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	<title>347 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>347 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.347</a></p>
<p>M. Lipari, Pres.; G. Pescatore, Est. Parti Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avvocatura Generale dello Stato) Alpaa &#8211; Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali (Avv. Giorgio Lesti) Sulla distinzione tra organizzazioni sindacali e associazioni di categoria ai fini del finanziamento di progetti. Ambiente e territorio &#8211; Pesca e acquacultura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-1-2019-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Lipari, Pres.; G. Pescatore, Est.  Parti Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avvocatura Generale dello Stato) Alpaa &#8211; Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali (Avv. Giorgio Lesti)</span></p>
<hr />
<p>Sulla distinzione tra organizzazioni sindacali e associazioni di categoria ai fini del finanziamento di progetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio &#8211; Pesca e acquacultura &#8211; Associazioni di categoria &#8211; Ambito applicativo &#8211; Organizzazione sindacale &#8211; Non rientra &#8211; Ragioni.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le organizzazioni sindacali non rientrano nelle &#8220;Associazioni di categoria&#8221; richiamate dall&#8217;art. 5 del D. Lgs. n. 226/2001, là  dove la limitazione del beneficio ai soli soggetti operanti nel settore produttivo della pesca si apprezza e si giustifica sul piano della razionalità  della logica normativa proprio in considerazione della maggiore garanzia che essa offre rispetto all&#8217;effettiva destinazione delle risorse finanziarie pubbliche ad attività  di stretta pertinenza al settore produttivo della pesca, e non di altro tipo. In altri termini, un meccanismo di accesso al beneficio in grado di selezionare ex ante e per tipologia di scopo istituzionale le organizzazioni riconducibili al mondo dell&#8217;impresa dalle organizzazioni di altro tipo non funzionali allo scopo di legge (quali quelle sindacali), offre il vantaggio di garantire una più¹ sicura coerenza dei singoli progetti alle finalità  sottese all&#8217;intervento promozionale. Per converso, l&#8217;ammissione di progetti avanzati da organizzazioni a vocazione mista, imporrebbe all&#8217;amministrazione procedente un aggravio delle attività  di controllo sulla effettiva destinazione delle risorse assegnate ed un connesso e astratto rischio di distrazione dei finanziamenti. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/01/2019 </p>
<p>N. 00347/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 04273/2018 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4273 del 2018, proposto da Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>contro</p>
<p>Alpaa &#8211; Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giorgio Lesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Archimede, n. 10;  Ats &#8211; Associazione Piscicoltori Italiani, Confederazione Nazionale Coldiretti, Ama &#8211; Associazione Mediterranea Acquacoltori &#8211; non costituiti in giudizio;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02847/2018, resa tra le parti, concernente l&#8217;esclusione di Alpaa dal procedimento di selezione di progetti relativi allo sviluppo della filiera della Pesca di cui all&#8217;art. 5 comma 1 del d.lgs 18 maggio 2001 n. 226.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Alpaa &#8211; Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l&#8217;Avvocato Giorgio Lesti e l&#8217;Avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO</p>
<p>1. Con decreto direttoriale 14332 del 31 agosto 2016 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali &#8211; Direzione Generale della pesca marittima e dell&#8217;acquacoltura, ha individuato i criteri e le modalità  di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni, aventi ad oggetto una serie di &#8220;<i>attività  prioritarie</i>&#8221; individuate tra quelle previste dall&#8217;art. 5, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, finalizzate alla promozione delle iniziative imprenditoriali nel settore della pesca.</p>
<p>2. Per quanto qui rileva il citato decreto:</p>
<p>&#8211; quanto alle &#8220;<i>Modalità  di presentazione dei progetti</i>&#8220;, all&#8217;art. 4 ha previsto che potessero partecipare alla procedura le &#8220;<i>Associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i Consorzi dalle stesse istituiti..</i>&#8221; intenzionati a &#8220;<i>..realizzare progetti inerenti le attività  prioritarie individuate dal presente decreto</i>&#8220;;</p>
<p>&#8211; quanto ai &#8220;<i>Criteri di valutazione dei progetti</i>&#8220;, all&#8217;art. 9 ha previsto che un&#8217;apposita Commissione dovesse procedere preliminarmente all&#8217;accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal decreto ai fini della ammissibilità  del progetto stesso e, successivamente, alla valutazione delle proposte tecniche ed economiche ritenute ammissibili, mediante l&#8217;applicazione di specifici criteri di attribuzione del punteggio;</p>
<p>&#8211; quanto alla concessione dei benefici, all&#8217;art. 10 ha disposto che le Convenzioni di cui all&#8217;art. 5 comma 1 del d.Lgs. 18 maggio 2001 n. 226, venissero stipulate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che avesse presentato il progetto premiato dalla Commissione con &#8220;..<i>il punteggio complessivo più¹ alto per singola attività  prioritaria</i>&#8220;.</p>
<p>3. Le complessive domande pervenute entro il termine previsto per la presentazione sono state 18 (cfr. verbale n. 1 del 10 gennaio 2017).</p>
<p>4. La domanda presentata in data 6 dicembre 2016 dalla ALPAA (Associazione lavoratori produttori agroalimentari ambientali) ha riguardato un progetto di &#8220;<i>Promozione delle attività  produttive nell&#8217;ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l&#8217;utilizzo di tecnologie ecosostenibili (art. 2, lett. a, del decreto direttoriale 14332 del 31 agosto 2016)</i>&#8220;.</p>
<p>5. La Commissione, in data 13 gennaio 2017, ha ritenuta che tale domanda, pervenendo &#8220;<i>.. da un&#8217;organizzazione sindacale</i>&#8220;, non soddisfacesse il requisito soggettivo di cui all&#8217;art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 226/2001 (&#038;), richiamato dall&#8217;art. 4, comma 1 del D.D. 31 agosto 2016, stando al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare le convenzioni solo con le Associazioni nazionali di categoria del settore della pesca ovvero con i Consorzi dalle stesse istituiti.</p>
<p>Conseguentemente, la Commissione ha deciso di non aprire le buste n. 2 e n. 3 relative al progetto sopra indicato e di restituirle all&#8217;Amministrazione per consentirle l&#8217;adozione delle determinazioni di competenza.</p>
<p>Alla luce di quanto osservato dalla Commissione, la Direzione Generale, con provvedimento prot. n. 0009225 del 13 aprile 2017, ha quindi comunicato ad ALPAA l&#8217;inammissibilità  del progetto per la mancata integrazione dei &#8220;<i>requisiti soggettivi di cui all&#8217;art. 4, comma 1 del decreto in oggetto</i>&#8220;.</p>
<p>6. La graduatoria è stata approvata con decreto direttoriale del 19 giugno 2017, prot. n. 14229, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero sempre in data 19 giugno 2017.</p>
<p>7. La ALPAA ha proposto ricorso al TAR del Lazio con richiesta di sospensiva in via cautelare e di annullamento del provvedimento di esclusione. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l&#8217;impugnativa alla graduatoria dei soggetti ammessi, intimando questi ultimi in giudizio in quanto parti controinteressate.</p>
<p>8. Il TAR adito, con sentenza n. 2847 del 13 marzo 2018, ha ritenuto che il d.lgs. n. 226/2001 &#8211; pur prevedendo per le associazioni professionali e per le organizzazioni sindacali di categoria la titolarità  di distinte sfere di attribuzioni &#8211; impone dei fini di risultato &#8220;<i>&#038; senza distinguere in ordine ai soggetti titolari di ruoli di cooperazione con la P.A. &#038;</i>&#8220;. Una interpretazione aderente agli obiettivi della normativa e conforme al mandato della &#8220;<i>delega</i>&#8221; contenuta nella legge n. 57/2001 imporrebbe, dunque, secondo il Tar, lo svolgimento da parte dell&#8217;Amministrazione, ai fini dell&#8217;ammissione alla selezione, di una verifica in concreto della possibilità  dell&#8217;organizzazione di operare nel settore della produzione di beni e nello sviluppo della filiera, canone applicativo valutato come coerente con il richiamato disposto di legge.</p>
<p>Ciù² anche in considerazione del fatto che, sempre secondo il Tar:</p>
<p>&#8211; la demarcazione tra le due tipologie di organizzazione (professionale e sindacale) &#8220;<i>&#038; non è netta nè ascrivibile ad un modulo fisso &#038;</i>&#8221; dovendosi, piuttosto, avere riguardo alle disposizioni statutarie;</p>
<p>&#8211; &#8220;<i>&#038; altri soggetti dei quali la qualità  di organizzazione (anche) sindacale è notoria (n.d.r. Coldiretti) &#038;</i>&#8221; sono stati ammessi alla procedura, il che implicitamente presuppone l&#8217;avvenuto espletamento di un&#8217;istruttoria volta a valutare, materialmente ed al di là  di astratte formule definitorie, la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità  di cui all&#8217;art. 5 d.lgs. n. 226/2001.</p>
<p>Su queste basi motivazionali, il Collegio giudicante ha accolto il ricorso presentato dall&#8217;Associazione &#8220;<i>ai fini del riesame della domanda di parte ricorrente, nel rispetto delle normae agendi declinate in parte motiva</i>&#8220;.</p>
<p>9. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha impugnato la pronuncia di primo grado contestandola come erronea innanzitutto sul piano processuale, per non aver rilevato l&#8217;inammissibilità  del ricorso introduttivo per la sua mancata notifica ai controinteressati, ai sensi dell&#8217;art. 41, comma 2 del d.lgs. n. 104/2010, ovvero ai soggetti inseriti nella graduatoria dei progetti ammessi, approvata con decreto direttoriale del 19 giugno 2017 e impugnata solo con i motivi aggiunti.</p>
<p>9.1. Sul punto il Tar, dopo aver rilevato che &#8220;<i>non risulta la data della pubblicazione ed i relativi estremi</i>&#8221; della graduatoria, ha ritenuto che fosse rituale la proposizione dei motivi aggiunti mediante notifica nei termini di legge dalla conoscenza della graduatoria avvenuta solo in esito al suo deposito in giudizio in data 16 ottobre 2017.</p>
<p>Nondimeno, secondo il Ministero appellante la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale ha assolto perfettamente l&#8217;onere comunicazionale previsto dall&#8217;art. 41 comma 2 del c.p.a., ai sensi del quale ilÂ <i>dies a quo </i>per la presentazione del ricorso &#8220;<i>per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale</i>&#8221; decorre &#8220;<i>dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge</i>&#8220;. Nel caso di specie, la parte ricorrente era a conoscenza di tale pubblicazione, avendone avuto conferma nella nota prot. n. 12812 del 29 maggio 2017 con la quale l&#8217;Amministrazione aveva riscontrato la sua richiesta di accesso agli atti, sicchè essa avrebbe dovuto impugnare la graduatoria con il ricorso introduttivo, notificandolo ai relativi controinteressati.</p>
<p>9.2. Nel merito, l&#8217;appellante contesta il capo decisorio con il quale il TAR sembra aver riconosciuto alla ALPAA una natura alternativa rispetto a quella di sindacato solo perchè nel relativo statuto costitutivo viene elencata una minoranza di attività  che esulano da quelle prettamente sindacali.</p>
<p>Il Tribunale in proposito ha sostenuto che &#8220;<i>&#038;come variamente dedotto nel ricorso e nei motivi aggiunti, la ricorrente è un organismo che nel proprio statuto (vedasi prod. nr. 10 del Ministero) annovera sia finalità  di rappresentanza dei lavoratori, piccoli produttori ed operatori in genere, sia finalità  di sostegno ed organizzazione specifiche &#8220;proprie delle pluriattività  agricole&#8221;, assistendo &#8220;i concedenti nella stipula di contratti secondo le norme (&#038;) fornisce tutele individuali attraverso l&#8217;erogazione di servizi di assistenza nei rapporti con gli enti previdenziali (INPS) e la P.A. (AGEA)</i>&#8220;<i>; assistenza in tema di politiche economiche di programmazione, di progettazione, di formazione e così via; all&#8217;art. 8 è previsto espressamente, tra le diverse finalità  per lo più¹ di rappresentanza lato sensu &#8220;sindacale&#8221; anche di elaborare programmi e progetti per lo sviluppo agro alimentare della pesca e della ricerca &#038;</i>&#8220;.</p>
<p>A detta della parte appellante, al contrario, le attività  riferibili all&#8217;ALPAA, anche se declinate in una pluralità  di azioni, risultano tutte indissolubilmente collegate al minimo comune denominatore rappresentato dalla finalità  di presidiare gli interessi degli iscritti intesi sempre come lavoratori, come desumibile dall&#8217;art. 5 dello Statuto dell&#8217;Associazione.</p>
<p>Ne viene che il rischio che del tutto legittimamente l&#8217;Amministrazione ha inteso scongiurare mediante l&#8217;adozione del provvedimento di esclusione è quello di impedire una impropria erogazione di risorse finanziarie pubbliche a soggetti a ciù² non titolati, ovvero un loro utilizzo per obiettivi differenti da quelli avuti di mira dal legislatore &#8211; consistenti nell&#8217;adozione di misure di sostegno del settore della pesca dal punto di vista produttivo. Le finalità  perseguite dal Ministero con l&#8217;indizione del Decreto Direttoriale 14332 del 31 agosto 2016, infatti, sono chiaramente quelle legate alla promozione delle iniziative imprenditoriali nel settore della pesca, sicchè l&#8217;ente appellato, essendo una organizzazione sindacale e non una associazione di categoria o un consorzio istituito, non fornisce garanzie di un utilizzo appropriato e conforme a legge delle risorse assegnate.</p>
<p>L&#8217;appellante fa infine notare come l&#8217;ammissione alla graduatoria della Confederazione Nazionale Coldiretti sia stata positivamente valutata dalla Commissione di Valutazione, al contrario di quella dell&#8217;ALPAA, proprio in ragione delle peculiari attività  che la stessa Coldiretti svolge, tutte finalizzate all&#8217;incentivazione dell&#8217;imprenditorialità , all&#8217;accrescimento della competitività  e all&#8217;innovazione tecnologica dell&#8217;impresa agricola ed ittica per una migliore ed ulteriore utilizzazione delle relative risorse produttive.</p>
<p>10. ALPAA si è ritualmente costituita in giudizio, in primo luogo eccependo l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;odierno appello in quanto recante istanze, domande ed eccezioni mai formulate in primo grado (ove il Mipaf si era solo costituito formalmente), senza alcuna &#8220;<i>indicazione di precisi e puntuali mezzi di gravame</i>&#8220;. Nel merito, la parte appellata ha contestato gli assunti avversari chiedendone la reiezione.</p>
<p>11. L&#8217;istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 2932 del 27 giugno 2018.</p>
<p>12. La causa è stata infine discussa e posta in decisione all&#8217;udienza pubblica del 20 dicembre 2018.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. La parte appellata eccepisce l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnazione qui in esame, argomentandola sia in relazione alla novità  delle domande ivi dedotte, sia con riguardo alla genericità  e alla indeterminatezza dei mezzi di gravame in essa contenuti.</p>
<p>Sotto entrambi i profili l&#8217;eccezione è infondata.</p>
<p>1.1. Quanto al primo profilo è sufficiente considerare che i motivi di impugnazione formulati dal Ministero non si sostanziano in una nuova domanda o eccezione in senso tecnico, ma in una difesa rispetto alla decisione avversa, difesa correttamente tradottasi &#8211; in senso conforme all&#8217;art. 101, comma 1, cod. proc. amm. &#8211; in una critica puntuale al ragionamento logico-giuridico che ha condotto il Tribunale amministrativo ad accogliere il ricorso di primo grado.</p>
<p>L&#8217;inammissibilità  del motivo d&#8217;appello in esame va dunque esclusa in ragione del consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm. si applica solo all&#8217;originario ricorrente, poichè solo a quest&#8217;ultimo, una volta delimitato ilÂ <i>thema decidendum</i> con i motivi di impugnazione articolati in primo grado, è precluso un ampliamento dello stesso nel giudizio d&#8217;appello. Viceversa, rispetto alle parti resistenti il medesimo divieto va inteso come riferito alle sole eccezioni in senso tecnico, non rilevabili d&#8217;ufficio, ma non anche alle mere difese rispetto agli altrui motivi di impugnazione (cfr. Cons. Stato, III, 5 febbraio 2015, n. 582; IV, 26 agosto 2016, n. 3703, 19 marzo 2015, n. 1512).</p>
<p>La prima deduzione in rito va quindi respinta.</p>
<p>1.2. Quanto al secondo profilo dell&#8217;eccezione, mette conto rilevare che l&#8217;appello qui in discussione prende in esame i capi decisori della pronuncia impugnata (riferiti all&#8217;ammissibilità  del ricorso, alla natura giuridica di ALPAA e all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 5 d.lgs. 226/2001) e in relazione agli stessi sviluppa argomentazioni critiche puntuali e specifiche, in linea con quanto disposto dall&#8217;art. 101 comma 1 c.p.a., sicchè anche sotto questo riguardo non sussistono margini preclusivi alla delibazione nel merito del mezzo di impugnazione.</p>
<p>2. A questo proposito, la risoluzione della controversia passa attraverso la corretta interpretazione dell&#8217;art. 4 del bando e, prima ancora, della conforme disposizione dell&#8217;art. 5 del d.lgs. 226/2001, nella parte in cui esse recano la disciplina dei soggetti ammissibili alla procedura di finanziamento.</p>
<p>A mente di entrambe le disposizioni, il Ministero &quot;<i>può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più¹ delle seguenti attività  &#8230;.Â </i>&quot;.</p>
<p>Secondo il Dipartimento procedente, l&#8217;ALPAA non è ammissibile alla procedura per mancanza dei requisiti soggettivi in quanto organizzazione sindacale (mentre la procedura è rivolta ad associazioni di categoria); secondo la parte appellata, le organizzazioni sindacali sono associazioni rappresentative della categoria al pari di quella professionali e, comunque, i requisiti richiesti dal bando sussistono in concreto, in quanto desumibili dallo statuto associativo di ALPAA, il che ne giustificherebbe l&#8217;ammissione al pari di quella di altre associazioni ad essa tutto similari e che hanno avuto accesso alla procedura (Coldiretti e altre).</p>
<p>3. Il Collegio ritiene che le argomentazioni svolte dal Tar e dalla parte appellata per contrastare la mancata ammissione alla procedura di ALPAA non siano condivisibili, per le seguenti essenziali ragioni.</p>
<p>3.1. Innanzitutto, il d.lgs. n. 226/2001 attua la delega contenuta all&#8217;art. 7 della L. 57 del 5.3.2001 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), la quale a sua volta si concreta nella individuazione degli obiettivi finali della normativa da emanare, tutti intesi alla promozione della filiera produttiva nei diversi settori dell&#8217;agricoltura, dell&#8217;acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari.</p>
<p>3.2. La legge delega, tuttavia, proprio perchè intesa a definire unicamente degli obiettivi di risultato, non distingue in ordine ai soggetti titolari di ruoli di cooperazione con la P.A. deputati alla fruizione dei benefici economici, materia, questa, sulla quale è intervenuto per la prima volta il d.lgs. n. 226/2001, limitando, come giù  esposto, la stipula delle convenzioni alle sole Associazioni nazionali di categoria ed ai Consorzi dalle stesse istituiti.</p>
<p>Detta limitazione dei soggetti ammessi alle procedure di finanziamento non sembra tradire l&#8217;indirizzo espresso nella legge delega, potendosi sostenere, al contrario, che l&#8217;obiettivo di promozione delle iniziative imprenditoriali possa realizzarsi compiutamente proprio attraverso misure di sostegno destinate alle attività  dei soggetti funzionalmente e istituzionalmente deputati all&#8217;esercizio di attività  di impresa nel settore di interesse. Dunque, la lettura combinata dei due testi normativi non pare fornire argomenti esegetici di una qualche utilità  alla tesi sostenuta dalla parte appellata.</p>
<p>3.3. Che poi le associazioni di categoria siano soggetti diversi dalle organizzazioni sindacali e ad esse non assimilabili è conclusione univocamente desumibile dalla distinta elencazione che di tali due tipologie soggettive recano gli artt. 1 e 6 del d.lg.s 226/2001.</p>
<p>3.4. Per meglio intendere la nozione di &#8220;<i>Associazioni di categoria</i>&#8220;, è utile la lettura delle successive disposizioni di cui agli artt. 2, 3 (poi abrogati) e 5 del d.lgs. 226/2001, le quali lasciano chiaramente intendere che i soggetti destinatari delle misure in oggetto sono gli imprenditori ittici, organizzati in Associazioni di categoria e Consorzi.</p>
<p>Dunque, le forme associative in parola sono utili controparti del Ministero, nella stipula delle convenzioni, in quanto rappresentative della filiera produttiva delle pesca e della esponenziale categoria imprenditoriale.</p>
<p>3.5. Rispetto a questa chiara indicazione normativa, intesa a discriminare tra le due tipologie soggettive (sindacati e associazioni di categoria) e a riservare solo ad una di esse i benefici economici oggetto del bando, appare improprio lo sforzo del giudice di primo grado di attenuarne la portata precettiva sostenendo che &#8220;<i>l&#8217;elencazione dei soggetti e dei relativi ruoli, contenuta nella fonte esecutiva, non può essere assunta acriticamente dall&#8217;Amministrazione, che dunque non può arrestarsi a mere formule definitorie astratte dell&#8217;organismo richiedente, bensì, in un contesto dove la demarcazione tra le due tipologie non è netta, nè ascrivibile ad un modulo fisso, deve valutare in concreto se l&#8217;organizzazione che richiede l&#8217;accesso alle provvidenze sia finalizzata in maniera prevalente alla produzione di servizi a sostegno delle attività  o meno, dipendendo l&#8217;erogazione del finanziamento e la realizzazione dei progetti cui il primo è preordinato alla possibilità  in concreto dell&#8217;organismo di operare nel settore della produzione dei beni e dello sviluppo della filiera</i>&#8220;.</p>
<p>3.5.1) Innanzitutto è il dato letterale a contraddire tale impostazione, in quanto esso non offre spunti utili per sostenere che l&#8217;amministrazione sia chiamata ad una valutazione in concreto anche di soggetti a vocazione mista, quindi in parte estranei al mondo dell&#8217;impresa.</p>
<p>Come si è visto, l&#8217;ambito attinto dal dettato dell&#8217;art. 5 d.lgs. 226/2001 è unicamente quello produttivo-imprenditoriale.</p>
<p>3.5.2) In secondo luogo, non si vede come la limitazione dei soggetti ammissibili al convenzionamento nei termini tassativi dell&#8217;art. 5 possa depotenziare gli obiettivi avuti di mira dalla legge delega. Sul punto quest&#8217;ultima non assume alcuna efficacia conformativa, come si è visto, nè la linea interpretativa seguita dal Ministero può dirsi incoerente con la delega, in quanto poco funzionale al perseguimento degli obiettivi ivi contenuti, orientati allo sviluppo della filiera produttiva nei settori di interesse.</p>
<p>3.5.3) Al contrario, le ragioni sottese alla scelta selettiva operata dal d.lgs. 226/2001, nel senso di limitare l&#8217;accesso alla misura alle sole Associazioni di categoria, risaltano proprio alla luce degli obiettivi primari avuti di mira dal legislatore delegante. Ed invero, la limitazione del beneficio ai soli soggetti operanti nel settore produttivo della pesca si apprezza e si giustifica sul piano della razionalità  della logica normativa &#8211; come correttamente eccepito dalla difesa erariale &#8211; proprio in considerazione della maggiore garanzia che essa offre rispetto all&#8217;effettiva destinazione delle risorse finanziarie pubbliche ad attività  di stretta pertinenza al settore produttivo della pesca, e non di altro tipo.</p>
<p>In altri termini, un meccanismo di accesso al beneficio in grado di selezionare <i>ex ante</i>e per tipologia di scopo istituzionale le organizzazioni riconducibili al mondo dell&#8217;impresa dalle organizzazioni di altro tipo non funzionali allo scopo di legge (quale quelle sindacali), offre il vantaggio di garantire una più¹ sicura coerenza dei singoli progetti alle finalità  sottese all&#8217;intervento promozionale. Per converso, l&#8217;ammissione di progetti avanzati da organizzazioni a vocazione mista, imporrebbe all&#8217;amministrazione procedente un aggravio delle attività  di controllo sulla effettiva destinazione delle risorse assegnate ed un connesso e astratto rischio di distrazione dei finanziamenti che, del tutto legittimamente, il legislatore ha ritenuto di dover scongiurare attraverso una impostazione più¹ restrittiva delle regole di accesso.</p>
<p>4. Occorre dissentire dal giudice di primo grado anche con riguardo alla ricostruita connotazione giuridica e statutaria della Associazione appellata.</p>
<p>4.1. In concreto, secondo il Tar, l&#8217;organismo richiedente presenterebbe &#8220;<i>caratteristiche e fisionomie &#8220;miste&#8221; che lo qualificano in maniera ambivalente</i>&#8220;, annoverando esso nel proprio statuto &#8220;<i>sia finalità  di rappresentanza dei lavoratori, piccoli produttori ed operatori in genere, sia finalità  di sostegno ed organizzazione specifiche &#8220;proprie delle pluriattività  agricole</i>&#8220;.</p>
<p>4.2. E&#8217; tuttavia il caso di osservare che lo statuto qualifica l&#8217;ALPAA come &#8220;<i>un&#8217;associazione specifica di rappresentanza e di tutela del lavoro pluriattivo nel settore agricolo-ambientale</i>&#8220;, nata con l&#8217;obiettivo di &#8220;<i>rafforzare l&#8217;integrazione tra le forme di rappresentanza collettiva dei lavoratori</i>&#8221; (v. Premessa), ovvero come &#8220;<i>un&#8217;organizzazione sindacale nazionale</i>&#8221; (art. 1), affiliata alla FLAI CGIL (art. 3), avente &#8220;<i>come scopo la rappresentanza e la tutela degli interessi economici, professionali e sociali delle figure miste, e dei piccoli produttori e operatori dei settori agricolo, alimentare, ambientale e della pesca, valorizzando altresì le attività  economiche autonome dei lavoratori</i>&#8221; (art. 5).</p>
<p>4.3. Vero è che tra i propri scopi ALPAA annovera, oltre a quelli più¹ tipici di assistenza e rappresentanza dei lavoratori, anche quello di &#8220;<i>Elaborare programmi e progetti e studi per lo sviluppo agro-alimentare-ambientale, della pesca e della ricerca finalizzati all&#8217;occupazione nell&#8217;ambito delle politiche comunitarie, nazionali, regionali, nonchè attività  di ricerca, di programmazione, di progettazione, di formazione, d&#8217;informazione e di promozione attinenti ai prodotti agricoli, agroalimentari, ambientale e della pesca e nelle materie definite dalle finalità  statutarie anche mediante convenzioni con Enti esterni specializzati</i>&#8220;.</p>
<p>Appare tuttavia evidente come anche tali ulteriori attività  risultino funzionalmente collegate alla finalità  di presidiare gli interessi degli iscritti intesi sempre come &#8220;<i>lavoratori</i>&#8220;, come reso chiaro dal fatto che i programmi o progetti, privi di scopo di lucro, sono &#8220;<i>finalizzati all&#8217;occupazione</i>&#8221; e che tale finalità  occupazionale viene perseguita anche tramite la valorizzazione delle loro attività  o la promozione dei loro prodotti.</p>
<p>La connotazione sindacale di tipo associativo risulta quindi dominante tra le finalità  dell&#8217;organizzazione, come elencate all&#8217;art. 8 dello statuto, sicchè anche a voler intendere il bando come aperto a soggetti a vocazione plurima, essa depone in senso sfavorevole alla ammissione di ALPAA.</p>
<p>4.4. L&#8217;inserimento di ALPAA nel Programma nazionale triennale della pesca e dell&#8217;acquacoltura 2017-2019 non sembra porsi in contraddizione con quanto sin qui esposto, in quanto tale inserimento è stato operato ai sensi dell&#8217;art. 2, lett. g) del decreto direttoriale n. 17271 del 3 agosto 2017, il quale fa riferimento alle associazioni e alle organizzazioni &#8220;<i>sindacali</i>&#8221; che dimostrino di aver attuato nell&#8217;ultimo triennio o di avere in corso di attuazione iniziative idonee a concorrere al raggiungimento degli obiettivi riportati nel punto 5.4 del Programma nazionale triennale della pesca e dell&#8217;acquacoltura 2017-2019; a sua volta il punto 5.4 fa riferimento alle attività  di partecipazione del mondo associativo e sindacale ai processi decisionali o formativi. Dunque, l&#8217;inserimento di ALPAA nel Piano Triennale non sembra presentare implicazioni di rilievo con la tematica qui in esame.</p>
<p>La stessa parte appellante effettua un richiamo molto generico a tale circostanza, senza chiarire in che termini detto inserimento vada ad incidere sulle tematiche qui controverse e come lo stesso potrebbe vincolare l&#8217;esito di future procedure di ammissione a misure di sostegno del tipo qui in esame. Nè è dato comprendere come la legittimità  degli atti qui contestati possa giudicarsi alla stregua di atti concessori del tutto futuribili ed eventuali.</p>
<p>4.5. Neppure l&#8217;ammissione alla graduatoria della Confederazione Nazionale Coldiretti costituisce valido argomento a riprova della illegittimità  della esclusione di ALPAA, se non altro perchè dalla lettura dello statuto della prima risalta un peculiare e rilevante ventaglio di attività  finalizzate all&#8217;incentivazione dell&#8217;imprenditorialità , all&#8217;accrescimento della competitività  e all&#8217;innovazione tecnologica dell&#8217;impresa agricola ed ittica per una migliore ed ulteriore utilizzazione delle relative risorse produttive, che può astrattamente giustificare una valutazione di ammissione alla procedura, in quanto effettuata su elementi preponderanti e diversi da quelli propri dell&#8217;attività  sindacale, maggiormente riconducibili all&#8217;incentivazione dell&#8217;imprenditoria e, comunque, significativamente difformi da quelli valutati in relazione alla posizione di ALPAA.</p>
<p>4.6. Resta da aggiungere che &#8211; in ogni caso ad anche laddove dimostrata &#8211; l&#8217;asserita discordanza e contraddittorietà  dei provvedimenti assunti nel medesimo contesto ma con esiti ingiustificatamente differenziati in relazione alle due posizioni qui a confronto, non potrebbe comunque costituire valido argomento per censurare di illegittimità  il diniego qui opposto. Depone in senso contrario la considerazione che un provvedimento amministrativo legittimo non può divenire viziato (e viceversa) perchè in altra e analoga vicenda è stato seguito un difforme <i>modus operandi</i>; nè l&#8217;errore eventualmente commesso in alcuni casi può costringere l&#8217;Amministrazione a perseverare nel medesimo errore, sicchè l&#8217;eccesso di potere per disparità  di trattamento non può fondarsi su precedenti provvedimenti illegittimi, non potendo questi essere invocati per pretendere ulteriori provvedimenti che violino anch&#8217;essi la legge (Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2018, n. 3310; Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2016, n. 2318).</p>
<p>4.7. Può quindi concludersi che la sostanziale estraneità  di ALPAA al mondo dell&#8217;impresa, al quale era in via prioritaria indirizzato lo scopo promozionale delle iniziative messe a bando, ha motivatamente orientato l&#8217;esito di esclusione dalla procedura.</p>
<p>5. Tanto determina l&#8217;accoglimento nel merito dell&#8217;appello, assorbite le ulteriori questioni di rito con esso veicolate, giustificando, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione del ricorso di primo grado.</p>
<p>6. La peculiarità  e la consistenza essenzialmente interpretativa delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,</p>
<p>lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, pronunciandosi sul ricorso di primo grado lo respinge.</p>
<p>Spese di lite compensate per entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
</p>
<p>Marco Lipari, Presidente</p>
<p>Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore</p>
<p>Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p>Giorgio Calderoni, Consigliere</p>
<p>Ezio Fedullo, Consigliere</p></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-10-1-2019-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-10-1-2019-n-347/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.347</a></p>
<p>G. Panzironi Pres., F. Petruccianio Est.. Diniego di cittadinanza e decreto di archiviazione 1. &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; concessione della cittadinanza italiana &#8211; discrezionalità  &#8220;amplissima&#8221; della p.A. in sede di delibazione della istanza &#8211; sussiste. 2.- Procedimento amministrativo &#8211; concessione della cittadinanza italiana &#8211; diniego &#8211; per sottoposizione a procedimento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-10-1-2019-n-347/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Panzironi Pres., F. Petruccianio Est..</span></p>
<hr />
<p>Diniego di cittadinanza e decreto di archiviazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; concessione della cittadinanza italiana &#8211; discrezionalità  &#8220;amplissima&#8221; della p.A. in sede di delibazione della istanza &#8211; sussiste.</p>
<p>2.- Procedimento amministrativo &#8211; concessione della cittadinanza italiana &#8211; diniego &#8211; per sottoposizione a procedimento penale per grave reato archiviato per prescrizione &#8211; legittimità .</p>
</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Nel procedimento di concessione della cittadinanza la pubblica Amministrazione gode di una amplissima discrezionalità  esplicantesi in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità  circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità  nazionale. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Non è manifestamente illogico il diniego del provvedimento concessorio della cittadinanza basato sul rilievo del procedimento penale che ha coinvolto l&#8217;interessato, archiviato non per l&#8217;insussistenza degli elementi di accusa ma per la prescrizione del reato.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">Pubblicato il 10/01/2019</p>
<p style="text-align: right;">N. 00347/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 03661/2012 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe R. N. ha impugnato il provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell&#8217;art. 9 comma 1 lett. f) della legge n. 91/92, fondato sulla sussistenza di precedenti penali a suo</p>
<p style="text-align: justify;">carico e, in particolare, di un procedimento penale per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, poi archiviato.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all&#8217;art. 27 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili, essendo stato il procedimento penale archiviato per prescrizione del reato e non avendo l&#8217;interessato riportato alcuna condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno resistendo al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 20 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, deve infatti ritenersi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;amplissima discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che &#8220;si traduce in un apprezzamento di opportunità  circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità  nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l&#8217;integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità  della condotta&#8221; (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. II quater n. 3547 del 18 aprile 2012);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che &#8220;l&#8217;interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità  giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante&#8221; (Tar Lazio, Sez. II quater n. 5565 del 4 giugno 2013);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che &#8220;trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell&#8217;amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall&#8217;Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là  della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità  dei fatti posti a fondamento della decisione e dell&#8217;esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole&#8221; (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l&#8217;Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la situazione dell&#8217;istante, dando rilievo al procedimento penale che ha coinvolto il ricorrente, archiviato non per l&#8217;insussistenza degli elementi di accusa ma per la prescrizione del reato; tale circostanza denota senza dubbio, anche tenuto conto della tipologia e della particolare gravità  del reato contestato, lo scarso inserimento nel contesto sociale, con conseguente infondatezza delle censure proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileva in senso contrario l&#8217;archiviazione per prescrizione, non essendo comunque stato compiuto alcun accertamento in ordine all&#8217;infondatezza della contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo deve osservarsi, altresì, che l&#8217;Amministrazione procedente a fronte della pronuncia del giudice penale conserva integre le sue facoltà  discrezionali di valutazione in ambito amministrativo, ai fini della concessione della cittadinanza, della condotta e dell&#8217;inserimento sociale dell&#8217;interessato, in quanto le valutazioni volte all&#8217;accertamento di una responsabilità  penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità  che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 febbraio 2015 n. 1833).</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, dunque, alla luce dei principi sopra enunciati appare legittima la motivazione del provvedimento impugnato volta al rigetto della istanza avanzata dall&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso va quindi respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;</p>
<p style="text-align: justify;">condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell&#8217;Amministrazione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Germana Panzironi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Maria Verlengia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-10-1-2019-n-347/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2019 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2017 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-5-2017-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-5-2017-n-347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-5-2017-n-347/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2017 n.347</a></p>
<p>Pres. Potenza e Est. Amovilli Sulla legittimità delle determinazioni dirigenziali del comune di Perugia del 5 dicembre 2016, n. 68 e 69, aventi ad oggetto la revoca delle autorizzazioni n. 257/2014 e 258/2014, concernenti, rispettivamente, la gestione delle comunità educative residenziali per minori «L’Isola che non c’è» e «Le tribù».</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-5-2017-n-347/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2017 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-5-2017-n-347/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2017 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Potenza e Est. Amovilli</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità delle determinazioni dirigenziali del comune di Perugia del 5 dicembre 2016, n. 68 e 69, aventi ad oggetto la revoca delle autorizzazioni n. 257/2014 e 258/2014, concernenti, rispettivamente, la gestione delle comunità educative residenziali per minori «L’Isola che non c’è» e «Le tribù».</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Prestazioni sanitarie – Autorizzazioni – Accreditamento – Programmazione regionale – Livelli essenziali ed uniformi di assistenza – Artt. 8-<em>bis</em>, 8-<em>ter</em> e 8-<em>quater</em>, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Comunità di accoglienza residenziale per minori – Strutture a ciclo residenziale per minori – Attività socio-assistenziali – Attività sanitarie – Deliberazione della Giunta regionale del 3 novembre 2016, n. 1240.&nbsp;</p>
<p>3.&nbsp;Comunità di accoglienza residenziale per minori – Strutture a ciclo residenziale per minori – Attività socio-assistenziali – Attività sanitarie – Autorizzazioni al funzionamento delle strutture residenziali per minori – Art. 10, co. 5, regolamento regionale n. 8/2005.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Come desumibile da una lettura congiunta degli artt. 8-<em>bis</em>, 8-<em>ter</em> e 8-<em>quater</em>, d.lgs. n. 502/1992, l’abilitazione alla erogazione di prestazioni sanitarie è subordinata al rilascio di due autorizzazioni, concernenti, rispettivamente, le attività e le strutture, nonché all’accreditamento, teso ad accertare la conformità delle richiamate attività e strutture agli indirizzi di programmazione regionale.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Nell’ordinamento regionale umbro, sussiste una netta dicotomia tra le «attività socio-assistenziali» e le «attività sanitarie», in quanto è assente una disciplina delle attività imputabili alle c.d. «comunità terapeutiche specificatamente destinate al trattamento di minori con problemi di salute mentale o dipendenza». In questo senso, non è rinvenibile un modello intermedio di sintesi, il quale, peraltro, non può trovare disciplina all’interno della deliberazione della Giunta regionale n. 1240/2016, data la sua inidoneità a produrre effetti giuridici sul piano dell’ordinamento regionale.&nbsp;</p>
<p>3.&nbsp;L’art. 10, co. 5, regolamento regionale n. 8/2005 prescrive che le strutture a ciclo residenziale per minori possano ospitare un massimo di sei soggetti con disabilità fisica-psichica-sensoriale (da determinare, ragionevolmente, in relazione al numero totale degli ospiti), fornendo, in tal senso, un criterio discretivo tra le attività socio-assistenziali autorizzate e le comunità/attività sanitarie non autorizzabili, che, dunque, sono escluse dall’ambito di applicazione della richiamata disciplina regionale.&nbsp;</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00347/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00473/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 473 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Società Cooperativa Sociale “Il Piccolo Carro”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Marcucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bartolo n. 10;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Martinelli e Luca Zetti, con domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Perugia, via Guglielmo Oberdan n. 50;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Natascia Marsala, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci 30;&nbsp;<br />
USL Umbria n. 1;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>previa sospensiva</em><br />
-delle determinazioni dirigenziali del Comune di Perugia nn. 68 e 69 del 5 dicembre 2016 di revoca delle autorizzazioni rispettivamente n 257/2014 e n. 258/2014 inerenti la gestione delle comunità educative residenziale per minori “L’Isola che non c’è” e<br />
&#8211; dei verbali del gruppo tecnico richiamati nei provvedimenti impugnati;<br />
&#8211; delle note dell’USL Umbria 1 richiamate nei provvedimenti impugnati;<br />
&#8211; del Regolamento regionale n. 8/2005;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perugia e della Regione Umbria;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1.-Espone la società cooperativa ricorrente di gestire varie comunità di accoglienza residenziali per minori ubicate nel territorio umbro, in virtù di autorizzazioni al funzionamento rilasciate dai Comuni territorialmente competenti, nella fattispecie che qui interessa dal Comune di Perugia il 20 gennaio 2014, riguardanti le comunità educative residenziale per minori “L’Isola che non c’è” e “Le Tribù”.<br />
L’attività esercitata sarebbe priva di rilevanza sanitaria perché i minori ospitati sarebbero soggetti a malattie croniche tali da essere curati solamente da strutture titolari di autorizzazioni sanitarie.<br />
In particolare, ad avviso della ricorrente, l’attività esercitata dovrebbe dirsi riconducibile ad attività “sociale terapeutica”.<br />
A seguito di ispezione effettuata dal gruppo tecnico di cui all’art. 21 del Regolamento regionale n. 8 del 2005, il 28 settembre 2016 il Comune ha diffidato la ricorrente ad assumere un diverso assetto organizzativo, apparendo l’attività esercitata differente da quella socio educativa autorizzata.<br />
Seguiva uno scambio di corrispondenza tra Amministrazione e ricorrente nonché sopralluoghi da parte del gruppo tecnico presso le strutture in questione.<br />
Con determinazione dirigenziale nn. 68 e 69 del 5 dicembre 2016 il Comune di Perugia ha revocato alla ricorrente l’autorizzazione al funzionamento delle comunità educativa residenziale per minori “L’Isola che non c’è” e “Le Tribù” nonché disposto l’ immediata cessazione dell’ attività con riaffidamento dei minori entro soli 20 giorni, stante il contestato esercizio di attività socio sanitaria non autorizzata, l’inserimento di minori con disabilità fisica psichica sensoriale oltre il rapporto numerico massimo di uno a sei stabilito dal R.R. 8/2015, oltre ad altre inadempienze.<br />
La cooperativa ricorrente impugna la suddetta revoca unitamente ai verbali del gruppo tecnico, deducendo i seguenti motivi così riassumibili:<br />
I.Violazione della legge 328 del 2000, del D.M. 21 maggio 2001 n. 308, del DPCM 14 febbraio 2001: in base alla normativa di riferimento le prestazioni sociali possono avere anche rilevanza sanitaria trattandosi di prestazioni necessarie allorquando il disagio sociale, l’emarginazione e il disadattamento provocano un deterioramento delle condizioni di salute dell’individuo, mentre sarebbero prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali finalizzate alla rimozione e al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite; il criterio distintivo, per altro labile, sarebbe dunque fornito dalla presenza o meno di malattie croniche; non avrebbe rilievo decisivo il pagamento della retta dal momento che sussiste in alcuni casi una compartecipazione tra Comuni e USL;<br />
II. Violazione dell’art. 10 comma 5, del R.R. 8/2005, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria: al contrario di quanto ritenuto dall’Amministrazione l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Perugia consentirebbe di svolgere anche quelle prestazioni anche di carattere sanitario nei confronti di soggetti minori con sistemi invalidanti cronici che dunque non rientrano nei minori con solo disagio sociale;<br />
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, violazione degli artt. 22 e 24 del R.R. 8/2005: sarebbe mancata la diffida nei confronti di alcune delle inadempienze riscontrate dal gruppo tecnico, sarebbe comunque rispettato il rapporto di uno a sei previsto dal R.R.; la Regione Umbria con nota inviata al Comune di Perugia ha chiarito che le strutture socio educative possono svolgere interventi terapeutici, in caso di necessità, previo perfezionamento di protocolli d’intesa con le USL;<br />
IV. Eccesso di potere per travisamento, sviamento, violazione degli artt. 22 e 23 del R.R. n. 8/2005: il potere di autotutela in questione sarebbe stato utilizzato per finalità del tutto diverse ed i cui presupposti sono inesistenti; mancherebbe nelle diffide il richiamo al parere obbligatorio del gruppo tecnico; sarebbe carente il presupposto imposto dall’art. 23 comma 1, del pregiudizio per gli utenti, del tutto indimostrato da parte dell’Amministrazione.<br />
Si è costituito il Comune di Perugia, evidenziando l’infondatezza di tutte le doglianze&nbsp;<em>ex adverso</em>&nbsp;dedotte, poiché in sintesi:<br />
&#8211; l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione avrebbe valenza meramente socio assistenziale e non già sanitaria, non avendo l’ente comunale alcuna competenza in&nbsp;<em>subiecta materia</em>;<br />
&#8211; nel corso del 2016 il Comune ed il gruppo tecnico di cui all’art. 21 del R.R. 8/2005 avrebbero rilevato e contestato la connotazione sanitaria;<br />
&#8211; risultavano presenti presso le comunità “L’Isola che non c’è” e “Le Tribù” non meno di 10/15 minori con disabilità fisica, psichica o sensoriale su un totale di 39 ospiti, come accertato nei sopralluoghi disposti;<br />
&#8211; l’attività sanitaria dovrebbe sempre svolgersi tramite i servizi specialistici delle USL;<br />
Si è costituita anche la Regione Umbria evidenziando l’infondatezza del gravame non essendo le strutture in questione mai state autorizzate né accreditate per l’esercizio di attività socio sanitaria, avendo anche inviato a tal fine una diffida alla cooperativa ricorrente.<br />
La vicenda in contestazione ha avuto anche riflessi in ambito penale, risultando i responsabili della cooperativa Piccolo Carro indagati per abusivo esercizio di attività sanitaria oltre che per altre fattispecie delittuose.<br />
Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2017 il Collegio, con ordinanza n. 9 del 2017, ha accolto la domanda cautelare incidentale della ricorrente.<br />
Con successiva memoria la difesa della ricorrente ha rappresentato da una parte l’intervenuto dissequestro da parte della Procura della Repubblica delle strutture di che trattasi prescrivendosi per lo svolgimento dell’attività di carattere sanitario l’intervento dell’USL, dall’altra l’emanazione da parte della Regione Umbria della deliberazione n. 1240 del 2016 finalizzata a favorire azioni ed interventi integrati con il sistema dei servizi sociali, educativi e terapeutici.<br />
Con memoria di replica la difesa comunale ha depositato varie missive del Direttore Sanitario della USL Umbria 1 comprovanti la presenza nelle due comunità gestite dalla cooperativa Piccolo Carro di ospiti con problematiche prevalentemente di tipo sanitario. Ha altresì evidenziato come la tematica delle comunità terapeutiche di cui alla d.G.R. 1240/2016 non sia ancora recepita nella Regione Umbria da alcuna norma e che le rette deliberate dalla ricorrente fornirebbero ulteriore dimostrazione del carattere sanitario delle prestazioni concretamente offerte.<br />
Di contro la difesa della ricorrente ha depositato certificati medici attestanti l’assenza di problematiche prevalentemente sanitarie dei minori ospiti delle strutture.<br />
Con successiva memoria la difesa comunale ha rappresentato la sopravvenuta perdita di efficacia triennale delle autorizzazioni oggetto dell’impugnata revoca nonché il diniego al rinnovo delle autorizzazioni stesse con determinazione dirigenziale n. 4 del 16 gennaio 2017 e contestuale autorizzazione precaria sino al 31 marzo 2017, con conseguente istanza di cessazione della materia del contendere o improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
La difesa della cooperativa ricorrente si è opposta alla suddetta istanza, eccependo di conservare ancora interesse alla decisione, sia per conformare i rapporti futuri tra le parti sia sotto un profilo squisitamente risarcitorio.<br />
All’udienza pubblica del 21 marzo 2017, uditi i difensori, l’avv. Marcucci ha depositato copia del ricorso in corso di notifica diretto all’annullamento del sopravvenuto provvedimento di diniego del rinnovo dell’autorizzazione delle due strutture di che trattasi, insistendo per l’accoglimento del gravame; indi la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>2.-E’ materia del contendere la legittimità delle determinazioni dirigenziali del Comune di Perugia n. 68 e 69 del 5 dicembre 2016 con cui si è disposta nei confronti della cooperativa ricorrente, quale soggetto titolare, la revoca ai sensi dell’art. 23 del R.R. 8/2015, dell’autorizzazione al funzionamento delle comunità educative residenziali per minori “L’Isola che non c’è” e “Le Tribù” nonché l’ immediata cessazione dell’ attività.<br />
3. &#8211; Dispone il citato art. 23 del R.R. che:<br />
“<em>Il Comune procede alla sospensione, previa diffida, dell&#8217;autorizzazione al funzionamento in caso di violazioni accertate che comportino pregiudizio per gli utenti.</em><br />
<em>Il Comune territorialmente competente, dispone la revoca, previa diffida, dell&#8217;autorizzazione qualora accerti:</em><br />
<em>a) il venir meno dei requisiti essenziali strutturali, funzionali e assistenziali e il gestore del servizio non abbia provveduto ad adeguarli nel termine assegnato;</em><br />
<em>b) qualora il gestore del servizio a cui è stata sospesa l&#8217;autorizzazione non ottemperi alle prescrizioni nel termine assegnato dal Comune</em>”.<br />
4.- Preliminarmente ritiene il Collegio potersi prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sollevata dalla difesa comunale, pur risultando l’autorizzazione oggetto dell’impugnata revoca ad oggi scaduta, essendo il ricorso, come si dirà, infondato nel merito. E’ sufficiente sul punto osservare come anche a voler prescindere dalla preannunciata impugnativa del sopravvenuto atto di diniego al rinnovo delle autorizzazioni e dall’effetto conformativo in sede di riesercizio del potere (<em>ex multis</em>&nbsp;T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 25 marzo 2009, n. 538) non possa comunque negarsi la permanenza dell’interesse della cooperativa ricorrente alla decisione dell’intestato giudizio impugnatorio sotto un profilo risarcitorio, per l’eventuale pregiudizio di tipo non patrimoniale connesso all’impugnata revoca sanzionatoria, potendosi ancora proporre azione risarcitoria nel termine di cui all’art. 30 c. 5, cod. proc. amm.<br />
5.- Venendo al merito, ad avviso del Comune la cooperativa sociale Piccolo Carro autorizzata a svolgere attività socio assistenziale ai sensi del Regolamento regionale n. 8 del 2005 avrebbe altresì svolto in via sistematica attività sanitaria senza la prescritta autorizzazione regionale, come dimostrato dai sopralluoghi effettuati e da molteplici elementi acquisiti in sede istruttoria, con conseguente perdita dei requisiti essenziali alla base della predetta autorizzazione.<br />
Secondo la ricorrente invece l’attività da essa esercitata avrebbe carattere “sociale terapeutico” e conforme a quanto autorizzato dal Comune il 20 gennaio 2014.<br />
E’ dunque evidente come la “revoca” dell’autorizzazione di che trattasi &#8211; diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente &#8211; abbia carattere di “revoca sanzionatoria” o più propriamente di decadenza (<em>ex multis</em>&nbsp;T.A.R. Lazio Roma sez. II, 21 dicembre 2016, n. 12728) avendo come presupposto l’inadempimento da parte dell’interessato del complesso degli obblighi inerenti il rapporto di autorizzazione e derivanti dal citato Regolamento e non invece una rinnovata valutazione degli interessi in gioco, con ciò decisamente differenziandosi dall’istituto della revoca di cui all’art. 21-quinquies L. 241/90 e s.m.<br />
6.- E’ pacifico che ai sensi degli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater , D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m., l&#8217;abilitazione ad offrire prestazioni sanitarie è subordinata ad una duplice autorizzazione, una che riguarda l&#8217;attività ed una che riguarda le strutture (art. 8-ter), nonché all&#8217;accreditamento, che è subordinato alla funzionalità della struttura e della attività agli indirizzi di programmazione regionale (art. 8-quater), con i quali la Regione definisce il bisogno di assistenza per garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza (<em>ex multis</em>&nbsp;Consiglio di Stato, sez. III, 14 agosto 2014, n. 4260; T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, sez. I, 18 giugno 2016, n. 392; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 29 settembre 2014, n. 2362).<br />
7. &#8211; Questione dirimente ai fini del presente giudizio incentrato sulla legittimità della disposta revoca è stabilire se la cooperativa sociale ricorrente abbia o meno esercitato attività sanitaria, non essendo essa &#8211; come è incontestato &#8211; in possesso né dell’autorizzazione regionale né tantomeno dell’accreditamento.<br />
8. &#8211; Al fine di sgomberare il campo da equivoci giova chiarire come nella Regione Umbria allo stato sussista una netta dicotomia tra attività socio assistenziale e attività sanitaria, non essendo disciplinata a differenza di alcune Regioni l’attività delle c.d. comunità terapeutiche specificatamente destinate al trattamento di minori con problemi di salute mentale o dipendenza, con la conseguenza che esse oggi non possono essere attuate né autorizzate. La deliberazione G.R. n. 1240 del 3 novembre 2016 invocata dalla ricorrente si inserisce pertanto in un mero dibattito “<em>de iure condendo</em>” e non ha al momento alcuna valenza al fine di corroborare la prospettazione della cooperativa Piccolo Carro, non essendo previsto alcun modello intermedio di sintesi tra l’attività socio assistenziale e quella sanitaria.<br />
A diverse conclusioni non può giungersi, secondo il Collegio, nemmeno sulla base del citato art. 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 il quale, pur riconoscendo esplicitamente le “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” al fine della integrazione sociosanitaria, ne demanda l’erogazione &#8211; invero anche presso strutture residenziali o semiresidenziali &#8211; esclusivamente nell’ambito di “progetti personalizzati” concordati con le USL, nel caso di specie del tutto inesistenti.<br />
La circostanza, ampiamente documentata, dell’inserimento nelle strutture “L’Isola che non c’è” e “Le Tribù” di minori con problematiche di tipo sanitario da parte delle stesse USL di altre Regioni (ed in alcuni casi da parte della stessa USL Umbria 1) non può dirsi né formalmente né da un punto di vista sostanziale equipollente a tal progetto personalizzato.<br />
9. &#8211; Giova altresì chiarire come le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Perugia alla cooperativa Piccolo Carro &#8211; diversamente da quanto sostenuto nel ricorso &#8211; non abbiano alcuna valenza terapeutica, poiché è evidente come il Comune sia completamente sfornito sul punto di qualsiasi attribuzione, spettando esclusivamente alla Regione il compito di autorizzare (ed accreditare) le strutture volte all’esercizio dell’attività sanitaria.<br />
10. &#8211; Stando invece ai fatti di causa è emersa dai diversi sopralluoghi effettuati (20 gennaio, 8 febbraio e 14 novembre 2016,) la presenza nelle strutture di che trattasi di minori con problematiche di carattere sanitario, come motivatamente ribadito dal gruppo di lavoro nei pareri rilasciati il 5 dicembre 2016.<br />
Di contro, la cooperativa Piccolo Carro ha prodotto certificati di medici di fiducia attestanti, all’opposto, la non presenza di ospiti con problematiche prevalentemente sanitarie all’esito di una evoluzione del quadro clinico.<br />
11. &#8211; Ritiene il Collegio senz’altro sufficientemente comprovato l’inserimento nella struttura di che trattasi di ospiti con disabilità a fronte di atti pubblici e ispezioni condotte dagli organi ispettivi istituzionalmente preposti, non scalfito dai certificati medici provenienti dalla parte interessata.<br />
Per quanto poi possano esservi sicuramente indubbie correlazioni tra l’attività socio assistenziale e quella sanitaria e siano auspicabili forme di reciproca integrazione (che come visto comunque l’ordinamento contempla) l’art. 10 comma 5, del R.R. 8/2005 prescrive un numero massimo di inserimenti di ospiti con disabilità, fissato da uno a sei (da determinarsi ragionevolmente in rapporto agli ospiti presenti in ciascuna struttura) si da tracciare un criterio distintivo tra attività educative autorizzabili e comunità/attività sanitarie non autorizzabili e dunque non comprese nell’ambito del R.R. n. 8 del 2005.<br />
Non è dunque vero quanto asserito dalla difesa della ricorrente circa il carattere labile del criterio distintivo, dal momento che &#8211; come ampiamente argomentato dalla difesa comunale &#8211; la suddetta norma traccia un vero e proprio spartiacque tra le due attività.<br />
Dai sopralluoghi effettuati dal gruppo tecnico il suddetto rapporto è stato superato dalla ricorrente, anche in misura eclatante ovvero con un rapporto di 10/15 su 39 (vedi sopralluoghi del 2016 citati).<br />
Di qui non può non condividersi quanto sostenuto dall’Amministrazione in merito alla illeceità dell’attività posta in essere dalla cooperativa Piccolo Carro, perché oggettivamente sbilanciata sul versante sanitario, si da snaturare il carattere socio assistenziale delle comunità “L’Isola che non c’è” e “Le Tribù”.<br />
E’ anche vero come nel corso del tempo tale problematica fosse apparentemente nota ai principali attori istituzionali, pur senza alcuna formalizzazione di intesa con l’USL, anche se va detto che quantomeno dal 2016 il Comune di Perugia ha più volte riscontrato le inadempienze che poi hanno supportato il provvedimento di revoca.<br />
12. &#8211; Tanto premesso non può nemmeno dirsi carente l’elemento tipico richiesto dall’art. 23 del R.R. 8/2005 del pregiudizio per la salute dell’utenza, dal momento che le inadempienze riscontrate appaiono a ben vedere intrinsecamente pregiudizievoli per il servizio fornito ai minori con disabilità presenti, risolvendosi in prestazioni di carattere sanitario erogate da soggetto privo dei requisiti abilitativi prescritti dall’ordinamento.<br />
13. &#8211; Infine, anche la vicenda del dissequestro ad opera della Procura della Repubblica &#8211; citata dalla ricorrente come argomento a proprio favore &#8211; nulla ha che a vedere con il distinto odierno giudizio di legittimità dell’impugnata revoca rientrante nella cognizione dell’adito Tribunale Amministrativo.<br />
14. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni risultano privi di pregio i primi due motivi di gravame.<br />
15. &#8211; Parimenti non meritevoli di accoglimento risultano le doglianze di carattere formale/procedimentale di cui al III e IV motivo.<br />
Dalla documentazione versata in giudizio dal Comune emerge la sostanziale linearità del percorso procedimentale seguito dagli organismi competenti, sostanziandosi nei sopralluoghi e nelle verifiche effettuate dal gruppo tecnico, organo deputato alla vigilanza ai sensi dell’art. 21 del R.R. 8/2005, il quale ha altresì espresso parere (in data 15 dicembre 2016) favorevole ai fini della revoca.<br />
Così come appare senz’altro completo l’apparato motivazionale della revoca, in grado di ricostruire appieno l’iter logico che ha spinto l’Amministrazione ad esercitare il potere di autotutela (in senso lato) attribuitole dalla normativa regionale, preceduto da rituale diffida in merito alle più gravi violazioni contestate.<br />
16. &#8211; Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della obiettiva complessità delle questioni trattate.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Raffaele Potenza, Presidente<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore<br />
Enrico Mattei, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Paolo Amovilli</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Raffaele Potenza</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-5-2017-n-347/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2017 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.347</a></p>
<p>Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso la nota del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo che ha comunicato al Presidente del Consiglio di Istituto di ritenere illegittima la delibera del Consiglio di istituto e che la competenza in materia di adattamento del modello scolastico (sabato libero)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare avverso la nota del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo che ha comunicato al Presidente del Consiglio di Istituto di ritenere illegittima la delibera del Consiglio di istituto e che la competenza in materia di adattamento del modello scolastico (sabato libero) sia del Dirigente Scolastico. Infatti, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris poiché il dirigente scolastico, nell’impugnato provvedimento non ha portato a termine il procedimento di fissazione dell’orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, assumendo le determinazioni di sua spettanza, tenuto conto dei criteri generali fissati dal consiglio d’istituto e delle valutazioni del collegio dei docenti, limitandosi ad una statuizione di mera illegittimità della determinazione assunta dal consiglio d’istituto, che esula dai suoi poteri e determina un illegittimo arresto procedimentale; conseguentemente va accolta la proposta domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame da parte del dirigente scolastico, con adozione della determinazione conclusiva del procedimento di fissazione della distribuzione oraria delle lezioni per il prossimo anno scolastico entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00347/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00694/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 694 del 2012, proposto dai sig.ri<br />	<br />
<b>Sergio Tamborrino, Cristina Benedettini, Paolo Chiappini, Marcello Barsotti, Serena Raveggi, Elisabetta Peruzzi Corti, Alessandra Canocchi, Antonella Moro Bundu, Gabriele Caldini, Costanza Gaeta, Silvia Secchi, Elisabetta Pesci, Maria Teresa Nenciolini, Teresa Cioli, Simona Gramigni, Sandra Bartolomei, Francesca Forzieri, Anna Becagli, Barbara Alderotti, Antonella Lorenzi, Teresa Campodonico, Sosetee Seeburun, Silvia Scarselli, Lisa Mazzon, Cecilia Moretti Micheli, Patrizia Marinai, Maria Laura Lo Curcio, Barbara Vestrini, Elena Attaccaliti Pesaresi, Letizia Gamannossi, Riccardo Dei, Maria Ginevra Passani, Stefano Lazzerini, Paolo Biagini, Francesco Landi, Giacomo Bigazzi, Francesco Lucchesi, Rita Gargani, Deisy Su, Tiziana Cappellini, Mario Tarchi, Alberto Bottai, Ilaria Cambi, Antonella Bergamini, Francesca Cianfanelli, Lorella Paris, Marzia Venturini, Francesco Brunori, Franceca Rossi, Paola Frappi, Mila De Santis, Patrizia Calonaci, Paola Tacci, Serena Perini, Ilaria Vanni, Antonella Filippin, Loredana D&#8217;Orazio, Letizia Santucci, Massimo Mauro, Cristina Consigli, Ester Tognarelli, Stefano Mercatelli </b>rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Marchi e Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado Mauceri in Firenze, via Lamarmora 26;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro p.t., <b>Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana</b>, in persona del legale rappresentante p.t., <b>Istituto Comprensivo del Galluzzo</b>, in persona del legale rappresentante p.t., <b>Collegio dei Docenti dell’Istituto</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota &#8211; provvedimento n. 1521/B20 del 28.02.2012, pervenuta in data successiva, con cui il Dirigente Scolastico dell&#8217;Istituto Comprensivo del Galluzzo di Firenze ha comunicato al Presidente del Consiglio di Istituto: &#8220;Il Dirigente Scolastico&#8230;.ritiene che la delibera del C.d.I. n. 10 del 19.12.2011 sia illegittima e che la competenza in materia di adattamento del modello scolastico (sabato libero) sia del Dirigente Scolastico, sentiti gli OO.CC. e considerate le necessità degli EE.LL&#8221;;	</p>
<p>nonchè per quanto occorrer possa, delle delibere del Collegio dei docenti di settore della scuola secondacia di II grado dell&#8217;11.10.2011 e del Collegio unitario del 5.12.2011 e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali intimate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris poiché il dirigente scolastico, nell’impugnato provvedimento n. 1521/B20 del 28 febbraio 2012, non ha portato a termine il procedimento di fissazione dell’orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, assumendo le determinazioni si sua spettanza, tenuto conto dei criteri generali fissati dal consiglio d’istituto e delle valutazioni del collegio dei docenti, limitandosi ad una statuizione di mera illegittimità della determinazione assunta dal consiglio d’istituto, che esula dai suoi poteri e determina un illegittimo arresto procedimentale;<br />	<br />
Ritenuto conseguentemente di accogliere la proposta domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame da parte del dirigente scolastico, con adozione della determinazione conclusiva del procedimento di fissazione della distribuzione oraria delle lezioni per il prossimo anno scolastico entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento gravato, ai fini del riesame, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-30-5-2012-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/5/2012 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2008 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-1-2008-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-1-2008-n-347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-1-2008-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2008 n.347</a></p>
<p>Va sospesa la revoca dell’ aggiudicazione provvisoria del contratto di fornitura pasti ad un comune, a seguito di informativa prefettizia, atteso che gli elementi su cui si fonda l’informativa antimafia non sono abbastanza significativi e tali da far emergere a carico dell’impresa appellante anche solo un tentativo di infiltrazione camorristica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-1-2008-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2008 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-1-2008-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2008 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la revoca dell’ aggiudicazione   provvisoria del contratto di fornitura  pasti ad un comune, a seguito di informativa prefettizia, atteso che gli elementi su cui si fonda l’informativa antimafia non sono abbastanza significativi e tali da far emergere a carico dell’impresa appellante anche solo un tentativo di infiltrazione camorristica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11857/g">Ordinanza sospensiva dell’11 marzo 2008 n. 1367</p>
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/3/11858/g">Ordinanza sospensiva del 20 febbraio 2008 n. 661</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 347/08<br />
Registro Generale: 10161/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Roberto Chieppa<br /> Cons. Roberto Giovagnoli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Gennaio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IR S.R.L.</b>rappresentato e difeso dall’Avv.  GIAN LUCA LEMMOcon domicilio  eletto in Roma VIA PO, 22presso GIOVANNI BATTISTA SANTANGELO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA DI NAPOLI</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>COMUNE DI CASANDRINO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. GUGLIELMO ABBATEcon domicilio  eletto in Roma VIA ALFREDO PANZINI N.54presso MARIAROSARIA CIPULLO</p>
<p><b>MINISTERO INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  NAPOLI: Sezione  I  n. 3525/2007, resa tra le parti, concernente REVOCA AGGIUDICAZIONE   PROVVISORIA FORNITURA PASTI &#8211; INFORMATIVA PREFETTIZIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CASANDRINO<br />
MINISTERO INTERNO<br />
PREFETTURA DI NAPOLI</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Giovagnoli e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti LEMMO, ABBATE e l’avv.to dello Stato VARRONE.</p>
<p>Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che gli elementi su cui si fonda l’informativa antimafia non sono abbastanza significativi e tali da far emergere a carico dell’impresa appellante anche solo un tentativo di infiltrazione camorristica;</p>
<p>P.Q.M.<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 10161/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Gennaio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Roberto Giovagnoli</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Giovanni Ruoppolo</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giovanni Ceci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-1-2008-n-347/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/1/2008 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2007 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-10-2007-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-10-2007-n-347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-10-2007-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2007 n.347</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Amirante non si può asserire la ingiustificata disparità di trattamento che ai danni degli orfani maggiorenni del dipendente di ente locale deceduto in corso di servizio rispetto agli orfani maggiorenni del dipendente statale deceduto anch&#8217;esso in corso di servizio poiché deve essere riconosciuto al legislatore un certo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-10-2007-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2007 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-10-2007-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2007 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Amirante</span></p>
<hr />
<p>non si può asserire la ingiustificata disparità di trattamento che ai danni degli orfani maggiorenni del dipendente di ente locale deceduto in corso di servizio rispetto agli orfani maggiorenni del dipendente statale deceduto anch&#8217;esso in corso di servizio poiché deve essere riconosciuto al legislatore un certo grado di discrezionalità nell&#8217;individuare i soggetti beneficiari ed i criteri per distribuire l&#8217;emolumento tra di essi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza ed assistenza &#8211; Indennità di fine rapporto &#8211; dell’art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) &#8211; INPDAP – Attribuzione in caso di morte del dipendente in attività di servizio – Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Lecce – Asserita violazione dell’art. 3 Cost. – Manifesta inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. dell’art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:<br />
&#8211;    Franco                      BILE                                   Presidente<br />
&#8211;    Francesco                  AMIRANTE                           Giudice<br />
&#8211;    Ugo                          DE SIERVO                               &#8220;<br />
&#8211;    Paolo                        MADDALENA                           &#8220;<br />
&#8211;    Alfio                        FINOCCHIARO                         &#8220;<br />
&#8211;    Alfonso                    QUARANTA                              &#8220;<br />
&#8211;    Luigi                        MAZZELLA                               &#8220;<br />
&#8211;    Gaetano                    SILVESTRI                                &#8220;<br />
&#8211;    Maria Rita                 SAULLE                                    &#8220;<br />
&#8211;    Giuseppe                   TESAURO                                  &#8220;<br />
&#8211;    Paolo Maria               NAPOLITANO                           &#8220;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>ORDINANZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza del 14 marzo 2006 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Petruzzo Anna Rosa ed altri nella qualità di eredi di Petruzzo Carmine e INPDAP ed altra, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica, prima serie speciale, edizione straordinaria del 26 aprile 2007.</p>
<p>         <i>Udito</i> nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.<br />
<i><br />
Ritenuto</i> che nel corso di un giudizio civile, promosso dai figli di Carmine Petruzzo – dipendente di un ente locale deceduto in corso di servizio –  contro l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e diretto ad ottenere l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire una quota pari al 60 per cento, da dividersi in parti uguali, dell’indennità premio di servizio dovuta al loro genitore (indennità che l’INPDAP aveva corrisposto in misura integrale a Grazia Merico, coniuge in seconde nozze del Petruzzo), il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l’indennità sia ripartita tra di essi secondo le previsioni dell’art. 5, terzo comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);<br />
         che il rimettente premette che la norma censurata – la quale reca la disciplina dell’erogazione in forma indiretta dell’indennità premio di servizio – è stata oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità sotto vari aspetti, e che tali pronunce sono state, in parte, conseguenza dell’affermato venir meno di una razionale giustificazione della diversità di disciplina tra l’indennità premio di  servizio prevista per i dipendenti degli enti locali e l’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti statali, e, in parte, effetto del superamento del carattere meramente previdenziale delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici e del riconoscimento della loro concorrente natura di retribuzione differita, la cui devoluzione ereditaria deve essere soggetta alle normali regole successorie;<br />
         che il giudice <i>a quo</i> afferma che, nel caso sottoposto al suo esame, l’operato dell’INPDAP – il quale ha corrisposto l’intera indennità premio di servizio al coniuge superstite del dipendente – è stato conforme alle previsioni dell’art. 3 della legge n. 152 del 1968 (in base alle quali la prole maggiorenne del dipendente deceduto in attività di servizio ha diritto a percepire l’indennità premio di servizio solamente in mancanza del coniuge superstite) e che però la predetta norma contrasta con l’art. 3 Cost., in considerazione della ingiustificata disparità di trattamento che si verifica rispetto alle stesse categorie di  superstiti di  dipendenti dello Stato, per i quali l’art. 5, terzo comma, del d. P. R. n. 1032 del 1973 stabilisce che, se con il coniuge superstite concorrano più orfani maggiorenni, l’indennità è attribuita nella misura del  40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali tra loro, agli orfani;<br />
         che il rimettente aggiunge che, rispetto al coniuge superstite ed ai figli maggiorenni, la norma censurata non subordina il diritto alla corresponsione dell’indennità premio di servizio alla sussistenza di una situazione di effettiva convivenza a carico del lavoratore defunto, sicché deve anche escludersi che, nei rapporti interni tra le suddette categorie di superstiti, la funzione previdenziale dell’indennità possa giustificare l’ordine di precedenza dettato dall’art. 3 della legge n. 152 del 1968.<br />
<i><br />
Considerato</i> che il Tribunale di Lecce dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità dell’art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l’indennità sia ripartita tra di essi secondo le previsioni dell’art. 5, terzo comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);<br />
         che il rimettente denuncia la ingiustificata disparità di trattamento che si verificherebbe ai danni degli orfani maggiorenni del dipendente di ente locale deceduto in corso di servizio (i quali, nel caso in cui vi sia anche il coniuge superstite, non concorrono nella distribuzione dell’indennità premio di servizio che viene attribuita integralmente al coniuge), rispetto agli orfani maggiorenni del dipendente statale deceduto anch’esso in corso di servizio (i quali, anche nel caso di coesistenza con il coniuge superstite, percepiscono comunque una quota dell’indennità di buonuscita);<br />
che la questione è manifestamente inammissibile, perché, se è consentito che il trattamento di fine rapporto del dipendente può essere sottratto all’asse ereditario per essere devoluto in via preferenziale a soggetti legati al lavoratore da un determinato vincolo familiare, deve essere riconosciuto al legislatore un certo grado di discrezionalità nell’individuare i soggetti beneficiari ed i criteri per distribuire l’emolumento tra di essi;<br />
che, al riguardo, non vi è una sola soluzione logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo, essendo invece necessario operare una scelta tra varie opzioni possibili e tutte lecite, come è confermato dal fatto che nell’ordinamento sono rinvenibili plurimi modelli legislativi di erogazione in forma indiretta dei trattamenti di fine rapporto spettanti ai lavoratori dei vari settori pubblici e privati (art. 5 del d. P. R. n. 1032 del 1973, per i dipendenti dello Stato; art. 3 della legge n. 152 del 1968, per i dipendenti degli enti locali; art. 2122 del codice civile, per i dipendenti privati e quelli degli enti parastatali), i quali, con riferimento ai soggetti beneficiari e ai criteri di distribuzione dell’emolumento, presentano differenze tali da non consentire un raffronto circoscritto ad un singolo aspetto;<br />
         che, con riferimento alla questione sollevata dal rimettente, non possono essere utilmente invocate le sentenze con le quali la Corte ha dichiarato l’illegittimità di norme relative all’indennità di premio servizio a seguito della riscontrata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’indennità di buonuscita, perché in quei casi le disposizioni dichiarate illegittime comportavano la mancata insorgenza del diritto all’indennità premio di servizio in ipotesi nelle quali invece la disciplina per l’indennità di buonuscita prevedeva la corresponsione dell’emolumento (v. sentenze n. 763 e n. 821 del 1988).<br />
<i>Visti</i> gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
         <i>dichiara</i> la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. dell’art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l’ordinanza in epigrafe.</p>
<p>         Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-19-10-2007-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2007 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/7/2005 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-29-7-2005-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-29-7-2005-n-347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-29-7-2005-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/7/2005 n.347</a></p>
<p>Pres. CAPOTOSTI, Red. FINOCCHIARO adozioni internazionali anche per i single) con annotazione a prima lettura del prof. Alfonso Celotto &#8220;Il riconoscimento della adozione dei single in Italia mediante una ordinanza di manifesta infondatezza (o della timidezza della Corte costituzionale Adozione internazionale &#8211; dichiarazione di idoneità di persone singole in casiparticolari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-29-7-2005-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/7/2005 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-29-7-2005-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/7/2005 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAPOTOSTI, Red. FINOCCHIARO</span></p>
<hr />
<p>adozioni internazionali anche per i single) con annotazione a prima lettura del prof. Alfonso Celotto &#8220;Il riconoscimento della adozione dei single in Italia mediante una ordinanza di manifesta infondatezza (o della timidezza della Corte costituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Adozione internazionale &#8211; dichiarazione di idoneità di persone singole in casiparticolari.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Cagliari.<br />
Dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all&#8217;adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all&#8217;art. 44.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;<br />
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,<br />
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano<br />
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,<br />
Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 bis (introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476), 31, secondo comma, 35 primo comma, 36 primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), promosso con ordinanza del 1° ottobre 2003 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari sul ricorso proposto da D.A., iscritta al n. 647 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale dell&#8217;anno 2004.<br />
    Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.<br />
    Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Cagliari, nel corso di un procedimento promosso da D.A. e tendente ad ottenere la dichiarazione di idoneità alla adozione della minore R.N., di nazionalità bielorussa, ai sensi dell&#8217;art. 44, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), con ordinanza 1° ottobre 2003 (reg. ord. n. 647 del 2004) ha nuovamente sollevato, d&#8217;ufficio, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 29-bis della predetta legge, come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L&#8217;Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e delle norme collegate, individuate negli artt. 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione;<br />
    che il Tribunale ha premesso che questa Corte, pronunziandosi su identica questione sollevata nella stessa controversia, con ordinanza n. 85 del 2003, l&#8217;aveva dichiarata manifestamente inammissibile sulla base del rilievo che il generico richiamo, nell&#8217;ordinanza di rimessione, a &#8220;norme collegate&#8221; da dichiarare incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla base dell&#8217;ordinanza stessa, determinava la violazione dell&#8217;art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando sufficiente a dare ingresso all&#8217;esame della questione sollevata;<br />
    che la Signora D.A. intende adottare la minore R.N., di nazionalità bielorussa, con la quale è affettivamente legata ormai da molti anni;<br />
    che la minore, dell&#8217;età dodici anni, si trova in stato di abbandono in un orfanotrofio della Repubblica di Belarus, per essere stata tolta ai genitori la potestà genitoriale; che ha due fratelli, di sedici e diciassette anni, l&#8217;uno detenuto e l&#8217;altro in orfanotrofio; che è bisognosa di serie e tempestive cure, anche chirurgiche, per grave patologia dell&#8217;udito;<br />
    che dalla certificazione rilasciata il 24 settembre 2001 dal Centro nazionale di adozioni della Repubblica bielorussa, non risultano pervenute richieste di adozione della minore da parte di cittadini bielorussi;<br />
    che, secondo l&#8217;ordinamento di quel Paese, il decreto di adozione potrebbe essere emesso dal competente Tribunale della Repubblica bielorussa, a condizione che gli aspiranti adottanti non richiedano che sia conservata la segretezza dell&#8217;adozione e che non siano impediti i contatti con i fratelli;<br />
    che, in sostanza, l&#8217;adozione della minore potrebbe avvenire in Bielorussia con le forme dell&#8217;adozione italiana in casi particolari, che non rompe i rapporti con la famiglia di origine, e non conserva la segretezza (art. 44, lettera d, della legge n. 184 del 1983);<br />
    che l&#8217;adozione potrebbe dunque avvenire in Bielorussia, come in Italia, qualora la minore fosse cittadina italiana residente in Italia, considerando che lo stato di salute della minore ed il rapporto consolidato con la richiedente renderebbe impossibile l&#8217;affidamento preadottivo a terzi;<br />
    che in Italia, come in Bielorussia, tale adozione potrebbe avvenire anche a favore di persone singole;<br />
    che, a tale proposito, la ricorrente, pur non coniugata, è stata ritenuta dai competenti servizi sociali in possesso di risorse personali e familiari per accudire un minore in stato di abbandono ed offrirgli valide opportunità di crescita in ambiente accogliente e ricco di stimoli;<br />
    che la Bielorussia richiede la dichiarazione di idoneità all&#8217;adozione, della ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 5 della Convenzione dell&#8217;Aja del 29 maggio 1993, trattandosi di adozione che deve avere effetti all&#8217;estero;<br />
    che la questione appare rilevante perché, se l&#8217;art. 29-bis della legge n. 184 del 1983 prevedesse la dichiarazione di idoneità all&#8217;adozione internazionale a favore di singoli anche nelle ipotesi dell&#8217;art. 44, lettera d), della stessa legge, la ricorrente potrebbe dar corso alle pratiche di adozione nei confronti della minore bielorussa;<br />
    che la possibilità di dichiarare la ricorrente idonea non appare possibile operando in via interpretativa, non essendo la stessa coniugata, dal momento che l&#8217;art. 6 della legge 184 del 1983 richiede chiaramente che i coniugi siano uniti in matrimonio da più di tre anni, ovvero che abbiano convissuto stabilmente prima del matrimonio per almeno tre anni;<br />
    che, secondo la Convenzione dell&#8217;Aja del 29 maggio 1993, non vi è riserva assoluta di adozione a favore di coniugi;<br />
    che, con la legge di ratifica della Convenzione da parte dello Stato italiano (legge 31 dicembre 1998, n. 476), la possibilità di adozione da parte di singoli è stata però limitata – secondo il giudice a quo – alle sole ipotesi di cui all&#8217;art. 44, primo comma, lettera a) della legge 184 del 1983, e cioè all&#8217;ipotesi di adozione di minori orfani da parte di parenti o di persona che abbia avuto con il minore rapporti stabili o duraturi prima di morire (art. 31, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, come sostituito dalla legge n. 476 del 1998), e non anche ai casi particolari di cui all&#8217;art. 44, lettera d);<br />
    che la dichiarazione di idoneità all&#8217;adozione internazionale resta conseguentemente limitata dall&#8217;art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 476 del 1998, ai coniugi, salvo la limitata eccezione dei minori orfani;<br />
    che, ferma restando la preferenza dell&#8217;adozione a favore di coppie sposate, la soluzione legislativa potrebbe apparire irragionevole ove si tratti di bambini in stato di abbandono per cui non vi sia possibilità concreta di adozione se non a favore di persone singole (art. 3 della Costituzione), nonché in contrasto con il diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in ambiente idoneo (art. 30 della Costituzione);<br />
    che il diritto del minore abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue riguarda anche gli stranieri, e che limitare l&#8217;adozione internazionale alle coppie comporterebbe una discriminazione contro i bambini stranieri, sottraendoli così alle garanzie offerte dalla legge italiana (art. 2 della Costituzione);<br />
    che la Corte costituzionale (sentenza n. 199 del 1986) ha già affermato che la sottrazione dei minori stranieri alla garanzia della legge italiana, valida anche per lo straniero ai sensi dell&#8217;art. 2 della Costituzione, viola i diritti umani, tra i quali c&#8217;è anche il diritto dell&#8217;abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue;<br />
    che l&#8217;ulteriore declaratoria di incostituzionalità delle norme collegate consentirebbe il perfezionamento in Italia della procedura straniera di adozione, non apparendo di ostacolo l&#8217;art. 32 della legge n. 184 del 1983, che prevede l&#8217;intervento della Commissione adozioni internazionali, poiché l&#8217;interesse del minore consente il perfezionamento dell&#8217;adozione straniera non legittimante in Italia sia attraverso la conversione in adozione legittimante, sia comunque attraverso una pronuncia di adozione legittimante o non legittimante in Italia direttamente da parte del giudice italiano, una volta che il minore sia stabilmente entrato in Italia a scopo di adozione.<br />
    Considerato che il Tribunale per i minorenni di Cagliari dubita che l&#8217;art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all&#8217;Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), e le norme collegate, individuate negli art. 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, 44 della stessa legge n. 184 del 1983, siano costituzionalmente legittimi, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la dichiarazione di idoneità all&#8217;adozione internazionale, in casi particolari, a favore di singoli, e quindi di perfezionare l&#8217;adozione internazionale in Italia, per violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, per irragionevole preclusione dell&#8217;adozione da parte di singoli a favore di bambini in stato di abbandono, dell&#8217;art. 30 della Costituzione, per violazione del diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in ambiente idoneo, dell&#8217;art. 2 della Costituzione per sottrazione del minore straniero alle garanzie offerte dalla legge italiana, e discriminazione rispetto al minore italiano;<br />
    che il giudice rimettente ritiene che l&#8217;adozione internazionale ammetterebbe l&#8217;adozione in casi particolari, non legittimante (e quindi consentibile anche a persone non coniugate ai sensi dell&#8217;art. 44, terzo comma), solo nel caso previsto dall&#8217;art. 44, primo comma, lettera a), della legge n. 184 del 1983, e ciò sulla base del richiamo operato dall&#8217;art. 31, secondo comma, individuando, in una disposizione di esclusivo carattere procedurale, il presupposto implicito dell&#8217;ammissibilità di una sia pur limitata adozione internazionale “in casi particolari”;<br />
    che il rimettente solleva la questione di legittimità su un presupposto interpretativo erroneo;<br />
    che le norme di protezione valide per il minore italiano non possono non valere per lo straniero (sentenza n. 199 del 1986);<br />
    che l&#8217;adozione in casi particolari, che ha effetti più limitati dell&#8217;adozione legittimante, non presenta aspetti di eccezionalità o almeno peculiarità tali da impedirne l&#8217;estensione agli stranieri;<br />
    che da nessuna disposizione del capo I del titolo III della legge n.184 del 1983, come integralmente sostituito dall&#8217;art. 3 della legge n. 476 del 1998, è desumibile la preclusione esplicita all&#8217;adozione “in altre ipotesi” ritenuta dal Tribunale per i minorenni di Cagliari: non in particolare per l&#8217;ipotesi di cui alla lettera d) (“quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”), nella quale il rimettente sembra voler inquadrare, in via interpretativa, la fattispecie, in cui la minore straniera, in stato di abbandono, priva della tutela dei genitori, nonché di parenti che la possano accudire, e con gravi problemi di salute, non è stata richiesta in adozione da alcuno;<br />
    che l&#8217;art. 44, di per sé, regolando l&#8217;adozione in casi particolari in altra parte della legge (titolo IV) rispetto all&#8217;adozione legittimante (titolo II), non si occupa di adozione internazionale, che è regolata nel titolo III, con la conseguenza che il silenzio di tale norma, riguardo all&#8217;adozione internazionale, non può essere interpretato come inammissibilità dell&#8217;adozione di minori stranieri in casi particolari;<br />
    che l&#8217;art. 36, primo comma, si richiama, in generale, al rispetto delle procedure e degli effetti della legge n. 184 del 1983, all&#8217;interno della quale è pure prevista l&#8217;adozione in casi particolari;<br />
    che l&#8217;art. 35, primo comma, che attribuisce all&#8217;adozione pronunciata all&#8217;estero gli effetti dell&#8217;adozione legittimante, per definizione, non contempla l&#8217;adozione in casi particolari, senza che questo significhi che la escluda;<br />
    che proprio l&#8217;art. 31, secondo comma, che è l&#8217;unica disposizione in cui si incrociano adozione particolare e adozione internazionale, dettando una procedura agevolata per l&#8217;adozione internazionale in uno dei quattro casi di adozione particolare, implicitamente riconosce l&#8217;ammissibilità dell&#8217;adozione internazionale in casi particolari; dal momento che non ci sarebbe stato bisogno di precisare che nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 44, lettera a), la procedura è semplificata, se in generale la procedura non fosse stata possibile, neppure in forma completa;<br />
    che, quindi, dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all&#8217;adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all&#8217;art. 44;<br />
    che tale idoneità è finalizzata ai casi particolari di adozione – secondo l&#8217;ordinamento italiano – descritti dall&#8217;art. 44 e che, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell&#8217;adozione in casi particolari, come regolati dal titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983;<br />
    che questa interpretazione, costituzionalmente corretta, riconduce ad unità il sistema, consentendo di ritenere ammissibile l&#8217;adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l&#8217;adozione nazionale legittimante o in casi particolari;<br />
    che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto è erronea l&#8217;interpretazione del sistema normativo sulla cui base essa è stata sollevata (v. sentenza n. 301 del 2000; ordinanze n. 388 del 2002; n. 369 del 2000).<br />
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p align=center><b>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE,</b></p>
<p>   dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Cagliari con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br />
   Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.</p>
<p>F.to:<br />
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente<br />
Alfio FINOCCHIARO, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-29-7-2005-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 29/7/2005 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2005 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-1-2005-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-1-2005-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2005 n.347</a></p>
<p>Pres.G. Petruzzelli, Est. V. Fiorentino Cosmo-Sider S.r.l. (Avv.ti R. Barberis e L. Cinti) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Sansoni) e nei confronti dell’Impresa Tecnoviadotti S.r.l. (non costituita) il vincolo di parentela non costituisce, di per sé, fattore indicativo di una situazione di controllo di collegamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-1-2005-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2005 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-1-2005-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2005 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.G. Petruzzelli,  Est. V. Fiorentino<br /> Cosmo-Sider S.r.l. (Avv.ti R. Barberis e L. Cinti) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Sansoni) e nei confronti dell’Impresa Tecnoviadotti S.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>il vincolo di parentela non costituisce, di per sé, fattore indicativo di una situazione di controllo di collegamento o di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici tra due imprese concorrenti ai sensi dell&#8217;art. 2359 c.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Bando di gara- Situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., richiamato dall’art. 10, comma 1 bis della L. 109/94 – Riguarda solo l’intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici dei soggetti partecipanti &#8211; Vincolo di parentela tra il direttore tecnico ed il legale rappresentante di due imprese &#8211; Non costituisce fattore turbativo – Annullamento dell’aggiudicazione in via di autotutela &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La disposizione del bando di gara secondo cui “non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile richiamato dall’art. 10, comma 1 bis della L. 109/94 o in una situazione di collegamento o di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici che comunque non assicuri la piena autonomia delle offerte” deve essere interpretata nel senso che solo l’intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici dei soggetti partecipanti, in quanto determina la possibilità di comunanza degli elementi di conoscenza, è circostanza sufficiente per escludere la garanzia dell’autonomia delle diverse offerte. Ne consegue che non costituisce fattore turbativo, di per sé, il vincolo di parentela (o come nel caso di specie di coniugio) tra il direttore tecnico ed il legale rappresentante di due imprese, non essendo esso tale da comportare l’ingerenza nelle diverse imprese e nella partecipazione di ciascuna di esse alla gara. Pertanto, è illegittimo l’annullamento dell’aggiudicazione disposto dalla stazione appaltante, in via di autotutela, su tale unico presupposto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il vincolo di parentela non costituisce, di per sé, fattore indicativo di una situazione di controllo di collegamento o di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici tra due imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 c.c.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>MOTIVAZIONE DI CUI AL<BR><br />
DISPOSITIVO N. 84/2004<BR><br />
N. 347 REG. SENT.<br />
          ANNO 2005<br />
N.      1220      REG. RIC.<br />
 ANNO 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
 &#8211; II^ SEZIONE –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1220/2004, proposto dalla<br />
<b>Società COSMO-SIDER S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Barberis e Leonardo Cinti,  elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo di tali difensori in Firenze, via Romagnosi  n. 6;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI FIRENZE</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Andrea Sansoni, elettivamente domiciliato in Firenze, c/o l’Ufficio Legale Comunale, presso l’avv. Claudio Visciola;<br />
e nei confronti</p>
<p>dell’<b>Impresa TECNOVIADOTTI S.r.l.</b>, non costituitasi in giudizio;<br />
per l’annullamento  <br />
anche con motivi aggiunti depositati il 4 ottobre 2004, del provvedimento dirigenziale n. 2004/DD/03451 del 08.04.2004 e del provvedimento dirigenziale n. 2004/DD/03509 del 13.04.2004, entrambi comunicati con raccomandata del 16.04.2004 – R.U. 32/04, con i quali il  Comune di Firenze ha disposto la revoca dell’aggiudicazione a favore della Cosmo-Sider S.r.l., la successiva aggiudicazione a favore dell’Impresa Tecnoviadotti S.r.l., relativamente alla gara indetta con bando del 16.02.2004 per l’affidamento in appalto dei lavori di installazione di barriere antirumore sul viadotto Marco Polo a protezione del centro abitato posto su Via Chiantigiana (progettazione e costruzione), per un importo a base d’asta di €. 283.468,00, di cui €. 6.500,00 per oneri di sicurezza ed €. 4.000,00 per spese di progettazione esecutiva;<br />
di ogni altro provvedimento conseguente, prodomico e preliminare,  ivi comprese le sanzioni di escussione della cauzione provvisorio e di segnalazione all’Autorità di Vigilanza LL.PP.;<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino, per le parti costituite come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e  in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con bando del 16 febbraio 2004, il comune di Firenze indiceva una gara con il sistema del pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di installazione di barriere antirumore sul viadotto Marco Polo a protezione del centro abitato posto sulla via Chiantigiana (progettazione e costruzione) per un importo a base d’asta di €. 283.468,00, di cui €. 6.500,00 per oneri di sicurezza ed €. 4.000,00 per spese di progettazione esecutiva.<br />
Come da verbale di gara del 30 marzo 2004 risultava aggiudicataria provvisoria l’impresa Cosmo-Sider s.r.l. con un ribasso del 14,130%, e seconda classificata l’impresa Tecnoviadotti s.r.l..<br />
Con provvedimento dirigenziale n. 2004/DD/03451, dell’8 aprile 2004, comunicato dal comune di Firenze alla società Cosmo-Sider con racc. R.U. 32/04, del 16 aprile 2004, veniva annullata l’aggiudicazione provvisoria e disposta l’aggiudicazione dei lavori all’impresa Tecnoviadotti s.r.l..<br />
Con successiva determinazione dirigenziale n. 2004/DD/03509 del 13 aprile 2004 veniva effettuata la rettifica di taluni errori materiali contenuti nella motivazione della determinazione di annullamento, che veniva per il resto, integralmente confermata.<br />
Il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione era stato adottato dal comune di Firenze in quanto era stato riscontrato il rapporto di coniugio tra il Direttore Tecnico dell’Impresa  Cosmo-Sider s.r.l. e la legale rappresentante dell’Impresa Di Costanzo Segnaletica S.p.A. ed era stato rilevato che le buste dei plichi delle offerte delle due imprese erano state spedite dallo stesso luogo ed alla stessa data e che le polizze fideiussorie presentate a titolo di cauzione provvisoria dalle due imprese risultavano emesse nello stesso luogo e data dalla medesima compagnia di assicurazione; elementi questi tali “da configurare tra le imprese interessate una situazione di collegamento incompatibile con  il principio di reciproca segretezza e piena autonomia delle offerte e, quindi, con la partecipazione alla stessa gara, come espressamente avvertito anche nello stesso bando di gara”.<br />
Con atto notificato l’11 giugno 2004 e depositato il 22 dello stesso mese l’impresa Cosmo-Sider s.r.l. impugnava il provvedimento in questione che conteneva anche la determinazione di segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per le misure sanzionatorie di competenza di tale Autorità.<br />
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:<br />
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 2359 cc e dei principi generali in materia di controllo e di collegamento tra imprese concorrenti agli appalti di lavori pubblici; illegittimità per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, violazione delle<br />
La determinazione impugnata sarebbe stata assunta disattendendo che il mero rapporto di coniugio esistente tra il Direttore Tecnico dell’Impresa Cosmo-Sider ed il legale rappresentante dell’Impresa Di Costanzo Segnaletica S.p.A., senza che tra tali società vi fosse partecipazione azionaria in comune o comunione di titolari o direttori tecnici, non poteva ritenersi idoneo a determinare fra le due società, la situazione di collegamento di cui all’art. 2359 c.c., prevista dall’art. 10, comma 1 bis, della L. n. 109 del 1994, quale causa di esclusione dalla gara. <br />
Faceva, inoltre, presente la società ricorrente coma la circostanza che le buste dei plichi contenuti le offerte delle due imprese risultassero spedisce dallo stesso luogo ed alla stessa data e che le polizze fideiussorie risulterebbero emesse nello stesso luogo e nella stessa data dalla medesima compagnia di assicurazione, non proverebbero, come invece ritenuto dalla stazione appaltante, la sussistenza di un “unico centro decisionale” tra le due società, tale da pregiudicare le normali condizioni di svolgimento  della procedura di gara, trattandosi di mere coincidenze dovute al fatto che le imprese si avvarrebbero di strumenti simili e di istituti specializzati nella spedizione, e che la circostanza della identità dell’ufficio postale e dell’istituto emittente le polizze fideiussorie sarebbe stata determinata dal fatto che le due società operebbero nella stessa zona. <br />
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 1, lett. S del D.P.R. n. 34 del 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1° quater della L. n. 109 del 1994; violazione della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 823, del 22Il supposto collegamento sostanziale tra le due imprese non avrebbe potuto, comunque, essere motivo di segnalazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 27, comma 1 lett. S, del D.P.,R. n. 34 del 25 gennaio 2000.<br />
Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 28 giugno 2004, il comune di Firenze, resistendo.<br />
Non si costituiva l’impresa Tecnoviadotti s.r.l. sebbene intimata.<br />
Nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2004, come da ordinanza n. 724/2004, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, venivano sospesi gli atti di gara compreso il provvedimento di aggiudicazione.<br />
Con atto ritualmente notificato sia al Comune di Firenze che alla società controinteressata e depositato  l’8 ottobre 2004 la società Cosmo-Sider s.r.l. impugnava, mediante motivi aggiunti,  la determinazione dirigenziale n. 8197 del 14 settembre 2004, con cui il comune di Firenze, confermava il provvedimento di esclusione delle imprese Di Costanzo Segnaletica e Cosmo-Sider, adottato con le determinazioni dirigenziali n. 3451 dell’8 aprile 2004 e n. 3509 del 13 aprile 2004.<br />
La  nuova determinazione era stata adottata a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori sugli elementi di fatto che avevano portato all’esclusione delle due imprese e dai quali era, in particolare, emerso che:<br />
-il sig. Benito Di Costanzo era stato amministratore unico della stessa Di Costanzo Segnaletica fino al 18 giugno 2002, data in cui aveva rassegnato le dimissioni a favore della moglie Giuseppina Pugliese; <br />
-dalle pagine web di presentazione dell’impresa Di Costanzo Segnaletica S.p.A. risultava che il sig. Benito Di Costanzo veniva sempre indicato quale amministratore delegato della Di  Costanzo Segnaletica S.p.A., circostanza questa che proverrebbe una sovr<br />
A fondamento di tale impugnativa la società ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento sia perché sarebbe stato emesso disattendendo il disposto della pronuncia cautelare n. 724 del 30 giugno 2004, sia perché i nuovi elementi, oltre a riguardare fatti estranei alla gara e non riscontrati durante l’espletamento della relativa procedura, non sarebbero idonei a provare che l’impresa Cosmo-Sider e l’impresa Di Costanzo Segnaletica si trovassero tra loro in una situazione di collegamento.<br />
La causa veniva trattenuta per la decisione, sulle memorie delle parti,  alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La determinazione contenente la revoca dell’aggiudicazione provvisoria alla impresa Cosmo-Sider s.r.l. e la contestuale aggiudicazione in via definitiva della gara all’impresa Tecnoviadotti s.r.l., seconda in graduatoria, è stata adottata dal comune di Firenze per avere quest’ultimo riscontrato il rapporto di coniugio fra il Direttore Tecnico dell’impresa Cosmo-Sider e la Legale rappresentante dell’impresa Di Costanzo Segnaletica S.p.A. e per aver rilevato che le buste dei plichi delle offerte delle due imprese risultavano spedite dallo stesso luogo e che le polizze fideiussorie risultavano emesse dalla medesima compagnia di assicurazione.<br />
La stazione appaltante ha ritenuto che tali elementi fossero idonei a “configurare tra le imprese interessate una situazione di collegamento incompatibile con il principio di reciproca segretezza e piena autonomia delle offerte e quindi con la partecipazione alla stessa gara, come espressamente avvertito anche nello stesso bando di gara”.<br />
La società ricorrente, nel dolersi della determinazione impugnata ne deduce l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 2359 c.c. e dei principi generali in materia di controllo e collegamento tra imprese concorrenti agli appalti dei lavori pubblici, e per carenza dei presupposti in fatto ed in diritto e violazione delle indicazioni della “lex specialis”. <br />
Afferma in particolare la società che la stazione appaltante ritenendo che il rapporto di coniugio esistente tra il Direttore tecnico di essa società e la Legale rappresentante della società Di Costanzo Segnaletica configurasse “una situazione di collegamento incompatibile con il principio di reciproca segretezza e piena autonomia delle offerte e quindi con la partecipazione alla stessa gara” avrebbe disatteso che il bando limitava il divieto di partecipazione congiunta alla medesima gara delle sole imprese in situazione di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. e di collegamento tra soci.<br />
Il motivo è fondato.<br />
Il bando prevedeva che “non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile richiamato dall’art. 10, comma 1 bis della L. 109/94 o in una situazione di collegamento o di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici che comunque non assicuri la piena autonomia delle offerte”. <br />
Premesso che il collegamento cui fa riferimento la determinazione impugnata non può essere riconducibile all’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 2359 c.c., che considera “collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole”; influenza “che si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti” occorre verificare se il rapporto di coniugio esistente fra il  Direttore Tecnico della società ricorrente e la Legale rappresentante dell’impresa Di Costanzo Segnaletica sia idoneo, come ritenuto dalla stazione appaltante, a configurare tra le due imprese “una situazione di collegamento incompatibile con il principio di reciproca segretezza e piena autonomia delle offerte e quindi con la partecipazione alla stessa gara”.<br />
Al riguardo va tenuto presente che dai principi della “par condicio” dei concorrenti e della segretezza delle loro offerte discende la conseguenza che in caso di pluralità di concorrenti le diverse offerte facciano riferimento a centri di interessi distinti, in quanto solo in presenza di tali condizioni le regole della procedura concorsuale possono essere rispettate.<br />
Ne consegue che vanno esclusi dalla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico i concorrenti le cui offerte siano riconducibili ad un medesimo centro decisionale, realizzandosi in tale ipotesi la possibilità di una comunanza degli elementi di conoscenza e di volizione che è sufficiente per escludere la garanzia dell’autonomia delle diverse offerte. Peraltro, la possibilità astratta di accordi tra due società concorrenti va intesa non come mera eventualità di accordi tra concorrenti, sempre possibile anche tra soggetti in nessun modo collegati, ma come oggettiva conseguenza dell’intreccio degli organi amministrativi o tecnici dei soggetti partecipanti e quindi degli stessi assetti societari.<br />
Invero la particolare situazione in cui si trovano le imprese che hanno in comune amministratori dotati di poteri di partecipazione alla stessa gara determina, già dal punto di vista formale e documentale rilevabile dalla stazione appaltante, la possibilità che gli amministratori, pur sottoscrivendo disgiuntamente le offerte, accedano agli elementi conoscitivi che stanno alla loro base o addirittura concorrano, secondo i poteri conferiti dallo statuto, alla determinazione di volontà dell’offerta. <br />
Quindi solo l’intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici dei soggetti partecipanti in quanto determina la possibilità di comunanza degli elementi di conoscenza, è sufficiente per escludere la garanzia dell’autonomia delle diverse offerte. <br />
Conseguentemente, come già ritenuto in giurisprudenza, non costituisce fattore turbativo di per sé il vincolo di parentela (o come nel caso di specie di coniugio) non essendo esso tale da comportare l’ingerenza nelle diverse imprese e nella partecipazione di ciascuna di esse alle gare, né la mera posizione di socio in una delle imprese partecipanti alla gara (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 21 marzo 1997 n. 521). <br />
Occorrendo in tali ipotesi l’accertamento di un accordo specifico o almeno di una prassi gestionale, tali da configurare tra l e imprese concorrenti, al di là della formale distinzione degli amministratori, come effettivamente soggette ad un comune centro decisionale.<br />
Non assume, infine, alcuna rilevanza probante il fatto che le buste dei plichi delle offerte delle due imprese risultavano spedite dallo stesso luogo e che le polizze fideiussorie risultassero emesse dalla medesima compagnia di assicurazione, attesa, in particolare, la circostanza che  le due imprese avevano la sede nella stessa località, per cui ben poteva succedere che si avvalessero di una stessa ditta specializzata nella spedizione e ricorressero allo stesso istituto per l’emissione delle polizze.<br />
Sulla base delle suesposte considerazioni, concludendo il ricorso va accolto con conseguente annullamento delle determinazioni con lo stesso impugnate.<br />
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il comune al pagamento delle spese ed onorari di causa per complessivi €. 4.000,00 oltre accessori di legge.<br />
Le spese vengono compensate nei confronti della società controinteressata. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2004.<br />
Dott. Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Stefano TOSCHEI	 &#8211; Primo Referendario																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 GENNAIO 2005<br />
Firenze, lì 31 gennaio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-31-1-2005-n-347/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2005 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.347</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2004-n-347/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2004-n-347/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2004-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.347</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. BILE accolti i ricorsi contro il sen. Pera Insindacabilità parlamentare – Conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato – Accoglimento del ricorso Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2004-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2004-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.347</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. BILE</span></p>
<hr />
<p>accolti i ricorsi contro il sen. Pera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Insindacabilità parlamentare – Conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato – Accoglimento del ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 68 della Costituzione. Viene annullata, per l&#8217;effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48).<br />
Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 68 della Costituzione. Viene annullata, per l&#8217;effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 56).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, IV sezione penale, notificato il 9 agosto 2001, depositato il 21 successivo ed iscritto al n. 28 del registro conflitti 2001.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione del Senato della Repubblica;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Franco Bile;<br />
    udito l&#8217;avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.  </p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. &#8722; Con ordinanza-ricorso del 9 gennaio 2001, depositato il 27 gennaio 2001, il Tribunale di Roma, IV sezione penale, in composizione monocratica, investito del procedimento penale a carico del senatore Marcello Pera con l&#8217;imputazione di diffamazione aggravata commessa, in concorso con altri, col mezzo della stampa e consistente nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato (art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n.47  e artt. 110, 57, 595, commi 2 e 3, 596 bis del codice penale), ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l&#8217;Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto insindacabili ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 68 della Costituzione. In particolare, era contestato al senatore Pera di essere stato l&#8217;autore dell&#8217;articolo “I PM? Mostri a tre teste”, pubblicato sul “Messaggero” del 14 gennaio 1999, articolo nel quale egli tra l&#8217;altro scriveva “… o le forze dell&#8217;ordine fanno quello che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. É così che sono nati (…) i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono i PM, questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro compiacente”. In tal modo il senatore Pera, secondo la contestazione, aveva offeso la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché quella del dott. Vittorio Teresi e del dott. Antonio Ingoia, sostituti delegati alla trattazione dei procedimenti penali a carico di Contrada Bruno nel corso dei quali veniva sentito come teste il generale Mario Mori.<br />
Osserva il Tribunale ricorrente che la prerogativa di cui all&#8217;art. 68, primo comma, Cost., non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro delle Camere. Nella specie – secondo il Tribunale ricorrente – mancherebbe il collegamento funzionale tra le affermazioni del sen. Pera e l&#8217;esercizio dell&#8217;attività parlamentare. Sottolinea infatti il Tribunale che, né la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, né la ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l&#8217;estensione alla prima dell&#8217;immunità che copre le seconde, richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e l&#8217;opinione espressa in sede parlamentare. Inoltre, dovendo tali affermazioni essere riproduttive di contenuti storici già espressi nelle sedi istituzionali, dovrebbe richiedersi – secondo il Tribunale ricorrente – anche una successione temporale tra le affermazioni rese in sedi istituzionali e quelle rese in sedi diverse, dovendo le prime precedere necessariamente le seconde.<br />
Con riferimento al caso di specie, poi, il Tribunale ricorrente considera che lo specifico riferimento contenuto nell&#8217;articolo suddetto alla vicenda Contrada non risulta aver riscontro in alcun atto parlamentare depositato dalle parti ovvero citato dal relatore sen. Callegaro ovvero dai senatori intervenuti in sede di dibattito parlamentare, riferendosi questi tutti ad argomenti più generali relativi ai rapporti tra pubblico ministero ed organi di polizia ed alla organizzazione giudiziaria in generale. Per quanto poi riguarda il riferimento alla vicenda Mori, il Tribunale ricorrente considera, in particolare, che nessuno degli atti depositati in udienza dalla difesa del sen. Pera è riferibile a quest&#8217;ultimo e che la maggior parte riguarda il trasferimento del gen. Mori nelle sue linee generali.<br />
In particolare il Tribunale ricorrente – che ritiene che non possa prescindersi dalla paternità delle interrogazioni o interpellanze – si sofferma sull&#8217;unico atto parlamentare a firma del sen. Pera (n. 2 – 00735 del 10.2.1999, 542 seduta pomeridiana) il cui contenuto è, a suo avviso, sostanzialmente coincidente con le affermazioni riportate nell&#8217;articolo suddetto. Non di meno, secondo il Tribunale ricorrente, tale atto parlamentare non rileverebbe perché successivo alla pubblicazione dell&#8217;articolo e quindi non riproduttivo di un&#8217;opinione già espressa.<br />
2. – Con ordinanza n. 270 del 2001 la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto dal Tribunale di Roma.<br />
3. – Con memoria dell&#8217;8 agosto 2001, depositata il 10 agosto 2004, il Senato della Repubblica, in persona del suo vice-Presidente, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso del Tribunale di Roma – poi notificato l&#8217;8 agosto 2001 e depositato il 21 agosto 2001 – sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.<br />
Osserva in particolare la difesa del Senato che la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari aveva evidenziato come le opinioni espresse dal sen. Pera nell&#8217;articolo suddetto costituissero uno dei capisaldi delle convinzioni del parlamentare e del suo gruppo politico circa i rimedi che l&#8217;attuale situazione della giustizia richiede.<br />
Queste opinioni erano state discusse in aula nelle sedute del 17 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori Pera, Scoppelliti, Pastore), del 28 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori Centaro, La Loggia, Pera ed altri), del 7 novembre 1997 (interrogazione del sen. Pera ed altri), del 2 dicembre 1997 (interrogazione del sen. Pera ed altri), del 6 ottobre 1998 (interrogazione del sen. Pera), del 12 gennaio 1999 (interrogazione del sen. Centaro) e del 10 febbraio 1999 (interpellanza del sen. Pera).<br />
Di conseguenza, l&#8217;articolo suddetto rappresenta, secondo la difesa del Senato, la divulgazione di atti tipicamente parlamentari, nei quali il pensiero del sen. Pera aveva già avuto modo di manifestarsi.<br />
4. – In prossimità dell&#8217;udienza, la difesa del Senato ha presentato una memoria insistendo per il rigetto del ricorso, ribadendo le argomentazioni precedentemente svolte e producendo ulteriori atti parlamentari a sostegno della propria richiesta. </p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1. –  Il conflitto sollevato dal Tribunale ricorrente pone la questione se spetti al Senato della Repubblica deliberare, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48), che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, per il reato di diffamazione aggravata in danno dei magistrati dottori Giancarlo Caselli, Vittorio Teresi e Antonio Ingroia, riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 68 della Costituzione. Al senatore Pera era stato contestato di avere pubblicato sul quotidiano &#8220;Il Messaggero&#8221; del 14 gennaio 1999 l&#8217;articolo &#8220;I PM? Mostri a tre teste&#8221;, nel quale egli tra l&#8217;altro scriveva &#8220;… o le forze dell&#8217;ordine fanno quello che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. È così che sono nati […] i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono i PM, questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro compiacente&#8221;. Con tali parole, secondo la contestazione, il senatore Pera aveva offeso la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché quella del dott. Vittorio Teresi e del dott. Antonio Ingroia, sostituti delegati alla trattazione dei procedimenti penali a carico del funzionario della Polizia di Stato Bruno Contrada, nel corso dei quali era stato sentito come teste il generale Mario Mori.<br />
Il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti dell&#8217;insindacabilità di cui all&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, sotto un triplice profilo: mancanza del nesso funzionale, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, tra le dichiarazioni assunte come diffamatorie e gli atti parlamentari indicati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, tranne l&#8217;interpellanza del senatore Pera in data 10 febbraio 1999; irrilevanza di tale atto, che, pur presentando una sostanziale coincidenza con le dichiarazioni diffamatorie, è posteriore alla pubblicazione dell&#8217;articolo, avvenuta il 14 gennaio 1999; irrilevanza degli atti esibiti nel procedimento penale dalla difesa dell&#8217;imputato (interrogazioni dei senatori Milio e Caruso del 12 gennaio 1999), che, pur avendo anch&#8217;essi un contenuto sostanzialmente corrispondente alle affermazioni in questione, non provengono dall&#8217;autore dell&#8217;articolo, come del resto l&#8217;interrogazione del senatore Centaro di pari data.   </p>
<p>2. –  Deve anzitutto essere ribadita l&#8217;ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nella citata ordinanza n. 270 del 2001.</p>
<p>3. –  Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Questa Corte deve verificare, alla stregua della sua giurisprudenza, la ricorrenza in concreto del &#8220;nesso funzionale&#8221; tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e l&#8217;esercizio di un&#8217;attività parlamentare. <br />
In particolare la sentenza n. 10 del 2000 ha affermato che &#8220;la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni  espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l&#8217;estensione alla prima della immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca&#8221;. Occorre invece l'&#8221;identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare&#8221; (così anche la sentenza n. 11 del 2000). Occorre cioè la  &#8220;riproduzione&#8221; all&#8217;esterno delle Camere di dichiarazioni rese in sede parlamentare, e tale riproduzione è insindacabile solo ove &#8220;si riscontri l&#8217;identità sostanziale di contenuto fra l&#8217;opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella “sede esterna”&#8221; (sentenza n. 10 del 2000).<br />
Tali affermazioni sono state ripetutamente ribadite dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (sentenze numeri 56, 58, 82, 420 del 2000; numeri 137 e 289 del 2001; numeri 51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521 del 2002), la quale ha più volte riaffermato che il &#8220;nesso funzionale&#8221; tra la dichiarazione resa extra moenia dal parlamentare e l&#8217;espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere identificata come &#8220;divulgativa all&#8217;esterno di attività parlamentari&#8221;, ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni espresse nell&#8217;esercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti.<br />
Di recente, la legge 20 giugno 2003, n. 140 (recante disposizioni per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), ha previsto –  al primo comma dell&#8217;art. 3 –  che esso &#8220;si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento&#8221;.<br />
Con la sentenza n. 120 del 2004, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, escludendo che essa abbia ampliato l&#8217;ambito dell&#8217;immunità garantita ai parlamentari dall&#8217;art. 68, primo comma, quale risultava dalla propria giurisprudenza. In particolare, la sentenza ha escluso che la norma abbia eliminato la necessità del &#8220;nesso funzionale&#8221; fra le opinioni espresse dal parlamentare fuori dal Parlamento, assunte come diffamatorie, e l&#8217;esercizio di  funzioni parlamentari; ed ha ribadito – richiamando in particolare le citate sentenze numeri 10 ed 11 del 2000 – che esse rientrano nell&#8217;area dell&#8217;insindacabilità solo se costituiscano &#8220;divulgazione e riproduzione&#8221; di attività parlamentari, pur non necessariamente tipiche. <br />
Sono seguite le sentenze numeri 246 e 298 del 2004, le quali, in sede di conflitto tra poteri dello Stato, hanno affermato che l&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 &#8220;non altera il contenuto dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione&#8221;; hanno ribadito la necessità, ai fini dell&#8217;esistenza del &#8220;nesso funzionale&#8221;, che le opinioni in esame costituiscano &#8220;divulgazione e riproduzione&#8221; di attività parlamentari; ed hanno fatto concreta applicazione di tali riconfermati principi. <br />
In particolare, la sentenza n. 298 del 2004 ha ulteriormente sottolineato la necessità di una &#8220;sostanziale identità di contenuti&#8221; tra l&#8217;opinione espressa nell&#8217;atto parlamentare e l&#8217;esternazione che siffatta opinione divulghi.</p>
<p>4. – Con riguardo al caso di specie, la difesa del Senato ritiene che le affermazioni contenute nell&#8217;articolo del senatore Pera rientrino nell&#8217;area della garanzia di cui all&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, essendo collegate da nesso funzionale con una serie di atti parlamentari, sia del medesimo senatore Pera, sia di altri senatori.<br />
Tra gli atti compiuti dal senatore Pera – menzionati nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e risalenti agli anni tra il 1997 e il 1999 –  quelli del 1997 sono estranei all&#8217;argomento trattato nell&#8217;articolo, perché riguardano il diverso tema della &#8220;gestione&#8221; – da parte di taluni uffici del pubblico ministero, fra cui anche la Procura della Repubblica di Palermo –  dei &#8220;pentiti&#8221; Di Maggio, Siino e Brusca (interrogazioni del 16 e del 28 ottobre, del 7 novembre e del 2 dicembre 1997). Parimenti estraneo è l&#8217;unico atto del 1998 (interrogazione del 6 ottobre), relativo ad un intervento che il magistrato Caselli avrebbe svolto nei confronti del direttore di un telegiornale perché non fosse trasmessa un&#8217;intervista al senatore Andreotti, alla vigilia di un processo a suo carico avanti al Tribunale di Palermo.<br />
Rimane l&#8217;interpellanza presentata dal senatore Pera il 10 febbraio 1999, a proposito di un&#8217;indagine svolta dal generale Mori nel 1991 sugli appalti pubblici in Sicilia, conclusa con la consegna di un&#8217;informativa alla Procura di Palermo. Questa interpellanza, secondo il Tribunale ricorrente, ha un contenuto &#8220;sostanzialmente coincidente&#8221; con le opinioni espresse nell&#8217;articolo del senatore Pera, ed è tuttavia ininfluente ai fini dell&#8217;insindacabilità di cui all&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, perché successiva di quasi un mese alla pubblicazione dell&#8217;articolo. Si pone quindi il problema della rilevanza, a tali fini, di atti parlamentari posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie.<br />
In proposito questa Corte, nella sentenza n. 289 del 1998, ha ritenuto irrilevante un&#8217;interrogazione parlamentare intervenuta &#8220;in epoca successiva [..] al ricevimento dell&#8217;avviso di garanzia all&#8217;origine delle dichiarazioni diffamatorie contestate al deputato&#8221; ed ha affermato – in termini generali – che, &#8220;diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta gravemente diffamatoria e [..] estranea alla funzione od all&#8217;attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di un&#8217;interrogazione ad hoc&#8221;. La sentenza ha accolto quindi un criterio rigoroso, secondo cui le dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia, in tanto possono essere coperte dalla garanzia di insindacabilità in quanto siano collegate da nesso funzionale ad un&#8217;attività parlamentare precedentemente svolta, restando invece irrilevante quella successiva. <br />
Nella stessa prospettiva si è collocata la giurisprudenza posteriore che ha precisato la nozione di nesso funzionale, esigendo, per l&#8217;insindacabilità delle opinioni manifestate all&#8217;esterno degli organi parlamentari, che esse riproducano il contenuto di dichiarazioni &#8220;già rese&#8221; nell&#8217;esercizio di funzioni parlamentari (sentenza n. 11 del 2000), ovvero siano &#8220;sostanzialmente riproduttive di un&#8217;opinione espressa in sede parlamentare&#8221; (sentenza n. 10 del 2000). Analogamente la sentenza n. 521 del 2002, nel ribadire la necessità del nesso funzionale, ha precisato che esso deve intercorrere tra l&#8217;attività divulgativa all&#8217;esterno e le opinioni &#8220;già espresse, o contestualmente espresse&#8221;, nell&#8217;esercizio di funzioni parlamentari, così enunciando l&#8217;irrilevanza di opinioni manifestate successivamente.<br />
Del resto, la stessa formulazione del primo comma dell&#8217;art. 68 della Costituzione – sancendo la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni &#8220;espresse&#8221; e i voti &#8220;dati&#8221; nell&#8217;esercizio delle loro funzioni – rende inconfigurabile un&#8217;iniziale perseguibilità del parlamentare, cui possa eventualmente sovrapporsi un successivo atto parlamentare che la escluda. <br />
La memoria del Senato, a sostegno della possibile rilevanza dell&#8217;atto parlamentare posteriore, richiama la sentenza n. 246 del 2004, che ha ritenuto ininfluente, ai fini dell&#8217;insindacabilità, alcune interrogazioni parlamentari presentate in un momento &#8220;di molto successivo&#8221; per desumerne, a contrario, la rilevanza degli atti parlamentari &#8220;di poco&#8221; posteriori. Ma la sentenza non ha affatto operato una tale distinzione diacronica: essa ha ritenuto irrilevanti quelle interrogazioni perché si trattava di &#8220;atti successivi&#8221;, aggiungendo &#8220;e di molto&#8221; in chiave evidentemente rafforzativa, così nella sostanza negando la rilevanza, ai fini della garanzia di insindacabilità, di eventuali collegamenti fra dichiarazioni rese fuori del Parlamento ed atti parlamentari posteriori.</p>
<p>5. – La difesa del Senato fa anche riferimento ad una serie di interrogazioni discusse nella seduta del 12 gennaio 1999, due giorni prima della pubblicazione dell&#8217;articolo in questione, sui temi dell&#8217;assetto organizzativo dei ROS (reparti operazioni speciali) dell&#8217;Arma dei carabinieri e dell&#8217;eventuale incidenza di talune ventilate modifiche sull&#8217;efficienza da essi dimostrata nella lotta alla criminalità organizzata: in questo quadro alcune interrogazioni inserivano anche l&#8217;allontanamento del generale Mori dal vertice dei ROS e definivano &#8220;conflittuali&#8221; i suoi rapporti con la Procura della Repubblica di Palermo. Fra tali interrogazioni, quella presentata dal senatore Centaro è menzionata nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, approvata in Aula dal Senato; e quelle presentate dai senatori Milio e Caruso sono indicate nel ricorso del Tribunale e richiamate nella memoria depositata dalla difesa del Senato in prossimità dell&#8217;udienza.<br />
Nessuna di queste interrogazioni è stata però presentata dal senatore Pera, del quale nemmeno risulta la partecipazione al relativo dibattito. Si pone così il quesito se le dichiarazioni rese da un senatore o deputato fuori dell&#8217;ambito parlamentare, e ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, possano considerarsi coperte dalla garanzia prevista dall&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, qualora divulghino e riproducano atti posti, nell&#8217;esercizio di funzioni parlamentari, da membri del Parlamento diversi dal loro autore. <br />
La questione – rilevante ai fini della decisione del presente conflitto di attribuzione – deve essere risolta in senso negativo.<br />
Se l&#8217;immunità garantita dall&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione mira alla salvaguardia del libero esercizio della funzione del Parlamento (infatti la tutela delle prerogative di ogni Camera spetta ad essa e non al singolo senatore o deputato: sentenza n. 225 del 2001, ordinanza n. 101 del 2000), questa salvaguardia è ottenuta assicurando a ciascun parlamentare il diritto di esercitare liberamente la sua funzione: nel Parlamento, ponendo senza ostacoli o remore gli atti di esercizio di tale funzione; fuori di quella sede, riproducendo e divulgando gli atti medesimi.<br />
Invero, la norma costituzionale – proclamando che &#8220;i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni&#8221; – esplicitamente collega l&#8217;immunità del singolo parlamentare alle opinioni da lui espresse ed ai voti da lui dati esplicando le sue funzioni, e così evoca la natura personale della responsabilità cui altrimenti egli sarebbe esposto, secondo una correlazione soggettiva che è indefettibile per la responsabilità penale e costituisce la regola generale per quella civile e amministrativa. Coerentemente, anche l&#8217;estensione dell&#8217;immunità (operata dalla giurisprudenza della Corte) alle dichiarazioni rese all&#8217;esterno della sede parlamentare, riproduttive e divulgative di atti costituenti esercizio di funzioni parlamentari, non può che riferirsi agli atti che il medesimo parlamentare riproduce e divulga, con la conseguente irrilevanza di quelli posti non da lui, ma da altri membri del Parlamento.<br />
In tale prospettiva si colloca anche il citato art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il quale – rendendo esplicito che la garanzia dell&#8217;insindacabilità si riferisce sia all&#8217;attività parlamentare, sia a quella espletata fuori del Parlamento – richiede per quest&#8217;ultima la connessione con la funzione &#8220;di parlamentare&#8221;, e così pone l&#8217;accento sul carattere soggettivo delle condizioni che consentono l&#8217;estensione della garanzia. <br />
Del resto, la tesi secondo cui le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sarebbero coperte dalla garanzia dell&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, anche se riproduttive o divulgative di atti posti da altri parlamentari nell&#8217;esercizio delle loro funzioni, finisce, in sostanza, per conferire rilievo ad un dato – la semplice comunanza di argomento o la riferibilità ad un medesimo &#8220;contesto politico&#8221; – che questa Corte, nelle pronunce sopra indicate, ha sempre ritenuto di per sé irrilevante.</p>
<p>6. – Pertanto, le dichiarazioni rese da un senatore o da un deputato fuori della sede parlamentare, ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell&#8217;art. 68 della Costituzione, in quanto un &#8220;nesso funzionale&#8221; le colleghi ad atti già posti dal loro autore nell&#8217;esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, mentre sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari e quelli compiuti bensì dall&#8217;autore delle dichiarazioni, ma in epoca ad esse posteriore.<br />
Ciò non toglie però che questi atti – pur irrilevanti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto inidonei a rendere operante la garanzia di insindacabilità e quindi a impedire che il membro del Parlamento sia chiamato a rispondere dinanzi all&#8217;autorità giudiziaria delle dichiarazioni fatte fuori della sede parlamentare – ben possano rilevare in tale diverso giudizio, nel quale il giudice deve, tra l&#8217;altro, accertare se le dichiarazioni del parlamentare siano state eventualmente ispirate da intento politico e non diffamatorio. A questo fine può non essere privo di rilievo il fatto che il parlamentare (come nella specie ammette lo stesso Tribunale ricorrente) abbia nel suo scritto, in relazione al quale è tratto a giudizio, riecheggiato opinioni emerse, sia pure ad opera di altri, in un dibattito parlamentare avente ad oggetto la stessa vicenda. <br />
Siffatte conclusioni si rinvengono già nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha precisato che esula dai suoi compiti – e spetta invece al giudice – decidere se le dichiarazioni ascritte al parlamentare integrino gli estremi del reato, ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce ai sensi dell&#8217;art. 21 della Costituzione, ed in cui è certamente compresa anche la critica nei confronti dell&#8217;operato della magistratura (sentenza n. 10 del 2000; cfr. anche sentenze n. 11 e n. 56 del 2000, n. 508 del 2002). </p>
<p>7. – In conclusione, l&#8217;impugnata delibera del Senato, per le ragioni sopra esposte, ha violato l&#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni dell&#8217;autorità giudiziaria ricorrente, e pertanto deve essere annullata.  </p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
 dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell&#8217;esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 68 della Costituzione;<br />
annulla, per l&#8217;effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-11-2004-n-347/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.347</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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