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	<title>3562 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3562 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2016 n.3562</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-7-2016-n-3562/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-7-2016-n-3562/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2016 n.3562</a></p>
<p>Pres. Veneziano, Est. Di Vita Per l’accertamento del silenzio – inadempimento dell&#8217;Asl in ordine alla riqualificazione della capacità operativa massima. 1. Struttura sanitaria accreditata – Riclassificazione della C.O.M. – Conclusione procedimento – Atto conclusivo espresso e motivato –&#160;Competenza. 1. L’Asl competente ha l’obbligo di adottare un atto conclusivo espresso e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-7-2016-n-3562/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2016 n.3562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-7-2016-n-3562/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2016 n.3562</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano, Est. Di Vita</span></p>
<hr />
<p>Per l’accertamento del silenzio – inadempimento dell&#8217;Asl in ordine alla riqualificazione della capacità operativa massima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Struttura sanitaria accreditata – Riclassificazione della C.O.M. – Conclusione procedimento – Atto conclusivo espresso e motivato –&nbsp;Competenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’Asl competente ha l’obbligo di adottare un atto conclusivo espresso e debitamente motivato a seguito dell’istanza di riqualificazione della capacità operativa massima, presentata dalla struttura sanitaria accreditata al Servizio sanitario regionale. Spetta, infatti, all’Asl la determinazione ed il relativo riconoscimento dei carichi di lavoro massimi erogabili da ogni singolo soggetto erogatore privato accreditato.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div style="text-align: right;">N. 03562/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 01594/2016 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2016, proposto da:<br />
Laboratorio Bioanalisi Cliniche di Antonio Salvatore D&#8217;Anna &amp; C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Rubinacci, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Santa Lucia, 15;<br />
contro<br />
A.S.L. Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Febbraro, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Toledo, 156;<br />
per l&#8217;accertamento<br />
del silenzio &#8211; rifiuto serbato dall&#8217;A.S.L. Caserta, avente ad oggetto richiesta del 31 luglio 2015 di riclassificazione della capacità operativa massima (C.O.M.) ex D.G.R.C. n. 491/2006;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>Il Laboratorio Bioanalisi Cliniche di Antonio Salvatore D’Anna &amp; C. s.a.s. ricorre ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio – inadempimento opposto dall’A.S.L. Caserta in ordine alla richiesta indicata in epigrafe.<br />
Con tale nota, il Laboratorio ricorrente:<br />
&#8211; premetteva di essere accreditato per prestazioni di medicina di laboratorio: laboratorio generale di base con settori specializzati A1 (chimica clinica senza tossicologia) e A2 (microbiologia e sieroimmunologia) in virtù del decreto del Commissario ad a<br />
&#8211; sosteneva di essere stata autorizzato dal Comune di San Felice a Cancello, all’esito del nulla osta sanitario dell’A.S.L. Caserta, all’erogazione di prestazioni afferenti al settore specializzato A6 (genetica);<br />
&#8211; rappresentava che, in base alla nota prot. n. 198/C del gennaio 2011 del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania, l’erogazione di prestazioni attraverso i settori specializzati è consentita<br />
&#8211; richiedeva ai sensi della D.G.R.C. n. 491/2006 la riclassificazione della C.O.M. con indicazione dei carichi di lavori effettuabili e della tipologia dei livelli di base dell’aggiornamento dell’autorizzazione sindacale con implementazione del settore sp<br />
Non avendo ottenuto riscontro alla predetta istanza, parte ricorrente conclude con la richiesta di accoglimento del gravame e per la conseguente condanna dell’A.S.L. Caserta all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.<br />
Si è costituita l’A.S.L. di Caserta che oppone in via preliminare l’inammissibilità del gravame per genericità, per mancata indicazione specifica dei motivi di ricorso e, inoltre, per carenza di interesse poiché l’istanza di parte ricorrente sarebbe stata riscontrata con nota prot. n. 3036 del 16 ottobre 2015 con cui sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni documentali.<br />
L’amministrazione evidenzia inoltre che, poiché la procedura di rideterminazione della C.O.M. ex D.G.R.C. n. 491/2006 non è terminata entro il 31 dicembre (cfr. Allegato A alla predetta deliberazione), l’eventuale accoglimento dell’istanza sarebbe priva di utilità in quanto non potrebbe avere alcun effetto sull’anno corrente.<br />
L’A.S.L. eccepisce infine la propria incompetenza in ordine alla richiesta di aggiornamento del decreto di accreditamento che, prosegue l’amministrazione, deve essere inoltrata all’Assessorato alla Sanità della Regione Campania ex art. 5, comma 4, del Reg. Reg. n. 1/2007.<br />
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2016 la causa è passata in decisione.<br />
Preliminarmente non hanno pregio le eccezioni in rito sollevate dall’A.S.L. Caserta.<br />
Sotto un primo profilo, è chiaramente enunciato nel ricorso il profilo di illegittimità dedotto dalla parte ricorrente, costituito dalla violazione dell’obbligo di provvedere ex art. 2 della L. n. 241/1990 in merito all’istanza di definizione del procedimento di rideterminazione della C.O.M. con l’adozione di un atto conclusivo debitamente motivato.<br />
Inoltre, a prescindere dalla tempestività della istanza e dalla possibilità per la ricorrente di ottenere, già a partire dall’anno in corso, la rideterminazione della C.O.M., il laboratorio ricorrente persegue l’interesse giuridicamente meritevole di tutela ad ottenere un provvedimento espresso in ordine alla propria istanza, al fine di programmare il volume dimensionale dell’attività imprenditoriale.<br />
Infine, l’istanza in epigrafe è stata correttamente inoltrata all’A.S.L. cui compete la richiesta di riclassificazione della C.O.M. in base alla D.G.R.C. n. 491/2006, secondo cui la determinazione ed il relativo riconoscimento dei carichi di lavoro massimi erogabili da ogni singolo soggetto erogatore privato accreditato rientra nella competenza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie territorialmente interessate.<br />
Ovviamente, resta ferma ed impregiudicata ogni altra determinazione in ordine alla richiesta di accreditamento che, viceversa, va inoltrata all’Assessorato alla Sanità della Regione Campania (art. 5 del Reg. Reg. Campania n. 1/2007).<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Deve essere infatti dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’A.S.L. in ordine alla predetta richiesta dal momento che, benché diffidata dalla parte ricorrente, l’amministrazione non ha adottato alcuna determinazione conclusiva in ordine alla richiesta di riclassificazione della capacità operativa massima (C.O.M.).<br />
Le considerazioni svolte conducono, in definitiva, all’accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell’A.S.L. di Caserta a pronunciarsi espressamente sull’istanza della parte ricorrente, con un provvedimento motivato (di accoglimento o di rigetto) da adottare entro e non oltre giorni 60 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in parte motiva.<br />
Condanna l’A.S.L. di Caserta al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. 7 agosto 1990 n. 214, manda alla Segreteria di provvedere, dopo il passaggio in giudicato della presente pronuncia, alla relativa trasmissione in via telematica alla Corte dei Corti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, Napoli.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/07/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-7-2016-n-3562/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2016 n.3562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3562</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3562/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3562/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3562</a></p>
<p>Va sospesa la determinazione dirigenziale di Roma Capitale con la quale è stata disposta a carico del ricorrente la decadenza dall&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della sede farmaceutica, tenuto conto della circostanza che il gravato provvedimento è stato adottato sulla scorta di una sentenza del giudice penale non ancora passata in giudicato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3562</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la determinazione dirigenziale di Roma Capitale con la quale è stata disposta a carico del ricorrente la decadenza dall&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della sede farmaceutica, tenuto conto della circostanza che il gravato provvedimento è stato adottato sulla scorta di una sentenza del giudice penale non ancora passata in giudicato e senza che l’Amministrazione abbia svolto alcuna procedura specifica onde valutare, nel necessario rispetto del principio del contraddittorio, le specifiche ragioni che determinano a disporre un provvedimento di indubbia rilevanza pregiudizievole per l’interessato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03562/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06814/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6814 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Marco Morreale</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Ciccotti e Paolo Leopardi, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Leopardi in Roma, Via G. Pisanelli, n. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pier Ludovico Patriarca dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 3717 del 06.08.2012 di Roma Capitale, notificata in data 13.8.2012, con la quale è stata disposta a carico del ricorrente la decadenza dall&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della sede farmaceutica n. 12 denominata &#8220;Trevi<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, emergono elementi utili ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare proposta, tenuto conto della circostanza che il gravato provvedimento è stato adottato sulla scorta di una sentenza del giudice penale non ancora passata in giudicato e senza che l’Amministrazione abbia svolto alcuna procedura specifica onde valutare, nel necessario rispetto del principio del contraddittorio, le specifiche ragioni che determinano a disporre un provvedimento di indubbia rilevanza pregiudizievole per l’interessato;<br />	<br />
Ritenuto che l’istanza cautelare va accolta con fissazione dell’udienza per la trattazione del merito la data del 24 aprile 2013 disponendosi, nel contempo, la compensazione delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza cautelare e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia dell’atto impugnato.<br />	<br />
Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 aprile 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/10/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-10-2012-n-3562/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/10/2012 n.3562</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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