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	<title>352 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>352 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/12/2020 n.352</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-12-2020-n-352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-12-2020-n-352/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/12/2020 n.352</a></p>
<p>&#34;Il parere privo di lesività : una concettualizzazione in parte da rivedere almeno rispetto a quelli relativi alla carriera del magistrato. &#34; Nota a CdS n. 7694 del 4 dicembre 2020 di Alessandro Pagano &#34;Il parere privo di lesività : una concettualizzazione in parte da rivedere almeno rispetto a quelli relativi alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-12-2020-n-352/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/12/2020 n.352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-12-2020-n-352/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/12/2020 n.352</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>&quot;Il parere privo di lesività : una concettualizzazione in parte da rivedere almeno rispetto a quelli relativi alla carriera del magistrato. &quot; Nota a CdS n. 7694 del 4 dicembre 2020 di Alessandro Pagano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>&quot;Il parere privo di lesività : una concettualizzazione in parte da rivedere almeno rispetto a quelli relativi alla carriera del magistrato.&quot; </strong></p>
<p> <em><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/40987">Nota a </a></em><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/40987"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VÂ &#8211; Sentenza 4 dicembre 2020, n. 7694</strong></a></div>
<div style="text-align: right;"> <br /> di Alessandro Pagano<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">La sentenza in commento del Consiglio di Stato (CdS) nr. 7694 del 4 dicembre 2020 ha ritenuto non lesivo il parere negativo attitudinale, rilasciato da un Consiglio giudiziario, sulla richiesta di nomina a Presidente di Sezione della Corte di Appello.<br /> <br /> Alcuni snodi della decisione, ad un primo esame, non convincono e sembrano collegarsi allo storico disagio dei giudici &#8211; quasi per una sorta di contrappasso &#8211; ad erogare la &#8220;giusta&#8221; tutela rispetto alle determinazioni che riguardano il personale magistratuale (con un provvidenziale cambio di passo, a principiare da C. Costituzionale nr. 44 del 1968).<br /> Innanzitutto, il CdS dequota la durata di un quadriennio di tale parere e, soprattutto, oblitera il rilievo che tale valutazione negativa rimanga nel fascicolo personale del magistrato il quale ben comprensibilmente può sentirsi vulnerato nella propria immagine ed interessato a ricorrere al giudice, sia pure sotto il solo profilo dell&#8217;interesse morale: una &#8220;vacua&#8221; formula questa (secondo la terminologia di A. Romano in Commentario breve alle leggi sulla Giustizia Amministrativa) tuttavia preziosissima, che si alimenta del duplice apporto della pienezza della tutela, erogabile dal G.A. ed al contempo, dell&#8217;elaborato iter rivalutativo ed ampliativo che la Cassazione Civile ha inaugurato sull&#8217;art. 2059 C.C. a partire dalle sentenze degli iniziali anni duemila.<br /> E&#8217; meritoria, del resto, in generale, la prudente lentezza del superiore giudice amministrativo nel valutare gli esiti finali di una situazione processuale, ricordando che bisogna sempre &#8220;escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità  residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente&#8221; (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 3256 del 2013, ripresa da Tar Campania-Napoli, nr. 5630.2020).<br /> <br /> Nella lite sottesa alla sentenza in esame è tuttavia dubitabile che si tratti di un interesse soltanto morale e non della difesa di un vero e proprio bene della vita, &#8220;materico&#8221;, autonomamente apprezzabile, protettivo di quello che, con linguaggio attuale, si definirebbe un bene &#8220;relazionale&#8221;, in quanto improntato sulla fiducia.<br /> <br /> Ciò che, in sintesi giÃ  conclusiva, si vuole sottolineare è che la specifica vicenda può far ben riflettere come i summenzionati valori della effettività  e pienezza, con il lievito della diversa, acquisita sensibilità  rispetto alla persona umana, potrebbero portare (forse) a rivedere taluni schemi tradizionali di ingaggio da parte del giudice amministrativo.<br /> <br /> Se infatti <em>nulla</em> <em>quaestio</em> che in generale il parere sia atto endoprocedimentale, sembra maggiormente aderente alla realtà  ritenere che, allorquando una delle principali e pìù prestigiose articolazioni dello Stato apparato (leggasi, nella vicenda <em>de qua</em>, la Magistratura) emetta &#8211; in qualsiasi forma e da parte di qualsivoglia suo plesso (locale o centrale) &#8211; valutazioni su un suo appartenente, per ciò solo determini un effetto &#8220;resiliente&#8221; <em>ex se</em>, vulnerativo della fiducia intrapersonale e soprattutto istituzionale: effetto rispetto al quale (in disparte della fondatezza o meno della doglianza) deve potersi abilitare una forma di tutela appagante.<br /> Che la questione si ponga è del resto evidente sia per l&#8217;accoglimento della stessa domanda inizialmente proposta al TAR incompetente, sia, soprattutto, rispetto alla formalmente ineccepibile, ma senza dubbio dura regola (che la sentenza conferma) afferente alla distinzione fra le due forme di pareri, rispettivamente, ex artt. 11 e 13 Dlgs. n. 160/2006, posto che gli stessi, senza dubbio, sono entrambi centrati sulla professionalità  e valentia del magistrato, risultando innegabile, sul piano ontologico, che attitudine e professionalità  risultino speculari se non sinonimi.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-9-12-2020-n-352/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/12/2020 n.352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 12/11/2015 n.352</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-12-11-2015-n-352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-12-11-2015-n-352/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 12/11/2015 n.352</a></p>
<p>Pres. V. Salamone &#8211; Est. A. Masaracchia sospende e preannuncia la rimessione alla CGUE della questione sulla compatibilità col diritto comunitario dell&#8217;obbligo di indicare in offerta gli oneri di sicurezza aziendali N. 00352/2015 REG.PROV.CAU. N. 01115/2015 REG.RIC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-12-11-2015-n-352/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 12/11/2015 n.352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-12-11-2015-n-352/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 12/11/2015 n.352</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Salamone &#8211; Est. A. Masaracchia</span></p>
<hr />
<p>sospende e preannuncia la rimessione alla CGUE della questione sulla compatibilità col diritto comunitario dell&#8217;obbligo di indicare in offerta gli oneri di sicurezza aziendali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00352/2015 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 01115/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersMROMAN~1.STUAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2015, proposto da:</p>
<p>MB S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Emanuela A. Barison, Manuela Caporale, con domicilio eletto presso Emanuela Antonella Barison in Torino, corso Inghilterra, 41;</p>
<p><strong><em>contro</em></strong><br />
S.M.A.T. S.P.A. &#8211; SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Simona Rostagno, con domicilio eletto presso Simona Rostagno in Torino, corso Re Umberto, 75;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
DE CAMPO EGIDIO EREDI S.N.C. DI DE CAMPO DANILO &amp; C.;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />
del provvedimento di esclusione dalla gara SMAT avente ad oggetto i lavori di ampliamento serbatoio delle Valli e collegamento con quella di Andrate, presso il Comune di Nomaglio, comunicato in data 13/10/2015 mediante l&#8217;invio della nota prot. n. 56950 a firma del Dirigente servizio appalti &#8211; acquisti;<br />
nonché per l&#8217;annullamento degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, consequenziali e, in particolare, della:<br />
&#8211; comunicazione n. prot. 53715 del 24/09/2015 con la quale è stato comunicato l&#8217;avvio del procedimento conseguente all&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ricorrente;<br />
&#8211; del provvedimento con il quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della odierna controinteressata qualora adottato e, se nelle more intervenuto, del contratto di appalto siglato fra le parti, e comunque connessi al relativ<br />
nonchè per ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge, con espressa richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more stipulato e dichiarazione di subentro in favore della ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di S.M.A.T. S.p.A. &#8211; Società Metropolitana Acque Torino;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><em>Considerato</em>&nbsp;che, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2015, si è deliberato di sollevare, dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, questione interpretativa concernente la compatibilità, rispetto alle rilevanti norme comunitarie, del combinato disposto derivante dagli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-<em>bis</em>, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015;<br />
che tuttavia, sotto il profilo della valutazione del&nbsp;<em>periculum in mora</em>, ed all’esito di una comparazione degli interessi in gioco (per la quale non può non considerarsi il diritto vigente, al momento attuale), appare prevalente l’interesse pubblico alla realizzazione delle opere;<br />
che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda,<br />
<em>a)</em>&nbsp;respinge l’istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione;<br />
<em>b)</em>&nbsp;compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Roberta Ravasio, Primo Referendario<br />
Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/11/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2011 n.352</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-11-2011-n-352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-11-2011-n-352/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2011 n.352</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. C. L. Cardoni A. S.r.l. (avv.ti C. Calgaro e G. Calvieri) c/ Comune di Bastia Umbra (avv. M. Marchetti) nei confronti di A. M. S.r.l. (avv.ti G. Ranalli e L. Calzoni) formazione del silenzio-assenso e abitabilità parziale 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abitabilità – Rilascio per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-11-2011-n-352/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2011 n.352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-11-2011-n-352/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2011 n.352</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. C. L. Cardoni<br /> A. S.r.l. (avv.ti C. Calgaro e G. Calvieri) c/ Comune di Bastia Umbra (avv. M. Marchetti) nei confronti di A. M. S.r.l. (avv.ti G. Ranalli e L. Calzoni)</span></p>
<hr />
<p>formazione del silenzio-assenso e abitabilità parziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abitabilità – Rilascio per silentium  – Provvedimento post-silentium che limita l’abitabilità alla parte di immobile regolare sul piano edilizio &#8211; Natura giuridica – Autotutela parziale 	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abitabilità &#8211; Rilascio – Natura vincolata – Conseguenza – Preavviso di rigetto &#8211; Art. 10, comma 1-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – Inapplicabilità 	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abitabilità &#8211; Rilascio &#8211; Presuppone la regolarità edilizia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento di rilascio dell’abitabilità (limitata alla parte dell’immobile regolare sul piano edilizio) cha sia stato emanato dopo la formazione del silenzio-assenso non ha valore di provvedimento espresso tardivo, ormai da considerarsi inidoneo ad incidere sugli effetti provvedimentali consolidati, conseguenti all’istanza del privato, ma di provvedimento di autotutela riduttivo della portata di quegli effetti	</p>
<p>2. Il provvedimento di rilascio dell’abitabilità ha natura essenzialmente vincolata perché fondato sul mero accertamento della rispondenza di un immobile a parametri predefiniti; in tale contesto, la mancata applicazione dell’art. 10, comma 1-bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. non vizia il provvedimento di rilascio dell’abitabilità	</p>
<p>3. Il provvedimento di rilascio dell’abitabilità non può prescindere dalla regolarità edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 189 del 2009, proposto da:</p>
<p>A. S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Chiara Calgaro, con domicilio eletto presso l’avv. Gianluca Calvieri in Perugia, via Bartolo, 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Bastia Umbra, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Marchetti, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Mazzini,16;</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
A. M. S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;<br />	<br />
per l’accertamento del perfezionamento del silenzio-assenso sulla domanda di agibilità presentata il 14.11.2007 e per l’annullamento del provvedimento di rilascio dell’agibilità limitata 25 febbraio 2008 n. 15.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bastia Umbra e di Aeffe Mobili S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1- Con il provvedimento impugnato è stata dichiarata l&#8217;agibilità di un capannone industriale di proprietà della ricorrente, originariamente destinato a magazzino e poi utilizzato per esposizione e vendita mobili, limitatamente alla parte in cui tale diverso utilizzo era stato successivamente assentito (permesso di costruire n. 189 del 7 settembre 2007).<br />	<br />
2- Nel ricorso si formulano le censure di eccesso di potere e violazione di legge di seguito riassunte ed esaminate.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio la società affittuaria del ramo d&#8217;azienda cui l&#8217;immobile inerisce, e l&#8217;Amministrazione la quale ha accuratamente controdedotto.<br />	<br />
3- Il Collegio osserva quanto segue.<br />	<br />
Non è fondato il motivo con il quale si assume l&#8217;illegittimità del diniego parziale di agibilità (implicito nell&#8217;accoglimento limitato dell&#8217;inerente istanza) per contrasto con il silenzio assenso formatosi ex art. 25 D.P.R. n. 380/2001, sulle più estese richieste della ricorrente.<br />	<br />
Infatti, non è contestato che il provvedimento impugnato sia stato emanato dopo il decorso del termine di 30 giorni previsto dall’art. 25 cit. e quindi dopo la formazione del silenzio assenso, ma ciò non inficia la legittimità del provvedimento medesimo.<br />	<br />
Invero, questo si atteggia non tanto come un provvedimento espresso tardivo, ormai da considerarsi inidoneo ad incidere sugli effetti provvedimentali consolidati, conseguenti all’istanza del privato, ma come un provvedimento di autotutela (legittimo, come si vedrà), riduttivo della portata di quegli effetti ( argomenta da Cons. Stato A.P. 29 luglio 2011 n. 15, ora corroborata dall’ art. 6, comma 3° D.L. n. 138/2011, convertito in legge dall’art. 1, comma 1°, L. n. 148/2011).<br />	<br />
4- Non è poi condivisibile la censura sull’omissione del preavviso di rigetto (art. 10 bis L. n. 241/1990).<br />	<br />
Infatti, il rilascio dell&#8217;abitabilità è un provvedimento di natura essenzialmente vincolata perché fondato sul mero accertamento della rispondenza di un immobile a parametri predefiniti per cui non è obbligatorio detto preavviso (Cons. Stato Sez. VI 18 marzo 2011 n. 1673; TAR Sicilia, Palermo Sez. I, 23 marzo 2011 n. 541; arg. a contrario da TAR Toscana Sez. III, 2 marzo 2011 n. 426).<br />	<br />
Del resto, osserva il Collegio, la norma di garanzia non deve essere interpretata in maniera formalistica, ma tenendo conto della sua funzione sostanziale che è quella di evitare un effettivo pregiudizio alla parte istante, cui viene impedito di proporre osservazioni preventive.<br />	<br />
Ebbene, è evidente che nessuna lesione può derivare da tale impedimento allorché l&#8217;Amministrazione non possa provvedere diversamente, appunto come avviene nel caso in esame (Cons. Stato Sez. IV, 28 gennaio 2011 n. 679).<br />	<br />
Il tutto, senza poi considerare che, trattandosi di atto vincolato, soccorre comunque l&#8217;art. 21 octies L. N. 241/1990.<br />	<br />
5- Sono infondate anche le censure di difetto di motivazione ed eccesso di potere.<br />	<br />
Difatti, viene negata l&#8217;agibilità delle parti dell&#8217;immobile soggette ad un abusivo cambio di destinazione (provv. impugnato pag. 1).<br />	<br />
Questo è stato già sanzionato con provvedimenti che il Tribunale ha giudicato legittimi (tranne che per il limitato profilo del difetto di motivazione sulla determinazione della sanzione pecuniaria) con le Sentenze sui ricorsi n. 201/2007, n. 220/2007; n. 399/2007; n. 415/2007 e n. 416/2007, pronunciate nell’odierna Camera di Consiglio.<br />	<br />
Da qui deriva che il diniego parziale di abitabilità qui osteggiato è a sua volta legittimo poiché il rilascio dell&#8217;abitabilità stessa non può prescindere dalla regolarità edilizia ( fra le tante, arg. da Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2009 n. 326; id. 30 aprile 2009 n. 2760; TAR Marche, Sez. I, 25 gennaio 2010 n. 4; TAR Lombardia, Milano, Sez. II 17 settembre 2009 n. 4672).<br />	<br />
6- Infine, dall’accertata legittimità dei provvedimenti repressivi edilizi, discende il rigetto dei restanti motivi di ricorso giacché sostanzialmente consistono nella riproposizione delle censure volte a dimostrare la conformità dell&#8217;utilizzo dell&#8217;immobile all’inerente normativa, già respinte nelle suddette Sentenze alle quali per brevità si rinvia.<br />	<br />
7- Per le ragioni sin qui espresse il ricorso dev’essere rigettato.<br />	<br />
Sussistono tuttavia ragioni sufficienti per compensare le spese del giudizio fra le parti, in considerazione della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-11-2011-n-352/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/11/2011 n.352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2010 n.352</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2010-n-352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2010-n-352/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2010-n-352/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2010 n.352</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani; Est. P. Ungari D. B. (avv.ti G. Gatti e M. Gatti) c/ il Comune di Collazzone (avv. C. Alberto Franchi) contratto di affitto di azienda e responsabilità del proprietario ex art. 192, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Ambiente – Abbandono di rifiuti &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2010-n-352/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2010 n.352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2010-n-352/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2010 n.352</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.G. Lignani; Est. P. Ungari<br /> D. B. (avv.ti G. Gatti e M. Gatti) c/ il Comune di Collazzone (avv. C.<br /> Alberto Franchi)</span></p>
<hr />
<p>contratto di affitto di azienda e responsabilità del proprietario ex art. 192, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Abbandono di rifiuti &#8211; Proprietario del terreno – Responsabilità soggettiva – In presenza di contratto di affitto d’azienda &#8211; Sussiste – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di responsabilità per abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, quando l’attività implicante una gestione non corretta dei rifiuti è svolta da un soggetto che ha la disponibilità del fondo in forza di un contratto stipulato con il proprietario, su quest’ultimo grava un dovere, sanzionabile dalla P.A. ex art. 192, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., di prevenzione attiva che si concretizza nella vigilanza sull’utilizzazione del bene e nella tempestiva segnalazione all’autorità dei comportamenti dannosi o pericolosi del terzo (nella specie, il proprietario aveva stipulato contratto di affitto di azienda di allevamento di suini ed era stato ritenuto responsabile dal Comune per le irregolarità nella gestione dei rifiuti riscontrate nell’attività aziendale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2010, proposto da:<br />
<B>D. B.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Gerardo Gatti, Margherita Gatti, con domicilio eletto presso Gerardo Gatti in Perugia, corso Vannucci, 63; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Collazzone</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Alberto Franchi, con domicilio eletto presso Carlo Alberto Franchi in Perugia, via XX Settembre, 76; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 41 prot. 6331 adottata dal Sindaco del Comune di Collazzone in data 13 novembre 2009, notificata il 16 novembre 2009, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Collazzone;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente, sig. Boccali, dopo aver esercitato per molti anni attività di allevamento di suini in Collazzone, località Santa Liberata, alla fine del 2008 ha affittato l’azienda al sig. Tenerini.<br />	<br />
2. Un sopralluogo effettuato da agenti e tecnici del Comune e della provincia di Perugia in data 22 settembre 2009 ha portato a riscontrare nell’azienda una serie di irregolarità (cfr. rapporto prot. 6243 in data 10 novembre 2009).<br />	<br />
Tra le conseguenze di detto accertamento, vi è stata l’adozione dell’ordinanza n. 41 &#8211; prot. 6331 &#8211; in data 13 novembre 2009 (notificata al ricorrente in data 16 novembre 2009), con la quale il Sindaco di Collazzone ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante:<br />	<br />
<i>a)</i> il ripristino dei teli in PVC della pozza di accumulo giornaliera e delle due lagune di stoccaggio dei liquami, al fine di garantire l’impermeabilizzazione delle stesse;<br />	<br />
<i>b)</i> la delimitazione della pozza e delle lagune con apposita recinzione ed alberatura;<br />	<br />
<i>c)</i> la messa in opera di aste graduate stabili nella pozza e nelle lagune;<br />	<br />
<i>d)</i> il ripristino della condotta per il convogliamento del liquame dai capannoni di allevamento verso la prima pozza di accumulo.<br />	<br />
Per la realizzazione degli interventi viene previsto un termine di novanta giorni.<br />	<br />
L’ordinanza prevede anche la sistemazione del motore di un trattore &#8211; che, tramite pompa, convoglia i liquami dalla pozza alle lagune &#8211; in modo che non disperda olio sul terreno; tuttavia, il ricorrente afferma di aver già eseguito l’intervento e di non avere interesse a contestare detta prescrizione.<br />	<br />
3. Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 41/2009.<br />	<br />
Sottolinea anzitutto di non essere legittimato ad adempierne le prescrizioni, il cui onere grava sull’affittuario che ha il controllo e la responsabilità esclusiva dell’azienda.<br />	<br />
Lamenta poi che il provvedimento sia privo di motivazione, in violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990.<br />	<br />
Infine, sostiene che le prescrizioni siano viziate da irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, in quanto:<br />	<br />
&#8211; la necessità di adempiere nel periodo invernale rende le prescrizioni <i>sub a)</i> e <i>c)</i> gravose, trattandosi di svuotare completamente le vasche (lagune) di stoccaggio e la pozza di accumulo, tanto più in una stagione che ha registrato precipita<br />
&#8211; anche la prescrizione <i>sub d)</i> appare estremamente gravosa se non irrealizzabile durante la stagione piovosa;<br />	<br />
&#8211; la prescrizione <i>sub b)</i>, appare ingiustificata, dato che le vasche si trovano al margine di un bosco di alto fusto.<br />	<br />
4. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Collazzone.<br />	<br />
5. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, per omessa impugnazione del rapporto in data 10 novembre 2009 e del verbale di sopralluogo in data 22 settembre 2009, concernenti gli accertamenti presupposti all’ordinanza impugnata, e per omessa notificazione del ricorso alla Provincia di Perugia, al cui Corpo di Polizia sono soprattutto imputabili detti accertamenti.<br />	<br />
Infatti, detti atti hanno natura endoprocedimentale ed il loro contenuto è stato recepito nel provvedimento impugnato, di modo che non vi era necessità di impugnazione degli atti presupposti né di assicurare il contraddittorio nei confronti della Provincia. D’altra parte si tratta di atti meramente descrittivi e, infine, il loro contenuto non è in contestazione mentre le censure si rivolgono esclusivamente ai provvedimenti adottati dal Comune. <br />	<br />
6. Nel merito, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.<br />	<br />
6.1. L’ordinanza richiama genericamente il T.U.E.L. di cui al d.lgs. 267/2000, il T.U.LL.SS. di cui al r.d. 1265/1934 ed il regolamento comunale di igiene e sanità pubblica.<br />	<br />
Il potere esercitato sembra più puntualmente riconducibile all’articolo 192 del d.lgs. 163/2006, che, dopo aver sancito il divieto di “abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo”, prevede che il sindaco disponga, nei confronti del responsabile della violazione “in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”. le operazioni necessarie “alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”.<br />	<br />
6.2. Quanto alla legittimazione passiva del ricorrente, non sembra che il ricorrente possa considerarsi esente da colpa ed estraneo rispetto alla responsabilità connesse alla gestione dei reflui zootecnici.<br />	<br />
Questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare (cfr. sent. 11 maggio 2005, n. 263) che, quando l’attività implicante una gestione non corretta dei rifiuti è svolta da un “soggetto che ha la disponibilità del fondo in forza di un contratto stipulato con il proprietario” (come avviene nel caso in esame) su quest’ultimo grava “un dovere di prevenzione attiva che si concretizza nella vigilanza sull’utilizzazione del bene, oltre che nella tempestiva segnalazione all’autorità dei comportamenti dannosi o pericolosi del terzo”.<br />	<br />
Nel caso in esame, pur in presenza del rapporto di affitto dell’azienda, la responsabilità dello smaltimento dei reflui (e quindi anche del loro corretto stoccaggio) è rimasta in capo al ricorrente, o quanto meno da esso condivisa con l’affittuario. Ciò sembra desumibile :<br />	<br />
&#8211; dal contratto di affitto in data 1 dicembre 2008, in cui si legge (articolo 6) che “La parte concedente si impegna a mettere a disposizione i terreni necessari e le relative autorizzazioni per garantire la regolare pratica della fertirrigazione. Nel cas<br />
&#8211; dalla scrittura privata in pari data, volta a regolare tra le stesse parti, “fino a quando il sig. Boccali sarà partecipe dell’attività apportando il proprio lavoro”, la ripartizione dei ricavi e dei costi derivanti dal contratto di soccida stipulato co<br />
&#8211; dal fatto che le comunicazioni relative alla pratica della fertirrigazione, su terreni tanto propri quanto di proprietà altrui, risultano effettuate dal ricorrente, anche per l’annata in corso al momento del sopralluogo che ha originato l’ordinanza impu<br />
Sotto un diverso, concorrente profilo, va sottolineato che gli interventi prescritti dall’ordinanza vanno al di là dell’ordinaria manutenzione che spetta all’affittuario.<br />	<br />
6.3. Le considerazioni esposte conducono anche ad escludere che vi sia stato un difetto di partecipazione (ancorché una censura al riguardo non venga specificamente dedotta, ma soltanto incidentalmente adombrata nelle argomentazioni del ricorso).<br />	<br />
Infatti, risulta che il ricorrente sia stato presente al sopralluogo (cfr. rapporto prot. 6243/2009; nonché verbale del Corpo di Polizia Provinciale in data 27 novembre 2009, concernente accertamento di sanzioni amministrative pecuniarie, prodotto dallo stesso ricorrente), e che si sia anche recato negli uffici della Provincia in data 30 ottobre 2009 per consegnare i registri relativi all’allevamento suinicolo (cfr. verbale in data 27 novembre 2009, citato). Da qui, è agevole affermare che si sia realizzata la partecipazione prevista dall’articolo 192, del d.lgs. 152/2006, e che, comunque il ricorrente abbia avuto un’adeguata possibilità di presentare ogni opportuna osservazione o richiesta prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata.<br />	<br />
6.4. La motivazione delle prescrizioni appare adeguata.<br />	<br />
Il rapporto prot. 6243/2009 descrive la situazione dell’azienda ed indica puntualmente gli interventi da effettuare, precisandone le ragioni. In particolare, viene precisato (e documentato con fotografie) che il telo di impermeabilizzazione della pozza e delle vasche è deteriorato e non più aderente alle pareti, che la condotta di convogliamento presenta dei fori dai quali fuoriescono i liquami, e che il rispetto delle prescrizioni impartite è richiesto dall’articolo 9, commi 6, 13 e 15, della d.G.R. 1492/2006 (oltre che dalle concessioni edilizie n. 171/1987 e n. 171/1992, per quanto concerne la pozza e le vasche).<br />	<br />
Peraltro, riguardo all’esigenza di rispettare detti parametri della disciplina regionale, il ricorrente non ha svolto alcuna confutazione.<br />	<br />
6.5. Le censure legate all’intempestività delle prescrizioni ed alla ristrettezza del termine per adempiere, scontano, riguardo all’impermeabilizzazione, una errata presupposizione.<br />	<br />
Non può negarsi che lo svuotamento delle lagune mediante utilizzo agronomico dei liquami (fertirrigazione), durante il periodo previsto (inverno), comporterebbe difficoltà operative (o addirittura, può ipotizzarsi, contrasterebbe con il c.d. blocco agronomico).<br />	<br />
Ma lo svuotamento può ugualmente essere effettuato mediante conferimento dei liquami ad impianti di depurazione a mezzo di autobotti.<br />	<br />
Detta soluzione comporta certamente costi maggiori, ma l’esigenza di tutela ambientale (del terreno e delle falde acquifere) e sanitaria sottesa al provvedimento non tollera dilazioni nell’adempimento degli interventi di ripristino, e non deve quindi tener conto dell’interesse del destinatario (si ripete, corresponsabile della situazione contraria alla normativa) a minimizzare i relativi costi economici. In definitiva, la censura in esame finisce col sottolineare un profilo più di opportunità che di legittimità del provvedimento (anche la relazione tecnica dell’agronomo Fiocchetti, in data 18 febbraio 2010, conclude nel senso che “per il sig. Boccali il momento migliore …” per effettuare gli interventi prescritti “ …sarebbe quindi a seguito dell’utilizzazione agronomica dei reflui …”).<br />	<br />
D’altro canto, per quanto concerne anche il ripristino della condotta, non sono stati evidenziati motivi in base ai quali il termine di 90 giorni (oltre tutto, compatibile con il completamento del ciclo di ingrasso dei suini eventualmente in corso al momento dell’adozione dell’ordinanza) possa ritenersi incongruo in relazione all’entità dei lavori da effettuare.<br />	<br />
6.6. Resta da esaminare la censura incentrata sull’inutilità della schermatura delle vasche mediante alberature (in ordine alla recinzione, evidentemente indispensabile per la sicurezza, non si controverte).<br />	<br />
La presenza di un bosco nelle vicinanze non è dimostrata dal ricorrente.<br />	<br />
In ogni caso, la schermatura (come detto, richiesta dalla disciplina regionale) non può essere assicurata da una vegetazione collocata ad una certa distanza e comunque in corrispondenza di un solo lato delle vasche.<br />	<br />
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Collazzone della somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per spese di giudizio, oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2010<br />	<br />
<i></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-6-2010-n-352/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2010 n.352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2008 n.352</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2008-n-352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2008-n-352/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2008-n-352/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2008 n.352</a></p>
<p>Presidente Flick, Redattore De Siervo spettava allo Stato accertare la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell&#8217;Assemblea regionale siciliana in quanto non è ravvisabile alcun rapporto di incompatibilità tra l&#8217;art. 15 della legge n. 55 del 1990 e la nuova forma di governo introdotta nella Regione Sicilia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2008-n-352/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2008 n.352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-24-10-2008-n-352/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2008 n.352</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Flick, Redattore De Siervo</span></p>
<hr />
<p>spettava allo Stato accertare la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell&#8217;Assemblea regionale siciliana in quanto non è ravvisabile alcun rapporto di incompatibilità tra l&#8217;art. 15 della legge n. 55 del 1990 e la nuova forma di governo introdotta nella Regione Sicilia. Benché la riforma del 2001 abbia sicuramente rafforzato la figura del Presidente, la sua condanna per determinati reati compromette il legame fiduciario tra l&#8217;organo politico regionale e la relativa comunità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni &#8211; Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2008, con il quale &#8220;a decorrere dal 18 gennaio 2008 è accertata la sospensione del Sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell&#8217;Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55&#8221;- Regione Sicilia &#8211; Presidente della Regione &#8211; Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Sicilia – Asserita violazione degli artt. 8, 9 e 10 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l&#8217;elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano) – Rigetto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del 29 gennaio 2008 con il quale è accertata, a decorrere dal 18 gennaio 2008, la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell&#8217;Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
<br />
Presidente: Giovanni Maria FLICK ,<br />
Giudici:, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,<br />
Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,Luigi MAZZELLA, <br />
Gaetano SILVESTRI, SabinoCASSESE, Maria Rita SAULLE,Giuseppe TESAURO, <br />
Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008, con il quale a decorrere dal 18 gennaio 2008 è stata accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell&#8217;Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, della legge 19 marzo 1990, n. 55, promosso dalla Regione siciliana, notificato il 31 marzo 2008, depositato in cancelleria il 4 aprile 2008 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2008.<br />
	<i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	<i>udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 7 ottobre .2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	<br />
<i>uditi</i> l&#8217;avvocato Guido Corso per la Regione siciliana e l&#8217;avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>1. &#8211; Con ricorso notificato il 31 marzo 2008 e depositato il successivo 4 aprile, la Regione Siciliana ha sollevato &#8211; in riferimento agli articoli 8, 9 e 10 del R.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) &#8211; conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008, notificato il giorno successivo, con il quale «a decorrere dal 18 gennaio 2008 è accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell&#8217;Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, della legge 19 marzo 1990, n. 55».<br />
1.1. &#8211; La ricorrente riferisce che il Presidente della Regione siciliana, on. Salvatore Cuffaro, a seguito di sentenza del Tribunale di Palermo, III sez. penale, che in data 18 gennaio 2008 lo ha dichiarato colpevole dei delitti di cui all&#8217;art. 326 (rivelazione di segreti d&#8217;ufficio) e all&#8217;art. 378 (favoreggiamento personale) del codice penale, si è dimesso irrevocabilmente dalla carica di Presidente della Regione, dandone comunicazione all&#8217;Assemblea regionale il 26 gennaio 2008.<br />
Con il censurato provvedimento, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell&#8217;interno, ha sospeso l&#8217;on. Cuffaro dalla carica di deputato regionale e di Presidente della Regione con effetto dal 18 gennaio 2008, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).<br />
Ricorda la ricorrente che la disposizione in questione prevede la sospensione sino a diciotto mesi da una serie di cariche, inclusa quella di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale in caso di condanna non definitiva per taluni delitti (art. 15, comma 4-<i>bis </i>in relazione al comma 1, lett. a).<br />
La Regione siciliana «non intende [.] contestare la legittimità costituzionale di tale previsione, consapevole che una censura del genere non è proponibile in sede di conflitto di attribuzioni»: essa, invero, si duole «della sua applicazione ad una fattispecie che esula dall&#8217;ambito di operatività della norma stessa per più di una ragione». <br />
Lo <i>status </i>del Presidente della Regione siciliana &#8211; osserva la difesa regionale &#8211; sarebbe pressoché integralmente regolato dallo statuto speciale, come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l&#8217;elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), per ciò che concerne i poteri, la durata nella carica (art. 9), la mozione di sfiducia (art. 10), la rimozione dalla carica (art. 8).<br />
Dal canto suo, l&#8217;art. 15 della legge n. 55 del 1990 &#8211; nella parte in cui stabilisce le conseguenze della sentenza di condanna, definitiva e non definitiva, pronunciata nei confronti del Presidente della Regione siciliana per i reati indicati ai commi 1 e 4-<i>bis</i> dello stesso art. 15<b> </b>&#8211; sarebbe «norma di stretta interpretazione»: sicché, «una sua applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti comporta l&#8217;invasione di un ambito materiale (lo status di Presidente della Regione Siciliana) coperto da norme di rango costituzionale».<br />
All&#8217;epoca dell&#8217;approvazione della legge n. 55 del 1990, e altresì in occasione delle successive modifiche alla stessa apportate, l&#8217;elezione dell&#8217;Assemblea regionale siciliana era disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all&#8217;Assemblea regionale siciliana), e dall&#8217;art. 9 dello Statuto speciale nella sua formulazione originaria. Il Presidente regionale era eletto, come gli assessori, dall&#8217;Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno.<br />
La sospensione dalla carica, prevista dall&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, comportava la sostituzione del Presidente con il vice Presidente (l&#8217;assessore da lui designato, ai sensi dell&#8217;art. 10 dello statuto): si trattava di una sostituzione &#8211; sottolinea la ricorrente &#8211; con un soggetto che, per essere stato eletto deputato con il presidente e per essere entrato a far parte della giunta come lui e insieme a lui, «godeva di pari legittimazione, in ragione della identità della investitura».<br />
La modifica dello statuto, avvenuta nel 2001 con la legge costituzionale n. 2, avrebbe «radicalmente» mutato il quadro normativo di riferimento. Attualmente, il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all&#8217;elezione dell&#8217;Assemblea regionale e nell&#8217;ambito di un collegio elettorale che coincide con l&#8217;intero territorio regionale. Lo stesso Presidente, poi, nomina e revoca gli assessori, tra cui un vice presidente, «senza essere neppure tenuto ad attingere i nominativi dall&#8217;Assemblea regionale».<br />
Secondo la ricorrente, la sospensione in oggetto finirebbe con il trasferire la funzioni di Presidente ad una persona (il vice Presidente) che<b>, </b>pur riscuotendo la fiducia del Presidente, nell&#8217;ipotesi in cui sia stato scelto al di fuori dell&#8217;assemblea, non ha ricevuto alcuna investitura popolare: ne conseguirebbe «una seria frattura fra una forma di governo spiccatamente democratica, qual è quella in cui il capo dell&#8217;esecutivo è eletto a suffragio universale e diretto, ed un assetto dell&#8217;esecutivo, che può durare sino a diciotto mesi, in cui al vertice c&#8217;è un soggetto che nessuno ha eletto». Anche quando il vice Presidente è un deputato regionale, «la sua sarebbe comunque una legittimazione debole», dal momento che egli è stato eletto in un collegio provinciale, mentre il presidente sospeso è stato eletto da un collegio elettorale che coincide con l&#8217;intera regione (è citato l&#8217;art. 1, comma 3, legge reg. n. 29 del 1951, come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge reg. 3 giugno 2005, n. 7, recante «Norme per l&#8217;elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l&#8217;elezione dell&#8217;Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l&#8217;elezione dei consigli comunali e provinciali»).<br />
La trasformazione della forma di governo regionale da parlamentare in (semi) presidenziale operata dalla legge cost. n. 2 del 2001, avrebbe prodotto notevoli conseguenze, peraltro messe in luce dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 12 del 2006. <br />
Dal momento che la nuova forma di governo è caratterizzata dall&#8217;attribuzione al Presidente eletto a suffragio universale e diretto «di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell&#8217;indirizzo politico e amministrativo della regione (nomina e revoca dei componenti della giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la giunta che il consiglio regionale)» (è citata la sentenza n. 2 del 2004), e tale forma di governo accomuna la Regione siciliana (art. 9 statuto Regione siciliana) alle Regioni ordinarie (art. 122, quinto comma, Cost.), per la ricorrente «contrasterebbe col nuovo assetto costituzionale la possibilità che per diciotto mesi tale gestione unitaria venga affidata ad un soggetto diverso dal presidente eletto a suffragi o universale e diretto. Soggetto al quale non potrebbe essere riconosciuto il potere di nominare e revocare gli assessori (art. 9 st. sic.) o di dimettersi provocando lo scioglimento dell&#8217;assemblea regionale (art. 10)». Pertanto, ne deriverebbero «la sopravvenuta inapplicabilità dell&#8217;art. 15, comma 4-bis della legge n. 55/1990 (abrogazione parziale per incompatibilità) nella parte in cui prevede la sospensione della carica del presidente della regione; e di conseguenza l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato».<br />
1.2. &#8211; Analoghe considerazioni varrebbero, a detta della difesa regionale, anche per la sospensione dalla carica di deputato regionale.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 41-<i>ter</i>, comma 3, dello statuto speciale «è proclamato eletto Presidente della regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente fa parte dell&#8217;Assemblea regionale».<br />
La legge costituzionale n. 2 del 2001, che ha introdotto la testé richiamata disposizione statutaria, ha invertito la sequenza temporale (e logico-giuridica) che caratterizzava il sistema precedente. Mentre in questo il Presidente della regione era eletto nella prima seduta («e nel suo seno») dall&#8217;Assemblea regionale &#8211; così che lo <i>status </i>di deputato regionale precedeva e condizionava quello di Presidente della regione &#8211; oggi è il Presidente ad entrare nell&#8217;Assemblea regionale. Il titolo giuridico per far parte dell&#8217;organo legislativo è lo <i>status </i>di Presidente della regione, acquisito con l&#8217;elezione diretta. Questa relazione sarebbe ancora più chiaramente esplicitata nella legge regionale sull&#8217;elezione del Presidente de lla regione (legge reg. n. 7 del 2005), la quale dispone: il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all&#8217;elezione dell&#8217;Assemblea regionale siciliana (art. 1, comma 1); la votazione avviene su un&#8217;unica scheda (comma 2); il collegio elettorale per l&#8217;elezione del Presidente della regione coincide con il territorio regionale (comma 3); il Presidente della regione fa parte dell&#8217;Assemblea regionale siciliana (art. 4). Il Presidente della regione è eletto in un collegio diverso (unico regionale) dai nove collegi provinciali nei quali sono eletti i deputati regionali; egli diviene deputato regionale in quanto eletto presidente.<br />
Ne dovrebbe conseguire, ad avviso della ricorrente, che se la sospensione non può essere disposta in relazione alla carica di Presidente della regione, essa non può nemmeno colpire l&#8217;ufficio (derivato) di deputato regionale che il Presidente ricopre.<br />
1.3. &#8211; La Regione Sicilia, infine, sottolinea come il 26 gennaio 2008, e dunque prima che intervenisse l&#8217;impugnato<b> </b>provvedimento del Presidente del Consiglio, l&#8217;on. Cuffaro si fosse irrevocabilmente dimesso dalla carica: «sicché è venuto meno da parte sua l&#8217;esercizio delle funzioni dalle quali il decreto impugnato mira a sospenderlo». La ricorrente chiede, pertanto, alla Corte di valutare se tale «circostanza non determini la nullità per mancanza di oggetto del provvedimento impugnato (artt. 21-<i>septies</i>, legge n. 241 del 1990 e 1418 c.c.)»; ricorrerebbe, infatti, un&#8217;ipotesi di «invalidità radica le che si risolve in una menomazione della sfera di competenza regionale garantita dagli artt. 8 e seguenti dello statuto speciale».<br />
2. &#8211; Con atto depositato il 16 aprile 2008, si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.<br />
2.1. &#8211; Innanzitutto, la difesa erariale confuta le argomentazioni svolte dalla ricorrente &#8211; e sorrette dalla circostanza che il Presidente Cuffaro si sia dimesso volontariamente in epoca precedente rispetto al censurato provvedimento &#8211; alla stregua delle quali per il Presidente della Regione siciliana non opererebbero le ipotesi di cessazione previste per la generalità delle cariche elettive. Secondo l&#8217;Avvocatura dello Stato, «la tesi avversaria prova troppo, perché si risolve nella negazione di efficacia di qualsiasi vicenda volontaria di sospensione o cessazione sopravvenuta all&#8217;elezione».<br />
D&#8217;altronde &#8211; continua il resistente &#8211; la sospensione in oggetto opera di diritto «e dunque è stato necessario adottare il provvedimento statale con effetto dal 18 gennaio 2008, perché soltanto il successivo 26 gennaio il Cuffaro aveva sentito il dovere di dimettersi».<br />
2.2. &#8211; La parte resistente, poi, non condivide l&#8217;assunto secondo cui la disposizione in oggetto, attributiva del potere statale di sospensione, «sarebbe inoperante quando non vi sia un sistema di sostituzione adeguata del soggetto sospeso».<br />
Questa tesi è rigettata in quanto, in primo luogo, non attiene alla negazione del potere in astratto; inoltre, essa non trova riscontro positivo nella realtà, dal momento che l&#8217;assenza del Presidente è colmata dal subingresso del vice presidente; infine, «nel sistema costituzionale nessuno è intoccabile, neppure quando fosse incompleto il sistema delle sostituzioni».<br />
D&#8217;altro canto &#8211; conclude la difesa dello Stato &#8211; tutti gli amministratori regionali sono contemplati dall&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, della legge n. 55 del 1990, come si evincerebbe dall&#8217;art. 274, comma 1, lettera <i>p</i>), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali).</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>1. &#8211; La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008 con il quale, a decorrere dal 18 gennaio 2008, è stata accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell&#8217;Assemblea regionale e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).<br />
La Regione ricorrente sostiene che l&#8217;impugnato provvedimento violerebbe gli articoli 8, 9 e 10 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l&#8217;elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), dal momento che la pretesa trasformazione della forma di governo regionale in &#8220;(semi) presidenziale&#8221;, operata dalla riforma del 2001, avrebbe determinato la sopravvenuta inapplicabilità alla Regione Sicilia dell&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis,</i> della legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevede la sospensione del Presidente della regione dalla propria carica. Conseguentemente, il d.P.C.m. del 29 gennaio 2008 avrebbe invaso un ambito «coperto da norme di rango costituzionale» e avrebbe menomato la sfera di competenza riservata alla regione dallo statuto in materia di <i>status </i>del Presidente.<br />
Analoga menomazione sarebbe stata perpetrata dallo stesso provvedimento là dove<b> </b>dispone la sospensione dell&#8217;interessato dalla carica di deputato dell&#8217;Assemblea regionale. Poiché, ai sensi dell&#8217;art. 43-<i>bis </i>dello statuto, il Presidente assume tale ufficio proprio in forza del suo <i>status</i>, non potendo la sospensione colpire tale carica, essa non potrebbe riguardare neppure l&#8217;ufficio derivato di deputato regionale.<br />
Infine, la ricorrente sostiene che il d.P.C.m. impugnato sarebbe nullo per mancanza di oggetto, essendo intervenuto quando ormai l&#8217;interessato si era già irrevocabilmente dimesso dalla propria carica.<br />
2. &#8211; Il ricorso non è fondato.<br />
Il fulcro delle argomentazioni su cui esso poggia risiede nella asserita inapplicabilità sopravvenuta dell&#8217;art. 15 della legge n. 55 del 1990 alla Regione Sicilia per effetto della legge cost. n. 2 del 2001 che ha diversamente disciplinato l&#8217;elezione del Presidente della regione.<br />
Indubbiamente, tale legge costituzionale, nel prevedere l&#8217;elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, ha introdotto una forma di governo caratterizzata dall&#8217;attribuzione a tale organo «di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell&#8217;indirizzo politico e amministrativo della Regione» (art. 9 dello statuto siciliano), allo scopo di «eliminare in tal modo la instabilità nella gestione politica delle Regioni e quindi di rafforzare il peso delle istituzioni regionali» (sentenza n. 2 del 2004). È, altresì, incontestabile che una simile opzione sia «indice della maggiore forza politica del Presidente» (sentenza n. 372 del 2004; si veda pure la sentenza n. 12 del 2006).<br />
Tale scelta operata dal legislatore costituzionale non incide, tuttavia, sulla perdurante applicabilità dell&#8217;art. 15 della legge n. 55 del 1990 al Presidente della Regione Sicilia.<br />
Le misure previste da tale disposizione &#8211; incandidabilità ad una serie di cariche elettive, decadenza di diritto dalle medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati reati, nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi &#8211; sono dirette «ad assicurare la salvaguardia dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell&#8217;intera collettività» (sentenza n. 288 del 1993). Con questa disciplina, il legislatore «ha inteso essenzialmente contrastare il fenomeno dell&#8217;infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, persegu ire l&#8217;esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare» (sentenza n. 407 del 1992<b>; </b>dello stesso tenore le sentenze n. 141 del 1996; n. 184 e n. 118 del 1994; n. 218 del 1993). Questa Corte ha già riconosciuto come i delitti contemplati dall&#8217;art. 15 fanno «sorgere immediatamente il sospetto di un inquinamento dell&#8217;apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, la cui pericolosità sociale va al di là della gravità dei singoli delitti che vengono commessi o contestati»: le misure repressive così configurate operano, dunque, «in relazione alla specificità di siffatti rischi di inquinamento degli apparati amministrativi, e alla necessità di troncare anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l&#8217;amministrazione, agli occhi del pubblico, come non immune da tali infiltrazioni criminali» (sentenza n. 206 del 1999).<br />
Con specifico riferimento alla misura della sospensione obbligatoria dalla carica prevista dal comma 4-<i>bis</i> dell&#8217;art. 15, questa Corte ha ritenuto che il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal legislatore «non si appalesa irragionevole, essendo esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell&#8217;immagine degli apparati pubblici che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell&#8217;eletto nell&#8217;organo elettivo» (sentenza n. 25 del 2002; si veda pure la sentenza n. 288 del 1993).<br />
Se, dunque, questa è la finalità della disposizione su cui si fonda il provvedimento censurato dalla ricorrente, non è ravvisabile alcun rapporto di incompatibilità tra l&#8217;art. 15 della legge n. 55 del 1990 e la nuova forma di governo introdotta nella Regione Sicilia. Benché la riforma del 2001 abbia sicuramente rafforzato la figura del Presidente, la sua condanna, ancorché non definitiva, per determinati reati, compromette il legame fiduciario tra l&#8217;organo politico regionale e la relativa comunità, in quanto mina la credibilità e l&#8217;affidabilità che gli amministratori debbono necessariamente dimostrare in vista di una compiuta e corretta tutela degli interessi generali di riferimento. <br />
Né si può desumere tale incompatibilità dal diverso grado di legittimazione che il vicepresidente, chiamato a sostituire il Presidente sospeso, avrebbe rispetto a quest&#8217;ultimo. L&#8217;intervento di tale organo, infatti, lungi dal risultare incompatibile con l&#8217;attuale forma di governo regionale, è, anzi, specificamente contemplato dallo statuto siciliano. L&#8217;art. 9, come sostituito dalla legge cost. n. 2 del 2001, dopo aver disposto che il Presidente della regione «è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all&#8217;elezione dell&#8217;Assemblea regionale», prevede espressamente che, in caso di impedimento del Presidente della regione, questi è sostituito dal vicepresidente, mentre solo «in caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell&#8217;Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi» (art. 10 dello statuto).<br />
È indubbio che la sospensione obbligatoria e di diritto prevista dall&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, integra gli estremi di un vero e proprio impedimento del Presidente, che gli preclude l&#8217;esercizio delle attribuzioni connesse alla carica. Stabilisce, infatti, la richiamata disposizione che «i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia <i>quorum</i>». Si tratta, peraltro, di impedimento temporaneo, dal momento che detta sospensione «cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi» (comma 4-<i>bis</i>, penultimo periodo), ovvero nel caso in cui venga emessa sentenza, anche non definitiva, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedim ento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento, anche con rinvio (comma 4-<i>quater</i>).<br />
Inconferente risulta, pertanto, l&#8217;evocazione, da parte della ricorrente, dell&#8217;art. 8 dello statuto, il quale disciplina l&#8217;ipotesi, affatto diversa, della rimozione dalla carica del Presidente che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge, ovvero per ragioni di sicurezza nazionale.<br />
Diversamente da tale fattispecie, la sospensione prevista dall&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis, </i>della legge n. 55 del 1990 si verifica per effetto della pronuncia di una sentenza di condanna per determinati reati la quale, ove divenga definitiva, determina la decadenza di diritto dalla carica (comma 4-<i>quinquies</i>).<br />
Del resto, la stessa legislazione siciliana successiva al 2001 prevede l&#8217;applicabilità della legge n. 55 del 1990 sia ai deputati regionali, sia al Presidente.<br />
Riguardo ai primi, l&#8217;art. 60, comma 6, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all&#8217;Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale 3 giugno 2005, n. 7 (Norme per l&#8217;elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l&#8217;elezione dell&#8217;Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l&#8217;elezione dei consigli comunali e provinciali), disciplina il meccanismo di surrogazione dei deputati anche con specifico riguardo all&#8217;ipotesi in cui «occorra procedere alla tempor anea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell&#8217;articolo 15, comma 4-bis», della legge n. 55 del 1990.<br />
Quanto al Presidente della Regione, l&#8217;art. 1-<i>quater</i> della legge reg. n. 29 del 1951, come modificato dalla legge reg. n. 7 del 2005, stabilisce che questi, all&#8217;atto della accettazione della candidatura, deve rendere la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dal comma 1 dell&#8217;art. 15 della legge n. 55 del 1990, e che determina la cancellazione dalla lista dei candidati l&#8217;accertamento della sussistenza di taluna di tali condizioni (art. 17-<i>ter</i>). <br />
Ma, soprattutto, il citato art. 1-<i>quater</i> equipara espressamente il Presidente ai deputati quanto ai requisiti di eleggibilità. Tra questi rientra anche l&#8217;assenza di una delle cause di incandidabilità previste dalla legge n. 55 del 1990 il cui accertamento, con sentenza non definitiva, nel corso del mandato determina, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, la sospensione della carica.<br />
3. &#8211; Le conclusioni appena raggiunte rilevano anche con riguardo alla sospensione dalla carica di deputato dell&#8217;Assemblea regionale.<br />
La ricorrente sostiene che se la sospensione non può essere disposta in relazione alla carica di Presidente della regione, essa non può nemmeno colpire l&#8217;ufficio derivato di deputato regionale che il Presidente ricopre. Infatti, la norma transitoria, posta dalla legge cost. n. 2 del 2001, secondo cui il Presidente della Regione fa parte dell&#8217;assemblea regionale, è stata confermata dallo stesso legislatore siciliano con la legge reg. n. 7 del 2005. Nell&#8217;attuale sistema, dunque, la carica di Presidente precede e condiziona l&#8217;acquisizione dello <i>status</i> di deputato regionale.<br />
Anche tale censura non è fondata. Se, per le ragioni sopra esposte, la sospensione ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, legge n. 55 del 1990, può e deve essere disposta in relazione alla carica di Presidente della regione, per la medesima ragione tale misura trova applicazione anche per la carica di deputato regionale. E ciò tanto più in quanto per i deputati regionali la sospensione è espressamente prevista dall&#8217;art. 60, comma 6, legge reg. n. 29 del 1951.<br />
4. &#8211; Neppure fondata è la censura con cui la ricorrente denuncia l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di oggetto. Sostiene la regione che tale vizio discenderebbe dalla circostanza che l&#8217;interessato si sarebbe dimesso irrevocabilmente dall&#8217;ufficio di Presidente della regione prima che intervenisse il decreto del Presidente del Consiglio.<br />
In realtà, la sospensione contemplata dall&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, opera obbligatoriamente (sentenza n. 25 del 2002) e di diritto, così che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4-<i>ter</i> dello stesso art. 15, assolve ad una funzione di mero accertamento, e non costitutiva dell&#8217;effetto sospensivo («accerta la sospensione» dispone, appunto, la norma da ultimo citata).<br />
Nel caso di specie, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti dell&#8217;interessato è del 18 gennaio 2008, laddove le dimissioni del medesimo sono state comunicate all&#8217;Assemblea regionale siciliana il successivo 26 gennaio. Ne deriva che l&#8217;impugnato decreto presidenziale del 29 gennaio 2008 (nel quale si afferma che la condanna è stata comminata anche per il «delitto di cui all&#8217;art. 378, comma 1 e 2 c.p., che punisce il favoreggiamento personale &#8220;quando il delitto commesso è quello previsto dall&#8217;art 416<i><b>&#8211;</b>bis</i>&#8220;») non ha fatto altro che accertare l&#8217;intervenuta, automatica sospensione a partire da una data anteriore rispetto a quella delle dimissioni del Presidente della regione.<br />
Ciò, inoltre, assume rilevanza per le diverse conseguenze che determinano i due atti.<br />
La sospensione di cui all&#8217;art. 15, prodromica rispetto all&#8217;eventuale decadenza nel caso in cui sopravvenga una condanna definitiva (comma 4-<i>quinquies</i>), determina l&#8217;impossibilità per il sospeso di essere computato per la verifica del numero legale o per la «determinazione di qualsivoglia <i>quorum</i>» (comma 4-<i>bis</i>). Essa, dunque, produce l&#8217;effetto dell&#8217;immediato allontanamento dalla carica, con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto.<br />
Diversamente, le dimissioni del Presidente, determinando, ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 2, dello statuto, la nuova elezione dell&#8217;Assemblea e del Presidente, rendono applicabile nella specie l&#8217;art. 8-<i>bis</i>, comma 3, dello statuto e dunque consentono lo svolgimento dell&#8217;ordinaria amministrazione.<br />
5. &#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve riconoscersi la spettanza allo Stato della competenza ad adottare il decreto impugnato.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><i>dichiara</i> che spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare il decreto del 29 gennaio 2008 con il quale è accertata, a decorrere dal 18 gennaio 2008, la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell&#8217;Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 4-<i>bis</i>, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.</p>
<p>F.to:<br />
Giovanni Maria FLICK, Presidente<br />
Ugo DE SIERVO, Redattore<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008</p>
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