<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>36 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/36/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/36/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2025 16:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>36 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/36/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sulla rilevanza dell&#8217;istanza di fissazione udienza.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-dellistanza-di-fissazione-udienza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 15:35:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89312</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-dellistanza-di-fissazione-udienza/">Sulla rilevanza dell&#8217;istanza di fissazione udienza.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Istanza di fissazione udienza &#8211; Interesse alla proposizione &#8211; Parte istante &#8211; Tutela cautelare &#8211; Procedibilità L’art. 71 c.p.a. dispone che la fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta “da una delle parti”, e, pertanto, ai fini della discussione del merito l’iniziativa processuale in questione può</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-dellistanza-di-fissazione-udienza/">Sulla rilevanza dell&#8217;istanza di fissazione udienza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-dellistanza-di-fissazione-udienza/">Sulla rilevanza dell&#8217;istanza di fissazione udienza.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Istanza di fissazione udienza &#8211; Interesse alla proposizione &#8211; Parte istante &#8211; Tutela cautelare &#8211; Procedibilità</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 71 c.p.a. dispone che la fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta “<i>da una delle parti”,</i> e, pertanto, ai fini della discussione del merito l’iniziativa processuale in questione può provenire da una qualunque parte processuale, sicché anche l’istanza di fissazione di udienza proveniente da una parte diversa dal ricorrente è idonea a conseguire il risultato e a impedire (purché tempestiva) il decorrere e il maturare della perenzione annuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, tuttavia, l’art. 55 c. 4 c.p.a., laddove afferma che “<i>la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito</i>” deve essere interpretato nel senso che al fine della procedibilità della domanda cautelare l’istanza di fissazione dell’udienza di merito deve provenire dalla parte che ha chiesto la tutela cautelare; invero, la richiesta di tutela cautelare rientra nella disponibilità esclusiva della parte che la chiede, e solo questa può valutare se farla calendarizzare o (implicitamente) rinunciarvi; la <i>ratio</i> sottesa si fonda sul principio di soccombenza e sull’interesse al ricorso; a fronte di una sentenza esecutiva, solo la parte lesa dall’esecutività della sentenza può dolersene e chiederne la sospensione; per converso, la parte che si avvantaggia di una sentenza esecutiva può, ove la sentenza non venga di fatto eseguita, chiederne l’esecuzione nei modi di legge, ma non anche chiedere che il giudice di appello certifichi, d’ufficio e in assenza di iniziativa del soccombente, l’esecutività della sentenza.</p>
<hr />
<p>Pres. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5586 del 2024, proposto da Giandomenico Piccolo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Di Monda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
con l’appello incidentale autonomo di AIFA, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia <i>ex lege</i>, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Valeria Manduchi, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, anche appellante incidentale <i>sub conditione;</i></p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Affronti Maria Letizia, Alessio Virginia, Coretto Federica, Corvo Serenella Maria, Iacovissi Vincenzo, Leone Federico, Michienzi Giacinto, Padalino Federica, Ricco&#8217; Alessandro, Tortorella Annachiara, Tramutola Valentina, Tuveri Matteo, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma, sia quanto all’appello principale che quanto all’appello incidentale autonomo e condizionato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) 18.3.2024 notificata in data 8.5.2024, n. 5425/2024, resa tra le parti,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’appello incidentale autonomo di AIFA;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’appello incidentale condizionato di Valeria Manduchi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato e ritenuto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sia l’appello principale che l’appello incidentale autonomo dell’AIFA, entrambi depositati in data 9.7.2024, sono corredati da domanda cautelare ma non anche da istanza di fissazione di udienza e che pertanto ad oggi, in applicazione dell’art. 55, c. 4 c.p.a., non si è proceduto a calendarizzare la domanda cautelare (art. 55, c. 4 c.p.a.: “<i>la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio”</i>);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la parte vittoriosa in primo grado ha notificato e depositato (in data 1.10.2024) un appello incidentale espressamente qualificato come “condizionato”, e in data 14.1.2025 ha presentato istanza di fissazione dell’udienza di merito chiedendo che sia fissata anche l’udienza cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 71 c.p.a. dispone che la fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta “<i>da una delle parti”,</i> e, pertanto, ai fini della discussione del merito l’iniziativa processuale in questione può provenire da una qualunque parte processuale, sicché anche l’istanza di fissazione di udienza proveniente da una parte diversa dal ricorrente è idonea a conseguire il risultato e a impedire (purché tempestiva) il decorrere e il maturare della perenzione annuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, l’art. 55 c. 4 c.p.a., laddove afferma che “<i>la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito</i>” deve essere interpretato nel senso che al fine della procedibilità della domanda cautelare l’istanza di fissazione dell’udienza di merito deve provenire dalla parte che ha chiesto la tutela cautelare; invero, la richiesta di tutela cautelare rientra nella disponibilità esclusiva della parte che la chiede, e solo questa può valutare se farla calendarizzare o (implicitamente) rinunciarvi; la <i>ratio</i> sottesa si fonda sul principio di soccombenza e sull’interesse al ricorso; a fronte di una sentenza esecutiva, solo la parte lesa dall’esecutività della sentenza può dolersene e chiederne la sospensione; per converso, la parte che si avvantaggia di una sentenza esecutiva può, ove la sentenza non venga di fatto eseguita, chiederne l’esecuzione nei modi di legge, ma non anche chiedere che il giudice di appello certifichi, d’ufficio e in assenza di iniziativa del soccombente, l’esecutività della sentenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; pertanto, l’istanza di fissazione di udienza in atti verrà a tempo debito valutata ai fini della fissazione dell’udienza di merito secondo i criteri di priorità nella fissazione dei meriti stabiliti dal c.p.a. (e declinati, per la III Sezione, nel d.p. 9.10.2024 n. 54), mentre non vi è luogo a provvedere sulla accessoria istanza di fissazione dell’udienza cautelare, in assenza di istanza da parte dell’appellante principale o dell’appellante incidentale autonomo, i soli soggetti che hanno chiesto la sospensione cautelare della sentenza.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non luogo a provvedere sull’istanza di Valeria Manduchi di fissazione dell’udienza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’udienza di merito sarà fissata al tempo debito secondo i criteri di priorità stabiliti dal c.p.a. (v. d.p. n. 54/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2025.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-dellistanza-di-fissazione-udienza/">Sulla rilevanza dell&#8217;istanza di fissazione udienza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-3-2021-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-3-2021-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-3-2021-n-36/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.36</a></p>
<p>Pres. &#8211; Est. Polidori Referendum propositivo &#8211; Distretto biologico- Bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti- Assenza di &#8220;diritti tiranni&#8221;- Necessità  di una motivazione &#8220;rafforzata&#8221; L&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata ex art. 52, comma 2, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige può comprimere il diritto di voto in vista di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-3-2021-n-36/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-3-2021-n-36/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  &#8211; Est. Polidori</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Referendum propositivo &#8211; Distretto biologico- Bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti- Assenza di &#8220;diritti tiranni&#8221;- Necessità  di una motivazione &#8220;rafforzata&#8221;</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata ex art. 52, comma 2, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige può comprimere il diritto di voto in vista di esigenze di tutela della salute pubblica collegate all&#8217;attuale emergenza da Covid-19 ma  necessaria una motivazione &#8220;rafforzata&#8221; che dimostri l&#8217;insussistenza di valide alternative. Nel rispetto della giurisprudenza costituzionale, infatti, l&#8217;assetto di interessi derivante dalla decisione della pubblica amministrazione deve costituire l&#8217;esito di un giudizio di bilanciamento in cui nessun diritto si configura come &#8220;tiranno&#8221;.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</strong><br /> <strong>(Sezione unica)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 19 del 2021, proposto da Fabio Giuliani, anche in qualità  di legale rappresentante pro tempore del <a>Comitato costituitosi per sostenere il referendum propositivo provinciale sul distretto biologico, </a>rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ceola e Federico Fedrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Cavour n. 34, presso lo studio dei predetti avvocati;<br /> contro<br />  <br /> la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Fozzer, Sabrina Azzolini e Marialuisa Cattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l&#8217;avvocato Giuliana Fozzer in Trento, piazza Dante n. 15, presso la sede dell&#8217;Avvocatura della Provincia;<br /> e con l&#8217;intervento di<br />  <br /> ad adiuvandum:<br /> Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Scotti, Raffaele Bifulco, Paolo Pittori e Carlo Contaldi La Grotteria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> per l&#8217;annullamento<br />  <br /> dell&#8217;ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 63 in data 15 gennaio 2021, nella parte in cui viene disposta la sospensione, fino al 30 aprile 2021, della procedura relativa al referendum propositivo, ai sensi della legge provinciale n. 3/2003, sul distretto biologico, già  ammesso con la delibera della Commissione referendaria n. 1 del 23 dicembre 2019, e nella parte in cui, in violazione dell&#8217;art. 2 della legge n. 241/1990 e dell&#8217;art. 3 della legge provinciale n. 23/1992, non viene concluso il procedimento di indizione dei comizi referendari, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali,<br />  <br /> con conseguente condanna del Presidente della Provincia autonoma di Trento a esercitare il proprio potere-dovere di indizione del predetto referendum convocando i comizi referendari nella finestra temporale febbraio-maggio 2021.<br />  <br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />  <br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia autonoma di Trento;<br />  <br /> Visto l&#8217;atto di intervento in giudizio di Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol;<br />  <br /> Viste le memorie e tutti gli atti della causa;<br />  <br /> Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante &#8220;Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19&#8221; &#8211; convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e modificato con decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 &#8211; ed in particolare l&#8217;articolo 25 rubricato &#8220;Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo&#8221;, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;<br />  <br /> Visto il decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 33 del 4 novembre 2020;<br />  <br /> Visto l&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />  <br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, svoltasi con le modalità  da remoto previste dall&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020, il consigliere Carlo Polidori e uditi gli avvocati Giovanni Ceola, Federico Fedrizzi, Giuliana Fozzer e Carlo Contaldi La Grotteria, collegati in videoconferenza, come da verbale di udienza;<br />  <br /> Sentite le parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />  <br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br />  <br /> FATTO<br />  <br /> 1. Il signor Fabio Giuliani &#8211; promotore, unitamente ad altri cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia di Trento, del <a>referendum propositivo per il riconoscimento del territorio agricolo provinciale quale distretto biologico, al fine di tutelare la salute, l&#8217;ambiente e la biodiversità , indirizzando la coltivazione, l&#8217;allevamento, la trasformazione, la preparazione alimentare e industriale dei prodotti con sistemi di produzione biologici </a>&#8211; con il ricorso in esame riferisce, in punto di fatto, che la Commissione referendaria con la delibera n. 1 del 23 dicembre 2019 ha ritenuto ammissibile la proposta di referendum avente il seguente quesito: «Volete che, al fine di tutelare la salute, l&#8217;ambiente e la biodiversità , la Provincia Autonoma di Trento disciplini l&#8217;istituzione su tutto il territorio agricolo provinciale di un distretto biologico, adottando iniziative legislative e provvedimenti amministrativi &#8211; nel rispetto delle competenze nazionali ed europee &#8211; finalizzati a promuovere la coltivazione, l&#8217;allevamento, la trasformazione, la preparazione alimentare e agroindustriale dei prodotti agricoli prevalentemente con i metodi biologici, ai sensi dell&#8217;art. 13 del decreto legislativo 228/2001, e compatibilmente con i distretti biologici esistenti?».<br />  <br /> Rappresenta altresì il ricorrente che la predetta Commissione con la successiva delibera n. 2 del 28 aprile 2020 ha dichiarato regolari le 12.848 firme raccolte dal Comitato promotore del referendum e, quindi,  iniziato a decorrere il termine semestrale per l&#8217;indizione dei comizi referendari (termine previsto dall&#8217;art. 22 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3), ma contestualmente  iniziato un «inspiegabile comportamento ostruzionistico» del Presidente della Provincia nei confronti del referendum. Difatti in data 2 maggio 2020 la predetta delibera n. 2 del 2020  stata comunicata al Presidente della Provincia, ma questi, invece di convocare il referendum in una data ricompresa nei sei mesi successivi, ha dapprima respinto l&#8217;ipotesi (pur suggerita con varie iniziative legislative) di far svolgere il referendum contemporaneamente alle elezioni comunali &#8211; in origine previste nel mese di maggio 2020, ma poi tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 a seguito dello spostamento disposto con apposita legge regionale a causa della pandemia da Covid-19 &#8211; e poi nel mese di dicembre ha presentato un emendamento alla legge finanziaria provinciale per rinviare il referendum, emendamento peraltro non ammesso in quanto estraneo alle materie legislative oggetto della legge finanziaria e rientrante in una materia (quella relativa alla disciplina del referendum) per la quale l&#8217;art. 47 dello Statuto prevede un iter legislativo rafforzato.<br />  <br /> Riferisce infine il ricorrente che l&#8217;ultimo «atto di ostruzionismo» del Presidente della Provincia  costituito dall&#8217;impugnata ordinanza n. 63 in data 15 gennaio 2021, che a causa dell&#8217;emergenza sanitaria connessa alla pandemia di Covid-19 prevede &#8211; fra l&#8217;altro &#8211; la sospensione della procedura relativa all&#8217;indizione del referendum fino alla data del 30 aprile 2021, con eventuale ripresa del normale iter nei successivi cinque mesi se il Governo non dovesse prorogare lo stato di emergenza.<br />  <br /> 2. Quindi il ricorrente &#8211; premesso che l&#8217;impugnata ordinanza deve essere qualificata non già  come un atto politico, bensì come un provvedimento amministrativo &#8211; ne chiede l&#8217;annullamento deducendo i seguenti motivi.<br />  <br /> I) Violazione dell&#8217;art. 48 cost. e del Testo Unico delle leggi elettorali, approvato con il d.P.R. 30 marzo 1957, n 361; violazione del principio di imparzialità  e buon andamento dell&#8217;amministrazione.<br />  <br /> Secondo l&#8217;art. 48 Cost., &#8220;Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età . Il voto  personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio  dovere civico&#8221;. Analogamente dispone l&#8217;art. 4, comma 1, del Testo Unico delle leggi elettorali, secondo il quale &#8220;Il voto  un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica&#8221;.<br />  <br /> Dunque il Presidente della Provincia &#8211; intervenendo nella procedura referendaria per cui  causa non già  come organo politico, bensì come organo di vertice dell&#8217;amministrazione &#8211;  titolare di una discrezionalità  amministrativa che incontra innanzi tutto il limite costituito dalla predeterminazione dei fini stabiliti dagli articoli innanzi richiamati, in forza dei quali ogni organo della Repubblica deve promuovere l&#8217;esercizio del voto. Di conseguenza, tra due opzioni (per il resto equivalenti), il Presidente della provincia « tenuto a scegliere quella che maggiormente facilita e promuove l&#8217;esercizio del diritto di voto e l&#8217;adempimento del dovere di voto da parte del cittadino» e, nel caso in esame, l&#8217;opzione che meglio promuove l&#8217;esercizio del diritto di consiste nel garantire lo svolgimento del referendum nei tempi prescritti dal legislatore, fissandone con celerità  la data, già  inopinatamente rimandata lo scorso anno, allorquando sarebbe stato possibile accorparla a quella delle elezioni amministrative.<br />  <br /> Ciò non significa ignorare che con il diritto di voto possono coesistere altri diritti, di pari rilievo costituzionale, tra i quali spicca il diritto alla salute di cui all&#8217;art. 32 Cost., espressamente richiamato nell&#8217;incipit dell&#8217;impugnata ordinanza. Tuttavia contemperare contrapposti interessi non significare sopprimerne uno al preteso fine di tutelarne un altro, peraltro di pari rango. Ed invero nella fattispecie il bilanciamento di interessi si può e si deve operare diversamente, ossia approntando misure che consentano l&#8217;esercizio del diritto di voto nella consultazione referendaria e il contestuale adempimento del dovere dei cittadini di partecipazione alla vita democratica della Nazione, nel rispetto di protocolli di sicurezza idonei a tutelare la salute pubblica, così come  avvenuto nel caso delle elezioni amministrative dello scorso autunno, allorquando un corretto bilanciamento degli interessi ha comportato l&#8217;apertura dei seggi con applicazione di rigide norme di distanziamento sociale e con l&#8217;utilizzo di dispositivi di protezione individuale.<br />  <br /> In definitiva l&#8217;impugnata ordinanza  illegittima in quanto, «tra una scelta che favorisce l&#8217;esercizio del voto ed una che lo rende più difficoltoso o, peggio, lo rimandi sine die,  obbligo dell&#8217;amministrazione preferire la prima».<br />  <br /> II) Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento.<br />  <br /> I «molteplici tentativi» del Presidente della Provincia «per boicottare di fatto il referendum», financo cercando di forzare i limiti delle materie oggetto della legge finanziaria provinciale, dimostrano che il rinvio sine die disposto con l&#8217;impugnata ordinanza trova la propria reale ragion d&#8217;essere «non già  in valutazioni connesse alla buona amministrazione ed all&#8217;efficacia, imparzialità  ed efficienza dell&#8217;agire amministrativo, quanto piuttosto in tutt&#8217;altro che nobili ragioni di ordine politico».<br />  <br /> Dunque, avendo il Presidente della Provincia assoggettato una scelta puramente amministrativa e strettamente disciplinata dalla legge &#8211; qual  quella relativa alla fissazione della data del referendum &#8211; a ragioni di ordine puramente politico, l&#8217;impugnata ordinanza  illegittima perchè affetta da sviamento di potere.<br />  <br /> III) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼edtirol, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; violazione degli articoli 10 e 12 della legge provinciale n. 3/2003; violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 22 della legge provinciale n. 3/2003; violazione del principio di proporzionalità ; carenza di potere.<br />  <br /> Il diritto a promuovere referendum propositivi, consultivi e abrogativi,  previsto dall&#8217;art. 47 dello Statuto speciale, in forza del quale le leggi in materia di &#8220;esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo&#8221; sono rafforzate, sia per quanto riguarda i criteri di approvazione (maggioranza assoluta), sia per quanto riguarda l&#8217;entrata in vigore delle leggi stesse (posticipata di tre mesi per consentire, ove richiesto, lo svolgimento di un eventuale referendum abrogativo o confermativo). Tale &#8220;procedura rafforzata&#8221; discende, quindi, dalla prioritaria valenza costituzionale delle disposizioni sui referendum.<br />  <br /> Ne deriva che il diritto di voto nelle consultazioni referendarie &#8211; in quanto diritto fondamentale dei cittadini, al pari del diritto di voto nelle consultazioni elettorali &#8211; non può essere limitato con meri atti amministrativi, e quindi, una volta verificatisi i presupposti di legge, l&#8217;Amministrazione  tenuta a dar corso all&#8217;iter di indizione del referendum senza ritardi e secondo le procedure normativamente previste. In altri termini, posto che il perimetro della discrezionalità  del Presidente della Provincia  strettamente circoscritto, residua in capo a tale Autorità  solo il potere di individuare il giorno in cui convocare i comizi referendari, peraltro in un arco temporale rigorosamente predeterminato, non essendo normativamente prevista la possibilità  che il Presidente della Provincia autonomamente decida una sospensione dell&#8217;iter referendario e/o il differimento del giorno fissato per la consultazione. Difatti la legge provinciale n. 3/2003 (come modificata dalla legge provinciale n. 9/2019) nel disciplinare l&#8217;istituto del referendum (propositivo, consultivo ed abrogativo) prevede due periodi per lo svolgimento delle consultazioni referendarie &#8211; entro sei mesi dall&#8217;ammissione del referendum o nel periodo dell&#8217;anno ricompreso tra i mesi di febbraio e maggio, con esclusione delle domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività  civili o religiose &#8211; e consente il rinvio della consultazione solo nel caso di cui all&#8217;art. 21, comma 2, ossia in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale.<br />  <br /> L&#8217;impugnata ordinanza , quindi, illegittima perchè: A) l&#8217;art. 47 dello Statuto speciale non consente modifiche delle disposizioni legislative in materia referendaria che non siano adottate con legge approvata a maggioranza qualificata, così precludendo la possibilità  di derogare alle disposizioni stesse mediante semplici atti amministrativi (tanto  vero che il rinvio delle elezioni amministrative per l&#8217;anno 2020  stato disposto con una legge regionale, adottata a maggioranza qualificata); B) la legge provinciale n. 3/2003 prevede termini inderogabili entro i quali deve essere fissata la data del referendum, e questi termini erano già  decorsi al momento dell&#8217;adozione dell&#8217;impugnata ordinanza; C) l&#8217;art. 21 della legge provinciale n. 3/2003 non prevede possibilità  di disporre &#8211; nè seguendo l&#8217;iter legislativo ordinario, nè tantomeno a mezzo di un provvedimento amministrativo &#8211; la sospensione della procedura referendaria per motivi diversi dall&#8217;anticipato scioglimento del Consiglio provinciale; D) la legge provinciale n. 3/2003 impone di fissare la data del referendum entro sei mesi dall&#8217;approvazione del quesito e comunque nel periodo febbraio-maggio di ogni anno, mentre nella fattispecie non  solo decorso il termine semestrale di cui all&#8217;art. 10 della stessa legge, ma  prossima a chiudersi anche la finestra temporale successiva (ossia il periodo dell&#8217;anno ricompreso tra i mesi di febbraio e maggio) di cui all&#8217;art. 22, e quindi l&#8217;impugnata ordinanza determina un rinvio della consultazione ad un dies incertus, che in assenza di una tempestiva pronuncia di questo Tribunale verrebbe individuato dopo la chiusura della finestra temporale febbraio-maggio 2021.<br />  <br /> Inoltre la decisione di rinviare sine die la consultazione referendaria viola il principio di proporzionalità  ed adeguatezza dell&#8217;azione amministrativa, nella misura in cui la scelta di non consentire lo svolgimento del referendum, mentre nello scorso autunno si sono regolarmente convocati e tenuti i comizi elettorali per le elezioni amministrative, risulta ingiustificata ed ingiustificabile.<br />  <br /> IV) Violazione dell&#8217;art. 2 della legge n. 241/1990 e dell&#8217;art. 3 della legge provinciale n. 3/2003.<br />  <br /> Nella fattispecie il procedimento amministrativo previsto dalla legge provinciale n. 3/2003 avrebbe dovuto concludersi, entro sei mesi a far data dal 6 maggio 2020, con l&#8217;adozione del provvedimento di indizione dei comizi referendari. Invece tale provvedimento non  stato adottato e, anzi, con l&#8217;impugnata ordinanza, adottata solo il 15 gennaio 2021,  stata disposta una sospensione sine die del procedimento in assenza del necessario fondamento normativo. Dunque tale ordinanza  illegittima perchè contrasta con le disposizioni delle leggi (nazionale e provinciale) che impongono a ciascuna Amministrazione di concludere i procedimenti amministrativi entro tempi certi e con l&#8217;adozione di provvedimenti espressi.<br />  <br /> Nè tale evidenza  superabile invocando cause di forza maggiore, non solo perchè tali cause dovrebbero risultare dalla motivazione del provvedimento (il che non si verifica nel caso in esame), ma soprattutto perchè nella fattispecie siffatte cause non sussistono, come dimostra la convocazione, nell&#8217;autunno del 2020, dei comizi elettorali per le elezioni amministrative.<br />  <br /> V) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa e/o carente motivazione, irragionevolezza manifesta.<br />  <br /> Nella motivazione dell&#8217;impugnata ordinanza non vi  alcun cenno alle norme che eventualmente consentirebbero il rinvio della consultazione referendaria, semplicemente perchè tali norme non esistono.<br />  <br /> Inoltre, sebbene l&#8217;impugnata ordinanza risulti gravemente lesiva del diritto costituzionale dei cittadini di esprimere il proprio voto nella consultazione referendaria, il Presidente della Provincia si  limitato a richiamare in motivazione presunte difficoltà  organizzative, connesse alla pandemia in atto, e a svolgere discutibili considerazioni sui costi del referendum e sulla necessità  di non stampare inutilmente la relativa modulistica, mentre  del tutto evidente che il problema potrebbe riguardare solo la data della consultazione, che ben potrebbe essere omessa nella stampa della modulistica ed aggiunta in seguito con un timbro datario. Del resto, seppure l&#8217;emergenza epidemiologica si protraesse nei prossimi mesi, il lavoro preparatorio degli uffici provinciali (predisposizione della modulistica e delle schede) non sarebbe impedito, poichè gli uffici non sono chiusi ed il personale continua a lavorare in presenza o a distanza, e lo stesso vale per le tipografie che devono stampare i moduli e le schede. In ogni caso il riferimento alla generica e indimostrata esigenza di prevenire il rischio di uno spreco di denaro pubblico non vale a giustificare la sospensione in via amministrativa dell&#8217;esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, qual  il diritto di voto.<br />  <br /> Nè vale a giustificare la sospensione della procedura la generica esigenza di prevenzione generale (pure richiamata in motivazione), connessa alla diffusione del virus. Premesso che manca il necessario approfondimento istruttorio che confermi l&#8217;esistenza di una correlazione tra lo svolgimento della consultazione referendaria e l&#8217;aumento dei rischi per la salute pubblica, resta il fatto che le elezioni amministrative si sono regolarmente svolte nell&#8217;autunno del 2020, allorquando la pandemia era in piena fase espansiva e non vi era ancora la disponibilità  dei vaccini, oggi in distribuzione. In tale occasione, all&#8217;esito di una corretta ponderazione dei contrapposti interessi,  stata ritenuta adeguata a ridurre i rischi per la salute pubblica l&#8217;adozione di misure di protezione individuale e di distanziamento sociale, grazie alle quali la consultazione elettorale si  svolta in piena sicurezza. Invece il Presidente della Provincia &#8211; in assenza di qualsivoglia rigorosa indagine epidemiologica, e invocando rischi meramente eventuali e non ponderati &#8211; ha ritenuto di poter sospendere un diritto di rango costituzionale, qual  il diritto di voto, senza neppure considerare la possibilità  di adottare meno invasive misure, idonee a salvaguardare tanto il diritto di voto, quanto il diritto alla salute.<br />  <br /> Inoltre, a conferma dell&#8217;illogicità  della motivazione del provvedimento impugnato, vale evidenziare che attualmente &#8211; pur a fronte dei rischi di diffusione del virus connessi agli assembramenti di persone &#8211; sono aperti luoghi di pubblico interesse come le scuole, i luoghi di culto ed i supermercati, perchè in questi casi il bilanciamento operato tra i contrapposti interessi si  correttamente tradotto nella predisposizione di protocolli di sicurezza, basati sul distanziamento personale e sull&#8217;adozione dei dispositivi di protezione individuali. Dunque analoghe misure ben potrebbero essere adottate per consentire lo svolgimento della consultazione referendaria, senza comprimere oltre l&#8217;esercizio del diritto di voto.<br />  <br /> Infine l&#8217;impugnata ordinanza  illegittima per irragionevolezza, illogicità  e carenza di motivazione perchè «qualsiasi elezione, per poter essere spostata, dovrebbe essere anzitutto indetta»; invece al momento non  stato adottato alcun decreto che indice il referendum per cui  causa, fissandone la data. In particolare non  stato considerato che la cessazione dello stato di emergenza  prevista per il 30 aprile 2021 e, quindi, se la consultazione referendaria fosse fissata per domenica 30 maggio 2021 sarebbe garantito un ragionevole lasso di tempo per la propaganda referendaria e la consultazione potrebbe svolgersi con sufficienti margini di sicurezza, adottando adeguate misure di prevenzione (mascherina, distanziamento personale, sterilizzazione degli ambienti), come confermano le elezioni comunali del 2020. Del resto anche lo svolgimento delle elezioni amministrative e politiche suppletive del 2021  stato confermato con appositi decreti legge in una data compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2021.<br />  <br /> 3. Unitamente alla domanda di annullamento il ricorrente chiede la condanna del Presidente della Provincia a esercitare il proprio potere-dovere di indizione del predetto referendum convocando i comizi referendari nella finestra temporale febbraio-maggio 2021.<br />  <br /> 4. La Provincia autonoma di Trento si  costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 19 febbraio 2021 ha precisato innanzi tutto che la comunicazione relativa all&#8217;ammissibilità  del referendum  stata ricevuta dal Presidente della Provincia in data 6 maggio 2020, ma nelle more, a seguito della prima dichiarazione dello stato di emergenza (con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), più volte prorogato senza soluzione di continuità  fino ad oggi, si sono susseguiti svariati provvedimenti &#8211; a livello nazionale e provinciale &#8211; recanti misure restrittive e di contenimento della diffusione del virus, fino al decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, con cui lo stato di emergenza  stato prorogato fino al 30 aprile 2021. A fronte di tali provvedimenti il Presidente della Provincia in data 15 gennaio 2021 &#8211; considerato che fino a quel momento sono state applicate nella Provincia di Trento le misure di cui al D.P.C.M. 14 gennaio 2021 relative alla c.d. &#8220;zona gialla&#8221; e tenuto conto del report settimanale del Ministero della Salute e dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità  aggiornato al 5 gennaio 2021, che per la Provincia di Trento ha individuato valori di Rt per ricovero ospedaliero (avuto riguardo alla settimana 28 dicembre 2020 &#8211; 3 gennaio 2021) pari a 0.87 &#8211; ha adottato l&#8217;impugnata ordinanza, per effetto della quale la procedura referendaria in itinere  sospesa fino alla data certa del 30 aprile 2021, fermo restando che, come previsto nell&#8217;ordinanza medesima, «allo scadere del termine di sospensione la procedura dovà  riprendere il suo corso onde consentire la consultazione entro i successivi cinque mesi, nel rispetto delle cadenze e fasi previste dalla legge».<br />  <br /> Quindi la Provincia ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso, per carenza di un interesse concreto e attuale, evidenziando che con la predetta ordinanza non  stata disposta un sospensione sine die della procedura referendaria (come invece sostiene il ricorrente), bensì una sospensione temporanea, di durata relativamente breve (fino al 30 aprile 2021), ed  stato nel contempo previsto che il referendum debba svolgersi nei successivi cinque mesi. Dunque, sebbene non sia stata fissata la data del referendum &#8211; ciò in quanto tale data va individuata con decreto del Presidente della Provincia, «non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione» &#8211; tuttavia l&#8217;impugnata ordinanza definisce in modo certo il termine ultimo entro il quale la consultazione si svolgeà .<br />  <br /> Nel merito la Provincia ha diffusamente replicato alle suesposte censure osservando innanzi tutto che il ricorrente «sorvola artatamente sul dato di fatto che in questa fase storica la comunità  tutta  ancora pesantemente impegnata ad affrontare una pandemia causata da un agente virale trasmissibile che, nel giro di poco tempo, ha posto la popolazione mondiale in uno stato di emergenza sanitaria diffusa, ancora purtroppo lungi dall&#8217;essere risolta», e che per fare fronte a tale situazione eccezionale, nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 52, comma 2, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige) e dell&#8217;art. 62 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige),  stata adottata l&#8217;impugnata ordinanza. Dunque nella fattispecie il ricorso allo strumento dell&#8217;ordinanza contingibile e urgente  giustificato dalla necessità  e dall&#8217;urgenza di porre rimedio ad un grave pericolo per la salute pubblica &#8211; la cui tutela impone all&#8217;Autorità  competente di operare secondo il principio di prevenzione immediata e, a volte (come nel caso in esame), secondo il principio di precauzione &#8211; non essendo sufficiente il ricorso agli strumenti ordinari previsti dall&#8217;ordinamento.<br />  <br /> In particolare, secondo la Provincia, le ragioni della sospensione dell&#8217;iter relativo all&#8217;indizione della consultazione referendaria sono state correttamente individuate sia nella prioritaria esigenza di tutelare l&#8217;incolumità  della popolazione trentina, essendo notorio che lo svolgimento di un referendum e della relativa campagna elettorale richiama un numero notevole di persone in determinati luoghi, così favorendo, com&#8217; ormai scientificamente provato, la diffusione del virus, sia nella concomitante esigenza di non rischiare di sperperare denaro pubblico per apprestare la consultazione referendaria, essendo probabile una recrudescenza della pandemia fino a quando non verà  attuata una campagna vaccinale di massa, obiettivo ancora lontano da raggiungere. Dunque il Presidente della Provincia ha agito secondo il principio di precauzione, adottando misure restrittive ragionevoli e proporzionate per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica.<br />  <br /> Alla luce di tali premesse  privo di fondamento, secondo la Provincia, il primo motivo di ricorso, sia perchè l&#8217;Autorità  competente &#8211; nell&#8217;adottare un ordinanza contingibile e urgente che trova il proprio presupposto in uno stato di emergenza, per giunta di tipo sanitario &#8211; « chiamata a bilanciare tra loro anche i diritti fondamentali di rango costituzionale, operando una valutazione che vede necessariamente al primo posto quello della salute»; sia perchè nella fattispecie non si prevede un rinvio sine die della consultazione, nè tanto meno la cancellazione tout court della stessa, ma  stata disposta una mera sospensione dell&#8217;iter referendario fino ad una data certa (ossia fino alla data del 30 aprile 2021, che coincide con l&#8217;attuale data di cessazione dello stato di emergenza, dichiarato a livello nazionale con deliberazione del Consiglio dei Ministri di data 13 gennaio 2021) e nel contempo si prevede che il referendum si svolga nei successivi cinque mesi. Nè giova al ricorrente rimarcare che nell&#8217;autunno 2020, in piena emergenza epidemiologica, si sono regolarmente le elezioni amministrative, nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza. Tale argomentazione non  supportata dai pur necessari raffronti scientifici, collocati in differenti contesti spazio/temporali, e comunque il confronto non coglie nel segno perchè non tiene conto nè dell&#8217;imprevedibile evoluzione della pandemia, nè del fatto che «le stesse consultazioni elettorali poste a confronto, anche se entrambe avente uguale legittimazione nei principi democratici fondanti la nostra comunità , rivestono un&#8217;importanza obiettivamente ed assiologicamente diversa»; ciò in quanto le elezioni amministrative sono finalizzate ad eleggere i rappresentanti delle comunità  territoriali, delegati a prendere in via generale le decisioni basilari e improcrastinabili per le comunità  stesse, mentre il referendum in questione, ancorchè si tratti di uno strumento di democratica diretta,  finalizzato ad impegnare la Provincia a legiferare in un settore specifico e ben circoscritto ed , quindi, passibile di una sospensione di qualche mese in presenza di una pandemia non ancora del tutto conosciuta e fortemente letale. Inoltre il ricorrente non considera che il differimento delle procedure elettorali per ragioni sanitarie  stato disposto anche dallo Stato, con decreti legge, già  a partire dal mese di ottobre 2020.<br />  <br /> In replica al secondo motivo di ricorso la Provincia ha ribadito che l&#8217;impugnata ordinanza mira a soddisfare la prioritaria esigenza di tutelare l&#8217;incolumità  della popolazione e la concomitante esigenza di evitare lo spreco di denaro pubblico, ossia a perseguire finalità  tipiche del provvedimento adottato; dunque non si configura alcuno sviamento di potere.<br />  <br /> Nè vale a dimostrare la sussistenza del vizio il riferimento alle proposte di legge presentate per il rinvio del referendum; ciò in quanto la via legislativa, parimenti finalizzata a soddisfare le stesse improcrastinabili esigenze, non  risultata percorribile, mentre l&#8217;esercizio del potere di ordinanza ha consentito di «determinare il diverso e meno impattante effetto di sospendere, e non variare i termini del procedimento».<br />  <br /> Riguardo al terzo motivo di ricorso la Provincia ha evidenziato che la presente controversia rende necessario accertare preliminarmente se la data della consultazione dovesse essere fissata nei sei mesi successivi alla comunicazione di cui all&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 (ossia la comunicazione al Presidente della Provincia, da parte della Commissione per il referendum, inerente la regolarità  delle firme), e quindi entro la data del 6 novembre 2020 (come sostiene il ricorrente), oppure in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio, come previsto dall&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003, nel qual caso la data della consultazione (in assenza del rinvio temporaneo disposto con l&#8217;impugnata ordinanza) avrebbe dovuto essere fissata entro il 31 maggio 2021.<br />  <br /> Si deve, infatti, registrare il mancato coordinamento tra la disposizione dell&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 e quella dell&#8217;art. 22 della stessa legge. Erra allora controparte quando &#8211; per dimostrare l&#8217;asserito temporeggiamento del Presidente della Provincia, che non avrebbe provveduto all&#8217;indizione del referendum entro il termine di sei mesi di cui all&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 (ossia entro il 6 novembre 2020) &#8211; afferma che le due disposizioni sarebbero tra loro complementari e alternative. Si tratta, invece, di due disposizioni tra loro incompatibili, come emerge proprio dal caso in esame, nel quale la fissazione della data del referendum entro il 6 novembre 2020 avrebbe comportato la violazione dell&#8217;art. 22, mentre la fissazione della data nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2021 comporterebbe comunque il mancato rispetto del predetto termine di sei mesi e, quindi, la violazione dell&#8217;art. 11; ciò in quanto il legislatore non ha considerato che la proposta di referendum può essere presentata in qualsiasi periodo dell&#8217;anno. Si rende, allora, necessario sposare un&#8217;interpretazione coerente con entrambe le previsioni normative, con la conseguenza che &#8211; essendo impossibile fissare entro il 31 maggio 2020 la data di un referendum la cui regolarità   stata comunicata dalla competente Commissione solo il 6 maggio 2020 ed essendo impossibile osservare due norme incompatibili fra loro &#8211; non si configura alcuna violazione di legge. Parimenti quello che il ricorrente configura come un atteggiamento ostruzionistico, frutto della volontà  politica di non indire il referendum entro il 6 novembre 2020, altro non  che una scelta compatibile con la disposizione dell&#8217;art. 22, che indica la finestra temporale febbraio-maggio quale periodo dell&#8217;anno in cui concentrare le consultazioni referendarie.<br />  <br /> Tanto premesso, secondo la Provincia &#8211; anche a voler prescindere dalla qualificazione del provvedimento impugnato come un&#8217;ordinanza contingibile e urgente per giustificare la deroga alla disciplina posta dalla legge provinciale n. 3/2003 &#8211; nella fattispecie  comunque da escludere che il Presidente della Provincia sia intervenuto direttamente su tale legge (ossia su una materia disciplinata dell&#8217;art. 47 dello Statuto speciale), perchè l&#8217;impugnata ordinanza riguarda solo la procedura referendaria in itinere. Pertanto, se  vero che &#8211; come affermato nel ricorso &#8211; l&#8217;art. 47 dello Statuto speciale vieta modifiche delle disposizioni legislative in materia referendaria che non siano assunte a maggioranza qualificata,  però altrettanto vero che l&#8217;impugnata ordinanza non ha modificato la disciplina del referendum, limitandosi a prevedere una deroga limitata alla procedura per cui  causa.<br />  <br /> Al quarto motivo di ricorso la Provincia ha replicato ribadendo innanzi tutto che le ordinanze contingibili e urgenti sono provvedimenti extra ordinem, ai quali l&#8217;Amministrazione può ricorrere in presenza di determinati presupposti (come nella fattispecie lo stato di emergenza determinato dalla pandemia) e che consentono l&#8217;adozione di misure di carattere eccezionale, anche in deroga a qualunque norma di legge, previo bilanciamento dei contrapposti interessi, bilanciamento correttamente operato nella fattispecie in esame, stante la necessità  di sospendere la procedura referendaria sia per tutelare l&#8217;incolumità  della popolazione trentina, sia per evitare di sperperare una notevole quantità  di denaro pubblico. Inoltre la Provincia ha ulteriormente rimarcato che l&#8217;impugnata ordinanza non determina un rinvio sine die, ma soltanto la sospensione della procedura fino ad una data certa e che, in ogni caso, il confronto con le elezioni amministrative del 2020 non coglie nel segno, specie se si considera che «le elezioni amministrative sono di portata basilare e generale per la vita della comunità , mentre puntuale e circoscritta  quella del referendum».<br />  <br /> Infine riguardo alle molteplici censure dedotte con il quinto motivo di ricorso la Provincia &#8211; oltre a ribadire che l&#8217;impugnata ordinanza, in ossequio al principio di precauzione, reca misure restrittive, ragionevoli e proporzionate &#8211; ha precisato che ogni procedura elettorale comporta un complesso impegno organizzativo e adempimenti di vario genere, da porre in essere entro termini perentori, come quello previsto dall&#8217;art. 13 della legge provinciale n. 3/2013, secondo il quale le schede per la votazioni, fornite dalla Giunta provinciale, devono essere predisposte sulla base del modello allegato alla legge stessa, sul quale deve comparire la data della votazione. Inoltre la Provincia ha rimarcato che per ogni consultazione deve essere fornito un numero considerevole di schede (circa 480.000 nelle ultime elezioni provinciali, corrispondente al numero degli elettori aventi diritto al voto, cui va aggiunto un congruo numero di schede di scorta) e che fra le operazioni preliminari che l&#8217;ufficio elettorale di sezione deve compiere alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione vi sono la constatazione dell&#8217;integrità  del pacco contenente le schede per la votazione e la timbratura delle schede necessarie alla votazione degli iscritti nelle liste elettorali. Dunque non solo non  prevista l&#8217;apposizione della data della consultazione sulle schede per le votazioni (ciò in quanto tale data deve già  essere presente sulle schede fornite dalla Giunta provinciale affinchè le stesse siano conformi al modello di legge), ma soprattutto attribuire alla sezione elettorale tale incombenza significherebbe protrarre l&#8217;orario d&#8217;inizio della votazione (che deve coincidere con la chiusura di tali operazioni preliminari) e rischiare che qualche scheda possa sfuggire all&#8217;operazione di integrazione della data, con i conseguenti problemi di validità  del voto espresso nelle schede prive di data.<br />  <br /> A ciò si aggiunge che, oltre alle schede, anche altro materiale (come, ad esempio, il manifesto di convocazione dei comizi elettorali), da stampare in migliaia di copie e con congruo anticipo, richiede che sia fissata una data certa per la consultazione. Vanno poi considerate le cartoline da spedire agli elettori residenti all&#8217;estero (che devono essere stampate con considerevole anticipo rispetto alla data della consultazione, tenuto conto anche dei tempi tecnici necessari per l&#8217;aggiudicazione del servizio, per le materiali operazioni di stampa e, da ultimo, dei tempi per il recapito postale), sulle quali non si può omettere di indicare (già  in fase di impaginazione e stampa) la data della consultazione perchè le cartoline vanno spedite in tempo utile per consentire agli interessati di organizzare il rientro nella provincia di Trento.<br />  <br /> Per queste ragioni, secondo la Provincia, nella motivazione dell&#8217;ordinanza sono evidenziati anche aspetti organizzativi che «non possono in alcun modo essere banalizzati e semplicisticamente ridotti all&#8217;apposizione di un timbro datario», specie se si pone a confronto il notevole impegno finanziario necessario per organizzare la consultazione referendaria (pari a circa 1.800.000 euro, in base ai dati delle pregresse consultazioni elettorali) con l&#8217;assenza di una ragionevole certezza che la consultazione possa effettivamente svolgersi nella data individuata, stante l&#8217;emergenza sanitaria in atto.<br />  <br /> 5. In data 1° marzo 2021  intervenuta in giudizio, ad adiuvandum, l&#8217;associazione Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol.<br />  <br /> 6. La Provincia autonoma di Trento con memoria depositata in data 8 marzo 2021 &#8211; oltre ad eccepire l&#8217;inammissibilità , per difetto di legittimazione e carenza di interesse, dell&#8217;intervento in giudizio di Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol, sul presupposto che si tratti di un&#8217;associazione il cui oggetto statutario non ha diretta attinenza con gli obiettivi del referendum per cui  causa &#8211; ha invocato, in particolare, plurime sopravvenienze normative che, «sia pure a posteriori», confermerebbero la legittimità  dell&#8217;impugnata ordinanza.<br />  <br /> Innanzi tutto  stata rimarcata la recente adozione (in data 4 marzo 2021), da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto legge che differisce ulteriormente, ad una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, le seguenti consultazioni: A) le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021; B) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; C) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già  indette, mediante integrale rinnovo del procedimento dì presentazione delle liste e delle candidature; D) le elezioni amministrative a seguito dell&#8217;annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già  indette; E) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021; F) le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già  indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Al riguardo la Provincia ha evidenziato che tale misura &#8211; adottata a causa del preoccupante e incontrollato aumento dei contagi &#8211;  analoga a quella adottata con l&#8217;impugnata ordinanza; ciò in quanto in quasi tutti i casi contemplati dal decreto legge si tratta di «elezioni amministrative a rilevanza e carattere generale per le comunità  dei cittadini, quindi maggiormente incidenti &#8211; rispetto alla consultazione referendaria di portata settoriale per cui  causa &#8211; nell&#8217;operazione di bilanciamento con l&#8217;interesse giuridico di pari rango costituzionale della tutela della sanità  pubblica, eppure valutata preminente anche in questo caso dallo Stato».<br />  <br /> E&#8217; stato inoltre invocato il DPCM del 2 marzo 2021 (in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021) &#8211; che detta ulteriori misure di contrasto all&#8217;emergenza epidemiologica, confermando fino al 27 marzo 2021 il divieto già  in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse con l&#8217;eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità  &#8211; precisando al riguardo che con l&#8217;ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 in data 8 marzo 2021 sono state introdotte le misure necessarie ai fini dell&#8217;applicazione in ambito provinciale del predetto DPCM del 2 marzo 2021.<br />  <br /> A seguire  stato rimarcato che il Ministro della Salute in data 5 marzo 2021 ha adottato le nuove Ordinanze (in vigore dall&#8217; 8 marzo 2021) per l&#8217;attribuzione alle Regioni delle fasce di rischio pandemico e che la Provincia di Trento viene confermato nella c.d. &#8220;zona arancione&#8221;, dove passano tra le altre anche le Regioni limitrofe Veneto e Friuli Venezia Giulia, così come gran parte del territorio nazionale. In proposito  stato precisato che nel Comune di Giovo il tasso di contagio ha superato il 3% della popolazione residente, di talchè il territorio dello stesso Comune  sottoposto alle misure della c.d. &#8220;zona rossa&#8221;.<br />  <br /> Più in generale, la Provincia ha posto in rilievo che «il dato dell&#8217;indicatore RT in Italia ha inoltre superato la soglia 1, mostrando il fattore di crescita dell&#8217;epidemia: si tratta di un segnale rilevante di necessità  di adozione tempestiva di misure di mitigazione a livello nazionale e anche a livello regionale. L&#8217;Istituto Superiore Sanità  sull&#8217;analisi dei dati del monitoraggio regionale ha infatti reso noto che &#8220;La variante inglese  largamente circolante come maggioritaria nel nostro Paese&#8221; ed inoltre che occorre contenere i ceppi della variante brasiliana, in quanto più preoccupante, invitando tutte le Regioni dove  presente a implementare misure di restrizione e contenimento».<br />  <br /> 7. Il ricorrente con memoria depositata in data 9 marzo 2021 ha insistito per l&#8217;accoglimento delle proprie domande evidenziando, in particolare, che la Provincia non si  avveduta della «radicale differenza» che intercorre tra il provvedimento amministrativo per cui  causa ed i decreti legge adottati dal Governo per disporre il rinvio delle consultazioni elettorali e che il Presidente pro tempore della Corte costituzionale nella relazione sulla giurisprudenza costituzionale per l&#8217;anno 2020 ha osservato che la Repubblica ha attraversato «varie situazioni di crisi, a partire dagli anni della lotta armata, senza mai sospendere l&#8217;ordine costituzionale, ma modulando i principi sui criteri di necessità , proporzionalità , bilanciamento, giustiziabilità  e temporaneità ».<br />  <br /> 8. L&#8217;associazione Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol con memoria depositata in data 9 marzo 2021 ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso osservando innanzi tutto che l&#8217;interpretazione prospettata dalla Provincia per coordinare la disposizione dell&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 e quella dell&#8217;art. 22 della stessa legge non tiene conto del principio di specialità  e, quindi, nel caso in esame ogni riferimento allo stesso art. 22  del tutto inconferente. Difatti l&#8217;art. 22 deve essere qualificato come una norma generale &#8211; come tale applicabile al referendum consultivo, disciplinato dal titolo II della legge provinciale n. 3/2003, e al referendum abrogativo, disciplinato dal titolo III &#8211; ma non applicabile al referendum propositivo, disciplinato dal titolo I, per il quale invece trova applicazione l&#8217;art. 11, da qualificare come norma speciale e, quindi, prevalente in caso di conflitto fra norme. Dunque il referendum avrebbe dovuto senz&#8217;altro essere indetto entro il 6 novembre 2020 e la circostanza che sia stato sospeso un procedimento che avrebbe dovuto già  essere concluso conferma lo sviamento denunciato dal ricorrente, perchè il Presidente della Provincia ha esercitato un potere ormai esaurito.<br />  <br /> In via subordinata l&#8217;interveniente ha dedotto che, anche a voler accogliere l&#8217;interpretazione prospettata dalla Provincia, non si riesce a comprendere quando l&#8217;impugnata ordinanza cesseà  di produrre i propri effetti; ciò in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003, nessun referendum propositivo può svolgersi nel periodo compreso tra aprile 2021e gennaio 2022; pertanto il referendum per cui  causa dovrebbe svolgersi nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2022, ossia a distanza di ben due anni dalla presentazione della relativa proposta.<br />  <br /> Infine l&#8217;interveniente ha evidenziato che &#8211; come dedotto dal ricorrente &#8211; il potere di sospendere la procedura referendaria ha carattere eccezionale potendo essere esercitato solo in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale; pertanto la sospensione della procedura de qua avrebbe richiesto «un mirato intervento legislativo».<br />  <br /> 9. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 le parti sono state avvisate della possibilità  di definizione del giudizio con sentenza resa ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso  stato trattenuto in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e modificato con decreto legge n. 183 del 2020.<br />  <br /> DIRITTO<br />  <br /> 1. In via preliminare, sussistono i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm. secondo il quale &#8220;In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall&#8217;ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. &#8230;&#8221;.<br />  <br /> Le notifiche del ricorso sono state eseguite in data 15 febbraio 2021, il contraddittorio  integro, essendo state evocate in giudizio tutte le parti necessarie, l&#8217;istruttoria  completa e le parti costituite non hanno manifestato l&#8217;intenzione di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.<br />  <br /> 2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene priva di fondamento l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;intervento in giudizio di Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol, sollevata dalla Provincia sul presupposto che si tratti di un&#8217;associazione il cui oggetto statutario non ha diretta attinenza con gli obiettivi del referendum per cui  causa.<br />  <br /> L&#8217;intervento adesivo dipendente, di cui all&#8217;art. 28, comma 2, cod. proc. amm. non determina alcun ampliamento del thema decidendum e, proprio per questa ragione, può essere svolto da chiunque vi abbia interesse. Inoltre non  contestato che l&#8217;interveniente &#8211; associazione dotata di autonomia giuridica, costituente la struttura organizzativa regionale di Slow Food Italia &#8211; persegua l&#8217;obiettivo di «promuovere il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti: bontà  organolettica, sostenibilità  ecologica dei processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità  di tutte le persone coinvolte nella filiera alimentare». Dunque, stante la coincidenza tra questo obiettivo e l&#8217;oggetto del referendum per cui  causa, non si ravvisano ragioni ostative all&#8217;ammissione dell&#8217;atto di intervento ad adiuvandum, essendosi l&#8217;associazione interveniente limitata ad aderire alle domande formulate con il ricorso e ad illustrare e sviluppare le censure ivi formulate.<br />  <br /> 3. Parimenti infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla Provincia sul presupposto che con l&#8217;impugnata ordinanza non sia stata disposta una sospensione sine die della procedura di indizione del referendum.<br />  <br /> Il dispositivo dell&#8217;ordinanza &#8211; nella parte recante «Disposizioni relative al referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio della Provincia di Trento» &#8211; così recita: «6. in relazione al protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospese fino al 30 aprile 2021 le procedure relative all&#8217;indizione del referendum propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo provinciale, ammesso con deliberazione n. 2 del 6 maggio 2020 della Commissione per il referendum presso il Consiglio provinciale»; «7. allo scadere del termine di sospensione la procedura dovà  riprendere il suo corso onde consentire la consultazione entro i successivi cinque mesi, nel rispetto delle cadenze e fasi previste dalla legge».<br />  <br /> Risulta allora palese l&#8217;interesse a chiedere l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza e la condanna del Presidente della Provincia a esercitare il proprio potere-dovere di indizione del referendum convocando i comizi referendari nella finestra temporale febbraio-maggio 2021, alla luce delle seguenti considerazioni.<br />  <br /> La Commissione referendaria con la delibera n. 1 del 23 dicembre 2019 ha ritenuto ammissibile la proposta di referendum e con la successiva delibera n. 2 del 28 aprile 2020 ha dichiarato regolari le 12.848 firme raccolte dal Comitato promotore. Pertanto, come evidenziato dalla Provincia stessa nelle proprie difese, dal giorno 6 maggio 2020 ha iniziato a decorrere il termine di sei mesi previsto dall&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 per l&#8217;indizione dei comizi referendari. Ciononostante alla scadenza di tale termine semestrale (6 novembre 2020) non risultava fissata la data prescelta per lo svolgimento della consultazione elettorale. Inoltre, sebbene l&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003 disponga che i referendum popolari &#8220;si effettuano una volta all&#8217;anno in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività  civili o religiose&#8221;, il Presidente della Provincia &#8211; invece di fissare la data del referendum all&#8217;interno della finestra temporale compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2021 &#8211; ha disposto la sospensione dell&#8217;iter referendario senza fissare una data certa per lo svolgimento della consultazione ed anzi ha utilizzato una formula che risulta foriera di ulteriore incertezza.<br />  <br /> Ã‰ ben vero che &#8211; come rimarcato in memoria dalla Provincia &#8211; nel dispositivo del provvedimento si precisa che allo scadere del termine di sospensione, ossia alla data del 30 aprile 2021 (data fissata tenendo conto della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con cui lo stato di emergenza  stato per l&#8217;appunto prorogato fino al 30 aprile 2021), «la procedura dovà  riprendere il suo corso onde consentire la consultazione entro i successivi cinque mesi»; tuttavia nel dispositivo viene invocata altresì l&#8217;esigenza di rispettare le «cadenze e fasi previste dalla legge», tra le quali  senz&#8217;altro da ricomprendere anche la finestra temporale compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio. Dunque, considerato che il termine di cinque mesi decorrente dal 30 aprile 2021 scade il 30 settembre 2021, non si riesce a comprendere come possa essere rispettata la previsione dell&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003 e, quindi, il ricorrente ha ragione di dolersi non solo perchè nell&#8217;impugnata ordinanza non  stata indicata la data del referendum, ma perchè, nella sostanza  stata disposta una sospensione sine die della procedura referendaria in itinere.<br />  <br /> 4. Ancora in via preliminare il Collegio osserva che, mancando nel ricorso un&#8217;espressa graduazione dei motivi, l&#8217;esame delle suesposte censure può iniziare da quelle dedotte con il terzo ed il quarto motivo, con le quali il ricorrente &#8211; facendo leva sulle disposizioni dall&#8217;art. 47, commi 2 e 5, dello Statuto speciale, che prevedono una &#8220;procedura rafforzata&#8221; per le leggi in materia di &#8220;esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo&#8221;, nonchè sulla disciplina del referendum propositivo posta dalla legge provinciale n. 3/2003, che fissa i termini per lo svolgimento dei referendum e prevede la possibilità  di sospendere l&#8217;iter referendario solo in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, e sulla disciplina posta dagli articoli 2 della legge n. 241/1990 e 3 della legge provinciale n. 3/2003, che prevedono l&#8217;obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso &#8211; contesta radicalmente la possibilità  di adottare provvedimenti del tipo di quello impugnato, che vadano a derogare alla disciplina fissata dalla legge provinciale n. 3/2003, sospendendo una procedura in itinere e rinviando lo svolgimento della consultazione ad un dies incertus, quantomeno nel quando.<br />  <br /> 5. Tali censure non possono essere accolte, sia perchè non tengono conto del fatto che, come evidenziato nella seconda delle premesse dell&#8217;impugnata ordinanza, tale provvedimento  stato emanato nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto speciale, che prevede l&#8217;adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell&#8217;interesse delle popolazioni di due o più comuni; sia perchè deve senz&#8217;altro ammettersi &#8211; quantomeno in astratto &#8211; la possibilità  che un&#8217;ordinanza contingibile e urgente vada ad incidere su una procedura in itinere come quella per cui  causa, con l&#8217;effetto di dilazionare lo svolgimento della consultazione referendaria.<br />  <br /> 6. Come noto, le ordinanze contingibili e urgenti &#8211; ivi comprese quelle di cui all&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto speciale &#8211; sono espressione di un potere pubblicistico extra ordinem, nel senso che possono essere adottate in base a specifiche previsioni di legge (in questo senso le ordinanze contingibili e urgenti possono essere comunque definite provvedimenti &#8220;nominati&#8221;) per fronteggiare eccezionali ed imprevedibili situazioni di pericolo, imminente e grave, di lesione a preminenti interessi generali di rilevanza costituzionale (come il diritto alla salute), ossia situazioni non tipizzabili, per le quali il legislatore non può configurare, a monte, poteri di intervento tipici.<br />  <br /> Dunque, come più volte evidenziato da una consolidata e condivisibile giurisprudenza (da ultimo, con specifico riferimento ad un&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata a fronte dell&#8217;emergenza sanitaria da Covid-19, cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075), mentre in via ordinaria il potere di emanare provvedimenti amministrativi soggiace al rispetto del principio di legalità  &#8220;sostanziale&#8221;, a mente del quale la norma attributiva del potere amministrativo deve determinarne oltre al fine perseguito anche contenuto e modalità  dei provvedimenti adottati nell&#8217;esercizio del potere stesso; invece per le situazioni emergenziali l&#8217;ordinamento, in deroga al predetto principio, prevede soltanto l&#8217;Autorità  competente ad emanare i provvedimenti e i fini cui essi sono preordinati, lasciando all&#8217;Autorità  stessa il compito di determinare contenuto e modalità  del singolo provvedimento (in questo senso le ordinanze contingibili e urgenti possono essere definite provvedimenti &#8220;atipici&#8221;).<br />  <br /> Alla ragion d&#8217;essere delle ordinanze contingibili e urgenti consegue che sono condizioni per l&#8217;adozione di provvedimenti della specie la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento, la provvisorietà  e la temporaneità  dei suoi effetti e la proporzionalità  delle misure prescelte. Non , quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti, o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità  di porre in essere un intervento non rinviabile. Inoltre tale potere di ordinanza presuppone situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo la cui sussistenza deve essere accertata attraverso un&#8217;istruttoria adeguata e suffragata da congrua motivazione, poichè solo in ragione di tali situazioni si può giustificare la deviazione dal principio di tipicità  degli atti amministrativi e la possibilità  di derogare alla normativa vigente, stante la configurazione residuale, a chiusura del sistema, di tale tipologia di provvedimenti.<br />  <br /> In definitiva, la deroga al principio di legalità  &#8220;sostanziale&#8221;, resa necessaria dall&#8217;esigenza di assicurare una maggiore duttilità  all&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione,  giustificabile soltanto all&#8217;esito di un complessivo bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.<br />  <br /> 7. Per quanto interessa in questa sede, non sfugge alla capacità  derogatoria delle ordinanze contingibili e urgenti neppure la disciplina dei referendum propositivi provinciali, posta dalla legge provinciale n. 3/2003 (per l&#8217;appunto recante &#8220;Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali&#8221;) in attuazione dell&#8217;art. 47, comma 2, dello Statuto, secondo il quale &#8220;In armonia con la Costituzione e i princìpi dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l&#8217;osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità  di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l&#8217;approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità  e di incompatibilità  con le predette cariche, nonchè l&#8217;esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo&#8221;.<br />  <br /> E&#8217; ben vero che, come rimarcato dal ricorrente, in forza di tale disposizione statutaria e di quella del comma 5 dello stesso art. 47 &#8211; secondo la quale &#8220;Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina  prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non  promulgata se non  approvata dalla maggioranza dei voti validi&#8221; &#8211; anche le leggi in materia di &#8220;esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo&#8221;, al pari di quelle nella materia elettorale, sono oggetto di una &#8220;procedura rafforzata&#8221;, sì da garantirne la prioritaria valenza costituzionale. Tuttavia  altrettanto vero che una norma di pari rango del predetto art. 47 &#8211; qual  l&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto speciale &#8211; attribuisce espressamente al presidente della Provincia il potere di adottare &#8220;provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell&#8217;interesse delle popolazioni di due o più comuni&#8221;, senza prevedere limiti di sorta alla capacità  derogatoria di tali provvedimenti, con la conseguenza che tali limiti vanno desunti dalla consolidata giurisprudenza innanzi richiamata.<br />  <br /> Non può, quindi, astrattamente negarsi &#8211; aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente e dall&#8217;interveniente &#8211; che, se ricorrono i presupposti per l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente, attraverso un provvedimento della specie sia possibile sospendere una procedura referendaria in itinere (a dispetto dell&#8217;art. 21, comma 2, della legge provinciale n. 3/2003, che prevede possibilità  di disporre la sospensione della procedura referendaria solo nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio provinciale), o addirittura cancellare la data già  fissata per lo svolgimento della consultazione referendaria.<br />  <br /> 8. Le considerazioni che precedono non possono però essere spinte &#8211; giova rimarcarlo sin d&#8217;ora &#8211; al punto di negare qualsiasi valenza alla &#8220;procedura rafforzata&#8221; di cui dell&#8217;art. 47, commi 2 e 5, dello Statuto speciale nell&#8217;ambito della delicata operazione di bilanciamento degli interessi che l&#8217;Amministrazione deve svolgere ogniqualvolta l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente vada ad incidere, comprimendolo, su un diritto costituzionalmente garantito come il diritto di voto, indipendentemente dal fatto che si tratti del voto espresso in una consultazione elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi degli enti territoriali o del voto espresso in una consultazione referendaria.<br />  <br /> Proprio la previsione di tale &#8220;procedura rafforzata&#8221; &#8211; unitamente alla circostanza che nel corpo dell&#8217;art. 47, commi 2, dello Statuto speciale la legge provinciale che disciplina &#8220;la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità  di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l&#8217;approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità  e di incompatibilità  con le predette cariche&#8221;  accostata alla legge provinciale che disciplina &#8220;l&#8217;esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo&#8221; &#8211; vale a dimostrare la palese infondatezza delle difese della Provincia, sia nella parte in cui mirano a svilire il rilievo costituzionale del voto espresso nelle consultazioni referendarie, sul presupposto che «le elezioni amministrative sono di portata basilare e generale per la vita della comunità , mentre puntuale e circoscritta  quella del referendum», sia nella parte in cui mirano ad esaltare (quello che la dottrina definisce) il c.d.&#8221;totem del diritto alla salute&#8221; per mortificare altri diritti fondamentali (ivi compreso il diritto di voto), sul presupposto che l&#8217;Amministrazione, quando il presupposto di un ordinanza contingibile e urgente  uno stato di emergenza come quello dovuto alla pandemia da Covid 19, « chiamata a bilanciare tra loro anche i diritti fondamentali di rango costituzionale, operando una valutazione che vede necessariamente al primo posto quello della salute».<br />  <br /> In definitiva, la disciplina posta dell&#8217;art. 47, commi 2 e 5, dello Statuto speciale &#8211; pur non potendo indurre l&#8217;interprete a ritenere che non sia consentito derogare nel caso singolo, a mezzo di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente (semprechè ne ricorrano i presupposti), alla disciplina relativa alle consultazioni referendarie posta della legge provinciale n. 3/2003 &#8211; porta però a ritenere che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quand&#8217;anche venga il rilievo il diritto alla salute, ogni limitazione o compressione, anche temporanea, del diritto di voto in una consultazione, referendaria o elettorale che sia, deve costituire l&#8217;extrema ratio e, come tale,  giustificabile solo a condizione che l&#8217;Amministrazione dimostri in concreto, attraverso una &#8220;motivazione rafforzata&#8221;, l&#8217;insussistenza di valide alternative.<br />  <br /> 9. Parimenti infondato  il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotto che &#8211; avendo il Presidente della Provincia assoggettato una scelta puramente amministrativa e strettamente disciplinata dalla legge, qual  quella relativa alla fissazione della data del referendum in questione, a ragioni di ordine puramente politico &#8211; l&#8217;impugnata ordinanza  illegittima perchè affetta da sviamento dal fine tipico del potere attribuito dall&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto speciale.<br />  <br /> Secondo una consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale (ex multis, T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 17 giugno 2019, n. 89), il vizio di eccesso di potere per sviamento si configura in presenza di una comprovata divergenza fra l&#8217;atto e la sua funzione tipica, ossia laddove il potere sia esercitato per finalità  diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l&#8217;atto  stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; peraltro tale grave censura va supportata con precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell&#8217;atto dalla sua funzione tipica, di talchè la parte ricorrente non può limitarsi a formulare una mera supposizione circa l&#8217;intento sviato dell&#8217;Amministrazione.<br />  <br /> Venendo all&#8217;impugnata ordinanza, nella parte relativa al referendum per cui  causa,  supportata da un&#8217;articolata motivazione ove viene evidenziato che: A) la tempistica prevista dalla legge provinciale n. 3/2003 «imporrebbe la prosecuzione degli adempimenti amministrativi già  avviati e necessari a rendere possibile la consultazione referendaria nella seconda metà  del prossimo mese di maggio del corrente anno, data questa compatibile con la previsione normativa di cui trattasi, e che su tale tempistica dovrebbe innestarsi la formale indizione del referendum attraverso decreto del Presidente della Provincia da adottarsi tra i 60 e i 50 giorni antecedenti alla data della votazione: quindi, tra fine marzo ed inizio aprile 2021; nel rispetto dei termini tassativi di legge, nella attuale fase prodromica si dovrebbe, quindi, procedere alla predisposizione di tutto il materiale necessario alla votazione (cartoline-avviso per l&#8217;invito degli elettori residenti all&#8217;estero ed invio delle stesse agli elettori aventi diritto, schede elettorali, verbali delle operazioni elettorali, tabelle di scrutinio, ecc.), materiale da stamparsi in migliaia di copie con la data prevista per la votazione e che diverrebbe, perciò, inservibile qualora, più a ridosso della data fissata per la consultazione, dovesse rendersi necessario un rinvio»; B) «la consultazione referendaria, che prevede il personale afflusso alle urne di migliaia di elettori, deve potersi svolgere in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini»; C) «l&#8217;attuale andamento della pandemia non consente di fare previsioni attendibili circa la sua evoluzione nei prossimi mesi, visto altresì che il programma di vaccinazione  solo alla sua fase di avvio»; D) sussiste la necessità  di intervenire sia «al fine di evitare, con riferimento all&#8217;espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità  sociale al dì sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus», sia perchè la fase preparatoria del referendum, attualmente in corso, «comporta un onere finanziario assai elevato per la comunità » e deve «essere sospesa in virtà¹ della attuale situazione di incertezza legata allo stato dell&#8217;attuale emergenza sanitaria». In definitiva, il Presidente della Provincia ha ravvisato «l&#8217;opportunità  di adottare sin da ora un provvedimento sospensivo dell&#8217;intera procedura referendaria, sia in ragione del rischio che un consistente impegno finanziario possa rivelarsi inutile qualora si dovesse procedere più avanti al rinvio dell&#8217;operazione elettorale, sia per le prevedibili difficoltà  organizzative a carico dei Comuni, oltre che della Provincia, sia per garantire che la votazione possa svolgersi attraverso una regolare affluenza alle urne da parte degli elettori aventi diritto in condizioni di sicurezza per la salute degli stessi».<br />  <br /> Poste tali premesse, da un lato, non vi  motivo per dubitare che &#8211; come rimarcato dalla Provincia nelle proprie difese &#8211; l&#8217;impugnata ordinanza sia stata adottata al fine di soddisfare la pressante esigenza di tutelare l&#8217;incolumità  della popolazione trentina, nonchè la concomitante esigenza di evitare lo spreco di risorse pubbliche, ossia per perseguire finalità  tipiche del provvedimento. La grave emergenza sanitaria determinata dalla pandemia tuttora in atto  un fatto notorio, così come costituiscono fatti notori i potenziali pericoli connessi all&#8217;afflusso di un elevato numero di elettori alle urne e gli elevati oneri, economici e organizzativi, connessi allo svolgimento di una consultazione referendaria.<br />  <br /> Dall&#8217;altro lato, non risulta adeguatamente provata la tesi del ricorrente secondo la quale l&#8217;impugnata ordinanza sarebbe solo l&#8217;ultimo dei «molteplici tentativi» posti in essere dal Presidente della Provincia «per boicottare di fatto il referendum», impedendone lo svolgimento. A tal proposito non  condivisibile l&#8217;affermazione del ricorrente secondo la quale l&#8217;intento sviato del Presidente della Provincia sarebbe dimostrato innanzi tutto dal fatto che, ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003, la data della consultazione referendaria avrebbe senz&#8217;altro dovuto essere fissata nei sei mesi successivi alla comunicazione di cui all&#8217;art. 10, comma 3, della legge provinciale n. 3/2003, ossia entro la data del 6 novembre 2020.<br />  <br /> Tale tesi  stata ulteriormente sviluppata dall&#8217;associazione interveniente, secondo la quale l&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003 andrebbe qualificato come una norma generale, applicabile tanto al referendum consultivo, disciplinato dal titolo II della legge provinciale n. 3/2003, quanto al referendum abrogativo, disciplinato dal titolo III della legge stessa, ma non applicabile al referendum propositivo, disciplinato dal titolo I della legge provinciale n. 3/2003, per il quale opererebbe la disposizione speciale art. 11, per l&#8217;appunto ricompresa nel titolo I.<br />  <br /> Le considerazioni dall&#8217;associazione interveniente non sono però condivisibili. L&#8217;art. 17, comma 4, della legge provinciale n. 3/2003 prevede espressamente che al referendum consultivo &#8220;si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I per il referendum propositivo&#8221;, così come l&#8217;art. 18, comma 15, della legge provinciale n. 3/2003 dispone che, per quanto non previsto da questo articolo, al referendum abrogativo &#8220;si applica, in quanto compatibile, il titolo I relativo al referendum propositivo&#8221;. Dunque &#8211; posto che non si ravvisano ragioni di incompatibilità  tali da rendere inapplicabile la disposizione dell&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 al referendum consultivo ed a quello abrogativo &#8211; non si comprende perchè a tali tipi di referendum dovrebbe applicarsi soltanto l&#8217;art. 22 della medesima legge, che invece appare applicabile ad ogni tipo di referendum in quanto testualmente dispone con riferimento ai &#8220;referendum popolari previsti da questa legge&#8221; (ossia con formula idonea a ricomprendere tanto il referendum consultivo e quello abrogativo, quanto il referendum propositivo), mentre l&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 dovrebbe trovare applicazione solo per il referendum propositivo, quando invece l&#8217;art. 17, comma 4, e l&#8217;art. 18, comma 15, di tale legge rendono il medesimo art. 11 applicabile anche al referendum consultivo e a quello abrogativo.<br />  <br /> Coglie invece nel segno la Provincia quando nelle proprie difese osserva che, come emerge proprio dal caso in esame, la disposizione dell&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 e quella dell&#8217;art. 22 della stessa legge non sono ben coordinate tra loro. Difatti nella fattispecie in esame la fissazione della data del referendum entro il 6 novembre 2020 avrebbe comportato la violazione dell&#8217;art. 22, mentre la fissazione della data nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2021 comporterebbe comunque il mancato rispetto del predetto termine di sei mesi.<br />  <br /> Ritiene allora il Collegio che &#8211; fermo restando l&#8217;auspicio che il legislatore provinciale intervenga quanto prima per porre rimedio all&#8217;evidenziato difetto di coordinamento &#8211; allo stato le predette disposizioni vadano interpretate nel senso che la data della consultazione referendaria deve essere fissata nei sei mesi successivi alla comunicazione di cui all&#8217;art. 10, comma 3, della legge provinciale n. 3/2003, purchè tale data ricada nella finestra temporale 1° febbraio e il 31 maggio; in caso contrario si rende comunque necessario fissare la data della consultazione entro tale finestra temporale, anche se ciò comporta lo sforamento del predetto termine semestrale. Dunque il mancato rispetto del predetto termine semestrale non integra, di per sè, la prova dell&#8217;asserito atteggiamento ostruzionistico del Presidente della Provincia.<br />  <br /> Nè tantomeno può ritenersi che la prova di tale atteggiamento ostruzionistico sia integrata dalla circostanza che, nell&#8217;ambito dell&#8217;iter per l&#8217;approvazione della legge finanziaria provinciale,  stato già  esperito un tentativo (non andato a buon fine) di rinviare la consultazione referendaria. Vi  infatti motivo di ritenere che tale tentativo sia stato determinato dalle medesime ragioni evidenziate nell&#8217;impugnata ordinanza, le quali &#8211; come innanzi evidenziato &#8211; non configurano alcun intento sviato.<br />  <br /> 10. Diverse considerazioni valgono per il primo ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perchè mirano a dimostrare che nella fattispecie in esame il bilanciamento tra interessi di rango costituzionale quantomeno pari &#8211; come il diritto di voto, affermato e garantito dall&#8217;art. 48 Cost., ed il diritto alla salute, affermato e garantito dall&#8217;art. 32 Cost. &#8211; non  stato correttamente operato e che, in ogni caso, l&#8217;impugnata ordinanza non  supportata da una motivazione che dimostri adeguatamente la prevalenza dell&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;incolumità  della popolazione trentina e della concomitante esigenza di prevenire il rischio di uno spreco di denaro pubblico sull&#8217;obbligo di garantire lo svolgimento della consultazione referendaria nei tempi previsti dalla legge provinciale n. 3/2013.<br />  <br /> Secondo la tesi del ricorrente, stante il prioritario rilievo che in uno Stato democratico assume il diritto di voto, anche laddove si tratti di una consultazione referendaria, in presenza di due possibili opzioni &#8211; quella che impedisce l&#8217;esercizio di tale diritto, o comunque lo procrastina sine die, e quella che ne consente l&#8217;esercizio nel rispetto dei tempi prestabiliti dalla legge, pur nel rispetto di protocolli di sicurezza idonei a tutelare la salute pubblica (così come  avvenuto nel caso delle elezioni amministrative dello scorso autunno, allorquando un corretto bilanciamento degli interessi ha comportato l&#8217;apertura dei seggi con applicazione di rigide norme di distanziamento sociale e di protezione individuale) &#8211; il Presidente della Provincia « tenuto a scegliere quella che maggiormente facilita e promuove l&#8217;esercizio del diritto di voto e l&#8217;adempimento del dovere di voto».<br />  <br /> Dunque, secondo il ricorrente, l&#8217;impugnata ordinanza  frutto di un errato bilanciamento tra interessi e comunque non  adeguatamente motivata perchè: A) sono state invocate presunte difficoltà  organizzative, connesse all&#8217;obbligo di indicare sulle schede e sull&#8217;ulteriore materiale necessario per la votazione con la data fissata per la consultazione referendaria e tale materiale diverrebbe inservibile qualora dovesse rendersi necessario un rinvio della consultazione, mentre « del tutto evidente che il problema potrebbe riguardare solo la data, che potrebbe essere omessa nella stampa ed aggiunta successivamente con un timbro datario»; B) il generico riferimento all&#8217;esigenza di evitare uno spreco di denaro pubblico non giustifica l&#8217;adozione di un provvedimento che sospende in via amministrativa l&#8217;esercizio di un diritto di primario rilievo costituzionale, qual  il diritto di voto; C)  stata invocata una generica esigenza di prevenzione generale, connessa all&#8217;attuale emergenza sanitaria, ma non  provata «l&#8217;esistenza di una correlazione tra lo svolgimento della consultazione referendaria e l&#8217;aumento del rischio per la salute pubblica», senza considerare che le elezioni amministrative si sono regolarmente tenute nell&#8217;autunno del 2020, allorquando la pandemia era in piena fase espansiva e non vi era ancora la disponibilità  dei vaccini oggi in distribuzione, così come non  stato considerato che attualmente &#8211; pur a fronte di possibili rischi di diffusione del virus, connessi ai possibili assembramenti di persone &#8211; sono aperti luoghi di pubblico interesse, come le scuole, i luoghi di culto e i supermercati, mentre in questi casi il bilanciamento tra i contrapposti interessi si  correttamente tradotto nella predisposizione di protocolli di prevenzione, basati sul distanziamento personale e sull&#8217;utilizzo di dispositivi di protezione individuali.<br />  <br /> Pur avendo la Provincia replicato con molteplici argomenti, il Collegio &#8211; premesso che (a differenza di quanto sembra lasciar intendere la Provincia con le difese svolte nella memoria depositata in data 8 marzo 2021) la legittimità  dell&#8217;impugnata ordinanza e, in particolare, il bilanciamento di interessi operato dal Presidente della Provincia devono in questa sede essere scrutinati (giova precisarlo) solo ed esclusivamente alla luce del quadro epidemiologico esistente alla data 15 gennaio 2021, ossia senza tener conto dell&#8217;evoluzione del quadro epidemiologico stesso successiva a tale data (e dei conseguenti provvedimenti adottati, a livello statale e provinciale, per fronteggiare l&#8217;emergenza sanitaria) &#8211; ritiene che le censure in esame siano fondate e vadano accolte alla luce delle seguenti considerazioni.<br />  <br /> 11. Quanto al bilanciamento di interessi operato dal Presidente della Provincia, occorre preliminarmente rammentare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale il giudizio di bilanciamento  da tempo conosciuto e praticato come strumento indispensabile per l&#8217;attuazione di una Costituzione pluralista come quella italiana, che accoglie una concezione c.d. &#8220;dignitaria&#8221; dei diritti, ossia una concezione secondo la quale ciascun diritto fondamentale non  affermato in termini assoluti, ma si inserisce in un tessuto costituzionale complesso in cui altri interessi, parimenti costituzionalmente protetti, possono legittimamente limitarne la portata.<br />  <br /> Emblematico al riguardo  il caso dell&#8217;ILVA di Taranto, affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013. Nella fattispecie, a fronte dell&#8217;interruzione delle attività  delle acciaierie ILVA, ordinata dal giudice a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, si poneva l&#8217;esigenza di preservare un&#8217;attività  economica di grande rilievo nel tessuto economico e sociale italiano ed europeo, soprattutto per l&#8217;elevato numero di posti di lavoro messi a rischio dagli effetti irreversibili dello spegnimento dell&#8217;altoforno ordinato dal giudice. Anche in questo caso (come in quello oggetto della presente controversia) la Corte si  trovata al cospetto di diritti di rilevanza costituzionale in conflitto tra loro: il diritto alla salute e all&#8217;ambiente, da un lato, e il diritto al lavoro e all&#8217;esercizio delle attività  economiche, dall&#8217;altro.<br />  <br /> Ebbene, a fronte di tale situazione, la Consulta ha affermato che: «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non  possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre &#8220;sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro&#8221; (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l&#8217;illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe &#8220;tiranno&#8221; nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità  della persona». Per questi motivi &#8211; prosegue la Corte &#8211; «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come &#8220;primari&#8221; dei valori dell&#8217;ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorchè costituzionalmente tutelati, non già  che gli stessi siano posti alla sommità  di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perchè dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato &#8211; dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo &#8211; secondo criteri di proporzionalità  e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale».<br />  <br /> La conferma del fatto che i principi affermati dalla Corte costituzionale nel caso dell&#8217;ILVA di Taranto non possono essere obliterati neppure a fronte di un delicato contesto emergenziale come quello determinato dalla pandemia in atto &#8211; ciò in quanto lo stato di emergenza sanitaria non può comportare l&#8217;accesso a &#8220;legalità  parallele e alternative&#8221; a quella che si rinviene nella Costituzione &#8211; si rinviene in una recentissima pronuncia del T.A.R. per la Calabria (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075, cit.), avente ad oggetto un&#8217;ordinanza contingibile e urgente con cui  stata disposta con effetto su tutto il territorio della Regione Calabria la sospensione di tutte le attività  scolastiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado dal 16 al 28 novembre 2020.<br />  <br /> Posto che anche in questo caso il Giudice si  trovato al cospetto di diritti di rilevanza costituzionale in conflitto tra loro &#8211; il diritto alla salute, da un lato, e il diritto all&#8217;istruzione, dall&#8217;altro &#8211; giova riportare i seguenti passi della motivazione della sentenza: «E&#8217; a tutti noto che il diritto alla salute &#8211; unico ad essere anche dichiarato anche interesse della collettività  &#8211; sia al vertice della scala dei valori costituzionali, in quanto consente la fruizione di libertà  e diritti protetti dalla Costituzione, ma il diritto all&#8217;istruzione viene &#8220;poco dietro&#8221; in quanto permette l&#8217;accesso al lavoro su cui la Repubblica  fondata e perchè  strumento ex art. 3 co. 2 Cost. con cui lo Stato, specie in ipotesi di territori più svantaggiati, rimuove le disuguaglianze, &#8220;gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà  e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese&#8221;. Anzi, a rigore, la Corte Costituzionale ha precisato che l&#8217;essere il diritto alla salute primario non significa che abbia &#8220;carattere preminente&#8221; rispetto a tutti i diritti della persona in quanto a sommità  di un ordine gerarchico assoluto, ma solo che la salute non possa essere sacrificato ad altri interessi, ancorchè costituzionalmente tutelati. &#8230; Dunque, anche sul piano dell&#8217;intervento amministrativo in ipotesi di conflitto tra i diritti in parola l&#8217;esito non  di necessaria ed automatica soccombenza dell&#8217;istruzione a danno della salute, ma in primo luogo di bilanciamento con praticabilità  di adozione di misure di contemperamento e solo a fronte di impossibilità  di tale &#8220;mediazione&#8221; la soccombenza del diritto all&#8217;istruzione (in presenza)  ammissibile».<br />  <br /> 12. Pertanto &#8211; stante l&#8217;immanente esigenza (più volte sottolineata dalla Corte costituzionale) che la tutela dei diritti sia sempre «sistemica e non frazionata» , esigenza da cui discende che nessun diritto fondamentale  protetto in termini assoluti dalla Costituzione, essendo ogni diritto soggetto a limiti per integrarsi con una pluralità  di altri diritti, giacchè altrimenti diverrebbe (sempre per usare le parole della Consulta) un sorta di &#8220;diritto tiranno&#8221; &#8211; si rende necessario ribadire l&#8217;insostenibilità  delle ricorrenti affermazioni della Provincia (ripetute anche nella memoria depositata in data 8 marzo 2021) volte a svilire il rilievo costituzionale del diritto di voto espresso nelle consultazioni referendarie, a torto considerato dalla Provincia stessa un &#8220;diritto minore&#8221; rispetto al voto espresso nelle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi rappresentativi degli enti territoriali e comunque un diritto destinato a recedere se contrapposto al diritto alla salute della collettività .<br />  <br /> Innanzi tutto non può sottacersi che il referendum  il più importante istituto di democrazia diretta, grazie al quale i cittadini, senza la mediazione degli organi titolari del potere legislativo, possono esprimere la propria volontà  politica. Dunque &#8211; pur essendo innegabile che le elezioni amministrative sono finalizzate ad eleggere i rappresentanti delle comunità  territoriali, mentre un referendum propositivo come quello per cui  causa  finalizzato ad impegnare il Consiglio provinciale a legiferare in un settore specifico e ben circoscritto &#8211; si deve tuttavia ribadire che l&#8217;attuale stato di emergenza sanitaria non giustifica automaticamente ogni tipo di limitazione del diritto di voto nelle consultazioni referendarie sol perchè tale diritto  meno rilevante del diritto di voto nelle consultazioni elettorali; ciò in quanto l&#8217;art. 47 dello Statuto speciale non consente &#8211; a differenza di quanto ritiene la Provincia &#8211; alcuna distinzione (per rango) tra una consultazione elettorale e una consultazione referendaria.<br />  <br /> Inoltre le richiamate affermazioni della Corte costituzionale confermano che l&#8217;Amministrazione, anche quando si trova a dover valutare la sussistenza dei presupposti per l&#8217;adottare di un ordinanza contingibile e urgente che trova il proprio presupposto in uno stato di emergenza come quello dovuto alla pandemia in atto,  comunque chiamata a bilanciare tra loro i diritti fondamentali in gioco, specie laddove si tratti di garantire l&#8217;esercizio del diritto di voto, operando una valutazione che &#8211; a differenza di quanto afferma la Provincia &#8211; non vede necessariamente la prevalenza del diritto alla salute.<br />  <br /> 13. In ragione di quanto precede, ritiene il Collegio che il c.d. &#8220;totem del diritto alla salute&#8221; non possa essere invocato per mortificare altri diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto, attraverso il quale viene esercitata la sovranità  popolare, tanto nelle consultazioni elettorali, quanto nelle consultazioni referendarie.<br />  <br /> Il prevalente approccio con cui finora  stata per lo più affrontata l&#8217;emergenza sanitaria da Covid-19 &#8211; sia a livello nazionale che a livello locale &#8211; tendenzialmente volto ad affermare l&#8217;assoluta prevalenza del diritto alla salute, reca con sè molte incognite, al punto che potrebbe manifestarsi la deprecabile tentazione di trasformare la gestione extra ordinem dell&#8217;emergenza sanitaria in una abnorme normalità , sospendendo per un tempo indeterminato le garanzie costituzionali. Invece neppure il meritorio intento di preservare la salute pubblica da un virus almeno in parte ancora sconosciuto può giustificare il ricorso ad ogni mezzo giuridico, al di lÃ  e al di sopra dell&#8217;impianto costituzionale. Anzi proprio la circostanza (pure invocata dalla Provincia nelle proprie difese) per cui la convivenza con il virus  verosimilmente destinata a protrarsi per un lungo periodo di tempo, ancora non quantificabile, impone una gestione costituzionalmente orientata dell&#8217;attuale, delicata situazione &#8211; ormai non più rubricabile come mera emergenza sanitaria, configurandosi piuttosto una vera e propria emergenza anche sociale, economica e politica &#8211; perchè quando sono in discussione i diritti fondamentali non vale la regola per cui il fine giustifica il mezzo.<br />  <br /> Pertanto &#8211; pur essendo innegabile che, come evidenziato in memoria dalla Provincia, «in questa fase storica la comunità  tutta  ancora pesantemente impegnata ad affrontare una pandemia causata da un agente virale trasmissibile che, nel giro di poco tempo, ha posto la popolazione mondiale in uno stato di emergenza sanitaria diffusa, ancora purtroppo lungi dall&#8217;essere risolta» &#8211; non può tuttavia sottacersi che manca nell&#8217;impugnata ordinanza una &#8220;motivazione rafforzata&#8221; che dimostri perchè sia stata ritenuta impraticabile l&#8217;opzione volta a consentire lo svolgimento della consultazione referendaria per cui  causa nei tempi prestabiliti dalla legge, pur nel rispetto di protocolli di sicurezza idonei a tutelare la salute pubblica, come invece  avvenuto nel caso delle elezioni amministrative dello scorso autunno, allorquando la pandemia era già  in fase espansiva e non era ancora iniziata la somministrazione dei vaccini.<br />  <br /> Non valgono infatti a spiegare perchè non siano state affatto prese in considerazioni opzioni alternative &#8211; idonee a salvaguardare tanto il diritto di voto, quanto il diritto alla salute &#8211; nè il riferimento al «report settimanale, aggiornato al 5 gennaio 2021, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità , che per la Provincia Autonoma di Trento individua valori RT per ricovero ospedaliero ed in riferimento alla settimana 28 dicembre 2020 &#8211; 3 gennaio 2021 pari a 0.87 (CI 0.69 &#8211; 1.08) [medio 14 gg]» (cfr. la prima parte della motivazione dell&#8217;impugnata ordinanza), nè la considerazione per cui «la consultazione referendaria, che prevede il personale afflusso alle urne di migliaia di elettori, deve potersi svolgere in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini» (cfr. la parte della motivazione relativa alla sospensione della procedura referendaria).<br />  <br /> Come correttamente osservato dal ricorrente, nella motivazione dell&#8217;impugnata ordinanza  stato altresì evidenziato che (in base alle ordinanze del Ministero della Salute del giorno 8 gennaio 2021 in tema di individuazione delle misure applicabili alle Regioni e alle Province autonome) alla Provincia di Trento «sono applicate in questa fase le misure di cui all&#8217;art. 1 del DPCM 14 gennaio 2021», ossia quelle relative alla c.d. &#8220;zona gialla&#8221;. Quindi la situazione risultante dal predetto report non impedisce attività  che si svolgono in luoghi di pubblico interesse, come le scuole ed i supermercati, e che sono anch&#8217;esse potenziali cause di assembramenti come quelli che si potrebbero verificare ai seggi; e ciò spiega perchè in questi casi il bilanciamento tra i contrapposti interessi si  tradotto nella predisposizione di protocolli di sicurezza, basati sul distanziamento personale e sull&#8217;utilizzo di dispositivi di protezione individuali, come dimostra la disciplina posta con l&#8217;impugnata ordinanza in materia di &#8220;Esercizio dell&#8217;attività  commerciale&#8221; (cfr. i punti 16 e 17 del dispositivo), di &#8220;Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età  3 mesi /17anni&#8221; (cfr. il punto 41 del dispositivo).<br />  <br /> Manca inoltre una puntuale analisi comparativa tra la situazione epidemiologia relativa all&#8217;autunno del 2020 e quella relativa al periodo in cui  stata adottata l&#8217;impugnata ordinanza, tale da giustificare la scelta operata con tale provvedimento.<br />  <br /> 14. Nè giova alla Provincia invocare la circostanza che il differimento di procedure elettorali per ragioni sanitarie  stato disposto anche dallo Stato, con decreti legge che si sono succeduti a partire dagli ultimi mesi 2020.<br />  <br /> Effettivamente l&#8217;art. 1 del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (e in particolare i commi 4-terdecies e 4-quinquiesdecies, aggiunti in fase di conversione dalla legge 27 novembre 2020, n. 159) differisce le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell&#8217;art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.<br />  <br /> L&#8217;art. 31-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, aggiunto in fase di conversione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, differisce lo svolgimento delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti &#8220;in considerazione della grave recrudescenza dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio&#8221;. Un ulteriore differimento delle predette elezioni suppletive  stato previsto dall&#8217;art. 4 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, &#8220;in considerazione del permanere dell&#8217;emergenza da COVD 19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale&#8221;.<br />  <br /> Da ultimo la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il comunicato stampa n. 5 del 2021 ha reso noto che il Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2021 ha approvato un decreto legge che dispone che «le elezioni previste nell&#8217;anno in corso si svolgano tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021» tenuto conto del «perdurare dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell&#8217;esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonchè di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso».<br />  <br /> Osserva però il Collegio che i decreti legge e le relative leggi di conversione sono atti politici, che sfuggono sia all&#8217;obbligo di motivazione, per effetto dell&#8217;espressa previsione dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, sia al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, per effetto dell&#8217;espressa previsione dell&#8217;art. 7, comma 1, cod. proc. amm., semprechè non vi sia motivo di dubitare della legittimità  costituzionale degli stessi. Invece le ordinanze contingibili e urgenti sono provvedimenti amministrativi che devono essere adeguatamente motivati, specie laddove (come nel caso in esame) vadano ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti e comportino deroghe a norme di legge, e non sfuggono al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, se questi  chiamato (come nel caso in esame) a verificare la sussistenza dei presupposti l&#8217;adozione di provvedimenti extra ordinem della specie.<br />  <br /> Dunque il Presidente della Provincia &#8211; non essendo andato a buon fine il tentativo di rinviare la consultazione referendaria posto in essere in occasione dell&#8217;approvazione della legge finanziaria provinciale, ossia di disporne il rinvio a mezzo di un atto politico &#8211; ha correttamente ritenuto di poter agire in via amministrativa per ottenere il medesimo risultato, ma non ha concretamente dimostrato, attraverso la motivazione del provvedimento impugnato, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per limitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, qual  il diritto di voto, mediante un&#8217; ordinanza contingibile e urgente.<br />  <br /> 15. Nè tantomeno giova alla Provincia invocare il c.d. principio di precauzione per replicare alla censura secondo la quale un generico riferimento all&#8217;esigenza di prevenzione generale, connessa all&#8217;attuale emergenza sanitaria, non  sufficiente per giustificare la sospensione della procedura di indizione di un referendum.<br />  <br /> In memoria la Provincia ha sostenuto che il concetto di precauzione &#8211; a differenza del concetto di prevenzione (limitazione di rischi oggettivi e provati) &#8211; impone l&#8217;adozione di provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità  pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l&#8217;effettiva esistenza e la gravità  di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto; il principio di precauzione comporta quindi che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un&#8217;attività  potenzialmente pericolosa, l&#8217;azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.<br />  <br /> Tuttavia anche a tal riguardo vale richiamare quanto affermato dal T.A.R. per la Calabria nella pronuncia innanzi richiamata (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075, cit.), che il Collegio integralmente condivide: «Neppure l&#8217;avanzamento della tutela riconosciuto al diritto alla salute tramite il principio di precauzione (art. 191, Par. 2 Trattato FUE, art. 301 codice dell&#8217;ambiente, 107 del Codice del consumo), che consente l&#8217;intervento tutorio da parte di legislatore ed Amministrazione a fronte di solo rischi di danno, può essere invocato oltre ogni limite: l&#8217;intervento in precauzione deve caso essere adottato solo all&#8217;esito dell&#8217;esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall&#8217;azione o dall&#8217;assenza di azione e deve essere proporzionale e non discriminatorio (v. Corte di Giustizia UE, Sez. I, 9 giugno 2016, in C-78/16 e C- 79/16; Comunicazione della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 e v. la sopra citata Corte Cost. 85/2013). L&#8217;intervento amministrativo in precauzione presuppone, dunque, l&#8217;esistenza di un rischio specifico all&#8217;esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità  della misura, all&#8217;esito dell&#8217;analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti (così Consiglio di Stato, sez. III, 03/10/2019, n. 6655; sez. V, 27/12/2013, n. 6250)».<br />  <br /> In base a tali considerazioni il T.A.R. per la Calabria  pervenuto alla seguente conclusione: «La Regione prescegliendo la strada del &#8220;rischio zero&#8221; per la comunità  scolastica più giovane in esito ad istruttoria sommaria e carente in punto di specifica situazione di rischio &#8211; tra l&#8217;altro senza accompagnare la scelta a concorrenti misure di restrizione di sorta per le comunità  adulte ove il virus circola maggiormente &#8211; ha certamente violato il parametro della proporzionalità : la sospensione del servizio scolastico in presenza, il cui rischio risulta già  sotto controllo con le misure nazionali in atto, ha leso oltre misura il diritto all&#8217;istruzione per i cittadini più giovani arrecando non solo pregiudizio formativo, ma anche psicologico, educativo e di socializzazione (v. i rischi evidenziati dalla Società  Italiana Pediatri) essendo la loro personalità  in via di costruzione, costruzione che la Costituzione vuole avvenga anche ed obbligatoriamente nella &#8220;formazione sociale&#8221; della Scuola».<br />  <br /> Analogamente il Collegio ritiene che nella fattispecie il Presidente della Provincia scegliendo l&#8217;opzione del c.d. &#8220;rischio zero&#8221;, all&#8217;esito di un&#8217;istruttoria sommaria e carente, abbia violato il principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, che costituisce, come noto, uno dei corollari del principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione.<br />  <br /> 16. Parimenti non giova alla Provincia affermare che non risulta violato il principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa perchè non  stata disposta la cancellazione tout court del referendum o una dilazione sine die della data della consultazione, ma solo una sospensione temporanea dell&#8217;iter referendario fino ad una data certa (il 30 aprile 2021), prevedendo nel contempo che il referendum debba svolgersi nei successivi cinque mesi.<br />  <br /> Al riguardo  sufficiente ribadire che nel dispositivo dell&#8217;impugnata ordinanza viene espressamente invocata anche l&#8217;esigenza di rispettare le «cadenze e fasi previste dalla legge», tra le quali  da ricomprendere anche la finestra temporale compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio. Dunque, considerato che il termine di cinque mesi decorrente dal 30 aprile 2021 scade il 30 settembre 2021, non si vede come possa essere rispettata la previsione dell&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003 e, quindi, il ricorrente ha motivo di dolersi del fatto che, nella sostanza, sia stata disposta una sospensione sine die.<br />  <br /> 17. Tenuto conto delle considerazioni sin qui svolte, neppure l&#8217;evidenziata esigenza di prevenire il «rischio che un consistente impegno finanziario possa rivelarsi inutile qualora sì dovesse procedere più avanti al rinvio dell&#8217;operazione elettorale» può assumere decisivo rilievo per giustificare la decisione assunta dal Presidente della Provincia.<br />  <br /> La Provincia ha rimarcato in memoria il considerevole impegno finanziario richiesto per l&#8217;organizzazione della consultazione referendaria in questione (pari a circa 1.800.000,00 euro) e l&#8217;assenza di una ragionevole certezza che nella data individuata la consultazione possa regolarmente svolgersi, stante l&#8217;emergenza sanitaria in atto.<br />  <br /> Ritiene però il Collegio che il pur meritorio, dichiarato intento di prevenire il rischio di uno spreco di denaro pubblico non possa giustificare l&#8217;adozione di un provvedimento come quello impugnato, che non solo sospende in via amministrativa l&#8217;esercizio di un diritto di primario rilievo costituzionale, ma soprattutto determina una perdurante incertezza sulla data di svolgimento della consultazione referendaria, legata alla perdurante incertezza sull&#8217;evoluzione dell&#8217;emergenza epidemiologica. Deve infatti ribadirsi che, quando  in gioco un diritto fondamentale come il diritto di voto, proprio il fatto che la convivenza con il virus  verosimilmente destinata a protrarsi per un lungo periodo di tempo, ancora non quantificabile, rende necessaria una gestione costituzionalmente orientata della situazione emergenziale, ossia l&#8217;adozione di ogni possibile sforzo di carattere organizzativo ed economico per rendere possibile l&#8217;esercizio del diritto.<br />  <br /> 18. Analoghe considerazioni valgono per le esigenze di natura organizzativa (anch&#8217;esse evidenziate nell&#8217;impugnata ordinanza) attinenti alla «predisposizione di tutto il materiale necessario alla votazione &#8230;, materiale da stamparsi in migliaia di copie con la data prevista per la votazione e che diverrebbe, perciò, inservibile qualora, più a ridosso della data fissata per la consultazione, dovesse rendersi necessario un rinvio».<br />  <br /> Il Collegio non intende certo negare che ogni consultazione (elettorale o referendaria che sia) richiede un notevole impegno di carattere organizzativo, oltre che economico, essendo previsti precisi adempimenti, come quelli di cui all&#8217;art.13, comma 1, della legge provinciale n. 3/2013 &#8211; secondo il quale spetta alla Giunta provinciale fornire schede per la votazione &#8220;di tipo unico e di identico colore per ogni referendum&#8221;, predisposte in conformità  al modello B, allegato alla legge stessa, e quindi recanti la data del giorno della votazione &#8211; e adempimenti particolarmente gravosi, come quelli l&#8217;ufficio elettorale di sezione deve porre in essere il giorno stesso fissato per la votazione, puntualmente richiamati in memoria dalla Provincia.<br />  <br /> S&#8217;intende piuttosto evidenziare che il ricorrente &#8211; quando afferma che (stante l&#8217;esigenza di prevenire il rischio di uno spreco di denaro pubblico connesso all&#8217;inutilizzabilità  di schede per le votazioni e moduli predisposti con la data di una consultazione poi annullata a causa di un improvviso aggravamento dell&#8217;emergenza sanitaria) il problema dell&#8217;apposizione della data della consultazione sulle schede e sulla modulistica potrebbe essere risolto omettendo di indicare la data nella fase di stampa ed aggiungendola successivamente con un timbro datario &#8211; non mira a &#8220;banalizzare&#8221; l&#8217;impegno organizzativo richiesto all&#8217;Amministrazione, bensì a dimostrare che in una situazione eccezionale come quella determinata dalla pandemia in atto l&#8217;Amministrazione deve porre in essere ogni possibile sforzo organizzativo per consentire l&#8217;esercizio del diritto di voto, cercando nel contempo di prevenire i rischi connessi alla perdurante incertezza sull&#8217;evoluzione dell&#8217;emergenza epidemiologica (primo tra tutti quello costituito dall&#8217;eventuale annullamento della consultazione fissata per una certa data).<br />  <br /> Del resto, se  astrattamente possibile (come già  evidenziato), in costanza di un&#8217;emergenza sanitaria, adottare un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente con cui viene sospesa la procedura di indizione di una consultazione referendaria o addirittura viene annullata una consultazione già  fissata per una certa data, non si vede perchè &#8211; tra le misure che possono e debbono essere adottate per consentire, nonostante l&#8217;emergenza sanitaria in atto, lo svolgimento di una consultazione referendaria &#8211; non possano essere incluse, accanto ai protocolli di sicurezza, anche misure organizzative che vadano a derogare a previsioni di legge come quelle dall&#8217;art.13, comma 1, della legge provinciale n. 3/2013 innanzi richiamate.<br />  <br /> 19. In definitiva, la prima domanda giudiziale proposta dal ricorrente deve essere accolta e, per l&#8217;effetto, si deve disporre l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza n. 63 in data 15 gennaio 2021, nella parte in cui  stata disposta la sospensione, fino al 30 aprile 2021, della procedura relativa al referendum propositivo sul distretto biologico, con assorbimento delle restanti censure e conseguente obbligo del Presidente della Provincia di rinnovare la valutazione &#8211; di sua spettanza &#8211; relativa alla fissazione della data del referendum: A) tenendo conto dell&#8217;evoluzione del quadro epidemiologico (con particolare riferimento al territorio della Provincia di Trento), nonchè del fatto che l&#8217;impugnata ordinanza (in quanto non sospesa ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.) nelle more della pubblicazione della presente sentenza ha comunque prodotto il proprio effetto sospensivo; B) nel rispetto non solo della legge provinciale n. 3/2013, ma anche dalle vigenti disposizioni nazionali, legislative ed amministrative, adottate per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. al riguardo l&#8217;ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2021), ivi comprese le sopravvenute disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021; C) in conformità  a quanto precisato nella presente sentenza anche con riferimento alla possibilità  di adottare, ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto speciale, ordinanze contingibili e urgenti recanti misure in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale n. 3/2013.<br />  <br /> 20. A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire con riferimento all&#8217;ulteriore, connessa domanda di condanna del Presidente della Provincia a esercitare il proprio potere-dovere di indizione del referendum convocando i comizi referendari entro la finestra temporale febbraio-maggio 2021.<br />  <br /> E&#8217; ben vero che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5479), anche in sede di giurisdizione generale di legittimità  il Giudice amministrativo può emanare ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. (disposizione che si pone in stretta correlazione con il generale principio di effettività  e pienezza della tutela giurisdizionale amministrativa, nell&#8217;ottica della soddisfazione completa della posizione sostanziale di interesse legittimo di cui si chiede tutela) sentenze di condanna dell&#8217;Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto. Tuttavia tale articolo precisa che la c.d. azione di adempimento soggiace al doppio limite della necessaria contestualità  con l&#8217;azione di annullamento e dell&#8217;assenza di profili di discrezionalità  amministrativa o tecnica, stante l&#8217;espresso riferimento all&#8217;art. 31, comma 3, cod. proc. amm., contenuto nell&#8217;art. 34, comma 1, lett. c).<br />  <br /> Ne consegue che questo Tribunale, quale &#8220;giudice nell&#8217;amministrazione&#8221; (cfr. al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), non può, sostituirsi al Presidente della Provincia nella valutazione allo stesso spettante ai sensi dell&#8217;art. 22, comma 1, della legge provinciale n. 3/2013 e ordinargli di convocare i comizi referendari entro la finestra temporale che si chiude alla data del 31 maggio 2021 (come richiesto dal ricorrente). Spetta infatti al Presidente della Provincia (giova ribadirlo) non soltanto valutare se sia ancora possibile fissare la data del referendum entro il 31 maggio 2021, ma anche rinnovare la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione di una nuova ordinanza contingibile e urgente, all&#8217;esito di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi.<br />  <br /> 21. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in gioco e dell&#8217;accoglimento solo parziale delle domande giudiziali formulate dal ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del presente giudizio.<br />  <br /> P.Q.M.<br />  <br /> Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino &#8211; Alto Adige/SÃ¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 19/2021, lo accoglie in parte e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnata ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 63 in data 15 gennaio 2021.<br />  <br /> Spese compensate.<br />  <br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />  <br /> Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell&#8217;articolo 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e modificato con decreto legge n. 183 del 2020, e dell&#8217;art. 4, comma 1, quarto periodo e seguenti del decreto legge n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />  <br /> Carlo Polidori, Presidente FF, Estensore<br />  <br /> Carlo Buonauro, Consigliere<br />  <br /> Cecilia Ambrosi, Consigliere<br />  <br />    <br />    <br /> IL PRESIDENTE, ESTENSORE <br /> Carlo Polidori  <br />    <br />    <br />    <br />    <br />    <br /> IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-3-2021-n-36/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2020 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2020-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2020-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2020-n-36/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2020 n.36</a></p>
<p>Maria Cartabia Presidente, Giovanni Amoroso redattore; PARTI: Q.l.c. promossa dalla Corte d&#8217;appello di Catanzaro nel procedimento vertente tra la Regione Calabria e A. A. G., con ordinanza del 21 settembre 2017, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2020-n-36/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2020 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2020-n-36/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2020 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cartabia Presidente, Giovanni Amoroso redattore; PARTI:  Q.l.c. promossa dalla Corte d&#8217;appello di Catanzaro nel procedimento vertente tra la Regione Calabria e A. A. G., con ordinanza del 21 settembre 2017, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018).</span></p>
<hr />
<p>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l&#8217;anno 2017)Â».</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblico impiego &#8211; transito di personale &#8211; da una associazione privata al ruolo regionale &#8211; possibilità  &#8211; va esclusa.<br /> <br /> 2.- Pubblico impiego &#8211; art. 33 LRC 27 dicembre 2016 n. 43 &#8211; violazione dell&#8217;art. 97 IV c. Cost.- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.<em>Non è compatibile con la prescrizione dell&#8217;art. 97, quarto comma, Cost., che, senza pubblico concorso, dipendenti di un&#8217;associazione di natura privatistica transitino nei ruoli del personale regionale con il subentro della Regione nella posizione di amministrazione pubblica datrice di lavoro, solo formalmente in via temporanea, ma di fatto in via tendenzialmente definitiva in mancanza di un termine finale per la regolarizzazione di tale transito con l&#8217;indizione di procedure di selezione pubblica.</em><br /> <br /> <em>2. Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l&#8217;anno 2017)Â».</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l&#8217;anno 2017)Â», promosso dalla Corte d&#8217;appello di Catanzaro nel procedimento vertente tra la Regione Calabria e A. A. G., con ordinanza del 21 settembre 2017, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Calabria;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 28 gennaio 2020 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;<br /> udito l&#8217;avvocato Graziano PungÃ¬ per la Regione Calabria;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 21 settembre 2017, depositata il 15 gennaio 2018, la Corte d&#8217;appello di Catanzaro &#8211; sezione lavoro &#8211; ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l&#8217;anno 2017)Â», per contrasto con l&#8217;articolo 97, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui &#8211; stabilendo che, a seguito dello scioglimento delle associazioni di divulgazione agricola, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, giÃ  in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, rimane collocato nei ruoli della Regione alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro &#8211; consente l&#8217;accesso ai ruoli della pubblica amministrazione senza concorso.<br /> La disposizione censurata prevede che «[a] seguito dell&#8217;avvenuto scioglimento di tutte le associazioni di divulgazione agricola, le cui funzioni sono state nuovamente trasferite alla Regione Calabria, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città  metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), così¬ come attuato dall&#8217;articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l&#8217;attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), al fine di garantire l&#8217;espletamento delle attività  connesse ed in assenza di professionalità  adibite allo svolgimento delle suddette, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, giÃ  in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, ai sensi dell&#8217;art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l&#8217;anno 2008 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)), alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l&#8217;approvvigionamento delle suddette professionalità , fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».<br /> Premette il Giudice rimettente di dover decidere sull&#8217;appello avverso la sentenza con cui il Tribunale ordinario di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto, nei confronti della Regione Calabria, da A. A. G., dipendente a tempo indeterminato della disciolta associazione di divulgazione agricola «CopagriDapÂ», disponendo il subentro della Regione nel pregresso rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 10 della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come modificato dall&#8217;art. 13, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l&#8217;anno 2007 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), e come interpretato dall&#8217;art. 42, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l&#8217;anno 2008 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)Â».<br /> Tale disposizione, infatti, prevedeva che in caso di volontario scioglimento di una o di tutte le associazioni di divulgazione agricola, il personale, in assenza di altre associazioni di divulgazione agricola disponibili a proseguire il rapporto, dovesse rientrare nella competenza gestionale della Regione Calabria.<br /> La Corte d&#8217;appello rimettente, inoltre, dÃ  atto che il giudice di primo grado, nel motivare l&#8217;accoglimento del ricorso, ha considerato indicativo il fatto che la Regione giÃ  contribuisse con un finanziamento alle spese sostenute dall&#8217;associazione per i dipendenti, rientrando la divulgazione agricola tra le finalità  di competenza regionale.<br /> Nelle more del giudizio di impugnazione, prosegue il rimettente, la Corte costituzionale, investita con ordinanza di rimessione di altra sezione della medesima Corte d&#8217;appello, ha dichiarato, con la sentenza n. 248 del 2016, l&#8217;illegittimità  costituzionale del citato art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall&#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, ravvisando la violazione della regola del pubblico concorso per l&#8217;accesso alle pubbliche amministrazioni sancita dall&#8217;art. 97, quarto comma, Cost.<br /> Alla luce di tale pronuncia e della successiva emanazione del censurato art. 33 della legge reg. Calabria n. 43 del 2016, la Regione Calabria, all&#8217;udienza fissata dal giudice a quo per la decisione, ha domandato che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br /> Tanto premesso, la Corte rimettente, nel dubitare della legittimità  costituzionale della nuova disposizione, assume che essa «restaura l&#8217;identica violazione del principio del concorso pubblico giÃ  sanzionata dalla Corte costituzionale».<br /> L&#8217;art. 33 della legge reg. Calabria n. 43 del 2016, infatti, lÃ  dove consente la permanenza nei ruoli regionali del personale originariamente dipendente delle disciolte associazioni, fa salvo, quanto meno sul piano degli effetti giÃ  prodotti, il ricorso a una procedura che consente il subingresso della Regione (avvenuto in applicazione dell&#8217;art. 10 della legge reg. Calabria n. 19 del 1999) nel rapporto di lavoro fra le disciolte associazioni di divulgazione agricola e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale. Nè, peraltro, la disposizione indica una specifica esigenza di interesse pubblico idonea a giustificare una deroga al principio.<br /> Il Giudice rimettente ricorda che con la citata pronuncia n. 248 del 2016 questa Corte, ritenuta pacifica la natura privatistica delle associazioni di divulgazione agricola, ha ribadito il principio secondo cui «la regola costituzionale della necessità  del pubblico concorso per l&#8217;accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici (ex multis, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005)Â».<br /> Sempre sotto il profilo della non manifesta infondatezza, la Corte d&#8217;appello di Catanzaro conclude chiarendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la procedura seguita dalla Regione Calabria non può in alcun modo essere assimilata a un concorso pubblico, essendo consistita, in realtà , in una «mera comunicazione, inviata al ricorrente da parte del presidente dell&#8217;associazione, del buon esito delle esperite procedure concorsuali».<br /> Infine, quanto alla rilevanza, il Giudice rimettente osserva che dopo la dichiarazione di incostituzionalità  dell&#8217;art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall&#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, &#8211; applicabile ratione temporis, quantunque abrogato dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 15 novembre 2012, n. 58, recante «Abrogazione dell&#8217;articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria)Â» &#8211; «l&#8217;esito del giudizio viene a dipendere unicamente dal disposto della nuova norma di legge regionale».<br /> 2.- Con atto del 15 febbraio 2018, pervenuto il 20 febbraio 2018, è intervenuta in giudizio la Regione Calabria e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale sollevata dalla Corte d&#8217;appello di Catanzaro.<br /> Quanto alla prospettata inammissibilità , la Regione ha sostenuto che, a fronte di un&#8217;istanza congiunta, presentata dalle parti del giudizio a quo, volta a ottenere dal Giudice rimettente la dichiarazione di cessata materia del contendere in ragione dell&#8217;applicazione del richiamato ius superveniens, la rilevanza della questione sarebbe venuta meno.<br /> Nel merito, la Regione deduce che la norma censurata differisce radicalmente da quella contenuta nell&#8217;art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall&#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, dichiarato incostituzionale con la citata pronuncia n. 248 del 2016.<br /> Infatti, la disposizione in esame non è volta, come la precedente, a garantire la tutela dell&#8217;occupazione, ma ad assicurare la continuità  dell&#8217;azione amministrativa. Essa, stabilendo che la permanenza del personale collocato nei ruoli della Regione Calabria è finalizzata a «garantire l&#8217;espletamento delle attività  connesse [&#038;] in assenza di professionalità  adibite allo svolgimento delle suddette», rivela chiaramente l&#8217;intento di salvaguardare la Regione dal pregiudizio derivante dal venir meno, all&#8217;improvviso, dell&#8217;apporto di lavoratori attualmente in servizio.<br /> Questa finalità , del resto, è resa palese dalla temporaneità  della misura, destinata a operare «nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l&#8217;approvvigionamento delle suddette professionalità».<br /> Alla luce di tali considerazioni, prosegue la Regione, dovrebbe escludersi che sia stato derogato il principio generale del pubblico concorso. Ma, in ogni caso, tale deroga sarebbe comunque giustificata da ragioni di pubblico interesse collegate alla garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione che, nella specie, viene attuata con il mantenimento temporaneo nei ruoli regionali dei dipendenti operanti nel settore specifico della divulgazione agricola.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- La Corte d&#8217;appello di Catanzaro &#8211; sezione lavoro &#8211; ha sollevato questione incidentale di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l&#8217;anno 2017)Â», che prevede il mantenimento provvisorio nei ruoli della Regione del personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola, giÃ  in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l&#8217;approvvigionamento delle relative professionalità .<br /> Secondo la Corte rimettente sarebbe violato il principio dell&#8217;assunzione tramite pubblico concorso posto dall&#8217;art. 97, quarto comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata consente l&#8217;accesso senza concorso ai ruoli di una pubblica amministrazione, così¬ di fatto ripristinando l&#8217;efficacia dell&#8217;art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall&#8217;art. 13, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l&#8217;anno 2007 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 248 del 2016 di questa Corte proprio per violazione del principio suddetto.<br /> 2.- Giova premettere il quadro normativo d&#8217;insieme in cui si colloca la disposizione censurata.<br /> Con la citata legge regionale n. 19 del 1999 sono stati disciplinati i servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria, trasferiti alla Regione dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici), e 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), anche tenendo conto del Regolamento del Consiglio delle Comunità  europee n. 270/79 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia. Si trattava di servizi diretti a promuovere lo sviluppo socio-economico all&#8217;interno delle aree rurali.<br /> Tali attività  sarebbero state svolte dall&#8217;Agenzia regionale per lo sviluppo e i servizi in agricoltura (ARSSA) &#8211; subentrata (nel 1993) al soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) &#8211; alla quale era assegnato, come specifica competenza, il servizio di divulgazione agricola.<br /> In particolare, l&#8217;art. 10, comma 2, di tale legge regolava la sorte del personale delle associazioni di divulgazione agricola promosse dalle organizzazioni professionali agricole (OOPPAA), enti di natura privatistica. Disponeva che «[n]el caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di divulgazione agricola il personale [&#038;] è assegnato ad altra Associazione di divulgazione agricola in grado di proseguire l&#8217;attività  che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale dell&#8217;ente di appartenenza (A.R.S.S.A.)Â».<br /> Nel 2007 l&#8217;ARSSA è stata soppressa dall&#8217;art. 5 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l&#8217;anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)Â» e a essa in seguito è subentrata l&#8217;Azienda regionale per lo sviluppo dell&#8217;agricoltura calabrese (ARSAC), ente strumentale della Regione munito di personalità  giuridica di diritto pubblico, istituito con la legge della Regione Calabria 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell&#8217;Azienda regionale per lo sviluppo dell&#8217;agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell&#8217;agricoltura), per svolgere le principali funzioni precedentemente espletate dall&#8217;ARSSA.<br /> Il personale dell&#8217;ente disciolto è stato trasferito in soprannumero alla Regione Calabria, permanendo nello stato giuridico ed economico precedente.<br /> Con una legge quasi coeva è stato regolamentato anche il personale delle OOPPAA. L&#8217;art. 13, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l&#8217;anno 2007 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), ha sostituito il comma 2 dell&#8217;art. 10 della citata legge n. 19 del 1999, prevedendo: «[n]el caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle U.D.A. di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l&#8217;attività  che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria».<br /> Quindi il personale delle associazioni di divulgazione agricola, in caso di scioglimento delle stesse, sarebbe potuto confluire nei ruoli del personale regionale.<br /> Questa norma è poi stata interpretata autenticamente dall&#8217;art. 42, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l&#8217;anno 2008 ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)Â», ai sensi del quale «[l]&#8217;articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, così¬ come modificato dall&#8217;articolo 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, s&#8217;interpreta nel senso che, in assenza di un&#8217;associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria, ferma restando la possibilità  in futuro di un successivo passaggio a un&#8217;associazione, che dovesse manifestare nel prosieguo la propria disponibilità . L&#8217;attuazione di tale dispositivo non può comportare un incremento dei costi a carico del bilancio regionale».<br /> Si trattava, dunque, di una norma che consentiva il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le disciolte associazioni di divulgazione agricola e i dipendenti.<br /> Questa disposizione &#8211; poi abrogata dall&#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 15 novembre 2012, n. 58, recante «Abrogazione dell&#8217;articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria)Â» &#8211; è stata oggetto di una precedente questione incidentale di legittimità  costituzionale sollevata con ordinanza della stessa Corte d&#8217;appello di Catanzaro in una controversia analoga a quella oggetto dell&#8217;attuale giudizio a quo.<br /> Questa Corte, con la sentenza n. 248 del 2016, ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato la norma censurata costituzionalmente illegittima per violazione dell&#8217;art. 97, comma quarto, Cost. Ha affermato questa Corte che, pacifica essendo la natura privatistica delle associazioni di divulgazione agricola, l&#8217;art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999 (come sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 22 del 2007, e come interpretato autenticamente dall&#8217;art. 42, comma 4, della legge reg. Calabria n. 15 del 2008) disponeva il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti senza alcuna forma di selezione concorsuale, nè sussisteva alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che potesse giustificare una deroga all&#8217;art. 97, quarto comma, Cost.<br /> Subito dopo tale pronuncia è stata introdotta la disposizione censurata (art. 33 della legge reg. Calabria n. 43 del 2016), che prevede che «[a] seguito dell&#8217;avvenuto scioglimento di tutte le associazioni di divulgazione agricola, le cui funzioni sono state nuovamente trasferite alla Regione Calabria [&#038;] al fine di garantire l&#8217;espletamento delle attività  connesse ed in assenza di professionalità  adibite allo svolgimento delle suddette, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, giÃ  in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, ai sensi dell&#8217;art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008 [&#038;], alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l&#8217;approvvigionamento delle suddette professionalità , fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».<br /> 3.- Ciò premesso, va innanzi tutto esaminata l&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato; eccezione che è infondata.<br /> L&#8217;ordinanza di rimessione dÃ  atto che la Regione Calabria &#8211; appellante avverso la sentenza del giudice di primo grado, che aveva accolto il ricorso di A. A. G. e aveva condannato la medesima Regione a operare il subentro dell&#8217;originario ricorrente nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto con la «CopagriDapÂ», associazione di divulgazione agricola, inserendolo nel ruolo del personale regionale &#8211; ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta norma, attualmente censurata (il citato art. 33 della legge della reg. Calabria n. 43 del 2016), sulla temporanea conservazione del collocamento nei ruoli del personale regionale (di cui l&#8217;originario ricorrente ha beneficiato per la provvisoria esecutorietà  della sentenza di primo grado).<br /> Tale disposizione ha previsto &#8211; secondo l&#8217;interpretazione che, in termini senz&#8217;altro plausibili, ne offre la Corte d&#8217;appello rimettente &#8211; il mantenimento provvisorio nei ruoli della Regione del personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola giÃ  in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione, in tal modo assicurando una temporanea stabilizzazione del personale transitato anche solo in forza di una pronuncia provvisoriamente esecutiva, qual era quella oggetto dell&#8217;appello, nelle more di future procedure di selezione pubblica.<br /> Ma correttamente ha osservato la Corte d&#8217;appello rimettente che la prospettata cessazione della materia del contendere è condizionata alla valutazione della legittimità  costituzionale della norma sulla quale essa si fonderebbe.<br /> La Regione, parte appellante nel giudizio di impugnazione, non ha rinunciato all&#8217;impugnazione, ma ha insistito per ottenere una decisione sulla controversia nella forma della richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto del richiamato ius superveniens.<br /> Nel giudizio civile di impugnazione, la sopravvenienza di una nuova norma regolatrice del rapporto &#8211; la quale venga a sovrapporsi a quella applicata dal giudice della pronuncia impugnata, certamente non pìù applicabile perchè dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte &#8211; può essere invocata a fondamento della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che, pur non espressamente prevista dal codice di rito, è non di meno ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 28 settembre 2000, n. 1048) e dalla dottrina.<br /> Una siffatta pronuncia &#8211; secondo un pìù recente arresto della giurisprudenza (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 11 aprile 2018, n. 8980) &#8211; può anche veicolare un giudizio di merito ove definisca la lite sul verificato presupposto che il rapporto non sia pìù regolato nei termini nei quali tra le parti era in atto la controversia, ma da una fonte sopravvenuta negoziale o &#8211; può aggiungersi &#8211; anche normativa, quale, come nella fattispecie, una norma nuova e diversa, sopravvenuta nel corso del processo. Norma la quale viene in rilievo proprio al fine dell&#8217;adozione di tale pronuncia con la conseguenza che la Corte d&#8217;appello, prima di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ben può interrogarsi in ordine alla legittimità  costituzionale della stessa.<br /> Da ciò la rilevanza &#8211; e quindi l&#8217;ammissibilità  &#8211; della sollevata questione di legittimità  costituzionale.<br /> 4.- Nel merito, la questione di legittimità  costituzionale è fondata.<br /> 4.1.- Occorre partire dalla citata sentenza n. 248 del 2016 nella quale questa Corte ha ritenuto che, di per sè, il subingresso ex lege della Regione all&#8217;associazione di divulgazione agricola &#8211; previsto dalla norma applicata dal giudice di primo grado, la cui sentenza è oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d&#8217;appello rimettente &#8211; è incompatibile con la regola di rango costituzionale del pubblico concorso, posta dall&#8217;art. 97, quarto comma, Cost.; regola che va rispettata anche dalle disposizioni che disciplinano il passaggio di personale da soggetti privati a enti pubblici. Nè vale a derogare a tale regola l&#8217;esigenza della Regione di avere alle proprie dipendenze il personale necessario allo svolgimento di funzioni giÃ  attribuite a enti disciolti, nè tanto meno il generico interesse alla difesa dell&#8217;occupazione dei dipendenti di questi ultimi.<br /> Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l&#8217;affermazione che il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità  e che la facoltà  del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell&#8217;amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017).<br /> 4.2.- La disposizione censurata si pone, quindi, in evidente contrasto con tale principio perchè prevede &#8211; non diversamente dalla disposizione giÃ  dichiarata costituzionalmente illegittima dalla richiamata sentenza n. 248 del 2016 &#8211; che il personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola «rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro». L&#8217;inequivocabile tenore testuale della disposizione rende evidente che la norma censurata prevede un passaggio, automatico e senza concorso pubblico, dei dipendenti delle disciolte associazioni di divulgazione agricola &#8211; enti che, come è pacifico nel giudizio a quo, hanno natura privatistica &#8211; nei ruoli del personale della Regione.<br /> A questo contenuto regolatorio che accomuna la disposizione giÃ  dichiarata costituzionalmente illegittima e quella attualmente censurata si aggiunge, solo in quest&#8217;ultima, la riserva recata dall&#8217;espressione «nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l&#8217;approvvigionamento delle suddette professionalità».<br /> La difesa della Regione ha posto in rilievo l&#8217;esigenza di conciliare la necessità  di dare seguito alla sentenza n. 248 del 2016 e quella di espletare la funzione di divulgazione agricola, facente carico sulla Regione, a mezzo delle specifiche e particolari professionalità  dei dipendenti provenienti dalle disciolte associazioni, che in precedenza erano presenti sul territorio operando proprio in tale settore. Ha sottolineato in particolare che, per evitare una soluzione di continuità , la disposizione censurata prevede sì¬ il transito dei dipendenti suddetti nel personale regionale, ma solo temporaneamente, fino all&#8217;effettuazione del concorso pubblico per ripristinare la legalità  del transito, venuta meno per effetto della richiamata pronuncia di questa Corte.<br /> A prescindere dalla questione se una procedura concorsuale a sostanziale sanatoria del transito ex lege di tale personale dalle associazioni di divulgazione agricola alla Regione, precluso dalla citata sentenza di questa Corte, sarebbe potuta venire in rilievo &#8211; quale eventuale deroga, sul piano costituzionale, di carattere eccezionale e transitorio, alla regola del concorso pubblico &#8211; ove fosse stata circoscritta dalla previsione di un termine finale o almeno fosse stata seguita a breve distanza di tempo dall&#8217;indizione delle «procedure di selezione pubblica», dirimente è il rilievo che, comunque, così¬ non è, e non è stato, perchè nessun termine è previsto nella disposizione censurata e, di fatto, a distanza di oltre tre anni, nessuna procedura concorsuale risulta essere stata espletata o finanche promossa, come ammette la stessa difesa della Regione.<br /> Non è compatibile con la prescrizione dell&#8217;art. 97, quarto comma, Cost., che, senza pubblico concorso, dipendenti di un&#8217;associazione di natura privatistica transitino nei ruoli del personale regionale con il subentro della Regione nella posizione di amministrazione pubblica datrice di lavoro, solo formalmente in via temporanea, ma di fatto in via tendenzialmente definitiva in mancanza di un termine finale per la regolarizzazione di tale transito con l&#8217;indizione di procedure di selezione pubblica.<br /> Del resto, questa Corte (sentenza n. 245 del 2012) ha giÃ  censurato &#8211; anche se, in particolare, per violazione del giudicato costituzionale &#8211; una similare stabilizzazione provvisoria ad opera di altra normativa regionale di personale, il cui inquadramento nella superiore qualifica era risultato contra legem a seguito di una precedente dichiarazione di illegittimità  costituzionale della disposizione che lo prevedeva.<br /> 5.- Va, quindi, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale della disposizione censurata per violazione dell&#8217;art. 97, quarto comma, Cost.<br /> Spetterà  al legislatore regionale porre rimedio alla situazione determinatasi per effetto della richiamata sentenza n. 248 del 2016 con la previsione di procedure di selezione pubblica da svolgersi entro un termine breve e certo, ferma restando la tutela residuale che comunque l&#8217;ordinamento giuridico giÃ  assicura alle prestazioni lavorative di fatto con violazione di legge (art. 2126 del codice civile).<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l&#8217;anno 2017)Â».<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giovanni AMOROSO, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2020.</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2020-n-36/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2020 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 6/5/2019 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-6-5-2019-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-6-5-2019-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-6-5-2019-n-36/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 6/5/2019 n.36</a></p>
<p>Nota a sentenza a Consiglio di Stato, Sez. V del 10 aprile 2019, n. 2351 a cura di Paola Cavagni. Referenze bancarie idonee se riferite alla società  e non al socio di maggioranza nota a sentenza a Consiglio di Stato, Sez. V del 10 aprile 2019, n. 2351 a cura di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-6-5-2019-n-36/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 6/5/2019 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-6-5-2019-n-36/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 6/5/2019 n.36</a></p>
<p>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2019-n-2351/">Consiglio di Stato, Sez. V del 10 aprile 2019, n. 2351</a> a cura di Paola Cavagni.</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><em><strong>Referenze bancarie idonee se riferite alla società  e non al socio di maggioranza</strong></em></p>
<p style="text-align: right;"><em>nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2019-n-2351/">Consiglio di Stato, Sez. V del 10 aprile 2019, n. 2351</a> a cura di Paola Cavagni.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Prologo</p>
<p style="text-align: justify;">Le referenze bancarie vanno considerate &#8220;idonee&#8221; qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità  dei rapporti in atto con le società , per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità  di queste nell&#8217;adempimento degli impegni assunti con l&#8217;istituto e dall&#8217;assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. Inoltre è rimessa alla stazione appaltante la valutazione dell&#8217;idoneità  dei documenti presentati dall&#8217;operatore economico, impossibilitato alla produzione delle referenze bancarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale motivazione, emessa nella sentenza n. 2351, la quinta Sezione di Palazzo Spada, nel richiamare l&#8217;art. 41 del vecchio codice De Lise, in ordine alla prova sulla capacità  economico-finanziaria (disciplina oggi prevista ex art. 83, co. 1, lett. b), D.lgs. 50/16), secondo cui la stessa è dimostrabile oltre che con: &#8220;&amp; dichiarazione di almeno due istituti bancari&amp;&#8221;, anche mediante &#8220;&amp; qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante&amp;&#8221;, statuisce il principio per cui questa possa ritenersi sufficiente quando, nella documentazione richiesta (referenze bancarie o altre attestazioni) vi sia l&#8217;indicazione espressa inerente ai rapporti tra cliente ed il proprio Istituto bancario, quali ritenuti puntuali e corretti, dunque non necessitando di formule sacramentali per la sua dimostrazione. Al contrario, la stessa deve ritenersi esclusa, quando la referenza non abbia riguardo alla situazione finanziaria dell&#8217;operatore, ma al suo rappresentante legale, anche qualora questi sia il socio di maggioranza della società .</p>
<p style="text-align: justify;">I fatti di causa</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito dell&#8217;affidamento nella procedura per la &#8220;concessione di valorizzazione di beni demaniali&#8221;, sul ricorso della seconda partecipante, il TAR del Lazio, disponeva l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, sentenza contro cui, la prima esclusa proponeva appello avverso il rigetto del proprio ricorso incidentale nel quale si deduceva l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;offerta economica, dovuta alla mancata allegazione del P.E.F. da parte della ricorrente principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di appello venivano opposti due motivi di doglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo per cui l&#8217;asseverazione di tale documento prodotto dalla seconda aggiudicataria era da ritenersi non valido, poichè reso da una società  di revisione, che sebbene iscritta nell&#8217;Albo della Consob, non risultava in quello istituito ex art. 1, l. n. 1966/39, (come espressamente richiesta nel Bando), contestando così sia la decisione del T.A.R. romano di condividere quella dell&#8217;Agenzia del Demanio (stazione appaltante) di equiparare alle società  abilitate ai sensi della legge indicata, anche quelle di revisione di cui all&#8217;attuale Registro dei revisori legali tenuto dal M.E.F. e quelle nell&#8217;albo speciale tenuto dalla Consob (ex art. 161 TUF.), che lo studio dell&#8217;Assirevi, sull&#8217;impossibilità  per tali ultime società , di emettere asseverazioni nella contrattualistica pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo, relativo alla propria domanda di partecipazione ritenuta carente per mancato deposito delle due referenze bancarie richieste nell&#8217;avviso. Infatti tali attestazioni venivano ritenute non idonee, in quanto l&#8217;una rilevava il solo grado di fiducia che la banca riferiva verso il socio, sebbene detentore del 50% delle quote della società  appellante, mentre l&#8217;altra veniva emessa a cura del commercialista della stessa e dunque in palese conflitto di interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva con ben sei motivi di appello incidentale, l&#8217;aggiudicataria definitiva, per chiedere la conferma della sentenza di primo grado a lei favorevole.</p>
<p style="text-align: justify;">La posizione del Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, accogliendo le richieste di quest&#8217;ultima, riteneva corretta l&#8217;interpretazione del TAR Lazio, sul combinato disposto degli artt. 153, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006 con l&#8217;attuale art. 183, comma 9, d.lgs. 50 del 2016, argomentando che: in merito al potere di asseverazione della società  di revisione, quelle iscritte nel Registro dei revisori legali e delle società  di revisione tenuto ora dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ai sensi dell&#8217;art. 6, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, possono asseverare i P.E.F. degli operatori partecipanti a procedure per l&#8217;affidamento di contratti pubblici, essendo tale scelta pienamente condivisibile al fine evitare irragionevoli disparità  di trattamento. Inoltre il richiamo alle suddette norme va inteso nel senso di attribuire detto potere a tutte le società  che esercitano l&#8217;attività  di revisione così come descritta dall&#8217;art. 1 della legge n. 1966 del 1939 quale attività  di impresa che consiste nell&#8217; &#8220;organizzazione e la revisione contabile di aziende&#8221;, dunque il rinvio normativo va inteso rispetto all&#8217; &#8220;attività  di revisione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione poi al secondo motivo di appello, nonostante il giudice di primo grado avesse concesso all&#8217;appellante di avvalersi del soccorso istruttorio per provare le proprie referenze bancarie (che non era in grado di produrre essendo costituita da meno di tre anni), le stesse difettavano del presupposto consistente nell&#8217;avere riguardo alla situazione finanziaria dell&#8217;operatore e non invece del suo rappresentante legale, per quanto socio di maggioranza.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso appariva manifestamente irragionevole e illogica la decisione dell&#8217;Agenzia del Demanio, di ritenere idonea la documentazione attestante i rapporti del legale rappresentante della società  con la Banca presso cui, questi manteneva il suo conto personale, in virtà¹ delle finalità  probatorie di detti documenti. Per le stesse ragioni, non poteva reputarsi valida referenza, la lettera redatta dal proprio commercialista in quanto proveniente da un soggetto che non può dirsi certamente in condizione di imparzialità  e indipendenza nei confronti dell&#8217;operatore economico.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-6-5-2019-n-36/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 6/5/2019 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 20/12/2016 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-20-12-2016-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-20-12-2016-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-20-12-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 20/12/2016 n.36</a></p>
<p>Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: interpretazione art. 243-quater, comma 7, del TUEL &#8211; Riscontro contabile o sostanziale? La questione di massima sollevata dalla Sezione di controllo Siciliana concerne l’interpretazione dell’art. 243-quater del Tuel, commi 3 e 7, in materia di potere di vigilanza delle Sezioni regionali di controllo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-20-12-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 20/12/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-20-12-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 20/12/2016 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: interpretazione art. 243-quater, comma 7, del TUEL &#8211; Riscontro contabile o sostanziale?</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La questione di massima sollevata dalla Sezione di controllo Siciliana concerne l’interpretazione dell’art. 243-quater del Tuel, commi 3 e 7, in materia di potere di vigilanza delle Sezioni regionali di controllo sullo stato di esecuzione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e di accertamento del “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi”, la cui esistenza costituisce presupposto normativo per l’attivazione della procedura di dissesto c.d. “guidato”.<br />
La Sezione remittente ha prospettato una duplice antitetica lettura della norma: una interpretazione strettamente letterale che connette il potere di attivare la procedura per la dichiarazione di dissesto ad un riscontro meramente contabile sulla base delle periodiche relazioni del Collegio dei revisori (scostamenti tra originarie previsioni del piano e valori successivamente accertati), contrapposta ad una interpretazione sostanziale che guarda al risanamento dell’ente quale obiettivo finale programmato ed assegna alla Corte un sindacato esteso alla complessiva situazione economico finanziaria dell’ente interessato, e quindi alla tenuta degli equilibri di bilancio, al buon andamento ed alla ordinaria funzionalità dell’ente. La Sezione remittente ha evidenziato come l’attività istruttoria riguardo al piano di riequilibrio abbia reso evidente una sottovalutazione dell’effettiva consistenza delle passività da ripianare.<br />
La Sezione delle Autonomie, conclusivamente, ha stabilito che:</p>
<ul>
<li>l’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio, attribuito alle Sezioni regionali di controllo, è diretto all’analisi della situazione complessiva dell’ente mediante una valutazione di ogni elemento sopravvenuto.</li>
<li>L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un percorso graduale di risanamento dell’ente diretto a superare gli squilibri strutturali di bilancio.</li>
<li>L’eventuale aggravamento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell’ente preclude la realizzazione del percorso di risanamento, obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario.</li>
<li>Detti principi sono applicabili anche alla procedura del c.d. “dissesto guidato” assegnata alle Sezioni regionali di controllo.</li>
</ul>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><em>Corte dei Conti</em>&nbsp;<br />
<em>Sezione delle autonomie</em></div>
<div style="text-align: right;">N. 36/SEZAUT/2016/QMIG</div>
<p>Adunanza del 28 novembre 2016<br />
presieduta dal Presidente di Sezione<br />
Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO<br />
Composta dai magistrati:<br />
Presidenti di Sezione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Maurizio MIRABELLA, Fulvio Maria LONGAVITA, Giovanni COPPOLA<br />
Consiglieri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lucilla VALENTE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Benedetta COSSU, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Mario ALÌ, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO<br />
Primi Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesco BELSANTI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Valeria FRANCHI<br />
Referendari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giovanni GUIDA, Marco RANDOLFI, Vanessa PINTO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;<br />
Visto l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;<br />
Visto l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;<br />
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;<br />
Vista la deliberazione n. 185/2016/QMIG, depositata il 7 settembre 2016, con la quale la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima concernente la corretta interpretazione delle norme dettate dall’art. 243<em>-quater</em>, commi 3 e 7, del Tuel in materia di potere di vigilanza delle Sezioni regionali di controllo sullo stato di esecuzione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e di accertamento del <em>“grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”;</em><br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 26 del 3 novembre 2016, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell’esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana;<br />
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2513 del 18 novembre 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l’odierna adunanza;<br />
Uditi i relatori, Consigliere Stefania Petrucci e Primo Referendario Valeria Franchi</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO</strong></div>
<p>Con deliberazione n. 185/2016/QMIG la Sezione di controllo per la Regione siciliana – chiamata a pronunciarsi in ordine allo stato di attuazione del percorso di risanamento intrapreso dal Comune di Catania – ha sospeso il giudizio e deferito questione di massima relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 243<em>-quater</em> comma 7 Tuel con specifico riguardo al “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi” in costanza del quale la stessa norma prevede l’attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato.<br />
Operata una analitica ricostruzione delle risultanze dei pregressi controlli, come attestate nelle relative pronunce specifiche (cfr. deliberazioni nn. 8/2015; 200/2015), ed evidenziato un significativo scostamento tra l’originaria programmazione ed i risultati conseguiti dall’Ente, la Sezione remittente prospetta, invero, un dubbio interpretativo circa la portata del sindacato intestato alle Sezioni regionali di controllo dal menzionato art. 243<em>-quater</em> comma 7 Tuel rilevando come detta disposizione possa condurre a differenti esiti applicativi.<br />
Richiamati, segnatamente, in fatto:<br />
a) il notevole incremento (+20%) subito dal disavanzo di amministrazione rispetto alla quantificazione operata in sede di piano di riequilibrio;<br />
b) gli ulteriori effetti peggiorativi connessi al riaccertamento straordinario dei residui donde un maggiore disavanzo di 580 milioni di euro oggetto, peraltro, di successiva rideterminazione da parte della Sezione di controllo in 667 milioni di euro in ragione della rilevata erronea determinazione dell’accantonamento al FCDE;<br />
c) l’emersione, successivamente all’adozione del piano di riequilibrio, di un significativo volume di debiti fuori bilancio (attestati al 31 dicembre 2014 in 131,1 milioni di euro di cui 87,8 milioni riconosciuti e 43,2 milioni – incrementati nell’esercizio successivo a 79,5 milioni – ancora da riconoscere) nonché di gravi irregolarità procedurali afferenti la regolazione contabile degli stessi (pagamenti di una quota di d.f.b. in difetto di previo riconoscimento, mancata allegazione degli atti di assenso dei creditori rispetto alle proposte di rateizzazione);<br />
d) la sussistenza, quale ulteriore fattore di criticità della situazione debitoria, di rilevanti passività potenziali correlate al contenzioso pendente – il cui valore, determinato al 31 dicembre 2015 in 712 milioni di euro (di cui 621 milioni relativi a giudizi nei quali il Comune di Catania risulta convenuto), è stato successivamente rideterminato in 655 milioni di euro (di cui 601 milioni relativi a liti passive) – ed ai rapporti di debito/credito con le società partecipate rispetto ai quali la Sezione registra, peraltro, disallineamenti contabili non conciliati;<br />
e) la mancata costituzione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015, del necessario accantonamento a Fondo rischi spese legali in relazione al ragguardevole contenzioso in essere;<br />
f) le criticità rilevate con riferimento all’acquisizione delle entrate proprie, tanto in conto competenza quanto in conto residui, ed, in particolare, il basso tasso di riscossione registrato nel triennio 2012-2014 relativamente al recupero evasione tributaria laddove ad accertamenti per 88 milioni di euro hanno fatto seguito riscossioni per circa 500 mila euro;<br />
g) la progressiva crescita, contrariamente alle previsioni del piano di riequilibrio, dei residui attivi – quantificati in 680 milioni nell’esercizio 2012, aumentati a 787 milioni nell’esercizio 2013, ulteriormente incrementati a 939 milioni nel 2014 ed attestati in 905 milioni nel 2015 – e di quelli passivi passati dai 742 milioni del 2012 ai 907 milioni del 2015;<br />
h) le conseguenti tensioni accertate sul versante della liquidità sia in ragione del ricorso, costante e per importi significativi oltre che crescenti, alla anticipazione di tesoreria – peraltro non regolarizzata al termine dell’esercizio (con uno scoperto attestato per il solo 2014 in 42 milioni di euro) – sia in ragione dell’utilizzo per cassa di entrate a destinazione vincolata (pari, per il solo esercizio 2014, a 26 milioni);<br />
i) in generale la difficoltà, se non l’impossibilità di svolgere una verifica effettiva circa gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, alla luce delle rilevanti carenze informative delle relazioni, peraltro tardive, dell’Organo di revisione e della incertezza che caratterizza la quantificazione della esposizione debitoria recata dal piano di riequilibrio siccome elaborato avendo riguardo ai dati del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e non già a quelli di consuntivo;<br />
la Sezione remittente, anche alla luce delle indicazioni rese dalla Sezione delle autonomie circa la necessità di una rigorosa vigilanza sulla procedura di riequilibrio &#8211; onde scongiurare che il ricorso alla stessa assolva a finalità meramente dilatorie &#8211; formula richiesta di una pronuncia che, in sede nomofilattica, chiarisca quali profili rilevino ai fini delle valutazioni demandate dall’art. 243<em>-quater</em>, comma 7, Tuel, alle Sezioni regionali di controllo prospettando, al riguardo, una duplice ricostruzione.<br />
Rappresenta, invero, la stessa Sezione come, accedendo ad una interpretazione strettamente aderente al tenore letterale della predetta disposizione nel suo specifico articolato (cfr. comma 7 nonché commi 3 e 6), l’accertamento delle condizioni – grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano – cui il legislatore riconnette il potere di attivare la procedura per la dichiarazione di dissesto discenderebbe da un “riscontro meramente contabile, sulla base delle periodiche relazioni redatte dal Collegio dei revisori mediante valutazione degli scostamenti tra le previsioni originarie contenute nel piano ed i valori successivamente accertati e riferiti ai singoli impieghi ed alle singole poste” (deliberazione n. 185/2016/QMIG).<br />
Secondo diversa opzione ermeneutica, ritenuta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana maggiormente condivisibile, dovrebbe, di contro, aversi riguardo all’obiettivo finale programmato ovvero al risanamento dell’ente talché, in sede di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione del piano di riequilibrio, dovrebbe riconoscersi alla Corte “un sindacato non limitato ad un mero riscontro contabile avulso dalla considerazione della reale situazione economico finanziaria dell’ente interessato” tale da assicurare la salvaguardia dei superiori interessi rappresentati dalla “tenuta degli equilibri di bilancio, il buon andamento e la ordinaria funzionalità degli enti locali”.<br />
Nel richiamare, a sostegno della propria ricostruzione, le coordinate interpretative rese dalle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 58/2015), e nell’evidenziare come, solo alla stregua di siffatta interpretazione estensiva dei poteri e delle attribuzioni delle Sezioni regionali di controllo sia possibile pervenire ad un compiuto accertamento della situazione economico finanziaria dell’Ente, la Sezione conclude circa la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la dichiarazione di dissesto rimarcando, per un verso, la mancata risoluzione delle criticità rilevate nel corso degli ultimi esercizi finanziari e, per altro, il significativo aggravamento del quadro cristallizzato al momento dell’approvazione del piano.<br />
Sotto tale specifico profilo è, più correttamente, evidenziato come le risultanze istruttorie ed il divario tra i dati esposti nel piano di riequilibrio e quelli emersi in sede di verifiche infrannuali abbiano acclarato “un’evidente sottovalutazione dell’effettiva consistenza delle passività da ripianare”.<br />
Da ultimo, a conforto della rilevanza della questione oggetto di riferimento la Sezione precisa come la stessa risulti attuale pur dopo l’emanazione del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, successivamente convertito in legge 7 agosto 2016 n. 160 che, come noto, all’art. 15 ha novellato la legge di stabilità per il 2016 accordando agli enti locali che abbiano presentato il piano di riequilibrio, ovvero ne abbiano conseguito l’approvazione, una peculiare facoltà di rimodulazione e di riformulazione dello strumento di risanamento mediante adozione entro il 30 settembre di specifica deliberazione di Consiglio per tenere conto dell’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio: in punto di fatto non risulta, peraltro, specificato se il Comune si sia avvalso di detta facoltà ed abbia dato corso ad una rivisitazione degli originari contenuti del piano di riequilibrio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO</strong></div>
<p><strong>1</strong>. L’introduzione, ad opera del d.l. n. 174/2012, della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli articoli 243<em>-bis</em> e ss. del Tuel, ha comportato l’elaborazione di numerosi piani di riequilibrio sottoposti al giudizio di congruenza delle Sezioni regionali di controllo chiamate, in caso di approvazione, a vigilare sull’esecuzione del piano.<br />
Deve, preliminarmente, rilevarsi, secondo il consolidato orientamento della Sezione, che l’esame della questione proposta deve essere limitato alle difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse alle norme esaminate e che tale criterio non consente di soffermarsi su fattispecie concrete (deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG) rimesse alle autonome valutazioni delle Sezioni regionali di controllo.<br />
La questione proposta dalla Sezione remittente è incentrata sulla corretta interpretazione delle norme dettate dall’art. 243<em>-quater</em>, comma 3 e comma 7 del Tuel in materia di potere di vigilanza delle Sezioni regionali di controllo sullo stato di esecuzione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e di accertamento del “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”.<br />
Infatti, secondo il disposto dell’art. 243<em>-quater</em>, comma 3, secondo periodo, del Tuel <em>“in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull&#8217;esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell&#8217;articolo 243-bis, comma 6, lettera a), un’apposita pronuncia”</em>.<br />
L’articolo 243<em>-bis</em>, comma 6, lett. a) del Tuel, richiamato dalla disposizione appena enunciata, prevede che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tener conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve comunque contenere: “<em>le eventuali misure correttive adottate dall&#8217;ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale”.</em><br />
Il legislatore ha, quindi, ritenuto necessario, in caso di approvazione del piano di riequilibrio, un costante monitoraggio sullo stato di attuazione del predetto piano ed a tal fine, ai sensi del comma 6 dell’art. 243<em>-quater</em> del Tuel, l’organo di revisione economico-finanziaria dell&#8217;ente deve trasmettere al Ministero dell&#8217;interno ed alla competente Sezione regionale, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dallo stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell&#8217;anno successivo all&#8217;ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.<br />
Come già chiarito dalla Sezione, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale costituisce un<em> “tertium genus”</em> che si aggiunge alle fattispecie di cui agli articoli 242 (enti in condizioni strutturalmente deficitarie) e 244 del Tuel (enti in stato dissesto) e che privilegia l’affidamento agli organi ordinari dell’ente della gestione delle iniziative di risanamento (deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR), che devono, tuttavia, essere sottoposte ad un’attenta e costante vigilanza delle Sezioni regionali ai fini della verifica della piena sostenibilità delle misure indicate dal piano e dell’effettivo raggiungimento del risanamento dell’ente.<br />
<strong>2</strong>. L’espresso richiamo alle pronunce delle Sezioni regionali, contenuto nell’art. 243<em>-quater</em>, comma 3, e nell’art. 243<em>-bis</em>, comma 6, lett. a) del Tuel, appare, peraltro, chiaramente finalizzato a valorizzare il ruolo assegnato alle Sezioni regionali di controllo sia per il riferimento alle deliberazioni che possono, in presenza di rilevate irregolarità e comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, aver indotto l’ente a ricorrere alla procedura di riequilibrio, sia per le specifiche pronunce sulla valutazione e sullo stato di esecuzione del piano.<br />
L’attività di accertamento delle Sezioni regionali sullo stato di esecuzione dei piani di riequilibrio deve, naturalmente, tener conto della relazione sullo stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi che, ai sensi del comma 6 dell’art. 243<em>-quater</em> del Tuel, gli organi di revisione sono tenuti ad inviare nel rispetto di un precipuo obbligo di legge (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 86/2016).<br />
Non sussistono, peraltro, dubbi sulla legittimazione delle Sezioni regionali ad avviare, successivamente alla ricezione della predetta relazione, una specifica attività istruttoria volta ad approfondire ed anche aggiornare eventuali aspetti del piano che consentano di fornire utili informazioni sulle attività di risanamento finanziario avviate dall’ente.<br />
Trattasi di un’impostazione tesa a privilegiare una visione dinamica dei profili contabili che sostengono il piano di riequilibrio, anche sulla base delle risultanze contabili e dei fatti gestionali successivi (Sezioni riunite, in speciale composizione, sentenza n. 2/2015/EL) poiché l’evolversi degli eventi influisce continuamente ed incessantemente sugli equilibri di bilancio (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/EL/2014).<br />
Occorre, inoltre, rilevare che, già in sede di approvazione dei piani di riequilibrio, spesso le Sezioni regionali impongono agli enti la scrupolosa osservanza di specifiche e numerose avvertenze nell’esecuzione del piano (Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione n. 57/2015) o l’adozione di apposite misure correttive (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 145/PRSP/2015, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 92/2016/PRSP), sempre avvertendo che anche il rispetto degli adempimenti richiesti sarà oggetto delle successive attività di monitoraggio del piano di riequilibrio.<br />
Rilevato, dunque, che, secondo il tenore letterale delle norme, le Sezioni regionali vigilano sull’esecuzione dei piani di riequilibrio (art. 243<em>-quater</em>, comma 3, del Tuel) e sono destinatarie della relazione degli organi di revisione che, in primo luogo, deve contemplare <em>“lo stato di attuazione”</em> del piano (art. 243<em>-quater</em>, comma 6, del Tuel) appare evidente che le valutazioni delle Sezioni regionali devono aver riguardo ad una visione globale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale che deve essere in grado di fotografarne le reali condizioni.<br />
A tali conclusioni si perviene anche alla luce dell’insegnamento del Giudice delle Leggi che, in più occasioni, ha chiarito che le funzioni di controllo esercitate dalle Sezioni regionali sono finalizzate ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (Corte Costituzionale, sentenze n. 60/2013, n. 198/2012, n. 179/2007).<br />
D’altronde, una visione dettagliata e globale della situazione dell’ente locale è richiesta dal legislatore sin dalla fase preparatoria del piano di riequilibrio ed è confermata dalle linee guida predisposte, ai sensi dell’art. 243<em>-quater</em>, comma 1, del Tuel, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria della commissione ministeriale e finalizzate ad indicare i criteri per verificare: <strong><em>“</em></strong><em>l’esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell’ente, nonché l’attendibilità e sostenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica</em>” (Sezione delle autonomie, deliberazione n.16/SEZAUT/2012/INPR).<br />
Il piano di riequilibrio deve, poi, essere sempre proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti sia al momento della relativa approvazione che nella fase della relativa esecuzione (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 164/PRSP/2014 e n.163/PRSP/2016), nel pieno rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e correttezza.<br />
Infatti, l’ente, all’atto della predisposizione del piano di riequilibrio, potrebbe aver sottovalutato o non considerato alcuni elementi, come nel caso della successiva emersione di passività attuali o potenziali che, finendo per incidere sulla sostenibilità e veridicità del piano originario, possono comportare un peggioramento della situazione dell’ente.<br />
<strong>3.</strong> Secondo il dettato dell’art. 243<em>-quater</em>, comma 7, del Tuel l&#8217;accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell&#8217;ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, con l&#8217;assegnazione al Consiglio dell&#8217;ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.<br />
Tale norma detta disposizioni dirette a disciplinare le evenienze che possono interessare il procedimento di preparazione, definizione e gestione del piano di riequilibrio e contempla delle fattispecie legali tipiche di condizioni di dissesto (deliberazioni n. 13/SEZAUT/2013/QMIG, n. 22/SEZAUT/2013/QMIG e n. 22/SEZAUT/2014/QMIG e n. 1/SEZAUT/2016/QMIG) in presenza delle quali il Prefetto deve assegnare al Consiglio dell’ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell&#8217;ente ai sensi dell&#8217;art. 141 del Tuel.<br />
Infatti, come correttamente osservato dalla Sezione remittente, il ricorso alla procedura di riequilibrio non può rivelarsi un artificioso <em>escamotage</em> con il quale si evita la dichiarazione di dissesto, protraendosi indebitamente una situazione nella quale già sussistono i presupposti richiesti dal legislatore per procedere alla dichiarazione prevista dall’articolo 244 del Tuel (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR) rilevato che il ricorso alla procedura di dissesto finanziario costituisce una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti fissati dalla legge (Cons. Stato, sentenza n. 143/2012).<br />
Pertanto, all’amministrazione dell’ente locale spetta il compito di attuare, mediante concrete attività gestionali amministrative, gli obiettivi di riequilibrio finanziario pluriennale fissati nel piano permanendo in capo a quest’ultima, al responsabile del servizio finanziario ed al segretario comunale, secondo le rispettive competenze, l’obbligo di segnalare il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 244 del Tuel (dissesto finanziario), con piena assunzione di responsabilità per i danni che possano derivare alle finanze pubbliche dall’elusione della normativa in materia (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 168/2014).<br />
<strong>4. </strong>L’esame della situazione globale dell’ente nello svolgimento delle funzioni di controllo sullo stato di esecuzione del piano di riequilibrio consente, pertanto, di analizzare, con periodicità semestrale, il percorso di attuazione delle misure di risanamento graduale che l’ente ha predisposto con il ricorso alla procedura di riequilibrio.<br />
Infatti, come chiarito dalla oramai copiosa giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, un piano di riequilibrio finanziario precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l’attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse originariamente destinati al riequilibrio finanziario dell’ente (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 222/2016/PRSP); quando sia attuata una più incisiva azione di risanamento a garanzia dell’equilibrio strutturale di bilancio (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 230/2015) o sussista una effettiva sostenibilità di medio-lungo periodo dello strumento di riequilibrio (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 82/2016/PRSP).<br />
L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve, dunque, individuarsi nell’attuazione di un graduale percorso di risanamento dell’ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall’art. 243<em>-bis</em>, comma 1, del Tuel.<br />
Infatti, l’<em>unicum </em>della procedura di riequilibrio sta proprio nella ritenuta possibilità di recuperare le condizioni di riequilibrio che si sono precarizzate nello sviluppo dell’attività programmatoria dell’ente (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG).<br />
Conseguentemente particolare attenzione deve essere rivolta, durante la fase attuativa del piano, alle eventuali fattispecie di concreto aggravamento del quadro complessivo della finanza dell’ente e che possano compromettere l’essenziale finalità di risanamento evidenziando un <em>trend</em> negativo difficilmente reversibile.<br />
Ed è proprio al verificarsi di tale stato di aggravamento che il legislatore contempla, nel prevedere tra le ipotesi di fattispecie legali tipiche di dissesto definite dall’art. 243<em>-quater</em>, comma 7, del Tuel, il “<em>grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”.</em><br />
L’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente locale, ma, come già chiarito, deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto.<br />
La necessaria valutazione, in sede di controllo sullo stato di esecuzione del piano di riequilibrio, della complessiva ed aggiornata situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale costituisce, peraltro, una forma di garanzia e di <em>favor</em> per lo stesso ente locale poiché il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, se non accompagnato da un documentato grave e perdurante stato di aggravamento, non può condurre all’applicazione della procedura di dissesto.<br />
Secondo l’indirizzo delle Sezioni riunite, nel caso la Sezione regionale accerti, nella sede del monitoraggio semestrale, il “<em>grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano</em>”, ovvero il <em>“peggioramento delle condizioni finanziarie”</em> la norma dell’art. 243<em>-quater</em>, comma 7, del Tuel impone che il Prefetto applichi l’ultima fase della procedura di dissesto guidato con assegnazione del termine non superiore a venti giorni per la dichiarazione di dissesto. Il deteriore scostamento dei risultati di bilancio reali rispetto a quelli pianificati affinché possa essere causativo del dissesto, deve, quindi, essere rilevante in termini di durata (almeno un esercizio finanziario ovvero due semestri) ed intensità e, comunque, tale da evidenziare una definitiva compromissione della capacità di risanamento dell’Ente (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL).<br />
Ed, infatti, pur rilevando il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, la Sezione regionale può esprimere un giudizio <em>“nel complesso” </em>soddisfacente, in merito allo stato di attuazione di un piano di riequilibrio, richiedendo, in ogni caso, all’ente di adoperarsi ai fini del conseguimento, quanto prima, di tutti gli obiettivi (Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 76/2016/PRSP).<br />
La disposizione dell’art. 243, comma 7, del Tuel, conferma, pertanto, la tolleranza del legislatore non solo verso scostamenti dalla programmazione di lieve entità, ma anche verso quelli gravi che non evidenzino, in realtà, una tendenza negativa, ma siano meramente congiunturali (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 31/2015/PRSP).<br />
D’altro canto non appare superfluo rilevare come lo stesso legislatore è intervenuto, in più occasioni, a temperare la tendenziale intangibilità dello strumento di riequilibrio accordando agli enti interessati da percorsi di risanamento la facoltà di riformulazione o di rimodulazione del piano di riequilibrio: da ultimo rileva il decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che, novellando ed integrando la disciplina recata dalla Legge di stabilità per il 2016 (cfr. commi 714 e 714<em>-bis</em> legge n. 208/2015), ha, tra l’altro, previsto per gli enti che abbiano presentato o conseguito l’approvazione di un piano di riequilibrio la possibilità di procedere, entro il 30 settembre 2016, ad una rivisitazione degli originari contenuti dello stesso al fine di tener conto dell’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dai debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del Tuel.<br />
Sotto tale profilo si rileva, peraltro, come detta evenienza fattuale non potrà non essere adeguatamente ponderata nell’economia di quella più ampia e complessiva valutazione rimessa alla Sezione regionale di controllo.<br />
<strong>5. </strong>Il richiamo contenuto nella disposizione dell’art. 243<em>-quater</em>, comma 7, del Tuel all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 (norma non direttamente applicabile nei territori di Regioni e Province ad autonomia speciale, come rilevato dalla Consulta con sentenza n. 219/2013), nonché le connessioni tra le procedure di riequilibrio e di “dissesto guidato” previste dall’art. 243<em>-bis</em> del Tuel, inducono ad accennare, brevemente, anche allo svolgimento delle funzioni assegnate da tale disposizione alle Sezioni regionali di controllo.<br />
Anche per tali fattispecie, in virtù della stretta connessione e dei richiami contenuti nelle norme, si ritiene che l’accertamento del perdurare dell’inadempimento delle misure correttive richieste dalla Sezione regionale debba tener conto di una ricostruzione globale della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente ravvisandosi nella procedura di dissesto un estremo rimedio approntato dal legislatore nelle ipotesi di irreversibile precarietà finanziaria ed inidoneità a recuperare le condizioni di equilibrio strutturale.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 185/2016/QMIG, enuncia i seguenti orientamenti interpretativi:<br />
<em>“La lettura combinata dei commi 3 e 6 dell’art. 243-quater del Tuel e l’attribuzione alle Sezioni regionali dello svolgimento di funzioni di controllo a tutela della finanza pubblica consentono di giungere alla conclusione che l’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è diretto solamente ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente, ma ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto. </em><br />
<em>L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un percorso graduale di risanamento dell’ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall’art. 243-bis, comma 1, del Tuel.</em><br />
<em>L’eventuale aggravamento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell’ente preclude la realizzazione del percorso di risanamento che costituiva l’obiettivo primario del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. </em><br />
<em>Tali principi devono reputarsi applicabili anche alle procedure di cosiddetto «dissesto guidato» assegnate alle Sezioni regionali ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011”.</em><br />
La Sezione di controllo per la Regione siciliana si atterrà al principio enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.<br />
Così deliberato in Roma nell’adunanza del 28 novembre 2016.</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 284px; height: 19px; text-align: center;">I Relatori</td>
<td style="width: 284px; height: 19px; text-align: center;">Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 284px; text-align: center;">F.to Stefania PETRUCCI</td>
<td style="width: 284px; text-align: center;">F.to Adolfo T. DE GIROLAMO</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 284px; text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="width: 284px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 284px; text-align: center;">F.to Valeria FRANCHI</td>
<td style="width: 284px; text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
<strong>Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2016</strong><br />
<strong>Il Dirigente</strong><br />
<strong>F.to Renato PROZZO</strong><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-delle-autonomie-deliberazione-20-12-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione delle Autonomie &#8211; Deliberazione &#8211; 20/12/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 4/5/2016 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 4/5/2016 n.36</a></p>
<p>PRES. LATERZA Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di EXPO S.p.A – Es. 2014 L’esercizio 2014 &#8211; il sesto di attività della Società &#8211; si è chiuso con una perdita di € 45.261.580, sensibilmente maggiore rispetto a quella verificatasi nel 2013, che era pari ad € 7.423.607.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 4/5/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 4/5/2016 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">PRES. LATERZA</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di EXPO S.p.A – Es. 2014</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’esercizio 2014 &#8211; il sesto di attività della Società &#8211; si è chiuso con una perdita di € 45.261.580, sensibilmente maggiore rispetto a quella verificatasi nel 2013, che era pari ad € 7.423.607. Essa è dovuta sia al particolare modello economico-finanziario del progetto Expo Milano 2015, che prevede la distribuzione degli investimenti e dei costi lungo tutto l’arco temporale di esistenza dell’Ente stesso e la concentrazione di gran parte dei ricavi in prossimità dell’evento, sia al peggioramento del saldo tra costi e ricavi. Il patrimonio netto, comprensivo delle perdite portate a nuovo e della perdita di esercizio, è pari a 46,78 mln di euro, diminuito del 23,3 per cento rispetto al precedente esercizio (61 mln di euro). Alla diminuzione del patrimonio netto del 2014, concorre anche il mancato versamento del Socio Provincia di Milano a titolo di riserve straordinarie per gli esercizi 2009 e 2012.&nbsp; In conseguenza del modello economico finanziario di società di scopo, il bilancio della Società nei primi due esercizi ha presentato un disavanzo (€ 8,4 milioni nel 2009, € 10,4 milioni nel 2010), peraltro diminuito progressivamente nel successivo biennio 2011-2012 (€ 4,1 milioni nel 2011 ed € 2,3 milioni nel 2012) e aumentato nel 2013 (€ 7,4 milioni) e soprattutto nel 2014 (45,3 milioni), per la crescita dell’attività con l’approssimarsi dell’evento. Peraltro, le ragioni di tale disavanzo possono individuarsi anche nella concomitanza di altri fattori, riconducibili in parte a scelte effettuate originariamente (ritardi nel processo di acquisizione delle aree da parte della società Arexpo S.p.A., con inevitabili ripercussioni nella consegna delle aree, e sensibili varianti nell’esecuzione delle opere) e in parte al verificarsi di eventi imprevisti (tra cui mancata contribuzione di due Soci locali, maggiori costi dovuti per l’innalzamento dei livelli di sicurezza del sito, dichiarato sensibile). Anche alcune vicende giudiziarie intervenute nel corso del 2014 hanno comportato ulteriori rallentamenti. Sotto il profilo contabile, l’aumento delle passività nello stato patrimoniale (+163,93 per cento rispetto al 2013), è significativo di come gli investimenti siano pervenuti nel 2014 ad una fase avanzata con l’approssimarsi dell’evento.<br />
La consistenza delle disponibilità finanziarie a fine anno (348,84 milioni di euro) è sintomatica dei ritardi cui la Società ha dovuto far fronte in conseguenza della consegna frazionata dei terreni che, incidendo sul cronoprogramma delle opere, hanno causato lo slittamento temporale di diversi investimenti, rispetto a quanto programmato.&nbsp; Gli investimenti si attestano comunque nel 2014 su 676,9 mln di euro, a fronte di 285,4 mln del 2013. La gestione 2014 della Società è stata caratterizzata, dunque, da un lato, dalla progressione delle principali attività prodromiche all’apertura dell’esposizione (con avanzamento della maggior parte delle opere, degli affidamenti di servizi &#8211; specie attraverso contratti di sponsorizzazione &#8211; e dell’attività di promozione e comunicazione) e, dall’altro, dalle criticità legate al persistente mancato contributo, come già detto, della Città metropolitana/Provincia di Milano, cui si aggiunge quello, pur di rilievo, della Camera di commercio di Milano. In ragione, poi, delle già riferite vicende giudiziarie relative ad ipotesi corruttive, che hanno coinvolto soggetti che ricoprivano ruoli di rilievo nella gestione della Società, alcune importanti attività (direzione lavori e connesse attività) sono state affidate alla società Italferr S.p.A., partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane.&nbsp; E’ da aggiungere, sempre nell’ambito dell’attività di contrasto alla corruzione, come, ai sensi della legge n. 114/2014 citata, due imprese affidatarie di lavori siano state raggiunte da decreti prefettizi di commissariamento e nomina di amministratori straordinari.&nbsp; Quanto al regime derogatorio già previsto, nell’ambito della disciplina dei “grandi eventi”, dalle ordinanze presidenziali del 2007 e del 201033, confermate dal Legislatore con l. n. 71 del 2013 e con D.P.C.M. 6 maggio 2013, esso è stato ulteriormente esteso con d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni nella l. n. 114 del 2014.&nbsp; Va poi detto come&nbsp; l’originaria decisione di far acquisire la proprietà dell’area ad una società pubblico-privata (Arexpo S.p.A.),34 lasciando ad Expo 2015 S.p.A. il mero diritto di superficie e regolando i reciproci rapporti tramite un Accordo Quadro, non sembra, ad oggi, aver ancora prodotto le sinergie indispensabili al migliore utilizzo, anche in prospettiva, degli investimenti effettuati, soprattutto per le inevitabili implicazioni di carattere amministrativo che hanno rallentato il processo di acquisizione delle aree.&nbsp; Quanto agli affidamenti, non poche sono le criticità insite nel sistema derogatorio previsto dalla legge, ricollegabili, nel caso dell’Expo, alla particolare natura dell’evento espositivo ed agli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano in relazione alle scadenze obbligatoriamente fissate dal BIE. Per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 54 del d.l. n. 78 del 2010 &#8211; che contempla la necessaria autorizzazione del Consiglio di Amministrazione in materia di assunzioni e in materia di consulenze &#8211; la Società ha motivato i casi in cui ciò non è avvenuto, rispettivamente, con riferimento al regime giuridico delle assunzioni (trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, il che costituirebbe non una nuova assunzione ma una mera trasformazione della durata del rapporto di lavoro) e, per quanto riguarda alcune consulenze, con riferimento alla loro classificazione giuridica (sostanzialmente riconducibile alla categoria dell’appalto di servizi e non delle consulenze in senso proprio).&nbsp;<br />
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 si è svolta l’Esposizione Universale “Expo Milano 2015 – Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, con un numero di biglietti venduti superiore ai 21 milioni. Con la realizzazione dell’evento espositivo la Società è stata anticipatamente sciolta e posta in liquidazione il 9 febbraio 2016 dall’Assemblea dei soci, che ha autorizzato l’esercizio provvisorio ed ha nominato un Collegio composto da cinque liquidatori, A questi è stato affidato il compito di predisporre il progetto di liquidazione entro 90 giorni, che deve tenere conto: (i) della conservazione del valore dell’azienda e del sito Expo 2015, ivi compresa l’attività derivante dagli impegni già assunti &#8211; o in fase di perfezionamento &#8211; comunque compresi nel Piano delle Attività 2016, già precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione; (ii) della realizzazione di eventuali sinergie e collaborazioni tra Expo e Arexpo S.p.A., anche con riferimento alla fase convenzionalmente denominata “Fast Post Expo”. I dati del pre-consuntivo 2015, presentato all’Assemblea dei soci in data 9 febbraio 2016, espongono ricavi per 736,1 milioni di euro (di cui 373,8 milioni dovuti alla vendita di 21,48 milioni di titoli di ingresso e 223,9 milioni in sponsorizzazioni); i costi sono pari a 721,2 milioni (di cui 311,2 milioni per la gestione del semestre espositivo).&nbsp; Sempre dai dati del pre-consuntivo risultano crediti per ricavi relativi a titoli di ingresso pari, al netto delle commissioni, a 19,9 milioni e per diritti di visibilità pari a 51,4 milioni; al riguardo, sono stati accantonati fondi rischi pari, rispettivamente, a 6 milioni e a 14 milioni. Tali importi sono comunque al netto di partite in sospeso, afferenti, tra l’altro, ai mancati contributi da parte della Camera di commercio di Milano e della Città metropolitana/Provincia di Milano. Permangono dunque fattori di rischio e incertezza da riferire in via principale: &#8211; alla stabilità dell’equilibrio economico-finanziario, subordinato al completo adempimento contributivo da parte di tutti i Soci; &#8211; al possibile emergere di contenziosi, sia collegati a vario titolo al processo di dismissione del personale, sia connessi alle vicende giudiziarie in corso; &#8211; ad eventuali passività potenziali, nell’ambito della sottoscrizione di diversi atti transattivi con le imprese.&nbsp;<br />
L’ingresso del Governo nella compagine societaria di Arexpo S.p.A., nonché il dichiarato impegno della Regione Lombardia e del Comune di Milano in tal senso, evidenziano la volontà di perseguire la valorizzazione dell’area del sito espositivo, già prefigurata dalla Società.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/?download=737">2016_0036</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 4/5/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-36/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.36</a></p>
<p>Pres. Lipari – Est. Anastasi Sulla inconfigurabilità di un obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di offerta 1.Contratti P.a. – Gara –&#160; Lavori scorporabili – Concorrente – Carenza di qualificazione – Ricorso al subappalto – Subappaltatore – Indicazione nominativa in offerta – Obbligo – Non sussiste 2.Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-36/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-36/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari – Est. Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Sulla inconfigurabilità di un obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.Contratti P.a. – Gara –&nbsp; Lavori scorporabili – Concorrente – Carenza di qualificazione – Ricorso al subappalto – Subappaltatore – Indicazione nominativa in offerta – Obbligo – Non sussiste </strong><br />
<strong>2.Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Giudizio di anomalia – Obbligo di motivazione &#8211; Condizioni</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In una gara in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria l’indicazione del nominativo del subappaltatore neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107,comma 2,d. P.R. 207/2010 &nbsp;traducendosi altrimenti detta indicazione in una eterointegrazione del bando, mediante l&#8217;inammissibile inserzione automatica nella lex specialis di un obbligo non previsto da alcuna disposizione normativa cogente pretermessa nell&#8217;avviso.<br />
2.Nelle gare pubbliche d&#8217;appalto, in sede di verifica dell&#8217;anomalia&nbsp;dell&#8217;offerta, il giudizio della stazione appaltante, cui compete il più ampio margine di apprezzamento, costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; in tal caso, l&#8217;obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l&#8217;aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia; di conseguenza incombe sul soggetto, che contesta l&#8217;aggiudicazione, l&#8217;onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell&#8217;amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti erronei o travisati. Ne consegue che, riguardo alla verifiche di&nbsp;anomalia, il giudice amministrativo può esercitare un sindacato limitato ai casi di macroscopiche illegittimità oppure di valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00036/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00753/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 753 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Ricciardello Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fulvio Cintioli, con domicilio eletto presso Alessandra Allotta in Palermo, Via Trentacoste n. 89;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Consorzio per le Autostrade Siciliane, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Rotigliano, Candeloro Nania, con domicilio eletto presso Riccardo Rotigliano in Palermo, Via Filippo Cordova n. 95;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Notari Luigi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Colombo, Elvira Poscio, Diego Ziino, con domicilio eletto presso Diego Ziino in Palermo, V. Francesco P. Di Blasi n.16;<br />
Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Starvaggi, con domicilio eletto presso Giorgia Lo Monaco in Palermo, Via Fiume n. 6;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. SICILIA &#8211; SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 01840/2015, resa tra le parti, concernente appalto &#8211; lavori di messa in sicurezza della galleria Tindari dell&#8217;autostrada a20 Messina-Palermo – aggiudicazione;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Per Le Autostrade Siciliane, di Notari Luigi S.p.A. e di Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati F. Cintiioli, R. Rotigliano per sè stesso e su delega di C. Nania, P. Starvaggi e E. Poscio;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>
Nell’agosto del 2014 il Consorzio per le Autostrade Siciliane – CAS ha bandito una gara per l’aggiudicazione – col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa – dei lavori di messa in sicurezza della galleria Tindari dell’autostrada Messina –Palermo.<br />
All’esito della procedura si è classificata al primo posto della graduatoria di merito l’ATI avente come mandataria l’impresa Luigi Notari s.p.a., seguita dalla Ricciardello Costruzioni s.r.l..<br />
La Ricciardello ha impugnato gli atti di gara con ricorso, poi seguito da motivi aggiunti, proposto avanti al TAR Catania ed ha sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione per molteplici motivi.<br />
La ricorrente ha inoltre denunciato vizi afferenti al procedimento di verifica, da parte della stazione appaltante, dell’<strong>anomalia</strong>&nbsp;dell’offerta della ATI Teodoro.<br />
La mandante dell’ATI aggiudicataria, per parte sua, ha proposto un ricorso incidentale escludente, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per mancata indicazione in seno all’offerta degli oneri di sicurezza aziendale nonché per irregolarità della cauzione provvisoria presentata.<br />
In sede cautelare il TAR, opinando per la fondatezza di almeno una delle censure dedotte, ha provveduto alla tempestiva fissazione dell’udienza di merito.<br />
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale etneo ha in primo luogo dichiarato tardivo il ricorso incidentale dell’aggiudicataria.<br />
Quindi &#8211; discostandosi dall’avviso espresso in sede incidentale – ha respinto il ricorso introduttivo, rilevando l’infondatezza di tutte le censure ivi versate.<br />
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla Impresa soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, ed ha dedotto a tal fine tre motivi di impugnazione.<br />
Si è costituito in resistenza il Consorzio.<br />
Si sono altresì separatamente costituite le componenti dell’ATI aggiudicataria, le quali hanno chiesto il rigetto dell’avverso gravame.<br />
Con ord.za n. 488 del 2015 questo Consiglio di Giustizia ha respinto l’istanza cautelare.<br />
Le Parti hanno depositato memorie e note di replica, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.<br />
All’udienza del 19 novembre 2015 l’appello è stato spedito in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>L’appello non è fondato e va come tale respinto.<br />
Oggetto sostanziale della presente controversia è la procedura di gara comunitaria, bandita nell’agosto del 2014 dal Consorzio per le Autostrade Siciliane – C.A.S. per l’aggiudicazione, col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di messa in sicurezza della galleria Tindari dell’autostrada Messina –Palermo.<br />
All’esito della procedura si è classificata al primo posto della graduatoria di merito, ed ha poi conseguito l’aggiudicazione, l’ATI costituita tra l’impresa Costruzioni Bruno Teodoro s.p.a. e la Notari Luigi s.p.a..<br />
La Ricciardello Costruzioni s.r.l., classificatasi al secondo posto nella graduatoria di merito, ha impugnato gli atti della procedura e l’aggiudicazione con ricorso e motivi aggiunti, sostenendo da un lato che l’ATI avversaria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione; dall’altro che in ogni caso la stazione appaltante, in sede di verifica della anomala offerta dell’ATI, aveva posto in essere gravi vizi di legittimità.<br />
La sentenza del TAR Catania in epigrafe indicata, con la quale è stata integralmente respinta l’impugnativa, è impugnata con l’atto di appello oggi in esame dalla soccombente impresa Ricciardello, la quale ne chiede la riforma deducendo a tal fine tre articolati motivi di impugnazione.<br />
Ciò premesso, si procede al vaglio del primo motivo, mediante il quale l’appellante deduce che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione per omessa indicazione del subappaltatore cui l’ATI – in quanto sprovvista di SOA OG10 per impianti di illuminazione – avrebbe dovuto di necessità demandare l’esecuzione delle relative opere, ovviamente considerate scorporabili dalla legge di gara nonostante la rilevante incidenza quantitativa sul complesso dell’appalto.<br />
Il mezzo, che investe uno dei punti nodali della controversia, non può essere accolto.<br />
In punto di fatto si ricorda che l’ATI Notari – la cui capogruppo è in possesso di certificazione SOA per la categoria prevalente OG 4 lavori nel sottosuolo, per classifica di importo superiore all’insieme dei lavori previsti nel bando – ha dichiarato in sede di offerta di essere tenuta a subappaltare tutti lavori della ctg. OG10, scorporabile ma come si è detto sopra a qualificazione obbligatoria.<br />
L’ATI non ha però indicato nel contesto dell’offerta l’impresa alla quale il subappalto in controversia sarebbe stato affidato.<br />
Come è noto, la giurisprudenza non ha – sino a tempi recentissimi – assunto una posizione univoca per quanto riguarda la necessità dell&#8217;indicazione del nominativo dei subappaltatori in sede di offerta da parte dei concorrenti di una gara di appalto, i quali abbiano dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell&#8217;affidamento, per le quali non risultino in possesso della richiesta qualificazione.<br />
Secondo l’orientamento nel tempo prevalente, l&#8217;art. 118, comma 2, del d.lgs. nr. 163/2006, nella parte in cui sottopone l&#8217;affidamento in subappalto alla condizione che i concorrenti all&#8217;atto dell&#8217;offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, andava interpretato nel senso che la dichiarazione deve contenere anche l&#8217;indicazione del subappaltatore, unitamente alla dimostrazione del possesso in capo al medesimo dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario in conseguenza del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (cd. subappalto necessario).Secondo l’orientamento giurisprudenziale obiettivamente minoritario e secondo l’ANAC, invece, la normativa vigente non pone l&#8217;obbligo d&#8217;indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, a differenza di quanto previsto dall&#8217;art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 per l&#8217;impresa ausiliaria, ma soltanto l&#8217;onere di dichiarare preventivamente le lavorazioni che il concorrente intenda subappaltare, qualora privo della necessaria qualificazione, fermo restando, in tal caso, che la mancanza della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria deve essere compensata da un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, e ciò a tutela della stazione appaltante, circa la sussistenza della complessiva capacità economica e finanziaria in capo all&#8217;appaltatore.<br />
Con ord.za n. 2707 del 2015 della IV Sezione del Consiglio di Stato ed ord.za n. 3069 del 2015 della V Sezione la controversa questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria la quale con la recentissima sentenza 2.11.2015 n. 9 ha in sostanza stabilito che l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell&#8217;offerta non è obbligatoria, neanche nell&#8217;ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all&#8217;art. 107, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.<br />
In tal senso la sentenza ora citata ha rilevato quanto segue:<br />
“ L&#8217;art. 92, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplina i requisiti di partecipazione alla gara, stabilisce, innanzitutto, che, ai predetti fini, è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente (quando il concorrente, singolo o associato, non la possieda anche per le categorie scorporabili), purché per l&#8217;importo totale dei lavori.<br />
Il combinato disposto degli artt. 92, comma 7 e 109, comma 2, d.P.R. cit. e 37, comma 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 chiarisce, poi, che il concorrente che non possiede la qualificazione per le opere scorporabili indicate all&#8217;art. 107, comma 2 (c.d. opere a qualificazione necessaria) non può eseguire direttamente le relative lavorazioni ma le deve subappaltare a un&#8217;impresa provvista della relativa, indispensabile qualificazione.<br />
L&#8217;art. 118 d.lgs. cit. (collocato sistematicamente entro la Sezione V del codice, rubricata &#8220;principi relativi all&#8217;esecuzione del contratto&#8221;) si occupa, invece, di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto e prevede, per quanto qui rileva, che all&#8217;atto dell&#8217;offerta siano indicati (solo) i lavori che il concorrente intende subappaltare e che l&#8217;affidatario depositi, poi, il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative lavorazioni (unitamente a tutte le attestazioni e dichiarazioni prescritte).<br />
Dall&#8217;analisi delle regole appena citate si ricavano, quindi, i seguenti principi:<br />
a) per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l&#8217;importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili (neanche in quelle indicate all&#8217;art. 107, comma 2, d.P.R. cit.);<br />
b) le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate all&#8217;art. 107, comma 2, d.P.R. cit. non possono essere eseguite direttamente dall&#8217;affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria);<br />
c) nell&#8217;ipotesi sub b) il concorrente deve subappaltare l&#8217;esecuzione delle relative lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione;<br />
d) la validità e l&#8217;efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell&#8217;offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell&#8217;inizio dei lavori subappaltati;<br />
e) il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell&#8217;appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto), di talché il suo mancato funzionamento (per qualsivoglia ragione) dev&#8217;essere trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze che ad esso ricollega il codice (tra le quali, ad esempio, l&#8217;incameramento della cauzione).<br />
Si tratta come si vede di un apparato regolativo compiuto, coerente, logico e, soprattutto, privo di aporie, antinomie o lacune.”.<br />
A fronte di tali inequivoche statuizioni non può dunque seguirsi la Difesa dell’appellante quando – sia pure alla stregua di argomentazioni assai suggestive – mira a dimostrare la perdurante validità dell’orientamento più restrittivo.<br />
Infatti, come rilevato dall’Adunanza Plenaria, “in primo luogo l&#8217;affermazione dell&#8217;obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore all&#8217;atto dell&#8217;offerta si risolverebbe in una eterointegrazione del bando (che non lo prevedeva), mediante l&#8217;inammissibile inserzione automatica nella lex specialis di un obbligo non previsto da alcuna disposizione normativa cogente pretermessa nell&#8217;avviso (da valersi quale unica condizione legittimante della sua eterointegrazione).<br />
Mentre, infatti, l&#8217;eterointegrazione della lex specialis postula logicamente l&#8217;omessa ripetizione, in essa, di un adempimento viceversa sancito chiaramente da una disposizione normativa imperativa (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1250), nella fattispecie in esame verrebbe, al contrario, automaticamente inserita nel bando una clausola non rinvenibile nel diritto positivo e di mera creazione giurisprudenziale.”. ( Ap. n. 9/2015 citata).<br />
A ciò deve aggiungersi che, come peraltro ben eccepito dalle Difese della ATI e del CAS con argomentazioni poi avallate dal Supremo Consesso, da un lato la tesi favorevole all&#8217;affermazione dell&#8217;obbligo in questione comporterebbe una confusione tra avvalimento e subappalto, nella misura in cui attrae il rapporto con l&#8217;impresa subappaltatrice nella fase della gara, anziché in quella dell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, con ciò assimilando due istituti che presentano presupposti, finalità e regolazioni diverse; dall’altro la stessa tesi vanifica e rende inutiliter dato il disposto dell’art. 92 del Regolamento il quale come si è visto impone al concorrente non qualificato per le opere scorporabili di possedere nella categoria prevalente una classifica pari all’intero importo dell’appalto, opere scorporabili comprese.<br />
Il mezzo in rassegna va quindi disatteso, rimanendo perciò assorbita ogni riflessione sul tema della applicabilità – in caso di omessa indicazione del nominativo del subappaltatore – del soccorso istruttorio ex art. 46 comma 1 ter del codice appalti.<br />
Con il secondo motivo l’appellante deduce che illegittimamente, in sede di verifica dell’<strong>anomalia</strong>, la stazione appaltante ha tenuto conto di giustificazioni rese dalla concorrente e che invece avrebbero dovuto esser rese dalla impresa subappaltatrice, in quanto riguardanti proprio i prezzi delle forniture e lavorazioni afferenti alle opere scorporabili in subappalto necessario.<br />
Il mezzo non merita positiva considerazione, in quanto – non dovendo essere indicato il subappaltatore in sede di offerta – logicamente l’unico interlocutore della stazione appaltante nel procedimento di verifica non poteva che essere l’ATI concorrente.<br />
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda l’acquisizione dei preventivi delle forniture relative ai lavori in subappalto necessario.<br />
Nè l’appellante può essere seguito quando afferma che l’ATI aggiudicataria – avendo acquisito direttamente questi preventivi – ha in realtà intenzione di ricorrere non al subappalto ma ad un contratto di cottimo: in disparte il rilievo che non solo nel cottimo l’appaltante può fornire i materiali all’esecutore, la questione, comunque, riguarda palesemente la fase esecutiva dell’appalto ed è quindi irrilevante per quanto concerne la gara.<br />
Con il terzo motivo l’appellante deduce da un lato che la verifica dell’<strong>anomalia</strong>&nbsp;è stata condotta dalla stazione appaltante in modo del tutto sommario e poco rispettoso delle scansioni legali; dall’altro che la dichiarazione di congruità dell’offerta è complessivamente apodittica e comunque non attendibile.<br />
Il mezzo non merita positiva considerazione.<br />
In punto di fatto deve evidenziarsi che la stazione appaltante ha dimostrato nel giudizio di primo grado come la concentrazione temporale del procedimento di verifica sia stata in realtà imposta dalla assoluta necessità di pervenire all’aggiudicazione entro il termine invalicabile del 31 dicembre, onde non vanificare il relativo finanziamento comunitario.<br />
Ciò premesso, deve in diritto osservarsi che i rilievi dell’appellante circa l’estrema accelerazione impressa al procedimento di verifica non sono in realtà concludenti, atteso che la celerità del procedimento di per sè sola – e cioè ove non collegata all’indicazione di travisamenti dimenticanze o aporie del controllo esercitato &#8211; in linea generale non ridonda in vizio di legittimità.<br />
Passando poi al merito delle contestazioni che l’appellante rivolge contro il giudizio di congruità, questo Collegio non può non rilevare – in linea con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato – che nelle gare pubbliche d&#8217;appalto, in sede di verifica dell&#8217;<strong>anomalia</strong>&nbsp;dell&#8217;offerta, il giudizio della stazione appaltante, cui compete il più ampio margine di apprezzamento, costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; in tal caso, l&#8217;obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l&#8217;aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di<strong>anomalia</strong>; di conseguenza incombe sul soggetto, che contesta l&#8217;aggiudicazione, l&#8217;onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell&#8217;amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata basata su fatti erronei o travisati ( cfr. ex multis V Sez. n. 5450 del 2015).<br />
Ciò comporta sul piano applicativo che, riguardo alla verifiche di&nbsp;<strong>anomalia</strong>, il giudice amministrativo può esercitare un sindacato limitato ai casi di macroscopiche illegittimità oppure di valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, ipotesi queste che nella presente controversia – nonostante gli sforzi argomentativi profusi dall’appellante – non è possibile riscontrare.<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.<br />
Le incertezze registrabili nella giurisprudenza, all’epoca della proposizione dell’appello, sulla questione principalmente controversa impongono di compensare spese e onorari di questo grado del giudizio tra tutte le Parti costituite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa spese e onorari di questo grado del giudizio tra tutte le Parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore<br />
Vincenzo Neri, Consigliere<br />
Giuseppe Mineo, Consigliere<br />
Alessandro Corbino, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il&nbsp;<strong>08/02/2016</strong><br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-8-2-2016-n-36/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</a></p>
<p>Lorusso &#8211; Raeli Appalti pubblici: danno da ritardato pagamento degli stati di avanzamento&#160; Sanità pubblica – Responsabilità amministrativa – Dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria – omessa adozione di tutti i necessari provvedimenti&#160;per la&#160;riscossione dei ticket ospedalieri per le prestazioni di pronto soccorso&#160; Sono responsabili a titolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Lorusso &#8211; Raeli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong><em>Appalti pubblici: danno da ritardato pagamento degli stati di avanzamento&nbsp;</em></strong></p>
<p><strong>Sanità pubblica – Responsabilità amministrativa – Dei dirigenti e del direttore amministrativo di un’Azienda sanitaria – omessa adozione di tutti i necessari provvedimenti&nbsp;per la&nbsp;riscossione dei ticket ospedalieri per le prestazioni di pronto soccorso&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>Sono responsabili a titolo di responsabilità amministrativa i dirigenti pro tempore dell’Ufficio tecnico di un comune per ritardato pagamento dei vari SS.AA.LL., soprattutto poi se in atti è depositata la sentenza civile di condanna del Comune nei confronti della ditta appaltatrice.</em><br />
&nbsp;<br />
I due dirigenti che si sono avvicendati nella direzione dell’ufficio tecnico di un Comune pugliese sono stati condannati a risarcire il danno all’erario prodotto per il ritardo nel pagamento alla ditta dei vari SS.AA.LL. relativi all’appalto dei lavori di riuso delle acque reflue, oltre alle spese di giudizio, secondo &nbsp;quanto &nbsp;in appresso detto.<br />
In particolare, tale fatto era stata accertato al Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Ginosa che ha trasmesso alla locale Procura regionale copia della sentenza n.188/08, con la quale il Comune era stato condannato a pagare, in favore della Ditta appaltatrice dei lavori di riuso acque reflue la somma di € 81.154,19 (oltre interessi legali dal 31.03.2007 e spese di giudizio), a titolo di interessi maturati a seguito del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL..<br />
Le condotte tenute nella vicenda da due dirigenti dell’ufficio tecnico sono state ritenute connotate da colpa grave: essi hanno agito con macroscopica superficialità ed inammissibile incuria, in spregio dei più elementari canoni di buona amministrazione, provocando un consistente danno patrimoniale all’Ente.<br />
Atteso il ruolo da costoro rivestito e la professionalità acquisita nel corso degli anni, nonché l’entità del finanziamento in questione e la rilevanza dei lavori da realizzare, avrebbero dovuto curare il procedimento di appalto e il correlato aspetto finanziario con una particolare solerzia, rispettando i tempi espressamente previsti dall’art.9 del Disciplinare, nell’interesse dell’Amministrazione.<br />
Totalmente incuranti del dovere di diligenza cui sono tenuti i dipendenti pubblici nell’esecuzione della prestazione lavorativa e, soprattutto, coloro che rivestono all’interno della pubblica amministrazione, funzioni apicali o di particolare responsabilità, essi hanno mancato, invece, di applicare un minimo livello di attenzione e di cura nell’esercizio dell’interesse pubblico, trascurando le diverse sollecitazioni provenienti dagli Uffici regionali e disattendendo le disposizioni normative che prevedevano, a loro carico, l’obbligo di agire secondo una tempistica predeterminata.<br />
Essi esercitavano, altresì, le funzioni di responsabili del procedimento di appalto, con tutti gli obblighi che, in base alla normativa vigente, inerivano alle suddette funzioni, ed avevano anche l’obbligo di espletare gli specifici compiti di cui agli artt. 4 e ss. della legge n.241/1990, tra cui quello di curare l’istruttoria e di provvedere alle comunicazioni relative al procedimento stesso; mentre, a dispetto di tali obblighi, i due dirigenti con le loro omissioni hanno ritardato il conseguimento delle risorse finanziarie destinate al finanziamento, inosservanti delle specifiche disposizioni del capitolato generale nonché di quelle contenute nel disciplinare e nel contratto d’appalto stipulato con la Siam Sud srl.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<h1 style="text-align: right;"><strong style="font-size: 13px; line-height: 1.6;">Sent. 36/2016</strong></h1>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA</strong></div>
<p>Composta dai seguenti magistrati:<br />
LORUSSO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dott. Francesco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PRESIDENTE<br />
RAELI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dott. Vittorio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CONSIGLIERE RELATORE<br />
D’ALESSANDRO dott. Roberto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;REFERENDARIO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>nel giudizio, iscritto al&nbsp;<strong>n. 32311</strong>&nbsp;del registro di segreteria, promosso a carico di: NOTARNICOLA Renato (n. a Palagianello il 26.6.1948) e VENNERI Cosimo (n. a san Giorgio Jonico il 24.5.1957) – rapp.ti e difesi dall’avv. Antonio Pancallo, con lui elettivamente domiciliati in Bari alla strada Torre Tresca, n.2/A, presso lo studio dell’avv. Francesco Muscatello – per il pagamento della somma complessiva di € 15.483,56, in favore del Comune di Castellaneta, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.<br />
Uditi alla pubblica udienza del 26 novembre 2015 il consigliere relatore, l’avv. Antonio Pancallo, per gli odierni convenuti, e la Procura regionale, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Carmela de Gennaro;<br />
Visto l’atto di citazione, iscritto al n. 91/09/DGN, del registro delle vertenze;<br />
Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Il Procuratore regionale ha chiesto con l’atto di citazione in epigrafe, ritualmente notificato e depositato in data 27 maggio 2015, la condanna dei Sigg.ri Venneri Cosimo e Notarnicola Renato al pagamento della somma complessiva di € 152.483,56 – di cui € 101.655,70 a carico del primo e € 50.827,86 a carico del secondo – in relazione al danno causato alle finanze del Comune di Castellaneta per il ritardo nel pagamento alla ditta SIAM SUD s.r.l. dei vari SS.AA.LL. relativi&nbsp;all’appalto dei lavori di riuso delle acque reflue, oltre alle spese di giudizio,&nbsp;&nbsp;secondo&nbsp;&nbsp;quanto&nbsp;&nbsp;in appresso detto.<br />
Nel mese di agosto 2008, il Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Ginosa ha trasmesso alla locale Procura regionale copia della sentenza n.188/08, con la quale il Comune di Castellaneta era stato condannato a pagare, in favore della Ditta SIAM SUD s.r.l., appaltatrice dei lavori di riuso acque reflue, la somma di € 81.154,19 (oltre interessi legali dal 31.03.2007 e spese di giudizio), a titolo di interessi&nbsp;maturati a seguito&nbsp;del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL..<br />
La sentenza, fondandosi sulla c.t.u. a firma della dott.ssa Maria Gigante, evidenziava profili di responsabilità contabile a carico del responsabile del procedimento amministrativo del suddetto appalto e, segnatamente, a carico del dirigente dell’Ente che, procedendo, senza alcuna giustificazione, a formulare in notevole ritardo la richiesta di finanziamento alla Regione Puglia per l’esecuzione dell’appalto, non aveva consentito che il Comune potesse disporre delle risorse finanziarie ad esso destinate, in tempo utile a pagare i SS.AA.LL.<br />
Pertanto,&nbsp;la procura regionale delegava la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto, ad acquisire la documentazione inerente al suddetto giudizio civile nonché ad effettuare gli opportuni accertamenti in merito alla vicenda.<br />
All’esito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza (informative prott. 0159415/12 e 0219273/12), è emersa la seguente ricostruzione dei fatti.<br />
Con deliberazione n. 3907 del 30 giugno 1997, la Giunta Regionale, nell’ambito del&nbsp;<em>P.O.P. 1994&nbsp;&#8211;&nbsp;1999 sottoprogramma 7&nbsp;&#8211;&nbsp;Misura 7.1&nbsp;&#8211;&nbsp;Sottomisura 7.1.1 &#8220;Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda&#8221;</em>&nbsp;ammetteva al finanziamento&nbsp;il&nbsp;progetto presentato dal Comune di Castellaneta, per il riuso delle acque reflue ai fini irrigui, per un importo di £.6.020.000.000, di cui 903.000.000 (15% del costo dell’investimento), a carico del medesimo Comune.<br />
L’Ente, quindi, procedeva all’approvazione del progetto esecutivo “<em>Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda”&nbsp;</em>con&nbsp;deliberazione di Giunta&nbsp;n.486 del 10.08.1998.<br />
Dopo pochi mesi, lo schema del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Ente beneficiario/attuatore, veniva approvato sia dalla Regione (delibera&nbsp;G.R.&nbsp;n.3883 dell’1.10.1998), che dal Comune di Castellaneta (delibera G.M. n.665 del 2.11.1998).<br />
L’art.9 del&nbsp;suddetto disciplinare&nbsp;prevedeva che, allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori, la Regione Puglia, per i progetti esecutivi, disponesse in favore dell’Ente attuatore, nei modi di legge, l’erogazione delle seguenti quote di finanziamento:<br />
&#8211; il 30%&nbsp;<strong>entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte dell&#8217;Ente attuatore dell&#8217;avvenuto inizio dei lavori, certificato dalla Direzione Lavor</strong>i;<br />
&#8211; ulteriore anticipazione del 30% entro 30 giorni dall&#8217;atto del ricevimento di rendicontazione di spese effettivamente sostenute e non inferiori alle somme anticipate, regolarmente approvate dall&#8217;ente attuatore;<br />
&#8211; il 10 % entro 90 giorni dal ricevimento degli atti di contabilità finale completi del certificato di collaudo dell&#8217;opera.<br />
Mentre il successivo art.10 prevedeva l’impegno dell’Ente attuatore a trasmettere trimestralmente sia all’Assessorato alla Agricoltura &#8211; Servizio Bonifica, che all’Area per le Politiche comunitarie, i dati relativi ai pagamenti ed agli indicatori fisici secondo la modulistica fornita dalla Regione.<br />
Inoltre, la suddetta norma prevedeva espressamente che l’inosservanza di tali adempimenti avrebbe comportato il mancato accredito del finanziamento.<br />
In data 24.12.1999, il Comune di Castellaneta procedeva alla consegna dei&nbsp;lavori alla impresa SIAM SUD Srl, aggiudicataria dell’appalto a seguito della licitazione privata espletata in data 1.12.1999.<br />
Subito dopo, però, in pari data, si procedeva alla sospensione degli stessi,&nbsp;in attesa del parere autorizzativo allo scarico, ai sensi del R.R. 3.11.89 e del d. leg.vo n.152/1999.<br />
Il&nbsp;verbale di consegna dei lavori veniva trasmesso&nbsp;alla Regione Puglia con nota prot. n. 25706 del 28.12.1999, ma non anche quello relativo alla sospensione.<br />
L’effettivo inizio dei lavori avveniva, poi, solo in data 8.06.2000.<br />
La Regione Puglia, atteso il tempo trascorso dalla comunicazione di consegna dei lavori, in data 20.07.2000, rappresentava all’Ente che non era stata ancora inviata alcuna attestazione sul concreto inizio degli stessi né sul loro stato di avanzamento e che, per conseguenza, non era stato possibile effettuare alcun accreditamento del finanziamento né procedere alla rideterminazione del quadro economico di spesa conseguente all’aggiudicazione dei lavori.<br />
La Regione, pertanto, invitava il Comune a relazionare in merito e ad allegare la relativa documentazione (nota protocollata in arrivo al Comune di Castellaneta il 31.07.2000 al n. 17566).<br />
Attesa l’inerzia del comune, la Regione con nota del 20.09.2000, lo sollecitava nuovamente ad effettuare gli adempimenti richiesti, evidenziando che un mancato riscontro non avrebbe consentito alla stessa di ottemperare a quanto di competenza e quindi a rispettare il termine di rendicontazione delle spese stabilito improrogabilmente al 31.12.2001, con la conseguenza che i maggiori oneri derivati sarebbero stati posti ad esclusivo carico del Comune.<br />
Il Comune, intanto, con delibera di Giunta&nbsp;n. 404 del 06.10.2000, provvedeva al&nbsp;finanziamento della quota a proprio carico (15% dell&#8217;opera) mediante accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, dell’importo di lire 903.000.000.<br />
In data 30.10.2000, la Direzione Lavori redigeva la dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori (prot. n.23575 del 31.10.2000) e, finalmente, con nota del 2.11.2000 (prot. n. 23731), il Dirigente responsabile dell’Ufficio tecnico, arch. Cosimo Venneri, informava l’Ufficio Bonifica dell’Assessorato agricoltura della Regione Puglia sull’avvenuto inizio dei lavori, trasmettendo il relativo verbale ed una sintetica relazione sullo stato di avanzamento degli stessi, peraltro priva della relativa rendicontazione di spesa, unitamente alla&nbsp;delibera con la quale la Giunta aveva approvato il nuovo quadro economico.<br />
In data 27.11.2000 l’arch. Cosimo Venneri e il rappresentante legale della Siam Sud s.r.l sottoscrivevano il contratto d’appalto.<br />
Nelle date del 28.11.2000 e del 7.02.2001, l’Ufficio Bonifica, sollecitava ancora una volta il Comune di Castellaneta a relazionare, con urgenza, in merito all’effettivo stato di avanzamento dei lavori, nonché a voler assicurare che gli stessi fossero ultimati entro il 30 maggio 2001, per consentire, alla commissione di collaudo di procedere.<br />
Con nota del&nbsp;<strong>3.05.2001,</strong>&nbsp;il&nbsp;Comune finalmente richiedeva alla Regione l’accreditamento del 60% del finanziamento (prima e seconda tranches).<br />
In data 28.02.2002 la direzione lavori certificava l’ultimazione dei lavori ed, in data 02.05.2002, lo Stato Finale degli stessi.<br />
Il certificato di collaudo veniva redatto il 12.07.2002.<br />
I SS.AA.LL. dei lavori risultavano pagati mediante emissione di bonifici bancari, nelle seguenti date:</p>
<ul>
<li><strong>2.04.2001</strong>, €.466.360,58 sulla Banca Popolare Jonica;</li>
<li><strong>24.04.2002</strong>, €. 433.071,29 sulla Banca Antonveneta;</li>
<li><strong>26.06.2002</strong>, €. 1.281.347,65 sulla Banca Antonveneta;</li>
<li><strong>11.04.2003</strong>,&nbsp;&nbsp;€. 30.758,34, sulla Banca Antonveneta.</li>
</ul>
<p>In data 2.12.2003 la SIAM SUD s.r.l. citava&nbsp;in giudizio il Comune di Castellaneta, adducendo che:<br />
&#8211; a&nbsp;causa del ritardo nel pagamento dei vari SS.AA.LL., aveva maturato il diritto alla corresponsione degli interessi di mora per complessivi €.96.427,57;<br />
&#8211; in relazione a tale credito aveva emesso tre fatture restate inevase (nn. 16, 28 e 31 del 2003), su cui erano maturati ulteriori interessi;<br />
&#8211; alla data dell’8.09.2003 il credito complessivo ammontava ad €.98.023,15, somma della quale chiedeva il pagamento.<br />
Il Giudice civile, dopo aver accertato, mediante C.T.U, che la responsabilità del ritardo nei pagamenti era imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dal Comune, riteneva parzialmente fondata la domanda e&nbsp;condannava l’Ente al pagamento, in favore della società attrice, della somma di €. 81.154,19, oltre interessi legali dall’11.03.2007 al giorno del soddisfo, nonché delle spese di giudizio sostenute dalla medesima società.<br />
Ai fini della quantificazione degli interessi maturati a seguito del ritardo nei pagamenti dei SS.AA.LL., il Giudice applicava il criterio di cui all’art.20 del capitolato speciale d’appalto, senza capitalizzazione annuale degli interessi (v. tabella D della consulenza tecnica d’ufficio).<br />
All’esito della procedura esecutiva promossa dall’impresa,&nbsp;il Giudice dell’Esecuzione,&nbsp;con&nbsp;ordinanza del 21.04.2010 assegnava alla Siam Sud s.r.l. la complessiva somma di €. 102.258,88.<br />
In data 17.05.2010, il Tesoriere comunale (Banco di Napoli) provvedeva al pagamento della somma anzidetta.<br />
Pertanto,&nbsp;il Comune procedeva al riconoscimento, del relativo debito fuori bilancio (C.C. n. 35/2010) ed alla conseguente regolarizzazione contabile con l’emissione del mandato.n.2337 del 25.11.2010.<br />
Successivamente, la Corte d’Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n.492/2013 accoglieva il gravame proposto dalla SIAM Sud srl avverso la sentenza n. 188/2008 del Tribunale di Taranto — sezione distaccata di Ginosa e, in parziale riforma, applicando un diverso criterio di calcolo degli interessi, nello specifico quello di cui all’art.35 del d.pr. 1063/1962 e s.m.i., condannava il comune di Castellaneta al pagamento in favore della SIAM Sud srl dell&#8217;ulteriore somma di €. 37.654,45.<br />
L’Amministrazione provvedeva al pagamento dell’ulteriore somma, unitamente alle spese di giudizio,&nbsp;con il mandato n.2536 del 31.12.2014 di complessivi €. 50.224,68.<br />
Dalla vicenda sopra descritta, secondo la prospettazione accusatoria, è conseguito un danno alle finanze del comune di Castellaneta&nbsp;di complessivi&nbsp;<strong>€.152.483,56,</strong>&nbsp;pari alla somma complessiva che l’Ente ha dovuto corrispondere alla ditta Siam Sud srl, sia per il ritardo nel pagamento dei diversi SS.AA.LL. che per le spese di giudizio, giusto quanto disposto nelle sentenze del Giudice civile sopra citate.<br />
Secondo quanto accertato nel giudizio civile, infatti, la responsabilità del ritardo nei pagamenti alla SIAM SUD srl è da imputare esclusivamente alla condotta del Comune, il quale, senza alcun giustificato motivo, ha posto in essere con altrettanto notevole ritardo, gli adempimenti richiesti dal Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti attuatori (artt.9 e 10) per ottenere il finanziamento.<br />
Di conseguenza, la responsabilità del danno patrimoniale è da imputare ai responsabili dell’Ufficio tecnico comunale che si sono occupati dei lavori in questione, in qualità di responsabili del procedimento, ossia l’ing. Renato Notarnicola (dirigente responsabile dell’U.T.C fino al 10.09.2000) e l’arch. Cosimo Venneri (dirigente dell’UTC dal 4.10.2000 al 31.12.2001).<br />
I due dirigenti, avvicendatisi alla responsabilità dell’U.T.C. del comune di Castellaneta e responsabili del procedimento dei lavori di&nbsp;<em>&#8220;Riuso delle acque reflue ai fini irrigui e per la ricarica artificiale della falda&#8221;,</em>&nbsp;finanziati con i fondi P.O.P. 1994-1999,&nbsp;con grossolana negligenza, hanno omesso di compiere gli adempimenti richiesti dal relativo disciplinare, nei tempi e con le modalità in esso prescritte.<br />
In tal modo, essi hanno cagionato un rallentamento della procedura di liquidazione del finanziamento, che ha comportato la mancata disponibilità delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei lavori realizzati dalla ditta appaltatrice e la conseguente insorgenza degli interessi sui corrispettivi ad essa dovuti.<br />
Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che i due Dirigenti pur pienamente consapevoli del fatto che i lavori erano iniziati in data 08.06.2000, hanno omesso di comunicare tale circostanza alla Regione, precludendo, in tal modo, all’Ente di conseguire il 30% del finanziamento entro il termine di 30 giorni, come espressamente previsto dall’art. 9 del disciplinare.<br />
Infatti, solo dopo cinque mesi, in data 2.11.2000, a seguito dei solleciti della Regione (in data 20 luglio e 20 settembre 2010), l’arch. Cosimo Venneri &#8211; succeduto all’ing. Notarnicola nella dirigenza dell’Ufficio dall’ottobre 2000 &#8211; ha comunicato l’inizio dei lavori, trasmettendo il relativo verbale, la relazione circa lo stato di avanzamento dei lavori e la delibera di Giunta di approvazione del nuovo quadro economico.<br />
Tuttavia, però, la documentazione trasmessa non solo non conteneva l’espressa richiesta di accredito della tranche di finanziamento, ma risultava incompleta, atteso che la sintetica relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, non risultava completata con la relativa rendicontazione della spesa, necessaria per ottenere il finanziamento, né tale documentazione risultava inviata anche all’Area per le Politiche comunitarie.<br />
Rileva la Procura che a mente dell’ultima parte dell’art.10 del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e l’Ente attuatore, l’omessa trasmissione delle relazioni trimestrali sull’avanzamento dei lavori, avrebbe comportato il mancato accreditamento del finanziamento.<br />
Peraltro, prima del mese di novembre 2000, il Comune di Castellaneta e, quindi, l’ing. Notarnicola, non si era neanche premurato di informare che i lavori, sebbene consegnati in data 24.12.1999, erano stati però contestualmente sospesi, per riprendere solo in data 8.06.2000.<br />
Pertanto, è solo a circa un anno di distanza dall’inizio dei lavori, che l’arch. Venneri ha, finalmente, chiesto alla Regione – Ufficio Bonifica presso l’Assessorato all’Agricoltura &#8211; l’accreditamento della prima e seconda quota di finanziamento.<br />
In conclusione, per tutto quanto sopra, i signori ing. Renato Notarnicola ed arch. Cosimo Venneri sono chiamati a rispondere del complessivo danno patrimoniale di&nbsp;<strong>€.152,483,56&nbsp;</strong>causato alle finanze del comune di Castellaneta (TA), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del presente giudizio, secondo l’apporto causale di ognuno alla produzione del danno, determinato nel caso di specie, in base al tempo in cui essi hanno rivestito le funzioni di responsabile del procedimento.<br />
Atteso che una regolare richiesta di corresponsione delle quote di finanziamento, è stata inoltrata agli Uffici regionali competenti solo dopo un anno (maggio 2001) dall’inizio dei lavori (giugno 2000) e che nel corso di tale periodo l’ing. Notarnicola ha rivestito le funzioni di RUP per n.4 mesi (giugno –settembre 2000) e l’arch.Venneri per n.8 mesi (ottobre 2000 – maggio 2001) si ritiene che il danno possa essere ripartito fra i due dirigenti nel seguente modo, salva ed impregiudicata una diversa valutazione da parte del Collegio giudicante:<br />
&#8211;&nbsp;<strong>Notarnicola Renato €.50.827,86&nbsp;</strong>(pari ad 1/3 del totale);<br />
&#8211;&nbsp;<strong>Venneri Cosimo €.101.655,70&nbsp;</strong>(pari a 2/3 del totale).<br />
Gli odierni convenuti si sono costituiti in giudizio per il tramite dell’avv. Antonio Pancallo, con memoria depositata in data 4 novembre 2015.<br />
Il difensore ha eccepito, in primo luogo, che gli adempimenti previsti dall’art. 10 del Disciplinare (“l’ente attuatore si impegna trimestralmente…”) sono riferiti ad un arco di tempo (tre mesi) del tutto incompatibile con la tempistica stabilita dall’art. 9 (30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto inizio dei lavori). Ha contestato, inoltre, che il Comune avrebbe richiesto il primo finanziamento soltanto il 3 maggio 2001, richiamando quanto riportato nell’atto deliberativo n. 315/AGR del 29 maggio 2001.<br />
Per quanto riguarda entrambi i convenuti, il difensore ha richiamato la nota prot. N. 23731 del 2/3 novembre 2000, alla quale era allegata la deliberazione G.M. n. 404 del 6 ottobre 2000 di approvazione del nuovo quadro economico derivante dall’utilizzo delle economie conseguenti all’applicazione del ribasso d’asta, nonché la nota prot. N. 28/4591 del 29 luglio 2000, sostenendo che tale documentazione era quella richiesta dalla regione per disporre l’accreditamento della somma.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>La domanda è fondata, sia pure entro i limiti in appresso indicati.<br />
Va evidenziato, innanzitutto, in punto di fatto, che è rimasto comprovato il ritardo negli adempimenti che ha comportato il mancato accredito del finanziamento relativo al riuso delle acque reflue a fini irrigui, di cui alla deliberazione GR n. 3907 del 30 giugno 1997.<br />
Infatti, sebbene la consegna dei lavori fosse stata effettuata dal Comune di Castellaneta in data 24.12.1999 e sospesa in pari data, ma successivamente ripresi in data 8.6.2000, non era stata inoltrata alla Regione Puglia alcuna richiesta di anticipazione del finanziamento, così come previsto dall’art. 9 del Disciplinare. Tant’è che la Regione, con nota del 20.7.2000, comunicava al Comune di Castellaneta che non era stato possibile effettuare alcun accredito, poiché non era stata ancora inviata la certificazione dell’avvenuto inizio dei lavori. Non essendoci stato alcun riscontro, la Regione inviava al Comune di Castellaneta un’ulteriore nota del 20.9.2000, con la quale sollecitava il riscontro e l’attuazione della precedente nota. Soltanto in data 3.11.2000, quindi, il Comune di Castellaneta inviava alla Regione Puglia la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori, ma la richiesta di anticipazione seguiva soltanto in data 3.5.2001.<br />
Come ben evidenziato nella consulenza tecnica disposta dal Giudice civile , se il Comune di Castellaneta, e quindi l’ing. Notarnicola, avesse comunicato e certificato tempestivamente l&#8217;inizio dei lavori (avvenuti in data 08.06.2000), già nel mese di luglio 2000 o al più tardi in quello successivo, avrebbe potuto conseguire la disponibilità finanziaria di lire 1.145.000.000 (pari ad €.591.343,15) sufficiente a far fronte tempestivamente al pagamento del primo SAL (18.01.2001), evitando, in tal modo, anche il susseguirsi degli ulteriori ritardi nei pagamenti, e tutte le conseguenze negative derivatene per le finanze del Comune.<br />
Allo stesso modo, i ritardi si sarebbero potuti evitare se il Comune, questa volta nella persona dell’arch. Venneri, in data 2.11.2000, avesse inoltrato, in modo corretto e completo, all’Ufficio Bonifica, tutta la documentazione prevista dal Disciplinare, nonché avanzato specifica richiesta di accreditamento del 30% del finanziamento che avrebbe ottenuto nel termine dei trenta giorni successivi, e cioè entro i primi del mese di dicembre 2010.<br />
I due dirigenti comunali mancando, ognuno per quanto di competenza, di effettuare gli adempimenti richiesti nei giusti termini, hanno determinato, quindi, l’insorgenza, in capo all’Ente, dell’obbligo di risarcire la impresa SIAM SUD srl, per il ritardato pagamento dei lavori.<br />
A tal proposito è il caso di rilevare che, ai sensi dell’art.4 del contratto d’appalto, il pagamento dei lavori doveva avvenire per stati di avanzamento, secondo le modalità di cui all’art. 20 del capitolato speciale e l’eventuale ritardo nella somministrazione della somma, se contenuto nel limite di n. 602 giorni e dovuto a cause non imputabili all’Ente appaltante, non avrebbe comportato l’obbligo di corresponsione degli interessi moratori alla ditta aggiudicataria.<br />
Non ha pregio, dunque, la tesi difensiva volta a sostenere l’assenza di ritardi, in quanto la documentazione richiamata è inconferente.<br />
Alla luce di quanto sopra, le condotte tenute nella vicenda dall’ing. Renato Notarnicola e dall’arch. Cosimo Venneri si ritengono sicuramente connotate da colpa grave: essi hanno agito con macroscopica superficialità ed inammissibile incuria, in spregio dei più elementari canoni di buona amministrazione, provocando un consistente danno patrimoniale all’Ente.<br />
Atteso il ruolo da costoro rivestito e la professionalità acquisita nel corso degli anni, nonché l’entità del finanziamento in questione e la rilevanza dei lavori da realizzare, l’ing. Notarnicola e l’arch. Venneri avrebbero dovuto curare il procedimento di appalto e il correlato aspetto finanziario con una particolare solerzia, rispettando i tempi espressamente previsti dall’art.9 del Disciplinare, nell’interesse dell’Amministrazione.<br />
Totalmente incuranti del dovere di diligenza cui sono tenuti i dipendenti pubblici nell’esecuzione della prestazione lavorativa e, soprattutto, coloro che rivestono all’interno della pubblica amministrazione, funzioni apicali o di particolare responsabilità, essi hanno mancato, invece, di applicare un minimo livello di attenzione e di cura nell’esercizio dell’interesse pubblico, trascurando le diverse sollecitazioni provenienti dagli Uffici regionali e disattendendo le disposizioni normative che prevedevano, a loro carico, l’obbligo di agire secondo una tempistica predeterminata.<br />
Essi esercitavano, altresì, le funzioni di responsabili del procedimento di appalto, con tutti gli obblighi che, in base alla normativa vigente, inerivano alle suddette funzioni, ed avevano anche l’obbligo di espletare gli specifici compiti di cui agli artt. 4 e ss. della legge n.241/1990, tra cui quello di curare l’istruttoria e di provvedere alle comunicazioni relative al procedimento stesso; mentre, a dispetto di tali obblighi, i due dirigenti con le loro omissioni hanno ritardato il conseguimento delle risorse finanziarie destinate al finanziamento, inosservanti delle specifiche disposizioni del capitolato generale nonché di quelle contenute nel disciplinare e nel contratto d’appalto stipulato con la Siam Sud srl.<br />
Ne consegue la loro responsabilità per il danno arrecato alle finanze del Comune di Castellaneta, che, però, il Collegio ritiene ascrivibile nella minor somma di € 99.000,00, in considerazione delle circostanze di fatto, di cui € 66.000,00 a carico di Venneri Cosimo (2/3) e € 33.000,00(1/3) a carico di Notarnicola Renato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nella stessa proporzione, dalla data della domanda e sino al deposito della presente sentenza.<br />
Le spese di giustizia, a carico dei convenuti, sono liquidate nel dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, definitivamente pronunciando,</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<p>Venneri Cosimo e Notarnicola Renato, come sopra generalizzati, al pagamento rispettivamente di € 66.000,00 (sessantaseimila/00) e 33.000,00 (trentatremila/00) in favore del Comune di Castellaneta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in ragione della stessa proporzione, dalla data della domanda.<br />
Le spese di giustizia si liquidano in €&nbsp;&nbsp;922,40 ######&nbsp;&nbsp;sino al deposito della sentenza.<br />
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del ventisei novembre duemilaquindici.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL GIUDICE EST.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to (Vittorio Raeli)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to (Francesco Lorusso)&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 27 GEN.2016<br />
Il Funzionario<br />
F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-puglia-sentenza-27-1-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Puglia &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 30/12/2014 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-30-12-2014-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-30-12-2014-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-30-12-2014-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 30/12/2014 n.36</a></p>
<p>Pres. De Franciscis – Rel. Martorana Corte dei conti – Pubblico impiego – Incarichi dirigenziali – Personale esterno – Art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 – Requisiti – Qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell’amminitrazione – Conseguenze – Verifica sull’organico interno – Onere dell’amministrazione – Sussiste Ai fini della ricorribilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-30-12-2014-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 30/12/2014 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-30-12-2014-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 30/12/2014 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Franciscis – Rel. Martorana</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei conti – Pubblico impiego –  Incarichi dirigenziali – Personale esterno – Art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 – Requisiti – Qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell’amminitrazione – Conseguenze – Verifica sull’organico interno – Onere dell’amministrazione – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della ricorribilità all’esterno per la provvista del personale di qualifica dirigenziale generale, l’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 richiede la ricorrenza del requisito della “particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell&#8217;Amministrazione” che deve possedere il soggetto esterno. In tale ambito, l’inciso “non rinvenibile nei ruoli dell&#8217;Amministrazione”, in virtù degli ordinari criteri ermeneutici, non può che riferirsi alla “particolare e comprovata qualificazione professionale” che deve essere posseduta dai soggetti estranei, la quale, a sua volta, deve essere valutata dall&#8217;Amministrazione conferente in stretta connessione con la particolarità dei compiti che la medesima intende affrontare e portare a compimento. La disposizione citata crea pertanto un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all’Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall&#8217;incarico; soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<b>la<br />
Corte dei conti</b><br />
<b>Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</b><br />
<b>e delle Amministrazioni pubbliche</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente; <br />
componenti: Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Andrea ZACCHIA, Giuseppa MANEGGIO, Antonio ATTANASIO, Franco MASSI, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Oriella MARTORANA (relatore), Rosario SCALIA, Anna Luisa CARRA. <br />
<b></p>
<p align=center>nell’adunanza del 15 dicembre 2014</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; <br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; <br />
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni; <br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; <br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; <br />
visto il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4/07/2011); <br />
<b>visto il d.P.C.M. 4 settembre 2014 con il quale viene conferito alla Dott.ssa Rosa DE PASQUALE l’incarico dirigenziale generale di direzione dell’Ufficio Scolastico regionale della Toscana, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; </b><br />
visto il rilievo istruttorio prot. 0028682 del 13.10.2014, formulato dal competente Ufficio di controllo; <br />
vista la risposta dell’Amministrazione del 12.11.2014, pervenuta il 18.11.2014; <br />
vista la nota prot. n. 43707673 del 09 dicembre 2014, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il deferimento alla sede collegiale dell’atto sopra citato; <br />
vista l’ordinanza dell’11 dicembre 2014, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 15 dicembre 2014 il Collegio della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, per l’esame del provvedimento in questione; <br />
vista la nota n. 35559 in pari data della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata al Gabinetto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale e Dipartimento della funzione pubblica,  al Ministero dell’economia e delle finanze  –  Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; <br />
udito il relatore, I° Ref. Oriella MARTORANA; <br />
intervenuti i rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dott. Alessandro FUSACCHIA – Capo di Gabinetto, Dott.ssa Marcella GARGANO – Vice Capo di Gabinetto, Dott.ssa Sabrina BONO – Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e dell’Ufficio centrale di bilancio, Dott.ssa Ermelinda COSENTINO &#8211; Dirigente; <br />
con l’assistenza della Dott.ssa Valeria MANNO in qualità di Segretario di adunanza;<br />
Ritenuto in <br />
<b><P ALIGN=CENTER>F A T T O</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In data 17 settembre 2014 è pervenuto all’Ufficio, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il d.P.C.M. di conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nell’ambito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, alla dott.ssa Rosa DE PASQUALE, dipendente del Ministero, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., per la durata di tre anni a decorrere dal 4 settembre 2014.<br />
In esito all’esame del provvedimento l’Ufficio ha formulato osservazioni con rilievo n. 28682 del 13.10.2014, chiedendo di motivare adeguatamente la scelta operata tenuto conto che l’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, dispone che <i>“Gli incarichi…possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell&#8217;Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l&#8217;accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.<br />
</i>Alla luce del disposto normativo richiamato, in particolare, si osservava: <br />
&#8211;	dall’esame del <i>curriculum</i> della dott.ssa DE PASQUALE non emergevano i requisiti di “<i>particolare e comprovata</i>” qualificazione professionale richiesti dal comma 6 dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss. mm. e ii., soprattutto se posti a raffronto con le esperienze maturate dall’interessata rispetto ai compiti connessi all’incarico che si intende affidare;<br />	<br />
&#8211;	in secondo luogo, non sembrava sussistere la indispensabile  esperienza “<i>acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali</i>” richiesta dal medesimo comma;<br />	<br />
&#8211;	infine, con riguardo specifico alla “<i>particolarità</i>” della qualificazione professionale, si ricordava che la consolidata giurisprudenza di questa Sezione ha già da tempo puntualizzato la diversità ed aggiuntività delle prestazioni che l’estraneo deve essere in grado di rendere, rispetto a quelle dei dirigenti già in servizio. <br />	<br />
L’Amministrazione ha controdedotto con la nota n. 32727 del 12.11.2014, esponendo le sue considerazioni, che di seguito si riportano negli aspetti ritenuti di maggiore pregnanza per i fini che qui interessano.<br />
Relativamente all&#8217;invito a &#8220;<i>motivare adeguatamente la</i> <i>scelta</i>&#8221; dell’incaricanda, il Ministero richiama gli elementi esplicitati già a partire dalla proposta di conferimento di incarico, formalizzata nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica, laddove si evidenzia che la dott.ssa DE PASQUALE ha svolto diversi incarichi di direzione di Uffici presso il medesimo USR con comprovata qualificazione professionale, in particolar modo in materia di contenzioso del personale della scuola, evidenziando approfondite conoscenze della legislazione in materia di istruzione.<br />
Rispetto allo specifico possesso di competenze professionali in materia di contenzioso del personale della scuola, è stato sottolineato che la dott.ssa DE PASQUALE è abilitata all&#8217;esercizio della professione forense, avendo, tra l&#8217;altro, svolto la pratica legale presso l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze. Tale esperienza, unita al profilo professionale della medesima, si è accresciuto durante la lunga esperienza lavorativa presso il Ministero, consentendo alla stessa di entrare in possesso dei necessari strumenti tecnici nella gestione dell&#8217;attività giudiziale e stragiudiziale, in difesa dell’Amministrazione.  <br />
Le numerose esperienze professionali dell’interessata, dettagliate dall’Amministrazione nelle proprie memorie, hanno costituito il fondamento delle motivazioni contenute nella nota di valutazioni del Capo Dipartimento per la programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.  Le dette motivazioni, altresì, sono state determinanti ai fini della valutazione delle candidature pervenute. <br />
L’Amministrazione riferisce a tal proposito di aver preso in considerazione, quale requisito per il conferimento dell&#8217;incarico di direttore generale dell’USR Toscana, la conoscenza delle peculiarità della Regione, in particolare, tenendo conto che la medesima è l&#8217;unica in cui risulta ancora non definito l&#8217;importante contenzioso sull&#8217;ultimo concorso a dirigente scolastico.<br />
Per quanto attiene ai presupposti che, nella riferita prospettazione, hanno legittimato il MIUR al ricorso all&#8217;articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, l’Amministrazione riferisce che hanno presentato la propria candidatura 25 dirigenti di seconda fascia dei ruoli del MIUR (tra dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) e 3 dirigenti di seconda fascia, che già avevano ricoperto in  precedenza incarichi di direzione generale. Al riguardo, questi ultimi tre dirigenti &#8211; che si erano proposti, sia per l&#8217;incarico di che trattasi, sia per analoghi incarichi presso altri Uffici scolastici regionali o Direzioni generali dell&#8217;Amministrazione centrale &#8211; erano già stati valutati positivamente per altre Direzioni generali.<br />
Quindi, come precisa la nota dell&#8217;11 agosto 2014  &#8220;(…) <i>Tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il MIUR (n. 25 candidati), dopo vari approfondimenti dei curricula,  si sono prese in considerazione le candidature dei dirigenti già in servizio sul territorio toscano o con pregresse esperienze di servizio in Toscana, ritenendo la conoscenza delle peculiarità della Regione requisito necessario per l&#8217;assolvimento dell&#8217;incarico di Direttore generale per un dirigente di seconda fascia alla prima nomina dirigenziale generale</i>&#8220;.  Ciò, inevitabilmente, ha ridotto la rosa dei candidati dirigenti di ruolo del MIUR (nove dei quali nominati per altri incarichi dirigenziali generali) ad un unico candidato, che, pur avendo un apprezzabile curriculum, non aveva una competenza specifica  sulle materie di gestione del contenzioso del personale della scuola.<br />
E&#8217; stata, dunque, individuata, la &#8220;<i>particolare</i>&#8221; e &#8220;<i>comprovata</i>&#8221; professionalità, cui affidare la direzione dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in quella posseduta dalla dr.ssa DE PASQUALE. <br />
Quest&#8217;ultima, già nominata nel 2006 una prima volta dirigente dell’Ufficio IX  della  Direzione generale dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con reggenza dell&#8217;Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze, ha visto rinnovato dal 6 agosto 2013 un nuovo incarico di dirigenza dell&#8217;Ufficio IX (corrispondente, nella nuova organizzazione della Direzione generale, all&#8217;ambito territoriale di Firenze), ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165/2001. Congiuntamente a tale incarico dirigenziale, dal 9 settembre 2013, le è stato assegnato anche l’incarico di reggenza dell&#8217;Ufficio IV (ordinamenti scolastici – istruzione non statale) dell’USR Toscana.  <br />
Il MIUR, inoltre, fa presente che la dr.ssa DE PASQUALE ha svolto dal 2008 a1 2013 il proprio mandato parlamentare presso la VII Commissione Permanente della Camera dei deputati &#8211; Cultura, Scienza e Istruzione. <br />
Pertanto, l’Amministrazione ritiene di dover sottolineare come anche l&#8217;esperienza di natura politica a così elevati livelli istituzionali in materia di istruzione, seppur non direttamente attinente al conferimento dell’incarico in oggetto, offra garanzie nella gestione dei rapporti istituzionali di alto profilo con la Regione Toscana. <br />
Con riguardo, infine, al requisito  “<i>dell’indispensabile esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali</i>”  l’Amministrazione controdeduce che l&#8217;articolo 19, comma 6, prevede, quale requisito alternativo, il conseguimento di &#8220;<i>una particolare specializzazione desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per la dirigenza</i>”. A tal proposito, evidenzia che la dott.ssa DE PASQUALE è funzionario amministrativo del MIUR dal 1980 e ha già ricoperto, negli anni precedenti al conferimento degli incarichi dirigenziali, incarichi amministrativi  apicali dell&#8217; area funzionale individuata per l&#8217;accesso alla dirigenza, con attribuzione di responsabilità di vicarietà, di &#8220;<i>facente funzioni&#8221;</i> o di vera e propria reggenza di uffici dirigenziali.<br />
Le suesposte considerazioni non sono apparse all’Ufficio di controllo idonee a superare le perplessità evidenziate con la nota istruttoria. <br />
Di conseguenza, il Consigliere delegato ha proposto di deferire la questione al giudizio della Sezione, che è stata convocata dal Presidente per l’adunanza odierna. <br />
I rappresentanti del MIUR, hanno anche depositato in adunanza una memoria, i cui contenuti ripropongono nella sostanza le argomentazioni già ampiamente svolte nella richiamata nota di controdeduzioni. <br />
Considerato in <br />
<b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del d.P.C.M. 4 settembre 2014 con il quale viene conferito alla Dott.ssa Rosa DE PASQUALE,  funzionario di ruolo del MIUR, l’incarico dirigenziale di livello generale di direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss. mm. e ii..<br />
Come esposto in narrativa, Il Magistrato istruttore ha formulato una serie di rilievi, con riferimento, in particolare, alla non comprovata sussistenza, nella fattispecie odierna, di tutti i presupposti normativi che legittimano la ricorribilità all’esterno per la provvista del personale di qualifica dirigenziale generale, da preporre all’USR Toscana.<br />
Si ha riguardo, in primo luogo, al requisito della “<i>particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli</i> <i>dell’Amministrazione</i>” che, a mente del citato sesto comma, deve possedere il soggetto estraneo ai ruoli dell’Amministrazione conferente.<br />
E’ noto che, già nella formulazione originaria della norma, l’inciso “<i>non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione</i>”, in virtù degli ordinari criteri ermeneutici, non può che riferirsi alla “<i>particolare e comprovata qualificazione professionale</i>” che deve essere posseduta dai soggetti estranei, la quale, a sua volta,  deve essere valutata dall’Amministrazione conferente in stretta connessione con la particolarità dei compiti che la medesima intende affrontare e portare a compimento.<br />
In altri termini, ritiene il Collegio che il comma 6, avente valenza di norma di carattere complementare rispetto all’ordinario sistema di provvista delle professionalità dirigenziali, sia finalizzato ad accrescere le capacità operative delle Amministrazioni, attingendo a un bacino più ampio di quello delle unità dirigenziali già presenti nei ruoli delle Amministrazioni medesime, all’uopo acquisendo professionalità esterne altamente specializzate e qualificate. <br />
L’art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 &#8211; successivamente  intervenuto ad apportare modifiche all’art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 &#8211; ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e  comprovata qualificazione professionale solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’Amministrazione; con ciò, rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di “<i>competenze non rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazione</i>”, presupposto, quest’ultimo, in assenza del quale l’incarico non può essere conferito. <br />
In tal modo, la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all’Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall’incarico.  Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta.<br />
In definitiva, deve osservarsi che il legislatore ha introdotto un ulteriore presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità esterne.<br />
In tale ordine di considerazioni appare contraddittoria e comunque non dirimente la considerazione formulata dall’Amministrazione che, pur dando atto della presentazione di candidature interne nella procedura di interpello, conclude di non averne poi  in  concreto  tenuto conto  in quanto si trattava di dirigenti interni che avevano già accettato altri incarichi.<br />
La non rinvenibilità nei ruoli dell’Amministrazione deve, per converso, essere apprezzata oggettivamente, coerentemente con la <i>ratio</i> della norma, che, secondo consolidata e conforme giurisprudenza di questa Sezione, deve intendersi, per un verso, tesa a limitare il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonché di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto.<br />
Sotto quest’ultimo profilo, vale ulteriormente osservare che, lungi dal riproporre schemi di percorsi di carriera per anzianità di servizio, la previa ricerca all’interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell’Amministrazione realizza, ad un tempo, l’interesse di quest’ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l’interesse dei dirigenti  di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del  relativo <i>curriculum</i>.<br />
L’eventuale valutazione negativa del dirigente prescelto rispetto agli obiettivi assegnatigli potrà essere effettuata dall’Amministrazione nelle sedi appropriate, senza che, per converso, tale riscontrata anomalia finisca per costituire un presupposto di fatto, non previsto dalla norma, per il ricorso all’attribuzione dell’incarico ai sensi del comma 6.<br />
Così opinando, infatti, la procedura in concreto seguita dall’Amministrazione rischia di configurarsi come un surrettizio canale di reclutamento, parallelo rispetto alle forme ordinarie, all’uopo normativamente fissate e rivenienti la loro fonte nel principio di rango costituzionale dell’accesso al rapporto di lavoro pubblico a seguito del superamento di pubblico concorso.<br />
Con riguardo, poi, al requisito della “<i>particolare e comprovata</i> <i>specializzazione</i>”, che ha costituito oggetto del terzo motivo di rilievo,  osserva il Collegio che la pur nutrita serie di argomentazioni articolate dal MIUR, incentrata essenzialmente sulla ricchezza delle esperienze professionali maturate dall’incaricanda all’interno dell’Ufficio scolastico della Toscana, non dà evidenza di quell’elemento di aggiuntività rispetto alle funzioni istituzionali e/o ordinarie proprie del plesso amministrativo di che trattasi, che la norma richiede quale presupposto per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale a soggetto esterno ai relativi ruoli.<br />
Si consideri in tal senso che gli aspetti relativi alle particolari esperienze e competenze possedute dalla candidata prescelta, quali diffusamente riferiti nella nota di controdeduzioni, non figurano tra gli obiettivi connessi all’incarico  definiti nella nota del 14 agosto 2014 inviata dal Capo di Gabinetto al Dipartimento della Funzione pubblica, laddove, invece, si fa esclusivo riferimento al perseguimento delle finalità proprie dell’USR,  in relazione alle competenze istituzionali previste dall’art. 8 del d.P.C.M. n. 98/2014.<br />
In realtà, il profilo professionale del quale l’Amministrazione ha in concreto necessità di dotarsi coincide perfettamente con le qualifiche istituzionalmente e ordinariamente presenti nei propri ruoli, <i>naturaliter </i>destinate a disimpegnare le funzioni tipiche di direzione di un Ufficio Scolastico Regionale, quali chiaramente si evincono dalle disposizioni di rango normativo e regolamentare dedicate a declinare le relative attribuzioni, ovvero l’art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999 e l’art. 8 del DPCM n. 98/2014.<br />
Semmai, le competenze aggiuntive richieste dalle particolari situazioni che attualmente si trova a gestire l’Ufficio scolastico toscano, con particolare riguardo al notevole contenzioso del personale della scuola ivi presente, ben potranno essere attinte dal Dirigente generale “<i>tipo</i>” all’interno delle professionalità – direttive e dirigenziali – che figurano nell’organico del medesimo URS, in quanto tali dotate di quella conoscenza del territorio e delle connesse problematiche che, peraltro, sono state già positivamente considerate e valutate in occasione dei precedenti conferimenti di incarichi direttivi e dirigenziali, di cui la dottoressa DE PASQUALE è risultata attributaria.<br />
Per quanto attiene, infine, al percorso procedimentale seguito al fine di individuare il candidato ritenuto più idoneo, tanto dalla prima nota di controdeduzioni, quanto dalla memoria presentata in adunanza non risulta che l’Amministrazione abbia scandito la procedura valutativa interna, con il relativo esito infruttuoso, rispetto alla fase necessariamente successiva, volta al reperimento all’esterno della professionalità mancante.<br />
L’Amministrazione, infatti, &#8211; mentre sottolinea la complessità della procedura, necessitata dalla completa riorganizzazione determinata dal riordino delle proprie strutture centrali e periferiche connesse all’entrata in vigore del nuovo Regolamento di organizzazione (d.P.C.M. n. 98/2014) – dà conto di un’unica procedura valutativa, contemporaneamente rivolta ai dirigenti interni e all’esterno.<br />
Tale procedura promiscua non appare in linea con il dettato del comma 6, che, per contro &#8211; nel porre in capo all’Amministrazione un onere di previa verifica circa la sussistenza delle risorse umane interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico &#8211; determina una necessaria funzionalizzazione della procedura valutativa a tale obiettivo prioritario: rimettendo a una fase successiva ed eventuale, conseguente all’esito infruttuoso della prima, la ricerca all’esterno finalizzata al conferimento di un incarico ai sensi del comma 6, che, in ogni caso, deve discendere da una rinnovata volontà discrezionale dell’Amministrazione medesima, debitamente motivata. <br />
Per le ragioni sopra esposte la Sezione ritiene il provvedimento all’esame non conforme al disposto dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento indicato in epigrafe. </p>
<p align=center>Depositata in Segreteria in data 30 dicembre 2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-30-12-2014-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 30/12/2014 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2014 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-1-2014-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-1-2014-n-36/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-1-2014-n-36/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2014 n.36</a></p>
<p>P. Numerico Pres. &#8211; O. Forlenza Est. Sitas Societa&#8217; Iniziative Turistiche Agricole Sarde S.r.l. (Avv.ti M. Sanino, R. Montanaro) contro Italia Nostra Onlus (Avv.ti F. Satta, A. Romano) e nei confronti del Comune di Teulada (Avv. S. Bellomia), della Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti A. Camba, S. Trincas), del Ministero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-1-2014-n-36/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2014 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-1-2014-n-36/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2014 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico Pres. &#8211; O. Forlenza Est.<br /> Sitas Societa&#8217; Iniziative Turistiche Agricole Sarde S.r.l. (Avv.ti M. Sanino, R. Montanaro) contro Italia Nostra Onlus (Avv.ti F. Satta, A. Romano) e nei confronti del Comune di Teulada (Avv. S. Bellomia), della Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti A. Camba, S. Trincas), del Ministero per i beni e le attività culturali &#8211; Soprintendenza beni architettonici, paesaggistici e patrim. storico, artistico e etnoantropologico delle province di Cagliari e Oristano (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Interessi “collettivi” e “diffusi” – Nozione e distinzione</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire &#8211; Associazioni titolari di interessi collettivi &#8211; Espresso e speciale riconoscimento normativo – Non è necessario </p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire &#8211; Associazioni ambientalistiche portatrici di interessi diffusi &#8211; Espresso e speciale riconoscimento normativo – Necessità </p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire &#8211; Avverso atti di pianificazione urbanistica di localizzazione di opere pubbliche e autorizzatori di interventi edilizi &#8211; Associazioni ambientalistiche portatrici di interessi diffusi – Sussistenza </p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Diritto alla tutela giurisdizionale – Nozione ed ampiezza – Esame della domanda – Salvaguardia della possibilità di accesso e definizione nel merito – Necessità</p>
<p>6. Giustizia amministrativa – Ricorso c.d. “cumulativo” – Ampiezza e limiti</p>
<p>7. Giustizia amministrativa – Associazioni ambientalistiche portatrici di interessi diffusi – Pluralità di atti –Termine decadenziale &#8211; Decorrenza – Dalla lesività del singolo atto lesivo della materia ambiente – Fattispecie</p>
<p>8. Ambiente – Strumenti urbanistici che consentono un intervento di vaste dimensioni – Sottoposizione a VIA – Necessità – Analisi parcellizzata degli interventi – Travisamento dei fatti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Mentre la definizione di “interesse collettivo” può essere proficuamente utilizzata per definire la posizione giuridica “propria” di un ente che vede la partecipazione (necessitata o volontaria) di singoli non costituenti una aggregazione meramente seriale ed occasionale, ma identificabili in relazione ad un vincolo che, in quanto afferente ad una realtà territoriale o ad una medesima manifestazione non occasionale della vita di relazione, si presenti come concreto (quanto al suo oggetto) e temporalmente persistente (quanto alla sua durata), al contrario, la definizione di interessi “diffusi” denota interessi latenti nell’ordinamento, che si presentano adespoti, indifferenziati, ontologicamente omogenei, e la cui “selezione” (individuazione e conseguente attribuzione di tutela) deriva dal riconoscimento e tutela, costituzionalmente garantita, di valori imprescindibili della “forma di Stato”</p>
<p>2. La legittimazione attiva delle associazioni titolari di interessi collettivi non abbisogna di un espresso e speciale riconoscimento normativo, e si riferisce alla titolarità di posizioni sostanziali nella sua proiezione processuale. L’ente esponenziale infatti – oltre ad essere titolare di posizioni giuridiche proprie quale persona giuridica, non diversamente dai singoli soggetti dell’ordinamento, persone fisiche e giuridiche – risulta altresì titolare sia di posizioni giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della collettività da esso rappresentata, tutelabili dunque sia dall’ente sia da ciascun singolo componente &#8211; ed in questo senso l’interesse collettivo assume connotazioni proprie di interesse “superindividuale”- ; sia posizioni giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè interessi collettivi propriamente detti, la cui titolarità è solo dell’ente, proprio perché risultanti da un processo di soggettivizzazione dell’interesse altrimenti diffuso ed adespota</p>
<p>3. La legittimazione attiva delle associazioni che svolgono attività afferenti ad “interessi generali” (art. 118 Cost.) o “diffusi”, discende dal riconoscimento normativamente previsto e da una attribuzione ex lege, che rende tale legittimazione “speciale”, in quanto attribuita in deroga all’art. 81 c.p.c..</p>
<p>4. Gli atti che costituiscono esercizio di pianificazione urbanistica, di localizzazione di opere pubblichee quelli autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possano comportare danno per l’ambiente ben possono essere oggetto di impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, in quanto atti latamente rientranti nella materia ‘ambiente’, in relazione alla quale si definisce (e perimetra) la legittimazione delle predette associazioni</p>
<p>5. Il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato &#8220;fra quelli inviolabili dell&#8217;uomo, che la Costituzione garantisce all&#8217;art. 2&#8221;, e che non esita ora ad ascrivere tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l&#8217;assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio”. Ciò comporta, a tutta evidenza, che l’interpretazione della natura dell’azione e del contenuto della domanda deve essere effettuata dal giudice secondo un criterio di apprezzamento che necessariamente tenda a salvaguardare la possibilità di accesso al giudizio ed alla sua definizione con decisione nel merito, e, dunque, nel caso del giudizio amministrativo di annullamento, di accesso alla pronuncia che possa (sussistendone i presupposti) assicurare la tutela avverso gli atti della pubblica amministrazione. Tutela che, ai sensi dell’art. 113 Cost., deve essere “piena”, in quanto “sempre ammessa” (primo comma), e non suscettiva di limitazioni per “particolari mezzi di impugnazione” ovvero per “determinate categorie di atti” (secondo comma)</p>
<p>6. Mentre l’interesse legittimo e la sua tutela costituiscono il riferimento dell’esperibilità del ricorso cumulativo ed il suo limite, allo stesso modo gli “interessi” in materia ambientale costituiscono ragione della legittimazione ad agire delle associazioni di tutela ambientale, ragione della ammissibilità del ricorso cumulativo, ed anche il limite della sua esperibilità. È del tutto evidente che, in questo caso, gli ambiti di esperibilità del ricorso cumulativo – pur senza modificare i presupposti che lo rendono ammissibile, rispetto a quelli valevoli per il singolo cittadino titolare di interesse legittimo – non possono che risultare, oggettivamente ed inevitabilmente, più ampi</p>
<p>7. Nel caso delle associazioni legittimate alla tutela di interessi diffusi, solo allorché il singolo atto da impugnarsi (da solo, o unitamente ad una pluralità di atti emanati in esercizio di poteri diversi, ma teleologicamente collegati verso il perseguimento di unico risultato finale) si dimostra lesivo della più generale materia dell’ambiente, si realizza quella “piena conoscenza” che, ai sensi dell’art. 41 Cpa, determina il dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale (fattispecie in cui il Consiglio di Stato ha condiviso l’assunto del giudice di primo grado secondo cui una procedura così complessa come quella impugnata, nell’ambito della quale si sono succeduti provvedimenti di contenuto (formalmente) urbanistico, paesaggistico e ambientale, nonché sviluppatasi nel corso di un arco di tempo molto può considerarsi “efficacemente portata a conoscenza” solo nel momento in cui il soggetto potenzialmente interessato abbia avuto esaustiva contezza di tutte le fasi in cui la procedura stessa si è articolata; un grado di conoscenza, questo, che non è certo assicurato dall’ordinario meccanismo di pubblicazione dei piani di lottizzazione)</p>
<p>8. Sono illegittimi gli atti amministrativi (in specie, determinazioni regionali) con i quali si è esclusa la necessità di sottoposizione a VIA degli strumenti che, mediante idonea pianificazione, consentono un intervento di vaste dimensioni in loc. Capo Malfatano del Comune di Teulada, poiché la decisione di esclusione è il frutto di un “travisamento dei fatti”, ottenuto attraverso una analisi parcellizzata dell’intervento, effettuata valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l’unitarietà (e dunque, l’aggressività per l’ambiente) dell’intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/21516_21516.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-9-1-2014-n-36/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2014 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
