Edilizia ed urbanistica – Istanza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-1-2011-n-361/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2011 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-1-2011-n-361/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2011 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Conti, est. A. Monaciliuni<br /> Maria Di Fraia (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Pozzuoli (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sul dies a quo per la presentazione del ricorso avverso il silenzio &#8211; inadempimento da parte dell&#8217;Amministrazione avverso la presentazione di una istanza di concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Istanza di concessione edilizia – Termine di 60 giorni per la P.A. di pronunciarsi – Obbligo &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa &#8211; Ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione – Necessità di previa diffida all’Amministrazione inadempiente – Non sussiste	</p>
<p>3. Giustizia Amministrativa &#8211; Ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione – Dies a quo – Dall’inadempimento da parte della P.A. e non dalla data della notifica della diffida – Obbligo &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine entro il quale deve essere assolto dall’Amministrazione l&#8217;obbligo di pronunciarsi sul rilascio del richiesto titolo abilitativo edilizio è, salvo interruzioni, quello riveniente dai commi III e VII dell&#8217;art. 20 D.P.R. 380/2001, ossia 60 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, ai fini della formulazione della proposta di provvedimento, ed ulteriori 15 giorni decorrenti dalla formulazione della proposta di provvedimento, ai fini dell&#8217;adozione di quest&#8217;ultimo, pari, complessivamente, a 75 giorni. (1)	</p>
<p>2. L’art. 2, comma VIII, della Legge 241/90 e l’art. 31, comma II, D.Lgs. 104/10 precisano che, decorsi i termini previsti per la decisione amministrativa (nella specie 75 giorni per decidere sulla domanda di permesso di costruire), il ricorso avverso il silenzio deve essere proposto nel lasso temporale che va dal momento dell&#8217;inadempimento fino ad un anno dalla scadenza dei termini, e comunque senza necessità di diffida all&#8217;amministrazione inadempiente. Ciò che deve essere quindi accertato è se il termine per l&#8217;adempimento, termine iniziale per la proposizione del ricorso, sia compiuto e non sia invece spirato il termine finale annuale. (nella specie il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio formatosi su di una istanza di permesso di costruire atteso che il ricorso è stato depositato successivamente all’anno previsto dalla normativa amministrativa)	</p>
<p>3. Il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione avverso la richiesta di pronunciarsi su di una istanza di permesso di costruire non può trovare il suo dies a quo dalla data della notifica della diffida presentata dal privato, bensì dalla data dell’accertato inadempimento da parte della P.A. Ed invero, consentire, che detto termine possa essere procrastinato indefinitamente con la presentazione di diffide sarebbe contrario sia al dato letterale dell’art. 2, comma VIII, della Legge 241/90 sia alla sua ratio che è quella di fissare un termine ultimo per la proposizione del ricorso in applicazione del principio della certezza del diritto	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 3/9/2010, n. 17301;<br />	<br />
2. cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. II, 23/11/2009, n. 11563.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b> 	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6794 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Maria Di Fraia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è eletto domicilio, in Napoli, via Melisurgo, n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’istanza tesa ad ottenere il <i>permesso di costruire </i>in esito alla presentata progettazione di “ricostruzione del II^ piano” dell’immobile sito in Pozzuoli alla via Carmine 26/28, quale presentata in data 18 dicembre 2008 e di cui alla susseguente diffida notificata in data 16 luglio 2010;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni ed udito il difensore attoreo, come specificato nel verbale;</p>
<p>Precisato in via preliminare che è stato dato avvertimento, ex art. 73 cod. proc. amm., dell’esistenza di profili di inammissibilità del gravame dei quali il Collegio si sarebbe occupato;<br />	<br />
Atteso che, come riferito in ricorso con il supporto della relativa documentazione versata in giudizio, la sig. ra Di Fraia Maria, odierna ricorrente, con istanza acquisita al protocollo comunale in data 18 dicembre 2008 ha chiesto al Comune di Pozzuoli il rilascio del <i>permesso di costruire </i>per la “ricostruzione del II^ piano” dell’immobile di cui è comproprietaria, sito sul territorio comunale alla via Carmine 26/28; <br />	<br />
Che, espone sempre la ricorrente, a fronte di siffatta istanza, assertivamente da accogliersi sussistendone tutti i presupposti di legge, la civica amministrazione non ha assunto alcun provvedimento, così violando i termini prescritti dalla normativa di settore, ovvero, come espressamente denunciato nell’unico mezzo di impugnazione proposto, “<i>l’art. 20 del d.P.R. 380 del 2001 ai cui sensi il procedimento in questione avrebbe dovuto chiudersi nel termine di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, salvo supplemento di istruttoria</i>”, qui non intervenuto; <br />	<br />
Dato atto che il Comune di Pozzuoli, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;<br />	<br />
Ritenuto che la domanda processuale attorea -tesa ad ottenere l’annullamento del “<i>silenzio inadempimento dell’amministrazione comunale e la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di definire la pratica edilizia</i>…”- sia inammissibile; <br />	<br />
Considerato infatti che, come del resto indicato in ricorso, il termine entro il quale deve essere assolto l&#8217;obbligo di pronunciarsi sul rilascio del richiesto titolo abilitativo edilizio è, salvo interruzioni, quello riveniente dai commi 3 e 7 dell&#8217;art. 20 del D.P.R. 380 del 2001, ossia 60 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, ai fini della formulazione della proposta di provvedimento, ed ulteriori 15 giorni decorrenti dalla formulazione della proposta di provvedimento, ai fini dell&#8217;adozione di quest&#8217;ultimo, pari, complessivamente, a 75 giorni (cfr., fra le ultime, Tar Campania, sezione ottava, 3 settembre 2010, n. 17301); <br />	<br />
Che, nella specie, a fronte della totale inerzia mantenuta dal Comune di Pozzuoli, il termine di 75 giorni per provvedere sull&#8217;istanza del 18 dicembre 2008 deve intendersi spirato il 3 marzo 2009;<br />	<br />
Che quindi, avuto conto di detto dies a quo -e, stante la natura processuale del termine annuale per la proposizione del ricorso avverso il silenzio, applicata anche la sospensione feriale di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7.10.1969, n. 742 (cfr., sul punto, Tar Lazio, Roma, sezione 2Q, sentenza n. 754 del 21 gennaio 2010)- al 18 aprile 2010 è decorso il termine annuale, di cui all’art. 2, comma 8, della l. n. 241/1990 ed all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., per la proposizione dell&#8217;azione avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla predetta istanza ai sensi del comma 9 del richiamato art. 20 del d.P.R. 380 del 2001; <br />	<br />
Che peraltro, è il caso di precisare, la configurazione del silenzio in esame come inadempimento e quanto ne segue in tema di azioni proponibili per la sua rimozione è in linea con la prospettazione attorea e con l’orientamento della prevalente giurisprudenza che lo riconduce per l’appunto ad espressione di inerzia dell&#8217;amministrazione quanto al suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso, ovvero di silenzio riconducibile, dunque, alla categoria generale di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990 ed azionabile a norma già dell’art. 21 bis della l. n. 1034/1971 ed oggi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. (e non invece ad una forma di silenzio rigetto provvedimentale da impugnarsi nel risalente termine decadenziale dei sessanta giorni dalla sua formazione);<br />	<br />
Che ne deriva la preannunciata inammissibilità del gravame, notificato solo in data 2 dicembre 2010, posto che la stessa non può essere evitata sol perché avanzata diffida a provvedere in data 16 luglio 2010, ampiamente scaduto il termine annuale per ricorrere, di cui si è innanzi detto; <br />	<br />
Che tale circostanza, ovvero la produzione della diffida oltre la data di scadenza del ripetuto termine di legge per impugnare, preclude infatti ogni possibilità di potersi ritenere l’atto monitorio idoneo ad interrompere o sospendere il termine annuale per la proposizione del gravame: possibilità peraltro esclusa dalla giurisprudenza (formatasi sull’ultimo testo della normativa di che trattasi, quale dettata dalla legge sul procedimento) con argomentazioni condivise dal Collegio (“<i>Consentire, infatti, che detto termine possa essere procrastinato indefinitamente con la presentazione di diffide sarebbe contrario sia al dato letterale della disposizione, sia alla sua ratio che è quella di fissare un termine ultimo per la proposizione del ricorso in applicazione del principio della certezza del diritto</i>” (Tar Lazio, Roma, sezione 2Q, sentenza n. 11563 del 23 novembre 2009); <br />	<br />
Ritenuto, prima di trarre le fila, di dover ancora precisare che, nel rispetto delle regole del processo, e quindi della prospettazione e della domanda attorea, volta a far valere espressamente la mancata pronuncia sulla istanza di <i>permesso di costruire</i>, da definirsi, <i>essa</i>, sempre nella prospettazione attorea, entro i termini sopra cennati, non è (stato) dato verificare l’incidenza, ai fini di causa, della autorizzazione paesaggistica: necessaria per realizzare l’intervento programmato, come a trarsi pacificamente dalla documentazione versata in atti; <br />	<br />
Che, del resto, quanto a detto profilo, deve ritenersi che non a caso non se ne rinvenga cenno nel gravame, avuto presente che ove la procedura avesse ad essere ancora in piedi a causa sua, l’azione giudiziaria per predicare l’avvenuto decorso dei termini di legge per il rilascio del permesso di costruire non sarebbe stata attuale, e quindi, in carenza di evidenziazione di altri termini, nel caso anche regolamentari, (sarebbe stata) da dichiararsi inammissibile per altra via;<br />	<br />
Ritenuto quindi di poter concludere nei ripetuti sensi dichiarando il ricorso inammissibile, senza che vi sia luogo a statuizioni sulle spese di giudizio in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Nulla per le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Renzo Conti, Presidente<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberta Cicchese, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-1-2011-n-361/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2011 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2009 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-3-2009-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-3-2009-n-361/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-3-2009-n-361/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2009 n.361</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio Associazione degli Industriali del Nord Sardegna e Sezione Edili dell&#8217;Associazione degli Industriali del Nord Sardegna (avv.ti L. Mazzeo e S. Segneri) c/ la Provincia di Sassari (avv.ti M. Torre e G. Trullu); Settore III – Appalti, Contratti, Provveditorato Economato della suddetta Provincia (n.c.) e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-3-2009-n-361/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2009 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio<br /> Associazione degli Industriali del Nord Sardegna e Sezione Edili dell&#8217;Associazione degli Industriali del Nord Sardegna (avv.ti L. Mazzeo e S. Segneri) c/ la Provincia di Sassari (avv.ti M. Torre e G. Trullu);  Settore III – Appalti, Contratti, Provveditorato Economato della suddetta Provincia (n.c.) e nei confronti di Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti S. Boi e M. Pani)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di ancorare il prezzo a base di gara all&#8217;effettivo andamento del mercato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Impugnazione del bando – Legittimazione a ricorrere – Associazioni di settore – In caso di contestazione del prezzo a base di gara &#8211; Sussiste.<br />	<br />
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Impugnazione del bando – Contestazione del prezzo a base di gara – Artt. 89 e 133, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Prezzi ancorati all’effettivo andamento del mercato – Necessità – Violazione – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le associazioni di settore sono legittimate ad agire in giudizio a tutela degli interessi di tutta la categoria (istituzionalmente o di fatto) rappresentata, sia che si tratti di rimediare alla violazione di norme poste a tutela degli associati, sia che si tratti di perseguire il conseguimento di vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera dell’intero gruppo (nella specie, il Collegio ha dato atto che le associazioni ricorrenti avevano agito a tutela di un interesse omogeneo della categoria, identificato con quello a che le gare d’appalto si svolgano sulla base di prezzi congrui).<br />	<br />
2. E’ illegittimo per violazione degli artt. 89 e 133, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che impongono di utilizzare prezzi ancorati all’effettivo andamento del mercato, il bando di gara che esibisca prezzi a base d’asta palesemente incongrui, non attualizzati ed oggettivamente inferiori a quelli di mercato (nella specie, il bando impugnato, datato 9 giugno 2008, si riferiva, per determinare la base d’asta, a prezzi risalenti al 1999).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 557 del 2008, proposto da: <br />	<br />
<b>Associazione degli Industriali del Nord Sardegna e Sezione Edili dell&#8217;Associazione degli Industriali del Nord Sardegna</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Mazzeo e Sergio Segneri, ed elettivamente domiciliate eletto presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Sonnino n.84; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Provincia di Sassari</b>, in persona del Presidente della Provincia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michele Torre, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Gianfranco Trullu, in Cagliari, via Carrara n.4;<br /> <br />
<b>Settore III – Appalti, Contratti, Provveditorato Economato della suddetta Provincia</b>, in persona del legale rappresentante non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Predente della Regione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Boi e Mattia Pani, dell’ufficio legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n.69, è elettivamente domiciliata;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del bando di gara 9/6/2008 prot n° 10925818, con cui la Provincia di Sassari ha indetto una procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione di un appalto per l’esecuzione di opere stradali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Sassari e della Regione Autonoma della Sardegna.<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 11/3/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato D. Piras, in sostituzione dell’avvocato S. Segneri per le ricorrenti, l’avvocato S. Boi per la Regione e l’avvocato K. Concas, in sostituzione dell’avvocato M. Torre, per l’amministrazione provinciale.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’odierno ricorso l’Associazione degli Industriali del Nord Sardegna e la Sezione Edili dell’Associazione degli Industriali del Nord Sardegna hanno impugnato il bando di gara 9/6/2008 prot n° 10925818, con cui la Provincia di Sassari ha indetto una procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione di un appalto per l’esecuzione di opere stradali.<br />	<br />
A sostegno del gravame le ricorrenti deducono svariati motivi con i quali sostanzialmente lamentano l’inadeguatezza dei prezzi posto a base d’asta.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, depositando separate memorie con cui si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va pregiudizialmente esaminata la questione di rito sollevata dalla Provincia di Sassari.<br />	<br />
Sostiene quest’ultima che le ricorrenti sarebbero prive di legittimazione ad agire, in quanto la pretesa azionata concernerebbe singoli associati, coincidenti con le imprese partecipanti alla gara.<br />	<br />
L’eccezione è palesemente infondata.<br />	<br />
Com’è noto le Associazioni di settore sono legittimate ad agire in giudizio a tutela degli interessi di tutta la categoria (istituzionalmente o di fatto) rappresentata, sia che si tratti di rimediare alla violazione di norme poste a tutela degli associati, sia che si tratti di perseguire il conseguimento di vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera dell’intero gruppo (giurisprudenza consolidata, cfr., da ultimo, T.A.R. Puglia &#8211; Bari, 21/11/2008, n° 2657; Cons. Stato, V Sez., 7/9/2007 n° 4692). <br />	<br />
Nella fattispecie le due Associazioni ricorrenti hanno per l’appunto agito a protezione di un interesse omogeneo della categoria (quello a che le gare d’appalto si svolgano sulla base di prezzi congrui), rimando, quindi, entro, i limiti della legittimazione attiva loro riconosciuta.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
Correttamente, infatti, le ricorrenti deducono che, in violazione degli art. 89 e 133, 8° comma, del D. Lgs. 12/4/2006 n°163, l’intimata amministrazione provinciale ha posto a base di gara prezzi palesemente incongrui, non attualizzati ed oggettivamente inferiori a quelli di mercato. Ed invero, è incontestato in causa come nell’impugnato bando, datato 9/6/2008, si sia fatto riferimento, per determinare la base d’asta, a prezzi risalenti al 1999. <br />	<br />
Giova soggiungere che il vizio sussiste indipendentemente dall’applicabilità, nella specie, del prezziario regionale. In ogni caso, infatti, le citate norme imponevano di utilizzare prezzi ancorati all’effettivo andamento del mercato.<br />	<br />
Il ricorso va, dunque, accolto.<br />	<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato bando di gara.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/03/2009</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2008 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2008-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2008-n-361/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2008 n.361</a></p>
<p>Pres. FLICK – Red. SILVESTRI incostituzionali le norme della Regione Calabria sull&#8217;accreditamento di istituti privati Sanità pubblica &#8211; Regione Calabria &#8211; Accreditamento degli istituti privati operanti nei settori della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio &#8211; Sospensione fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni È incostituzionale l&#8217;art.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2008-n-361/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2008 n.361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FLICK – Red. SILVESTRI</span></p>
<hr />
<p>incostituzionali le norme della Regione Calabria sull&#8217;accreditamento di istituti privati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità pubblica &#8211; Regione Calabria &#8211; Accreditamento degli istituti privati operanti nei settori della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio &#8211; Sospensione fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l&#8217;anno 2004 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). L&#8217;effetto congiunto della perpetuazione della sanatoria in favore di strutture delle quali la norma regionale censurata presume la regolarità, e della sospensione a tempo indeterminato di nuovi accreditamenti ha creato e mantiene un doppio regime giuridico irragionevolmente discriminatorio e pertanto incompatibile con il rispetto del principio di uguaglianza contenuto nell&#8217;art. 3, primo comma, Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<p>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B>
</p>
<p align=justify>
composta dai signori:</p>
<p>#NOME?	FLICK	Presidente<br />	<br />
#NOME?	AMIRANTE	Giudice<br />	<br />
#NOME?	DE SIERVO	”<br />	<br />
#NOME?	MADDALENA	”<br />	<br />
#NOME?	FINOCCHIARO	”<br />	<br />
#NOME?	QUARANTA	”<br />	<br />
#NOME?	GALLO	”<br />	<br />
#NOME?	MAZZELLA	”<br />	<br />
#NOME?	SILVESTRI	”<br />	<br />
#NOME?	CASSESE	”<br />	<br />
#NOME?	SAULLE	”<br />	<br />
#NOME?	TESAURO	”<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO	”</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l&#8217;anno 2004 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima, con ordinanza dell&#8217;8 giugno 2007, iscritta al n. 827 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.</p>
<p><i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Calabria;<br />
<i>udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 21 ottobre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;<br />
<i>udito</i> l&#8217;avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria.</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>1. – Con ordinanza depositata l&#8217;8 giugno 2007 il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l&#8217;anno 2004 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.<br />
La norma censurata stabilisce che “Fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definirsi sulla base degli <i>standards</i> indicati dall&#8217;Agenzia per Servizi Sanitari Regionali, non possono essere rilasciati accreditamenti, fatte salve le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla legge regionale n. 8/2003 così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 30/2003, le cui strutture interessate si intendono avere titolo, in base alle predette disposizioni, all&#8217;autorizzazione, ove sprovviste, ed all&#8217;accreditamento”.<br />
1.1. – Il rimettente è investito di un ricorso proposto dalla Biogenet s.r.l. avverso il provvedimento n. 8550 del 7 aprile 2006 della Direzione generale, Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali, della Regione Calabria, avente ad oggetto il “diniego di “Accreditamento per attività di diagnostica strumentale e di laboratorio. Prestazioni specialistiche di genetica medica”“.<br />
Il giudice <i>a quo</i> riferisce che la società ricorrente, costituita nel dicembre 1998, gestisce un laboratorio specialistico in genetica medica e forense, autorizzato dalla Regione in data 11 dicembre 2001, con atto n. 131845. In data 25 gennaio 2006 la Biogenet s.r.l. ha presentato domanda di accreditamento; con nota dell&#8217;8 febbraio 2006 il Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie e sociali, della Regione Calabria ha comunicato i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza. Successivamente, acquisite le deduzioni della società istante, la Regione, con provvedimento n. 8550 del 7 aprile 2006, assunto dal citato Dipartimento, ha negato l&#8217;accreditamento “rilevando che, secondo il disposto dell&#8217;art. 15, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2004, non possono essere rilasciati nuovi accreditamenti fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definirsi sulla base degli <i>standards</i> indicati dall&#8217;Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali”.<br />
Nel giudizio principale la Biogenet s.r.l. assume l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato, deducendo: <i>a</i>) la violazione dell&#8217;art. 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 2004 e dell&#8217;art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché l&#8217;eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà; <i>b</i>) l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 15, comma 3, della legge reg. Calabria n. 18 del 2004, per violazione degli artt. 3, 32, 41, 97, 117 Cost.<br />
1.2. – Precisato il contenuto del ricorso e dell&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria, il Tribunale rimettente osserva come “i contenuti del dato normativo siano sufficientemente chiari e tali da escludere la possibilità, in vigenza della norma, dell&#8217;accreditamento di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, perlomeno al di fuori dei casi fatti salvi dalla stessa norma in questione”.<br />
Di conseguenza, sempre secondo il giudice <i>a quo</i>, la disposizione oggetto dell&#8217;eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente non sarebbe suscettibile di una interpretazione diversa da quella assunta nel giudizio amministrativo.<br />
1.3. – Il TAR solleva, quindi, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 15, comma 3, della legge reg. Calabria n. 18 del 2004, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 97 e 117 Cost.<br />
Il rimettente precisa che la realizzazione di strutture sanitarie e l&#8217;esercizio di attività sanitarie, l&#8217;esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l&#8217;esercizio di attività sanitarie a carico dello stesso Servizio sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all&#8217;articolo 8-<i>ter</i> del d.lgs. n. 502 del 1992, all&#8217;accreditamento istituzionale di cui all&#8217;art. 8-<i>quater</i> del medesimo d.lgs. n. 502, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui al successivo art. 8-<i>quinquies</i>.<br />
In particolare, osserva ancora il giudice <i>a quo</i>, il menzionato art. 8-<i>quater</i> stabilisce che “L&#8217;accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione [rispetto a quelli necessari per l&#8217;autorizzazione], alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell&#8217;attività svolta e dei risultati raggiunti”. Spetta alla Regione definire “il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all&#8217;assistenza integrativa di cui all&#8217;articolo 9”.<br />
Lo stesso rimettente aggiunge che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 416 del 1995), “l&#8217;accreditamento è una operazione da parte di una autorità o istituzione (nella specie regione), con la quale si riconosce il possesso da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti specifici requisiti (c.d. <i>standard</i> di qualificazione) e si risolve, come nella fattispecie, in iscrizione in elenco, da cui possono attingere per l&#8217;utilizzazione, altri soggetti (assistiti-utenti delle prestazioni sanitarie)”. Nella pronunzia richiamata, la Corte costituzionale, con riferimento al disposto dell&#8217;art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ha precisato che “viene riconosciuto un “diritto all&#8217;accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”, escludendo in radice una scelta ampiamente discrezionale ed ancorando l&#8217;accreditamento al possesso di requisiti prestabiliti (strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, a tutela della qualità e della affidabilità del servizio-prestazioni, in modo uniforme a livello nazionale per strutture erogatrici), stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”.<br />
1.4. – In ragione di quanto sopra esposto, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ritiene che la norma di cui all&#8217;art. 15, comma 3, della legge reg. Calabria n. 18 del 2004 si ponga in contrasto con i canoni di ragionevolezza ed eguaglianza, di cui all&#8217;art. 3, primo comma, Cost. In particolare, il giudice <i>a quo</i> reputa “intrinsecamente irrazionale una norma che pone un blocco assoluto ed a tempo indeterminato degli accreditamenti in rilevanti settori, quali quello della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale e di laboratorio, e ciò in funzione della determinazione del relativo fabbisogno e, quindi, dello stesso elemento che, secondo la legislazione statale, deve costituire il punto di riferimento per l&#8217;esercizio della funzione discrezionale correlata al rilascio degli accreditamenti”.<br />
Il rimettente osserva, ancora, come la norma censurata non si limiti a “sottolineare l&#8217;esigenza, del tutto scontata alla luce della legislazione vigente, di collegare il rilascio degli accreditamenti alla determinazione del fabbisogno”, ma ponga “un divieto legislativo, non definito sotto il profilo temporale, tautologicamente correlato a tale operazione di determinazione”.<br />
Inoltre, prosegue il giudice amministrativo, “la condizione cui la norma subordina lo sblocco del sistema non appare realizzabile, giacché, come precisato nella nota del 18 maggio 2006 dell&#8217;Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, prodotta dalla Società ricorrente, non rientra tra i compiti istituzionali dell&#8217;Agenzia la fissazione di <i>standard</i> di riferimento ai fini della determinazione del fabbisogno delle prestazioni in questione, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all&#8217;art. 8-<i>quater</i> del d.lgs. n. 502 del 1992”. Pertanto, la norma censurata “contempla esplicitamente e cristallizza una situazione di discriminazione in danno di alcuni soggetti pur in possesso dei requisiti per l&#8217;accreditamento ed a favore di altri che, anche in forza di previsioni di sanatoria, si sono trovati ad operare per conto del SSN nell&#8217;ambito di un sistema sostanzialmente chiuso”.<br />
1.5. – L&#8217;art. 15, comma 3, della legge reg. Calabria n. 18 del 2004 lederebbe anche l&#8217;art. 117 Cost., “implicando una chiara violazione dei principi della normativa statale in materia, che, con l&#8217;introduzione del sistema dell&#8217;accreditamento istituzionale, ha inteso delineare un sistema aperto, basato essenzialmente sul possesso di requisiti di qualificazione”. Secondo il giudice <i>a quo</i>, una norma come quella censurata, che condiziona il rilascio di nuovi accreditamenti “a condizioni vaghe ed incerte, se non addirittura irrealizzabili, reintroduce di fatto un sistema nel quale l&#8217;erogazione delle prestazioni è assicurata da una cerchia definita di soggetti, senza possibilità di accesso per altri”.<br />
1.6. – Il Tribunale amministrativo ritiene che la norma posta ad oggetto della questione sollevata contrasti anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all&#8217;art. 97 Cost. Infatti, l&#8217;introduzione del sistema dell&#8217;accreditamento istituzionale, basato sul possesso da parte degli operatori di determinati <i>standard</i> qualitativi e quantitativi di carattere strutturale e funzionale, è finalizzata a realizzare obiettivi di efficienza ed efficacia, il cui perseguimento è direttamente correlato alla soddisfazione del principio di buon andamento. La norma censurata, invece, impedirebbe “sostanzialmente e per un arco di tempo non preventivabile l&#8217;operare dei meccanismi propri dell&#8217;accreditamento istituzionale, ostando ad un&#8217;effettiva selezione degli operatori, basata sui requisiti di qualificazione”.<br />
1.7. – Infine, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente precisa che le uniche ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego, oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente, sono quelle connesse al divieto imposto dalla norma censurata. Pertanto, l&#8217;eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbe diretta incidenza sulla valutazione di legittimità del provvedimento impugnato, determinando il venir meno dell&#8217;unico elemento in base al quale è stato disposto il diniego.</p>
<p>2. &#8722; La Regione Calabria, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> della Giunta, si è costituita in giudizio, eccependo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza della questione di legittimità costituzionale e rinviando ai successivi atti la compiuta articolazione delle proprie difese.</p>
<p>3. – In data 8 ottobre 2008 la Regione Calabria ha depositato una memoria integrativa con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate nell&#8217;atto di costituzione.<br />
3.1. – Per confutare le tesi del giudice <i>a quo</i> la difesa regionale ritiene opportuno riassumere l&#8217;evoluzione normativa e giurisprudenziale dell&#8217;istituto dell&#8217;accreditamento. In particolare, la parte costituita ricorda che “le principali finalità” della riforma del sistema sanitario, operata a partire dal d.lgs. n. 502 del 1992, possono essere identificate “nel perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa, nell&#8217;equiparazione degli operatori sanitari, purché muniti dei necessari requisiti, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata, nonché nell&#8217;esigenza di garantire la libera scelta tra operatori sanitari da parte degli assistiti”.<br />
La Regione sottolinea, inoltre, come l&#8217;accesso al mercato delle prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale sia articolato in tre fasi, consistenti, la prima, nell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle attività sanitarie, la seconda, nell&#8217;accreditamento, e la terza, nella stipula degli accordi contrattuali. Pertanto, l&#8217;accreditamento è “concesso dalla Regione solo dopo aver verificato, attraverso un procedimento amministrativo, la sussistenza di due presupposti: in primo luogo, il possesso di requisiti di qualificazione del soggetto che aspira ad erogare prestazioni per conto del SSN, ulteriori rispetto a quelli necessari per ottenere l&#8217;autorizzazione, al fine di assicurare un livello elevato di qualità al servizio offerto; in secondo luogo, […] la funzionalità della struttura organizzativa rispetto alla programmazione regionale, che è valutata sul fabbisogno complessivo della Regione e sulla localizzazione sul territorio delle strutture sanitarie”.<br />
Da quanto appena detto la difesa regionale deduce che “l&#8217;accreditamento è un provvedimento amministrativo a carattere discrezionale che impone all&#8217;amministrazione titolare del potere di rilascio, la Regione, una valutazione tecnica e una strettamente connessa al fabbisogno di assistenza e alle risorse disponibili a livello regionale, così come risultano sintetizzate nel piano sanitario regionale”.<br />
La parte costituita aggiunge che l&#8217;evoluzione della normativa in materia “ha reso progressivamente più cogente e penetrante l&#8217;obbligo di pianificazione della spesa sanitaria da parte delle Regioni”. In particolare, queste ultime sono tenute a stabilire i tetti di spesa sanitaria, affinché siano ripartite razionalmente le risorse finanziarie a disposizione delle Aziende sanitarie locali; di conseguenza, spetta alla Regione “garantire un sistema aperto (a tutti coloro che dimostrino di avere i requisiti e le capacità per erogare prestazioni sanitarie adeguate) e dunque concorrenziale e in grado di tutelare la libertà di scelta del cittadino”, ma al tempo stesso l&#8217;ente regionale deve “assicurare l&#8217;efficienza del sistema”, garantendone la tenuta finanziaria.<br />
In tal senso sembrerebbe muoversi, secondo la Regione, una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 25 agosto 2008, n. 4076) nella quale si precisa come oggi, a differenza che in passato, l&#8217;accreditamento non debba più essere considerato un diritto, in quanto “la Regione – tenuta ad individuare, per il tramite della programmazione, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto di spesa massimo – può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale”. Pertanto, “l&#8217;accreditamento assume i caratteri tipici di un atto attributivo di compiti pubblici e di natura discrezionale in quanto manifestazione di un potere che trova i suoi presupposti logico-giuridici, oltre che nell&#8217;effettivo fabbisogno assistenziale, quale risulta in concreto dal disposto del piano sanitario regionale, anche nell&#8217;ineludibile esigenza di controllo della spesa sanitaria nazionale”.<br />
La decisione in questione attesterebbe che “esiste un principio di apertura del sistema sanitario a favore, e quindi senza alcun tipo di discriminazione, di tutti i soggetti che garantiscono requisiti e capacità adeguate all&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie”, ma chiarirebbe, allo stesso tempo, che “tale principio deve essere naturalmente contemperato con quello della programmazione e del contenimento della spesa sanitaria”.<br />
La necessità di un siffatto bilanciamento si evincerebbe, secondo la ricostruzione operata dalla Regione, anche dalla giurisprudenza costituzionale, la quale “ha posto il problema della spesa sanitaria (o meglio del suo contenimento) come paradigma nella gestione ed organizzazione del sistema sanitario regionale”. In particolare, osserva la parte costituita, l&#8217;affermazione di un “diritto all&#8217;accreditamento” delle strutture in possesso dei requisiti prescritti (sentenza n. 416 del 1995) sarebbe stata superata dalla successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale (sentenze n. 111 del 2005 e n. 98 del 2007), che ha posto in luce l&#8217;esigenza di un contenimento della spesa sanitaria.<br />
3.2. – Risulterebbe chiara, nella prospettiva delineata dalla difesa regionale, la finalità della norma censurata, che consisterebbe nella necessità di contenere la spesa pubblica, sospendendo il rilascio di ulteriori accreditamenti in attesa che il quadro del fabbisogno regionale risulti pienamente delineato. Pertanto, l&#8217;art. 15, comma 3, della legge reg. Calabria n. 18 del 2004, permetterebbe alla Regione “di predisporre una spesa sanitaria che sia pienamente congrua rispetto a quelle esigenze e non risulti, al contrario, incontrollata e sproporzionata e dunque non diventi spreco di risorse pubbliche”.<br />
Inoltre, la norma in questione sarebbe “coerente con le più recenti scelte operate dal legislatore nazionale”, il quale, con l&#8217;art. 1, comma 796, lettere <i>s</i>), <i>t</i>) ed <i>u</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessino tutti gli accreditamenti transitori delle strutture private già convenzionate che non siano stati confermati entro il 31 dicembre 2007 (lettera <i>s</i>), che le Regioni provvedano “ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all&#8217;articolo 8-<i>quater</i>, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all&#8217;articolo 8-<i>quater</i>, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992” (lettera <i>t</i>), che le Regioni provvedano “ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell&#8217;articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo n. 502 del 1992” (lettera <i>u</i>).<br />
In definitiva, sia il legislatore statale sia quello regionale della Calabria avrebbero “operato scelte utili ad evitare una spesa farmaceutica eccessiva ed ingiustificata, un consumo di attività specialistica superiore al bisogno di assistenza e un uso inappropriato del ricovero ospedaliero”. Pertanto, risulterebbe “pienamente coerente […] parametrare il fabbisogno delle prestazioni che le strutture accreditate dovranno erogare a <i>standard</i> di consumo medio del cittadino, ricavabili dalle esperienze di monitoraggio della domanda e determinati sulla base di una stima condotta in riferimento alla struttura della popolazione”.<br />
3.3. – La difesa regionale contesta, inoltre, che la norma censurata subordini lo sblocco degli accreditamenti ad un condizione non realizzabile. Al riguardo, si osserva che con la delibera della Giunta della Regione Calabria 13 febbraio 2007, n. 94 (Approvazione delle “Linee di indirizzo per il riordino della organizzazione e delle attività sanitarie”), sarebbe stato determinato “il fabbisogno prestazionale, fissando il parametro in 12 prestazioni annue per abitante”. Da ciò deriverebbe l&#8217;inammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale.<br />
3.4. – La Regione ritiene, infine, del tutto priva di fondamento l&#8217;asserita discriminazione tra soggetti teoricamente in possesso dei requisiti per l&#8217;accreditamento e soggetti che, anche in forza di previsioni di sanatoria, si sono trovati ad operare per conto del Servizio sanitario nazionale nell&#8217;ambito di un sistema sostanzialmente chiuso. A tal proposito, la parte costituita assume che la <i>ratio</i> delle deroghe fatte salve dalla norma censurata sia ravvisabile “nella necessità di non determinare la paralisi del sistema delle prestazioni sanitarie e di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, garantendo la continuità nell&#8217;erogazione dei servizi sanitari”.<br />
La difesa regionale conclude osservando che il giudice <i>a quo </i>sarebbe incorso “in una prospettazione del tutto erronea del giudizio di comparazione volto ad evidenziare l&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 3 Cost.”, in quanto tale comparazione “non può essere condotta avendo come parametro di riferimento norme derogatorie rispetto a quelle sottoposte allo scrutinio di legittimità costituzionale”. Alla luce di quanto appena detto la questione risulterebbe manifestamente inammissibile.</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l&#8217;anno 2004 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.</p>
<p>2. – Preliminarmente, va rilevato che l&#8217;art. 15, comma 1, nono alinea, della legge della Regione Calabria 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), ha disposto l&#8217;abrogazione degli artt. 14 e 15 della legge reg. Calabria n. 18 del 2004 (e quindi anche della norma oggetto dell&#8217;odierno giudizio di legittimità costituzionale), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all&#8217;art. 11, comma 5, della stessa legge reg. n. 24 del 2008, “al fine di evitare l&#8217;interruzione di attività amministrative”.<br />
Siffatto regolamento non risulta emanato al momento della presente decisione ed al contempo risulta scaduto il termine di 30 giorni entro il quale il medesimo avrebbe dovuto essere adottato dalla Giunta regionale, ai sensi del citato art. 11, comma 5, della legge reg. Calabria n. 24 del 2008. La norma sopravvenuta, quindi, non ha ancora prodotto – né è certo se mai produrrà – l&#8217;abrogazione di quella posta ad oggetto dell&#8217;odierno giudizio di legittimità costituzionale. Di conseguenza, questa Corte è chiamata a valutare la conformità a Costituzione del censurato art. 15, comma 3, della legge reg. Calabria n. 18 del 2004, senza che rilevi in alcun modo la sopravvenuta entrata in vigore della legge reg. Calabria n. 24 del 2008.</p>
<p>3. – La questione è fondata.<br />
3.1. – L&#8217;art. 8-<i>bis </i>del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), stabilisce che l&#8217;esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato all&#8217;autorizzazione, all&#8217;accreditamento ed alla stipulazione degli accordi contrattuali, secondo le modalità prescritte dalle norme contenute nel medesimo atto legislativo. Per quanto riguarda, in particolare, l&#8217;accreditamento istituzionale, l&#8217;art. 8-<i>quater</i> attribuisce alle Regioni la competenza a rilasciarlo, subordinatamente alla rispondenza dei richiedenti a requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell&#8217;attività svolta e dei risultati raggiunti. La norma citata aggiunge: “Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all&#8217;assistenza integrativa di cui all&#8217;art. 9. La regione provvede al rilascio dell&#8217;accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all&#8217;articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”. Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che sono le Regioni a definire, in conformità ai criteri generali uniformi previsti dallo Stato, i requisiti per l&#8217;accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica.<br />
Il sistema basato sull&#8217;accreditamento e sulla successiva stipula di accordi contrattuali delineato dalle norme sopra citate non è stato sinora pienamente attuato. Di conseguenza permangono a tutt&#8217;oggi strutture sanitarie che forniscono prestazioni per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) in virtù di accreditamenti “transitori” o “provvisori”. Per porre fine a questa situazione, il legislatore statale, con l&#8217;art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), ha adottato misure per far cessare gli accreditamenti “provvisori” e “transitori”, che non siano stati confermati da accreditamenti definitivi, e nello stesso tempo ha posto un limite al rilascio di nuovi accreditamenti da parte delle Regioni, in assenza di un provvedimento di ricognizione e determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie, allo scopo di evitare un ulteriore aggravio della spesa in tale settore.<br />
3.2. – Ricostruiti brevemente il quadro e l&#8217;evoluzione della legislazione statale in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, si deve rilevare che la disposizione regionale censurata per un verso pone un blocco a tempo indeterminato al rilascio di nuovi accreditamenti e per altro verso fa salve “le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla legge regionale n. 8 del 2003 così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 30 del 2003, le cui strutture interessate si intendono avere titolo, in base alle predette disposizioni, all&#8217;autorizzazione, ove sprovviste, ed all&#8217;accreditamento”.<br />
In sintesi, in base alla norma censurata, esistono in Calabria strutture sanitarie che, pur se sprovviste di autorizzazione, “si intendono” aver titolo non solo a quest&#8217;ultima, ma anche all&#8217;accreditamento, che richiede, secondo la disciplina riportata nel paragrafo precedente, “requisiti ulteriori”. Vi sono, al tempo stesso, strutture sanitarie autorizzate, le quali, pur in possesso dei requisiti ulteriori per essere accreditate, si vedono escluse a causa del blocco previsto dalla norma censurata.<br />
La situazione di cui sopra è prodotta, per un verso, mediante la proroga <i>sine die </i>di una precedente norma di sanatoria e, per altro verso, collegando soltanto a quest&#8217;ultima il titolo ad ottenere anche l&#8217;accreditamento. Ne consegue che una struttura potrebbe non avere i requisiti né per l&#8217;autorizzazione né per l&#8217;accreditamento e tuttavia aver ottenuto <i>ope legis</i> l&#8217;una e l&#8217;altro, a differenza di altre strutture che, pur avendo i requisiti previsti dalla legge, non possono ottenere né l&#8217;una né l&#8217;altro.<br />
L&#8217;ingiustificata disparità di trattamento si manifesta in modo ancor più rilevante se si considera che la disposizione censurata risale al 2004 e la sanatoria, in essa richiamata, al 2003. L&#8217;esigenza di ancorare i criteri per il rilascio di accreditamenti all&#8217;individuazione del fabbisogno di assistenza, allo scopo di contenere in modo ragionevole la spesa sanitaria, è dunque stata disattesa dalla Regione Calabria, la quale, a detta della stessa difesa regionale, solo con delibera della Giunta regionale del 13 febbraio 2007, n. 94 (Approvazione delle “Linee di indirizzo per il riordino della organizzazione e delle attività sanitarie”), avrebbe provveduto a determinare il fabbisogno di prestazioni. Occorre sottolineare tuttavia che, anche dopo tale atto di governo, il blocco è rimasto operativo e continua a spiegare i suoi effetti, perpetuando una situazione di chiusura del sistema che, da una parte, impedisce a nuovi operatori di accedere all&#8217;accreditamento e, dall&#8217;altra, continua a consentire ad alcune strutture (quelle beneficiate dalla “sanatoria”) l&#8217;esercizio di attività sulla base della presunzione assoluta, contenuta nella norma censurata, del possesso dei titoli richiesti dalle leggi vigenti. Difatti la delibera di Giunta, sopra citata, non realizza la condizione prevista dalla norma posta ad oggetto della questione in esame, in quanto da una parte non contiene alcun riferimento specifico alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e dall&#8217;altra si limita ad individuare <i>standard</i> di consumo, senza determinare il fabbisogno, che deve essere quantificato sulla base degli <i>standard </i>medesimi e non si identifica quindi con questi, come esplicitamente prescrive la stessa norma.<i><br />
</i>Questa Corte, in materia di strutture sanitarie autorizzate e convenzionate con il SSN, ha precisato che le ripetute proroghe di situazioni illegali e la sanatoria di queste ultime, operate da leggi regionali, devono ritenersi costituzionalmente illegittime perché, in tal modo, o si sana soltanto la situazione di alcuni e non quella di altri, con violazione del principio di uguaglianza, oppure si proroga indefinitamente una situazione provvisoria, eludendo gli obblighi di adeguamento previsti dalle disposizioni statali (sentenza n. 93 del 1996).<br />
3.3. – Non coglie nel segno l&#8217;osservazione della difesa regionale tendente a dimostrare che il rimettente chiederebbe a questa Corte di estendere gli effetti di una norma derogatoria, erroneamente assunta come <i>tertium comparationis</i>. In realtà il <i>petitum</i> del presente giudizio non è l&#8217;estensione della sanatoria, già disposta sino a una certa data, a soggetti che abbiano richiesto l&#8217;accreditamento in un momento successivo. Il giudice <i>a quo</i> non mira infatti ad ampliare la portata soggettiva della presunzione di possesso dei requisiti per l&#8217;autorizzazione, ma semplicemente a rimuovere un blocco ritenuto ingiustificato e irragionevole, che, oltre a limitare la libertà di scelta del cittadino – prevista dalla legislazione vigente e riconosciuta come meritevole di tutela da questa Corte –, provoca una differenza di trattamento tra strutture sanitarie che aspirano all&#8217;accreditamento, all&#8217;interno delle quali si opera un&#8217;ingiustificata distinzione fra quelle che si giovano della sanatoria e quelle che, pur avendo i requisiti, restano escluse <i>sine die</i>. Un ulteriore effetto può essere quello – discendente dalla suddetta sanatoria – di parificare situazioni regolari e irregolari.<br />
Il blocco a tempo indeterminato non può essere giustificato dall&#8217;esigenza di contenere la spesa sanitaria, giacché tale legittimo e necessario obiettivo non può essere conseguito a costo della violazione del principio di uguaglianza, che impone la parità di trattamento tra i soggetti che si trovano in situazioni equivalenti. Nel caso di specie, si deve rilevare come siano favoriti coloro che potrebbero non avere i requisiti previsti dalla legge, mentre si impedisce, a chi chiede di essere sottoposto a verifica, di dimostrare il possesso dei requisiti medesimi, per il solo fatto di non essere rientrato nella sanatoria.<br />
3.4. – Il richiamo alla legge finanziaria 2007, operato dalla difesa della Regione costituita, non è conferente, in primo luogo perché nel presente giudizio si valuta la conformità della norma regionale censurata ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost. e non la conformità o meno della legge regionale alla normativa nazionale; in secondo luogo perché, nella legge statale citata – a prescindere da ogni valutazione su di essa – non si perpetuano situazioni precedenti “sanate” indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, ma si prescrive, al contrario, la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, degli accreditamenti transitori non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi e la cessazione, a far data dal 1° gennaio 2010, degli accreditamenti provvisori non confermati da accreditamenti definitivi. La sospensione di nuovi accreditamenti non si accompagna quindi, nella legge statale, alla proroga a tempo indeterminato di quelli esistenti, presumendone la regolarità senza una verifica del possesso dei requisiti, ma è subordinata alla ricognizione del fabbisogno, mentre, nello stesso tempo, viene previsto, per le strutture già accreditate in via transitoria o provvisoria, un <i>iter</i> di regolarizzazione con date certe. Si tratta pertanto di normative, quella della Regione Calabria e quella nazionale, sostanzialmente diverse, accomunate solo dalla sospensione temporanea degli accreditamenti. Mentre però nella disciplina nazionale la sospensione si accompagna ad una progressiva e obbligatoria eliminazione delle situazioni precarie pregresse, in quella della Regione Calabria la sospensione si accompagna al congelamento delle posizioni esistenti, senza la previsione di un percorso di regolarizzazione.<br />
3.5. – Non la semplice subordinazione dei nuovi accreditamenti alla ricognizione e determinazione del fabbisogno (condizione necessaria per evitare sprechi), ma l&#8217;effetto congiunto della perpetuazione della sanatoria, in favore di strutture delle quali la norma regionale censurata presume la regolarità, e della sospensione a tempo indeterminato di nuovi accreditamenti ha creato e mantiene un doppio regime giuridico irragionevolmente discriminatorio e pertanto incompatibile con il rispetto del principio di uguaglianza contenuto nell&#8217;art. 3, primo comma, Cost.</p>
<p>4. – Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati nell&#8217;ordinanza introduttiva del presente giudizio.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B><br />
<B></P><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2004, n. 18 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l&#8217;anno 2004 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.<br />
<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Giovanni Maria FLICK, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Gaetano SILVESTRI, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<u><i><b><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.<u><i><b><br />
</b></i></u>Il Direttore della Cancelleria<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to: DI PAOLA</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2008-n-361/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2008 n.361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2007 n.361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-20-4-2007-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-20-4-2007-n-361/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2007 n.361</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Rel. de Francisco Comune di Sambuca di Sicilia (Avv. G. Rubino) c. Nicosia Maria Carmela (Avv. L. Cucchiara) Giudizio amministrativo – Responsabilità aquiliana – colpa lieve – Sussiste – Concetto di colpa – Tesi contraria della necessità della c.d. colpa grave – Infondatezza Sussiste la responsabilità aquiliana in</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Rel. de Francisco<br /> Comune di Sambuca di Sicilia (Avv. G. Rubino) c. Nicosia Maria Carmela (Avv. L. Cucchiara)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giudizio amministrativo – Responsabilità aquiliana – colpa lieve – Sussiste – Concetto di colpa – Tesi contraria della necessità della c.d. colpa grave – Infondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la responsabilità aquiliana in capo alla pubblica amministra-zione quando si realizzi il criterio di imputazione necessario e suffi-ciente della cosiddetta colpa lieve nell’aver causato ad altri un danno ingiusto. Tale colpa consiste nella negligenza, imprudenza o imperi-zia, ovvero nella violazione di norme la cui osservanza avrebbe evitato il verificarsi del danno da parte del soggetto agente, di cui si valuta la condotta lesiva con il parametro soggettivo del cosiddetto agente mo-dello individuato, secondo i casi, nel bonus pater familias o nel homo eiusdem profecionis et condicionis, con le eccezioni costituite dall’art. 2236 cc (che, in certi casi, eleva l’elemento soggettivo necessario e sufficiente per l’imputazione di responsabilità alla colpa grave) e dall’ art. 2050 e ss. cc. (che per le attività specifiche responsabilizzano an-che per la colpa lievissima o configurano ipotesi di mera responsabili-tà oggettiva). E’, al contrario, priva di ogni fondamento la tesi per cui la responsabilità civile dell’Amministrazione per attività illegittima richiederebbe la sussistenza di una colpa grave, ad eccezione del caso in cui si tratti dell’Amministrazione come apparato, bastando a tal fine solo la colpa lieve.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  361/07  Reg.Dec. <br />
N.    1156   Reg.Ric <br />
ANNO 2006<br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	.<br />
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Giustizia amministrativa <br />
per la Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 1156/2006, proposto dal<br />
<B>COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA,<br />
</B>in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto in Palermo, via Oberdan, 5, presso lo studio dello stesso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>NICOSIA MARIA CARMELA</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Cucchiara, con domicilio eletto in Palermo, via Regina Margherita, 42, presso lo studio dell’avv. Leonardo Cucchiara;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sede di Palermo (sez. int. I), n. 1434 del 12 giugno 2006.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. I. Cucchiara per Nicosia Maria Carmela;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi altresì l’avv. G. Rubino per il comune appellante e l’avv. I. Cucchiara per l’appellata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha parzialmente accolto il ricorso dell’odierna appellata per la condanna del Comune ora appellante al risarcimento del danno derivante dalla ritardata assunzione in servizio della ricorrente (dal 10 dicembre 2003, anziché dal 16 novembre 1990), con interessi e rivalutazione, nonché alla ricostruzione della posizione assicurativa, previdenziale ed assistenziale.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ù1. <b>– </b>La ricorrente, avendo partecipato a un concorso per inserviente scolastica bandito dal Comune intimato e conclusosi nel 1990, aveva impugnato in altro giudizio l’attribuzione ad altro candidato, risultato vincitore, di un punteggio suppletivo per l’età anagrafica, sostenendo la non spettanza di esso a chi avesse compiuto il 35° anno di età; detto ricorso veniva accolto dal T.A.R. di Palermo con sentenza 15.11.2002, n. 3902, che passava in giudicato per mancata impugnazione.<br />
Riformulata la graduatoria in conformità al giudicato formatosi, la ricorrente risultava quindi al primo posto, sicché veniva assunta a far data dal 9 dicembre 2003 e con decorrenza giuridica dal 16 novembre 1990 (data di immissione in servizio dell’altro candidato, cui poi la ricorrente è subentrata in esito alla correzione della graduatoria).<br />
Con il ricorso di primo grado dell’odierno giudizio, l’interes-sata ha chiesto il risarcimento dei danni cagionati dal ritardo, di oltre 13 anni, con cui è stata assunta in servizio, a causa dell’illegittimità verificatasi nella formulazione della prima graduatoria, poi annullata dal T.A.R..<br />
La sentenza gravata:<br />
&#8211; ha ritenuto assolto l’onere relativo alla prova della sussistenza della colpa, valorizzando in proposito la sufficiente chiarezza del dato normativo di riferimento e la presenza di alcune circolari ministeriali e assessorili (rispettivamente del 1987 e- ha ravvisato la sussistenza di un danno causalmente correlato all’illegittimità del provvedimento poi annullato dalla prima sentenza, per il suo pieno effetto conformativo (vincolante e non discrezionale);<br />
&#8211; ha liquidato il danno in riferimento alle retribuzioni non percepite durante il periodo in cui il rapporto di lavoro, per la sua ricostituzione con effetti giuridicamente retroattivi, doveva considerasi già in essere;<br />
&#8211; in dichiarata adesione a C.d.S., V, 2 ottobre 2002, n. 5174, ha proceduto ad una riduzione equitativa del 50% dell’importo di tutte le retribuzioni non percepite in detto periodo, con ciò volendo tenere conto del fatto che per tutto tale lasso di tempo- da tale importo, ha ulteriormente disposto la detrazione delle “<i>somme fruite per eventuali altre attività svolte nel medesimo periodo (siccome attestate con documentazione in atti)</i>”;<br />
&#8211; ha riconosciuto le “<i>maggiorazioni di legge previste</i>” (da intendersi quali rivalutazione delle somme annualmente dovute secondo indice ISTAT, nonché interessi legali su tali somme annualmente rivalutate);<br />
&#8211; ha rigettato la domanda di ricostituzione della posizione assicurativa e previdenziale, ritenendo dalla retroattivita agli effetti giuridici dell’assunzione;<br />
&#8211; ha infine respinto la pretesa di retrodatazione al 19 maggio 1990, anziché al 16 novembre 1990, ritenendo pertinente il riferimento alla data di effettiva assunzione dell’altro candidato cui la ricorrente è poi subentrata, anziché alla data di proposizi<br />
2. –<b> </b>La sentenza è stata appellata dal Comune di Sambuca di Sicilia in via principale, nonché dalla ricorrente in via incidentale.<br />
2.1. <b>– </b>Il primo motivo dell’appello principale deduce “erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza della colpa grave in capo all’amministrazione comunale”.<br />
Assume l’appellante che l’errore di interpretazione della normativa in ordine all’attribuibilità del punteggio per l’età anagrafica anche a chi avesse superato il 35° anno di età sarebbe dipeso dall’ambigua formulazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 482/1968, sicché detto errore (o, almeno, tale ritenuto in sede giurisdizionale) dovrebbe considerarsi pienamente scusabile: all’uopo, invoca altresì il visto di legittimità rilasciato sulla delibera di approvazione della graduatoria (poi annullata dal T.A.R.) dalla commissione provinciale di controllo, nonché, <i>ex ante</i>, la non sicura riferibilità delle circolari richiamate in sentenza alla vicenda <i>de qua</i> (poi risolta positivamente dal T.A.R.).<br />
Per l’appellante principale, alla stregua di tali elementi di fatto, “<i>dunque, non può condividersi il riconoscimento operato da parte del Giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del requisito della colpa grave nel comportamento tenuto dalla PA odierna appellante</i>”.<br />
2.2.<b> – </b>Il secondo motivo di appello principale deduce la “<i>erroneità della sentenza appellata nella parte in cui riconosce la sussistenza del danno e del nesso di causalità</i>”.<br />
Si sostiene, con esso, che la sussistenza del nesso di causalità sarebbe impedito dal fatto che “<i>l’amministrazione comunale odierna appellante non poteva procedere in via di autotutela alla revoca della graduatoria ed al riesame della questione</i>”.<br />
Anzi, la vera causa (dell’entità) del danno andrebbe individuata nel lungo periodo di tempo occorso perché il T.A.R. rendesse la sentenza, del quale unico responsabile, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), è lo Stato italiano secondo i principi desumibili dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.<br />
3. –<b> </b>Ambo i due motivi sono infondati.<br />
3.1. <b>– </b>È in primo luogo erroneo l’assunto, che sottostà al primo motivo di appello, secondo cui la responsabilità aquiliana dell’Ammi-nistrazione per i danni da illegittimo svolgimento dell’attività amministrativa richieda, quale criterio soggettivo di imputazione, la colpa grave.<br />
Siffatta responsabilità si ascrive in quella extracontrattuale (cfr., sul punto, C.G.A. 18 aprile 2006, n. 153), sicché l’unico parametro normativo di riferimento è costituito dall’art. 2043 cod. civ. (per la cui esegesi soccorre la bimillennaria elaborazione del diritto civile).<br />
Conseguentemente, il criterio soggettivo di imputazione necessario e sufficiente a dar luogo a responsabilità di chi (anche se pubblica amministrazione) abbia causato ad altri un danno ingiusto è costituito dalla c.d. colpa lieve.<br />
In breve ed approssimativamente (rinviandosi, per il resto, alle nozioni civilistiche, nonché alla cit. decisione n. 153/2006), essa consiste nella negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero nella violazione di norme la cui osservanza avrebbe evitato il verificarsi del danno, da parte del soggetto agente, di cui si valuta la condotta lesiva con il parametro soggettivo del c.d. <i>agente modello</i> individuato, secondo i casi, nel <i>bonus pater familias</i> o nel <i>homo eiusdem profecionis et condicionis</i>; con le note eccezioni costituite dall’art. 2236 cod. civ. (che, in certi casi, eleva l’elemento soggettivo necessario e sufficiente per l’imputazione di responsabilità alla colpa grave) e dagli artt. 2050 a 2054 cod. civ. (che, per le attività ivi indicate, responsabilizzano anche per la c.d. colpa lievissima o, secondo altra tesi, configurano casi di mera responsabilità oggettiva).<br />
Sicché risulta destituita di ogni fondamento la tesi dell’ap-pellante, secondo cui la responsabilità civile dell’Amministrazione per attività illegittima richiederebbe la sussistenza di una colpa grave. La quale – salvi i casi in cui sia applicabile il cit. art. 2236 cod. civ., tra i quali di certo non rientra l’attività di mera interpretazione di norme giuridiche – non è richiesta per la responsabilità dell’Amministra-zione, come apparato, nei confronti dei terzi, bastando a tal fine la sola colpa lieve.<br />
Viceversa la colpa grave rilieva, nella più parte dei casi, in materia di responsabilità amministrativo-contabile del dipendente verso l’Amministrazione, ma trattasi evidentemente di tematica diversa dalla responsabilità aquiliana dell’Amministrazione verso i terzi.<br />
Giova ripetere che questo Consiglio si è già espresso nel senso della sufficienza della colpa (che, senza aggettivi, si intende coincidere con la <i>culpa levis</i> della tradizione romana) ai fini della responsabilità per danni dell’Amministrazione (cfr. anche la cit. dec. n. 153/2006).<br />
Quanto alla effettiva sussistenza della colpa in capo all’appa-rato amministrativo che adottò il provvedimento poi annullato dalla cit. sent. del T.A.R. di Palermo n. 3902 del 2002, si è già detto che essa può consistere nella violazione di norme la cui osservanza avrebbe evitato il verificarsi del danno; e che, circa la scusabilità o evitabilità di una relativa interpretazione erronea, deve farsi riferimento allo <i>homo eiusdem profecionis et condicionis</i>, cioè al giurista di medio livello che applica professionalmente norme amministrative.<br />
Ciò induce a ritenere che la mera possibilità, sempre presente, di un’erronea interpretazione normativa vada considerata incolpevole – in tal caso gravandosi definitivamente del danno verificatosi il terzo che lo ha incolpevolmente subito – solo nell’ipotesi in cui il testo normativo sia insuscettibile di ogni comprensibilità: se cioè nessun elemento consenta all’Amministrazione (soggettivamente qualificata nei termini sopra specificati) di sciogliere il dilemma esegetico in modo corretto, prima e senza l’intervento del giudice (si pensi ai casi di norme nuove, del tutto ambigue nella formulazione, né mai fatte oggetto di circolari o altri ausili esegetici).<br />
Nel caso di specie, viceversa, la sussistenza di due circolari, una statale ed una regionale, che suggerivano la stessa esegesi poi ritenuta corretta dal T.A.R., non permette di ritenere incolpevole l’illegittimità verificatasi nello svolgimento del concorso cui prese parte la ricorrente. Ben è vero, come deduce l’appellante, che tali circolari non erano vincolanti per il Comune, in assenza di un rapporto gerarchico tra detti Enti; nondimeno esse incidono necessariamente sull’elemento soggettivo, in quanto la scelta di discostarsene non può che avvenire, anche sotto il profilo civilistico, sotto la piena responsabilità dell’Ente.<br />
3.2. –<b> </b>È parimenti infondato il secondo motivo di appello, alla stregua dei seguenti agevoli rilievi.<br />
In primo luogo, perché il nesso di causalità (uno dei cinque elementi costitutivi della fattispecie aquiliana: insieme al danno, all’antigiuridicità, all’imputabilità e alla colpevolezza) deve sussistere tra l’atto lesivo ed il danno da esso cagionato; sicché non rileva su di esso la possibilità o meno, per l’Amministrazione, di rimuovere il danno in autotutela.<br />
In secondo luogo, perché il ricorso all’autotutela (che, in casi del genere, può anche servire per evitare danni ulteriori a terzi, ponendosi rispetto all’illecito civile un po’ come il “recesso attivo” sta a quello penale) è senz’altro discrezionale, ma ciò non implica certo esonero da responsabilità per l’Amministrazione che non ritenga di darvi adito.<br />
Infine, perché la lunghezza del processo – per dirla con parole care ai padri del nostro codice di procedura civile – non deve in alcun caso nuocere all’attore che ha ragione (da cui: il principio della retroazione degli effetti della sentenza al momento della domanda; nonché quello dell’indifferenza sul valore della lite di interessi, spese e danni successivi alla proposizione della domanda: art. 10 c.p.c.). Con il corollario che è il soccombente, e non l’attore che non sia tale, a dover sopportare le conseguenze pregiudizievoli della durata del processo.<br />
È infine sin troppo evidente che la normativa sull’equa riparazione nei casi di eccessiva durata del processo ha presupposti e soggetti del tutto diversi dalla responsabilità extracontrattuale, sicché non può essere giammai invocata per limitare l’entità di quest’ultima.<br />
4. –<b> </b>È infine da disattendere anche l’appello incidentale.<br />
L’entità della riduzione (50%) del risarcimento concesso rispetto al totale delle retribuzioni non percepite a causa dell’illegittimità verificatasi è stata equitativamente determinata dal giudice di primo grado, in diretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2056, I e II comma, e 1226 cod. civ. (peraltro sulla base di un parametro quantitativo tratto dalla giurisprudenza di C.d.S. 5174/2002, cit.), onde tenere correttamente conto del fatto che la ricorrente non ha dovuto impegnare in questi anni per l’Amministrazione le proprie energie lavorative, ma ha potuto rivolgerle alla cura d’ogni altro interesse.<br />
Il Collegio condivide, anche nella misura, il parametro equitativo prescelto dal Tribunale, ritenendolo meritevole di conferma.<br />
5. <b>– </b>In conclusione ambo gli appelli sono infondati e vanno respinti.<br />
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge gli appelli principale ed incidentale.<br />
Spese del presente grado di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso a Palermo il 1 febbraio 2007 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 20 aprile 2007</p>
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