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	<title>3479 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3479 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3479</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3479</a></p>
<p>Pres. L. Nappi, est. L. Pasanisi Matteo “omissis” e Mariantonietta Testa (Avv. Sergio Nitrato Izzo) c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca; Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Pitagora, Liceo Classico di Torre Annunziata (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla legittimità o meno del sei in condotta attribuito dall&#8217;Autorità scolastica ad un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3479</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>L. Nappi, <i>est.</i> L. Pasanisi<br /> Matteo “omissis” e Mariantonietta Testa (Avv. Sergio Nitrato Izzo) c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca; Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Pitagora, Liceo Classico di Torre Annunziata (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno del sei in condotta attribuito dall&#8217;Autorità scolastica ad un alunno in presenza di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Istruzione pubblica – Scuola &#8211; Giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva – Composizione del Consiglio di classe – Art. 2, comma III, D.L. 137/08 convertito in Legge 169/08 – Possibilità di partecipazione degli organi di rappresentanza degli studenti e dei genitori – Non sussiste 	</p>
<p>2. Istruzione pubblica &#8211; Scuola &#8211; Voto di condotta &#8211; Differenze rispetto al voto delle singole materie – Individuazione	</p>
<p>3. Istruzione pubblica &#8211; Scuola &#8211; Voto di condotta &#8211; Valutazione di insufficienza in condotta &#8211; In presenza anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola &#8211; Nel caso in cui l’episodio in questione possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 2, comma III, D. Legge 1/9/2008, n. 137 (convertito in Legge 30 ottobre 2008, n. 169) secondo cui la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene collegialmente al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale, intende limitare la composizione ai rappresentanti degli studenti ed ai genitori 	</p>
<p>2. Il voto di condotta esprime un giudizio che l&#8217;Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici, ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l&#8217;azione di più agenzie educative (in primo luogo, la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata. Per queste ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ossia relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato e sorretto da una motivazione riferibile all&#8217;avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe la maturità personale complessiva della persona (1)	</p>
<p>3. In presenza anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di esuberanza tra compagni di scuola (nella fattispecie danni causati in un viaggio di istruzione), è legittima una valutazione di insufficienza in condotta da parte dell&#8217;Autorità scolastica relativamente a tutti i componenti che hanno partecipato all’accaduto, atteso che l&#8217;episodio in questione possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente sfavorevole per tutti i compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento dell&#8217;Autorità scolastica medesima, che è responsabile sia della valutazione educativa e pedagogica della rilevanza dei fatti, sia della conseguente e doverosa azione educativa cui è chiamata per correggere gli squilibri che l&#8217;hanno prodotta.	</p>
<p></b>____________________________<br />	<br />
1. cfr. <i>TAR Calabria – Reggio Calabria, Sez. I, sentenza del 7 ottobre 2009, n. 629</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4710 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Matteo -OMISSIS- e Mariantonietta Testa</b>, in proprio e nella qualità di genitori legali rappresentanti esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sergio Nitrato Izzo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, Riviera di Chiaia n. 276; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><b>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore; </p>
<p><b>Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Pitagora, Liceo Classico, di Torre Annunziata</b>, in persona del dirigente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano per legge in Napoli, via Diaz n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della pagella di valutazione relativa allo scrutinio finale &#8211; anno scolastico 2009/2010 relativa al figlio dei ricorrenti, pubblicata in data 12 giugno 2010, per come predisposta dal relativo Consiglio di Classe, nella parte in cui è stato attribuito il voto in condotta pari a 7 (sette), nonché di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale ed in particolare il verbale n. 31 del Consiglio di Classe II B classico del 9 giugno 2010 conosciuto dai ricorrenti in data 19 luglio 2010, nella parte in cui si stabilisce di attribuire agli alunni che hanno partecipato al viaggio di istruzione da valere quale credito formativo organizzato dall&#8217;Istituto scolastico in parola nel periodo dal 26 al 30 aprile 2010, il voto di 7 (sette) in condotta per preteso comportamento ritenuto irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato durante il viaggio, mentre agli altri alunni (che non hanno partecipato al suddetto viaggio di istruzione) viene confermato il voto in condotta assegnato il secondo trimestre.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell’Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Pitagora, Liceo Classico, di Torre Annunziata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il consigliere dott. Leonardo Pasanisi e udito per i ricorrenti l’avv. Sergio Nitrato Izzo (nessuno comparso per l&#8217;avvocatura dello Stato);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con atto notificato in data 3 agosto 2010 e depositato il successivo giorno 4, i signori Matteo -OMISSIS- e Mariantonietta Testa, nella esposta qualità, ricorrevano innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e l’Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Pitagora, Liceo Classico, di Torre Annunziata avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone, previa sospensione, l&#8217;annullamento.<br />	<br />
Essi esponevano, in punto di fatto, le seguenti circostanze: che il loro figlio Francesco vantava un curriculum scolastico, anche negli anni precedenti il 2009/2010, di assoluto rispetto con una media voto sempre superiore al 7,5; che aveva sempre frequentato la scuola con la dovuta diligenza, assiduità e puntualità; che non aveva mai registrato debiti formativi o insufficienze in alcuna disciplina, né tanto meno subìto note di demerito o provvedimenti disciplinari; che in particolare aveva sempre conseguito voti di condotta pari a 9 o a 10; che anche durante il viaggio di istruzione in questione aveva serbato un comportamento improntato alla massima correttezza e disciplina; che, pertanto, l&#8217;addebito mossogli nell’impugnato verbale del consiglio di classe era del tutto infondato ed erroneo; che al momento della partenza dall&#8217;albergo, sede del soggiorno per il viaggio di istruzione, era stato chiesto ed ottenuto risarcimento dei danni nei confronti di pochi e ben individuati alunni, resisi responsabili di intemperanze e danneggiamenti; che, al ritorno dal suddetto viaggio, mai alcuna comunicazione formale era stata inoltrata ai ricorrenti con riguardo ad eventuali comportamenti serbati dal figlio; che, con l&#8217;impugnato verbale, il Consiglio di Classe, nel procedere all&#8217;assegnazione del voto di condotta, aveva deciso di attribuire agli allievi che non avevano partecipato al viaggio di istruzione lo stesso voto del secondo trimestre, ed invece, all&#8217;unanimità, di attribuire agli allievi che avevano partecipato al viaggio di istruzione il voto di 7 in condotta, «a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato durante il viaggio».<br />	<br />
Tanto premesso, i ricorrenti deducevano l&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati con un unico articolato motivo di ricorso incentrato sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: 1) il Consiglio di Classe non avrebbe alcuna competenza in materia e comunque dovrebbe operare nella composizione allargata a tutte le componenti (rappresentanti degli studenti e dei genitori); 2) la deliberazione sul voto in condotta sarebbe stata assunta in maniera indiscriminata e generalizzata, senza alcun accertamento sul comportamento dei singoli allievi; 3) il voto in condotta sarebbe stato determinato con riferimento al solo episodio collettivo del viaggio di istruzione e non con riguardo al complessivo comportamento tenuto dai singoli studenti nel corso dell&#8217;intero trimestre; 4) sarebbe stata irrogata, nella sostanza, una atipica sanzione disciplinare, senza tuttavia il rispetto del contraddittorio procedimentale in tal caso previsto dalla normativa di riferimento.<br />	<br />
2. Le amministrazioni statali intimate si costituivano il giudizio con controricorso di forma. Successivamente depositavano memoria difensiva e documentazione, deducendo l&#8217;infondatezza del ricorso, di cui chiedevano la reiezione.<br />	<br />
3. Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2010, la domanda cautelare, su istanza dei ricorrenti, veniva cancellata dal ruolo.<br />	<br />
5. Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, il ricorso, su istanza del procuratore dei ricorrenti, veniva introitato in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Occorre premettere che il decreto legge 1 settembre 2008 n.137 (convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2008, n. 169), ha stabilito, all’articolo 2, che: «in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita&#8217; ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede (comma primo); che «a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e&#8217; effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi (comma secondo); che «La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all&#8217;esame conclusivo del ciclo. Ferma l&#8217;applicazione della presente disposizione dall&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo (comma terzo).<br />	<br />
In attuazione della previsione di cui all’art. 2, comma terzo, D.L. citato, è stato poi emanato il Decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009, recante l’individuazione dei «criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10».<br />	<br />
Infine, in attuazione della previsione di cui all’art 3, comma quinto, D.L. citato, è stato emanato il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni), il cui art. 5, comma primo, testualmente stabilisce quanto segue: “La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui all’art. 2 del decreto legge, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare…”.<br />	<br />
Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti con la prima doglianza, sussiste la competenza esclusiva del Consiglio di Classe ad effettuare l&#8217;assegnazione del voto di condotta, e la suddetta competenza appartiene a tale organo nella sua composizione ristretta ai soli docenti, senza la partecipazione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.<br />	<br />
E’ sufficiente a tal fine rileggere l&#8217;articolo 2, comma terzo, del decreto legge citato, secondo cui la votazione sul comportamento degli studenti è “attribuita collegialmente dal consiglio di classe” (per cui non sussiste, in materia, una competenza di un altro organo) e l&#8217;articolo 5, comma settimo, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, secondo cui “negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti” (per cui non occorre la partecipazione di altri soggetti).<br />	<br />
Non possono essere condivise neanche le altre doglianze.<br />	<br />
Il fatto che la valutazione operata dal Consiglio di Classe sia stata rivolta nei confronti di tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio di istruzione è del tutto irrilevante ai fini in esame, in quanto determinata dalla contingente circostanza della partecipazione al viaggio medesimo di tutti gli alunni interessati e dal comportamento assunto da costoro durante tutto tale viaggio.<br />	<br />
Nulla esclude infatti che il voto di condotta, in base alle richiamate disposizioni normative, possa essere il frutto di una valutazione “collettiva” (riguardante cioè una molteplicità di alunni per uno o più episodi che denotino uno scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile). <br />	<br />
Contrariamente, poi, a quanto dedotto dai ricorrenti con la terza doglianza, il voto di condotta può riguardare, ai sensi dell’art. 2, comma primo, D.L. citato, anche il comportamento assunto dagli alunni “in relazione alla partecipazione alle attivita&#8217; ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede” (e, quindi, può tranquillamente trovare la propria giustificazione anche nel comportamento tenuto durante i viaggi di istruzione o in un singolo episodio, a ciò non ostando la previsione di cui all’art. 3, comma secondo, D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, riguardante i criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, e quindi non applicabile alla fattispecie, in cui il voto assegnato è superiore alla sufficienza, essendo pari a 7).<br />	<br />
Non sussiste, inoltre, uno specifico onere motivazionale.<br />	<br />
Infatti, come chiarito da condivisibile giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 07 ottobre 2009, n. 629), il voto di condotta esprime un giudizio che l&#8217;Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici, ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l&#8217;azione di più agenzie educative (in primo luogo, la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata.<br />	<br />
Per queste ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ossia relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato e sorretto da una motivazione riferibile all&#8217;avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l&#8217;ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile (e quindi è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di Classe).<br />	<br />
Infine, non sono invocabili le norme riguardanti i procedimenti disciplinari, in quanto nella specie non è stata irrogata una sanzione disciplinare, ma è stata operata la valutazione del comportamento ai fini dell’assegnazione del voto di condotta. <br />	<br />
2. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle resistenti amministrazioni statali delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di euro 500,00 (cinquecento).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-29-6-2011-n-3479/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2011 n.3479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 8/6/2009 n.3479</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-6-2009-n-3479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-6-2009-n-3479/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-6-2009-n-3479/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 8/6/2009 n.3479</a></p>
<p>Pres. L. Barra Caracciolo &#8211; Est. F. Taormina Cooperativa Agricoltori e Allevatori Piccola Soc. Coop a.r.l. (Avv. D. Pellegrino) c/ Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. dello Stato) e altri sulla volontaria cancellazione dall&#8217;albo del procuratore come causa di interruzione del processo Processo Amministrativo &#8211; Interruzione &#8211; Presupposti &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-6-2009-n-3479/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 8/6/2009 n.3479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-6-2009-n-3479/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 8/6/2009 n.3479</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Barra Caracciolo &#8211; Est. F. Taormina<br /> Cooperativa Agricoltori e Allevatori Piccola Soc. Coop a.r.l. (Avv. D. Pellegrino) c/ Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. dello Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla volontaria cancellazione dall&#8217;albo del procuratore come causa di interruzione del processo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo Amministrativo &#8211; Interruzione &#8211;  Presupposti &#8211; Procuratore &#8211; Cancellazione dall’albo &#8211; Interruzione &#8211; Necessità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 24, della L. n. 1034/71, è prevista l’immediata interruzione  del processo amministrativo in caso non solo di morte, radiazione o sospensione del procuratore delle parti, ma più in generale di qualunque impedimento, materiale, ma anche giuridico formale, all’esercizio della difesa della parte patrocinato. Pertanto, costituisce legittima causa di interruzione del processo la comunicazione fatta nel corso del giudizio dal procuratore in ordine alla sua volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati, in quanto tale vicenda, se afferisce alla parte appellante , impone al giudice adito di disporre l’interruzione, nell’impossibilità di ordinare all’appellato la notificazione di atti d’ulteriore impulso dell’”iter” processuale, per evitare che l’appellante si trovi menomato nel suo diritto di difesa nel giudizio d’appello.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 2652/2005, proposto dalla</p>
<p><b>Cooperativa Agricoltori e Allevatori Piccola Soc. Coop a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Davide F. Pellegrino con domicilio in Roma via Varrone n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Agea</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, <br />	<br />
<b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b> in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, costituitisi in giudizio;	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio – sede di Roma Sezione II Ter- n. 618/2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Viste, in particolare, le brevi note per l’odierna udienza depositate in data 27 febbraio 2009 dalla difesa dell’appellante, con le quali si è prodotta la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari (adunanza del 9.1.2008) di cancellazione dell’originario difensore  dell’appellante, Avv. Davide F. Pellegrino, dall’Albo degli Avvocati  di Bari; <br />	<br />
relatore, alla pubblica udienza del 3 aprile 2009, il Consigliere Fabio Taormina; <br />	<br />
Udito l’avv. dello Stato Saulino;<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’ azienda odierna appellante l’annullamento dei provvedimenti emessi dall’AGEA relativi alla procedura di restituzione e compensazione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2002/2003 e  degli atti  a questi consequenziali e connessi, in relazione al prelievo da eseguirsi con riguardo al periodo di produzione lattiera suddetto (prelievi supplementari per commercializzazione di latte in eccesso in relazione alle quote dell’annata suindicata).<br />	<br />
Veniva censurata sotto vari profili l’ assegnazione delle quote-latte nella stagione lattiero casearia e la determinazione del prelievo supplementare derivante dalla operazione di compensazione nazionale delle produzioni per il medesimo periodo.<br />	<br />
Il Tar ha vagliato la posizione soggettiva dell’ odierna appellante, già ricorrente in primo grado, ed ha dichiarato la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per carenza di interesse.<br />	<br />
Hanno constatato infatti, i primi giudici, che l’odierna appellante rivestiva la qualifica di soggetto primo acquirente del latte prodotto dalle imprese titolari di quote.<br />	<br />
Alla stessa, pertanto, spettava unicamente il compito, ai sensi dell’art. 8 co. I del Regolamento CEE n. 1392/2001, di  trattenere le somme  a titolo di prelievo supplementare, provvedendo poi a versarle  all’appellata Agea, all’esito dei conteggi sul calcolo provvisorio effettuato al momento del ritiro (eventualmente escutendo le garanzie prestate dal produttore), ovvero restituirle al produttore medesimo.<br />	<br />
Era del tutto indifferente, quindi, per la prima acquirente, la individuazione del soggetto cui restituire dette somme provvisoriamente trattenute e, pertanto, essa non poteva avere alcun interesse alla impugnazione degli atti emessi dall’Agea.<br />	<br />
Avverso la sentenza in epigrafe la originaria ricorrente in primo grado ha proposto un articolato appello, sostenendo che la sentenza appellata, in quanto errata, meritava di essere annullata.<br />	<br />
Ha in primo luogo ribadito la sussistenza del proprio interesse a ricorrere, atteso che l’obbligo di restituzione non poteva prescindere dal corretto accertamento dell’an e del quantum debeatur (oltre che del soggetto effettivo creditore) e che il primo acquirente non poteva essere considerato mero “sostituto” del produttore.<br />	<br />
Appariva altresì ingiusta ed erroneamente afflittiva la condanna alle spese del giudizio resa dai primi Giudici a cagione del rinvio della trattazione della causa da essa richiesto  e concesso dal Collegio.<br />	<br />
Nel merito, l’appellante ha riproposto tutte le censure originariamente contenute nel ricorso di primo grado e non esaminate dal Tar a cagione della statuizione di inammissibilità riproponendo sedici motivi di censura e, in via subordinata, denunciando l’incompatibilità delle norme legislative italiane applicate con la disciplina comunitaria e con svariate disposizioni della Carta Costituzionale.  <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Preso atto, come da note di udienza depositate dalla società appellante e relativa allegata delibera che l’avv. Davide F. Pellegrino, difensore dell’appellante, è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati di Bari il 8.1.2008;<br />	<br />
Visto l’art. 24, della L. n.1034/71, siccome interpretato dalla giurisprudenza amministrativa (si veda Consiglio Stato, sez. V, 03 novembre 2000, n. 5899) secondo la quale “richiamando l&#8217;analoga disposizione ex art. 301 c.p.c., prevede l&#8217;immediata interruzione del processo amministrativo in caso non solo di morte, radiazione o sospensione del procuratore delle parti, ma più in generale di qualunque impedimento, materiale, ma anche giuridico formale, all&#8217;esercizio della difesa della parte patrocinato. Pertanto, costituisce legittima causa di interruzione<b> </b>del processo la comunicazione fatta nel corso del giudizio dal procuratore in ordine alla sua volontaria cancellazione dall&#8217;albo degli avvocati, in quanto tale vicenda, di per sè sola non assimilabile alle ipotesi d&#8217; interruzione ai sensi dell&#8217;art. 301 c.p.c. &#8211; che invece concernono situazioni indipendenti dalla volontà del procuratore -, se afferisce alla parte appellante, impone al giudice adito di disporre l&#8217;interruzione, nell&#8217;impossibilità di ordinare all&#8217;appellato (rimasto vittorioso in primo grado e quindi non interessato alla prosecuzione del giudizio d&#8217;appello) la notificazione di atti d&#8217;ulteriore impulso dell'&#8221;iter&#8221; processuale, per evitare che l&#8217;appellante si trovi menomato nel suo diritto di difesa nel giudizio d&#8217;appello, non potendosi in tal caso assimilare tale cancellazione ai casi di revoca o di rinuncia alla procura che, ai sensi dell&#8217;art. 85 c.p.c., non hanno effetto fino all&#8217;avvenuta sostituzione del difensore” (per un analogo orientamento della giurisprudenza di legittimità, si veda Cassazione civile , sez. II, 05 ottobre 2001, n. 12294);<br />	<br />
rilevato pertanto che detto evento produce l’interruzione del processo secondo le norme degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DICHIARA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>interrotto il giudizio, disponendo che la Segreteria dia comunicazione alle parti già costituite del presente provvedimento.<br />	<br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 aprile 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	&#8211;		Presidente f.f.<br />	<br />
Bruno Rosario Polito             	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni            	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele        	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina                 	&#8211;		Consigliere Rel. 									</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;.08/06/2009<br />	<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-8-6-2009-n-3479/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 8/6/2009 n.3479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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