<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3491 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3491/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3491/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2023 17:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3491 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3491/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sulla valenza dei titoli di studio ante d.p.r. n. 16/2017 e possibile interpretazione estensiva o applicazione analogica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valenza-dei-titoli-di-studio-ante-d-p-r-n-16-2017-e-possibile-interpretazione-estensiva-o-applicazione-analogica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 17:51:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87460</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valenza-dei-titoli-di-studio-ante-d-p-r-n-16-2017-e-possibile-interpretazione-estensiva-o-applicazione-analogica/">Sulla valenza dei titoli di studio ante d.p.r. n. 16/2017 e possibile interpretazione estensiva o applicazione analogica.</a></p>
<p>Titoli di studio – Concorsi pubblici – Interpretazione estensiva – Analogia legis e iuris  La previsione del d.p.r. DPR n. 16/2017 secondo cui una serie di lauree, tra cui quella in lettere, sono titoli di ammissione alla classe di concorso A011 “purché il piano di studi seguito abbia compreso un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valenza-dei-titoli-di-studio-ante-d-p-r-n-16-2017-e-possibile-interpretazione-estensiva-o-applicazione-analogica/">Sulla valenza dei titoli di studio ante d.p.r. n. 16/2017 e possibile interpretazione estensiva o applicazione analogica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valenza-dei-titoli-di-studio-ante-d-p-r-n-16-2017-e-possibile-interpretazione-estensiva-o-applicazione-analogica/">Sulla valenza dei titoli di studio ante d.p.r. n. 16/2017 e possibile interpretazione estensiva o applicazione analogica.</a></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Titoli di studio – Concorsi pubblici – Interpretazione estensiva – Analogia legis e iuris </strong></p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La previsione del d.p.r. DPR n. 16/2017 secondo cui una serie di lauree, tra cui quella in lettere, sono titoli di ammissione alla classe di concorso A011 “purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia” e purché conseguite nell&#8217;A.A. 2000-2001 ricomprende nella sua sfera applicativa anche i titoli conseguiti antecedentemente all’A.A. 2000-2001 (e a ritroso fino all’a.a. 1993/1994). (1)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’art. 12 delle preleggi, nel prevedere che nell&#8217;applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, richiede pur sempre che risulti un “senso”, ossia un minimo valore di comprensibilità, dalla connessione delle parole che compongono la disposizione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Qualora non possa essere ricostruito in modo chiaro ed univoco il senso della norma da applicare al caso concreto in base al solo criterio letterale soccorrono l’interpretazione costituzionale, quella sistematica e quella teleologica.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Qualora sussista una lacuna nel quadro normativo è consentita l’applicazione analogica legis o iuris.</p>
<hr />
<p>Pres. Sapone, Est. Caputi</p>
<hr />
<h1><span style="font-size: 12pt;"><a title="Tar Lazio, sez. I-ter, 6 marzo 2023, n. 3693 – Pres. ed Est. Arzillo" href="https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_rm&amp;nrg=202302949&amp;nomeFile=202303693_20.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef%3D%26schema%3Dtar_rm%26nrg%3D202302949%26nomeFile%3D202303693_20.html%26subDir%3DProvvedimenti&amp;source=gmail&amp;ust=1679743766246000&amp;usg=AOvVaw0kZTwUDup3DIBj9P7U_cb1">Tar Lazio, sez. III-bis, 1 marzo 2023, n. 3491 – Pres. Sapone,  Est. Caputi</a></span></h1>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-valenza-dei-titoli-di-studio-ante-d-p-r-n-16-2017-e-possibile-interpretazione-estensiva-o-applicazione-analogica/">Sulla valenza dei titoli di studio ante d.p.r. n. 16/2017 e possibile interpretazione estensiva o applicazione analogica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3491</a></p>
<p>Pres. Scafuri ; Est. M.L.Maddalena T.E.E.D. (Avv.ti S.Capalbo e F.Giudici) / Ministero dell’Interno (Avv. St.) gli atti posti in essere dall&#8217;Amministrazione in esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare non sono idonei a determinare la cessazione della materia del contendere 1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Esecuzione ordinanza cautelare – Cessazione materia del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Scafuri ; <i>Est.</i> M.L.Maddalena<br />  T.E.E.D. (Avv.ti S.Capalbo e F.Giudici) / Ministero dell’Interno (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>gli atti posti in essere dall&#8217;Amministrazione in esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare non sono idonei a determinare la cessazione della materia del contendere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale  – Esecuzione ordinanza cautelare –  Cessazione materia del contendere – Inidoneità – Giudizio di merito –  Necessità. 	</p>
<p>2. Stranieri – Permesso di soggiorno – Minorenne affidato – Compimento maggiore età – Conversione in permesso di soggiorno “per motivi di lavoro o di studio” – Istanza successiva  alla L. 94/09 – Requisiti ex art. 32, comma 1 bis  D.Lgs 286/1998 – Non occorrono.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui il giudice amministrativo ha sospeso in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l’Amministrazione si è adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell’ordinanza cautelare, tale nuovo atto non è di per sé idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, salvo che sia stata effettuata una nuova e autonoma valutazione. Pertanto, la richiesta di cessazione della materia del contendere fondata sull’adozione di un provvedimento conforme da parte dell’Amministrazione non preclude la decisione nel merito della causa. 	</p>
<p>2. Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di conversione presentata, da parte di “minore affidato” divenuto maggiorenne, successivamente all’entrata in vigore del cd. pacchetto sicurezza non  deve sussistere il requisito richiesto dall’art. 32, comma 1 bis D.Lgs 286/1998 (che consente, anche per i minori affidati,  la conversione del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, in permesso per lavoro o studio, solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un programma almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale) in quanto il cittadino extracomunitario divenuto maggiorenne non avrebbe avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03491/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 04788/2010 REG.RIC<b>.	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4788 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Tamer Ezzat Elsayed Dawoud</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Simone Capalbo, Filippo Giudici, con domicilio eletto presso Simone Capalbo in Roma, via del Casale Strozzi, 31 Sc A; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del decreto della Questura di Roma in data 4.2.2010, notificato in data 29.3.2010 di rifiuto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino egiziano, titolare di un permesso di soggiorno per minore età, impugnava il provvedimento con cui la questura di Roma gli aveva rigettato l’istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo varie doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Con ordinanza del 13.7.2010 il tribunale ha accolto l’istanza di tutela cautelare.<br />	<br />
All’odierna udienza, il difensore ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto, adeguandosi alla ordinanza cautelare, in senso conforme dalla pretesa del ricorrente.<br />	<br />
Il ricorso, pertanto, è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Osserva il collegio che per costante giurisprudenza se il giudice sospende in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l&#8217;Amministrazione si adegua con un atto consequenziale al contenuto dell&#8217;ordinanza cautelare, non si verifica, di regola, l&#8217;improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, salvo che sia stata effettuate una nuova e autonoma valutazione. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 02 aprile 2010 , n. 911).<br />	<br />
Essendo la richiesta di cessazione della materia del contendere del difensore del ricorrente fondata appunto su tale evenienza (l’adozione di un provvedimento conforme da parte della amministrazione), il collegio ritiene che la causa debba essere decisa nel merito.<br />	<br />
Il ricorso, articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, contesta l’interpretazione fatta propria dalla questura delle innovazioni introdotte dalla l. 94/09, secondo la quale per consentire la conversione occorrerebbe comunque, anche per i minori affidati, la partecipazione da parte del minore ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata almeno biennale, richiamando varie pronunce sia del Consiglio di Stato, per lo più in relazione alle modifiche apportate allo stesso articolo dalla l. 189/2002, invocandone la medesima <i>ratio</i>, che di questo TAR. <br />	<br />
La questione oggetto del presente giudizio è già stata favorevolmente esaminata dalla giurisprudenza amministrativa sia dalla sezione (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944) che in sede cautelare dal Consiglio di Stato ( Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232).<br />	<br />
In conformità con tali precedenti, rileva il collegio che la nuova disciplina, recata dalla l. 94/2009 – che anche per i minori affidati consente la conversione del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, in permesso per lavoro o studio, solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale (art. 32, comma 1 bis. D.lgs. 286/1998) – non possa che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti. <br />	<br />
Diversamente opinando la legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).<br />	<br />
Ne consegue che il ricorrente, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.<br />	<br />
In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. n. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.<br />	<br />
Il ricorso, dunque, va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10 e 24 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere<br />	<br />
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-20-4-2011-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2011 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2009 n.3491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3491/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2009 n.3491</a></p>
<p>Pres. C. Varrone – Est. P. Buonvino Società F.lli Vitiello (Avv. ti G. Scoca, f. Di Costanzo e A. Sorge) c/ Regione Campania (Avv. M. Lacatena) e Ministero dell’Interno (Avv. Stato) sui presupposti per la configurabilità di una informativa antimafia tipica 1. Contratti della P.A.- Informativa antimafia tipica – Configurabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2009 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2009 n.3491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Varrone – Est. P. Buonvino<br /> Società F.lli Vitiello (Avv. ti G. Scoca, f. Di Costanzo e A. Sorge) c/ Regione Campania (Avv. M. Lacatena) e Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la configurabilità di una informativa antimafia tipica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.- Informativa  antimafia tipica – Configurabilità –Presupposti &#8211; Pericolosità &#8211; Convincimento	</p>
<p>2.Contratti della P.A. &#8211; Informativa antimafia tipica &#8211; Elementi indiziari &#8211; Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Oltre all’ipotesi di informazioni antimafia tipiche di cui all’art. 10, co 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, è informativa tipica anche quella resa  a seguito di un’attenta attività preparatoria e acquisitiva da parte dei competenti organi e dalla quale emerge il convincimento di un pericolo di condizionamento mafioso.	</p>
<p>2. L’informazione antimafia tipica non deve provare l’intervenuta infiltrazione, essendo un quid pluris non richiesto, ma deve solo dimostrare  la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza mafiosa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 8553/2008, proposto dalla <br />	<br />
<b>società F.lli Vitiello di Alfredo</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Filippo Di Costanzo e Alfredo Sorge e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello 55,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la <b>Regione Campania</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Lacatena ed elettivamente domiciliata in Roma via Poli n. 29, presso l’Avvocatura Regionale,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., e l’<b>Ufficio del Governo di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del TAR della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 15777 del 5 dicembre 2007;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in  giudizio delle amministrazioni appellate;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
relatore, alla pubblica udienza del 31 marzo 2009, il Consigliere Paolo Buonvino;<br />	<br />
uditi, per le parti, l’avv. Scoca, l’avv. Buondonno, per delega dell’avv. Lacatena, e l’avv. dello Stato Alessandra Bruni.<br />	<br />
Ritenuto  e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>F A T T O   e   D I R I T T O</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) &#8211; Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso e successivi motivi aggiunti proposti dall’odierna appellante per l’annullamento del decreto n. 58 del 7 settembre 2005 del settore provinciale del genio civile di Napoli – Regione Campania, di revoca del decreto dirigenziale n. 4151 del 10 dicembre 2003 recante autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva e di rigetto dell’istanza del 7 luglio 1986 di prosecuzione dell’attività estrattiva, con contestuale ordine di sospensione; nonché di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, tra cui al nota riservata amministrativa n. 318 del 14 luglio 2005 del Prefetto di Napoli.<br />	<br />
Con il ricorso di primo grado era anche chiesta la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente in conseguenza dei suddetti provvedimenti.<br />	<br />
Il TAR ha premesso, in linea di fatto, che la società ricorrente era proprietaria di suoli su cui dal 1913 estraeva materiale lapideo, che aveva richiesto la prosecuzione dell’attività estrattiva ai sensi della legge reg. n. 54 del 1985 (istanza poi ripresentata ai sensi della l. reg. n. 17 del 1995) e che aveva ottenuto in data 10 dicembre 2003 l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva. <br />	<br />
In particolare, dagli accertamenti effettuati dalle forze di polizia, era emerso che uno dei fratelli Vitiello (Adriano) era stato visto in compagnia di Giuseppe Pesacane, noto pregiudicato e capo dell’omonimo clan camorristico; che, inoltre, al momento del sopralluogo, era presente, nella cava, Gabriele Pesacane, fratello di Giuseppe, anch’egli pluripregiudicato; che emergeva, altresì, che Adriano Vitiello aveva assunto alle sue dipendenze Visciano Angelo, detto “o capraio”, capo della camora boschese. Lo stesso Adriano Vitiello contava, poi, diversi precedenti per cava abusiva e due suoi fratelli avevano precedenti per reati minori.<br />	<br />
Nel respingere il ricorso il TAR ha anche rilevato che il GIA e il Gruppo Interforze avevano ritenuto sussistenti, nei confronti della società ricorrente, tentativi di infiltrazione mafiosa, sulla base degli accertamenti disposti dal Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell&#8217;interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del d.l. n. 252 del 1998; e che il provvedimento con cui il Prefetto aveva ritenuto sussistente, sulla base dei citati accertamenti, il pericolo di condizionamento mafioso nei confronti della società ricorrente aveva natura di informativa tipica, prevista dall&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994, in relazione alla quale non residuava, in capo all’amministrazione destinataria dell’informativa, alcun margine di apprezzamento discrezionale. <br />	<br />
Diversa era, invece, per i primi giudici, la portata dell&#8217;informativa supplementare atipica, caratterizzata da una più attenuata funzione collaborativa tra autorità amministrativa inquirente e stazione appaltante, nel senso che le controindicazioni emerse in sede di accertamento di polizia compiuto dalla prima non potevano assumere effetto indiretto automatico, limitandosi a stimolare l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela della seconda. <br />	<br />
Ebbene, per il TAR, le motivazioni del provvedimento regionale di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva e contestuale rigetto dell’istanza di prosecuzione dovevano essere tratte dalla nota prefettizia con cui era stata riscontrata la presenza di un tentativo di condizionamento mafioso nei confronti della società ricorrente. <br />	<br />
Alla luce di queste precisazioni lo stesso TAR ha, poi, ritenuto infondate tutte le censure di cui al ricorso originario e successivi motivi aggiunti. <br />	<br />
2) – Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata, anzitutto, in quanto in maniera del tutto immotivata, avrebbe qualificato l’informativa prefettizia impugnata come “tipica”, mentre, nella specie, si tratterebbe di informativa “atipica”, con le relative conseguenze sul piano della correttezza dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Inoltre, gli apprezzamenti operati dall’autorità prefettizia e dagli organi di pubblica sicurezza sarebbero del tutto censurabili e privi di ogni valido supporto.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno – ufficio del Governo di Napoli – e la Regione Campania che insistono, nelle rispettive memorie, per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, <br />	<br />
Con memoria conclusionale l’appellante insiste per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza in esame, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento di quanto in quella sede gravato.<br />	<br />
3) &#8211; L’appello è infondato.<br />	<br />
Privo di consistenza è, invero, il primo motivo di gravame con il quale si censura il fatto che il TAR avrebbe, in maniera del tutto immotivata, qualificato l’informativa prefettizia impugnata come “tipica” ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 4 agosto 1994, laddove, nella specie, si sarebbe trattato, invece, di informativa atipica, non interdittiva, sicché l’amministrazione destinataria della stessa non sarebbe stata obbligata alla revoca della concessione, ma a valutare direttamente essa stessa l’esistenza dei presupposti necessari per operare in tal senso; valutazione che, invece, da parte della Regione, sarebbe del tutto mancata, con violazione del disposto di cui all’art. 21 <i>quinquies</i> della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
E, invero, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del citato d.lgs. n. 490 del 1994, “il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere <i>d</i>) ed <i>e</i>) dell&#8217;allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell&#8217;allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”.<br />	<br />
L’art. 10, comma 2, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (“regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”), prevede, a sua volta, che, “quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”; il successivo comma 7 prevede, poi, che “ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte: <i>a</i>) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-<i>bis</i>, e 648-<i>ter</i> del codice penale, o dall&#8217;articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale; <i>b</i>) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli<i> </i><i>2-bis<b>, </b></i><i>2-ter<b>, </b></i><i>3-bis </i>e<i> </i><i>3-quater </i>della<i><b> </b></i>legge 31 maggio 1965, n. 575; <i>c</i>) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell&#8217;interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia”.<br />	<br />
A queste informazioni, c.d. “tipiche”, si aggiungono quelle, c.d. “atipiche”, di cui all’art. 1 <i>septies</i> del d.l. 6 settembre 1982, n. 629 (convertito in legge n. 726 del 12 ottobre 1982; articolo aggiunto dall&#8217;art.  2 della legge 15 novembre 1988, n. 486), a mente del quale “l&#8217;Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell&#8217;ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati”.<br />	<br />
Ciò premesso, va osservato che nel provvedimento impugnato in primo grado è stato precisato che “dagli accertamenti svolti dalla Commissione Interforze……..è emerso che sia ragionevolmente esistente, a carico della Soc. F.lli Vitiello…., il pericolo di condizionamento mafioso; tanto si comunica per l’adozione dei consequenziali provvedimenti”.<br />	<br />
Si tratta all’evidenza, ad avviso del Collegio, di una informativa “tipica” resa ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490/1994 e dell’art. 10 del d.P.R. n. 252/1998, essa avendo fatto seguito ad un’attenta attività preparatoria e acquisitiva da parte dei competenti organi, dalla quale è emerso il convincimento che, a carico dell’odierna appellante, fosse “ragionevolmente esistente” il “pericolo di condizionamento mafioso”; quindi, non viene inviata all’amministrazione destinataria dell’informativa stessa una raccolta di elementi di fatto rimessi alla sua valutazione in vista dell’adozione di determinazioni di sua esclusiva competenza (come sarebbe stato nel caso di un’informativa “atipica”), ma viene espresso direttamente, da parte della stessa autorità prefettizia, il maturato convincimento circa la reale sussistenza del pericolo anzidetto; con la conseguenza che l’amministrazione destinataria dell’informativa non poteva non tenerne conto e, di conseguenza, correttamente questa ha adeguato i propri comportamenti ai contenuti vincolanti dell’informativa medesima, così come, del resto, nell’informativa stessa espressamente richiesto, laddove  l’amministrazione destinataria viene invitata ad adottare i “consequenziali provvedimenti”; provvedimenti, in altre parole, vincolati al giudizio circa il pericolo di infiltrazione maturato dal Prefetto.<br />	<br />
4) &#8211; La sentenza appellata sarebbe erronea, peraltro, ad avviso dell’appellante, anche laddove ritiene che il provvedimento impugnato contenga deduzioni corrette circa la sussistenza di un pericolo di condizionamento mafioso nell’esercizio dell’attività di impresa dell’appellante, cui è seguita la contestata revoca dell’autorizzazione all’attività estrattiva, gli elementi riportati nell’informativa &#8211; talora riferentisi, tra l’altro, a fatti remoti e neppure consolidati – facendo emergere una situazione obiettivamente non allarmante e certamente confliggente con qualsivoglia ipotesi o tentativo di infiltrazione mafiosa. <br />	<br />
Sempre secondo l’appellante, poi, nel caso in esame il giudizio espresso dal Gruppo Interforze non potrebbe essere sottratto al sindacato del giudice amministrativo in ordine alla correttezza del risultato rispetto agli elementi di fatto acquisiti e sulla base dei quali è stato espresso l’impugnato giudizio; giudizio che non avrebbe carattere apodittico, frutto di discrezionalità assoluta, sicché la decisione della P.A. avrebbe dovuto essere valutata dal TAR anche in relazione ai menzionati presupposti di fatto, tenendo conto, in particolare, del fatto che l’appellante è proprietaria del sito in cui esercitava l’attività estrattiva e che, nella pluriennale attività – salvi i modesti reati edilizi – nessun problema giudiziario l’avrebbe interessata; e, aggiunge l’appellante, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, se è vero che gli elementi indizianti possono essere posti a base di informazioni interdittive anche in assenza dell’accertamento dei fatti da parte del giudice penale, non di  meno quegli elementi non potrebbero essere utilizzati una volta che il giudice penale ne abbia accertato l’insussistenza; e, nella specie, gli elementi per la valutazione del tentativo di infiltrazione mafiosa nella società appellante sarebbero stati tratti da fatti risalenti nel tempo, ridimensionati da successive indagini o da provvedimenti di proscioglimento in sede penale che l’autorità amministrativa avrebbe del tutto trascurato; sicché l’atto impugnato sarebbe affetto da manifesti vizi istruttori e di motivazione.<br />	<br />
Conclude l’appellante osservando che gli elementi acquisiti, in base ad un giudizio prognostico, non sarebbero affatto sufficienti a configurare – in quanto costituenti indizi non gravi, né precisi, né concordanti – il tentativo di infiltrazione, non essendo emerso l’assoggettamento dell’impresa alle pressioni camorristiche da cui trarre giovamento economico ed evidenzianti il tentativo di ingerenza da parte della criminalità nella gestione d’impresa, richiesto dalla norma.<br />	<br />
In definitiva, se pure la natura dell’informativa prefettizia si fondi sull’esigenza di una tutela anticipata, quest’ultima non potrebbe spingersi fino a criminalizzare comportamenti posti in essere molti anni prima della sua materiale redazione o concretizzatisi in reati di lieve entità, senza dire che molte delle situazioni accertate dal Prefetto non concretizzerebbero neppure fatti tali da poter anche solo lambire l’illecito penale.<br />	<br />
5) &#8211; Anche tali censure appaiono prive di consistenza.<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente posto in rilievo che la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze e non necessita, quindi, di dimostrazione nell’attualità delle infiltrazioni mafiose (cfr. <i>ex multis</i> Cons. St., Sez. VI^, n. 901 del 17 febbraio 2009; n. 364 del 30 gennaio 2007; Sez. V^,  n. 2796 del 30 maggio 2005).<br />	<br />
Il giudizio espresso si collega ad un’ampia sfera di discrezionalità dell’ Autorità cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dall’ art. 4 del d.lgs. n. 490/1994. Nei confronti delle misure di prevenzione adottate il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell’ assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicità delle conclusioni (cfr. Sez. VI, n. 901/2009 cit.).<br />	<br />
E l&#8217;esigenza di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel modo più efficace, e dunque anche nel caso in cui sussistano semplici elementi indiziari, non esclude che la determinazione prefettizia che disponga l&#8217;interruzione di rapporti tra P.A. e società su cui grava (o su cui gravi anche solo il sospetto) l&#8217;esistenza di cause interdittive <i>ex</i> art. 4 d.lgs. n. 490/1994, pur se espressione di un ampia discrezionalità, può essere assoggettata al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della sua logicità e dell&#8217;accertamento dei fatti rilevanti (cfr. Sez. VI, n. 1056 del 7 marzo 2007).<br />	<br />
Ebbene, nella specie non emergono sintomi di non corretto o illogico esercizio del potere esercitato o di insufficiente istruttoria, né un travisamento in merito alla valutazione dei fatti acquisiti.<br />	<br />
Ribadito che l’informativa non deve provare l&#8217;intervenuta infiltrazione, essendo questa un <i>quid pluris</i> non richiesto, ma deve solo sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza (cfr. Sez. IV, n. 6187 dell&#8217;11 ottobre 2003), va condiviso, invero, quanto osservato dai primi giudici in merito al fatto che le frequentazioni tra il sig. Adriano Vitello, socio della società odierna appellante, ed  esponenti di primo piano del clan camorristico Pesacane erano desumibili dal fatto che egli era stato controllato in compagnia di Giuseppe Pesacane, capo dell’omonimo clan; e non meno significativa, come pure osservato dal TAR, era la rilevata – e non meglio giustificata &#8211; presenza, all’interno della cava all’atto di accesso del personale operante, di Gabriele Pesacane, pluripregiudicato per mafia, omicidio volontario, porto e detenzione di armi etc., fratello del predetto Giuseppe Pesacane.<br />	<br />
Sulla base di quanto precede è da ritenere che ragionevolmente l’autorità preposta abbia considerato dette frequentazioni più che idonee a legittimare il sospetto dell’esistenza di un condizionamento mafioso dell’attività della società F.lli Vitiello ad opera del clan Pesacane; ciò che è emerso, invero, è che detti esponenti della malavita organizzata hanno dimostrato, in un caso, di poter avere libero (e ingiustificato) accesso al cantiere e, in un altro caso, di avere rapporti con il predetto amministratore societario; con la conseguenza che il reputato pericolo di infiltrazione mafiosa appare sorretto da elementi non privi di consistenza.<br />	<br />
Né può essere utilmente addotto il fatto dell’appartenenza della cava alla stessa società qui appellante, dal momento che ciò non ha impedito l’accesso alla stessa area di cava del predetto pregiudicato.<br />	<br />
Agli elementi che precedono si somma, poi, un’altra circostanza evidenziata in atti e, cioè, l’avere avuto l’impresa Vitiello, negli ultimi anni, rilevanti e continuativi rapporti economici con “alcune ditte controindicate sotto il profilo antimafia” (è il caso della società D’Oriano Costruzioni s.n.c., il cui amministratore “occulto” D’Oriano Vincenzo aveva numerosi precedenti pregiudizievoli per associazione mafiosa e la cui impresa aveva avuto ingenti rapporti d’affari con la società F.lli Vitiello). <br />	<br />
Quanto agli altri elementi addotti a supporto degli atti impugnati, gli stessi assumono – come desumibile dalla lettura della relazione della Commissione Interforze del 30 giugno 2005, che pone l’accento sui significativi elementi sin qui indicati &#8211; una mera fisionomia di contorno, non avente, manifestamente, carattere centrale né in qualche misura determinante nell’indirizzare l’azione amministrativa.<br />	<br />
In definitiva, va condiviso quanto ritenuto dai primi giudici in ordine al fatto che il quadro indiziario sopra descritto appare sufficiente a giustificare il giudizio di pericolosità da parte del Prefetto, tenuto conto della amplissima discrezionalità che la legge riserva agli organi di polizia in questo ambito, in cui l’esigenza di una tutela anticipata è assolutamente necessaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2867 e n. 1979/2003).<br />	<br />
6) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e va respinto.<br />	<br />
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l’appello in epigrafe.<br />	<br />
Spese del grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2009 con l’intervento dei sigg.ri:<br />	<br />
CLAUDIO VARRONE  	&#8211;  Presidente<br />
PAOLO BUONVINO 	&#8211; Consigliere est.<br />
MAURIZIO MESCHINO 	&#8211; Consigliere<br />
ROBERTO GAROFOLI 	&#8211; Consigliere<br />
ROBERTO GIOVAGNOLI	&#8211; Consigliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/06/2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-6-2009-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2009 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3491</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Atzeni. Ministero dell’Università e Ricerca e dall’Università degli Studi di Perugia (Avv. St.) contro Matteo Picuti (n.c.) e Lidia Surace (n.c.). sul regolamento di competenza in ordine al giudizio formulato in relazione al test per l&#8217;ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia Istruzione pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Atzeni.<br /> Ministero dell’Università e Ricerca e dall’Università degli Studi di Perugia (Avv. St.) contro Matteo Picuti (n.c.) e Lidia Surace (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sul regolamento di competenza in ordine al giudizio formulato in relazione al test per l&#8217;ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica – Università – Valutazioni sui test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia – Competenza del Tar Lazio – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La concentrazione dei giudizi aventi ad oggetto le valutazioni formulate in relazione al test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia  risponde ad un’esigenza sostanziale, sottolineata dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, e dal decreto ministeriale di attuazione, attinente all’opportunità di affidare un momento decisivo della vita professionale degli studenti a criteri di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale. Infatti, risponde palesemente a tale esigenza il sistema accentrato di predisposizione delle prove e di correzione dei test. Di conseguenza, anche la concentrazione dei relativi giudizi presso il Tribunale Amministrativo per il Lazio concorre al soddisfacimento di tale esigenza (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. C. di S., VI, 22 marzo 2002, n. 1677.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul regolamento di competenza in ordine al giudizio formulato in relazione al test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3491/2007 Reg.Dec. <br />
N. 906 Reg.Ric. <br />
ANNO   2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul regolamento di competenza n. 906/2007 proposto dal</p>
<p> <b>Ministero dell’Università e Ricerca</b> in persona del Ministro in carica e dall’<b>Università degli Studi di Perugia</b> in persona del Rettore Magnifico in carica rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il sig <b>Matteo Picuti</b>, non costituito di fronte al Consiglio di Stato; in I° grado rappresentato e difeso dall’avv. Marco Mariani ed elettivamente domiciliato in Perugia piazza Piccinino n. 10, presso lo studio legale dell’avv. Luciano Ghirga;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della sig. ra <b>Lidia Surace</b>, non costituita di fronte al Consiglio di Stato;<br />
in ordine al giudizio<br />
n. 411/2006 pendente davanti al TAR Umbria, proposto dal sig. Matteo Picuti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Alla camera di consiglio del 6 marzo 2007 relatore il Consigliere Manfredo Atzeni; nessuno è comparso per le parti; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso al TAR Umbria il sig. Matteo Picuti impugnava la graduatoria per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2006/2007 ed ogni atto connesso. <br />
Con istanza di regolamento di competenza, notificata il 12/12/2006 e depositata il successivo 28/12, la difesa erariale ha eccepito la incompetenza del TAR adito adducendo che la competenza spetterebbe al TAR del Lazio, sede di Roma, essendo stati impugnati atti di organi centrali, aventi effetto in tutto il territorio nazionale. <br />
Con ordinanza n. 1 del 15 gennaio 2007 il TAR Umbria ha disposto la trasmissione dell’istanza di regolamento di competenza, con gli atti relativi, al Consiglio di Stato. <br />
Con memoria depositata il 30/1/2007 il ricorrente chiede la declaratoria dell’inammissibilità ovvero il rigetto del regolamento di competenza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’istanza in epigrafe è tempestiva. <br />
Quest’ultima è stata consegnata all’ufficiale giudiziario con l’indicazione “ si notifichi entro il 11/12/06”. <br />
Tale data si colloca entro il ventesimo giorno dalla costituzione in giudizio dell’Avvocatura, avvenuta il precedente 21/11. <br />
Atteso che la parte non può essere onerata del ritardo nello svolgimento dei propri compiti da parte dell’ufficiale giudiziario, ove la richiesta sia stata rivolta a quest’ultimo nei termini di legge, l’istanza deve essere ritenuta tempestiva, nonostante la notifica sia avvenuta successivamente. <br />
La stessa è, inoltre, fondata. <br />
Il ricorrente si duole del giudizio formulato in relazione al test per l’ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2006/2007 impugnando, in primo luogo, la graduatoria predisposta in esito alla procedura, nella quale non si è collocato in posizione utile per l’ammissione. <br />
Tale atto è certamente imputabile all’Università degli Studi di Perugia. <br />
Peraltro, la difesa erariale ha dimostrato come i singoli giudizi, concernenti gli elaborati dei candidati, non siano, invece, ad essa imputabili. <br />
Come giustamente sottolineato dall’Avvocatura, l’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, demanda al Ministero dell’Università l’individuazione di modalità e contenuti delle prove di ammissione. <br />
Per l’anno accademico 2006/2007 la relativa disciplina è stata dettata dal D.M. 12 aprile 2006, il quale ha demandato ad una apposita commissione, costituita presso il Ministero, la predisposizione dei test. <br />
Il medesimo decreto impone alle università di raccogliere le prove dei candidati in plichi chiusi, da inviare per la correzione ad un ente ad esse estraneo (Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettronico dell’Italia del Nord &#8211; CINECA). <br />
L’intervento delle singole università si limita, quindi, all’attribuzione di ciascun elaborato ad un candidato. <br />
In tal modo viene individuato il punteggio conseguito da ogni candidato, e formata la relativa graduatoria. <br />
Di conseguenza, il presente giudizio attiene da una parte alla graduatoria per l’accesso al corso di laurea di cui si tratta, sicuramente imputabile all’Università intimata, e dall’altra al giudizio sull’elaborato, che invece non è ad essa imputabile. <br />
La difesa erariale dubita della corretta impostazione del giudizio, sostenendo la sua inammissibilità in quanto il ricorrente ha impugnato esclusivamente atti dell’Università. <br />
Tale problematica è, peraltro, estranea alla presente fattispecie. <br />
E’ indubbio, infatti, che il ricorrente si duole del giudizio espresso in relazione al suo elaborato. <br />
Le considerazione esposte in precedenza dimostrano come tale atto sia imputabile ad organo centrale dello Stato. <br />
La concentrazione dei giudizi aventi tale contenuto risponde ad un’esigenza sostanziale, sottolineata dalla citata legge 2 agosto 1999, n. 264, e dal richiamato decreto ministeriale di attuazione, attinente all’opportunità di affidare un momento decisivo della vita professionale degli studenti a criteri di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale. <br />
Risponde palesemente a tale esigenza, infatti, il sistema accentrato di predisposizione delle prove e di correzione dei test.. <br />
Di conseguenza, anche la concentrazione dei relativi giudizi presso un unico Tribunale Amministrativo concorre al soddisfacimento di tale esigenza (in termini parzialmente analoghi C. di S., VI, 22 marzo 2002, n. 1677). <br />
Deve, pertanto, essere affermato che l’oggetto del giudizio sfugge alla competenza del Tribunale Amministrativo per l’Umbria. <br />
Non resta, quindi, alla Sezione che accogliere il regolamento, dichiarando la competenza del TAR Lazio, sede di Roma. <br />
In considerazione della novità della questione le spese possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 6 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano TROTTA    			Presidente<br />
Paolo BUONVINO       		Consigliere<br />
Domenico CAFINI     		Consigliere<br />
Aldo SCOLA   			 Consigliere<br />
Manfredo ATZENI     		Consigliere Est.																																																																																											</p>
<p>il&#8230;.22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/6/2004 n.3491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-24-6-2004-n-3491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-24-6-2004-n-3491/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-24-6-2004-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/6/2004 n.3491</a></p>
<p>Attivita’ amministrativa &#8211; delibera relativa a raccolta smaltimento e riciclaggio di oli vegetali e grassi animali esausti – applicazione &#8211; mancata l’approvazione di pregressa modifica statutaria da parte dell’assemblea straordinaria del consorzio – tutela cautelare – accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, ordinanza sospensiva 31 agosto 2004 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-24-6-2004-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/6/2004 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-24-6-2004-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/6/2004 n.3491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Attivita’ amministrativa &#8211; delibera relativa a raccolta smaltimento e   riciclaggio di oli vegetali e grassi animali esausti – applicazione &#8211; mancata l’approvazione di pregressa modifica statutaria da parte dell’assemblea straordinaria del consorzio – tutela cautelare – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, <a href="/ga/id/2004/9/4937/g">ordinanza sospensiva 31 agosto 2004 n. 4029</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; ROMA<br />
SEZIONE SECONDA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3491/2004<br />
Registro Generale: 5364/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />
FRANCESCO GIORDANO Cons., relatore<br />
SOLVEIG COGLIANI Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Giugno 2004<br />
Visto il ricorso 5364/2004  proposto da:<br />
<b>ASS NAZ ITAL RIGENERATORI OLI E GRASSI VEGET E ANIM ESAUSTI</b>rappresentato e difeso da:<br />
PAOLANTONIO AVV. NINODI BENEDETTO AVV. PIETROBULLO AVV. ANDREAcon domicilio eletto in ROMAVIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2presso<br />
PAOLANTONIO AVV. NINO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b> e  <b>MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE</b> rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede  &#8211; e nei confronti di <b>CONS OBBL NAZ RACCOLTA TRATT OLI E GRASSI VEG E ANIM  ESAUSTI</b>  rappresentato e difeso da: SCOCA AVV. FRANCO GAETANO CALISSE AVV. ANDREA con domicilio eletto in ROMA VIA G. PAISIELLO, 55 presso SCOCA AVV. FRANCO GAETANO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto 15 aprile 2004, in G.U.R.I. 22 aprile 2004, reso di concerto dal Ministro dell’Ambiente e dal Ministro delle Attività Produttive;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. FRANCESCO GIORDANO  e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che il paventato pregiudizio non riveste i caratteri della gravità e dell’irreparabilità;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 24 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-24-6-2004-n-3491/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/6/2004 n.3491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
