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	<title>3493 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3493 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3493/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3493</a></p>
<p>Pres. Allegretta, Est. Picone Solare di Altamura s.r.l. e Franchini s.a.r.l. (Avv.ti Saverio Profeta e Carmine Rucireta) c. Ente parco nazionale dell’Alta Murgia (Avv. Francesco Paparella) Aree protette &#8211; Valutazione di incidenza &#8211; Parere dell’ente parco &#8211; Procedimenti autonomi &#8211; Competenze differenziate &#8211; Salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3493/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3493/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Allegretta, Est. Picone<br /> Solare di Altamura s.r.l. e Franchini s.a.r.l. (Avv.ti Saverio Profeta e Carmine Rucireta) c. Ente parco nazionale dell’Alta Murgia (Avv. Francesco Paparella)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Aree protette &#8211; Valutazione di incidenza &#8211; Parere dell’ente parco &#8211; Procedimenti autonomi &#8211; Competenze differenziate &#8211; Salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti &#8211; Coesistenza di una valutazione di incidenza positiva e di un parere del parco di segno opposto &#8211; Possibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è precluso all’Ente parco l’esame degli effetti di un intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la procedura di valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. Ciò non soltanto in virtù del fatto che la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale (la Provincia e l’Ente parco). Invero, è da considerare che anche sul piano sostanziale i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco. Sicché nulla esclude che in concreto coesistano, debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza positiva ed un parere dell’Ente parco di segno opposto, anche quando quest’ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell’ambito del procedimento condotto dalla Provincia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2009, proposto da Solare di Altamura s.r.l. (già Agrienergy di Matera s.r.l.) e Franchini s.a.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Saverio Profeta e Carmine Rucireta, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Cognetti, 25;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Ente parco nazionale dell’Alta Murgia, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paparella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Venezia, 14;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui l’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia ha emesso il diniego di nulla osta alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale al centro aziendale della Franchini s.a.r.l.;</p>
<p>del provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale al centro aziendale della Franchini s.a.r.l.;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Ente parco nazionale dell’Alta Murgia;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta, Carmine Rucireta e Lucrezia Prisciantelli (per delega di Francesco Paparella);</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con il ricorso originario, le società Solare di Altamura s.r.l. e Franchini s.a.r.l. impugnano il provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009, con cui l’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia ha respinto la richiesta di nulla osta per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica (di potenza inferiore ad 1 Mw) in Altamura, contrada Franchini, su suolo pertinenziale all’azienda agricola.</p>
<p>Deducono motivi così rubricati:</p>
<p>1) violazione dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991 e dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti;</p>
<p>2) violazione dell’art. 3, primo comma, dell’Allegato A al D.P.R. 10 marzo 2004, incompetenza e sviamento;</p>
<p>3) violazione dell’art. 7 della legge n. 394 del 1991 ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà e sviamento.</p>
<p>Si è costituito l’Ente parco, resistendo al gravame.</p>
<p>Con motivi aggiunti notificati in corso di causa, le ricorrenti estendono l’impugnativa al sopravvenuto provvedimento prot. n. 8598 del 4 dicembre 2009, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura per la realizzazione del predetto impianto, avverso il quale deducono violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 159 del d. lgs. n. 42 del 2004, incompetenza, violazione del principio di leale collaborazione ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.</p>
<p>Rimasto contumace il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 9 giugno 2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1. Le ricorrenti espongono di aver presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltatica di potenza inferiore ad 1 Mw, costituito da 58 inseguitori solari, nell’agro di Altamura, sull’area pertinenziale dell’azienda agricola della Franchini s.a.r.l., a tal fine ceduta in comodato.</p>
<p>L’area prescelta ricade all’interno del pSIC – ZPS “Murgia Alta”, ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. La Provincia di Bari, con provvedimento del 26 marzo 2009, ha concluso favorevolmente (con prescrizioni) la valutazione di incidenza ambientale.</p>
<p>L’area rientra altresì nel perimetro Parco nazionale dell’Alta Murgia – zona 2. Le ricorrenti hanno dunque richiesto all’Ente parco, in data 12 maggio 2009, il nulla osta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991.</p>
<p>Con l’impugnato provvedimento del 12 ottobre 2009, l’Ente parco ha negato il nulla osta.</p>
<p>Successivamente, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura, con atto del 4 dicembre 2009 gravato mediante motivi aggiunti.</p>
<p>2. Vanno dapprima esaminate le censure mosse dalle società ricorrenti avverso il diniego dell’Ente parco.</p>
<p>2.1. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991 e dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Secondo le ricorrenti, l’Ente parco si sarebbe tardivamente pronunciato sull’istanza, quando ormai era spirato il termine di legge per la formazione del silenzio assenso e vi era, al più, spazio per l’adozione di un provvedimento di autotutela che annullasse il permesso formatosi per decorso del tempo.</p>
<p>In contrario, osserva il Collegio che l’art. 10 dell’Allegato A del D.P.R. 10 marzo 2004 (istitutivo del Parco dell’Alta Murgia) stabilisce che l’istanza deve essere corredata di “tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio” e che l’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa.</p>
<p>E’ agevole ravvisare la ratio della previsione nell’esigenza di consentire all’Ente parco un’istruttoria compiuta sul progetto, sulla base delle eventuali prescrizioni già impartite da altri enti chiamati ad esprimersi, specialmente quando venga a mancare, per scelta del richiedente ovvero per prassi dell’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale, la concentrazione procedimentale assicurata dalla conferenza di servizi.</p>
<p>Nella fattispecie, la difesa dell’Ente parco ha correttamente evidenziato che, al momento della presentazione della domanda da parte delle società ricorrenti, la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non si era conclusa (ed anzi, la Soprintendenza ha successivamente annullato il nulla osta paesaggistico comunale, con il richiamato atto del 4 dicembre 2009, impugnato mediante motivi aggiunti). Per tale ragione, non decorreva il termine per provvedere, fissato dal D.P.R. 10 marzo 2004, e non si era perfezionato il silenzio assenso previsto dall’art. 13 della legge n. 394 del 1991.</p>
<p>Ne discende, per tale parte, l’infondatezza del ricorso.</p>
<p>2.2. Con il secondo e terzo motivo, che possono essere affrontati unitariamente, le ricorrenti affermano che il diniego dell’Ente parco poggerebbe su motivazioni illogiche e contraddittorie, sia in relazione alla positiva valutazione di incidenza ambientale (cui era pervenuta, con il richiamato provvedimento del 26 marzo 2009, la Provincia di Bari, chiamata ad esprimersi a tutela del pSIC – ZPS “Murgia Alta”), sia con riguardo alle norme di tutela del Parco contenute nel D.P.R. 10 marzo 2004.</p>
<p>Le doglianze non hanno pregio.</p>
<p>Nella premessa del provvedimento impugnato si legge, tra l’altro, che “… ai sensi dell’art. 3, comma I, lett. f) dell’allegato A al D.P.R. 10/03/2004 … in zona 2 è vietata la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici; … il progetto proposto determina una significativa alterazione della morfologia del suolo e del paesaggio, in quanto finalizzato all’insediamento di un impianto industriale per la produzione di energia rinnovabile con rilevante impatto paesaggistico, naturalistico, sul suolo e sulle componenti vegetazionali; … gli impianti ad inseguitori sono composti da elementi che possono raggiungere anche i dieci metri di altezza complessiva per un numero di diverse decine di macchine. All’effetto di detrattore del paesaggio va aggiunto il possibile disturbo causato dai riflessi prodotti dagli specchi che potrebbero falsare sia la percezione paesaggistica sia determinare situazioni di pericolo stradale; … L’allestimento di impianti fotovoltaici determina un impoverimento della risorsa suolo al di sotto degli specchi, con relativo innesco di processi di erosione. La riflessione della luce prodotta dagli specchi può ingenerare nelle specie di avifauna selvatica confusione e perdita dell’orientamento, in quanto rilevanti estensioni specchiate possono simulare raccolte d’acqua inesistenti. La collocazione degli impianti anche su terreni coperti da colture agricole determina in ogni caso una perdita di habitat di specie per gli uccelli selvatici particolarmente protetti nel Parco… Viene determinata, inoltre, una sensibile variazione microclimatica locale che può arrecare danno ai processi microbiologici del terreno coperto da impianti. … gli impianti fotovoltaici determinano una possibile interferenza con il sistema suolo e con il sistema idrologico sotterraneo, in particolare nel territorio murgiano caratterizzato da calcare fessurato e da reticoli idrici superficiali e profondi. … Negli impianti ad inseguitori, la componente suolo è interessata dalla realizzazione di fondamenta in c.a. con superficie pari a circa 50 mq, con un volume di terreno e roccia sottratti pari a circa 50 mc per ciascun inseguitore, per un totale complessivo di circa 2.800 mc, determinando notevoli perturbazioni al sistema idrologico. La realizzazione di cavidotti di collegamento, di piste per la manutenzione degli impianti e di cabine elettriche determina ulteriore sottrazione di suolo libero nonché la possibile perdita e la frammentazione di habitat naturali, seminaturali e di habitat di specie”.</p>
<p>Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione congrua ed esaustiva, che resta immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che soli consentirebbero l’annullamento dell’atto per eccesso di potere.</p>
<p>Né può condividersi l’assunto di parte ricorrente, secondo cui sarebbe precluso all’Ente parco l’esame degli effetti dell’intervento sulle risorse naturali, quando si sia già conclusa favorevolmente la distinta procedura di valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE.</p>
<p>Ciò è smentito non soltanto dal fatto che la legge attribuisce la competenza, per i due procedimenti, ad Amministrazioni diverse, ciascuna dotata di autonomo potere decisionale (la Provincia di Bari per la valutazione di incidenza, l’Ente parco per la tutela dei vincoli introdotti dal D.P.R. 10 marzo 2004). Invero, è da considerare che anche sul piano sostanziale i due procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco. Sicché nulla esclude che in concreto coesistano, debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza positiva ed un parere dell’Ente parco di segno opposto, anche quando quest’ultimo sia stato già anticipato (e disatteso) nell’ambito del procedimento condotto dalla Provincia.</p>
<p>In conclusione, è infondato e va respinto il ricorso originario volto all’annullamento del provvedimento prot. n. 2476 del 12 ottobre 2009 dell’Ente parco nazionale dell’Alta Murgia.</p>
<p>3. Divengono conseguentemente improcedibili, per difetto d’interesse, i motivi aggiunti proposti avverso l’annullamento del nulla osta paesaggistico comunale disposto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari. In difetto dell’autorizzazione dell’Ente parco, infatti, l’intervento progettato dalle società ricorrenti non sarebbe in ogni caso realizzabile e dunque nessuna utilità discenderebbe dall’annullamento del successivo provvedimento ministeriale.</p>
<p>4. Le spese di giudizio, tenuto conto della particolarità e complessità delle questioni dedotte, possono essere compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibili i motivi aggiunti.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio dei giorni 9 giugno – 23 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-9-2010-n-3493/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2010 n.3493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-3493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-3493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-3493/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3493</a></p>
<p>sulla nozione di ristrutturazione edilizia Edilizia e Urbanistica – Ristrutturazione – Nesso di continuità materiale Il concetto di ristrutturazione edilizia è stato dalla giurisprudenza esteso agli interventi di demolizione integrale con successiva ricostruzione di un fabbricato nuovo, che deve riprodurre fedelmente quello demolito, fermo restando che tra il fabbricato vecchio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-3493/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-3493/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di ristrutturazione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Ristrutturazione – Nesso di continuità materiale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il concetto di ristrutturazione edilizia è stato dalla giurisprudenza esteso agli interventi di demolizione integrale con successiva ricostruzione di un fabbricato nuovo, che deve riprodurre fedelmente quello demolito, fermo restando che tra il fabbricato vecchio ed il nuovo deve intercorrere un nesso di continuità materiale. Esula quindi dalla nozione di ristrutturazione il ripristino di corpi di fabbrica riguardanti strutture non più esistenti da decenni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Umberto Zuballi	&#8211;	Presidente, relatore<br />	<br />
Claudio Rovis		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Alessandra Farina	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 1879/2007 proposto da</p>
<p><B>GREGO DONATELLA</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Bucci, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Venezia</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, M.Maddalena Morino, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale;</p>
<p>la <b>Regione Veneto</b> in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
PER </p>
<p></p>
<p align=justify>
l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del permesso di costruire n. 2005/428974/PG rilasciato dal Comune di Venezia alla S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari in data 24.7.2007 e dell’art. 64.6, lett. c) (“ripristino tipologico”) delle N.T.S.A. del P.R.G. di Venezia approvato con la deliberazione D.R. Veneto n. 3905 del 3.12.2004.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 27.9.2007 e depositato presso la Segreteria il 15.10.2007, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato il 18.10.2007;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 30 ottobre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Presidente Umberto Zuballi &#8211; l’avv. Bucci per la ricorrente e l’avv. Iannotta per il Comune di Venezia;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
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considerato quanto segue.<b></p>
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Il presente ricorso risulta ammissibile; invero, il Comune non riesce affatto a dimostrare, se non con mere illazioni, che l’attuale ricorrente avesse conosciuto il provvedimento nel maggio del 2007, in quanto asseritamente comunicatogli dal coniuge convivente. Inoltre le opere assentite nel 2006 non sono risultate evidenti prima dell’estate del 2007.<br />
Venendo ora al merito, come noto, ai sensi dell&#8217;art. 3 comma 1 lett. d), t.u. 6 giugno 2001 n. 380, come modificato dal d.lg. 27 dicembre 2002 n. 301, il concetto di ristrutturazione edilizia, come qualificato dall&#8217;art. 31 comma 1 lett. d), l. 5 agosto 1978 n. 457, comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l&#8217;unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagome, volume tra il vecchio e il nuovo manufatto, con la conseguente possibilità di pervenire, in tal modo, ad un organismo edilizio (Consiglio Stato , sez. IV, 11 aprile 2007 , n. 1669).<br />
Più precisamente, posto che il concetto di ristrutturazione edilizia è stato dalla giurisprudenza esteso agli interventi di demolizione integrale con successiva ricostruzione di un fabbricato nuovo, che deve riprodurre fedelmente quello demolito, la fedeltà della ricostruzione va ricondotta alla nozione di recupero, nel senso che il fabbricato nuovo, pur potendo costituire un organismo edilizio anche in tutto diverso, deve essere comunque materialmente riferibile a quello preesistente, in quanto non si può pretendere dagli interventi di demolizione totale e successiva ricostruzione una fedeltà alla vecchia struttura maggiore di quella esigibile nei casi in cui tale struttura sia in parte conservata, fermo restando che tra il fabbricato vecchio ed il nuovo deve intercorrere un nesso di continuità materiale e che le eventuali diversità non possono riguardare il sedime e i volumi (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 18 ottobre 2004 , n. 2504).<br />
Inoltre, tra il rilascio dell&#8217;originario titolo, il crollo e la presentazione del nuovo progetto non si deve verificare alcuna soluzione di continuità (Consiglio Stato , sez. V, 01 dicembre 1999 , n. 2021).<br />
Orbene, nel caso in esame è proprio tale continuità temporale e funzionale a risultare carente, posto che parte ricorrente dimostra che il ripristino di due corpi di fabbrica demoliti riguarda due strutture non più esistenti da decenni, in quanto presenti unicamente ab antiquo ma assenti nei catasti del 1838, del 1846 e del 1929.<br />
Va infine aggiunto che una nuova edificazione non appare consentita tanto più che non vengono rispettate le distanze dal confine.<br />
Per quanto detto il ricorso va accolto e va annullato il permesso di costruire n. 2005/428974/PG rilasciato dal Comune di Venezia alla S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari in data 24.7.2007 laddove non necessita annullare l’art. 64.6, lett. c) (“ripristino tipologico”) delle N.T.S.A. del P.R.G. di Venezia approvato con la deliberazione D.R. Veneto n. 3905 del 3.12.2004, impugnato solo in via subordinata  e tuzioristica.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
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<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie come da motivazione  e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire n. 2005/428974/PG rilasciato dal Comune di Venezia alla S.r.l. Euro Centro Servizi Immobiliari in data 24.7.2007.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-31-10-2007-n-3493/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2007 n.3493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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