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	<title>3471 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3471</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3471/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3471/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3471</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Cerreto R.T.I. “MAGGIO-GALLI-FORTE-CASCIARO-MARUOTTI” CG. M. MAGGIO (avv. Liviello) c/ DESA S.R.L. IN PROPR. E Q.LE MANDAT. RTI, RTI &#8211; ETACONS S.R.L., RTI &#8211; IDROESSE INGEGNERIA S.R.L., RTI – STANI e RTI &#8211; SPENNATO (nn. cc.) &#8211; COMUNE DI MELISSANO (avv. Vantaggiato) anche con il criterio di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3471/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3471</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Cerreto<br /> R.T.I. “MAGGIO-GALLI-FORTE-CASCIARO-MARUOTTI” CG. M. MAGGIO (avv. Liviello) c/ DESA S.R.L. IN PROPR. E Q.LE MANDAT. RTI,   RTI &#8211; ETACONS S.R.L.,  RTI &#8211; IDROESSE INGEGNERIA S.R.L.,  RTI – STANI e RTI &#8211; SPENNATO (nn. cc.) &#8211; COMUNE DI MELISSANO (avv. Vantaggiato)</span></p>
<hr />
<p>anche con il criterio di aggiudicazione del confronto a coppie l&#8217;amministrazione deve prefissare i criteri di massima per l&#8217;attribuzione dei punteggi destinati alla componente tecnica delle offerte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – incarico di progettazione definitiva ed esecutiva – metodologia di valutazione delle offerte – confronto a coppie – mancata predeterminazione dei criteri di massima di alcuni fattori ponderali – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ancorché nella disciplina di gara risultino precisati gli elementi di valutazione dell’offerta ed i relativi punteggi, l’esigenza di prefissazione dei criteri di valutazione è un principio di correttezza dell’azione amministrativa ineludibile per tutti i procedimenti di evidenza pubblica (e pertanto anche per la valutazione del metodo a coppie) a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti, al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato, che da parte del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante. La circostanza poi che la procedura seguita sia quella del confronto a coppie non riduce in qualche modo l’obbligo di indicare in via preventiva i criteri da seguire nella valutazione o per lo meno di motivare i singoli punteggi assegnati, in quanto tale metodo, se definisce la preferenza accordata ad un’offerta tecnica rispetto ad un’altra o alle altre, non esplicita in alcun modo i criteri seguiti per l’attribuzione della preferenza, che è poi il dato che rileva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Anche con il criterio di aggiudicazione del confronto a coppie l’amministrazione deve prefissare i criteri di massima per l’attribuzione dei punteggi destinati alla componente tecnica delle offerte</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3471/04 REG.DEC.<br />
N. 8218 REG.RIC.<br />
ANNO 2003   </p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>       ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 8218/2003 , proposto da<br />
<b>R.T.I. “MAGGIO-GALLI-FORTE-CASCIARO-MARUOTTI” CG. M. MAGGIO</b> rappresentata e difesa dall’avv. Mario Liviello con domicilio eletto in Roma via L. Mantegazza, 24 presso Luigi Gardin</p>
<p align=center>contro</p>
<p>  <b>DESA S.R.L. IN PROPR. E Q.LE MANDAT. RTI,   RTI &#8211; ETACONS S.R.L.,  RTI &#8211; IDROESSE INGEGNERIA S.R.L., RTI – STANI e RTI</b> &#8211; SPENNATO tutte non costituitesi;<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>COMUNE DI MELISSANO</b> rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Vantaggiato con domicilio  eletto in Roma via  Giuseppe Pisanelli, 2  presso  Alberto  Angeletti<br />
per la riforma<br />
della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE :SEZIONE II n. 5253/2003, resa tra le parti, concernente GARA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE RETE FOGNANTE ;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di del COMUNE DI MELISSANO;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Alla pubblica udienza del 24.2.2004, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed udito, altresì, l’avv. Angeletti per delega di A. Vantaggiato;<br />
Visto il dispositivo di decisione n.144 del 25.2.2004;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con l’appello in epigrafe, il raggruppamento Maggio ed altri ha fatto presente che il comune di Melissano aveva indetto una gara di licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione della fognatura; che alla gara partecipavano sette concorrenti, con aggiudicazione, con il metodo del confronto a coppie, al raggruppamento appellante con il punteggio di 100/100; che avverso gli atti di gara il raggruppamento DESA proponeva ricorso al TAR Puglia, sez. Lecce, il quale con la sentenza in epigrafe ne accoglieva i motivi terzo e quarto, concernenti la omessa specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi numerici e la mancata pubblicità delle sedute di gara.<br />
Ha dedotto quanto segue:<br />
-la enucleazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi esulava dall’ambito delle regole direttive che l’Amministrazione era tenuta a determinare prima di procedere all’attività valutativa essendo sufficiente la predeterminazione dei criteri di valut<br />
&#8211; parimenti non vi era violazione del principio di pubblicità della gara, in quanto la disciplina di gara non prevedeva la convocazione dei partecipanti alle sedute pubbliche della Commissione.<br />
Costituitosi in giudizio, il comune di Melissano ha chiesto l’accoglimento dell’appello, svolgendo doglianze analoghe all’appellante.<br />
Alla pubblica udienza del 24.2.2004, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con sentenza TAR Puglia, sez.Lecce, n.5253 del 24.7.2003 è stato accolto il ricorso proposto dalla società DESA avverso gli atti di gara gara (e relativa aggiudicazione al raggruppamento Maggio ed altri) della licitazione privata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione della fognatura nel comune di Melissano.<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello il raggruppamento Maggio ed altri .</p>
<p>2. L’appello è infondato.</p>
<p>3. Il TAR ha accolto il ricorso considerando, tra l’altro, che la Commissione giudicatrice, con l’applicazione del metodo a coppie, aveva attribuito i punteggi senza aver predefinito i parametri per la loro attribuzione e che neppure dai verbali di gara si rinvenivano le motivazioni dei singoli punteggi; che era mancata la comunicazione dell’avviso della seduta nella quale la commissione aveva dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed aveva valutato le offerte economiche.</p>
<p>4. Dette conclusioni del TAR debbono essere condivise.</p>
<p>4.1. Per quanto concerne il primo aspetto, è pur vero, come rilevato dall’appellante, che nella disciplina di gara erano stati precisati gli elementi di valutazione dell’offerta e relativi punteggi e precisamente:<br />
a) professionalità desunta dalla documentazione allegata: massimo 30 punti; b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta: massimo 50 punti;<br />c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica: massimo 20 punti.<br />
Inoltre erano stato anche previsto che e la valutazione delle offerte tecniche sarebbe stata effettuata con il metodo del confronto a coppie secondo le linee guida di cui all’Allegato A al DPR n. 554/1999.<br />
Occorre considerare però che l’esigenza di prefissazione dei criteri di valutazione è un principio di correttezza dell’azione amministrativa ineludibile per tutti i procedimenti di evidenza pubblica (e pertanto anche per la valutazione del metodo a coppie) a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti, al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato, che da parte del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante (V. la decisione di questa Sezione, n. 2379 del 6.5.2003).<br />
Nella specie era perciò necessario che la Commissione, prima di aprire le buste contenenti le offerte tecniche, predisponesse i criteri di valutazione dei fattori ponderali “professionalità” (massimo 30 punti) e “caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche” (massimo 50 punti). <br />
Invece, la Commissione non ha precisato tali criteri e si è limitata ad assegnare i punteggi, con il metodo del confronto a coppie, senza  neppure indicare le motivazioni dei singoli punteggi con riferimento agli aspetti positivi e/o negativi tenuti presenti per ciascuna offerta tecnica.<br />
La circostanza poi che la procedura seguita sia stata quella del confronto a coppie non riduce in qualche modo l’obbligo di indicare in via preventiva i criteri da seguire nella valutazione o per lo meno di motivare i singoli punteggi assegnati, in quanto tale metodo se definisce la preferenza accordata ad un’offerta tecnica rispetto ad un’altra o alle altre non esplicita in alcun modo i criteri seguiti per l’attribuzione della preferenza, che è poi il dato che rileva.</p>
<p>4.2.Per quanto concerne il secondo aspetto, è sufficiente rilevare che l’Amministrazione con le disposizioni della lettera invito si era impegnata a svolgere in seduta pubblica le operazioni di lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e di valutazione delle offerte economiche, per cui la Commissione era tenuta anche a comunicare alla ricorrente l’avviso di convocazione alla seduta, il che invece non era avvenuto.<br />
Nè può ritenersi condivisibile l’interpretazione dell’art. 5 della lettera invito, proposta dall’appellante , secondo cui la previsione della seduta pubblica non comporterebbe il dovere di convocazione dei partecipanti alla gara, dal momento che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta, il quale si perfeziona in modo compiuto soltanto con la comunicazione ai concorrenti del giorno ed ora della seduta della Commissione di gara, salvo che tali notizie non fossero già indicate nel bando di gara o lettera di invito, ipotesi che nella fattispecie non viene in rilievo.</p>
<p>5.Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)<br />
respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.2.2004, con l’intervento dei signori:<br />
Pres. Emidio Frascione  <br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani   <br />
Cons. Paolo Buonvino   <br />
Cons. Cesare Lamberti  <br />
Cons. Aniello Cerreto Est.<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28 maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-5-2004-n-3471/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/5/2004 n.3471</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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