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	<title>3555 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3555 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2015 n.3555</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-3-7-2015-n-3555/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-3-7-2015-n-3555/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2015 n.3555</a></p>
<p>Pres. Scafuri, est. Cestaro C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi &#8211; Società Cooperativa, Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, (Avv. Fabrizio Greco) c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e 1° Circolo Didattico Raffaele Arfè (Avvocatura Distrettuale dello Stato) 1. Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. – Esecuzione di un appalto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-3-7-2015-n-3555/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2015 n.3555</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-3-7-2015-n-3555/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2015 n.3555</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scafuri, est. Cestaro<br /> C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi &#8211; Società Cooperativa, Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, (Avv. Fabrizio Greco) c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e 1° Circolo Didattico Raffaele Arfè (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. – Esecuzione di un appalto di servizi a prestazioni continuate e periodiche – Successivo accordo sindacale avente ad oggetto aumento delle ore di lavoro del personale – Determina un mutamento delle modalità di esecuzione del contratto – Conseguenza – Cognizione del G.O. sulla domanda giudiziale di aumento del prezzo dell’appalto.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Prestazioni continuate e periodiche – Revisione dei prezzi – Carattere imperativo dell’art. 115 D.lgs. 163/2006 – Conseguenze.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Prestazioni continuate e periodiche – Revisione dei prezzi – Applicabilità dell’indice FOI – Ipotesi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso di un appalto per l&#8217;affidamento dei servizi di pulizia di una scuola, l&#8217;accordo sindacale che imponga al consorzio appaltatore di adoperare gli LSU impiegati nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, per 36 ore anziché per 35 ore determina un mutamento delle modalitá di esecuzione del contratto, pertanto la domanda del consorzio appaltatore volta ad ottenere un aumento del prezzo è attratta alla cognizione del giudice ordinario. Nella specie il TAR ha ritenuto non applicabile l&#8217;art. 115 sulla revisione dei prezzi perché tale meccanismo riguarda solo i casi di un aumento del costo di una prestazione immutata rispetto alla fase di gara.</p>
<p>2. L&#8217;art. 115 D.lgs. 163/2006 è una norma imperativa che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie o mancanti nei contratti di appalto di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuata. Per l&#8217;effetto, deve dichiararsi la nullità della clausola limitativa della revisione dei prezzi, contenuta nel contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia delle scuole. (1)</p>
<p>3. Il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle forniture prevede che la revisione sia operata sulla base dei dati forniti dall&#8217;ISTAT sull&#8217;andamento dei prezzi dei beni e servizi ma, nel caso di mancata pubblicazione di tali dati, la revisione dei prezzi va calcolata utilizzando l&#8217;indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) pubblicato ogni mese da ISTAT.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20/8/2008 n. 3994; Sez. V, 16/6/2003 n. 3373; 8 maggio 2002 n. 2461; 19 febbraio 2003 n. 916.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8/5/2002 n. 2461</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 151 del 2015, proposto da:<br />
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi &#8211; Società Cooperativa, Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Fabrizio Greco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcella Caccavale, sito in Napoli alla Via Edoardo Nicolardi, 188; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,<br />
1° Circolo Didattico Raffaele Arfè, in persona del dirigente p.t.,<br />
entrambi rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege, con sede in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>-) dell’illiceità dell&#8217;art.12 del contratto normativo del 28.12.2006 &#8211; accessivo all’appalto relativo al servizio di pulizia nel 1° Circolo Didattico Raffaele Arfè mediante l’utilizzo di lavoratori L.S.U.- con cui si limita il diritto dei ricorrenti alla revisione del prezzo dell’appalto;<br />
-) la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento del compenso revisionale, maggiorato dei previsti interessi moratori;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e del 1° Circolo Didattico Raffaele Arfè;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Consorzio ricorrente ha esposto che con Direttiva n. 92 del 23.12.2006 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha demandato agli Uffici Scolastici Regionali l’effettuazione di gare dirette alla stipula di contratti normativi con i quali regolamentare la fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici mediante l’utilizzo di personale precedentemente impegnato in lavori socialmente utili (LSU); con provvedimento prot. 23980 del 28.12.2006 del Responsabile dell’U.S.R. Campania la fornitura era stata aggiudicata dal R.T.I. ricorrente, che aveva sottoscritto con l’Amministrazione il contratto normativo suddetto.<br />
1.2. Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illiceità dei limiti per la revisione prezzi previsti dall’art. 12 del contratto normativo, del diritto alla revisione del prezzo d’appalto ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e la conseguente condanna dell’intimata amministrazione al pagamento delle somme spettanti a titolo di revisione periodica del corrispettivo dell’appalto relativamente al servizio di pulizia svolto presso il I Circolo Didattico ‘Raffaele Arfè’ di Somma Vesuviana in forza del contratto attuativo.<br />
1.3. È stato chiesto altresì:<br />
-) l’accertamento del diritto ad esigere la maggiorazione di euro 44,12 della retribuzione media mensile pro capite per ciascuno dei lavoratori impiegati in funzione della modifica del parametro orario imposta all’inizio del rapporto a seguito di un accor<br />
-) la liquidazione di una somma pari a complessivi € 60.765,96, comprensiva sia del compenso revisionale vantato sia dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell’incremento dell’orario di lavoro del personale impiegato.<br />
1.4. L’amministrazione si è costituita in giudizio per opporsi al ricorso depositando documentazione.<br />
1.5. All’udienza pubblica del 13 maggio 2015, la causa era trattenuta in decisione.<br />
2.1. Va detto che la questione è nota a questo Tribunale e, in particolare, alla VIII sezione che ha reso diverse pronunce in merito (cfr. sent. n. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 del 9 gennaio 2014 ma anche 887/2015 e 1458/2015).<br />
2.2. In quella sede, il T.A.R. ha ritenuto, da un lato, di accogliere, con Sentenza non definitiva, la domanda limitatamente alla nullità dell’art. 12 del contratto cit. e al riconoscimento del diritto alla revisione dei pressi; dall’altro, si è ritenuto di sollevare di ufficio la questione di giurisdizione relativamente «alla domanda di accertamento e alla declaratoria del diritto della parte ricorrente ad esigere una maggiorazione per l’aggravio del costo del personale in corso di esecuzione del contratto ed in dipendenza dell’aumento della retribuzione media mensile corrisposta ai lavoratori assunti obbligatoriamente per effetto del contratto a causa dell’incremento del parametro orario imposto da 35 a 36 ore settimanali in corso di rapporto» (Sent. 887 e 1458 del 2015). Rispetto a tale questione, infatti, si rilevava trattarsi di una «pretesa patrimoniale insorta nella fase esecutiva del contratto», rinviandosi, quindi, la trattazione (della parte non definita della causa) ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a. onde consentire alle parti di interloquire sul punto.<br />
3.1. In via preliminare, coerentemente con quanto disposto dalle menzionate pronunzie della VIII sezione, va esaminata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di un compenso aggiuntivo per l’aumento dell’orario di lavoro da 35 a 36 ore in ragione di un accordo con le organizzazioni sindacali concluso, anche su indicazione dell’U.S.R. della Campania, successivamente all’aggiudicazione del contratto (cfr. accordo del 30.07.2007, all. 7 prod. ricorrente).<br />
3.2. Tale accordo sarebbe stato, in sostanza, ‘imposto’ al consorzio ricorrente e, come tale, rientrerebbe nell’ampia nozione di cui all’art. 115 cod. appalti (d.lgs. 163/2006) a mente del quale la revisione può essere concessa in relazione ad aumenti di costo dei «<i>beni e servizi sulla base dei dati di cui all&#8217;articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5</i>».<br />
3.3. Le norme di riferimento, in effetti, depongono nel senso che la revisione possa essere concessa in relazione all’aumento del costo di taluni dei fattori della produzione coinvolti nel processo produttivo che è alla base del servizio o del lavoro eseguito per conto dell’amministrazione. Si mira, quindi, come meglio sarà precisato in seguito, a evitare che simili aumenti di costo possano ridondare negativamente sull’appaltatore (che, altrimenti, potrebbe trovarsi a lavorare in perdita o, comunque, con ridotti margini di guadagno) e conseguentemente sul servizio offerto all’amministrazione.<br />
3.4. Tale meccanismo, peraltro, opera in rapporto all’aumento di costo di una prestazione (lavoro o servizio) che resta immutata rispetto a quella fissata nella fase di gara.<br />
3.5. In quest’ultima considerazione, risiede la ragione per cui la domanda in questione non può farsi rientrare nella nozione di ‘revisione dei prezzi’. Nel caso di specie, infatti, si è verificato non tanto un aumento del costo di uno dei fattori della produzione quanto, piuttosto, la modifica di una modalità di esecuzione della prestazione, essendosi previsto, appunto, che i lavoratori L.S.U. impegnati nei servizi di pulizia lavorassero 36 ore anziché 35 (quest’ultimo era il parametro orario di lavoro asseritamente tenuto in considerazione in sede di formulazione dell’offerta). Tanto, va detto, appare essere conforme a quanto disposto dal citato contratto normativo del 28.12.2006 nel quale si prevedeva che l’orario di lavoro fosse compreso tra le 35 e le 40 ore settimanali (art. 4 co. 6 del citato contratto attuativo, all. 2 prod. ricorrente).<br />
3.6. La questione, quindi, attiene senz’altro alla fase esecutiva del contratto &#8211; nella misura in cui si dibatte delle modalità di esecuzione della prestazione e del corrispettivo a essa connesso -, e non alla revisione dei prezzi, che, invece, riguarda, come si è detto, la diversa fattispecie dell’aumento dei costi dei beni e dei servizi impiegati nel processo produttivo sotteso alla prestazione medesima che, tuttavia, non muta nei suoi contorni oggettivi -.<br />
3.7. Esclusa la fattispecie dal perimetro della revisione dei prezzi, per cui opera la giurisdizione esclusiva – estesa anche alla fase successiva alla stipula del contratto &#8211; ai sensi dell’art. 133 co 1 lett. e) n. 2 del c.p.a., resta, pertanto, una mera questione esecutiva che, secondo quanto avviene di norma in tema di riparto di giurisdizione, deve ritenersi affidata alla cognizione del giudice ordinario.<br />
3.8. La domanda volta al riconoscimento di un compenso aggiuntivo per l’aumento dell’orario di lavoro da 35 a 36 ore per i lavoratori coinvolti nel processo produttivo deve, quindi, ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la pretesa in esame potrà essere «riproposta» nel termine di tre mesi dal «passaggio in giudicato» della presente Sentenza (art. 11 co. 2 c.p.a.).<br />
4.1. Tanto premesso in punto di giurisdizione, nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto (in tal senso v. anche sez. VIII di questo Tar Nn. 887 e 1458 del 2015).<br />
4.2. Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 115 del D.Lgs. 163/2006, «<i>tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell&#8217;acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all&#8217;articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5</i>».<br />
4.3. La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell&#8217;affermazione secondo cui l&#8217;art. 115 del D. Lgs. 163/2006 (che riprende la formulazione già contenuta nell &#8216;art. 6 della L. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994, V Sezione, 16 giugno 2003 n. 3373; 8 maggio 2002 n. 2461; 19 febbraio 2003 n. 916): ciò in quanto la clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell&#8217;offerta, potrebbero indurre l&#8217;appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici.<br />
4.4. Per evitare tali inconvenienti, il legislatore ha quindi disposto l&#8217;inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi ed ha contemporaneamente delineato il procedimento istruttorio attraverso cui la stazione appaltante deve determinare l&#8217;entità del compenso revisionale.<br />
4.5. Peraltro, è noto che le disposizioni dell&#8217;art. 6 della L. 24 Dicembre 1993 n. 537 non sono state completamente attuate, visto che, ad esempio, non ha mai concretamente funzionato il meccanismo di rilevazione del costo dei beni e servizi, per cui si applica normalmente il c.d. indice FOI fissato dall&#8217;ISTAT (cfr. Consiglio di Stato n. 3373/2003, 2461/2002, 4801/2002).<br />
4.6. Può pertanto affermarsi che, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa &#8211; relativi a servizi e forniture &#8211; stipulati da amministrazioni pubbliche, la regola ordinaria è quella per cui la revisione prezzi spetta senza alcun margine di alea a danno dell&#8217;appaltatore.<br />
4.7. Nel caso di specie, deve farsi applicazione dei principi innanzi richiamati, atteso che il contratto d&#8217;appalto stipulato tra la parte ricorrente e la stazione appaltante non contemplava alcuna clausola di revisione periodica del prezzo. A tanto consegue che deve dichiararsi la nullità della clausola contrattuale limitativa della revisione dei prezzi (dichiarazione resa possibile dal riconoscimento della giurisdizione esclusiva del G.A. in materia secondo quanto stabilito dall’art. 133 c.p.a. cit.); conseguentemente, la revisione dei prezzi dovrà essere applicata secondo quanto previsto dall&#8217;art. 115 del Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.<br />
4.8. Con riferimento al quantum revisionale, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall&#8217;I.S.T.A.T. sull&#8217;andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti, ma l&#8217;insegnamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che &#8211; a fronte della mancata pubblicazione da parte dell&#8217;Istituto nazionale di statistica di tali dati &#8211; la revisione prezzi debba essere calcolata utilizzando l&#8217;indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T. (ex plurimis: Consiglio di Stato, V Sezione, 8 maggio 2002 n. 2461).<br />
5.1. In ragione di quanto precede, fermo rimanendo il difetto di giurisdizione in merito alla questione precisata nel superiore par. 3, il ricorso va accolto nei sensi appena precisati, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il compenso revisionale, che andrà determinato a cura dell&#8217;amministrazione secondo i principi di diritto di cui in motivazione (accoglimento ex art. 34, quarto comma, cod. proc. amm.) e tenendo conto dell&#8217;importo delle fatture emesse dalla parte ricorrente relative al calcolo della rivalutazione dei canoni sulla base delle variazioni dell&#8217;indice FOI rilevato dall&#8217;ISTAT nonché delle fatture già saldate dalla intimata amministrazione scolastica.<br />
5.2. Le somme così determinate andranno ovviamente maggiorate degli interessi moratori che &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 &#8211; decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e fino all&#8217;effettivo soddisfo.<br />
6. Le spese di lite, in ragione del principio della soccombenza parziale, devono essere compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
A &#8211; dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quanto riguarda la domanda volta al riconoscimento di un compenso aggiuntivo per l’aumento dell’orario di lavoro da 35 a 36 ore accordato ai lavoratori coinvolti nel processo produttivo;<br />
B -sulla domanda di cui al superiore punto A) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione;<br />
C &#8211; accoglie il ricorso in epigrafe, nella parte in cui viene richiesto l’adeguamento periodico, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, dei corrispettivi dovuti, e per l’effetto, dichiara nulla la clausola limitativa di esso e condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme da determinarsi a tal titolo secondo i criteri di cui in motivazione<br />
D – compensa le spese di lite;<br />
E &#8211; ordina che la presente Sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/07/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-3-7-2015-n-3555/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2015 n.3555</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2005 n.3555</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2005-n-3555/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2005-n-3555/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2005-n-3555/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2005 n.3555</a></p>
<p>Pres. Coraggio, est. Donadono Consorzio Campania Fidi e altri (avv. L. M. D’Angiolella) c. Regione Campania (avv.ti A. Bove e R. Panariello), Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Artigiancassa s.p.a. (avv. A. Clarizia) sulla deroga al principio della pubblicità della gara negli appalti da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2005-n-3555/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2005 n.3555</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-8-4-2005-n-3555/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2005 n.3555</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, est. Donadono<br /> Consorzio Campania Fidi e altri (avv. L. M. D’Angiolella) c. Regione Campania (avv.ti A. Bove e R. Panariello), Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Artigiancassa s.p.a. (avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sulla deroga al principio della pubblicità della gara negli appalti da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Carenze documentali – Regolarizzazione – Estensione agli elementi costitutivi dell’offerta – Divieto																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Principio di pubblicità della gara – Deroga – È consentita</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nelle gare d’appalto, la possibilità di procedere alla regolarizzazione di carenze meramente documentali non si può estendere, in ossequio al principio di parità di trattamento tra i concorrenti, all’integrazione di un elemento costitutivo dell’offerta presentata.																																																																																												</p>
<p>2.	In tema di gare d’appalto, è consentito derogare al principio di pubblicità della gara, anche in riferimento all’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta dal bando di gara, quando si debba procedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che le garanzie di imparzialità, correttezza e trasparenza della procedura concorsuale sono soddisfatte dalla facoltà comunque riconosciuta agli interessati di esercitare, se del caso, i diritti di accesso e di partecipazione al procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
sezione prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 888/05 reg. gen. proposto dal</p>
<p><b>Consorzio Campania Fidi</b>, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Rosario Caputo, <b>Confidi PMI Campania s.c. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Lucio Donadio, <b>Consorzio API Napoli Campania Fidi</b>, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Uberto Caiazzo, <b>C.L.A.A.I. Consorzio tra Cooperative Artigiane di Garanzia aderenti alla C.L.A.A.I.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Renato Denicolo, nella qualità di componenti del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese denominato “Intergaranzia Campania” con la partecipazione anche della Unionfidi Piemonte, Interconfidi Nord Est, San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Monte dei Paschi di Siena s.p.a., M.C.C. s.p.a. (ex Mediocredito Centrale), rappresentati e difesi dall’avv. Luigi M. D’Angiolella, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli al viale Gramsci n. 16,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Almerina Bove e Rosanna Panariello, con le stesse elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.</b>, in persona del presidente e legale rappresentante p.t. dott. Luigi Abete, e <b>Artigiancassa s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. avv. Gianfranco Verzaro, rappresentate e difese dall’avv. Angelo Clarizia, con lo stesso elettivamente domiciliate in Napoli al viale Gramsci n. 10 presso lo studio dell’avv. Renato De Lorenzo,</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto dirigenziale n. 11 del 3/12/2004, concernente la selezione dei soggetti gestori delle cinque sezioni provinciali del Fondo Regionale di Garanzia per il finanziamento e medio e lungo termine degli investimenti delle piccole e medie imprese campane operanti nei settori di cui alla sezione II del Complemento di programmazione al P.O.R. Regione Campania 2000-2006; dei verbali di gara; del provvedimento di aggiudicazione al costituendo raggruppamento tra Banca Nazionale del Lavoro (mandataria), Artigiancassa ed ICCREA Banca; del bando di gara e della delibera di Giunta regionale n. 1512 del 29/7/2004; nonché di ogni altro atto connesso comunque lesivo;</p>
<p>sui motivi aggiunti proposti dai ricorrenti</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto dirigenziale n. 3 del 10/2/2005, recante l’aggiudicazione definitiva;</p>
<p> sul ricorso incidentale proposto dalle società controinteressate,</p>
<p>per l’annullamento<br />
del punto 6.1 del bando di gara nella parte in cui consente l’ammissione dei confidi privi del requisito dell’iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 107 del d. lgs. n. 385 del 1993;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale delle società controinteressate;<br />
visti i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla camera di consiglio del 23/3/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;</p>
<p>	ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;<br />	<br />
	premesso che i confidi ricorrenti, partecipanti come costituendo raggruppamento alla selezione bandita dalla Regione per l’affidamento della gestione delle sezioni provinciali del Fondo Regionale di Garanzia, contestano la propria esclusione dalla gara e l’aggiudicazione in favore del raggruppamento BNL-Artigiancassa-ICCREA, unico concorrente rimasto;<br />	<br />
	rilevato che l’impugnata determinazione di esclusione è motivata da:<br />	<br />
&#8211; presentazione delle scatole contenenti la documentazione e l’offerta prive di alcuna controfirma di chiusura;<br />
&#8211; presentazione dell’offerta economica firmata dal solo rappresentante della Unionfidi Piemonte, quale capofila del costituendo raggruppamento, e mancante della firma dei legali rappresentanti di tutte le altre imprese;<br />
&#8211; presentazione della domanda di partecipazione con modalità non conformi al bando ed inidonee a garantire la sicurezza e riservatezza;<br />
&#8211; presentazione nell’offerta tecnica e organizzativa di documenti non firmati da alcuno o firmati dal solo rappresentante della Unionfidi Piemonte;<br />
	considerato che:<br />	<br />
&#8211; il punto 7.4 del bando di gara espressamente prevede che “l’offerta … dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara o, nel caso di raggruppamento di imprese, da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti fa<br />
&#8211; i ricorrenti deducono che tale prescrizione, genericamente riferita alla “offerta”, riguarderebbe la sottoscrizione della sola domanda di partecipazione alla gara, o comunque sarebbe da intendere in tal senso, nel caso di dubbio, secondo i principi di t<br />
	considerato che:<br />	<br />
&#8211; la norma del bando, peraltro conforme al dettato dell’art. 11 del d. lgs n. 157 del 1995, richiede che l’offerta congiunta sia sottoscritta da tutte le imprese comprese nel costituendo raggruppamento;<br />
&#8211; tale prescrizione comprende l’offerta economica, che contiene appunto le condizioni impegnative, sul piano negoziale, per le imprese partecipanti alla gara;<br />
&#8211; la non equivocità della disposizione in esame esclude l’applicazione dei canoni ermeneutici invocati dai ricorrenti;<br />
&#8211; la possibilità di procedere alla regolarizzazione di carenze meramente documentali non si può estendere, in ossequio al principio di parità di trattamento tra i concorrenti, all’integrazione di un elemento costitutivo dell’offerta presentata;<br />
&#8211; il bando di gara contempla espressamente l’aggiudicazione pur in presenza di una sola offerta valida;<br />
	ritenuto pertanto che, in presenza di una valida ragione di sé sola sufficiente a precludere l’ammissione alla gara, non emerge un interesse concreto dei ricorrenti alla contestazione degli ulteriori motivi posti a sostegno dell’impugnata esclusione;<br />	<br />
	considerato, per quanto riguarda le censure dedotte dai ricorrenti contro il procedimento di gara nel suo complesso (per la violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, la formulazione da parte della commissione giudicatrice di criteri di analisi delle offerte, nonché la violazione del principio di continuità e concentrazione della gara), che le doglianze (anche a prescindere da ogni considerazione sulla loro ammissibilità, tenuto conto delle circostanze evidenziate nel ricorso incidentale, tali da escludere la sussistenza di un concreto interesse strumentale alla ripetizione della gara) si rivelano comunque infondate nel merito, in quanto:<br />	<br />
&#8211; la deroga al principio di pubblicità della gara deve ritenersi consentita, anche per quanto attiene all’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta dal bando di gara, quando si debba procedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’o<br />
&#8211; la commissione di gara si è limitata a predisporre appositi “format e check list”, secondo quanto risulta dagli atti di causa, attenendosi ai criteri di valutazione delle offerte così come previsti dal punto 11 del bando;<br />
&#8211; le operazioni di gara si sono svolte in un arco di tempo (con otto riunioni effettuate dal 10 al 30/11/2004) che non risulta manifestamente sproporzionato rispetto alla natura ed alle esigenze del procedimento;<br />
	rilevato che l’infondatezza del ricorso principale comporta l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnativa proposta con il ricorso incidentale, tendente a precludere l’ammissione in gara dei confidi ricorrenti, in quanto privi dell’iscrizione all’elenco speciale di cui agli artt. 155 e 107 del d. lgs. n. 385 del 1993;<br />	<br />
ravvisato che le spese di giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti principali in base al principio della soccombenza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 888/05 e dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale.<br />
Condanna il Consorzio Campania Fidi, il Confidi PMI Campania, il Consorzio API Napoli Campania Fidi ed il C.L.A.A.I. Consorzio tra Cooperative Artigiane di Garanzia aderenti alla C.L.A.A.I., in solido al pagamento delle spese di causa in favore della Regione Campania nella misura di euro 1.000,00 (mille/-) e di B.N.L. e Artigiancassa, nella misura di euro 1.000,00 (mille/-).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 23 marzo 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giancarlo Coraggio	&#8211;			Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono		&#8211;		consigliere  estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro		&#8211;		referendario</p>
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