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	<title>3511 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3511 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2019 n.3511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-6-2019-n-3511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-6-2019-n-3511/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-6-2019-n-3511/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2019 n.3511</a></p>
<p>G. Pennetti Pres., A. Lariccia Est., PARTI:(M. B., F. A., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fabio Armano c. Ministero della Giustizia non costituito in giudizio) La penalità  di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, non può considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, ai sensi della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-6-2019-n-3511/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2019 n.3511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-6-2019-n-3511/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2019 n.3511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Pennetti Pres., A. Lariccia Est., PARTI:(M. B., F. A., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fabio Armano c. Ministero della Giustizia non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>La penalità  di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale,  non può considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, ai sensi della lett. a) del comma 781 dell&#8217;art. 1 della legge n. 208/2015, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo amministrativo &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; penalità  di mora &#8211; iniquità  &#8211; lett. a) del comma 781 dell&#8217;art. 1 della legge n. 208/2015 &#8211; incidenza.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Va rivisitato il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità  dell&#8217;iniquità  della debenza dell&#8217;astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell&#8217;amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della Finanza Pubblica, non potendo ora la penalità  di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, ai sensi della lett. a) del</i> <i>comma 781 dell&#8217;art. 1 della legge n. 208/2015, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/06/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03511/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04286/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4286 del 2018, proposto da M. B., F. A., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fabio Armano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;esecuzione</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del giudicato formatosi sul Decreto recante R.G. 1723/2017, emesso dalla Corte d&#8217;Appello di Napoli in data 11.01.2018 e depositato in data 17.01.2018, giusta correzione di errore materiale del 25.01.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visto il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 114 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Appello di Napoli Con Decreto recante R.G. 1723/2017, emesso in data 11.01.2018 e depositato in data 17.01.2018, ha condannato il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore in favore del Sig. M. B. della somma di € 15.600,00 oltre interessi legali dalla domanda, oltre spese processuali liquidate in complessivi € 626,00, di cui € 43,00 per spese vive ed € 583,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del legale anticipatario, avv. F. A..</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, pertanto i sig.ri M. B. e F. A. invocano il pagamento delle somme liquidate in proprio favore nel predetto decreto, non spontaneamente versate dal Ministero convenuto e con nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, tale decreto ha l&#8217;attitudine ad acquisire la validità  ed efficacia della sentenza passata in giudicato, poichè trattasi di provvedimento immediatamente esecutivo, ricorribile solo per Cassazione, ai sensi dell&#8217;art.3, co.6, L. 89/2001, e poichè decorso il termine per proporre il relativo ricorso lo stesso diventa inoppugnabile, con conseguente idoneità  a fungere da titolo per l&#8217;azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l&#8217;idoneità  del titolo all&#8217;esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell&#8217;amministrazione, che non ha comprovato l&#8217;avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, tale decreto è stato notificato con formula esecutiva il 02.03.2018 al Ministero della Giustizia, ed è decorso infruttuosamente l&#8217;ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall&#8217;art. 14 del D.L. n. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. n. 30/1997, nonchè l&#8217;ulteriore termine di mesi sei dall&#8217;avvenuta presentazione (in data 26/02/2018) dell&#8217;autodichiarazione di cui all&#8217;art. 5 sexies della Legge nÂ° 89/2001 (introdotto dalla Legge 208/2015).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, considerato il rituale esercizio (ai sensi degli artt. 87 e 114 c.p.a.) dell&#8217;azione ex art. 112, secondo comma lett. c) dello stesso c.p.a., ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per accogliere il ricorso di ottemperanza in oggetto e, conseguentemente, deve essere dichiarato l&#8217;obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe e ordinato alla predetta Amministrazione resistente di corrispondere al ricorrente M. B., nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione, le somme portate dal decreto indicato in premessa, maggiorate degli interessi al tasso legale dalla domanda, ed all&#8217;avv. F. A. le somme liquidate a titolo di spese di lite e maggiorate degli accessori di legge, distratte in suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">Va altresì accolta, anche alla luce della cennata novella legislativa, la domanda inerente alla corresponsione della penalità  di mora (o astreinte), prevista dall&#8217;art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del &#8220;giudice in caso di accoglimento del ricorso&#8221;, stabilisce che lo stesso, &#8220;salvo che ciù² sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell&#8217;esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La lett. a) del comma 781 dell&#8217;art. 1 della più¹ volte richiamata legge n. 208/2015, ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: &#8220;Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità  di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell&#8217;ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità  non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà  giù  acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità  di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l&#8217;istituto assolve ad una finalità  sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all&#8217;adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un&#8217;astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.</p>
<p style="text-align: justify;">La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità  dell&#8217;iniquità  della debenza dell&#8217;astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell&#8217;amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità  di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">La quantificazione della relativa penalità  di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, giù  prima della legge di stabilità  2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739).</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, l&#8217;astreinte verrà  calcolata, nella misura indicata dell&#8217;interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all&#8217;adempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla data di decorrenza iniziale dell&#8217;astreinte, in conformità  alla novella introdotta dall&#8217;art. 1 della legge n. 208/2015 all&#8217;art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio precisa che la penalità  di mora dovrà  essere corrisposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell&#8217;ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto invece alla data di decorrenza finale dell&#8217;astreinte, la stessa, in conformità  all&#8217;orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà  corrisposta fino all&#8217;effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente delle somme ivi liquidate e relativi accessori.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d&#8217;ora commissario ad acta un dirigente amministrativo dell&#8217;amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del capo dipartimento dell&#8217;organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l&#8217;ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell&#8217;inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà  corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell&#8217;amministrazione inadempiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il compenso del commissario ad acta rientra nell&#8217;onnicomprensività  della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell&#8217;art. 5-sexies (Modalità  di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall&#8217;art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta comunque dovuta la penalità  di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da corrispondere nei termini e con le modalità  sopra precisati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità  della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta un dirigente amministrativo dell&#8217;amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del capo dipartimento dell&#8217;organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, il quale, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà  ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all&#8217;esecuzione del predetto decreto, con onere per l&#8217;amministrazione di comunicare alla Segreteria della Sezione il nominativo del commissario designato.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell&#8217;avv. F. A. che si è dichiarato anticipatario.</p>
<p align="JUSTIFY">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-26-6-2019-n-3511/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2019 n.3511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.3511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-5-2019-n-3511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-5-2019-n-3511/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.3511</a></p>
<p>S. De Felice Pres., G. Lamberti Est., PARTI: (C. F., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini c. Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini e Marco Petitto) Il deposito tardivo di memorie e documenti è ammesso in via del tutto eccezionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-5-2019-n-3511/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.3511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-5-2019-n-3511/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2019 n.3511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. De Felice Pres., G. Lamberti Est., PARTI: (C. F., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini c. Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini e Marco Petitto)</span></p>
<hr />
<p>Il deposito tardivo di memorie e documenti è ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell&#8217;estrema difficoltà  di produrre l&#8217;atto nei termini.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Processo amministrativo &#8211; memorie e documenti &#8211; deposito tardivo &#8211; ammissibilità  &#8211; limiti.</p>
<p>2.- Processo amministrativo &#8211; accesso agli atti &#8211; documenti giù  esistenti e detenuti dalla p.A. &#8211; necessità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.Il deposito tardivo di memorie e documenti è ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell&#8217;estrema difficoltà  di produrre l&#8217;atto nei termini.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. L&#8217;accesso documentale, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, presuppone che il documento richiesto esista materialmente nella disponibilità  dell&#8217;amministrazione e che la stessa rifiuti, in modo illegittimo, di consegnarlo al soggetto titolare di una situazione giuridicamente tutelata che ha presentato la relativa istanza: il diritto di accesso, così com&#8217;è configurato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne, pertanto, esclusivamente documenti giù  esistenti e detenuti dall&#8217;Amministrazione, esulando dal giudizio in tema di accesso una eventuale responsabilità  per la mancata formazione degli atti per cui si è formulata la richiesta di ostensione.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/05/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03511/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01480/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2019, proposto da C. F., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Iacovino in Roma, via Lima, n. 20;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Emma D&#8217;Aquino ed Alessio Zucchini non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10669/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Iacovino e Marco Petitto;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1 &#8211; Con il ricorso proposto avanti il T.A.R. per il Lazio, C. F. ha lamentato il mancato riscontro da parte della RAI all&#8217;istanza di accesso agli atti inoltrata in data 5 marzo 2018, avente ad oggetto documentazione relativa a determinate promozioni, nomine e attribuzioni di incarico, avvenute all&#8217;interno dell&#8217;Azienda (l'&#8221;assetto funzionale preesistente alle promozioni, nomine e/o conferimento degli incarichi&#8221;, &#8220;promozioni, nomine e/ conferimento degli incarichi effettuate a far data dal 2010 presso la redazione Cultura e Speciali&#8221;, &#8220;quadro complessivo dell&#8217;organizzazione del lavoro derivante dal movimento del personale&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">2 &#8211; Il silenzio serbato dalla RAI su tale istanza è stato impugnato, in quanto ritenuto ingiusto e lesivo degli interessi della ricorrente e dei suoi diritti di lavoratrice, quale dipendente-giornalista della RAI, candidatasi nelle procedure di nomina, promozione e conferimento di incarico indette dalla stessa RAI.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 &#8211; La RAI ha eccepito l&#8217;infondatezza della domanda in quanto: &#8220;idocumenti richiesti sono inesistenti, non essendo prescritte dalle fonti di disciplina del rapporto di lavoro giornalistico procedure particolari per l&#8217;assegnazione di attività  di conduzione e di incarichi di line&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3 &#8211; A seguito dell&#8217;ordinanza istruttoria del T.A.R. n. 8355 del 2018, la RAI, con la nota del 14 settembre 2018, oltre a chiarire la portata delle norme contrattuali, che secondo la ricorrente imporrebbero la formazione di determinati documenti, ha confermato l&#8217;inesistenza materiale degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">4 &#8211; Alla luce di tali chiarimenti il giudice di primo grado ha dichiarato l&#8217;improcedibilità  del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5 &#8211; In via preliminare, deve dichiararsi l&#8217;inutilizzabilità  dei documenti depositati solo in data 22 maggio 2019, in quanto tardivi rispetto ai termini previsti dalla legge, dovendosi ricordare che il deposito tardivo di memorie e documenti è ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell&#8217;estrema difficoltà  di produrre l&#8217;atto nei termini (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3705; Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3192).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, l&#8217;appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">6 &#8211; L&#8217;accesso documentale, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, presuppone che il documento richiesto esista materialmente nella disponibilità  dell&#8217;amministrazione e che la stessa rifiuti, in modo illegittimo, di consegnarlo al soggetto titolare di una situazione giuridicamente tutelata che ha presentato la relativa istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la giurisprudenza ha da tempo chiarito che: &#8220;il diritto di accesso, così com&#8217;è configurato dalla invocata legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne esclusivamente documenti giù  esistenti e detenuti dall&#8217;amministrazione (cfr. Cons. St., 25 settembre 2002, n. 4883).</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 &#8211; Nella fattispecie in esame, è dirimente constatare che l&#8217;appellante non ha neppure specificamente contestato l&#8217;affermazione della RAI, ripresa nella sentenza del T.A.R., secondo cui i documenti richiesti non sussistono.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante tale constatazione, risulta irrilevante la prospettazione dell&#8217;appellante secondo cui gli stessi avrebbero dovuto essere formati alla luce della disciplina che regola la materia, in quanto si tratta di un profilo che esula dall&#8217;oggetto del</p>
<p style="text-align: justify;">presente giudizio, dove, come giù  rilevato, rileva l&#8217;esistenza materiale dei documenti, e non una eventuale responsabilità  nella mancata formazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">7 &#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, ai fini del presente giudizio, i motivi di appello dedotti dalla ricorrente originaria sono privi di rilevanza, non potendo in alcun modo portare ad una diversa decisione della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la considerazione dell&#8217;appellante che &#8220;se la RAI non ha formato i documenti, che aveva l&#8217;obbligo di formare, la responsabilità  (anche rispetto all&#8217;azione giudiziaria presente) sarebbe solo dell&#8217;Azienda, e di chi ha agito in suo nome e per suo conto, e non può essere riversata sulla dipendente&#8221;, come giù  rilevato, esula dall&#8217;ambito del giudizio, potendo al più¹ essere fatta valere in un&#8217;altra sede.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo sono del tutto esorbitanti dal perimetro del presente giudizio le diverse doglianze attinenti a asserite violazioni del rapporto lavorativo, da ogni punto di vista (mobbing, sindacale, così come la asserita violazione da contratto collettivo dell&#8217;obbligo di predisporre criteri).</p>
<p style="text-align: justify;">Vale un analogo discorso in riferimento alle censure che investono la portata dell&#8217;art. 6 e dall&#8217;art. 34 del CNLG, nonchè in riferimento agli ulteriori profili di doglianza esposti in ricorso con riferimento alla condotta tenuta dalla RAI nei confronti dell&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo deve rilevarsi che la soluzione accolta dal Collegio risulta conforme all&#8217;orientamento giù  espresso dalla Sezione in un caso analogo (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2015 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">8 &#8211; La natura della controversia giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello e compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/7/2007 n.3511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-7-2007-n-3511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-7-2007-n-3511/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/7/2007 n.3511</a></p>
<p>Va in parte sospeso il decreto interministeriale DEC/RAS/1448/2006 contenente il Piano Nazionale di Assegnazione PNA 2 per il periodo 2008/2012 atteso che con riferimento alla nota del 21.12.2006, con cui il Ministero ha stabilito di non esaminare la domanda della societa’ ricorretene, produttrice di energia, di autorizzazione ad emettere gas</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-7-2007-n-3511/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/7/2007 n.3511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-7-2007-n-3511/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/7/2007 n.3511</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va in parte sospeso il decreto interministeriale DEC/RAS/1448/2006 contenente il Piano Nazionale di Assegnazione PNA 2 per il periodo 2008/2012 atteso che con riferimento alla nota del 21.12.2006, con cui il Ministero ha stabilito di non esaminare la domanda della societa’ ricorretene, produttrice di energia, di autorizzazione ad emettere gas serra, ritenendo prioritaria l’approvazione del PNA 2;Considerato che le contestazioni mosse dall’appellante ai criteri utilizzati per approvare il PNA 2 non sono riferibili ad un pregiudizio attuale, che potrà eventualmente concretarsi solo all’esito dell’attivita&#8217; esecutiva della presente ordinanza e nell’ipotesi, non certa, dell’assenza di quote da assegnare alla ricorrente.<br />
Poiche’ poi il Ministero era tenuto a provvedere sull’istanza della ricorrente, deve ordinarsi allo stesso Ministero di determinarsi entro il termine di 45 giorni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11752/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 927</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11754/g">Ordinanza sospensiva del 22 marzo 2007 n. 1388</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza:  3511/07<br />
Registro Generale: 4626/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Francesco Caringella<br />  Cons. Roberto Chieppa Est.<br />
  ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Luglio 2007.<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>E.ON ITALIA PRODUZIONE SPA</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  CLAUDIO PIACENTINI e  MARIO SANINO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIALE PARIOLI N.180 presso MARIO SANINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, COMITATO NAZ. GESTIONE E ATTUAZIONE DIRETTIVA 2003/87/CE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>DIR. GEN. RICERCA AMBIENT. E SVIL. MIN. AMBIENTE, DIR. GEN. ENERGIA E RISORSE MINERARIE MIN. SVILUPPO ECON.</b>, non costituitisi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>ENDESA ITALIA SPA, ENEL PRODUZIONE SPA, EDISON SPA, TIRRENO POWER SPA, ESSO ITALAIANA SRL, ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO SPA</b>, non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II BIS n.1388/2007, resa tra le parti, concernente PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE QUOTE DI CO2;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMITATO NAZ. GESTIONE E ATTUAZIONE DIRETTIVA 2003/87/CE, MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa<br />
e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Sanino e l’Avv. dello Stato De Felice;</p>
<p>Ritenuto di dover accogliere in parte la presente domanda cautelare con riferimento alla nota del 21.12.2006, con cui il Ministero ha stabilito di non esaminare la domanda dell’appellante di autorizzazione ad emettere gas serra, ritenendo prioritaria l’approvazione del PNA 2;<br />
Ritenuto che il Ministero era tenuto a provvedere sull’istanza della ricorrente e che, pertanto, deve ordinarsi allo stesso Ministero di determinarsi entro il termine di 45 giorni;<br />Considerato che le contestazioni mosse dall’appellante ai criteri utilizzati per approvare il PNA 2 non sono riferibili ad un pregiudizio attuale, che potrà eventualmente concretarsi solo all’esito dell’attivià esecutiva della presente ordinanza e nell’ipotesi, non certa, dell’assenza di quote da assegnare alla ricorrente</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie in parte l&#8217;appello (Ricorso n.4626/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie in parte l&#8217;istanza cautelare in primo grado con riferimento alla nota del Ministero del 21/12/2006, ordinando allo stesso Ministero di determinarsi entro 45 giorni sulla domanda d’autorizzazione all’emissione di gas serra, adottando poi gli eventuali conseguenti provvedimenti in ordine all’assegnazione delle quote di CO2.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 10 Luglio 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-10-7-2007-n-3511/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/7/2007 n.3511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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