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	<title>3535 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3535 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.3535</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-10-2010-n-3535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-10-2010-n-3535/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.3535</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore. sull&#8217;affermazione che, ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria, la certificazione di qualità faccia riferimento al sistema gestionale complessivo dell&#8217;azienda Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Dimezzamento – Certificato di qualità – Riferimento &#8211; Al sistema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-10-2010-n-3535/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.3535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-10-2010-n-3535/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.3535</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;affermazione che, ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria, la certificazione di qualità faccia riferimento al sistema gestionale complessivo dell&#8217;azienda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Dimezzamento – Certificato di qualità – Riferimento &#8211; Al sistema gestionale complessivo dell’azienda.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria, deve escludersi che l’efficacia del certificato di qualità sia condizionata all’elencazione dettagliata delle singole denominazioni delle categorie in termini coincidenti con quelle indicate nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, poiché la certificazione di qualità è normalmente riferita al sistema gestionale complessivo dell’azienda e, pertanto, in assenza di specifiche limitazioni, comprende tutti i processi di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l’attestazione SOA.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2010, proposto dalla<br />	<br />
<b>Società Cooperativa Braccianti Riminese</b>, in proprio e quale mandataria del raggruppamento con Società Cooperativa San Martino e E.Co.Tec. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Di Natale, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Guido De Ruggiero, 9; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Giovinazzo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Fedele Bellacosa Marotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Imbriani, 91; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del verbale di gara del 29.7.2010, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara di appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di consolidamento della fascia costiera e della costa rocciosa nel Comune di Giovinazzo;<br />	<br />
della comunicazione prot. n. 18449 del 29.7.2010, di esclusione della ricorrente;<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Vito Di Natale e Fedele Bellacosa Marotti;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato che il paragrafo III.1.1) del bando di gara prescriveva la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori “<i>… fermo quanto previsto dall’art. 40, comma 7, del D.Lvo 163/2006</i>” e che l’a.t.i. ricorrente ha allegato una cauzione dimezzata ed è stata esclusa sul rilievo che “<i>… la capogruppo mandataria Soc. Coop. Braccianti Riminese ha esibito certificazione di qualità non corrispondente per tipologia a quella dei lavori posti in gara</i>”;<br />	<br />
Rilevato che l’art. 40, settimo comma, del Codice dei contratti pubblici dispone che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del dimezzamento della cauzione provvisoria;<br />	<br />
Rilevato altresì che l’art. 75, settimo comma, del Codice stabilisce che l’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la sopradetta certificazione del sistema di qualità e che, per fruire del beneficio, l’operatore segnala nell’offerta il possesso del requisito, documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti;<br />	<br />
Considerato che il ricorso verte su unica questione di diritto, occorrendo decidere se sia necessario che il certificato di qualità menzioni espressamente le categorie delle lavorazioni oggetto della gara (come ritenuto dalla stazione appaltante), ovvero se possa invece ritenersi sufficiente una certificazione ascritta al sistema gestionale complessivo dell’azienda, indipendentemente dall’indicazione delle singole categorie di lavorazioni di cui all’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000 per le quali l’impresa ha conseguito le corrispondenti attestazioni SOA;<br />	<br />
Ritenuto, al cospetto del tenore letterale delle norme di legge, di dover aderire all’interpretazione più conforme al <i>favor partecipationis</i>, secondo la quale deve escludersi che, ai fini considerati, l’efficacia del certificato di qualità sia condizionata all’elencazione dettagliata delle singole denominazioni delle categorie in termini coincidenti con quelle indicate nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, poiché la certificazione di qualità è normalmente riferita al sistema gestionale complessivo dell’azienda e, pertanto, in assenza di specifiche limitazioni, comprende tutti i processi di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l’attestazione SOA (cfr., in tal senso, l’art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 34 del 2000);<br />	<br />
Ritenuto pertanto di dover condividere l’orientamento già formatosi in giurisprudenza nel vigore della legge n. 109 del 1994 (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 6 giugno 2005 n. 1181, riferita a fattispecie analoga a quella in esame); <br />	<br />
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l’impugnativa ed annullare il provvedimento di esclusione, con compensazione delle spese processuali (sussistendo obiettive incertezze interpretative sulla questione dedotta);</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il verbale di gara del 29.7.2010, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-10-2010-n-3535/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.3535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.3535</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-24-4-2008-n-3535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-24-4-2008-n-3535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.3535</a></p>
<p>Pres. TOSTI Est. MODICA DE MOHAC Italica Virtus s.r.l. (Avv.ti G. Valeri e A. Stoppa) c./ Comune di Roma (Avv. R. Murra) e Regione Lazio (Avv. E. Caprio). sull&#8217;insussistenza di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio in mancanza della previsione di una specifica opera pubblica o di P.U. nello strumento urbanistico o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-24-4-2008-n-3535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.3535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-24-4-2008-n-3535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.3535</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. TOSTI Est. MODICA DE MOHAC<br /> Italica Virtus s.r.l. (Avv.ti G. Valeri e A. Stoppa) c./ Comune di Roma (Avv. R. Murra) e Regione Lazio (Avv. E. Caprio).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio in mancanza della previsione di una specifica opera pubblica o di P.U. nello strumento urbanistico o pianificatorio di &nbsp;mera &ldquo;zonizzazione&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio – Condizioni – Ragioni.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio – Art. 9 T.U. Espropriazione – Durata – Limiti.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Vincolo di inedificabilità preordinato all’esproprio – Trasferimento dello jus aedificandi alla P.A. – Mancanza di atti ablatori – Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La mera inclusione di aree in un piano di zona relativo alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare non costituisce dato decisivo di preordino all’esproprio, posto che la finalità insite nella normativa in materia di alloggio in favore dei lavoratori e delle classi meno abbienti possono essere realizzate anche in forme di edilizia assistita o agevolata, senza trasferimento dei terreni ad amministrazioni o enti pubblici. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), emerge chiaramente che il vincolo “preordinato” all’espropriazione sorge sempre ed imprescindibilmente in funzione della realizzazione di una determinata opera pubblica o di pubblica utilità; il che significa che se lo strumento urbanistico o pianificatorio di riferimento non prevede alcun intervento specifico, limitandosi &#8211; invece &#8211; ad ipotizzare astrattamente (ed in funzione puramente programmatica) mere possibilità (e dunque eventualità), non può sorgere alcun vincolo in funzione espropriativa, costituendo questa pura e semplice operazione di “zonizzazione” (inserimento di determinate aree in zone con destinazione urbanistica omogenea).</p>
<p>2. Il vincolo di inedificabilità, preordinato all’esproprio, non ha durata illimitata nel tempo, in quanto l’art. 9 del TU sull’espropriazione (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) ha espressamente stabilito che “se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6.6.2001 n.380”, recependo peraltro un orientamento pacifico della giurisprudenza, secondo cui “dopo la scadenza del termine quinquennale di durata dei vincoli di inedificabilità previsti da un piano regolatore generale, alle aree rimaste prive di destinazione si applica la disciplina dettata dalla legge per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali (art.4, ultimo comma, della L. 28 gennaio 1977 n. 10)” (1).</p>
<p>3. Dalla circostanza che una determinata area ricorrente sia stata assoggetta ad un vincolo preordinato all’espropriazione per la realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare non deriva affatto la conseguenza che lo jus aedificandi inerente al diritto di proprietà si sarebbe trasferito sull’Amministrazione, in mancanza di un qualsiasi provvedimento ablatorio (che fosse anche indirettamente diretto a tale scopo) e in mancanza di un qualsiasi provvedimento volto ad avviare il procedimento espropriativo  (e di un atto idoneo ad evidenziare la pubblica utilità dell’opera alla quale si pretende di asservire l’area da acquisire): non si vede infatti la ragione per la quale il relativo jus aedificandi dovrebbe essere stato “scorporato” dal diritto di proprietà sul terreno e trasferito al  (rectius: acquisito dal)  Comune.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  Cons. St. Ad. Plen., n. 7 del 1984; Cons. St., 3 marzo 2003 n. 1172; TAR Lazio, Sez. I, 17 aprile 2003 n. 3533.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio in mancanza della previsione di una specifica opera pubblica o di P.U. nello strumento urbanistico o pianificatorio di  mera &#8220;zonizzazione&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE II^  &#8211;</b></p>
<p>composto dai Signori: CONS. DOTT. LUIGI TOSTI, PRESIDENTE; CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE; CONS. DOTT. STEFANO TOSCHEI, COMPONENTE<BR><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. reg. gen.49-2005, proposto dalla<br />
<b>società ITALICA VIRTUS S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Valeri ed Alfredo Stoppa, presso lo studio dei quali, in Roma, Via Pasubio n.2, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Roma</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Rodolfo Murra, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	la <b>Regione Lazio</b> in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall’Avv. Elisa Caprio, unitamente alla quale elegge domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale, in Roma, Via  Marcantonio Colonna n.27;  																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
della delibera della Giunta Regionale Lazio n.856 del 10.9.2004, pubblicata in S.O. n.1 al B.U.R.L. n.30 del 30.10.2004, che ha approvato la Variante al P.R.G. del Comune di Roma (denominata “Piano delle Certezze”; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, fra i quali: a) la delibera di C.C. di Roma 29.5.1997 n.92, di adozione della Variante; b) la delibera di CC di Roma 9.11.2000 n.176, recante controdeduzioni alle osservazioni, nella parte in cui ha respinto l’osservazione della ricorrente; c) la delibera di C.C. di Roma, n.203 del 14.9.1995.</p>
<p>Visti gli atti depositati dal ricorrente;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;<br />
uditi, alla pubblica udienza del 20.2.2008, l’avv. M. Stoppa e l’avv. E. Caprio;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La società ricorrente è proprietaria in Roma (loc. Magliana) di un comprensorio di circa 16 Ha (identificato nel NCEU al fg.759, partt.1, 31, 32, 33, 46, 91, 92, 93, 94, 100, 103, 116, 118, 126, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, ed al fg.771, partt. 290, 292, 302, 304), destinato dal vigente P.R.G. comunale a  zona “E3 – Piani di zona ex L. n.167/1962”. <br />
Il Comprensorio è parzialmente inserito nel perimetro provvisorio della Riserva naturale denominata “Tenuta dei Massimi”, istituita con L. reg. n.29 del 1997 (art.44).<br />
Con delibera CC n.92 del 29.5.1997 (Variante al P.R.G., c.d. “Piano delle Certezze”), la destinazione di zona del Comprensorio è stata mutata in “N – Verde Pubblico”.<br />
La citata delibera è stata impugnata dalla società con ricorso innanzi a questo TAR (RG 17100-1997).<br />
Ad ogni buon conto, con nota di osservazioni del  31.10.1997 (acquisita con n. prot. 409/1997), la società ha anche chiesto l’applicazione dell’istituto della c.d. “compensazione edificatoria”, introdotto dalla citata Variante, manifestando a tal fine la disponibilità a cedere gratuitamente la propria area al Comune, previo trasferimento dell’indice di edificabilità della stessa su altra area (c.d. “trasferimento di cubatura edificabile”). A sostegno della richiesta, la società ha rappresentato, tra l’altro, che con l’ordine del giorno n.24 del 26.4.1997 il Consiglio Comunale di Roma, nell’ambito delle consultazioni  con la Regione (previste dall’art.22 della L. n.394 del 1991), l’aveva ritenuta ammissibile.<br />
Ciò nondimeno, con la successiva delibera di C.C. n.176 del 9.11.2000, l’Amministrazione comunale ha respinto la richiesta della società ricorrente ritenendo che essa contrasti con i principii informatori del Piano delle Certezze; ed affermando, in funzione motivazionale, che “la compensazione non ha interessato quelle aree cancellate aventi destinazione sia pure edificabile, ma pubbliche, quali le sottozone M1, M3 E3, in quanto essendo sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio il diritto edificatorio appartiene all’Amministrazione pubblica”.<br />
La destinazione a Zona “N – Verde Pubblico” per il terreno in questione è stata poi confermata dalla delibera della Giunta Regionale del Lazio n.856 del 10.9.2004 (con cui la Variante è stata approvata).<br />
Nel chiedere l’annullamento dei citati provvedimenti di adozione ed approvazione della Variante denominata “Piano delle Certezze”, nella parte che la concerne, la società ricorrente lamenta:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della L. n.1150 del 1942, dell’art.9 del D.P.R. n.327 del 2001, dell’art.35 della L. n.865 del 1971, ed eccesso di potere per carenza dei presupposti ed illogicità;<br />
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della L. n.1150 del 1942 e del DM 1444 del 1968, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.<br />
Ritualmente costituitesi, sia la Regione Lazio che il Comune di Roma hanno eccepito l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
Infine, all’udienza del 20.2.2008, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione e quest’ultima  definitivamente assunta nella camera di consiglio del  5.3.2008.</p>
<p><b></p>
<p align=center>D I R I T T O</p>
<p></b></p>
<p>1.	Il ricorso è in parte fondato; e va accolto nei limiti e nei sensi di seguito indicati.																																																																																												</p>
<p>1.1.	Con il primo mezzo di gravame la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della L. n.1150 del 1942, dell’art.9 del D.P.R. n.327 del 2001, dell’art.35 della L. n.865 del 1971, ed eccesso di potere per carenza dei presupposti ed illogicità, deducendo: <br />	<br />
&#8211;	che erroneamente l’Amministrazione comunale ha ritenuto che l’area per cui è causa fosse gravata da un “vincolo preordinato all’esproprio”, finalizzato alla realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare;<br />	<br />
&#8211;	che parimenti erroneamente l ‘Amministrazione ha ritenuto che detta area fosse totalmente priva di capacità edificatoria;<br />	<br />
&#8211;	e che pertanto l’impugnato provvedimento di diniego della invocata “compensazione edificatoria perequativa” è illegittimo in quanto fondato su presupposti (quelli sopra indicati) errati e, conseguentemente, su una inesatta valutazione.<br />	<br />
L’articolata doglianza merita accoglimento.<br />
Il Comune di Roma ha negato alla ricorrente la invocata “compensazione edificatoria” affermando:<br />
a)	che le zone per le quali essa è stata richiesta risultavano già (s’intende: al momento dell’approvazione della Variante denominata “Piano delle certezze”) “sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio”; e ciò in quanto esse erano destinate ad un intervento di edilizia economica e popolare;<br />	<br />
b)	e che pertanto il diritto edificatorio (jus aedificandi) apparteneva ormai (rectius: era ormai stato trasferito ex lege) alla stessa Amministrazione (che ben poteva disporne, limitandolo senza con ciò determinare alcun pregiudizio a carico dei privati proprietari del suolo).<br />	<br />
Ma entrambe le osservazioni del Comune &#8211; tanto la premessa (secondo cui le zone erano state sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio), quanto la conclusiva conseguenza (che lo jus edificandi era ormai vanificato)  &#8211; non possono essere condivise.</p>
<p>1.1.1.     Quanto alla prima, per i seguenti due ordini di ragioni.</p>
<p>1.1.1.1. L’Amministrazione comunale non ha fornito alcuna prova documentale a sostegno dell’affermazione &#8211; rimasta puramente assertiva &#8211; secondo cui l’area in questione era assoggetta, al momento della Variante, ad un vincolo preordinato all’espropriazione. <br />
Come è noto infatti la mera inclusione di aree in un piano di zona non costituisce dato decisivo di preordino all’esproprio, posto che la finalità insite nella normativa in materia di alloggio in favore dei lavoratori e delle classi meno abbienti possono essere realizzate anche in forme di edilizia assistita o agevolata, senza trasferimento dei terreni ad amministrazioni o enti pubblici.<br />
Né è stata in grado di smentire la circostanza &#8211; allegata dalla ricorrente come argomento volto a corroborare la opposta tesi &#8211; che nel II° PEEP del Comune di Roma (approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera  n.7387 del 1987) la predetta area non risulta inclusa fra quelle da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare.<br />
Sicchè l’argomentazione della Difesa del Comune secondo cui “il fondo della ricorrente, da anni assoggettato interamente a vincolo espropriativo (perché destinato ad ospitare un intervento di edilizia popolare), non s’è visto incidere in maniera peggiorativa dalla Variante del 1997 e dal nuovo PRG, che lo hanno solo inserito all’interno del Sistema ambientale” (Cfr. pag 2 della memoria del 4.6.2007), appare &#8211; nel contesto processuale sopra descritto &#8211; apodittica e poco conducente.<br />
Ed invero la circostanza che il fondo della ricorrente sia stato illo tempore &#8211; “da anni”, come candidamente affermato nel passo sopra riportato &#8211;  “destinato ad ospitare un intervento di edilizia popolare” non è sufficiente a dimostrare (ed in effetti non prova affatto) che esso fosse effettivamente gravato da un formale “vincolo preordinato all’esproprio”; né, comunque, che tale preteso vincolo gravasse ancora sull’area al momento dell’approvazione della Variante.<br />
Dal comb. disp. degli artt. 9 e 10 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 8.6.2001 n.327), emerge chiaramente che il vincolo “preordinato” all’espropriazione sorge sempre ed imprescindibilmente in funzione della realizzazione di una determinata opera pubblica o di pubblica utilità; il che significa che se lo strumento urbanistico o pianificatorio di riferimento non prevede alcun intervento specifico (anche se minimale, come consentito dall’art. 1 della citata legge), limitandosi &#8211; invece &#8211; ad ipotizzare astrattamente (ed in funzione puramente programmatica) mere possibilità (e dunque eventualità), non può sorgere alcun vincolo in funzione espropriativa.<br />
La pura e semplice operazione di “zonizzazione” (consistente nell’inserimento di determinate aree in zone con destinazione urbanistica omogenea) non può &#8211; in altri termini &#8211; di per sé far sorgere alcun vincolo preordinato all’espropriazione: essa, infatti, è diretta esclusivamente ad indicare la tipologia di interventi edificatori consentiti (e dunque assentibili) nella zona (e, conseguentemente, ad introdurre il divieto di realizzare determinati tipi di interventi edilizi e l’obbligo di conformare l’attività edilizia per la quale si chiede la concessione alle specifica disciplina).<br />
Nel settore degli interventi di edilizia economica e popolare, ciò è confermato dall’art.4 della L. 18.4.1962 n.167  (recante disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare); norma che prevede che il c.d. “Piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico”, debba contenere una serie di elementi progettuali e di indicazioni specifiche da cui si desumano con precisione la tipologia e l’ubicazione dell’insediamento abitativo e delle pertinenze, nonché delle altre opere pubbliche e di interesse pubblico che l’Amministrazione intende realizzare. Ed è evidente che tale operazione progettuale serve proprio a distinguere l’astratta azione programmatica di zonizzazione, dalla più concreta ed efficace attività pianificatoria volta all’assunzione di scelte determinate di politica territoriale che implicano l’adozione di provvedimenti ablatori su beni specifici. <br />
Appare dunque evidente che tra la semplice indicazione cartografica delle aree destinate (rectius: destinabili) all’edilizia economica e popolare &#8211; operazione che, lo si ribadisce, integra una fattispecie di semplice “zonizzazione” &#8211; e l’attività pianificatoria descritta e prevista dalla norma in ultimo citata, corre una differenza sostanziale: soltanto quest’ultima è assistita da quello standard di progettualità che l’art.10 del TU sull’espropriazione richiede perché possa risultare effettivamente “apposto”, su un oggetto specifico concretamente individuato in ragione di un interesse pubblico sufficientemente evidenziato, un vincolo preordinato all’espropriazione.<br />
Le superiori osservazioni si conformano, del resto, ad un consolidato orientamento della giurisprudenza, la quale &#8211; al riguardo &#8211; afferma:<br />
&#8211;	che “per vincolo preordinato all’esproprio può intendersi solamente quello che sia immediatamente e direttamente finalizzato all’espropriazione del bene” (Cass. I^, 21.3.2000 n.3307);<br />	<br />
&#8211;	che vincoli preordinati all’esproprio sono solamente quelli che “discendono dalle specifiche prescrizioni (cfr. art.2 della L. n.1187 del 1968) riguardanti singoli immobili interessati alla realizzazione di opere pubbliche previste nel piano a da particolari disposizioni di legge (ovvero precisate in appositi provvedimenti amministrativi) da effettuare nell’interesse della collettività,  che, nell’ambito della programmazione e pianificazione urbanistica, intervengono in un momento logicamente successivo a quello della zonizzazione del territorio, perché corrispondente ad ulteriori vicende collegate all’emersione di nuovi e specifici interessi pubblici, variamente accertati con appositi provvedimenti amministrativi” (Cass. I^, 26.2.2004 n.3838);<br />	<br />
&#8211;	nonchè, ciò che qui maggiormente interessa per l’attinenza con la questione dedotta in giudizio, che la mera zonizzazione “pur comportando l’imposizione di prescrizioni relativa alla tipologia ed alla volumetria dei singoli edifici, non implica il sorgere di alcun vincolo preordinato all’espropriazione, neppure in relazione alle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, per le quali tale effetto si determina solamente con l’approvazione del P.E.E.P. ovvero, nei Comuni che non dispongono di tale strumento urbanistico, con l’approvazione della localizzazione del programma costruttivo nell’ambito delle zone residenziali del piano regolatore o del programma di fabbricazione” (Cass., I^, 21.3.2000 n.3307; conformi: Cass., 28.11.1996 n.10575; Id., 27.6.1997 n.5758).  <br />	<br />
Sicchè, tornando alla fattispecie concreta e concludendo sul punto, va affermato che &#8211; contrariamente a quanto la Difesa del Comune mostra di credere &#8211; la generica previsione di destinare l’area per cui è causa “ad ospitare un intervento di edilizia popolare” (previsione contenuta nel PRG prima della Variante),  non può essere considerata equivalente a quello specifico provvedimento di “apposizione su un bene del vincolo preordinato all’espropriazione”, costitutivo di effetti concretamente ablativi, al quale si riferisce il citato art. 10 del TU sull’espropriazione.</p>
<p>1.1.1.2.  Ma v’è anche un’altra ragione per la quale il ragionamento dell’Amministrazione (rectius: la “premessa” sulla quale essa ha basato il ragionamento che ha condotto al rigetto dell’istanza della ricorrente), non regge.<br />
Quand’anche si ritenesse che l’area della ricorrente fosse stata assoggettata a vincolo di inedificabilità, preordinato all’esproprio, in conseguenza della semplice zonizzazione operata dal PRG &#8211; ciò che comunque è da escludere, per quanto precedentemente osservato &#8211; non potrebbe non rilevarsi che alla data di adozione della Variante per cui è causa, detto vincolo sarebbe già risultato abbondantemente scaduto.<br />
L’art. 9 del TU sull’espropriazione (DPR 8.6.2001 n.327) ha ormai espressamente stabilito, recependo un orientamento pacifico della giurisprudenza, che “se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’art.9 del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6.6.2001 n.380”. <br />
Ma anche prima dell’entrata in vigore di tale norma, la giurisprudenza aveva già chiarito, sulla scorta dei principii generali, che “dopo la scadenza del termine quinquennale di durata dei vincoli di inedificabilità previsti da un piano regolatore generale, alle aree rimaste prive di destinazione si applica la disciplina dettata dalla legge per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali (art.4, ultimo comma, della L. 28.1.1977 n.10)” (CS AD.PL. n.7/1984; inoltre: CS, 3.3.2003 n.1172; TAR Lazio, I^, 17.4.2003 n.3533). <br />
E poiché la precedente delibera di approvazione dello strumento risale all’ormai lontano 1979 (trattasi, nella specie, della delibera n.679 del 1979 della Giunta Regionale del Lazio, di approvazione della c.d. Variante Generale al PRG) e, nella parte che qui interessa, è rimasta inattuata (posto che da allora non è stato adottato alcun provvedimento volto a darvi concreta esecuzione, né comunque approvato il Piano prescritto dall’art.1 della L. n.167 de 1962), deve trarsi la conclusione che la destinazione a zona E3 non è più efficace &#8211; essendo automaticamente decaduta, per il decorso del quinquennio, la disposizione di piano che la aveva programmaticamente indicata &#8211; fin dal 1984; anno dal quale, in conformità al principio giurisprudenziale testè illustrato, l’indice di edificabilità della zona si è nuovamente attestato su quello minimale (0,03 mc x mq) posto, in via generale, dall’art.4, ultimo comma, della L.n.10 del 1977 per le situazioni non altrimenti regolate.<br />
Il che significa che alla data di approvazione della c.d. “variante delle certezze” nell’area di proprietà della ricorrente, estesa circa sedici ettari, era possibile &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dal Comune &#8211; realizzare interventi edificatori per quasi seimila metri cubi.</p>
<p>1.1.2.	 Neanche la seconda argomentazione su cui il Comune ha basato l’impugnato diniego &#8211; secondo cui alla data di adozione della c.d. “Variante delle certezze” il diritto edificatorio apparteneva ormai (rectius: era ormai stato trasferito ex lege) alla stessa Amministrazione (che ben poteva disporne, limitandolo senza con ciò determinare alcun pregiudizio a carico dei privati proprietari del suolo) &#8211; può essere condivisa.<br />	<br />
E ciò, ancora una volta, per un duplice ordine di ragioni.</p>
<p>1.1.2.1.  Innanzitutto in quanto tale osservazione costituisce la conseguenza di una premessa &#8211; quella secondo cui  l’area sarebbe stata soggetta ad un vincolo di inedificabilità preordinato all’espropriazione &#8211; che, per quanto rilevato nel Capo 1.1.1, si è dimostrata inesatta. E poiché ad una premessa errata non può che conseguire un’errata conclusione, l’intera argomentazione dell’Amministrazione appare insanabilmente viziata.</p>
<p>1.1.2.2.  La seconda ragione per la quale l’argomentazione del Comune non regge, è che dalla premessa secondo cui l’area della ricorrente sarebbe stata assoggetta ad un vincolo preordinato all’espropriazione per la realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare &#8211; comunque errata, lo si ribadisce, per tutto quanto osservato nel Capo 1.1.1 &#8211; non deriva affatto la conseguenza che lo jus aedificandi inerente al diritto di proprietà si sarebbe trasferito sull’Amministrazione (la quale lo avrebbe acquisito già da tempo anteriore alla data di approvazione della c.d. “variante delle certezze).<br />
E’ vero, invece, esattamente il contrario.<br />
La previsione della realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare sull’area in questione, ne attesta inequivocabilmente la sua vocazione edificatoria.<br />
E non si vede la ragione per la quale il relativo jus aedificandi dovrebbe essere stato “scorporato” dal diritto di proprietà sul terreno e trasferito al  (rectius: acquisito dal)  Comune, in mancanza di un qualsiasi provvedimento ablatorio (che fosse anche indirettamente diretto a tale scopo); e, per di più, in mancanza di un qualsiasi provvedimento volto ad avviare il procedimento espropriativo  (e di un atto idoneo ad evidenziare la pubblica utilità dell’opera alla quale si pretende di asservire l’area da acquisire).</p>
<p>1.1.3.	Sicchè, in definitiva, non resta che affermare:<br />	<br />
&#8211;	che non è esatto che al momento dell’approvazione della c.d. “Variante delle certezze” &#8211; delibera paradossalmente così denominata &#8211; l’area della ricorrente fosse gravata da un vincolo preordinato all’espropriazione;<br />	<br />
&#8211;	che non è esatto che lo jus aedificandi inerente al diritto di proprietà dell’area in questione era stato, a quel momento, già “scorporato” da essa ed acquisito dal Comune;<br />	<br />
&#8211;	che, conseguentemente, non è esatto che il mutamento di destinazione dell’area in questione, trasformata da area a vocazione edificatoria a “verde pubblico” (con indice di edificabilità pari a zero), non abbia cagionato un pregiudizio economico attuale e concreto alla ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	e che, pertanto, illegittimamente l’Amministrazione comunale ha negato alla ricorrente l’invocata “compensazione edificatoria”, avendo fondato tale diniego su presupposti di fatto e di diritto obiettivamente errati.<br />	<br />
Ciò che andava verificato in sede di valutazione della domanda di “compensazione edificatoria”, era se l’adozione della Variante in questione avesse, o meno, cagionato una modifica della destinazione dell’area tale da produrre una riduzione dell’indice di edificabilità già esistente &#8211; e concretamente applicabile &#8211; in base al precedente strumento urbanistico (o alle norme applicabili per effetto dello stesso).<br />
E poiché nella fattispecie dedotta in giudizio ciò è avvenuto, perché la ricorrente si è vista ridurre (praticamente a zero) l’indice di edificabilità precedentemente praticabile (e dunque si è vista ledere una posizione già acquisita), non v’era motivo per negarle la invocata compensazione edilizia (e cioè per negarle di trasferire la potenzialità edificatoria inerente la sua area su un’altra area, o porzione di area, di sua proprietà).</p>
<p>1.2.	Appare evidente, però &#8211; e solamente entro tali limiti la pretesa della ricorrente è accoglibile &#8211;  che l’indice di edificabilità e la potenzialità edificatoria “trasferibili” su un’altra area, sono solamente quelli “minimali” stabiliti, in via residuale, dall’art.9 del TU sull’edilizia (per i terreni non soggetti a specifica regolamentazione urbanistico-edilizia).<br />	<br />
Come già rilevato, infatti, alla data di approvazione della Variante delle certezze, la previsione di zona secondo cui l’area sarebbe stata destinata alla realizzazione di interventi di edilizia economica ed abitativa  (con conseguente aumento della potenzialità edificatoria e del relativo valore economico) era già decaduta, con la conseguenza che la vocazione edificatoria dell’area era tornata ad essere quella  “minima” stabilita dalla norma testè citata.<br />
2.	In considerazione delle suesposte osservazioni il ricorso va accolto in parte, nei sensi e nei limiti  indicati in motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti in cui hanno negato alla ricorrente la invocata “compensazione edificatoria”; e salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare conformandosi agli enunciati principii di diritto.<br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive €.5.000, oltre I.V.A. e C.P.A.;</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. II^ ,  accoglie in parte il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti in cui hanno negato alla ricorrente la invocata “compensazione edificatoria”; e salvi gli ulteriori provvedimenti da adottare in conformità agli enunciati principii di diritto.<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, nella misura indicata in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 20.2.2008 e del  5.3.2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-24-4-2008-n-3535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.3535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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