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	<title>350 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>350 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-5-2020-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-5-2020-n-350/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.350</a></p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Malena e Andrea Petito, contro Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo Rimini, Questura Rimini, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-5-2020-n-350/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-5-2020-n-350/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente, Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Malena e Andrea Petito, contro Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo Rimini, Questura Rimini, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna</span></p>
<hr />
<p>Revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di vigilanza privata: l&#8217;Amministrazione è investita di ampi poteri discrezionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Vigilanza privata &#8211; licenza &#8211; revoca dell&#8217;autorizzazione- ampi poteri discrezionali &#8211; sussistono- estensione dei poteri valutativi- ratio giustificativa &#8211; va affermata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>In materia di revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di vigilanza privata, l&#8217;Amministrazione è investita di ampi poteri discrezionali e l&#8217;estensione dei poteri valutativi si giustifica, da un lato, con la primarietà  degli interessi pubblici coinvolti, dall&#8217;altro, con la considerazione che la vigilanza privata rappresenta una palese eccezione al principio secondo il quale la protezione di persone e beni risulta di stretta competenza dei Corpi di Polizia; tale circostanza impone all&#8217;Amministrazione di ponderare con particolare rigore ed estrema oculatezza la sussistenza dei presupposti non solo di rilascio dell&#8217;autorizzazione, ma anche di permanenza della licenza giÃ  concessa.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/05/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00350/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00106/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00881/2017 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> <b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 106 del 2017, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Malena e Andrea Petito, con domicilio eletto presso lo studio Umberto Pierpaoli in Bologna, via del Monte n. 10; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo Rimini, Questura Rimini, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni 6; </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 881 del 2017, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Petito, domiciliato presso la Segreteria TAR Emilia Romagna in Bologna, via D&#8217;Azeglio, 54; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo Rimini, Questura Rimini, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria in Bologna, via A. Testoni 6; <br /> Ministero dell&#8217;Interno non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa sospensiva</i></p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 106 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto prefettizio prot. 0004110 del 31.1.2017, notificato in data 02.02.2017 con il quale il Prefetto di Rimini disponeva la sospensione per un periodo di sei mesi della licenza ex art. 134 TULPS rilasciata con Decreto n. 36038 del 26.11.2014, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla notifica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. 18989 del 3.5.2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra dei verbali ispettivi del 20.8.2014, 7.9.2014, 10.9.2014 e 8.3.2016 della Questura di Rimini, ancorchè non conosciuti dal ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della ulteriore nota di avvio del procedimento di cui alla nota prot. 53999 del 15.12.2016; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra dei verbali ispettivi del 26.9.2016, 20.10.2016, 27.10.2016 e 9.11.2016 della Questura di Rimini, ancorchè non conosciuti dal ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prefettizia prot. 813 dell&#8217;11.1.2017 di comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di accesso agli atti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra della nota prefettizia prot. 1449 del 16.1.2017 di differimento dell&#8217;invito a formulare nuove memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti che fanno parte del predetto procedimento ancorchè non conosciuti dal ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni provvedimento consequenziale, presupposto e connesso ai precedenti, ancorchè non conosciuti al ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 881 del 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">-del decreto del Prefetto della Provincia di Rimini, emanato in data 17.07.2017, contrassegnato da prot. n. 0031433 e notificato all&#8217;odierno ricorrente in data 25.07.2017, con il quale veniva disposta la revoca dell&#8217;autorizzazione ex art. 134 TULPS. al sig. -OMISSIS-, in qualità  di legale rappresentante p.t. ed amministratore unico della predetta -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS- s.r.l. con effetto immediato ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè della comunicazione di avvio del procedimento per la revoca della licenza prefettizia, nota datata 08.06.2017 e contrassegnata da prot. n. 24957,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato ai precedenti, ancorchè odiernamente sconosciuto al ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, della Questura di Rimini;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/20 convertito in legge n.27/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Espone l&#8217;odierno ricorrente, quale titolare della -OMISSIS- s.r.l., di svolgere attività  di vigilanza privata dal 2009 e per quello che qui interessa di essere autorizzato dal 26 novembre 2014 dalla Prefettura di Rimini, ai sensi dell&#8217;art. 134 t.u.l.p.s., ad operare nel territorio di Rimini oltre che in quello della Provincia di Foggia quale sede secondaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 22 aprile 2015 ha chiesto alla Prefettura di Rimini ed il 3 giugno 2015 a quella di Foggia l&#8217;autorizzazione al trasferimento della sede principale a Foggia mantenendo come secondaria la sede di Coriano (Rimini).</p>
<p style="text-align: justify;">Il 2 dicembre 2015 il sig. -OMISSIS-, al fine di razionalizzare l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di impresa nelle due realtà  territoriali, ha fatto richiesta alla Prefettura di Foggia per il rilascio dell&#8217;autorizzazione nel solo territorio di Foggia, dichiarando espressamente che, una volta ottenuta tale autorizzazione, avrebbe rinunziato a svolgere attività  e servizi nel territorio di Rimini.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto prot 0004110 del 31 gennaio 2017 il Prefetto di Foggia ha disposto la sospensione per sei mesi della licenza ex art. 134 t.u.l.p.s. rilasciata al ricorrente nel 2014 motivata da plurime irregolarità , sintetizzabili nella sporadica presenza del titolare ed eterodirezione della società  mediante interposta persona, nella violazione degli oneri previdenziali e assistenziali, nella insufficiente dotazione organica oltre che in molteplici violazioni del D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 e del Regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto prot. n. 0031433 del 17 luglio 2017 il Prefetto della Provincia di Rimini ha disposto la revoca dell&#8217;autorizzazione ex art. 134 t.u.l.p.s. con motivazione plurima riassumibile nel venir meno del requisito della buona condotta di cui all&#8217;art. 11 t.u.l.p.s., nella violazione della necessaria personalità  della licenza in questione in relazione all&#8217;eterodirezione della società  da parte di socio occulto, nell&#8217;aver riportato condanna penale per violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro e nella pendenza di ulteriore procedimento penale per violazione dell&#8217;art. 17 t.u.l.p.s..</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, tutt&#8217;ora pendente, l&#8217;odierno istante ha impugnato il decreto prefettizio di reiezione dell&#8217;istanza del 2 dicembre 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso Rg. 106/2017 ha impugnato innanzi all&#8217;adito Tribunale Amministrativo il citato decreto prot. 0004110 del 31 gennaio 2017, con il quale il Prefetto di Rimini ha disposto la sospensione per un periodo di sei mesi della licenza ex art. 134 t.u.l.p.s., mentre con ricorso Rg 881/2017 ha gravato il citato decreto del Prefetto della Provincia di Rimini del 17 luglio 2017 inerente la revoca dell&#8217;autorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del primo ricorso ha dedotto articolate doglianze di violazione di legge (artt. 3, 22 e ss, L.241/90; art. 8 D.p.r. 352/92, 3 lett. b) D.M. 415/1994; 257-quater Regolamento esecuzione t.u.l.p.s.; principio di proporzionalità  di cui agli artt. 3, 97 e 113 Cost., art. 8 t.u.l.p.s., art. 41 Cost. ) ed eccesso di potere sotto vario profilo così¬ riassumibili: la Prefettura di Rimini avrebbe aperto il procedimento di sospensione della licenza prima di definire quello pregiudiziale di trasferimento a Foggia; a causa dell&#8217;illegittimo diniego all&#8217;istanza di accesso presentata il 23 dicembre 2016 agli atti del procedimento sfociato nella sospensione, parte ricorrente sarebbe stata costretta a difendersi &#8220;al buio&#8221;; episodiche irregolarità  cumulate in un intervallo di ben tre anni non possono portare alla sospensione dell&#8217;attività  di vigilanza, con conseguente difetto di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa; sarebbe del tutto illogica la contestazione della scarsa presenza del titolare a Rimini quando lo stesso ricorrente aveva chiesto il trasferimento a Foggia; lo Scudieri sarebbe procuratore &#8220;<i>ad negotia</i>&#8221; e non giÃ  direttore o institore; i procedimenti penali indicati dall&#8217;Amministrazione nel provvedimento gravato sarebbero tutt&#8217;ora pendenti e dovrebbe prevalere il principio di non colpevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;odierno ricorrente ha altresì¬ avanzato in via istruttoria richiesta di ordinare l&#8217;accesso alla richiesta documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Rimini e la Questura di Rimini con mero atto di costituzione formale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo ricorso (Rg. 881/2017) ha impugnato il suesposto provvedimento di revoca, deducendo motivi così¬ riassumibili:</p>
<p style="text-align: justify;">I)Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art.11 e 257- quater Reg. Es. TULPS. &#8211; Violazione del principio costituzionale di imparzialità  della P.A. &#8211; Eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento dei fatti &#8211; difetto di istruttoria &#8211; illogicità  manifesta arbitrarietà , contraddittorietà  &#8211; irragionevolezza &#8211; errata ed illogica motivazione -violazione del principio del giusto procedimento: vi sarebbe evidente contraddittorietà  tra i decreti prefettizi di sospensione e di revoca giacchè il primo provvedimento contemplava la possibilità  di prosecuzione dell&#8217;attività  ad istanza di parte; in merito alla valutazione del requisito della buona condotta sarebbe mancata la necessaria valutazione della personalità  del ricorrente; quanto ai procedimenti penali a carico uno sarebbe stato definito mediante oblazione e l&#8217;altro sarebbe ancora &#8220;<i>sub iudice</i>&#8220;; </p>
<p style="text-align: justify;">II) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 8 e 136 TULPS. Violazione ed erronea applicazione del D.M. Interno n. 269/2010, All. E. Violazione di Circolare n. 557/PAS/U/004935/10089. Deficit motivazionale. Violazione del principio di non contraddizione &#8211; Eccesso di potere: erronea presupposizione &#8211; travisamento dei fatti &#8211; difetto di istruttoria &#8211; illogicità  manifesta -arbitrarietà  &#8211; contraddittorietà  &#8211; irragionevolezza. Violazione dell&#8217;art. 41 Cost. e dei princÃ¬pi costituzionali in materia di libertà  di iniziativa economica e di autonomia privata: il diniego all&#8217;accesso opposto dalla Prefettura di Rimini agli atti del procedimento di revoca non consentirebbe l&#8217;esercizio del diritto di difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">III) Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 257-quater R.D. n. 635/1940 (Regolamento di Esecuzione TULPS.). Deficit motivazionale per violazione dell&#8217;art. 3 L. n. 241/1990 &#8211; apparente motivazione. Eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria, erronea presupposizione e travisamento dei fatti, illogicità  manifesta, contraddittorietà , irragionevolezza, arbitrarietà , ingiustizia manifesta. Violazione del principio di tempestività . Violazione dei princÃ¬pi costituzionali in materia di libertà  di iniziativa economica e di autonomia privata: non sarebbe dato comprendere quali condotte avrebbe tenuto il -OMISSIS- si da determinare il concreto pericolo per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">IV) Violazione del &#8220;giusto procedimento&#8221;: l&#8217;Amministrazione non avrebbe controdedotto alle osservazioni presentate dal -OMISSIS- nel procedimento di revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel ricorso Rg. 881/2017 parte ricorrente ha chiesto all&#8217;adito Tribunale di ordinare l&#8217;acquisizione della documentazione a tutti gli atti del procedimento di revoca in contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio la Questura e l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, eccependo l&#8217;infondatezza di tutti i motivi &#8220;<i>ex adverso</i>&#8221; dedotti, poichè in sintesi: vi sarebbe una situazione complessiva di non sufficiente affidabilità  all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di vigilanza la cui autorizzazione avrebbe carattere eccezionale; l&#8217;attività  in questione sarebbe esercitata dal ricorrente per interposta persona si va violare il principio di personalità  delle autorizzazioni di polizia; la richiesta di trasferimento della licenza a Foggia sarebbe finalizzata ad aggirare le difficoltà  di ottenimento in loco del titolo per asseriti collegamenti con la criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 13 maggio la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del DL n. 18/20 convertito nella legge 27/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.-E&#8217; materia del contendere la legittimità  dei due decreti prefettizi in epigrafe indicati con cui è stata rispettivamente disposta la sospensione per sei mesi e la revoca dell&#8217;attività  di vigilanza privata della -OMISSIS- s.r.l., di cui il ricorrente è titolare, entrambi motivati dal cumulo di varie irregolarità  nella gestione e dal venir meno dell&#8217;affidabilità  e della buona condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- In &#8220;<i>limine litis</i>&#8221; va disposta la riunione ai sensi dell&#8217;art. 70 c.p.a. dei due ricorsi attesa l&#8217;evidente connessione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Quanto anzitutto al ricorso Rg. 106/2017 va rilevato allo stato l&#8217;avvenuto esaurimento degli effetti dell&#8217;impugnato decreto di sospensione di sei mesi, la cui decorrenza ha avuto inizio dal 5 dicembre 2014, non permanendo dunque alcun interesse concreto ed attuale all&#8217;annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. &#8211; Ai sensi dell&#8217;art. 34 comma 3, c.p.a. va comunque appurato l&#8217;eventuale interesse di parte ricorrente all&#8217;accertamento della illegittimità  del provvedimento ove sussista l&#8217;interesse ai fini risarcitori, che il Collegio non reputa sussistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto che il ricorrente non ha proposto in sede di ricorso la domanda risarcitoria (nè con successivi motivi aggiunti o memoria notificata) e che comunque detta domanda, stante l&#8217;autonomia con l&#8217;azione di annullamento, può ancora essere proposta entro il termine di cui all&#8217;art. 30 c. 5 c.p.a., va evidenziato come il ricorrente non abbia nemmeno allegato in giudizio gli elementi costitutivi dell&#8217;azione risarcitoria, tra cui anzitutto il danno sofferto ed il rapporto di causalità , nè invero nemmeno indicato un generico interesse risarcitorio.</p>
<p style="text-align: justify;">La pìù recente giurisprudenza &#8211; che il Collegio condivide &#8211; in merito all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 34 comma 3 c.p.a., richiamandosi anche al principio dispositivo, ha ribadito l&#8217;onere per la parte asseritamente danneggiata di allegazione dei presupposti per la successiva proposizione dell&#8217;azione risarcitoria, a pena di mancata dimostrazione dell&#8217;interesse al solo fine risarcitorio (<i>ex multis</i> T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 7 novembre 2019, n.1454; Consiglio di Stato sez. III, 8 ottobre 2018, n.5771; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 15 luglio 2019, n.3884).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. &#8211; Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso Rg. 106/2017 va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Quanto al ricorso Rg. 881/2017 esso è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non merita anzitutto adesione la doglianza di violazione del diritto di difesa pervicacemente argomentata per mancata ostensione da parte dell&#8217;Amministrazione resistente della documentazione afferente il procedimento di revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">A prescindere da qualsiasi considerazione sulla legittimità  del diniego, motivato dal richiamo al D.M. 415/94, ha qui rilievo del tutto assorbente la circostanza per cui a fronte dell&#8217;ampia mole di documenti versata in giudizio dalla difesa erariale parte ricorrente non ha indicato, come suo onere, gli atti a suo dire rimasti segretati e non ostesi, si che il secondo motivo di gravame oltre che infondato è improcedibile per difetto di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Anche il quarto motivo è del tutto privo di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per giurisprudenza del tutto consolidata &#8211; da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi &#8211; l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di valutare le osservazioni presentate dall&#8217;interessato, sancito dall&#8217;art. 10, l. n. 241 del 1990, non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni ivi svolte; al contrario, per giustificare l&#8217;adozione del provvedimento è sufficiente la motivazione complessivamente posta a fondamento dello stesso (<i>ex multis</i> T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I, 14 settembre 2016, n.329; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 9 febbraio 2016, n. 364).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne caso di specie l&#8217;Amministrazione, pur ritenendole infondate, non ha mancato di dar conto delle osservazioni, si che il contraddittorio procedimentale è stato, come dovuto, garantito.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Anche il primo ed il terzo motivo di gravame non meritano adesione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. &#8211; Secondo giurisprudenza anche dell&#8217;adito Tribunale in materia di revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di vigilanza privata, l&#8217;Amministrazione è investita di ampi poteri discrezionali e l&#8217;estensione dei poteri valutativi si giustifica, da un lato, con la primarietà  degli interessi pubblici coinvolti, dall&#8217;altro, con la considerazione che la vigilanza privata rappresenta una palese eccezione al principio secondo il quale la protezione di persone e beni risulta di stretta competenza dei Corpi di Polizia; tale circostanza impone all&#8217;Amministrazione di ponderare con particolare rigore ed estrema oculatezza la sussistenza dei presupposti non solo di rilascio dell&#8217;autorizzazione, ma anche di permanenza della licenza giÃ  concessa (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. II, 6 dicembre 2017, n.808; Consiglio di Stato sez. VI, 5 settembre 2011, n.4990).</p>
<p style="text-align: justify;">Le autorizzazioni di polizia possono essere negate, tra l&#8217;altro, a chi non può provare l&#8217;affidabilità  e la buona condotta e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione (<i>ex plurimis</i> Consiglio di Stato sez. III, 4 luglio 2019, n.4595; id. sez. III, 3 aprile 2013, n. 1867; id. 4 dicembre 2015, n. 5522, T.A.R. Umbria 28 febbraio 2018, n.133).</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. &#8211; Tanto premesso, può convenirsi con la difesa di parte ricorrente soltanto in merito alla assoluta genericità  dei presunti collegamenti con la criminalità  organizzata, non essendovi di ciò traccia nella documentazione depositata in giudizio ivi compresi i verbali ispettivi e le relazioni della Prefettura e della Questura di Rimini. </p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, a prescindere dalla rilevanza penale degli illeciti contestati, va evidenziato in primo luogo che il sig. -OMISSIS- è stato condannato con decreto penale del 2 marzo 2014 per illecito attinente alla violazione delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, senza che l&#8217;oblazione intervenuta possa avere rilievo decisivo, posto che rimane invariato sul piano extra penale il fatto storico da cui dedurre elementi di valutazione circa la buona condotta (<i>ex multis</i> T.A.R. Piemonte sez. II, 30 aprile 2005, n. 1299). Inoltre pende a carico del ricorrente anche indagine penale per il reato di cui all&#8217;art. 17 t.u.l.p.s. ovvero in relazione a violazioni connesse all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  autorizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. &#8211; In secondo luogo dalle indagini effettuate dalla Questura sono emersi gravi indizi sintomatici della eterodirezione dell&#8217;attività  di vigilanza da parte di un soggetto terzo, in violazione del principio di personalità  che tutt&#8217;ora caratterizza le autorizzazioni di polizia. Infatti ai sensi dell&#8217;art. 8 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, le autorizzazioni di polizia sono personali e in alcun modo possono essere trasmesse nè dare luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge; di conseguenza, anche quando l&#8217;istituto di vigilanza è organizzato in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad un persona fisica, la quale deve essere investita di poteri di rappresentanza organica della società  stessa (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez. III, 22 marzo 2017, n.1303).</p>
<p style="text-align: justify;">Irrilevanti sul punto appaiono le ricevute telepass intestate alla società  -OMISSIS- depositate in giudizio, le quali possono tuttalpìù provare l&#8217;effettuazione di alcuni viaggi durante il periodo 2015-2016 dalla Puglia alla Romagna e ritorno ma non certo individuare le persone alla guida o comunque a bordo del veicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se è vero che il titolare nell&#8217;esercizio di tale attività  imprenditoriale può avvalersi di direttori o institori, è richiesta ai sensi dell&#8217;art. 257-quater R.D. n. 635/1940, in considerazione degli interessi pubblici in gioco, l&#8217;autorizzazione prefettizia, nella fattispecie non richiesta, non avendo parte ricorrente allegato elementi di prova idonei a comprovare, come sostenuto nel ricorso, il conferimento di procura &#8220;<i>ad negotia</i>&#8221; e la delimitazione di tale attività  gestoria.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. &#8211; Alla luce del descritto quadro indiziario il giudizio prognostico di non affidabilità  del titolare della licenza, in considerazione delle finalità  di pubblico interesse sottese, appare adeguatamente motivato ed immune dalle doglianze dedotte.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; Per i suesposti motivi il ricorso Rg. 881/2017 va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, previa riunione, così¬ decide:</p>
<p style="text-align: justify;">a) dichiara improcedibile il ricorso Rg. 106/2017;</p>
<p style="text-align: justify;">b) respinge il ricorso Rg. 881/2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore del Ministero dell&#8217;Interno, in misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Migliozzi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Giovannini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</p>
<p>   </p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-5-2020-n-350/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2020 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2018 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-26-3-2018-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-26-3-2018-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2018 n.350</a></p>
<p>Pres. Mielli, Est. De Bernardinis Sulla legittimità della variante generale al PRG del Comune di Teolo, adottata con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 2 e 3 del 9 febbraio 1998 e n. 28 del 9 aprile 1998 ed approvata con modifiche dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1621</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-26-3-2018-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2018 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-26-3-2018-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2018 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mielli, Est. De Bernardinis</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità della variante generale al PRG del Comune di Teolo, adottata con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 2 e 3 del 9 febbraio 1998 e n. 28 del 9 aprile 1998 ed approvata con modifiche dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1621 dell  11 aprile 2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Piano ambientale per i Colli Euganei &#8211; Pianificazione urbanistica comunale &#8211; Variante urbanistica &#8211; Principio di coerenza con gli strumenti di livello superiore &#8211; Prevalenza degli interessi generali e sovracomunali &#8211; Interventi di ampliamento di fabbricato &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità </ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;">È legittimo il provvedimento di variante urbanistica che, in conformità con l  art. 13, comma 3, lett. e) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano ambientale per i Colli Euganei, esclude l  ampliamento di fabbricato adibito ad attività commerciale situato in   area di riserva naturale orientata   individuata dal Piano, poiché costituisce applicazione della regola dettata dall  art. 6, comma 1, della l.r. n. 38 del 1989, a sua volta espressione del principio per il quale è necessario garantire la coerenza della pianificazione urbanistica comunale con gli strumenti di livello superiore e con l  osservanza delle norme e prescrizioni che assegnano prevalenza a interessi generali e sovracomunali. </ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align="right">Pubblicato il 26/03/2018</p>
<p align="right"> </p>
<p align="right">N. 00350/2018 REG.PROV.COLL.</p>
<p align="right"> </p>
<p align="right">N. 03785/2000 REG.RIC.</p>
<p align="right"> </p>
<p align="right"> </p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p align="center"> </p>
<p align="center">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align="center"> </p>
<p align="center">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p align="center"> </p>
<p align="center">(Sezione Prima)</p>
<p align="center"> </p>
<p align="center">ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"> </p>
<p align="center">SENTENZA</p>
<p> </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3785 del 2000, proposto dalla società</p>
<p>Elettronica Industriale Giorgio Pinton S.p.A. (poi divenuta El Towers S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall  avv. Mario Testa e con domicilio eletto presso lo studio dell  avv. Pier Vettor Grimani, in Venezia, S. Croce, n. 466/G</p>
<p> </p>
<p align="center">contro</p>
<p> </p>
<p>Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall  Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliata presso gli uffici della stessa, in Venezia, S. Marco, n. 63</p>
<p>Comune di Teolo (PD), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall  avv. Sergio Dal Prà e con domicilio stabilito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): sergiodalpra@ordineavvocatipadova.it</p>
<p> </p>
<p align="center">per l  annullamento,</p>
<p> </p>
<p>nelle parti di interesse della ricorrente,</p>
<p> </p>
<p>della variante generale al P.R.G. del Comune di Teolo (PD) adottata con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 2 e 3 del 9 febbraio 1998 e n. 28 del 9 aprile 1998 ed approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1621 dell  11 aprile 2000.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p> </p>
<p>Visto il controricorso della Regione Veneto;</p>
<p> </p>
<p>Visto l  atto di costituzione in giudizio del Comune di Teolo;</p>
<p> </p>
<p>Viste la memoria difensiva, la documentazione e la replica della Regione Veneto;</p>
<p> </p>
<p>Viste, altresì, la memoria e la documentazione del Comune di Teolo;</p>
<p> </p>
<p>Vista l  istanza di rinvio dell  udienza di discussione presentata dalla ricorrente;</p>
<p> </p>
<p>Viste la memoria difensiva, l  ulteriore documentazione e la replica della ricorrente;</p>
<p> </p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p> </p>
<p>Nominato relatore nell  udienza   di smaltimento   del 6 marzo 2018 il dott. Pietro De Berardinis;</p>
<p> </p>
<p>Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="center">FATTO</p>
<p> </p>
<p>Con il ricorso indicato in epigrafe la società Elettronica Industriale Giorgio Pinton S.p.A., ora El Towers S.p.A., (  Elettronica  ) ha impugnato la variante generale al P.R.G. del Comune di Teolo (PD), adottata con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 2 e 3 del 9 febbraio 1998 e n. 28 del 9 aprile 1998 ed approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1621 dell  11 aprile 2000, chiedendone l  annullamento nelle parti in cui è lesiva dei suoi interessi.</p>
<p> </p>
<p>In punto di fatto la società espone:</p>
<p> </p>
<p>&#8211; di essere proprietaria, nel Comune di Teolo, di un  area situata in loc. Monte della Madonna e censita in catasto al fg. n. 18, mapp. n. 347, che la variante generale al P.R.G. comunale ha disciplinato con apposita scheda normativa (la n. 7) nell  ambito della categoria funzionale delle   attività produttive diffuse  . Su tale area sorge un immobile già adibito a bar-ristorante, regolarmente assentito. Vi sono, inoltre, alcune opere prive di titolo abilitativo e precisamente alcuni fabbricati di modeste dimensioni e un traliccio metallico con sovrastante antenna, adibiti rispettivamente al ricovero di apparecchiature ricetrasmittenti e alla trasmissione di programmi radio-televisivi;</p>
<p> </p>
<p>&#8211; di aver presentato, per tali manufatti abusivi, istanza di condono edilizio e che, però, in pendenza di detta istanza, il Comune di Teolo adottava nel 1998 la variante generale al P.R.G., in cui i medesimi manufatti non sono in alcun modo rappresentati o considerati: anche nella succitata scheda normativa n. 7 risulta raffigurato solo l  edificio già adibito a bar-ristorante, mentre non sono indicati i manufatti adibiti all  attività di radiotrasmissione;</p>
<p> </p>
<p>&#8211; che, per di più, in sede di approvazione della variante, la Giunta Regionale ha modificato d  ufficio la scheda n. 7, riguardante il fabbricato già bar-ristorante, imponendo l  adeguamento della variante all  art. 13, comma 3, lett. e), delle N.T.A. del Piano ambientale per i Colli Euganei. In sostanza, con tale modifica la Regione avrebbe inteso mantenere inalterato lo stato di fatto e vietare ogni modifica dell  edificio adibito a bar-ristorante, per il quale la variante adottata aveva previsto, invece, nella già citata scheda n. 7, una limitata possibilità di ampliamento.</p>
<p> </p>
<p>Per conseguenza, la società ha chiesto l  annullamento della variante al P.R.G. nelle parti lesive dei propri interessi, cioè nella parte in cui impedisce l  ampliamento del bar-ristorante e nella parte in cui non sono comprese, tra le attività produttive da conservare nei fabbricati interessati, anche quelle di radiotrasmissione.</p>
<p> </p>
<p>A supporto del gravame l  esponente ha dedotto i seguenti motivi:</p>
<p> </p>
<p>1) con riferimento alle modifiche d  ufficio apportate dalla Regione Veneto in sede di approvazione della variante: violazione ed errata applicazione degli artt. 45 e 126 della l.r. n. 61/1985, eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria, del difetto di motivazione, dell  erronea valutazione dei presupposti, nonché dell  illogicità e contraddittorietà del comportamento;</p>
<p> </p>
<p>2) con riferimento alla scelta del Comune di Teolo di non includere nella scheda n. 7 anche l  attività di radiotrasmissione svolta nell  area di proprietà della ricorrente: violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 30 della l.r. n. 61/1985, eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria, del difetto di motivazione, dell  erronea valutazione dei presupposti, nonché delle manifeste illogicità e contraddittorietà.</p>
<p> </p>
<p>Si è costituito in giudizio il Comune di Teolo, depositando in vista dell  udienza pubblica una memoria e documenti sui fatti di causa ed eccependo: l  improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione; la cessazione della materia del contendere; l  infondatezza nel merito delle doglianze della ricorrente.</p>
<p> </p>
<p>Si è costituita in giudizio, altresì, la Regione Veneto, depositando anch  essa, in vista dell  udienza   di smaltimento  , una memoria difensiva, documenti sui fatti di causa ed una replica, e controbattendo alle censure mosse all  operato regionale.</p>
<p> </p>
<p>La società deducente ha formalizzato istanza di rinvio della trattazione della causa, viste le avvenute adozione ed approvazione del P.A.T., l  avvenuta adozione del P.I. e la pendenza del procedimento di approvazione del P.I. medesimo.</p>
<p> </p>
<p>La società ha, inoltre, depositato una memoria finale, ulteriori documenti ed una replica, ricapitolando i fatti anteriori e successivi all  introduzione del giudizio, replicando alle eccezioni delle controparti ed insistendo per l  accoglimento del ricorso.</p>
<p> </p>
<p>All  udienza pubblica   di smaltimento   del 6 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p> </p>
<p align="center">DIRITTO</p>
<p> </p>
<p>In via preliminare, va respinta l  istanza di rinvio della discussione della causa, in forza del carattere risalente di questa, che ne rende necessaria una celere definizione.</p>
<p> </p>
<p>Sempre in via preliminare, devono poi essere scrutinate le eccezioni di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione e/o di cessazione della materia del contendere, formulate dalla difesa comunale attesi i mutamenti sopravvenuti dopo la proposizione del ricorso ed in particolare alla luce dell  approvazione, con decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 47 del 6 aprile 2017, del P.A.T. del Comune di Teolo, nonché dell  adozione del P.I., con deliberazione del Consiglio Comunale di Teolo n. 26 del 30 marzo 2017: atti, questi, ambedue non impugnati dalla ricorrente Elettronica.</p>
<p> </p>
<p>Sostiene sul punto la difesa comunale, da un lato, che i mutamenti sopravvenuti nella situazione di fatto e di diritto avrebbero reso inutile la decisione del ricorso, avuto presente che nessun pregiudizio potrebbe derivare in concreto alla ricorrente dalle previsioni del P.R.G. impugnate, comunque ormai superate dal P.A.T.; d  altro lato, con il P.A.T. approvato e con il P.I. in fase di approvazione definitiva sarebbero stati riconosciuti ed individuati i siti per le installazioni televisive, ivi compreso quello della ricorrente posto su Monte Madonna, così attuando la volontà della P.A. di definire le questioni tuttora pendenti. In particolare, la difesa comunale richiama la Tav. n. 1 della Carta dei vincoli, l  art. 42 delle N.T.A. del P.A.T. approvato e l  art. 47 delle N.T.A. del P.I. adottato.</p>
<p> </p>
<p>Le suesposte eccezioni non possono essere condivise, alla luce di quanto affermato in un recentissimo arresto di questo Tribunale reso in fattispecie analoga, concernente anch  essa lo strumento urbanistico del Comune di Teolo (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 febbraio 2018, n. 118).</p>
<p> </p>
<p>In detta pronuncia si è, invero, precisato che:</p>
<p> </p>
<p>&#8211; ai sensi dell  art. 48, comma 5, della l.r. n. 11/2004 (recante norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio),   i piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all  approvazione del primo PAT  . Il comma 5-bis, poi, così recita:   A seguito dell  approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi  ;</p>
<p> </p>
<p>&#8211; il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Teolo è stato soltanto adottato e non anche approvato, cosicché, allo stato, il P.R.G. previgente    oggetto dell  impugnazione    ha assunto, nei limiti della compatibilità, la valenza di primo Piano degli Interventi ex art. 48, comma 5-bis, della l.r. n. 11/2004 e manterrà tale valenza sino a quando quest  ultimo non sarà stato approvato (ovvero la conserverà, ove il P.I. non venga poi approvato). A nulla vale, pertanto, eccepire che le nuove scelte urbanistiche del Comune di Teolo, conseguendo ad una nuova istruttoria, nonché ad una rivalutazione complessiva del territorio, supererebbero le precedenti, poiché ciò non scalfisce l  attuale vigenza del P.R.G. impugnato;</p>
<p> </p>
<p>&#8211; secondo la giurisprudenza, l  adozione di un nuovo piano regolatore, da cui deriva solo l  obbligatoria applicazione di misure di salvaguardia ed in ordine alla quale l  interessato ha la facoltà e non l  onere di impugnazione, non determina, in pendenza del procedimento di approvazione, la novazione della fonte procedimentale del rapporto e, pertanto, non rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro la variante al piano regolatore pendente (C.d.S., Sez. IV, 1° febbraio 1994, n. 92). In base ai principi generali in materia, infatti, il piano adottato si limita a far scattare le misure di salvaguardia (v. art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001). Del resto, è costante l  indirizzo per il quale la mera adozione del piano regolatore, non ancora approvato, determina la facoltà, non l  onere, della sua impugnazione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4200; id., 15 febbraio 2013, n. 921; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17 marzo 2017, n. 398; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 25 luglio 2016, n. 245).</p>
<p> </p>
<p>Andando ad applicare le suesposte precisazioni al caso ora in esame, deve evidenziarsi, anzitutto, che ai fini della procedibilità del ricorso non rileva la mancata impugnazione, ad opera di Elettronica, del P.A.T. approvato e del P.I. adottato. Inoltre, né il P.A.T. approvato, né il P.I. adottato, determinano l  improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione e, tantomeno, la cessazione della materia del contendere.</p>
<p> </p>
<p>In via di principio, infatti, il P.A.T. opera a un livello superiore e più generale rispetto al Piano degli Interventi e quindi anche rispetto al P.R.G. (che transitoriamente vale come P.I. ai sensi dell  art. 48, comma 5-bis, cit.): secondo quanto emerge dagli artt. 12 e segg. della l.r. n. 11/2004, il P.A.T. è   lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale  , perciò detta le indicazioni di principio e di indirizzo, ma non si occupa della specifica destinazione di un  area, della sua inclusione in una zona omogenea, o dell  inserimento di un dato sito produttivo in una scheda specifica. La disciplina di tali aspetti è invece riservata dall  art. 17 della l.r. n. 11/2004 al Piano degli Interventi, quale strumento che reca le   disposizioni operative   del piano regolatore comunale, come si legge nell  art. 12, comma 1, della citata legge regionale (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 118/2018, cit.).</p>
<p> </p>
<p>Tale affermazione di principio trova piena conferma, in concreto, nella vicenda all  esame, in cui l  art. 42 delle N.T.A. del P.A.T. (v. all. 1 depositato da Elettronica il 24 gennaio 2018) stabilisce, al punto 1, che la   cartografia del PAT individua indicativamente i siti esistenti di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico  , al punto 3 (  Direttive per la formazione del PI  ) che   il PI opererà una ricognizione completa degli impianti presenti nel territorio comunale completando e/o rettificando le individuazioni operate dal PAT in ossequio alle disposizioni sopra richiamate  , e, al punto 6, che   sono ammesse nel territorio le localizzazioni di nuovi impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ( &#038;..) senza la necessità di variare il PAT  .</p>
<p> </p>
<p>Quindi, da un lato il P.A.T. approvato contiene, per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, una disciplina di principio, per giunta derogabile dal P.I.; quest  ultimo, d  altro lato, allo stato non ha ancora acquisito il necessario carattere di definitività, tale da poter comportare il superamento della variante al P.R.G. impugnata.</p>
<p> </p>
<p>Peraltro, la nuova disciplina pianificatoria richiamata dal Comune di Teolo riguarda la localizzazione degli impianti di radiotrasmissioni, cioè uno dei due profili di impugnativa della variante generale al P.R.G., mentre nulla dice la difesa comunale sull  altro profilo di impugnativa della variante, legato al divieto di modifiche per il fabbricato già adibito a bar-ristorante, cosicché in ogni caso giammai si potrebbe parlare di improcedibilità totale del ricorso.</p>
<p> </p>
<p>Ne discende, in conclusione, per tutto ciò che si è detto, la persistente procedibilità del ricorso e, in specie, della domanda di annullamento con esso presentata, dovendo essere respinta l  eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa comunale. Analogamente, alla luce di quanto ora detto circa la disciplina contenuta nell  art. 42 delle N.T.A. del P.A.T. e circa la sua derogabilità ad opera del P.I., deve essere respinta l  eccezione di cessazione della materia del contendere, del pari sollevata dalla difesa comunale.</p>
<p> </p>
<p>Venendo, pertanto, al merito del ricorso, osserva il Collegio che nessuna delle censure ivi contenute si rivela suscettibile di positivo apprezzamento.</p>
<p> </p>
<p>Nello specifico, con il primo motivo Elettronica lamenta che illegittimamente la Regione avrebbe, in sede di approvazione della variante al P.R.G., stralciato la possibilità di ampliamento del fabbricato (già adibito a bar-ristorante) di proprietà della ricorrente, di cui alla scheda normativa n. 7: possibilità che, invece, era stata prevista dal Comune di Teolo in sede di adozione della variante.</p>
<p> </p>
<p>Da un lato, infatti, la Regione avrebbe dovuto specificare le ragioni del suddetto stralcio, precisando a quale delle ipotesi tassative elencate dall  art. 45 della l.r. n. 61/1985 (che disciplina le modifiche ex officio da parte della Regione) lo stesso fosse riconducibile e, ove si fosse trattato dell  ipotesi indicata dall  art. 45, n. 4, cit., i motivi per cui la previsione stralciata avrebbe dovuto ritenersi pregiudizievole per gli interessi paesaggistico-ambientali tutelati. D  altro lato    insistono i ricorrenti    il richiamo da parte della Regione all  art. 13 delle N.T.A. del Piano ambientale del Parco dei Colli Euganei sarebbe erroneo, poiché l  art. 13 cit. non giustificherebbe per nulla lo stralcio, ponendo esso solo un divieto di nuove costruzioni e non anche un generale divieto di ampliamento degli edifici esistenti (cosa ben diversa dalla precedente).</p>
<p> </p>
<p>La Regione, nel disporre lo stralcio, avrebbe trascurato che la possibilità di ampliamento dell  edificio esistente era stata introdotta dalla variante adottata in applicazione dell  art. 126, primo comma, della l.r. n. 61/1985 (ai sensi del quale   I Comuni possono adottare una variante al proprio strumento urbanistico generale per disciplinare gli interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri, localizzati in difformità dalle destinazioni di piano o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della zona  ): ciò, non versandosi in alcuna delle zone indicate dal terzo comma dell  art. 126 cit., nel cui ambito, invece, qualunque possibilità di ampliamento degli edifici produttivi esistenti risulterebbe preclusa.</p>
<p> </p>
<p>Inoltre, il richiamo all  art. 13 delle N.T.A. del Piano ambientale sarebbe contraddittorio, poiché detta disposizione riguarderebbe in maniera specifica le zone classificate come   riserve naturali orientate  , mentre l  area oggetto della scheda normativa n. 7, pur rientrando in una più ampia zona destinata a   riserva naturale orientata  , avrebbe ricevuto, dalla variante impugnata, una diversa classificazione urbanistica quale zona produttiva diffusa di tipo   D3  , e detta classificazione sarebbe stata confermata dalla Regione in sede di approvazione della variante. Di qui la contraddittorietà, atteso che lo stralcio della possibilità di ampliamento, introdotta ex art. 126 della l.r. n. 61/1985, non si concilierebbe con la conferma della destinazione produttiva dell  area, che di tale ampliamento costituirebbe, secondo la predetta norma regionale, il logico presupposto.</p>
<p> </p>
<p>Le suesposte doglianze, pur suggestive, non possono, però, essere condivise.</p>
<p> </p>
<p>Sul punto va osservato, anzitutto, che il territorio del Comune di Teolo ricade all  interno del perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei (v. l  art. 1 della legge regionale istitutiva del Parco, la l.r. 10 ottobre 1989, n. 38). L  art. 6, comma 1, della l.r. n. 38/1989 cit. dispone che   Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell  articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l  efficacia del piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l  automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati  .</p>
<p> </p>
<p>Ebbene, la difesa regionale ha allegato e documentato (v. i docc. depositati il 14-15 dicembre 2017) che il Parco Regionale dei Colli Euganei, con nota prot. n. 223 del 13 gennaio 2000, ha trasmesso alla Regione un elenco di prescrizioni rivolte a garantire la compatibilità della variante generale al P.R.G. adottata dal Comune di Teolo con il Piano ambientale del Parco stesso, tra cui la seguente:   a) L  attività produttiva D3 scheda n. 7, perimetrata in colore rosso, va   (sic) adeguata alle previsioni dell  articolo n. 13, comma 3°, lettera   e   delle N.T.A. di P.A.  .</p>
<p> </p>
<p>La Commissione Tecnica Regionale (C.T.R.), con parere n. 81 dell  8 marzo 2000, fatto proprio dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1621 dell  11 aprile 2000, di approvazione con modifiche d  ufficio della variante (doc. 1 depositato dalla Regione il 14 dicembre 2017), ha condiviso la menzionata prescrizione dell  Ente Parco, non consentendo, per la scheda n. 7, l  ampliamento ed ammettendo solo lo stato di fatto dell  attività, per essere l  area contemplata da tale scheda   ricadente in zona normata dall  art. 13 NTA (zona RNO) del P.A.  .</p>
<p> </p>
<p>A sua volta, il Piano ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei (all. 4 al ricorso) individua le Zone di riserva naturale (  RN  ) quali ambiti di eccezionale valore naturalistico-ambientale, dove le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su tutte le altre. Il Piano distingue tra due sottozone: le Zone di riserva naturale integrale (  RNI  ), disciplinate dall  art. 12, dove si tende ad eliminare o ridurre la presenza antropica, e le Zone di riserva naturale orientata (  RNO  ), regolate proprio dall  art. 13, dove l  obiettivo è conservare l  assetto naturalistico, riducendo progressivamente le interferenze antropiche.</p>
<p> </p>
<p>Ciò premesso, l  area su cui si svolge l  attività della ricorrente rientra nella sottozona   RNO  : valgono, dunque, per essa le regole dell  art. 13, comma 3, del Piano ambientale (contrassegnate dalla lett.   P  , perciò senz  altro classificabili come   prescrizioni  ), che, proprio perché   prescrizioni  , ai sensi del già citato art. 6, comma 1, della l.r. n. 38/1989, comportano   l  automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi  . Dette prescrizioni stabiliscono, tra l  altro:</p>
<p> </p>
<p>&#8211; il divieto degli interventi di nuova edificazione, nonché di tutti gli interventi che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi della sottozona (così il primo periodo);</p>
<p> </p>
<p>&#8211; l  ammissione di interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti,   con ampliamento degli annessi rustici limitato alle sole necessità del risanamento igienico funzionale  , nei limiti di mq. 80 di s.l.p. e con le   cautele e le limitazioni previste dall  articolo 25   (così la lett. e));</p>
<p> </p>
<p>&#8211; che sono altresì ammessi interventi di manutenzione ordinaria, nonché di riordino degli impianti di emittenza radiotelevisiva esistenti,   solo secondo le indicazioni contenute nell  articolo 19 e con le specificazioni del Progetto Antenne   (così la lett. f)).</p>
<p> </p>
<p>Alla luce dell  ora vista disciplina, non è chi non veda come l  ampliamento del fabbricato già adibito a bar-ristorante, invocato da Elettronica, esuli dall  ambito degli interventi consentiti dall  art. 13 delle N.T.A. del Piano ambientale. Del tutto correttamente, quindi, in sede di approvazione della variante adottata, la Giunta Regionale ha provveduto alla stralcio della previsione della suddetta variante che tale ampliamento aveva, invece, ammesso. Ciò costituisce applicazione della regola, sopra riportata, dettata dall  art. 6, comma 1, della l.r. n. 38/1989, a sua volta espressione del principio per il quale è necessario garantire la coerenza della pianificazione urbanistica comunale con gli strumenti di livello superiore e con l  osservanza delle norme e prescrizioni che assegnano prevalenza a interessi generali e sovracomunali.</p>
<p> </p>
<p>Donde l  infondatezza delle doglianze di Elettronica, atteso che lo stralcio disposto dalla Regione va ricondotto all  ipotesi regolata dall  art. 45, n. 6, della l.r. n. 61/1985 (ratione temporis applicabile alla fattispecie), per cui il P.R.G. è soggetto alle modifiche d  ufficio necessarie a garantire   l  osservanza di prescrizioni e i vincoli stabiliti da leggi e regolamenti  : ipotesi che, ovviamente, non richiede un peculiare obbligo motivazionale. Né vi è alcuna contraddizione con il fatto che per l  area de qua sia stata mantenuta la classificazione urbanistica quale zona produttiva diffusa di tipo   D3  , poiché in tal maniera si è ottenuto un equo contemperamento dell  interesse pubblico con quello privato, avendo la P.A. inciso sull  interesse privato nel modo più lieve possibile, in corretta applicazione dei principi di proporzionalità e di conservazione.</p>
<p> </p>
<p>Il primo motivo di ricorso, dunque, è nel suo complesso infondato e da respingere.</p>
<p> </p>
<p>Parimenti infondato è, poi, il secondo motivo, con cui si lamenta che la variante impugnata avrebbe omesso di dare conto dei manufatti esistenti sull  area di proprietà della ricorrente, adibiti al ricovero di apparecchiature ricetrasmittenti e alla trasmissione di programmi radio-televisivi. Tale omissione, tuttavia, ben si spiega con il carattere abusivo di detti manufatti, realizzati    per esplicita ammissione di Elettronica    in difetto di titolo abilitativo: è, infatti, evidente che ove la variante li avesse tenuti in considerazione ed indicati, avrebbe, per ciò solo, sostituito e reso inutile il procedimento di condono edilizio relativo ai manufatti stessi, sanandoli e legittimandoli. Ne segue la palese infondatezza della doglianza.</p>
<p> </p>
<p>In definitiva, pertanto, il ricorso è nel suo complesso infondato e da respingere, attesa l  infondatezza di tutti i motivi con esso articolati.</p>
<p> </p>
<p>Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto del carattere risalente della controversia.</p>
<p> </p>
<p align="center">P.Q.M.</p>
<p> </p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto    Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p> </p>
<p>Compensa le spese.</p>
<p> </p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall  autorità amministrativa.</p>
<p> </p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018, con l  intervento dei magistrati:</p>
<p> </p>
<p>Stefano Mielli, Presidente FF</p>
<p> </p>
<p>Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p>Marco Rinaldi, Referendario</p>
<p> </p>
<p>                                   </p>
<p>                                   </p>
<p>L&#8217;ESTENSORE                           IL PRESIDENTE</p>
<p>Pietro De Berardinis                   Stefano Mielli</p>
<p align="right">                                   </p>
<p align="right">                  </p>
<p align="right"> </p>
<p align="right"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-26-3-2018-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2018 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-1-2014-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-1-2014-n-350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.350</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani – Est. M. Noccelli Provincia di Brindisi (avv. G. Pellegrino) vs Formica Ambiente s.r.l. (avv. P. Quinto) ed Altri 1. Processo amministrativo – Appello – Sentenza &#8211; Pluralità ed autonomia di motivi – Omessa contestazione di uno – Acquiescenza &#8211; Gravame proposto avverso gli altri – Inammissibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-1-2014-n-350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-1-2014-n-350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.G. Lignani – Est. M. Noccelli<br /> Provincia di Brindisi (avv. G. Pellegrino) vs Formica Ambiente s.r.l. (avv. P. Quinto) ed Altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Appello – Sentenza &#8211; Pluralità ed autonomia di motivi – Omessa contestazione di uno – Acquiescenza &#8211; Gravame proposto avverso gli altri – Inammissibilità. 						</p>
<p>2.	Conferenza di servizi – Dissenso di una Amministrazione – Indicazione modifiche progettuali necessarie &#8211; Omissione – Illegittimità – Ragioni – Imparzialità e buon andamento – Violazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Qualora la decisione impugnata si sorregga su una pluralità di motivi, ciascuno dei quali sia da solo in grado di sostenerla perché fondato su specifici presupposti logico-giuridici, spetta all’appellante contrastarli tutti, sicché l’omessa contestazione di uno di tali motivi implica, in applicazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., l’acquiescenza a detto capo il formarsi del giudicato su di esso e, per l’effetto, l’inammissibilità del gravame proposto avverso gli altri capi. Infatti, è onere dell’appellante criticare il decisum di primo grado precisando i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e meritevole di riforma (1).						</p>
<p>2.	Il dissenso di un’Amministrazione, per essere validamente espresso all’interno della conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14 ter della l. 241/1990, deve essere sorretto, tra l’altro, da una congrua motivazione e contenere, altresì, la critica construens, volta, cioè, ad indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso che deve rispondere ai principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, ex art. 97 Cost. (2).						</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1.	Cfr., inter multas, Cons. St., sez. VI, 12.12.2012, n. 6370; Cons. St., sez. IV, 12.5.2007, n. 3997; Cons. St., sez. IV, 28.11.2005, n. 6700; Cons. St., sez. IV, 23.1.2002, n. 392; Cons. St., sez. VI, 29.1.2001, n. 288.<br />	<br />
2.	Cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 23.5.2011, n. 3099; Cons. St., sez. V, 24.1.2013, n. 434.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3669 del 2009, proposto da:<br />
Provincia di Brindisi, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Giovanni Pellegrino in Roma, Corso del Rinascimento, n. 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Formica Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;<br />
Regione Puglia, appellata non costituita;<br />
Comune di Brindisi, appellato non costituito;<br />
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, appellata non costituita;<br />
A.R.P.A. Puglia, appellata non costituita;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 03730/2008, resa tra le parti, concernente l’autorizzazione all’impianto polifunzionale del recupero e dello stoccaggio dei rifiuti pericolosi</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Gianluigi Pellegrino, su delega dell’Avv. Giovanni Pellegrino, e l’Avv. Colarizi su delega dell’Avv. Quinto;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Formica Ambiente s.r.l. esercita l’attività di smaltimento dei rifiuti in un’area sita nel territorio di Brindisi, loc. Formica, sin dal 2000.<br />
2. Nel 2003 la società presentava istanza di ampliamento della discarica (lotti B e C, con annessa struttura di pretrattamento) e nel 2004 domanda di rinnovo di quella in esercizio (lotto A).<br />
3. I due procedimenti (ampliamento e rinnovo) venivano avviati dall’amministrazione provinciale che, dopo un primo esito positivo, nel 2005 si esprimeva tuttavia in senso negativo.<br />
4. Ne seguì, avanti al T.A.R. Puglia, un lungo contenzioso, che si concluse con il riavvio delle due procedure nel 2007, questa volta a cura della Regione Puglia, sia per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia per l’autorizzazione integrata ambientale (AiA).<br />
5. Sull’ampliamento della discarica si esprimeva favorevolmente la commissione tecnica provinciale per ben due volte (23.5.2007 e 12.9.2007), mentre sul rinnovo della discarica esistente veniva acquisito un primo parere favorevole della stessa commissione, in data 18.12.2007, parere poi confermato il 23.1.2008, pur a seguito di una richiesta di riesame da parte del Presidente della Provincia di Brindisi.<br />
6. Nelle more del procedimento il 9.1.2008 la Regione Puglia ha prorogato la VIA del 2004 in merito all’ampliamento e si è espressa favorevolmente sulla VIA concernente il rinnovo della discarica esistente.<br />
7. Esaurita la fase VIA, il procedimento si è trasferito nella successiva AIA che ha riguardato, contestualmente, il rinnovo e l’ampliamento della discarica.<br />
8. La predetta autorizzazione, in particolare, ha avuto ad oggetto una piattaforma polifunzionale per il trattamento, il recupero e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti pericolosi, nonché lo stoccaggio definitivo di rifiuti non pericolosi.<br />
9. In conferenza dei servizi tutti gli enti si esprimevano in senso favorevole all’accoglimento dell’istanza, ad eccezione della Provincia di Brindisi che, disattendendo i plurimi pareri favorevoli della Commissione, manifestava il proprio dissenso.<br />
10. Per quanto riguarda il lotto A, più specificamente, il dissenso era in particolare dovuto alla necessità di: <i>a) </i>acquisire un supplemento istruttorio sullo stato del sito, ossia in relazione al periodo 1990-2000, in cui vi sarebbe stato, da parte di un’altra ditta, Ines Sud s.r.l., sversamento di rifiuti tossico-nocivi e mancata realizzazione di opere di impermeabilizzazione); <i>b) </i>effettuare ulteriori monitoraggi sulla falda acquifera situata in profondità.<br />
11. La Provincia dissenziente riteneva necessario, altresì, effettuare un rilievo topografico concernente i volumi di discarica nonché definire le prescritte garanzie finanziarie.<br />
12. Per quanto attiene agli impianti di nuova realizzazione (lotti B e C), inoltre, la Provincia riteneva che le istanze non presentassero i presupposti per essere accolte positivamente.<br />
13. La conferenza dei servizi riteneva, in ogni caso, di superare il dissenso della Provincia e di approvare definitivamente entrambi i progetti (rinnovo ed ampliamento).<br />
14. La Provincia di Brindisi impugnava quindi, avanti al T.A.R. Puglia, gli atti della VIA e della conseguente AIA, adducendo i seguenti motivi di ricorso:<br />
<i>a)</i> la violazione della normativa in materia di conferenza dei servizi nonché del principio di sussidiarietà, nella parte in cui, pur a fronte di un dissenso espresso da un’amministrazione provinciale preposta ad un interesse sensibile come l’ambiente, la decisione non era stata rimessa a valutazioni di secondo grado e, in particolare, alla conferenza unificata di cui al d. lgs. 281/1997;<br />
<i>b) </i>il difetto di motivazione, in quanto la Regione non avrebbe esplicitato le ragioni in base alle quali il dissenso provinciale sarebbe stato superato;<br />
<i>c) </i>la violazione dell’art. 15 della L.R. Puglia 11/2001, poiché, in vista del rinnovo della VIA concernente l’ampliamento della struttura, rilasciata positivamente nel 2004, alla scadenza del periodo di validità triennale, non sarebbe stato seguito il previsto <i>iter </i>istruttorio che contempla, tra l’altro, il parere della Provincia, del tutto omesso;<br />
<i>d) </i>la violazione delle norme urbanistiche e di quelle contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nella parte in cui impone che detti impianti debbono essere localizzati in zone industriali, mentre la predetta discarica è stata ubicata in zona agricola;<br />
<i>e) </i>l’errata quantificazione della garanzie finanziarie da prestare in favore della Provincia, atteso che la determinazione impugnata non avrebbe tenuto conto che si tratterebbe di rifiuti pericolosi;<br />
<i>f) </i>la violazione del piano regionale di gestione dei rifiuti nella parte in cui non reca il fabbisogno di smaltimento.<br />
15. Si costituiva in giudizio Formica Ambiente s.r.l., controinteressata, chiedendo il rigetto dell’avversario ricorso.<br />
16. Il T.A.R. Puglia, sez. staccata di Lecce, con la sentenza n. 3730 del 23.12.2008, rigettava tutti e sei i motivi di ricorso proposto dalla Provincia di Brindisi, ritenendo in particolare, quanto ai primi due, che il dissenso da questa manifestato nell’ambito della conferenza dei servizi fosse inammissibile in quanto non congruamente motivato, non pertinente e, comunque, non costruttivamente formulato.<br />
17. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Provincia di Brindisi, deducendone l’erroneità, e ne ha chiesto la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in prime cure.<br />
18. L’appellante, in particolare, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui, rigettando i primi due motivi di ricorso, aveva ritenuto il parere negativo, da essa espresso in seno alla conferenza dei servizi, non congruamente motivato e non pertinente, e ha dedotto che, conseguentemente, in modo erroneo questa avesse disatteso il primo e il secondo motivo di ricorso in primo grado.<br />
19. La Provincia di Brindisi, quindi, ha poi riproposto, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., tutti gli altri quattro motivi di censura già formulati in primo grado.<br />
20. Si è costituita nel presente grado di giudizio Formica Ambiente s.r.l., deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’appello.<br />
21. Alla pubblica udienza del 9.1.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’appello della Provincia di Brindisi è inammissibile.<br />
2. La giurisprudenza di questo Consiglio è costante nell’affermare che, in ossequio ai generali principi processuali in tema di impugnazione, in virtù dei quali nel giudizio d’appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante, e in ragione del combinato disposto dell’art. 29, comma 1, della l. 1034/1971 e dell’art. 6, n. 3, r.d. 17 agosto 1907, n. 642, è onere dell’appellante criticare il <i>decisum</i> di primo grado precisando i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e meritevole di riforma (v., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. VI, 22.8.2006, n. 4929; Cons. St., sez. V, 16.3.1999, n. 256; Cons. St., sez. V, 29.1.1999, n. 81; Cons. St., sez. VI, 20.1.1998, n. 97).<br />
3. Indefettibile corollario di tale principio è che, qualora la decisione impugnata si sorregga su una pluralità di motivi, ciascuno dei quali sia da solo in grado di sostenerla perché fondato su specifici presupposti logico-giuridici, spetta all’appellante contrastarli tutti, sicché l’omessa contestazione di uno di tali motivi implica, in applicazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., l’acquiescenza a detto capo il formarsi del giudicato su di esso e, per l’effetto, l’inammissibilità del gravame proposto avverso gli altri capi (v., <i>inter multas</i>, Cons. St., sez. VI, 12.12.2012, n. 6370; Cons. St., sez. IV, 12.5.2007, n. 3997; Cons. St., sez. IV, 28.11.2005, n. 6700; Cons. St., sez. IV, 23.1.2002, n. 392; Cons. St., sez. VI, 29.1.2001, n. 288).<br />
4. Orbene, tenendo a mente tali fondamentali principi valevoli, <i>a fortiori</i>, anche nel vigore del nuovo codice del processo amministrativo (art. 101, comma 1, c.p.a.), deve rilevarsi che la sentenza impugnata, nell’affermare l’inammissibilità del parere negativo espresso dalla Provincia sulle istanze proposte da Formica Ambiente s.r.l. in seno alla conferenza dei servizi e, conseguentemente, nel rigettare i primi due motivi di ricorso che presupponevano, sul piano logico-giuridico, l’ammissibilità di tale parere, è pervenuta a tale conclusione sulla scorta di tre distinti, seppur concorrenti, ordini di motivi e, cioè, che esso fosse non congruamente motivato, non pertinente e non costruttivamente formulato.<br />
5. Al riguardo si deve infatti rammentare che il dissenso, per essere validamente espresso all’interno della conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14<i>ter </i>della l. 241/1990, deve essere sorretto, tra l’altro, da una congrua motivazione e contenere, altresì, la critica <i>construens</i>, volta, cioè, ad indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso.<br />
6. In conformità a tale precetto normativo, infatti, anche la giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte chiarito che il dissenso di un’Amministrazione, che partecipa alla conferenza dei servizi, deve rispondere ai principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, predicato dall’art. 97 Cost., “<i>non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato</i>” (v., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. V, 23.5.2011, n. 3099; Cons. St., sez. V, 24.1.2013, n. 434).<br />
7. Il T.A.R. Puglia, nella sentenza impugnata (p. 13), ha ritenuto inammissibile il dissenso espresso dalla Provincia perché, tra l’altro, non costruttivamente formulato nella parte in cui ben avrebbe potuto proporre una differente localizzazione dei punti di monitoraggio della falda invece di limitarsi a dare un riscontro negativo sulle determinazioni al riguardo intraprese.<br />
8. Tale motivo della decisione non è stato impugnato dalla Provincia, che ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nelle parti in cui essa ha ritenuto il suo dissenso non congruamente motivato (pp. 9-12) e non pertinente (pp. 12-13).<br />
9. Il T.A.R. Puglia, proprio per la ritenuta inammissibilità del parere a causa della sua incongruenza, della sua non pertinenza e della sua non costruttiva formulazione, ha rigettato i primi due motivi di ricorso, proposti in prime cure dalla Provincia di Brindisi.<br />
10. Tali motivi presupponevano, infatti, sul piano logico-giuridico la necessaria ammissibilità del parere oppositivo espresso dalla Provincia, essendo volti rispettivamente a censurare la violazione della normativa in materia di conferenza dei servizi nonché del principio di sussidiarietà, in quanto, pur a fronte di un dissenso espresso da un’amministrazione provinciale preposta ad un interesse sensibile come l’ambiente, la decisione non sarebbe stata rimessa a valutazioni di secondo grado e, in particolare, alla conferenza unificata di cui al d. lgs. 281/1997, e il presunto difetto di motivazione, in quanto la Regione non avrebbe esplicitato le ragioni in base alle quali il dissenso provinciale sarebbe stato superato.<br />
11. È evidente che, non avendo la Provincia autonomamente e specificamente impugnato il capo della sentenza che ha ritenuto il suo dissenso inammissibile anche perché, tra l’altro, non costruttivamente formulato, la decisione sia passata in giudicato circa tale statuizione, sicché il gravame appare inammissibile in ordine anche ai dedotti profili di erroneità circa la valutazione di incongruenza e di non pertinenza del parere stesso, con intangibilità della sentenza,<i>per consequentias</i>, nella parte in cui ha disatteso, proprio per la ritenuta inammissibilità del parere, i primi due motivi di ricorso proposti in primo grado.<br />
12. Parimenti l’appello della Provincia è inammissibile anche nella parte in cui si è limitato a riproporre <i>sic et simpliciter</i>, invocando il disposto dell’art. 346 c.p.c., gli altri quattro motivi dell’originario ricorso, che sono stati invece tutti analiticamente e motivatamente respinti dal primo giudice (pp. 14-16 dell’impugnata sentenza).<br />
13. Al riguardo occorre ancora e di nuovo rammentare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, costituente da anni <i>ius receptum</i>, a mente della quale è inammissibile nell’atto di appello la mera riproposizione dei motivi di primo grado, ove compiutamente disattesi dal T.A.R., senza sviluppare alcuna confutazione della statuizione del giudice di primo grado, atteso che nel giudizio di appello, che non è un <i>iudicium novum</i>, la cognizione del giudice investe le questioni dedotte dall’appellante mediante l’enunciazione di specifici motivi.<br />
14. Tale requisito di specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.<br />
15. Simile consolidato orientamento ha ora trovato la propria definitiva consacrazione normativa anche nell’espressa previsione dell’art. 101, comma 1, c.p.a.<br />
16. Da tanto discende che la parte soccombente, quando adisce il giudice di appello, non può limitarsi a riproporre i motivi di doglianza già dedotti e disattesi dal primo giudice, ma deve anche indicare le ragioni per le quali le conclusioni cui quest’ultimo è pervenuto non sono condivisibili (v., <i>ex plurimis</i>, di recente Cons. St., sez. V, 9.4.2013, n. 1915; Cons. St., sez. III, 4.9.2013, n. 4431).<br />
17. Ne segue che, anche in relazione alla mera riproposizione degli altri quattro motivi di ricorso proposti in prime cure, l’appello proposto dalla Provincia di Brindisi debba essere dichiarato inammissibile.<br />
18. Le spese del giudizio, attesa l’inammissibilità dell’appello, seguono la soccombenza della Provincia, sul piano processuale, nei confronti della sola controinteressata costituitasi nel presente grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.<br />
Condanna la Provincia di Brindisi a rifondere in favore di Formica Ambiente s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-1-2014-n-350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2014 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2013 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-7-2013-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-7-2013-n-350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-7-2013-n-350/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2013 n.350</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli F. C. (avv. M. L. Marchetti) c/ INAIL Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (avv.ti A. Bellucci e M. L. Nunzi); INAIL sede di Perugia, INAIL &#8211; Direzione Regionale, Comitato Zonale per la Regolamentazione dei Rapporti Specialisti Ambulatoriali c/o U.L.S. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-7-2013-n-350/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2013 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-7-2013-n-350/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2013 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> F. C. (avv. M. L. Marchetti) c/ INAIL Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (avv.ti A. Bellucci e M. L. Nunzi); INAIL sede di Perugia, INAIL &#8211; Direzione Regionale, Comitato Zonale per la Regolamentazione dei Rapporti Specialisti Ambulatoriali c/o U.L.S. n. 2 e nei confronti di S. B. (avv. C. A. Franchi)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di impugnare la clausola immediatamente lesiva (almeno) in sede di impugnazione della graduatoria finale del concorso e sull&#8217;ineludibilità della cd. prova di resistenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale &#8211; Interesse al ricorso – Concorso &#8211; Clausola del bando immediatamente lesiva – Impugnazione immediata ovvero unitamente alla graduatoria finale – Necessità &#8211; Carenza – Inammissibilità della censura	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Atti impugnati – Individuazione &#8211; Inequivoca indicazione – Necessità &#8211; Formula di rito con cui si chiede l&#8217;annullamento di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale &#8211; Riconduzione nell&#8217;oggetto del gravame atti non nominati ma direttamente lesivi e direttamente impugnabili – E’ esclusa 	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale &#8211; Interesse al ricorso – Graduatoria di pubblico concorso &#8211; Prova di resistenza – Necessità – Carenza – Inammissibilità della censura</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile la censura con cui si contesta una clausola della lex specialis immediatamente e direttamente lesiva in relazione alla posizione sostanziale azionata dalla ricorrente, laddove tale clausola non sia stata (almeno) impugnata contestualmente all’impugnazione dell’atto terminale della procedura (i.e.: la graduatoria finale di una selezione pubblica) 	</p>
<p>2. L’espressione indeterminata racchiusa nella “clausola di stile” secondo cui l&#8217;impugnazione concerne altresì &#8220;ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso a quello odiernamente impugnato&#8221; o equivalente, è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo l&#8217;interessato, essere l&#8217;oggetto del giudizio e dell&#8217;annullamento da parte del giudice, perché solo una inequivoca indicazione consente al giudice stesso di identificare l&#8217;oggetto della domanda e ai contraddittori di esercitare il loro diritto	</p>
<p>3. Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o selezione pubblica non può prescindersi &#8211; ai fini della verifica dell’interesse al ricorso &#8211; dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) in caso di accoglimento, la possibilità di ottenere una utile posizione in graduatoria, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove risulti “a priori” che il ricorrente non otterrebbe in caso di accoglimento della domanda il bene della vita per cui agisce in giudizio, non essendo la predetta prova richiesta nelle sole diverse ipotesi di contestazione della composizione della commissione o dei criteri di valutazione da quest’ultima elaborati, in quanto non prevedibili il contenuto e le conseguenze delle determinazioni a seguito della sentenza che annulli i criteri censurati</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 680 del 2012, proposto da:<br />
F. C., rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Marco Luigi Marchetti, con domicilio eletto presso Marco Marchetti, in Perugia, via Mazzini,16; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
INAIL Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bellucci e Maria Letizia Nunzi, con domicilio eletto presso Andrea Bellucci in Perugia, via G.B. Pontani n. 12;<br />
INAIL sede di Perugia, INAIL &#8211; Direzione Regionale, Comitato Zonale per la Regolamentazione dei Rapporti Specialisti Ambulatoriali c/o U.L.S. n. 2; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
S. B., rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Carlo Alberto Franchi, con domicilio eletto presso Carlo Alberto Franchi, in Perugia, via XX Settembre, 76; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensiva</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; della graduatoria finale adottata in data 5.10.2012 dall&#8217;INAIL, Direzione Regionale Umbria, di ogni atto conseguente, preventivo o presupposto, nonché dei verbali adottati dalla Commissione di esperti nell&#8217;espletamento del concorso bandito dall&#8217;INAIL in<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ INAIL Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e di Simona Baroni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Espone l’odierna ricorrente, che l’INAIL sede di Perugia, su richiesta della Direzione Regionale dell’Umbria, ha pubblicato in data 15 giugno 2012 bando avente ad oggetto l’assegnazione di un turno specialistico di otorinolaringoiatria di sette ore per le sedi INAIL di Perugia e Foligno.<br />	<br />
All’esito della selezione e della graduatoria finale, approvata il 5 ottobre 2012, la dott.sa Castellani si è classificata al secondo posto, mentre vincitrice è risultata la dott.sa Baroni, odierna controinteressata, con uno scarto in suo favore di 4,83 punti sui 45 totali.<br />	<br />
La ricorrente impugna la suddetta graduatoria finale, deducendo censure così riassumibili:<br />	<br />
I. Violazione di legge per falsa e/o errata applicazione dei principi di trasparenza e <i>par condicio</i> tra i concorrenti: la decisione di pubblicare il bando per titoli e colloquio sarebbe in contrasto con la prassi, da sempre osservata, di attribuire il turno sulla base della graduatoria esistente; la commissione esaminatrice soltanto dopo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione, avrebbe indicato i criteri ed il conseguente punteggio da attribuire; i criteri così determinati sarebbero del tutto irragionevoli nell’assegnazione di un diverso punteggio per il servizio prestato presso l’INAIL rispetto a quello effettuato presso l’ASL; del tutto arbitrariamente la commissione avrebbe sostituito il previsto colloquio con una prova scritta, pur se con il consenso dei candidati;<br />	<br />
II. Violazione di legge per errata e/o falsa applicazione del bando, irrazionalità dei criteri di valutazione dei titoli e del <i>curriculum</i>, errata applicazione dei criteri di valutazione dei titoli e del <i>curriculum,</i> errata applicazione dei criteri di valutazione: nella predisposizione del bando non si sarebbe minimamente tenuto conto del fatto che la ricorrente risultava prima nella graduatoria presso il competente Comitato Zonale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali di cui agli artt. 22 e 23 dell’Accordo Collettivo Nazionale, utilizzando come parametri per la scelta del candidato soltanto la valutazione dei titoli ed il superamento del colloquio; sarebbe irrazionale la scelta di attribuire punti per l’attività specialistica prestata solo per periodi non inferiori al mese; alla controinteressata sarebbe stato attribuito, quanto ai titoli accademici, un punto, pur avendo un solo titolo accademico.<br />	<br />
Si sono costituiti sia l’INAIL che la controinteressata dott.ssa Simona Baroni, eccependo la parziale inammissibilità del gravame e l’evidente infondatezza per la rimanente parte, evidenziando in sintesi:<br />	<br />
&#8211; l’inammissibilità della censura di cui al II motivo, attesa la mancata impugnazione del bando nemmeno unitamente alla graduatoria finale, giacché la decisione indicata nella <i>lex specialis</i> di sostituire l’ordine di priorità di cui all’art. 23 dell<br />
&#8211; l’inammissibilità della censura consistente nella mancata predeterminazione dei criteri di massima, alla luce della mancata impugnazione del bando nemmeno unitamente alla graduatoria;<br />	<br />
&#8211; l’infondatezza di tutte le rimanenti censure <i>ex adverso</i> dedotte, alla luce della peculiarietà della selezione di che trattasi, non riconducibile alle comuni procedure concorsuali, essendo i nominativi dei concorrenti inclusi nell’ordine di priori<br />
&#8211; l’irrilevanza della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione allorquando, come nella fattispecie per cui è causa, gli elaborati dei candidati siano valutati con punteggi accompagnati da specifiche ed analitiche motivazioni;<br />	<br />
&#8211; la ragionevolezza della scelta di apprezzare con maggior punteggio gli specifici servizi prestati presso l’INAIL;<br />	<br />
&#8211; l’inammissibilità per mancata “prova di resistenza” delle doglianze inerenti alla valutazione dei periodi inferiore ad un mese e al punteggio assegnato alla controinteressata sui titoli accademici.<br />	<br />
La difesa della ricorrente ha controdedotto a tutte le suesposte eccezioni anche in rito sollevate, evidenziando, in necessaria sintesi:<br />	<br />
&#8211; il richiamo effettuato al bando sarebbe finalizzato al solo fine di evidenziarne l’errata applicazione;<br />	<br />
&#8211; l’insussistenza dell’onere di immediata impugnazione del bando, invocando l’applicazione dell’orientamento invalso in giurisprudenza <i>in subiecta materia;</i><br />	<br />
&#8211; la sussistenza dell’interesse all’annullamento della graduatoria impugnata, quantomeno sotto il profilo strumentale del rinnovo delle operazioni concorsuali.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2013 l’istanza cautelare è stata “abbinata” al merito, su concorde volontà delle parti.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 8 maggio 2013, nella quale la causa è passata in decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
2.1. In <i>limine litis</i>, deve evidenziarsi secondo le indicazioni provenienti dalle stesse parti, la peculiarità della selezione per cui è causa, non riconducibile ad una procedura concorsuale per la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo determinato, trattandosi di selezione per il conferimento di incarichi di natura libero professionale (art. 2222 c.c.) disciplinato dagli accordi collettivi nazionali per la medicina specialistica ambulatoriale. Ne consegue l’inapplicabilità delle disposizioni del D.P.R 9 maggio 1994, n. 487 “ Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” se non dello stesso art 35 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.<br />	<br />
2.2. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente contesta, innanzitutto, la decisione, indicata nella <i>lex specialis</i>, di sostituire l’ordine di priorità di cui all’art. 23 dell’Accordo Collettivo con la valutazione delle particolari capacità professionali da valutare mediante titoli e prove; è evidente l’interesse a coltivare tale censura, dal momento che la ricorrente risulta prima nella graduatoria (<i>rectius</i> ordine di priorità) già formata presso il competente Comitato Zonale. <br />	<br />
2.3. Ritiene il Collegio come tale clausola appaia immediatamente e direttamente lesiva in relazione alla posizione sostanziale azionata dalla ricorrente, dal momento che essa impone in buona sostanza l’effettuazione di una nuova selezione per titoli e colloquio aperta a più candidati, in luogo dell’utilizzo del c.d. ordine di priorità.<br />	<br />
Non ignora il Collegio come, recentemente, la questione dell’individuazione delle clausole del bando da ritenersi direttamente lesive e soggette all’onere di immediata impugnazione, sia stata effettivamente posta in discussione dal Consiglio di Stato (ordinanza sez.VI 18 gennaio 2011, n.351) mediante rimessione all’Adunanza Plenaria, seppur in relazione alla materia delle gare d’appalto pubblico, con considerazioni comunque qui richiamabili attesane l<i>’eadem ratio</i> di ogni procedura concorsuale o paraconcorsuale.<br />	<br />
Richiamandosi agli obblighi di buona fede e di tutela dell’ affidamento nelle trattative contrattuali (artt. 1337 -1338 c.c.) gravanti anche sugli operatori concorrenti, oltre che sulla stessa Amministrazione, la suesposta ordinanza prospetta l’ampliamento dell’onere di immediata impugnativa anche alle clausole non escludenti<i>, id est</i> alla generalità delle clausole del bando illegittime.<br />	<br />
Come noto, a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria 23 gennaio 2003 n.1, l’onere di impugnazione immediata è stato delimitato alle clausole impeditive dell&#8217;ammissione dell&#8217;interessato alla selezione (c.d. escludenti) o a quelle che impongono, ai fini della partecipazione, “oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati” e che comportino l&#8217;impossibilità, per l&#8217;interessato, di accedere alla procedura ed il conseguente arresto procedimentale.<br />	<br />
Infatti, secondo la Plenaria, i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell&#8217;interessato.<br />	<br />
A tale fondamentale arresto, che aveva composto un ampio contrasto giurisprudenziale, si è allineata la giurisprudenza successiva sia di prime cure (T.A.R. Campania Napoli sez I 3 aprile 2012, n. 1550; T.A.R. Liguria sez II 29 marzo 2012, n.445; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 13 ottobre 2011, n.438) che d’appello (Consiglio di Stato sez III 7 dicembre 2012, n.6466; Id. sez. VI 4 ottobre 2011, n.5434; Id. sez. VI, 21 settembre 2010, n.7031) <br />	<br />
Non ritiene il Collegio, allo stato, di ravvisare ragioni per discostarsi dal citato arresto, il quale richiede, correttamente, la necessità della concretezza e della attualità della lesione arrecata dalla clausola che si assume illegittima, secondo il concetto di interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, comunemente inteso in giurisprudenza.<br />	<br />
2.4. Ciò premesso, anche volendo ritenere non “escludente” la clausola in questione ed escludere sotto tal profilo l’eccepita irricevibilità, la censura è comunque inammissibile, non avendo la ricorrente impugnato la <i>lex specialis</i> nemmeno unitamente alla graduatoria finale.<br />	<br />
La citata clausola del bando assume chiaro rilievo di atto presupposto nei confronti della contestata selezione, che non si sarebbe svolta ove l’Amministrazione avesse stabilito di avvalersi della graduatoria in essere, o si sarebbe svolta con criteri selettivi del tutto diversi.<br />	<br />
Infatti, la censura volta a far valere vizi di un provvedimento presupposto non impugnato è inammissibile giacché, da un lato, non è ammessa la disapplicazione incidentale degli atti presupposti non aventi natura normativa, e, dall&#8217;altro, nessuna utilità sarebbe ritraibile dall&#8217;accoglimento di quella censura, stante la perdurante efficacia dell&#8217;atto medesimo, reso intangibile dalla mancata tempestiva impugnazione (<i>ex multis</i> T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 06 luglio 2010, n. 2317).<br />	<br />
2.5. Sostiene la difesa del ricorrente di aver comunque gravato anche il bando, avendo esteso l’azione di annullamento “ad ogni atto successivo e consequenziale” alla graduatoria. <br />	<br />
Il Collegio non può condividere tale assunto, poiché la giurisprudenza amministrativa anche di questo Tribunale (sent. 12 aprile 2013, n.244) è consolidata nel ritenere che l&#8217;espressione indeterminata racchiusa nella “clausola di stile” secondo cui l&#8217;impugnazione concerne altresì &#8220;ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso a quello odiernamente impugnato&#8221; o equivalente, è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo l&#8217;interessato, essere l&#8217;oggetto del giudizio e dell&#8217;annullamento da parte del giudice, perché solo una inequivoca indicazione consente al giudice stesso di identificare l&#8217;oggetto della domanda e ai contraddittori di esercitare il loro diritto (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez VI 13 gennaio 2011, n.177, negli stessi termini id. sez I 30 aprile 2010, n.4808, T.A.R. Campania Napoli sez VIII, 18 novembre 2009, n.7635, T.A.R. Lombardia Milano sez III ,19 ottobre 2009, n.4823, T.A.R. Puglia Bari sez III , 27 ottobre 2010, n.3844).<br />	<br />
2.6. Il ricorso va pertanto <i>in parte qua</i> dichiarato inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c. 1 lett. b) cod. proc. amm., stante la mancata impugnazione del bando.<br />	<br />
2.7. Parimenti inammissibile, per le stesse ragioni, risultano sia le censure consistenti nella mancata predeterminazione dei criteri di massima della selezione in esame, sia del maggior punteggio attribuito al servizio prestato presso l’INAIL, sia infine della valutazione dei periodi di servizio inferiori al mese, poiché tutte indistintamente presupponenti l’applicazione delle corrispondenti ed inoppugnate clausole della <i>lex specialis</i>. <br />	<br />
2.8. Peraltro e per mera completezza, evidenzia il Collegio anche la manifesta infondatezza delle suddette censure. Quanto alla mancata predeterminazione dei criteri, alla luce della evidenziata peculiarietà della procedura selettiva in questione &#8211; non assimilabile ad un concorso pubblico &#8211; la censura perde ogni consistenza, dal momento che i nominativi dei concorrenti, coincidenti con i soli specialisti inclusi nell’ordine di priorità di cui all’art. 23 dell’Accordo Collettivo, risultano ben noti sin dalla pubblicazione del bando, a differenza di quanto accade in una procedura concorsuale aperta alla partecipazione di tutti i soggetti indistintamente in possesso dei prescritti titoli.<br />	<br />
Del tutto inapplicabile alla fattispecie, pertanto, risultano gli orientamenti giurisprudenziali invocati dalla difesa della ricorrente formatisi con precipuo riferimento ai procedimenti di concorso pubblico. Senza contare poi, <i>ad abundantiam</i>, come negli stessi concorsi pubblici la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove non determina l’illegittimità del procedimento allorquando gli elaborati dei concorrenti siano valutati, come nel caso di specie, non già con valutazione alfanumerica bensì con giudizio sintetico (<i>ex multis</i> T.A.R. Lazio Roma sez. III 10 ottobre 2012, n. 8369).<br />	<br />
Quanto alla pretesa irragionevolezza della clausola attributiva di maggior punteggio per la valutazione del servizio prestato presso l’INAIL, essa, al contrario, pare del tutto giustificata alla luce della peculiarità delle mansioni richieste agli specialisti INAIL nel campo degli accertamenti medico legali e della cura delle malattie professionali, e comunque non sindacabile dal giudice amministrativo, secondo i consueti parametri <i>ab externo,</i> valevoli in sede di giurisdizione generale di legittimità, della manifesta irragionevolezza od illogicità (<i>ex plurimis</i> Consiglio di Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6972; id., sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305).<br />	<br />
2.9. Anche le rimanenti doglianze sono parimenti inammissibili per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35 c. 1 lett. b) cod. proc. amm., attesa la mancata “prova di resistenza” fornita dalla ricorrente.<br />	<br />
In linea generale, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o selezione pubblica non può prescindersi &#8211; ai fini della verifica dell’interesse al ricorso &#8211; dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) in caso di accoglimento, la possibilità di ottenere una utile posizione in graduatoria, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove risulti “a priori” che il ricorrente non otterrebbe in caso di accoglimento della domanda il bene della vita per cui agisce in giudizio (<i>ex multis </i>T.A.R. Campania Napoli, sez VIII 17 settembre 2009, n.4980; id. 11 giugno 2009, n.3198; T.A.R. Sicilia Palermo, 18 gennaio 2010, n.467), non essendo la predetta prova richiesta nelle sole diverse ipotesi di contestazione della composizione della commissione o dei criteri di valutazione da quest’ultima elaborati, in quanto non prevedibili il contenuto e le conseguenze delle determinazioni a seguito della sentenza che annulli i criteri censurati (ex <i>multis</i> T.A.R. Liguria sez II 29 maggio 2009, n.1249).<br />	<br />
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente lamenta l’illegittima assegnazione alla controinteressata del punteggio per i titoli accademici, dal momento che l’accoglimento ipotetico del motivo produrrebbe la sottrazione di soltanto 0,5 punti, a fronte del distacco in graduatoria di punti 4,84, senza quindi dare prova della possibilità di conseguire la vincita della selezione.<br />	<br />
2.10 Infine, ugualmente inammissibile per difetto di interesse è la censura consistente nella sostituzione del previsto colloquio con la prova scritta.<br />	<br />
A prescindere dal non secondario rilievo dell’intervenuta spontanea accettazione del suddetto mutamento da parte di entrambe le candidate, compresa la ricorrente, fatto di per sé idoneo a determinarne l’inammissibilità per intervenuta acquiescenza, è incontrovertibile come l’espletamento della prova scritta assicuri un livello di obiettività delle valutazioni espresse dalla commissione almeno pari se non superiore rispetto al colloquio, come condivisibilmente eccepito dalla stessa controinteressata, si da escludere ogni utilità in capo alla ricorrente dall’ipotetico accoglimento di tale doglianza.<br />	<br />
3. Per i suesposti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ex art 35 comma 1 lett b) cod. proc. amm.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, attesa la particolarità della materia trattata. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-1-7-2013-n-350/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2013 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2010 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2010-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2010-n-350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2010-n-350/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2010 n.350</a></p>
<p>Pres. De Siervo Est. Tesauro sull&#8217;illegittimità costituzionale della legge della provincia autonoma di Bolzano relativa all&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei gestori ambientali per violazione del giudicato Rifiuti &#8211; Albo nazionale gestori ambientali – Iscrizione -Art. 18, c. 2 l.p. Bolzano n. 11/2009 &#8211; Illegittimità costituzionale &#8211; Ragioni &#8211; Violazione del giudicato costituzionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2010-n-350/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2010 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2010-n-350/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2010 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Siervo Est. Tesauro</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale della legge della provincia autonoma di Bolzano relativa all&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei gestori ambientali per violazione del giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti &#8211; Albo nazionale gestori ambientali – Iscrizione -Art. 18, c. 2 l.p. Bolzano n. 11/2009 &#8211;  Illegittimità costituzionale &#8211; Ragioni &#8211; Violazione del giudicato costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.), l’art. 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11., che attribuisce alla giunta provinciale la competenza a  disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Infatti, con sentenza n. 315 del 2009, era già stata  dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 6, della legge provinciale n. 4 del 2008, che aveva una portata precettiva identica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Ugo DE SIERVO; <br />	<br />
<b>Giudici</b> : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, <br />	<br />
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,<br />	<br />
 Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, <br />	<br />
Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-9 marzo 2010, depositato in cancelleria l’11 marzo 2010 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2010. <br />	<br />
Udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; <br />	<br />
udito l’avvocato dello Stato Roberto de Felice per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><b>Ritenuto in fatto <br />	<br />
</b>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5-9 marzo 2010, depositato l’11 marzo 2010, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale dell’articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010), pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 gennaio 2010, n. 1, supplemento n. 1, per contrasto con gli articoli 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), e 136 della Costituzione e con gli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). <br />	<br />
1.1. – Il ricorrente premette che l’impugnato art. 18, comma 2, nel modificare la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo», ha inserito, dopo il comma 5 dell’art. 45, un’ulteriore comma 6, prevedendo che «La giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 20». <br />	<br />
1.2. – Siffatta previsione, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplina in maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, norma questa, espressione della competenza statale in materia ambientale. <br />	<br />
La Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda come la consolidata giurisprudenza costituzionale abbia riconosciuto che la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Nel mentre la Provincia di Bolzano non vanterebbe alcuna competenza né primaria né concorrente in materia. <br />	<br />
1.3. – Il ricorrente, poi, sottolinea come la Provincia autonoma di Bolzano, nel disciplinare l’Albo nazionale gestori ambientali, non farebbe che riproporre lo stesso articolo contenuto nella legge provinciale 10 giugno 2008 n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 315 del 2009, per le identiche ragioni indicate già nella sentenza n. 62 del 2008, ossia in quanto la norma contrasta con l’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina, in maniera inderogabile, le procedure e i termini di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, in attuazione di direttive comunitarie (art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, relativa ai rifiuti; art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE, relativa ai rifiuti). <br />	<br />
Il legislatore provinciale, dunque, eccedendo dalla sua competenza statutaria avrebbe, non solo violato la competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), ma anche l’art. 117, primo comma della Costituzione, nonché l’art 4, in combinato con l’art. 8, e l’art. 5 in combinato disposto con l’art. 9, del d.P.R. n. 670 del 1972, per il mancato rispetto dei vincoli comunitari, essendo l’art. 212 recepimento della citata direttiva comunitaria 2006/12/CE, che dispone obblighi di autorizzazione, registrazione e controllo da esercitare necessariamente in modo unitario su tutto il territorio nazionale. <br />	<br />
1.4. – Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la violazione dell’art. 136, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma impugnata farebbe rivivere una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nelle due pronunce richiamate n. 62 del 2008 (relativamente all’art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006) e n. 315 del 2009 (relativamente all’art. 16, comma 6 della legge provinciale n. 4 del 2008). <br />	<br />
2. – La Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita nel giudizio. <br />	<br />
3. – Il ricorrente, in data 12 ottobre 2010, ha depositato una memoria, con la quale, ribadite le argomentazioni contenute in ricorso, insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, sottolineando in particolare come, a prescindere dalle «variazioni formali» delle proposizioni normative e dalla loro collocazione nel testo normativo interessato, deve ritenersi sussistente la dedotta violazione del giudicato costituzionale, trattandosi di disposizione identica ad altre già dichiarate incostituzionali dalla Corte. L’Avvocatura dello Stato richiama in proposito le sentenze n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966, che dovrebbero consentire alla Corte di evitare che «l’incuria legislativa» possa «far sì che siano riproposte e vigano norme dichiarate incostituzionali il mese prima». </p>
<p><b>Considerato in diritto <br />	<br />
</b>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010), per contrasto con gli articoli 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), e 136 della Costituzione e con gli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). <br />	<br />
2. – La norma impugnata, prevedendo che «La giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 20», violerebbe in primo luogo gli artt. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), Cost., e l’art 4, in combinato con l’art. 8, e l’art. 5 in combinato disposto con l’art. 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ponendosi in contrasto con l’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplina in maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti. <br />	<br />
2.1. – La disposizione in esame violerebbe, poi, l’art. 136, primo comma, Cost., in quanto introdurrebbe una disposizione sostanzialmente identica a quella prevista dall’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo) e successivamente dall’art. 16, comma 6 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), facendo rivivere dunque una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 62 del 2008 (relativamente all’art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006) e poi con la sentenza n. 315 del 2009 (relativamente all’art. 16, comma 6 della legge provinciale n. 4 del 2008). <br />	<br />
3. – La questione relativa alla violazione dell’art. 136 Cost., merita di essere trattata preliminarmente. <br />	<br />
Quando si è in presenza di «questioni tra loro autonome per l’insussistenza di un nesso di pregiudizialità» (sentenza n. 262 del 2009), è compito della Corte «valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame» e «stabilire, anche per economia di giudizio, l’ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre» (da ultimo, sentenze n. 293 del 2010, n. 181 del 2010 e n. 262 del 2009). <br />	<br />
Nel caso di specie, la questione relativa alla violazione del giudicato costituzionale riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre, poiché essa attiene all’esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. <br />	<br />
4. – La questione è fondata. <br />	<br />
5. – Questa Corte ha piú volte affermato (ex multis, sentenze n. 262 del 2009, n. 78 del 1992, n. 922 del 1988) che, perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata del primo comma dell’art. 136 Cost., la Corte ha precisato che «il rigore del citato precetto costituzionale impone al legislatore di “accettare la immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima”, anziché “prolungarne la vita” sino all’entrata in vigore di una nuova disciplina del settore» e che «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (sentenze n. 223 del 1983, n. 73 del 1963 e n. 88 del 1966). <br />	<br />
Secondo la giurisprudenza della Corte, è violato l’art. 136 Cost., non solo qualora il legislatore disponga che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche quando una legge persegua e raggiunga «lo stesso risultato» (sentenza n. 88 del 1966 cit.). <br />	<br />
5.1. – Nel caso di specie, la norma impugnata costituisce sostanzialmente una mera riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale. <br />	<br />
In particolare, l’art. 16, comma 6, della legge provinciale n. 4 del 2008, dopo il comma 2 della legge provinciale n. 4 del 2006, aggiungeva il seguente comma: «Con riguardo all’obbligo ed alle modalità di iscrizione all’Albo nazionale, la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l’obbligo di iscrizione». <br />	<br />
La Corte, con sentenza n. 315 del 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, in quanto, «attribuendo alla Giunta la determinazione delle condizioni per l’iscrizione all’Albo, in ogni caso finisce per sostituire alla normativa nazionale l’atto della Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con l’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, peraltro in adempimento degli obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE». <br />	<br />
Con la norma oggi impugnata, la Provincia di Bolzano, ha aggiunto, dopo il comma 5 dell’articolo 45 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, il seguente: «La Giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 20». <br />	<br />
Dal raffronto testuale della norma oggetto della citata sentenza n. 315 del 2009 e di quella oggi in esame, intervenuta a meno di un mese dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, risulta evidente che si tratta della medesima disposizione normativa, potendosi ravvisare nei due testi soltanto limitate differenze lessicali, le quali non sono in grado di escludere che la seconda sia una riproduzione della prima. <br />	<br />
Affermare, infatti, che la Giunta può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo o che può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l’obbligo di iscrizione, esprime una portata precettiva identica rispetto a quanto già la Corte ha ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione. <br />	<br />
6. – Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11, per violazione del giudicato costituzionale. <br />	<br />
Restano, infine, assorbite le censure riferite agli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto, nonché all’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione. 	</p>
<p align=center>
<b><br />	<br />
per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010). <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Ugo DE SIERVO, Presidente <br />	<br />
Giuseppe TESAURO, Redattore <br />	<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2010. <br />	<br />
Il Direttore della Cancelleria <br />	<br />
F.to: DI PAOLA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2010-n-350/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2010 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-350/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.350</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca S. M. (avv. E. Salone) c/ Il Ministero della Difesa ed il Direttore della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto (Avv. Dist. St.) sui limiti di applicazione dello jus superveniens nell&#8217;ambito di un pubblico concorso Concorsi pubblici – Disciplina</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-350/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> S. M. (avv. E. Salone) c/ Il Ministero della Difesa ed il Direttore della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti di applicazione dello jus superveniens nell&#8217;ambito di un pubblico concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Disciplina normativa – Jus superveniens – Applicabilità – Limite &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di successione di norme che hanno per oggetto gli effetti giuridici derivanti da atti del procedimento, e, più precisamente, dagli atti preparatori posti in essere in vista del provvedimento finale costitutivo (nel caso di specie: l’approvazione della graduatoria), il principio generale è quello che si esprime nella formula tempus regit actum, il quale si traduce nella immediata applicazione della nuova norma di diritto pubblico, sulla base del presupposto sostanziale che la precedente disciplina normativa non corrisponda più alla tutela degli interessi pubblici implicati nella concreta vicenda amministrativa. Tutto ciò vale non solo, com’è pacifico, con riguardo agli atti procedimentali che, nel momento in cui entra in vigore la nuova norma, non siano stati ancora adottati, ma anche con riferimento agli atti procedimentali già adottati, le cui conseguenze giuridiche pertanto si conformano al nuovo schema di qualificazione normativa (nella specie, il Collegio ha giudicato illegittima l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per l’arruolamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, motivata sulla sussistenza di una causa di inidoneità fisica non più contemplata dalla normativa posteriore alla pubblicazione del bando di concorso ma anteriore allo svolgimento delle visite d’idoneità ed all’approvazione della graduatoria)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2000, proposto da<br />	<br />
<B>S. M.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Salone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Maddalena n° 40; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il<b> Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro in carica; <br />	<br />
il <b>Direttore della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto</b>, entrambi rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23 sono domiciliati per legge;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, con il ricorso introduttivo:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del provvedimento prot. n. DOPGM/1/3/38B/TRANS/99 del 26 giugno 2000 del Direttore della 3° Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare di esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di 1912 unità delle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco, indetto con bando pubblicato nella G.U.;<br />	<br />
con i motivi aggiunti, notificati il 6 aprile 2001:<br />	<br />
delle decisioni del 15 e 16 febbraio 2001, adottate dalle Sottocommissioni Mediche di cui all’epigrafe, con le quali il ricorrente è stato ritenuto fisicamente non idoneo ad essere arruolato;<br />	<br />
con i motivi aggiunti, notificati il 12 novembre 2004:<br />	<br />
dei processi verbali datati 10 e 12 luglio 2000, relativi ai criteri da seguire per l’accertamento della idoneità fisica degli aspiranti in ferma di leva prolungata delle forze armate, per l’immissione di 600 unità nella carriera iniziale della Guardia di Finanza, adottati dalle sottocommissioni mediche designate per le visite mediche preliminari e di revisione per il concorso di cui trattasi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della III Divisione Reclutamento Volontari della Direzione Generale Personale Militare I Reparto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero della Difesa, riservato al personale in ferma di leva prolungata per l’immissione di n. 1912 unità nelle carriere iniziali delle FF.AA. e dei Vigili del Fuoco, scegliendo di partecipare al concorso per i 600 posti nel Corpo della Guardia di Finanza. Il ricorrente è stato inizialmente escluso per la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 1, comma 1, del bando di concorso. Esclusione sospesa con ordinanza di questo TAR, n. 514 del 7 novembre 2000, con la quale è stata disposta anche l’ammissione con riserva. Successivamente, superate le prove psico-attitudinali, il 15 febbraio 2001 il ricorrente è stato sottoposto alle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità, all’esito delle quali gli è stato notificato il giudizio di non idoneità fisica per la patologia “Emorroidi di terzo grado”. Con ordinanza di questo T.A.R., n. 289 del 19 giugno 2001 (confermata da Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2001, ord. n. 5473), è stata accolta la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti del 6 aprile 2001 rilevando che “la nuova normativa di cui al D.M. n. 155/2000 prevede l’attribuzione dei coefficienti 2, 3 e 4 per l’infermità in questione e negli atti impugnati non risulta motivata l’attribuzione del coefficiente 3 nel caso di specie”. Il ricorrente è stato successivamente assunto in servizio, con riserva, a far data dal 18 febbraio 2002. <br />	<br />
In data 16 febbraio 2006, in vista della sua ammissione al servizio permanente, il Sedda è stato sottoposto a visita medica di controllo. Dal relativo verbale il ricorrente risulta “(…) di sana e robusta costituzione fisica, esente da malattie o imperfezioni inabilitanti in atto nei vari organi e apparati (…) pertanto idoneo al servizio permanente effettivo”. Con determinazione del 13 aprile 2006 il Comandante Regionale della G.d.F. ha ammesso il ricorrente al servizio permanente “con riserva” a decorrere dal 18 febbraio 2006<br />	<br />
2. – Con il ricorso introduttivo, notificato il 2 settembre 2000 e depositato il successivo 13 settembre, il ricorrente impugnava i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi: <br />	<br />
1° Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.<br />	<br />
2° Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per motivazione generica, perplessa ed insufficiente.<br />	<br />
3° Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.<br />	<br />
3. – Con i motivi aggiunti, notificati il 6 aprile 2001, nei confronti degli atti indicati in epigrafe, deduce:<br />	<br />
1° Violazione ed erronea applicazione del D.M. Finanze n. 155 del 17 maggio 2000 e del relativo allegato contenente l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella G.D.F., nonché del Decreto Dirigenziale del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 1° giugno 2000.<br />	<br />
2° Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione art. 3 D.M. 4 aprile 2000, n. 114.<br />	<br />
3° Motivazione insufficiente: violazione art. 7 del citato Decreto Dirigenziale del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 1° giugno 2000.<br />	<br />
Con i motivi aggiunti, notificati il 12 novembre 2004, le censure sollevate con il primo dei motivi aggiunti del 6 aprile 2001, nonché la violazione del bando di concorso, sono estese ai verbali della sottocommissione medica (come indicati in epigrafe).<br />	<br />
4. – Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo in via preliminare che siano dichiarati inammissibili i motivi aggiunti notificati il 12 novembre 2004, in quanto privi di procura ad litem.<br />	<br />
Nel merito, chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.<br />	<br />
5. – All’udienza odierna la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti notificati il 12 novembre 2004, sollevata dalla difesa erariale. In conformità al prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, non è infatti necessaria una nuova procura per la proposizione di motivi aggiunti, nemmeno quando con essi si impugnino nuovi atti o provvedimenti. (cfr.: Cons. St., sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme), poiché con il conferimento della procura speciale &#8211; in base alla quale è proposto il ricorso introduttivo – il soggetto interessato attribuisce al difensore tutti i poteri processuali necessari per eliminare le lesioni lamentate e tutelare nella maniera più completa le sue posizioni giuridiche soggettive. <br />	<br />
Nel caso di specie, ciò trova conferma anche dall’esame del contenuto del mandato speciale rilasciato dal ricorrente a margine del ricorso introduttivo, dove si riscontra come la delega riguardi l’intera “presente procedura, in ogni sua fase e grado”, in cui rientra anche la proposizione di motivi aggiunti impugnatori.<br />	<br />
2. – Nel merito, è fondato, in primo luogo, il ricorso introduttivo, con cui si impugna la prima esclusione dal concorso, motivata con riferimento alla mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 1, comma 1, del bando di concorso. La regola del bando &#8211; alle lettere a), b) e c) – riservava la partecipazione al personale in ferma di leva prolungata che avesse ultimato, alla data del 1° gennaio 1994 o a quella di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la ferma triennale senza demerito; ovvero che fosse in servizio da almeno un anno alla di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dalla documentazione acquisita al giudizio, non contestata dalla difesa dell’amministrazione, e in specie dalla copia del “Foglio matricolare”, risulta che il ricorrente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso aveva compiuto un periodo di ferma superiore al triennio richiesto dal bando e che veniva collocato in congedo per “proscioglimento della ferma”, quindi senza demerito.<br />	<br />
L’esclusione impugnata è pertanto illegittima e deve essere annullata. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi dedotti col ricorso introduttivo.<br />	<br />
3. – Passando all’esame dei motivi aggiunti, e con riferimento alla esclusione per l’inidoneità fisica derivante dalla patologia “Emorroidi di terzo grado”, con il primo mezzo il ricorrente deduce la violazione del D.M. D.M. 17 maggio 2000, n. 155, recante le norme regolamentari per l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità al servizio nella Guardia di Finanza. Sul presupposto che tale regolamento sia applicabile al procedimento selettivo di cui trattasi, l’esclusione sarebbe illegittima in quanto il citato decreto ministeriale non includerebbe la patologia in discorso nell’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità per il servizio nel Corpo della GdF. Pertanto, le commissioni mediche erroneamente avrebbero ritenuto applicabile il precedente D.M. del 3 febbraio 1992, non più vigente al momento in cui sono state effettuate le visite mediche (febbraio 2001).<br />	<br />
3.1. &#8211; La doglianza è fondata.<br />	<br />
3.2. – In linea di fatto, si deve rammentare che il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1999. L’accertamento della idoneità fisica e sanitaria per lo svolgimento del servizio nella GdF ha avuto inizio nei giorni del 10 e 12 luglio 2000, come risulta dai relativi verbali della “Sottocommissione per la visita medica preliminare” e della “Sottocommissione per la visita medica di revisione”, ossia quando era già in vigore il decreto del Ministro delle Finanze 17 maggio 2000, n. 155 (“Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”). La questione fondamentale posta dal motivo di ricorso in esame è quindi quella di stabilire se la valutazione degli accertamenti sanitari nei confronti dei partecipanti alla selezione concorsuale dovesse effettuarsi secondo le norme vigenti al momento della indizione della procedura ovvero secondo le norme vigenti al momento del compimento dell’attività. Come noto, in materia di successione di norme che hanno per oggetto gli effetti giuridici derivanti da atti del procedimento, e, più precisamente, dagli atti preparatori posti in essere in vista del provvedimento finale costitutivo (nel caso di specie: l’approvazione della graduatoria), il principio generale è quello che si esprime nella formula tempus regit actum. Principio che si traduce nella immediata applicazione della nuova norma di diritto pubblico, sulla base del presupposto sostanziale che la precedente disciplina normativa non corrisponda più alla tutela degli interessi pubblici implicati nella concreta vicenda amministrativa. Quanto appena affermato vale non solo, com’è pacifico, con riguardo agli atti procedimentali che, nel momento in cui entra in vigore la nuova norma, non siano stati ancora adottati (profilo che particolarmente interessa per la soluzione della controversia in esame); ma anche con riferimento agli atti procedimentali già adottati, le cui conseguenze giuridiche pertanto si conformano al nuovo schema di qualificazione normativa.<br />	<br />
3.3. &#8211; La giurisprudenza richiamata dalla difesa erariale, che sembrerebbe esprimere un diverso orientamento sul punto, non sembra, peraltro, pertinente. In quel caso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018) infatti la legge sopravvenuta conteneva una espressa disposizione transitoria e intertemporale (in base alla quale le nuove norme “non si applicano ai concorsi in corso di espletamento alla data della sua entrata in vigore&#8230;.&#8221;), mentre nel caso di specie né il bando prevedeva espressamente l’applicazione del D.M. 3 febbraio 1992, né il successivo D.M. 17 maggio 2000 disponeva alcunché in ordine alla sua applicazione, o non, nei procedimenti di arruolamento in corso al tempo dell’emanazione.<br />	<br />
3.4. – Applicando tali principi alla fattispecie concreta, va precisato che nelle ipotesi di procedimenti concorsuali l’integrale applicazione del principio tempus regit actum trova un limite nei (concomitanti) principii della tutela della par condicio e della tutela dell’affidamento tra i partecipanti alla selezione (evocati, infatti, anche nella citata decisione del Cons. St. n. 5018/2004). E tuttavia, nel caso in esame, tali principii non vengono in considerazione poiché la fase dell’accertamento dell’idoneità medica al servizio è fase priva di elementi di concorrenzialità, atteso che, come risulta dall’art. 7 del bando di concorso, ad essa accedono solo i candidati che abbiano superato le previste prove selettive, nel numero dei posti corrispondenti a quello “massimo di graduatoria definito da ciascuna Forza di Polizia e dal Corpo nazionale dei vigile del fuoco negli allegati … al bando” (così l’art. 6, comma 3, del bando).<br />	<br />
Ciò posto, ne deriva che la sottocommissione medica avrebbe dovuto procedere alla valutazione dell’idoneità del ricorrente alla luce delle prescrizioni contenute nel D.M. 17 maggio 2000, n. 155, nelle quali la patologia rilevata non è prevista quale causa di inidoneità fisica al servizio nella GdF. <br />	<br />
4. &#8211; In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti. La riconosciuta fondatezza della censura finora esaminata, pienamente satisfattiva della pretesa del ricorrente, consente di ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso.<br />	<br />
5. – Considerata la peculiarità della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di cui in epigrafe, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-24-3-2009-n-350/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a></p>
<p>sull&#8217;illegittimità di un atto il contenuto non avrebbe potuto essere diverso adottato in violazione dell&#8217;art. 10bis della l. 241/1990 Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Art. 10bis della l. 241/1990. Nell’ipotesi in cui il contenuto di un atto amministrativo non potrebbe essere diverso, la violazione dell’art. 10bis della l. 241/1990</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un atto il contenuto non avrebbe potuto essere diverso adottato in violazione dell&#8217;art. 10bis della l. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Art. 10bis della l. 241/1990.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ipotesi in cui il contenuto di un atto amministrativo non potrebbe essere diverso, la violazione dell’art. 10bis della l. 241/1990 non può portare all’annullamento dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto seconda Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 costituito da:<br />
Claudio Rovis			Presidente f.f.<br />	<br />
Riccardo Savoia		Consigliere<br />	<br />
Marco Morgantini		Referendario, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 2869/05 proposto da </p>
<p><b>BELLAVISTA S.A.S. del Cav. Elio Beggio &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Neri, Fabio Amato e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell&#8217;ultimo in Venezia-Mestre – Via Cavallotti 22;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Caorle</b> in persona del Sindaco pro tempore, già rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Carlin, ora rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Scaramuzza, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell&#8217;art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione, dei provvedimenti prot. n. 47218 e prot. 47200 del 20 ottobre 2005, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, con i quali sono state rigettate le istanze di condono edilizio presentate dalla ricorrente relativamente ad un fabbricato ad uso magazzino e ad un fabbricato ad uso servizi igienici.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 20.12.05 e depositato presso la Segreteria il 22.12.05, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caorle, depositato il 20.1.06 – 7.2.08;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 7 febbraio 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Referendario Marco Morgantini &#8211; l’avv. Neri per la parte ricorrente e l’avv. Scaramuzza per il Comune intimato;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;<br />
<b></p>
<p align=center>considerato</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I manufatti per i quali è richiesto il condono non sono condonabili. Infatti si tratta di nuove costruzioni che non sono a servizio di fabbricati residenziali, ne’ si tratta di costruzioni in ampliamento. <br />
Non sono soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 3 della legge regionale n° 21 del 2004 ai fini della sanatoria edilizia. <br />
Il ricorso è quindi infondato anche con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 10/bis della legge n. 241/90, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>                                                  P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-12-2-2008-n-350/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2008 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di pulizia e di altri servizi integrati in un ospedale se il ricorso appare inammissibile per omessa impugnazione della delibera di esclusione dalla gara, conosciuta dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta di gara. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per il  servizio di pulizia e di altri servizi integrati in un ospedale se il ricorso appare inammissibile per omessa impugnazione della  delibera di esclusione dalla gara, conosciuta dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11723/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 813</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00350/2007 REG.ORD.<br />
N. 00500/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 500 del 2007, proposto da:<b>A.T.I. Markas Service Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Pontecorvo, Domenico Scazzariello, con domicilio eletto presso C/O Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Petrone, con domicilio eletto presso Luigi Petrone Avv. in Potenza, corso XVIII Agosto, 2;<br />
nei confronti di<br />
<b>Logica Servizi Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Romano, Michele Romano, con domicilio eletto presso Michele Romano Avv. in Potenza, via N. Sole, 11;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
DELIBERA N. 457 DEL 5/9/2007: AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E DI ALTRI SERVIZI INTEGRATI IN FAVORE DELLA DITTA CONTROINTERESSATA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Logica Servizi Srl;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto, in conformità alle eccezioni sollevate dalla parti resistenti, che il gravame s’appalesa inammissibile in quanto non risulta essere stata a suo tempo impugnata la delibera di esclusione dalla gara “de qua”, adottata dalla commissione in data 24/4/07 con verbale n. 29 e conosciuta nella stessa data dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta in parola;</p>
<p>Ritenuto comunque, quanto al merito, che la “lex” di gara non sembra presentare profili di equivocità anche alla luce dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante a seguito dei proposti quesiti;</p>
<p>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Camozzi, Presidente<br />
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore<br />
Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario<br />
       L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-5-4-2006-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-5-4-2006-n-350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-5-4-2006-n-350/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.350</a></p>
<p>L. Papiano Pres. &#8211; G. Calderoni Est. Tim Italia S.p.a. (Avv.ti G. De Vergottini e M. Greco) contro l’Az. U.S.L. di Bologna (Avv. A. Cecutta) ed il Dip. Sanità Pubblica (non costituito) sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all&#8217;impugnazione del provvedimento con cui una Azienda U.S.L. ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-5-4-2006-n-350/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-5-4-2006-n-350/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. &#8211; G. Calderoni Est.<br /> Tim Italia S.p.a. (Avv.ti G. De Vergottini e M. Greco) contro l’Az. U.S.L. di Bologna (Avv. A. Cecutta) ed il Dip. Sanità  Pubblica (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all&#8217;impugnazione del provvedimento con cui una Azienda U.S.L. ha impartito disposizioni volte a tutelare le condizioni di lavoro delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo &#8211; Impugnazione del provvedimento con cui una Azienda U.S.L. ha impartito disposizioni volte a tutelare le condizioni di lavoro delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center – Giurisdizione del giudice amministrativo – Insussistenza – Inammissibilità del ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso volto all’annullamento del provvedimento con cui l’Azienda U.S.L. di Bologna &#8211; Dipartimento Sanità Pubblica ha impartito una serie di disposizioni (principalmente in tema di orario di lavoro) volte a tutelare le condizioni di lavoro delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center. Difatti dalle prospettazioni delle parti in causa non è dato ravvisare profili riconducibili all’esercizio, da parte dell’Azienda Sanitaria, di un potere autoritativo, cui si ricolleghino posizioni soggettive di interesse legittimo. Viceversa, entrambe le difese convergono nell’individuare le fondamentali coordinate giuridiche della controversia negli articoli 32 e 41 della Costituzione e nell’art. 2087 del Codice civile, norme queste poste a indubitabile presidio di diritti soggettivi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p></b><br />
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER L&#8217; EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE II 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
nelle persone dei Signori:<br />
<b><br />
LUIGI PAPIANO Presidente   <br />
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore<br />
SERGIO FINA Cons. <br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 373/2005  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>TIM ITALIA SPA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE <br />
GRECO AVV. MASSIMO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i><br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA S. STEFANO 16 <br />
presso<br />
DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE   </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
AZIENDA U.S.L. BOLOGNA  <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
CECUTTA  AVV. ARIANNA <br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
VIA CASTIGLIONE 29 C/O A. USL BO <br />
presso la sua sede</p>
<p>
AZIENDA U.S.L. CITTA’  DI BOLOGNA &#8211; DIP.SANIT  PUBBLICA  n.c.</i><b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento 11.1.05 dell’Azienda U.S.L. di Bologna &#8211; Dip. Di Sanità Pubblica, afferente le condizioni di lavoro delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Udito, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, per le parti, i difensori come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>I.</b> La Società ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, con cui l’Azienda U.S.L. di Bologna-Dipartimento Sanità Pubblica ha impartito una serie di disposizioni (principalmente in tema di orario di lavoro), volte a tutelare le condizioni di lavoro delle lavoratrici in gravidanza operanti nei call-center.<br />
Avverso detto atto, deduce le seguenti censure:<br />
1)	<u>incompetenza – carenza di potere</u>, non essendo neppure citata la fonte normativa che autorizzerebbe l’Azienda ad adottare siffatto provvedimento;<br />	<br />
2)	<u>eccesso di potere per sviamento e violazione dell’art. 41 Cost</u>., poiché detto provvedimento inciderebbe sul potere organizzativo-impenditoriale della Società;<br />	<br />
3)	<u>violazione degli artt. 3,5,7,8,9,10 legge 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché falsità dei presupposti</u>, non risultando comprensibili le ragioni che hanno dato luogo alla emanazione delle disposizioni controverse.<br />	<br />
<B>II.</B> Resiste al ricorso l’Azienda intimata, contestando la fondatezza delle censure avversarie e concludendo per la loro reiezione.<br />
<B>III.</B> Alla Camera di Consiglio del 28 luglio 2005, parte ricorrente ha rinunciato alla proposta domanda cautelare, del che questa Sezione ha preso atto con Ordinanza 28 luglio 2005, n. 704.<br />
<B>IV. </B>In vista dell’odierna udienza di discussione, entrambe le parti costituite hanno dimesso memorie conclusive; indi, previa audizione dei rispettivi difensori, il ricorso è passato in decisione.<br />
<B>V.1.</B> Ciò premesso, il Collegio deve porsi d’ufficio il problema della sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla presente controversia.<br />
La risposta deve essere negativa.<br />
<B>V.2.</B> Invero, da tutte le prospettazioni, sia scritte che orali, delle parti in causa non è dato ravvisare profili riconducibili all’esercizio, da parte dell’Azienda Sanitaria, di un potere autoritativo, cui si ricolleghino posizioni soggettive di interesse legittimo: viceversa, entrambe le difese convergono nell’individuare (trattando del secondo motivo di ricorso) le fondamentali coordinate giuridiche della controversia negli articoli 32 e 41 della Costituzione e nell’art. 2087 del Codice civile, norme queste poste a indubitabile presidio di diritti soggettivi (alla libertà di iniziativa economica, da un lato; alla salute &#8211; nei luoghi di lavoro &#8211; dall’altro).<br />
<B>V.3.</B> In siffatto contesto, anche l’iniziale censura di carenza di potere, dedotta dalla Società ricorrente nel primo motivo di gravame e riproposta in sede di discussione orale, si presta assai più ad essere letta in termini di carenza di potere in assoluto, che in termini di carenza di potere in concreto: cosicché, anche per questo verso esce confermata l’appartenenza della controversia alla cognizione del Giudice ordinario.<br />
<B>V.4.</B> Conseguentemente, nessun rilievo ed incidenza possono assumere, ai fini del riparto di giurisdizione, i vizi motivazionali e le carenze istruttorie dedotte con il terzo ed ultimo mezzo di impugnazione.<br />
<B>VI.</B> In conclusione, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
La peculiarità della vicenda e la sua soluzione <i>ex officio</i> giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, DICHIARA inammissibile il ricorso in epigrafe, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in camera di Consiglio, il 28 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-5-4-2006-n-350/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2006 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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