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	<title>3572 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3572 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2006 n.3572</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-5-2006-n-3572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-5-2006-n-3572/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2006 n.3572</a></p>
<p>Pres. ORCIUOLO; Rel. STANIZZI Società CO.FO di Colombiano Sabato Daniele Marcello S.a.s. (Avv.ti M. De Cilla e S. Napolitano) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. dello Stato) + altri sull&#8217;illegittimità della lex specialis che prescriva requisiti minimi di partecipazione generici e non attinenti all&#8217;oggetto della gara Contratti della p.a. – Appalti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-5-2006-n-3572/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2006 n.3572</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-18-5-2006-n-3572/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2006 n.3572</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ORCIUOLO; Rel. STANIZZI<br /> Società CO.FO di Colombiano Sabato Daniele Marcello S.a.s. (Avv.ti M. De Cilla e S. Napolitano) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. dello Stato) + altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità della lex specialis che prescriva requisiti minimi di partecipazione generici e non attinenti all&#8217;oggetto della gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Lex specialis &#8211; Requisiti di partecipazione generici e non attinenti all’oggetto della gara – Illegittimità Sussiste – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la lex specialis di una gara di appalto che prescriva requisiti minimi di partecipazione generici e non attinenti all’oggetto della gara, in quanto l’Amministrazione ha il potere-dovere di apprestare, proprio attraverso l’individuazione di specifici requisiti, gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto oggetto dell’appalto da affidare. (Nella specie sono stati ritenuti generici e di nessuna pertinenza all’oggetto della gara, consistente nella fornitura di beni di generi destinati all’alimentazione dei cavalli, a lettiera ed a giacitura, l’iscrizione alla C.C.I.A.A.,  l’attestazione relativa al posesso della certificazione di qualità ambientale I.S.O. 14001:1996, nonchè il possesso di un certo fatturato per servizi maturati nell’ambito del Ministero della Difesa)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’illegittimità della lex specialis che prescriva requisiti minimi di partecipazione generici e non attinenti all’oggetto della gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
ROMA – SEZIONE PRIMA bis</p>
<p>composto dai Magistrati:  ELIA ORCIUOLO	 Presidente; PIETRO MORABITO	 Consigliere;  ELENA STANIZZI	 Consigliere Rel. Est.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>Sul ricorso N. 137/2006 R.G. proposto dalla<br />
<b>Società CO.FO di Colombiano Sabato Daniele Marcello S.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele De Cilla e dall’Avv. Salvatore Napolitano ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale sito in Roma, Via Zara n. 16;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p>&#8211;	<b>SOCIETA’ COOPERATIVA EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI Coop. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante legale, non costituita in giudizio;																																																																																												</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del provvedimento, di estremi non conosciuti, recante l’aggiudicazione provvisoria, a favore della Società Cooperativa Euro Global Service Grandi Appalti Coop. a r.l., della gara a licitazione privata per la fornitura di generi destinati all’alimentazio<br />
&#8211; del provvedimento, di estremi non conosciuti, recante l’aggiudicazione definitiva, a favore della Società Cooperativa Euro Global Service Grandi Appalti Coop. a r.l., dell’appalto di fornitura di generi destinati all’alimentazione dei cavalli, di generi<br />
&#8211; del provvedimento, di estremi non conosciuti, di ammissione della aggiudicataria alla presentazione dell’offerta; <br />
&#8211; della lettera di invito del 2 settembre 2005 nella parte in cui consente l’ammissione della aggiudicataria alla presentazione dell’offerta; <br />
&#8211; del bando di gara per quanto occorra; <br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; <br />
E PER OTTENERE<br />
&#8211; il risarcimento del danno ingiustamente subito; <br />
E, CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del verbale di gara del 9 dicembre 2005 recante l’aggiudicazione defintitiva, a favore della Società Cooperativa Euro Global Service Grandi Appalti Coop. a r.l., della fornitura di generi destinati all’alimentazione dei cavalli, di generi da lettiera e<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; <br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Uditi, alla Pubblica Udienza del 15 marzo 2006, l’Avv. Gabriele di Paolo, con delega, per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Piero Gallo per l’Amministrazione resistente &#8211; Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Premette in fatto la società odierna ricorrente che con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. S-131 del 9 luglio 2005 il Ministero della Difesa ha indetto una gara a procedura ristretta accelerata per l’affidamento della fornitura di generi destinati all’alimentazione dei cavalli, di generi da lettiera e da giacitura, con sistema di aggiudicazione a favore della ditta offerente il massimo sconto unico percentuale sui prezzi al kg posti a base di gara per ogni genere. <br />
In esito all’espletamento della gara, questa è stata aggiudicata, prima in via provvisoria e poi a titolo definitivo, a favore della Società Cooperativa Euro Global Service Grandi Appalti Coop. a r.l., unica partecipante alla gara oltre alla ricorrente. <br />
Avverso gli atti della procedura di gara parte ricorrente deduce i seguenti motivi dic censura: <br />
&#8211; violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 12 e 14 del D.Lgs. n. 358 del 1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del R.D. n. 827 del 1924; violazione e falsa applicazione dei principi comunitari come richiamati dall’a<br />
&#8211; ulteriore violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, della legge n. 55 del 1990 (come richiamato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 358 del 1992) e dell’art. 12 del D.M. n. 200 del 2000; ulteriore eccesso di potere per illogicit<br />
Nel premettere parte ricorrente che la natura dell’appalto è quella tipica dell’appalto di fornitura, come asseritamente evincibile dal suo oggetto – relativo all’approvvigionamento di merci – dal sistema di aggiudicazione e dalla disciplina di riferimento richiamata nel bando e nella lettera di invito, denuncia l’illegittimità della lettera di invito e della ammissione alla gara della ditta aggiudicataria, per avere la stessa come oggetto sociale esclusivamente la prestazione di servizi, in particolare di pulizia, in relazione ai quali ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 14001:1996. Ne discenderebbe, secondo parte ricorrente, che l’aggiudicataria non potrebbe in alcun modo svolgere attività di fornitura di merci, in quanto preclusa dallo stesso oggetto sociale della stessa, né sarebbe tecnicamente idonea alla fornitura cui la gara è finalizzata. <br />
In proposito, parte ricorrente si riporta ai principi, anche comunitari, regolanti la materia, in base ai quali deve essere garantita la correlazione tra l’oggetto della gara ed i requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti ai fini della ammissione alla stessa. <br />
Nel precisare, inoltre, parte ricorrente che la lex specialis, oggetto anch’essa di gravame, non richiede l’iscrizione alla CCIAA o la certificazione di qualità riferite espressamente all’oggetto della fornitura, prescrivendo ai fini della partecipazione alla gara solo il possesso di un determinato fatturato oggettivamente non pertinente, ne denuncia l’illegittimità, in quanto posta in violazione dei principi sottesi al confronto concorrenziale, consentendo la partecipazione alla gara di soggetti ab origine non abilitati alla esecuzione del contratto, e non verificati ai fini del rilascio della certificazione di qualità in relazione all’oggetto della gara. <br />
Rileva, infine, parte ricorrente, che l’aggiudicataria, in quanto non abilitata alla esecuzione del contratto, deve necessarimanete ricorrere al subappalto della fornitura, vietato dalla normativa di riferimento. <br />
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia. <br />
Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata, di cui assume l’illegittimità derivata dalla denunciata illegittimità degli atti presupposti, ulteriormente deducendo il vizio di violazione di legge per violazione della lex specialis e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 358 del 1992, evidenziando come la sede della controinteressata risulti abbandonata senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al Registro della Imprese del suo trasferimento, il che indicherebbe la sospensione della sua attività. <br />
Con ordinanza n. 732/2006 è stata fissata, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3,d ella legge n. 1034 del 1971, l’udienza di discussione della causa nel merito. <br />
Alla Pubblica Udienza del 15 marzo 2006, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe nei loro estremi, con cui la gara a licitazione privata per la fornitura di generi destinati all’alimentazione dei cavalli, di generi da lettiera e da giacitura di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. S-131 del 9 luglio 2005, è stata aggiudicata a favore della Società Cooperativa Euro Global Service Grandi Appalti Coop. a r.l., del provvedimento con cui tale società è stata ammessa alla gara, nonché avverso la lettera di invito ed il bando di gara nella parte in cui consentono l’ammissione della aggiudicataria alla presentazione dell’offerta. <br />
Chiede, altresì, la società ricorrente, unica partecipante alla gara unitamente alla aggiudicataria, il risarcimento del danno ingiusto discendente dalla denunciata illegittimità dei gravati provvedimenti. <br />
Il ricorso, relativamente al capo impugnatorio, per le considerazioni che si andranno ad esporre, è fondato e merita quindi accoglimento. <br />
Nella gradata elaborazione logica dell’iter decisionale sulla controversia che qui occupa, ed al fine di compiutamente delibare in ordine alle censure proposte, ritiene il Collegio di dover preliminarmente procedere alla ricognizione della disciplina di gara, come dettata dal bando e dalla lettera di invito, cui gli anticipati profili di fondatezza del ricorso ineriscono. <br />
Il bando di gara richiede in capo alle imprese, quale condizione minima di partecipazione e quale requisito di capacità economica e finanziaria, il possesso per ognuno dei tre esercizi 2002, 2003 e 2004, di un fatturato iscritto a bilancio pari ad almeno il doppio della base d’asta per servizi maturati nell’ambito del Ministero della Difesa, oltre al possesso della certificazione di conformità alla normativa I.S.O. 14001:1996 ed il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.. <br />
La lettera di invito del 2 settembre 2005 indica tra la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., l’attestazione relativa al possesso della certificazione di qualità ambientale I.S.O. 14001, la certificazione del fatturato globale dell’impresa per ognuno dei tre ultimi esercizi 2002, 2003 e 2004, con indicazione dei relativi importi suddivisi per ciascun anno riferiti ai servizi prestati per le Pubbliche Amministrazioni, quest’ultima quale attestazione della capacità economica e finanziaria. <br />
Dall’esame della disciplina di gara, come evincibile, alla luce di quanto sopra riportato, dalla lex specialis dettata dal bando e dalla lettera di invito, emerge con tutta evidenza la totale assenza di una qualsiasi previsione di requisiti di partecipazione che abbiano una specifica attinenza con l’oggetto della gara, finalizzata – come testualmente indicato nel bando di gara e nella lettera di invito &#8211; alla fornitura di generi destinati alla alimentazione equina, di generi da lettiera e da giacitura, per la durata, per effetto della possibilità di rinnovo di anno in anno, di tre anni. <br />
Posto quindi, che il corretto inquadramento della tipologia di gara in esame la riconduce al genere dell’appalto di fornitura di beni, senza prestazione di ulteriori attività, tale natura non può che esplicare effetti sulle distinte clausole che concorrono a formare il bando di gara e la lettera di invito relativamente ai requisiti di partecipazione alla gara, nel rispetto dei principi generali, nazionali e comunitari, in base ai quali l’affidamento delle gare pubbliche deve avvenire a favore dei soggetti che all’uopo dimostrino di possedere specifica idoneità, apparendo poi, all’evidenza, che la richiesta idoneità debba essere rapportata, di volta in volta, all’oggetto dell’appalto, necessitando quindi che i requisiti di partecipazione richiesti siano ad esso pertinenti. <br />
Ed invero, i requisiti per la partecipazione alle gare, siano esse di lavori, o servizi, o forniture, sono preordinati ad assicurare la necessaria corrispondenza tra l’idoneità della ditta partecipante, alla quale il requisito è richiesto, ed il servizio, opera o fornitura oggetto della gara medesima. <br />
La previsione di requisiti di tale tipo risponde alla imprescindibile esigenza, a sua volta connessa con il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato ed atteso livello, riferita all’esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento. <br />
Il possesso di requisiti pertinenti con l’oggetto della gara mira quindi ad assicurare che l’impresa, cui affidare la realizzazione dell’opera o lo svolgimento del servizio o della fornitura, possa ritenersi idonea ad effettuare la prestazione secondo un livello minimo di aspettative, sulla base di un indice presuntivo di idoneità che dal possesso di tali requisiti può desumersi. <br />
Orbene, con riguardo ai requisiti di partecipazione ad una gara, è ormai costantemente riconosciuto in capo alla stazione appaltante il potere discrezionale di fissare requisiti per una singola gara anche molto rigorosi e superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, i quali tendenzialmente costituiscono solo una presunzione di idoneità in relazione all’oggetto della gara, con la conseguenza che l’Amministrazione aggiudicatrice può ricercare sul mercato soggetti ulteriormente qualificati alla stregua di particolari requisiti di partecipazione autonomamente individuati. <br />
Ed infatti, i requisiti in base ai quali è possibile presumere la idoneità dei soggetti alla prestazione oggetto della gara si atteggiano a requisiti minimi di partecipazione ad una gara, essendo stabiliti in modo astratto dalla legge, indipendentemente dal valore di una concreta procedura concorsuale e dalle capacità tecniche, organizzative e finanziarie di cui l’aggiudicatario deve essere effettivamente in possesso per poter espletare in modo completo ed esauriente la prestazione oggetto di appalto. <br />
Del resto, diversamente opinando, si finirebbe per disciplinare irragionevolmente in maniera standard, fissa, identica ed immutabile, situazioni (ovverosia gare d’appalto) diverse tra di loro quanto a tipologia, valore economico e difficoltà tecnico-organizzative. <br />
Tale potere discrezionale di fissare specifici e più stringenti requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli minimi (stabiliti dalla legge e/o a quelli presuntivamente risultanti dalla certificazione di iscrizione), ai fini della dimostrazione del possesso dell’adeguata (rispetto alla specifica gara in questione) capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa, lungi dall’essere espressione di mero arbitrio dell’Amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 della Costituzione, e si sostanzia nel potere-dovere dell’Amministrazione di apprestare (proprio attraverso la individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare, salvo il limite della manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, sproporzionalità, illogicità e contraddittorietà, e venga assicurata comunque la par condicio, a garanzia di un accesso ragionevolmente ampio alla procedura concorsuale. <br />
Orbene, poste le superiori considerazioni di ordine generale, da cui trarre le necessarie coordinate ermeneutiche ai fini della delibazione sulla controversia in esame, deve rilevarsi come nella fattispecie manchi, nella disciplina di gara, la stessa previsione di requisiti minimi di partecipazione che si presentino congrui e pertinenti con l’oggetto della gara, non potendosi ritenere tali nè l’iscrizione alla C.C.I.A.A., né l’attestazione relativa al posesso della certificazione di qualità ambientale I.S.O. 14001:1996, nè il possesso di un fatturato iscritto a bilancio per ognuno dei tre ultimi esercizi 2002, 2003 e 2004, pari ad almeno il doppio della base d’asta per servizi maturati nell’ambito del Ministero della Difesa. <br />
Trattasi, difatti, di requisiti del tutto generici e generali i quali nessuna attinenza rivestono rispetto all’oggetto della gara, cui possono conseguentemente venire ammessi, ed eventualmente risultare aggiudicatari, soggetti che in alcun modo abbiano attestato, quanto meno sotto il profilo presuntivo, la idoneità alla prestazione oggetto dell’appalto mediante presentazione di certificazione che con tale oggetto presenti una qualche connessione. <br />
Le previsioni della lex specialis non legittimano, quindi, la presunzione di idoneità che discende dalla previsione di requisiti minimi di partecipazione, i quali, giova ribadirlo, lungi dal rivestire valore asseverante iuris et de iure circa il possesso in capo ai soggetti delle capacità effettivamente richieste, introduce una semplice presunzione di idoneità per la partecipazione alla gara, dalla cui previsione, però, in sede di elaborazione della disciplina di gara, non può in alcun modo prescindersi e ciò a tutela del principio di buona andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. <br />
Tali requisiti, attestanti il possesso dei requisiti di carattere oggettivo, se possono essere incrementati, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, dalla stazione appaltante in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto di gara, non possono non essere stabiliti e fissati dalla disciplina di gara secondo un criterio di necessaria corrispondenza, anche in via logica, tra tali requisiti e l’oggetto della gara, che costituisce parametro di legittimità dell’azione amministrativa. <br />
È rispetto a tale parametro di legittimità che la disciplina di gara oggetto di esame, in accoglimento delle corrispondenti censure ricorsuali, appare censurabile, posto che l’applicazione dei predetti principi conduce a concludere nel senso che manca l’individuazione di requisiti minimi necessari e sufficienti di partecipazione alla gara che appaiano congrui rispetto all’oggetto della stessa, stante la esposta insufficienza delle previsioni della lex specialis – in punto di requisiti per l’ammissione alla gara – a compendiare i requisiti oggettivi necessari per concorrere alla gara. <br />
Ciò in violazione della normativa di riferimento, la quale si preoccupa di assicurare i requisiti minimi che i concorrenti devono possedere per l’ammissione alle gara, il che si sostanzia nel potere-dovere dell’Amminitsrazione di apprestare, proprio attraverso l’individuazione di tali specifici requisiti, gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto oggetto dell’appalto da affifare. <br />
In particolare, l’art. 13 del D.Lgs. n. 358 del 24 luglio 1992, recante il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, dispone all’art. 13 – intitolato alla capacità finanziaria ed economica dei concorrenti – che tale dimostrazione può essere fornita mediante idonee dichiarazioni bancarie, o bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, o dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. <br />
Il successivo art. 14 – dedicato alle capacità tecniche dei concorrenti – prevede che la dimostrazione del possesso di tali capacità può essere fornita mediante l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario, o mediante la descrizione dell’attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell’impresa, o mediante l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità, o mediante campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell’Amministrazione, o mediante certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme, o attraverso controllo effettuato dall’Amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato.<br />
Dispone ancora l’articolo in esame che nei bandi di gara o nelle lettere di invito le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati, ulteriormente precisando che le informazioni di cui al comma 1 e quelle di cui all’articolo 13 non possono andare oltre l’oggetto della fornitura. <br />
Risulta così specificamente consacrata in via normativa, con espresso riferimento agli appalti di fornitura, la necessaria corrispondenza tra i requisiti minimi di capacità – e quindi di partecipazione alla gara – e l’oggetto della gara, e tale corrispondenza, nella fattispecie in esame, non risulta in alcun modo rispettata, prevedendo la disciplina di gara dei requisiti del tutto aspecifici ed in alcun modo connessi con l’oggetto dell’appalto. <br />
Ed invero, sia la richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A., sia l’attestazione relativa al posesso della certificazione di qualità ambientale I.S.O. 14001:1996, nonchè il possesso di un fatturato iscritto a bilancio per ognuno dei tre ultimi esercizi 2002, 2003 e 2004, pari ad almeno il doppio della base d’asta per servizi maturati nell’ambito del Ministero della Difesa, nessuna pertinenza hanno con l’oggetto della gara. <br />
A conferma di tale assunto sovviene il semplice raffronto tra i caratteri e la natura della prestazione – consistente nella fornitura di beni, nella specie di generi destinati all’alimentazione dei cavalli, di generi da lettiera e da giacitura – e l’assoluta genericità sia della richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A., che non è riferita a materia omogenea o comunque affine a quella oggetto dell’appalto, ed il fatturato richiesto, che viene riferito a servizi prestati a favore del Ministero della Difesa, e non a forniture in genere o forniture aventi oggetto analogo. <br />
Va inoltre evidenziato, a riguardo, che la stessa Commissione di gara, in sede di celebrazione della gara, ha formulato dubbi in ordine alla idoneità alla partecipazione della società risultata poi aggiudicataria, e ciò in quanto fornitrice di servizi vari non attinenti al servizio oggetto della gara, come risultante dal verbale di gara del 5 agosto 2005. <br />
Posto che l’ammissione alla gara della società aggiudicataria non trova preclusione nella disciplina di gara, come sopra illustrata, l’avvenuta aggiudicazione a favore della stessa conosce il vizio di illegittimità derivata dalla ritenuta illegittimità – per le considerazioni sopra espresse &#8211; della lex specialis. <br />
Ne discende che, in accoglimento delle corrispondenti censure ricorsuali – e con assorbimento di quelle non esaminate &#8211; il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, e segnatamente del bando di gara e della lettera di invito, nonché di tutti gli atti conseguenti. <br />
Il ricorso va invece rigettato nella parte in cui lo stesso è rivolto ad ottenere il risarcimento del danno subito dalla società ricorrente. <br />
Infatti, posto che a fronte del disposto annullamento degli atti di gara potrebbe configurarsi, quale voce di danno risarcibile, il solo danno emergente, manca ogni dimostrazione, da parte della ricorrente, della sua esistenza e consistenza, di talchè il mancato assolvimento dell’onere della prova non consente al Collegio la positiva delibazione di tale capo di domanda, che va quindi rigettato. <br />
Valutati tutti gli elementi della vicenda contenziosa possono integralmente compensarsi tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Roma -Sezione Prima bis-<br />
Pronunciando sul ricorso N. 137/2006 R.G., come in epigrafe proposto, così statuisce: <br />
&#8211; lo accoglie nella sua parte impugnatoria, e per l’effetto annulla i gravati provvedimenti, come indicati in motivazione; <br />
&#8211; lo rigetta quanto alla proposta domanda di risarcimento del danno. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2006.</p>
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