<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>357 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/357/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/357/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>357 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/357/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2013 n.357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-7-2013-n-357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-7-2013-n-357/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-7-2013-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2013 n.357</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. M. Perrelli E. S.r.l. (avv.ti F. Buchicchio e F. Catterini) c/ il Comune di Marsciano (n.c.); nei confronti di L. Z., A. M. Z., E. Z., M. M., M. M., G. C., R. T., C. B., G. A., la Ditta Granieri Paolo, l’Acquatecnick di Scognamiglio Salvatore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-7-2013-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2013 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-7-2013-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2013 n.357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. M. Perrelli<br /> E. S.r.l. (avv.ti F. Buchicchio e F. Catterini) c/ il Comune di Marsciano (n.c.); nei confronti di L. Z., A. M. Z., E. Z., M. M., M. M., G. C., R. T., C. B., G. A., la Ditta Granieri Paolo, l’Acquatecnick di Scognamiglio Salvatore, l’Idrotermica di Paolo Politi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul destinatario dell&#8217;ordine ex art. 131, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire &#8211; Art. 131, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Ordine di adeguamento dell’edificio agli standard energetici – Destinatario – E’ esclusivamente il proprietario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 131, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 il destinatario dell’ordine di adeguamento dell’edificio alle caratteristiche prescritte dalle norme sul contenimento del consumo di energia negli edifici (Capo VI, D.P.R. n. 380/2001) può essere solo il proprietario, salva naturalmente la facoltà di quest’ultimo di rivalersi nelle sedi competenti nei confronti di coloro che siano responsabili delle riscontrate difformità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2013, proposto da Eurolegno S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Buchicchio e Fabio Catterini, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via , XX Settembre,76; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Comune di Marsciano, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Luigi Zoppetti, Anna Maria Zoppetti, Enrico Zoppetti, Marcello Magrini, Mirella Mariotti, Gaetana Casalino, Romolo Tassi, Carlo Bizzarri, Giancarlo Alessandri, la Ditta Granieri Paolo, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, l’Acquatecnick di Scognamiglio Salvatore, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, l’Idrotermica di Paolo Politi, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; dell’ordinanza del Comune di Marsciano &#8211; Settore Urbanistica registro generale n. 1 del 4.1.2013 prot. n. 349 tit.08, cat. 04, s.06, notificata in data 10.1.2013;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento connesso e/o collegato, precedente e/o successivo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La società ricorrente ha ottenuto dal Comune resistente il permesso di costruire prot. n. 2800 del 25.5.2005 per realizzare un fabbricato plurifamiliare composto da cinque appartamenti su un terreno sito alla via Orvietana, catastalmente identificato al foglio 149, particelle 504, 512, 513, 517 e 518.<br />	<br />
1.1. Le opere sono state realizzate secondo l’originario permesso di costruire e la successiva variante di cui alla D.I.A. n. 6909/2008, a seguito della quale le unità abitative sono state ridotte da cinque a quattro, ferma restando la volumetria complessiva dell’edificio.<br />	<br />
2. A seguito della cessione della proprietà di uno degli appartamenti in favore dei controinteressati Enrico e Anna Maria Zoppetti, questi ultimi hanno denunciato sia davanti al G.O. che in sede amministrativa una serie di vizi dell’immobile e il Comune di Marsciano con l’ordinanza n. 703/2010 – impugnata con ricorso R.G. 572/2010 davanti a questo Tribunale- ha ingiunto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, affermando però di non avere al proprio interno le professionalità necessarie per verificare la coibentazione dell’immobile e il rispetto delle disposizioni sul contenimento del consumo energetico negli edifici.<br />	<br />
3. Dopo un ulteriore esposto presentato dai controinteressati Enrico e Anna Maria Zoppetti avente ad oggetto la violazione delle disposizioni della legge n. 10/1991 e di quelle concernenti le costruzioni in cemento armato, l’amministrazione comunale ha accertato l’insussistenza delle dedotte carenze delle strutture in cemento armato e ha emesso un bando per il conferire l’incarico di verificare la documentazione relativa all’isolamento termico e agli impianti termotecnici dell’edificio, bando impugnato dalla società ricorrente davanti a questo Tribunale con ricorso recante il numero R.G. n. 196/2011, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con la sentenza n.338/2012.<br />	<br />
4. All’esito dell’espletamento del predetto incarico il Comune di Marsciano ha, quindi, adottato l’ordinanza impugnata con la quale ha ingiunto alla società ricorrente, al direttore dei lavori, al progettista e alle ditte esecutrici <i>“ciascuno per quanto di sua competenza”</i> di provvedere alla <i>“eliminazione di tutte le difformità rispetto alle normative vigenti riscontrate nell’isolamento termico e nell’impiantistica dell’edificio in oggetto, come evidenziate nella relazione della ditta S.T.I.G.”</i> e, segnatamente: a) quanto agli impianti meccanici di isolare collettore e tubazioni, installare cronotermostati ambiente, dotare i corpi riscaldanti di valvole termostatiche, proteggere le caldaie esterne con armadi metallici coibentati, nonché corredare tutti gli impianti delle certificazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008; b) quanto all’involucro edilizio di applicare un cappotto di isolamento esterno con rilascio di una nuova certificazione energetica sulle caratteristiche dell’edificio.<br />	<br />
5. La società ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge (art. 131 del D.P.R. n. 380/2001; artt. 1 e 7 della legge n. 241/1990; artt. 29 e 30 della L.R. n. 1/2004; art. 97 Cost.; Legge n. 10/1991; D.P.R. n. 412/1993; D.lgs. n. 192/2005) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
6. Il Comune di Marsciano, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
7. I controinteressati non si sono costituiti in giudizio.<br />	<br />
8. Alla camera di consiglio del 10.4.2013, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
9. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.<br />	<br />
10. Con il provvedimento impugnato il Comune resistente ha ordinato alla società ricorrente, nonché al geometra Carlo Bizzarri, in qualità di direttore dei lavori, all’ingegnere Giancarlo Alessandri, in qualità di progettista, e alle ditte esecutrici dei lavori, di provvedere, entro il termine massimo di giorni 90 dalla data di notifica, “ciascuno per quanto di sua competenza” alla eliminazione delle difformità rispetto alle norme vigenti riscontrate sia nell’isolamento termico che nell’impiantistica dell’edificio, come evidenziate nella relazione della ditta S.T.I.G..<br />	<br />
10.1. Tale ordine è stato dato richiamando l’art. 131 del D.P.R. n. 380/2001, il cui primo comma dispone che <i>“il comune procede al controllo dell&#8217;osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d&#8217;opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente”</i> e il cui successivo quarto comma prevede che <i>“in caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l&#8217;edificio alle caratteristiche previste dal presente capo”</i>. Infine il quinto comma del citato art. 131 stabilisce che <i>“nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all&#8217;articolo 132”</i>.<br />	<br />
10.2. Tanto premesso il Collegio ritiene fondati e meritevoli di accoglimento sia il primo che il terzo motivo di ricorso con i quali la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 131 del D.P.R. n. 380/2001 sia perché l’Eurolegno s.r.l. non sarebbe passivamente legittimata rispetto all’ordinanza comunale impugnata in quanto non più proprietaria dell’immobile e, quindi, non nella disponibilità dello stesso onde procedere alla riduzione in pristino, sia perché la predetta disposizione si rivolge esclusivamente al proprietario dell’edificio e non anche al costruttore.<br />	<br />
10.3. Dalla lettura del rammentato art. 131 del T.U. Edilizia si evince, infatti, che qualora, come nel caso di specie, le opere siano state completate l’amministrazione comunale, laddove riscontri delle difformità rispetto a quanto prescritto dalla normativa di settore, ordina al proprietario e non alla ditta costruttrice ovvero ad altri soggetti di apportare <i>“le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche prescritte dal presente capo”</i>, salva naturalmente la facoltà del proprietario di rivalersi nelle sedi competenti nei confronti di coloro che siano responsabili delle rammentate difformità.<br />	<br />
10.4. Tale interpretazione trova ulteriore conferma anche nel successivo art. 132 del D.P.R. n. 380/2001 che prevede le sanzioni irrogabili dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio comunale nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 131. E, infatti, in forza di tale disposizione destinatario delle sanzioni è di norma il proprietario, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 3, concernente l’omessa o non veritiera certificazione delle opere <i>ex </i>art. 127 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede quali destinatari di una sanzione pecuniaria il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista.<br />	<br />
10.5. Alla luce delle predette considerazioni non sussistono, pertanto, i presupposti per irrogare una sanzione ripristinatoria nei confronti della società ricorrente e conseguentemente il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriore censure e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza impugnata.<br />	<br />
11. Sussistono giustificati motivi, in considerazione del complesso contenzioso nell’ambito del quale si inserisce la presente controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Marsciano &#8211; Settore Urbanistica registro generale n. 1 del 4.1.2013 prot. n. 349.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-7-2013-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2013 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.357</a></p>
<p>Pres. ed Est. C. Lamberti C. P. (avv. B. Pauselli) c/ Comune di Castiglione del Lago (avv. A. Mariani Marini) immobili destinati ad attività agrituristica ed esenzione dall&#8217;onere di contribuzione ex art. 9, comma 1, lett. a) L. 20 gennaio 1977 n. 10 Edilizia ed urbanistica &#8211; Contributi di concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. C. Lamberti<br /> C. P. (avv. B. Pauselli) c/ Comune di Castiglione del Lago (avv. A. Mariani Marini)</span></p>
<hr />
<p>immobili destinati ad attività agrituristica ed esenzione dall&#8217;onere di contribuzione ex art. 9, comma 1, lett. a) L. 20 gennaio 1977 n. 10</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Contributi di concessione &#8211; Esenzione &#8211; Art. 9, comma 1, lett. a), L. 20 gennaio 1977 n. 10 – In considerazione di attività di imprenditore agricolo  – Portata &#8211;  Edifici destinati ad attività agrituristiche – Non vi rientrano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’esenzione dall’onere della contribuzione ex art. 9, comma 1, lett. a), L. 20 gennaio 1977 n. 10 è applicabile solo nei confronti dei locali destinati ad abitazione del conduttore dell’azienda agricola e non può estendersi agli immobili destinati ad attività agrituristiche, non necessari alla conduzione dell’azienda agricola e devolvibili, come tali, a ospitalità e alloggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 288 del 2001, proposto da:</p>
<p>C. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Brunella Pauselli, con domicilio eletto presso la stessa in Perugia, via Cortonese, 74/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Castiglione del Lago, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
oneri concessori relativi alla richiesta di concessione edilizia per lavori di risanamento fabbricato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Castiglione del Lago;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il sig. Cesarini Piero ha presentato il 4 dicembre 2000 domanda di concessione edilizia al Comune di Castiglione del Lago per lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale di sua proprietà da destinare ad attività agrituristica. Il fabbricato, censito al Catasto Terreni al fg. 80 part. 56, insiste su area classificata come zona &#8220;Ac&#8221; nel vigente PRG (emergenze storico-architettoniche &#8211; art. 16 NTA).<br />	<br />
1.1. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia nella seduta del 26 febbraio 2001, comunicato con atto prot. 6684 del 14 marzo 2001, nel quale era specificato l’obbligo di provvedere al pagamento dei contributi di cui alla legge n. 10/1977, trattandosi di una concessione onerosa.<br />	<br />
1.2. I contributi sono stati determinati nella misura di Lire 11.218.691, per quello commisurato all&#8217;incidenza delle spese di urbanizzazione e di Lire 9.623.186 per quello commisurato al costo della costruzione, il cui pagamento è stato richiesto in quanto l’edificio da risanare era classificato dal P.R.G. come casolare tipico e pertanto non poteva fruire della concessione gratuita ex art. 9, lett. a) L. n. 10/1977, pur essendo il ricorrente imprenditore agricolo a titolo principale.<br />	<br />
1.3. Il Comune di Castiglione del Lago ha rilasciato al sig. Piero Cesarini la concessione edilizia in data 26 aprile 2001, assolti gli obblighi ex lege n. 10/1977.<br />	<br />
2. Con il presente ricorso n. 288/2001 notificato il 12 maggio 2001, il sig. Piero Cesarini chiede l&#8217;annullamento del provvedimento prot. 6684 del 14 marzo 2001 nella parte in cui specifica che la concessione è onerosa e deve corrispondere i contributi di cui alla legge n. 10/1977.<br />	<br />
2.1. Nel ricorso si afferma in particolare che il fabbricato rappresenta un bene strumentale all’attività di agriturismo: come tale non perde il requisito della ruralità in quanto il sedime e il fabbricato rimangono catastalmente fondo agricolo.<br />	<br />
2.2. Nella qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, il ricorrente afferma che anche l’attività agrituristica, alla quale è incontestabilmente devoluto l’immobile oggetto di concessione, va annoverata fra quelle dirette alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo.<br />	<br />
2.3. Richiama, al proposito, l’oggetto dell’attività esercitata, riferito dall’art. 2, L. n. 730/1985, alla ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli e loro familiari attraverso l&#8217;utilizzazione della propria azienda che è in rapporto di connessione e ribadisce la complementarità dell’attività agrituristica rispetto a quella di coltivazione del fondo e nonché la specialità dell’attività agrituristica riconosciuta dal legislatore in sede di classamento degli immobili a destinazione speciale dall’art. 3, co. 156, L. n. 662/1996.<br />	<br />
3. Nel ricorso si è costituito il Comune di Castiglione del Lago chiedendone il rigetto previa inammissibilità in quanto generico.<br />	<br />
3.1. Il Comune richiama la localizzazione dell&#8217;immobile da PRG, su area classificata &#8220;Ac&#8221; (zona non agricola) e la classificazione come &#8220;casolare tipico&#8221;, fra gli elementi che costituiscono testimonianza dell&#8217;opera di antropizzazione del territorio che come tali vanno tutelati per conservare l&#8217;identità del luogo e per migliorare la possibilità di lettura corretta delle sue trasformazioni (art. 16 NTA).<br />	<br />
4. In prossimità dell’udienza le parti hanno presentato memoria e replica.<br />	<br />
4.1. All’udienza di discussione del 26 ottobre 2011 la causa viene in decisione.<br />	<br />
5. La domanda non è sorretta da fondamento e va respinta.<br />	<br />
5.1. Dei requisiti previsti dall’art. 9, co. 1, lett. a), L. n. 10/1977 per l’esonero dal pagamento del contributo per l&#8217;incidenza delle spese di urbanizzazione e del costo di costruzione, le opere realizzate dal ricorrente integrerebbero, ad avviso del Comune, soltanto quello relativo al possesso dello status di imprenditore agricolo a titolo principale, ma non gli altri.<br />	<br />
5.2. Secondo quanto assume l’amministrazione locale nella memoria di costituzione e nelle successive depositate in atti, l’immobile nel quale sono state realizzate le opere di ristrutturazione non è situato in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico vigente e le opere non attengono alla conduzione del fondo, come anche prevede l’art. 9, co. 1, lett. a), L. n. 10/1977 affinché le stesse siano considerate esenti dal contributo introdotto dall’art. 3 della legge medesima.<br />	<br />
5.3. Nel contestare gli assunti del Comune, il ricorrente richiama il parere n. 5493 del 6 giugno 2001, reso dalla Direzione regionale politiche territoriali ambiente e infrastrutture della regione Umbria, a mente del quale “anche il requisito della funzionalità alla conduzione del fondo delle opere richiesto dall’art. 9, lett. a) della L. n. 10/1977 si ritiene sussistere nel caso di risanamento del fabbricato da destinare ad attività agrituristica”.<br />	<br />
5.4. Nel parere si afferma che l’attività di agriturismo è connessa con l’attività agricola e perciò è funzionale alla conduzione del fondo: di talché lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati (art. 2, co. 2, L. n. 730/1985). Si sostiene, inoltre, che l’art. 2, co. 6, l.r. n. 28/1998 (rectius: n. 28/1997) dispone che i fondi e gli edifici interessati comunque restano o sono da considerare ad uso rurale o strumentale al fondo ai sensi dell’art. 3, co. 156, l. n. 622/1996 (sulla revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali).<br />	<br />
6. Chiarite così le tesi in controversia, nessuna indicazione a favore dell’una o dell’altra può essere tratta, ad avviso del Collegio, dall’art. 16 delle N.T.A. al P.R.G. del comune di Castiglione del Lago e dall’azzonamento in zona “Ac” dell’area di sedime del fabbricato riportato dal certificato di destinazione urbanistica del 12 novembre 2001 allegato in atti, nel quale il fabbricato è censito nel catasto terreni.<br />	<br />
6.1. L’art. 16, punto 4 delle N.T.A. al P.R.G. detta la disciplina degli interventi sulle emergenze storico &#8211; architettoniche (AI) presenti nel territorio del Comune, rinviando ad un’apposita schedatura l’individuazione degli immobili costituenti beni culturali sparsi nel territorio e consentendo per i casolari tipici individuati “Ac”, il riutilizzo, previa approvazione di un piano di recupero, dei volumi eliminati dal corretto restauro dell’impianto originario purché tali volumi siano utilizzati in modo da non alterare le caratteristiche edilizie e tipologiche degli edifici oggetto del restauro.<br />	<br />
6.2. La “legenda” relativa all’azzonamento descrive le aree classificate come “AIc” (non come “Ac” priva di riscontro) come “Emergenze storico architettoniche diffuse nel territorio &#8211; casolari tipici e nuclei di valore ambientale”, prestandosi ad essere interpretata siccome riguardante “… le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi … ” rispetto alle “… parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi…” previste dalla classificazione delle zone territoriali omogenee contenuta nell’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968.<br />	<br />
6.3. Per le aree sulle quali insistano casolari tipici e nuclei di valore ambientale non è prevista una specifica classificazione nella “legenda” relativa all’azzonamento delle aree da P.R.G.: non possono, infatti, essere considerate “centri e nuclei storici” classificati sotto la lett. “A”, né come zone agricole: nonostante la classificazione delle zone agricole in maniera estremamente particolareggiata sotto la lett. “E” della legenda, non è però dato ravvisare una categoria riguardante le aree di sedime occupate da casolari tipici soggetti a ristrutturazione.<br />	<br />
6.4. In assenza di precisi riferimenti testuali non è, dunque, possibile ritenere che lo strumento urbanistico all’epoca vigente nel Comune si prestasse ad escludere l’azzonamento dell’immobile in zona agricola.<br />	<br />
7. Va invece condiviso l’assunto del Comune laddove afferma che l’esonero dal contributo per il rilascio della concessione non può estendersi agli immobili destinati ad attività agrituristiche perché limitato, dall’art. 9 L. n. 10/1977, “alle residenze funzionali alla conduzione del fondo e alle esigenze dell&#8217;imprenditore agricolo a titolo principale”, ai sensi dell&#8217;art. 12, L. n. 153/1975.<br />	<br />
7.1. Nell’art. 9 L. n. 10/1977 l’esenzione è, dunque collegata al contemporaneo verificarsi di un duplice ordine di presupposti, entrambi di carattere oggettivo: la conduzione del fondo e le esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, il cui coacervo determina l’assolvimento dell’obbligo della compartecipazione agli oneri generali di urbanizzazione e del costo di costruzione previsti a carico del costruttore.<br />	<br />
7.2. Secondo costante giurisprudenza, gli oneri introdotti dall’art. 3 della legge n. 10/1977 sono direttamente connessi al carico urbanistico individuabile per la relativa zona (ex plurimis: Cons. St., sez. V, 26 marzo 2009, n. 1804) e ai maggiori oneri necessari per la realizzazione delle infrastrutture necessarie in relazione alla trasformazione urbanistica progettata (ex plurimis: T.A.R. Lazio, sez. II, 2 dicembre 1981, n. 1142).<br />	<br />
7.3. Dell’attività agrituristica, come regolamentata dell&#8217;art. 2 L. n. 730/1985 all’epoca vigente (ora L. n. 96/2006), è stato evidenziato il rapporto di connessione o complementarietà con le attività agricole in senso stretto, al confine fra l’attività agricola e l’attività di ricezione turistica in senso stretto (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18 maggio 2004, n. 3006) diretta come tale a promuovere l&#8217;avvicinamento alla campagna e alla fruizione dei suoi prodotti di cittadini normalmente estranei al mondo rurale, che vengono a soddisfare esigenze di tipo turistico ricreativo in un ambiente naturale (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 maggio 1998, n. 970, T.A.R. Toscana, sez. I, 27 maggio 1997, n. 152).<br />	<br />
7.4. In tal senso, la l.r. Umbria, n. 28/1997 nel descrivere le attività caratteristiche dell’agriturismo specifica, all’art. 2, co. 4, che ne fanno parte sia preparazione e somministrazione di pasti e bevande costituiti da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali, la vendita diretta di prodotti alimentari dell&#8217;azienda, l&#8217;organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela dell&#8217;ambiente collegate agli usi e alle tradizioni locali sia l’alloggio e l’ospitalità nelle strutture e nelle aree attrezzate all&#8217;aperto.<br />	<br />
7.5. Per quanto attiene alle strutture devolute all’ospitalità e l’alloggio, l’art. 3 della legge prevede che sono tali i locali siti nell&#8217;abitazione dell&#8217;imprenditore agricolo ubicata nel fondo e gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo e gli annessi in muratura non più necessari alla conduzione dell&#8217;azienda purché contigui ad appezzamenti di terreno coltivati o destinati ad integrazione o completamento dell&#8217;attività svolta.<br />	<br />
7.6. Nella l.r. Umbria n. 28/1997, la connessione dell&#8217;attività agricola per natura con l&#8217;attività di agriturismo e la loro reciproca accessorietà appaiono limitate alla vendita diretta dei prodotti alimentari, alla ristorazione e all’organizzazione di attività ricreative collegate agli usi e alle tradizioni locali. Dalla connessione e dall’accessorietà dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica esula invece l’ospitalità e l’alloggio perché esercitata in locali non più necessari alla conduzione dell’azienda agricola oltre che nei locali destinati ad abitazione dell’imprenditore agricolo.<br />	<br />
7.7. Consegue che l’esenzione dall’onere della contribuzione ex art. 3, L. n. 10/1977 dei locali destinati all’agriturismo è applicabile nei soli confronti dei locali destinati ad abitazione del conduttore dell’azienda agricola, peraltro già esenti in forza della qualifica dello stesso di agricoltore a titolo principale ma non nei riguardi degli altri edifici, perché destinati ad agriturismo in quanto non necessari alla conduzione dell’azienda agricola, e devolvibili, come tali ad ospitalità ed alloggio.<br />	<br />
7.8. Sia pure connessa a quella tipicamente agricola, l’attività di agriturismo rimane pur sempre un’attività imprenditoriale: non è conseguentemente ravvisabile alcuna ragione perché la loro edificazione o ristrutturazione non partecipi agli oneri connessi al maggior carico urbanistico e ai maggiori oneri per la realizzazione delle infrastrutture.<br />	<br />
8. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto per le ragioni di cui in motivazione.<br />	<br />
8.1. Le spese del giudizio devono essere compensate per la novità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria respinge il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-11-2011-n-357/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2011 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2008 n.357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-29-2-2008-n-357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-29-2-2008-n-357/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-29-2-2008-n-357/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2008 n.357</a></p>
<p>sul sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche operate dall&#8217;amministrazione Pubblica Amministrazione – Discrezionalità amministrativa – Discrezionalità tecnica – Sindacato intrinseco – Necessità Diversamente da quanto affermato dall’orientamento tradizionale, è preferibile che il sindacato del giudice sulla valutazione tecnica operata dall’amministrazione sia di tipo intrinseco, pur se debole (nel senso dell’impossibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-29-2-2008-n-357/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2008 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-29-2-2008-n-357/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2008 n.357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche operate dall&#8217;amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Discrezionalità amministrativa – Discrezionalità tecnica – Sindacato intrinseco – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Diversamente da quanto affermato dall’orientamento tradizionale, è preferibile che il sindacato del giudice sulla valutazione tecnica operata dall’amministrazione sia di tipo intrinseco, pur se debole (nel senso dell’impossibilità per il magistrato di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione). Ciò comporta che tale sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell’interesse pubblico compiute dall’amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 165 del 2002, proposto da:<br />
<b>Coppola Maria</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Alberto Quaglia, Fabio Tirio, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova, via Roma 3/9; </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
di decreto 23112001 di rigetto istanza di equo indennizzo e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni conseguentemente patiti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28/02/2008 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con il gravame introduttivo del giudizio l’odierna ricorrente impugnava il decreto di cui in epigrafe con cui l’amministrazione intimata respingeva la domanda di equo indennizzo presentata dalla esponente, ritenendo il decesso del marito della stessa ricorrente on dipendente da causa di servizio.<br />
All&#8217;atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:<br />
&#8211; violazione degli artt. 68 dPR 357, 97 Cost. 3 l. 24190, 175 dPR 109273, eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione e istruttoria, illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi generali in tema d<br />
Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, chiedeva il rigetto del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 2822008 la causa passava in decisione</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorso non può essere accolto.<br />
Gli articolati motivi di gravame contestano sotto tutti i possibili punti di vista l’adeguatezza e la condivisibilità della valutazione tecnica svolta dall’amministrazione.<br />
In generale, il tradizionale orientamento giurisprudenziale ritiene che il giudizio medico legale circa la dipendenza di un&#8217;infermità da cause o concause di servizio si fondi su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. IV, 20 settembre 2006 , n. 5539).<br />
Il Collegio condivide quell’orientamento meno rigoroso teso ad estendere, in caso di discrezionalità tecnica, il sindacato nei termini cc.dd. intrinseci, pur se deboli nel senso dell’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione. Ciò comporta che tale sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica della attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni dell&#8217;interesse pubblico compiute dall&#8217;amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite (cfr. ad es. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 22 luglio 2005 , n. 1081).<br />
Nel caso di specie, tuttavia, l’analisi del provvedimento e dei pareri richiamati esclude la sussistenza di quei profili di inattendibilità ovvero irragionevolezza paventati da parte ricorrente, lasciando i dubbi sollevati e sollevabili nel campo della condivisibilità o meno della statuizione di merito sotto un punto di vista meramente tecnico. Né emerge alcun elemento da cui trarre un travisamento dei fatti: gli elementi acquisiti secondo un condiviso percorso tecnico hanno portato la prevalente opinione acquisita in sede istruttoria ad escludere la sussistenza del nesso causale in questione; l’unico parere favorevole acquisito risulta disatteso sulla scorta di argomenti tecnici di per sé non irragionevoli né fondati su elementi di fatto errati od incompleti.<br />
Nella direzione auspicata da parte ricorrente nessun elemento utile viene fornito dall’ulteriore parere tecnico privato, non facente parte dell’unico percorso istruttorio ammissibile (quello procedimentale), né dalla decisione del Giudice contabile, prodotta da ultimo dalla difesa ricorrente, adottata in epoca (29102007) ben successiva alla valutazione in contestazione, ma soprattutto concernente un’ipotesi non coincidente, in quanto relativa all’aggravamento della patologia a fini pensionistici, mentre nel caso de quo si tratta della valutazione del nesso causale fra il decesso e il precedente servizio.<br />
In ogni caso, nella presente fattispecie il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo si fonda su di una adeguata motivazione, sotto entrambi i necessari profili: per un verso, attraverso il richiamo per relationem dei pareri tecnici acquisiti nel corso dell’istruttoria procedimentale; per un altro verso, attraverso lo svolgimento di una valutazione di tali risultanze, nel caso di specie tutt’altro che scarna, pur essendo di condivisione di pareri già di per sé esplicativi delle ragioni addotte, tale da ritenere adeguatamente superate le risultanze dell’unico parere favorevole.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare infondato e, pertanto, va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28/02/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Antonio Bianchi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/02/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-29-2-2008-n-357/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/2/2008 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2005 n.357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2005 n.357</a></p>
<p>Presidente Alberto CAPOTOSTI &#8211; Redattore Franco BILE altro caso di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato &#8211; Responsabilità dell’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga &#8211; Immunità ex art. 90 Cost. &#8211; Sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2005 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2005 n.357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Alberto CAPOTOSTI &#8211;  Redattore Franco BILE</span></p>
<hr />
<p>altro caso di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato &#8211; Responsabilità dell’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga &#8211; Immunità ex art. 90 Cost. &#8211; Sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, nel giudizio civile promosso dal sen. Onorato per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rese dal Presidente Cossiga nel corso del mandato &#8211; Legittimazione dell’ex Presidente della Repubblica a proporre conflitto tra poteri dello Stato &#8211; Lesione delle prerogative costituzionali di un ex Presidente della Repubblica, tramite decisione dell’autorità giudiziaria &#8211; Ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi &#8211; Ammissibilità del ricorso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga nei confronti della Corte d’Appello di Roma, sia sotto il profilo soggettivo &#61485;  stante la possibile estensione, in via del tutto eccezionale, della legittimazione attiva a chi ha cessato di ricoprire la carica, purché la controversia sulle attribuzioni e sulla loro ipotizzata lesione coincida con una controversia sull’applicabilità della norma costituzionale che escluda o limiti la responsabilità del titolare della carica per atti da lui compiuti e semprechè vi sia stata coincidenza tra la persona fisica e il titolare della carica nel momento in cui l’atto è stato posto in essere &#61485;  sia sotto il profilo oggettivo, dal momento che il ricorso deduce la lesione, arrecata dalla decisione dell’autorità giudiziaria, delle prerogative costituzionali dell’ex Presidente della Repubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
 Piero Alberto	CAPOTOSTI	  Presidente<br />
#NOME?		CONTRI<br />
#NOME?	NEPPI	MODONA<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d&#8217;appello di Roma, seconda sezione civile, emessa in sede di giudizio di rinvio di condanna del senatore a vita Francesco Cossiga al risarcimento del danno morale per le dichiarazioni rese, durante il mandato di Presidente della Repubblica, nei confronti del senatore Pierluigi Onorato, promosso dallo stesso senatore Cossiga con ricorso depositato il 17 gennaio 2005 ed iscritto al n. 283 del registro ammissibilità conflitti.</p>
<p>          Udito nella camera di consiglio dell&#8217;8 giugno 2005 il giudice relatore Franco Bile.<br />
          Ritenuto che con ricorso depositato il 17 gennaio 2005 il senatore a vita Francesco Cossiga – nella qualità di ex Presidente della Repubblica – ha proposto conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, nel giudizio civile contro di lui promosso dal senatore Pierluigi Onorato per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate dal Presidente Cossiga nel corso del mandato presidenziale;<br />
    che, secondo quanto riferisce il ricorso, tali dichiarazioni sono state rese il 15 marzo 1991, nel corso di un&#8217;audizione disposta dal Comitato parlamentare sui servizi per 1&#8217;informazione e la sicurezza dello Stato in merito alla struttura denominata &#8220;Gladio&#8221;, quando il Presidente Cossiga, rivolgendosi al senatore Onorato, componente del Comitato, e prendendo spunto da un appello da lui sottoscritto contro la guerra del Golfo, aveva dichiarato: «Tu hai un&#8217;altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall&#8217;altra. Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministro di grazia e giustizia del Governo collaborazionista! [&#8230;] Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! Ti credo capace di questo e altro, perché ti conosco come sardo e mi vergogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità tale per cui mi adopererò con gli amici del PDS perché ti candidino e ti eleggano perché 1&#8217;idea che domani 1&#8217;onore, la vita, la libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue mani di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce»; e alla replica del senatore Onorato: «non ho la stessa concezione dello Stato e della Patria, in questo senso non mi considero un traditore», il Presidente Cossiga aveva risposto: «certo tu non hai nessuna concezione di Stato e di Patria»;<br />
    che con sentenza del 23 giugno 1993 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del senatore Onorato (in relazione sia a tale episodio, sia ad altri due non più rilevanti in questa sede), condannando il senatore Cossiga al risarcimento dei danni morali, oltre alla pubblicazione della sentenza e alle spese del giudizio;<br />
    che la decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 21 aprile 1997;<br />
    che, accogliendo il ricorso del senatore Onorato, la Corte di cassazione, con sentenza del 27 giugno 2000, n. 8734, ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma;<br />
    che contro tale sentenza della Corte di cassazione il senatore Cossiga, nella qualità di ex Presidente della Repubblica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo l&#8217;annullamento della decisione impugnata;<br />
    che questa Corte – dopo avere ritenuto ammissibile il conflitto con ordinanza n. 455 del 2002 – lo ha deciso con sentenza n. 154 del 2004, affermando che nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato relativo a pronunce dell&#8217;autorità giudiziaria assunte come lesive della prerogativa di irresponsabilità del Presidente della Repubblica garantita dall&#8217;art. 90 della Costituzione, la legittimazione attiva – che di norma spetta soltanto a chi, nel momento in cui il ricorso è proposto, impersona il potere delle cui attribuzioni si discute – può eccezionalmente estendersi a chi ha cessato di ricoprire la carica qualora , come nella specie, la controversia sulle attribuzioni e sulla loro ipotizzata lesione coincida con una controversia sull&#8217;applicabilità della norma costituzionale che escluda o limiti, in via di eccezionale prerogativa, la responsabilità del titolare della carica costituzionale per atti da lui compiuti, e nel momento in cui l&#8217;atto è stato posto vi sia coincidenza fra la persona fisica della cui responsabilità si discute e il titolare della carica monocratica cui la norma costituzionale collega l&#8217;immunità;<br />
    che questa Corte ha peraltro dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni, in quanto spetta all&#8217;autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, di accertare se esse costituiscano esercizio di una funzione presidenziale o siano ad essa strumentali ed accessorie, e in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dall&#8217;immunità di cui all&#8217;art. 90 della Costituzione; ed ha precisato che la giurisdizione costituzionale sui conflitti non sostituisce l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale ove siano in gioco diritti di cui si chieda l&#8217;accertamento e il ristoro, ma vale solo a restaurare la corretta osservanza delle norme costituzionali ove, in concreto, un cattivo esercizio di funzioni giurisdizionali abbia causato illegittime menomazioni di attribuzioni costituzionali di un altro potere;<br />
    che successivamente la Corte di appello di Roma, con sentenza 23 settembre 2004, emessa in sede di rinvio, ha riconosciuto la responsabilità del senatore Cossiga, sul presupposto che egli non avesse agito nell&#8217;esercizio delle funzioni presidenziali, sia tipiche (ai sensi dell&#8217;art. 89 della Costituzione) che atipiche (in sede di esercizio del c.d. potere di esternazione);<br />
    che contro questa sentenza il senatore Cossiga, sempre nella qualità di ex Presidente della Repubblica, ha proposto il presente conflitto di attribuzione, chiedendo l&#8217;annullamento della sentenza stessa, la quale – avendo negato che le dichiarazioni in esame fossero espressione del potere di esternazione del Presidente della Repubblica, e come tali coperte da irresponsabilità – avrebbe violato i principi di diritto dalla Corte di cassazione enunciati con la sentenza di rinvio e da questa Corte ritenuti espressione di corretto esercizio del potere di valutazione spettante all&#8217;autorità giudiziaria (sentenza n. 154 del 2004, citata);<br />
    che, secondo il ricorrente, non potrebbero sollevarsi dubbi sull&#8217;ammissibilità del conflitto, in particolare sul suo “tono” costituzionale.</p>
<p>    Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a deliberare – senza contraddittorio e prima facie – sull&#8217;ammissibilità del conflitto, sotto il profilo dell&#8217;identificazione dei poteri dello Stato che si contrappongono e dell&#8217;esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in ordine alla stessa questione di ammissibilità;<br />
    che, sotto il profilo soggettivo, questa Corte ha già ritenuto (ordinanza n. 455 del 2002, resa in riferimento alla stessa vicenda) la legittimazione del senatore Cossiga, come ex Presidente della Repubblica, a proporre conflitto fra poteri dello Stato nei confronti di atti del potere giudiziario;<br />
    che sotto lo stesso profilo – alla luce di quanto affermato dalla citata sentenza n. 154 del 2004, a proposito della stessa vicenda cui si riferisce l&#8217;impugnata decisione della Corte di appello di Roma – va disposta, a norma dell&#8217;art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notificazione del ricorso anche al Presidente della Repubblica in carica la cui posizione costituzionale, in relazione alle questioni di principio circa l&#8217;immunità di cui all&#8217;art. 90 della Costituzione, è oggetto della decisione della Corte di appello di Roma e del ricorso per conflitto di attribuzione;<br />
    che, sotto il profilo oggettivo, il ricorso deduce la lesione da parte dell&#8217;autorità giudiziaria, per il tramite dell&#8217;impugnata decisione, delle prerogative costituzionali di un ex Presidente della Repubblica, come riconosciute da questa Corte nella sentenza n. 154 del 2004;<br />
    che pertanto ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari ai fini dell&#8217;ammissibilità del conflitto.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
     dichiara ammissibile, ai sensi dell&#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga nei confronti della Corte di appello di Roma, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
      dispone:<br />
     a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al senatore Francesco Cossiga, in qualità di ricorrente;<br />
     b) che, a cura del ricorrente, l&#8217;atto introduttivo del conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di appello di Roma e al Presidente della Repubblica in carica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell&#8217;art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il  28 settembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-30-9-2005-n-357/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 30/9/2005 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2004 n.357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2004-n-357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2004-n-357/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2004-n-357/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2004 n.357</a></p>
<p>Pres. La Medica Est. Calveri 1. Espropriazione – procedura &#8211; avviso di accesso alle proprietà per la formazione dello stato di consistenza &#8211; autonoma capacità lesiva – non sussiste – natura giuridica – è atto preparatorio di successivi provvedimenti – impugnabilità ex se – non sussiste. 2. Omessa tempestiva impugnativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2004-n-357/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2004 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2004-n-357/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2004 n.357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica Est. Calveri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione – procedura &#8211; avviso di accesso alle proprietà per la formazione dello stato di consistenza &#8211; autonoma capacità lesiva – non sussiste – natura giuridica – è atto preparatorio di successivi provvedimenti – impugnabilità ex se – non sussiste.</p>
<p>2. Omessa tempestiva impugnativa dell’atto di avviso di accesso alle proprietà per la formazione dello stato di consistenza &#8211; effetto preclusivo all’impugnativa degli atti successivi – non sussiste.</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – comunicazione di avvio ex art. art.7 l. n.241/90 – applicabilità al procedimento di occupazione d’urgenza – esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito della procedura espropriativa, l’avviso di accesso alle proprietà per la formazione dello stato di consistenza appartiene al novero degli atti che non sono dotati di autonoma capacità lesiva, ma si pongono quali atti preparatori di successivi provvedimenti, capaci di arrecare una concreta e attuale lesione di interessi. Essi non sono pertanto impugnabili ex se e i loro vizi possono essere denunciati in sede di ricorso contro i suddetti provvedimenti.</p>
<p>2. All’omessa tempestiva impugnativa dell’atto di avviso di accesso non può farsi conseguire alcun effetto preclusivo all’impugnativa degli atti successivi.</p>
<p>3. La garanzia partecipativa prevista dall’art.7 della legge n.241/90 non si applica al procedimento di occupazione d’urgenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L&#8217;avviso di accesso alla proprietà per la formazione dello stato di consistenza non può essere impugnato ex se, in quanto non dotato di autonoma capacità lesiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />Sezione seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 8375 del 2000, proposto da</p>
<p><b>Fallimento della società cooperativa a r.l. “Consorzio Cooperative Edilizie Anagnina 73” (n. 48472), </b>in persona del curatore avv. Alberto Dente, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Campagnola – giusta autorizzazione del G.D. dr. Briaco del 28 aprile 2000 &#8211; ed elettivamente domiciliata presso lo studio del legale in Roma, alla via Lutezia n. 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Catello Materazzi ed Enrico Lorusso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21 presso l’Avvocatura comunale;</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Società G.O.S.U. p.a.; Cooperativa Edilizia Uniter a r.l.; S.A.I.S.E.B. Società per azioni Italiana Strade Edilizia Bonifiche p.a.; Cooperativa Edilizia Romagnoli a r.l.; Cooperativa Edilizia Verde Colle a r.l.; C.O.M.E.S. Costruzioni e Manutenzioni<br />
per l&#8217;annullamento <br />
previa sospensione, dell’esecuzione della determinazione dirigenziale n. 48 del 28 marzo 2000 con la quale il IX Dipartimento del Comune di Roma ha disposto l’occupazione delle aree di proprietà delle curatela occorrenti per la costruzione del piano di zona “B 37 Anagnina” e della relativa comunicazione di immissione in possesso prot. n. 23453 del 13 aprile 2000, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, e precisamente: 1.- deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 7387 del 1 febbraio 1987 di approvazione del secondo piano decennale per l’edilizia economica e popolare di Roma; 2.- deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 51 del 2 aprile 1998 di adozione della X variante integrativa al piano suddetto denominata Anagnina 2; 3.- nota del Dip. IX U.O. n. III del Comune di Roma n. 6395 del 20 novembre 1998; 4.- deliberazione del Consiglio comunale di Roma n.- 81 del 2 marzo 2000 di localizzazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 247/1974 di programmi costruttivi assistiti da contributo pubblico, nella parte relativa alle aree comprese nel piano di zona B 37 Anagnina 2; 5.- disposizione dirigenziale n. 35 del 17 maggio 1999; 6.- disposizione dirigenziale n. 73 del 14 settembre 1999; 7.- nota del Dip. IX U.O. n. III prot. n. 450 del 2 marzo 2000 e, per quanto possa occorrere, delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 19/1999 e 23 /1997, atti tutti non noti ma menzionati nelle premesse del provvedimento notificato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e quello delle Società controinteressate;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum spiegato dalla Società Ikea Italia s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista la propria decisione n. 8735 del 14 maggio 2003 con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2003 il consigliere Massimo L. Calveri e udito l’avv. Ferrari, in sostituzione dell’avv. Campagnola, per la ricorrente, l’avv. Raimondi, in sostituzione dell’avv. Lorusso, per il Comune di Roma, l’avv. G. Pallottino per le Società controinteressate e l’avv. Conti, in sostituzione dell’avv. Delli Santi, per la società Ikea;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Premette il Fallimento ricorrente di essere proprietario di una superficie di complessivi 44,154 mq, suddivisi in due lotti, ricompresa nel vasto comprensorio destinato dal Comune di Roma all’attuazione del piano di zona “Anagnina 2” (II p.e.ep.) in località Fattoria Rampa.<br />
Soggiunge che, in data 17 aprile 2000, gli è stato notificato il provvedimento specificato in epigrafe, con il quale l’amministrazione comunale ha disposto l’occupazione d’urgenza di gran parte della predetta superficie.<br />
Riservandosi di formulare motivi aggiunti e ricorso integrativo, all’esito della piena conoscenza degli atti e dei provvedimenti della procedura impugnata, il ricorrente è insorto avverso quest’ultima, con atto notificato in data 16 maggio 2000, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />
&#8211; violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ablatorio;<br />
&#8211; violazione dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377, per omesso compimento della fase procedimentale relativa alla valutazione di impatto ambientale;<br />
&#8211; violazione dell’art. 35, co. 11°, della legge 22 ottobre 1971, n. 871, per omessa previsione, nell’ambito delle aree comprese nei piani approvati ex lege n. 167/1962, della quota minimale del 20% da destinare all’assegnazione in proprietà a cooperative<br />
Resistendo al ricorso il Comune di Roma ha eccepito, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso e, nel merito, l’infondatezza.<br />
Con atto notificato tra il 18 e il 21 luglio 2000, il ricorrente ha presentato motivi aggiunti al ricorso.<br />
E’ intervenuta ad opponendum la società Ikea Italia.<br />
Si sono costituiti in giudizio le società (imprese e cooperative) assegnatarie di interventi di edilizia pubblica agevolata quali soggetti attuatori nel piano di zona in questione.<br />
L’istanza cautelare non ha trovato accoglimento.<br />
Con decisione n. 8735 del 14 maggio 2003 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Con il ricorso all’esame il Fallimento della società cooperativa a r.l. “Consorzio Cooperative Edilizie Anagnine 73 ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 48 del 28 marzo 2000 con la quale il IX Dipartimento del Comune di Roma ha disposto l’occupazione d’urgenza dei terreni di proprietà della curatela per l’esecuzione del piano di zona “B37 Anagnina 2”, adottato con deliberazione consiliare n. 51 del 2 aprile 1998.<br />
Il ricorrente ha altresì impugnato gli atti presupposti tra cui il secondo piano decennale per l’edilizia economica e popolare di Roma, approvato dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 7387 del 1 dicembre 1987, la variante integrativa a detto piano denominata Anagnina 2, adottata con la precitata deliberazione consiliare n. 51/1998, e la localizzazione dei relativi programmi costruttivi, disposta con l’ulteriore deliberazione n. 81 del 2 giugno 1999.</p>
<p>2.- In limine vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti.</p>
<p>2.1.- Oppone anzitutto il Comune la tardività del ricorso nel rilievo che il ricorrente sarebbe stato destinatario, in data 23 novembre 1999, di un “avviso di accesso” alle aree di proprietà, in ordine al quale il ricorrente medesimo avrebbe replicato con telegramma contestante la legittimità della procedura.<br />
Nella considerazione che l’avviso di accesso costituirebbe il primo atto della procedura ablativa, incidendo la situazione giuridica soggettiva del ricorrente, si sostiene che è da tale atto che decorrevano i termini per l’impugnazione, mentre il ricorso risulta notificato il 16 maggio 2000.</p>
<p>2.2.- Le società controinteressate eccepiscono invece l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad alcuno dei soggetti assegnatari del diritto di superficie delle aree di proprietà del ricorrente. <br />
L’impugnativa sarebbe altresì inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente &#8211; almeno limitatamente al terzo motivo del ricorso principale e a gran parte dei motivi aggiunti – nella parte in cui il Fallimento, debordando dai compiti demandategli ex lege (conversione in moneta del patrimonio immobiliare), dimostrerebbe di agire in funzione dell’avvio di nuove attività costituenti in sostanza continuazione dell’esercizio dell’impresa.<br />
Inoltre &#8211; e ciò introdurrebbe un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso &#8211; proprio con riferimento a tali attività, afferenti alla sfera della straordinaria amministrazione e non ricomprese nei limiti delle finalità che l’ordinamento attribuisce alla procedura fallimentare, l’iniziativa giudiziaria qui avviata, in quanto mirata a consentire la continuazione dell’esercizio dell’impresa, avrebbe dovuto essere preceduta da apposita autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell’art. 90 della legge fallimentare.</p>
<p>3.- Le eccezioni sono tutte da disattendere.</p>
<p>3.1.- Quanto alla prima, va osservato che, nell’ambito della procedura espropriativa, l’avviso di accesso alle proprietà per la formazione dello stato di consistenza appartiene al novero degli atti che non sono dotati di autonoma capacità lesiva, ma si pongono quali atti preparatori di successivi provvedimenti, capaci di arrecare una concreta e attuale lesione di interessi. Essi non sono pertanto impugnabili ex se e i loro vizi, secondo i noti principi, possono essere denunciati in sede di ricorso contro i suddetti provvedimenti.<br />
Ne consegue che all’omessa tempestiva impugnativa dell’atto di avviso di cui sopra non può farsi conseguire alcun effetto preclusivo all’impugnativa qui proposta.</p>
<p>3.2.- Anche l’inammissibilità per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati (individuati negli assegnatari degli interventi di edilizia pubblica quali soggetti attuatori del piano di zona all’esame) non è fondata.<br />
Si sostiene in proposito che il provvedimento di occupazione d’urgenza, richiamando per relationem gli atti deliberativi di localizzazione dei programmi costruttivi sulle aree di cui al piano di zona, consentiva di individuare con facilità e immediatezza gli operatori di detti interventi, in ragione dell’assegnazione a questi ultimi del diritto di superficie sulle aree del ricorrente.<br />
Deve invece affermarsi, contrariamente all’assunto che precede, che il provvedimento di occupazione d’urgenza, che costituisce l’unico atto sostanzialmente impugnato con il ricorso principale, non contiene alcun espresso riferimento all’esistenza di soggetti controinteressati aventi un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto.<br />
Né può ritenersi che tali soggetti fossero agevolmente individuabili – prima facie come richiede la giurisprudenza – sulla base dell’atto impugnato atteso che, come correttamente si fa osservare nelle considerazioni conclusive svolte dalla difesa del ricorrente, l’attuazione del piano di zona (specie nella fase di occupazione delle aree) non postula con carattere di necessità la presenza di soggetti controinteressati.</p>
<p>3.3.- Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nei riguardi dell’ultima delle eccezioni proposte, tesa ad escludere l’interesse, in capo al Fallimento ricorrente, di coltivare pretese che non si esauriscano nell’ambito della conservazione del puro valore economico dei beni oggetto della procedura espropriativa.<br />
Deve ovviamente ammettersi che l’obiettivo della procedura fallimentare è quello di favorire la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio oggetto della procedura, in vista della primaria soddisfazione dei diritti e degli interessi dei creditori dell’imprenditore. Va però escluso, in adesione a quanto sul punto sostenuto dal ricorrente, che debordi da tale finalità l’iniziativa giurisdizionale del curatore fallimentare che tende a sottrarre il bene all’aggressione espropriativa dell’amministrazione per conservarlo all’uso dell’impresa (risanata) ovvero di coloro che le succederanno e che attraverso il corrispettivo dell’acquisizione del bene andranno a costituire la massa dell’attivo destinato a reintegrare il creditore leso nei propri diritti.<br />
Per altro verso, le censure dedotte, specie con riferimento ai motivi aggiunti, al di là della concreta modulazione dei contenuti che le animano, vanno pur sempre riguardate nella naturale direzione dell’azione impugnatoria, che è quella di preservare comunque i beni dalla procedura ablativa, e non sono espressive, come sostenuto con l’eccezione, della volontà del soggetto ricorrente di continuare l’esercizio dell’impresa.<br />Su tale considerazione va escluso che l’azione giurisdizionale postulasse anche una specifica autorizzazione del Tribunale fallimentare e non la sola autorizzazione del Giudice delegato, nella specie intervenuta.</p>
<p>4.- Acclarata la tempestività e l’ammissibilità dell’impugnativa all’esame, anche con riferimento alla legittimazione attiva del Fallimento ricorrente, può definirsene il merito.</p>
<p>5.- Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché nessuna comunicazione è pervenuta al curatore del fallimento in ordine al procedimento di occupazione d’urgenza delle are di proprietà del ricorrente.<br />
5.1.- Il motivo è infondato.<br />
Contrariamente a quanto in esso si sostiene non trova conferma l’asserzione secondo cui la giurisprudenza avrebbe affermato la vigenza del precitato art. 7 anche con riferimento ai procedimenti relativi all’occupazione d’urgenza di aree. Vero è, diversamente, che la garanzia partecipativa prevista dalla norma è stata predicata solo con riferimento al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e non anche in relazione all’autonomo procedimento di occupazione d’urgenza (A.p. CdS, 15 settembre 1999, n. 14); ciò anche in ragione del fatto che tale ultimo procedimento presenta carattere meramente attuativo dei provvedimenti presupposti (CGA, 24 dicembre 2002, n. 702).<br />
Deve poi precisarsi che l’esame della censura non può che essere limitato ai contenuti della censura così come dedotti nel motivo del ricorso, nel quale ci si duole dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento solo con specifico riferimento alla disposta occupazione d’urgenza e non anche all’autonomo procedimento di localizzazione degli interventi di edilizia residenziale<br />
In realtà, la censura viene estesa anche al procedimento di localizzazione, ma ciò avviene volta solo in sede di memoria conclusiva (recante la data del 29 aprile 2003); donde la sua evidente inammissibilità per il principio del divieto della mutatio libelli.</p>
<p>6.- Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 nel rilievo che la disposizione dirigenziale n. 48/2000 è stata adottata senza il necessario compimento della fase procedimentale relativa alla valutazione di impatto ambientale.</p>
<p>6.1.- Anche tale motivo non merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.<br />
La difesa delle società controinteressate ha posto l’accento sul fatto che la normativa invocata a sostegno del motivo, disponendo la ricezione dello Stato italiano della normativa europea in materia di V.I.A., non conterrebbe alcuna prescrizione volta a ricomprendere l’attività di pianificazione urbanistica, come nella specie (PdZ e localizzazione attuativa). Si soggiunge che la normativa di riferimento non abbia mai fatto questione di V.I.A. per la pianificazione urbanistica, ma solo per “progetti di opere di costruzioni o di impianti, o di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio”, così come stabilito dalla direttiva europea n. 11/97 (art. 1, secondo comma) o tutt’al più per “i progetti di sviluppo urbano” di cui al D.P.R. 12 aprile 1996.<br />
Va però osservato, come ben rileva la difesa del ricorrente nella propria memoria conclusiva, che la tesi non tiene conto del fatto che, assoggettando la fattispecie al procedimento di localizzazione ai sensi dell’art. 3 della legge 27 giugno 1974, n. 247, è stata la stessa amministrazione ad averla sottratta al processo pianificatorio facendole assumere valenza ed effetti di singolo intervento.<br />
Tuttavia, nel caso di specie, non vi era la necessità del compimento della procedura di valutazione perché, anche ad ipotizzare la ricomprensione degli interventi edilizi in questione tra i “progetti di sviluppo urbano” di cui al precitato D.P.R. 12 aprile 1996 (“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”), si tratterebbe pur sempre di una sottoposizione facoltativa alla procedura valutativa (in quanto interventi da localizzare al di fuori di aree naturali protette: art. 6, primo comma, cit. D.P.R.) da avviare alla condizione, nella specie non sussistente, che detti progetti di sviluppo urbano abbiano un’estensione minima di 40 ettari (All B, punto 7, del medesimo D.P.R.).</p>
<p>7.- Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 35, undicesimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, nel rilievo che l’amministrazione comunale avrebbe omesso di procedere all’individuazione di una quota di aree del piano da assegnare in proprietà a cooperative edilizie o ai singoli con preferenza per i proprietari espropriati.</p>
<p>7.1.- Al di là della fondatezza del motivo, va evidenziato – sulla base di quanto segnalato dalla difesa delle società controinteressate e non contestato dal ricorrente – che, con bando pubblicato il 20 settembre 2000 sulla stampa quotidiana, il Comune di Roma ha avviato il procedimento “per la cessione in proprietà di aree ai proprietari espropriati/espropriandi sui PP.ZZ attuati o in attuazione del II P.E.E.P.” <br />
Su tale circostanza deve darsi atto che la censura è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p>8.- Può ora passarsi all’esame dei motivi aggiunti ad iniziare dal primo con il quale è dedotta la violazione dell’art. 3, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, di presupposti e di motivazione. Tanto in relazione al fatto che il Comune di Roma ha proceduto all’adozione di una variante essenziale integrativa del secondo P.E.E.P. che, in quanto risalente all’anno 1985, aveva dimensionato il fabbisogno abitativo limitatamente al decennio 1985-98. Con la conseguenza che, non essendovi nella specie coincidenza tra riferimento revisionale del dimensionamento del piano (art. 3 legge n. 167/1962) e l’efficacia nel tempo della variante integrativa, il Comune avrebbe dovuto procedere in via preliminare alla verifica dell’effettività del fabbisogno futuro da soddisfare e non porre a base della variante integrativa un fabbisogno valutato e determinato ben tredici anni prima.</p>
<p>8.1.- La censura è fondata.<br />
Va richiamata l’impugnata deliberazione consiliare n. 51/1998, di adozione della variante in questione, nella parte in cui afferma:<br />
&#8211; che il II P.E.E.P. di Roma è stato adottato con delibera della Giunta municipale n. 3133 del 13 aprile 1985, approvata dalla Regione con delibera n. 7387/87, considerando un fabbisogno abitativo pari a 500.000 stanze per il biennio 1985-1995 ci cui il 6<br />
&#8211; che , a seguito di modifiche, integrazioni e varianti intervenute nel corso del tempo, in parte come conseguenza di procedure contenziose, in parte come conseguenze di riscontrate impossibilità di utilizzazione delle aree impegnate, “per soddisfare il f<br />
&#8211; che, in tale situazione, si rendeva “opportuno procedere all’adozione della X variante integrativa sostitutiva del II P.E.E.P.” con l’inserimento di alcune zone tra cui quella di cui alla presente controversia (“Anagnina 2”).<br />
Tanto premesso, risulta confermato come la variante integrativa del piano per l’edilizia economica e popolare in questione, adottata dopo un rilevante periodo di tempo dall’adozione di quest’ultimo (e precisamente dopo quasi tredici anni), abbia tenuto conto del fabbisogno abitativo individuato con riferimento a un decennio integralmente trascorso, e quindi a un dato non più attuale. E’ certo invece che, nella situazione all’esame, avrebbe dovuto prendersi in considerazione non già il fabbisogno abitativo del periodo trascorso, ma quello del decennio a venire dalla formazione della variante integrativa o quanto meno dare conto di verificazioni mirate alla conferma dell’effettività del fabbisogno da soddisfare.<br />
Quanto precede è del resto conforme all’orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia di individuazione del fabbisogno abitativo valutabile in presenza di varianti integrative o di aggiornamento che siano intervenute dopo un rilevante lasso di tempo dall’adozione del piano di zona (CdS, IV, 20 maggio 1999, n. 858; 15 settembre 1998, n. 1156). E peraltro proprio questa stessa Sezione, in una recente occasione, ha statuito l’illegittimità della variante a un piano di zona basato su “dati e previsioni formulate in passato e non già su dati concreti e attuali che rendano attendibili i calcoli riferiti al previsto incremento del fabbisogno abitativo, calcolato al decennio successivo alla formazione della variante” (sent. 15 marzo 2001, n. 1965).<br />
Tale conclusione non è confutabile dagli assunti argomentativi, svolti dalla difesa delle controinteressate, secondo cui l’intervento all’esame fa riferimento all’attuazione di graduatorie risalenti nel tempo e che l’impugnata variante del 1998 è stata adottata nella necessità di individuare aree sostitutive di quelle risultate non disponibili.<br />
Non è infatti contestabile che, nel caso all’esame, si è in presenza di una variante essenziale che è stata realizzata ben oltre il decennio di validità delle previsioni del fabbisogno residenziale; sicché non poteva prescindersi dal compiere un’adeguata verifica dell’attualità e della consistenza e di detto bisogno.<br />
Né vale sostenere – come con insistita prospettazione oppongono sempre le controinteressate &#8211; che nella specie si trattasse di “localizzazione”, come tale presupponente la sola esistenza di finanziamenti assegnati, atteso che tale principio è valido solo per le localizzazioni operate ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/1971, in difetto di piano per l’edilizia economica popolare. Nella situazione qui in considerazione, infatti, si verte pur sempre in ipotesi di attuazione del piano di zona di cui è stata disposta la variazione senza alcuna verifica dei presupposti che la giustificassero.<br />
Non può essere infine sottaciuto – in adesione a quanto sul punto replicato dalla difesa del ricorrente &#8211; l’orientamento giurisprudenziale fermo nell’affermare che le pianificazioni sfocianti nella costituzione dei presupposti espropriativi (come quelli all’esame), in quanto generatrici di situazioni di sacrificio per i soggetti cui ineriscono, debbono essere sempre assistite da previsioni certe e rigorose.</p>
<p>9.- La fondatezza del motivo, avendo conseguenze caducanti su tutti gli atti conseguenti, e quindi anche sugli atti della procedura espropriativa mirata ad acquisire gli immobili necessari per la realizzazione del piano di edilizia pubblica residenziale, porta all’accoglimento del ricorso senza la necessità di procedere alla valutazione delle rimanenti censure.<br />
Per l’effetto va disposto l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 51 del 2 aprile 1998 di adozione della X variante integrativa al II P.E.E.P. di Roma e tutti gli atti ad essa conseguenti tra cui l’occupazione delle aree di proprietà delle società ricorrenti.<br />
Giusti motivi spingono a compensare tra le parti costituite spese di giudizio e onorari di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, pronunciando sul ricorso in epigrafe, l’accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati come specificati in parte motiva.<br />
Compensa tra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2003 e nella successiva Camera di Consiglio del 5 novembre 2003, con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
Domenico La Medica presidente<br />
Roberto Capuzzi consigliere <br />
Massimo L. Calveri cons. rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2004-n-357/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2004 n.357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
