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	<title>3574 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3574 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2017 n.3574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2017-n-3574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2017-n-3574/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2017-n-3574/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2017 n.3574</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio/ Est. Martino Sul rilievo dell&#8217; illecito concorrenziale in termini di grave errore professionale ex art. 38, co, 1 lett. f D.Lgs. 163/2006 e sulla necessità di valutare a tal fine anche le misure di self cleaning adottate Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Sanzione per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2017-n-3574/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2017 n.3574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2017-n-3574/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2017 n.3574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio/ Est. Martino</span></p>
<hr />
<p>Sul rilievo dell&#8217; illecito concorrenziale in termini di grave errore professionale ex art. 38, co, 1 lett. f D.Lgs. 163/2006 e sulla necessità di valutare a tal fine anche le misure di self cleaning adottate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. – Gara – Offerta – Sanzione per illecito antitrust &#8211; Esclusione &nbsp;&#8211; Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) – Presupposti &#8211; Motivata valutazione &#8211; Necessità &#8211; Misure di self cleaning &#8211; Rilevanza</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nella nozione di “errore nell’esercizio dell’attività professionale”, quale delineata dall’art. 38, comma 1, lett) f) del d.lgs. n. 163/2006, rientra a buon diritto, anche la commissione di illeciti concorrenziali, accertati dalla competente Autorità, posto che la normativa antitrust è espressione degli stessi principi ispiratori delle disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di affidamento delle pubbliche commesse; né la disposizione in esame, diversamente da quella relativa alla distinta fattispecie delle “grave negligenza o inadempimento”, risulta limitata alla specifica fase dell’esecuzione della prestazione contrattuale, trattandosi, in sostanza, di una formula di chiusura, in ordine alla quale può rilevare anche la violazione di regole deontologiche e, più in un generale, della cornice legale in cui gli imprenditori debbono operare. Tuttavia, ai fini della “motivata valutazione” richiesta dal previgente codice dei contratti, la stazione appaltante deve &nbsp;avere riguardo al principio di proporzionalità e quindi adeguatamente soppesare la gravità dell’illecito ascritto all’impresa in rapporto alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all&#8217;oggetto e alle caratteristiche dell&#8217;appalto. A tal fine, anche prima dell’espressa previsione contenuta nell’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, non possono essere considerate irrilevanti eventuali misure di “self cleaning” adottate dall’impresa incorsa nell’infortunio professionale, in particolare in quanto volte ad adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi, in quanto tale condotta “riparatoria” denota la capacità dell’impresa di ricostituire la propria integrità professionale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
Pubblicato il 13/07/2017</p>
<p style="text-align: right;">N. 03574/2017 REG.PROV.CAU.</p>
<p style="text-align: right;">N. 06197/2017 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6197 del 2017, proposto da:</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: justify;">Manutencoop Facility Management S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, prof. Andrea Zoppini, Marco Martinelli, Giorgio Vercillo, Carmine Pepe, con domicilio eletto presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &amp; Partners, in Roma Via delle Quattro Fontane, 20</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Consip, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;<br />
Anac &#8211; Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di esclusione di MFM ex art. 38, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/06 (“Codice”) dalla gara a procedura aperta “per l&#8217;affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili ad uso caserma per le pubbliche amministrazioni” (la “Gara Caserme” o “Gara”) comunicato con nota prot. n. 15450 del 16/6/17, ex art. 79, c. 5 lett. b) Codice (il “Provvedimento di Esclusione” o l&#8217;“Esclusione”);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ivi inclusi, ove occorrer possa (i) la Delibera dell&#8217;ANAC n. 296 del 29/3/17 (il “Parere ANAC”), (ii) l&#8217;art. 6 del Disciplinare della gara indetta da Consip per la pulizia degli istituti scolastici con bando dell&#8217;11/7/12 (la “Gara Scuole”); (iii) il provvedimento di escussione della cauzione, medio tempore eventualmente adottato, ancorché non conosciuto, (iv) la nota 16173 del 23/6/17 recante la comunicazione all&#8217;ANAC ai sensi dell&#8217;art. 8, lett. r) ed s), del d.P.R. n. 207/10 per l&#8217;inserimento dell&#8217;annotazione nel Casellario Informatico.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anac &#8211; Autorita&#8217; Nazionale Anticorruzione;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti tutti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore alla camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. Silvia Martino;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi gli avvocati, di cui al verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p style="text-align: justify;">Considerato che nella nozione di “errore nell’esercizio dell’attività professionale”, quale delineata dall’art. 38, comma 1, lett) f) del d.lgs. n. 163/2006, rientra(va) a buon diritto, anche la commissione di illeciti concorrenziali, accertati dalla competente Autorità, posto che la normativa&nbsp;<i>antitrust</i>&nbsp;è espressione degli stessi principi ispiratori delle disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di affidamento delle pubbliche commesse; né la disposizione in esame, diversamente da quella relativa alla distinta fattispecie delle “grave negligenza o inadempimento”, risulta limitata alla specifica fase dell’esecuzione della prestazione contrattuale, trattandosi, in sostanza, di una formula di chiusura, in ordine alla quale può rilevare anche la violazione di regole deontologiche e, più in un generale, della cornice legale in cui gli imprenditori debbono operare;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato tuttavia che, ai fini della “motivata valutazione” richiesta dal previgente codice dei contratti, la stazione appaltante deve (doveva) avere riguardo al principio di proporzionalità (cfr., ad esempio Corte giustizia UE, sez. IV, 14/12/2016, n. 171) e quindi adeguatamente soppesare la gravità dell’illecito ascritto all’impresa in rapporto alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all&#8217;oggetto e alle caratteristiche dell&#8217;appalto (cfr.&nbsp;<i>ex plurimis</i>&nbsp;Consiglio di Stato, sez. VI, 02/01/2017, n. 1)</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, a tal fine, anche prima dell’espressa previsione contenuta nell’art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, non potevano essere considerate irrilevanti eventuali misure di “<i>self cleaning</i>” adottate dall’impresa incorsa nell’infortunio professionale, in particolare in quanto volte ad adottare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi (cfr., sul punto, le Linee guida ANAC n. 6 del 6.11.2016), in quanto tale condotta “riparatoria” denota la capacità dell’impresa di ricostituire la propria integrità professionale;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che, nel caso di specie, Consip non ha effettuato alcuna valutazione, in concreto, in ordine alle caratteristiche dell’illecito concorrenziale sanzionato dall’AGCM, con particolare riguardo alla rimodulazione ad opera del giudice amministrativo della sanzione inflitta e ai rimedi strutturali che la società afferma di avere, nel frattempo, adottato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta, infine, la gravità del pregiudizio derivante dai provvedimenti impugnati i quali comportano la sostanziale estromissione di MFM da una rilevante quota del mercato degli appalti pubblici, nel settore di interesse, considerato il carattere nazionale della gara “Caserme” nonché la circostanza che, analoga decisione, è stata assunta in relazione alla gara “Sanità” svolta da Consip, sempre a livello nazionale, nello stesso arco temporale;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare, e, per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa integralmente fra le parti le spese della presente fase di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 25 ottobre 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente</p>
<p>Silvia Martino, Consigliere, Estensore</p>
<p>Roberto Proietti, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Silvia Martino</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Antonino Savo Amodio</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-7-2017-n-3574/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2017 n.3574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2016 n.3574</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-8-2016-n-3574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-8-2016-n-3574/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-8-2016-n-3574/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2016 n.3574</a></p>
<p>Pres. Caringella – Est.re Caputo –Calcestruzzi Irpini Sulla necessità che il provvedimento appositivo di vincolo paesaggistico sull&#8217;area boscata dia conto della preesistenza dello stesso, nonché dei suoi caratteri biofisici. Ambiente – Rifiuti e bonifiche – Siti d&#8217;Interesse Nazionale (S.I.N.) – Intervento sostitutivo del Ministero dell&#8217;Ambiente – Responsabilità del proprietario dell&#8217;area</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-8-2016-n-3574/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2016 n.3574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-8-2016-n-3574/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2016 n.3574</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella – Est.re Caputo –Calcestruzzi Irpini</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità che il provvedimento appositivo di vincolo paesaggistico sull&#8217;area boscata dia conto della preesistenza dello stesso, nonché dei suoi caratteri biofisici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Rifiuti e bonifiche – Siti d&#8217;Interesse Nazionale (S.I.N.) – Intervento sostitutivo del Ministero dell&#8217;Ambiente – Responsabilità del proprietario dell&#8217;area – Proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento – Non sussiste.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dalla lettura della normativa sopra riportata emerge che, in caso di intervento sostitutivo dell’autorità ministeriale, le spese sostenute per la procedura di bonifica possono essere richieste integralmente ed in prima battuta solo al responsabile dell’inquinamento. Tanto è possibile, dunque, nei confronti del proprietario solo quando egli sia responsabile dell’inquinamento. La previsione del comma 3 dell’articolo 253 evidenzia che il proprietario dell’area non responsabile dell’inquinamento è destinatario della ripetizione delle spese solo quando vi sia un provvedimento motivato che giustifichi l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03574/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 01723/2016 REG.RIC.<br />
N. 02644/2016 REG.RIC.<br />
<strong><img decoding="async" alt="ogo" height="116" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="101" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2016, proposto da:<br />
Calcestruzzi Irpini s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M, Carmine Punzi C.F. PNZCMN33H20A509G, Pietro Musto C.F. MSTPTR73B08F839B, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;<br />
<strong>contro</strong><br />
Castellano Cave s.r.l., Cave Bruschi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini C.F. LNTLNZ57A19H703F, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Placidi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in Roma, via Cosseria 2; Gardenia Service s.r.l., Cesa s.r.l., Rising House s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonio Rizzo C.F. RZZNTN57M14H703T, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria 2;<br />
Gardenia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Rizzo C.F. RZZNTN57M14H703T, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;<br />
Ical s.r.l. non costituita in giudizio;<br />
<strong>nei confronti di</strong><br />
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;avv. Maria Imparato C.F. MPRMRA69S64H703N, domiciliata in Roma, presso la Regione Campania ufficio di rappresentanza via Poli 29; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, Comunità Montana Terminio Cervialto, Comune di Salza Irpina, Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento non costituiti in giudizio;<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2016, proposto da:<br />
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Imparato C.F. MPRMRA69S64H703N, con domicilio eletto presso Regione Campania ufficio di rappresentanza in Roma, via Poli, 29;<br />
<strong>contro</strong><br />
Castellano Cave s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini C.F. LNTLNZ57A19H703F, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria 2;<br />
<strong>nei confronti di</strong><br />
Gardenia Service s.r.l., Rising House s.r.l., Gardenia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonio Rizzo C.F. RZZNTN57M14H703T, con domicilio eletto presso &nbsp; l’avv. Alfredo Placidi &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in Roma, via Cosseria, 2; Cave Bruschi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini C.F. LNTLNZ57A19H703F, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Placidi in Roma,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; via Cosseria 2; Cesa s.r.l., Ical s.r.l., Calcestruzzi Irpini, Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Comunità Montana Terminio Cervialto, Comune di Salza Irpina, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e Caserta non costituiti in giudizio; Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<strong>per la riforma</strong><br />
quanto al ricorso n. 1723 del 2016:<br />
della sentenza del T.a.r. Campania &#8211; Sez. Staccata di Salerno, Sezione II n. 00068/2016, resa tra le parti, concernente approvazione del progetto unitario di gestione del comparto c16av_01<br />
quanto al ricorso n. 2644 del 2016:<br />
della sentenza del T.a.r. Campania &#8211; Sez. Staccata di Salerno, Sezione II n. 00068/2016, resa tra le parti, concernente approvazione del progetto unitario di gestione del comparto c16av_01<br />
&nbsp;<br />
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Castellano Cave s.r.l. e di Gardenia Service s.r.l. e di Cave Bruschi s.r.l. e di Gardenia s.r.l. e di Cesa s.r.l. e di Rising House s.r.l. e di Regione Campania e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Castellano Cave s.r.l. e di Gardenia Service s.r.l. e di Cave Bruschi s.r.l. e di Rising House s.r.l. e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e di Gardenia s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Pietro Musto, Lorenzo Lentini, Antonio Rizzo, Maria Imparato, l&#8217;avv. gen. dello Stato Fedeli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Castellano Cave s.r.l., Cave Bruschi s.r.l., autonomamente, e Gardenia Service Srl, Cesa s.r.l., Rising House s.r.l., con separato ricorso, hanno cumulativamente impugnato i decreti del dirigente del settore provinciale del genio civile di Avellino nn. 78 del 2 agosto 2013 e 20 del 28 febbraio 2013, contenenti, rispettivamente, l’autorizzazione ventennale in favore di Calcestruzzi Irpini s.p.a. all’esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale del comprato estrattivo di calcare C16AV 01 in località Macchia di Merole nel comune di Salza Irpina, l’approvazione del progetto unitario di gestione del medesimo comparto presentato da Calcestruzzi Irpini s.p.a.<br />
Le società ricorrenti, esercenti l’attività estrattiva nello stesso ambito territoriale provinciale, deducevano, quanto all’interesse al ricorso, la saturazione in forza degli atti impugnati – autorizzativi dell’escavazione del 70% del fabbisogno di calcare nella provincia di Avellino – del mercato sì da compromettere la futura attività d’impresa. Lamentavano nel merito la plurima e concorrente violazione degli artt. 23, 25 e 89 delle NTA del P.R.A.E. (acronimo che sta per piano regionale attività estrattive) disciplinanti il procedimento derogatorio seguito dall’amministrazione regionale.<br />
2. Si costituivano in giudizio la Regione Campania e Calcestruzzi Irpini s.p.a, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse ai gravami, instando nel merito per la loro infondatezza.<br />
3. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, disponeva CTU e, all’esito del deposito dell’elaborato peritale, che ha dato causa alla proposizione di motivi aggiunti con specifico riferimento alla (ritenuta) violazione della disciplina normativa a tutela delle aree boscate, accoglieva i gravami.<br />
I giudici di prime cure ritenevano illegittimi i provvedimenti impugnati per un duplice e concorrente ordine di profili: l’amministrazione, per un verso, non avrebbe dato conto delle ragioni che giustificavano l’attribuzione del 70% del fabbisogno estrattivo di calcare della Provincia ad un solo operatore, violando (in pari tempo) i principi di imparzialità e tutela della concorrenza; per l’altro, pur in presenza di aree boscate incise dall’attività estrattiva, l’autorità preposta alla tutela del vincolo non sarebbe stata messa in grado di partecipare al procedimento autorizzativo.<br />
4. Appellano le sentenze la Regione Campania e Calcestruzzi Irpini s.p.a. Resistono Castellano Cave s.r.l., Cave Bruschi s.r.l. e Gardenia Service Srl, Cesa s.r.l., Rising House s.r.l. che, a loro volta, autonomamente, in via incidentale, appellano i capi di sentenza di reiezione delle altre censure, riproponendo altresì i motivi d’impugnazione assorbiti.<br />
Alla pubblica udienza del 14.07.2016 le cause, su richiesta delle parti, sono trattenute in decisione.<br />
5. Gli appelli soggettivamente ed oggettivamente connessi devono essere riuniti.<br />
6. Coi motivi d’appello la Regione Campania e Calcestruzzi Irpini s.p.a. lamentano gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar laddove, oltre a pretermettere lo scrutinio sull’effettiva sussistenza in capo alle società ricorrenti dell’interesse al ricorso, avrebbe frainteso la natura derogatoria del procedimento autorizzativo sfociato negli atti impugnati ed inspiegabilmente valorizzato le conclusioni rassegnate dal CTU sulla qualificazione, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 42/2004, delle aree ricomprese nel comparto estrattivo come boschive.<br />
7. L’organica trattazione delle questioni dedotte consiglia di riepilogare, entro gli (impreteribili) limiti dell’economia del decidere, la cornice normativa entro cui s’iscrive la vicenda per cui è causa.<br />
L’art. 25, comma 16, delle N.T.A. del P.R.A.E. enuclea il progetto unitario di gestione produttiva (nell’acronimo P.U.G.) quale necessario strumento per promuovere il procedimento di deroga ai criteri cronologici e prioritari di attivazione dei comparti estrattivi nelle aree suscettibili di nuova estrazione come (ordinariamente) definiti ai sensi dell’art. 25, comma 6, delle N.T.A. del P.R.A.E.<br />
L’avvio della coltivazione &#8211; va sottolineato – del singolo comparto in forza del PUG è subordinato all’eventuale disponibilità di una sufficiente aliquota di fabbisogno.<br />
L’esecuzione del PUG presuppone la titolarità o la disponibilità già acquisita dei suoli d’estensione minima pari a 5 Ha (cfr. art 25, comma 3, N.T.A. cit.) integranti un unico lotto e ricompresi nel comparto estrattivo perimetrato dalla Regione con la deliberazione della Giunta n. 491 del 2009. In aggiunta è espressamente richiesto il possesso in capo all’’impresa della capacità economica, finanziaria e tecnica ad estrarre il materiale nel quantitativo predeterminato.<br />
Il dato saliente che emerge dalle norme richiamate è che l’aliquota dei volumi estraibili parametrato al 70% del fabbisogno regionale, calcolato a livello provinciale, di cui all’art. 8, comma 2, lett. b) N.T.A. cit. – l’altro 30 %, sottratto il materiale proveniente dall’attività di demolizione, è riservato al calcare estraibile dalle cave abbandonate ai fini della riqualificazione ambientale – definisce il limite dell’utilizzo della cava e, più a monte, del diritto di sfruttamento della proprietà sui terreni ricompresi del comparto estrattivo.<br />
Contrariamente a quanto supposto dal Tar, la fissazione dell’aliquota estrattiva non è affatto preordinata a disciplinare il mercato e la concorrenza fra imprese del settore – attribuzione che del resto nell’assetto dell’ordinamento costituzionale vigente esorbiterebbe dalla competenza regionale (cfr. artt. 117, comma 2, lett. e) e 118 cost.) – bensì è deputata a stabilire il limite quantitativo del materiale estraibile dal singolo comparto<em>, ex se</em> considerato, a prescindere dall’attività estrattiva esercitata dalle altre imprese estrattive negli altri comparti ad esse assegnati: in altri termini non contingenta il quantitativo di materiale da estrarre per garantire la concorrenza nel mercato.<br />
Sicché il parametro del fabbisogno non è ascrivibile alle misure amministrative sul buon funzionamento del mercato a tutela della concorrenza dalla cui violazione i giudici di prime cure, seguendo le tracce dell’elaborato peritale, hanno tratto, con un salto logico prima ancora che giuridico, la conclusione della sussistenza di un profilo d’illegittimità degli atti impugnati.<br />
È a riguardo significativa l’analisi del procedimento come in concreto dipanatosi nel caso in esame.<br />
Al primo progetto di PUG presentato su sollecitazione della Regione dalla Calcestruzzi Irpini, ha fatto seguito la seduta della conferenza di servizi del 22 settembre 2011, conclusasi con la richiesta di rimodulazione del PUG al fine d’individuare i quantitativi estraibili calcolando le autorizzazioni in essere nonché quelle in fase di autorizzazione in ambito provinciale, presentando il piano in esame (così si legge) “<em>uno scenario realisticamente poco attuabile con riferimento alla previsione di soddisfacimento del fabbisogno del calcare a livello provinciale previsto dal PRAE</em>”.<br />
Da cui nel nuovo PUG, presentato dalla società appellante, e poi autorizzato, la sensibile riduzione della quantità del materiale estraibile nell’intero ventennio e nell’anno d’esercizio, a fronte di una potenzialità del comparto, al netto della cava preesistente, di oltre 2/3 superiore al quantitativo autorizzato.<br />
D’altra parte le imprese ricorrenti gestiscono cave in esercizio e benché possa configurarsi in astratto – condividendo sul punto quanto già ritenuto dal Tar – l’interesse al ricorso radicato in prospettiva futura, allo stato, l’avvio del PUG non pregiudica affatto la loro attività d’impresa.<br />
8. Né, alla medesima stregua, gli atti impugnati sono illegittimi per difetto di motivazione.<br />
L’istruttoria seguita nel corso del procedimento dà conto delle ragioni sottese all’opzione di dare avvio al PUG previa verifica della sussistenza delle condizioni e secondo i parametri – fra i quali quello del 70% del fabbisogno regionale, calcolato a livello provinciale, di cui all’art. 8, comma 2, lett. b) N.T.A. – previsti dal P.R.A.E.<br />
Che – va sottolineato – nelle norme tecniche attuative ha rigidamente conformato il procedimento, riducendo se non espungendo del tutto i margini di valutazione discrezionale riservati all’amministrazione, residuando in capo ad essa apprezzamenti (in conformità alle norme applicate ed in applicazione del criterio del coerentismo epistemologico) tecnici, affrancati come tali dal sindacato di legittimità se non sotto il profilo del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità: nel caso in esame assenti.<br />
9. Anche i motivi degli appelli principali relativi al capo di sentenza che ha accolto i ricorsi sul profilo della violazione della normativa a tutela delle aree boschive sono fondati.<br />
Al di là della questione della tempestività della proposizione della censura dedotta dalle ricorrenti, in coincidenza con il deposito in giudizio della CTU, a distanza di due anni dalla notificazione del ricorso, rileva il dato oggettivo che nessun atto assevera la sussistenza nelle aree ricomprese nel comparto C16AV 01 del vincolo paesaggistico a tutela delle superfici boscate.<br />
A riguardo va richiamato l’orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità, mente del quale il bosco è nozione sostanziale e “richiamata ai fini della tutela paesaggistica dall’art. 142, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 42/2004, è in principio nozione normativa perché fa espresso riferimento alla definizione di bosco dell’art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001 n. 227” che tuttavia postula la presenza di “un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea e – tendenzialmente almeno – da arbusti sottobosco ed erbe” (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2013 n. 1815; Id., sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5452).<br />
Ciò a significare che il vincolo paesaggistico <em>ex lege</em> per le aree boscate presuppone, a monte, la sussistenza <em>in rerum natura</em> del bosco e, a valle, in ragione della natura del vincolo, del provvedimento certativo adottato dall’autorità amministrativa competente che ne attesti con efficacia <em>ex tunc</em> l’effettiva esistenza.<br />
Prendendo a prestito la formula dell’ontologia classica “<em>esse non est concepi</em>”, la qualità biofisica vegetazionale individuante il bosco – con le sue caratteristiche materiali (estensione minima di superficie), morfologiche (composizione ed orografia del terreno, fattori climatici che compongono l’ambiente) e floreali (specie arboree naturali e piantumate, piante del sottobosco secondo una densità minima) – preesiste al provvedimento che si limita a certificarne la sussistenza, recependo nel contenuto il sostrato naturalistico-sostanziale.<br />
Sicché il provvedimento, oltre a dover essere adottato dall’amministrazione tecnica competente, deve dare espressamente conto dei tratti biofisici individuanti l’area boscata tutelata.<br />
A tal fine assume efficacia dirimente il “verbale d’accertamento aree boschive” del 9 maggio 2007, atto posto a monte della perimetrazione regionale dei comparti, con il quale l’amministrazione regionale, dopo il sopralluogo effettuato dagli organi competenti – ossia nella sede propria deputata a verificare in concreto le caratteristiche naturalistiche delle aree ricomprese nel comparto in esame – ha espressamente escluso che esse fossero interessate da superfici boschive.<br />
Ad ulteriore e decisivo conforto: l’organo tecnico forestale STAPF nella nota del 2.12.2011, sul PUG presentato da Calcestruzzi Irpini s.p.a., ha negato la sussistenza di vincoli paesaggistici sulle aree del comparto; nella VIA integrata con la Valutazione di incidenza non è stata rilevata la sussistenza del vincolo paesaggistico.<br />
Viceversa, il Tar ha affermato la sussistenza del vincolo in esame sulle aree del comparto estrattivo sulla base delle note 11 agosto 2011 e 2 marzo 2015 della Comunità Montana Terminio Cervialto, del certificato di destinazione urbanistica del comune di Salza Irpina e della cartografia presa in esame dal CTU che, oltre a non provenire dall’amministrazione regionale competente a certificarne la presenza del vincolo boschivo, hanno ad oggetto le autorizzazioni d’interventi antropici, mentre l’elaborato cartografico è stato redatto dal centro sperimentale SE.S.I.R.C.A a fini che esulano dalla tutela paesaggistica.<br />
10. Sono infondati i motivi dedotti negli appelli incidentali.<br />
Sulla violazione dell’art. 23 dell’art. 23 delle NTA del PRAE.<br />
Il procedimento in esame, come avuto modo di precisare, è derogatorio dell’ordinario regime di programmazione degli interventi estrattivi e ha ripercorso le fasi e la dinamica degli atti previsti dagli artt. 25, comma 17 e 89, comma 15, NTA cit., norme in rapporto di specialità rispetto alla disposizione che fonda la censura.<br />
Sulla violazione del limite massimo di estensione.<br />
Il motivo d’appello oblitera il fatto, come già ritenuto dal Tar, che l’estensione massima del comparto si deve quantificare al netto delle aree d’insediamento di eventuali cave preesistenti ancora attive: alla stregua della corretta circoscrizione delle aree il comparto in esame ha un estensione che non eccede 35 Ha.<br />
Sull’obbligo di costituzione del consorzio.<br />
La disponibilità del 90% delle aree del comparto esonera(va) il soggetto attuatore del PUG dalla costituzione del consorzio.<br />
11. Sono altresì infondate le censure assorbite dal Tar, riproposte dalle società appellate in appello.<br />
Gli atti sono statti adottati dalle autorità amministrative competenti: l’autorizzazione è stata rilasciata dal genio civile ai sensi dell’art. 17, comma 1, delle NTA cit; la VIA non contiene alcuna prescrizione conformativa ostativa al rilascio dell’autorizzazione; alla conferenza sono state invitate le autorità competenti e in quella sede sono stati acquisiti gli assensi e i pareri richiesti per dare corso al procedimento.<br />
Le residue censure – sulla indisponibilità delle aree del comparto; sulla sussistenza di strade vicinali gravanti sulle aree del comparto; sulla maggior ampiezza dell’area di cava; sul difetto d’istruttoria del parere forestale; sul perimetro del progetto estrattivo autorizzato – sono genericamente dedotte senza il necessario riscontro di dati di fatto che consentano di precisarne il contenuto rispetto a quanto oggetto di cognizione con riguardo alle censure già esaminate.<br />
12. Conclusivamente gli appelli principali riuniti devono essere accolti. Vanno respinti gli appelli incidentali e dichiarate infondate le censure riproposte in appello dalle imprese ricorrenti.<br />
13. La natura delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riuniti respinge il ricorso.<br />
Respinge l’appello incidentale.<br />
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore</p>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Oreste Mario Caputo</td>
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<td>Francesco Caringella</td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-8-2016-n-3574/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2016 n.3574</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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