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	<title>3495 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3495</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3495/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3495</a></p>
<p>Pres. Allegretta, Est. Durante Fortore Energia S.p.A. (Avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri) c. Provincia di Foggia; Comune di Biccari; Regione Puglia V.I.A. &#8211; Procedimento ex L.R. n. 11 del 2001 &#8211; Termine &#8211; Perentorio La procedura di v.i.a., in base alla disciplina contenuta nel titolo II della l. reg.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3495</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Allegretta, Est. Durante<br /> Fortore Energia S.p.A. (Avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri) c. Provincia di Foggia; Comune di Biccari; Regione Puglia</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">V.I.A. &#8211; Procedimento ex L.R. n. 11 del 2001 &#8211; Termine &#8211; Perentorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La procedura di v.i.a., in base alla disciplina contenuta nel titolo II della l. reg. n. 11 del 2001, deve concludersi nel termine di 165 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato (termine che comprende tutti gli adempimenti prescritti ed indicati dagli articoli 10, 11 e 13).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2010, proposto da:<br />	<br />
Fortore Energia s.p,a., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
la Provincia di Foggia;<br />	<br />
il Comune di Biccari;<br />	<br />
la Regione Puglia;</p>
<p>per la condanna della Provincia di Foggia a provvedere sul silenzio formatosi per effetto del decorso dei termini previsti dall’art. 2 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ed ii. e dagli artt. 10, 11 e 13 della l. reg. 12 aprile 2001, n. 11, sulla domanda di verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, relativa a progetto di impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Biccari;</p>
<p>e per la contestuale nomina di commissario <i>ad acta</i> che provveda in luogo della Provincia di Foggia per il caso di persistente inadempienza;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore il consigliere Doris Durante;</p>
<p>Udito nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 per la parte ricorrente, il difensore avv. Enrico Follieri;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
La società ricorrente, con istanza del 31 luglio 2009, chiedeva all’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a. e, all’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico – Settore Industria e Energia, l’autorizzazione unica alla costruzione e gestione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzarsi nel Comune di Biccari, località Guado Spino – Pezza San Michele.</p>
<p>Allegava alla domanda tutta la documentazione richiesta e necessaria all’espletamento dei procedimenti autorizzativi.</p>
<p>La Provincia di Foggia non si pronunciava, sicché la società ricorrente, con il ricorso in esame chiedeva l&#8217;accertamento e la declaratoria di illegittimità del comportamento della Provincia di Foggia e la condanna del suddetto ente a concludere il procedimento di valutazione ambientale con provvedimento espresso.</p>
<p>Essa ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché degli articoli 10, 11 e 13 della l. reg. n. 11 del 2001.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 21 luglio 2010, nella contumacia della Provincia di Foggia e della Regione Puglia, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>Il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.</p>
<p>Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione ambientale del progetto di impianto eolico, avendo essa presentato contestualmente alla Regione la richiesta del titolo abilitativo.</p>
<p>Ebbene, come noto, l’art. 2, comma 1, della l. n. 241 del 1990 prevede l’obbligo in capo all’amministrazione di concludere ogni procedimento con provvedimento espresso ed entro un termine certo che, in mancanza di espressa previsione da parte della legge che regola la specifica materia, è quello generale di 30 giorni.</p>
<p>Nel caso che ci occupa, la procedura di v.i.a., in base alla disciplina contenuta nel titolo II della l. reg. n. 11 del 2001, deve concludersi nel termine di 165 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato (termine che comprende tutti gli adempimenti prescritti ed indicati dagli articoli 10, 11 e 13).</p>
<p>Poiché l’istanza di v.i.a. è stata presentata dalla ricorrente all’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia il 31 luglio 2009, e da tale data sono decorsi ben dieci mesi senza che la Provincia si sia in alcun modo attivata e sono altresì decorsi abbondantemente i termini previsti dalla richiamata normativa regionale, il ricorso deve essere accolto e deve essere ordinato alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, con riserva di nomina di commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di adottare la determinazione conclusiva sull’istanza della ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.</p>
<p>Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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