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	<title>360 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>360 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-6-2018-n-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-6-2018-n-360/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.360</a></p>
<p>Pres. Silvestri, Est. Monteferrante. Accreditamento &#8211; Diritto soggettivo Prestazioni sanitarie Riparto di giurisdizione &#8211; Tariffe   Rientrano nella competenza del giudice ordinario, in quanto riferite a situazioni di diritto soggettivo che non intercettano l&#8217;esercizio di poteri pubblici, la domanda &#8211; presentata dal gestore di una struttura extraospedaliera che opera in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-6-2018-n-360/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-13-6-2018-n-360/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2018 n.360</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Silvestri, Est. Monteferrante.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Accreditamento &#8211; Diritto soggettivo    Prestazioni sanitarie    Riparto di giurisdizione &#8211; Tariffe<br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Rientrano nella competenza del giudice ordinario, in quanto riferite a situazioni di diritto soggettivo che non intercettano l&#8217;esercizio di poteri pubblici, la domanda &#8211; presentata dal gestore di una struttura extraospedaliera che opera in regime di accreditamento istituzionale &#8211; volta a vedersi corrispondere l&#8217;aggiornamento tariffario dovuto a fronte delle prestazioni assistenziali erogate su richiesta dalla locale ASReM, nonché la domanda finalizzata al rigetto della richiesta di pagamento, avente ad oggetto l&#8217;accertamento di fatti impeditivi della detta pretesa</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00360/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00232/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 232 del 2016, proposto da Società Cooperativa Sociale &#8220;Vittorio Bachelet”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi, n. 4;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Molise in persona del Presidente pro tempore, Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi 124;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Carlo Bilotti n. 35;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento previa sospensione cautelare</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale n. 2040 del 27.05.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26.01.2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale – rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “V. Bachelet” di Sepino”, comunicata in data 31 maggio 2016;<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, ivi inclusi, ove occorra e nei limiti dell&#8217;interesse delle ricorrenti:<br />
&#8211; l&#8217;Accordo del 17.10.2013 tra Governo, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane (rep. Atti n. 116/CU);<br />
&#8211; la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 109/2014, di recepimento dell&#8217;accordo del 17.10.2013;<br />
&#8211; il decreto del commissario ad acta 17.11.2015 n. 68;<br />
&#8211; programma operativo 2007/2009, punto 6.2, stipulato il 27.03.2007 dalla Regione Molise con il Ministero della Salute e delle Finanze (c.d. “Piano di rientro”);<br />
&#8211; Intesa Stato Regioni del 23.03.2005;<br />
con i motivi aggiunti depositati il 31.07.2017: del DCA n. 30/2017 compresi i verbali istruttori in esso citati, inclusa la nota prot. n. 49330 del 2.05.2017 di contenuto non conosciuto; nonché di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso adottato in violazione della predetta ordinanza, ivi inclusi: la nota a firma del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise prot. 75216 del 29.06.2017;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Consiglio dei Ministri, del Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e della ASReM;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La ricorrente riferisce di essere una cooperativa sociale che gestisce a Sepino una delle strutture residenziali denominate comunità di riabilitazione psicosociale (CRP), ossia una struttura extra-ospedaliera che opera in regime di accreditamento istituzionale, ricompresa nell&#8217;assetto organizzativo dell&#8217;ASReM – Dipartimento di salute mentale.<br />
Tali strutture sono disciplinate dalla L.R. n. 30 del 6.11.2002 e dal regolamento attuativo n. 1/2004 che ha determinato il numero di posti letto e il quadro tariffario. L’attuale assetto normativo in relazione al profilo tariffario ha previsto sia l’obbligatorio adeguamento annuale delle competenze dovute alle CRP all’indice Istat, sia un ulteriore aumento compreso tra il 5 e il 15% agganciato alla presenza di personale specializzato rispetto a quello fisso di base stabilito dalla legge e dai provvedimenti di accreditamento.<br />
Tuttavia, a tale assetto normativo non ha fatto seguito alcuna decisione operativa-attuativa e, pertanto, ne è conseguito un grave danno economico per le strutture, costrette ad operare con tariffe molto più basse rispetto a quelle medie nazionali, quindi non remunerative e insufficienti alla copertura degli stessi costi.<br />
Con DCA n. 68 del 17.11.2015 il Presidente della Regione-Commissario ad acta, in aderenza agli indirizzi nazionali e ai bisogni specifici di cura, ha riorganizzato e programmato una riqualificazione differenziata per livelli di intensità riabilitativa ed assistenziale delle strutture psichiatriche attualmente operanti nel Molise.<br />
Con diffida del 23.02.2016, la ricorrente ha intimato alla Regione Molise di provvedere alla rivalutazione delle rette giornaliere previste nell’art. 19 del regolamento n. 1/2004 sulla base delle variazioni dell’indice FOI rilevato dall’Istat, considerando che l’ultimo adeguamento risale al 2006. Ciononostante la Regione ha rigettato l’istanza in ragione del fatto che si è nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali riabilitative per malati psichiatrici prevista dal DCA n. 68/2015 e che il summenzionato regolamento è antecedente all’approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo Sanitario stipulato il 27.03.2007.<br />
Con ricorso notificato il 30.07.2016 e depositato il 16.08.2016 la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 2040 del 27.5.2016, a firma del Direttore del Servizio programmazione rete dei soggetti deboli della Regione Molise, avente ad oggetto “tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche di cui al punto 19 del regolamento regionale 26 gennaio 2004, n. 1, applicativo della L.R. 30/2002 tutela della salute mentale rigetto richiesta di adeguamento della società cooperativa sociale “V.Bachelet” di Sepino” nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, ivi inclusi, ove occorra e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti: l’Accordo del 17.10.2013 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane; la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 109/2014, di recepimento dell’accordo del 17.10.2013; il Decreto del commissario ad acta 17.11.2015, n.68; il Programma Operativo 2007/2009, punto 6.2., stipulato il 27.03.2007 dalla Regione Molise con il Ministeri della Salute e delle Finanze (c.d. Piano di rientro); e l’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.<br />
Ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi di censura:<br />
1. violazione ed errata applicazione degli artt. 1, 10, 10 bis e ss. della 1egge n. 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost. – violazione dei diritti partecipativi, del principio del giusto procedimento, difetto assoluto di istruttoria, in quanto, l’Amministrazione ha omesso di comunicare il preavviso di diniego, fase necessaria poiché l’istanza della ricorrente era finalizzata all’adozione di un provvedimento connotato da margini valutativi discrezionali; così facendo non ha consentito l’apporto partecipativo dell’istante che le avrebbe permesso di svolgere un’istruttoria compiuta e, pertanto, ha violato i principi del giusto procedimento e frustrato le garanzie partecipative e sostanziali della ricorrente in violazione dei doveri di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione;<br />
2. violazione dell’art. 1, comma 2, della L. 241/90, violazione del divieto di aggravamento del procedimento, eccesso di potere per sviamento, in quanto la Regione, pressoché contestualmente alla trasmissione delle diffide, ha notiziato la struttura istante dell’avvio di una verifica della permanenza dei requisiti organizzativi necessari per l’accreditamento istituzionale, verifica che era stata effettuata poche settimane prima;<br />
3. violazione ed errata applicazione dell’art. 19.1 del regolamento regionale n1/2004, dato che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere all’adeguamento delle rette giornaliere in base all’indice ISTAT;<br />
4. violazione dell’art. 3 L. n. 241/90, manifesta illogicità e contraddittorietà, poiché l’Amministrazione ha erroneamente motivato il rigetto richiamando sia il presunto divieto di maggiori oneri a carico del SSR, sia il punto 6.2 del programma operativo 2007/2009, il quale innanzitutto fa riferimento alle prestazioni di riabilitazione domiciliare e non psichiatrica, per poi riferirsi alle tariffe per le prestazioni ex art. 26 della L. n. 833/78, ossia prestazioni di riabilitazione erogate dalle unità sanitarie locali e non dalle CRP e, infine, non contiene nessuna disposizione diretta a vietare e/o escludere l’adeguamento tariffario delle CRP;<br />
5. violazione del principio del legittimo affidamento incolpevole della ricorrente sui richiesti adeguamenti;<br />
6. eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento, considerando che la ricorrente non ha chiesto un aumento della retta giornaliera, ma la sua indicizzazione come previsto dalla legge e dal regolamento regionale;<br />
7. contraddittorietà manifesta con precedenti manifestazioni di volontà, in quanto il Commissario ad acta di recente ha provveduto all’aggiornamento tariffario per i presidi di riabilitazione extra-ospedaliera con DCA n. 31 del 19.05.2016 e per le residenza sanitarie assistite per disabili con DCA n. 30 del 19.05.2016;<br />
8. incompetenza, violazione ed errata applicazione dell’art. 8&nbsp;<em>sexies</em>&nbsp;comma 5 del D. lgs. n. 502/1992, poiché il provvedimento di diniego è stato adottato dal Dirigente del servizio regionale programmazione della rete dei soggetti deboli e non dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, considerando inoltre che il predetto articolo ha disciplinato la potestà tariffaria ponendola in capo alla Regione;<br />
9. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste, in quanto la Regione nega l’adeguamento tariffario alle CRP accreditate con il SSR e la ASReM continua a liquidare prestazioni per ricoveri di pazienti molisani verso strutture di fuori regione, accollandosi rette maggiori anche del doppio che vanno a pesare sul bilancio della Regione Molise.<br />
Con atto depositato il 7.09.2016 si sono costituiti in giudizio la Regione Molise in persona del Presidente della Regione p.t., anche in qualità di Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e il Consiglio dei Ministri contestando quanto&nbsp;<em>ex adverso</em>&nbsp;articolato, anche con riguardo all’istanza cautelare.<br />
Innanzitutto hanno richiamato l’art. 21-octies della L. 241/90 per confutare l’annullabilità del provvedimento impugnato, siccome l’omesso preavviso di diniego è giustificato dall’inutilità dell’apporto partecipativo a determinare una decisione diversa da quella assunta; inoltre, il regolamento regionale n. 1/2004 è da intendersi quale atto cedevole rispetto alle disposizioni a carattere cogente contenute nel Piano di Rientro; hanno poi sostenuto che la Regione ha condotto una istruttoria adeguata ed ha fornito congrua motivazione che ha fatto leva su una duplice normativa, ossia il Piano di Rientro e il DCA n. 68 del 17.11.2015; quanto all’eccezione di incompetenza, hanno affermato che è infondata poiché il provvedimento è stato emesso dalla struttura amministrativa competente per materia e responsabile del procedimento amministrativo avviato dall’istanza di parte di aggiornamento della tariffa, considerando che il Commissario ad acta opera con finalità programmatorie e di definizione di criteri generali; infine, relativamente alla violazione dell’obbligo di adeguare le tariffe sanitarie ex D.lgs. n. 502/1992, hanno precisato che non si può prescindere dal requisito territoriale, pertanto, essendo la Regione Molise sottoposta ad un Piano di Rientro, la sua discrezionalità in materia di determinazione tariffaria deve intendersi drasticamente ridotta.<br />
All’esito della Camera di Consiglio del 14.09.2016 è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 112, con la quale è stata accolta la domanda cautelare e per l’effetto è stato sospeso il provvedimento impugnato recante il diniego dell’adeguamento tariffario, ai fini del riesame.<br />
Con ordinanza n. 119 del 1.04.2017 è stata accolta la successiva istanza di esecuzione della predetta ordinanza.<br />
Con nota del 24.05.2017 la Regione e il Consiglio dei Ministri hanno chiesto di dichiarare l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso avendo depositato copia del Decreto del Commissario ad acta n. 30 del 3.5.2017, rubricato “Tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche”, con il quale hanno ottemperato all’ordinanza n. 112 effettuando un riesame dei provvedimenti impugnati e adeguando le tariffe agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall’anno 2006 all’anno 2016.<br />
Con successiva memoria hanno precisato che l’incremento tariffario previsto sulla base della presenza in organico di personale specializzato costituisce un aumento del tutto eventuale, subordinato alla discrezionale valutazione dell&#8217;Amministrazione e che con i DCA n. 17/2017 e 30/2017 l’Amministrazione ha provveduto ad aggiornare le tariffe di Salute Mentale, in ottemperanza al cronoprogramma stabilito al punto 11 del P.O.S.<br />
Con atto depositato il 31.07.2017, a valere anche quale atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto la corretta esecuzione dell’ordinanza n. 112/2016 e/o, ove necessario, l’annullamento previa sospensione del DCA n. 30/2017 compresi i verbali istruttori in esso citati, inclusa la nota prot. n. 49330 del 2.05.2017 di contenuto non conosciuto, adottati in violazione della predetta ordinanza, ivi inclusi: la nota a firma del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise prot. 75216 del 29.06.2017.<br />
La ricorrente, oltre a ribadire l’esigenza cautelare, ha affermato che il predetto DCA costituisce adempimento solo parziale del&nbsp;<em>decisum</em>&nbsp;giurisdizionale mentre la nota prot. 75216 &#8211; con la quale la Regione ha riscontrato l’istanza di autotutela della CRP rigettandone i motivi e ha confermato l’ottemperanza al&nbsp;<em>decisum</em>&nbsp;&#8211; presenta gravi carenze motivazionali.<br />
Innanzitutto rileva che l’adeguamento delle tariffe riportato nel DCA n. 30/2017 è stato calcolato applicando solo l’indice Istat, senza considerare l’aumento derivante dalla percentuale riferita al personale specializzato; reputa, inoltre, errato il calcolo complessivamente operato poiché la Regione sarebbe incorsa in un errore di fatto considerando una tariffa in vigore per l’anno 2006 inferiore a quella stabilita con la deliberazione di G.R. n. 502/2006; infine, l’adeguamento è stato calcolato omettendo di considerare sia i posti letto che la CRP gestisce in regime semiresidenziale che le informazioni comunicate dalla stessa a seguito della richiesta della Regione con nota prot. 43503 del 20.04.2017 e non risulta chiaro se il DCA esplica i suoi effetti&nbsp;<em>erga omnes</em>&nbsp;o solo nei confronti della ricorrente.<br />
Con successiva memoria le amministrazioni resistenti, contestando quanto sostenuto nei motivi aggiunti, rilevano che:<br />
&#8211; l’Amministrazione ha correttamente operato l’adeguamento tariffario mediante l’adozione della DCA n. 30/2017 in quanto il parametro tecnico di riferimento va individuato in quello previsto nel regolamento n. 1/2004 e non nei successivi incrementi deliberati sulla tariffa di base;<br />
&#8211; ha rispettato i limiti dei vincoli finanziari previsti dal POS 2015-2018 ed essendo un decreto attuativo del programma operativo straordinario deve intendersi parimenti legificato dall’art. 34bis della L. n. 96/2017;<br />
&#8211; che l’ulteriore adeguamento derivante dalla percentuale riferita al personale è previsto espressamente come “<em>eventuale</em>” al punto 19.1 del regolamento predetto;<br />
&#8211; che il DCA, essendo un atto amministrativo di natura regolamentare a carattere generale, produce i suoi effetti&nbsp;<em>erga omnes</em>.<br />
Infine, hanno segnalato che l’Amministrazione regionale con determinazione direttoriale n. 327/2017 ha erogato all’ASReM, quale struttura competente in merito alla gestione dei rapporti convenzionali in essere con le CRP, le risorse finanziare necessarie agli adeguamenti tariffari previsti dal DCA 30/2017.<br />
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 11.10.2017 è stata adottata l’ordinanza n. 338 con la quale è stato ordinato alla ASREM di depositare entro il 30 ottobre 2017 una relazione istruttoria per chiarire le ragioni del ritardo nel pagamento delle somme riconosciute con DCA n. 30/2017 e quest’ultima vi ha ottemperato con nota prot. 94981 del 21.11.2017, nella quale ha dedotto come ragione impeditiva al pagamento delle somme, la mancata ricezione da parte della CRP delle fatture inerenti il richiesto adeguamento Istat. Tuttavia con note depositate il 25.11.2017 la ricorrente ha osservato con riferimento alla summenzionata nota che, dopo essere stata convocata dall’ASReM per definire i profili contabili e fiscali inerenti all’emissione delle fatture a seguito della determinazione dirigenziale n. 327/2017 con la quale la Regione ha trasferito all’ASReM il 70% dell’importo previsto dal DCA n. 30/17, l’azienda sanitaria non ha fornito alcuna risposta alla propria richiesta di ricevere informazioni circa l’importo spettante a ciascuna CRP al fine di procedere con l’emissione delle fatture.<br />
Con note depositate il 28.11.2017 la Regione Molise e il Consiglio dei Ministri, oltre a ribadire quanto già articolato nei precedenti atti, hanno sollevato eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente.<br />
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 29.11.2017 è stata adottata l’ordinanza n. 484 con la quale è stato disposto di procedere in via sostitutiva tramite il commissario ad acta già nominato con ordinanza n. 119/2017 per sopperire all’inerzia della ASReM e dare integrale esecuzione all’ordinanza n. 112/2016 mediante messa in pagamento, in favore della ricorrente, degli importi riconosciuti dal DCA 30/2017 e ciò anche con riferimento al saldo della provvista finanziaria pari al 30% che la Regione non aveva ancora trasferito alla ASREM, previa concessione di un termine ultimativo a quest’ultima di 7 giorni.<br />
Con successive memorie le ricorrenti oltre a ribadire quanto già argomentato, hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in precedenza.<br />
Con atto depositato il 5.03.2018 si è costituita in giudizio l’ASReM che ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso, sostenendone la manifesta inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza, in quanto alla ricorrente non può essere erogata alcuna somma relativa al periodo antecedente il 1.01.2016, ivi comprese quelle correlate al chiesto adeguamento tariffario, poiché in possesso del solo accreditamento regionale, ma non di un regolare contratto per la fornitura delle prestazioni come richiesto dal D.lgs. 502/1992; pertanto preannuncia la ripetizione di quanto corrisposto in favore della struttura ricorrente nel corso degli anni.<br />
Con memoria depositata il 3.05.2018 i resistenti hanno ribadito gli elementi difensivi già introdotti in giudizio e precisato che dopo l’ordinanza n. 484/2017 l’ASReM ha provveduto al pagamento delle somme riconosciute nel DCA 30/2017, pertanto hanno chiesto la cessazione della materia del contendere o comunque la riduzione della pretesa.<br />
Con memoria depositata il 4.05.2018 la ricorrente, oltre a ribadire quanto già articolato negli atti precedenti, ha precisato che:<br />
&#8211; ha sempre operato in stretta aderenza a quanto previsto dalla legge regionale e dal regolamento attuativo regionale, nella più costante e diretta supervisione del Dipartimento di Salute mentale (DSM) della ASReM, della Regione Molise e, dal 2009, della struttura commissariale, inclusi i Ministeri affiancanti;<br />
&#8211; la L.R. 30/2002 e il regolamento n.1/2004 vanno ad integrare i presupposti contemplati nel D.lgs. 502/92 rendendo superflua la sottoscrizione del contratto di budget;<br />
&#8211; l’indicizzazione della tariffa è dovuta in base all’art. 19 del regolamento regionale n. 1/2004;<br />
&#8211; le censure articolate dall’ASReM nella memoria costitutiva sono infondate in quanto quest’ultima fino al 1.03.2018 ha accettato ogni decisione della Regione e ha provveduto senza riserva anche al pagamento di quanto previsto nel DCA 30/17, pertanto, in capo ad essa si è consolidato un legittimo affidamento rispetto al pagamento liquidato il 22.12.2017;<br />
&#8211; il suo riconoscimento giuridico deriva direttamente sia dalla L.R. 30/02 e dal regolamento n. 1/04 che dai provvedimenti di accreditamento;<br />
&#8211; nessuna ripetizione delle somme ricevute nel corso degli anni dovrà essere effettuata, poichè ha sempre operato con pazienti molisani inviati presso la sua struttura proprio dall’ASReM, la quale ha provveduto alla vidimazione e al pagamento delle relative rette e la sua dotazione dei posti letto ha trovato riconoscimento in tutti gli atti di programmazione, ossia nel piano sanitario approvato con L.R. 2008 fino al recente POS 2015-2018, nonché nell’atto aziendale ASReM approvato con DCA n. 39/2018, pertanto la mancata sottoscrizione di un contratto non può esserle imputata dato che né la ASReM né la Regione lo hanno mai richiesto.<br />
Alla udienza pubblica del 6 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Nel presente giudizio è controversa l’applicazione dell’art. 19 del Regolamento regionale n. 1/2004 a mente del quale: “<em>Le competenze (aggiornate, a partire dal l gennaio 2004 e poi ogni anno, in relazione all&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) che le Aziende ASL devono erogare per 1&#8217;anno 2003 in favore delle Cooperative Sociali o loro Consorzi per la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali e per le prestazioni rese nell&#8217; ambito dell&#8217; attività di Assistenza territoriale, sono così regolamentate:</em><br />
<em>19.1. Strutture Residenziali ad alta attività terapeutica socio-riabilitativa &#8211; Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP).</em><br />
<em>a. Per quanto riguarda le tariffe dei CRP: la retta giornaliera per la CRP che ospita 10 pazienti è stabilita per ogni ospite in € 107 più IVA al giorno, con eventuale aumento tra il 5 ed il 15 % correlato alla presenza di personale specializzato specifico (infermieri, psicologi, assistenti sociali, animatori di comunità, educatori, terapisti della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ecc.) nell&#8217;organico dell&#8217;Ente gestore, sulla base di quanto deciso dal Comitato di Dipartimento</em>”.<br />
Occorre preliminarmente precisare che la presente controversia non ha ad oggetto l’adeguamento tariffario nella misura tra il 5 e il 15 % ancorata alla presenza di personale specializzato, secondo quanto previsto dall’art. 19.1 del regolamento regionale n. 1/2004 in quanto tale domanda è stata azionata dalla ricorrente con separato giudizio definito con sentenza di questo Tar n. 219/2017.<br />
La controversia concerne invece la richiesta di adeguamento tariffario mediante riconoscimento dell’aggiornamento annuale in relazione all&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo prevista dall’art. 19.<br />
La domanda sul punto è stata accolta dal collegio in sede cautelare con ordinanza n. 112 del 15 settembre 2016 sul presupposto che “<em>1. è stato violato l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990; 2. la nuova disciplina tariffaria connessa alla riforma del settore, in fase di attuazione, non pare applicabile alle annualità pregresse che restano assoggettate alla disciplina previgente – peraltro non espressamente abrogata dal piano di rientro &#8211; di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione</em>”.<br />
Il commissario ad acta ha successivamente adottato, in via definitiva e senza riserva dell’esito del giudizio di merito, il decreto n. 30/2017 con cui ha riconosciuto l’adeguamento tariffario previsto dall’art. 19 cit. nella parte in cui si afferma “<em>Le competenze (aggiornate, a partire dal l gennaio 2004 e poi ogni anno, in relazione all&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati)…sono così regolamentate…</em>”.<br />
Ne discende che il ricorso principale dev’essere dichiarato improcedibile.<br />
Il predetto decreto commissariale è stato poi impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti lamentando al contempo la mancata integrale esecuzione della ordinanza n. 112/2016 e comunque la illegittimità del provvedimento in quanto:<br />
&#8211; risulterebbe errato il calcolo complessivo poiché la Regione è incorsa in un errore di fatto considerando una tariffa in vigore per l’anno 2006 inferiore a quella stabilita con la deliberazione di G.R. n. 502/2006;<br />
&#8211; l’adeguamento sarebbe stato calcolato omettendo di considerare i posti letto che la CRP gestisce in regime semiresidenziale.<br />
I motivi sono fondati.<br />
Occorre premettere che l’atto depositato in data 31.7.2017 va qualificato non come domanda di ottemperanza alla ordinanza n. 112/2016 bensì quale vero e proprio atto di motivi aggiunti avverso il nuovo decreto commissariale n. 30/2017 ed il diniego di autotutela pronunciato con la nota a firma del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise prot. 75216 del 29.06.2017 che ha confermato il decreto n. 30/2017 disattendendo motivatamente la richiesta di riesame formulata dalla ricorrente.<br />
Il pronunciamento cautelare del TAR si è infatti limitato a delibare il profilo dell’<em>an</em>&nbsp;dell’adeguamento tariffario – riconoscendolo come dovuto &#8211; ma non quello del&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;relativo cioè alle modalità di determinazione della maggiorazione tariffaria, in relazione al quale sono stati successivamente prospettati i predetti motivi di censura che pertanto vanno trattati secondo le regole del giudizio impugnatorio di legittimità, non essendo configurabile alcuna violazione od elusione del giudicato cautelare.<br />
I predetti motivi di censura, come si è anticipato, sono entrambi fondati.<br />
Quanto al primo la Regione Molise ha operato il conteggio considerando una tariffa in vigore per l’anno 2006 inferiore a quella stabilita con la deliberazione di G.R. n. 502/2006 che per l’anno 2006 aveva adeguato la tariffa in vigore all’indice ISTAT, conformemente a quanto già fatto negli anni precedenti.<br />
In sostanza per l’anno 2006 la Regione ha inteso operare la rivalutazione assumendo come base di computo la tariffa di partenza pari ad euro 107,00 indicata all’art. 19 del regolamento n. 1/2004 anziché la tariffa maggiorata con gli incrementi già deliberati dalla Regione per le annualità precedenti in relazione all’indice ISTAT.<br />
Così facendo tuttavia ha violato il procedimento di adeguamento previsto dall’art. 19 falsando il dato di partenza del ricalcolo che ha conseguentemente inficiato la rideterminazione delle tariffe per tutti gli anni successivi.<br />
L’art. 19 prevede infatti che<em>&nbsp;“Le competenze”&nbsp;</em>siano<em>&nbsp;“aggiornate, a partire dal l gennaio 2004 e poi ogni anno, in relazione all&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”&nbsp;</em>ciò significa che la rivalutazione va operata “<em>ogni anno</em>” a partire dal 2004 e che la tariffa, come annualmente rivalutata, costituisce la base di computo per l’aggiornamento della annualità successiva. La rivalutazione cioè deve essere capitalizzata con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del sistema tariffario.<br />
La Regione nel procedimento di ricalcolo ha invece assunto la tariffa originaria di euro 107,00 scomputando le maggiorazioni maturate a titolo di Istat e deliberate dalla Regione per le due annualità precedenti (2004 e 2005), di fatto assumendo una base di computo inferiore che ha falsato tutto il procedimento di ricalcolo operando un conguaglio di importo inferiore al dovuto.<br />
Il DCA n. 30/2017 è dunque illegittimo nella parte in cui ha operato in ricalcolo in violazione del criterio normativo indicato all’art. 19 e pertanto la Regione dovrà sul punto rideterminarsi rinnovando le operazioni contabili nel rispetto del criterio direttivo indicato in motivazione.<br />
Fondata è anche la censura con la quale la ricorrente lamenta il mancato adeguamento della retta dovuta per i posti letto in regime semiresidenziale.<br />
Ed infatti l’art. 19 prima parte, nel prevedere il meccanismo di adeguamento all’indice ISTAT si riferisce alla disciplina delle competenze&nbsp;<em>tout court</em>, dovute cioè sia per le “<em>Strutture Residenziali ad alta attività terapeutica socio-riabilitativa- Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP)”&nbsp;</em>– disciplinate al punto 19.1<em>&nbsp;&#8211;&nbsp;</em>che per le<em>“StruttureResidenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa con presenza di personale per 12 ore giornaliere” &#8211;&nbsp;</em>disciplinate al punto 19.2. -.<br />
Lo si desume dall’interpretazione logico sistematica laddove il meccanismo di adeguamento è contemplato nell’<em>incipit</em>&nbsp;della norma e quindi con valenza di regola generale per tutte le tipologie di prestazioni assistenziali sia in regime intensivo che semiresidenziale.<br />
Ne discende che il decreto commissariale n. 30/2017 va dichiarato illegittimo nella parte in cui ha omesso di aggiornare “<em>a partire dal l gennaio 2004 e poi ogni anno</em>” la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa all&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo.<br />
Deve infine rilevarsi che nessuna efficacia preclusiva all’accoglimento dei motivi aggiunti riveste l’eccezione della difesa erariale circa la intervenuta legificazione del POS ad opera dell’art. 34bis della L. n. 96/2017.<br />
Poiché la stessa struttura commissariale, in esito alla fase cautelare, ha riconosciuto in via definitiva la spettanza delle maggiorazioni tariffarie dovute a titolo di aggiornamento ISTAT, è evidente che gli errori commessi nella quantificazione delle maggiorazioni non possono beneficiare della predetta copertura normativa: il riconoscimento della fondatezza della pretesa riespande evidentemente la cognizione piena del giudice amministrativo sul procedimento di quantificazione delle maggiorazioni tariffarie atteso che se la maggiorazione è riconosciuta come dovuta in forza delle previsioni di cui all’art. 19 del regolamento regionale n. 1/2004, la relativa quantificazione non può che essere condotta alla stregua dei criteri normativi ivi stabiliti che il giudice ha il potere dovere di accertare senza limiti di sorta.<br />
Quanto infine alle contrapposte domande reciprocamente proposte dalla ricorrente (domanda di pagamento nei confronti della ASREM delle somme successivamente stanziate dalla Regione Molise a titolo di aggiornamento ISTAT) e dalla ASREM (allegazione di fatti impeditivi al pagamento), ad un più approfondito esame della&nbsp;<em>causa petendi</em>&nbsp;va dichiarato il difetto di giurisdizione atteso che le contestazioni hanno ad oggetto un diritto di credito, quello della struttura ricorrente a vedersi corrispondere l’aggiornamento tariffario dovuto a fronte delle prestazioni assistenziali erogate su richiesta dalla locale ASREM: l’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa (se occorra o meno la formale sottoscrizione del contratto di budget di cui all’art. 8&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;del d.lg. 502/92) e di quelli impeditivi opposti dalla difesa della ASREM (eccezioni di prescrizione ecc….) – compresa la riserva di azione a titolo di indebito oggettivo prospettata dalla ASREM &#8211; si riferiscono infatti a situazioni di diritto soggettivo che non intercettano l’esercizio di poteri pubblici, la cui cognizione deve pertanto essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile sez. un. 18 dicembre 2008 n. 29536; Consiglio di Stato sez. V 07 gennaio 2009 n. 19; Consiglio di Stato sez. V 16 febbraio 2010 n. 866; Consiglio di Stato sez. V 25 gennaio 2011 n. 511; Consiglio di Stato sez. III 02 maggio 2013 n. 2379; T.A.R. Milano (Lombardia) sez. III 02 settembre 2015 n. 1924; T.A.R. Napoli (Campania) sez. I 01 ottobre 2015 n. 4655; T.A.R. Catania (Sicilia) sez. IV 16 dicembre 2015 n. 2906; T.A.R. Brescia (Lombardia) sez. I 15 marzo 2017 n. 373).<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono i motivi aggiunti devono essere accolti con esclusione delle domande relative al materiale pagamento degli importi dovuti a titolo di aggiornamento tariffario da parte della ASREM su cui dev’essere declinata la giurisdizione in favore della cognizione del giudice ordinario.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente, la Regione Molise e la struttura commissariale mentre possono essere compensate nei rapporti tra la ricorrente e la ASREM in ragione della pronuncia declinatoria della giurisdizione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />
&#8211; dichiara il ricorso principale improcedibile;<br />
&#8211; accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il decreto del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 30/2017 e la nota a firma del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise prot. 75216 del 29.06.2017 nei sensi di cui in motivazione;<br />
&#8211; dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di pagamento proposta dalla ricorrente e sulle contrapposte eccezioni della ASREM e indica nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione presso cui la domanda di pagamento potrà essere riassunta a norma e per gli effetti di cui al secondo comma dell&#8217;art. 11 c.p.a.<br />
&#8211; Condanna la Regione Molise ed il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Molise, in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2000,00 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge e con diritto alla restituzione del contributo unificato;<br />
&#8211; Compensa le spese di giudizio nei rapporti tra la ricorrente e la ASREM Molise.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente<br />
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore<br />
Rita Luce, Primo Referendario<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; IL PRESIDENTE<br />
Luca Monteferrante&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Silvio Ignazio Silvestri<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2014 n.360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-20-5-2014-n-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-20-5-2014-n-360/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2014 n.360</a></p>
<p>Pres. ed est. F. Scano F. M. (difeso in proprio ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 104/2010) c/ Cacip e Tecnocasic S.p.A. (avv. A. Rossi) nei confronti di Comune di Capoterra (n.c.) 1. Accesso agli atti amministrativi – Soggetti tenuti ad accesso – Soggetti di natura privatistica preposti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-20-5-2014-n-360/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2014 n.360</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. F. Scano<br /> F. M. (difeso in proprio ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 104/2010) c/ Cacip e Tecnocasic S.p.A. (avv. A. Rossi) nei confronti di Comune di Capoterra (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti amministrativi – Soggetti tenuti ad accesso – Soggetti di natura privatistica preposti alla gestione di servizi pubblici – Vi rientrano – Ragioni</p>
<p>2. Accesso agli atti amministrativi – Attività soggetta ad accesso – Attività di diritto privato collegata a quella di gestione del servizio pubblico da nesso di strumentalità – Vi rientra</p>
<p>3. Accesso agli atti amministrativi – Consigliere comunale &#8211; Art. 43, co. 2 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 &#8211;  Ratio ed estensione &#8211; Differenza rispetto al diritto di accesso ex artt. 10, D. Lgs. n. 267/2000 e 22 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 2 e s.m.i. – Limite della riservatezza – Inopponibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientrano fra i soggetti tenuti all’ostensione dei documenti amministrativi anche quelli con personalità giuridica di diritto privato che siano gestori di pubblici servizi</p>
<p>2. E’ attività nei cui confronti deve essere garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi non soltanto quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, da un’intensa conformazione pubblicistica</p>
<p>3. Il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli organi rappresentativi degli enti territoriali ha un’indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, essendo sganciato dalla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale correlato all’esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri degli organi elettivi è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività; in particolare, in caso di diritto d’accesso azionato ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, nei confronti del consigliere comunale non può essere opposto il limite della riservatezza dei terzi, essendo il consigliere comunque tenuto al vincolo del segreto (nella specie, il Collegio ha accolto il ricorso del consigliere dell’ente locale che intendeva acquisire dalla società partecipata locale l’elenco del personale a tempo indeterminato in servizio presso detta società, con indicazione dell’anno di assunzione e, con riferimento al personale assunto da certa data11, copia delle procedure di selezione svolte nonché l’elenco del personale a tempo determinato in servizio presso detta società, con copia delle procedure di selezione svolte, nonché degli eventuali collaboratori inquadrati con contratto a progetto).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 72 del 2014, proposto da:<br />
F. M., difeso in proprio ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 104/2010, con domicilio stabilito <i>ex lege</i> presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Cacip e Tecnocasic S.p.A., rappresentati e difesi dall’avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Capoterra, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, con sede in Capoterra, via Cagliari n. 91, non costituito in giudizio; </p>
<p align=center>avverso</p>
<p></p>
<p align=justify>
il silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione, che costituisce – ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 241/1990 (così come integrato dalla novella riforma della Legge n. 15/2005) – diniego tacito all&#8217;accesso ai documenti amministrativi richiesti dal ricorrente in qualità di Consigliere comunale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cacip e di Tecnocasic Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 il dott. Francesco Scano e uditi il ricorrente Magi e l’avv. Rossi per le parti resistenti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Espone il ricorrente di aver presentato a Cacip e Tecnocasic S.p.A., con nota trasmessa a mezzo telefax in data 29 novembre 2013 e successivamente inoltrata via P.E.C., istanza di accesso ai seguenti atti:<br />
&#8211; elenco del personale a tempo indeterminato in servizio presso Tecnocasic S.p.A., con indicazione dell’anno di assunzione e, con riferimento al personale assunto dall’anno 2011, copia delle procedure di selezione svolte;<br />
&#8211; elenco del personale a tempo determinato in servizio presso Tecnocasic S.p.A., con copia delle procedure di selezione svolte, nonché degli eventuali collaboratori inquadrati con contratto a progetto.<br />
Tale richiesta veniva formulata dal ricorrente in qualità di consigliere comunale del Comune di Capoterra, al fine di espletare il proprio sindacato ispettivo e di controllo sulla gestione delle società partecipate dal medesimo Comune (nel caso di Tecnocasic S.p.A., per l’esercizio, con affidamento diretto, del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani) e segnatamente sul rispetto delle disposizioni introdotte dalla c.d. spending review sul contenimento della spesa pubblica per il personale.<br />
Afferma il ricorrente che nessuna risposta è pervenuta dai soggetti intimati entro trenta giorni dall’istanza di accesso, per cui si è formato il silenzio-diniego previsto dall’art. 25, comma 4 della Legge n. 241/1990. <br />
Con il ricorso in esame, notificato in data 9 gennaio 2014, il sig. Magi ha, quindi, chiesto la condanna di Cacip e Tecnocasic S.p.A. all’ostensione dei documenti richiesti, sulla base della seguente, articolata, censura:<br />
1. Violazione degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, violazione dell’art. 43 del D. Lgs. n. 267/2000, violazione dell’art. 97 della Cost., violazione del principio della trasparenza dell’azione amministrativa.<br />
Cacip e Tecnocasic S.p.A. si sono costituite in giudizio e, con memorie depositate il 4 marzo 2014, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, per avere Tecnocasic S.p.A. risposto all’istanza con note del 27 dicembre 2013 e del 17 gennaio 2014, differendo l’accesso per motivi di privacy, e per non essere applicabile ai due soggetti intimati l’art. 43, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.<br />
Alla Camera di consiglio del 7 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa delle amministrazioni resistenti.<br />
Con la prima si deduce l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che non sussisterebbe alcun silenzio-diniego alla luce delle note di Tecnocasic S.p.A. rispettivamente del 27 dicembre 2013 e del 17 gennaio 2014.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Come emerge dai documenti depositati dal sig. Magi, l’istanza di accesso trasmessa via telefax è stata ricevuta il 29 novembre 2013, mentre quella trasmessa via P.E.C. il 2 dicembre 2013.<br />
Da queste date iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per provvedere, che scadeva sicuramente non più tardi dell’1 gennaio 2014.<br />
Ebbene, le richiamate note di Tecnocasic S.p.A. non hanno impedito la formazione del silenzio-diniego.<br />
In relazione alla prima, datata 27 dicembre 2013, non viene fornita alcuna prova sulla sua ricezione prima dell’1 gennaio 2014 da parte del ricorrente, il quale dichiara di averne avuto conoscenza presso gli uffici del Comune solo il 9 gennaio 2014. Comunque la nota in questione non contiene alcuna determinazione negativa in ordine all’istanza di accesso, dando invece comunicazione del fatto che la società si stava attivando per il rilascio della documentazione richiesta.<br />
La successiva nota del 17 gennaio 2014, intervenuta anch’essa dopo la formazione del silenzio-diniego, contiene un esplicito accoglimento della domanda di accesso “previo completamento delle procedure interne necessarie al rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia”.<br />
Alla data del passaggio in decisione della controversia, tuttavia, non risulta che i documenti richiesti siano stati effettivamente rilasciati.<br />
Con la seconda eccezione si deduce l’inammissibilità del ricorso per non essere applicabile ai due soggetti intimati l’art. 43, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.<br />
Anche questa eccezione non può essere accolta.<br />
Essa si fonda sul fatto che il consigliere comunale non potrebbe esercitare l’accesso nei confronti di Cacip e Tecnicasic S.p.A. (di cui il Consorzio Cacip è socio unico) perchè il Comune di Capoterra detiene una limitata quota del patrimonio sociale, senza considerare che il diritto di accesso fatto valere dal Consigliere Magi si basa anche sul diverso aspetto della gestione di un pubblico servizio da parte di Tecnocasic S.p.A.<br />
Al riguardo la giurisprudenza ricomprende costantemente, fra i soggetti tenuti all’ostensione dei documenti amministrativi, pure quelli con personalità giuridica di diritto privato che siano gestori di pubblici servizi; essi devono garantire l’accesso in relazione all’esercizio del pubblico servizio loro affidato (quale è senz’altro lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani svolto da Tecnocasic S.p.A.), che come tale è riconducibile ad un interesse della collettività (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. I, 12 ottobre 2012, n. 305; T.A.R. Sardegna, sez. II, 29 novembre 2012, n. 1040).<br />
Peraltro la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’attività nei cui confronti deve essere garantito il diritto di accesso non è solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato, posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 24 giugno 1999, n. 16; Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7624; Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 229; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 11 febbraio 2014 , n. 114; T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. IV, 28 giugno 2010, n. 2647; T.A.R. Roma, Lazio, Sez. III, 15 maggio 2012, n. 4381).<br />
Può ora passarsi all’esame del merito del ricorso, che appare fondato.<br />
In termini generali il Collegio richiama la giurisprudenza sul diritto di accesso del consigliere comunale, di cui al vigente art. 43, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, con riferimento ai profili attinenti alla vicenda in esame.<br />
Com’è noto, si tratta di un diritto che trova il suo presupposto non nella generale previsione degli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990 relativa all’accesso del privato ai documenti amministrativi, bensì nello specifico potere di verifica e di sindacato che spetta ai membri del Consiglio, in funzione del proprio mandato elettivo, sulla correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale.<br />
In particolare, come precisato dalla Sezione con la sentenza n. 1040 del 29.11.2012, il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli organi rappresentativi degli enti territoriali ha un’indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, essendo sganciato dalla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale correlato all’esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri degli organi elettivi è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.<br />
In caso di diritto d’accesso azionato ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, come quello di cui si tratta, nei confronti del consigliere comunale non può essere opposto il limite della riservatezza dei terzi, essendo il consigliere comunque tenuto al vincolo del segreto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5264; T.A.R. Liguria, sez. II, 5 marzo 2009, n. 280; T.A.R. Sardegna, sez. II, 29 novembre 2012, n. 1040).<br />
In considerazione di tale orientamento, a cui il Collegio aderisce, sono prive di rilevanza le argomentazioni della difesa delle resistenti sulla necessità di differire l’accesso, posto che nessuna esigenza di tutela della riservatezza pare configurarsi, neppure astrattamente, né con riferimento all’elenco del personale in servizio presso la società, né con riferimento alle procedure selettive svolte per l’assunzione.<br />
Oltre a quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa sull’inopponibilità al consigliere comunale del limite della riservatezza dei terzi, giova precisare che in base all’articolo 17 del D. Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare annualmente “l&#8217;elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato”. Sebbene ai sensi dell’art. 11, comma 2 del citato decreto dall’ambito soggettivo della sua applicazione risultino escluse le società partecipate e controllate, le quali, dunque, attualmente non sono destinatarie di tali obblighi informativi, non può negarsi che la previsione escluda in radice la sussistenza di un problema sulla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni in parola e, segnatamente, di un diritto a non veder pubblicato il proprio nome.<br />
Quanto alla richiesta di accesso avente ad oggetto le procedure selettive, si ritiene che essa riguardi semplicemente i bandi adottati per compiere le assunzioni, senza che venga in rilievo alcuna attività di trattamento dei dati personali.<br />
In conclusione, sul ricorso in epigrafe in parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo Tecnocasic S.p.A. manifestato, con le citate note del 27.12.2013 e del 17.1.2014, la disponibilità all’ostensione dei documenti richiesti dal sig. Magi, ed in parte va accolto, non essendo tali documenti ancora stati rilasciati.<br />
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere i documenti richiesti, senza alcun onere per il rilascio delle relative copie, attesa la sua qualità di consigliere comunale.<br />
Le spese seguono la soccombenza ed, essendosi il sig. Magi difeso personalmente ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 104/2010, sono liquidate con riferimento ai costi effettivamente sostenuti: euro 21,00 per la notifica ed euro 300,00 per il contributo unificato.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della documentazione richiesta.<br />
Condanna Tecnocasic S.p.A. alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, pari ad € 321,00 (trecentoventuno/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente, Estensore<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />
Antonio Plaisant, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/05/2014</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-20-5-2014-n-360/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2014 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-360/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-360/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.360</a></p>
<p>Va sospesa la deliberazione del direttore generale dell&#8217; ausl di Ravenna contenente l&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio triennale call-center per prenotazioni/disdette telefoniche relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, se progetto aggiudicatario non appare conforme alle prescrizioni dell’art. 37 del CCNL cooperative (cambi di gestione), richiamato dall’art. 6 del disciplinare di gara.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-360/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-360/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.360</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la deliberazione del direttore generale dell&#8217; ausl di Ravenna contenente l&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio triennale call-center per prenotazioni/disdette telefoniche relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, se progetto aggiudicatario non appare conforme alle prescrizioni dell’art. 37 del CCNL cooperative (cambi di gestione), richiamato dall’art. 6 del disciplinare di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00360/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00583/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 583 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo Cooperativa Sociale A R.L.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Arrigo Giorgini, Ugo Russo, con domicilio eletto presso Arrigo Giorgini in Bologna, c/o Avv.Associati Gall. Marconi 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Asl 110 &#8211; Ravenna</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Lolli, con domicilio eletto presso Alessandro Lolli in Bologna, via G.Vaccaro 6; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>R.T.I. La Bottega Informatica e Informatica Telecomunicazioni</b>, <b>Informatica &#038; Telecomunicazioni Srl</b>, <b>La Bottega Informatica Soc. Coop. Sociale Onlus</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
-della deliberazione del direttore generale dell&#8217; ausl di Ravenna n.246 del 3.5.2012, contenente l&#8217;aggiudicazione definitiva al rti composto da la bottega informativa soc. coop. sociale e da i-tel della procedura aperta per l&#8217;affidamento triennale del ser<br />
-di tutti i verbali della commissione giudicatrice sia in seduta privata che in seduta pubblica relativi alla procedura de qua e, in particolare, i verbali del 9.2.2012 del 27.2.2012, del 1.3.2012, del 5.3.2012 e del 9.3.2012;<br />	<br />
-dell&#8217;aggiudicazione provvisoria pubblicata in data 12.3.2012 dell&#8217; u.o. acquisti e logistica sul sito dell&#8217;area vasta romagna;<br />	<br />
-dell&#8217;atto prot. 19382-acqbs del 15.3.12 dell&#8217;ausl Ravenna, u.o. acquisti e logistica;	</p>
<p>di tutti gli atti, anche istruttori, presuposti, preparatori, connessi e conseguenti a quelli impugnati;	</p>
<p>per il risarcimento del danno in forma specifica<br />	<br />
previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. o, in subordine, per equivalente ex art. 124 c.p.a, in ogni caso previo accertamento dell&#8217;illegittimità degli atti impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 110 &#8211; Ravenna;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato, ad un prima e sommaria delibazione, che il progetto aggiudicatario non appare conforme alle prescrizioni dell’art. 37 del CCNL cooperative, richiamato dall’art. 6 del disciplinare di gara.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 3 ottobre 2012, ore di rito.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare atteso il carattere interpretativo della controversia.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2012 n.360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-2-2012-n-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-2-2012-n-360/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-2-2012-n-360/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2012 n.360</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; G. Bellucci Est. Bell-F.Im. s.p.a. (Avv. G. Morbidelli) contro il Comune di Viareggio (Avv. M.L. Iascone) e nei confronti di Via Regia s.r.l. (Avv. P. Golini) sulla sufficienza del solo criterio delle vicinitas per la legittimazione al ricorso in materia edilizia e sulla necessità, per l&#8217;approvazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-2-2012-n-360/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2012 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-2-2012-n-360/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2012 n.360</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; G. Bellucci Est.<br /> Bell-F.Im. s.p.a. (Avv. G. Morbidelli) contro il Comune di Viareggio (Avv. M.L. Iascone) e nei confronti di Via Regia s.r.l. (Avv. P. Golini)</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza del solo criterio delle vicinitas per la legittimazione al ricorso in materia edilizia e sulla necessità, per l&#8217;approvazione di un piano di recupero, della previa sottoposizione a valutazione integrata ex art. 11, comma 2, della L.R. Toscana n. 1/2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse al ricorso – Edilizia &#8211; Mero criterio della vicinitas – Sufficienza	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Atti comunali di governo del territorio &#8211; Art. 11, comma 2, della L.R. Toscana n. 1/2005 &#8211; Valutazione integrata – Necessità – Derogabilità &#8211; Solo nelle ipotesi stabilite nel piano strutturale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, la quale non postula necessariamente l&#8217;adiacenza fra gli immobili, essendo sufficiente la semplice prossimità, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale	</p>
<p>2. L’art. 11, comma 2, della L.R. n. 1/2005 sottopone a valutazione integrata degli effetti gli atti comunali di governo del territorio, compresi i piani attuativi, comprendenti i piani di recupero (art. 10 della L.R. n. 1/2005). È possibile soprassedere dalla suddetta valutazione solo nelle ipotesi stabilite nel piano strutturale. Nella specie non v’è una previsione del piano strutturale del Comune di Viareggio che deroghi all’obbligo generale della valutazione integrata, con la conseguenza che l’amministrazione ha illegittimamente pretermesso la fase istruttoria imposta dal legislatore. Nè può deporre in senso contrario l’art. 2, comma 3, del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/R del 9.2.2007, il quale consente di escludere da tale adempimento gli atti di governo del territorio riguardanti l’uso di piccole aree, poichè, per il principio di gerarchia delle fonti, non è consentito ad una norma di regolamento attuativo derogare ad una disposizione legislativa di rango superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2010, proposto da </p>
<p>Bell-F.Im. s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora n. 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Lidia Iascone, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Via Regia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Golini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Gino Capponi n. 26; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-della delibera del Consiglio Comunale di Viareggio n. 104 del 28 dicembre 2009, di approvazione del Piano di recupero 8 (Via D&#8217;Annunzio, Viale Carducci, Piazza Mazzii), ai sensi dell&#8217;art. 69 della L.R. n. 1/2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 20 gennaio 2010;<br />	<br />
-di ogni altro atto connesso e successivo, se lesivo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio e di Via Regia s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori D. M. Traina delegato da G. Morbidelli, M. L. Iascone e P. Golini, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente è proprietaria di un immobile nel Comune di Viareggio, in piazza Mazzini n. 5.<br />	<br />
Il Comune di Viareggio, con deliberazione consiliare n. 50 del 16.4.2009, ha adottato il piano di recupero 8, di iniziativa pubblica-privata, avente ad oggetto l’area di proprietà di Via Regia s.r.l., la quale ha presentato un progetto per l’utilizzazione del comparto edificatorio PR8, sul presupposto del constatato degrado del lotto.<br />	<br />
La proposta prevede la costruzione di due edifici a destinazione privata, con all’interno volumetria a destinazione pubblica.<br />	<br />
L’approvazione del progetto è stata effettuata senza procedere alla verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio.<br />	<br />
La ricorrente, in data 26.9.2009, ha presentato osservazioni ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 1/2005, contestando la scelta di non effettuare la predetta verifica.<br />	<br />
Il Comune, con deliberazione consiliare n. 140 del 28.12.2009, ha approvato il piano di recupero disattendendo i suddetti rilievi.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta in sede straordinaria con ricorso poi trasposto in sede giurisdizionale su opposizione della controintessata soc. Via Regia, deducendo:<br />	<br />
1) violazione degli artt. 11 e 14 della L.R. n. 1/2005, dell’art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale n. 4/r del 9.2.2007; eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, violazione del principio di precauzione;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 69 della L.R. n. 1/2005 e del decreto del presidente della giunta regionale del 9.2.2007; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, sviamento di potere, violazione del principio di precauzione.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Viareggio e Via Regia s.r.l..<br />	<br />
All’udienza del 26 gennaio 2012 la causa è stata posta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.<br />	<br />
E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sull’assunto che la deducente non ha dato contezza delle ragioni per cui l’attuazione del contestato progetto potrebbe danneggiarla.<br />	<br />
Il rilievo è infondato.<br />	<br />
Valgono, al riguardo, le statuizioni giurisprudenziali in tema di legittimazione ad impugnare il permesso di costruire incentrate sul criterio della cosiddetta vicinitas, applicabile ad ogni attività di trasformazione del territorio, comprese quelle previste nel piano di recupero (Cons. Stato, V, 14.2.2011, n. 946).<br />	<br />
Come precisato in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. VI, 20.10.2010, n. 7591), la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato: &#8220;La legittimazione a impugnare una concessione edilizia deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, la quale non postula necessariamente l&#8217;adiacenza fra gli immobili, essendo sufficiente la semplice prossimità, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale.&#8221;(Cons. Stato , sez. IV, 16 marzo 2010 , n. 1535);<br />	<br />
Alla concessione edilizia in sanatoria di cui all&#8217;art. 31, l. 28 febbraio 1985, n. 47 sono applicabili i principi in materia di legittimazione all&#8217;impugnazione da parte dei proprietari dei fondi confinanti incisi dalla sanatoria dell&#8217;illecito, se non conforme a legge; tale legittimazione sussiste per il fatto stesso che il terzo si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione oggetto di sanatoria, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse.(Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2009 , n. 7491).<br />	<br />
Peraltro la giurisprudenza recente in talune pronunce si è spinta a postulare identità dei concetti di vicinitas e legitimatio ad causam (superando così il più restrittivo orientamento secondo il quale &#8220;ai fini dell&#8217;impugnazione di una concessione edilizia, la condizione della vicinitas, ossia dello stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall&#8217;intervento assentito, va valutata alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell&#8217;opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera.&#8221; -Cons. Stato , sez. IV, 31 maggio 2007 , n. 2849-) affermando che &#8220;il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l&#8217;annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell&#8217;intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall&#8217;atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l&#8217;impugnazione atteso che l&#8217;esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare&#8221; (Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2009 , n. 2908).<br />	<br />
In punto di fatto, la ricorrente ha affermato di essere proprietaria di un immobile nella stessa zona (piazza Mazzini) in cui ricade l’area oggetto del piano di recupero.<br />	<br />
Tale ultima circostanza è rimasta invero incontestata da parte dell&#8217;amministrazione comunale e della controinteressata.<br />	<br />
Pertanto, stante il requisito della vicinitas, risultano sussistere le condizioni legittimanti la proposizione della domanda, alla stregua del sopra citato prevalente orientamento giurisprudenziale al quale il Collegio ritiene di aderire (ex multis: Cons. Stato, VI, 20.10.2010, n. 7591; TAR Calabria, Catanzaro, II, 2.2.2009, n. 76).<br />	<br />
E’ stata ulteriormente eccepita l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del gravame, sull’assunto che l’art. 36 della L.R. n. 10/2010 non prevede più, per i piani attuativi, il procedimento di valutazione integrata invocato dalla ricorrente.<br />	<br />
L’obiezione non è condivisibile.<br />	<br />
Da un lato l’eccepito mutamento della situazione di diritto non ha fatto venir meno gli effetti del provvedimento impugnato, dall’altro l’individuazione delle ipotesi di sopravvenuta improcedibilità deve essere ancorata a criteri restrittivi, dovendosi anche valutare l’utilità della pronuncia ai fini di future azioni risarcitorie (TAR Calabria, Catanzaro, II, 7.3.2011, n. 334; TAR Puglia, Lecce, I, 9.1.2004, n. 119). Inoltre è sufficiente a fondare un interesse a ricorrere avverso un atto di governo del territorio anche il solo interesse strumentale all&#8217;annullamento in vista dei possibili ed auspicati vantaggi derivanti dal rinnovo della procedura (Cons. Stato V, 15.11.2001 n. 5839; TAR Lazio, Roma, II, 19.3.2009, n. 2860), laddove, come nel caso di specie, si facciano valere vizi di legittimità della procedura di formazione dell&#8217;atto tali da implicarne il possibile integrale annullamento.<br />	<br />
Il Comune di Viareggio ha altresì obiettato che il regolamento urbanistico adottato ha recepito senza variazione il piano di recupero ed ha operato la valutazione integrata sull’intero territorio comunale, desumendone un ulteriore profilo di improcedibilità.<br />	<br />
L’assunto è infondato.<br />	<br />
Il regolamento urbanistico recepisce le risultanze del piano di recupero per come approvato con l’impugnata deliberazione; inoltre il regolamento stesso è stato adottato, ma non ancora approvato in via definitiva.<br />	<br />
Entrando nel merito della trattazione del gravame si osserva quanto segue.<br />	<br />
Con la prima censura la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 della L.R. n. 1/2005, laddove prescrive la valutazione integrata degli effetti per i provvedimenti di governo del territorio, fatte salve soltanto le deroghe ammesse dal piano strutturale.<br />	<br />
Il motivo è fondato.<br />	<br />
L’art. 11, comma 2, della L.R. n. 1/2005 sottopone a valutazione integrata degli effetti gli atti comunali di governo del territorio, compresi i piani attuativi, comprendenti i piani di recupero (art. 10 della L.R. n. 1/2005).<br />	<br />
Secondo quanto sancito dal citato art. 11 comma 2, è possibile soprassedere dalla suddetta valutazione solo nelle ipotesi stabilite nel piano strutturale.<br />	<br />
Orbene, non v’è una previsione del piano strutturale del Comune di Viareggio che deroghi all’obbligo generale della valutazione integrata, con la conseguenza che nel procedimento teso all’approvazione del contestato piano di recupero l’amministrazione ha illegittimamente pretermesso la fase istruttoria imposta dal legislatore.<br />	<br />
Non depone in senso contrario l’art. 2, comma 3, del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/R del 9.2.2007, il quale consente di escludere da tale adempimento gli atti di governo del territorio riguardanti l’uso di piccole aree.<br />	<br />
Invero tale regolamento va letto in combinato disposto con la fonte di grado superiore, secondo cui l’esonero dall’obbligo della valutazione integrata deve scaturire da apposita previsione del piano strutturale.<br />	<br />
Ne discende che i casi in cui i piani attuativi riguardanti piccole aree possono prescindere da detta valutazione devono comunque essere stabiliti dal piano strutturale.<br />	<br />
Non è quindi condivisibile la tesi difensiva del Comune, secondo il quale il predetto art. 2 comma 3 riconosce una deroga all’obbligo della valutazione integrata indipendentemente dalla previsione contenuta nel piano strutturale, e vale quindi a legittimare l’impugnato piano di recupero.<br />	<br />
Una tale interpretazione contraddice il principio di gerarchia delle fonti, alla cui stregua non è consentito ad una norma di regolamento attuativo derogare ad una disposizione legislativa. <br />	<br />
In base al suddetto principio, in caso di contrasto tra le due fonti normative prevale la fonte di grado superiore, con la conseguenza che, qualora il significato dell’art. 2, comma 3, del regolamento n. 4/R del 9.2.2007 fosse quello di sancire un caso di esonero dall’obbligo di valutazione integrata non previsto dal piano strutturale, il contrasto tra le due fonti andrebbe risolto dall’interprete dando prevalenza alla fonte di rango superiore, cioè all’art. 11, comma 2, della L.R. n. 1/2005, senza che sia necessaria l’impugnazione della norma di regolamento (Cons. Stato, VI, 3.10.2007, n. 5098; TAR Campania, Napoli, IV, 25.2.2011, n. 1178; TAR Lombardia, Milano, IV, 18.7.2007, n. 5424).<br />	<br />
In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbite le censure non esaminate. <br />	<br />
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 4.000 (quattromila) oltre IVA e CPA, da porre per metà a carico del Comune di Viareggio e per la restante metà a carico della società controinteressata. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata deliberazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Viareggio e Via Regia s.r.l. a corrispondere alla ricorrente, per metà ciascuno, la somma complessiva di euro 4.000 (quattromila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-17-2-2012-n-360/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2012 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.360</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-360/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-360/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.360</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari Ditta Individuale C. F., Ditta Individuale M. G., S. A. M. L.ca &#038; Ivo S.r.l., A. 2000 S.a.s. di G. L. (avv.ti Prof. R. Villata, D. Dodaro e L. Calzoni) c/ Regione Umbria (avv.ti P. Manuali e C. Iannotti) e nei confronti di A.R.P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-360/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-360/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.360</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari<br /> Ditta Individuale C. F., Ditta Individuale M. G., S. A. M. L.ca &#038; Ivo S.r.l., A. 2000 S.a.s. di G. L. (avv.ti Prof. R. Villata, D. Dodaro e L. Calzoni) c/ Regione Umbria (avv.ti P. Manuali e C. Iannotti) e nei confronti di A.R.P.A. Umbria</span></p>
<hr />
<p>principio di precauzione, principio di proporzionalità e perimetrazione di zone vulnerabili da nitrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Zone vulnerabili da nitrati – Perimetrazione – Art. 26, comma 9, D.M. 7 aprile 2006 – Attività amministrativa &#8211; Principi applicabili &#8211; Principi di proporzionalità e precauzione &#8211; Armonizzazione – Necessità – Conseguenze &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di perimetrazione di zone vulnerabili da nitrati (ZNV) ex art. 26, comma 9, D.M. Ambiente 7 aprile 2006, il principio di precauzione deve essere armonizzato, nella sua concreta attuazione, con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco; da ciò discende che tutte le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia debbono essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di un’attività istruttoria parimenti ineccepibile (alla luce di tali principi, il Collegio ha ritenuto legittime le misure regionali dirette ad ampliare l’area della zona vulnerabile da nitrati mediante l’individuazione di due fasce – “A” (area ristretta) e “B (area intermedia) – sottoposte a particolare protezione in ragione del diverso livello di azoto riscontrato)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 28 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Ditta Individuale C. F., Ditta Individuale M. G., S. A. M. L.ca &#038; Ivo S.r.l., A. 2000 S.a.s. di G. L., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Riccardo Villata e Domenico Dodaro, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Umbria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Manuali e Casimiro Iannotti, con domicilio eletto presso Paola Manuali in Perugia, corso Vannucci, 30; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
A.R.P.A. Umbria, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della delibera della Giunta Regionale n. 1330 del 28 settembre 2010, pubblicata nel B.U.R.U. n. 51 del 3 novembre 2010, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 393 dell&#8217;8 marzo 2010 concernente &#8216;Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Petrignano di Assisi: riadeguamento della perimetrazione e nuovo programma di azione – Modifiche” nonché degli atti presupposti, consequenziali e/o connessi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La controversia è collegata alla situazione di inquinamento ambientale del comprensorio suinicolo ubicato (soprattutto) nel territorio dei Comuni di Bettona, Bastia Umbra e Cannara. I provvedimenti adottati per farvi fronte, concernenti il funzionamento dell’impianto di trattamento dei reflui zootecnici di Passaggio di Bettona e le misure restrittive imposte agli allevatori, sono già stati oggetto di pronunce di questo Tribunale (cfr., da ultimo, sent. 8 giugno 2010, nn. 358, 359 e 360 e 1 giugno 2010, nn. 351 e 356).<br />	<br />
1.1. Per quanto interessa direttamente la presente controversia, con d.G.R. n. 1201/2005 (a causa dell’elevata presenza di detti inquinanti nella porzione settentrionale dell’acquifero della Valle Umbra, in destra del Chiascio), è stata individuata, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 152/1999 (oggi riprodotto nell’articolo 92 del d.lgs. 152/2006), la “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (ZVN)” denominata “Petrignano di Assisi” (comprendente aree dei tre Comuni suddetti e di quelli di Assisi e Torgiano).<br />	<br />
Con d.G.R. n. 2052/2005 è stato adottato un primo programma di azione per la tutela della ZVN, che, tra l’altro, consente l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento fino ad un apporto di azoto organico complessivo di 170 kg/ha annui. <br />	<br />
1.2. In seguito, sottolinea la Regione (cfr. memoria in data 3 febbraio 2011):<br />	<br />
&#8211; l’A.R.P.A. Umbria, con nota in data 10 luglio 2009 prot. 13934, ha trasmesso una relazione sulla permanente gravità della situazione ambientale del comprensorio suinicolo; dopo la chiusura dell’impianto di Passaggio di Bettona e l’avvio di un’indagine p<br />
&#8211; in data 20 novembre 2009, si è tenuto un incontro con il Ministero dell’ambiente, in esito al quale si è convenuto di ridefinire, a titolo cautelativo, la perimetrazione della ZVN, di introdurre in un’area ristretta limiti più restrittivi alle concentra<br />
1.3. Occorre aggiungere che l’Autorità di Bacino del Tevere ha incluso, nel Piano di gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale adottato con la deliberazione n. 1 in data 24 febbraio 2010, una “Misura Supplementare” che, nella prospettiva del raggiungimento degli obbiettivi di qualità fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, prevede per le Regioni, nelle zone in cui vengano riscontrate nelle acque di falda concentrazioni di nitrati superiori a 150 mg/l, l’obbligo di introdurre nei programmi di azione norme più restrittive di quelle contenute nel Codice della Buona Pratica Agricola approvato con il d.m. 19 aprile 1999; in particolare, vengono previste una riduzione pari al 30% del carico di azoto totale riferito al fabbisogno colturale individuato nel Codice e comunque una soglia massima di 130 Kg/ha, nonché la possibilità di stabilire un termine per l’eliminazione di qualsiasi apporto al terreno di nitrati in forma organica.<br />	<br />
2. Nel marzo del 2010 l’A.R.P.A. ha effettuato una campagna di monitoraggio volta a verificare lo stato delle falde idriche, per valutare l’efficacia del programma di azione; i risultati della campagna (cfr. relazione tecnica, trasmessa con nota prot. 8143 in data 13 aprile 2010 – prot. reg. 62650) hanno rilevato in più punti valori di concentrazione di nitrati superiori a 150 mg/l.<br />	<br />
2.1. E’ utile riportare per intero le &#8220;<i>Considerazioni finali</i>&#8221; di detta relazione tecnica sulla campagna di monitoraggio.<br />	<br />
Secondo l’A.R.P.A. &#8220;<i>Confrontando i risultati analitici delle due campagne, emerge un peggioramento dal punto di vista qualitativo delle acque sotterranee, nelle porzioni orientale e sud-orientale dell’area indagata, ed incrementi nelle concentrazioni di nitrati piuttosto rilevanti (vedere allegato B). Il peggioramento della situazione attuale rispetto alla campagna estiva potrebbe essere imputabile al trasporto in falda dei nitrati presenti nel suolo, ad opera delle abbondanti precipitazioni atmosferiche che hanno caratterizzato la stagione invernale. Vi sono tuttavia dei segnali positivi, desumibili dalle concentrazioni di nitriti, azoto ammoniacale e dalla presenza di batteri di origine fecale riscontrate nella recente campagna, che rispetto alla precedente, sono sensibilmente diminuite. Occorre evidenziare che i nitriti sono una componente metastabile dell’azoto che tende a trasformarsi velocemente in nitrati o in ammonio a seconda delle condizioni di pH e di potenziale redox della soluzione. Anche l’azoto ammoniacale, nelle falde freatiche (in quelle confinate può essere naturalmente presente in questa forma), tende a trasformarsi in nitrato, forma più stabile; pertanto, la presenza di tali sostanze in un acquifero freatico potrebbe indicare la presenza di un inquinamento recente. Si reputa necessario proseguire l’attività di monitoraggio sulla rete attuale, per avere informazioni di maggior dettaglio sulla qualità delle acque sotterranee in un periodo di osservazione più lungo per evidenziare, oltre alle ciclicità stagionali, la presenza di eventuali trend evolutivi</i>&#8220;.<br />	<br />
2.2. E’ seguita l’adozione della d.G.R. 8 marzo 2010, n. 393, non pubblicata e mai divenuta operativa. <br />	<br />
2.3. Dopo un confronto con le associazioni di categoria ed ulteriori accertamenti tecnici, che hanno condotto a modifiche del predetto provvedimento, è stata adottata la d.G.R. 28 settembre 2010, n. 1331, con la quale, in modifica della d.G.R. 2052/2005, sono state introdotte prescrizioni più restrittive.<br />	<br />
In particolare, per quanto interessa la presente controversia, l’area della ZVN è stata ampliata, e nell’ambito di essa sono state individuate due fasce – “A” (area ristretta) e “B (area intermedia) – sottoposte a particolare protezione in ragione del diverso livello di azoto riscontrato; per quanto interessa direttamente la controversia, nelle fasce A e B, è stato introdotto il divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti dei suini e, nella sola fascia A, è stata imposta la riduzione del 30% del carico di azoto, che comunque non deve essere superiore a 170 Kg/ha, come già stabilito per tutta la ZVN (punto 5); inoltre, è stato disposto che l’invio della comunicazione al Comune di cui agli articoli 13 e 14 della d.G.R. 2052/2005 (comunicazione preventiva di utilizzo di effluenti zootecnici) avvenga nelle forme del Documento Unico di Comunicazione, di cui alla misura Q34 del Piano di Tutela delle Acque, mediante apposita procedura informatizzata, o, nelle more dell’operatività di tale procedura, in forma cartacea (punto 4).<br />	<br />
Ciò, per la durata di due anni (punto 8), salvi gli esiti del monitoraggio demandato all’A.R.P.A. e le eventuali conseguenti conferme o revisioni delle prescrizioni, da effettuare al termine di ogni anno di osservazione (punto 9).<br />	<br />
3. Le società ricorrenti, che esercitano attività zootecnica ed agricola su aree comprese nella ZVN, impugnano dette prescrizioni della d.G.R. 1331/2010.<br />	<br />
Deducono le censure appresso sintetizzate.<br />	<br />
3.1. La nuova perimetrazione della ZVN comprende una superficie complessiva (ha 1687 circa per la zona A e 426 ha circa per la zona B) molto più estesa del territorio interessato dai superamenti della soglia critica di 150 mg/l (soltanto 6 punti sui 17 esaminati, concentrati in un’area assai limitata), e pertanto il suo provvedimento non appare proporzionato ai presupposti giustificativi ed agli scopi perseguiti.<br />	<br />
3.2. Irragionevole ed apodittica appare anche l’aver ascritto la contaminazione da azoto organico all’utilizzazione agronomica di effluenti suini, posto che l’A.R.P.A. aveva rilevato una riduzione delle sorgenti attive di inquinamento e che il peggioramento dello stato della falda appare piuttosto riconducibile alla percolazione di nitrati già presenti nel suolo. <br />	<br />
3.3. Il divieto di utilizzare a fini agricoli effluenti organici e non concimi sintetici è irragionevole e si pone in contrasto con gli articoli 92 e ss. del d.lgs. 152/2006 e 26 del d.m. 7 aprile 2006 n. 109, che promuovono la pratica della fertirrigazione nelle zone vulnerabili proprio per la sua capacità di ridurre il rischio di percolazione di azoto nelle acque profonde.<br />	<br />
Allo stesso modo, non è giustificato che il divieto colpisca soltanto gli effluenti suini e non quelli bovini e ovicaprini, se si considera che, ove trattati con sistemi di compostaggio, gli effluenti palabili di origine suina contengono pressoché la medesima quantità di azoto del letame bovino, e che non vi sono ormai (a seguito del Regolamento CE 1334/2003, che ha imposto una riduzione dei metalli pesanti quali additivi sui mangimi per suini) differenze sostanziali nella composizione chimica dei mangimi utilizzati per le diverse specie.<br />	<br />
Incomprensibile, prima che ingiustificato è il fatto che il divieto comprenda indistintamente la zona A e la zona B (anziché escludere quest’ultima, come pure era stato proposto in sede istruttoria).<br />	<br />
Altrettanto illogica ed irragionevole è la prescrizione di cui al punto 4, che – diversamente da quanto previsto dalla d.G.R. 2052/2005 &#8211; stabilisce il limite massimo di azoto utilizzabile per le coltivazioni agricole considerando, ai fini del calcolo, anche i nitrati di origine sintetica (ciò, a dire delle imprese ricorrenti, impedirebbe loro di produrre il mais per alimentare il bestiame).<br />	<br />
3.4. Il divieto predetto contrasta con le misure Q 33 e Q 34 del Piano di tutela delle acque della Regione approvato con l.r. 25/2010, che consentono l’impiego agronomico degli effluenti (la prima, in via transitoria per gli allevamenti collegati all’impianto di depurazione di Bettona, ancora non funzionante; la seconda, per gli altri allevamenti, previa realizzazione di misure di adeguamento inerenti il trattamento degli effluenti, da realizzare entro il 2013). <br />	<br />
3.5. Illogico ed irragionevole appare infine l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui agli articoli 13 e 14 della d.G.R. 2052/2005 nella forma del Documento Unico di Comunicazione di cui alla misura Q 34 del Piano, predetta, cui sono tenuti gli impianti di allevamento intensivo (ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 152/2006, oggi sostituito dall’articolo 112 del d.lgs. 152/2006); infatti, la procedura informatizzata su cui è incardinato il sistema del DUC non è ancora stata definita, e non è nemmeno stato predisposto un modello cartaceo di riferimento utilizzabile nelle more.<br />	<br />
4. Si è costituita in giudizio la Regione Umbria e controdeduce puntualmente.<br />	<br />
5. Il Collegio osserva anzitutto come non sia in discussione l’esistenza del potere di imporre misure restrittive del tipo di quelle impugnate – previste dal Piano di Gestione citato, basato sull’articolo 26, comma 9, del d.m. 7 aprile 2006, che, nel dettare criteri per la disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in attuazione dell’articolo 38 del d.lgs. 152/1999, considera le &#8220;<i>misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative</i> … <i>ivi compresa l’ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine</i>&#8220;, e riconducibili anche a quanto previsto dall’allegato 7, parte II, paragrafo 4, della Parte Terza del d.lgs 152/2006. Bensì la proporzionalità e la logicità o coerenza interna di dette misure, alla luce degli accertamenti effettuati.<br />	<br />
5.1. Le ricorrenti ricordano come il principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa implichi che l&#8217;Amministrazione debba adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti e si risolva, in sostanza, nell&#8217;affermazione secondo cui le autorità non possano imporre, sia con atti normativi che con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura sproporzionata, e cioè superiore, a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo che l&#8217;autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all&#8217;obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, IV, 22 novembre 2010, n. 25589). <br />	<br />
Tuttavia, nella materia della tutela ambientale, trova immediata applicabilità anche il principio di precauzione, ogniqualvolta sussistano incertezze riguardo all&#8217;esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, non occorrendo attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi; tale principio assume carattere di principio generale, di criterio interpretativo del sistema giuridico, e non consente, in sede di bilanciamento fra protezione della salute e libertà economica, di esonerare le imprese dall&#8217;adottare a loro spese le indispensabili misure di cautela (cfr. T.G.A., Trento, I, 8 luglio 2010, n. 171).<br />	<br />
Le ricorrenti, al riguardo, sottolineano che il principio di precauzione deve essere armonizzato, nella sua concreta attuazione, con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco; ne discende che tutte le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia debbono essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria parimenti ineccepibile (cfr. TAR Toscana, II, 31 agosto 2010, n. 5145; TAR Liguria, II, 15 ottobre 2010, n. 9501; T.A.R. Campania, Napoli, V, 2 novembre 2009, n. 6758).<br />	<br />
5.2. Chiariti i parametri di valutazione delle scelte regionali, va detto che la prospettazione delle imprese ricorrenti è incentrata sulla mancanza di consequenzialità tra risultanze tecnico-scientifiche presupposte, e contenuto delle misure contestate (in sostanza, sarebbe ingiustificato l’aver ascritto la contaminazione da azoto organico all’utilizzazione agronomica di effluenti suini); e considera sostanzialmente irrilevanti le vicende pregresse della zona e gli accertamenti effettuati in precedenza.<br />	<br />
Occorre però sottolineare che la relazione dell’A.R.P.A. dell’aprile 2010 evidenzia, come dato certo, una situazione di peggioramento qualitativo della acque sotterranee rispetto a quella rilevata nella precedente campagna di misurazioni effettuata nell’estate 2009.<br />	<br />
Che ciò sia essenzialmente dovuto al trasporto dei nitrati presenti nel suolo e che l’accresciuta concentrazione di nitrati si accompagni ad un’evoluzione positiva dell’inquinamento, con la riduzione del rilascio delle sostanze inquinanti, è – come dimostra il contenuto ma anche il tenore lessicale delle &#8220;<i>Considerazioni finali</i>&#8221; (&#8221; … <i>potrebbe essere imputabile</i> … <i>potrebbe indicare la presenza di un inquinamento recente </i>… &#8220;)- un’ipotesi; basata su significativi elementi sintomatici, ma pur sempre un ipotesi: tanto che la stessa A.R.P.A., ritiene necessario acquisire informazioni di maggior dettaglio in un periodo di osservazione più lungo, prima di poter &#8220;<i>evidenziare, oltre alle ciclicità stagionali, la presenza di eventuali trend evolutivi</i>&#8220;.<br />	<br />
Non appaiono privi di significato, poi, anche i dati risultanti dalle precedenti misurazioni, sempre riferite al c.d. anello di fertirrigazione, da cui risultavano le responsabilità (anche) della conduzione degli allevamenti suinicoli e della cattiva gestione delle infrastrutture di depurazione, ai fini del verificarsi del grave inquinamento da nitrati (e non solo), all’origine dell’adozione dei provvedimenti sopra ricordati. Anche in questo caso, non è superfluo sottolineare come nelle conclusioni (cfr. relazione luglio 2009, pagg. 16-19), la situazione riscontrata venisse definita dall’A.R.P.A. &#8221; … <i>ingestibile ed incontrollabile</i> … <i>In particolare risulta impossibile determinare i reali volumi di liquami distribuiti per ettaro di superficie e relative quantità di azoto, nel rispetto della normativa vigente, pur con l’installazione di contalitri in entrata e in uscita dall’impianto</i> …&#8221; e che fossero emerse &#8221; … <i>varie irregolarità relative al superamento dei limiti di azoto per ettaro di superficie previsti dalla normativa</i> …&#8221; così da affermare che l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, ed in particolare di quelli suinicoli, potrebbe &#8220;… <i>considerarsi più come smaltimento al suolo di un rifiuto di cui disfarsi, piuttosto che di una pratica agronomica finalizzata al riutilizzo degli elementi nutritivi (azoto, fosforo e potassio) e della sostanza organica per soddisfare i bisogni delle colture agrarie</i> …&#8221; .<br />	<br />
Può aggiungersi che, in relazione all’ipotesi del ridimensionamento della sorgente attiva di inquinamento, sono state esternate considerazioni che non confortano sulla stabilità di detto fenomeno (e quindi sulla superfluità di un rafforzamento delle misure all’uopo precedentemente adottate). Infatti – come sottolinea la Regione, ma si tratta di fatti notori, considerati anche nelle sentenze di questo Tribunale, succitate – a partire dal 2009 si è determinato un drastico ridimensionamento dell’attività suinicola, a causa della chiusura del depuratore di Bettona, dell’adozione di un nuovo regolamento comunale (più restrittivo) per la disciplina dell’attività zootecnica, e dell’adozione da parte del Comune di Bettona del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti nei confronti di numerose aziende.<br />	<br />
In altri termini, il ridimensionamento della sorgente attiva di inquinamento sembra dovuto (anche, o soprattutto) alla riduzione (temporanea) delle attività zootecniche, e non all’efficacia del programma d’azione adottato con la d.G.R. 2052/2005.<br />	<br />
5.3. Ad avviso del Collegio, in tale contesto, caratterizzato da un peggioramento della situazione dei corpi idrici, nonostante l’attuazione del primo programma d’azione, e quindi dall’esigenza di intervenire in modo più rapido ed incisivo, il principio di precauzione giustificava l’allargamento della ZVN e l’introduzione di misure più restrittive per le attività agricole e zootecniche, anche in mancanza di una prova diretta del fatto che il rilascio di inquinanti dai terreni non fosse diminuito nella quantità auspicata.<br />	<br />
5.4. Quanto al contenuto delle misure adottate, anzitutto non sembra illogico o sproporzionato che la nuova perimetrazione non sia stata strettamente correlata ai punti di prelievo nei quali l’A.R.P.A. aveva riscontrato il superamento della soglia di 150 mg/l.<br />	<br />
La Regione ha sottolineato (con riferimento alla planimetria – doc. n. 5) le ragioni per le quali le misure di protezione degli acquiferi sotterranei non possono essere limitate ai punti di maggiore criticità individuati dall’A.R.P.A.: <br />	<br />
&#8211; l’area interessata dal c.d. anello di fertirrigazione è ubicata in prossimità degli spartiacque sotterranei che delimitano la zona di alimentazione dei campi pozzi ad uso idropotabile pubblico di Petrignano e di Cannara;<br />	<br />
&#8211; lo spartiacque è di tipo dinamico, in quanto è funzione del regime dei prelievi e del bilancio idrogeologico del bacino; di conseguenza, in caso di periodi siccitosi e/o di incrementi di prelievi dal campo pozzi, detti spartiacque tendono ad avvicinarsi<br />
&#8211; l’andamento piezometrico riportato nella planimetria illustra le motivazioni dell’inserimento nelle aree di ampliamento delle zone sottogradiente idraulico, che possono pertanto essere interessate dalla diffusione dell’inquinamento con concentrazioni ch<br />
In sostanza, in considerazione di dette caratteristiche oggettive della zona e del reticolo idrografico, il principio di precauzione ben consentiva di estendere la perimetrazione.<br />	<br />
Le ricorrenti obiettano che tali considerazioni non fossero state esternate nella relazione A.R.P.A. dell’aprile 2010, formalmente richiamata nel documento istruttorio posto alla base del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Il Collegio osserva che il documento istruttorio, nel prendere in esame le richieste presentate in sede di partecipazione, quanto ai motivi per i quali non si ritiene possibile circoscrivere le perimetrazioni delle fasce A e B ai soli “picchi di concentrazione” di nitrati superiori a 150 mg/l, ribadisce sinteticamente che &#8220;<i>la definizione delle fasce è avvenuta attraverso l’individuazione del bacino idrogeologico afferente l’area gravemente inquinata il cui ridimensionamento comporterebbe l’inefficacia del nuovo programma di azione</i>&#8220;. Trattandosi di dati (essenzialmente: presenza di spartiacque di tipo dinamico, zone sottogradiente idraulico) tendenzialmente oggettivi e documentati, già evidenziati nelle relazioni dell’A.R.P.A. del luglio e dell’ottobre del 2009, alle quali la relazione dell’aprile 2010 evidentemente si ricollega – e, peraltro, non contestati in giudizio &#8211; il riferimento ad essi non comporta alcuna violazione del divieto di integrazione postuma del provvedimento.<br />	<br />
5.5. Non sembra ravvisabile una contraddizione viziante nella difformità di contenuto, rispetto alle misure Q33 e Q34 del Piano regionale di tutela delle acque.<br />	<br />
Dette previsioni risultano collegate a determinati presupposti (adeguamento e riattivazione dell’impianto di depurazione di Bettona; adeguamento dell’impianto di Olmeto; realizzazione di misure di adeguamento inerenti il trattamento degli effluenti da parte degli allevatori), ancora mancanti e per la cui realizzazione sono comunque previsti tempi più lunghi (cfr. d.G.R. in data 31 maggio 2010, n. 802 e 25 ottobre 2010, n. 1501).<br />	<br />
L’integrazione del programma di azione per la ZVN risponde invece ad una logica di immediato contrasto della situazione di inquinamento, perdurante nonostante le iniziative assunte in precedenza, e – come esposto – è dichiaratamente destinata ad operare nel breve periodo ed intrinsecamente soggetta a revisioni o conferme.<br />	<br />
Pertanto, tra le previsioni dei due provvedimenti non vi è contraddizione, ma complementarietà; ed anche laddove fosse ravvisabile un contrasto irriducibile, dovrebbe darsi la prevalenza a quelle del secondo.<br />	<br />
5.6. Restano da valutare i profili di censura che riguardano la coerenza per così dire “interna” delle misure restrittive impugnate.<br />	<br />
Va ribadito che l’individuazione delle zone A e B è finalizzata all’applicazione o meno della ulteriore misura della riduzione del carico massimo di azoto consentito, e quindi ha una sua validità anche se il divieto di fertirrigazione accomuna le due aree.<br />	<br />
Poi, la ricomprensione dei concimi sintetici nel limite massimo di azoto utilizzabile per le coltivazione appare tutt’altro che illogica ed irragionevole. Infatti, la logica di una siffatta misura è quella di preservare le falde da una eccessiva concentrazione di inquinanti, e quindi ben può risultare priva di rilevanza la fonte di provenienza dei nitrati.<br />	<br />
Quanto alla lamentata discriminazione tra effluenti suini ed effluenti delle altre categorie di bestiame da allevamento, non sembra che le ricorrenti abbiano interesse a contestare un trattamento più favorevole riservato a diversi settori zootecnici di cui non fanno parte. La limitazione, peraltro, si spiega semplicemente con il fatto che nella zona, da decenni, esiste un importante distretto suinicolo, e non vi sono importanti allevamenti bovini o ovicaprini, ed è pertanto con gli allevamenti di suini che le misure di tutela dovevano fare i conti. D’altra parte, è perfino superfluo ribadire che è da tali allevamenti che sono derivate le problematiche in questione, all’origine dell’individuazione della ZVN e della stessa introduzione delle misure Q 33, Q 34 e Q 35, nel Piano di tutela delle acque.<br />	<br />
Viene anche censurata l’llogicità e la non sostenibilità economica della combinazione tra la prescrizione sul carico massimo di azoto (tanto più, nella misura ridotta applicabile alla zona A) ed il divieto di fertirrigazione con effluenti suini (applicabile alle zone A e B).<br />	<br />
Il Collegio rileva come detta combinazione non precluda – come lamentano le ricorrenti – il commercio del concime organico da esse prodotte, né comunque ne impedisce l’utilizzazione in aree diverse della ZVN ed in zone esterne ad essa.<br />	<br />
Non può negarsi che si ponga in controtendenza rispetto alle disposizioni volte a promuovere tale pratica agronomica. La misura combinata – oltre a rendere meno economico l’allevamento dei suini nella zona, che non si può giovare degli effluenti suini per concimare (nelle zone A e B) la coltivazione di mais destinata all’alimentazione dei suini stessi – potrebbe risultare una diseconomia anche dal punto di vista del “bilancio ambientale” complessivo degli impatti legati alla zootecnia. Va però considerato, ancora una volta, che proprio gli allevamenti suinicoli sono all’origine della problematiche ambientali nella zona; che i moderni concimi chimici sono formulati al fine di consentire un lento rilascio delle sostanze nel suolo per evitare, o quanto meno ridurre i fenomeni negativi di infiltrazione nella falda; e che, quindi, la compressione della libertà di iniziativa economica, sotto il profilo della limitazione delle sinergie produttive, e la conseguente ridotta razionalità nella organizzazione del ciclo produttivo, appaiono giustificate dalla preminente esigenza di tutela ambientale di fronte a fenomeni di grave inquinamento.<br />	<br />
Può sottolinearsi che tali fenomeni avrebbero potuto giustificare addirittura misure più drastiche ed in grado di garantire risultati più rapidi e sicuri, mentre l’iniziativa della Regione, nel corso degli ultimi anni, sembra caratterizzata da una gradualità nell’introduzione di misure di protezione e risanamento ambientale, volta a tener conto dell’esigenza di salvaguardare (in forme ambientalmente sostenibili) l’attività zootecnica.<br />	<br />
5.7. Infine, la trasmissione del Documento Unico di Comunicazione attraverso la procedura informatizzata è prevista come sistema di comunicazione a regime, surrogabile nelle more della realizzazione della procedura dal tradizionale modello cartaceo.<br />	<br />
Non è provato se il modello cartaceo di DUC sia stato o meno reso disponibile. Ma sembra evidente che, fino a che non venisse reso disponibile, nessun inadempimento e nessuna sanzione potrebbero essere contestati alle imprese a fronte del ritardato inoltro della comunicazione richiesta.<br />	<br />
L’eventuale inadempimento non appare quindi in grado di inficiare la previsione in questione.<br />	<br />
6. In conclusione, il provvedimento impugnato si sottrae a tutte le censure dedotte.<br />	<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />	<br />
7. In considerazione della complessità ed opinabilità delle questioni esaminate, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-360/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.360</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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