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	<title>3566 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3566 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3566</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, relativa al servizio di un giudice tributario sottoposto a procedimento penale con interdizione perpetua dai pubblici uffici, considerato che il provvedimento impugnato non ha natura disciplinare, bensì rappresenta una forma di sospensione cautelare dal servizio; inoltre, ad un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3566</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, relativa al servizio di un giudice tributario sottoposto a procedimento penale con interdizione perpetua dai pubblici uffici, considerato che il provvedimento impugnato non ha natura disciplinare, bensì rappresenta una forma di sospensione cautelare dal servizio; inoltre, ad un primo esame, non appare violato, da parte della normativa secondaria adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, il principio della riserva di legge, posto che la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, nell’ipotesi di particolare gravità del titolo del reato per il quale si procede, è principio immanente nell’ordinamento (cfr., l’art. 91 del t.u. n. 3/57, ovvero, con specifico riguardo ai magistrati tributari, l’art. 7 lett. c) del d.lgs. n. 545 del 1992); Rilevato ancora che appare correttamente applicato anche l’art. 14 del Regolamento disciplinare, atteso che, nella fattispecie, trattasi chiaramente di reato commesso con abuso dei poteri ovvero violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, come palesato dalla circostanza che è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03566/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07048/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7048 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Bandettini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Bernardo Bettazzi, David Benedetti, con domicilio eletto presso Studio Mariani, Menaldi E Associati in Roma, via Savoia, 78;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Consiglio di Presidenza per la Giustizia Tributaria</b>; <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, rappresentati e difesi ope legis dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della delibera n. 767 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, proced. 277/2012;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 95/12/RPR in data 21.02.2012 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale delòla Toscana;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione 15.06.1999 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il Cons. Silvia Martino;<br />	<br />
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;	</p>
<p>Considerato che, a parere del Collegio, il provvedimento impugnato non ha natura disciplinare, bensì rappresenta una forma di sospensione cautelare dal servizio;<br />	<br />
Considerato altresì che, ad un primo esame, non appare violato, da parte della normativa secondaria adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, il principio della riserva di legge, posto che la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale, nell’ipotesi di particolare gravità del titolo del reato per il quale si procede, è principio immanente nell’ordinamento (cfr., l’art. 91 del t.u. n. 3/57, ovvero, con specifico riguardo ai magistrati tributari, l’art. 7 lett. c) del d.lgs. n. 545 del 1992);<br />	<br />
Rilevato ancora che appare correttamente applicato anche l’art. 14 del Regolamento disciplinare, atteso che, nella fattispecie, trattasi chiaramente di reato commesso con abuso dei poteri ovvero violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, come palesato dalla circostanza che è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici (cfr., in particolare, la lett d dell’art. 14);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/10/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2004 n.3566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2004-n-3566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2004-n-3566/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2004 n.3566</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia S.B. ed altri (avv. Ludogoroff e Aliberti) c. Comune di Trofarello (avv. Santilli) e I.C.R. spa (avv. Zuccarello) e C sas (avv. Zuccarello) piano integrato di intervento e varianti: interesse a ricorrere 1. Edilizia e urbanistica – Piano integrato di intervento – Variante</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2004-n-3566/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2004 n.3566</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia<br /> S.B. ed altri (avv. Ludogoroff e Aliberti) c. Comune di Trofarello (avv. Santilli) e I.C.R. spa  (avv. Zuccarello) e C sas (avv. Zuccarello)</span></p>
<hr />
<p>piano integrato di intervento e varianti: interesse a ricorrere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Piano integrato di intervento – Variante – Interesse a ricorrere –  Acquirenti immobili ante variante &#8211; Sussiste<br />
2. Edilizia e urbanistica – Piano integrato di intervento – Variante strutturale ex art. 17 L. regione Piemonte n° 56/77 s.m.i. – Nozione- Assenza intervento Regione &#8211; Illegitimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste l’interesse a ricorrere dei proprietary di immobili che insistono su area interessata da variante a piano integrato di intervento in quanto la variante in questione apporta comunque un cambiamento delle prospettive nella qualità della vita, nonchè la possibile alterazione del valore dei fabbricati di proprietà dei ricorrenti.</p>
<p>2. In caso di variante strutturale ex art. 17 4° co. della L. Regione Piemonte n° 56/77 s.m.i. la stessa deve essere approvata con il procedimento che prevede l’intervento della Regione (nella fattispecie il Giudice ha sottolineato che la variante ha convertito una notevole cubature destinata al terziario in residenziale, con conseguente applicabilità dell’art. 17 4° co. lett. e ) della legge citata, atteso che la variante tende ad aumentare sostanzialmente il numero di abitanti insediati sul territorio).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>OMISSIS</b></p>
<p>Il signor Sergio Berutto ed altri trentuno litisconsorti si ritengono lesi dalla deliberazione 26.7.1999, n. 42, con cui il consiglio comunale di Trofarello ha approvato il programma integrato di intervento, convertito in p.r.p. relativo all&#8217;area Bprl del PRGC, nonché di tutti gli atti connessi, ed in particolare della deliberazione consiliare 18.3.1999, n. 23. Per ciò hanno notificato l&#8217;atto 9.11.1999 con cui chiedono annullarsi gli atti in questione e deducono:<br />
violazione ed errata applicazione dell&#8217;art. 40, comma 4 della legge regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, eccesso di potere per carenza di istruttoria, eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà manifesta.<br />
Violazione dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica, eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per carenza dell&#8217;istruttoria e della motivazione. Violazione della legge Regione Piemonte 9.4.1996, n. 18.<br />
Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà e travisamento. Violazione dell&#8217;art. 52 della legge 8 agosto 1990, n. 142.<br />
Il Comune di Trofarello si è costituito in giudizio con atto 21.3.2000 con cui ha chiesto respingersi la domanda.<br />
La controinteressata Itro sri si è costituita in giudizio con atto 2.2.2000 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione; con atto notificato il 28.4.2000 è intervenuta in giudizio la sas Le Camelie, che ha aderito alle conclusioni della controinteressata.<br />
L&#8217;amministrazione ha ottemperato alle prescrizioni contenute nell&#8217;ordinanza presidenziale istruttoria 26.1.2000, n. 31/i12000.<br />
Le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali.<br />
E&#8217; stata depositata la copia autentica della procura speciale con cui la società succeduta alla controinteressata ha conferito nuovo mandato al difensore.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso chiede che il giudice dichiari l&#8217;illegittimità della deliberazione consiliare 26.7.1999, n. 42, con cui il comune di Trofarello ha approvato una variante al piano integrato di intervento, ed ha così deciso di destinare parte della volumetria prevista dal piano vigente per la zona Bprl a residenza, e non più ad attività commerciali.<br />
Gli interessati rilevano di essere divenuti proprietari di fabbricati ad uso residenziale ubicati sul posto, anche sul presupposto che buona parte degli ulteriori immobili costruendi nella zona interessata dal piano di intervento avrebbe avuto destinazione commerciale: il mutamento intervenuto nella pianificazione comunale ha comportato il lamentato peggioramento nella situazione patrimoniale e di vita degli interessati.<br />
L&#8217;amministrazione comunale contesta tale prospettazione, e deduce che non è apprezzabile la sussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti.<br />
Il giudice non condivide tale tesi.<br />
Va infatti rilevato che non si tratta in questo caso dell&#8217;impugnazione di un titolo necessario per l&#8217;edificazione, per il che sarebbe necessario il possesso dei restrittivi criteri che la giurisprudenza ha da tempo individuato; <br />l&#8217;oggetto del contendere riguarda invece la diversa destinazione che la p.a. ha inteso attribuire ad una volumetria già prevista per ]a zona omogenea, al momento in cui i ricorrenti si determinarono all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile. La variante in questione apporta comunque un cambiamento delle prospettive nella qualità della vita, nonché la possibile alterazione del valore dei fabbricati di proprietà dei ricorrenti, così che si configurano i presupposti per ritenere sussistente l&#8217;interesse di costoro alla proposizione del presente ricorso.<br />
Ancora in via pregiudiziale, la controinteressata deduce l&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione, per non essere stata tempestivamente dedotta l&#8217;illegittimità della presupposta deliberazione consiliare 18.3.1999, n. 23. Con quest&#8217;ultimo atto l&#8217;amministrazione aveva adottato la determinazione di cui si tratta, mentre la deliberazione censurata ha l&#8217;effetto di approvare la variante allo strumento. Ne consegue che solo la determinazione oggetto di questo giudizio ha capacità lesiva dell&#8217;interesse dedotto in giudizio, posto che la mera adozione di uno strumento può essere censurata, ove direttamente pregiudizievole, ma non deve necessariamente essere sottoposta al giudizio impugnatorio.<br />
Si deve pertanto ritenere che solo con la delibera in questione si siano prodotti gli effetti di cui gli interessati si lamentano; l&#8217;eccezione va respinta, ed il ricorso può essere conosciuto nel merito.<br />
Con il primo articolato motivo gli interessati lamentano la violazione dell&#8217;art. 40, comma 6 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, l&#8217;eccesso di potere per carenza istruttoria, la perplessità e l&#8217;ingiustizia manifesta.<br />
In fatto va premesso che il comune di Trofarello si determinò con le deliberazioni consiliari 16.4.1993, n. 46 e 27.9.1994, n. 84 per la modifica degli strumenti urbanistici, in vista dell&#8217;attuazione di un programma di intervento destinato a riconvertire una zona industriale dimessa, destinandola ad altre impieghi. In particolare la variante del piano regolatore approvata nel 1993 e quella del 1994 avevano stabilito per la zona Bpr I una suddistinzione in tre ambiti, con una complessiva destinazione mista, residenziale e commerciale.<br />
L&#8217;atto del 1994 aveva approvato il piano particolareggiato, ed aveva con ciò apportato anche una variante contestuale del PRGC (art. 40 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56) nella previsione urbanistica derivata da tale attività amministrativa non è esposta in alcun modo una rigida distinzione nella cubatura realizzabile che ricalca la narrazione in fatto che sorregge il ricorso in trattazione.<br />
Va rilevato ancora che con la deliberazione citata del 1994 era stato approvato il programma integrato d&#8217;interevento per giungere a] ricordato risanamento di alcune aree urbane. Il procedimento seguito al riguardo ha risentito in modo percepibile del disorientamento causato agli operatori dalla sentenza 19 ottobre 1992, n. 393 della corte costituzionale, che dichiarò l&#8217;illegittimità di alcuni commi dell&#8217;ari. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 179.<br />
La volontà di modificare il territorio di Trofarello secondo le modalità previste da tale legge indusse la p.a. ad approvare, sempre nel 1994, un programma integrato d&#8217;intervento che rispettava il PRGC e che suddivideva le aree oggetto dello strumento di dettaglio, ripartendo la cubatura prevista in relazione alle distinte destinazioni d&#8217;uso.<br />
In quell&#8217;atto era effettivamente previsto che una buona parte delle fabbriche in progetto sui lotti diversi dal n. i avrebbe avuto una destinazione commerciale, e sarebbero state in qualche modo funzionali all&#8217;uso di coloro che, come gli interessati, avevano acquistato le abitazione edificate proprio sul ricordato lotto 1.<br />
Con l&#8217;atto impugnato in questa sede è stata invece innovata la destinazione delle aree ancora inedificate, con una decisa accentuazione della vocazione residenziale, a scapito di quella commerciale.<br />
Gli interessati denunciano che tale volontà della p.a. avrebbe dovuto essere portata a compimento con una variante al PROC, in quanto strutturale, la cui approvazione avrebbe dovuto derivare da un procedimento diverso da quello effettivamente seguito.<br />
Il giudice non condivide la censura.<br />
La lettura degli atti conforta nella tesi, secondo cui il mutamento della destinazione della cubatura in corso di realizzazione, di cui si dolgono i ricorrenti, non è avvenuta mediante la modificazione del prgc, e neppure con atti posti in violazione dello strumento. Questo non aveva infatti accennato alla ripartizione dell&#8217;impiego delle volumetrie che i ricorrenti vorrebbero conservare, potendosi al più rinvenire un tale accenno nella citata determinazione del 1993; tuttavia essa è stata superata da quella del 1994, che non risulta essere stata tempestivamente impugnata, per cui è ormai inoppugnabile.<br />
Si è trattato allora della modificazione del programma di intervento e del piano particolareggiato, che come tali non abbisognavano dell&#8217;approvazione regionale; tali mutamenti rispettano il piano, che non era specifico sul punto, per cui il motivo non è fondato e va disatteso.<br />
Con un&#8217;ulteriore censura i ricorrenti denunciano l&#8217;illegittimità della determinazione impugnata, in quanto la modificazione apportata al piano particolareggiato, direttamente incidente anche sullo strumento generale, avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dall&#8217;art. 17, comma 4, ricorrendo l&#8217;ipotesi prevista dalla lett. e) delle norme indicata. Il mancato intervento della Regione (art. 17, comma 4, che richiama l&#8217;art. 15 della legge regionale) vizierebbe il procedimento, atteso che si tratterebbe di una variante strutturale, come tale abbisognevole della lettura cosiddetta rinforzata degli organi amministrativi competenti.<br />
Il giudice osserva che risulta documentalmente provato (deliberazione 16.4. 1993, n. 46 del consiglio comunale di Trofarello, nonché gazzetta ufficiale con i dati del censimento del 2001 2002) che il comune ha un numero di abitanti di poco superiore a diecimila: lo strumento di dettaglio impugnato ha riconvertito una notevole cubatura destinata al terziario in residenziale, e ricade per questo nella situazione normativa descritta dalla denunciata lettera e) dell&#8217;art. 17 della legge regionale in questione, atteso che tende ad aumentare sostanzialmente il numero di abitanti insediati sul territorio. Ne deriva che la variante di che si tratta non avrebbe potuto essere approvata con il procedimento semplificato, sì che l&#8217;atto impugnato non resiste alla censura dedotta al riguardo; l&#8217;atto impugnato va pertanto annullato.<br />
Gli ulteriori motivi di gravame possono essere assorbiti.<br />
Le spese possono essere compensate, attese le difficoltà ricostruttive della figura giuridica costituita dal programma integrato di intervento, dopo la citata sentenza della corte costituzionale.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, accoglie il ricorso e per l&#8217;effetto annulla l&#8217;atto impugnato.<br />
Compensa le spese<br />
Ordina che la presente sentenza amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 24.11.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2004-n-3566/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2004 n.3566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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