<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3518 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3518/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3518/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 19:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3518 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3518/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 6/2/2019 n.3518</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-6-2-2019-n-3518/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-6-2-2019-n-3518/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-6-2-2019-n-3518/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 6/2/2019 n.3518</a></p>
<p>A. Cappabianca Pres., L.G. Lombardo Rel. PARTI: Livenza Tagliamento Acque S.p.A., rapp. e difesa dagli avv.ti L. Mazzeo, L. Ponti e L. De Pauli c. Comune di Cavasso Nuovo, Hydrogea S.p.A., Consulta d&#8217;ambito dell&#8217;ATO (C.A.T.O.) occidentale, Consulta d&#8217;ambito per il servizio idrico integrato nell&#8217;ambito territoriale ottimale interregionale (C.A.T.O.I.) &#8220;Lemene&#8221;, Autorità </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-6-2-2019-n-3518/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 6/2/2019 n.3518</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-6-2-2019-n-3518/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 6/2/2019 n.3518</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cappabianca Pres., L.G. Lombardo Rel. PARTI: Livenza Tagliamento Acque S.p.A., rapp. e difesa dagli avv.ti L. Mazzeo, L. Ponti e L. De Pauli c. Comune di Cavasso Nuovo, Hydrogea S.p.A., Consulta d&#8217;ambito dell&#8217;ATO (C.A.T.O.) occidentale, Consulta d&#8217;ambito per il servizio idrico integrato nell&#8217;ambito territoriale ottimale interregionale (C.A.T.O.I.) &#8220;Lemene&#8221;, Autorità  per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Autorità  unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), intimati.</span></p>
<hr />
<p>Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare non giù  alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al &#8220;petitum sostanziale&#8221;.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo in genere &#8211; Riparto di giurisdizione &#8211; Petitum sostanziale e causa petendi.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Acque pubbliche e private &#8211; Provvedimento amministrativo in genere &#8211; Giurisdizione T.S.A.P.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Acque pubbliche e private &#8211; Provvedimento amministrativo in genere &#8211; Giurisdizione T.S.A.P. &#8211; Interferenza con regime acque pubbliche.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>4.-</b><i> </i><b>Acque pubbliche e private &#8211; Giurisdizione T.S.A.P. &#8211; Consorzio A.A.T.O. &#8211; Revoca adesione comunale &#8211; Servizio idrico integrato.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare non giù  alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al &#8220;petitum sostanziale&#8221;, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della &#8220;causa petendi&#8221;, ossia dell&#8217;intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. In materia di acque pubbliche, la cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado di legittimità , individuata dall&#8217;art. 143, comma 1, lett. a) del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 si estende anche ai casi in cui il provvedimento amministrativo, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia in parola &#8211; cioè pur incidendo su interessi più¹ generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità  delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico &#8211; attenga comunque all&#8217;utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. Ricorre la cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in unico grado di legittimità , ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 1, lett. a) del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non solo quando il provvedimento impugnato provenga da un organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca manifestazione dei poteri ad esso attribuiti per vigilare o disporre in ordine all&#8217;uso delle acque, ma anche quando &#8211; proveniente o meno da detti organi della pubblica amministrazione e pronunciato nell&#8217;esercizio di questi o altri poteri &#8211; finisca, comunque, con l&#8217;incidere sull&#8217;uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificandone la gestione od i relativi servizi.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>4. Deve intendersi devoluta alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 1, lett. a) del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l&#8217;impugnativa proposta da un consorzio dell&#8217;autorità  di ambito territoriale ottimale (A.A.T.O.) avverso la delibera con cui un comune revochi la propria adesione al consorzio stesso ed organizzi autonomamente nel proprio territorio il &#8220;servizio idrico integrato&#8221; affidandone la gestione a società  controllata, dal momento che, riguardando direttamente il regime delle acque pubbliche ed il loro utilizzo, trattasi di un atto incidente sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 8 (confluita nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">FATTI DI CAUSA</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; La società  Sistema Ambiente s.r.l. (costituita, tra i comuni del bacino idrografico del fiume (OMISSIS), per la gestione del servizio idrico integrato) propose ricorso avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, chiedendo l&#8217;annullamento delle deliberazioni del Comune di Cavasso Nuovo con le quali l&#8217;ente comunale aveva deliberato di recedere dalla Società  Sistema Ambiente, della nota con la quale il sindaco del detto comune aveva dichiarato il recesso e di tutti gli atti comunque connessi ai predetti. Dedusse l&#8217;illegittimità  degli atti impugnati in quanto sarebbero stati sostanzialmente diretti ad eludere l&#8217;applicazione delle leggi dello Stato e della Regione F.V.G. in materia di servizio idrico integrato e a consentire all&#8217;ente comunale di individuare autonomamente il gestore del servizio idrico per il proprio territorio (poi, in effetti, individuato nella società  HydroGEA s.p.a.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il comune di Cavasso Nuovo, nel resistere al ricorso della società  di gestione del servizio idrico, eccepi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sul presupposto che l&#8217;oggetto del giudizio fosse costituito dal mero recesso dalla società  partecipata.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; La società  Livenza Tagliamento Acque s.p.a., succeduta per incorporazione alla Sistema Ambiente s.r.l., ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell&#8217;art. 41 c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo o, in subordine, del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in unico grado di legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Il comune di Cavasso Nuovo e le altre parti, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non hanno svolto attività  difensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado di legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">RAGIONI DELLA DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire a chi spetti la giurisdizione nel caso in cui oggetto del giudizio sia la legittimità  delle deliberazioni di un Comune che dispongono il recesso dell&#8217;ente locale dalla società  partecipata che gestisce il servizio idrico integrato dell&#8217;ambito territoriale ottimale di appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Va innanzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione, non giù  alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al &#8220;petitum sostanziale&#8221;. Quest&#8217;ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della &#8220;causa petendi&#8221;, ossia dell&#8217;intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., 25/06/2010, n. 15323; Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Sez. Un., 09/02/2015, n. 2360; Sez. Un., 21/05/2014, n. 11229).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, vertendo l&#8217;oggetto del giudizio (sulla impugnazione di provvedimenti incidenti) sulla materia della gestione delle acque pubbliche, è necessario premettere che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (&#8220;Norme in materia ambientale&#8221;) &#8211; nel quale è confluita la precedente normativa di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 36 (abrogata dall&#8217;art. 175 del detto D.Lgs.) &#8211; ha previsto una organica disciplina dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di deputazione delle acque reflue, il cui fulcro è costituito (art. 147) dal divieto per i singoli comuni di gestire autonomamente i detti servizi, dalla previsione di un &#8220;servizio idrico integrato&#8221; strutturato sulla base di &#8220;ambiti territoriali ottimali&#8221; (da individuarsi a cura delle regioni), dalla partecipazione obbligatoria dei comuni ricadenti in un ambito territoriale all&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito (come individuato dalla regione competente) e dal trasferimento a tale ente di governo dell&#8217;esercizio delle competenze giù  spettanti ai comuni in materia di gestione delle risorse idriche.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre ora considerare che del R.D. 11 dicembre 1993, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in unico grado di legittimità , &#8220;i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall&#8217;amministrazione in materia di acque pubbliche&#8221;; e queste Sezioni Unite hanno interpretato tale norma nel senso dell&#8217;estensione di detta cognizione anche ai casi in cui il provvedimento amministrativo, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia in parola &#8211; cioè pur incidendo su interessi più¹ generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità  delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico &#8211; attenga comunque all&#8217;utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche. Si è affermato, quindi, che ricorre la cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in unico grado di legittimità , non solo quando il provvedimento impugnato provenga da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine all&#8217;uso delle acque, ma anche quando, proveniente o meno da detti organi della pubblica amministrazione e pronunciato nell&#8217;esercizio di questi o altri poteri, finisca, comunque, con l&#8217;incidere sull&#8217;uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificandone la gestione, nonchè i relativi servizi (cfr. Cass., Sez. Un., 27/10/2006, n. 23070; Sez. Un., 26/07/2002, n. 11099; Sez. Un., 04/08/2000, n. 541).</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tale principio, queste Sezioni Unite hanno ritenuto che spettano alla giurisdizione di legittimità  in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in quanto incidenti sulla organizzazione e conduzione del servizio idrico integrato e sull&#8217;utilizzo delle acque pubbliche: i ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti gli ambiti territoriali ottimali quando da essi discendano ricadute sulla organizzazione e sulla conduzione del sistema idrico integrato (nella specie, le S.U. hanno ritenuto ricompresa in detta giurisdizione la cognizione sulla deliberazione con la quale l&#8217;assemblea d&#8217;ambito della consulta d&#8217;ambito centrale Friuli&#8221; aveva approvato la convenzione per la regolazione dei rapporti tra l&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito e il gestore unico d&#8217;ambito del servizio idrico integrato) (Cass., Sez. Un., 11/06/2018, n. 15105); la controversia promossa da un comune nei confronti dell&#8217;autorità  d&#8217;ambito territoriale ottimale e della regione per ottenere l&#8217;annullamento della convenzione istitutiva di un consorzio fra gli enti ricompresi nell&#8217;ambito territoriale medesimo nonchè degli atti autoritativi conseguenti (Cass., Sez. Un., 07/10/2010, n. 20777); i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 8 (Cass., Sez. Un., 12/04/2005, n. 7444).</p>
<p style="text-align: justify;">In una fattispecie del tutto analoga alla presente, questa Suprema Corte ha ritenuto devoluta alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche &#8211; del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ex art. 143, comma 1, lett. a) &#8211; anche l&#8217;impugnativa proposta da un consorzio dell&#8217;autorità  di ambito territoriale ottimale (A.A.T.O.) avverso la delibera con cui un comune aveva revocato la propria adesione al consorzio stesso ed aveva organizzato autonomamente nel proprio territorio il &#8220;servizio idrico integrato&#8221;, affidandone la gestione a società  controllata, trattandosi di atto incidente sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali previsti dalla cit. L. n. 36, art. 8 (Cass., Sez. Un., 15/05/2008, n. 12165).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che non vi sia ragione di discostarsi dalla propria giurisprudenza e che vada, pertanto, affermata la giurisdizione del T.S.A.P. in ordine alla presente controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, sia dal ricorso al T.A.R., che ha dato inizio al giudizio, sia dal ricorso per regolamento di giurisdizione, risulta che l&#8217;impugnativa della società  ricorrente ha per oggetto le deliberazioni con le quali l&#8217;ente comunale ha revocato la propria adesione alla società  deputata alla gestione del servizio idrico integrato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale revocata adesione del comune alla società  ricorrente incide indubbiamente sulla organizzazione e gestione del servizio idrico integrato &#8211; che, ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 149 bis, è finalizzato a garantirne la gestione in termini di efficienza e di economicità  &#8211; e riguarda direttamente il regime delle acque pubbliche ed il loro utilizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, il &#8220;petitum sostanziale&#8221;, quale emerge dalla dedotta &#8220;causa petendi&#8221;, depone chiaramente per la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in ordine alla controversia per cui è causa, con rimessione delle parti dinanzi al medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il detto Tribunale Superiore provvederà  anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque e rimette le parti dinanzi al medesimo, anche per le spese del giudizio di regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 gennaio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019</p>
<p align="JUSTIFY">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-6-2-2019-n-3518/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 6/2/2019 n.3518</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
