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	<title>3599 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3599 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2008 n.3599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-4-8-2008-n-3599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-4-8-2008-n-3599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2008 n.3599</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. &#8211; A. Pasi Est. AGIP Petroli s.p.a ora ENI s.p.a. (Avv.ti G. De Vergottini, G. Viale e M.G. Fregonese) contro il Comune di Imola (Avv. C. Cristoni) il mancato inizio dei lavori espone la nuova domanda di concessione al rischio di sopravvenienze normative vincolanti e di rinnovata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-4-8-2008-n-3599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2008 n.3599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-4-8-2008-n-3599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2008 n.3599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. &#8211; A. Pasi Est.<br /> AGIP Petroli s.p.a ora ENI s.p.a. (Avv.ti G. De Vergottini, G. Viale e M.G. Fregonese) contro il Comune di Imola (Avv. C. Cristoni)</span></p>
<hr />
<p>il mancato inizio dei lavori espone la nuova domanda di concessione al rischio di sopravvenienze normative vincolanti e di rinnovata valutazione di merito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazioni commerciali – Distributore di carburante &#8211; Richiesta di sospensione della concessione &#8211; Mai riscontrata dall’Amministrazione &#8211; Successiva presentazione di nuova domanda per lo stesso progetto &#8211; Dichiarazione di decadenza per mancato inizio dei lavori e diniego di rilascio dei nuovi titoli autorizzatori per incompatibilità con la sopravvenuta destinazione urbanistica a parcheggio e per eccessiva e pericolosa vicinanza ad una rotatoria stradale &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto distributore di carburante per trasferimento e concentrazione di altri due preesistenti, previa rinuncia agli stessi, nel caso in cui successivamente all’accoglimento della domanda sia presentata richiesta di sospensione della concessione per esigenze organizzative interne della richiedente, richiesta mai riscontrata dall’Amministrazione, e di successiva presentazione di nuova domanda per lo stesso progetto, è legittima la dichiarazione di decadenza per mancato inizio dei lavori ed il successivo diniego di rilascio dei nuovi titoli autorizzatori per incompatibilità con la sopravvenuta destinazione urbanistica a parcheggio e per eccessiva e pericolosa vicinanza ad una rotatoria stradale. Difatti il mancato inizio dei lavori espone la nuova domanda al rischio di sopravvenienze normative vincolanti e di rinnovata valutazione di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE II </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nelle persone dei Signori:<br />
<b>GIANCARLO MOZZARELLI Presidente  <br />
ALBERTO PASI Cons. , relatore</b><br />
<b>UGO DI BENEDETTO Cons. <br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nell&#8217;Udienza Pubblica  del <b>03 Aprile 2008 <br />
</b>Visto il ricorso 2283/1993  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>AGIP PETROLI S.P.A ORA ENI S.P.A. </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE <br />
VIALE AVV. GIOVANNI <br />
FREGONESE AVV. MARIA GABRIELLA </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA S. STEFANO 16 <br />
presso<br />
DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE   <br />
</i><b><br />
contro<br />
</b><i><br />
COMUNE DI IMOLA   <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
CRISTONI AVV. CLAUDIO <br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
VIA GARIBALDI 1 <br />
presso la sua sede</i>;<i><br />
</i><br />
per l&#8217;annullamento</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i><u>R.G.n.2093/92</u>: dell’atto a firma dell’Assessore all’Urbanistica  prot.8723/89, in data 2.6.1992 portante parere negativo alla richiesta di concessione edilizia relativa ad un impianto di distribuzione carburanti e dell’atto prot.20531 del 17 luglio 1992;<br />
<U>R.G.283/93:</U> del provvedimento sindacale prot. n.8723 prot.conc.R234 del 20.11.1992 di diniego della domanda di nullaosta relativa ad opere di finitura riferite alla concessione edilizia n.362 del 30.10.1987;<br />
<U>R.G.:2283/93:</U> della nota del comune prot.gen.19472 del 14.6.1993 con cui è stata comunicata formale disdetta dell’assegnazione area sita in via 1° maggio angolo via Grieco.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>COMUNE DI IMOLA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI  e uditi gli avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Vengono impugnati con tre distinti ricorsi la determinazione negativa del Comune di Imola in ordine al rilascio dei titoli edili per la realizzazione di un impianto distributore di carburanti in Via I° maggio – angolo Via Greco ed all’assegnazione della relativa area di sedime, appartenente al patrimonio comunale. Trattasi del parere negativo espresso dalla Giunta Municipale il 30 marzo 1992 in ordine al rilascio della concessione edilizia e della nota assessorile 17 luglio 1992 recante impegno alla revoca dell’assegnazione dell’area (R.G.2093/92), del diniego 20 novembre 1992 di concessione per opere di finitura (R.G.n.283/93), e della nota comunale 14 giugno 1993 recante disdetta della assegnazione dell’area (R.G.n.2283/93).<br />
Riferisce la ricorrente S.p.a. AGIP Petroli (poi confluita in ENI SPA) che il Comune di Imola in data 20 giugno 1985 le assegnava l’area considerata, ritenendola idonea alla realizzazione di un nuovo impianto distributore per trasferimento e concentrazione di altri due preesistenti, previa rinuncia agli stessi (poi intatti effettivamente dimessi nel 1986) e contro corresponsione di un canone annuo sempre versato per un totale di 32 milioni di lire. Il Comune le rilasciava poi in data 4 novembre 1988 la concessione all’esercizio del nuovo impianto e , rispettivamente in data 14 ottobre 1985 e 30 ottobre 1987, le concessioni edilizie per realizzarlo sull’area assegnata.<br />
Poiché le stesse venivano sospese per esigenze organizzative interne della ricorrente, questa presentava nuova domanda per lo stesso progetto, che veniva esaminata dalla Giunta Municipale nella seduta del 30 marzo 1992 con esito negativo, per incompatibilità con la sopravvenuta destinazione urbanistica a parcheggio e per eccessiva e pericolosa vicinanza ad una rotatoria stradale.<br />
Seguivano il diniego di concessione per opere di finitura (20 novembre 1992) e la disdetta dell’assegnazione dell’area (14 giugno 1993).<br />
La ricorrente ritiene tali determinazioni contraddittorie con i precedenti atti di assenso e lesive dal proprio legittimo affidamento, che ha comportato la rinuncia e la dismissione di due impianti, in essere e l’inutile pagamento di un canone per diversi anni e per un totale di 32 milioni di lire, oltre agli investimenti progettuali.<br />
Resiste il Comune di Imola nel solo ricorso R.G.2293/93.<br />
Tutti i motivi dei tre ricorsi poggiano sul presupposto erroneo che le originarie concessioni 14 ottobre 1985 e 30 ottobre 1987 fossero state sospese a richiesta della ricorrente, e che i motivi di diniego opposti alla nuova domanda non fossero sopravvenuti ma preesistenti. In realtà la destinazione a parcheggio apposta alla nuova domanda di concessione è stata prevista con variante generale al PRG approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 3 novembre 1987, successiva alla concessione originaria del 1985 ed anche alla concessione in variante del 1987 e pertanto non opponibile alla primigenia domanda, mentre le ragioni di sicurezza della viabilità, in relazione alla vicinanza della rotatoria, in quanto attinenti al merito tecnico delle scelte sono ben suscettibili di rivalutazione ancorché preesistenti. D’altro conto dai documenti depositati risulta soltanto che la ricorrente aveva chiesto di sospendere la concessione originaria, ma non è documentato alcun riscontro da parte del Comune. Rimane dunque incontestato il presupposto della decadenza per mancato inizio lavori (è infatti pacifico in causa che non sono mai stati eseguiti), con conseguente esposizione della nuova domanda al rischio di sopravvenienze normativa vincolanti e di rinnovata valutazione di merito.<br />
Per quanto riguarda invece la (disdetta dell’)assegnazione dell’area, la facoltà insindacabile di recesso risulta espressamente attribuita al comune al punto 7 della relativa convenzione, depositata in atti e non impugnata, per cui è irrilevante ai fini del decidere stabilire se si trattasse di contratto di locazione ovvero, come il ricorrente sostiene, di concessione di diritto pubblico soggetta alle regole dell’autotutela in caso di revoca.<br />
Pertanto:<br />
-il mutato orientamento del Comune in ordine al medesimo progetto si giustifica pienamente alla luce della normativa urbanistica sopravvenuta (e, “ad abundantiam”, anche in base alla legittima rivalutazione tecnica delle esigenze di sicurezza della viabil<br />
-che la realizzazione di parcheggio nelle apposite sottozone (G6) debba avvenire in armonia con l’ambiente e con opportune alterazioni (art.139 delle NTA) non significa, evidentemente, che in mancanza di ulteriori specifiche prescrizioni possano insediars<br />
-alla luce della considerazioni svolte appariva del tutto vincolato il rigetto in data 20 novembre 1992 della domanda 6 aprile 1989 per opere di finiture riferite alla concessione del 30 ottobre 1987, già decaduta per mancato inizio lavori entro il termin<br />
-il secondo e il terzo motivo del ricorso R.G.283/93 reiterano censure già ritenuto infondate in sede di esame del ricorso R.G:2093/92, incentrate sulla contraddittorietà e sulla lesione dell’affidamento;<br />
-deve inoltre escludersi che il provvedimento impugnato con il ricorso R.G.283/93 equivalga a revoca tacita di tutti i precedenti atti favorevoli alla ricorrente, dal momento che esso era necessitato dalla decadenza della concessione principale e dalla so<br />
-infine (motivi primo, quarto e quinto del ricorso R.G:2282/93) la ricorrente censura le modalità (carenza di motivazione, specie in ordine al pubblico interesse alla revoca dell’assegnazione dell’area. e ai provvedimenti pregressi, erronea configurazione<br />
-con i motivi secondo e terzo del ricorso R.G:2283/93 la ricorrente estende alla disdetta dell’assegnazione dell’area le già esaminate e respinte censure incentrate sulla contraddittorietà e la lesione dell’affidamento, anche in tal caso infondate stanteConclusivamente, i tre ricorsi devono essere respinti.<br />
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente nell’ultimo ricorso. Nulla per i primi due attesa la omessa costituzione in giudizio del comune.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna Sede di Bologna sez. II, pronunziando in via definitiva sui ricorsi in epigrafe, previa riunione degli stessi, li respinge.<br />
Condanna la ricorrente a rimborsare al Comune di Imola le spese e gli onorari del ricorso R.G.2283/93, che liquida in complessivi ero 6.000 (seimila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna in data 3.4.2008.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 4.8.08</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-4-8-2008-n-3599/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2008 n.3599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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